32.2010.111
Decisione con la quale UAI ha negato il diritto a prestazioni all'assicurato,indipendente,non può essere confermata dal TCA.Rinvio atti per accertamenti di ordine economico in merito al reddito da inv
11 ottobre 2010Italiano38 min
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Numero d'incarto:
32.2010.111
Data decisione, Autorità:
11.10.2010, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha negato il diritto a prestazioni all'assicurato,indipendente,non può essere confermata dal TCA.Rinvio atti per accertamenti di ordine economico in merito al reddito da invalido
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
METODO STRAORDINARIO
REDDITO AZIENDALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.111
cr/DC/sc
Lugano
11 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 marzo 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1956, in precedenza attivo in qualità di piastrellista indipendente, in
data 18 agosto 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti, a causa della “rottura dei legamenti crociati e
laterali a due riprese, operato due volte, ricostruzione legamenti durante la
seconda operazione” (doc. 2/1-9).
L’assicurato,
nel marzo 1982, nel praticare lo sci alpino, si é procurato una distorsione al
ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore, patologia che
ha reso necessario un intervento di ricostruzione presso l’Ospedale di __________.
Il caso
venne assunto dall’assicurazione contro le malattie.
In data 3
novembre 1986, poi, l’interessato, giocando una partita di tennis, é rimasto
vittima di una nuova distorsione al ginocchio sinistro. Il caso é stato preso a
carico dall’__________, che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
Il 10
febbraio 1997, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’__________
che, in data 15 dicembre 1996, RI 1, mentre stava camminando, ha lamentato un
cedimento al ginocchio sinistro.
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti di carattere medico-amministrativo, l’Istituto
assicuratore, con decisione formale del 24 marzo 1997, poi confermata anche a
seguito dell’opposizione dell’assicurato, ha negato la propria responsabilità
in relazione ai disturbi al ginocchio sinistro, ritenendo che non sarebbe
provata, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi al ginocchio
sinistro e l’evento traumatico del 3 novembre 1986.
Con
sentenza 35.1998.20 del 7 aprile 1999, il TCA, dopo avere ordinato l’allestimento
di una perizia giudiziaria, affidandola al dottor __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e medico aggiunto presso il Servizio di
ortopedia-traumatologia dell’Ospedale regionale di __________, ha ritenuto
assodato che i disturbi al ginocchio sinistro di cui ha sofferto RI 1 si
trovavano, con verosimiglianza preponderante, in una relazione di causalità
naturale e adeguata con l’infortunio del 3 novembre 1986, evento, a suo tempo,
riconosciuto dall’____________________, concludendo che l’assicuratore LAINF
convenuto fosse, quindi, tenuto ad assumere le cure mediche resesi necessarie a
seguito dei noti disturbi al ginocchio sinistro, in particolare l’intervento di
plastica legamentare eseguito il 30 luglio 1997, nonché a corrispondere le
indennità giornaliere per un periodo di tre mesi a contare dal giorno in cui RI
1 si era sottoposto alla summenzionata operazione chirurgica.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una perizia reumatologica
a cura del dr. __________ (doc. 16) e un rapporto d’inchiesta per l’attività
professionale indipendente (doc. 30), l’UAI, con progetto di decisione del 16
dicembre 2009 (doc. 31/1-2), poi confermato con decisione del 15 marzo 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato essendo il grado d’invalidità dell’8%
(doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita di
invalidità.
Sostanzialmente,
l’interessato ha criticato la valutazione economica operata
dall’amministrazione, ritenendo che, a fronte di un’incapacità lavorativa del
50% accertata medicalmente nella sua professione, l’UAI avrebbe dovuto procedere
ad un cosiddetto raffronto percentuale dei redditi. Ciò avrebbe portato alla
determinazione di un grado di invalidità del 50%, con conseguente diritto ad
una mezza rendita di invalidità.
Il
patrocinatore ha inoltre contestato il confronto dei redditi eseguito
dall’amministrazione, “innanzitutto perché il reddito del 2008 non esprime
l’effettivo rendimento dell’assicurato, visto che gli introiti sono stati
conseguiti grazie all’aiuto di un operaio assunto dalla società quando il
titolare ha dovuto ridurre il proprio impegno lavorativo”.
Inoltre,
il legale dell’assicurato ha rilevato che “il reddito da invalido di fr. 68'486
conseguito nel 2008 è fuorviante anche per il fatto che comprende l’indennità
per perdita di guadagno versata dalla __________ alla __________ e da
quest’ultima pagata con lo stipendio all’assicurato”.
Infine,
il patrocinatore dell’interessato ha ritenuto “non corretto considerare nei
redditi conseguiti nel 2008 anche l’utile aziendale della __________ (…) poiché
sono redditi di pertinenza della società anonima e non dell’assicurato” (doc.
I).
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo avere confermato, alla luce delle considerazioni espresse dall’ispettore
competente, la correttezza del confronto dei redditi operato
dall’amministrazione - ha riconfermato la propria decisione, chiedendo che il
ricorso dell’interessato venga respinto (doc. IV + bis).
1.5. Con scritto
del 28 giugno 2010, il legale dell’assicurato ha nuovamente contestato il
confronto dei redditi dell’amministrazione, rilevando che “l’utile societario
può non essere direttamente correlato al rendimento ma dipendere da altri
fattori estranei all’invalidità, ad esempio congiunturali”.
L’avv. __________
ha inoltre indicato che “non si comprende peraltro come sia possibile tenere in
considerazione gli utili aziendali per il confronto dei redditi, visto che la
stessa amministrazione afferma di avere utilizzato il metodo ordinario, che non
può tenere conto di questi cespiti, nemmeno se venissero distribuiti agli
azionisti a titolo di dividendo” (doc. VI).
Queste
considerazioni del patrocinatore dell’assicurato sono state trasmesse
all’amministrazione (doc. VII), con la facoltà di presentare eventuali
osservazioni scritte. L'amministrazione è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito
dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la
perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori
influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure
delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali
la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi
sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635
consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato
come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato
avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo
guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita
dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Per chiarire
la situazione dal profilo medico l’UAI ha affidato al dr. __________, spec. FMH
in medicina interna-reumatologo, il mandato di esperire una perizia
reumatologica.
Dal
referto peritale del 3 dicembre 2008 è emerso che RI 1 è affetto principalmente
da “gonartrosi post-traumatica al ginocchio sinistro; iniziale gonartrosi al
ginocchio destro” (doc. 16-1). Il dr. __________, inoltre, quali ulteriori
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa residua, ha indicato quelle
di “ernia iatale; lupus eritematoso cutaneo; stato dopo dilatazione ureterale;
ipertrofia prostatica benigna; stato dopo ricostruzione legamenti crociati
ginocchio sinistro (1982); lesione legamenti crociati sinistra durante attività
sportiva (1986); stato dopo artroscopia per resezione menischi e ricostruzione
legamenti ginocchio sinistro (luglio 1997)” (doc. 16-1).
Quali limiti funzionali, il dr. __________ ha
indicato che l’assicurato “può sollevare saltuariamente massimo 25 kg; può sollevare abitualmente massimo 20 kg; deve limitare la deambulazione su terreni sconnessi;
deve limitare la posizione inginocchiata prolungata” (doc. 16-4).
A proposito della capacità lavorativa, il dr. __________a
ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 50% nella sua attività in proprio
con riferimento alla mansione pesante di posatore di pavimenti, ma abile al
lavoro al 100% nella parte di attività più leggera di esecuzione preventivi,
sopralluogo e vendita di materiali, così come in altre attività lavorative
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali. Lo specialista ha infatti
indicato che, citiamo: “dall’ottobre 2007 si conferma attività lucrativa come
posatore di pavimenti per 4 ore al giorno con rendimento completo. In attività
lucrativa rispettosa dei limiti sopraelencati l’assicurato presenta una
capacità lavorativa completa con pieno rendimento. Anche in attività di
sopralluogo, esecuzione di preventivi, vendita di materiale per pavimenti,
l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa con pieno rendimento” (doc.
16-4).
Quanto alla prognosi, lo specialista ha indicato
che “in riferimento alla situazione clinica del ginocchio sinistro e destro,
risulta in evoluzione la gonartrosi soprattutto al ginocchio sinistro”,
concludendo di potere condividere la proposta di protesizzazione del ginocchio
sinistro formulata dall’ortopedico curante (doc. 16-4).
Infine, il dr. __________ ha rilevato che
l’assicurato non necessitava, a quel momento, di ausili ortopedici (doc. 16-4).
Essendo il quadro clinico dell’assicurato
incontestato (cfr. doc. doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto,
non essendovi contestazione tra le parti.
2.7. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, piastrellista in
proprio dal 1983 (cfr. doc. 30-2), amministratore unico e azionista della __________
dal 1986, l’amministrazione ha applicato il metodo ordinario del confronto dei
redditi (cfr. consid. 2.2.).
L’UAI ha confrontato il
reddito conseguito dall’assicurato prima e dopo il danno alla salute, giungendo
alla conclusione che lo stesso non abbia subito importanti variazioni, ma
fissando nella misura dell’8% il grado di perdita economica.
2.7.1. Dal
profilo economico, il TCA constata che l’amministrazione ha ordinato
all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti eseguita
il 12 agosto 2009.
Nel relativo rapporto del
14 dicembre 2009 l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato
prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Considerandi
2.
Situazione attuale dell'attività
aziendale
2.1
Tipo d'impresa
(campo d'attività, ragione sociale)
Nome dell'impresa (ragione sociale)
· __________
Forma giuridica:
· Società anonima iscritta a RC il
27.03.1986
· L'interessato figura quale amministratore
unico.
Attività dell'impresa:
· L'azienda è attiva nel settore del commercio delle pavimentazioni
(granito, marmo, piastrelle, PVC, ecc) rispettivamente nell'esecuzione dei
lavori di posa, sia in costruzioni nuove che in rifacimento.
Prima
dell'insorgenza del danno alla salute il signor RI 1 risultava impegnato quale
piastrellista in ragione di 8-9 ore di lavoro al giorno in media.
Si dedicava a tutte
le mansioni che la professione comporta. Da quelle amministrative organizzative
(vedi contatto clienti, sopralluoghi, misurazioni, stesura offerte, fatture,
telefoni, ecc) - ca. il 10 %, a quelle esecutive (90 %).
L'attività lo vedeva
impegnato sia nell'ambito delle nuove costruzioni, che in riattazioni. In
passato ha avuto anche cantieri importanti, quali il __________, il Teatro di __________,
la __________, le Chiese di __________, Casa __________, ecc.
Ha svolto lavori
anche quale restauratore di marmi (le lastre non pesano meno di 20 kg).
Per la parte
contabile fa capo alla Fiduciaria __________ di __________.
2.2
Infrastruttura e sostanza immobiliare
(n.o di immobili,
dimensioni, pigione/proprietà, posteggi, magazzino)
In quel di __________
l'azienda ha a disposizione uno spazio magazzino ed esposizione merce, in un
capannone in affitto, compreso di pensilina, della superficie di ca 250 mq, +
un piazzale. Inoltre un camioncino e sollevatore.
La proprietà è
dell'assicurato. L'azienda paga l'affitto. Il signor __________ ha acquistato
il sedime ca. 22 anni fa per 130'000.-- franchi ca. ristrutturando completamente
la vecchia struttura. In totale riferisce di aver investito ca. ½ Mio.
Lo spazio
magazzino-esposizione, normalmente è chiuso. L'assicurato vi porta puntualmente
la sua clientela per la visione e scelta del materiale, in sede di stesura
preventivi, su appuntamento.
D'altronde lavorando
da solo negli ultimi anni, non vi sono altre alternative.
In passato l'azienda aveva avuto parecchi
dipendenti.
2.3
Situazione geografica
(indirizzo, logistica, mezzi di trasporto
privati/pubblici)
Strada cantonale.
Rettilineo tra__________ e __________.
2.4
Situazione del mercato
(concorrenza, commesse, situazione
congiunturale)
Non valutabile.
2.5
Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa: quali misure
sono imputabili al danno alla salute?
(cambiamenti logistici,
sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse,
delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari
di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.
Dopo l'insorgenza del
danno alla salute il richiedente ha dovuto concentrarsi su lavori di entità
limitata, per lo più in seno a manutenzioni/riparazioni ed in misura minore in
qualche nuova casetta. Non ha comunque più assunto cantieri impegnativi.
In esito alle
conseguenze originate dal danno alla salute, riferisce impedimenti in seno alla
sistemazione del materiale in magazzino (spacchettaggio palette), alle
operazioni di carico/scarico del veicolo, trasporto sul cantiere dei pacchi di
piastrelle (pesi superiori ai 15 kg), di colla (25 kg), lastre di marmo e granito, rispettivamente nell'assunzione / mantenimento della posizione
inginocchiata, che l'esercizio della professione richiede in modo regolare e
ripetitivo. Trattasi quindi dell'esercizio di una attività da ritenersi
piuttosto pesante fisicamente.
Per queste mansioni
può ora far capo alla collaborazione dell'operaio. Per quanto riguarda le
vendite di materiale, sfruttando le conoscenze che ha, essendo attivo
professionalmente nel settore da oltre 20 anni, sta cercando di fare il
possibile per incrementare questa attività. L'impegno lavorativo viene riferito
quindi ridotto per le argomentazioni sopra esposte, quantificato in 3-4
giornate la settimana, ma con ritmo meno intenso. Si riposa poi per 3-4 giorni.
Se si sforza il ginocchio tenderebbe a gonfiarsi, con conseguenti problemi alla
deambulazione, ma in particolare nel fare le scale ed
inginocchiarsi-accovacciarsi. Presenta inoltre problemi di instabilità. Per lo
stesso entrerà verosimilmente in considerazione un intervento di protesi, già ventilato
dal medico specialista.
Coadiuva quindi
l'operaio principalmente in seno ai lavori più leggeri, in esecuzione di fughe,
stuccare i rivestimenti, ecc. Per i lavori di posa la tenuta massima viene
riferita in ca 2 ore di lavoro, poi deve interromperlo in quanto il ginocchio
tenderebbe ad infiammarsi. L'impegno lavorativo viene segnalato irregolare
sull'arco del mese.
3.
Situazione del personale
Manodopera con/senza remunerazione
Collaboratori
Funzione
Percentuale lavorativa e salario
(assoggettato
all'AVS)
Persona (e)
assicurata (e)
Vedi il confronto tra
campi di attività
III
III
IIIIII
III
III
III
Negli ultimi anni il
signor RI 1 ha sempre lavorato da solo (cfr. distinte di salario dal 2003 in poi).
Fa eccezione il
periodo aprile 2006 - agosto 2007, durante il quale ha usufruito della collaborazione
di un giovane operaio (__________.) assegnatogli dall'Ufficio del sostegno
sociale, per fargli fare esperienza (idraulico in formazione bocciato), con il
contributo finanziario di tale ente. Nel 2006 ha pure ricorso in misura importante a prestazioni di terzi.
3.1
Cambiamenti imputabili al danno alla
salute
(concernenti il
personale e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)
Collaboratori
Funzione
Percentuale
lavorativa e salario
(assoggettato all'AVS)
Dal
Dal
Dopo l'insorgenza
del danno alla salute (ottobre 2007), il signor RI 1 ha dovuto ridurre il suo
impegno lavorativo. Durante 3-4 mesi ha occupato un operaio, assunto quale
aiuto (sig. __________ di __________), segnalatogli dall'__________. Ha
lavorato in particolare negli ultimi mesi dell'anno 2008 in modo discontinuo (talvolta solo 2-3 gg la settimana, altre volte di più).
A partire invece dal
febbraio 2009 è stato preso un operaio quale aiuto, su intervento dell'Ufficio
delle misure attive, con un contratto valido per un anno (cfr. fotocopia
allegata). Si tratta di un collocamento di detto ufficio, sussidiato con degli
assegni per l'introduzione.
4.
Confronto tra campi di attività - VEDI ALLEGATO 1
Le limitazioni
lavorative pratiche dell'assicurato sono riportate a tabella 1.
5.
Evoluzione dei redditi dell'impresa - VEDI ALLEGATO 2
Si rimanda alla tabella riassuntiva allegata.
A livello di
stipendio oggigiorno il signor RI 1 riferisce di prelevare solo il 50 % dello
stipendio, ca 3’000.- franchi lordi mensili (2009), non in modo regolare in
quanto ad importo, in ragione delle disponibilità della Cassa. Le prestazioni __________
vengono incamerate dalla ditta.
Dall'esame dei conti
si rileva comunque che anche dopo l'insorgenza del danno alla salute
dell'interessato (10-2007), l'azienda ha potuto mantenere la sua cifra d'affari
praticamente invariata (2008).
A livello di redditi
conseguiti, il signor RI 1, considerati gli stipendi prelevati, i risultati
aziendali conseguiti, e dedotte le prestazioni CM, nel periodo 2004 - 2008, ha realizzato quanto segue:
Dati/Anni
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
Stip. Lordo
65'000
63'000
60'000
60'000
94'000
Risultato az. UI / Perdita
32'086
- 1'388
- 11'895
5'673
16'186
Tot. Parziale
97'086
61'612
48'105
65'673
110'186
-
CM
- 28'600
- 6'738
Totale
68'486
54'873
48'105
65'673
110'186
Come si può
rilevare, negli anni immediatamente precedenti l'insorgenza del danno alla
salute (2004-2006) i redditi realizzati dall'interessato erano già in
progressivo calo.
Effettuando comunque
una media sul periodo citato, abbiamo un reddito annuo di fr. 74'654.--, che
confrontato con quanto percepito dopo l'evento invalidante, quindi nel 2008
(fr. 68'486.--), primo anno di computo intero, abbiamo una perdita economica di
fr. 6'168.--, pari all'8%.
6.
Provvedimenti di integrazione
(tramite adattamento
dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
Considerati gli
investimenti effettuati, l'intenzione del richiedente è quella di poter, salute
permettendo, continuare con la sua attività ad impegno parziale, usufruendo
dell'aiuto dell'operaio, se le cose andranno bene durante quest'anno di
inserimento, cercando di potenziare nel limite del possibile l'aspetto vendita.
Bisognerà vedere le potenzialità
finanziarie della ditta.
6.1
Ritiene necessaria una perizia?
No - Già valutato a livello SMR
7.
Valutazione
Nel caso specifico,
procedendo ad un confronto dei redditi secondo il metodo ordinario, in
considerazione di quanto espresso al p.to 5, abbiamo una perdita economica
dell'8%.
8.
Proposta
Non sono dati i
presupposti per il riconoscimento di una rendita Al." (Doc. 30/2-6)
Con progetto di decisione
del 16 dicembre 2009, l’UAI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni
dell’interessato, dato che dall’inchiesta del servizio ispettorato del 12
agosto 2009 è emerso che, nonostante il danno alla salute, egli raggiunge un
grado di invalidità massimo dell’8% (doc. 31/1-2).
A seguito dell’opposizione
dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, l’UAI ha chiesto all’ispettore
incaricato di prendere posizione riguardo alle censure sollevate
dall’interessato (doc. 37-1).
Nelle sue annotazioni dell’11 marzo 2010, l’ispettore incaricato
ha osservato:
"
Le presenti osservazioni vengono rilasciate dopo
aver preso atto delle contestazioni presentate il 29.01.2010 dal Legale
dell'assicurato in seno alla proposta di decisione intimata dall'Ufficio AI il
19.12.2009
Nel caso specifico, contrariamente a quanto
asserito dal Legale in calce alla pag. 5 delle sue osservazioni, l'UAI non si è
basato sulla cifra d'affari per la valutazione del grado Al, bensì su un
confronto dei redditi, secondo il metodo ordinario, quindi tra quanto
guadagnato prima dell'insorgenza del danno alla salute e quanto conseguito in
seguito.
Nel computo dei redditi si è considerato il
salario percepito dal signor RI 1 in seno alla sua SA, rispettivamente i
risultati aziendali, che sono stati aggiunti in caso di utile, rispettivamente
tolti in caso di perdita.
Come risulta dalla tabella riportata al p.to 5
del rapporto d'inchiesta 14.12.2009, ai redditi conseguiti sono state tolte le
indennità giornaliere di malattia riconosciute dall'Assicurazione perdita di
guadagno. Nel caso concreto, per l'anno 2008, sono stati dedotti fr. 28'600.-
di indennità, fatto che al Legale del richiedente è evidentemente sfuggito.
Fatte queste considerazioni ritengo che non vi
siano elementi che possano portare ad un diverso apprezzamento del grado Al
accertato per l'anno 2008." (Doc. 38-1)
Con il ricorso,
l’assicurato ha nuovamente contestato le valutazioni dell’ispettore incaricato,
evidenziando innanzitutto di avere dovuto, in seguito al danno alla salute,
ridurre il proprio impegno lavorativo e, contestualmente, di avere dovuto
assumere un operaio nel 2008 e un altro nel 2009, per far fronte ai lavori che
egli non era più in grado di svolgere.
Pertanto, a mente
dell’interessato, non è corretto tenere conto della cifra d’affari conseguita
dalla __________ nel 2008, poiché tale cifra d’affari ha potuto essere
raggiunta solo grazie all’avvento della nuova forza lavoro assunta
dall’assicurato per ovviare alla propria diminuita capacità lavorativa.
Inoltre, a mente del
patrocinatore dell’interessato il reddito conseguito dall’assicurato nel 2008
“è fuorviante anche per il fatto che comprende l’indennità per perdita di
guadagno versata dalla __________ alla __________ e da quest’ultima pagata con
lo stipendio all’assicurato. Tale circostanza emerge con grande chiarezza dalla
dichiarazione dei salari ai fini dell’AVS, dove risulta che la __________ ha in
realtà versato al proprio dipendente nel 2008 uno stipendio annuo di fr.
36'400.50 e non, come erroneamente sostenuto dall’Ufficio AI, di fr. 68’486”. Infine, il legale ha ritenuto non corretto considerare nei redditi conseguiti nel 2008 anche
l’utile aziendale della __________, in quanto si tratta di redditi di
pertinenza della società anonima e non dell’assicurato (doc. I).
Al riguardo, l’ispettore incaricato, nuovamente chiamato dall’UAI
ad esprimersi in merito alle censure del legale dell’assicurato, con
annotazioni del 7 giugno 2010 ha osservato:
"
In riscontro alla richiesta 02.06.2010 si
precisa quanto segue:
Nei casi in cui l'assicurato oltre che a figurare
quale dipendente dell'azienda ne è anche proprietario azionista, per la
determinazione dei suoi redditi fanno stato non solo i salari certificati, ma
anche i risultati aziendali.
Non è quindi possibile accogliere la richiesta
del Rappresentante legale, espressa a pag. 14 - ultimo paragrafo - del ricorso.
L'assicurato, come ribadito al p.to 1 dello stesso atto, viene confermato
"titolare" dell'omonima società, la __________ ed attivo nella
"sua" ditta.
Nessuna argomentazione è stata prodotta a
sostegno della richiesta e d'altronde, già in occasione delle osservazioni
formulate dallo stesso Legale in data 29.01.2010, non erano state espresse
contestazioni in merito.
Per la questione delle indennità giornaliere
della CM rimando alla mia annotazione dell'11.03.2010." (Doc. IV/bis)
2.7.2
Nella decisione
impugnata, quindi, l’UAI, utilizzando il metodo ordinario, ha determinato
l’incapacità al guadagno dell’interessato, mettendo a confronto il reddito che
l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale titolare di una
ditta attiva nel settore del commercio delle pavimentazioni e nell’esecuzione
di lavori di posa (reddito da valido) con quanto percepito a seguito
dell’invalidità (reddito da invalido).
L’amministrazione
ha così calcolato i redditi conseguiti dall’insorgente negli ultimi 3 anni prima
dell’insorgere del danno alla salute (dal 2004 al 2006 per una media di fr. 74'654.-)
e li ha confrontati con il reddito conseguito dopo l’insorgere dell’invalidità
(fr. 68'486.- nel 2008) ottenendo un grado di invalidità dell’8% pari ad una
perdita di guadagno di fr. 6’168.- (doc. A).
L’assicurato
ha contestato tale modo di procedere, sottolineando che il reddito da invalido calcolato
dall’amministrazione è errato, in quanto non esprime il suo effettivo
rendimento, “visto che gli introiti sono stati conseguiti grazie all’aiuto di
un operaio assunto dalla società quando il titolare ha dovuto ridurre il
proprio impegno lavorativo”. Inoltre, a mente del ricorrente il reddito da
invalido ritenuto dall’UAI “è fuorviante anche per il fatto che comprende
l’indennità per perdita di guadagno versata dalla __________ alla __________ e
da quest’ultima pagata con lo stipendio dell’assicurato” (doc. I).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che le censure sollevate dal ricorrente in
merito alla determinazione del reddito da invalido meritano tutela.
2.7.3
Per quanto
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato in fr.
74’654.- il reddito dell’assicurato, calcolando la media dei redditi conseguiti
dall’insorgente negli ultimi 3 anni prima dell’insorgere del danno alla salute
(dal 2004 al 2006) (cfr. doc. 105-1).
Il TCA
non ha motivo per discostarsi da tale importo.
Del
resto, va fatto presente che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della
media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (cfr. AJP 1999 p. 484).
2.7.4
Per quanto riguarda invece il reddito da invalido,
la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata
in DTF 126 V 75 seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
In
concreto, la critica del patrocinatore dell’assicurato riguardo alla non
corretta determinazione del reddito da invalido, visto che “gli introiti sono
stati conseguiti grazie all’aiuto di un operaio assunto dalla società quando il
titolare ha dovuto ridurre il proprio impegno lavorativo” (doc. I), trova
conferma nel rapporto
di inchiesta per l’attività professionale indipendente del 14 dicembre 2009.
In
quel rapporto, infatti, l’ispettore incaricato ha segnalato come l’assicurato,
dopo il danno alla salute, ha dovuto
concentrarsi su lavori di entità limitata, riducendo il proprio impegno
lavorativo e dovendo fare ricorso alla collaborazione di operai per poter far
fronte all’attività pesante di piastrellista (per la sistemazione del materiale
in magazzino (spacchettaggio palette), le operazioni di carico/scarico del
veicolo, il trasporto sul cantiere dei pacchi di piastrelle (pesi superiori ai 15 kg), di colla (25 kg), delle lastre di marmo e granito e per l’attività vera e propria di posa,
che comporta l'assunzione e il mantenimento regolare e ripetitivo della
posizione inginocchiata) (doc. 30-3).
L’ispettore ha indicato che l’interessato, dopo avere usufruito
dell’aiuto di un giovane operaio nel periodo compreso fra aprile 2006 e agosto
2007.
(cfr. doc. 30-4), ha poi dovuto, subito dopo l’insorgenza del danno alla
salute, fare ricorso all’aiuto di un operaio durante tre-quattro mesi (doc.
30-5), mentre a partire dal mese di febbraio 2009 ha assunto un altro operaio per la durata di un anno (doc. 30-5).
Nonostante queste indicazioni, il TCA rileva che l’amministrazione non
ha accertato con precisione il reddito da invalido dell’assicurato, dato che il risultato
aziendale - di cui si è tenuto conto nella determinazione del reddito da
invalido (cfr. doc. 30-5; doc. 38-1 e doc.
IV/bis) - è stato conseguito anche facendo capo all’assunzione di nuova
manodopera. I dati presi in considerazione non consentono, dunque, di
determinare in maniera pertinente quale sia stato l’influsso della diminuzione
di rendimento dovuta all’invalidità sulla capacità personale di guadagno
dell’assicurato.
Pertanto, posto che dagli
atti si nota che l’assicurato, attivo da anni quale indipendente, dopo il danno
alla salute, ha dovuto fare ricorso all’aiuto di alcuni operai - elemento questo
che gioca un ruolo fondamentale nei risultati di esercizio ma, in sostanza,
indipendentemente dallo stato di salute – a mente di questo
TCA, s’impone il rinvio degli atti all’amministrazione per determinare con
precisione il reddito da invalido dell’assicurato.
Il TCA
segnala che qualora ciò non dovesse essere possibile, l’amministrazione dovrà
procedere alla valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo
straordinario (al riguardo, cfr. STF 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009; STCA
32.2010.78
del 15 settembre 2010).
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata e
gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda nella corretta
determinazione del reddito da invalido e il conseguente grado d’invalidità.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché
proceda come indicato al consid. 2.7.4..
2. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI
verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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