32.2010.12
Rendita d'invalidità. Contestazione del reddito da invalido di un assicurato riformato professionalmente. Conferma dell'utilizzo dei dati statistici
21 maggio 2010Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.12
Data decisione, Autorità:
21.05.2010, TCA
Ricorso:
TF,9C_524/2010, 27.10.2010
Titolo:
Rendita d'invalidità. Contestazione del reddito da invalido di un assicurato riformato professionalmente. Conferma dell'utilizzo dei dati statistici
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.12
BS/lb
Lugano
21 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 novembre 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l’invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1 classe 1959, è stato posto al beneficio di una riqualifica professionale quale
impiegato di vendita (cfr. comunicazione 11 ottobre 2007; doc. AI 71-1). Nel giugno
2009 egli ha conseguito l’attestato di capacità federale quale impiegato del
commercio al dettaglio (cfr. doc. AI 110-1).
Accertato
come l’assicurato abbia terminato con successo la riformazione professionale e
come l’attività di commerciante al dettaglio sia anche medicalmente esigibile,
con rapporto 6 ottobre 2009 il consulente in integrazione professionale, procedendo
al raffronto dei redditi, ha determinato un grado d’invalidità del 25,31% proponendo
la conclusione del provvedimento integrativo nonché l’apertura di un mandato di
aiuto al collocamento (doc. AI 117).
Di
conseguenza, con comunicazione 19 ottobre 2009 l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato
un aiuto al collocamento, mediante consulenza e sostegno nella ricerca di un
impiego (doc. AI 199-1).
Nello
stesso giorno l’amministrazione ha emesso il progetto di decisione, avente il
seguente tenore:
“(…)
Ci congratuliamo con l’assicurato per avere portato a
termine con successo il provvedimento professionale riconosciuto con
comunicazione dell’11 ottobre 2007.
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo
nella professione svolta prima dell’insorgere del danno alla salute (Fr.
91'253.-) e quello ottenibile quale impiegato di commercio al dettaglio (Fr.
68'157.-), risulta una perdita di guadagno del 25%.
Il reddito realizzabile nella professione appresa
esclude quindi il diritto all’ottenimento di una rendita d’invalidità e a
ulteriori provvedimenti professionali.
L'assicurato è pertanto integrato, senza diritto ad una
rendita.” (doc. AI 120-1)
Dopo
le osservazioni dell’assicurato al suddetto progetto (doc. AI 125), con decisione
30 novembre 2009 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto della rendita (doc. AI
132-1).
1.2. Contro
la decisione 30 novembre 2009 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
inoltrato il presente ricorso. Postulando in via principale l’erogazione di una
rendita intera, egli contesta la determinazione del grado d’invalidità. Subordinatamente
chiede di essere posto al beneficio di ulteriori provvedimenti integrativi più
confacenti al suo stato di salute. Delle singole motivazioni verrà detto, per
quanto occorra, nel prosieguo.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando
sia la valutazione medica che economica alla base della decisione contestata.
1.4. Pendente
causa l’insorgente ha prodotto un ulteriore certificato medico (VI).
1.5. Con
scritto 12 magio 2010 l’Ufficio AI ha fornito le delucidazioni richieste dal
TCA in merito alla tabella dei dati salariali statistici (RSS TA1) utilizzata
per la determinazione del reddito da invalido (VIII).
considerato
in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità,
rispettivamente ad ulteriori provvedimenti professionali.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso concreto, riguardo all’esigibilità medica della professione appresa di
commerciante al dettaglio l’insorgente ha allegato il certificato 16 settembre
2009 del dr. __________. Come evidenziato nella risposta di causa, tale certificato
era stato prodotto in sede amministrativa e valutato dal SMR il 6 ottobre 2008
(doc. AI 85) ed il 23 dicembre 2008 (doc. AI 94). Nella prima occasione era
stato evidenziato, dopo consultazione con il medico curante, come la riformazione
intrapresa fosse compatibile con la sintomatologia, motivo per cui non era
giustificata né un’interruzione né una sospensione della stessa; nella
successiva valutazione il SMR aveva ribadito l’esigibilità del provvedimento
integrativo come pure l’assenza di una modifica della situazione. Non va del
resto dimenticato come l’assicurato abbia concluso con successo la riformazione
professionale e che quindi l’attività appresa non può che essere considerata
medicalmente esigibile.
Infine,
dal certificato 1° febbraio 2010 del dr. __________ prodotto pendente causa non
si desume una modifica della situazione medica avendo egli segnatamente
attestato residui dolorosi anteriori al ginocchio sinistro e fornito alcune
raccomandazioni degli sport da praticare per mantenere un peso corporeo adeguato
(doc. VI).
2.5. Con
rapporto 6 ottobre 2009, dopo aver riepilogato l’iter della riformazione professionale,
la consulente ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante
il consueto raffronto dei redditi.
Quale
reddito da valido, fondandosi sui questionari degli ex datori lavoro
nonché sulla corrispondenza intercorsa con gli stessi, la consulente ha considerato
un importo di fr. 91'253.-- (aggiornato al 2008) corrispondente a quanto l’assicurato
avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute quale addetto al recapito
presso la __________ e addetto alla distribuzione presso __________.
L’insorgente rileva che non è stato tenuto conto del rincaro e degli
adeguamenti salariali sino al 2010, sostenendo che il salario complessivo ammonterebbe
almeno a fr. 100’000.--. A prescindere dal fatto che un adeguamento salariale
di oltre fr. 8'000.-- in due anni appare poco verosimile, pur volendo prendere
in considerazione tale importo non sarebbe comunque dato, come si dirà in seguito,
il diritto alla rendita.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Ritornando
al caso concreto, nel citato rapporto la consulente ha utilizzato le tabelle
statistiche per determinazione del reddito da invalido (tabella RSS TA1 anno
2006) relativa all’attività di impiegato del commercio al dettaglio. Nello scritto
12 maggio 2010 a questa Corte l’Ufficio AI ha fatto presente che la consulente aveva
utilizzato la tabella del 2006, non essendo a quel momento disponibile quella
del 2008. In seguito, nello stesso scritto, è stato esposto il calcolo del salario
da invalido, partendo da un salario mensile di fr. 5'242.-- (5'242 x 12 : 40
ore x 41.8 ore) per un importo di fr. 65'734,68, dato che è stato aggiornato al
2008 in fr. 68'157.--.
L’assicurato,
facendo rilevare come il succitato salario non sia realistico, sostiene un reddito
di fr. 44'330.-- pari a tredici mensilità di fr. 3'140.--, retribuzione
prevista per un impiegato di vendita dopo tre anni di tirocinio, così come
evinto dall’adeguamento degli stipendi minimi fissati dalla Commissione paritetica
del ramo vendita (doc. A3).
Considerato
che l’assicurato non ha intrapreso un’attività nel campo della nuova
professione appresa (nell’ambito dell’aiuto all’orientamento egli ha inoltrato
le prove di ricerche d’impiego), conformemente alla succitata giurisprudenza, la
consulente ha rettamente preso in considerazioni i succitati valori statistici.
Non possono invece essere prese in considerazioni le raccomandazioni sul
salario minimo della Commissione paritetica del ramo vendita in quanto non si
tratta di valori statistici nazionali (in merito alla non applicabilità delle
raccomandazioni salariali per gli impiegati di commercio fornite della rispettiva
associazione di categoria cfr. Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichst zum
IVG, 2010, p. 313; STCA 32.2007.273 del 24 settembre 2008 consid. 2.11.3 e
32.2007.211 del 28 agosto 2008 consid. 2.11.1).
Come
già detto, la consulente ha preso in considerazione un salario mensile di fr.
5'242.-- che, confrontato con la tabella TA 1 RSS 2006, corrisponde al salario
medio nel settore “commercio e riparazione” (n. 50-52) relativo a personale maschile
con conoscenze professionali e specializzate (livello di qualifica n. 3). Ritenuto
che l’assicurato ha conseguito una formazione quale impiegato di commercio al
dettaglio, secondo questa Corte appare corretto utilizzare il dato statistico relativo
all’attività di commercio al dettaglio e riparazioni (n. 52) e non la media di
tutto il settore “commercio e riparazione” in cui, fra l’altro, figurano i salari
medi di personale addetto alla vendita all’ingrosso ed alla riparazione di autoveicoli.
Pertanto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008, il ricorrente,
svolgendo nel 2008 l’attività di impiegato di commercio al dettaglio,
professione di cui egli ha ottenuto l’attestato federale di capacità (da qui il
livello di qualifica n. 3 “conoscenze professionali e specializzate”), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo di fr. 62’188 (4'983 x 12
: 40 X 41.6; per la media lavorativa settimanale nel 2008 cfr. la vie économique,
7/8 2009, tabella B 9.2, p. 90). Dal raffronto dei due redditi (91'253 – 62’188
x 100 : 91'253 = 31’8%) risulta un’incapacità al guadagno inferiore al 40%.
Allo stesso risultato si giunge considerando un reddito da valido di fr.
100'000.-- (100’000 – 62’188 x 100 : 100’000 = 37,8%). Non raggiungendo l'invalidità
Fatti
di RI 1 il minimo pensionabile, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di rendita.
Ulteriori
provvedimenti professionali non entrano in considerazione, ritenuto che la nuova
attività risulta essere esigibile.
2.6. Secondo
Considerandi
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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