32.2010.116
Decisione con la quale UAI ha rifiutato il diritto a prestazioni va annullata e atti rinviati all'UAI per effettuare degli accertamenti economici volti a stabilire,tramite confronto dei redditi,se non
14 ottobre 2010Italiano32 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.116
Data decisione, Autorità:
14.10.2010, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha rifiutato il diritto a prestazioni va annullata e atti rinviati all'UAI per effettuare degli accertamenti economici volti a stabilire,tramite confronto dei redditi,se nonostante la ripresa lavorativa l'assicurato presenta o meno un'incapacità al guadagno del 40% almeno
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.116
cr/DC/sc
Lugano
14 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2010 di
RI 1rappr.
da:
contro
la decisione del 13 aprile 2010 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1966, di formazione elettronico radio TV e in precedenza attivo in qualità
di operatore di misure in alta frequenza, in data 16 febbraio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, a causa della
“rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e conseguente
danneggiamento della cartilagine a livello di femore e di rotula” (doc. 3/1-9).
L’assicurato,
nell’estate del 1998, effettuando sul lavoro il trasloco dell’archivio, ha
subito un infortunio: un grosso armadio gli è caduto addosso, colpendolo
violentemente sul ginocchio destro, procurandogli una ferita.
Egli non
ha annunciato il caso all’assicuratore infortuni.
Durante
le vacanze estive del 2006, l’assicurato è caduto in bicicletta, procurandosi
una distorsione della caviglia destra. In data 3 ottobre 2007 l’assicurato è
stato operato alla caviglia destra.
Il caso è
stato preso a carico dall’__________I, che ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
A seguito
dell’infortunio alla caviglia destra, l’assicurato ha riscontrato un aumento
dei dolori al ginocchio destro, motivo per il quale egli ha annunciato
all’assicuratore infortuni una ricaduta (cfr. doc. 24-1 inc. LAINF).
L’assicuratore
LAINF ha infine ammesso la causalità con il fatto del 1° luglio 1998 e ha
assunto il caso con scritto del 9 aprile 2008 (cfr. doc. 37-1 inc. LAINF).
L’assicurato
ha subito diversi interventi al ginocchio destro (cfr. doc. I).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con progetto di decisione del
22 ottobre 2009 (doc. 21/1-2), poi confermato con decisione del 13 aprile 2010, ha respinto la richiesta di prestazioni, con la seguente motivazione:
" Esaminati
gli atti acquisiti in sede di istruttoria, segnatamente sotto il profilo
medico-teorico, risulta giustificato riconoscere che il danno alla salute di
cui il signor RI 1 è portatore ha comportato un’incapacità al lavoro nella sua
attività di operatore di misure in alta frequenza ed in qualsiasi attività
lavorativa dal 28.04.2008 e più precisamente:
100% dal 28.04.2008 al 12.06.2008;
50% dal 13.06.2008 al 11.01.2009;
100% dal 12.01.2009 al 22.03.2009;
50% dal 23.03.2009 al 21.06.2009;
25% dal 22.06.2009 al 31.07.2009;
0% dal 01.08.2009.
Il diritto alla rendita intera di invalidità sarebbe stato dato
dal 01.04.2009 (dopo l’anno ininterrotto di incapacità lavorativa, senza
notevoli interruzioni).
Considerato però che la domanda è stata presentata tardivamente,
il versamento della prestazione sarebbe potuto avvenire unicamente a decorrere
dal 01.08.2009 (ossia sei mesi dopo l’inoltro della richiesta – 16.02.2009 –
art. 29 cpv. 1 LAI).
A decorrere dal 01.08.2009 l’assicurato ha ripreso la propria
attività abituale nella misura del 100% presso l’Ufficio __________
Visto quanto sopra, la prestazione di diritto dal 01.04.2009 al
31.07.2009 non può essere versata.” (Doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avvRA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il rinvio degli atti all’amministrazione
al fine di ulteriori accertamenti.
Sostanzialmente,
l’interessato ha criticato la decisione dell’amministrazione, rilevando che
l’UAI non ha proceduto ad alcun accertamento, nonostante la situazione del
ginocchio, dopo tre interventi, non sia ancora stabilizzata e malgrado che lo
stesso medico curante, dr. __________, abbia auspicato ulteriori controlli e si
sia riservato una prognosi di 5 anni prima di dare una valutazione definitiva
del caso.
