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Decisione

32.2010.114

Nuova domanda. L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute. Non entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni

28 ottobre 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i reperti sono nella norma, senza in particolare evidenti ernie, protusioni

significativi, segni per una mielopatia o uncartrosi responsabili di

compressione radicolare. Non evidenti anomalie al passaggio occipito-cervicale.

(…)" (doc. B)

"

(…)

Segni di discopatia agli ultimi 2 livelli lombari. Il

reperto è situato all’altezza L5-S1 dove si apprezza un’anterolistesi di L5/S1,

con spondilosi bilaterale, reperti già presenti nell’indagine del 2003. La deformazione

e il restringimento foraminale è leggermente più accentuata rispetto al

26.09.2003. Non sono comunque evidenti nuove ernie discali ai livelli

superiori. Non evidenti lesioni post-traumatiche o alterazioni sospette alla

struttura ossea da T11 a S2.

(…)" (doc. C)

In

conclusione, viste le risultanze suesposte – conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr.

consid. 2.3 e 2.4) e ritenuto che questo Tribunale non ha nessuna ragione per

scostarsi dalle valutazioni espresse dal medico SMR che non sono nemmeno state

contestate –, l’assicurato non ha

reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui

la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata.

Ne

consegue la reiezione del ricorso.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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