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Decisione

32.2010.111

Decisione con la quale UAI ha negato il diritto a prestazioni all'assicurato,indipendente,non può essere confermata dal TCA.Rinvio atti per accertamenti di ordine economico in merito al reddito da inv

11 ottobre 2010Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti di carattere medico-amministrativo, l’Istituto

assicuratore, con decisione formale del 24 marzo 1997, poi confermata anche a

seguito dell’opposizione dell’assicurato, ha negato la propria responsabilità

in relazione ai disturbi al ginocchio sinistro, ritenendo che non sarebbe

provata, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi al ginocchio

sinistro e l’evento traumatico del 3 novembre 1986.

Con

sentenza 35.1998.20 del 7 aprile 1999, il TCA, dopo avere ordinato l’allestimento

di una perizia giudiziaria, affidandola al dottor __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e medico aggiunto presso il Servizio di

ortopedia-traumatologia dell’Ospedale regionale di __________, ha ritenuto

assodato che i disturbi al ginocchio sinistro di cui ha sofferto RI 1 si

trovavano, con verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità

naturale e adeguata con l’infortunio del 3 novembre 1986, evento, a suo tempo,

riconosciuto dall’____________________, concludendo che l’assicuratore LAINF

convenuto fosse, quindi, tenuto ad assumere le cure mediche resesi necessarie a

seguito dei noti disturbi al ginocchio sinistro, in particolare l’intervento di

plastica legamentare eseguito il 30 luglio 1997, nonché a corrispondere le

indennità giornaliere per un periodo di tre mesi a contare dal giorno in cui RI

1 si era sottoposto alla summenzionata operazione chirurgica.

1.2. Esperiti gli

accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia reumatologica

a cura del dr. __________ (doc. 16) e un rapporto d’inchiesta per l’attività

professionale indipendente (doc. 30), l’UAI, con progetto di decisione del 16

dicembre 2009 (doc. 31/1-2), poi confermato con decisione del 15 marzo 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità dell’8%

(doc. A).

1.3. Contro

questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita di

invalidità.

Sostanzialmente,

l’interessato ha criticato la valutazione economica operata

dall’amministrazione, ritenendo che, a fronte di un’incapacità lavorativa del

50% accertata medicalmente nella sua professione, l’UAI avrebbe dovuto procedere

ad un cosiddetto raffronto percentuale dei redditi. Ciò avrebbe portato alla

determinazione di un grado di invalidità del 50%, con conseguente diritto ad

una mezza rendita di invalidità.

Il

patrocinatore ha inoltre contestato il confronto dei redditi eseguito

dall’amministrazione, “innanzitutto perché il reddito del 2008 non esprime

l’effettivo rendimento dell’assicurato, visto che gli introiti sono stati

conseguiti grazie all’aiuto di un operaio assunto dalla società quando il

titolare ha dovuto ridurre il proprio impegno lavorativo”.

Inoltre,

il legale dell’assicurato ha rilevato che “il reddito da invalido di fr. 68'486

conseguito nel 2008 è fuorviante anche per il fatto che comprende l’indennità

per perdita di guadagno versata dalla __________ alla __________ e da

quest’ultima pagata con lo stipendio all’assicurato”.

Infine,

il patrocinatore dell’interessato ha ritenuto “non corretto considerare nei

redditi conseguiti nel 2008 anche l’utile aziendale della __________ (…) poiché

sono redditi di pertinenza della società anonima e non dell’assicurato” (doc.

I).

1.4. L’UAI, in

risposta - dopo avere confermato, alla luce delle considerazioni espresse dall’ispettore

competente, la correttezza del confronto dei redditi operato

dall’amministrazione - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo che il

ricorso dell’interessato venga respinto (doc. IV + bis).

1.5. Con scritto

del 28 giugno 2010, il legale dell’assicurato ha nuovamente contestato il

confronto dei redditi dell’amministrazione, rilevando che “l’utile societario

può non essere direttamente correlato al rendimento ma dipendere da altri

fattori estranei all’invalidità, ad esempio congiunturali”.