Inoltre,
il patrocinatore dell’assicurato ha rilevato che il caso dell’interessato è
stato liquidato dall’UAI indicando, a suo avviso a torto, che a partire dal 1°
agosto 2009 l’assicurato avrebbe ripreso al 100% la sua precedente abituale
attività lavorativa presso l’Ufficio __________. Ciò non corrisponde al vero,
secondo il patrocinatore, ritenuto che “in realtà, pur recandosi al lavoro, al
qui ricorrente non risulta possibile arrampicarsi sui piloni, montare pali,
trasportare pesi (essenzialmente le apparecchiature necessarie alle
misurazioni)”, come del resto indicato dal curante, dr. __________,
nell’elencare le limitazioni funzionali dell’interessato.
Il
patrocinatore ha aggiunto che “il datore di lavoro del ricorrente, oltretutto
interpellato all’insaputa di quest’ultimo, ha più volte confermato che la
diminuzione di resa del signor RI 1 è del 50%, tanto che presso __________ è
stata, in conseguenza alla situazione venutasi a creare a seguito delle
limitazioni dello stesso signor RI 1, assunta una mezza unità lavorativa in
più”.
In
conclusione, il legale dell’interessato ha chiesto che l’Ufficio AI venga
obbligato ad accertare quali sono le mansioni che l’assicurato è realmente
chiamato a svolgere presso il datore di lavoro e con quale rendimento effettivo
(doc. I).
1.4. L’UAI, in risposta
- dopo avere confermato che l’assicurato, a partire dal 1° agosto 2009, ha potuto riprendere al 100% la propria attività presso il precedente datore di lavoro, non
subendo pertanto alcun discapito economico - ha riconfermato la propria
decisione, chiedendo che il ricorso dell’interessato venga respinto (doc. IV).
1.5. Con scritto
del 2 luglio 2010, il legale dell’assicurato ha nuovamente contestato che
l’assicurato sia in grado di svolgere la precedente attività nella misura del
100%, trasmettendo una presa di posizione del datore di lavoro (doc. VI + B1-2).
1.6. Con
osservazioni del 13 luglio 2010, l’UAI ha indicato che “l’assicurato ha ripreso
a lavorare al 100% presso l’Ufficio __________ da ormai quasi un anno e che
dagli atti dell’incarto non risulta nessuna intenzione del suo datore di lavoro
di licenziarlo”.
L’amministrazione
ha quindi concluso che “non subendo attualmente alcun discapito economico ed
essendo il suo grado di invalidità nullo, il ricorrente non ha pertanto diritto
all’attribuzione di una rendita d’invalidità”, ferma restando la possibilità di
presentare una nuova domanda qualora dovesse intervenire una modifica rilevante
del suo grado di invalidità (doc. VIII).
Queste
considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. IX),
per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. In una sentenza 8C_989/2009
del 31 maggio 2010, il Tribunale federale, a proposito del reddito da invalido,
ha ricordato che:
" Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo la
situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente
il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale (DTF 126 V 75 consid.
3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
(ISS; DTF 126 V 75 consid.
3b/bb pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione
dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
relativa ai posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri)
conseguibili nel settore privato.”
2.4. Nel caso di
specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione di rifiuto
delle prestazioni sulle annotazioni del 20 agosto 2009 della dr.ssa __________
del SMR, del seguente tenore:
"
L'A. risulta affetto da:
- Instabilità anteriore ginocchio Ds dopo
trauma del 1998
- Esiti di artroscopia Ds nel 2001
- Stato dopo rottura trattata con plastica del LCA operato il
29.04.2008
- Stato dopo trapianto della troclea del femore Ds operato il
13.01.2009.
Trattasi di un caso __________ che riconosce le
seguenti IL:
IL 100% dal 26.04.2008
IL 50% dal 09.06.2008
IL 100% dal 12.01.2009.
Procedere: Attendere la visita di chiusura
dell'assicuratore infortuni al fine di poter formulare una risposta ai quesiti
posti." (Doc. 17-1)
A seguito, tuttavia, di
una comunicazione dell’assicuratore infortuni riguardo alla ripresa da parte
dell’assicurato dell’attività lavorativa nella misura del 100% (cfr. doc.
19-1), con progetto di decisione del 22 ottobre 2009, l’UAI ha indicato che,
sebbene l’assicurato avesse teoricamente diritto ad una rendita, trascorso
l’anno di carenza, a partire dal 1° aprile 2009, la stessa non poteva essere
riconosciuta, a causa della tardività della presentazione della domanda, che a
partire dal 1° agosto 2009. Avendo, tuttavia, l’assicurato, a decorrere da tale
data, ripreso a lavorare nella sua abituale attività al 100%, l’amministrazione
ha concluso che “la prestazione di diritto dal 1° aprile 2009 al 31 luglio 2009
non può essere versata” (doc. 21-2).
Ricevute le osservazioni
del patrocinatore dell’interessato contro il progetto di decisione dell’UAI,
nel rapporto medico del 15 febbraio 2010, la dr.ssa __________, poste le
diagnosi principali di “instabilità ginocchio destro dal 1998; stato dopo
artroscopia 2001; stato dopo sinoviectomia anteriore compartimentale ed
artromia per trapianto autologo cartilagineo di troclea femoris AMIC, 13
gennaio 2009” (doc. 26-1), ha elencato i seguenti limiti funzionali:
" (…)
Limitare il carico delle ginocchia.
Non sono più possibili le arrampicate in montagna, sui piloni,
montare pali come previsto dalla mansione svolta dall'A.
Il sollevamento e trasporto di carichi pesanti 15-20 kg.
Sollevare e portare pesi all'altezza dei fianchi:
- di rado,
talvolta fino a 9 Kg; di rado 10-25 Kg; mai pesanti > 25 Kg; di rado sollevare sopra l'altezza del petto;
maneggiare attrezzi:
- sovente
leggero/di precisione; talvolta medi; mai pesante lavoro manuale; sovente è la
rotazione manuale;
posizione corporea/mobilità:
- di rado
lavori sopra l'altezza del capo, in rotazione del tronco; sovente seduto ed
inclinato in avanti; mai in piedi ed inclinato in avanti; mai inginocchiato e
di rado con flessione delle ginocchia;
posizione di lunga durata:
- talvolta seduto ed eretto;
spostamento:
- più
sovente camminare fino a 50 mt; sovente oltre i 50 mt; di rado per lunghi
tragitti su terreni dissestati, salire le scale e salire scale a pioli.
(…)" (Doc. 26-2)
La dr.ssa __________ ha
quindi concluso che:
" (…)
È necessario un adeguamento del posto di lavoro per rendere
operativa la CL dell'A. in un'attività adeguata.
La stabilità del ginocchio Ds non potrà essere come in precedenza
e pertanto vanno eseguite delle opportune sistemazioni ed adeguamento della
mansione e del posto di lavoro.
Si ritiene quindi necessario l'intervento di un consulente
d'integrazione per tali scopi." (Doc. 26-2)
L’UAI ha chiesto al datore
di lavoro dell’assicurato di precisare “la percentuale di attività lavorativa
da lui svolta in attività di controlli tecnici e d’esercizio nelle
radiocomunicazioni a scopo professionale che implicano: arrampicarsi sui
piloni, montare pali, trasportare pesi e tutte quelle attività che presuppongono
di doversi arrampicare in montagna ed altre sollecitazioni agli arti inferiori”
e di indicare “secondo i conteggi a vostra disposizione, in quali percentuali
il vostro dipendente non riesce più a svolgere i suoi compiti rispetto al
periodo precedente il danno alla salute” (doc. 27-1).
Con messaggio di posta
elettronica del 17 marzo 2010, il datore di lavoro ha risposto:
" Le
vorrei comunicare le risposte nel caso del signor RI 1:
* percentuale di attività 40-50% della
descrizione del posto
* Arrampicarsi sui piloni non possibile
* Montare pali non possibile
* Trasportare pesi non più di 15-20 Kg.
* Arrampicare in montagna non possibile
Il signor RI 1 lavora a partire dell'11 agosto 2009 di nuovo al
100%.
Se ha ancora delle domande me lo può chiedere sia per e-mail o
telefonicamente." (Doc. 28-1)
L’UAI ha poi sottoposto la
“risposta almeno parziale” ricevuta via e-mail dal datore di lavoro alla dr.ssa
__________ del SMR, chiedendole di indicare “se le risposte del datore di
lavoro sono sufficienti per stabilire le effettive IL in attività adeguata”
(doc. 29-1).
Nelle sue annotazioni del
7 aprile 2010, la dr.ssa __________ ha osservato:
" AUDIZIONE
Si conferma la presa di posizione contenuta nel rapporto SMR del
15.02.2010 precisando che:
- in attività abituale IL 100% dal 28.04.2009 e continua;
- in attività
adeguata IL 100% dal 28.04.2009, IL 50% dal 13.06.09 (intesa come metà tempo),
IL 100% dal 12.01.2009, IL 50% dal 23.03.2009 (intesa come metà tempo), IL 25%
(intesa come riduzione di tempo) dal 22.06 si prolunga fino al 01.08.2009, così
come attestato dal curante dell'A. Dr. __________ che ha rivisitato in seguito
l'A. ma non ha mai più certificato un'IL (anche il 9 novembre 2009);
- limiti
funzionali stabiliti dal Dr. __________ (chirurgo ortopedico di fiducia dell'A.)
in data 19.06.2009 caricabilità limitata del ginocchio Ds: l'attività di
arrampicarsi sui piloni, montare pali, sollevare e trasportare pesi superiori a
15 Kg ed arrampicarsi in montagna non risultano più esigibili. Il Dr. __________
precisa che questi limiti sono validi per almeno un anno. La possibilità di
aumento del carico del ginocchio Ds dipenderà dal decorso futuro.
D'altro canto anche il DL nella sua comunicazione precisa che tali
attività non sono previste dall'attuale mansione ricoperta dall'A."
(Doc. 30-1)
2.5. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,
con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato
ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità
dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in
precedenza.
Questa giurisprudenza è
poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V
376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è
affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,
il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso
valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere
visitato personalmente l’assicurato.
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta
analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo
per distanziarsi dalla valutazione del SMR, sulla quale si fonda la decisione
di rifiuto delle prestazioni.
Nel
rapporto medico del 15 febbraio 2010, la dr.ssa __________ del SMR – sulla base
di quanto attestato dall’ortopedico curante dell’assicurato, dr. __________ -
ha infatti ritenuto l’assicurato, a causa delle sue patologie, totalmente
inabile al lavoro, a partire dal 28 aprile 2008, nella sua precedente attività
di operatore di misure ad alta frequenza, ma abile al lavoro al 100%, a partire
dal 1° agosto 2009, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali
(doc. 26-2).
La dr.ssa
__________, nelle sue annotazioni del 7 aprile 2010, ha poi ribadito che l’assicurato è inabile al lavoro al 100%, dal 28 aprile 2008, nella sua
precedente attività di operatore di misure ad alta frequenza, ma è da
considerare pienamente abile al lavoro, a partire dal 1° agosto 2009, in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dall’ortopedico curante, dr. __________
(doc. 30-1).
Il TCA non
può che concordare con queste conclusioni del medico del SMR.
Va
infatti rilevato che, dopo avere elencato nel certificato medico del 19 giugno
2009, i limiti funzionali dell’assicurato (doc. 22-14), il dr. __________ nello
scritto del 16 novembre 2009 concernente la visita di controllo del 9 novembre 2009, ha indicato che l’assicurato è inabile al lavoro nella misura dello 0%, in attività
rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. 22-10).
Lo specialista curante ha
sottolineato che, sebbene l’assicurato abbia ripreso a lavorare al 100%, egli
non possa più svolgere determinate mansioni, a causa dei suoi limiti funzionali
(doc. 22-9).
Come
correttamente indicato nelle annotazioni del 7 aprile 2010 dalla dr.ssa __________
del SMR (cfr. doc. 30-1), inoltre, il dr. __________, dopo avere stabilito, nel
certificato d’infortunio LAINF, una percentuale di incapacità lavorativa dello
0% a partire dal 1° agosto 2009 (doc. 51-1 inc. LAINF), ha ribadito la propria
valutazione anche dopo le visite del 16 settembre 2009 e del 26 ottobre 2009
(cfr. doc. 22-15).
Il TCA concorda
con queste valutazioni, che non sono del resto state smentite da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Va qui
Considerandi
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
2.7
Essendo
quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,
del 100%, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali,
ricordato inoltre che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno
alla salute dal profilo economico.
Al riguardo, il TCA rileva
che l’UAI ha semplicemente considerato che l’assicurato, avendo ripreso la
propria attività presso il precedente datore di lavoro nella misura del 100% a
partire dal 1° agosto 2009, non ha diritto ad una rendita.
Il TCA non può concordare
con la soluzione adottata dall’amministrazione.
L’UAI
avrebbe infatti dovuto verificare tramite confronto dei redditi se, nonostante
la ripresa dell’attività lavorativa, l’assicurato presentava o meno
un’incapacità al guadagno del 40% almeno, secondo i disposti dell’art. 28 LAI
(cfr. STF 9C_1013/2009 del 12 luglio 2010).
Ciò che
nella fattispecie non è avvenuto.
In
concreto, è vero che il ricorrente è stato ritenuto dal dr. __________ abile al
lavoro al 100% a partire dal 1° agosto 2009, ma unicamente in attività
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 22-9).
È altrettanto
vero che l’assicurato, a partire dall’11 agosto 2009, ha ripreso a lavorare nella misura del 100% presso l’Ufficio __________, come confermato dallo
stesso datore di lavoro (doc. 28-1).
Il TCA
deve, tuttavia, sottolineare che il precedente posto di lavoro dell’assicurato,
attivo in qualità di operatore di misure ad alta frequenza, non rientra nel
novero delle attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali
dell’assicurato.
A tale
riguardo, lo stesso dr. __________ ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Verlauf: Herr RI 1
stellt sich mir Befundkontrolle und Besprechung des weiteren Vorgehens vor. Seit
der Knorpeltransplantation sind nun 10 Monate vergangen. Der Patient arbeitet
offiziell zu 100%. Dies ist aber nur durch Anpassungen am Arbeitsplatz umsetzbar.
Auch die zu seinem Arbeitsfeld gehörenden Klettereinsätze werden nicht mehr
durchgeführt. Auch das Heben und Tragen von Lasten ist ohne Einschränkungen im
rechten Kniegelenk nicht mehr möglich. So kommt es doch immer wieder zu
Schwellungen und belastungsabhängigen Beschwerden gegen Ende eines vollen
Arbeitstages. Auch sportliche wie vorrangig möglich können nicht bis zum
heutigen Zeitpunkt nicht mehr umgesetzt werden. (…)"
(Doc. 22-9)
Lo stesso
datore di lavoro dell’assicurato, poi, rispondendo
all’UAI, ha indicato che l’assicurato non può più arrampicarsi sui piloni;
montare pali; trasportare pesi superiori a 15-20 kg e che “la percentuale di attività è del 40%-50% della descrizione del posto di lavoro” (doc.
28-1).
Alla luce
delle limitazioni funzionali dell’assicurato, incompatibili con la ripresa
della sua precedente attività, il TCA deve concludere che l’assicurato ha
ricominciato a lavorare presso il precedente datore di lavoro, ma occupandosi
di altre mansioni.
L’amministrazione,
in sede di risposta di causa, ha osservato che l’interessato “ha potuto
riprendere la sua attività presso l’__________ al 100% e non subisce alcun
discapito economico” (doc. IV); nelle osservazioni del 13 luglio 2010, l’UAI ha
poi ribadito che l’assicurato non subisce alcun discapito economico (doc.
VIII).
L’amministrazione
è giunta a tali conclusioni senza tuttavia appurare se il salario percepito
dall’interessato per lo svolgimento della sua attuale attività costituisca o
meno un salario sociale (cfr. consid. 2.3.).
Del
resto, la stessa amministrazione ha qualificato di “parziali” le risposte del
datore di lavoro (cfr. doc. 29-1). Anziché decidere
avrebbe dovuto approfondire la questione (cfr. art. 43 LPGA) ed ottenere una
risposta totale e completa dal datore di lavoro.
Alla luce
di queste considerazioni, si giustifica, pertanto, a mente del TCA, l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI, affinché
stabilisca il grado di invalidità dopo avere correttamente determinato il
reddito da invalido.
2.8
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione
appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera
sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque
puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione, affinché proceda agli accertamenti economici indicati.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. __________, ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al
consid. 2.8.
2. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI
verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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