32.2010.113
Ricorso irricevibile per incompetenza decisionale. Trasmissione degli atti al TAF per competenza
18 maggio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2010.113
Data decisione, Autorità:
18.05.2010, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile per incompetenza decisionale. Trasmissione degli atti al TAF per competenza
IRRICEVIBILITÀ
art. 58 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.113
BS
Lugano
18 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 marzo 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in
diritto
che - con
decisione 16 marzo 2010 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, a
conferma del progetto di decisione 30 ottobre 2009, ha posto Antonella Ferrari, domiciliata in Italia, al beneficio di un quarto di rendita dal 1°
agosto 2007. Quale rimedio di diritto il citato ufficio ha (erroneamente)
indicato il ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni Sezione del Tribunale d’Appello, Lugano
(doc. AI 55-3);
- con
il presente ricorso l’assicurata, patrocinata dal Patronato INAS
Fontalierato-Svizzera, ha chiesto al TCA l’annullamento della succitata
decisione amministrativa ed il conseguente riconoscimento di una rendita con un
grado d’invalidità del 70%;
- con
scritto 10 maggio 2010 l'amministrazione ha postulato il rinvio degli atti per
Considerandi
competenza territoriale al Tribunale federale amministrativo;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed
è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);
- l’art.
58.
LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone
ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è
competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o
in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile
determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al
competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);
- in
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili
direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI
(art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati
residenti all’estero sono impugnabili direttamente al Tribunale federale
amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);
- il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
(art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40
cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);
-
la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI per gli assicurati
residenti all’estero in quanto al momento della domanda di prestazioni
l’assicurata era domiciliata all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b LAI) motivo per
cui l’autorità di ricorso è il Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv.
1.
lett. b LAI). Tuttavia l’autorità amministrativa federale ha erroneamente
indicato quale rimedio di diritto il ricorso al TCA;
- per
giurisprudenza, la competenza del Tribunale federale amministrativo (sino al 31
dicembre 2006 Commissione federale di ricorso in ambito AVS/AI per le persone
assicurate residenti all’estero) è data nella misura in cui al momento
dell’inoltro del ricorso l’assicurato è residente all’estero (STF 9C_313/2008
del 6 marzo 2009 consid. 4.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 consid. 2.3 pubblicata
in SVR 2005 IV n. 39 p. 145; DTF 100 V 53 consid. 3c p. 57), ciò che corrisponde
al caso in esame;
- di
conseguenza questa Corte non è competente per trattare la presente fattispecie
motivo per cui il ricorso va dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al
Tribunale federale amministrativo per ragioni di competenza (art. 58 cpv. 3
LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- viste
le particolarità del caso concreto e ritenuto che nella decisione impugnata
l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha indicato erroneamente
quale rimedio di diritto il ricorso al TCA, questo Tribunale rinuncia al
prelievo di spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi al Tribunale amministrativo federale per ragioni di competenza.
2. Non
si prelevano spese.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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