L’avv. __________

ha inoltre indicato che “non si comprende peraltro come sia possibile tenere in

considerazione gli utili aziendali per il confronto dei redditi, visto che la

stessa amministrazione afferma di avere utilizzato il metodo ordinario, che non

può tenere conto di questi cespiti, nemmeno se venissero distribuiti agli

azionisti a titolo di dividendo” (doc. VI).

Queste

considerazioni del patrocinatore dell’assicurato sono state trasmesse

all’amministrazione (doc. VII), con la facoltà di presentare eventuali

osservazioni scritte. L'amministrazione è rimasta silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurato.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105

V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;

SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale

può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della

medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si

volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo

cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in

base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;

VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito

dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la

perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori

influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4. Per quanto

attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico

e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA

e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato

avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo

guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita

dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Per chiarire

la situazione dal profilo medico l’UAI ha affidato al dr. __________, spec. FMH

in medicina interna-reumatologo, il mandato di esperire una perizia

reumatologica.

Dal

referto peritale del 3 dicembre 2008 è emerso che RI 1 è affetto principalmente

da “gonartrosi post-traumatica al ginocchio sinistro; iniziale gonartrosi al

ginocchio destro” (doc. 16-1). Il dr. __________, inoltre, quali ulteriori

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa residua, ha indicato quelle

di “ernia iatale; lupus eritematoso cutaneo; stato dopo dilatazione ureterale;

ipertrofia prostatica benigna; stato dopo ricostruzione legamenti crociati

ginocchio sinistro (1982); lesione legamenti crociati sinistra durante attività

sportiva (1986); stato dopo artroscopia per resezione menischi e ricostruzione

legamenti ginocchio sinistro (luglio 1997)” (doc. 16-1).

Quali limiti funzionali, il dr. __________ ha

indicato che l’assicurato “può sollevare saltuariamente massimo 25 kg; può sollevare abitualmente massimo 20 kg; deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi;

deve limitare la posizione inginocchiata prolungata” (doc. 16-4).

A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________a

ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50% nella sua attività in proprio

con riferimento alla mansione pesante di posatore di pavimenti, ma abile al

lavoro al 100% nella parte di attività più leggera di esecuzione preventivi,

sopralluogo e vendita di materiali, così come in altre attività lavorative

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali. Lo specialista ha infatti

indicato che, citiamo: “dall’ottobre 2007 si conferma attività lucrativa come

posatore di pavimenti per 4 ore al giorno con rendimento completo. In attività

lucrativa rispettosa dei limiti sopraelencati l’assicurato presenta una

capacità lavorativa completa con pieno rendimento. Anche in attività di

sopralluogo, esecuzione di preventivi, vendita di materiale per pavimenti,

l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa con pieno rendimento” (doc.

16-4).

Quanto alla prognosi, lo specialista ha indicato

che “in riferimento alla situazione clinica del ginocchio sinistro e destro,

risulta in evoluzione la gonartrosi soprattutto al ginocchio sinistro”,

concludendo di potere condividere la proposta di protesizzazione del ginocchio

sinistro formulata dall’ortopedico curante (doc. 16-4).

Infine, il dr. __________ ha rilevato che

l’assicurato non necessitava, a quel momento, di ausili ortopedici (doc. 16-4).

Essendo il quadro clinico dell’assicurato

incontestato (cfr. doc. doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto,

non essendovi contestazione tra le parti.

2.7. Al

fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, piastrellista in

proprio dal 1983 (cfr. doc. 30-2), amministratore unico e azionista della __________

dal 1986, l’amministrazione ha applicato il metodo ordinario del confronto dei

redditi (cfr. consid. 2.2.).

L’UAI ha confrontato il

reddito conseguito dall’assicurato prima e dopo il danno alla salute, giungendo

alla conclusione che lo stesso non abbia subito importanti variazioni, ma

fissando nella misura dell’8% il grado di perdita economica.

2.7.1. Dal

profilo economico, il TCA constata che l’amministrazione ha ordinato

all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita

il 12 agosto 2009.

Nel relativo rapporto del

14 dicembre 2009 l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato

prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

Considerandi

2.

Situazione attuale dell'attività

aziendale

2.1

Tipo d'impresa

(campo d'attività, ragione sociale)

Nome dell'impresa (ragione sociale)

· __________

Forma giuridica:

· Società anonima iscritta a RC il

27.03.1986

· L'interessato figura quale amministratore

unico.

Attività dell'impresa:

· L'azienda è attiva nel settore del commercio delle pavimentazioni

(granito, marmo, piastrelle, PVC, ecc) rispettivamente nell'esecuzione dei

lavori di posa, sia in costruzioni nuove che in rifacimento.

Prima

dell'insorgenza del danno alla salute il signor RI 1 risultava impegnato quale

piastrellista in ragione di 8-9 ore di lavoro al giorno in media.

Si dedicava a tutte

le mansioni che la professione comporta. Da quelle amministrative organizzative

(vedi contatto clienti, sopralluoghi, misurazioni, stesura offerte, fatture,

telefoni, ecc) - ca. il 10 %, a quelle esecutive (90 %).

L'attività lo vedeva

impegnato sia nell'ambito delle nuove costruzioni, che in riattazioni. In

passato ha avuto anche cantieri importanti, quali il __________, il Teatro di __________,

la __________, le Chiese di __________, Casa __________, ecc.

Ha svolto lavori

anche quale restauratore di marmi (le lastre non pesano meno di 20 kg).

Per la parte

contabile fa capo alla Fiduciaria __________ di __________.

2.2

Infrastruttura e sostanza immobiliare

(n.o di immobili,

dimensioni, pigione/proprietà, posteggi, magazzino)

In quel di __________

l'azienda ha a disposizione uno spazio magazzino ed esposizione merce, in un

capannone in affitto, compreso di pensilina, della superficie di ca 250 mq, +

un piazzale. Inoltre un camioncino e sollevatore.

La proprietà è

dell'assicurato. L'azienda paga l'affitto. Il signor __________ ha acquistato

il sedime ca. 22 anni fa per 130'000.-- franchi ca. ristrutturando completamente

la vecchia struttura. In totale riferisce di aver investito ca. ½ Mio.

Lo spazio

magazzino-esposizione, normalmente è chiuso. L'assicurato vi porta puntualmente

la sua clientela per la visione e scelta del materiale, in sede di stesura

preventivi, su appuntamento.

D'altronde lavorando

da solo negli ultimi anni, non vi sono altre alternative.

In passato l'azienda aveva avuto parecchi

dipendenti.

2.3

Situazione geografica

(indirizzo, logistica, mezzi di trasporto

privati/pubblici)

Strada cantonale.

Rettilineo tra__________ e __________.

2.4

Situazione del mercato

(concorrenza, commesse, situazione

congiunturale)

Non valutabile.

2.5

Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa: quali misure

sono imputabili al danno alla salute?

(cambiamenti logistici,

sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse,

delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari

di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.

Dopo l'insorgenza del

danno alla salute il richiedente ha dovuto concentrarsi su lavori di entità

limitata, per lo più in seno a manutenzioni/riparazioni ed in misura minore in

qualche nuova casetta. Non ha comunque più assunto cantieri impegnativi.

In esito alle

conseguenze originate dal danno alla salute, riferisce impedimenti in seno alla

sistemazione del materiale in magazzino (spacchettaggio palette), alle

operazioni di carico/scarico del veicolo, trasporto sul cantiere dei pacchi di

piastrelle (pesi superiori ai 15 kg), di colla (25 kg), lastre di marmo e granito, rispettivamente nell'assunzione / mantenimento della posizione

inginocchiata, che l'esercizio della professione richiede in modo regolare e

ripetitivo. Trattasi quindi dell'esercizio di una attività da ritenersi

piuttosto pesante fisicamente.

