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Decisione

32.2010.116

Decisione con la quale UAI ha rifiutato il diritto a prestazioni va annullata e atti rinviati all'UAI per effettuare degli accertamenti economici volti a stabilire,tramite confronto dei redditi,se non

14 ottobre 2010Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,

con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato

ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità

dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in

precedenza.

Questa giurisprudenza è

poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V

376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è

affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,

il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere

visitato personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale, dopo attenta

analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo

per distanziarsi dalla valutazione del SMR, sulla quale si fonda la decisione

di rifiuto delle prestazioni.

Nel

rapporto medico del 15 febbraio 2010, la dr.ssa __________ del SMR – sulla base

di quanto attestato dall’ortopedico curante dell’assicurato, dr. __________ -

ha infatti ritenuto l’assicurato, a causa delle sue patologie, totalmente

inabile al lavoro, a partire dal 28 aprile 2008, nella sua precedente attività

di operatore di misure ad alta frequenza, ma abile al lavoro al 100%, a partire

dal 1° agosto 2009, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali

(doc. 26-2).

La dr.ssa

__________, nelle sue annotazioni del 7 aprile 2010, ha poi ribadito che l’assicurato è inabile al lavoro al 100%, dal 28 aprile 2008, nella sua

precedente attività di operatore di misure ad alta frequenza, ma è da

considerare pienamente abile al lavoro, a partire dal 1° agosto 2009, in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali indicati dall’ortopedico curante, dr. __________

(doc. 30-1).

Il TCA non

può che concordare con queste conclusioni del medico del SMR.

Va

infatti rilevato che, dopo avere elencato nel certificato medico del 19 giugno

2009, i limiti funzionali dell’assicurato (doc. 22-14), il dr. __________ nello

scritto del 16 novembre 2009 concernente la visita di controllo del 9 novembre 2009, ha indicato che l’assicurato è inabile al lavoro nella misura dello 0%, in attività

rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. 22-10).

Lo specialista curante ha

sottolineato che, sebbene l’assicurato abbia ripreso a lavorare al 100%, egli

non possa più svolgere determinate mansioni, a causa dei suoi limiti funzionali

(doc. 22-9).

Come

correttamente indicato nelle annotazioni del 7 aprile 2010 dalla dr.ssa __________

del SMR (cfr. doc. 30-1), inoltre, il dr. __________, dopo avere stabilito, nel

certificato d’infortunio LAINF, una percentuale di incapacità lavorativa dello

0% a partire dal 1° agosto 2009 (doc. 51-1 inc. LAINF), ha ribadito la propria

valutazione anche dopo le visite del 16 settembre 2009 e del 26 ottobre 2009

(cfr. doc. 22-15).

Il TCA concorda

con queste valutazioni, che non sono del resto state smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato.

Va qui

Considerandi

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.7

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,

del 100%, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali,

ricordato inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno

alla salute dal profilo economico.

Al riguardo, il TCA rileva

che l’UAI ha semplicemente considerato che l’assicurato, avendo ripreso la

propria attività presso il precedente datore di lavoro nella misura del 100% a

partire dal 1° agosto 2009, non ha diritto ad una rendita.

Il TCA non può concordare

con la soluzione adottata dall’amministrazione.

L’UAI

avrebbe infatti dovuto verificare tramite confronto dei redditi se, nonostante

la ripresa dell’attività lavorativa, l’assicurato presentava o meno

un’incapacità al guadagno del 40% almeno, secondo i disposti dell’art. 28 LAI

(cfr. STF 9C_1013/2009 del 12 luglio 2010).

Ciò che

nella fattispecie non è avvenuto.

In

concreto, è vero che il ricorrente è stato ritenuto dal dr. __________ abile al

lavoro al 100% a partire dal 1° agosto 2009, ma unicamente in attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 22-9).

È altrettanto

vero che l’assicurato, a partire dall’11 agosto 2009, ha ripreso a lavorare nella misura del 100% presso l’Ufficio __________, come confermato dallo

stesso datore di lavoro (doc. 28-1).

Il TCA

deve, tuttavia, sottolineare che il precedente posto di lavoro dell’assicurato,

attivo in qualità di operatore di misure ad alta frequenza, non rientra nel

novero delle attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali

dell’assicurato.

A tale

riguardo, lo stesso dr. __________ ha rilevato quanto segue:

"

(…)

Verlauf: Herr RI 1

stellt sich mir Befundkontrolle und Besprechung des weiteren Vorgehens vor. Seit

der Knorpeltransplantation sind nun 10 Monate vergangen. Der Patient arbeitet

offiziell zu 100%. Dies ist aber nur durch Anpassungen am Arbeitsplatz umsetzbar.

Auch die zu seinem Arbeitsfeld gehörenden Klettereinsätze werden nicht mehr

durchgeführt. Auch das Heben und Tragen von Lasten ist ohne Einschränkungen im

rechten Kniegelenk nicht mehr möglich. So kommt es doch immer wieder zu

Schwellungen und belastungsabhängigen Beschwerden gegen Ende eines vollen

Arbeitstages. Auch sportliche wie vorrangig möglich können nicht bis zum

heutigen Zeitpunkt nicht mehr umgesetzt werden. (…)"

(Doc. 22-9)

Lo stesso

datore di lavoro dell’assicurato, poi, rispondendo

all’UAI, ha indicato che l’assicurato non può più arrampicarsi sui piloni;

montare pali; trasportare pesi superiori a 15-20 kg e che “la percentuale di attività è del 40%-50% della descrizione del posto di lavoro” (doc.

28-1).

Alla luce

delle limitazioni funzionali dell’assicurato, incompatibili con la ripresa

della sua precedente attività, il TCA deve concludere che l’assicurato ha

ricominciato a lavorare presso il precedente datore di lavoro, ma occupandosi

di altre mansioni.

L’amministrazione,

in sede di risposta di causa, ha osservato che l’interessato “ha potuto

riprendere la sua attività presso l’__________ al 100% e non subisce alcun

discapito economico” (doc. IV); nelle osservazioni del 13 luglio 2010, l’UAI ha

poi ribadito che l’assicurato non subisce alcun discapito economico (doc.

VIII).

L’amministrazione

è giunta a tali conclusioni senza tuttavia appurare se il salario percepito

dall’interessato per lo svolgimento della sua attuale attività costituisca o

meno un salario sociale (cfr. consid. 2.3.).

Del

resto, la stessa amministrazione ha qualificato di “parziali” le risposte del

datore di lavoro (cfr. doc. 29-1). Anziché decidere

avrebbe dovuto approfondire la questione (cfr. art. 43 LPGA) ed ottenere una

risposta totale e completa dal datore di lavoro.

Alla luce

di queste considerazioni, si giustifica, pertanto, a mente del TCA, l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI, affinché

stabilisca il grado di invalidità dopo avere correttamente determinato il

reddito da invalido.

2.8

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione

appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera

sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque

puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione, affinché proceda agli accertamenti economici indicati.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. __________, ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al

consid. 2.8.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI

verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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