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Decisione

32.2010.104

Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di incapacità lavorativa

8 ottobre 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

5. In

concreto il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, medico

curante dell’assicurato, nel corso del mese di ottobre 2008 ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di ictus ischemico minore del

tronco con disartria e disfagia di origine cardioembolica, ictus ischemico,

cardiopatia valvolare con st. dopo sostituzione della valvola aortica,

insufficienza aortica grave, sindrome metabolica, intolleranza al glucosio,

dislipidemia, ipertensione arteriosa, e la diagnosi senza ripercussione sulla

capacità lavorativa di steatosi epatica, obesità, esiti da poliomielite con

difficoltà alla marcia e atrofia alla gamba destra, insufficienza venosa

cronica e occlusione con PFO ocluder per forame aperto persistente dal 4 luglio

2008 ed ha attestato un rendimento ridotto al 50% da settembre 2007 nella

attività abituale (doc. AI 13).

Il

medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, dopo aver

valutato tutti gli atti medici a disposizione fino a quel momento, il 26

ottobre 2009 ha posto la diagnosi principale di ictus ischemico minore del

tronco di verosimile origine cardioembolica (maggio 2007), disartria, disfagia

e di esiti di ictus minore (giugno 2002), paralisi facciale centrale a destra,

cardiopatia valvolare su insufficienza aortica grave, protesi meccanica della

valvola aortica (2002 CCT), foramen ovale permeabile, chiusura tramite

Amplatzer occluder (settembre 2007), oltre a ulteriori diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa.

Il

medico SMR ha poi affermato:

“(…)

L’esame

neuropsicologico del giugno 2007 (Clinica __________) è globalmente nella

norma, si segnalano minime diminuzioni della performance cognitiva e nella

rievocazione differita, senza ripercussioni funzionali sulla vita quotidiana e

professionale.

Il medico curante

segnala un calo del rendimento del 50% dal settembre 2007. L’assicurato è

amministratore unico di una ditta di progettazione, direzione dei lavori e

consulenza tecnica nel campo edile. Sul questionario per il datore di lavoro

del 7 novembre 2008 a firma dell’assicurato si segnala la riduzione dell’orario

lavorativo da 50 a 40 ore settimanali dal 1° agosto 2007; lo svolgimento dei

compiti necessiterebbero “ora di un tempo molto più lungo”. Inoltre,

l’assicurato svolge un’attività di 2 ore settimanali presso un’altra ditta

nello stesso settore, della quale egli è pure amministratore unico.

La documentazione a

disposizione non evidenzia un danno alla salute all’origine di un calo del rendimento

nella misura del 50% a partire dal 2007. In modo particolare non sono documentati deficit neuropsicologici con ripercussioni rilevanti sulla capacità

lavorativa. La funzione cardiaca era pure soddisfacente all’ecografia del 2007.

L’impedimento alla deambulazione causato dagli esiti di poliomielite limitano

da tempo la deambulazione e rende necessario l’uso di un bastone. Non vi sono

ripercussioni sul lavoro d’ufficio.

Stando alle

indicazioni del dr. __________) l’assicurato sarebbe stato a beneficio di una

cura di riabilitazione presso la Clinica __________ (dov’è stato eseguito

l’esame neuropsicologico). Propongo di farci inviare la documentazione completa

sulla riabilitazione.” (doc. 27-2)

Dopo

aver richiamato la citata documentazione, averla rivalutata ed aver posto una

diagnosi simile, il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

“(…)

Degenza presso la Clinica __________ dal 30 maggio al 15 giugno 2007:

Si riferisce una lieve

disartria, la quale tuttavia non rendeva necessaria la continuazione della

logopedia dopo la dimissione. Il profilo cognitivo era nella norma. L’assenza

di significative ripercussioni funzionali nella vita quotidiana e professionale

non giustificava una continuazione della terapia. La terapia era mirata al miglioramento

della capacità di marcia ed alla stabilizzazione posturale.

La documentazione a

disposizione non evidenzia un danno della salute all’origine di un calo del

rendimento di lunga durata nella misura del 50% a partire dal 2007. In modo particolare non sono documentati deficit neuropsicologici con ripercussioni rilevanti e

di lunga durata sulla capacità lavorativa. La funzione cardiaca era pure

soddisfacente all’ecografia del 2007. L’impedimento alla deambulazione causato

dagli esiti di poliomielite limitano da tempo la deambulazione e rende

necessario l’uso di un bastone. Un peggioramento della capacità deambulatoria

non è documentato. Non vi sono ripercussioni sul lavoro d’ufficio.

Per documentare il

decorso dopo il 2007 chiedo ulteriori informazioni al medico curante.

Presumendo che l’assicurato sia regolarmente in controllo presso il __________

propongo di chiedere un rapporto circa le ultime constatazioni.” (doc. AI 31-2)

Dopo

aver chiesto ed esaminato ulteriore documentazione. il medico SMR, dr. med. __________,

il 1° dicembre 2009, ha affermato:

“(…)

Rapporto Dr. __________

del 27 ottobre 2008: Si descrive una situazione per lo più stazionaria. Si

rinuncia ad una tomografia assiale computerizzata in assenza di sospetti per

ulteriori lesioni (l’assicurato claustrofobico non può sottoporsi alla

risonanza magnetica). Elettroneurografia del nervo mediano a destra normale.

Rapporto Dr. __________

del 21 ottobre 2009: Stato dopo poliomielite estremità inferiore destra

prevalentemente distale con ipotrofia muscolare. Iperappoggio dell’alluce

destro. Si conferma l’indicazione per scarpe ortopediche su misura.

In data 26 novembre

2009, il Dr. __________ invia la documentazione ortopedica e neurologica

recente ed anticipa di voler organizzare una valutazione cardiologica da parte

del Dr. __________ allegando la sua richiesta del 26 novembre 2009.

La documentazione a

disposizione non evidenzia per ora un danno della salute all’origine di un calo

del rendimento di lunga durata nella misura del 50% a partire dal 2007. In modo particolare non sono documentati deficit neuropsicologici con ripercussioni rilevanti e

di lunga durata sulla capacità lavorativa. L’impedimento alla deambulazione

causato dagli esiti di poliomielite limitano da tempo la deambulazione e rende

necessario l’uso di un bastone. Un peggioramento della capacità deambulatoria

portando delle scarpe ortopediche su misura non è documentato. Non vi sono

comunque ripercussioni sul lavoro d’ufficio.

La funzione cardiaca

era pure soddisfacente all’ecografia del 2007. Una nuova valutazione è

imminente. Propongo di chiedere un rapporto al Dr. __________.” (doc. AI 34-2)

A

questo proposito il 3 dicembre 2009 il dr. med. __________ ha tra l’altro

affermato che “la situazione clinica del paziente è caratterizzata da una

evoluzione assolutamente favorevole dal profilo cardiaco. Dal profilo

amministrativo appare evidente che la limitazione funzionale va ricercata in

ambito neurologico, in particolare gli esiti degli ictus cerebrali anamnestici,

come pure la poliomielite infantile” (doc. AI 36).

Sulla

base della nuova documentazione medica prodotta dal dr. med. __________, il

medico SMR, dr. med. __________, il 21 dicembre 2009, ha rilevato che “il decorso è favorevole. Persistono ipertensione arteriosa ed ipertrofia

ventricolare sinistra, di entità minore rispetto al precedente controllo del

2006. Il Dr. __________ non può identificare un’inabilità lavorativa in seguito

alla patologia cardiaca. Un’eventuale diminuzione della capacità lavorativa

deve essere dovuta a fattori extracardiaci. In conclusione non c’è nulla da

aggiungere al rapporto medico del 1° dicembre 2009” (doc. AI 38-1).

In

sede di osservazioni al progetto di decisione l’insorgente ha affermato che la

richiesta di una rendita non è conseguente a problemi cardiaci acuti, bensì ai

postumi neurologici dei due ictus che hanno preceduto i due episodi cardiaci

che ne sono stati la causa (doc. AI 42-2).

A

questo proposito in sede di ricorso l’insorgente ha allegato un certificato del

19 aprile 2010 del dr. med. __________, specialista FMH neurologia, il quale, posta

la diagnosi di esiti di episodio ischemico cerebrale minore con paresi facciale

centrale e disartria destra (2002), ulteriore episodio ischemico minore nel

tronco cerebrale in maggio 2007, probabilmente d’origine trombembolica a

partenza cardiaca in stato dopo sostituzione della valvola aortica per grave

insufficienza ed intervento per foramen ovale pervio nel 2007, esiti di poliomielite

spinale anteriore con arniotrofia della gamba destra, disturbi secondari

statico-degenerativi sia del membro inferiore destro che del rachide, sindrome

delle apnee da sonno, obesità, ha affermato:

“ANAMNESI INTERMEDIA:

la situazione a livello cerebrale è rimasta praticamente invariata, presenza piuttosto

di disturbi della memoria soggettivi, della concentrazione, sono aumentati i

disturbi della marcia, dell’equilibrio, cammina molto meno con aumento

ponderale, problemi e dolori alla caviglia destra.

Lavora sempre al 100%

come fiduciario ma ha sempre più difficoltà nella sua attività. Dimentica le

cose, difficoltà anche di parola, disturbi emotivi.

Da fine luglio 2009

lavora al 50% e non riesce a rendere maggiormente.

CLINICAMENTE:

importanti disturbi della marcia legati all’atrofia con amiotrofia e ipotrofia

anche ossea del membro inferiore destro dopo poliomielite contratta

nell’infanzia, importanti alterazioni statico-degenerative del rachide e del

bacino, dolori alla caviglia destra, cammina con l’uso di un bastone,

difficoltà di spostamento, di alzarsi, di sedersi, ginocchio destro valgo.

Esiti di paresi

facciale destra di tipo centrale, con minima disartria residuale, prove di

posizione e di coordinazione normali, non altri segni di lateralizzazione.

Non deficit sensitivi,

pallestesia 8/8 ai membri superiori, 6/8 alle caviglie.

Dal punto di vista

neuropsicologico: qualche difficoltà a trovare i termini appropriati,

difficoltà di concentrazione.

Difficoltà a ricordare

i nomi delle persone. Su 10 nomi né ricorda 6/10 anche dopo ripetizione, calcolo

orale conservato.

Più emotivo.

Valutazione: rispetto

marzo 2008, quando avevo rivisto il Paziente dopo l’episodio ischemico minore

nel tronco cerebrale, la situazione si è leggermente peggiorata, soprattutto

per quel che concerne la motilità legata alle conseguenze della poliomielite

spinale anteriore conseguita da bambino e all’aumento ponderale, con importanti

difficoltà alla marcia, dolori nella caviglia destra, limitazione anche

nell’alzarsi e nel sedersi, rallentamento motorio secondario.

Oltre a ciò presenza

anche di modici disturbi neuropsicologici, con difficoltà di concentrazione,

leggermente anche di memoria, difficoltà a trovare i termini appropriati, i

nomi delle persone.

Ricordo anche la

presenza della sindrome della apnee da sonno, con sonnolenza diurna.

Il Paziente ha dovuto

ridurre la sua attività professionale al 50% a partire da agosto 2009,

attualmente lavora nella misura del 50% come fiduciario.

Questo grado di

incapacità lavorativa mi sembra giustificato.

La situazione è

sicuramente peggiorata dopo l’evento ischemico del 2007.

Il Paziente è

anticoagulato, sempre seguito dal dottor __________ per la problematica

cardiaca.

E’ senz’altro

consigliata una riduzione ponderale ed una rivalutazione della sindrome della

apnee da sonno.” (doc. B).

Sulla

base del citato referto medico il Dr. __________, medico SMR, specialista FMH

medicina generale, il 30 aprile 2010, ha affermato che “in considerazione dell’attuale rapporto specialistico è possibile riconoscere un impedimento

del 50% nell’attività abituale, attività che risulta pure adatta al danno alla

salute, a partire da 8.2009. Per il periodo precedente rimane valida la

valutazione precedente basata su dettagliata documentazione medica incluso

esame neuropsicologico.” (doc. IV).

6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

Considerandi

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001

pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

7.

Alla

luce della documentazione medica agli atti questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione, per le considerazioni che seguono, non ha motivo per

mettere in dubbio le valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________, che hanno

in sostanza ritenuto una capacità lavorativa totale dell’interessato anche

nella sua attività abituale, perlomeno fino al mese di agosto 2009 (o

eventualmente fine luglio 2009), quando la capacità lavorativa si è ridotta al

50%, eccetto alcuni, brevi, periodi, nei mesi di maggio-giugno 2007 e

settembre-ottobre 2007, in cui l’interessato è stato incapace al lavoro

all’80%, rispettivamente al 100%.

Per

quanto concerne la patologia cardiaca, le parti, come emerge anche, da ultimo,

dal certificato del 3 dicembre 2009 del dr. med. __________, specialista FMH

medicina interna, sono del resto concordi nel ritenere che la medesima non ha

un’influenza rilevante sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr. doc. AI

36-2: “la situazione clinica del paziente è caratterizzata da una evoluzione

assolutamente favorevole dal profilo cardiaco.” e doc. 42-2: “la

richiesta di una rendita non è conseguente ai problemi cardiaci (…) bensì ai

postumi neurologici dei due ictus (…)”).

Circa

i postumi neurologici degli ictus che hanno preceduto i problemi cardiaci, ed

in particolare a proposito dell’ultimo episodio (ritenuto come il primo caso,

risalente al 2002, ha causato un’incapacità lavorativa di due mesi solo nel

corso di quell’anno [cfr. doc. 16-5 e 17-6] e che nel 2004 l’interessato è

stato assente dal lavoro un mese al 50% [doc. AI 16-5 e 17-6]), dalle tavole

processuali emerge che l’insorgente è stato degente presso l’Ospedale Regionale

di__________ dal 20 al 26 maggio 2007 a causa, tra l’altro, di un ictus

ischemico minore del tronco con disartria e disfagia di verosimile origine

cardioembolica (doc. AI 13-7) e successivamente, dal 30 maggio al 15 giugno 2007,

presso la clinica __________ (doc. AI 30-1), quando i dr. med. __________i,

primario e specialista FMH in neurologia e la dr.ssa __________,

neuropsicologa, hanno affermato, l’11 giugno 2007, che all’”odierno esame

neuropsicologico il profilo cognitivo appare globalmente nella norma. Si

osserva una minima e sfumata diminuzione della performance cognitiva nella

rievocazione differita di materiale verbale ed in una prova di memoria a breve

termine visuo-spaziale. Tale esito non sembra di entità tale da avere

ripercussioni funzionali significative nelle attività della vita quotidiana o

professionali. Pertanto non si ritiene indicato un trattamento neuropsicologico

specialistico.” (doc. AI 13-12).

Dai

rapporti della Clinica __________, come rileva anche il medico SMR, dr. med. __________

non emergono deficit neuropsicologici con ripercussioni rilevanti sulla

capacità lavorativa (cfr. doc. AI da 30-1 a 30-12).

Successivamente

l’interessato, nel corso del mese di settembre 2007, è stato degente presso l’Ospedale

Regionale di __________ per un aneurisma spurio all’arteria femorale comune destra

dopo chiusura di foramen ovale tramite cateterismo il 4.9.2007 presso __________

(doc. AI 13-16).

Il

27.

ottobre 2008 il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha

evidenziato la presenza di parestesie alla mano destra di origine non chiara,

eventualmente irritazione del nervo mediano al canale carpale da inizio marzo

2008, senza tuttavia indicare alcuna incapacità lavorativa (cfr. doc. AI 15-3).

Lo specialista ha del resto evidenziato che per le recenti parestesie

sospettava “un problema periferico legato al nervo mediano, eventualmente

rimasto compresso durante il sonno, apparentemente in fase di remissione”

(doc. AI 15-4).

Anche

dall’ulteriore documentazione medica prodotta il 26 novembre 2009 dal medico

curante, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, su richiesta

del medico SMR, non emergono patologie con ripercussioni sulla capacità

lavorativa (cfr. doc. AI da 33-1 a 33-9). Né il medico curante (cfr., per

quanto concerne il valore probatorio delle valutazioni dei medici curanti,

consid. 6: il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente; cfr. DTF 125 V 353), che si è limitato ad

attestare un rendimento ridotto a circa il 50% dal mese di settembre 2007 (doc.

AI 13-2), ha apportato elementi di valutazione diversi atti a sovvertire le

conclusioni dei medici SMR.

Come

rilevato dal dr. med. __________, la documentazione a disposizione non

evidenzia un danno della salute all’origine di un calo del rendimento di lunga

durata nella misura del 50% a partire dal 2007. Non sono documentati deficit

neuropsicologici con ripercussioni rilevanti e di lunga durata sulla capacità

lavorativa. L’impedimento alla deambulazione causato dagli esiti di

poliomielite limitano da tempo la deambulazione e rende necessario l’uso di un

bastone. Un peggioramento della capacità deambulatoria portando delle scarpe

ortopediche su misura non è documentato. Non vi sono comunque ripercussioni sul

lavoro d’ufficio.

Va

a questo proposito ricordato che il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una

decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario proce-dere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Va

del resto evidenziato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4).

Non

va poi dimenticato che ancora di recente, con sentenza 9C_965/2008 del 23

dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha

interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del

ricorrente ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere

conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e

mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid.

3.2.3

e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per

il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti,

anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr.

anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20

marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con

riferimenti).

In

concreto, solo con il certificato del 19 aprile 2010 del dr. med. __________ è

stato attestato un (lieve, cfr. doc. B) peggioramento dello stato di salute. Lo

specialista FMH in neurologia ha infatti rilevato che rispetto al mese di marzo

2008, quando aveva visto l’insorgente per l’ultima volta in seguito

all’episodio ischemico minore nel tronco cerebrale, “la situazione è

lievemente peggiorata” (doc. B). Il medico ha evidenziato che il

peggioramento è avvenuto soprattutto per quel che concerne la “motilità

legata alle conseguenze della poliomielite spinale inferiore conseguita da

bambino e all’aumento ponderale, con importanti difficoltà alla marcia, dolori

alla caviglia destra, limitazione anche nell’alzarsi e nel sedersi,

rallentamento motorio secondario” ed ha accertato la presenza di modici

disturbi neuropsicologici, con difficoltà di concentrazione, leggermente anche

di memoria, difficoltà a trovare i termini appropriati, i nomi delle persone,

oltre alla sindrome delle apnee del sonno, con sonnolenza diurna.

Lo

specialista ha poi affermato che la riduzione della capacità lavorativa, al

50%, nella precedente attività di fiduciario, è avvenuta con effetto dal mese

di agosto 2009 e che “questo grado di incapacità lavorativa mi sembra

giustificato” (doc. B, cfr. anche pag. 1 doc. B: ”Da fine luglio 2009

lavora al 50% e non riesce a rendere maggiormente”).

Il

peggioramento, ed il grado d’incapacità lavorativa al 50%, è stato confermato

dal medico SMR, dr. med. __________, il quale ha sottolineato che “è

possibile riconoscere un impedimento del 50% nell’attività abituale, attività

che risulta pure adatta al danno alla salute, a partire da 8.2009” (doc. IV/Bis).

Le

valutazioni dei dr. med. __________ e dr. med. __________ non sono state smentite

da alcun atto medico contrario.

Per cui, sulla base delle

affidabili e concludenti valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ e dr.

med. __________ (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti

interni del SMR la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr.

pure la sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), e del dr. med. __________,

FMH in neurologia, occorre concludere che, a parte alcune settimane dei mesi di

maggio e giugno 2007 e di settembre e ottobre 2007, l’interessato è stato

capace al lavoro al 100% anche nella sua precedente attività (cfr. del resto

anche le attestazioni dei datori di lavoro da cui risulta che l’interessato è

stato assente dal lavoro, in periodi recenti, solo nei periodi appena citati;

cfr. doc. AI 16-5 e 17-7), fino al mese di agosto 2009 (o eventualmente fine

luglio 2009, cfr. doc. B pag. 1), quando la capacità lavorativa si è ridotta al

50% nell’attività abituale, attività che risulta pure adatta al danno alla

salute (cfr. annotazioni del dr. med. __________, doc. IV).

Tuttavia,

per l’art. 28 cpv. 1 let. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha

avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media

durante un anno senza notevole interruzione (e, per la let. c, se al termine di

questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40 per cento).

In

concreto, accertato che per il periodo precedente al mese di agosto 2009 (o

eventualmente fine luglio 2009) l’insorgente è stato capace al lavoro al 100%,

eccettuati i periodi di maggio e giugno 2007 e di settembre e ottobre 2007, e

che l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione

effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata

(in concreto l’8 marzo 2010), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102), il termine di un anno previsto dall’art. 28 cpv. 1 let. b

LAI non era ancora scaduto al momento dell’emissione della decisione impugnata

che pertanto si rivela corretta. Ciò vale anche se si dovesse prendere in

considerazione una diminuzione della capacità lavorativa al 50% già dal mese di

luglio 2009, come fatto valere dall’insorgente in sede di ricorso (pag. 4 punto

b, cfr. anche doc. B, certificato del 19 aprile 2010 del dr. med. __________: “da

fine luglio 2009 lavora al 50% e non riesce a rendere maggiormente”).

Ritenuto

tuttavia che nel frattempo è trascorso oltre un anno da agosto 2009 (e da fine

luglio 2009), l’incarto va trasmesso all’UAI affinché tratti l’invio del

certificato del dr. med. __________ (doc. B) quale nuova domanda, esamini se vi

sono i presupposti per entrare nel merito della richiesta e decida circa un

eventuale diritto alla rendita per il periodo successivo alla decisione

impugnata.

8.

L’insorgente

chiede infine l’assunzione di ulteriori prove, tra le quali l’allestimento di

una perizia medica, nonché il richiamo di tutte le cartelle cliniche da tutti i

medici e gli istituti di cura che si sono occupati della pratica (doc. I).

Alla

luce della documentazione prodotta dalle parti, già sufficiente per decidere

nel merito del ricorso, ed in assenza di atti medici atti a sovvertire le

convincenti conclusioni dei medici SMR e del dr. med. __________, l’assunzione

di ulteriori prove si rivela superflua.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

9.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’incarto

è trasmesso all’UAI per i suoi incombenti.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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