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Decisione

32.2010.110

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2007 IV Nr. 13 pag. 49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale

obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481-484). Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

determinata da sua negligenza;

- il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA);

- oggetto

del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono a favore

di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 3'576.-- stabilito con decisione 22

febbraio 2010, cresciuta in giudicato;

- a

sostegno della sua buona fede, i figli del ricorrente adducono, in particolare,

che “(…) la prima notizia circa l’arresto di nostro padre avvenuto il

31.07.2009 presso l’aeroporto di __________ ci è stata fornita oralmente in

data 25.08.2009 da parte del signor __________. Fino ad allora non avevamo ricevuto

alcuna informazione in merito. Le difficoltà di comunicazione ci hanno permesso

di chiarire solamente nel corso del mese di ottobre del 2009 che l’arresto di

nostro padre sarebbe durato ancora per mesi. […] A nostro carico non è imputabile

alcuna negligenza grave, men che meno a carico di nostro padre, che dal

penitenziario __________ di __________ è impossibilitato comunicare con

l’esterno e ad effettuare i necessari atti a tutela dei suoi interessi. (…)”

(I);

- nella

già menzionata STFA I 622/05 del 14 agosto 2006 (pubblicata in SVR 2007 IV Nr.

13 pag. 49), il TFA, precisando la sua precedente giurisprudenza di cui alla STFA

24 aprile 1986 nella causa B. (pubblicata in RCC 1986 pag. 664), dopo

aver premesso che una pena privativa della libertà rappresenta una modifica

della situazione personale, ha stabilito che al fine di valutare se il mancato

annuncio da parte dell’assicurato configura o meno una negligenza grave, occorre

anzitutto distinguere se una persona si trova in detenzione preventiva o in

esecuzione di una pena. Evocando una precedente sentenza del 9 novembre 1984

(pubblicata in DTF 110 V 284), l’Alta Corte ha considerato che in caso

di detenzione preventiva per l’assicurato non é sin dall’inizio evidente che in

una tale situazione il diritto a prestazioni non continui a sussistere. Il TFA

ha quindi rilevato come nella fattispecie di cui alla citata sentenza

all’assicurato non ha potuto essere rimproverato di non aver immediatamente

riconosciuto che una carcerazione avrebbe avuto conseguenze sul suo diritto

alle prestazioni in corso e ciò con riferimento anche alla durata della detenzione

preventiva subita (nel caso di specie si trattava di una detenzione di 4 mesi).

In caso di esecuzione di una pena di durata relativamente lunga, il TFA ha

invece evidenziato come dal momento della condanna pronunciata dal giudice

penale l’assicurato sia invece in grado di ragionevolmente pensare che

l’incarcerazione non sia senza conseguenze sul suo diritto a prestazioni. In

tal caso il mancato annuncio della modifica delle proprie condizioni personali

è da considerarsi una negligenza grave. Nella succitata sentenza l’Alta Corte,

negando l’esistenza di una omissione colpevole per quanto riguarda il mancato

annuncio della modifica della propria situazione in relazione all’arresto e

alla detenzione preventiva, ha ammesso l’esistenza di un comportamento colpevole,

e quindi escluso la buona fede dell’assicurato, a partire dal momento in cui é

iniziata l’espiazione della pena inflitta dal giudice penale;

- nella

fattispecie, come accennato, a sostegno della propria decisione di rifiuto di

condono l’Ufficio AI si è limitato ad osservare che la buona fede non può

essere riconosciuta poiché l’assicurato avrebbe leso l’obbligo d’informare

avendo i figli comunicato solo il 24 novembre 2009, quindi non tempestivamente,

l’avvenuta incarcerazione del loro padre.

Orbene,

richiamata la suesposta giurisprudenza di cui alla STFA I 622/05 del 14 agosto

2006, l’amministrazione non risulta aver effettuato il benché minimo accertamento

volto a stabilire se nel caso di specie si trattava di un’esecuzione di pena e,

se del caso, la sua durata e la data della sentenza di condanna (agli atti

figurano solo le lettere del 24 novembre 2009 con la quale RA 1 e RA 1 hanno

trasmesso all’__________ servizio rendite l’indirizzo del carcere di __________

nel quale si trovava il padre e quella del 28 dicembre 2009 con la quale il

Console Generale di Svizzera ha comunicato ad un figlio dell’assicurato che “(…)

con la presente le confermo che suo padre RI 1 è stato arrestato il 31 luglio

2009 all’aeroporto internazionale di __________. Attualmente è in detenzione

presso il penitenziario “__________” sempre a __________. (…)”; doc. AI

98/15). D’altra parte, quando i figli, con lettera 24 novembre 2009 dalla quale

risulta che era già stato anticipato telefonicamente (doc. AI 91/2), hanno

comunicato all’amministrazione l’indirizzo del carcere di __________ dove era

detenuto loro padre, non erano nemmeno passati quattro mesi dall’arresto

avvenuto il 31 luglio 2009 e nulla agli atti permette di concludere che si

poteva e/o doveva riconoscere immediatamente che l’incarcera-zione avrebbe

avuto conseguenze sul diritto alle prestazioni in corso;

- in

simili condizioni, alla luce della suesposta giurisprudenza, non è dato a

sapere se e, se del caso, a partire da quale momento, all’assicurato possa

essere rimproverata una violazione grave del proprio obbligo di informare ed

essere quindi nagata la sua buona fede;

- stante

quanto sopra, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno rinviati

all’amministrazione perché proceda a colmare le lacune istruttorie sopra evidenziate

e renda in seguito un nuovo giudizio, se necessario dopo aver esaminato

l’esisten-za di una grave difficoltà ai sensi degli artt. 25 cpv. 1 LPGA e 4 e

5 OPGA;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata va

annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda ai sensi dei

considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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