32.2010.11
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 agosto 2010Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
32.2010.11
Data decisione, Autorità:
27.08.2010, TCA
Titolo:
Viste le risultanze mediche, considerata la possibilità di sfruttare la capacità lavorativa residua (A. 60enne abile al 75% in attività adeguata) e ritenuto il grado d'invalidità ottenuto applicando la deduzione massima possibile del 25%, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.11
FS/lb
Lugano
27 agosto 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 novembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1949, da ultimo attiva quale badante presso il signor __________
(doc. AI 8/1-9), il 10 giugno 2008 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 1/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia 11 maggio 2009 a cura del dr. __________, con decisione 23 novembre 2009 (doc. AI 34/1-3) l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.3. Contro
questa decisione, tramite la RA 1, l’assicurata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA (scritto 11 gennaio 2010 indirizzato all’Ufficio AI, trasmesso al TCA
per competenza e da trattare alla stregua di un ricorso (II e V)) con il quale – contestata la
valutazione medica e quella economica con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, in seguito – ha chiesto di essere posta al beneficio del diritto ad una rendita.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – confermata la valutazione medica e quella
economica anche sulla base delle risposte della consulente in integrazione professionale
– ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 22 febbraio 2010 l’assicurata si è confermata nelle proprie allegazioni
e ha trasmesso al TCA lo scritto 12 febbraio 2010 del dr. __________ indirizzato
alla sua rappresentante.
1.6. Con
osservazioni 2 marzo 2010 l’Ufficio AI – viste le annotazioni 26 febbraio 2010
del dr. __________ – ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 23 novembre 2009, con la quale
l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni, è conforme o
meno alla legislazione federale.
L’assicurata
postula il diritto ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.4. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha fondato la valutazione della residua capacità
lavorativa sulla dettagliata, completa ed approfondita perizia 11 maggio 2009
del dr. __________, FMH in reumatologia (doc. AI 29/1-16).
Il
perito – descritti l’anamnesi, i dati soggettivi, le constatazioni obiettive
e posta la diagnosi di “(…) – Sindrome cervicovertebrale cronica, attualmente
moderata, con limitazioni funzionali specialmente in rotazione destra in/con • alterazioni degenerative: - C5/6:
osteocondrosi con restringimento foraminale e del canale spinale - C6/7: netta
osteocondrosi – Sindrome lombospondilogena cronica, prevalentemente a destra,
in/con • alterazioni
degenerative con fulcro in L4/5: restringimento del canale spinale con netta
osteocondrosi e spondilartrosi bilaterale (associata a cisti sinoviali); anterolistesi
di I° di L4 con discreta instabilità radiologica senza corrispondenti segni
clinici; assenza di segni neurocompressivi (…)” (doc. AI 29/7) – ha espresso
le seguenti valutazioni:
"
(…)
5.- GRADO
DI CAPACITA’ DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LUCRATIVA O
DELL’ATTIVITA’ ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL’INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
La presente valutazione reumatologica ha come scopo di stabilire le capacità fisiche
della paziente in vista di un eventuale diritto a prestazioni da parte dell'Assicurazione
d'Invalidità.
La signora lamenta da anni dolori vertebrali con
predominanza della zona lombare ma con disturbi anche cervicali, curati secondo
lei già tempo fa con sedute di fisioterapia. Non vi sono atti medici in merito.
Nel 2007 la paziente si è consultata una prima volta
con il neurochirurgo Dr. __________ il quale ha provveduto a degli accertamenti
radiologici e neuroradiologici del tratto lombare, esami che hanno messo in
evidenza alterazioni strutturali di una certa importanza in particolare nel
segmento L4/5 dove è stata evidenziata un'olistesi di I° (scivolamento
anteriore) della vertebra L4 dovuto ad una degenerazione discale ma soprattutto
delle articolazioni faccettarie, con un restringimento del canale vertebrale a
questa altezza, accentuato dalla presenza di cisti sinoviali (epifenomeni della
degenerazione delle articolazioni faccettarie). Dal profilo clinico lo
specialista non ha comunque rilevato alterazioni funzionali maggiori, al punto
che non ha ritenuto indicato dei provvedimenti terapeutici specifici. In novembre
del 2008 ha rieseminato la paziente, completando le indagini anche con una RM
della colonna cervicale che ha mostrato delle alterazioni degenerative
plurisegmentali anche a questo livello.
Nella sua valutazione del 2007 lo specialista non si
era espresso in merito ad un eventuale impatto della presente patologia sulla
capacità lavorativa della paziente. Nel suo certificato del novembre 2008
esprime invece il parere che la paziente difficilmente potrà riprendere un
lavoro qualsiasi, giudizio in un secondo tempo relativizzato quando nel suo
rapporto del 09.02.2009 dichiara che la paziente potrebbe senz'altro svolgere
una attività lavorativa confacente anche se in maniera ridotta ("eventualmente
nella misura del 50%").
Tra marzo e novembre 2008 la paziente fu messo in
inabilità lavorativa completa per motivi psichiatrici. Da dicembre 2008 è
regolarmente iscritta nella Cassa Contro la Disoccupazione.
La signora lamenta al livello lombare dei dolori
comprendenti la regione gluteale bilateralmente, accompagnati da una rigidità
che si ripercuote anche sulle gambe, il tutto presente "sempre" ma soprattutto
al risveglio, con irradiazioni negli arti inferiori con predominanza a destra,
indicando la regione anterolaterale della coscia e lo stinco. Sarebbe in
particolare impedita a lavorare con il busto piegato, avvertendo inoltre un
peggioramento dei disturbi nell'alzare pesi con ingravescenti difficoltà nel
corso del 2007 e 2008 a svolgere il suo lavoro di governante presso il suo
convivente, una persona una ventina d'anni più anziana di lei. Trae sollievo
parziale dalla posizione sedentaria se può sostenere la colonna lombare con un
cuscino. Riesce a camminare in pianura anche per più di mezzora circa. Al
livello cervicale i dolori riguardano in particolare la regione nucale a
destra, provocabili con movimenti rotatori, impediti in particolare verso il
lato destro ma particolarmente dolorosi nella rotazione a sinistra. Non vi sono
irradiazioni dolorose negli arti superiori. L'esame clinico mostra una 60.enne
in condizioni generali buone, senza impedimenti nei movimenti spontanei e senza
manifestazioni di disagio durante il colloquio anamnestico durato una mezzora
circa. Il rachide si presenta con curvature fisiologiche. La funzionalità
cervicale è ridotta specialmente verso il lato destro sia per la
lateroflessione che per i movimenti rotatori. I dolori sono sollecitati
specialmente nei movimenti rotatori a sinistra e si manifestano nella regione
nucale a destra. La mobilità lombare è solo moderatamente ridotta (flessione e
lateroflessione bilaterale -1/3). La sofferenza della muscolatura
paravertebrale appare maggiore in zona cervicale mentre non sono presenti
reperti oggettivi maggiori per una sindrome vertebrale in zona lombare. La palpazione
interspinale è dolente nel segmento L4/5 (fulcro anche della patologia
morfologica).
La funzionalità degli arti appare normale. Non vi sono
segni diretti od indiretti per una neurocompressione né al livello cervicale né
al livello lombare. Mancano anche indizi in favore di una instabilità
segmentale clinicamente rilevante (come lo suggeriscono invece le lastre
funzionali della colonna lombare dell'aprile 2007, vedi punto 3.4.).
Il restringimento del canale spinale (al livello
cervicale e lombare) non si manifesta clinicamente (assenza di sintomi
claudicanti).
In conclusione interpreto il quadro come espressione
clinica di una patologia degenerativa plurisegmentale del rachide che determina
limitazioni funzionali cervicali e lombari all'origine di una riduzione anche
delle risorse fisiche della paziente che giudico come segue:
- sollevamento e/o trasporti di carichi:
• molto
leggeri (fino a 5 kg): normale
• leggeri
(fino a 10 kg): ridotta
• medi
(fino a 235 kg): esigua a nulla
• pesanti
(oltre a 25 kg): nulla
• sopra
il piano delle spalle:
- di 5 kg: ridotta
+ di 5 kg: nulla
- manipolazione di oggetti ed attrezzi:
• leggeri/di precisione: normale
• medi: lievemente ridotta
• pesanti: ridotta ad esigua
- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
• a braccia elevate: normale
• con rotazione del tronco: lievemente
ridotta
• seduta e piegata in avanti: lievemente
ridotta
• eretta e piegata in avanti: ridotta
• inginocchiata: normale
• con le ginocchia flesse: normale
- mantenere posizioni statiche:
• seduta: per un'ora senza interruzione
• eretta: per mezzora senza interruzione
- spostarsi/camminare:
• per tratti corti e medi (fino a 2 km circa): normale
• per tratti lunghi: con brevi interruzioni
• su terreni accidentati: lievemente ridotta
• salire/scendere scale: lievemente ridotta
- diversi:
• lavori manuali all'altezza di un tavolo
sono esigibili in forma normale
Negli ultimi anni la paziente ha svolto il lavoro di
governante/badante di una persona anziana (suo compagno). Non dispongo di un
mansionario dettagliato delle attività svolte. Basandomi sulle dichiarazioni
della paziente ritengo che vi siano state mansioni difficilmente compatibili
con lo stato attuale di salute con riferimento alle patologie vertebrali (a
condizione che la persona da accudire abbia effettivamente perso la sua
autonomia).