Per queste mansioni

può ora far capo alla collaborazione dell'operaio. Per quanto riguarda le

vendite di materiale, sfruttando le conoscenze che ha, essendo attivo

professionalmente nel settore da oltre 20 anni, sta cercando di fare il

possibile per incrementare questa attività. L'impegno lavorativo viene riferito

quindi ridotto per le argomentazioni sopra esposte, quantificato in 3-4

giornate la settimana, ma con ritmo meno intenso. Si riposa poi per 3-4 giorni.

Se si sforza il ginocchio tenderebbe a gonfiarsi, con conseguenti problemi alla

deambulazione, ma in particolare nel fare le scale ed

inginocchiarsi-accovacciarsi. Presenta inoltre problemi di instabilità. Per lo

stesso entrerà verosimilmente in considerazione un intervento di protesi, già ventilato

dal medico specialista.

Coadiuva quindi

l'operaio principalmente in seno ai lavori più leggeri, in esecuzione di fughe,

stuccare i rivestimenti, ecc. Per i lavori di posa la tenuta massima viene

riferita in ca 2 ore di lavoro, poi deve interromperlo in quanto il ginocchio

tenderebbe ad infiammarsi. L'impegno lavorativo viene segnalato irregolare

sull'arco del mese.

3.

Situazione del personale

Manodopera con/senza remunerazione

Collaboratori

Funzione

Percentuale lavorativa e salario

(assoggettato

all'AVS)

Persona (e)

assicurata (e)

Vedi il confronto tra

campi di attività

III

III

IIIIII

III

III

III

Negli ultimi anni il

signor RI 1 ha sempre lavorato da solo (cfr. distinte di salario dal 2003 in poi).

Fa eccezione il

periodo aprile 2006 - agosto 2007, durante il quale ha usufruito della collaborazione

di un giovane operaio (__________.) assegnatogli dall'Ufficio del sostegno

sociale, per fargli fare esperienza (idraulico in formazione bocciato), con il

contributo finanziario di tale ente. Nel 2006 ha pure ricorso in misura importante a prestazioni di terzi.

3.1

Cambiamenti imputabili al danno alla

salute

(concernenti il

personale e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)

Collaboratori

Funzione

Percentuale

lavorativa e salario

(assoggettato all'AVS)

Dal

Dal

Dopo l'insorgenza

del danno alla salute (ottobre 2007), il signor RI 1 ha dovuto ridurre il suo

impegno lavorativo. Durante 3-4 mesi ha occupato un operaio, assunto quale

aiuto (sig. __________ di __________), segnalatogli dall'__________. Ha

lavorato in particolare negli ultimi mesi dell'anno 2008 in modo discontinuo (talvolta solo 2-3 gg la settimana, altre volte di più).

A partire invece dal

febbraio 2009 è stato preso un operaio quale aiuto, su intervento dell'Ufficio

delle misure attive, con un contratto valido per un anno (cfr. fotocopia

allegata). Si tratta di un collocamento di detto ufficio, sussidiato con degli

assegni per l'introduzione.

4.

Confronto tra campi di attività - VEDI ALLEGATO 1

Le limitazioni

lavorative pratiche dell'assicurato sono riportate a tabella 1.

5.

Evoluzione dei redditi dell'impresa - VEDI ALLEGATO 2

Si rimanda alla tabella riassuntiva allegata.

A livello di

stipendio oggigiorno il signor RI 1 riferisce di prelevare solo il 50 % dello

stipendio, ca 3’000.- franchi lordi mensili (2009), non in modo regolare in

quanto ad importo, in ragione delle disponibilità della Cassa. Le prestazioni __________

vengono incamerate dalla ditta.

Dall'esame dei conti

si rileva comunque che anche dopo l'insorgenza del danno alla salute

dell'interessato (10-2007), l'azienda ha potuto mantenere la sua cifra d'affari

praticamente invariata (2008).

A livello di redditi

conseguiti, il signor RI 1, considerati gli stipendi prelevati, i risultati

aziendali conseguiti, e dedotte le prestazioni CM, nel periodo 2004 - 2008, ha realizzato quanto segue:

Dati/Anni

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

Stip. Lordo

65'000

63'000

60'000

60'000

94'000

Risultato az. UI / Perdita

32'086

- 1'388

- 11'895

5'673

16'186

Tot. Parziale

97'086

61'612

48'105

65'673

110'186

-

CM

- 28'600

- 6'738

Totale

68'486

54'873

48'105

65'673

110'186

Come si può

rilevare, negli anni immediatamente precedenti l'insorgenza del danno alla

salute (2004-2006) i redditi realizzati dall'interessato erano già in

progressivo calo.

Effettuando comunque

una media sul periodo citato, abbiamo un reddito annuo di fr. 74'654.-­-, che

confrontato con quanto percepito dopo l'evento invalidante, quindi nel 2008

(fr. 68'486.--), primo anno di computo intero, abbiamo una perdita economica di

fr. 6'168.--, pari all'8%.

6.

Provvedimenti di integrazione

(tramite adattamento

dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

Considerati gli

investimenti effettuati, l'intenzione del richiedente è quella di poter, salute

permettendo, continuare con la sua attività ad impegno parziale, usufruendo

dell'aiuto dell'operaio, se le cose andranno bene durante quest'anno di

inserimento, cercando di potenziare nel limite del possibile l'aspetto vendita.

Bisognerà vedere le potenzialità

finanziarie della ditta.

6.1

Ritiene necessaria una perizia?

No - Già valutato a livello SMR

7.

Valutazione

Nel caso specifico,

procedendo ad un confronto dei redditi secondo il metodo ordinario, in

considerazione di quanto espresso al p.to 5, abbiamo una perdita economica

dell'8%.

8.

Proposta

Non sono dati i

presupposti per il riconoscimento di una rendita Al." (Doc. 30/2-6)

Con progetto di decisione

del 16 dicembre 2009, l’UAI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni

dell’interessato, dato che dall’inchiesta del servizio ispettorato del 12

agosto 2009 è emerso che, nonostante il danno alla salute, egli raggiunge un

grado di invalidità massimo dell’8% (doc. 31/1-2).

A seguito dell’opposizione

dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, l’UAI ha chiesto all’ispettore

incaricato di prendere posizione riguardo alle censure sollevate

dall’interessato (doc. 37-1).

Nelle sue annotazioni dell’11 marzo 2010, l’ispettore incaricato

ha osservato:

"

Le presenti osservazioni vengono rilasciate dopo

aver preso atto delle contestazioni presentate il 29.01.2010 dal Legale

dell'assicurato in seno alla proposta di decisione intimata dall'Ufficio AI il

19.12.2009

Nel caso specifico, contrariamente a quanto

asserito dal Legale in calce alla pag. 5 delle sue osservazioni, l'UAI non si è

basato sulla cifra d'affari per la valutazione del grado Al, bensì su un

confronto dei redditi, secondo il metodo ordinario, quindi tra quanto

guadagnato prima dell'insorgenza del danno alla salute e quanto conseguito in

seguito.

Nel computo dei redditi si è considerato il

salario percepito dal signor RI 1 in seno alla sua SA, rispettivamente i

risultati aziendali, che sono stati aggiunti in caso di utile, rispettivamente

tolti in caso di perdita.

Come risulta dalla tabella riportata al p.to 5

del rapporto d'inchiesta 14.12.2009, ai redditi conseguiti sono state tolte le

indennità giornaliere di malattia riconosciute dall'Assicurazione perdita di

guadagno. Nel caso concreto, per l'anno 2008, sono stati dedotti fr. 28'600.-

di indennità, fatto che al Legale del richiedente è evidentemente sfuggito.

Fatte queste considerazioni ritengo che non vi

siano elementi che possano portare ad un diverso apprezzamento del grado Al

accertato per l'anno 2008." (Doc. 38-1)

Con il ricorso,

l’assicurato ha nuovamente contestato le valutazioni dell’ispettore incaricato,

evidenziando innanzitutto di avere dovuto, in seguito al danno alla salute,

ridurre il proprio impegno lavorativo e, contestualmente, di avere dovuto

assumere un operaio nel 2008 e un altro nel 2009, per far fronte ai lavori che

egli non era più in grado di svolgere.

Pertanto, a mente

dell’interessato, non è corretto tenere conto della cifra d’affari conseguita

dalla __________ nel 2008, poiché tale cifra d’affari ha potuto essere

raggiunta solo grazie all’avvento della nuova forza lavoro assunta

dall’assicurato per ovviare alla propria diminuita capacità lavorativa.

Inoltre, a mente del

patrocinatore dell’interessato il reddito conseguito dall’assicurato nel 2008

“è fuorviante anche per il fatto che comprende l’indennità per perdita di

guadagno versata dalla __________ alla __________ e da quest’ultima pagata con

lo stipendio all’assicurato. Tale circostanza emerge con grande chiarezza dalla

dichiarazione dei salari ai fini dell’AVS, dove risulta che la __________ ha in

realtà versato al proprio dipendente nel 2008 uno stipendio annuo di fr.

36'400.50 e non, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio AI, di fr. 68’486”. Infine, il legale ha ritenuto non corretto considerare nei redditi conseguiti nel 2008 anche

l’utile aziendale della __________, in quanto si tratta di redditi di

pertinenza della società anonima e non dell’assicurato (doc. I).

Al riguardo, l’ispettore incaricato, nuovamente chiamato dall’UAI

ad esprimersi in merito alle censure del legale dell’assicurato, con

annotazioni del 7 giugno 2010 ha osservato:

"

In riscontro alla richiesta 02.06.2010 si

precisa quanto segue:

Nei casi in cui l'assicurato oltre che a figurare

quale dipendente dell'azienda ne è anche proprietario azionista, per la

determinazione dei suoi redditi fanno stato non solo i salari certificati, ma

anche i risultati aziendali.

Non è quindi possibile accogliere la richiesta

del Rappresentante legale, espressa a pag. 14 - ultimo paragrafo - del ricorso.

L'assicurato, come ribadito al p.to 1 dello stesso atto, viene confermato

"titolare" dell'omonima società, la __________ ed attivo nella

"sua" ditta.

Nessuna argomentazione è stata prodotta a

sostegno della richiesta e d'altronde, già in occasione delle osservazioni

formulate dallo stesso Legale in data 29.01.2010, non erano state espresse

contestazioni in merito.

Per la questione delle indennità giornaliere

della CM rimando alla mia annotazione dell'11.03.2010." (Doc. IV/bis)

2.7.2

Nella decisione

impugnata, quindi, l’UAI, utilizzando il metodo ordinario, ha determinato

l’incapacità al guadagno dell’interessato, mettendo a confronto il reddito che

l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale titolare di una

ditta attiva nel settore del commercio delle pavimentazioni e nell’esecuzione

di lavori di posa (reddito da valido) con quanto percepito a seguito

dell’invalidità (reddito da invalido).

L’amministrazione

ha così calcolato i redditi conseguiti dall’insorgente negli ultimi 3 anni prima

dell’insorgere del danno alla salute (dal 2004 al 2006 per una media di fr. 74'654.-)

e li ha confrontati con il reddito conseguito dopo l’insorgere dell’invalidità

(fr. 68'486.- nel 2008) ottenendo un grado di invalidità dell’8% pari ad una

perdita di guadagno di fr. 6’168.- (doc. A).

L’assicurato

ha contestato tale modo di procedere, sottolineando che il reddito da invalido calcolato

dall’amministrazione è errato, in quanto non esprime il suo effettivo

rendimento, “visto che gli introiti sono stati conseguiti grazie all’aiuto di

un operaio assunto dalla società quando il titolare ha dovuto ridurre il

proprio impegno lavorativo”. Inoltre, a mente del ricorrente il reddito da

invalido ritenuto dall’UAI “è fuorviante anche per il fatto che comprende

l’indennità per perdita di guadagno versata dalla __________ alla __________ e

da quest’ultima pagata con lo stipendio dell’assicurato” (doc. I).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che le censure sollevate dal ricorrente in

merito alla determinazione del reddito da invalido meritano tutela.

2.7.3

Per quanto

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato in fr.

74’654.- il reddito dell’assicurato, calcolando la media dei redditi conseguiti

dall’insorgente negli ultimi 3 anni prima dell’insorgere del danno alla salute

(dal 2004 al 2006) (cfr. doc. 105-1).

Il TCA

non ha motivo per discostarsi da tale importo.

Del

resto, va fatto presente che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della

media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (cfr. AJP 1999 p. 484).

2.7.4

Per quanto riguarda invece il reddito da invalido,

la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata

in DTF 126 V 75 seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se

e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

In

concreto, la critica del patrocinatore dell’assicurato riguardo alla non

corretta determinazione del reddito da invalido, visto che “gli introiti sono

stati conseguiti grazie all’aiuto di un operaio assunto dalla società quando il

titolare ha dovuto ridurre il proprio impegno lavorativo” (doc. I), trova

conferma nel rapporto

di inchiesta per l’attività professionale indipendente del 14 dicembre 2009.

In

quel rapporto, infatti, l’ispettore incaricato ha segnalato come l’assicurato,

dopo il danno alla salute, ha dovuto

concentrarsi su lavori di entità limitata, riducendo il proprio impegno

lavorativo e dovendo fare ricorso alla collaborazione di operai per poter far

fronte all’attività pesante di piastrellista (per la sistemazione del materiale

in magazzino (spacchettaggio palette), le operazioni di carico/scarico del

veicolo, il trasporto sul cantiere dei pacchi di piastrelle (pesi superiori ai 15 kg), di colla (25 kg), delle lastre di marmo e granito e per l’attività vera e propria di posa,

che comporta l'assunzione e il mantenimento regolare e ripetitivo della

posizione inginocchiata) (doc. 30-3).

L’ispettore ha indicato che l’interessato, dopo avere usufruito

dell’aiuto di un giovane operaio nel periodo compreso fra aprile 2006 e agosto

2007.

(cfr. doc. 30-4), ha poi dovuto, subito dopo l’insorgenza del danno alla

salute, fare ricorso all’aiuto di un operaio durante tre-quattro mesi (doc.

30-5), mentre a partire dal mese di febbraio 2009 ha assunto un altro operaio per la durata di un anno (doc. 30-5).

Nonostante queste indicazioni, il TCA rileva che l’amministrazione non

ha accertato con precisione il reddito da invalido dell’assicurato, dato che il risultato

aziendale - di cui si è tenuto conto nella determinazione del reddito da

invalido (cfr. doc. 30-5; doc. 38-1 e doc.

IV/bis) - è stato conseguito anche facendo capo all’assunzione di nuova

manodopera. I dati presi in considerazione non consentono, dunque, di

determinare in maniera pertinente quale sia stato l’influsso della diminuzione

di rendimento dovuta all’invalidità sulla capacità personale di guadagno

dell’assicurato.

Pertanto, posto che dagli

atti si nota che l’assicurato, attivo da anni quale indipendente, dopo il danno

alla salute, ha dovuto fare ricorso all’aiuto di alcuni operai - elemento questo

che gioca un ruolo fondamentale nei risultati di esercizio ma, in sostanza,

indipendentemente dallo stato di salute – a mente di questo

TCA, s’impone il rinvio degli atti all’amministrazione per determinare con

precisione il reddito da invalido dell’assicurato.

Il TCA

segnala che qualora ciò non dovesse essere possibile, l’amministrazione dovrà

procedere alla valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo

straordinario (al riguardo, cfr. STF 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009; STCA

32.2010.78

del 15 settembre 2010).

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata e

gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda nella corretta

determinazione del reddito da invalido e il conseguente grado d’invalidità.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda come indicato al consid. 2.7.4..

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI

verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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