32.2010.120
UAI ha correttamente soppresso, in via di revisione, la rendita AI precedentemente riconosciuta all'assicurata, alla luce del miglioramento delle sue condizioni di salute
29 novembre 2010Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.120
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, TCA
Titolo:
UAI ha correttamente soppresso, in via di revisione, la rendita AI precedentemente riconosciuta all'assicurata, alla luce del miglioramento delle sue condizioni di salute
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.120
cr/DC/sc
Lugano
29 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 aprile 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1956, attiva in qualità di cameriera ai piani, in data 22 dicembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, a seguito di problemi al piede destro (doc.
2/1-7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite una perizia ortopedica
ad opera del dr. __________. __________ (doc. 26/1-6), l’UAI, con progetto di
decisione del 28 novembre 2007 (doc. 50/1-3), poi confermato con decisione del 22
maggio 2008 (doc. 54/1-3 e doc. 59-63), cresciuta incontestata in giudicato, ha
attribuito all’assicurata una rendita intera dal 1° gennaio 2005 al 31 ottobre
2005, una mezza rendita di invalidità dal 1° novembre 2005 al 31 gennaio 2006,
una rendita intera dal 1° febbraio 2006 al 31 maggio 2006, una mezza rendita dal
1° giugno 2006 al 30 novembre 2006 e una rendita intera dal 1° dicembre 2006.
1.3. L’Ufficio AI
ha avviato nel mese di aprile 2008 una procedura di revisione (doc. 57-1) e,
con progetto di decisione del 15 dicembre 2009 (doc. 76/1-3), poi confermato
con decisione del 7 aprile 2010 (doc. A), ha soppresso la rendita d’invalidità
all’assicurata essendo il grado d’invalidità nullo.
1.4. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando, in via principale, il ripristino della
rendita intera d’invalidità e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare volta ad
accertare l’effettivo stato di salute dell’interessata (doc. I).
L’assicurata
ha innanzitutto contestato la valutazione medica peritale del dr. __________,
il quale avrebbe valutato, a suo avviso, unicamente i limiti funzionali causati
dal Morbo di Kohler al piede destro, senza tuttavia tenere conto del fatto che
gli stessi dolori interessano anche il piede sinistro.
L’interessata
ha poi criticato la valutazione peritale del dr. __________, in quanto eseguita
da uno specialista in reumatologia e non, come avvenuto in passato e come
sarebbe stato logico vista la natura delle patologie che la affliggono, da
parte di uno specialista in chirurgia ortopedica o chirurgia del piede.
Ella ha
quindi preannunciato la trasmissione di un certificato medico aggiornato da
parte del dr. __________, specialista curante, cui in passato l’UAI si era
rivolto al fine di ottenere informazioni riguardo all’evoluzione delle
patologie dell’interessata (doc. I).
1.5. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza della valutazione peritale
eseguita dal dr. __________, come indicato dal dr. __________ del SMR, ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV + bis).
1.6. In data 29
luglio 2010, la rappresentante dell’assicurata ha nuovamente contestato
l’esistenza di un miglioramento dello stato di salute dell’interessata,
producendo, a comprova di quanto asserito, un certificato medico redatto dal
dr. __________ (doc. X).
1.7. Con
osservazioni del 12 agosto 2010, l’UAI, sulla base di quanto indicato dal dr. __________
del SMR in merito all’assenza di nuovi elementi in grado di modificare la
decisione impugnata, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XII +
bis).
Questo
scritto dell’amministrazione e il relativo allegato sono stati trasmessi
all’assicurata (doc. XIII), per conoscenza.
1.8. In corso di
causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli alcune
precisazioni riguardo al referto peritale del 14 agosto 2008 (doc. XIV).
1.9. In data 25
ottobre 2010 l’UAI ha trasmesso al TCA la risposta, datata 20 ottobre 2010, del
dr. __________ (doc. XV + bis).
Fatti
I doc. XIV
e XV + bis sono stati trasmessi alle parti (doc. XVI), per osservazioni.
1.10. In data 29
ottobre 2010 la rappresentante dell’assicurata ha contestato la presa di
posizione del dr. __________ (doc. XVII), mentre l’UAI, con scritto del 12
novembre 2010, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XVIII).
I doc. XVII
e XVIII sono stati trasmessi alle parti (doc. XIX e XX), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in
via di revisione, la rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella
causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
Considerandi
2.
con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.4
Nell’evenienza concreta, l’assicurata è
stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2005 al 31
ottobre 2005, una mezza rendita di invalidità dal 1° novembre 2005 al 31
gennaio 2006, una rendita intera dal 1° febbraio 2006 al 31 maggio 2006, una
mezza rendita dal 1° giugno 2006 al 30 novembre 2006 e di una rendita intera
dal 1° dicembre 2006, ritenuto che, secondo quanto indicato dal dr. __________
del SMR nelle annotazioni del 17 aprile 2007, ella era inabile al lavoro in
misura completa nella sua attività, a partire dal gennaio 2004 e inabile al
lavoro al 70% per qualsiasi altra attività lavorativa adatta, da svolgere
lontano dalla sua abitazione (doc. 41-1). Il dr. __________ del SMR ha ritenuto
“esigibili solo attività che possono essere eseguite a domicilio da seduta (se
ce ne sono ancora)” (doc. 41-1), ipotesi scartata dal consulente in
integrazione professionale incaricato, il quale ha considerato che “non sia
possibile configurare con coscienza e ragionevolezza il guadagno lucrativo dell’assicurata
in attività a domicilio” (doc. 45-2).
2.5
Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’assicurata di una rendita intera dal 1° gennaio
2005.
al 31 ottobre 2005, una mezza rendita di invalidità dal 1° novembre 2005
al 31 gennaio 2006, una rendita intera dal 1° febbraio 2006 al 31 maggio 2006,
una mezza rendita dal 1° giugno 2006 al 30 novembre 2006 e di una rendita
intera dal 1° dicembre 2006.
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente nell’aprile 2010 (momento in cui è
stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le
condizioni di salute dell’assicurata sono migliorate a tal punto, da
giustificare la soppressione della rendita.
Nell’aprile
2008.
l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 57-1).
In questo
contesto l’UAI ha affidato al dr. __________ del SMR, medico
internista-reumatologo, il mandato di esperire una perizia specialistica.
Nel suo
referto del 14 agosto 2008, il dr. __________ ha posto le diagnosi di
“osteonecrosi talare bilaterale in stato dopo plurimi interventi chirurgici
piede destro con artrodesi intertarsale” (doc. 69-1).
A
proposito dei limiti funzionali dell’assicurata, il dr. __________ ha indicato
“deve evitare il salire e scendere le scale, deve evitare la deambulazione su
terreni sconnessi, può deambulare senza riposo per massimo 200 metri, deve limitare il carico sul tronco a massimo 15 kg, deve limitare la posizione con
ginocchia in flessione” (doc. 69-1).
Quanto
alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto di potere “confermare
un’inabilità lavorativa del 70% come cameriera addetta ai piani”, stabilendo
per contro, a partire dal momento dell’esame peritale, una capacità lavorativa
del 100% in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali
dell’interessata (doc. 69-1). Lo specialista in reumatologia ha precisato che
“l’assicurata risulta idonea e senza limitazioni per un’attività lucrativa
svolta prevalentemente in posizione seduta con piccoli spostamenti su piani
regolari, senza il sollevamento di pesi superiori ai 15 kg”, aggiungendo che “in riferimento alle difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro, non
risulta alcun impedimento nell’utilizzo di mezzi pubblici e/o di automobile
propria. La percorrenza da e per il posto di lavoro può avvenire quindi in
posizione seduta” (doc. 69-3).
Il dr. __________
ha infine rilevato che “la situazione clinica in riferimento alla patologia dei
piedi risulta stabile nel tempo” e che “l’assicurata necessita di plantari
ortopedici” (doc. 69-3).
A seguito
delle osservazioni presentate dall’assicurata contro il progetto di decisione
dell’UAI di soppressione della rendita, il dr. __________, nelle annotazioni
del 17 marzo 2010, ha osservato:
"
In merito alle osservazioni al progetto si
precisa quanto segue:
Il rapporto medico del 14.08.2008 documenta una
diagnosi di osteocondrosi talare bilaterale, risulta quindi evidente la presa
in considerazione della patologia al piede destro e sinistro.
Il rapporto medico come sempre risulta completo
di obiettività clinica.
L’osservazione al progetto non documenta una
evoluzione dello stato clinico e/o nuove diagnosi che possano modificare quanto
già definito.” (Doc. 81-1)
2.6
Con il
ricorso, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di soppressione della
rendita, trasmettendo al TCA i seguenti certificati medici.
-
referto del 17 aprile 2010, redatto dal dr. __________,
spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:
" Sono
stato informato della decisione del 7.4.2010 dell’Ufficio AI con cui viene
revocata la rendita erogata alla suddetta.
Conosco questa
paziente dal 2004 e posso confermare che le sue condizioni di salute, in questi
anni, hanno subito un aggravamento, con dolori persistenti ed invalidanti che
richiedono la somministrazione giornaliera di analgesici in alte dosi.
Dopo la cura della
necrosi del navicolare di destra, per il quale ha subito diversi interventi
chirurgici che non hanno portato alcun miglioramento, anzi hanno
sfortunatamente aggravato la situazione, si conferma la presenza di una necrosi
anche al navicolare sinistro (vedi referto RM allegato del 9.2.2010).
Dato il precedente
risultato negativo, è stato da più parti sconsigliato un intervento chirurgico
al piede sinistro.
Il risultato è che
la paziente continua a soffrire e non vedo come possa essere impiegata in una
qualsiasi attività lavorativa.
Posso testimoniare
che la signora ha una soglia del dolore alta e non presenta un profilo
psicologico labile, né tende ad accentuare i suoi dolori al fine di mantenere
la sua rendita, ma anzi affronta le sue sofferenze con grande dignità senza
enfatizzare la sua patologia.
Ritengo quindi che
la decisione negativa dell’Ufficio AI vada rivista.” (Doc. C)
-
referto del 12 febbraio 2010, concernente
l’esame di risonanza magnetica del piede sinistro del 9 febbraio 2010, nel
quale il dr. __________, Primario di radiologia dell’Ospedale __________, pone
le seguenti conclusioni:
" Reperto
compatibile con osteonecrosi della componente laterale dell’osso navicolare con
artrosi talo-navicolare secondaria, reperto fondamentalmente invariato rispetto
al 14.02.2006.” (Doc. D)
Nelle
annotazioni del 19 maggio 2010, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in
medicina generale e il dr. __________ del SMR, reumatologo, hanno osservato:
"
Assicurata nata nel 1970, cameriera ai piani
Diagnosi: osteonecrosi talare bilaterale in stato
dopo plurimi interventi chirurgici piede destro con artrodesi intertarsale
piede destro
Perizia dr. __________ del 23.2.2006:
o
assicurata inabile al lavoro quale cameriera ai
piani
o
attività adatta esigibile nella misura di 8 ore
al giorno al 100%
In seguito viene fatto valere dal curante dr__________
che l’assicurata non può recarsi ad un posto di lavoro distante
Da notare che l’assicurata ha lavorato al 50%
fino al 19.9.2006 in attività abituale, in seguito IL completa per l’intervento
dal 20.9.2006
In seguito attribuito un grado AI 100% dal
20.9.2006
Attuale prima revisione:
visita dr. __________ in ambito SMR del
14.8
:
o
si conferma una esigibilità piena per attività
adatta, prevalentemente sedentaria
o
assicurata in grado di guidare la macchina
calcolo CGR: grado AI
0%
decisione di
soppressione della rendita del 8.4.2010
Ricorso:
vengono presentati:
-
rapporto dr. __________ del 17.4.2010: viene
messo l’accento sulla presenza di una necrosi navicolare bilaterale
-
referto RM piede sinistro del 9.2.2010:
osteonecrosi del navicolare con artrosi talo-navicolare secondaria, reperto
invariato rispetto al 14.2.2006
Valutazione:
l’attuale
documentazione presentata non evidenzia nuovi elementi. La RM conferma
espressamente una situazione già presente nel 2006. Si conferma quindi
l’abilità lavorativa per attività confacente come già stabilito nel 2006 dal
dr. __________. Da notare che l’inabilità completa dal 20.9.2006 era data per
l’allora intervento del 21.9.2006.” (Doc. IV/bis)
In corso
di causa, l’assicurata ha prodotto un certificato del 23 luglio 2010, in cui il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, ortopedia e traumatologia dell’Ospedale
regionale di __________, poste le diagnosi di “piede sinistro: artrosi
talo-navicolare e talo-calcaneare piede sinistro in stato dopo necrosi
dell’osso navicolare sinistro; piede destro: stato dopo innesto osseo autologo
e artrodesi astragalo-scafo-cuneiforme 12/04; stato dopo AMO 11/05 e stato dopo
artrodesi cuneiforme III cuboidea e cuneiforme III navicolare”, ha osservato:
"
(…)
Valutazione e procedere:
come primo passo propongo l’asportazione delle
viti al piede dx e valutare l’ulteriore decorso. Al piede sx propongo
un’artrodesi tripla. Nonostante tutto, anche se credo comunque che riusciremo a
migliorare un po’ la situazione, non sono sicuro che la paziente potrà
riprendere un lavoro da eseguire in piedi. Per cui bisognerà valutare una
riqualifica professionale, infatti potrà eseguire solo dei lavori al tavolo
senza carico dei piedi.
La paziente verrà convocata per l’asportazione
delle viti, dopo un decorso favorevole si potrà procedere per un’artrodesi
tripla.”
(Doc. E)
Nelle
annotazioni del 5 agosto 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Vedi nota riassuntiva del 19.5.2010
Nuova documentazione presentata:
rapporto dr. __________ del 23.7.2010.
o
viene proposta l’asportazione di viti al piede
destro
o
a sinistra si propone artrodesi
o
egli dubita che l’assicurata possa riprendere
un’attività lavorativa da svolgere in piedi
o
assicurata in grado di svolgere lavori da seduta
Valutazione:
l’attuale rapporto del dr. __________ non apporta
nuovi elementi, si conferma che l’assicurata è in grado di svolgere lavori da
seduta.” (Doc. XII/bis)
Con
annotazioni del 20 ottobre 2010, il dr. __________ del SMR, chiamato dal TCA a
fornire delle precisazioni in merito al proprio referto peritale del 14 agosto 2008, ha osservato:
"
Rapporto medico SMR con data 14.08.2008.
Precisazioni in merito all’assenza di impedimenti
nel raggiungere il posto di lavoro.
Oggettivamente alla valutazione clinica SMR si
evidenziava (vedi status): Nessuna limitazione alla mobilizzazione della tibio
tarsica bilateralmente (quindi pressione sulla pedaliera consentita).
Nessun dolore alle teste metatarsali (sede
anatomica eventualmente coinvolta durante la guida).
Per quanto riguarda l’utilizzo di mezzi pubblici
la difficoltà è solo sostenuta dall’eventuale lentezza (per pause durante la
camminata) nel raggiungere la fermata del mezzo pubblico.
Nel rapporto medico dr. med. __________ con data
17.7.2010
veniva descritto: “…per ulteriori attività in posizione seduta vi è
il problema degli spostamenti al posto di lavoro dato che i dolori alla marcia
sono invalidanti”. Vengono quindi certificati dolori alla marcia senza citare
impedimenti di altro genere (guida, mezzi pubblici).
Inoltre nel rapporto medico dr. med. __________
con data 17.07.2007 non vengono forniti dati oggettivi oppure obiettività
clinica utile al confronto dello stato di salute oppure utili alla descrizione
di una evoluzione dello stato di salute.” (Doc. XV/bis)
2.7
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal dr. __________, da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati.
Nel
proprio referto peritale del 14 agosto 2008, il dr. __________ ha diagnosticato
una “osteonecrosi talare bilaterale in stato dopo plurimi interventi chirurgici
al piede destro con artrodesi intertarsale”, che causa un’inabilità lavorativa
del 70% nella precedente attività di cameriera addetta ai piani, mentre non provoca
alcuna incapacità lavorativa in qualunque attività adeguata, rispettosa dei
limiti funzionali dell’interessata (doc. 69-1).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non può essere messa in discussione dal referto del
dr. __________ del 23 luglio 2010, prodotto dall’assicurata in corso di causa
(doc. E).
In tale referto, il dr. __________,
dopo avere indicato che “non sono sicuro che la paziente potrà riprendere un
lavoro da eseguire in piedi”, ha concluso che “bisognerà valutare una
riqualifica professionale, infatti potrà eseguire solo dei lavori al tavolo senza
carico dei piedi” (doc. E).
Tali conclusioni del dr. __________,
specialista in chirurgia, ortopedia e traumatologia, risultano quindi del tutto
analoghe a quelle alle quali è giunto il perito, dr. __________, specialista in
reumatologia.
Alla luce di tali
circostanze, dunque, appare superata la critica ricorsuale di una presunta
inaffidabilità della perizia eseguita da un esperto in reumatologia anziché,
come sarebbe stato, secondo la rappresentante dell’assicurata, maggiormente
corretto, da parte di un esperto in ortopedia.
Per il
resto, il TCA non può che rilevare, come del resto rilevato dal dr. __________
del SMR nelle annotazioni del 5 agosto 2010 (cfr. doc. XII/bis), che nel
referto del 23 luglio 2010, il dr. __________ non ha apportato alcun elemento,
oggettivamente verificabile, ignorato nell’ambito dell’esame peritale, in grado
di rimettere in discussione la valutazione del dr. __________ (cfr. STF 9C_922/2009
del 9 luglio 2010).
Anche
l’altra critica ricorsuale, a proposito di una presunta incompletezza della
valutazione peritale del dr. __________ - dato che si riferirebbe soltanto alle
conseguenze del morbo di Kohler al piede destro, senza considerare che gli
stessi disturbi interessano anche il piede sinistro (cfr. doc. I pag. 3) - non
può essere condivisa dal TCA.
Tale obiezione, infatti, come del resto già
correttamente indicato dal dr. __________, nelle annotazioni del 17 marzo 2010,
è smentita dalla diagnosi stessa di “osteocondrosi talare bilaterale” posta in sede
peritale (cfr. doc. 81-1)
Il TCA sottolinea, inoltre, che già in precedenza l’assicurata era
stata considerata pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose
dei suoi limiti funzionali.
Nella perizia del 23 febbraio 2006, ordinata dall’UAI, il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, posta la diagnosi di
“osteonecrosi talare bilaterale in stato dopo triplice intervento al piede
destro con artrodesi intertarsale del piede destro”, aveva ritenuto
l’assicurata limitata nello svolgimento della precedente attività, che
comportava il mantenimento della posizione eretta per lungo tempo, mentre aveva
considerato l’interessata totalmente abile al lavoro in attività adatte,
rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 26-6).
Dopo tale valutazione peritale, tuttavia, come indicato dal SMR
nelle annotazioni del 19 maggio 2010 (cfr. doc. IV/bis), all’assicurata era
stata attribuita una rendita da parte dell’Ufficio AI a seguito di un
peggioramento dello stato di salute dell’interessata attestato dal suo curante,
dr. __________, che aveva portato ad un nuovo intervento chirurgico di
revisione per una nuova artrodesi al piede destro in data 21 settembre 2006
(cfr. doc. 38-1).
A seguito del nuovo intervento, il dr. __________, in uno scritto
del 20 dicembre 2006, aveva rilevato che “al momento attuale i dolori
sono tali da non permettere gli spostamenti necessari per recarsi ad
un’attività seduta, l’unica che sarebbe esigibile” (doc. 38-1, sottolineatura
della redattrice).
A fronte di tale certificazione specialistica, il dr. __________
del SMR, nelle annotazioni del 17 aprile 2007, aveva indicato che “sarebbero
esigibili attività da seduta, rimane però al momento la difficoltà nel
raggiungere un eventuale posto di lavoro”, aggiungendo che si sarebbe dovuto
procedere ad una “rivalutazione tra 1 anno” (doc. 41-1, sottolineatura della
redattrice).
