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Decisione

32.2010.11

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27 agosto 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

32.2010.11

Data decisione, Autorità:

27.08.2010, TCA

Titolo:

Viste le risultanze mediche, considerata la possibilità di sfruttare la capacità lavorativa residua (A. 60enne abile al 75% in attività adeguata) e ritenuto il grado d'invalidità ottenuto applicando la deduzione massima possibile del 25%, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

DIRITTO ALLA RENDITA

GRADO DI INVALIDITÀ

art. 4 LAI

art. 28 LAI

art. 16 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2010.11

FS/lb

Lugano

27 agosto 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2010

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 novembre 2009 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1949, da ultimo attiva quale badante presso il signor __________

(doc. AI 8/1-9), il 10 giugno 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni

AI per adulti (doc. AI 1/1-8).

1.2. Esperiti

gli accertamenti del caso, tra cui una perizia 11 maggio 2009 a cura del dr. __________, con decisione 23 novembre 2009 (doc. AI 34/1-3) l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

1.3. Contro

questa decisione, tramite la RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA (scritto 11 gennaio 2010 indirizzato all’Ufficio AI, trasmesso al TCA

per competenza e da trattare alla stregua di un ricorso (II e V)) con il quale – contestata la

valutazione medica e quella economica con argomentazioni di cui si dirà, se

necessario, in seguito – ha chiesto di essere posta al beneficio del diritto ad una rendita.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica e quella

economica anche sulla base delle risposte della consulente in integrazione professionale

– ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con

scritto 22 febbraio 2010 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni

e ha trasmesso al TCA lo scritto 12 febbraio 2010 del dr. __________ indirizzato

alla sua rappresentante.

1.6. Con

osservazioni 2 marzo 2010 l’Ufficio AI – viste le annotazioni 26 febbraio 2010

del dr. __________ – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 23 novembre 2009, con la quale

l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, è conforme o

meno alla legislazione federale.

L’assicurata

postula il diritto ad una rendita.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il

grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto

del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con

quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla

nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione

della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento

o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U

156/05, consid. 5).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto

dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute

fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione

su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V

222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno

2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata

in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

2.4. Nel

caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità

lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia 11 maggio 2009

del dr. __________, FMH in reumatologia (doc. AI 29/1-16).

Il

perito – descritti l’anamnesi, i dati soggettivi, le constatazioni obiettive

e posta la diagnosi di “(…) – Sindrome cervicovertebrale cronica, attualmente

moderata, con limitazioni funzionali specialmente in rotazione destra in/con • alterazioni degenerative: - C5/6:

osteocondrosi con restringimento foraminale e del canale spinale - C6/7: netta

osteocondrosi – Sindrome lombospondilogena cronica, prevalentemente a destra,

in/con • alterazioni

degenerative con fulcro in L4/5: restringimento del canale spinale con netta

osteocondrosi e spondilartrosi bilaterale (associata a cisti sinoviali); anterolistesi

di I° di L4 con discreta instabilità radiologica senza corrispondenti segni

clinici; assenza di segni neurocompressivi (…)” (doc. AI 29/7) – ha espresso

le seguenti valutazioni:

"

(…)

5.- GRADO

DI CAPACITA’ DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LUCRATIVA O

DELL’ATTIVITA’ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL’INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

La presente valutazione reumatologica ha come scopo di stabilire le capacità fisiche

della paziente in vista di un eventuale diritto a prestazioni da parte dell'Assicurazione

d'Invalidità.

La signora lamenta da anni dolori vertebrali con

predominanza della zona lombare ma con disturbi anche cervicali, curati secondo

lei già tempo fa con sedute di fisioterapia. Non vi sono atti medici in merito.

Nel 2007 la paziente si è consultata una prima volta

con il neurochirurgo Dr. __________ il quale ha provveduto a degli accertamenti

radiologici e neuroradiologici del tratto lombare, esami che hanno messo in

evidenza alterazioni strutturali di una certa importanza in particolare nel

segmento L4/5 dove è stata evidenziata un'olistesi di I° (scivolamento

anteriore) della vertebra L4 dovuto ad una degenerazione discale ma soprattutto

delle articolazioni faccettarie, con un restringimento del canale vertebrale a

questa altezza, accentuato dalla presenza di cisti sinoviali (epifenomeni della

degenerazione delle articolazioni faccettarie). Dal profilo clinico lo

specialista non ha comunque rilevato alterazioni funzionali maggiori, al punto

che non ha ritenuto indicato dei provvedimenti terapeutici specifici. In novembre

del 2008 ha rieseminato la paziente, completando le indagini anche con una RM

della colonna cervicale che ha mostrato delle alterazioni degenerative

plurisegmentali anche a questo livello.

