32.2009.98
Attribuzione 1/4 di rendita per un grado AI del 48%.Vista la presenza di patologie di origine anche extra-infortunistica,UAI non poteva basarsi solo sulla perizia esperita in ambito LAINF,ma doveva pr
30 settembre 2009Italiano61 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2009.98
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, TCA
Titolo:
Attribuzione 1/4 di rendita per un grado AI del 48%.Vista la presenza di patologie di origine anche extra-infortunistica,UAI non poteva basarsi solo sulla perizia esperita in ambito LAINF,ma doveva predisporre ulteriori accertamenti.Rinvio atti per esperire perizia pluridisciplinare
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2009.98
cr/sc
Lugano
30 settembre
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2009 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 marzo 2009 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1959, in precedenza attiva in qualità di segretaria presso uno studio
legale, in data 8 novembre 2004 ha presentato una domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti, in quanto affetta da “ernia discale, ernia
lombare, colpo di frusta, emicranie, lombalgia, black-out mentali, problemi di
concentrazione, lesione vasto intermedio con ipotrofia, problemi al ginocchio,
sciatalgie, problemi ad addormentarsi, ecc.” (doc. 1/1-8).
L’assicuratore
infortuni, a seguito di un incidente della circolazione stradale avvenuto in
data 11 aprile 1992 nel quale è rimasta coinvolta l’assicurata, dopo avere
riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge, con decisione formale del 10 agosto 2006, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a
decorrere dal 1° aprile 2004, salvo poi ammettere il rimborso dei costi di 27
sedute/anno di fisioterapia per un totale di fr. 1’809/anno in applicazione
dell’art. 21 LAINF.
D’altra
parte, l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita di invalidità del
20% a partire dal 1° aprile 2004, nonché di un’indennità per menomazione
all’integrità del 10% (doc. 1/1-3 inc. LAINF).
L’amministrazione,
a seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata,
ha poi confermato, con decisione su opposizione del 9 maggio 2008, il contenuto
della sua prima decisione (doc. 4/2-11 inc. LAINF).
Con
sentenza 35.2008.49 del 25 maggio 2009, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso presentato dall’assicurata contro la decisione su
opposizione del 9 maggio 2008 dell’amministrazione, disponendo che “la decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura
in cui l’inizio del diritto alla rendita di invalidità è stato fissato al 1°
aprile 2004 e, d’altra parte, nella misura in cui all’assicurata è stata
riconosciuta un’indennità per menomazione all’integrità del 10%, per il resto è
confermata. Gli atti sono rinviati all’amministrazione per un complemento
istruttorio e nuova decisione”.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 3
settembre 2008, l’Ufficio AI ha rifiutato all’interessata il diritto ad una
rendita, alla luce di un grado di invalidità inferiore al 40% (doc. 61/1-3).
A seguito
delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1,
contro il progetto di decisione dell’UAI (cfr. doc. 65/1-3), con decisione del
26 marzo 2009, l’UAI ha accordato all’assicurata il diritto ad un quarto di
rendita di invalidità, per un grado AI del 48%, a partire dal 1° marzo 2005
(doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di almeno una mezza
rendita di invalidità e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
Il patrocinatore
dell’assicurata ha sostanzialmente contestato la valutazione peritale dell’__________
di __________, eseguita su incarico dell’assicuratore infortuni.
In
particolare, l’avv. RA 1 ha rilevato che la valutazione psichiatrica del dr. __________
diverge da quella dello psichiatra dell’__________, mettendo in evidenza le
grandi difficoltà dell’interessata, che “si sente rovinata e senza via d’uscita
e ha paura del futuro incerto”. Le medesime limitazioni indicate dal dr. __________
sono state riscontrate anche nel rapporto del Centro di accertamento
professionale (CAP) e dalla psicologa del Centro Professionale e Sociale (CPS).
Il
patrocinatore ha poi rilevato che, oltre alla patologia psichiatrica, sono da
prendere in considerazione anche i disturbi neurologici e ortopedici, le cui
limitazioni non possono essere semplicemente inglobate in quella psichiatrica,
dato che “le limitazioni neurologiche le impediscono di mantenere una posizione
prolungata nel tempo; quelle di natura psicologica prevedono tutt’altre
limitazioni”.
Infine,
il patrocinatore dell’assicurata ha contestato la valutazione economica
dell’invalidità effettuata dall’amministrazione, criticando sia l’ammontare del
reddito da valido, che quello del reddito da invalido.
L’avv. RA
1 ha infatti rilevato che, a proposito del reddito da valido, l’UAI non ha
tenuto conto del gap salariale esistente fra il salario effettivamente percepito
dall’assicurata e i salariali medi statistici conseguiti, a livello svizzero,
nello stesso ramo d’attività.
Quanto al reddito da invalido, il patrocinatore
ha contestato la mancata applicazione di una riduzione sociale, che a suo
avviso dovrebbe ammontare al 5%-10%.
Da un
corretto raffronto dei redditi, a mente del patrocinatore, risulterebbe un grado
di invalidità tale da giustificare l’attribuzione di una mezza rendita di
invalidità (I).
1.4. L’UAI, in
risposta - sulla base delle osservazioni del SMR, cui è stato sottoposto il
nuovo referto medico prodotto dall’assicurata - ha postulato un’integrale
reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (IV + bis).
1.5. In data 8
giugno 2009, il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito che gli accertamenti
eseguiti presso il CAP “non collimano in alcun modo con le affermazioni di cui
alla perizia __________” (VI).
Tale presa
di posizione del patrocinatore dell’assicurata è stata trasmessa
all’amministrazione (VII), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni
scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a
ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di
rendita di invalidità o se, al contrario, come richiesto in sede ricorsuale,
ella abbia diritto ad una mezza rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. La nozione
di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF
(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,
anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,
addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un
uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il
TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario
dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per
evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori
apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal
senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr.
anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che
quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di
principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in
ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può
essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione
diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF
131 V 123).
In una
decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore
infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto
che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico
che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione
invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione
dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia
tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato
relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha
ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte
dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro
assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];
cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,
pubblicata in DTF 133 V 549).
Il TFA ha
infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a
una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI
riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e
la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica
effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il
medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento
alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28
agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.5. Dal profilo
medico, nel rapporto del 20 settembre 2006, il dr. __________ del SMR, medico
generico (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le diagnosi principali di
“stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale (11.04.1992) con sindrome
dolorosa craniocervicale persistente e emicrania; dolori pseudoradicolari al
braccio destro; lievi disturbi neuropsicologici” e, quali ulteriori diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “episodio depressivo lieve;
sindrome somatoforme da dolore persistente” (doc. 28-1), ha osservato:
"
Assicurata 47enne, dal 1992 segretaria in uno
studio legale, licenziata nel 2004.
Lunga storia medico-assicurativa dopo un
incidente nel 1992 con “colpo di frusta” e numerosi ricoveri e valutazioni.
L’A. ha comunque ripreso l’attività al 100% nello
stesso anno, anche se è stata più volte assente per cure.
Retrospettivamente, viene valutato che
probabilmente ha dato più di quanto fosse in grado di dare.
Abbiamo agli atti una perizia pluridisciplinare (__________,
datata 08.05.2006), con valutazioni specialistiche: neurologica, ortopedica e psichiatrica.
La perizia è completa, dettagliata ed esaustiva.
Le singole valutazioni tengono conto di tutti i punti.
Il giudizio conclusivo è nettamente discrepante
da quello del curante (che redige però un rapporto molto scarno) e dello
psichiatra trattante (dal settembre 2004), che è contemporaneo alla perizia.
Essi danno infatti una IL totale dal marzo 2004 (in concomitanza con il
licenziamento).
Discrepante è anche il giudizio dell’A., che si
ritiene abile al 30% (3 mezze giornate).
Non esistono motivi per discostarsi dalla
valutazione della perizia che si basa su un dettagliato accertamento e trae
conclusioni coerenti.
Viene anche valutato che dall’A. sia esigibile
uno sforzo per ottenere la CL ritenuta esigibile dai periti
(“Willenanstrengung”, pag. 25 paragrafo 6.6.).
Non ritiene che la CL sia aumentabile in altre
attività.” (Doc. 28-2)
Il medico
SMR ha quindi di fatto confermato la correttezza delle risultanze della perizia
dell’8 maggio 2006 dell’__________ di __________, eseguita su incarico dell’assicuratore
infortuni (cfr. doc. 2/1-28 inc. LAINF).
Dal
relativo referto risulta che RI 1 è stata sottoposta ad accertamenti
pluridisciplinari: internistici (a cura del dr. __________, spec. FMH in
medicina interna), neurologici (a cura del dr. __________, spec. FMH in
neurologia), psichiatrici (a cura del dr. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia), come pure ortopedici (a cura del dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica).
Secondo i
sanitari __________, l’assicurata soffre - diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa - di uno stato dopo trauma d’accelerazione
cranio-cervicale con distorsione del rachide cervicale e sospetto di lesione
cerebrale lieve con una persistente sindrome dolorosa cranio-cervicale e mal di
testa sotto forma di emicrania, dolori pseudoradicolari al braccio destro,
nonché lievi difficoltà neuropsicologiche legate al dolore, di un leggero
episodio depressivo, come pure di un disturbo da dolore somatoforme persistente
e - diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa - di tratti di
personalità accentuati, di dolori cronici al ginocchio destro (attualmente
senza un sicuro sostrato clinico oggettivabile), di dolori spalla-braccio
cronici (senza correlazione clinica dal profilo ortopedico), nonché di una
sindrome dolorosa lombovertebrale (doc. 2-25 inc. LAINF).
Alla luce
di queste patologie, secondo gli specialisti __________, RI 1 sarebbe in grado
di svolgere la sua precedente professione di segretaria, così come altre
attività lavorative adeguate, in ragione di sette ore al giorno, corrispondenti
ad una capacità lavorativa residua dell’80% (incapacità lavorativa del
20%).
Essi
hanno inoltre precisato che gli impedimenti fisici (riduzione della capacità
lavorativa del 20% in ragione dei dolori cervico-cefalici e delle lievi
difficoltà cognitive - cfr. doc. 2-17 inc. LAINF) e quelli psichici (riduzione
della capacità lavorativa del 20% - cfr. doc. 2-20 inc. LAINF) si integrano
senza cumularsi tra loro, siccome l’assicurata può utilizzare gli stessi
periodi di tempo per introdurre delle pause oppure per valersi di un ritmo di
lavoro rallentato:
"
Zusammenfassend resultiert im Rahmen des
polydisziplinären Konsens, dass der Explorandin die angestammte Tätigkeit und
ähnlich adaptierte Tätigkeiten, leicht bis selten mittelschwer,
medizinisch-theoretisch 7 Stunden zumutbar sind mit einer Leistungseinbusse, so
dass insgesamt eine 80%ige Arbeitsfähigkeit zumutbar ist. Die Einschränkungen
aus somatischer und psychiatrischer Sicht ergänzen sich, addieren sich nicht,
die Explorandin kann die gleichen Zeitabschnitte zum Einlegen von Pausen oder
zum Wahrnehmen eines verlangamten Arbeitstempos nutzen.“
(doc. 2-26
inc. LAINF).
Essi
hanno quindi concluso che:
"
Eine wechselbelastende Sekretariatsarbeit ist
der Versicherte gut möglich. Eine weitere Steigerung ist durch Anpassung des
Arbeitsplatzes bzw. durch Zuteilung einer anderen Arbeit sehr wahrscheinlich
nicht möglich. Ungünstig für die Versicherte sind länger dauernde monotone
Arbeiten, welche sie nur im Sitzen oder nur im Stehen verrichten kann (jeweils
max. 1 Stunde). Das Heben und Tragen ist bis zu 10 kg möglich. Das Sitzen in normaler Haltung sollte bis zu 1 Stunde möglich sein. Repetitives Bücken
ist für die Versicherte ungünstig.
Die maximale tägliche Arbeitszeit beträgt 7
Stunden. Die maximale wöchentliche Arbeitszeit beträgt bei einer normalen
Arbeitszeit von 42 Stunden pro Woche 33,6 Stunden pro Woche. Der Versicherten
sind bei Bedarf zusätzliche Pausen zu ermöglichen.“
(doc. 2-32
inc. LAINF)
L’assicurata
ha contestato la valutazione dei medici dell’__________, producendo un referto
peritale redatto dal dr. __________, spec. FMH in neurologia,
Primario presso la Clinica __________ di __________, privatamente consultato
dalla ricorrente nel mese di luglio 2007.
Nel
referto del 3 dicembre 2007, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “A.
Stato dopo incidente stradale l’11.4.1992 con trauma indiretto della colonna
cervicale con dolori cervicali con irradiazione verso la testa che provocano
cefalgie, verso la spalla destra e verso il braccio destro, a riposo con
peggioramento sotto carico; irritazione iniziale di tipo radicolare con
formicolii alle mani e ai piedi; sintomi locali della muscolatura
paravertebrale alta cervicale prevalentemente a destra con dolori alla
digitopressione; sindrome vertiginosa conseguente a movimenti della testa, in
modo particolare di declinazione e anteroflessione; deficit neuropsicologici
quali disturbi dell’attenzione, della concentrazione con disturbi secondari
della memoria; episodi recidivanti soggettivi di disturbo di coscienza nel
senso di corte obnubilazioni; insonnia in paziente con sindrome cervicale con
degenerazione avanzata ed uniforme dei dischi intersomatici cervicali con
bulging mediano in C5/C6, con una protrusione a base larga in C5/C6 che si
accentua sul lato destro con discreta indentazione dell’emergenza radicolare C6
a destra; probabile epicondilite radiale destra (2007); B. Stato dopo incidente
stradale dell’11.04.1992 con trauma indiretto della colonna lombare con
sindrome lombovertebrale cronica resistente alle terapie in paziente con
emisacralizzazione sinistra della quinta vertebra lombare; ernia discale
parameridiana destra in L2-L3, con sindrome radicolare irritativa L3 a destra;
segni degenerativi generalizzati; disturbi statici con una cifo-scoliosi
dorsolombare sinistroconvessa; sindrome del piriforme a destra; C. Stato dopo
incidente stradale dell’11.04.1992 con trauma indiretto del ginocchio destro
con atrofia muscolare del quadricipite destro su attitudine antalgica
secondaria alle importanti gonalgie” (doc. 43/21-22).
A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________ ha
considerato l’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua attività di
segretaria presso uno studio di avvocatura, a causa della presenza di “disturbi
dell’attenzione e della concentrazione; dolori cervicali a riposo, accentuati
durante i movimenti e sotto carico; cefalgie secondarie ai dolori cervicali;
sindrome vertiginosa; sindrome algica del braccio destro, con impedimenti
durante l’uso del braccio; sindrome algica del ginocchio destro; sindrome
algica lombare” (doc. 43-35).
L’assicurata ha poi contestato il progetto di decisione con il
quale l’UAI le ha rifiutato il diritto a prestazioni, fondandosi su quanto stabilito
dal Centro di accertamento professionale (CAP) di Gerra Piano nella valutazione
della capacità funzionale del 14 maggio 2008 (cfr. doc. 53/1-7).
In tale valutazione, i consulenti incaricati hanno osservato:
" Orientamento
e bilancio, capacità professionali
Considerazioni generali
Come detto, il danno alla salute nella sua globalità (dolori,
limiti, preoccupazioni, ecc.) è stato il perno attorno al quale la signora RI 1
ha incentrato durante l’accertamento la gran parte dei suoi comportamenti, dei
suoi discorsi e dei suoi diari giornalieri.
Nelle attività pratico-manuali, essa è apparsa gravemente limitata
mentre lo è stata di meno in quelle di tipo amministrativo, fatto quest’ultimo
da lei attribuito all’avere più volte oltrepassato i suoi limiti allo scopo di
mettersi alla prova, causando però così un peggioramento del suo stato di
salute in generale e del dolore in particolare.
Questo vissuto così problematico del danno alla salute è sembrato
assorbire una gran parte delle energie motivazionali dell’assicurata, anche se
essa ha talora manifestato un certo interesse ad un reinserimento
professionale, interesse del quale è attualmente difficile tuttavia valutare la
solidità.
Orientamento
Considerate le effettive limitazioni e l’insieme del quadro motivazionale,
non esistono naturalmente le premesse né per una riqualifica, né, più in
generale, per il reinserimento in una nuova attività, opzioni che
sottoporrebbero tra l’altro l’assicurata ad uno stress da apprendimento senza
dubbio eccessivo.
L’obiettivo professionale più adeguato, sia a livello fisico, sia
a livello psicologico, appare quindi senz’altro il reinserimento in un lavoro
in ambito amministrativo, nel quale l’assicurata ha peraltro ancora un discreto
bagaglio di capacità residue (vedi rapporto di osservazione, settore commercio
CPS).
In esso è da prevedere tuttavia, soprattutto all’inizio, un
mansionario ridotto, a causa principalmente delle limitazioni a livello
psichico, in particolare la discontinuità nella concentrazione, il ritmo
abbastanza lento di lavoro e la bassa soglia di tolleranza allo stress.
L’assicurata stessa ha escluso per esempio di essere ancora in grado di
lavorare in ambito legale, dove ritiene che i termini siano troppo stretti, le
attività complesse e le mansioni si accavallino l’un l’altra. Essa ha
sottolineato il suo bisogno di lavorare “in un ambiente tranquillo, senza
troppi colleghi, un lavoro dove arrivo al mattino, mi dicono cosa fare e io lo
faccio”.
Fondamentale pure ci appare il processo di reinserimento nel mondo
del lavoro, che non può prescindere a nostro avviso, dopo una così lunga
inattività, da un periodo di riallenamento al lavoro, abbinato all’acquisizione
di nuove competenze e all’aggiornamento di quelle vecchie, all’inizio in un
ambiente accogliente e un po’ protetto. In un secondo tempo potranno poi
entrare in linea di conto, nella scelta del luogo di lavoro, anche gli
interessi espressi dall’assicurata per gli ambiti della fotografia, dei musei e
della cultura in generale.
Sulle sue possibilità di rendimento e di capacità lavorativa, ci
riferiamo qui al periodo di riallenamento, c’è discrepanza tra il nostro parere
– basato peraltro sulla concreta osservazione dell’assicurata durante l’esecuzione
delle attività di tipo amministrativo – e quello dell’assicurata stessa.
Essa ritiene infatti di non essere in grado di lavorare più del
50%, e meglio ancora sarebbe a suo parere un 30%, soprattutto all’inizio.
Ricordiamo a questo proposito (vedi considerazioni generali) che l’assicurata
ha attribuito le sue migliori prestazioni nelle attività di tipo amministrativo
rispetto a quelle pratico-manuali, al fatto di essersi voluta mettere alla
prova e aver tentato di fare del suo meglio, ma che così facendo aveva in
realtà oltrepassato i suoi limiti e peggiorato il suo stato di salute. Essa ha
sottolineato inoltre che la stessa sua continuità di presenza al CAP andava di
fatto oltre le sue possibilità e che non avrebbe potuto sostenere a lungo una
percentuale così alta di presenza.
Da parte nostra, per contro, pur ammettendo senz’altro la
necessità di un reinserimento graduale, riteniamo l’assicurata in grado di
offrire in un’attività di tipo amministrativo una presenza di circa l’80%, con
una resa ancora da verificare sul lungo periodo, ma verosimilmente situabile
per il momento attorno al 70%-80%.” (Doc. 53/5+6)
Nelle sue annotazioni del 22 ottobre 2008, il dr. __________ del
SMR ha osservato:
" Prendo
atto della
-
lettera del legale dell’assicurata del 10.09.2008 e della
-
perizia neurologica del dr. __________, neurologo, primario della
clinica __________, datata 3.12.2007 e indirizzata “a chi concerne”.
Il legale fa giustamente osservare che nel rapporto del CAP si
descrive una presenza dell’80%, ma con una diminuzione del rendimento
(sull’orario ridotto) del 20%-30%.
Quindi non è giustificato, nel calcolo della CGR, riferirsi solo
all’80% di presenza.
Per quanto riguarda la perizia del dr. __________, che è molto
lunga e dettagliata specialmente nei riferimenti ai documenti medici, essa
giunge alla conclusione che la CL sia del 50% come segretaria in uno studio di
avvocatura.
Elenca poi i vari problemi e spiega il loro influsso sull’attività
lavorativa e nella vita di tutti i giorni.
A mio modo di vedere, non tutti i problemi hanno un’importanza
così grande (per esempio, il braccio, il ginocchio destro, la schiena,
specialmente in assenza di un correlato clinico e per un’attività leggera) da
ridurre la CL come segretaria sommando il tutto per giungere al 50% di IL.
Egli si riferisce a segretaria di studio legale, il CIP valutava
un’attività di ufficio non specificata e meno specializzata.
È giustificato tener conto delle osservazioni e della perizia e
calcolare la CGR su una presenza dell’80% e una diminuzione, su questo orario,
di rendimento del 30%.” (Doc. 66-1)
2.6. In sede ricorsuale
l’assicurata ha contestato la decisione con la quale l’amministrazione le ha
attribuito un quarto di rendita di invalidità, producendo, a comprova delle sue
condizioni psichiche, copia del rapporto del 7 maggio 2008 redatto dalla psicologa
del Centro Professionale e Sociale (CPS) di Gerra Piano, signora __________, nell’ambito
della valutazione CAP, del seguente tenore:
" Il
seguente rapporto è stato redatto in base a tre colloqui avuti durante il
periodo di accertamento presso il CAP (4.4, 11.4 e 21.4.2008).
L’assicurata mi è stata inviata, subito nei primi giorni
dell’accertamento, poiché faceva fatica ad essere presente durante tutta la
giornata e a portare avanti le prove lavorative. Ha avuto delle crisi di
pianto.
Si tratta di una donna di quarantanove anni, che si presenta
curata nella propria persona e pulita nell’abbigliamento. Dimostra qualche anno
in più dell’età reale. L’espressione del volto è spesso “tirata”, preoccupata,
raramente appare distesa e sorridente. La mimica è povera e la postura molto
rigida. Durante tutti i tre colloqui (di circa un’ora), l’assicurata si alza
tre volte in posizione eretta, dopo un quarto d’ora, lamentando dolori alla
schiena e alle ginocchia. Torna poi a sedersi nuovamente.
Il tono della voce è costante, monocorde. In alcuni momenti, in
cui l’assicurata esprime la propria sofferenza per non avere potuto “costruirsi
una famiglia, sposarsi, avere dei figli a causa dell’incidente stradale avuto”,
la voce è diminuita e rotta dall’emozione.
L’assicurata accetta volentieri i colloqui proposti e anzi
dichiara di averne proprio bisogno, “per sfogarsi”. Aggiunge che è in terapia
dal dr. __________ (psichiatra), ma negli ultimi mesi non è potuta andare,
causa restrizioni finanziarie.
L’assicurata mostra una discreta capacità relazionale, riesce a
raccontare la propria situazione abbastanza facilmente e in modo spontaneo.
Qualitativamente, il suo discorso è valido, adeguato al contesto e
segue un filo logico.
Da rilevare che, nel primo incontro, l’assicurata evidenzia
momenti in cui non si ricorda più cosa stesse dicendo. Smette di parlare,
appare un po’ smarrita, verbalizza che “sovente ha questi momenti di amnesia
dall’incidente del ’92…” e poi cerca di riprendere il discorso.
A livello cognitivo, l’assicurata dimostra di possedere strumenti
validi. La capacità di attenzione e di concentrazione durante i colloqui è
nella norma (a parte questi brevi momenti di amnesia nel primo colloquio).
La memoria a lungo termine è conservata (non si ricorda del quarto
d’ora dopo l’incidente unicamente). Verbalmente riporta situazioni di disagio
nella memoria a corto termine, come per esempio quando va a fare la spesa e non
sa più cosa deve comprare. Mi racconta che cerca di aiutarsi scrivendo delle
“liste” a casa delle faccende domestiche o della spesa.
Confrontata a questi limiti, l’assicurata mostra sofferenza e
verbalizza che “aveva una memoria di ferro una volta…”.
La signora RI 1 utilizza un linguaggio valido, chiaro e preciso.
La strutturazione delle frasi è corretta e adeguata.
Il pensiero, sostanzialmente, segue una logica e appare pure
chiaro e preciso.
Da rilevare la povertà: il pensiero è incentrato prevalentemente
sui disturbi della salute. L’assicurata descrive, con molta cura, ciò che può
fare e ciò che non può fare come movimenti.
A livello affettivo, l’assicurata sembra essere molto attenta a
controllare la propria parte emozionale, che emerge soprattutto quando racconta
le aspettative precedenti all’incidente (fare una famiglia, avere dei figli) e
la rinuncia successiva. Racconta di essere riuscita a mantenere la relazione
affettiva nel tempo, abitando da sola, quindi mantenendo una certa “distanza”
dal partner (da notare che lo chiama “il ragazzo”).
Il timore è che, se dovesse stare sempre con il proprio compagno,
quest’ultimo la vedrebbe anche quando sta male e si lamenta dei disturbi fisici
(mal di schiena, emicranie, dolori cervicali e alle ginocchia) e la relazione
potrebbe “saltare”.
In generale, durante i tre incontri, l’assicurata ha mostrato un
umore piuttosto depresso e anzi, nell’ultima settimana del CAP è apparsa
decisamente negativa. Soggettivamente, la signora RI 1 dichiara che la sua
salute stava peggiorando nell’ultima settimana del CAP (“ho dato e fatto troppo
… e ora ne sto pagando le conseguenze a livello di disturbi fisici”). Aggiunge
che fatica a regolarsi con le proprie forze, si descrive “testarda e che …
quando inizio un lavoro poi voglio terminarlo”.
L’assicurata fatica ad avere una progettualità di vita; l’unica
preoccupazione è rivolta allo stato di salute (“cercare di stare il meno peggio
possibile”) e alla possibilità di condurre una vita domestica (riuscire a
svolgere le attività di casa quotidianamente, senza pesare sui propri
genitori).
Le piacerebbe poter uscire, avere dei contatti sociali che
purtroppo, negli ultimi anni, si sono di molto ridotti, a causa del suo stato
di salute peggiorato e delle restrizioni finanziarie cui è confrontata (mi
racconta dell’umiliazione subita nel domandare l’assistenza sociale qualche
anno fa).
Per quel che concerne l’aspetto lavorativo, l’assicurata ipotizza
una ripresa minima (da un metà tempo a tre mezze giornate) e ipotizza di
riprendere a lavorare in un ufficio, con compiti amministrativi non troppo
esigenti (situazioni semplici, non troppo stressanti e non presso un avvocato,
come in passato).
A mio parere, l’assicurata è molto sofferente. Molto centrata sui
propri disturbi fisici, quando racconta del “calvario medico subito” (varie
perizie, il fatto che secondo lei, in Ticino, non sanno bene cosa sia il “colpo
di frusta” avuto nel ’92 con l’incidente stradale), scoppia in un pianto
liberatorio. Ammette di non sentirsi capita dai medici, non riconosciuta nelle
sue difficoltà conseguenti all’incidente. L’unico sollievo sarebbero le terapie
che continua a portare avanti (fisioterapia e in parte il sostegno psichiatrico
presso il dr. __________).
Si descrive come una persona che era molto attiva, faceva viaggi
(interesse per archeologia, sport e fotografia) ed ora “non posso più fare
nulla”, nemmeno uscire la sera con gli amici.
Dall’indipendenza finanziaria è passata a sentirsi un peso per la
sua famiglia d’origine e ad essere confrontata a restrizioni finanziarie
inimmaginabili. Racconta di sentirsi molto diminuita, bloccata e sfiduciata.
A mio giudizio, l’assicurata si è sottoposta con impegno
all’accertamento presso il CAP, cercando di avere una presenza regolare. Ha scelto
anche di restare nello spazio abitativo per garantire una presenza. Lei stessa
dichiara che, se fosse rientrata ogni sera a __________, non sarebbe riuscita a
sostenere le quattro settimane di prove lavorative.
L’assicurata possiede sicuramente delle capacità di lavoro residue
nel settore amministrativo e mostra anche l’interesse e la motivazione ad una
ripresa in tale ambito (il più adeguato e leggero rispetto alla sua attuale
situazione di salute). Purtroppo, l’assicurata sembra essersi completamente
identificata al ruolo di ammalata/invalida, come unico punto di riferimento
nella propria vita.
Emerge una povertà relazionale e sociale e una situazione di
emarginazione creatasi in questi ultimi anni, ciò che non favorisce un
possibile rientro nel mondo del lavoro.
Per l’assicurata, il lavoro ha sicuramente costituito un valore
fondamentale (forse l’unico?) su cui la signora RI 1 ha costruito buona parte
della propria identità.
Confrontata ai propri limiti fisici dopo l’incidente del ’92, ha
cercato di proseguire nel lavoro fino al 2004, soggettivamente, con sofferenza
e non riuscendo ad essere efficiente come prima dell’evento infortunistico.
Dal ruolo lavorativo sembra essere passata, in modo estremo, a
quello d’ammalata. Altre possibilità di funzionamento intermedio appaiono
alquanto improbabili oggi per l’assicurata che sembra essersi cristallizzata in
questa posizione di fragilità dalla quale non riesce più ad uscire.
La “fissazione” sui disturbi somatici conseguenti all’evento
infortunistico del ’92 è molto forte, come se da quel momento il tempo si fosse
fermato per la signora RI 1.
Personalmente, ho potuto osservare una situazione di grande
sofferenza psichica, in quanto la signora RI 1, in questi lunghi anni trascorsi
dopo l’incidente, non si sente compresa e riconosciuta a livello medico.
L’assicurata vive una situazione di “impasse”, che nemmeno i vari tentativi di cure
farmacologiche e i ricoveri in diverse cliniche hanno sbloccato. Lo stesso
psichiatra curante, dr. __________, precisa che lo stato di salute è invariato
dal 2004.
Senza un cambiamento a livello psichico, difficilmente
l’assicurata potrà riprendere un progetto di reinserimento lavorativo nel
settore amministrativo, pur possedendo risorse residue interessanti.
Nel caso in cui ci fosse un miglioramento significativo del suo
stato psichico, al signora RI 1 dovrebbe essere accompagnata e sostenuta in una
ripresa lavorativa che richiederebbe tempi lunghi e una situazione progressiva e
protetta.” (Doc. B)
Nelle annotazioni del 25 maggio 2009, il dr. __________ del SMR,
spec. FMH in medicina generale e la dr.ssa __________, medico psichiatra del
SMR, hanno osservato:
" Assicurata
nata nel 1959, formazione impiegata di commercio, segretaria presso diversi
studi legali, inattiva da 3.2004.
Valutazione psichiatrica policlinico universitario di __________,
12.2.1996:
Una diagnosi psichiatrica-sindromale non è possibile porre
Paziente non depressa
Fatti
I sintomi descritti ed il comportamento possono essere visti
nell’ambito di sintomi di conversione
Assicurata peritata presso l’__________ di __________ su
richiesta __________ il 14.3.2006:
Diagnosen
Diagnosen mit Einfluss auf die
Arbeitsfähigkeit:
▪ St. N. kraniozervikalem Beschleunigungstrauma mit HWS – Distorsion
und Verdacht auf milde traumatische Hirnschädigung am 11.4.1992 (ICD10-513.4)
-
persisterendes kraniozervikales Schmerzsyndrom
und migräniforme Kopfschmerzen (ICD10-M53.0, G44.3)
-
pseudoradikuläre Schmerzen am rechten Arm
-
leichte neuropsychologische Funktionsstörungen,
schmerzbedingt
▪ Leichte depressive Episode
(ICD10-F32.0)
▪ Anhallende somatoforme Schmerzstörung
(ICD10-F45.4)
Diagnosen ohne Einfluss auf die
Arbeitsfähigkeit:
▪ Akzentuierte Persönlichkeitszoge, zwanghaft,
perfektionistisch (ICD10-Z73.1)
▪ Chronische Knieschmerzen links, aktuell ohne sicher
objectivierbares klinisches Korrelat (ICD10-M25.5)
-
MR-tomographisch geringgradige
Strukturanomalie im distalen Bereich des M. vastus medialis
▪ Chronische Schulter-Armschmerzen rechts, auf
orthopädischer Ebene ohne klinisches Korrelat (ICD10-M79.5)
▪ Chronische lumbovertebrales Schmerzsyndrom (ICD10-M54.5)
Impedimento in seguito ai dolori cervicali e cefalici ed al lieve
impedimento neuropsicologico: 20%
Impedimento psichiatrico: 20%
Impedimento globale: 20%, viene espressamente negata la
cumulabilità
Perizia dr. __________, __________, 3.12.2007:
- neurostatus
identico a quello di 4.2006
- esame
neuropsicologico pure in pratica sovrapponibile
Valutazione dell’incapacità lavorativa
Valuto l’incapacità lavorativa nel mestiere di segretaria in
studio di avvocatura essere del 50%
Questa valutazione si basa sulla considerazione della presenza
dei disturbi seguenti:
- disturbi
dell’attenzione e della concentrazione
- dolori
cervicali a riposo, accentuati durante i movimenti e sotto carico
- cefalgie
secondarie ai dolori cervicali
- sindrome
vertiginosa
- sindrome
algica del braccio destro, con impedimenti durante l’uso del braccio
- sindrome
algica del ginocchio destro
- sindrome
algica lombare
Le argomentazioni sono già state esposte sopra
Dunque non accordo con la valutazione fatta dall’Istituto __________
del 2006 (pag. 27, risposte alla domanda 7.6).
Accertamento CAP 31.3.2008 al 25.4.2008:
l’assicurata ha dimostrato varie volte comportamenti
contraddittori, vedi pagina 3 e 4.
