32.2010.109
Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile. Nella misura in cui la (contestata) comunicazione dell'Ufficio AI rappresenta una decisione incidentale resa nell'ambito della procedura a
7 maggio 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.109
Data decisione, Autorità:
07.05.2010, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile. Nella misura in cui la (contestata) comunicazione dell'Ufficio AI rappresenta una decisione incidentale resa nell'ambito della procedura amministrativa, la stessa non arreca un danno irreparabile e non è quindi impugnabile
IRRICEVIBILITÀ
art. 57a LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.109
FS
Lugano
7 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 13 aprile 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - nel
mese di giugno 2007 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti;
- con
progetto di decisione 21 gennaio 2010 l’Ufficio AI ha preavvisato il diritto ad
una rendita intera dal 1. luglio 2007 al 31 luglio 2008 e rifiutato il diritto
a provvedimenti professionali essendo il grado d’invalidità, da maggio 2008,
nullo;
- con
scritto 8 aprile 2010 l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI della documentazione
concernente la sua situazione medica e di disoccupato;
- con
lettera 13 aprile 2010 l’Ufficio AI ha comunicato all’assi-curato quanto segue:
“(…) abbiamo ricevuto le sue osservazioni al progetto di decisione datate
08.04.2010 e da noi ricevute in data 12.04.2010. Le facciamo presente che la
proposta di decisione è stata inviata in data 21.01.2010 e che la data di scadenza
per la presentazione delle osservazioni era il 02.03.2010. Pertanto essendo
trascorso il tempo limite per l’inoltro delle osservazioni, le stesse non
possono essere prese in considerazione in questo ambito, eventualmente le è
data la facoltà di presentare ricorso presso il Tribunale cantonale delle
assicurazioni di Lugano. (…)” (doc. A6);
- con
ricorso 25 aprile 2010 l’assicurato ha giustificato il ritardo delle sue osservazioni
e chiesto al TCA di “(…) trattare questo caso di salute e di lavoro (…)”;
- con
e-mail 27 aprile 2010 __________, segretaria ispettrice presso l’Ufficio AI, ha
trasmesso la delibera 21 gennaio 2010 spedita alla Cassa di Compensazione __________
(II/Bis) e comunicato al segretario del TCA che “(…) la decisione formale non è
ancora stata emessa dalla Cassa di compensazione competente (__________) (…)”
(II);
- in
concreto il ricorso dell’assicurato non è ricevibile per i seguenti motivi;
- secondo
l’art. 57a cpv. 1 LAI prima frase l’Ufficio AI comunica all’assicurato, tramite
un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o
alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. La successiva
decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi al
Tribunale delle assicurazione del luogo dell’Ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a
LAI). Le decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a
questa Corte (art. 1 lett. m Lptca).
Nella
fattispecie, come appurato, non è ancora stata emessa una decisione formale. Manca
pertanto l'oggetto suscettibile di essere impugnato e difetta quindi un
presupposto processuale (STF 9C_302/2009 dell’8 giugno 2009; DTF 131 V 164
consid. 2.1, 125 V 413
consid. 1a pag. 414 con riferimenti);
- nella
misura in cui la lettera 13 aprile 2010 dell’Ufficio AI configurasse una decisione
incidentale resa nell’ambito della procedura amministrativa, il ricorso non
sarebbe comunque ricevibile in quanto la stessa non arreca all’assicurato un
pregiudizio irreparabile (Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2009, ad art. 56, N.
8-11, pag. 704-705). Contro la decisione di merito che l’amministrazione emetterà
è infatti data la possibilità di ricorso a questo Tribunale che valuta fatti e
diritto con piena cognizione;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- viste
le particolarità del caso questo Tribunale rinuncia a prelevare delle spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster