32.2010.114
Nuova domanda. L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute. Non entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni
28 ottobre 2010Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.114
Data decisione, Autorità:
28.10.2010, TCA
Titolo:
Nuova domanda. L'assicurato non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute. Non entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni
IRRICEVIBILITÀ
NON ENTRATA IN MATERIA
NUOVA DOMANDA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.114
FS
Lugano
28 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 marzo
2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 30 ottobre 2002, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di prestazioni di RI 1, classe 1967, poiché sulla base
degli accertamenti medici ed economici esperiti (cfr.
in particolare la perizia 3 agosto 2001 del dr. __________
sub. doc. AI 26/1-12, la proposta 21 ottobre 2002 della dr.ssa __________ sub
doc. AI 43/1 e il rapporto finale 27 agosto 2002 con la comunicazione 22 ottobre
2002 del consulente in integrazione professionale sub doc. AI 35/1 e 44/1),
egli non presentava un grado d’inva-lidità pensionabile (doc. AI 47/1-3).
1.2. Con
decisione su opposizione 21 aprile 2005 (doc. AI 62/1-4), cresciuta incontestata
in giudicato, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di cui
alla lettera 28 febbraio 2004 del dr. __________ corredata dal rapporto 6 febbraio
2004 della dr.ssa __________ (doc. AI 53/1 e 53/2).
1.3. L’Ufficio
AI, nell’ambito di una nuova richiesta di prestazioni inoltrata il 17 ottobre
2005 tramite l’__________ (doc. AI 67/1), con decisione 19 settembre 2006 – sulla base
della perizia 16 giugno 2006 del dr. __________ (doc. AI 78/1-13) – ha respinto
la domanda di prestazioni in quanto lo stato di salute non era peggiorato (doc.
AI 86/1-3).
Questa
decisione è stata confermata da questo Tribunale con giudizio del 17 luglio
2007 (doc. AI 100/1-20) e dal Tribunale federale con sentenza del 25 agosto
2008 (doc. AI 105/1-9).
1.4. Nel
mese di novembre 2008 – tramite la lettera 25 novembre 2008 del dr. __________
con allegato il rapporto 3 dicembre 2007 del Pronto soccorso (doc. AI 110/1 e
110/2) – l’assicurato ha chiesto una rivalutazione del suo caso.
Mediante
decisione 31 marzo 2010 (doc. AI 121/1-2), preavvisata con progetto 4 febbraio
2010 (doc. AI 117/1-2), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova
domanda sulla base della seguente motivazione:
" (…)
Con decisione del 19.09.2006 avevamo respinto la
precedente richiesta di prestazioni, tale decisione è stata confermata dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza 17.07.2007 e dal Tribunale
federale il 25.08.2008.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data.
Con la nuova richiesta non è stato credibilmente
dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze
oggettive abbiano subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.
Una nuova valutazione di una condizione invariata non è possibile.
Per quanto concerne le osservazioni presentate in data
01.03.2010, per tramite dell’Avv. RA 1 (del quale tuttavia non siamo in
possesso della relativa procura), avverso il progetto di decisione del
04.02.2010, constatiamo che non vengono apportati elementi oggettivi atti a
modificare la valutazione espressa dall’amministrazione.
Inoltre, entro i termini previsti per l’inoltro delle
osservazioni e fino all’intimazione della presente decisione, non è stata
presentata alcuna documentazione medica specialistica a sostegno delle proprie
argomentazioni.
In assenza di nuovi elementi medici oggettivi
giustificanti una diversa valutazione della pratica, il progetto di decisione
del 04.02.2010 viene confermato.
(…)" (doc. AI 121/1-2)
1.5. Contro
la decisione 31 marzo 2010 dell’Ufficio AI l’assicurato, tramite l’avv. RA 1,
insorge al TCA e, sulla base della documentazione medica prodotta, postula, in
via principale, l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti
all’amministrazione per entrata nel merito e emanazione di una decisione formale
suscettibile di ricorso, e, in via subordinata, il riconoscimento del diritto
ad una rendita AI del 75% con un grado d’invalidità di almeno il 60%.
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 10 maggio
2010 del dr. __________, medico SMR FMH in medicina generale e perito certificato
SIM, a cui è stata sottoposta la documentazione medica prodotta con il ricorso – postula
invece la reiezione del ricorso rilevando che “(…) il Dr. __________ del SMR
dell’AI ha osservato che “la documentazione radiologica esclude un
sostanziale peggioramento radiologico a livello lombare o cervicale rispetto alla
situazione presente in occasione della perizia del dr. __________ nel 2006. Il
medico curante riprende una valutazione già espressa nei rapporti precedenti
(vedi 21.5.2005) (ndr. recte: 21.11.2005). Conclusione: assenza di
modifica dello stato di salute” Sostanzialmente, il SMR dell’AI ha
potuto constatare il contenuto della nuova certificazione medica prodotta
dall’assicurato e disporre per uno stato valetudinario già a conoscenza
dell’UAI. A titolo puramente abbondanziale, si precisa altresì che i referti
sub doc. B, C e D incarto TCA si riferiscono ad un periodo
successivo rispetto alla data della decisione impugnata (31.3.2010) la quale –
si ricorda – delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali. (…)” (IV).
1.7. Con
scritti 14 e 16 giugno 2010 – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei considerandi
di merito – l’avv. RA 1 ha confermato le richieste ricorsuali e prodotto il rapporto
16 giugno 2006 del dr. __________ (VIII, X e allegato doc. E1).
1.8. Con
scritto 22 giugno 2010 l’Ufficio AI ha confermato la risposta di causa osservando
che con la stessa “(…) ha già preso debitamente posizione sullo scritto del
curante Dr. __________ (il contenuto dello scritto sub. doc. E1 risulta
in effetti sostanzialmente identico a quello di cui al doc. D incarto TCA)
sia sui due referti radiologici del 16.4.2010 (…)” (XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.2. Oggetto
del contendere è solo la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
Per
costante giurisprudenza l’autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato
oggetto solo in presenza di una decisione, se del caso su opposizione, emessa
da un’autorità amministrativa competente (STF 9C_302/2009 dell’8 giugno
2009; DTF 131 V 164
consid. 2.1, 125 V 413
consid. 1a pag. 414 con riferimenti).
Mancando
l'oggetto suscettibile di essere impugnato e difettando quindi un presupposto
processuale, la domanda subordinata con la quale l’insorgente
ha chiesto di essere posto al beneficio di tre quarti di rendita con un grado
d’invalidità di almeno il 60% è irricevibile.
Nel
merito
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i
requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello
di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da
una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3,
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Inva-lidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270). Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen
in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag.
269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Va
qui ricordato che nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la
prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere
l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima
decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi
siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che
un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure
STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Va
poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel tempo, meno
esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt
sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung
nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung
höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit
Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,
consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame occorre esaminare se l’insorgente ha reso verosimile un rilevante
peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Innanzitutto,
questo TCA concorda con le valutazioni 27 gennaio e 10 maggio 2010 nelle quali
il dr. __________, medico SMR, ha concluso che:
"
(…)
Decisione UAI di rifiuto di prestazioni del 2006
confermata dal TCA e dal TF
Attuale breve certificato dr. __________ del
25.11.2009:
-
viene fatto valere problematica
cervicale dopo infortunio del 3.12.2007
-
unica documentazione rapporto PS
del 3.12.2007
valutazione:
l’attuale documentazione è assolutamente insufficiente
per comprovare una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato.
Se effettivamente vi fosse un trauma della colonna
cervicale sostanziale in oltre 2 anni vi sarebbero state valutazioni specialistiche.
(…)" (doc. AI 115/1)
"
(…)
Assicurato nato nel 1967, peritato nel 6.2006 dal dr. __________
Diagnosi: sindrome lombo vertebrale cronica e
recidivante con anamnesticamente irradiazione nella gamba destra con/da
- spondilolisi vera bilaterale di
L5 con olistesi di I° su S1 (circa10 mm)
- condrosi L5/S1
- instabilità segmentale L5/S1
Nuova domanda di prestazioni AI 11.2008 (poco dopo la
sentenza di rifiuto in merito alla precedente richiesta).
Vedi nota SMR del 27.1.2010
Decisione UAI 31.3.2010: non entrata in materia
Ricorso
Referto RM colonna cervicale del 16.4.2010: “reperti in
pratica nella norma”
Referto RM colonna lombare del 16.4.2010: referti già
presenti nel 2003
Lettera del dr. __________ del 29.4.2010 indirizzata al
rappresentante legale: viene affermato un peggioramento della sintomatologia a
livello lombare e cervicale. Egli ritiene che in considerazione dei referti RM
(vedi sopra) l’assicurato sia inabile almeno al 50%.
Valutazione:
la documentazione radiologica esclude un sostanziale
peggioramento radiologico a livello lombare o cervicale rispetto alla
situazione presente in occasione della perizia del dr. __________ nel 2006. Il
medico curante riprende una valutazione già espressa nei rapporti precedenti
(vedi 21.5.2005 [ndr. recte: 21.11.2005]).
Conclusione:
assenza di modifica dello stato di salute
(…)" (IV/bis)
In
effetti, già nel rapporto 17/21 novembre 2005 (doc. AI
72/1-2), il dr. __________, FMH in medicina interna – posta la diagnosi di “(…)
sindrome lombo vertebrale in paziente con spondololistesi L5-S1 su spondilolisi
bilaterale, iniziale discopatia L4-L5. Insufficienza-instabilità segmentaria
lombare inferiore e lombosacrale – sindrome cervico-vertebrale su turbe
statiche (…)” (doc: AI 72/1) –, aveva attestato che:
"
(…)
3. In passato il paziente ha presentato delle litiasi
renali trattate con lipotripsia. Da più anni lamenta una sintomatologia
dolorosa in sede lombare con frequente acutizzazioni e bloccaggi della colonna
lombare. Vi sono pure apparsi più recentemente dei dolori cervicali associati a
volte delle parestesie agli arti anteriori.
4. Importanti recidivanti dolori in sede lombare.
Episodi di cervicalgia.
5. Spiccata dolenzia intersezione tendinea muscolare
in sede cervicale sia e soprattutto in sede lombare associate a contratture
muscolari.
(…)" (doc. AI 72/2)
Il
dr. __________ – dopo che il TF con sentenza del 25 agosto 2008 aveva confermato la STCA 17 luglio 2007 con la quale questo Tribunale aveva a sua volta confermato la decisione
19 settembre 2006 con la quale l’Ufficio AI aveva negato il diritto a
prestazioni (doc. AI 86/1-3, 101/1-20 e 105/1-9) –, nello scritto 25 novembre
2008 indirizzato all’Ufficio AI, non ha poi posto delle nuove diagnosi limitandosi
ad osservare che “(…) attualmente il paziente presenta però soprattutto una
sintomatologia dolorosa in sede cervicale e dorsale così come delle cefalee
insorte dopo un incidente stradale avvenuto il 3.12.2007 (vedi rapporto del
Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________). Per questa sintomatologia
dolorosa il paziente è stato ripetutamente sottoposto a cure medicamentose e
fisioterapiche senza ottenere un beneficio significativo. Vi sarei quindi grato
di convocare il paziente per una vostra rivalutazione. (…)” (doc: AI
110/1).
Dal
menzionato rapporto 3 dicembre 2007 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________
– che riferisce del tamponamento da dietro a bordo della propria auto subito
dall’assicurato – risulta: “(…) non trauma cranico, non amnesia, non perdita
di conoscenza, non nausea né vomito. Riferisce inoltre la presenza di una lieve
disestesia a livello del dito I della mano SX (mano sul volante al momento
dell’impatto). Piede sul freno. Clinicamente si presenta una dolenzia alla
palpazione degli processi spinosi TH2/TH3/TH4 e della muscolatura.
Flessione/estensione, rotazione sx/dx del collo limitate per dolore. Lateroflessione
sx/dx indolente. Lo status neurologico risulta nella norma, nervi cranici s.p.,
forza e sensibilità arti superiori conservate, riflessi bilateralmente uguali.
Le radiografie della colonna cervicale/dorsale e del DENS non mostrano evidenti
fratture ossee. (…)” (doc. AI 110/2).
Sempre
il dr. __________, pure nel rapporto 29 aprile 2010 indirizzato all’avv. RA 1,
non pone delle nuove diagnosi e, come già attestato nel rapporto 17/21 novembre
2005 (doc. AI 72/1-2), conclude per una capacità lavorativa nella sua attività
abituale del 50%: “(…) in considerazione di queste patologie ritengo che il
paziente debba essere considerato inabile al lavoro almeno nella misura del 50%
nella sua abituale attività lavorativa. (…)” (doc. D). Lo stesso sanitario
(avuto riguardo alle valutazioni 10 maggio 2010 del dr. __________ che gli sono
state sottoposte), anche nel rapporto 16 giugno 2010 indirizzato all’avv. RA 1,
si è limitato a riprendere sostanzialmente quanto espresso in quello precedente
del 29 aprile 2010 e a ribadire che “(…) in considerazione di tale sintomatologia
dolorosa il paziente continua a necessitare una terapia antalgica e antinfiammatoria.
A mio modo di vedere deve essere ritenuto ancora inabile al lavoro almeno nella
misura del 50%. (…)” (doc. E1).
Dalle
risonanze magnetiche della colonna cervicale e lombare del 16 aprile 2010 si
evince infine che:
"
(…)
A parte una lieve rettilineazione del rachide cervicale
ed un iniziale assottigliamento del disco C5-6, con minima protusione mediale,
Fatti
i reperti sono nella norma, senza in particolare evidenti ernie, protusioni
significativi, segni per una mielopatia o uncartrosi responsabili di
compressione radicolare. Non evidenti anomalie al passaggio occipito-cervicale.
(…)" (doc. B)
"
(…)
Segni di discopatia agli ultimi 2 livelli lombari. Il
reperto è situato all’altezza L5-S1 dove si apprezza un’anterolistesi di L5/S1,
con spondilosi bilaterale, reperti già presenti nell’indagine del 2003. La deformazione
e il restringimento foraminale è leggermente più accentuata rispetto al
26.09.2003. Non sono comunque evidenti nuove ernie discali ai livelli
superiori. Non evidenti lesioni post-traumatiche o alterazioni sospette alla
struttura ossea da T11 a S2.
(…)" (doc. C)
In
conclusione, viste le risultanze suesposte – conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr.
consid. 2.3 e 2.4) e ritenuto che questo Tribunale non ha nessuna ragione per
scostarsi dalle valutazioni espresse dal medico SMR che non sono nemmeno state
contestate –, l’assicurato non ha
reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, motivo per cui
la decisione di non entrata in materia non può che essere confermata.
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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