Penso in particolare alle difficoltà nell'alzarla,
aiutarla nelle sue trasferte, nel lavarla, ecc. Dal profilo medico-teorico la
capacità lavorativa per il lavoro svolto può così raggiungere anche il 50%
inteso come ridotto rendimento. In concreto significherebbe, che alcune
mansioni dovrebbero essere assunte da altre persone (per esempio Spitex).
Difficile dire quando realmente si siano ridotte le capacità fisiche della
paziente ad un punto da incidere con la sua capacità lavorativa nella misura
attuale. La signora ha assolto i suoi compiti in maniera normale (anche se con
dichiarate difficoltà) fino a marzo/aprile del 2008. In seguito è stata inabile al lavoro al 100% per motivi psichiatrici. E' solo da novembre del
2008 che si dispone di una valutazione specialistica del rachide che attesti
una ridotta capacità fisica (certificato del Dr. __________ del 27.11.2008). Secondo
lei le sue condizioni di allora sarebbero state simili a quelle attuali (con
un'incapacità lavorativa come la presente sin da allora ?).
Ritengo le risorse fisiche della paziente per intanto
quelle definitive con un ulteriore limite della sua capacità lavorativa nella
misura proposta anche in futuro.
6.- POSSIBILITA'
DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO
Non vi sono misure terapeutiche proponibili che
potrebbero modificare in maniera tangibile le limitazioni sotto il punto 5.
Escluderei in particolare che un gesto chirurgico al rachide (di qualsiasi
tipo) fosse in grado di migliorare la capacità lavorativa della paziente.
Per un'attività lucrativa consone alle limitazioni
sotto il punto 5. la paziente sarebbe da considerare abile nella misura del
75%, con una limitazione del 25% che si giustifica con un ritmo di lavoro ridotto
a causa dei persistenti dolori.
La signora RI 1 non necessita di mezzi ausiliari.
7.- OSSERVAZIONI
La paziente asserisce, che la sua situazione psichica si era deteriorata
nel contesto della sua problematica situazione socio-professionale che è
culminata in un'incapacità lavorativa completa per motivi psichiatrici tra
marzo e novembre 2008. Nel frattempo le sue condizioni psichiche si sarebbero
invece ristabilizzate senza ulteriore impatto sulle sue condizioni generali ed
in particolare sulla sua capacità lavorativa. (…)"
(doc. AI 29-7/11)
Alla
perizia del dr. __________ va conferita piena forza probatoria poiché la stessa
risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di
elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). La ricorrente
non ha contestato validamente la valutazione della residua capacità lavorativa
– del 50% nella sua attività abituale e del 75% in attività adeguate, dal
novembre 2008 – che è stata confermata anche dal dr. __________, medico SMR,
nel rapporto medico 19 maggio 2009 (doc. AI 30/1-2).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo allo scritto 12
febbraio 2010, indirizzato all’avv. __________ della RA 1, nel quale il dr. __________,
FMH in neurochirurgia, si è così espresso:
"
(…)
Ho letto la perizia del Dr. __________ ed in
conclusione concordo grossomodo con la sua valutazione. Tuttavia sono
dell’opinione che in considerazione della patologia plurisegmentale, vale a
dire a livello lombare e cervicale e tenendo conto del fatto che la paziente a
livello lombare presenta una listesi che associata ad una ciste sinoviale porta
ad un restringimento del canale spinale, sono dell’opi-nione che a medio lungo
termine ci potrebbe essere un ulteriore peggioramento che potrebbe
eventualmente portare anche ad un intervento decompressivo. Questa situazione
quindi non può migliorare spontaneamente e neanche con fisioterapia.
In considerazione di tutto questo sono dell’opinione
che la paziente potrà lavorare al 50% in un’attività confacente ed adatta al
suo stato di salute. Non credo che la situazione clinica, ma soprattutto
neuroradiologica, permetta un aumento della capacità lavorativa oltre il 50%
senza correre il rischio di un eventuale peggioramento della situazione.
(…)" (doc. B)
In
sostanza il dr. __________, nello stringato rapporto sopra riprodotto, non contesta
puntualmente la valutazione del dr. __________, non esclude la possibilità che a
medio lungo termine un peggioramento potrebbe portare ad un intervento e – dopo che in
precedenza non si era espresso chiaramente in merito e senza addurre nuove
diagnosi e/o documentando un aggravamento delle patologie – sostiene in
modo del tutto generico che un aumento della capacità lavorativa oltre il 50%
potrebbe peggiorare lo stato di salute, limitandosi quindi ad esprimere una
diversa valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa.
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 26 febbraio 2010, ha osservato:
"
(…)
viene presentato il breve certificato dr. __________
indirizzato al rappresentante legale del 12.2.2010.
- il dr. __________
esprime la sua valutazione già espressa in precedenza d’una CL residua
unicamente del 50%. Dal rapporto non risulta una modifica dello stato di salute.
La valutazione del dr. __________ era già nota al perito dr. __________ in occasione
della perizia (vedi pagina 8 della perizia).
Conclusione:
- assenza di
modifica dello stato di salute
- assenza di nuovi
elementi
- si conferma la
conclusione della perizia dr. __________ che risulta completa e coerente e
analizza in dettaglio le patologie elencate dal dr. __________ (vedi pagina 8 e
9 della perizia)
(…)" (XI/bis)
Ora,
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008).
Pertanto,
rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 256,
351 consid. 3b/ee pag. 353) e non essendo provato un peggioramento delle patologie
somatiche ed extra somatiche, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità
lavorativa del 50% quale badante (attività da ultimo svolta) e del 75% in attività adeguate dal mese
di novembre 2008.
Va
qui fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente
giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.5. Accertata
dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa del
50% nella sua attività abituale e dell’75% in un’attività adeguata, con rapporto
24 settembre 2009 (doc. AI 33/1-5) la consulente in integrazione professionale,
tenuto conto dei i dati medici presenti nell’inserto, nonché delle limitazioni
poste dal dr. __________, ha concluso:
"
(…)
L’A., vista la CL residua nell’abituale attività di
badante, potrebbe essere reinserita sul mercato del lavoro, supposto in
equilibrio, in attività affini.
Inoltre, l’A. potrebbe essere impiegata in tutte quelle
attività, rispettose delle limitazioni funzionali summenzionate, elencate dalla
tabella RS TA1 (suisse).
(…)" (doc. AI 33/2)
L’avv.
__________, della RA 1, – ritenuta l’età della sua assistita, le attività svolte, la capacità
lavorativa residua tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata e
viste le limitazioni funzionali – ha innanzitutto sostenuto per la sua assistita
che “(…) non è realisticamente ipotizzabile che essa possa trovare un datore di
lavoro disposto ad assumerla per svolgere un’altra attività, sia pure questa
semplice e ripetitiva, considerato che anche in queste attività l’assicurata
non presenta comunque una capacità lavorativa piena. Seguendo la giurisprudenza
indicata, l’assicurata ha quindi diritto alla ½ rendita di invalidità (…)”
(doc. AI 45/11).
Nella
fattispecie, la consulente in integrazione ha correttamente rinviato alle limitazioni
funzionali poste dal dr. __________ nella perizia 11 maggio 2009. Tenuto conto
delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in
considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore
dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di
controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi
fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo
STFA I 535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4. e U
329/01 del 25 febbraio 2003 consid.
4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482
consid. 2). Attività che del resto non necessitano una particolare formazione.
Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del
23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003 consid. 4.7).
In
particolare, avuto riguardo all’età dell’assicurata (60enne al momento della resa
del provvedimento impugnato), va osservato che il TFA nella sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere
considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione
in un mercato del lavoro equilibrato. In quel caso di specie era stato ritenuto
che a torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti
di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di
vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle
occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata,
nel periodo precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego
nel mercato del lavoro equilibrato.
Nella
fattispecie in esame, tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve
ritenere che le opportunità di reperire un’attività che sia conciliabile con i
disturbi accusati e con le sue condizioni personali (formazione universitaria
non terminata e possibilità di lavorare per ancora oltre tre anni), non devono
essere considerate irrealistiche o eccezionali.
Del
resto, osservando che “(…) seguendo la giurisprudenza indicata, l’assicurata ha
quindi diritto alla ½ rendita di invalidità (…)” (doc. AI 45/11), la
patrocinatrice non esclude la possibilità di trovare un’occupazione per la sua
assistita ritenuto che differentemente andrebbe riconosciuto il diritto ad una
rendita intera.
In
esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul
mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurata
sarebbe in grado di esercitare, nella misura del 75%, nonostante il danno alla
salute.
2.6. Occorre
ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Dal
profilo medico, l’assicurata è stato ritenuta ancora abile al lavoro al 50% nella
sua attività abituale e al 75% in un’attività adeguata.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel
caso concreto sarebbero determinanti i dati del 2009 visto che, dopo
un’inabilità totale per motivi psichiatrici da marzo a novembre 2008, dal
novembre 2008, per motivi di natura somatica, l’assicurata è stata ritenuta
inabile al lavoro nella misura del 50% nella sua attività abituale e del 25% in
un’attività adeguata (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
2.6.1. Per
quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che, è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U
243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC
1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle
circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la
frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono
degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI
1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad
esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Conformemente
alla succitata giurisprudenza questo Tribunale non può condividere l’operato
della consulente in integrazione professionale che, per il calcolo del reddito
da valido – osservato che “(…) al momento dell’insorgenza del danno alla
salute, non stava lavorando (…)” (doc. AI 32/2) –, ha applicato la tabella
TA1.
Dagli
atti risulta che, prima del danno alla salute, nel 2008, quale
badante, l’assicurata conseguiva un reddito lordo pari a fr. 2'830.-- per
tredici mensilità (doc. AI 8/1-9).
Aggiornato
lo stipendio lordo al 2009 (fr. 2'830 aumentati del 2.1%; cfr. tabella B
10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91) e moltiplicato per 13 mensilità si ottiene un reddito da valido per il 2009
di fr. 37'562.59.
2.6.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso
una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.
3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice
non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando
in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai
valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario
statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel
frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.
4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un
parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo
parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia
del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
2.6.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2009 un’attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 52’581.77 (fr. 4'116.--
aggiornati al 2009 [4'116 x 2266 : 2219 cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91],
riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90], moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Questo
Tribunale constata che il salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel
2009 quale badante (fr. 37'562.59, cfr. consid. 2.6.1), è inferiore a quello realizzato,
nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore servizi
personali (Tabella TA1 2008, p.to 93, servizi personali, livello di qualifica
4: fr. 3'465.-- aggiornati al 2009 [moltiplicando per
la variazione percentuale del salario del 2.1%; cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91], riportati
su 41.8 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, settore O altri servizi collettivi e personali pag. 90] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a = fr.
44'363.57).
Conformemente
alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.2) e posto che dall’incarto non
emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurata
accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 52’581.77) va dunque innanzitutto ridotto del 10.34%, percentuale corrispondente
al gap salariale (fr. 37'562.59 contro fr. 44'363.57 meno i primi 5 punti %), e del 25%, percentuale d’incapacità
lavorativa in un’attività adeguata, e si attesta pertanto a fr. 35'358.61 (fr. 52’581.77 ridotti dell’10.34% e del 25% = fr. 35'358.61).
Quanto
alle deduzioni conformi alla giurisprudenza federale di cui alla DTF 126 V 76
questo Tribunale rileva quanto segue.
L’Ufficio
AI – sulla base delle risposte 26 gennaio 2010 della consulente in integrazione
professionale che, avuto riguardo al rapporto finale 24 settembre 2009 sub doc.
AI 32/1-3, ha concluso che “(…) alla luce di quanto esposto sopra, considerata
l’errata applicazione del 10% per attività leggere e la mancata applicazione di
un massimo del 9% per permesso di soggiorno, viene ribadito che la riduzione
per svantaggi salariali è confermata del 15% andando a favore dell’A. applicando
le riduzioni per attività leggera (5%) e permesso di soggiorno (10%) per le
motivazioni esposte sopra. (…)” (VII/bis) – ha confermato la
deduzione del 15% riconosciuta dalla consulente in integrazione professionale e
quanto alle puntuali contestazioni sollevate dalla ricorrente (a prescindere
dal fatto che il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc)) le stesse non necessitano di essere approfondite ritenuto che,
anche applicando, per pura ipotesi di lavoro, la deduzione massima possibile
del 25%, non si raggiungerebbe un grado d’invalidità pensionabile.
Infatti,
applicando una deduzione del 25% (lo si ribadisce per pura ipotesi di lavoro a
lei più favorevole) il reddito da invalido risulterebbe essere pari a
fr. 26'518.95 (fr. 35'358.61 ridotti del 25%) e il
grado d’invalidità sarebbe del 29% ([37'562.59 – 26'518.95]:
37'562.59 x 100 = 29.40% arrotondato al 29% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
2.7. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che
l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita.
La
decisione impugnata va pertanto confermata.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster