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Decisione

32.2010.10

Richiesta di una rendita intera dell'assicurazione invalidità. Nuovo rinvio all'amministrazione affinché esperisca nuovi accertamenti medici

13 settembre 2010Italiano87 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,

ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata

nel tempo (sentenza 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

2.6. Con

sentenza di rinvio del 13 maggio 2008 (inc. 32.2007.134), cresciuta in

giudicato, questo TCA ha deciso:

"

7. Nel caso concreto è incontestato che

l’insorgente presenta un’incapacità lavorativa totale nella sua abituale

attività lavorativa.

L’UAI ritiene che l’interessato, in attività

leggere adeguate, con limite di trasporto di pesi (talvolta 10 kg, raramente 15-20 kg), ergonomicamente favorevoli per il tronco, senza movimenti ripetitivi

sotto sforzo con gli arti superiori o movimenti frequenti di inginocchiamento,

rispettivamente mantenimento prolungato di una posizione accovacciata o

inginocchiata, sarebbe totalmente abile al lavoro.

Da parte sua l’insorgente ritiene di non essere

in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.

(…)

9. Dopo attenta analisi degli atti questa Corte

ritiene che, conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio

di rapporti medici (consid. 8), sulla base della documentazione medica sopra

esposta, non si può concludere con la necessaria tranquillità che

l’interessato, nel periodo determinante, sia sempre stato abile in maniera

completa, dal punto di vista psichiatrico, anche in attività leggere.

Certo, per quanto concerne l’aspetto

psichiatrico, dagli atti medici emerge che l’interessato, nel mese di marzo

2007, non presenta (più) alcuna inabilità lavorativa. Il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha infatti espressamente affermato, l’8 marzo

2007, che l’interessato, in cura presso di lui dal 27 febbraio 2006, soffre di

una sindrome ansioso depressiva, “episodio di lieve entità” ed ritenuto

che “questo paziente da un punto di vista psichiatrico sia abile totalmente

al lavoro.” (doc. AI 32-2). Lo stesso specialista ha evidenziato come

l’interessato assume una “leggera psicofarmacoterapia antidepressiva”

e che la “prognosi lavorativa da un punto di vista prettamente psichiatrico

appare buona” (doc. AI 32-2).

Tuttavia, come visto, l’interessato si trova in

cura presso il Dr. med. __________ solo dal 27 febbraio 2006 (doc. AI 32-2),

mentre l’inabilità lavorativa totale nella sua precedente attività di autista

ha avuto inizio già il 19 aprile 2004. Non si può pertanto escludere, con la

necessaria tranquillità che, perlomeno per un periodo determinato,

l’interessato sia stato inabile al lavoro, parzialmente o totalmente, anche in

attività leggere confacenti al suo stato di salute.

Dal rapporto medico compilato dallo specialista

non emerge infatti il periodo a partire dal quale l’interessato è completamente

abile al lavoro anche in ambito psichiatrico. Non è neppure possibile stabilire

se prima di essere in cura dal Dr. med. __________ l’insorgente fosse abile al

lavoro in attività leggere dal punto di vista psichiatrico. Certo, alla domanda

a sapere se l’assicurato può svolgere altre attività, il medico ha risposto

affermativamente; tuttavia, chiamato a stabilire da quando, il medesimo specialista

ha indicato: “da valutare”. (doc. AI 32-3)

In precedenza, gli altri medici che hanno

visitato l’insorgente, hanno infatti riscontrato patologie psichiatriche che

potrebbero, perlomeno per un periodo di tempo limitato, determinare una totale

inabilità lavorativa anche in attività leggere.

Il dr. med. __________, anch’egli FMH in

psichiatria e psicoterapia, si è occupato del ricorrente per il periodo da

settembre 2005 a marzo 2006 (ossia fino al mese seguente in cui è stato preso a

carico del dr. med. __________), ed ha attestato un’inabilità lavorativa

completa dovuta alla persistenza di uno stato depressivo associato a

somatizzazioni diffuse a livello articolare e crisi cefalalgiche di tipo

tensivo, pur non esprimendosi esplicitamente circa la possibilità di svolgere

attività leggere confacenti allo stato di salute del paziente (doc. AI 29-4).

Il dr. med. __________, psichiatra, già nel corso del mese di novembre 2004 ha affermato che “attualmente, il disturbo del peritando è intenso, ed è dunque possibile

determinare un’inabilità totale, almeno dal punto di vista psichiatrico”

(doc. AI 1-31, pag. 8, punto 5). Certo, anche in questo caso non è chiaro se

l’inabilità lavorativa cui fa riferimento lo specialista si riferisce

unicamente alla professione di autista esercitata precedentemente oppure anche

ad attività leggere, più confacenti allo stato di salute dell’interessato.

Anche perché queste conclusioni sembrano in contraddizione con l’esito

dell’esame testistico (cfr. pag. 6, doc. AI 1-29).

Tuttavia l’annotazione del dr. med. __________

secondo la quale “nella perizia del dr. __________ è stata esclusa la

presenza di una patologia psichiatrica invalidante” (doc. AI 21-2),

confermata dal dr. med. __________, non trova conferma in maniera così assoluta

(cfr. doc. 1-29: “sul piano psichiatrico, non si può però escludere la presenza

di una componente psichiatrica intensa e relativamente ben strutturata.”).

Infine anche il dr. med. __________, psichiatra

FMH del __________, ha evidenziato come l’assicurato sia affetto da una

sindrome somatoforme indifferenziata – F45.1 (doc. 2-12).

Alla luce della valutazioni degli specialisti

questo Tribunale non può concludere con tranquillante certezza che la patologia

psichiatrica, comunque diagnosticata dai medici che hanno visitato il paziente,

non abbia avuto, perlomeno per un periodo di tempo determinato, un’influenza,

anche importante, sull’abilità lavorativa del paziente in attività leggere,

dandogli così, eventualmente, diritto ad una rendita d’invalidità a termine. Un

approfondimento specialistico, su questo punto, si impone.

Ciò anche alla luce del fatto che i medici hanno

inoltre diagnosticato una fibromialgia e la presenza del disturbo somatoforme

da dolore persistente. E’ vero che queste malattie non sono di regola atte a

determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa

suscettiva di cagionare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 LAI e che le

condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono date in

assenza di una comorbidità psichiatrica importante (sentenza 9C_35/2007 del 4

aprile 2008 consid. 3.2; DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2; DTF 131 V 49

consid. 1.2 pag. 50; DTF 130 V 352 consid. 2.2.3).

Tuttavia, in presenza di un riscontro di una

patologia psichiatrica, l’amministrazione non poteva limitarsi ad escludere

qualsiasi influenza della patologia sull’abilità lavorativa, senza perlomeno

chiedere agli specialisti ragguagli supplementari.

Del resto anche gli altri medici che hanno

visitato il paziente, pur non essendo psichiatri, hanno riscontrato la presenza

di una patologia psichiatrica che avrebbe potuto avere un carattere invalidante

(cfr. dr. med. __________, doc. AI 1-7 [depressione reattiva], Clinica di __________,

doc. AI 1-10 [sindrome depressiva], dr. med. __________, doc. AI 1-20

[depressione con umore deflesso, somatizzazione, turbe del sonno, possibili

tratti psicotici], dr. med. __________, doc. AI 6-1 [depressione con

somatizzazione, turbe del sonno, possibili tratti psicotici], dr. med. __________,

doc. AI 16-1 [fibromialgia, sindrome somatoforme indifferenziata] che ha invitato

ad approfondire la problematica psichiatrica, doc. AI 16-4).

Per contro sia per quanto concerne l’aspetto

reumatologico, sia per quanto concerne l’aspetto ortopedico, i medici

specialisti intervenuti hanno potuto escludere la presenza di un’inabilità lavorativa

in attività confacenti allo stato di salute del paziente. Infatti, il dr. med. __________

(FMH in chirurgia ortopedica) ha rilevato che vi è una discrepanza tra l’entità

dei disturbi soggettivi del sistema locomotore e i referti clinici e radiologici

ed ha attestato una totale abilità lavorativa in attività leggere,

ergonomicamente favorevoli, senza movimenti ripetitivi sotto sforzo con gli

arti superiori o movimenti frequenti di inginocchiamento, rispettivamente

mantenimento prolungato di una posizione accovacciata o inginocchiata con un

limite di 10 kg, raramente di 15-20 kg per il trasporto di pesi.

Da parte sua il dr. med. __________ ha affermato

che “dal punto di vista reumatologico, il paziente non presenta incapacità

lavorative.” (doc. 16-4).

Infine, il referto del dr. med. __________ non

apporta nulla di nuovo, limitandosi a rievocare le diagnosi già conosciute ma

non esprimendosi sulla capacità lavorativa in attività leggere confacenti allo

stato di salute del ricorrente.

In simili condizioni, visto tutto quanto precede, si giustifica

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI

perché, ordinata una perizia in ambito psichiatrico, valuti se l’insorgente,

per un determinato periodo, sia stato inabile al lavoro anche in attività

leggere confacenti al suo stato di salute e se, di conseguenza, possa

beneficiare, perlomeno, di una rendita d’invalidità a termine.”

2.7. Nella

decisione impugnata l’UAI ha attribuito all’assicurato un

quarto di rendita di invalidità dal 1.11.2005, “cioè dopo un anno di carenza

con inabilità media di almeno il 40%” (doc. AI 58-3), calcolato secondo il

metodo di calcolo della media retrospettiva, mentre dal 1.2.2006 (3 mesi dopo

l’inizio dell’inabilità lavorativa totale secondo il dr. med. __________) fino

al 30.06.2006 (tre mesi dopo la fine dell’inabilità lavorativa totale secondo

l’UAI) all’assicurato è stato riconosciuto un grado di invalidità del 100% e

pertanto una rendita intera. In seguito dal 01.07.2006 l’UAI ha calcolato un

grado d’invalidità del 23%, non pensionabile.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto in precedenza, se

l’UAI ha agito correttamente.

2.8. Sulla base

della sentenza del 13 maggio 2008 (inc. 32.2007.134) del TCA, l’UAI ha

convocato l’insorgente presso il __________ per l’allestimento di una perizia

psichiatrica (doc. AI 51-1).

Con

referto del 20 ottobre 2008 il Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria

e psicoterapia, dopo aver visitato il ricorrente in data 21 agosto 2008 e 11

settembre 2008, con la collaborazione del Dott. phil. __________,

psicoterapeuta, e dopo aver descritto la diagnosi sociale e lavorativa

dell’insorgente, l’evoluzione delle risorse e deficit, lo sviluppo della

malattia e i risultati della terapia, l’anamnesi da terzi, i dati soggettivi

dell’assicurato e le considerazioni obiettive, ha posto la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità di lavoro secondo ICD 10 di “F45.1 sindrome

somatoforme indifferenziata” e “F 60.9 disturbo di personalità non

specificata” oltre ad una patologia organica di sindrome lombovertebrale,

tutte esistenti dal mese di gennaio 2004 (doc. AI 52-4 e seguenti).

Il

perito ha evidenziato quanto segue (doc. AI 52-9, pag. 8):

"

(…)

I sintomi che il peritando presenta dal punto di

vista psichiatrico si possono correttamente inquadrare nell’ambito della

sindrome somatica indifferenziata (ICD 10, F 45.1). Il suo curante, dr. __________, ha attestato una IL al 100% a partire dal 19.4.2004. Altri medici hanno

quindi parlato di un quadro depressivo accompagnato da fibromialgia.

Gli specialisti che lo hanno visto e/o seguito

per una terapia hanno presentato valutazioni diverse. Il dr. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha presentato un quadro che depone a favore della

sindrome somatoforme indifferenziata, non escludendo nella sua perizia del 13

novembre 2004 che vi possa essere sottostante una problematica psichiatrica più

importante “Sul piano psichiatrico non si può escludere la presenza di una

sindrome psichiatrica intensa e relativamente ben strutturata”.

Il dr. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, lo ha seguito per 6 mesi (da settembre 2005 a marzo 2006), e attestando per lo stesso una IL completa.

Infine il dr. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, che lo ha avuto in cura dal 27.2.2006 ad almeno 8 marzo 2007

riporta di una sindrome ansioso depressiva di lieve entità con una capacità

completa al lavoro per quanto riguarda la problematica psichiatrica.

Sia quest’ultima diagnosi, sia il fatto che il peritando

abbia dimostrato nei fatti (viaggio in auto di 1500 km sino in __________ come autista, ripresa del lavoro al 100% come autista a partire da maggio

2008) sembrano deporre per un recupero completo della capacità di lavoro.

L’attuale perizia conferma, dal punto di vista

diagnostico, la sindrome somatica indifferenziata (ICD 10, F 45.1). Resta il sospetto che, alla base della sindrome, vi possa essere un disturbo di

personalità. Tale ultima diagnosi, sia per una sorta di reticenza del

peritando, sia per una chiusura dovuta forse ad aspetti culturali, non può

essere posta nella sua integralità dato che non compaiono tutti gli item

necessari per soddisfarla, almeno per i disturbi di personalità specifici ben

definiti. Lo stile del colloquio, le modalità di relazione possono permettere

di avanzare perlomeno l’ipotesi clinica di Disturbo di personalità non

specificato (ICD 10, F 60).

Per quanto riguarda la prognosi, e per i dolori

soggettivi che il p. presenta, solo una adeguata psicoterapia potrebbe tentare

un approccio di cura. Tale situazione è già stata tentata e con scarso

successo, per i motivi sopra citati. Considerando l’ambiente culturale di

provenienza del peritando l’unico approccio possibile potrebbe essere un

tentativo di ripresa della propria identità (che sembra essere molto messa in

dubbio, vedi i conflitti con la moglie) in un ambito che possa essere ritenuto

degno di fiducia dal peritando, che noi non possiamo però individuare.

Prendiamo quindi posizione in questa sessione,

dato lo spazio necessario, sulla questione della incapacità lavorativa del

peritando.

L’indicazione del tribunale delle assicurazioni,

è, nei confronti dell’ufficio AI che gira ai periti tale compito, di valutare “se

l’insorgente, per un determinato periodo, sia stato inabile al lavoro anche in

attività leggere confacenti al suo stato di salute e se, di conseguenza, possa

beneficiare, perlomeno, di una rendita di invalidità a termine.”

Poiché è praticamente impossibile ritornare

indietro nel tempo, per una sindrome come quella riportata, e valutare

l’effetto in passato dei sintomi sulla IL, è stata nostra cura contattare gli

specialisti che avevano a loro tempo dato i giudizi e condotto le cure, alfine

di avere delle indicazioni specifiche in tale senso. Abbiamo quindi preparato

due lettere (agli atti e a voi trasmesse con questa perizia), per il dr. __________

e il dr. __________, ponendo la questione

"

il sig RI 1 per un determinato periodo, è stato

inabile al lavoro anche in attività leggere confacenti al suo stato di salute?

La domanda quindi, a cui solo lei potrebbe essere

in grado di rispondere per il periodo di tempo nel quale ha seguito il sig RI 1,

è la seguente:

Quando lei indicava che “nell’arco di tempo

durante il quale è stato in cura con lo scrivente il paziente è stato inabile

all’attività lavorativa in misura completa” lei intendeva tale inabilità

lavorativa totale estesa anche al campo delle attività leggere, oltre al

settore lavorativo consueto del peritando?

Il Dr. __________ non è stato interpellato perché

assente dal lavoro per motivi di salute.

Il dr. __________ non ha saputo prendere

posizione rispetto alla domanda posta, affermando che il lungo tempo trascorso

e l’assenza di documenti, rimasti presumibilmente all’__________, dove egli non

esercita più perché in pensione dal 2006, non gli permettono di rispondere in

quanto non si ricorda del caso.

Il dr. __________ ha invece risposto

affermativamente alla domanda posta.

Possiamo quindi affermare che vi sia stata una IL

completa da settembre 2005 a marzo 2006, anche per attività leggere.”

Successivamente

il perito ha risposto ad alcune domande poste dall’UAI, affermando:

"

(…)

1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute

ai disturbi constatati

1.1 a

livello psicologico e mentale

Traspare un leggero stato d’ansia, che si

riflette nelle tensioni familiari e in un senso di insoddisfazione generale.

(…)

2.1 come si ripercuotono i disturbi sull’attività

attuale?

Il peritando ha reiniziato la sua attività come

autista a partire dal mese di giugno.

2.2 l’attività attuale è ancora praticabile?

(…)

2.6 da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?

Dal 19 aprile 2004 (rapporto medico de dr. __________)

2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione

della capacità di lavoro?

Dagli atti risulta una IL del 100% dal 19 aprile

2004 al 5 gennaio 2005 (rapporto medico dr. __________).

Inabilità totale, dr __________, 13 novembre 2004

Abile completamente per __________ dal 1.3.2005

(escludendo valutazione psichiatrica)

Non in grado di riprendere il lavoro (dr. __________

21.4.2005)

Non presenta incapacità lavorative dal pdv

reumatologico (dr. __________ 17.5.2005)

Per quanto riguarda specificamente la patologia

psichiatrica, e sulla scorta dei colloqui e delle precisazioni richieste, si

ritiene che vi sia stata una IL, anche per attività leggere, del 100% dal mese

di settembre 2005 a marzo 2006 (Cfr. le considerazioni al punto A 5 Valutazione

e prognosi)

Dopo di allora, sia sulla scorta degli atti che

dell’attuale perizia, si considera che vi sia una capacità lavorativa totale.”

(doc. AI 52)

Il 5

novembre 2008, il dr. med. __________, medico SMR, nel suo rapporto medico ha

confermato la diagnosi di sindrome somatoforme indifferenziata e disturbo di

personalità non specificato, affermando:

"

Dalla perizia psichiatrica eseguita dal Dr. __________

in data in agosto/settembre 2008 su incarico del Centro peritale per le

assicurazioni sociali per l’UAI si evince che nell’A. a livello psicologico stato

d’ansia che si riflette nelle tensioni famigliari e in un senso di

insoddisfazione generale, mentre a livello fisico lamenta una serie notevole di

dolori alla schiena, ai gomniti, ai piedi alla testa che si accentuano durante

l’attività lavorativa. L’A. ha iniziato la sua attività come autista a partire

dal mese di giugno 2008 e attualmente questa attività è ancora praticabile per

8,5 ore al giorno.

Dagli atti risulta che l’A. è stato inabile nella

misura totale dal 19.04.2004 al 05.01.2005 (Dr. __________), IL 100% dal

13.11.2004 (Dr. __________), CL 100% dal 01.03.2005 (__________, escludendo la

valutazione psichiatrica), CL 100% (Dr. __________), IL 100% (Dr. __________).

Per quanto riguarda la patologia psichiatrica si

ritiene che vi sia stata una IL, anche per attività leggere, nella misura del

100% dal settembre 2005 al marzo 2006. Da allora si considera che per l’A. vi

sia una CL. Totale in ogni attività lavorativa.” (doc. AI 53-2)

Con

decisione del 26 agosto 2009 l’UAI ha deciso:

"

(…)

A seguito della sentenza datata 13.05.2008 del

tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano si è esperita una perizia

specialistica presso il centro peritale delle assicurazioni sociali. I periti,

mediante tale esame, hanno reputato che l’assicurato abbia presentato, per la

patologia psichiatrica, una totale inabilità in qualsiasi attività unicamente

per un periodo limitato, ossia dal mese di settembre del 2005 alla fine del

mese di marzo del 2006.

Per le altre patologie possiamo confermare quanto

avevamo a suo tempo già notificato mediante la nostra decisione del 14.03.2007,

vale a dire che l’assicurato, a parte il succitato periodo di totale inabilità

dovuta all’affezione psichiatrica, presenta un grado d’invalidità pari al

massimo al 23% (egli è stato difatti ritenuto abile al 100% in attività

adeguate alle proprie limitazioni fisiche).

(….)

Visto che dal mese di aprile del 2004 è

riconosciuta un’incapacità al guadagno pari al 23% viene utilizzato il metodo

di calcolo della media retrospettiva.

Decidiamo pertanto:

Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal

01.11.2005, cioè dopo un anno di carenza con inabilità media di almeno il 40%,

il signor RI 1 ha diritto al quarto di rendita d’invalidità (grado 42%). Dal

01.02.2006, dopo 3 mesi (art. 88 OAI), limitatamente al 30.06.2006,

all’assicurato è riconosciuto un grado d’invalidità del 100% e, pertanto, una

rendita intera.

In seguito, dal 01.07.2006, il grado AI massimo

riconosciuto è del 23%; non raggiungendo questi la percentuale minima

pensionistica del 40%, il diritto ad ulteriori prestazioni da parte dell’AI

sotto forma di rendita non esiste.

Su richiesta scritta si resta a disposizione per

valutare il diritto ad un aiuto al collocamento e/o un’introduzione al posto di

lavoro.”

(doc. AI 65)

Sulla

base della citata documentazione, ai fini di chiarire la fattispecie, con

scritto del 30 aprile 2010 il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo quanto

segue:

"

con riferimento alla vertenza a margine le

chiediamo di voler sottoporre al dr. med. __________, per il tramite del Centro

peritale per le assicurazioni sociali, la seguente domanda e di far prendere

posizione al medico SMR sulla risposta del perito:

“Egregio dr. med. __________,

in seguito alla sentenza di rinvio del 13

maggio 2008 di questo Tribunale, il 20 ottobre 2008 ha allestito una perizia psichiatrica.

Alle pagine 9 e 10 della perizia ha affermato

che essendo “praticamente impossibile ritornare indietro nel tempo, per una

sindrome come quella riportata, e valutare l’effetto in passato dei sintomi

sulla IL, è stata nostra cura contattare gli specialisti che avevano a loro

tempo dato i giudizi e condotto le cure, alfine di avere delle indicazioni in

tal senso.” e, dopo aver preso atto delle risposte dei medici interpellati, ha

concluso che vi è “stata una IL completa da settembre 2005 a marzo 2006, anche per attività leggere”.

Le chiediamo di voler precisare sulla base di

quale documentazione ha stabilito che l’IL completa era presente solo fino a

marzo 2006.”

Vi chiediamo inoltre di trasmetterci le

risposte del dr. med. __________ e del dr. med. __________ che il dr. med. __________

afferma di aver allegato alla perizia.” (doc. VIII)

Il 28

maggio 2010 l’UAI ha trasmesso al TCA una lettera del 19 maggio 2010 del dr.

med. __________ e le annotazioni del 20 maggio 2010 del medico SMR, affermando

inoltre che:

"

(…)

In merito agli scritti dei medici Dr. __________

e Dr. __________, il Dr. __________ ci ha comunicato che negli archivi del CPAS

vi è unicamente la perizia psichiatrice 20.10.2008 senza i citati scritti e che

neppure il Dr. __________, da lui sentito telefonicamente, ne ha conservato una

copia. Il direttore del __________ ci ha inoltre informato di aver contattato i

colleghi Dr. __________ e Dr. __________, ma che purtroppo neppure loro ne

hanno tenuto una copia.” (doc. X)

Da parte

sua il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del centro peritale

per le assicurazioni sociali, ha affermato:

"

(…)

Per i periodi precedenti alla data della perizia,

come già scriveva il Dr. __________, si è fatto riferimento a quanto indicato

da altri colleghi psichiatri.

L’inabilità lavorativa completa per motivi

psichiatrici è accertabile, al di là di ogni dubbio solo fino a marzo del 2006

e cioè fino a quando il Dr. __________ ha tenuto in carico il paziente.

In questo lasso di tempo lo stesso dr. __________

certificava e ribadiva un’inabilità lavorativa per qualsiasi attività.

Per i periodi successivi il paziente è passato

dallo psichiatra Dr. __________. Nello scritto di marzo 2007 il collega

riferiva un’incapacità lavorativa del 100%, facendo riferimento a non meglio

specificati rapporti antecedenti. Tuttavia diagnosticava una sindrome

ansioso-depressiva, episodio di lieve entità e scriveva esplicitamente: “riteniamo

che questo paziente da un punto di vista psichiatrico sia abile totalmente al

lavoro” e nell’allegato rispondeva che da un punto di vista psichiatrico

non esisteva una diminuzione del rendimento lavorativo e che l’assicurato era

in grado di svolgere altre attività. Nel rapporto non compare una descrizione

di decorso con l’evoluzione dei sintomi, per cui non ci è dato sapere se e

come, durante la presa in carico, si sia modificata la diagnosi e le

conseguenze sulla capacità di lavoro. Purtroppo questo rapporto del Dr. __________

non può essere meglio integrato richiedendo una sua opinione in merito, poiché

egli ha cessato l’attività.

Riassumendo abbiamo con certezza un’inabilità

lavorativa completa sicuramente fino a marzo 2006, (Dr. __________). Da marzo

2006 all’8 marzo 2007 (data dello scritto del Dr. __________) le inabilità

lavorative sono dubbie, vista la diagnosi di lieve entità posta dal Dr. __________.

Con certezza però dall’8 marzo 2007 in avanti non vi è più nessuna incapacità

lavorativa, stando a quanto scrive chiaramente in quella medesima data il Dr. __________.”

(doc. X)

Da parte

loro il dr. med. __________, FMH medicina generale e la Dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, entrambi medici SMR, hanno affermato che

“in considerazione della valutazione peritale e della documentazione a

disposizione una inabilità lavorativa oltre 3.2006 non risulta documentata né

plausibile.” (doc. X).

Il 16

luglio 2010 il TCA ha interpellato la dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia __________., subentrata al dr. med. __________, chiedendole:

"

il nostro Tribunale è chiamato a statuire in

merito ad un vertenza concernente RI 1, nato il __________ e (perlomeno) dal

2006 al 2007 in cura presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, il quale ha cessato la sua attività lucrativa e dal quale lei ha

ritirato lo studio medico.

Dai nostri atti emerge che il dr. med. __________,

l’8 marzo 2007 ha compilato un rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio

assicurazione invalidità dove ha indicato che RI 1 era affetto da una “sindrome

ansioso depressiva, episodio di lieve entità” e che “da un punto di

vista psichiatrico” era “totalmente abile al lavoro”.

Ai fini del giudizio le chiediamo, se in suo

possesso, di trasmetterci copia della cartella medica di RI 1, e, se possibile,

sulla base della citata cartella medica, di rispondere alle due seguenti

domande:

1. Per quale patologia RI 1 è stato in cura presso il dr. med. __________?

Considerandi

2.

Prima del mese di marzo 2007 RI 1 è stato incapace al lavoro a

causa della patologia descritta alla domanda 1 (in che periodo)? In caso di

risposta affermativa, in che misura era incapace al lavoro nella sua precedente

attività e in che misura era incapace al lavoro in qualsiasi altra attività

leggera ed adatta al suo stato di salute?” (doc. XIV)

Il 26

luglio 2010 la dr.ssa med. __________ ha affermato:

"

(…)

1.

Per quale patologia RI 1 è stato in cura

presso il dr. med. __________?

-

sindrome mista ansioso – depressiva

(ICD-10:F41.2)

-

Sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD-10:F45.4)

-

Conflittualità di coppia (ICD-10:Z63.0)

2.

Prima del mese di marzo 2007 RI 1 è stato

incapace al lavoro a causa della patologia descritta alla domanda 1(in che

periodo)?

- Dai dati assunti dalla cartella clinica non è

possibile rispondere a

questo quesito.” (doc. XX)

2.9

Va

qui evidenziato che affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124; sentenza del 12 marzo 2004, I 683/03

pubblicata in DTF 130 V 352 e sentenza inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"

(sentenza del 29 settembre 1998, I 148/98, pag.

10.

consid. 3b)

Secondo

la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), questi principi valgono

fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico

(psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e

le nevrosi (sentenza del 18 ottobre 1999, I 441/99 e del 29 settembre 1998, I

148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) in un’altra sentenza del 23

aprile 2004, in lingua italiana, I 404/03, nella quale l’Alta Corte si è così

espressa:

"

6.2

A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in

un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 l’allora TFA ha evidenziato che:

"

5.2

In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare

allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del

conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12.

marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per

l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni,

in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di

fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa

possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente

esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore

somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile

sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza,

rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di

giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una

componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la

sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione

durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di

integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione

dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le

regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona

assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto

dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo

difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal

profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine,

sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per

l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni

qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da

un’esagerazione dei sintomi. (…)” (sentenza del 19 maggio 2006, I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

"

(...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

165.

consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

A

proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza

9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così

espressa:

" (...)

3.

3.1

En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2

Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeuti-ques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007.

Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus.

A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre

critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un

symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulière-ment un

syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en

rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet

2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle

chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit

primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car

celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera

qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé

disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie

avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles

somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital

X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers

juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

Va

ancora evidenziato che affinché un rapporto medico abbia

valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa

i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti

i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (sentenza del 26 agosto 2004, I 355/03, consid.

5; sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 e U 330/01; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; sentenza del 18

marzo 2002, I 162/01, consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di evidenziare

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V

212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110

consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125.

V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004, I

355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenze del 25 febbraio 2003

nelle cause U 329/01 e U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Se vi sono rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003, U 329/01 e U 330/01).

2.10

Premesso che

nella precedente sentenza del 13 maggio 2008 questo Tribunale ha già stabilito

che le parti erano concordi nel ritenere che l’interessato fosse completamente

incapace al lavoro nella precedente attività di autista e che dal punto di

vista reumatologico ed ortopedico l’interessato fosse completamente abile in

attività leggere (cfr. consid. 7 e 9 della citata sentenza), il TCA deve

verificare se lo stato di salute del ricorrente, dal punto di vista

psichiatrico, è stato accuratamente vagliato dall’UAI.

Dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, il TCA ritiene che

neppure in questa occasione l’UAI abbia esaminato accuratamente lo stato di

salute del ricorrente nel periodo precedente il miglioramento dello stato di

salute che, già in occasione della sentenza del 13 maggio 2008, era stato

fissato, al più tardi, al mese di marzo 2007.

Infatti,

come rileva anche il ricorrente, l’UAI, dopo aver fatto allestire una perizia

psichiatrica ad opera del dr. med. __________, invece di chiarire maggiormente

ed approfondire le questioni lasciate aperte in seguito alle risposte in parte

lacunose dei medici interpellati dal perito, e meglio il dr. med. __________ ed

il dr. __________, e di eseguire accertamenti per quanto concerne il periodo di

cura presso il dr. med. __________, sulla base delle considerazioni del medico

SMR, dr. med. __________, ha concluso per un’abilità lavorativa totale dal

settembre 2005 al marzo 2006 sulla base di documentazione in parte lacunosa.

Dalla

perizia del 20 ottobre 2008 del dr. med. __________ è infatti possibile

unicamente dedurre, come del resto questo TCA aveva già evidenziato nella

precedente sentenza del 13 maggio 2008, che al più tardi nel corso del mese di

marzo 2007 l’insorgente era totalmente abile al lavoro dal punto di vista

psichico, ossia da quando il medico psichiatra curante, dr. med. __________, ha

rilasciato il certificato dell’8 marzo 2007 dove ha precisato di ritenere che “questo

paziente da un punto di vista psichiatrico sia totalmente abile al lavoro”

(doc. AI 31). Questa conclusione emerge anche dalla cartella medica prodotta

dalla dr.ssa med. __________ subentrata al dr. med. __________, e dove figura

che l’ultima annotazione circa le sofferenze lamentate del paziente è del 12

febbraio 2007 (doc. XX/3), come attestato l’8 marzo 2007 (cfr. doc. XX/7, pag.

2), dove alla richiesta di indicare la data dell’ultima consultazione lo

specialista ha annotato “12.02.2006” (recte: 2007) e da cui emerge che

in quel momento l’assicurato era affetto unicamente da una sindrome ansioso

depressiva, episodio di lieve entità (doc. XX/7).

Per il

periodo successivo al marzo 2007 non vi sono invece agli atti documenti di

medici psichiatri che attestino un ulteriore peggioramento dello stato di

salute ed in particolare un’incapacità lavorativa. Questa conclusione viene

pure confermata dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia il

quale interpellato dal TCA ha evidenziato che “con certezza però dall’8

marzo del 2007 in avanti non vi è più nessuna incapacità lavorativa, stando a

quanto scrive chiaramente in quella medesima data il Dr. __________.” (doc.

X).

Del resto

il medesimo ricorrente, malgrado ne abbia più volte avuto la possibilità e

malgrado abbia preannunciato l’invio di ulteriore documentazione in sede di

ricorso, non ha più prodotto alcun certificato medico attestante un’incapacità

lavorativa dal punto di vista psichiatrico successiva all’8 marzo 2007.

L’attestazione

del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, del 25 aprile

2007.

già agli atti (doc. AI 36-17), non è infatti stata ritenuta sufficienti

dal TCA nella precedente sentenza del 13 maggio 2008. Non va del resto

dimenticato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4). Non va

poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre

2009, il Tribunale federale in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due

medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha

confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della

differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale

(cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05

del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di

fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se

specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF

125.

V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006

consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).

In

concreto pertanto questo Tribunale, sulla base della perizia del 20 ottobre

2008.

del dr. med. __________ (doc. AI 52-2), delle risposte del 19 maggio 2010

del dr. med. __________ (doc. X/1) e del certificato dell’8 marzo 2007 del dr.

med. __________ (doc. XX), ribadisce che al più tardi nel corso del mese di

marzo 2007 vi è stato un miglioramento dello stato di salute psichico del

ricorrente che ha portato l’insorgente ad essere nuovamente completamente abile

in attività leggere.

Per

quanto concerne il periodo precedente invece, sempre sulla base della perizia

del dr. med. __________, va evidenziato quanto segue.

Innanzitutto

sia il perito dr. med. __________ che il medico SMR, dr. med. __________, hanno

accertato che dal mese di settembre 2005 al mese di marzo 2006 l’insorgente dal

punto di vista psichico era completamente inabile al lavoro in qualsiasi

attività lavorativa. Ciò sulla base delle affermazioni del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, che ha avuto in cura il ricorrente nel corso

del citato periodo (cfr. doc. AI 52-10:”Il dr. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, lo ha seguito per 6 mesi (da settembre 2005 a marzo 2006), e attestando per lo stesso una IL completa.”).

Il

perito, per il periodo successivo, ossia da aprile 2006 a marzo 2007, non ha interpellato il dr. med. __________, poiché ammalato e si è limitato a

sostenere che l’inabilità completa è cessata nel corso del mese di marzo 2006 (ossia

da quando l’insorgente non si è più recato dal dr. med. __________), senza

tuttavia alcuna spiegazione convincente. Interpellato dal TCA, il Centro

peritale per le assicurazioni sociali, per il tramite del dr. med. __________,

ha affermato che nel rapporto dell’8 marzo 2007 del dr. med. __________, “non

compare una descrizione di decorso con l’evoluzione dei sintomi, per cui non ci

è dato sapere se e come, durante la presa a carico, si sia modificata la

diagnosi e le conseguenze sulla capacità di lavoro”, aggiungendo che lo

specialista ha nel frattempo cessato l’attività e concludendo che “abbiamo

con certezza un’inabilità lavorativa completa sicuramente fino a marzo 2006

(dr. __________). Da marzo 2006 all’8 marzo 2007 (data dello scritto del Dr. __________)

le inabilità lavorative sono dubbie, vista la diagnosi di lieve entità posta

dal Dr. __________.” (doc. X/1).

Questo

Tribunale ritiene che sia sbagliato far risalire al mese di aprile 2006 il

miglioramento dello stato di salute, non essendoci alcun indizio in tal senso.

Come

visto, lo stesso dr. med. __________ non riesce a stabilire quando vi è stata

una modifica, nel senso di un miglioramento, dello stato di salute dal punto di

vista psichico tra il mese di aprile 2006 ed il mese di marzo 2007, mentre il

dr. med. __________ ha evidenziato nel suo referto peritale che “è

praticamente impossibile tornare indietro nel tempo, per una sindrome come

quella riportata, e valutare l’effetto in passato dei sintomi sulla IL (…)”.

Ora,

il dr. med. __________ ha attestato una totale incapacità lavorativa dal punto

di vista psichico ancora nel mese di marzo 2006 (cfr. perizia del dr. med. __________)

e chiamato a descrivere la patologia del ricorrente nel periodo in cui lo ha

avuto in cura, ha evidenziato uno stato valetudinario assai compromesso,

affermando che “Nonostante tali approcci terapeutici il paziente ha

presentato recidivanti crisi di maggiore incidenza sintomatologia depressiva

associate ad accentuazione della sintomatologia algica fisiatrica spesso

interagenti in un processo di reciproco rinforzo. Per tali motivi nell’arco di

tempo durante il quale è stato in cura con lo scrivente il paziente è stato

inabile all’attività lavorativa in misura completa.” (doc. AI 29-4).

Inoltre, la cessazione del trattamento presso il dr. med. __________ non è

dovuta ad una modifica dello stato di salute, bensì, come emerge dalla perizia,

al fatto che “da febbraio 2006 il peritando viene seguito dal dr. __________,

__________, FMH psichiatria e psicoterapia, a suo dire perché la cassa malati

non rimborsava più le prestazioni del dr. __________” (doc. AI 52-6).

Dagli

atti medici prodotti dalla dr.ssa __________ emerge che il ricorrente fino al

27.

febbraio 2006 (data della prima visita presso il dr. med. __________),

assumeva, quale medicamento, il remeron 30. Nel marzo 2006, quando era ancora

totalmente incapace al lavoro come attestato dal dr. med. __________ (e come

confermato sia dal dr. med. __________ che dal dr. med. __________), il

ricorrente assumeva quale medicamento il xanax, prescrittogli il 28 febbraio

2006.

dal dr. med. __________. Successivamente, nel corso del mese di giugno, si

è aggiunto il cipralex (prima mezza dose, poi una dose intera) e dall’11

ottobre 2006 un’aspirina cardio (cfr. doc. XX).

Alla luce

di quanto sopra, rilevato che da febbraio 2006 i farmaci assunti dal ricorrente

sono aumentati, la conclusione secondo la quale da aprile 2006, senza una

spiegazione, l’interessato sarebbe passato da una situazione di totale

incapacità lavorativa in qualsiasi attività ad una situazione di abilità totale

non trova riscontro negli atti ed anzi si potrebbe semmai ritenere che nel

corso del mese di giugno 2006, con la somministrazione di ulteriori

medicamenti, vi sia stato un peggioramento.

Solo con

il mese di marzo 2007, come attestato dal dr. med. __________, è possibile

stabilire, perlomeno secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

che vi è stato un miglioramento.

Ne segue

che il ricorrente è stato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal

1° settembre 2005 fino all’8 marzo 2007.

2.11

Per quanto

concerne il periodo precedente l’UAI si è accontentato della perizia del dr.

med. __________ il quale, dopo aver interpellato il dr. med. __________, che ha

visitato l’insorgente nel mese di novembre 2004, ha preso atto che lo specialista “non ha saputo prendere posizione rispetto alla domanda

posta, affermando che il lungo tempo trascorso e l’assenza di documenti,

rimasti presumibilmente al __________ dove egli non esercita più perché in

pensione dal 2006, non gli permettono di rispondere in quanto non si ricorda

del caso” (doc. AI 52-11).

Il

periodo precedente il 1° settembre 2005, ivi comprese le valutazioni del dr.

med. __________ del novembre 2004, andava meglio indagato, tramite il richiamo

degli atti all’__________, dove lo specialista riteneva potessero esserci documenti

relativi a quel periodo (doc. AI 52-11), o comunque tramite un’indagine più

approfondita presso lo stesso dr. med. __________ o eventualmente presso il dr.

med. __________, che ha visitato 3 volte il 20 dicembre 2004, il 10 gennaio

2005.

ed il 19 gennaio 2005 il ricorrente (doc. AI 2-11).

L’UAI non

avrebbe in ogni caso dovuto accontentarsi delle lacunose risposte del dr. med. __________

visto che nella misura in cui anche per il periodo dal novembre 2004 all’agosto

2005.

l’interessato fosse stato completamente inabile al lavoro, egli avrebbe

avuto diritto ad una rendita intera già a partire dal mese di aprile 2005.

L’UAI ha

infatti assegnato la prestazione dal 1° novembre 2005, calcolando il periodo di

carenza di un anno con effetto dal 1° novembre 2004, sulla base del metodo di

calcolo della media retrospettiva, ma prendendo in considerazione la capacità

di guadagno (ossia eseguendo il raffronto dei redditi) in luogo della capacità

lavorativa (cfr. doc. AI 55-1; per un caso analogo cfr. la sentenza del 6

maggio 2010, inc. 32.2009.152, consid. 2.13).

Dal doc. AI 55-1 risulta in

particolare che l’UAI ha calcolato il grado d’invalidità secondo l’usuale

metodo di raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 23% e,

ritenuta un’incapacità lavorativa totale del 100% dal settembre 2005, ha concluso per un grado medio del 42% a partire dal novembre 2004.

Tuttavia, come già

spiegato nella sentenza del 6 maggio 2010 (inc. 32.2009.152), per calcolare

l’anno di carenza, occorre prendere in considerazione l’incapacità lavorativa

che, in concreto, è del 100% sin dal mese di aprile 2004 (cfr. la valutazione

del 27 dicembre 2005 del medico SMR dr. med. __________, doc. AI 21-1: “Inabilità

lavorativa al 100% dal 19.04.04” e la sentenza del 13 maggio 2008, consid.

7: “Nel caso concreto è incontestato che l’insorgente

presenta un’incapacità lavorativa totale nella sua abituale attività lavorativa” e il rapporto finale del 25 ottobre 2006 della consulente in

integrazione, doc. AI 23: “per quanto riguarda la diagnosi, si fa

riferimento alla documentazione medica presente nell’incarto ed alle

annotazioni del medico SMR, __________, del 27 dicembre 2005. Alla luce di

quanto sopra, l’A. presenta una totale incapacità lavorativa nell’attività

precedentemente svolta quale autista”). Infatti anche nella precedente

decisione del 14 marzo 2007 l’UAI aveva precisato: “Secondo la

documentazione medica acquisita in fase d’istruttoria, esaminata e avvalorata

dal Servizio medico regionale dell’assicurazione invalidità, risulta che lei

presenta una totale incapacità nella sua abituale attività lavorativa.”

(doc. AI 32-1).

In concreto pertanto, alla

scadenza dell’anno di attesa, ossia nel mese di aprile 2005, andrebbe effettuato

il confronto dei redditi per stabilire se l’interessato ha diritto ad una

rendita ed in che misura, fino al mese di settembre 2005, quando con l’inizio

dell’inabilità totale in qualsiasi attività il diritto alla rendita intera è

dato.

Il calcolo si rivelerebbe

tuttavia inutile se dagli accertamenti che l’UAI dovrà ancora effettuare e

relativi al periodo da novembre 2004 ad agosto 2005 dalla documentazione del

dr. med. __________ risultasse un’inabilità lavorativa totale che darebbe al

ricorrente il diritto ad una rendita d’invalidità intera.

Per acclarare questo

punto, gli atti devono essere trasmessi all’UAI affinché effettui gli

accertamenti necessari già descritti in precedenza.

Per contro, per quanto

concerne eventuali altre patologie (reumatologiche, ortopediche, ecc.) questo

TCA ha già avuto modo di stabilire nella sentenza del 13 maggio 2008 che non

hanno causato incapacità lavorative in attività leggere. Del resto

l’insorgente, che in sede di ricorso si lamenta di un peggioramento del suo

stato valetudinario, non ha prodotto alcun certificato medico in tal senso e dagli

atti emerge che dal giugno 2008 ad agosto 2009 ha ancora svolto l’attività di autista ciò che fa piuttosto propendere per un netto

miglioramento dello stato di salute.

Ne segue che, oltre agli

accertamenti che dovrà eseguire l’amministrazione, non è necessario acquisire

ulteriori prove (in particolare quelle chieste con il ricorso e con le

successive osservazioni, tra cui una perizia pluridisciplinare ortopedica, neurologica,

reumatologica, psicologica e psichiatrica, il richiamo di atti dai dr. med. __________,

__________, __________, __________, __________, __________, l’audizione, come

testi, dei citati specialisti, ecc.), poiché superflue ai fini dell’esito della

vertenza per i motivi sopra indicati.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In conclusione, accertato

che l’insorgente è completamente incapace al lavoro nella sua precedente

professione dal 19 aprile 2004 e che l’anno di carenza giunge a conclusione nel

mese di aprile 2005, gli atti vanno rinviati all’UAI per ulteriori accertamenti

relativi al periodo dal mese di aprile 2005 al mese di agosto 2005

conformemente a quanto indicato in precedenza. Per il periodo dal settembre

2005.

al mese di marzo 2007 l’insorgente va invece ritenuto completamente

inabile al lavoro per qualsiasi attività.

Il periodo esatto del

diritto alla rendita potrà essere stabilito dall’amministrazione solo al

termine degli ulteriori accertamenti che dovrà effettuare.

Per quanto concerne il

periodo successivo, ossia da aprile 2007, ritenuto che l’insorgente da quel

periodo è abile al lavoro al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato

di salute, va effettuato l’usuale confronto dei redditi.

2.12

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel

caso in esame, dunque, va preso in considerazione il salario annuo di fr. 60'142.55

(fr. 4'626.35 X 13), del resto non contestato dall’assicurato, che l’insorgente

avrebbe potuto percepire nel 2004 (doc. AI 8-2) nella precedente attività di

autista e che aggiornato al 2007, ammonta a fr. 62’457 (2005: + 1%, 2006: +

1,2%, 2007: + 1,6%, cfr. la vie èconomique, 6-2010, pag. 95, tabella B10.2).

2.13

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 il TF ha affermato che:

"

(…)

3.3

In una recente

sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta

ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X

41.7

X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 60'144 nel

2007.

(+ 1,6%).

L’assicurato,

quale autista, avrebbe guadagnato fr. 62’457 nel 2007.

Tale

reddito si situa leggermente sopra la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 60 “trasporti terrestri”: fr. 4’649 :

40.

X 41.7 X 12 mesi = 58'159 nel 2006 e 59’090 nel 2007).

Non

è pertanto possibile procedere ad alcuna riduzione del reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, l’allora TFA

ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl.

Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr

nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird

sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der

leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist,

angemessen Rechnung getra-gen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive

nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des

limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazio-ne contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Nella

presente evenienza anche volendo applicare, per pura ipotesi di lavoro, la

riduzione massima del 25%, l’insorgente non avrebbe diritto ad alcuna rendita.

Infatti,

tenuto conto di un’esigibilità lavorativa completa in attività semplici e

ripetitive, applicando al reddito da invalido di fr. 60'144 la riduzione del

25%, l’insorgente potrebbe conseguire un reddito da invalido di fr. 45’108 (60’144 – [60’144 : 100 X 25]). Questo reddito va raffrontato con quello da valido di fr. 62’457,

per un tasso d’invalidità del 28% che non dà diritto a nessuna rendita.

In

queste condizioni il diritto alla rendita andrà soppresso dal 1° luglio 2007,

ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuto nel corso

del mese di marzo 2007 (cfr. art. 88a OAI).

2.14

Va ora

esaminato se l’insorgente, come da lui sostenuto, ha diritto a provvedimenti

professionali.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a

ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno

o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono

previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) il collocamento

(art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

L’art.

17.

cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua

invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al

guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i

provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di

guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di

un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.

2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico

dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione

effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con

tali provvedi-menti supplementari possa essere in grado di conseguire un

guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità

nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non

esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%:

DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti

d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I

237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294;

RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.15

Con la

decisione impugnata l’UAI non ha motivato la reiezione della richiesta di

provvedimenti professionali. Tuttavia in sede di risposta, sulla quale

l’insorgente ha potuto prendere posizione, l’amministrazione ha affermato che:

"

Con il rapporto 25.10.2006 la consulente in integrazione

professionale in base alla propria competenza ed esperienza ha valutato il

curriculum scolastico e professionale dell’assicurato, giungendo alla

conclusione che non è possibile intraprendere provvedimenti professionali che

possano sensibilmente aumentare la sua capacità di guadagno. Non sono quindi

dati presupposti per assegnare una riformazione professionale.” (doc. IV)

In

concreto la decisione dell’UAI merita conferma.

Infatti, la circolare sui

provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale nel tenore attualmente

in vigore (simile a quello in vigore precedentemente, cfr. sentenza 32.2008.204

del 24 giugno 2009), prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono essere

adempiute cumulativa-mente:

– a causa di un’invalidità imminente o esistente

la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

– la persona assicurata deve essere idonea

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

– la formazione deve essere compatibile con

l’invalidità e corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve

essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se una persona assicurata è sufficientemente

integrata o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile

senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è

necessaria.”

Nel caso di specie la

consulente in integrazione professionale, il 25 ottobre 2006 ha motivato il suo rifiuto affermando:

" tenendo

conto del curriculum scolastico e professionale del signor RI 1, non è

possibile proporre dei provvedimenti professionali (riqualifica) che possano

sensibilmente aumentare la sua capacità di guadagno residua.

Considerata la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti

attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, si

ritiene che l’A. sia integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali

di collocamento.

Secondo quanto stabilito dal TF, un assicurato che presenta una

totale capacità lavorativa nell’ambito di un’attività leggera e non presenta

particolari problematiche di salute che potrebbero svantaggiarlo nella ricerca

di un posto di lavoro, né ha particolari esigenze per quanto attiene a quest’ultimo,

non ha diritto ad un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro da

parte dell’AI.

Se l’A. dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo,

si resta peraltro a disposizione per un’introduzione al posto di lavoro

(formazione ad hoc) in un’attività confacente con il danno alla salute che

permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua.” (doc. AI 23-4).

Alla luce di quanto sopra

esposto è a giusta ragione che l’UAI ha deciso di non accordare provvedimenti

professionali (cfr. anche sentenza 32.2008.204 del 24 giugno 2009).

Del resto dagli atti

emerge che dal giugno 2008 all’agosto 2009 l’interessato ha ancora lavorato

nella sua precedente attività di autista. Ciò motiva ancora maggiormente il

rifiuto di accordare provvedimenti professionali.

2.16

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 100.--vanno equamente

ripartite tra le parti.

Al

ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§

La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi

accertamenti conformemente al considerando 2.11. ritenuto che la rendita intera

d'invalidità è dovuta fino al massimo al 30 giugno 2007.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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