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Decisione

32.2010.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 settembre 2010Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM avevano indicato che la

percentuale del 30% di inabilità era causata dalla “concomitante presenza di

patologie somatiche e psichiatriche”. Essi avevano precisato che “l’assicurata

presenta una diminuzione del rendimento lavorativo dovuta ad una sindrome

astenica, da interpretare prevalentemente nell’ambito della diagnosi

psichiatrica di nevrastenia e con minore probabilità dovuta all’anemia

nell’ambito della malattia oncologica, che spiegherebbe piuttosto una

stanchezza fisica, non presente in questo caso. Per questo problema si

giustifica un’incapacità lavorativa del 10% nell’attività abituale.

L’assicurata è inoltre confrontata con artralgie intermittenti, dovute in parte

probabilmente a problemi nell’ambito dell’artrite reumatoide ed in parte a

patologie degenerative della colonna vertebrale. Per questa patologia si

giustifica una diminuzione del rendimento del 25%” (doc. 33-15).

I medici del SAM avevano quindi concluso per una

incapacità lavorativa globale del 30%, presente dall’inizio della malattia

(estate 2007), indicando che “le percentuali di incapacità lavorativa dovute

alle due patologie non devono essere, in questo caso, sommate integralmente

perché si compensano parzialmente, in quanto le interruzioni del lavoro

necessarie per la patologia reumatologica permettono un recupero anche per la

patologia psichiatrica” (doc. 33-15).

Infine, essi avevano ritenuto stazionaria la

prognosi con riferimento alle patologie reumatologica e psichiatrica, mentre

più incerta quella concernente la patologia oncologica “attualmente non

influente sulla capacità lavorativa” (doc. 33-16).

Il dr. __________ del SMR, medico chirurgo, specialista in medicina preventiva dei

lavoratori e psicotecnica (sul diritto per gli assicurati di conoscere

la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nel suo

rapporto medico del 2 novembre 2009, poste le diagnosi principali di “1) nevrastenia;

2) artrite reumatoide dal 2005 finora anerosiva, anodulare, nessuna

manifestazione extrasinoviale nota, fattore reumatoide positivo, anticorpi

anti-CCP positivi, ANA negativi, terapia di fondo con Arava dal 2.8.2006 al

9.7.2007 (interrotta dopo diagnosi di sindrome mielodisplasica) attualmente:

nessuna terapia, DAS 28 3v 1.51 (remissione); 3) peritendinite del tendine di

achille a sin. di origine incerta (nell’ambito dell’artrite reumatoide?); 4) sindrome

lombospondilogena cronica con osteocondrosi L4-L5 con piccola ernia discale

mediale senza neurocompressione e stenosi degenerativa del canale spinale di

media importanza, attualmente senza evidenza per una claudicatio spinale o di

radice. Incipiente osteocondrosi L5-S1”, aveva indicato che l’assicurata andava

considerata inabile al lavoro al 30% a partire dall’estate 2007 (doc. 36/1-2).

Con rapporto del 18 novembre 2009, la consulente IP incaricata di valutare il caso della signora __________ aveva segnalato quanto

segue:

"

In data 17 novembre 2009 sono stata contattata

dal figlio dell’assicurata, convocata per un colloquio il 25 novembre 2009. La

signora __________ risulta attualmente degente presso l’Istituto __________ di __________,

a causa di un peggioramento dello stato di salute che porterà verosimilmente ad

un periodo di inabilità lavorativa (prevista terapia e intervento chirurgico).

Seguirà a questo proposito una dichiarazione medica.

Alla luce delle nuove informazioni acquisite, il

colloquio previsto con la consulente è pertanto annullato.

Nell’impossibilità di applicare provvedimenti di

integrazione professionale, si ritiene opportuno chiudere momentaneamente il

mandato. Si raccomanda di sottoporre nuovamente l’incarto al Servizio medico

Regionale, se necessario aggiornare gli atti medici alla luce del peggioramento

dello stato di salute e richiedere una nuova presa di posizione.

In seguito, quando la situazione clinica sarà

chiara, l’incarto può essere ritrasmesso alla consulente per il calcolo del

grado di invalidità.” (Doc. 40-1)

In effetti, in data 16 novembre 2009 l’assicurata

era stata ricoverata presso l’Istituto __________ (__________), come risulta

dal referto del 27 novembre 2009 redatto dal dr. __________ (doc. 41-2).

Con rapporto medico del 29 dicembre 2009, il dr. __________

aveva indicato che il ricovero si era reso necessario a causa di una sindrome

mielodisplastica in evoluzione leucemica, presente dal 17 settembre 2009, per

la quale l’assicurata era stata sottoposta a chemioterapia di induzione (doc.

42-2). Ciononostante, in data 22 dicembre 2009, l’assicurata era, purtroppo,

deceduta (doc. 42-2 e 45-2).

2.6. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,

con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato

ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità

dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in

precedenza.

Questa giurisprudenza è

poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V

376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è

affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,

il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere

visitato personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999.124).

2.7. Attentamente

esaminata la documentazione medica presente nell’incarto e richiamata la

giurisprudenza relativa al valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.

2.6.), questo Tribunale non può confermare la decisione impugnata, in quanto non tutte le patologie della defunta assicurata e

l’influsso che le stesse avevano sulla sua capacità lavorativa residua sono

state sufficientemente chiarite.

Il TCA rileva infatti che, come correttamente

rilevato dal patrocinatore del ricorrente, la perizia dei medici del SAM -

posta a fondamento della decisione di rifiuto di una rendita dell’UAI -non può

essere considerata pienamente probante, in quanto necessitava di ulteriori

approfondimenti, che non sono tuttavia stati effettuati.

Dal

profilo oncologico, nell’ambito della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta

ad un esame specialistico da parte del dr. __________, dal quale è emerso che

ella era affetta da una serie di patologie, tra le quali quella di “sindrome

mielodisplastica di tipo anemia refrattaria con eccesso di blasti di tipo II

(RAEB-2), prima diagnosi 30.7.2007, classificazione secondo International

Prognosis Scoring System rischio intermedio-II con anemia di grado moderato,

attualmente stabile 9g/dl, leucopenia intermittente, conta trombocitaria

normale. Stato dopo trasfusione con concentrati eritrocitari in data 21.8.2007

e 12.10.2007. Assenza di evoluzione in senso peggiorativo (trasformazione

leucemica) a due anni dalla diagnosi iniziale”. Il dr. __________ ha ritenuto che

l’anemia cronica della paziente fosse in grado di influire sulla sua capacità

lavorativa residua, senza tuttavia precisare in quale percentuale (doc. 33-23).

Nonostante

ciò, nella valutazione peritale globale del 18 settembre 2009, i medici del SAM

hanno posto la diagnosi di “sindrome mielodisplastica di tipo anemia

refrattaria con un eccesso di blasti (…)” tra le diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa residua (cfr. doc. 33-12).

Nel referto peritale del 18 settembre 2009,

inoltre, i medici del SAM, riassumendo quanto indicato dal dr. __________ nel

proprio consulto peritale, hanno indicato che lo specialista in oncologia ha

segnalato l’assenza di reperti oggettivi che giustifichino una incapacità

lavorativa, rimandando al consulente psichiatra la valutazione dell’influsso

dei sintomi soggettivi sulla capacità lavorativa (doc. 33-14). I medici del SAM

hanno aggiunto che “a tale riguardo deve essere segnalato che, come già

ricordato dal consulente psichiatra, un’anemia potrebbe spiegare piuttosto una

stanchezza di tipo fisico con diminuita tolleranza allo sforzo. Questo non è il

caso per l’assicurata, che non accusa nessuna stanchezza fisica, ma piuttosto

una diminuita capacità di concentrazione ed una diminuita tolleranza al carico

di lavoro intellettuale, da imputare quindi in modo preponderante alla

patologia psichiatrica” (doc. 33-14).

Il TCA non può concordare con questa valutazione

espressa dai medici del SAM, per i motivi qui di seguito esposti.

Va qui innanzitutto evidenziato che, nel referto

peritale oncologico del 7 agosto 2009, il dr. __________, chiamato ad

esprimersi in merito all’evoluzione dello stato di salute dell’assicurata e

alla prognosi a medio-lungo termine, ha posto in evidenza la mancanza di

un’analisi citogenetica, elemento fondamentale a fini prognostici (egli ha

infatti indicato che tale analisi, “tra tutti i fattori prognostici, rappresenta

il più importante”, cfr. doc. 33-23a, risposta n. 2).

Già solo alla luce di questa importante carenza

nella documentazione a disposizione dell’esperto in oncologia, l’Ufficio AI

avrebbe dovuto esperire ulteriori accertamenti, prima di potersi determinare a

proposito del diritto alla rendita dell’assicurata.

Inoltre e soprattutto va rilevato che il dr. __________,

al contrario di quanto poi riassunto dai medici del SAM, ha ritenuto che l’anemia

cronica presentata dall’assicurata era suscettibile di ridurre il suo

rendimento nell’attività di fiduciaria (doc. 33-23).

Nonostante la constatazione che la signora __________

presentasse una riduzione della capacità lavorativa a causa della “diminuzione

della capacità di concentrazione e della affaticabilità aumentata correlate

all’anemia” (cfr. doc. 33-23a, risposta n. 4), il dr. __________ non si è poi

espresso a proposito della percentuale di incapacità lavorativa

dell’assicurata, osservando che, citiamo: “tenendo conto della natura

soggettiva dei disturbi riferiti dalla paziente (difficoltà di concentrazione,

affaticabilità aumentata), una misurazione oggettiva della riduzione del

rendimento o della riduzione della capacità lavorativa della paziente non è

possibile. L’assicurata stima al 50% il grado di diminuzione del rendimento.

Una migliore valutazione potrebbe essere eseguita attraverso una valutazione

specialistica a livello neuro-cognitivo e neuro-psicologico” (doc. 33-24).

Questi approfondimenti, essenziali al fine di

potere valutare il grado di capacità lavorativa residua dell’assicurata, non

sono tuttavia stati messi in atto.

Questa omissione appare tanto più grave, se si

considera che, tenendo conto unicamente delle limitazioni di rendimento dal

profilo reumatologico e psichiatrico, ma non di quelle causate dalla patologia

oncologica, i medici del SAM sono giunti a stabilire un grado di incapacità

lavorativa del 30%, in chiaro contrasto con l’opinione espressa dagli

specialisti curanti dell’assicurata, che la ritenevano per contro inabile al lavoro

al 50%.

In particolare, va sottolineato che l’oncologo

curante, dr. __________, ha sempre attestato l’esistenza di un’incapacità

lavorativa del 50%, a partire dal 13 agosto 2007 (cfr. doc. 16-2).

Alla stessa percentuale di incapacità lavorativa

del 50% è, del resto, giunto anche il dr. __________, specialista FMH in

medicina interna, chiamato a svolgere una perizia specialistica per conto

dell’assicuratore __________.

Nel suo referto del 26 febbraio 2009, il dr. __________,

infatti, poste le diagnosi di “anemia refrattaria con eccesso di blasti RAEB-2,

diagnosi del 30 luglio 2007 e classificazione secondo International Prognosis

Scoring System per la sindrome mielodisplastica rischio intermedio I e rischio

intermedio II con emoglobina nel novembre 2008 9.5 g/dl, paziente sintomatica;

sindorme lombovertebrale cronica in presenza di ernia discale L4-L5 con

prevalente conflitto L5 a sinistra, protrusione discale mediana e paramediana

destra L5-S1 in conflitto con S1 a destra nella MRI del 21 gennaio 2008”, ha espressamente indicato che, citiamo: “dal 13 agosto 2007 è stata certificata un’incapacità

lavorativa del 50% nell’attività di impiegata di ufficio. In considerazione

della clinica condivido l’incapacità lavorativa del 50% e non prevedo

possibilità di incremento. Trattandosi già di un lavoro sedentario e tra

l’altro con orari che la paziente può gestire con una certa indipendenza,

ritengo non esista un lavoro più leggero in cui la paziente possa incrementare

la sua capacità lavorativa” (doc. 33-49).

Il dr. __________ ha pure rilevato che “i

disturbi riferiti dalla paziente trovano riscontro nell’anemia e appaiono

credibili”, aggiungendo che “un’emoglobina perennemente al di sotto dei 10.0

g/dl spiega i sintomi riferiti dalla paziente” e che “la prognosi di questa

affezione è incerta e un miglioramento dei valori emoglobinici è improbabile”

(doc. 33-49).

Il TCA constata che anche in occasione della

perizia eseguita dai medici del SAM il valore dell’emoglobina era risultato al

di sotto dei 10.0 g/dl (9 g/dl, cfr. doc. 33-23).

Inoltre,

come visto, il dr. __________ ha considerato che l’anemia cronica della

paziente fosse “suscettibile di ridurre il rendimento nell’attività da ultimo

svolta di direttrice di una fiduciaria e di determinare un’affaticabilità

aumentata ed una riduzione della capacità di concentrazione nel mansionario”

(doc. 33-23).

Pertanto, stante quanto sopra esposto, il TCA

ritiene che i medici del SAM non potevano determinare il grado di capacità

lavorativa residua globale dell’assicurata, senza prima per lo meno esperire

ulteriori e approfonditi accertamenti dal profilo oncologico.

Del resto, lo stesso dr. __________, autore del

consulto peritale psichiatrico nell’ambito della perizia del SAM, nel suo

referto del 7 agosto 2009, dopo avere posto la diagnosi di nevrastenia, ha

espressamente indicato, a proposito della stanchezza dell’assicurata, che “la

valutazione clinica diventa complicata per il fatto che l’anemia che presenta

potrebbe anche dare astenia, con sensazione di stanchezza”, non escludendo una

doppia componente organica e psicogena (doc. 33-20).

Alla luce

di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute

dell’assicurata non sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato

dai medici del SAM.

Nella concreta evenienza, ci troviamo quindi di

fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso.

Si imporrebbero quindi nuovi accertamenti, che,

per ovvi motivi, non è tuttavia possibile far esperire né dall’amministrazione

- rinviando la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio - né

direttamente da parte di questo Tribunale.

Il TCA

deve quindi, forzatamente, decidere sulla base della documentazione agli atti.

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Ora, pur tenendo conto che alle certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01,

consid. 2b/bb) - va riconosciuto un valore di prova limitato - e ciò in ragione

del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

Considerandi

des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.) e in ragione della diversità

dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), di modo che,

in caso di lite, non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I

701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2) - resta il fatto che l'opinione espressa dal dr. __________

a proposito di un’incapacità lavorativa del 50% dell’assicurata a partire dal

13.

agosto 2007, confermata anche dal dr. __________ e non smentita dal dr. __________,

risulta essere più convincente rispetto a quella sostenuta nel referto peritale

del 18 settembre 2009 dai medici del SAM interpellati dall’amministrazione.

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, la defunta __________ ha

diritto, trascorso l’anno di attesa, ad una mezza rendita di invalidità dal 1°

agosto 2008 al 22 dicembre 2009, giorno del decesso che pone fine alle

prestazioni.

Non può, per contro, essere accolta la richiesta

del ricorrente di attribuzione di una rendita intera dal 17 novembre 2007 “per

le ultime sei settimane” (cfr. doc. I), in quanto, giusta l’art. 88a OAI, se

la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora

oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità

aumenta, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

In concreto, essendo stata l’assicurata ricoverata a partire dal 16 novembre

2009.

(cfr. doc. 41-2), occorrerebbe tenere conto del peggioramento a partire

dal mese di febbraio 2010, periodo successivo alla fine del diritto a

prestazioni.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione impugnata del 24 febbraio 2010 è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere alla defunta __________

una mezza rendita di invalidità dal 1° agosto 2008 al

22 dicembre 2009.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’UAI

dovrà inoltre versare al ricorrente l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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