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Decisione

32.2010.113

Ricorso irricevibile per incompetenza decisionale. Trasmissione degli atti al TAF per competenza

18 maggio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

32.2010.113

Data decisione, Autorità:

18.05.2010, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile per incompetenza decisionale. Trasmissione degli atti al TAF per competenza

IRRICEVIBILITÀ

art. 58 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2010.113

BS

Lugano

18 maggio 2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2010 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 marzo 2010 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in fatto e in

diritto

che - con

decisione 16 marzo 2010 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, a

conferma del progetto di decisione 30 ottobre 2009, ha posto Antonella Ferrari, domiciliata in Italia, al beneficio di un quarto di rendita dal 1°

agosto 2007. Quale rimedio di diritto il citato ufficio ha (erroneamente)

indicato il ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica della decisione, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni Sezione del Tribunale d’Appello, Lugano

(doc. AI 55-3);

- con

il presente ricorso l’assicurata, patrocinata dal Patronato INAS

Fontalierato-Svizzera, ha chiesto al TCA l’annullamento della succitata

decisione amministrativa ed il conseguente riconoscimento di una rendita con un

grado d’invalidità del 70%;

- con

scritto 10 maggio 2010 l'amministrazione ha postulato il rinvio degli atti per

Considerandi

competenza territoriale al Tribunale federale amministrativo;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed

è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);

- l’art.

58.

LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone

ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o

in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile

determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle

assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al

competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);

- in

deroga agli artt. 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili

direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI

(art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati

residenti all’estero sono impugnabili direttamente al Tribunale federale

amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);

- il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

(art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40

cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);

-

la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI per gli assicurati

residenti all’estero in quanto al momento della domanda di prestazioni

l’assicurata era domiciliata all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b LAI) motivo per

cui l’autorità di ricorso è il Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv.

1.

lett. b LAI). Tuttavia l’autorità amministrativa federale ha erroneamente

indicato quale rimedio di diritto il ricorso al TCA;

- per

giurisprudenza, la competenza del Tribunale federale amministrativo (sino al 31

dicembre 2006 Commissione federale di ricorso in ambito AVS/AI per le persone

assicurate residenti all’estero) è data nella misura in cui al momento

dell’inoltro del ricorso l’assicurato è residente all’estero (STF 9C_313/2008

del 6 marzo 2009 consid. 4.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 consid. 2.3 pubblicata

in SVR 2005 IV n. 39 p. 145; DTF 100 V 53 consid. 3c p. 57), ciò che corrisponde

al caso in esame;

- di

conseguenza questa Corte non è competente per trattare la presente fattispecie

motivo per cui il ricorso va dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al

Tribunale federale amministrativo per ragioni di competenza (art. 58 cpv. 3

LPGA);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- viste

le particolarità del caso concreto e ritenuto che nella decisione impugnata

l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha indicato erroneamente

quale rimedio di diritto il ricorso al TCA, questo Tribunale rinuncia al

prelievo di spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi al Tribunale amministrativo federale per ragioni di competenza.

2. Non

si prelevano spese.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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