32.2010.110
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27 ottobre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2010.110
Data decisione, Autorità:
27.10.2010, TCA
Titolo:
Condono. Senza accertamenti volti a sapere se si trattava dell'esecuzione di una pena e, se del caso, la sua durata e la data della sentenza di condanna, non é possibile stabilire da quale momento all'A. può essere rimproverata una violazione grave dell'obbligo d'informare e negata la buona fede
CONDONO
art. 25 LPGA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.110
FS
Lugano
27 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 marzo 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - RI
1 dal settembre 1991 beneficia di una mezza rendita d’invalidità;
- in
esito alla procedura di revisione avviata nel marzo 2009, con decisione 22
marzo 2010 (doc. AI 95/1-2), preavvisata con progetto di decisione 11 febbraio
2010 (doc. AI 94/1-2), l’Ufficio AI ha sospeso il diritto a prestazioni a
decorrere dal 1. agosto 2009. Quale motivo della sospensione l’amministra-zione
ha indicato che dal 31 luglio 2009 l’assicurato si trova in detenzione presso
il penitenziario di __________;
- con
decisione 22 febbraio 2010 (doc. AI 98/9-10) – come indicato nel
progetto di decisione 11 febbraio 2010 nel quale aveva precisato che: “(…)
per quanto concerne la richiesta di restituzione, riceverà una decisione
separata. (…)” (doc. AI 94/2) –, cresciuta incontestatamente in
giudicato, l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione di fr. 3'576.--, importo
pari alla rendita percepita durante i mesi da agosto a novembre 2009 (con lettera 26
ottobre 2009 sub doc. AI 89/1 l’Ufficio AI aveva infatti ordinato alla Cassa __________
di “(…) procedere alla sospensione del pagamento della rendita a decorrere
dal prossimo mese di novembre e fino a nostro nuovo avviso. (…)”);
- rappresentato
dai figli, RA 1 e RA 1, l’assicurato, con domanda del 6 marzo 2010 (doc. AI
98/8), ha chiesto il condono dell’importo chiestogli in restituzione;
- con
decisione 15 marzo 2010 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono (doc. AI
98/6-7). Ritenuta non adempiuta la prima condizione cumulativa, ossia la buona
fede, l’ammi-nistrazione non ha esaminato quella della grave difficoltà;
- contro
la decisione del 15 marzo 2010, sempre tramite i figli, l’assicurato ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA chiedendone l’annullamento;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato di essere venuto a conoscenza
dell’incarcerazione dell’assicurato solo il 24 novembre 2009 tramite uno
scritto dei figli e che pertanto egli avrebbe leso l’obbligo d’informare non
comunicando tem-pestivamente la sua nuova situazione – ha chiesto la
reiezione del ricorso;
- con
osservazioni 15 giugno 2010 l’assicurato ha ribadito che “(…) l’incarcerazione
preventiva impedisce qualsiasi contatto esterno al carcerato, per tale ragione
è chiaro che l’assicurato non poteva ottemperare ai propri doveri informando
della situazione venutasi a creare. Tale situazione può essere confermata dal
nostro contatto all’interno della polizia federale svizzera sig. __________
(tel. __________). (…)” (VI) e chiesto una proroga per presentare eventuali
ulteriori mezzi di prova;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv.
1 Lptca (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- giusta
l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
- relativamente
alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso.
La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una
questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di
diritto (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2;
SVR 2007 IV Nr. 13 pag. 49, 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pag. 21;
Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice,
sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e
dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i
fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di
annunciare o di informare (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR
Fatti
2007 IV Nr. 13 pag. 49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale
obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481-484). Infatti, la buona fede
presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata
determinata da sua negligenza;
- il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);
- oggetto
del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono a favore
di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 3'576.-- stabilito con decisione 22
febbraio 2010, cresciuta in giudicato;
- a
sostegno della sua buona fede, i figli del ricorrente adducono, in particolare,
che “(…) la prima notizia circa l’arresto di nostro padre avvenuto il
31.07.2009 presso l’aeroporto di __________ ci è stata fornita oralmente in
data 25.08.2009 da parte del signor __________. Fino ad allora non avevamo ricevuto
alcuna informazione in merito. Le difficoltà di comunicazione ci hanno permesso
di chiarire solamente nel corso del mese di ottobre del 2009 che l’arresto di
nostro padre sarebbe durato ancora per mesi. […] A nostro carico non è imputabile
alcuna negligenza grave, men che meno a carico di nostro padre, che dal
penitenziario __________ di __________ è impossibilitato comunicare con
l’esterno e ad effettuare i necessari atti a tutela dei suoi interessi. (…)”
(I);
- nella
già menzionata STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 (pubblicata in SVR 2007 IV Nr.
13 pag. 49), il TFA, precisando la sua precedente giurisprudenza di cui alla STFA
24 aprile 1986 nella causa B. (pubblicata in RCC 1986 pag. 664), dopo
aver premesso che una pena privativa della libertà rappresenta una modifica
della situazione personale, ha stabilito che al fine di valutare se il mancato
annuncio da parte dell’assicurato configura o meno una negligenza grave, occorre
anzitutto distinguere se una persona si trova in detenzione preventiva o in
esecuzione di una pena. Evocando una precedente sentenza del 9 novembre 1984
(pubblicata in DTF 110 V 284), l’Alta Corte ha considerato che in caso
di detenzione preventiva per l’assicurato non é sin dall’inizio evidente che in
una tale situazione il diritto a prestazioni non continui a sussistere. Il TFA
ha quindi rilevato come nella fattispecie di cui alla citata sentenza
all’assicurato non ha potuto essere rimproverato di non aver immediatamente
riconosciuto che una carcerazione avrebbe avuto conseguenze sul suo diritto
alle prestazioni in corso e ciò con riferimento anche alla durata della detenzione
preventiva subita (nel caso di specie si trattava di una detenzione di 4 mesi).
In caso di esecuzione di una pena di durata relativamente lunga, il TFA ha
invece evidenziato come dal momento della condanna pronunciata dal giudice
penale l’assicurato sia invece in grado di ragionevolmente pensare che
l’incarcerazione non sia senza conseguenze sul suo diritto a prestazioni. In
tal caso il mancato annuncio della modifica delle proprie condizioni personali
è da considerarsi una negligenza grave. Nella succitata sentenza l’Alta Corte,
negando l’esistenza di una omissione colpevole per quanto riguarda il mancato
annuncio della modifica della propria situazione in relazione all’arresto e
alla detenzione preventiva, ha ammesso l’esistenza di un comportamento colpevole,
e quindi escluso la buona fede dell’assicurato, a partire dal momento in cui é
iniziata l’espiazione della pena inflitta dal giudice penale;
- nella
fattispecie, come accennato, a sostegno della propria decisione di rifiuto di
condono l’Ufficio AI si è limitato ad osservare che la buona fede non può
essere riconosciuta poiché l’assicurato avrebbe leso l’obbligo d’informare
avendo i figli comunicato solo il 24 novembre 2009, quindi non tempestivamente,
l’avvenuta incarcerazione del loro padre.
Orbene,
richiamata la suesposta giurisprudenza di cui alla STFA I 622/05 del 14 agosto
2006, l’amministrazione non risulta aver effettuato il benché minimo accertamento
volto a stabilire se nel caso di specie si trattava di un’esecuzione di pena e,
se del caso, la sua durata e la data della sentenza di condanna (agli atti
figurano solo le lettere del 24 novembre 2009 con la quale RA 1 e RA 1 hanno
trasmesso all’__________ servizio rendite l’indirizzo del carcere di __________
nel quale si trovava il padre e quella del 28 dicembre 2009 con la quale il
Console Generale di Svizzera ha comunicato ad un figlio dell’assicurato che “(…)
con la presente le confermo che suo padre RI 1 è stato arrestato il 31 luglio
2009 all’aeroporto internazionale di __________. Attualmente è in detenzione
presso il penitenziario “__________” sempre a __________. (…)”; doc. AI
98/15). D’altra parte, quando i figli, con lettera 24 novembre 2009 dalla quale
risulta che era già stato anticipato telefonicamente (doc. AI 91/2), hanno
comunicato all’amministrazione l’indirizzo del carcere di __________ dove era
detenuto loro padre, non erano nemmeno passati quattro mesi dall’arresto
avvenuto il 31 luglio 2009 e nulla agli atti permette di concludere che si
poteva e/o doveva riconoscere immediatamente che l’incarcera-zione avrebbe
avuto conseguenze sul diritto alle prestazioni in corso;
- in
simili condizioni, alla luce della suesposta giurisprudenza, non è dato a
sapere se e, se del caso, a partire da quale momento, all’assicurato possa
essere rimproverata una violazione grave del proprio obbligo di informare ed
essere quindi nagata la sua buona fede;
- stante
quanto sopra, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati
all’amministrazione perché proceda a colmare le lacune istruttorie sopra evidenziate
e renda in seguito un nuovo giudizio, se necessario dopo aver esaminato
l’esisten-za di una grave difficoltà ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 LPGA e 4 e
5 OPGA;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata va
annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda ai sensi dei
considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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