Attitudini
La signora RI 1 ha svolto il percorso delle attività
pratico-manuali con un’attitudine centrata esclusivamente sulle lamentele per
tutti i suoi problemi di salute e limitazioni fisiche.
Nel corso dell’accertamento questo atteggiamento è restato
costantemente invariato. Secondo l’A. ci sono stati peggioramenti temporanei
quando ha superato i suoi limiti e l’hanno costretta ad assumere medicine o a
sottoporsi ad applicazioni elettrostimolanti (Compex). Questa attitudine,
totalmente centrata sullo stato di salute, non ha permesso alla signora RI 1 di
impegnarsi ed organizzarsi nelle attività proposte perché c’erano sempre degli
impedimenti o dei problemi che non le permettevano di lavorare in una
condizione normale e un po’ duratura.
In alcune occasioni, l’A. ha mostrato comportamenti
contraddittori. Ad esempio, durante il suo primo approccio col computer, chiese
ad un operatore di accenderle il PC perché non sapeva come procedere. Nei
giorni successivi lavorò a lungo col computer, sempre autonomamente, per
redigere o copiare svariati documenti formattandoli e salvandoli correttamente.
Queste procedure informatiche si possono eseguire solo se si hanno delle
discrete conoscenze di base e competenze in informatica.
Durante la prova della “Biblioteca” l’A. disse che era
impossibilitata a prelevare, da seduta, i libri da una cassetta posta di fianco
alla sua sedia quando, qualche giorno prima, si era chinata, dalla posizione
eretta e senza problemi, per raccogliere una coperta dal suolo.
Il mantenimento o l’impedimento del tronco in anteroflessione è
stata un’altra contraddizione: fatica a mantenere questa posizione durante
l’esecuzione della (ridotta) prova del “Traforo”, ma la mantiene, per oltre 45’ e in stazione eretta, durante la redazione del CV in collaborazione con un operatore.
A causa dell’intolleranza da “fumo da combustione”, provocato da
un pirografo all’interno di un locale di oltre 500 m3, l’A. ha sempre chiesto di spostarsi in un altro locale, ma, nel medesimo tempo, l’A. fumava
regolarmente durante le pause.
L’attitudine della signora RI 1 di parlare prevalentemente di
problemi fisici e delle sue difficoltà è stata mal percepita dagli altri membri
del gruppo che, dopo qualche giorno, hanno ridotto drasticamente le relazioni
con lei.
Con gli operatori l’atteggiamento dell’A. è stato simile a quello
tenuto verso i compagni: sistematiche lamentele per l’acutizzarsi dei dolori,
atteggiamento da persona sofferente ed afflitta da molti mali, puntuali
descrizioni dei punti dolenti, sistematiche segnalazioni dei peggioramenti
dello stato di salute che la costringevano ad assumere medicine supplementari
per sopportarli. Quest’atteggiamento è stato mantenuto dalla signora RI 1 per
tutta la durata dell’accertamento.
Durante il tempo di lavoro le pause sono state frequenti, di varia
durata ed effettuate durante qualsiasi prova pratica svolta. Le più brevi erano
costituite da sospensioni di pochi minuti e senza allontanarsi dal posto di
lavoro dopo ogni 25-30’ di lavoro continuato mentre le pause più lunghe
duravano anche fino a due ore. In queste occasioni, l’A. si allontanava dal CAP
per ritirarsi in camera.
In conclusione si stima la possibilità di un inserimento in
ambito amministrativo nella misura di una presenza dell’80% con rendimento
iniziale del 70%-80%.
Valutazione CIP:
viene calcolato un grado AI del 26%.
In considerazione delle indicazioni del CAP si propone di
concedere un periodo di aiuto al collocamento.
Decisione UAI 6.2.2009:
viene calcolato un grado AI del 48% tenendo conto del rendimento
ridotto del 30% a partire dal 1.3.2005.
Rapporto dr. __________ concernente la signora RI 1 (07.05.2008):
l’assicurata accetta volentieri i colloqui proposti e anzi dichiara
di averne proprio bisogno “per sfogarsi”. Aggiunge che è in terapia dal dr. __________
(psichiatra), ma negli ultimi mesi non è più potuta andare, causa restrizioni
finanziarie. Pertanto l’A. durante l’accertamento CAP non era sottoposta a una
terapia psichiatrica (che agli atti era solo di tipo psicoterapeutico in quanto
i medicamenti non sono mai stati tollerati).
I colloqui tenuti con la psicologa evidenziano una buona cura
della persona, discreta capacità relazionale, con un discorso valido, adeguato
al contesto e logico.
Solo nel primo incontro l’A. evidenzia momenti in cui non ricorda
più cosa stesse dicendo, la capacità di attenzione e concentrazione comunque
risultano essere valide. Così come la memoria è intatta a lungo termine ma
deficitaria a breve termine come riferito dall’A. Il pensiero segue una logica,
è chiaro e preciso e così pure il linguaggio e la costruzione delle frasi è
adeguata e corretta. L’umore viene definito come piuttosto depresso. Fatica ad
avere una progettualità di vita; l’unica preoccupazione è rivolta allo stato di
salute e alla possibilità di condurre una vita domestica.
L’obiettività clinica quindi non evidenzia un quadro clinico
diverso da quello già rilevato nella valutazione pluridisciplinare del 2006.
Viene riportato che l’A. mostra sicuramente delle capacità di
lavoro residue nel settore amministrativo e mostra anche l’interesse e la
motivazione ad una ripresa in tale ambito. La dr.ssa __________ considera che
l’A. sembra essersi completamente identificata al ruolo di ammalata/invalida,
ormai cristallizzata in questa posizione.
In realtà le osservazioni fatte durante l’accertamento CAP mettono
in evidenza che l’A. messa di fronte ad un atteggiamento più direttivo riesce a
superare tale posizione.
Infatti nella nota riguardante il lunedì 21.04.2008
dell’accertamento CAP viene riportato “Sostanzialmente si è riproposto ancora
una volta lo stesso meccanismo osservato nelle scorse settimane: se si lascia
spazio all’A. questa entra in una dinamica per cui non è possibile fare nulla
per i motivi più svariati, spesso incomprensibili o non oggettivi. Se però ci
si pone in modo direttivo, questo tipo di risposte svanisce per lasciare spazio
a un atteggiamento dell’A. che permette di fare emergere le reali capacità. È
infatti incredibile il divario tra il primo tipo di atteggiamento, il quale
presenta una completa incapacità, problemi di salute poco chiari (comunque
insormontabili) e una modalità di comunicazione resistente e non funzionale e
il secondo, in cui di colpo l’A. esegue quanto richiestole senza mostrare i
problemi tecnici o di salute paventati.”
La documentazione prodotta non modifica le conclusioni giunte sia
con la perizia pluridisciplinare __________ 08.05.2006 sia con le annotazioni
SMR del 20.09.2006 e 22.10.2008.” (Doc. IV/bis)
2.7. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Ad
esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale
ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato
quanto segue:
Considerandi
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.8
Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emissione della decisione qui impugnata, attentamente esaminata la
documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata
la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr.
consid. 2.7.), non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i
disturbi che affliggono l’assicurata non sono stati sufficientemente chiariti.
Dalle tavole processuali
emerge infatti che l’UAI ha fondato la propria decisione
basandosi unicamente sulle risultanze della perizia dell’8 maggio 2006 dell’__________
di __________ (cfr. doc. 2/1-33 inc. LAINF), eseguita su incarico
dell’assicuratore infortuni, poi fatte proprie dal SMR (cfr. doc. 28, doc. 66 e
doc. IV/bis).
I medici
del SMR hanno tuttavia omesso di considerare il fatto che l’assicurata, oltre
alla patologie di natura infortunistica, presenta pure delle patologie extra-infortunistiche
– come rilevato dal suo patrocinatore e dal dr. __________ – che avrebbero
dovuto essere ulteriormente approfondite dall’amministrazione prima di potere
emettere una decisione concernente il diritto dell’interessata a prestazioni in
ambito AI.
Ciò, del
resto, è già stato appurato dal TCA nella sentenza, sempre concernente
l’assicurata, STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009, cresciuta incontestata in
giudicato, resa da questo Tribunale in ambito infortunistico.
In tale
sentenza, infatti, questo Tribunale ha evidenziato l’esistenza di patologie
extra-infortunistiche a livello dell’arto superiore destro e con riferimento
alla sintomatologia algica lombare (sentenza citata, pag. 10 e pagg. 13-14).
Il TCA ha
infatti rilevato che:
"
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte - confrontata a delle
valutazioni specialistiche univoche (perlomeno nelle loro conclusioni) -
ritiene di potere concludere a favore della natura extra-infortunistica dei
disturbi che interessano l’arto superiore destro dell’assicurata, di modo
che l’assicuratore LAINF era senz’altro legittimato a non tenerne conto nella
definizione del diritto a prestazioni.”
(cfr. STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009, pag.
10, sottolineatura della redattrice)
e che:
"
in esito a quanto precede, occorre concludere
che l'evento infortunistico assicurato ha giocato un ruolo semplicemente
scatenante per rapporto ai disturbi lamentati da RI 1 al rachide lombare e che
pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali,
l'assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il nesso di
causalità naturale trascorso, al più tardi, un anno dal sinistro stesso.
Nella definizione del diritto a prestazioni non si deve dunque tenere conto,
oltre che dei disturbi che riguardano il braccio destro, anche della
sintomatologia algica lombare.”
(cfr. STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009 pag. 13-14,
sottolineatura della redattrice).
Tali conclusioni derivano
dal fatto che - come rilevato dal TCA nella sentenza citata - nella valutazione
peritale dell’8 maggio 2006, gli specialisti __________ interpellati
dall’assicuratore infortuni hanno esplicitamente ammesso che i reperti a
livello della colonna cervicale, i dolori cervico-craniali, i deficit
cognitivi, nonché i dolori al ginocchio destro, si trovano, con
verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale con il
sinistro dell’aprile 1992 (cfr. STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009, pag. 8).
Inoltre,
anche se implicitamente, i medici dell’__________
hanno pure ammesso la natura traumatica dei problemi
psichici (cfr. STCA 35.2008.49, pag. 8, in cui il TCA ha rilevato che è lecito concludere che i medici dell’__________, pur non
pronunciandosi espressamente riguardo all’eziologia dei problemi psichici, ne
abbiano comunque riconosciuto la natura traumatica, avendone tenuto conto
nell’apprezzamento della capacità lavorativa) e dei disturbi
vertiginosi dell’assicurata (cfr. STCA 35.2008.49, pag. 8, in cui il TCA ha osservato che i disturbi vertiginosi vanno considerati, secondo gli
specialisti __________, nel complesso dei disturbi cervico-cefalici, di origine
infortunistica).
Per contro, il TCA ha
sottolineato come gli specialisti dell’__________ hanno definito come
semplicemente possibile l’esistenza di un nesso causale naturale tra, da
una parte, i dolori al braccio destro e quelli localizzati alla regione lombare
e, dall’altra, l’infortunio in questione (doc. 2-30 inc. LAINF).
Quanto ai dolori all’arto superiore destro,
infatti, il dr. __________, neurologo dell’__________,
ha considerato che essi non possono essere considerati una conseguenza
dell’evento traumatico assicurato, principalmente visto il chiaro periodo di
latenza con cui essi sono apparsi (doc. 2-17 inc. LAINF). Tale parere è
poi stato esplicitamente condiviso, perlomeno nella sua
conclusione, dal neurologo privatamente consultato dalla ricorrente nel mese di
luglio 2007, dr. __________, il quale ha sostenuto che i disturbi al braccio
destro derivano da una patologia presente a livello della spalla, la quale non
può però essere posta in una relazione causale preponderante con l’infortunio
in discussione (doc. 43-28).
Per quanto concerne invece
i disturbi al rachide lombare, contrariamente a quanto ritenuto dal
neurologo dell’__________ – il quale ha ritenuto verosimile che l’evento
infortunistico dell’aprile 1992 abbia traumatizzato anche la regione lombare,
comportando però un peggioramento semplicemente transitorio della
situazione precedente, con lo status quo sine vel ante raggiunto già in
occasione del consulto neurologico dell’8 dicembre 1993 avvenuto presso il
dott. __________ (doc. 2-16 inc. LAINF) – e in accordo con
quanto sostenuto dal dr. __________ - il quale, dopo avere precisato che l’incidente stradale di cui rimase vittima RI 1 non è
stato adeguato a causare un’ernia discale né una lesione radicolare e che il
trauma ha agito su una colonna lombare che presentava già delle chiare
alterazioni degenerative, ha dichiarato di non condividere la conclusione del dr.
__________, siccome la paziente era, citiamo: “… asintomatica e non presentava
nessuna limitazione funzionale riferibile alla colonna lombare. Bisogna
sottolineare il fatto che il trauma è avvenuto su una colonna lombare che si
trovava in una posizione ruotata verso sinistra.” (doc. 43-30) – il TCA, nella
sentenza 35.2008.49 del 25 maggio 2009, ha considerato che l’infortunio dell’11 aprile 1992 non ha causato alcun danno strutturale alla colonna lombare e
che i reperti oggettivati a questo livello, erano preesistenti al
sinistro in questione (cfr. STCA citata, pag. 13).
Pertanto,
dato che, come visto, è indubbio che l’assicurata è afflitta anche da patologie
extra-infortunistiche che concernono l’arto superiore destro e il rachide
lombare, l’UAI non poteva limitarsi – come ha fatto – a basarsi esclusivamente
sulle conclusioni dei medici dell’__________ a proposito delle patologie che
affliggono l’interessata e all’influsso che queste ultime hanno sulla sua
capacità lavorativa residua.
Gli
specialisti citati, difatti, sono giunti alla conclusione che l’assicurata
presenta una capacità lavorativa dell’80% nella sua professione di
segretaria d’ufficio senza tuttavia tenere conto
della sindrome algica localizzata al braccio destro e al rachide
lombare.
Di tutt’altro avviso, per contro, il dr. __________, il quale, prendendo in considerazione anche la sindrome algica
localizzata al braccio destro e al rachide lombare, ha ritenuto l’assicurata
abile al lavoro al 50% nella sua professione di segretaria in uno studio di
avvocatura.
Il TCA rileva, tuttavia, che la valutazione del dr. __________ non
può essere ritenuta pienamente probante e fatta propria dal TCA, in quanto essa
tiene conto anche di aspetti che non rientrano nel campo di specializzazione
del dr. __________ (la neurologia). Infatti, nel suo referto del 3 dicembre
2007, il dr. __________ ha tenuto conto anche di aspetti psichici (cfr. doc.
43/31-32), che, come vedremo, devono invece essere approfonditi da uno
specialista della materia.
Pertanto, a mente del TCA, senza prima procedere a nuovi approfondimenti
medici, non è possibile determinare quale sia il grado di capacità lavorativa
residua dell’assicurata. Non ci si può infatti fondare né sulla valutazione dei
medici dell’__________ – che non tiene conto delle patologie
extra-infortunistiche dell’interessata - né su quella del dr. __________ – che
tiene conto anche di aspetti extra-somatici.
Il TCA sottolinea, inoltre, che l’esistenza di
limitazioni dovute alla sfera psichiatrica sono state segnalate anche dai
consulenti per l’accertamento del CAP, i quali, nel loro rapporto del 14 maggio
2008, hanno espressamente indicato che, nell’ambito di un reinserimento
lavorativo in ambito amministrativo, bisogna “prevedere, soprattutto
all’inizio, un mansionario ridotto, a causa principalmente delle limitazioni
a livello psichico, in particolare la discontinuità nella concentrazione,
il ritmo abbastanza lento di lavoro e la bassa soglia di tolleranza allo
stress” (doc. 53-6, sottolineatura della redattrice).
Anche la psicologa __________ del CPS di Gerra
Piano, nel suo rapporto del 7 maggio 2008, ha messo in evidenza la “situazione di grande sofferenza psichica” dell’assicurata. La psicologa ha inoltre
concluso che “senza un cambiamento a livello psichico,
difficilmente l’assicurata potrà riprendere un progetto di reinserimento
lavorativo nel settore amministrativo, pur possedendo risorse residue
interessanti. Nel caso in cui ci fosse un miglioramento significativo del
suo stato psichico, la signora RI 1 dovrebbe essere accompagnata e
sostenuta in una ripresa lavorativa che richiederebbe tempi lunghi e una
situazione progressiva e protetta” (doc. B, sottolineatura
della redattrice).
Il TCA - alla luce dei referti del dr. __________,
della psicologa del CPS e dei consulenti per l’accertamento del CAP sopra esposti
- ritiene che i disturbi psichiatrici dell’assicurata necessitino di ulteriori
approfondimenti specialistici, in grado di valutare se, rispetto alla
valutazione dell’__________, vi sia stato - fino al momento di emanazione della
decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice - un
peggioramento, tale da influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
Questo Tribunale rileva poi che, nella decisione
impugnata, l’UAI ha accordato all’interessata un quarto di rendita di invalidità,
per un grado AI del 48%, tenendo conto, nell’effettuare il confronto dei
redditi, oltre che del grado di capacità lavorativa residua, dal profilo
medico, dell’80%, determinato dai medici dell’__________, anche
dell’ulteriore riduzione del rendimento, del 30%, stabilita dai consulenti per
l’accertamento del CAP.
Nel rapporto CAP, infatti, i consulenti per
l’accertamento hanno concluso che “da parte nostra, pur ammettendo senz’altro
la necessità di un inserimento graduale, riteniamo l’assicurata in grado di
offrire in un’attività di tipo amministrativo, una presenza di circa l’80%, con
una resa ancora da verificare sul lungo periodo, ma verosimilmente situabile
per il momento attorno al 70%-80%” (doc. 53-6, sottolineatura della
redattrice).
Nelle sue annotazioni del 22 ottobre 2008, il dr.
__________ del SMR ha osservato che “il legale fa giustamente osservare che nel
rapporto di osservazione del CAP si descrive una presenza dell’80%, ma con una
diminuzione del rendimento (sull’orario ridotto) del 20%-30%. Quindi non è
giusitificato, nel calcolo della CGR, riferirsi solo all’80% di presenza”,
concludendo quindi che “è giustificato tenere conto delle osservazioni e della
perizia e calcolare la CGR su una presenza dell’80% e una diminuzione, su
questo orario, di rendimento del 30%” (doc. 66-1, sottolineatura della
redattrice).
Il TCA non può concordare con queste
considerazioni del medico del SMR.
A
proposito della rilevanza da attribuire alla valutazione dell’abilità
lavorativa enunciata dai consulenti per l’accertamento (cfr. doc. 53-6:
capacità di esercitare un’attività di tipo amministrativo con un tempo di
presenza sul posto di lavoro dell’80% e con un rendimento attorno al 70/80%),
questa Corte sottolinea che - come già indicato dal TCA nella sentenza
35.2008.49
del 25 maggio 2009 in ambito infortunistico (cfr. sentenza citata,
pag. 22) – in una sentenza 8C_547/2008 del 16 gennaio 2009 consid. 4.2.1, il
Tribunale federale ha stabilito che una valutazione della capacità funzionale
(EFL) non è idonea (e, a maggior ragione, non lo è una valutazione effettuata
presso il Centro di accertamento professionale di Gerra Piano) a stimare le
capacità cognitive sul posto di lavoro e a oggettivare impedimenti funzionali
riconducibili a patologie che non interessano l’apparato locomotorio,
come è incontestabilmente il caso nella presente fattispecie.
Stante quanto sopra, le eventuali ripercussioni
di disturbi di carattere psichico sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata dovranno essere valutate da parte di uno specialista in
materia, nell’ambito dei nuovi accertamenti che l’UAI dovrà compiere.
Pertanto, alla luce delle diverse
patologie (di natura internistica, neurologica, psichiatrica e ortopedica) che
affliggono l’assicurata e tenuto conto anche del lungo tempo trascorso rispetto
alla valutazione pluridisciplinare dell’__________, il TCA ritiene
indispensabile l’esperimento di una nuova perizia pluridisciplinare, che
valuti accuratamente tutte le patologie dell’interessata e si esprima, tramite
una valutazione globale, sulla sua capacità lavorativa residua, sia nella
precedente attività, sia in altre attività adeguate.
Al
riguardo, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado
di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non
si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una
sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il
giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
2.9
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,
affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine
di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla
capacità lavorativa della ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.
La richiesta dell’assicurata di procedere ad una
perizia multidisciplinare (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 26 marzo 2009 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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