Lexipedia

Decisione

32.2009.98

Attribuzione 1/4 di rendita per un grado AI del 48%.Vista la presenza di patologie di origine anche extra-infortunistica,UAI non poteva basarsi solo sulla perizia esperita in ambito LAINF,ma doveva pr

30 settembre 2009Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I sintomi descritti ed il comportamento possono essere visti

nell’ambito di sintomi di conversione

Assicurata peritata presso l’__________ di __________ su

richiesta __________ il 14.3.2006:

Diagnosen

Diagnosen mit Einfluss auf die

Arbeitsfähigkeit:

▪ St. N. kraniozervikalem Beschleunigungstrauma mit HWS – Distorsion

und Verdacht auf milde traumatische Hirnschädigung am 11.4.1992 (ICD10-513.4)

-

persisterendes kraniozervikales Schmerzsyndrom

und migräniforme Kopfschmerzen (ICD10-M53.0, G44.3)

-

pseudoradikuläre Schmerzen am rechten Arm

-

leichte neuropsychologische Funktionsstörungen,

schmerzbedingt

▪ Leichte depressive Episode

(ICD10-F32.0)

▪ Anhallende somatoforme Schmerzstörung

(ICD10-F45.4)

Diagnosen ohne Einfluss auf die

Arbeitsfähigkeit:

▪ Akzentuierte Persönlichkeitszoge, zwanghaft,

perfektionistisch (ICD10-Z73.1)

▪ Chronische Knieschmerzen links, aktuell ohne sicher

objectivierbares klinisches Korrelat (ICD10-M25.5)

-

MR-tomographisch geringgradige

Strukturanomalie im distalen Bereich des M. vastus medialis

▪ Chronische Schulter-Armschmerzen rechts, auf

orthopädischer Ebene ohne klinisches Korrelat (ICD10-M79.5)

▪ Chronische lumbovertebrales Schmerzsyndrom (ICD10-M54.5)

Impedimento in seguito ai dolori cervicali e cefalici ed al lieve

impedimento neuropsicologico: 20%

Impedimento psichiatrico: 20%

Impedimento globale: 20%, viene espressamente negata la

cumulabilità

Perizia dr. __________, __________, 3.12.2007:

- neurostatus

identico a quello di 4.2006

- esame

neuropsicologico pure in pratica sovrapponibile

Valutazione dell’incapacità lavorativa

Valuto l’incapacità lavorativa nel mestiere di segretaria in

studio di avvocatura essere del 50%

Questa valutazione si basa sulla considerazione della presenza

dei disturbi seguenti:

- disturbi

dell’attenzione e della concentrazione

- dolori

cervicali a riposo, accentuati durante i movimenti e sotto carico

- cefalgie

secondarie ai dolori cervicali

- sindrome

vertiginosa

- sindrome

algica del braccio destro, con impedimenti durante l’uso del braccio

- sindrome

algica del ginocchio destro

- sindrome

algica lombare

Le argomentazioni sono già state esposte sopra

Dunque non accordo con la valutazione fatta dall’Istituto __________

del 2006 (pag. 27, risposte alla domanda 7.6).

Accertamento CAP 31.3.2008 al 25.4.2008:

l’assicurata ha dimostrato varie volte comportamenti

contraddittori, vedi pagina 3 e 4.

Attitudini

La signora RI 1 ha svolto il percorso delle attività

pratico-manuali con un’attitudine centrata esclusivamente sulle lamentele per

tutti i suoi problemi di salute e limitazioni fisiche.

Nel corso dell’accertamento questo atteggiamento è restato

costantemente invariato. Secondo l’A. ci sono stati peggioramenti temporanei

quando ha superato i suoi limiti e l’hanno costretta ad assumere medicine o a

sottoporsi ad applicazioni elettrostimolanti (Compex). Questa attitudine,

totalmente centrata sullo stato di salute, non ha permesso alla signora RI 1 di

impegnarsi ed organizzarsi nelle attività proposte perché c’erano sempre degli

impedimenti o dei problemi che non le permettevano di lavorare in una

condizione normale e un po’ duratura.

In alcune occasioni, l’A. ha mostrato comportamenti

contraddittori. Ad esempio, durante il suo primo approccio col computer, chiese

ad un operatore di accenderle il PC perché non sapeva come procedere. Nei

giorni successivi lavorò a lungo col computer, sempre autonomamente, per

redigere o copiare svariati documenti formattandoli e salvandoli correttamente.

Queste procedure informatiche si possono eseguire solo se si hanno delle

discrete conoscenze di base e competenze in informatica.

Durante la prova della “Biblioteca” l’A. disse che era

impossibilitata a prelevare, da seduta, i libri da una cassetta posta di fianco

alla sua sedia quando, qualche giorno prima, si era chinata, dalla posizione

eretta e senza problemi, per raccogliere una coperta dal suolo.

Il mantenimento o l’impedimento del tronco in anteroflessione è

stata un’altra contraddizione: fatica a mantenere questa posizione durante

l’esecuzione della (ridotta) prova del “Traforo”, ma la mantiene, per oltre 45’ e in stazione eretta, durante la redazione del CV in collaborazione con un operatore.

A causa dell’intolleranza da “fumo da combustione”, provocato da

un pirografo all’interno di un locale di oltre 500 m3, l’A. ha sempre chiesto di spostarsi in un altro locale, ma, nel medesimo tempo, l’A. fumava

regolarmente durante le pause.

L’attitudine della signora RI 1 di parlare prevalentemente di

problemi fisici e delle sue difficoltà è stata mal percepita dagli altri membri

del gruppo che, dopo qualche giorno, hanno ridotto drasticamente le relazioni

con lei.

Con gli operatori l’atteggiamento dell’A. è stato simile a quello

tenuto verso i compagni: sistematiche lamentele per l’acutizzarsi dei dolori,

atteggiamento da persona sofferente ed afflitta da molti mali, puntuali

descrizioni dei punti dolenti, sistematiche segnalazioni dei peggioramenti

dello stato di salute che la costringevano ad assumere medicine supplementari

per sopportarli. Quest’atteggiamento è stato mantenuto dalla signora RI 1 per

tutta la durata dell’accertamento.

Durante il tempo di lavoro le pause sono state frequenti, di varia

durata ed effettuate durante qualsiasi prova pratica svolta. Le più brevi erano

costituite da sospensioni di pochi minuti e senza allontanarsi dal posto di

lavoro dopo ogni 25-30’ di lavoro continuato mentre le pause più lunghe

duravano anche fino a due ore. In queste occasioni, l’A. si allontanava dal CAP

per ritirarsi in camera.

In conclusione si stima la possibilità di un inserimento in

ambito amministrativo nella misura di una presenza dell’80% con rendimento

iniziale del 70%-80%.

Valutazione CIP:

viene calcolato un grado AI del 26%.

In considerazione delle indicazioni del CAP si propone di

concedere un periodo di aiuto al collocamento.

Decisione UAI 6.2.2009:

viene calcolato un grado AI del 48% tenendo conto del rendimento

ridotto del 30% a partire dal 1.3.2005.

Rapporto dr. __________ concernente la signora RI 1 (07.05.2008):

l’assicurata accetta volentieri i colloqui proposti e anzi dichiara

di averne proprio bisogno “per sfogarsi”. Aggiunge che è in terapia dal dr. __________

(psichiatra), ma negli ultimi mesi non è più potuta andare, causa restrizioni

finanziarie. Pertanto l’A. durante l’accertamento CAP non era sottoposta a una

terapia psichiatrica (che agli atti era solo di tipo psicoterapeutico in quanto

i medicamenti non sono mai stati tollerati).

I colloqui tenuti con la psicologa evidenziano una buona cura

della persona, discreta capacità relazionale, con un discorso valido, adeguato

al contesto e logico.

Solo nel primo incontro l’A. evidenzia momenti in cui non ricorda

più cosa stesse dicendo, la capacità di attenzione e concentrazione comunque

risultano essere valide. Così come la memoria è intatta a lungo termine ma

deficitaria a breve termine come riferito dall’A. Il pensiero segue una logica,

è chiaro e preciso e così pure il linguaggio e la costruzione delle frasi è

adeguata e corretta. L’umore viene definito come piuttosto depresso. Fatica ad

avere una progettualità di vita; l’unica preoccupazione è rivolta allo stato di

salute e alla possibilità di condurre una vita domestica.

L’obiettività clinica quindi non evidenzia un quadro clinico

diverso da quello già rilevato nella valutazione pluridisciplinare del 2006.

Viene riportato che l’A. mostra sicuramente delle capacità di

lavoro residue nel settore amministrativo e mostra anche l’interesse e la

motivazione ad una ripresa in tale ambito. La dr.ssa __________ considera che

l’A. sembra essersi completamente identificata al ruolo di ammalata/invalida,

ormai cristallizzata in questa posizione.

In realtà le osservazioni fatte durante l’accertamento CAP mettono

in evidenza che l’A. messa di fronte ad un atteggiamento più direttivo riesce a

superare tale posizione.

Infatti nella nota riguardante il lunedì 21.04.2008

dell’accertamento CAP viene riportato “Sostanzialmente si è riproposto ancora

una volta lo stesso meccanismo osservato nelle scorse settimane: se si lascia

spazio all’A. questa entra in una dinamica per cui non è possibile fare nulla

per i motivi più svariati, spesso incomprensibili o non oggettivi. Se però ci

si pone in modo direttivo, questo tipo di risposte svanisce per lasciare spazio

a un atteggiamento dell’A. che permette di fare emergere le reali capacità. È

infatti incredibile il divario tra il primo tipo di atteggiamento, il quale

presenta una completa incapacità, problemi di salute poco chiari (comunque

insormontabili) e una modalità di comunicazione resistente e non funzionale e

il secondo, in cui di colpo l’A. esegue quanto richiestole senza mostrare i

problemi tecnici o di salute paventati.”

La documentazione prodotta non modifica le conclusioni giunte sia

con la perizia pluridisciplinare __________ 08.05.2006 sia con le annotazioni

SMR del 20.09.2006 e 22.10.2008.” (Doc. IV/bis)

2.7. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

Considerandi

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.8

Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emissione della decisione qui impugnata, attentamente esaminata la

documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata

la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr.

consid. 2.7.), non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i

disturbi che affliggono l’assicurata non sono stati sufficientemente chiariti.

Dalle tavole processuali

emerge infatti che l’UAI ha fondato la propria decisione

basandosi unicamente sulle risultanze della perizia dell’8 maggio 2006 dell’__________

di __________ (cfr. doc. 2/1-33 inc. LAINF), eseguita su incarico

dell’assicuratore infortuni, poi fatte proprie dal SMR (cfr. doc. 28, doc. 66 e

doc. IV/bis).

I medici

del SMR hanno tuttavia omesso di considerare il fatto che l’assicurata, oltre

alla patologie di natura infortunistica, presenta pure delle patologie extra-infortunistiche

– come rilevato dal suo patrocinatore e dal dr. __________ – che avrebbero

dovuto essere ulteriormente approfondite dall’amministrazione prima di potere

emettere una decisione concernente il diritto dell’interessata a prestazioni in

ambito AI.

Ciò, del

resto, è già stato appurato dal TCA nella sentenza, sempre concernente

l’assicurata, STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009, cresciuta incontestata in

giudicato, resa da questo Tribunale in ambito infortunistico.

In tale

sentenza, infatti, questo Tribunale ha evidenziato l’esistenza di patologie

extra-infortunistiche a livello dell’arto superiore destro e con riferimento

alla sintomatologia algica lombare (sentenza citata, pag. 10 e pagg. 13-14).

Il TCA ha

infatti rilevato che:

"

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte - confrontata a delle

valutazioni specialistiche univoche (perlomeno nelle loro conclusioni) -

ritiene di potere concludere a favore della natura extra-infortunistica dei

disturbi che interessano l’arto superiore destro dell’assicurata, di modo

che l’assicuratore LAINF era senz’altro legittimato a non tenerne conto nella

definizione del diritto a prestazioni.”

(cfr. STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009, pag.

10, sottolineatura della redattrice)

e che:

"

in esito a quanto precede, occorre concludere

che l'evento infortunistico assicurato ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante per rapporto ai disturbi lamentati da RI 1 al rachide lombare e che

pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali,

l'assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il nesso di

causalità naturale trascorso, al più tardi, un anno dal sinistro stesso.

Nella definizione del diritto a prestazioni non si deve dunque tenere conto,

oltre che dei disturbi che riguardano il braccio destro, anche della

sintomatologia algica lombare.”

(cfr. STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009 pag. 13-14,

sottolineatura della redattrice).

Tali conclusioni derivano

dal fatto che - come rilevato dal TCA nella sentenza citata - nella valutazione

peritale dell’8 maggio 2006, gli specialisti __________ interpellati

dall’assicuratore infortuni hanno esplicitamente ammesso che i reperti a

livello della colonna cervicale, i dolori cervico-craniali, i deficit

cognitivi, nonché i dolori al ginocchio destro, si trovano, con

verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità naturale con il

sinistro dell’aprile 1992 (cfr. STCA 35.2008.49 del 25 maggio 2009, pag. 8).

Inoltre,

anche se implicitamente, i medici dell’__________

hanno pure ammesso la natura traumatica dei problemi

psichici (cfr. STCA 35.2008.49, pag. 8, in cui il TCA ha rilevato che è lecito concludere che i medici dell’__________, pur non

pronunciandosi espressamente riguardo all’eziologia dei problemi psichici, ne

abbiano comunque riconosciuto la natura traumatica, avendone tenuto conto

nell’apprezzamento della capacità lavorativa) e dei disturbi

vertiginosi dell’assicurata (cfr. STCA 35.2008.49, pag. 8, in cui il TCA ha osservato che i disturbi vertiginosi vanno considerati, secondo gli

specialisti __________, nel complesso dei disturbi cervico-cefalici, di origine

infortunistica).

Per contro, il TCA ha

sottolineato come gli specialisti dell’__________ hanno definito come

semplicemente possibile l’esistenza di un nesso causale naturale tra, da

una parte, i dolori al braccio destro e quelli localizzati alla regione lombare

e, dall’altra, l’infortunio in questione (doc. 2-30 inc. LAINF).

Quanto ai dolori all’arto superiore destro,

infatti, il dr. __________, neurologo dell’__________,

ha considerato che essi non possono essere considerati una conseguenza

dell’evento traumatico assicurato, principalmente visto il chiaro periodo di

latenza con cui essi sono apparsi (doc. 2-17 inc. LAINF). Tale parere è

poi stato esplicitamente condiviso, perlomeno nella sua

conclusione, dal neurologo privatamente consultato dalla ricorrente nel mese di

luglio 2007, dr. __________, il quale ha sostenuto che i disturbi al braccio

destro derivano da una patologia presente a livello della spalla, la quale non

può però essere posta in una relazione causale preponderante con l’infortunio

in discussione (doc. 43-28).

Per quanto concerne invece

i disturbi al rachide lombare, contrariamente a quanto ritenuto dal

neurologo dell’__________ – il quale ha ritenuto verosimile che l’evento

infortunistico dell’aprile 1992 abbia traumatizzato anche la regione lombare,

comportando però un peggioramento semplicemente transitorio della

situazione precedente, con lo status quo sine vel ante raggiunto già in

occasione del consulto neurologico dell’8 dicembre 1993 avvenuto presso il

dott. __________ (doc. 2-16 inc. LAINF) – e in accordo con

quanto sostenuto dal dr. __________ - il quale, dopo avere precisato che l’incidente stradale di cui rimase vittima RI 1 non è

stato adeguato a causare un’ernia discale né una lesione radicolare e che il

trauma ha agito su una colonna lombare che presentava già delle chiare

alterazioni degenerative, ha dichiarato di non condividere la conclusione del dr.

__________, siccome la paziente era, citiamo: “… asintomatica e non presentava

nessuna limitazione funzionale riferibile alla colonna lombare. Bisogna

sottolineare il fatto che il trauma è avvenuto su una colonna lombare che si

trovava in una posizione ruotata verso sinistra.” (doc. 43-30) – il TCA, nella

sentenza 35.2008.49 del 25 maggio 2009, ha considerato che l’infortunio dell’11 aprile 1992 non ha causato alcun danno strutturale alla colonna lombare e

che i reperti oggettivati a questo livello, erano preesistenti al

sinistro in questione (cfr. STCA citata, pag. 13).

Pertanto,

dato che, come visto, è indubbio che l’assicurata è afflitta anche da patologie

extra-infortunistiche che concernono l’arto superiore destro e il rachide

lombare, l’UAI non poteva limitarsi – come ha fatto – a basarsi esclusivamente

sulle conclusioni dei medici dell’__________ a proposito delle patologie che

affliggono l’interessata e all’influsso che queste ultime hanno sulla sua

capacità lavorativa residua.

Gli

specialisti citati, difatti, sono giunti alla conclusione che l’assicurata

presenta una capacità lavorativa dell’80% nella sua professione di

segretaria d’ufficio senza tuttavia tenere conto

della sindrome algica localizzata al braccio destro e al rachide

lombare.

Di tutt’altro avviso, per contro, il dr. __________, il quale, prendendo in considerazione anche la sindrome algica

localizzata al braccio destro e al rachide lombare, ha ritenuto l’assicurata

abile al lavoro al 50% nella sua professione di segretaria in uno studio di

avvocatura.

Il TCA rileva, tuttavia, che la valutazione del dr. __________ non

può essere ritenuta pienamente probante e fatta propria dal TCA, in quanto essa

tiene conto anche di aspetti che non rientrano nel campo di specializzazione

del dr. __________ (la neurologia). Infatti, nel suo referto del 3 dicembre

2007, il dr. __________ ha tenuto conto anche di aspetti psichici (cfr. doc.

43/31-32), che, come vedremo, devono invece essere approfonditi da uno

specialista della materia.

Pertanto, a mente del TCA, senza prima procedere a nuovi approfondimenti

medici, non è possibile determinare quale sia il grado di capacità lavorativa

residua dell’assicurata. Non ci si può infatti fondare né sulla valutazione dei

medici dell’__________ – che non tiene conto delle patologie

extra-infortunistiche dell’interessata - né su quella del dr. __________ – che

tiene conto anche di aspetti extra-somatici.

Il TCA sottolinea, inoltre, che l’esistenza di

limitazioni dovute alla sfera psichiatrica sono state segnalate anche dai

consulenti per l’accertamento del CAP, i quali, nel loro rapporto del 14 maggio

2008, hanno espressamente indicato che, nell’ambito di un reinserimento

lavorativo in ambito amministrativo, bisogna “prevedere, soprattutto

all’inizio, un mansionario ridotto, a causa principalmente delle limitazioni

a livello psichico, in particolare la discontinuità nella concentrazione,

il ritmo abbastanza lento di lavoro e la bassa soglia di tolleranza allo

stress” (doc. 53-6, sottolineatura della redattrice).

Anche la psicologa __________ del CPS di Gerra

Piano, nel suo rapporto del 7 maggio 2008, ha messo in evidenza la “situazione di grande sofferenza psichica” dell’assicurata. La psicologa ha inoltre

concluso che “senza un cambiamento a livello psichico,

difficilmente l’assicurata potrà riprendere un progetto di reinserimento

lavorativo nel settore amministrativo, pur possedendo risorse residue

interessanti. Nel caso in cui ci fosse un miglioramento significativo del

suo stato psichico, la signora RI 1 dovrebbe essere accompagnata e

sostenuta in una ripresa lavorativa che richiederebbe tempi lunghi e una

situazione progressiva e protetta” (doc. B, sottolineatura

della redattrice).

Il TCA - alla luce dei referti del dr. __________,

della psicologa del CPS e dei consulenti per l’accertamento del CAP sopra esposti

- ritiene che i disturbi psichiatrici dell’assicurata necessitino di ulteriori

approfondimenti specialistici, in grado di valutare se, rispetto alla

valutazione dell’__________, vi sia stato - fino al momento di emanazione della

decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice - un

peggioramento, tale da influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

Questo Tribunale rileva poi che, nella decisione

impugnata, l’UAI ha accordato all’interessata un quarto di rendita di invalidità,

per un grado AI del 48%, tenendo conto, nell’effettuare il confronto dei

redditi, oltre che del grado di capacità lavorativa residua, dal profilo

medico, dell’80%, determinato dai medici dell’__________, anche

dell’ulteriore riduzione del rendimento, del 30%, stabilita dai consulenti per

l’accertamento del CAP.

Nel rapporto CAP, infatti, i consulenti per

l’accertamento hanno concluso che “da parte nostra, pur ammettendo senz’altro

la necessità di un inserimento graduale, riteniamo l’assicurata in grado di

offrire in un’attività di tipo amministrativo, una presenza di circa l’80%, con

una resa ancora da verificare sul lungo periodo, ma verosimilmente situabile

per il momento attorno al 70%-80%” (doc. 53-6, sottolineatura della

redattrice).

Nelle sue annotazioni del 22 ottobre 2008, il dr.

__________ del SMR ha osservato che “il legale fa giustamente osservare che nel

rapporto di osservazione del CAP si descrive una presenza dell’80%, ma con una

diminuzione del rendimento (sull’orario ridotto) del 20%-30%. Quindi non è

giusitificato, nel calcolo della CGR, riferirsi solo all’80% di presenza”,

concludendo quindi che “è giustificato tenere conto delle osservazioni e della

perizia e calcolare la CGR su una presenza dell’80% e una diminuzione, su

questo orario, di rendimento del 30%” (doc. 66-1, sottolineatura della

redattrice).

Il TCA non può concordare con queste

considerazioni del medico del SMR.

A

proposito della rilevanza da attribuire alla valutazione dell’abilità

lavorativa enunciata dai consulenti per l’accertamento (cfr. doc. 53-6:

capacità di esercitare un’attività di tipo amministrativo con un tempo di

presenza sul posto di lavoro dell’80% e con un rendimento attorno al 70/80%),

questa Corte sottolinea che - come già indicato dal TCA nella sentenza

35.2008.49

del 25 maggio 2009 in ambito infortunistico (cfr. sentenza citata,

pag. 22) – in una sentenza 8C_547/2008 del 16 gennaio 2009 consid. 4.2.1, il

Tribunale federale ha stabilito che una valutazione della capacità funzionale

(EFL) non è idonea (e, a maggior ragione, non lo è una valutazione effettuata

presso il Centro di accertamento professionale di Gerra Piano) a stimare le

capacità cognitive sul posto di lavoro e a oggettivare impedimenti funzionali

riconducibili a patologie che non interessano l’apparato locomotorio,

come è incontestabilmente il caso nella presente fattispecie.

Stante quanto sopra, le eventuali ripercussioni

di disturbi di carattere psichico sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata dovranno essere valutate da parte di uno specialista in

materia, nell’ambito dei nuovi accertamenti che l’UAI dovrà compiere.

Pertanto, alla luce delle diverse

patologie (di natura internistica, neurologica, psichiatrica e ortopedica) che

affliggono l’assicurata e tenuto conto anche del lungo tempo trascorso rispetto

alla valutazione pluridisciplinare dell’__________, il TCA ritiene

indispensabile l’esperimento di una nuova perizia pluridisciplinare, che

valuti accuratamente tutte le patologie dell’interessata e si esprima, tramite

una valutazione globale, sulla sua capacità lavorativa residua, sia nella

precedente attività, sia in altre attività adeguate.

Al

riguardo, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non

si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una

sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il

giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

2.9

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine

di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

La richiesta dell’assicurata di procedere ad una

perizia multidisciplinare (doc. I) è quindi superata dal rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti pluridisciplinari.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 26 marzo 2009 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster