32.2010.103
Confermato rifiuto di prestazioni ad assicurato che non raggiunge una percentuale d'invalidità che permette l'erogazione di prestazioni. Confermata valutazione SAM (aspetto medico) ed economica. AG ac
7 ottobre 2010Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.103
Data decisione, Autorità:
07.10.2010, TCA
Titolo:
Confermato rifiuto di prestazioni ad assicurato che non raggiunge una percentuale d'invalidità che permette l'erogazione di prestazioni. Confermata valutazione SAM (aspetto medico) ed economica. AG accolta
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.103
LG/sc
Lugano
7 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1969, precedentemente attivo in qualità di operaio saldatore presso la __________
di __________, in data 9 novembre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti segnalando di essere affetto da “sindrome lombovertebrale
(ernia discale L4-L5). Periartrite spalla sinistra”, peggiorati dopo
l’infortunio del 20 agosto 2004 (doc. AI 1-1/5; doc. LAINF 1-22/23).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una
valutazione reumatologica ad opera del Dr. __________ del SMR (doc. AI 62-1),
l’UAI con decisione del 6 ottobre 2008 (doc. AI 94-1), preavvisata con progetto
del 7 luglio 2008 (doc. AI 85-1), ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato non essendo il grado d’invalidità pensionabile (29%).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento di una
rendita intera d’invalidità, subordinatamene la retrocessione degli atti
all’UAI per nuovi accertamenti (doc. AI 97-3).
1.4. In risposta
l’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione medica prodotta dal ricorrente
(certificato del 5 novembre 2008 del Dr. __________ e della Dr.ssa __________)
al vaglio del SMR, ha proposto il rinvio degli atti per l’esecuzione di una
perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e pneumologica) ad opera
del SAM (doc. 103-1).
1.5. Il Presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni con decreto del 9 febbraio 2009
(inc. 32.2008.212) ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione
consistente nel rinvio degli atti all’Ufficio AI per procedere ad una perizia
pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica e pneumologica) (doc. AI
104-1).
1.6. Esperito
tale accertamento peritale in data 10 agosto 2009 (doc. AI 115-1) e una nuova
valutazione economica (doc. AI 121-1), l’UAI con decisione dell’8 marzo 2010
(doc. AI 127-1), preavvisata con progetto del 27 gennaio 2010 (doc. AI 123-1),
ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il
grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.7. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la valutazione medica dell’amministrazione,
ritenuta incompleta e non più attuale. Viene inoltre contestata la valutazione
economica della consulente in integrazione professionale, nonché il calcolo economico,
in particolare il reddito da invalido e le deduzioni sociali ammesse (doc. I).
Il
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.8. L’UAI, in
risposta, dopo aver sottoposto il caso nuovamente al SMR, ha ribadito la
correttezza del proprio provvedimento sia dal profilo medico che economico e
postulato la reiezione del gravame (doc. IV+bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete
(SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da
lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nel caso in
esame, a seguito del ricorso del 7 novembre 2008 dell’assicurato, della nuova
valutazione medica del SMR del 5 gennaio 2009, ripresa dall’UAI nella risposta
di causa del 23 gennaio 2009 (doc. AI 103-1) e il conseguente decreto di
stralcio del 9 febbraio 2009 del Presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare.
In tale
ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________),
quella reumatologica (Dr. __________), quella pneumologica (Dr. __________) e
quella neurologica (Dr. __________).
Il Dr. __________
del SAM, nel rapporto del 10 agosto 2009, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
Diagnosi dal punto di vista reumatologico
- Sindrome lombospondilogena cronica.
- Ernia discale L4-L5 mediolaterale ds., senza
neurocompressione.
- Artrosi lieve dell'articolazione
acromioclaveare sin..
- Tendinopatia cronica degenerativa del tendine del sovraspinato e
del sottospinato a sin..
Discussione:
Attualmente il problema principale dell'A., da un
punto di vista oggettivo, è rappresentato dalla patologia degenerativa del
rachide lombare, che è causa di una sintomatologia lombare cronicizzata con
episodi frequenti di dolore irradiato al gluteo ed alla gamba ds.. I primi
episodi sono insorti già all'età di 18 anni e si sono risolti del tutto con
terapia farmacologica e fisiochinesiterapia. Si ha avuto una prima
esacerbazione della sintomatologia nel 2002 e una nuova crisi in concomitanza
di un incidente stradale avvenuto il 20.08.2004. Da un punto di vista
strumentale è stata riscontrata una discopatia L4-L5 con un focolaio erniario
documentato una prima volta nel 2002 e confermato anche all'esame di MRI di
settembre 2004. Quest'ultimo esame mostra un volume emiario leggermente
maggiore rispetto al precedente. Nel 2004 l'A. viene visitato dal Dr. __________ e nel 2005 dal Dr. __________. In entrambe le occasioni non vi sono criteri clinici
suggestivi di una neurocompressione in atto. In seguito alla terapia
riabilitativa effettuata sia in regime ambulatoriale che in regime di ricovero,
vi è una parziale regressione della sintomatologia algica. In questi anni l'A.
ha seguito cicli di fisiochinesiterapia, però ha cessato ogni trattamento
farmacologico, fatta eccezione per l'applicazione di cerotto a base di
antinfiammatori nei momenti di maggiore intensità della sintomatologia algica a
livello lombare. L'A. asserisce che, da quando ha smesso l'attività lavorativa,
anche se avverte dolore, cerca di resistere e ha raggiunto un suo equilibrio,
evitando quei movimenti o quelle attività che possono far peggiorare la
sintomatologia. All'esame obiettivo emerge solo una lieve limitazione funzionale
del rachide lombare ed una dolorabilità alla pressione dei processi spinosi,
soprattutto a livello L4 e L5. Non vi sono segni o sintomi suggestivi di un
interessamento radicolare. Anche la sintomatologia riferita dall'A. all'arto
inferiore ds., non ha una distribuzione radicolare. Siamo confrontati pertanto
con una sindrome lombospondilogena cronica.
A livello della spalla vi sono segni di lieve
artrosi acromioclaveare e tendinopatia cronica del tendine del sovraspinato e
del sottospinato, che sono responsabili della sintomatologia algica e della
limitazione funzionale nei movimenti dell'arto superiore sin..
Influenza sulla
capacità lavorativa delle diagnosi elencate nell'attività da ultimo svolta
dall'A. (precisare, se possibile, le ore al giorno o la riduzione del
rendimento sul lavoro).
L'attività
lavorativa dell'A. consiste nel far funzionare in piedi due grandi macchine
industriali, all'interno delle quali l'A. deve spostarsi molto rapidamente
molte volte all'ora, deve regolarmente spostare pesi, che l'A. valuta fra i 10
e i 30 kg. Dal punto di vista reumatologico teorico, in tale attività l'A. è
abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 40%.
Descrivere
l'evoluzione dello stato di salute dell'A. dal suo punto di vista specialistico
riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio-lungo
termine.
Dal punto di vista
reumatologico non c'è evidenza per cambiamenti di rilievo nel corso degli
ultimi anni. La MRI del 20.09.2004 aveva confermato la presenza della
discopatia L4-L5 e di un'ernia discale mediolaterale ds.. che mostrava
dimensioni leggermente aumentate rispetto al controllo precedente. Tuttavia, da
allora, la sintomatologia presentata dall'A. è rimasta invariata e l'esame
clinico attuale, mostra una mobilità lievemente diminuita, ma nessuna evidenza
per neurocompressione come agli esami clinici effettuati in passato. Lo stesso
dicasi per la sintomatologia alla spalla sin.. Non sono da prevedere
cambiamenti di rilievo a medio e lungo termine.
Come si
giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali
constatate?
A causa delle
alterazioni degenerative alla schiena, la sindrome lombosacrale, e alla spalla
sin., l'A. non è in grado di reggere il ritmo della sua attività lavorativa.
Possibilità
terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'A.? Che effetti
avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Se sottoposto a
terapia riabilitativa e fisiatrica mirata a livello della spalla e del rachide,
si potrebbe ottenere una riduzione dei dolori e un miglioramento della motilità
della forza alla spalla ds.. Tuttavia, considerando la cronicità delle
alterazioni riscontrate, non ci si aspetta un miglioramento della capacità
lavorativa maggiore del 10%.
Ritiene possibile
effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso quest'A.? Descriva
le risorse di cui l'A. ancora dispone.
Dal punto di vista
reumatologico è senz'altro possibile offrire all'A. provvedimenti
d'integrazione.
Ritiene che l'A.
sia in grado di svolgere altre attività? Se sì descriva i limiti funzionali e
la capacità lavorativa in tali attività adatte (ore/die riduzione del
rendimento).
L'A. può svolgere un'attività lavorativa da
leggera a mediamente pesante, che non obblighi ad assumere posizioni non
ergonomiche per la colonna, permetta di effettuare delle pause, non obblighi
mantenere la posizione eretta o da seduto per più di un'ora, eviti di flettere
spesso il rachide lombare e di sollevare spesso pesi superiori ai 15 kg o attività lavorative al di sopra delle spalle. In attività rispettose di tali limiti, l'A. è
abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo nella misura
del 15%. (…)" (Doc. AI 115/15-17)
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 10 giugno 2009, dopo
aver riassunto l’anamnesi del paziente e descritto l’esame psichico, ha così
concluso la valutazione:
"
(…)
CONCLUSIONI
L'A. non presenta in questo momento dei disturbi
psicopatologici maggiori. L'esame psichico evidenzia unicamente un modico
incremento della tensione endopsichica mentre non ho riscontrato una franca
deflessione della timia. Siamo dunque confrontati con un soggetto che
attraverso un lungo ed articolato percorso terapeutico svolto interamente a
livello ambulatoriale è riuscito a raggiungere un sufficiente livello di
competenza emotiva che gli ha consentito di padroneggiare abbastanza bene la
sua situazione. Nell'ambito della terapia effettuata egli ha anche appreso
delle efficaci tecniche di rilassamento psicocorporeo le quali unitamente a
personali tecniche espressive volte ad alleviare il suo disagio gli hanno
consentito di contenere entro limiti ragionevoli tensioni interne comunque
ragguardevoli senza dover ricorrere a ricoveri o trattamenti farmacologici.
DIAGNOSI
Stato di adattamento in soggetto con cariche
pulsionali elevate.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Nelle condizioni attuali non ho constatato la
presenza di una incapacità lavorativa dal lato psichiatrico.
EVOLUZIONE DELLO STATO DI SALUTE
Lo stato psichico e comportamentale grazie ai
trattamenti in corso è migliorato permettendo all'A. di governare la propria
emotività.
FATTORI CHE RIDUCONO LA CAPACITÀ LAVORATIVA
Non ha constatato la presenza di fattori che riducono
la capacità lavorativa dell'A.
POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE LA CAPACITÀ
LAVORATIVA
È consigliabile la continuazione dell'attuale
presa a carico specialistica che finora ha consentito all'A. di mantenere
relativamente equilibrato il suo stato psicoaffettivo.
INDICAZIONI CIRCA L'EFFETTUAZIONE DI
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE
Non ritengo che provvedimenti di integrazione
professionale entrino in linea di conto in questo caso.
Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori
precisazioni e collaborazioni invio cordiali saluti."
(Doc. AI 115/28-29)
Il Dr. __________,
spec. FMH in malattie polmonari e __________ all’Ospedale Regionale di __________,
nel rapporto dell’8 giugno 2009 è giunto alle conclusioni qui riprodotte:
"
(…)
Il paziente ex fumatore, ex meccanico, saldatore
non presenta attualmente segni per un affezione respiratoria in senso stretto.
Non sono presenti segni malgrado il pregresso tabagismo di una BPCO. Malgrado
l'anamnesi di stanchezza e roncopatia non si è potuto confermare la presenza di
una sicura sindrome delle apnee da sonno.
Qualora sulla base dei dati anamnestici si
dovesse confermare l'ipotesi di una narcolessia sarebbe opportuna una
valutazione neurologica approfondita ed eventualmente un esame
polisonnografico." (Doc. AI 115-31)
Il Dr. __________,
spec. FMH in neurologia, nel referto del 4 giugno 2009 ha così risposto alle domande dell’Ufficio AI:
"
(…)
Posso così rispondere alle vostre domande secondo
il questionario base:
1. Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
Sindrome
lombovertebrale cronica, attualmente senza reperti neurologici significativi.