Nella sua valutazione del 2007 lo specialista non si

era espresso in merito ad un eventuale impatto della presente patologia sulla

capacità lavorativa della paziente. Nel suo certificato del novembre 2008

esprime invece il parere che la paziente difficilmente potrà riprendere un

lavoro qualsiasi, giudizio in un secondo tempo relativizzato quando nel suo

rapporto del 09.02.2009 dichiara che la paziente potrebbe senz'altro svolgere

una attività lavorativa confacente anche se in maniera ridotta ("eventualmente

nella misura del 50%").

Tra marzo e novembre 2008 la paziente fu messo in

inabilità lavorativa completa per motivi psichiatrici. Da dicembre 2008 è

regolarmente iscritta nella Cassa Contro la Disoccupazione.

La signora lamenta al livello lombare dei dolori

comprendenti la regione gluteale bilateralmente, accompagnati da una rigidità

che si ripercuote anche sulle gambe, il tutto presente "sempre" ma soprattutto

al risveglio, con irradiazioni negli arti inferiori con predominanza a destra,

indicando la regione anterolaterale della coscia e lo stinco. Sarebbe in

particolare impedita a lavorare con il busto piegato, avvertendo inoltre un

peggioramento dei disturbi nell'alzare pesi con ingravescenti difficoltà nel

corso del 2007 e 2008 a svolgere il suo lavoro di governante presso il suo

convivente, una persona una ventina d'anni più anziana di lei. Trae sollievo

parziale dalla posizione sedentaria se può sostenere la colonna lombare con un

cuscino. Riesce a camminare in pianura anche per più di mezzora circa. Al

livello cervicale i dolori riguardano in particolare la regione nucale a

destra, provocabili con movimenti rotatori, impediti in particolare verso il

lato destro ma particolarmente dolorosi nella rotazione a sinistra. Non vi sono

irradiazioni dolorose negli arti superiori. L'esame clinico mostra una 60.enne

in condizioni generali buone, senza impedimenti nei movimenti spontanei e senza

manifestazioni di disagio durante il colloquio anamnestico durato una mezzora

circa. Il rachide si presenta con curvature fisiologiche. La funzionalità

cervicale è ridotta specialmente verso il lato destro sia per la

lateroflessione che per i movimenti rotatori. I dolori sono sollecitati

specialmente nei movimenti rotatori a sinistra e si manifestano nella regione

nucale a destra. La mobilità lombare è solo moderatamente ridotta (flessione e

lateroflessione bilaterale -1/3). La sofferenza della muscolatura

paravertebrale appare maggiore in zona cervicale mentre non sono presenti

reperti oggettivi maggiori per una sindrome vertebrale in zona lombare. La palpazione

interspinale è dolente nel segmento L4/5 (fulcro anche della patologia

morfologica).

La funzionalità degli arti appare normale. Non vi sono

segni diretti od indiretti per una neurocompressione né al livello cervicale né

al livello lombare. Mancano anche indizi in favore di una instabilità

segmentale clinicamente rilevante (come lo suggeriscono invece le lastre

funzionali della colonna lombare dell'aprile 2007, vedi punto 3.4.).

Il restringimento del canale spinale (al livello

cervicale e lombare) non si manifesta clinicamente (assenza di sintomi

claudicanti).

In conclusione interpreto il quadro come espressione

clinica di una patologia degenerativa plurisegmentale del rachide che determina

limitazioni funzionali cervicali e lombari all'origine di una riduzione anche

delle risorse fisiche della paziente che giudico come segue:

- sollevamento e/o trasporti di carichi:

• molto

leggeri (fino a 5 kg): normale

• leggeri

(fino a 10 kg): ridotta

• medi

(fino a 235 kg): esigua a nulla

• pesanti

(oltre a 25 kg): nulla

• sopra

il piano delle spalle:

- di 5 kg: ridotta

+ di 5 kg: nulla

- manipolazione di oggetti ed attrezzi:

• leggeri/di precisione: normale

• medi: lievemente ridotta

• pesanti: ridotta ad esigua

- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

• a braccia elevate: normale

• con rotazione del tronco: lievemente

ridotta

• seduta e piegata in avanti: lievemente

ridotta

• eretta e piegata in avanti: ridotta

• inginocchiata: normale

• con le ginocchia flesse: normale

- mantenere posizioni statiche:

• seduta: per un'ora senza interruzione

• eretta: per mezzora senza interruzione

- spostarsi/camminare:

• per tratti corti e medi (fino a 2 km circa): normale

• per tratti lunghi: con brevi interruzioni

• su terreni accidentati: lievemente ridotta

• salire/scendere scale: lievemente ridotta

- diversi:

• lavori manuali all'altezza di un tavolo

sono esigibili in forma normale

Negli ultimi anni la paziente ha svolto il lavoro di

governante/badante di una persona anziana (suo compagno). Non dispongo di un

mansionario dettagliato delle attività svolte. Basandomi sulle dichiarazioni

della paziente ritengo che vi siano state mansioni difficilmente compatibili

con lo stato attuale di salute con riferimento alle patologie vertebrali (a

condizione che la persona da accudire abbia effettivamente perso la sua

autonomia).

Penso in particolare alle difficoltà nell'alzarla,

aiutarla nelle sue trasferte, nel lavarla, ecc. Dal profilo medico-teorico la

capacità lavorativa per il lavoro svolto può così raggiungere anche il 50%

inteso come ridotto rendimento. In concreto significherebbe, che alcune

mansioni dovrebbero essere assunte da altre persone (per esempio Spitex).

Difficile dire quando realmente si siano ridotte le capacità fisiche della

paziente ad un punto da incidere con la sua capacità lavorativa nella misura

attuale. La signora ha assolto i suoi compiti in maniera normale (anche se con

dichiarate difficoltà) fino a marzo/aprile del 2008. In seguito è stata inabile al lavoro al 100% per motivi psichiatrici. E' solo da novembre del

2008 che si dispone di una valutazione specialistica del rachide che attesti

una ridotta capacità fisica (certificato del Dr. __________ del 27.11.2008). Secondo

lei le sue condizioni di allora sarebbero state simili a quelle attuali (con

un'incapacità lavorativa come la presente sin da allora ?).

Ritengo le risorse fisiche della paziente per intanto

quelle definitive con un ulteriore limite della sua capacità lavorativa nella

misura proposta anche in futuro.

6.- POSSIBILITA'

DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO

Non vi sono misure terapeutiche proponibili che

potrebbero modificare in maniera tangibile le limitazioni sotto il punto 5.

Escluderei in particolare che un gesto chirurgico al rachide (di qualsiasi

tipo) fosse in grado di migliorare la capacità lavorativa della paziente.

Per un'attività lucrativa consone alle limitazioni

sotto il punto 5. la paziente sarebbe da considerare abile nella misura del

75%, con una limitazione del 25% che si giustifica con un ritmo di lavoro ridotto

a causa dei persistenti dolori.

La signora RI 1 non necessita di mezzi ausiliari.

7.- OSSERVAZIONI

La paziente asserisce, che la sua situazione psichica si era deteriorata

nel contesto della sua problematica situazione socio-professionale che è

culminata in un'incapacità lavorativa completa per motivi psichiatrici tra

marzo e novembre 2008. Nel frattempo le sue condizioni psichiche si sarebbero

invece ristabilizzate senza ulteriore impatto sulle sue condizioni generali ed

in particolare sulla sua capacità lavorativa. (…)"

(doc. AI 29-7/11)

Alla

perizia del dr. __________ va conferita piena forza probatoria poiché la stessa

risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di

elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). La ricorrente

non ha contestato validamente la valutazione della residua capacità lavorativa

– del 50% nella sua attività abituale e del 75% in attività adeguate, dal

novembre 2008 – che è stata confermata anche dal dr. __________, medico SMR,

nel rapporto medico 19 maggio 2009 (doc. AI 30/1-2).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 12

febbraio 2010, indirizzato all’avv. __________ della RA 1, nel quale il dr. __________,

FMH in neurochirurgia, si è così espresso:

"

(…)

Ho letto la perizia del Dr. __________ ed in

conclusione concordo grossomodo con la sua valutazione. Tuttavia sono

dell’opinione che in considerazione della patologia plurisegmentale, vale a

dire a livello lombare e cervicale e tenendo conto del fatto che la paziente a

livello lombare presenta una listesi che associata ad una ciste sinoviale porta

ad un restringimento del canale spinale, sono dell’opi-nione che a medio lungo

termine ci potrebbe essere un ulteriore peggioramento che potrebbe

eventualmente portare anche ad un intervento decompressivo. Questa situazione

quindi non può migliorare spontaneamente e neanche con fisioterapia.

In considerazione di tutto questo sono dell’opinione

che la paziente potrà lavorare al 50% in un’attività confacente ed adatta al

suo stato di salute. Non credo che la situazione clinica, ma soprattutto

neuroradiologica, permetta un aumento della capacità lavorativa oltre il 50%

senza correre il rischio di un eventuale peggioramento della situazione.

(…)" (doc. B)

In

sostanza il dr. __________, nello stringato rapporto sopra riprodotto, non contesta

puntualmente la valutazione del dr. __________, non esclude la possibilità che a

medio lungo termine un peggioramento potrebbe portare ad un intervento e – dopo che in

precedenza non si era espresso chiaramente in merito e senza addurre nuove

diagnosi e/o documentando un aggravamento delle patologie – sostiene in

modo del tutto generico che un aumento della capacità lavorativa oltre il 50%

potrebbe peggiorare lo stato di salute, limitandosi quindi ad esprimere una

diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 26 febbraio 2010, ha osservato:

"

(…)

viene presentato il breve certificato dr. __________

indirizzato al rappresentante legale del 12.2.2010.

- il dr. __________

esprime la sua valutazione già espressa in precedenza d’una CL residua

unicamente del 50%. Dal rapporto non risulta una modifica dello stato di salute.

La valutazione del dr. __________ era già nota al perito dr. __________ in occasione

della perizia (vedi pagina 8 della perizia).

Conclusione:

- assenza di

modifica dello stato di salute

- assenza di nuovi

elementi

- si conferma la

conclusione della perizia dr. __________ che risulta completa e coerente e

analizza in dettaglio le patologie elencate dal dr. __________ (vedi pagina 8 e

9 della perizia)

(…)" (XI/bis)

Ora,

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008).

Pertanto,

rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 256,

351 consid. 3b/ee pag. 353) e non essendo provato un peggioramento delle patologie

somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità

lavorativa del 50% quale badante (attività da ultimo svolta) e del 75% in attività adeguate dal mese

di novembre 2008.

Va

qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.5. Accertata

dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa del

50% nella sua attività abituale e dell’75% in un’attività adeguata, con rapporto

24 settembre 2009 (doc. AI 33/1-5) la consulente in integrazione professionale,

tenuto conto dei i dati medici presenti nell’inserto, nonché delle limitazioni

poste dal dr. __________, ha concluso:

"

(…)

L’A., vista la CL residua nell’abituale attività di

badante, potrebbe essere reinserita sul mercato del lavoro, supposto in

equilibrio, in attività affini.

Inoltre, l’A. potrebbe essere impiegata in tutte quelle

attività, rispettose delle limitazioni funzionali summenzionate, elencate dalla

tabella RS TA1 (suisse).

(…)" (doc. AI 33/2)

L’avv.

__________, della RA 1, – ritenuta l’età della sua assistita, le attività svolte, la capacità

lavorativa residua tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata e

viste le limitazioni funzionali – ha innanzitutto sostenuto per la sua assistita

che “(…) non è realisticamente ipotizzabile che essa possa trovare un datore di

lavoro disposto ad assumerla per svolgere un’altra attività, sia pure questa

semplice e ripetitiva, considerato che anche in queste attività l’assicurata

non presenta comunque una capacità lavorativa piena. Seguendo la giurisprudenza

indicata, l’assicurata ha quindi diritto alla ½ rendita di invalidità (…)”

(doc. AI 45/11).

Nella

fattispecie, la consulente in integrazione ha correttamente rinviato alle limitazioni

funzionali poste dal dr. __________ nella perizia 11 maggio 2009. Tenuto conto

delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in

considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore

dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di

controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi

fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo

STFA I 535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4. e U

329/01 del 25 febbraio 2003 consid.

4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482

consid. 2). Attività che del resto non necessitano una particolare formazione.

Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del

23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003 consid. 4.7).

In

particolare, avuto riguardo all’età dell’assicurata (60enne al momento della resa

del provvedimento impugnato), va osservato che il TFA nella sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere

considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione

in un mercato del lavoro equilibrato. In quel caso di specie era stato ritenuto

che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti

di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di

vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle

occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata,

nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego

nel mercato del lavoro equilibrato.

Nella

fattispecie in esame, tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve

ritenere che le opportunità di reperire un’attività che sia conciliabile con i

disturbi accusati e con le sue condizioni personali (formazione universitaria

non terminata e possibilità di lavorare per ancora oltre tre anni), non devono

essere considerate irrealistiche o eccezionali.

Del

resto, osservando che “(…) seguendo la giurisprudenza indicata, l’assicurata ha

quindi diritto alla ½ rendita di invalidità (…)” (doc. AI 45/11), la

patrocinatrice non esclude la possibilità di trovare un’occupazione per la sua

assistita ritenuto che differentemente andrebbe riconosciuto il diritto ad una

rendita intera.

In

esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata

sarebbe in grado di esercitare, nella misura del 75%, nonostante il danno alla

salute.

2.6. Occorre

ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Dal

profilo medico, l’assicurata è stato ritenuta ancora abile al lavoro al 50% nella

sua attività abituale e al 75% in un’attività adeguata.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel

caso concreto sarebbero determinanti i dati del 2009 visto che, dopo

un’inabilità totale per motivi psichiatrici da marzo a novembre 2008, dal

novembre 2008, per motivi di natura somatica, l’assicurata è stata ritenuta

inabile al lavoro nella misura del 50% nella sua attività abituale e del 25% in

un’attività adeguata (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

2.6.1. Per

quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che, è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U

243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC

1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI

1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad

esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Conformemente

alla succitata giurisprudenza questo Tribunale non può condividere l’operato

della consulente in integrazione professionale che, per il calcolo del reddito

da valido – osservato che “(…) al momento dell’insorgenza del danno alla

salute, non stava lavorando (…)” (doc. AI 32/2) –, ha applicato la tabella

TA1.

Dagli

atti risulta che, prima del danno alla salute, nel 2008, quale

badante, l’assicurata conseguiva un reddito lordo pari a fr. 2'830.-- per

tredici mensilità (doc. AI 8/1-9).

Aggiornato

lo stipendio lordo al 2009 (fr. 2'830 aumentati del 2.1%; cfr. tabella B

10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91) e moltiplicato per 13 mensilità si ottiene un reddito da valido per il 2009

di fr. 37'562.59.

2.6.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso

una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice

non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando

in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

2.6.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2009 un’attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 52’581.77 (fr. 4'116.--

aggiornati al 2009 [4'116 x 2266 : 2219 cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91],

riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90], moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel

2009 quale badante (fr. 37'562.59, cfr. consid. 2.6.1), è inferiore a quello realizzato,

nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore servizi

personali (Tabella TA1 2008, p.to 93, servizi personali, livello di qualifica

4: fr. 3'465.-- aggiornati al 2009 [moltiplicando per

la variazione percentuale del salario del 2.1%; cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91], riportati

su 41.8 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, settore O altri servizi collettivi e personali pag. 90] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a = fr.

44'363.57).

Conformemente

alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.2) e posto che dall’incarto non

emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata

accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 52’581.77) va dunque innanzitutto ridotto del 10.34%, percentuale corrispondente

al gap salariale (fr. 37'562.59 contro fr. 44'363.57 meno i primi 5 punti %), e del 25%, percentuale d’incapacità

lavorativa in un’attività adeguata, e si attesta pertanto a fr. 35'358.61 (fr. 52’581.77 ridotti dell’10.34% e del 25% = fr. 35'358.61).

Quanto

alle deduzioni conformi alla giurisprudenza federale di cui alla DTF 126 V 76

questo Tribunale rileva quanto segue.

L’Ufficio

AI – sulla base delle risposte 26 gennaio 2010 della consulente in integrazione

professionale che, avuto riguardo al rapporto finale 24 settembre 2009 sub doc.

AI 32/1-3, ha concluso che “(…) alla luce di quanto esposto sopra, considerata

l’errata applicazione del 10% per attività leggere e la mancata applicazione di

un massimo del 9% per permesso di soggiorno, viene ribadito che la riduzione

per svantaggi salariali è confermata del 15% andando a favore dell’A. applicando

le riduzioni per attività leggera (5%) e permesso di soggiorno (10%) per le

motivazioni esposte sopra. (…)” (VII/bis) – ha confermato la

deduzione del 15% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale e

quanto alle puntuali contestazioni sollevate dalla ricorrente (a prescindere

dal fatto che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc)) le stesse non necessitano di essere approfondite ritenuto che,

anche applicando, per pura ipotesi di lavoro, la deduzione massima possibile

del 25%, non si raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile.

Infatti,

applicando una deduzione del 25% (lo si ribadisce per pura ipotesi di lavoro a

lei più favorevole) il reddito da invalido risulterebbe essere pari a

fr. 26'518.95 (fr. 35'358.61 ridotti del 25%) e il

grado d’invalidità sarebbe del 29% ([37'562.59 – 26'518.95]:

37'562.59 x 100 = 29.40% arrotondato al 29% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

2.7. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che

l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita.

La

decisione impugnata va pertanto confermata.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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