32.2010.10
Richiesta di una rendita intera dell'assicurazione invalidità. Nuovo rinvio all'amministrazione affinché esperisca nuovi accertamenti medici
13 settembre 2010Italiano87 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.10
Data decisione, Autorità:
13.09.2010, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita intera dell'assicurazione invalidità. Nuovo rinvio all'amministrazione affinché esperisca nuovi accertamenti medici
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.10
cs
Lugano
13 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 dicembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1962, di professione autista di mezzi pesanti, nel gennaio 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da ”sindrome
vertebrale (spondilogena) con esito di morbo di Scheumann, retrolistesi L5/S1,
diminuzione della funzionalità della colonna lombare e depressione reattiva con
umore deflesso, perdita di interesse, irritabilità, somatizzazione” (doc. AI
1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 14 marzo 2007
l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita non presentando l’assicurato un
grado d’invalidità pensionabile.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente
insorto, chiedendo l’assegnazione di una rendita AI intera (o perlomeno ¾) e,
in via subordinata, la concessione del diritto ad una riqualifica professionale
(doc. I, inc. 32.2007.134).
1.3. Con
sentenza del 13 maggio 2008 (inc. 32.2007.134) questo Tribunale ha accolto il
ricorso e rinviato l’incarto all’UAI per nuovi accertamenti ai sensi del
considerando 9 della pronunzia cantonale.
1.4. Da
luglio 2008 al 31 agosto 2009 (in seguito a licenziamento), l’insorgente ha
svolto l’attività di autista presso la __________ (doc. AI 57-1).
1.5. Il
5 agosto 2008 (doc. AI 51-1), l’UAI ha fatto esperire una perizia psichiatrica
ad opera del dr. med. __________ per il tramite del Centro peritale per le
assicurazioni sociali (doc. AI 52).
1.6. In
seguito alle risultanze della perizia del 20 ottobre 2008, nonché della presa
di posizione del 5 novembre 2008 del medico SMR dr. med. __________, con
decisione del 10 novembre 2009, preavvisata dal progetto del 26 agosto 2009,
l’UAI ha assegnato ad RI 1 ¼ di rendita AI dal 1° novembre 2005 (ossia dopo un
anno di carenza con inabilità media di almeno il 40%) al 31 gennaio 2006 ed una
rendita intera dal 1° febbraio 2006 al 30 giugno 2006. Dal 1° luglio 2006 è
stato riconosciuto un grado massimo del 23% e l’UAI si è detto disposto a
valutare il diritto ad un aiuto al collocamento e/o un’introduzione al posto di
lavoro (doc. AI 65-1).
1.7. RI
1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA anche contro
la predetta decisione (doc. I).
L’insorgente
sostiene che l’UAI, a causa di gravi carenze istruttorie, non ha evaso la
questione di sapere se per un determinato periodo sia stato inabile al lavoro
anche per attività leggere confacenti al suo stato di salute e se, di
conseguenza, possa beneficiare perlomeno di una rendita di invalidità a
termine.
In
particolare l’amministrazione non avrebbe preso contatto con il dr. med. __________,
mentre il dr. med. __________, interpellato dal perito, non avrebbe risposto in
maniera soddisfacente.
Il
ricorrente sostiene che l’UAI avrebbe dovuto chiedere l’edizione degli atti
medici presso l’__________, consegnare gli stessi al dr. med. __________, il
quale avrebbe dovuto visitarlo, ed attendere una sua risposta.
L’assicurato
evidenzia inoltre che, sulla base delle risposte del dr. med. __________ al
perito, egli deve essere ritenuto completamente inabile al lavoro per motivi
psichici anche nell’ambito delle attività leggere, non solo fino al mese di
marzo 2006, ma anche in seguito, perlomeno fino al momento in cui il dr. med. __________
ha redatto la sua perizia, la quale, secondo il ricorrente, sarebbe incompleta
e superficiale.
Attualmente,
inoltre, le condizioni psichiche sarebbero peggiorate e l’insorgente si ritiene
sempre inabile al 100%.
Egli
sostiene di essere affetto anche da patologie fisiche (fibromialgia,
cervicalgie e lombalgie nell’ambito della diagnosi primaria, di sindrome
somatoforme indifferenziata, di forti dolori alla schiena, alle ginocchia, alla
spalla destra ed ai piedi) che lo rendono totalmente inabile al lavoro nella
sua professione ed almeno al 50% in professioni leggere. A questo proposito si
riserva di produrre ulteriore documentazione giustificativa. L’insorgente evidenzia
che il suo medico curante, dr. med. __________, con certificato del 25 aprile
2007 conferma la presenza di dolori alle ginocchia, ai piedi, alla schiena, al
collo, ad entrambi i gomiti, formicolii alle mani e la presenza di una fibromialgia
con turbe in varie parti del corpo, lisi L5-S1, epicondrite radiale bilaterale,
disturbi somatoformi e depressione ansiosa reattiva e ritiene pertanto di
essere inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività, con diritto ad una
rendita intera.
Infine
il ricorrente contesta il calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’UAI,
chiede il riconoscimento di una rendita AI intera anche dopo il 30 giugno 2006
ed in via subordinata di essere messo al beneficio della riformazione
professionale.
1.8. Con
risposta del 1° febbraio 2010 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
1.9. Tramite
osservazioni del 4 marzo 2010 l’insorgente ha ribadito la sua posizione ed ha
chiesto l’assunzione di ulteriori mezzi di prova (perizia medica ortopedica,
neurologica, reumatologica, psicologica e psichiatrica, richiamo dell’intera
cartella clinica e dell’intera documentazione medica dai dr. med. __________, __________,
__________, __________, __________ e __________, doc. VI).
1.10. Con scritto
del 30 aprile 2010 il TCA ha interpellato l’UAI (doc. VIII), che ha risposto il
28 maggio 2010 (doc. X).
1.11. Chiamato a
presentare osservazioni, il ricorrente si è detto sorpreso del contenuto delle
risposte dell’UAI, affermando:
“(…)
Anzitutto quindi, riconfermo quanto già scritto
nella mia lettera del 4 marzo 2010. Ribadisco inoltre che l’Ufficio AI ha
stabilito che l’inabilità lavorativa era presente solo fino al marzo 2006 in modo del tutto arbitrario e francamente poco serio. E’ inverosimile sostenere di aver
contattato i medici, di avere ricevuto dei certificati medici e di non avere
poi gli stessi. Quindi la perizia del SMR si basa su atti … inesistenti.
Detta perizia è ancora più “scalcinata ed
inattendibile” se si tiene conto che il dottor __________, ancora nel marzo
2007, riferiva una incapacità lavorativa al 100% (e se si fossero dei dubbi,
che il dr. __________ venga sentito, a prescindere dal fatto che avrebbe cessato
l’attività). Come possono poi sostenere che, dopo il marzo 2007, tutto sarebbe
a posto????
A mio avviso quindi, sia il dottor __________ ma
anche il dottor __________ e __________ devono essere sentiti.
Si ribadisce del resto:
-
la richiesta di effettuazione di una perizia
medica (ortopedica, neurologica, reumatologica, psicologica e psichiatrica);
-
si richiama l’intera cartella clinica e l’intera
documentazione medica dell’assicurato da parte del dottor __________, da parte
del dottor __________, da parte del dottor __________, da parte del dottor __________,
da parte del dottor __________ e da parte del dottor __________.
Fra l’altro, in ambito psichiatrico, si ribadisce
che:
a) nell’ambito della perizia effettuata, il dottor __________, in
merito alla domanda posta dal lod. TCA nell’ambito della sentenza del 13 maggio
2008 (punto 9, pag. 18) a sapere “se l’insorgente, per un determinato periodo,
sia stato inabile al lavoro anche per attività leggere e confacenti al suo
stato di salute e se, di conseguenza, possa beneficiare, perlomeno, di una
rendita di invalidità a termine” non ha in sostanza evaso della questione, e
ciò per gravi carenze istruttorie. In effetti:
-
il dottor __________ ha anzitutto dichiarato di
non poter rispondere a tale domanda (dato che concerne il passato, cfr.
perizia, pag. 9, in fine).;
-
non ha però interpellato il dr. __________,
senza valida giustificazione, e non ha quindi analizzato la sua documentazione;
-
ha contattato due degli specialisti che avevano
avuto in cura a suo tempo l’assicurato, accontentandosi della lapidaria
risposta del dottor __________ il quale avrebbe affermato che “non ha saputo
prendere posizione rispetto alla domanda posta, affermando che il lungo tempo
trascorso e l’assenza di documenti rimasti presumibilmente all’__________, dove
non esercita più perché in pensione dal 2006, non gli permettono più di
rispondere in quanto non si ricorda più del caso.”
Vista tuttavia la chiara domanda posta dal TCA in
sede di sentenza del 13 maggio 2008 (punto 9, pag. 18), e vista la risposta del
dottor __________, l’Ufficio AI da un lato, ed il dottor __________ dall’altro,
avrebbero come minimo dovuto, una volta ricevuta la risposta del dottor __________
(onde evadere correttamente il quesito peritale):
1. richiedere l’edizione della documentazione relativa all’assicurato
all’__________;
2. consegnare la stessa al dottor __________;
3. fare visitare, se del caso, l’assicurato dal dottor __________;
4. attendere quindi una risposta dal dottor __________ sulla base di
quanto sopra.
In ogni caso poi, se il dottor __________ non
avesse comunque voluto rispondere a tale quesito, perlomeno lo avrebbe dovuto
fare il dottor __________, sulla base della documentazione che avrebbe dovuto
richiedere al dottor __________, rispettivamente all’__________.” (doc. XII)
1.12. Con scritto
del 16 luglio 2010 il TCA ha interpellato la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria
e psicoterapia __________ (doc. XIV), subentrata al dr. med. __________, la
quale, dopo aver chiesto lo svincolo dal segreto professionale (doc. XV),
trasmesso dal ricorrente il 23 luglio 2010 (doc. XVIII), ha risposto il 28
luglio 2010, allegando la cartella medica dell’assicurato compilata dal dr.
med. __________ (doc. XX e allegati).
1.13. Chiamato a
presentare osservazioni scritte in merito il ricorrente, oltre a ribadire
quanto chiesto con il doc. XII, ha affermato:
“(…)
Da parte mia, reputo sia il caso di interpellare
il medico anche relativamente alla situazione clinica DOPO il marzo del 2007, e
chiedo quindi che le venga posta questa domanda, rispettivamente che, anche
sotto questo aspetto, venga indetta una perizia giudiziaria.
Relativamente alla situazione clinica PRIMA del
mese di marzo del 2007, anche sotto questo aspetto, sulla base di tutta la
documentazione agli atti, e di quella che verrà richiamata, chiedo che venga
indetta una perizia giudiziaria, che reputo assai importante.
Ritenuto poi che la dottoressa, sulla base della
cartella clinica in suo possesso, ha dichiarato di non potere rispondere alla
domanda a sapere se l’assicurato, prima del marzo 2007, era stato o meno
inabile al lavoro, ribadisco che è a mio avviso importante richiamare l’intera
cartella clinica e l’intera documentazione medica dell’assicurato da parte del
dottor __________, da parte del dottor __________, e da parte del dottor __________.”
(doc. XXII)
in
diritto
2.1. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del
diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza
occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui
sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
Ne
discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali in vigore fino
al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 10 dicembre 2009, data
della decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti), trovano applicazione le nuove norme (sentenza 9C_443/2009 del 19
agosto 2009).
2.2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l’assicurato ha diritto ad una
rendita d’invalidità intera anche dopo il 30 giugno 2006 o, in via subordinata,
ad una riqualifica professionale.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Per
l'art. 28 cpv. 1 (cpv. 2 dal 1° gennaio 2008) LAI gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che l'assicurazione per
l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della
sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid.
5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114
V 313).
2.4. Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 vLAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007):
"
il diritto alla rendita secondo l'articolo 28
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta
un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è
stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno
il 40 per cento in media."
Tali
principi sono ora stati ripresi dall’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore a partire
dal 1° gennaio 2008, del seguente tenore:
" L’assicurato
ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione
ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante
un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.”
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2007), il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel
momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
La lett.
b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati
patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un
peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA
del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05)).
Di regola
il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla scadenza
del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa
volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti
dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza, una rendita intera (secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003) potrà essere riconosciuta solo se
l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi
almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari
grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del
60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una
mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno
supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di
lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato
avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit.
pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127; STCA del 21 settembre 2005 nella
causa W., 32.2005.82; STCA del 27 aprile 2004 nella causa P., 32.2003.79).
Questi
principi sono stati confermati dal Tribunale federale in una sentenza 8C_5/2010
nella quale ha rilevato:
"
3.2 Im Anwendungsbereich von Art. 29 Abs. 1 lit.
b IVG entsteht der Rentenanspruch frühestens zu dem Zeitpunkt, in dem der
Versicherte während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich
mindestens zu 40 % arbeitsunfähig gewesen war. Die Rentenhöhe ist sowohl vom
Ausmass der nach Ablauf der Wartezeit weiterhin bestehenden Erwerbsunfähigkeit
als auch von einem entsprechend hohen Grad der durchschnittlichen
Arbeitsunfähigkeit während des vorangegangenen Jahres abhängig. Somit kommt
eine ganze Rente erst in Betracht, wenn der Versicherte während eines Jahres
durchschnittlich mindestens zu 66 2/3 % (Art. 28 Abs. 1 IVG in der hier
massgebenden, bis 31. Dezember 2003 gültig gewesenen Fassung) arbeitsunfähig
gewesen und weiterhin wenigstens im gleichen Umfang invalid im Sinne von Art.
28 Abs. 1 IVG ist (vgl. Urteil I 392/02 vom 23. Oktober 2003 E. 4.2.1). Die durchschnittliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit während
eines Jahres und die nach Ablauf der Wartezeit bestehende Erwerbsunfähigkeit
müssen somit kumulativ und in der für die einzelnen Rentenabstufungen
erforderlichen Mindesthöhe gegeben sein, damit eine Rente im entsprechenden Umfang
zugesprochen werden kann (BGE 121 V 264 E. 6b/cc S. 274; 105 V 156 E. 2c/d S. 160 f.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, S. 236 f.)."
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30
giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) allorché l'assicurato è
interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una
capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua
rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro
interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di
sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30
giorni (RCC 1964 p. 168).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; sentenza del 10 gennaio 2006, I 597/04; sentenza
del 27 dicembre 2005, I 689/04; sentenza del 19 ottobre 2005, I 38/05; sentenza
del 14 aprile 2005, 12/04; sentenza del 24 febbraio 2005, I 528/04; sentenza
del 29 giugno 2004, I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,
ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata
nel tempo (sentenza 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.6. Con
sentenza di rinvio del 13 maggio 2008 (inc. 32.2007.134), cresciuta in
giudicato, questo TCA ha deciso:
"
7. Nel caso concreto è incontestato che
l’insorgente presenta un’incapacità lavorativa totale nella sua abituale
attività lavorativa.
L’UAI ritiene che l’interessato, in attività
leggere adeguate, con limite di trasporto di pesi (talvolta 10 kg, raramente 15-20 kg), ergonomicamente favorevoli per il tronco, senza movimenti ripetitivi
sotto sforzo con gli arti superiori o movimenti frequenti di inginocchiamento,
rispettivamente mantenimento prolungato di una posizione accovacciata o
inginocchiata, sarebbe totalmente abile al lavoro.
Da parte sua l’insorgente ritiene di non essere
in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.
(…)
9. Dopo attenta analisi degli atti questa Corte
ritiene che, conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio
di rapporti medici (consid. 8), sulla base della documentazione medica sopra
esposta, non si può concludere con la necessaria tranquillità che
l’interessato, nel periodo determinante, sia sempre stato abile in maniera
completa, dal punto di vista psichiatrico, anche in attività leggere.
Certo, per quanto concerne l’aspetto
psichiatrico, dagli atti medici emerge che l’interessato, nel mese di marzo
2007, non presenta (più) alcuna inabilità lavorativa. Il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha infatti espressamente affermato, l’8 marzo
2007, che l’interessato, in cura presso di lui dal 27 febbraio 2006, soffre di
una sindrome ansioso depressiva, “episodio di lieve entità” ed ritenuto
che “questo paziente da un punto di vista psichiatrico sia abile totalmente
al lavoro.” (doc. AI 32-2). Lo stesso specialista ha evidenziato come
l’interessato assume una “leggera psicofarmacoterapia antidepressiva”
e che la “prognosi lavorativa da un punto di vista prettamente psichiatrico
appare buona” (doc. AI 32-2).
Tuttavia, come visto, l’interessato si trova in
cura presso il Dr. med. __________ solo dal 27 febbraio 2006 (doc. AI 32-2),
mentre l’inabilità lavorativa totale nella sua precedente attività di autista
ha avuto inizio già il 19 aprile 2004. Non si può pertanto escludere, con la
necessaria tranquillità che, perlomeno per un periodo determinato,
l’interessato sia stato inabile al lavoro, parzialmente o totalmente, anche in
attività leggere confacenti al suo stato di salute.
Dal rapporto medico compilato dallo specialista
non emerge infatti il periodo a partire dal quale l’interessato è completamente
abile al lavoro anche in ambito psichiatrico. Non è neppure possibile stabilire
se prima di essere in cura dal Dr. med. __________ l’insorgente fosse abile al
lavoro in attività leggere dal punto di vista psichiatrico. Certo, alla domanda
a sapere se l’assicurato può svolgere altre attività, il medico ha risposto
affermativamente; tuttavia, chiamato a stabilire da quando, il medesimo specialista
ha indicato: “da valutare”. (doc. AI 32-3)
In precedenza, gli altri medici che hanno
visitato l’insorgente, hanno infatti riscontrato patologie psichiatriche che
potrebbero, perlomeno per un periodo di tempo limitato, determinare una totale
inabilità lavorativa anche in attività leggere.
Il dr. med. __________, anch’egli FMH in
psichiatria e psicoterapia, si è occupato del ricorrente per il periodo da
settembre 2005 a marzo 2006 (ossia fino al mese seguente in cui è stato preso a
carico del dr. med. __________), ed ha attestato un’inabilità lavorativa
completa dovuta alla persistenza di uno stato depressivo associato a
somatizzazioni diffuse a livello articolare e crisi cefalalgiche di tipo
tensivo, pur non esprimendosi esplicitamente circa la possibilità di svolgere
attività leggere confacenti allo stato di salute del paziente (doc. AI 29-4).
Il dr. med. __________, psichiatra, già nel corso del mese di novembre 2004 ha affermato che “attualmente, il disturbo del peritando è intenso, ed è dunque possibile
determinare un’inabilità totale, almeno dal punto di vista psichiatrico”
(doc. AI 1-31, pag. 8, punto 5). Certo, anche in questo caso non è chiaro se
l’inabilità lavorativa cui fa riferimento lo specialista si riferisce
unicamente alla professione di autista esercitata precedentemente oppure anche
ad attività leggere, più confacenti allo stato di salute dell’interessato.
Anche perché queste conclusioni sembrano in contraddizione con l’esito
dell’esame testistico (cfr. pag. 6, doc. AI 1-29).
Tuttavia l’annotazione del dr. med. __________
secondo la quale “nella perizia del dr. __________ è stata esclusa la
presenza di una patologia psichiatrica invalidante” (doc. AI 21-2),
confermata dal dr. med. __________, non trova conferma in maniera così assoluta
(cfr. doc. 1-29: “sul piano psichiatrico, non si può però escludere la presenza
di una componente psichiatrica intensa e relativamente ben strutturata.”).
Infine anche il dr. med. __________, psichiatra
FMH del __________, ha evidenziato come l’assicurato sia affetto da una
sindrome somatoforme indifferenziata – F45.1 (doc. 2-12).
Alla luce della valutazioni degli specialisti
questo Tribunale non può concludere con tranquillante certezza che la patologia
psichiatrica, comunque diagnosticata dai medici che hanno visitato il paziente,
non abbia avuto, perlomeno per un periodo di tempo determinato, un’influenza,
anche importante, sull’abilità lavorativa del paziente in attività leggere,
dandogli così, eventualmente, diritto ad una rendita d’invalidità a termine. Un
approfondimento specialistico, su questo punto, si impone.
Ciò anche alla luce del fatto che i medici hanno
inoltre diagnosticato una fibromialgia e la presenza del disturbo somatoforme
da dolore persistente. E’ vero che queste malattie non sono di regola atte a
determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa
suscettiva di cagionare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 LAI e che le
condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono date in
assenza di una comorbidità psichiatrica importante (sentenza 9C_35/2007 del 4
aprile 2008 consid. 3.2; DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2; DTF 131 V 49
consid. 1.2 pag. 50; DTF 130 V 352 consid. 2.2.3).
Tuttavia, in presenza di un riscontro di una
patologia psichiatrica, l’amministrazione non poteva limitarsi ad escludere
qualsiasi influenza della patologia sull’abilità lavorativa, senza perlomeno
chiedere agli specialisti ragguagli supplementari.
Del resto anche gli altri medici che hanno
visitato il paziente, pur non essendo psichiatri, hanno riscontrato la presenza
di una patologia psichiatrica che avrebbe potuto avere un carattere invalidante
(cfr. dr. med. __________, doc. AI 1-7 [depressione reattiva], Clinica di __________,
doc. AI 1-10 [sindrome depressiva], dr. med. __________, doc. AI 1-20
[depressione con umore deflesso, somatizzazione, turbe del sonno, possibili
tratti psicotici], dr. med. __________, doc. AI 6-1 [depressione con
somatizzazione, turbe del sonno, possibili tratti psicotici], dr. med. __________,
doc. AI 16-1 [fibromialgia, sindrome somatoforme indifferenziata] che ha invitato
ad approfondire la problematica psichiatrica, doc. AI 16-4).
Per contro sia per quanto concerne l’aspetto
reumatologico, sia per quanto concerne l’aspetto ortopedico, i medici
specialisti intervenuti hanno potuto escludere la presenza di un’inabilità lavorativa
in attività confacenti allo stato di salute del paziente. Infatti, il dr. med. __________
(FMH in chirurgia ortopedica) ha rilevato che vi è una discrepanza tra l’entità
dei disturbi soggettivi del sistema locomotore e i referti clinici e radiologici
ed ha attestato una totale abilità lavorativa in attività leggere,
ergonomicamente favorevoli, senza movimenti ripetitivi sotto sforzo con gli
arti superiori o movimenti frequenti di inginocchiamento, rispettivamente
mantenimento prolungato di una posizione accovacciata o inginocchiata con un
limite di 10 kg, raramente di 15-20 kg per il trasporto di pesi.
Da parte sua il dr. med. __________ ha affermato
che “dal punto di vista reumatologico, il paziente non presenta incapacità
lavorative.” (doc. 16-4).
Infine, il referto del dr. med. __________ non
apporta nulla di nuovo, limitandosi a rievocare le diagnosi già conosciute ma
non esprimendosi sulla capacità lavorativa in attività leggere confacenti allo
stato di salute del ricorrente.
In simili condizioni, visto tutto quanto precede, si giustifica
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI
perché, ordinata una perizia in ambito psichiatrico, valuti se l’insorgente,
per un determinato periodo, sia stato inabile al lavoro anche in attività
leggere confacenti al suo stato di salute e se, di conseguenza, possa
beneficiare, perlomeno, di una rendita d’invalidità a termine.”
2.7. Nella
decisione impugnata l’UAI ha attribuito all’assicurato un
quarto di rendita di invalidità dal 1.11.2005, “cioè dopo un anno di carenza
con inabilità media di almeno il 40%” (doc. AI 58-3), calcolato secondo il
metodo di calcolo della media retrospettiva, mentre dal 1.2.2006 (3 mesi dopo
l’inizio dell’inabilità lavorativa totale secondo il dr. med. __________) fino
al 30.06.2006 (tre mesi dopo la fine dell’inabilità lavorativa totale secondo
l’UAI) all’assicurato è stato riconosciuto un grado di invalidità del 100% e
pertanto una rendita intera. In seguito dal 01.07.2006 l’UAI ha calcolato un
grado d’invalidità del 23%, non pensionabile.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto in precedenza, se
l’UAI ha agito correttamente.
2.8. Sulla base
della sentenza del 13 maggio 2008 (inc. 32.2007.134) del TCA, l’UAI ha
convocato l’insorgente presso il __________ per l’allestimento di una perizia
psichiatrica (doc. AI 51-1).
Con
referto del 20 ottobre 2008 il Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria
e psicoterapia, dopo aver visitato il ricorrente in data 21 agosto 2008 e 11
settembre 2008, con la collaborazione del Dott. phil. __________,
psicoterapeuta, e dopo aver descritto la diagnosi sociale e lavorativa
dell’insorgente, l’evoluzione delle risorse e deficit, lo sviluppo della
malattia e i risultati della terapia, l’anamnesi da terzi, i dati soggettivi
dell’assicurato e le considerazioni obiettive, ha posto la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità di lavoro secondo ICD 10 di “F45.1 sindrome
somatoforme indifferenziata” e “F 60.9 disturbo di personalità non
specificata” oltre ad una patologia organica di sindrome lombovertebrale,
tutte esistenti dal mese di gennaio 2004 (doc. AI 52-4 e seguenti).
Il
perito ha evidenziato quanto segue (doc. AI 52-9, pag. 8):
"
(…)
I sintomi che il peritando presenta dal punto di
vista psichiatrico si possono correttamente inquadrare nell’ambito della
sindrome somatica indifferenziata (ICD 10, F 45.1). Il suo curante, dr. __________, ha attestato una IL al 100% a partire dal 19.4.2004. Altri medici hanno
quindi parlato di un quadro depressivo accompagnato da fibromialgia.
Gli specialisti che lo hanno visto e/o seguito
per una terapia hanno presentato valutazioni diverse. Il dr. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha presentato un quadro che depone a favore della
sindrome somatoforme indifferenziata, non escludendo nella sua perizia del 13
novembre 2004 che vi possa essere sottostante una problematica psichiatrica più
importante “Sul piano psichiatrico non si può escludere la presenza di una
sindrome psichiatrica intensa e relativamente ben strutturata”.
Il dr. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, lo ha seguito per 6 mesi (da settembre 2005 a marzo 2006), e attestando per lo stesso una IL completa.
Infine il dr. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, che lo ha avuto in cura dal 27.2.2006 ad almeno 8 marzo 2007
riporta di una sindrome ansioso depressiva di lieve entità con una capacità
completa al lavoro per quanto riguarda la problematica psichiatrica.
Sia quest’ultima diagnosi, sia il fatto che il peritando
abbia dimostrato nei fatti (viaggio in auto di 1500 km sino in __________ come autista, ripresa del lavoro al 100% come autista a partire da maggio
2008) sembrano deporre per un recupero completo della capacità di lavoro.
L’attuale perizia conferma, dal punto di vista
diagnostico, la sindrome somatica indifferenziata (ICD 10, F 45.1). Resta il sospetto che, alla base della sindrome, vi possa essere un disturbo di
personalità. Tale ultima diagnosi, sia per una sorta di reticenza del
peritando, sia per una chiusura dovuta forse ad aspetti culturali, non può
essere posta nella sua integralità dato che non compaiono tutti gli item
necessari per soddisfarla, almeno per i disturbi di personalità specifici ben
definiti. Lo stile del colloquio, le modalità di relazione possono permettere
di avanzare perlomeno l’ipotesi clinica di Disturbo di personalità non
specificato (ICD 10, F 60).
Per quanto riguarda la prognosi, e per i dolori
soggettivi che il p. presenta, solo una adeguata psicoterapia potrebbe tentare
un approccio di cura. Tale situazione è già stata tentata e con scarso
successo, per i motivi sopra citati. Considerando l’ambiente culturale di
provenienza del peritando l’unico approccio possibile potrebbe essere un
tentativo di ripresa della propria identità (che sembra essere molto messa in
dubbio, vedi i conflitti con la moglie) in un ambito che possa essere ritenuto
degno di fiducia dal peritando, che noi non possiamo però individuare.
Prendiamo quindi posizione in questa sessione,
dato lo spazio necessario, sulla questione della incapacità lavorativa del
peritando.
L’indicazione del tribunale delle assicurazioni,
è, nei confronti dell’ufficio AI che gira ai periti tale compito, di valutare “se
l’insorgente, per un determinato periodo, sia stato inabile al lavoro anche in
attività leggere confacenti al suo stato di salute e se, di conseguenza, possa
beneficiare, perlomeno, di una rendita di invalidità a termine.”
Poiché è praticamente impossibile ritornare
indietro nel tempo, per una sindrome come quella riportata, e valutare
l’effetto in passato dei sintomi sulla IL, è stata nostra cura contattare gli
specialisti che avevano a loro tempo dato i giudizi e condotto le cure, alfine
di avere delle indicazioni specifiche in tale senso. Abbiamo quindi preparato
due lettere (agli atti e a voi trasmesse con questa perizia), per il dr. __________
e il dr. __________, ponendo la questione
"
il sig RI 1 per un determinato periodo, è stato
inabile al lavoro anche in attività leggere confacenti al suo stato di salute?
La domanda quindi, a cui solo lei potrebbe essere
in grado di rispondere per il periodo di tempo nel quale ha seguito il sig RI 1,
è la seguente:
Quando lei indicava che “nell’arco di tempo
durante il quale è stato in cura con lo scrivente il paziente è stato inabile
all’attività lavorativa in misura completa” lei intendeva tale inabilità
lavorativa totale estesa anche al campo delle attività leggere, oltre al
settore lavorativo consueto del peritando?
Il Dr. __________ non è stato interpellato perché
assente dal lavoro per motivi di salute.
Il dr. __________ non ha saputo prendere
posizione rispetto alla domanda posta, affermando che il lungo tempo trascorso
e l’assenza di documenti, rimasti presumibilmente all’__________, dove egli non
esercita più perché in pensione dal 2006, non gli permettono di rispondere in
quanto non si ricorda del caso.
Il dr. __________ ha invece risposto
affermativamente alla domanda posta.
Possiamo quindi affermare che vi sia stata una IL
completa da settembre 2005 a marzo 2006, anche per attività leggere.”
Successivamente
il perito ha risposto ad alcune domande poste dall’UAI, affermando:
"
(…)
1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute
ai disturbi constatati
1.1 a
livello psicologico e mentale
Traspare un leggero stato d’ansia, che si
riflette nelle tensioni familiari e in un senso di insoddisfazione generale.
(…)
2.1 come si ripercuotono i disturbi sull’attività
attuale?
Il peritando ha reiniziato la sua attività come
autista a partire dal mese di giugno.
2.2 l’attività attuale è ancora praticabile?
Sì
(…)
2.6 da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%?
Dal 19 aprile 2004 (rapporto medico de dr. __________)
2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della limitazione
della capacità di lavoro?
Dagli atti risulta una IL del 100% dal 19 aprile
2004 al 5 gennaio 2005 (rapporto medico dr. __________).
Inabilità totale, dr __________, 13 novembre 2004
Abile completamente per __________ dal 1.3.2005
(escludendo valutazione psichiatrica)
Non in grado di riprendere il lavoro (dr. __________
21.4.2005)
Non presenta incapacità lavorative dal pdv
reumatologico (dr. __________ 17.5.2005)
Per quanto riguarda specificamente la patologia
psichiatrica, e sulla scorta dei colloqui e delle precisazioni richieste, si
ritiene che vi sia stata una IL, anche per attività leggere, del 100% dal mese
di settembre 2005 a marzo 2006 (Cfr. le considerazioni al punto A 5 Valutazione
e prognosi)
Dopo di allora, sia sulla scorta degli atti che
dell’attuale perizia, si considera che vi sia una capacità lavorativa totale.”
(doc. AI 52)
Il 5
novembre 2008, il dr. med. __________, medico SMR, nel suo rapporto medico ha
confermato la diagnosi di sindrome somatoforme indifferenziata e disturbo di
personalità non specificato, affermando:
"
Dalla perizia psichiatrica eseguita dal Dr. __________
in data in agosto/settembre 2008 su incarico del Centro peritale per le
assicurazioni sociali per l’UAI si evince che nell’A. a livello psicologico stato
d’ansia che si riflette nelle tensioni famigliari e in un senso di
insoddisfazione generale, mentre a livello fisico lamenta una serie notevole di
dolori alla schiena, ai gomniti, ai piedi alla testa che si accentuano durante
l’attività lavorativa. L’A. ha iniziato la sua attività come autista a partire
dal mese di giugno 2008 e attualmente questa attività è ancora praticabile per
8,5 ore al giorno.
Dagli atti risulta che l’A. è stato inabile nella
misura totale dal 19.04.2004 al 05.01.2005 (Dr. __________), IL 100% dal
13.11.2004 (Dr. __________), CL 100% dal 01.03.2005 (__________, escludendo la
valutazione psichiatrica), CL 100% (Dr. __________), IL 100% (Dr. __________).
Per quanto riguarda la patologia psichiatrica si
ritiene che vi sia stata una IL, anche per attività leggere, nella misura del
100% dal settembre 2005 al marzo 2006. Da allora si considera che per l’A. vi
sia una CL. Totale in ogni attività lavorativa.” (doc. AI 53-2)
Con
decisione del 26 agosto 2009 l’UAI ha deciso:
"
(…)
A seguito della sentenza datata 13.05.2008 del
tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano si è esperita una perizia
specialistica presso il centro peritale delle assicurazioni sociali. I periti,
mediante tale esame, hanno reputato che l’assicurato abbia presentato, per la
patologia psichiatrica, una totale inabilità in qualsiasi attività unicamente
per un periodo limitato, ossia dal mese di settembre del 2005 alla fine del
mese di marzo del 2006.
Per le altre patologie possiamo confermare quanto
avevamo a suo tempo già notificato mediante la nostra decisione del 14.03.2007,
vale a dire che l’assicurato, a parte il succitato periodo di totale inabilità
dovuta all’affezione psichiatrica, presenta un grado d’invalidità pari al
massimo al 23% (egli è stato difatti ritenuto abile al 100% in attività
adeguate alle proprie limitazioni fisiche).
(….)
Visto che dal mese di aprile del 2004 è
riconosciuta un’incapacità al guadagno pari al 23% viene utilizzato il metodo
di calcolo della media retrospettiva.
Decidiamo pertanto:
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal
01.11.2005, cioè dopo un anno di carenza con inabilità media di almeno il 40%,
il signor RI 1 ha diritto al quarto di rendita d’invalidità (grado 42%). Dal
01.02.2006, dopo 3 mesi (art. 88 OAI), limitatamente al 30.06.2006,
all’assicurato è riconosciuto un grado d’invalidità del 100% e, pertanto, una
rendita intera.
In seguito, dal 01.07.2006, il grado AI massimo
riconosciuto è del 23%; non raggiungendo questi la percentuale minima
pensionistica del 40%, il diritto ad ulteriori prestazioni da parte dell’AI
sotto forma di rendita non esiste.
Su richiesta scritta si resta a disposizione per
valutare il diritto ad un aiuto al collocamento e/o un’introduzione al posto di
lavoro.”
(doc. AI 65)
Sulla
base della citata documentazione, ai fini di chiarire la fattispecie, con
scritto del 30 aprile 2010 il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo quanto
segue:
"
con riferimento alla vertenza a margine le
chiediamo di voler sottoporre al dr. med. __________, per il tramite del Centro
peritale per le assicurazioni sociali, la seguente domanda e di far prendere
posizione al medico SMR sulla risposta del perito:
“Egregio dr. med. __________,
in seguito alla sentenza di rinvio del 13
maggio 2008 di questo Tribunale, il 20 ottobre 2008 ha allestito una perizia psichiatrica.
Alle pagine 9 e 10 della perizia ha affermato
che essendo “praticamente impossibile ritornare indietro nel tempo, per una
sindrome come quella riportata, e valutare l’effetto in passato dei sintomi
sulla IL, è stata nostra cura contattare gli specialisti che avevano a loro
tempo dato i giudizi e condotto le cure, alfine di avere delle indicazioni in
tal senso.” e, dopo aver preso atto delle risposte dei medici interpellati, ha
concluso che vi è “stata una IL completa da settembre 2005 a marzo 2006, anche per attività leggere”.
Le chiediamo di voler precisare sulla base di
quale documentazione ha stabilito che l’IL completa era presente solo fino a
marzo 2006.”
Vi chiediamo inoltre di trasmetterci le
risposte del dr. med. __________ e del dr. med. __________ che il dr. med. __________
afferma di aver allegato alla perizia.” (doc. VIII)
Il 28
maggio 2010 l’UAI ha trasmesso al TCA una lettera del 19 maggio 2010 del dr.
med. __________ e le annotazioni del 20 maggio 2010 del medico SMR, affermando
inoltre che:
"
(…)
In merito agli scritti dei medici Dr. __________
e Dr. __________, il Dr. __________ ci ha comunicato che negli archivi del CPAS
vi è unicamente la perizia psichiatrice 20.10.2008 senza i citati scritti e che
neppure il Dr. __________, da lui sentito telefonicamente, ne ha conservato una
copia. Il direttore del __________ ci ha inoltre informato di aver contattato i
colleghi Dr. __________ e Dr. __________, ma che purtroppo neppure loro ne
hanno tenuto una copia.” (doc. X)
Da parte
sua il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del centro peritale
per le assicurazioni sociali, ha affermato:
"
(…)
Per i periodi precedenti alla data della perizia,
come già scriveva il Dr. __________, si è fatto riferimento a quanto indicato
da altri colleghi psichiatri.
L’inabilità lavorativa completa per motivi
psichiatrici è accertabile, al di là di ogni dubbio solo fino a marzo del 2006
e cioè fino a quando il Dr. __________ ha tenuto in carico il paziente.
In questo lasso di tempo lo stesso dr. __________
certificava e ribadiva un’inabilità lavorativa per qualsiasi attività.
Per i periodi successivi il paziente è passato
dallo psichiatra Dr. __________. Nello scritto di marzo 2007 il collega
riferiva un’incapacità lavorativa del 100%, facendo riferimento a non meglio
specificati rapporti antecedenti. Tuttavia diagnosticava una sindrome
ansioso-depressiva, episodio di lieve entità e scriveva esplicitamente: “riteniamo
che questo paziente da un punto di vista psichiatrico sia abile totalmente al
lavoro” e nell’allegato rispondeva che da un punto di vista psichiatrico
non esisteva una diminuzione del rendimento lavorativo e che l’assicurato era
in grado di svolgere altre attività. Nel rapporto non compare una descrizione
di decorso con l’evoluzione dei sintomi, per cui non ci è dato sapere se e
come, durante la presa in carico, si sia modificata la diagnosi e le
conseguenze sulla capacità di lavoro. Purtroppo questo rapporto del Dr. __________
non può essere meglio integrato richiedendo una sua opinione in merito, poiché
egli ha cessato l’attività.
Riassumendo abbiamo con certezza un’inabilità
lavorativa completa sicuramente fino a marzo 2006, (Dr. __________). Da marzo
2006 all’8 marzo 2007 (data dello scritto del Dr. __________) le inabilità
lavorative sono dubbie, vista la diagnosi di lieve entità posta dal Dr. __________.
Con certezza però dall’8 marzo 2007 in avanti non vi è più nessuna incapacità
lavorativa, stando a quanto scrive chiaramente in quella medesima data il Dr. __________.”
(doc. X)
Da parte
loro il dr. med. __________, FMH medicina generale e la Dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, entrambi medici SMR, hanno affermato che
“in considerazione della valutazione peritale e della documentazione a
disposizione una inabilità lavorativa oltre 3.2006 non risulta documentata né
plausibile.” (doc. X).
Il 16
luglio 2010 il TCA ha interpellato la dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia __________., subentrata al dr. med. __________, chiedendole:
"
il nostro Tribunale è chiamato a statuire in
merito ad un vertenza concernente RI 1, nato il __________ e (perlomeno) dal
2006 al 2007 in cura presso il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, il quale ha cessato la sua attività lucrativa e dal quale lei ha
ritirato lo studio medico.
Dai nostri atti emerge che il dr. med. __________,
l’8 marzo 2007 ha compilato un rapporto medico all’attenzione dell’Ufficio
assicurazione invalidità dove ha indicato che RI 1 era affetto da una “sindrome
ansioso depressiva, episodio di lieve entità” e che “da un punto di
vista psichiatrico” era “totalmente abile al lavoro”.
Ai fini del giudizio le chiediamo, se in suo
possesso, di trasmetterci copia della cartella medica di RI 1, e, se possibile,
sulla base della citata cartella medica, di rispondere alle due seguenti
domande:
1. Per quale patologia RI 1 è stato in cura presso il dr. med. __________?
Considerandi
2.
Prima del mese di marzo 2007 RI 1 è stato incapace al lavoro a
causa della patologia descritta alla domanda 1 (in che periodo)? In caso di
risposta affermativa, in che misura era incapace al lavoro nella sua precedente
attività e in che misura era incapace al lavoro in qualsiasi altra attività
leggera ed adatta al suo stato di salute?” (doc. XIV)
Il 26
luglio 2010 la dr.ssa med. __________ ha affermato:
"
(…)
1.
Per quale patologia RI 1 è stato in cura
presso il dr. med. __________?
-
sindrome mista ansioso – depressiva
(ICD-10:F41.2)
-
Sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD-10:F45.4)
-
Conflittualità di coppia (ICD-10:Z63.0)
2.
Prima del mese di marzo 2007 RI 1 è stato
incapace al lavoro a causa della patologia descritta alla domanda 1(in che
periodo)?
- Dai dati assunti dalla cartella clinica non è
possibile rispondere a
questo quesito.” (doc. XX)
2.9
Va
qui evidenziato che affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124; sentenza del 12 marzo 2004, I 683/03
pubblicata in DTF 130 V 352 e sentenza inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)"
(sentenza del 29 settembre 1998, I 148/98, pag.
10.
consid. 3b)
Secondo
la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), questi principi valgono
fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico
(psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e
le nevrosi (sentenza del 18 ottobre 1999, I 441/99 e del 29 settembre 1998, I
148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) in un’altra sentenza del 23
aprile 2004, in lingua italiana, I 404/03, nella quale l’Alta Corte si è così
espressa:
"
6.2
A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla
vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in
un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 l’allora TFA ha evidenziato che:
"
5.2
In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare
allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12.
marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per
l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni,
in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha
stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere
in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di
controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di
fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa
possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente
esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore
somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile
sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza,
rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di
giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una
componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la
sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione
durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di
integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione
dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le
regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona
assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto
dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo
difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal
profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine,
sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per
l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni
qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da
un’esagerazione dei sintomi. (…)” (sentenza del 19 maggio 2006, I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
"
(...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
165.
consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
A
proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza
9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così
espressa:
" (...)
3.
3.1
En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2
Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements
thérapeuti-ques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et
de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas
de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine
intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007.
Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus.
A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre
critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un
symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulière-ment un
syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet
2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle
chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit
primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car
celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera
qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé
disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie
avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles
somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital
X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers
juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
Va
ancora evidenziato che affinché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa
i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti
i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (sentenza del 26 agosto 2004, I 355/03, consid.
5; sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause U 329/01 e U 330/01; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; sentenza del 18
marzo 2002, I 162/01, consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di evidenziare
che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V
212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110
consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettiva-mente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125.
V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; sentenza del 26 agosto 2004, I
355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (sentenze del 25 febbraio 2003
nelle cause U 329/01 e U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Se vi sono rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25
febbraio 2003, U 329/01 e U 330/01).
2.10
Premesso che
nella precedente sentenza del 13 maggio 2008 questo Tribunale ha già stabilito
che le parti erano concordi nel ritenere che l’interessato fosse completamente
incapace al lavoro nella precedente attività di autista e che dal punto di
vista reumatologico ed ortopedico l’interessato fosse completamente abile in
attività leggere (cfr. consid. 7 e 9 della citata sentenza), il TCA deve
verificare se lo stato di salute del ricorrente, dal punto di vista
psichiatrico, è stato accuratamente vagliato dall’UAI.
Dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, il TCA ritiene che
neppure in questa occasione l’UAI abbia esaminato accuratamente lo stato di
salute del ricorrente nel periodo precedente il miglioramento dello stato di
salute che, già in occasione della sentenza del 13 maggio 2008, era stato
fissato, al più tardi, al mese di marzo 2007.
Infatti,
come rileva anche il ricorrente, l’UAI, dopo aver fatto allestire una perizia
psichiatrica ad opera del dr. med. __________, invece di chiarire maggiormente
ed approfondire le questioni lasciate aperte in seguito alle risposte in parte
lacunose dei medici interpellati dal perito, e meglio il dr. med. __________ ed
il dr. __________, e di eseguire accertamenti per quanto concerne il periodo di
cura presso il dr. med. __________, sulla base delle considerazioni del medico
SMR, dr. med. __________, ha concluso per un’abilità lavorativa totale dal
settembre 2005 al marzo 2006 sulla base di documentazione in parte lacunosa.
Dalla
perizia del 20 ottobre 2008 del dr. med. __________ è infatti possibile
unicamente dedurre, come del resto questo TCA aveva già evidenziato nella
precedente sentenza del 13 maggio 2008, che al più tardi nel corso del mese di
marzo 2007 l’insorgente era totalmente abile al lavoro dal punto di vista
psichico, ossia da quando il medico psichiatra curante, dr. med. __________, ha
rilasciato il certificato dell’8 marzo 2007 dove ha precisato di ritenere che “questo
paziente da un punto di vista psichiatrico sia totalmente abile al lavoro”
(doc. AI 31). Questa conclusione emerge anche dalla cartella medica prodotta
dalla dr.ssa med. __________ subentrata al dr. med. __________, e dove figura
che l’ultima annotazione circa le sofferenze lamentate del paziente è del 12
febbraio 2007 (doc. XX/3), come attestato l’8 marzo 2007 (cfr. doc. XX/7, pag.
2), dove alla richiesta di indicare la data dell’ultima consultazione lo
specialista ha annotato “12.02.2006” (recte: 2007) e da cui emerge che
in quel momento l’assicurato era affetto unicamente da una sindrome ansioso
depressiva, episodio di lieve entità (doc. XX/7).
Per il
periodo successivo al marzo 2007 non vi sono invece agli atti documenti di
medici psichiatri che attestino un ulteriore peggioramento dello stato di
salute ed in particolare un’incapacità lavorativa. Questa conclusione viene
pure confermata dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia il
quale interpellato dal TCA ha evidenziato che “con certezza però dall’8
marzo del 2007 in avanti non vi è più nessuna incapacità lavorativa, stando a
quanto scrive chiaramente in quella medesima data il Dr. __________.” (doc.
X).
Del resto
il medesimo ricorrente, malgrado ne abbia più volte avuto la possibilità e
malgrado abbia preannunciato l’invio di ulteriore documentazione in sede di
ricorso, non ha più prodotto alcun certificato medico attestante un’incapacità
lavorativa dal punto di vista psichiatrico successiva all’8 marzo 2007.
L’attestazione
del medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, del 25 aprile
2007.
già agli atti (doc. AI 36-17), non è infatti stata ritenuta sufficienti
dal TCA nella precedente sentenza del 13 maggio 2008. Non va del resto
dimenticato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4). Non va
poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre
2009, il Tribunale federale in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due
medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente ha
confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della
differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale
(cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05
del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di
fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se
specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF
125.
V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006
consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
In
concreto pertanto questo Tribunale, sulla base della perizia del 20 ottobre
2008.
del dr. med. __________ (doc. AI 52-2), delle risposte del 19 maggio 2010
del dr. med. __________ (doc. X/1) e del certificato dell’8 marzo 2007 del dr.
med. __________ (doc. XX), ribadisce che al più tardi nel corso del mese di
marzo 2007 vi è stato un miglioramento dello stato di salute psichico del
ricorrente che ha portato l’insorgente ad essere nuovamente completamente abile
in attività leggere.
Per
quanto concerne il periodo precedente invece, sempre sulla base della perizia
del dr. med. __________, va evidenziato quanto segue.
Innanzitutto
sia il perito dr. med. __________ che il medico SMR, dr. med. __________, hanno
accertato che dal mese di settembre 2005 al mese di marzo 2006 l’insorgente dal
punto di vista psichico era completamente inabile al lavoro in qualsiasi
attività lavorativa. Ciò sulla base delle affermazioni del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, che ha avuto in cura il ricorrente nel corso
del citato periodo (cfr. doc. AI 52-10:”Il dr. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, lo ha seguito per 6 mesi (da settembre 2005 a marzo 2006), e attestando per lo stesso una IL completa.”).
Il
perito, per il periodo successivo, ossia da aprile 2006 a marzo 2007, non ha interpellato il dr. med. __________, poiché ammalato e si è limitato a
sostenere che l’inabilità completa è cessata nel corso del mese di marzo 2006 (ossia
da quando l’insorgente non si è più recato dal dr. med. __________), senza
tuttavia alcuna spiegazione convincente. Interpellato dal TCA, il Centro
peritale per le assicurazioni sociali, per il tramite del dr. med. __________,
ha affermato che nel rapporto dell’8 marzo 2007 del dr. med. __________, “non
compare una descrizione di decorso con l’evoluzione dei sintomi, per cui non ci
è dato sapere se e come, durante la presa a carico, si sia modificata la
diagnosi e le conseguenze sulla capacità di lavoro”, aggiungendo che lo
specialista ha nel frattempo cessato l’attività e concludendo che “abbiamo
con certezza un’inabilità lavorativa completa sicuramente fino a marzo 2006
(dr. __________). Da marzo 2006 all’8 marzo 2007 (data dello scritto del Dr. __________)
le inabilità lavorative sono dubbie, vista la diagnosi di lieve entità posta
dal Dr. __________.” (doc. X/1).
Questo
Tribunale ritiene che sia sbagliato far risalire al mese di aprile 2006 il
miglioramento dello stato di salute, non essendoci alcun indizio in tal senso.
Come
visto, lo stesso dr. med. __________ non riesce a stabilire quando vi è stata
una modifica, nel senso di un miglioramento, dello stato di salute dal punto di
vista psichico tra il mese di aprile 2006 ed il mese di marzo 2007, mentre il
dr. med. __________ ha evidenziato nel suo referto peritale che “è
praticamente impossibile tornare indietro nel tempo, per una sindrome come
quella riportata, e valutare l’effetto in passato dei sintomi sulla IL (…)”.
Ora,
il dr. med. __________ ha attestato una totale incapacità lavorativa dal punto
di vista psichico ancora nel mese di marzo 2006 (cfr. perizia del dr. med. __________)
e chiamato a descrivere la patologia del ricorrente nel periodo in cui lo ha
avuto in cura, ha evidenziato uno stato valetudinario assai compromesso,
affermando che “Nonostante tali approcci terapeutici il paziente ha
presentato recidivanti crisi di maggiore incidenza sintomatologia depressiva
associate ad accentuazione della sintomatologia algica fisiatrica spesso
interagenti in un processo di reciproco rinforzo. Per tali motivi nell’arco di
tempo durante il quale è stato in cura con lo scrivente il paziente è stato
inabile all’attività lavorativa in misura completa.” (doc. AI 29-4).
Inoltre, la cessazione del trattamento presso il dr. med. __________ non è
dovuta ad una modifica dello stato di salute, bensì, come emerge dalla perizia,
al fatto che “da febbraio 2006 il peritando viene seguito dal dr. __________,
__________, FMH psichiatria e psicoterapia, a suo dire perché la cassa malati
non rimborsava più le prestazioni del dr. __________” (doc. AI 52-6).
Dagli
atti medici prodotti dalla dr.ssa __________ emerge che il ricorrente fino al
27.
febbraio 2006 (data della prima visita presso il dr. med. __________),
assumeva, quale medicamento, il remeron 30. Nel marzo 2006, quando era ancora
totalmente incapace al lavoro come attestato dal dr. med. __________ (e come
confermato sia dal dr. med. __________ che dal dr. med. __________), il
ricorrente assumeva quale medicamento il xanax, prescrittogli il 28 febbraio
2006.
dal dr. med. __________. Successivamente, nel corso del mese di giugno, si
è aggiunto il cipralex (prima mezza dose, poi una dose intera) e dall’11
ottobre 2006 un’aspirina cardio (cfr. doc. XX).
Alla luce
di quanto sopra, rilevato che da febbraio 2006 i farmaci assunti dal ricorrente
sono aumentati, la conclusione secondo la quale da aprile 2006, senza una
spiegazione, l’interessato sarebbe passato da una situazione di totale
incapacità lavorativa in qualsiasi attività ad una situazione di abilità totale
non trova riscontro negli atti ed anzi si potrebbe semmai ritenere che nel
corso del mese di giugno 2006, con la somministrazione di ulteriori
medicamenti, vi sia stato un peggioramento.
Solo con
il mese di marzo 2007, come attestato dal dr. med. __________, è possibile
stabilire, perlomeno secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
che vi è stato un miglioramento.
Ne segue
che il ricorrente è stato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal
1° settembre 2005 fino all’8 marzo 2007.
2.11
Per quanto
concerne il periodo precedente l’UAI si è accontentato della perizia del dr.
med. __________ il quale, dopo aver interpellato il dr. med. __________, che ha
visitato l’insorgente nel mese di novembre 2004, ha preso atto che lo specialista “non ha saputo prendere posizione rispetto alla domanda
posta, affermando che il lungo tempo trascorso e l’assenza di documenti,
rimasti presumibilmente al __________ dove egli non esercita più perché in
pensione dal 2006, non gli permettono di rispondere in quanto non si ricorda
del caso” (doc. AI 52-11).
Il
periodo precedente il 1° settembre 2005, ivi comprese le valutazioni del dr.
med. __________ del novembre 2004, andava meglio indagato, tramite il richiamo
degli atti all’__________, dove lo specialista riteneva potessero esserci documenti
relativi a quel periodo (doc. AI 52-11), o comunque tramite un’indagine più
approfondita presso lo stesso dr. med. __________ o eventualmente presso il dr.
med. __________, che ha visitato 3 volte il 20 dicembre 2004, il 10 gennaio
2005.
ed il 19 gennaio 2005 il ricorrente (doc. AI 2-11).
L’UAI non
avrebbe in ogni caso dovuto accontentarsi delle lacunose risposte del dr. med. __________
visto che nella misura in cui anche per il periodo dal novembre 2004 all’agosto
2005.
l’interessato fosse stato completamente inabile al lavoro, egli avrebbe
avuto diritto ad una rendita intera già a partire dal mese di aprile 2005.
L’UAI ha
infatti assegnato la prestazione dal 1° novembre 2005, calcolando il periodo di
carenza di un anno con effetto dal 1° novembre 2004, sulla base del metodo di
calcolo della media retrospettiva, ma prendendo in considerazione la capacità
di guadagno (ossia eseguendo il raffronto dei redditi) in luogo della capacità
lavorativa (cfr. doc. AI 55-1; per un caso analogo cfr. la sentenza del 6
maggio 2010, inc. 32.2009.152, consid. 2.13).
Dal doc. AI 55-1 risulta in
particolare che l’UAI ha calcolato il grado d’invalidità secondo l’usuale
metodo di raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 23% e,
ritenuta un’incapacità lavorativa totale del 100% dal settembre 2005, ha concluso per un grado medio del 42% a partire dal novembre 2004.
Tuttavia, come già
spiegato nella sentenza del 6 maggio 2010 (inc. 32.2009.152), per calcolare
l’anno di carenza, occorre prendere in considerazione l’incapacità lavorativa
che, in concreto, è del 100% sin dal mese di aprile 2004 (cfr. la valutazione
del 27 dicembre 2005 del medico SMR dr. med. __________, doc. AI 21-1: “Inabilità
lavorativa al 100% dal 19.04.04” e la sentenza del 13 maggio 2008, consid.
7: “Nel caso concreto è incontestato che l’insorgente
presenta un’incapacità lavorativa totale nella sua abituale attività lavorativa” e il rapporto finale del 25 ottobre 2006 della consulente in
integrazione, doc. AI 23: “per quanto riguarda la diagnosi, si fa
riferimento alla documentazione medica presente nell’incarto ed alle
annotazioni del medico SMR, __________, del 27 dicembre 2005. Alla luce di
quanto sopra, l’A. presenta una totale incapacità lavorativa nell’attività
precedentemente svolta quale autista”). Infatti anche nella precedente
decisione del 14 marzo 2007 l’UAI aveva precisato: “Secondo la
documentazione medica acquisita in fase d’istruttoria, esaminata e avvalorata
dal Servizio medico regionale dell’assicurazione invalidità, risulta che lei
presenta una totale incapacità nella sua abituale attività lavorativa.”
(doc. AI 32-1).
In concreto pertanto, alla
scadenza dell’anno di attesa, ossia nel mese di aprile 2005, andrebbe effettuato
il confronto dei redditi per stabilire se l’interessato ha diritto ad una
rendita ed in che misura, fino al mese di settembre 2005, quando con l’inizio
dell’inabilità totale in qualsiasi attività il diritto alla rendita intera è
dato.
Il calcolo si rivelerebbe
tuttavia inutile se dagli accertamenti che l’UAI dovrà ancora effettuare e
relativi al periodo da novembre 2004 ad agosto 2005 dalla documentazione del
dr. med. __________ risultasse un’inabilità lavorativa totale che darebbe al
ricorrente il diritto ad una rendita d’invalidità intera.
Per acclarare questo
punto, gli atti devono essere trasmessi all’UAI affinché effettui gli
accertamenti necessari già descritti in precedenza.
Per contro, per quanto
concerne eventuali altre patologie (reumatologiche, ortopediche, ecc.) questo
TCA ha già avuto modo di stabilire nella sentenza del 13 maggio 2008 che non
hanno causato incapacità lavorative in attività leggere. Del resto
l’insorgente, che in sede di ricorso si lamenta di un peggioramento del suo
stato valetudinario, non ha prodotto alcun certificato medico in tal senso e dagli
atti emerge che dal giugno 2008 ad agosto 2009 ha ancora svolto l’attività di autista ciò che fa piuttosto propendere per un netto
miglioramento dello stato di salute.
Ne segue che, oltre agli
accertamenti che dovrà eseguire l’amministrazione, non è necessario acquisire
ulteriori prove (in particolare quelle chieste con il ricorso e con le
successive osservazioni, tra cui una perizia pluridisciplinare ortopedica, neurologica,
reumatologica, psicologica e psichiatrica, il richiamo di atti dai dr. med. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, l’audizione, come
testi, dei citati specialisti, ecc.), poiché superflue ai fini dell’esito della
vertenza per i motivi sopra indicati.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In conclusione, accertato
che l’insorgente è completamente incapace al lavoro nella sua precedente
professione dal 19 aprile 2004 e che l’anno di carenza giunge a conclusione nel
mese di aprile 2005, gli atti vanno rinviati all’UAI per ulteriori accertamenti
relativi al periodo dal mese di aprile 2005 al mese di agosto 2005
conformemente a quanto indicato in precedenza. Per il periodo dal settembre
2005.
al mese di marzo 2007 l’insorgente va invece ritenuto completamente
inabile al lavoro per qualsiasi attività.
Il periodo esatto del
diritto alla rendita potrà essere stabilito dall’amministrazione solo al
termine degli ulteriori accertamenti che dovrà effettuare.
Per quanto concerne il
periodo successivo, ossia da aprile 2007, ritenuto che l’insorgente da quel
periodo è abile al lavoro al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato
di salute, va effettuato l’usuale confronto dei redditi.
2.12
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel
caso in esame, dunque, va preso in considerazione il salario annuo di fr. 60'142.55
(fr. 4'626.35 X 13), del resto non contestato dall’assicurato, che l’insorgente
avrebbe potuto percepire nel 2004 (doc. AI 8-2) nella precedente attività di
autista e che aggiornato al 2007, ammonta a fr. 62’457 (2005: + 1%, 2006: +
1,2%, 2007: + 1,6%, cfr. la vie èconomique, 6-2010, pag. 95, tabella B10.2).
2.13
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 il TF ha affermato che:
"
(…)
3.3
In una recente
sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta
ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.
6.1
). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla
parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
In
concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'197 (4'732 : 40 X
41.7
X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008) e di fr. 60'144 nel
2007.
(+ 1,6%).
L’assicurato,
quale autista, avrebbe guadagnato fr. 62’457 nel 2007.
Tale
reddito si situa leggermente sopra la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 60 “trasporti terrestri”: fr. 4’649 :
40.
X 41.7 X 12 mesi = 58'159 nel 2006 e 59’090 nel 2007).
Non
è pertanto possibile procedere ad alcuna riduzione del reddito statistico da
invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009
sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, l’allora TFA
ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra
Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito
ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl.
Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr
nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird
sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der
leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist,
angemessen Rechnung getra-gen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive
nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des
limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazio-ne contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Nella
presente evenienza anche volendo applicare, per pura ipotesi di lavoro, la
riduzione massima del 25%, l’insorgente non avrebbe diritto ad alcuna rendita.
Infatti,
tenuto conto di un’esigibilità lavorativa completa in attività semplici e
ripetitive, applicando al reddito da invalido di fr. 60'144 la riduzione del
25%, l’insorgente potrebbe conseguire un reddito da invalido di fr. 45’108 (60’144 – [60’144 : 100 X 25]). Questo reddito va raffrontato con quello da valido di fr. 62’457,
per un tasso d’invalidità del 28% che non dà diritto a nessuna rendita.
In
queste condizioni il diritto alla rendita andrà soppresso dal 1° luglio 2007,
ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuto nel corso
del mese di marzo 2007 (cfr. art. 88a OAI).
2.14
Va ora
esaminato se l’insorgente, come da lui sostenuto, ha diritto a provvedimenti
professionali.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno
o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono
previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che
comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) il collocamento
(art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).
L’art.
17.
cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato
ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua
invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al
guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i
provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di
un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.
2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico
dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione
effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con
tali provvedi-menti supplementari possa essere in grado di conseguire un
guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità
nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non
esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%:
DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti
d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I
237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294;
RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.15
Con la
decisione impugnata l’UAI non ha motivato la reiezione della richiesta di
provvedimenti professionali. Tuttavia in sede di risposta, sulla quale
l’insorgente ha potuto prendere posizione, l’amministrazione ha affermato che:
"
Con il rapporto 25.10.2006 la consulente in integrazione
professionale in base alla propria competenza ed esperienza ha valutato il
curriculum scolastico e professionale dell’assicurato, giungendo alla
conclusione che non è possibile intraprendere provvedimenti professionali che
possano sensibilmente aumentare la sua capacità di guadagno. Non sono quindi
dati presupposti per assegnare una riformazione professionale.” (doc. IV)
In
concreto la decisione dell’UAI merita conferma.
Infatti, la circolare sui
provvedimenti d’integrazione e di ordine professionale nel tenore attualmente
in vigore (simile a quello in vigore precedentemente, cfr. sentenza 32.2008.204
del 24 giugno 2009), prevede:
"
4010.
Le seguenti condizioni devono essere
adempiute cumulativa-mente:
– a causa di un’invalidità imminente o esistente
la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente
professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
– la persona assicurata deve essere idonea
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
– la formazione deve essere compatibile con
l’invalidità e corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve
essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno
pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate
le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa
economicamente valorizzabile.
(…)
4013.
Se una persona assicurata è sufficientemente
integrata o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile
senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è
necessaria.”
Nel caso di specie la
consulente in integrazione professionale, il 25 ottobre 2006 ha motivato il suo rifiuto affermando:
" tenendo
conto del curriculum scolastico e professionale del signor RI 1, non è
possibile proporre dei provvedimenti professionali (riqualifica) che possano
sensibilmente aumentare la sua capacità di guadagno residua.
Considerata la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti
attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, si
ritiene che l’A. sia integrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali
di collocamento.
Secondo quanto stabilito dal TF, un assicurato che presenta una
totale capacità lavorativa nell’ambito di un’attività leggera e non presenta
particolari problematiche di salute che potrebbero svantaggiarlo nella ricerca
di un posto di lavoro, né ha particolari esigenze per quanto attiene a quest’ultimo,
non ha diritto ad un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro da
parte dell’AI.
Se l’A. dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo,
si resta peraltro a disposizione per un’introduzione al posto di lavoro
(formazione ad hoc) in un’attività confacente con il danno alla salute che
permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua.” (doc. AI 23-4).
Alla luce di quanto sopra
esposto è a giusta ragione che l’UAI ha deciso di non accordare provvedimenti
professionali (cfr. anche sentenza 32.2008.204 del 24 giugno 2009).
Del resto dagli atti
emerge che dal giugno 2008 all’agosto 2009 l’interessato ha ancora lavorato
nella sua precedente attività di autista. Ciò motiva ancora maggiormente il
rifiuto di accordare provvedimenti professionali.
2.16
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 100.--vanno equamente
ripartite tra le parti.
Al
ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§
La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per nuovi
accertamenti conformemente al considerando 2.11. ritenuto che la rendita intera
d'invalidità è dovuta fino al massimo al 30 giugno 2007.
2. Le spese,
per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio
AI e di fr. 100.-- a carico del ricorrente.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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