Dolori alla spalla sinistra non spiegati da patologia neurologica.
2. Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore
al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Dal punto di vista
neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
3. Descrivere l'evoluzione dello stato di salute
dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle
problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio -lungo termine.
Vedi anamnesi.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le
limitazioni funzionali constatate?
Non vi è diminuzione
della capacità lavorativa dal punto dì vista neurologico.
5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità
lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità
lavorativa?
Nessuna proposta terapeutica dal punto
di vista neurologico.
6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a
ancora dispone.
Sì,
senza limitazioni dal punto di vista neurologico.
7. Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre
attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in
tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Sì, senza limitazioni dal punto di vista
neurologico."
(Doc. AI 115-34)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 10 agosto 2009 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome lombospondilogena
cronica. Ernia discale L4/L5 mediolaterale ds. senza neuro compressione.
Artrosi dell’articolazione acromioclaveare sin.. Tendinopatia cronica degenerativa
del tendine del sovraspinato e del sottospinato a sin…
Quale
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta
quella di sovrappeso (BMI 28) (doc. AI 115-18/19).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 60% nell’attività da
ultimo svolta, mentre in un’attività lavorativa adeguata la capacità lavorativa
è dell’85% (doc. AI 115-22/23).
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”,
in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.
(249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.6.1. Per
quanto riguarda la patologia reumatologica,
l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia
SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________ che nel referto del 10
agosto 2009 ha diagnosticato una “Sindrome lombospondilogena cronica.
Ernia
discale L4-L5 mediolaterale ds., senza neuro- compressione. Artrosi lieve dell'articolazione
acromioclaveare sin.. Tendinopatia cronica degenerativa del tendine del
sovraspinato e del sottospinato a sin..” (doc. AI
115-15).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa il medico del SAM ha specificato che RI 1 può
svolgere un'attività lavorativa da leggera a mediamente pesante, a condizione
di non assumere posizioni non ergonomiche per la colonna, che gli permetta di
effettuare delle pause, e non lo obblighi a mantenere la posizione eretta o da
seduto per più di un'ora. Deve inoltre evitare di flettere spesso il rachide
lombare e di sollevare spesso pesi superiori ai 15 kg o attività lavorative al di sopra delle spalle. In attività rispettose di tali limiti,
l'assicurato è ritenuto abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto
al massimo nella misura del 15% (doc. AI 115-17).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Tali non possono essere i referti del Dr. __________,
__________ all’Ospedale Regionale di __________, del 13 marzo 2006 (doc. B) e
del 6 aprile 2010 (doc. C).
Nel primo referto, antecedente sia alla
valutazione del Dr. __________ che a quella del Dr. __________, il Dr. __________
si è infatti limitato a diagnosticare una “marcata tendinopatia del sovra
spinato e meno accentuata dell’infra-spinato” e una leggera artrosi
acromio-clavicolare senza segni di impingement (doc. B).
Mentre nel referto del 6 aprile 2010, successivo
dunque alla decisione impugnata, il Dr. __________, oltre a ribadire la
diagnosi di “marcata tendinopatia del sovraspinoso” ha indicata una “marcata
artrosi acromio-claverare senza impressione evidente sul sovraspinoso”
(doc. C).
Confrontato a tali certificazioni il medico del
SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 17 maggio 2010 ha evidenziato che la documentazione presentata conferma la valutazione del SAM e la diagnosi di
tendinopatia cronica a livello della spalla con presenza di artrosi AC.
Dall’esame RM della spalla sinistra del 13 marzo 2006 viene esclusa una rottura
(doc. IV bis).
Questo TCA rileva che nel rapporto del medico del
SMR, Dr. __________, del 15 marzo 2007 era stata posta una diagnosi
sovrapponibile a quella del perito del SAM. Il Dr. __________ aveva infatti diagnosticato
una “Lombalgia cronica su ernia discale L4-L5 a destra con sindrome
miofasciale e sindrome delle faccette articolari. Tendinopatia del sovra
spinato e dell’infraspinato spalla sinistra” (doc. AI 62-1).
Anche il medico del SMR aveva indicato limiti
funzionali simili, laddove precisava che nella posizione statica in piedi l’assicurato
può restare fermo per 40 minuti e deve evitare movimenti al di sopra del piano
orizzontale delle spalle (doc. AI 62-3).
In attività adeguata e nel rispetto dei limiti
indicati il medico riteneva l’assicurato abile in misura piena con un
rendimento ridotto dovuto alle limitazioni alla spalla sinistra (doc. AI
62-3/4).
Tutto ben considerato, dunque,
a mente del TCA, non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni dei
periti del SAM, alle quali deve essere attribuita, secondo la
giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.5.), forza probatoria
piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
2.6.2. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito
della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 10 giugno 2009 ha diagnosticato uno “stato di adattamento in soggetto con cariche pulsionali elevate”
senza influenza sulla capacità lavorativa (doc. AI 115-25).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
2.6.3. Per quanto riguarda la patologia
pneumologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un
accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in malattie polmonari e __________
dell’Ospedale Regionale di __________, il quale nel rapporto dell’8 giugno 2009 ha precisato che l’assicurato non presenta segni per un affezione respiratoria in senso stretto.
Non sono presenti segni malgrado il pregresso tabagismo di una BPCO. Malgrado
l'anamnesi di stanchezza e roncopatia non si è potuto confermare la presenza di
una sicura sindrome delle apnee da sonno.
Egli
quindi auspicava, qualora si dovesse confermare l’ipotesi di una narcolessia,
una valutazione neurologica (doc. AI 115-31).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
2.6.4. Per quanto riguarda infine la patologia
neurologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un
accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale
nel referto del 4 giugno 2009 ha diagnosticato una “Sindrome
lombovertebrale cronica, attualmente senza reperti neurologici significativi.
Dolori alla spalla sinistra non spiegati da patologia neurologica”.
Dal punto
di vista neurologico non vi è dunque diminuzione della capacità lavorativa
(doc. AI 115-34).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Nel rapporto del 13 ottobre 2009 del medico del
SMR, Dr. __________, è stata ripresa e confermata la diagnosi e i limiti
funzionali posti dai periti del SAM e corretta l’inabilità lavorativa
nell’ultima attività svolta dal 60% all’80% (doc. AI 116-3).
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM e la valutazione del SMR i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.5.), alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è inabile al lavoro nella misura dell’80% nella sua ultima
attività di operaio, ma è da considerare abile al lavoro al 85% in attività
adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali.
La
consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 30 dicembre
2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato quella
di custode e tutte quelle attività rispettose dei limiti funzionali indicati e
elencate nella tabella statistica TA1 (doc. AI 121-1).
2.7. Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,
inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui
nel caso concreto sono determinanti i dati del 2005. L’amministrazione ha
eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2005, 2006, 2007 e
2008 (doc. AI 127-1).
2.7.1. Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 61'063.-- nel 2005, in fr. 61'788.-- nel 2006, in fr. 62'783.-- nel 2007 e in fr. 64'065.-- per il 2008 (doc. AI 84-1).
2.7.2. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA
del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
Considerandi
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
Per
quanto riguarda il 2005, in applicazione della giurisprudenza sviluppata
nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1 2004 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,
svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'588.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'771.52
mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2005 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
5-2010, p. 87), un reddito mensile di fr. 4'817.07 oppure di fr. 57'804.85 per
l'intero anno (fr. 4'817.07 x 12).
L’assicurato,
quale operaio saldatore, avrebbe guadagnato nel 2005 fr. 61'063.-- / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa, per
ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cioè fr. 68'960.86, cfr. Tabella TA1 p.to 27,28 “Prod.
e fabbric. di prodotti in metallo”, livello di qualifica 3, fr. 5'471.-- X 12 mesi = 65’652.--
riportato su 41.6 = fr. 68'278.08 e aggiornato al 2005).
Se si
riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza
di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 6,45% (parte
percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di
fr. 54'076.43.
Per
quanto riguarda il 2008, in applicazione della giurisprudenza sviluppata
nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,
svolgendo nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'806.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'998.24
mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurato,
quale operaio saldatore, avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 64'065.-- / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa, per
ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cioè fr. 71’073.6, cfr. Tabella TA1 p.to 27,28 “Prod.
e fabbric. di prodotti in metallo”, livello di qualifica 3, fr. 5'695.-- X 12 mesi = 68'340.--
riportato su 41.6).
Se si
riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza
di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 4,86% (parte
percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di
fr. 57'063.90.
2.7.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die
arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.
Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint
- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit
hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,
so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo
di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V
138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa
S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4
In concreto,
nel rapporto del 30 dicembre 2009, la consulente IP ha applicato una riduzione
del 3% per attività leggere (doc. AI 121-2). Per contro il ricorrente, oltre
alla riduzione per il gap salariale, postula l’applicazione di una riduzione
del 10% per attività leggere e del 5% per le difficoltà nel reinserimento nel
mondo del lavoro (doc. I, pag. 16).
Questa
Corte ritiene più adeguata una riduzione del 5% per attività leggere. Mentre
non si giustifica un’ulteriore riduzione per le difficoltà di inserimento nel
mondo del lavoro.
A tal
proposito la consulente in integrazione ha rilevato che in considerazione della
presenza sul mercato del lavoro di diverse attività direttamente accessibili e
confacenti con il danno alla salute, l’assicurato è direttamente integrabile
nel ciclo produttivo. (doc. AI 121-3).
Tuttavia,
come vedremo anche applicando la riduzione complessiva del 15% richiesta
dall’insorgente il risultato finale non cambierebbe.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2005, partendo da un
salario da invalido di fr. 54'076.43, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’85% e ammettendo
la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a
fr. 43'666.71 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da
valido nel medesimo anno di fr. 61'063.-- (consid. 2.7.1) emerge un tasso
d’invalidità del 28,4% arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto
ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Anche
applicando la riduzione del 15% come richiesto dal ricorrente il risultato non
cambierebbe. Partendo da un salario da invalido di fr. 54'076.43, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico dell’85% e ammettendo la riduzione del 15%,
il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 39'070.22
confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido di fr.
61'063.-- (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 36%.
Procedendo
invece al raffronto dei redditi con riferimento al 2008 partendo da un
salario da invalido di fr. 57'063.90, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’85% e ammettendo
la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a
fr. 46'079.09 confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da
valido nel medesimo anno di fr. 64'065.-- (consid. 2.7.1) emerge un tasso
d’invalidità del 28,07% arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto
ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Anche
applicando la riduzione del 15% come richiesto dal ricorrente il risultato non
cambierebbe, partendo da un salario da invalido di fr. 57'063.90, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico dell’85% e ammettendo la riduzione del 15%,
il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 41'228,66
confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 64'065.-- (consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 35,6%
arrotondato al 36% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.
41), percentuale che non dà diritto ad una rendita
d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita
d’invalidità la sua decisione formale dell’8 marzo 2010 merita quindi
conferma.
2.7.5
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,
ritenuto che la consulente ha considerato quanto segue:
"
(...)
L’esperienza professionale dell’A. incentrata nel
campo della metallurgia, la particolarità del danno alla salute e la formazione
scolastica, producono una scarsa adattabilità per quanto riguarda la messa in
atto di provvedimenti professionali volti all’ottenimento di un reinserimento
lavorativo tramite una riqualifica professionale AI completa, in tempi
ragionevoli e con un incremento della CGR.
Considerata la presenza sul mercato del lavoro di
diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla
salute, ritengo che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.
Malgrado ciò, considerando che il presupposto
essenziale per beneficiare di un aiuto al collocamento AI è la motivazione
nella ricerca di un lavoro idoneo allo stato di salute, qualora l’A. fosse
interessato a ciò, dovrà farne esplicita richiesta scritta” (doc. AI 121-3).”
2.8
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti
(doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.10.).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così
espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati
interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito
delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso
AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio
in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le
controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti
di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di
politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore
litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di
spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.10
Il ricorrente
ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (I).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Dalle
tavole processuali si evince che il ricorrente, coniugato con due figli, vive
grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. VIIbis).
In tali
circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurato non possiede
inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale
appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di
fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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