Lexipedia

Decisione

32.2010.102

Metodo misto. Revisione della rendita. L'UAI ha correttamente soppresso la rendita d'invalidità all'assicurata in quanto il grado d'invalidità è inferiore al 40%

7 ottobre 2010Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I suoi dolori vengono riesacerbati a volte

proprio quando si guarda allo specchio, vedendo le sue cicatrici dell'addome

essa si sente poco bene presentando a volte anche stati d'ansia.

A questo proposito è stata anche consultata dal

Dr. med. __________ chirurgo plastico, che quest'ultimo a causa di un'eventuale

complicazione ha avvertito l'assicurata ed essa rifiuta l'intervento.

Non si presenta mai in costume da bagno, si

vergogna nel farsi vedere in pubblico e tutto ciò sicuramente crea una

situazione psichica poco gradevole che essa essendo una persona molto sensibile

soffre.

Dal punto di vista psichiatrico, essa presenta un

dolore persistente, a volte intenso e penoso che non può essere completamente

spiegato da un processo fisiologico, a volte peggiora per esempio quando è

emozionata o quando deve affrontare situazioni da stress.

Dal punto di vista psichiatrico, essa presenta una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) che causa un' inabilità

lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura del 10%.

Sicuramente il forte legame che ha con il marito

e con i figli l'aiuta ad avere una certa stabilità psichica, e per quel che

riguardano i suoi sintomi nel caso di un peggioramento, l'introduzione di un

farmaco ansiolitico od eventualmente un antidepressivo è auspicabile"

(Doc. 51/23-24)

Il Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia presso l’Ospedale Regionale di __________, nel rapporto

del 27 agosto 2009 ha invece posto la diagnosi di “- Stato dopo ernioplastica

per un’ernia cicatriziale della linea mediana nel 1998. - Stato aderenziale” ed

esposto la seguente valutazione:

"

(…)

La paziente è stata operata nel 1998 per un ernia

cicatriziale in uno stato dopo diverse laparatomie, senza ricorrenza di una

recidiva di tale ernia. La paziente si lamenta di fitte addominali,

attribuibile ad uno stato aderenziale. Dal lato strettamente della patologia

addominale, la paziente è abile al 100% a qualsiasi lavoro, fatta eccezione per

lavori dove è costretta ad alzare più di 20 kg.

Concernente la patologia addominale, non esiste

nessun provvedimento onde migliorare la clinica.

Per lo stato aderenziale, l'unica indicazione ad

eseguire un intervento chirurgico, presenta un ileo resistente ad una terapia

conservativa con minaccia dell'intestino.

Riassumendo per quel che concerne la patologia

addominale della paziente, la paziente è abile al 100% a qualsiasi lavoro con

l'eccezione di lavori dove è costretta ad alzare più di 20 kg." (Doc. AI 51/26)

Il Dr. __________,

spec. FMH in neurologia, nel referto del 9 settembre 2009 ha, da parte sua, posto la diagnosi di

“- brachialgie

parestetiche destre su incipiente compressione del nervo mediano al canale

carpale, per il momento solamente irritativa”.

Lo

specialista ha così valutato la paziente:

"

(…)

VALUTAZIONE: dal punto di vista neurologico l'Assicurata presenta solamente

un'incipiente compressione cronica nel nervo mediano nel canale carpale, con

brachialgie parestetiche notturne, presenti da oltre 11 anni, apparentemente

non ingravescente, e per il momento, dal punto di vista clinico, puramente

irritativa senza deficit sensitivo-motori oggettivabili.

Parametri elettroneurografici normali a sinistra,

anche se la sintomatologia è presente in modo meno evidente.

Ricordo che l'Assicurata sarebbe mancina.

Altrimenti nessuna sindrome cervico-vertebrale né

segni radicolari irritativi o tantomeno deficitari ai membri superiori, nessuna

sindrome lombo-vertebrale o segni radicolari irritativi o deficitari ai membri

inferiori.

Nessun segno di sofferenza midollare o cerebrale.

Dal punto di vista neurologico l'Assicurata non

presenta un'incapacità lavorativa al momento attuale, è possibile che in

un'attività intensa con i membri superiori e ripetitiva, la sindrome del canale

carpale possa peggiorare, nel caso si imporrebbe un controllo

elettroneurografico e clinico.

Rimango a disposizione per discutere il

problema." (Doc. AI 51/19)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 14 ottobre 2009 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome cervicospondilogena

cronica con/su: - componente miofasciale della muscolatura suboccipitale bilaterale.

Pregressa ernioplastica (23.06.1998) con/su: - pregressa ernia cicatriziale

della linea mediale, -stato aderenziale. Sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F 45.4).” (doc. AI 51-12).

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno posto

quella di “Brachialgie parestetiche a ds. con/su: - incipiente compressione

del nervo mediale al canale carpale, al momento solamente irritativa. Epicondilopatia

omeroradiale a ds..Poliartrosi delle dita.Incipiente gonartrosi mediale

bilaterale. Piedi trasversopiatti con/su: - incipienti alluci valghi e diti a

martello bilateralmente. Obesità (BMI 33,33) con dislipidemia. Diabete mellito

tipo 2. Epatopatia" (Doc. AI 51/12)

2.9. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice

non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui

compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze

specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 50%

la parte dedicata all’attività salariata e al 50% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale suddivisione deve

essere confermata. Lo stesso rappresentante della ricorrente nel proprio

ricorso ha precisato che “La signora RI 1 prima della malattia era occupata

come casalinga al 50% e come custode al 50%” (doc. AI 71-8).

2.11. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal Dr. __________ e quella del SAM, da considerare

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

2.11.1. Per quanto

riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad un

accurato esame ad opera del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina

interna, il quale nel rapporto peritale del 10 febbraio 2009 ha diagnosticato una “Sindrome cervicospondilogena cronica in

- Componente miofasciale della muscolatura suboccipitale bilaterale.

Epicondilopatia omeroradiale a destra. Poliartrosi delle dita (diagnosi

clinica). Incipiente gonartrosi mediale bilaterale, attivata a sinistra. Piedi

traversopiatti bilaterali con incipienti alluci valghi e dita a martello.

Obesità (peso 73 kg / statura 148 cm)” (doc. AI

41-7).

Secondo

lo specialista l’assicurata, a far tempo dal 23 giugno 1998, nella sua

precedente attività di ausiliaria di pulizie e custode e nelle mansioni di

casalinga è abile al lavoro al 90%, mentre in attività adeguate è pienamente

abile (100%).

Il Dr. __________

ha quindi precisato che una volta messe in atto le terapie indicate nella

perizia, durante un intervallo di 3-6 mesi, anche nella precedente attività di

ausiliaria di pulizie, custode e casalinga l’abilità lavorativa è piena (doc.

AI 41-7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Il RA 1 nel proprio allegato ricorsuale ha

contestato la valutazione del Dr. __________ che si sarebbe espresso sulla

capacità lavorativa dell’assicurata “senza avere una dovuta conoscenza delle

effettive mansioni che era tenuta a svolgere in particolar modo come custode”

(doc. I, pag. 13).

Va

tuttavia rilevato che il Dr. __________ ha esaminato in maniera

approfondita l’assicurata in data 10 febbraio 2009, valutando tutti i mali di

cui soffre e procedendo ad un’anamnesi personale, sistematica e sociale, nella

quale è stato considerato che ella ha lavorato come custode e ausiliaria di

pulizie, oltre che a constatazioni soggettive e oggettive e ad un accurato

esame della funzionalità fisica (doc AI 41-1). Il quadro clinico

dell’insorgente è stato esposto dal perito in modo chiaro giungendo a

conclusioni motivate.

L’argomentazione della ricorrente, secondo cui il

Dr. __________ non avrebbe approfondito la situazione lavorativa e le effettive

mansioni dell’assicurata non merita dunque accoglimento.

2.11.2. Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

psichiatrico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel

referto del 27 agosto 2009 ha diagnosticato, dal punto di vista psichiatrico, una

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) che causa un' inabilità

lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico nella misura del 10% (doc.

AI 51-24).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.11.3. Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

chirurgico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia e chirurgia vascolare, il quale nel rapporto del 27 agosto 2009 ha posto la diagnosi di

“- Stato

dopo ernioplastica per un’ernia cicatriziale della linea mediana nel 1998. -

Stato aderenziale”.

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il Dr. __________ ha riferito che dal

lato strettamente della patologia addominale la paziente è abile al 100% in

qualsiasi attività, fatta eccezione per lavori dove è costretta ad alzare più

di 20kg (doc. AI 51-26).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Tale non

può essere il referto del 22 marzo 2010 del Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia e chirurgia vascolare, il quale dal punto di vista diagnostico non si

discosta da quanto valutato dal Dr. __________. Il medico curante, dopo aver

riassunto l’anamnesi della paziente ha riferito di concordare con il perito per

quanto riguarda l’assenza di ernia palpabile nella fossa iliaca sinistra. Per

contro, a mente del Dr. __________, i dolori lamentati da RI 1 sono dovuti alla

fissazione della rete alla parete addominale e giustificano un’inabilità

lavorativa del 60% (doc. AI 65-3).

La

valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta

nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia

dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.

Su tale

refertazione hanno poi preso posizione i periti del SAM il 5 maggio 2010 (vedi

consid. 2.11.4).

Lo

scritto del 24 marzo 2010 (doc. AI 64-1) e quello successivo del 15 aprile 2010

(doc. AI 70-1) del Dr. __________, FMH in medicina generale e dunque non specialista

in chirurgia, non permettono a questa Corte una diversa valutazione della

fattispecie. Il medico infatti si è limitato a produrre il referto del Dr. __________

(doc. AI 65-3) e ad esprimere delle considerazioni di carattere generale ed

economico (sulle possibilità di inserimento lavorativo dell’assicurata)

piuttosto che strettamente mediche.

2.11.4. Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

neurologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, il quale nel

referto del 9 settembre 2009 ha diagnosticato “brachialgie parestetiche

destre su incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, per il

momento solamente irritativa”.

Il Dr. __________

ha ritenuto che dal punto di vista neurologico l’assicurata non presenta

un’incapacità lavorativa (doc. AI 51-19).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Il

referto del Dr. __________ del 22 marzo 2010 (doc. AI 64-1) e quelli del Dr. __________

del 24 marzo 2010 (doc. AI 65-1) e del 15 aprile 2010 (doc. AI 70-1) e la critica

sollevata da quest’ultimo, secondo cui il perito avrebbe erroneamente

considerato la paziente mancina e non destrimane, sono stati sottoposti ai

periti del SAM che hanno espresso le seguenti considerazioni:

"

(…)

Ci soffermiamo dapprima sui rapporti medici del

Dr. med. __________ (specialista FMH medicina generale) a __________, redatti

il 24.3 e 15.4.2010. I limiti funzionali descritti dal Dr. med. __________ non

sono in contrasto con quelli descritti nella nostra perizia SAM (punto 9,

pagina 16). Ci si basa anche sulla perizia reumatologica del Dr. med. __________

(specialista FMH medicina interna e reumatologia) redatta all'attenzione

dell'Ufficio Al il 10.2.2009.

L'obesità non è un fattore limitante la capacità

lavorativa.

Nel nostro status (punto 4.1, pagina 10)

descriviamo un'A. destrimano. II Dr. med. __________ (specialista FMH

neurologia), nel suo consulto del 9.9.2003, afferma solamente che “l’A. sarebbe

mancina”. Trattasi di un dato anamnestico. Ricordiamo che il neurologo ha

valutato attentamente l'A. e ha eseguito degli esami strumentati (ENG) agli

arti superiori. Ha poi valutato l'A. indipendentemente dal fatto se sia

destrimano o mancina e la valuta abile al lavoro al 100%. Non può escludere un

peggioramento in futuro. Il Dr. med. __________ non ha banalizzato il problema,

ma ha valutato l'A. con scienza e coscienza.

Considerandi

II Prof. Dr. med. __________ (specialista FMH

chirurgia e chirurgia vascolare) a __________, nel suo rapporto del 22.3.2010

all'attenzione del curante, valuta l'A.; il suo status è sovrapponibile a

quello del Dr. med. __________ (specialista FMH chirurgia e viceprimario;

consulto del 25.8.2009). II Prof. Dr. med. __________ ipotizza un problema

neurale (entrappment), ma non lo può dimostrare. Valuta l'A. inabile al lavoro

al 60% senza spiegare l'attività e senza indicare i limiti funzionali. Non

dimostra nessun peggioramento rispetto alla perizia SAM redatta il 14.10.2009.

Non ci soffermiamo sulle osservazioni del Dr. med.

__________ riguardanti il diritto a una rendita AI (trattasi di una questione

giuridico-amministrativa).

Confermiamo la valutazione SAM della perizia del

14.10.2009

I sopraccitati certificati medici non mostrano nessun cambiamento

rispetto alla nostra valutazione.” (doc.IV 2).

Giova inoltre

ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001.

U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo neurologico

e chirurgico, siano stati dettagliatamente ed approfonditamente vagliati dal

Dr. __________ e dal Dr. __________.

Neppure

le certificazioni successivamente trasmesse dall’insorgente consentono una

diversa valutazione.

I periti del SAM, Dr.ssa __________

e Dr. __________ nella loro valutazione globale del 14 ottobre 2009 hanno

quindi definito una capacità lavorativa dell’80% come custode ed in attività

simili dal mese di marzo 2009.

Secondo i periti, ritenuto

che l’assicurata è stata ricoverata per l’ultima volta nel 1998 per problemi

addominali e successivamente non ha più avuto complicanze a livello addominale

si può ritenere migliorato il suo status clinico (doc. AI 51-16) rispetto alla

situazione constatata in occasione dell’attribuzione della rendita intera

d’invalidità.

Nel

rapporto del 27 ottobre 2009 il medico del SMR, Dr. __________, ha ripreso la

diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa della perizia

pluridisciplinare SAM e il miglioramento del quadro valetudinario dal mese di

marzo 2009 (doc. AI 52-1).

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ e quella del SAM i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.9.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è abile al lavoro all’80% sia nella sua attività di custode che in

altre attività simili e nelle mansioni di casalinga.

2.12

Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire una prima inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica nel 2000, in occasione della domanda di prestazioni AI che ha condotto l’amministrazione ad attribuire la

rendita intera d’invalidità dal 1° maggio 1999. Nel rapporto del 29 agosto 2000

l’assistente sociale aveva stabilito una limitazione complessiva del 47% (cfr.

doc. AI 11-6).

In

sede di revisione l’UAI ha fatto esperire una seconda inchiesta economica

e l’assistente sociale nel rapporto del 15 aprile 2008 ha

stabilito una limitazione complessiva del 26,5% (cfr. doc. AI 36-5).

2.13

Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122.

prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre

la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144

consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen

vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.14

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale __________ di esperire

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

sfociata nel rapporto del 15 aprile 2008 (cfr. doc. 36-1 e segg.) dal seguente

tenore:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

percentuale

degli impedimenti

0.

percentuale

di invalidità

0.

Organizza e programma l'attività domestica senza

problema alcuno.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

40.

percentuale

degli impedimenti

20.

percentuale

di invalidità

8.

Ammette di occuparsi della preparazione dei pasti

insieme al marito, anche se è quest'ultimo che se n'è assunto l'onere maggiore;

prima era lei infatti la cuoca migliore, ora lo è diventato il marito.

Non lamenta difficoltà particolari nè un carico

di lavoro eccessivo; può alternare le posture, infatti, e nondimeno avvalersi

della collaborazione del

coniuge, che può garantire una presenza costante a domicilio.

Le pulizie a fondo vengono eseguite dalla ragazza

del figlio o dalla figlia, mentre del riordino l'assicurata riesce a farsi carico

personalmente: ammette infatti " che ci sono giorni in cui lava i piatti

subito mentre in altri lo fa dopo aver riposato".

La collaborazione del consorte è, almeno in

parte, dovuta, come indica appunto la giurisprudenza; questi infatti non svolge

un'attività lucrativa ed ha pertanto l'obbligo di collaborare "in misura

consueta al giorno d'oggi".

Le difficoltà descritte dalla signora

comunque, sono assai modeste visto che può alternare momenti di attività ad

altri di lavoro ed occuparsi così sia della preparazione dei pasti che del

riordino. Ritengo che una percentuale d'impedimento vada computata unicamente

per la difficoltà nell'eseguire le pulizie a fondo e che il suo grado, per la

frequenza con cui vengono eseguite, non possa superare quello proposto.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli impedimenti

50.

percentuale

di invalidità

10.

La signora ammette di potersi occupare delle

pulizie domestiche congiuntamente al marito né, interrogata sulla questione, sa

indicare attività di pulizia che è costretta a delegare. Spiega, invece, come

passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti siano compiti possibili anche ora

se vengono condivisi con il consorte. Della pulizia di vetri, tendaggi e

attività che comportano lo spostamento dei mobili, se ne occupa il figlio.

Non ritengo che la percentuale applicata in

precedenza sia ancora giustificata visto che l'assicurata ha negato di potersi

dedicare ad attività che a cadenza stagionale, ma non settimanale. D'altro

canto la distribuzione del lavoro sull'arco della settimana è una modalità

valida per avere più autonomia; parimenti si deve anche considerare la

collaborazione dovuta del coniuge, che le consente di avere una carico di

lavoro più modesto. Per siffatte considerazioni ritengo che si possa valutare al

massimo un'incapacità del 50%.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

15.

percentuale

degli impedimenti

30.

percentuale

di invalidità

4.5

Si reca a far la spesa alla __________ anche

giornalmente, se deve acquistare beni di prima necessità dove il peso non é

eccessivo. Non guidando l'auto da anni, effettua la spesa voluminosa insieme al

marito, situazione che rispecchia quanto aveva descritto la collega nel

precedente rapporto: il problema principale rimane infatti quello dei pesi.

La preparazione della contabilità viene

effettuata dall'assicurata, mentre il pagamento vero e proprio dal marito, come

appunto al tempo della precedente inchiesta.

Si riprende la percentuale proposta in

precedenza visto che non emergono cambiamenti sostanziali.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli impedimenti

20.

percentuale

di invalidità

4.

Si occupa lei stessa sia del bucato che dello

stiro, che - come dimostra l'asse che tiene aperto in sala - effettua man mano

sull'arco della settimana. Dichiara di non poter stirare per più di 20 minuti

al giorno e di dedicarsi così a questo compito poco alla volta; anche il

trasporto della cesta non risulta problematico grazie appunto all'ascensore.

Nel complesso, pur disponendo di un solo giorno per lavare, gode della più

assoluta autonomia in questo ambito.

Un tempo si dedicava ai lavori all'uncinetto

mentre ora, a causa dell'abbassamento della vista, è un'attività che ha

abbandonato.

L'unica motivazione che può giustificare un impedimento

in questo ambito è il rallentamento dell'impegno dovuto alla distribuzione

delle stiro, rallentamento che incide comunque in misura minima come si vede

dalla percentuale proposta.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

percentuale

degli impedimenti

percentuale

di invalidità

Non riferisce di alcuna attività.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

26,5

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Mio marito, figlio, la ragazza del figlio, la

figlia.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Nell'ambito di questa revisione, avviata

d'ufficio, e di un'inchiesta casalinga che ha evidenziato un certo

miglioramento rispetto alla situazione che l'assicurata ha descritto qualche

anno orsono, ritengo che si dovrebbe approfondire l'aspetto medico

sottoponendo il caso al medico SMR. Mi sembra evidente che si vada verso una

riduzione della rendita ed è importante, prima di procedere in tal senso,

disporre di una valutazione che non sia unicamente quella del curante.

Vorrei ricordare che l'assicurata è stata trattata

anche come custode, oltre che come casalinga e che, nel caso in cui si

valutassero gli impedimenti dal lato medico-teorico, ci si dovrebbe esprimere

anche su questo genere di impegno.

Come si evince infine dalla lettura del rapporto,

mi sono basata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni dell'assicurata e sul

raffronto con il rapporto precedente, poiché non avevo indicazioni chiare dal

lato medico e su come si è evoluto il danno alla salute. Nel caso in cui si

approfondissero questi aspetti, mi riservo di rivedere la valutazione in

ambito domestico per tener conto appunto delle limitazioni descritte

medicalmente oltre che, come detto sopra, su quanto l'assicurata ha dichiarato

in sede di inchiesta." (Doc. AI 36/4-6)

In data

13.

gennaio 2010 la Consulente in integrazione professionale, a seguito della

perizia SAM del 14 ottobre 2009, ha quindi ancora aggiunto quanto segue:

"

Prendo atto della perizia pluridisciplinare

del 14 ottobre 2009 nonché della valutazione SMR, che riprende i limiti

funzionali descritti dalla perizia e rispondo come segue:

5.2

Mangiare

Considerando, come ho fatto, la possibilità

concreta di alternare le posture nonché la collaborazione dei familiari,

confermo la percentuale indicata nel mio rapporto del 15 aprile 2008, percentuale

che tiene abbondantemente conto dei limiti funzionali descritti dalla perizia

nell'esecuzione, appunto, delle attività di pulizia della cucina più gravose.

5.3

Pulizia dell'appartamento

AI di là di quanto dichiarato dall'assicurata in

sede di colloquio, ritengo che siano ancora esigibili attività di pulizia

settimanale nonché di riordino quotidiano, nel rispetto ovviamente dei limiti

funzionali descritti a livello peritale.

Si escludono così le operazioni più gravose che

hanno comunque una cadenza non settimanale, come il rigoverno dei vetri e in

generale le pulizie a fondo della casa. La signora rimane tuttavia in grado di

effettuare il rigoverno domestico distribuendolo sull'arco della settimana,

cosa che può giustificare unicamente una modesta percentuale di invalidità. Per

questi motivi ritengo sia ancora adeguata la percentuale proposta a suo tempo.

5.4

Spesa

Anche in questo caso la percentuale proposta

tiene conto ampiamente della difficoltà dell'assicurata nel sollevare pesi

gravosi; occorre tuttavia considerare l'esigibilità di una collaborazione da

parte del marito, ma anche la vicinanza dell'appartamento ai luoghi di

acquisto, che permette alla signora di recarsi giornalmente al supermercato

distribuendo così la merce.

5.5

Bucato

Non ho nulla da aggiungere a quanto detto a suo

tempo, che considerava appunto le limitazione descritte dalla perizia.

Con la presente annotazione riprendo e riconfermo

la percentuale riconosciuta all'assicurata nell'ultimo rapporto di inchiesta."

(Doc. AI 54-1)

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 26,5%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

In sede

ricorsuale il patrocinatore di RI 1 ha fornito alcune personali interpretazioni

delle mansioni che l’assicurata potrebbe o meno espletare con riferimento ai

suoi limiti funzionali, in particolare contestando le percentuali di impedimenti

con riferimento alla precedente inchiesta economica del 25 agosto 2000, svolta

dalla consulente __________ (doc. AI 11-1).

Questa

Corte non può condividere le critiche dell’insorgente. La seconda valutazione è

stata svolta ben otto anni dopo la prima inchiesta economica e come visto il

quadro valetudinario dell’assicurata è migliorato rispetto al 2000, in particolare per quanto riguarda la patologia addominale.

Inoltre,

come rettamente sottolineato dall’Ufficio AI, i periti del SAM hanno posto

un’incapacità lavorativa del 20% nelle mansioni di casalinga che non si discosta

molto da quanto valutato dalla consulente (26,5%).

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche

siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia del Dr. __________ e quella del SAM hanno compiutamente valutato il

danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti

approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in

particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161;

cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione del

marito e del figlio, che risultano peraltro giustificate anche alla luce delle

suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla luce

delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento

domiciliare.

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle

valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nei due rapporti

d’inchiesta.

Questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguato

il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure

il tasso complessivo d'invalidità fissato al 26,5%, non essendoci, sulla base

delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo

medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare.

Anche per quanto attiene

alla quota parte dedicata alle mansioni domestiche vi è stato dunque un

miglioramento rispetto alla situazione constatata in occasione dell’inchiesta

economica del mese di agosto del 2000 che aveva valutato al 47% la percentuale

degli impedimenti (cfr. doc. AI 11-6).

2.15

Per quanto

riguarda l’attività di salariata, visto quanto esposto al consid. 2.11.4., appurato

che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua dell’80% nella sua

attività di custode e attività simili, nella quale è in grado di conseguire,

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente

all’80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che

l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 20% (cfr. al riguardo DTF

114.

V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto

2008).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Alla luce

di quanto appena esposto occorre dunque ribadire che, nel caso concreto, la

ricorrente presenta un grado d’invalidità del 20% per la parte salariata.

2.16

Viste le

quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 23% (50 X 20% + 50 X 26,5%), in applicazione del metodo misto, ossia

un grado d’invalidità che non permette la concessione di una rendita.

Il

rappresentante della ricorrente nel ricorso evidenzia l’errore nel quale l’UAI

sarebbe incorso invertendo le percentuali di impedimenti nella tabella del 7

novembre 2008, riferita comunque alla domanda di prestazioni del 1999 (doc. AI

38-1) e in quella del 23 aprile 2009 (doc. AI 47-1).

Va

rilevato che queste tabelle sono ad uso interno dell’amministrazione e benché

abbiano inizialmente indicato in maniera errata le percentuali degli

impedimenti quale salariata e casalinga, nel progetto di decisione del 14

gennaio 2010 (doc. AI 55-1) e nella decisione formale del 22 marzo 2010 (doc.

AI 63-1) tale svista è stata corretta.

Anche su

questo punto dunque le argomentazioni della ricorrente vanno respinte e la

decisione dell’UAI confermata.

2.17

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster