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Decisione

32.2010.105

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 ottobre 2010Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i letti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale

di invalidità

10 %

In questo ambito, gli aiuti da parte dei figli sono

inevitabilmente maggiori. Per quanto consentito, la signora RI 1 si impegna

quotidianamente nella cura dei locali, suddividendo e limitando i lavori,

attenta a non sottoporsi a sforzi controproducenti. I sintomi algici sono molto

variabili, anche in funzione delle condizioni climatiche, e nelle fasi più

sfavorevoli rimanda i lavori al giorno seguente. Si dedica al rispolvero dei

mobili evitando i ripiani alti, effettua autonomamente il cambio del letto ma

fatica a scuotere il piumone, passa l'aspirapolvere in un locale alla volta ma

ha rinunciato alla pulizia dei tappeti, mantiene la pulizia del locale bagno ma

non della vasca a causa della posizione inergonomica e delle sollecitazioni fisiche

richieste. Raramente si dedica alla pulizia dei vetri, non più di uno per

volta. Afferma di potersi accovacciare, senza comunque effettuare sforzi. Non è

più in grado di trasportare un sacco dei rifiuti da 35 l, per cui si è adattata usando quelli da 17 l. Ogni lavoro che comporta il sollevamento di pesi o

il coinvolgimento della muscolatura deve essere evitato. Sono i figli che si

incaricano dei compiti più impegnativi e assolvono le periodiche pulizie di

fino.

Il compito delle pulizie comporta numerose mansioni

particolarmente gravose, che l'assicurata non è più in grado di svolgere. Le

dichiarazioni ricevute, l'ampiezza della casa ma anche il nucleo famigliare

particolarmente ridotto permettono una valutazione degli impedimenti del 50%.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

2 %

Nonostante dei comprensibili problemi nell'effettuare

le manovre, la signora RI 1 è ancora in grado di servirsi del veicolo privato.

Prima dell'insorgere del danno alla salute effettuava prevalentemente acquisti

settimanali, mentre ora si reca sovente nei negozi per evitare un sovraccarico.

In tal modo può provvedere autonomamente alle necessità quotidiane, mentre l'aiuto

da parte dei figli è indispensabile in presenza di merce ingombrante o pesante.

Autonoma nel controllo delle necessità come nell'assolvere

pratiche amministrative.

La necessità di aiuto nel trasporto di pesi, nonché il minor

rendimento, consentono una valutazione degli impedimenti del 20%.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

2 %

La signora RI 1 inserisce autonomamente il bucato nella

lavatrice, in posizione inginocchiata quando i dolori sono maggiormente acuti.

Con fatica stende la biancheria allo stenditoio, appoggiando la cesta su un

ripiano per evitare di flettere ripetitivamente il dorso ed infiammare la parte

lesa. Limita lo stiro allo stretto indispensabile, suddividendo il compito su

più giorni. Quando il lavoro è eccessivo riceve l'aiuto della figlia.

Incontra importanti difficoltà nel mantenere la

posizione richiesta nei lavori di cucito.

Considerando il contesto famigliare, le indicazioni

riportate permettono di esprimere una percentuale di impedimenti del 20%.

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

0 %

percentuale degli impedimenti

- %

percentuale

di invalidità

0 %

Ambedue i figli sono maggiorenni.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

80%

percentuale di invalidità

12 %

Prima dell'insorgere del danno alla salute, la signora RI

1 si è sempre incaricata dei lavori esterni all'abitazione. In inverno spalava

la neve liberando le scale nonché l'accesso all'abitazione e al garage, trasportando

inoltre sacchi di sale di 25 kg che spargeva al suolo.

Si occupava personalmente del giardino, che

complessivamente misura 2000 m2: tagliava l'erba, potava la siepe e i numerosi

cespugli, con i figli effettuava i lavori di pulizia e mantenimento della

piscina. Vangava autonomamente il terreno adibito ad orto, seminava, curava la

crescita delle verdure, estirpava,….

In minima parte si dedica ancora alla cura degli

arbusti, mentre ogni altro compito è garantito dai figli, coadiuvati da un

giardiniere.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

34%

Chi

esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può

svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato

I figli.

Parte dei lavori di giardinaggio sono ora a carico di

un giardiniere.

(…)

Da quando il danno alla

salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal mese di aprile 2009.

(…)".

L'assistente sociale,

come accennato, ha dunque accertato un impedimento complessivo del 34%, ciò che

costituisce un'in-validità di pari grado.

10. Nel

suo ricorso l'assicurata contesta le risultanze dell'inchiesta, evidenziando

che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la percentuale degli

impedimenti nell'ambito dei singoli campi di attività.

Per i motivi che

seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.

Innanzitutto va

rilevato che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CIGI, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica.

Va anche presa in

considerazione la ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione che il bene della comunione richiede (art.

272 CC).

Ciò permette in concreto

di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione fornita dal

figlio della ricorrente, specie nelle attività

domestiche nelle quali ella incontra maggiori difficoltà o nei momenti in cui

risulta impossibilitata.

A tal proposito va

nuovamente attirata l'attenzione dell'insorgente sull'obbligo per l'assicurato

di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni

sociali (DTF 130 V 97, 123 V 233). In virtù di tale obbligo anche le persone

occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa

e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al

lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo

all'aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le particolari circostanze

(RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Una

misura che peraltro deve essere ritenuta maggiore a quella che sarebbe profusa

nel caso in cui l'assicurato fosse in buona salute (DTF 130 V 97).

D'altra parte, bisogna

ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei fattori che,

concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa

dell'assicurato nei vari ambiti domestici.

Nella fattispecie,

esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l'attendibilità. In

effetti esse non appaiono arbitrarie, anzi, risultano conformi non solo alle

risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti.

Del resto, questo

Tribunale deve rilevare che le conclusioni dell'assistente sociale sono state

tratte dopo attenta valutazione della situazione particolare e delle affermazioni

rese dall'as-sicurata stessa, nonché delle limitazioni indicate dal dr. med. __________

e dal medico SMR, avendo peraltro riconosciuto espressamente degli impedimenti

maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nella pulizia dell'appartamento

e nel giardinaggio.

Esse tengono altresì

conto, come detto, della collaborazione fornita dai figli e dal giardiniere e

non possono essere ritenute troppo ottimistiche, ma al contrario appaiono

rispettose delle limitazioni descritte dal medico specialista (doc. 12) che ha

peritato l'interessata e che tra l'altro è il suo medico curante.

Inoltre l'assistente

sociale ha, con pertinenza, osservato che in generale nella valutazione degli impedimenti in attività domestica si sia tenuto conto anche

degli strumenti e dei mezzi di cui l'assicurato deve, in virtù dell'obbligo di diminuire

il danno, dotarsi per migliorare la propria capacità lavorativa (cfr. in

proposito il citato N. 3096 CIGI) nel rispetto, appunto, dei limiti funzionali

descritti e riconosciuti medicalmente.

Infine, l'assistente

sociale ha pure considerato adeguatamente che lavori pesanti, che

comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti tutti i giorni; ha tenuto

altresì conto del nucleo famigliare (il figlio, studente in Svizzera romanda,

rientra a casa per il week-end e per le vacanze universitarie, mentre la figlia,

che vive nel __________, l'aiuta all'occorrenza) e della ripartizione delle

varie funzioni dipendenti dallo stesso.

11. Viste

le contestazioni della ricorrente riguardo ad ogni attività considerata dall'assistente

sociale, e meglio all'importanza assegnata da quest'ultima ad ogni attività tipicamente

domestica, occorre quindi analizzare ciascuna di esse.

Con riferimento alla "Conduzione

dell'economia domestica" (punto 5.1), l'insorgente contesta l'importanza

del 5% assegnata e sostiene, invece, che la stessa debba essere ridotta a 0% poiché,

non essendo dipendente da orari o impegni lavorativi, ella può cucinare,

stirare e fare altre attività quando ne ha voglia.

Al riguardo, come

Considerandi

giustamente ha rilevato l'Ufficio AI, le Direttive CIGI prevedono che vanno

applicate le ripartizioni dei lavori e le valutazioni dei singoli compiti

secondo i valori minimi e massimi stabiliti al N. 3095, atti a preservare la

parità di trattamento ed a permettere una valutazione realistica dei singoli

casi.

Di conseguenza, non è

possibile non adottare almeno un valore compreso tra quello minimo del 2% e

quello massimo del 5%.

La lamentela che l'assicurata,

siccome vive da sola, non ha bisogno di pianificare le sue giornate e le

attività da svolgere, non trova conferma nella realtà, fosse anche perché,

proprio per sua stessa ammissione, l'ampiezza della casa e del giardino, come

pure l'impossibilità di recarsi a fare la spesa una sola volta alla settimana a

causa delle difficoltà nel portare poi i pesi a casa, comportano comunque una

pianificazione, anche minima, delle sue giornate, nel senso che deve pensare a come

ripartire ogni giorno le diverse attività domestiche.

Prova ne sono gli

innumerevoli lavori necessari alla conduzione di un'economia domestica che l'interessata

stessa ha minuziosamente elencato nelle sue osservazioni (doc. X punto g pagg.

4.

e 5), i quali giustificano qui ampiamente l'adozione del valore massimo del 5%.

Ritenuto che la

malattia non impedisce (0%) comunque l'assicurata nell'organizzazione delle

attività quotidiane, va confermata la percentuale di invalidità pari allo 0%

(5% x 0%).

Quanto alla gestione

dell' "Alimentazione" (punto 5.2), la ricorrente pretende una

percentuale di importanza molto inferiore (25%) a quella stimata al 40%, ritenendola

esagerata rispetto alla realtà dei fatti, visto che le altre mansioni occupano

molto più tempo ed energia date le dimensioni della casa e del giardino. Pertanto,

ritenuto un impedimento del 20%, il grado di invalidità assommerebbe al 5% (25%

x 20%).

Innanzitutto il TCA

osserva che l'assicurata non ha allegato elementi diversi da quelli già noti e

giustamente ritenuti dall'assistente sociale, la quale ha ponderato con attenzione

le dichiarazioni rese dall'interessata per trarre le proprie conclusioni.

Non va poi dimenticata

la vasta esperienza dell'assistente sociale a valutare casi analoghi, dove l'importanza

assegnata al capitolo dell'alimentazione è (spesso, come ha avuto modo il TCA di

osservare in altri casi esaminati) stabilita al 40%.

Inoltre, seppure

discontinua, va considerata la presenza del figlio almeno due giorni al mese e,

soprattutto, durante le lunghe vacanze semestrali universitarie.

Con pertinenza, nelle

sue osservazioni del 9 giugno 2010 l'assistente sociale ha osservato come "L'attività

culinaria è un compito al quale anche una persona che vive da sola si dedica

necessariamente ogni giorno" (doc. VIbis), fosse anche quando "pranza

ad esempio prelevando una fetta di formaggio dal frigorifero." (doc. X

punto b pag. 2).

La valutazione è stata

effettuata tenendo conto non solo dei limiti indicati medicalmente, ma anche

della fattiva capacità e possibilità dell'assicurata di dotarsi di strumenti e

modalità di lavoro che, compatibilmente con l'attività svolta, le consentano di

aumentare l'autonomia.

L'assistente sociale

ha anche osservato come l'attività culinaria e il disbrigo della cucina

relativi al contesto familiare dell'assicurata non comportino sforzi

particolari, dato che ella evita di spostare oggetti pesanti ed eliminare incrostazioni

tenaci, che affida ai figli. Nella conduzione dell'attività quotidiana l'interessata

ha comunque limitato il più possibile la dipendenza da terzi, volendo mantenere

un'elevata autonomia.

Vanno quindi

confermati l'importanza dell'attività fissata nel 40% e l'impedimento reale

stabilito nel 20%, che danno una percentuale di invalidità dell'8%.

Come già osservato per

il punto 5.1, le Direttive CIGI non permettono di distanziarsi dai valori

minimi e massimi elencati al N. 3095. Di conseguenza, per la posizione "Pulizia

dell'apparta-mento" (punto 5.3), rilevato altresì che la stima

degli impedimenti fatta dall'assistente sociale, il 50%, appare già generosa

considerato l'aiuto che forniscono i figli sia il fatto che comunque alcune attività di pulizia sono ancora esigibili nella misura in cui

non comportano sforzi particolari, posizioni particolari e sollevamento di pesi, per il resto l'importanza del 20% assegnata a questa attività

non può essere aumentata come richiesto dalla ricorrente, rappresentando già la

percentuale massima adottabile. La circostanza che l'abitazione raggiunge i 400

mq di superficie non giustifica una diversa ripartizione del tempo impiegato.

Va dunque ribadito il

grado d'invalidità del 10% (20% x 50%).

Con riferimento alla

contestazione relativa alla "Spesa e acquisti diversi" (punto

5.

), è vero che l'assicurata non può sollevare carichi eccessivi (sacchi della

spesa), ma, come detto in precedenza, la soluzione di recarsi sovente nei

negozi per evitare un sovraccarico di pesi da portare è la soluzione ideale. In

tal modo, però, aumentano le occasioni d'acquisto e conseguentemente maggiore è

anche l'occupazione del tempo durante il giorno, dovendo inoltre recarsi in automobile

a fare le commissioni.

Esigibile è anche da

ritenere il ricorso a terzi e comunque solo nel caso di pesi superiori a quelli

medicalmente indicati.

Alla luce di ciò, la

richiesta dell'insorgente di ridurre al 7,5% l'importanza assegnata all'attività

in questione non può essere condivisa. In questo senso, non merita censura

alcuna la valutazione dell'assistente sociale laddove ha stabilito per questo

specifico punto un'importanza del 10%, corrispondente peraltro al massimo

attribuibile in virtù del citato N. 3095 CIGI, ed una limitazione del 20%,

ottenendo così un'invalidità del 2% (10% x 20%).

Per la contestazione relativa

al "Bucato, confezione e riparazioni di indumenti" (punto

5.

), la ricorrente ha chiesto di ridurre la percentuale d'importanza assegnata

al 7,5, dato che ella si limita a lavare, stendere e stirare, ma non anche a

riparare abiti.

In occasione della

visita domiciliare, l'assicurata ha riferito all'assistente sociale di avere

importanti difficoltà nel mantenere la posizione richiesta nei lavori di

cucito, mentre nel ricorso ha negato di riparare abiti.

Nella sua presa di

posizione del 9 giugno 2010 (doc. VIbis) l'assistente sociale ha precisato che nel

10% di importanza assegnato al punto 5.5 i lavori a maglia non sono nemmeno

entrati in linea di conto nella sua valutazione, che invece si è basata sul

modesto impegno nell'ambito del lavare, stendere e stirare la biancheria. L'interessata

si è organizzata suddividendo quest'ultima attività su più giorni per evitare

di infiammare la parte lesa.

Considerato un minimo

del 5% ed un massimo del 20%, d'avviso del TCA l'importanza assegnata del 10%

è stata rettamente stabilita, tendo in particolare conto che si tratta di un

nucleo familiare composto da una sola persona per poco meno di metà dell'anno e

da due persone per i restanti mesi.

Il grado d'invalidità del 2% va dunque confermato

(10% x 20%).

infine quanto osservato ancora con riferimento alla posizione relativa ai "Diversi"

(punto 5.7) può inficiare il benfondato della valutazione dell'assistente

sociale, che ha su questo punto rettamente valutato all'80% la percentuale

degli impedimenti per delle attività che rappresentano il 15% di importanza.

Al

riguardo, l'insorgente ha preteso invece che sia assegnata a queste mansioni un'importanza

del 30%, visto che il massimo consentito è del 50% e che, a suo dire, la cura

del giardino, vasto ben 2'000 mq, comporta un notevole investimento di tempo e

di energie.

È

vero che le Direttive prevedono un'importanza massima del 50%, ma non va dimenticato

che, fra le altre attività, l'UFAS ha elencato una serie di mansioni che non

occupano invece la ricorrente, quali curare gli animali, svolgere attività di

utilità pubblica, eseguire creazioni artistiche, impegnarsi a favore di terzi, fare

volontariato. Il TCA evidenzia che l'insorgente ha postulato che il grado

attribuito dall'UAI le sia sì aumentato, ma in funzione della sola attività

legata al giardinaggio e simili. In questo senso, il tempo impiegato in questa

sola attività deve essere ridimensionato rispetto alla pretesa dell'insorgente.

Inoltre,

come ben ha rilevato l'esperta, l'impegno che l'assicurata dedica alla cura del

terreno circostante la sua abitazione non è sempre costante, ovvero ci sono dei

periodi dell'anno in cui occorre gettare il sale e spalare la neve, mentre in

altri tagliare l'erba e vangare l'orto ed in altri ancora pulire la piscina

che, tuttavia, già avveniva con l'aiuto dei figli anche prima dell'insorgenza

della malattia. In altri termini, non tutte le attività che la ricorrente ha scrupolosamente

elencato né sono né tanto meno devono essere svolte ogni giorno contemporaneamente.

Di conseguenza, la considerazione che l'impegno complessivo prestato sull'arco

di un anno venga riportato su ogni giorno nella misura del 15% non è affatto

arbitrario.

Il

TCA rileva, poi, che l'aiuto dei figli per ogni altro compito al di fuori della

cura degli arbusti, come pure il prezioso aiuto del giardiniere (doc. 17-6), riducono

sensibilmente l'impegno che l'interessata dovrebbe prestare in questo campo.

Non

va da ultimo tralasciato di osservare che le dimensioni della parte esterna

della proprietà dell'insorgente sono del tutto ragguardevoli e fuori dal comune

(basti citare i quattro garages, il vasto piazzale esterno, i 2'000 m di giardino), ciò che però non può comunque giustificare un aumento dell'importanza assegnata

a questa attività, che già si avvicina all'importanza attribuita alla pulizia

dell'appartamento di 400 mq.

Infine,

il Tribunale rileva che con STCA del 25 gennaio 2010 (32.2009.122) ha confermato

l'importanza assegnata del 15% ad un'assicurata che viveva in un'abitazione

circondata da un giardino di 2'000 mq e vi accudiva pure diversi animali.

Il

grado d'invalidità del 12% non è quindi arbitrario (15% x 80%).

12.

Stanti

le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente

sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene

che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità

della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria

e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare

alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, è da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Le ulteriori

allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa

dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si

giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128

V 93 consid. 4).

Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, siccome

essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste, l'assicurata non può pretendere che la valutazione

del suo grado di invalidità si basi unicamente sulle dimensioni della sua

abitazione e del suo giardino, dimensioni che, va riconosciuto, esulano da

quella che può essere definita un'abitazione di dimensioni standard di una

persona.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, osservato come le

correzioni apportate dalla ricorrente non risultano giustificate, tenuto conto

di tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere

adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività

domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse

mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento

domiciliare.

Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 34%

deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo

(fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto

accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata

ed il ricorso respinto.

13.

Infine,

la ricorrente ha chiesto di esperire il sopralluogo dell'abitazione e del

terreno circostante, come pure eventualmente di far allestire una nuova perizia

specialistica "che tenga realmente conto di quanto precede e che dia le

giuste importanze alle varie mansioni svolte dall'assicurata." (doc.

I punto 10 pag. 9).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Questo Tribunale

ritiene che la documentazione agli atti sia chiara e sufficiente per l'evasione

della presente fattispecie, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti, segnatamente una nuova perizia da parte di un'(altra)

assistente sociale come pure il sopralluogo della sua proprietà.

In effetti, come già

osservato, la fattispecie risulta già adeguatamente accertata da un'esperta e,

come visto, decisivo ai fini della valutazione dei limiti funzionali e dell'importanza

assegnata per ogni attività domestica esercitata da parte delle persone occupate

nell'economia domestica, è l'accertamento effettuato dai servizi sociali. La

circostanza che la persona incaricata dall'UAI non abbia visitato internamente

l'abitazione ed esternamente il terreno circostante, non muta comunque le

considerazioni esposte in precedenza, dato che l'ampiezza della proprietà è già

stata debitamente ed opportunamente ritenuta nella valutazione finale dell'impegno

per ogni mansione che l'assicurata deve svolgere.

14.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della

vertenza, le spese, cifrate in Fr. 200.-, vanno caricate alla ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi Fr. 200.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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