Dato che il consulente in integrazione incaricato non aveva
ritenuto possibile individuare delle attività a domicilio esigibili
dall’assicurata (cfr. doc. 45-2), alla stessa era stata attribuita una rendita
di invalidità (cfr. consid. 2.4.).
In sede di revisione, il dr. __________ al momento dell’esame
peritale del 14 agosto 2008, non ha più riscontrato le difficoltà nel
raggiungere un eventuale posto di lavoro segnalate in precedenza dal dr. __________.
Al contrario, nel suo referto peritale, il dr. __________ ha
espressamente indicato che “in riferimento alle difficoltà nel raggiungere il
posto di lavoro, non risulta alcun impedimento nell’utilizzo dei mezzi pubblici
e/o di automobile propria. La percorrenza da e per il posto di lavoro può
avvenire quindi in posizione seduta” (doc. 69/3-4).
Rispondendo poi ad un’esplicita richiesta di precisazioni del TCA
(doc. XIV), il dr. __________ nelle annotazioni del 20 ottobre 2010, ha ribadito che l’assicurata è da considerare in grado di guidare e di utilizzare i mezzi
pubblici di trasporto. Lo specialista del SMR ha infatti spiegato che, con
riferimento alla possibilità di guidare, al momento dell’esame peritale, l’interessata
non presentava alcuna limitazione alla mobilizzazione della tibio-tarsica
bilateralmente (quindi pressione sulla pedaliera consentita) e alcun dolore
alle teste metatarsali (sede anatomica eventualmente coinvolta durante la
guida). Quanto alla possibilità di fare ricorso ai mezzi pubblici per
spostarsi, il dr. __________ ha sottolineato che “la difficoltà è solo
sostenuta dall’eventuale lentezza (per pause durante la camminata) nel
raggiungere la fermata del mezzo pubblico” (doc. XV/bis).
Il TCA non può che fare proprie queste
precisazioni del dr. __________, che hanno permesso di chiarire la questione
controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).
Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata sia stato dettagliatamente
e approfonditamente vagliato dal dr. __________ e non vi sono motivi per distanziarsi
da tali conclusioni, del resto condivise dal dr. __________.
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il
presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla
stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,
a partire dal mese di agosto 2008, l’assicurata è da ritenere abile al lavoro
al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.
La
questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di
competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007
del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).
Ora, nel
caso concreto, il consulente IP incaricato, nel rapporto del 17 settembre 2009,
esprimendosi a proposito delle attività esigibili dall’assicurata, tenuto conto
delle sue limitazioni funzionali, ha ritenuto che il mercato del lavoro
accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso (cfr. doc. 72-2). Il consulente
ha indicato che l’assicurata potrebbe essere reintegrata “sul mercato del
lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e
confacenti con il danno alla salute, in particolare nel mercato occupazionale
riservato a personale femminile non qualificato o semi-qualificato, in cui vi è
una sufficiente offerta di posti di lavoro”, come ad esempio nel settore
dell’industria (cfr. doc. 72-2).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del consulente
incaricato. Pertanto, come ritenuto dall’amministrazione, occorre concludere
che all’assicurata può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua
residua capacità lavorativa in quei settori d’attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che
non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio.
Va qui rilevato che specialmente
nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi
sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai
leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es.
attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.)
con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
A ciò si
aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza
(DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla
salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una
certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo
lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472
consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre
2007, consid. 4.3).
È poi
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il
Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua
giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha
confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
"
8.2
Come rettamente rilevato dal Presidente del
Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in
posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta
in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già
ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza
DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).
Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato
o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente
offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir
eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi
fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.
482.
consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
2.9
Essendo
quindi esigibile che l’assicurata, a partire dal mese di agosto 2008, sfrutti
la sua residua capacità lavorativa, del 100%, in attività adeguate, ricordato
inoltre che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno
alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono
determinanti i dati del 2008 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la
soppressione della rendita).
2.9.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2005 in fr. 40’950.-- (cfr. doc. 72-2), conformemente alle indicazioni del precedente datore di
lavoro (cfr. doc. 11-2).
Aggiornando tale ammontare al 2008, l’UAI ha
ottenuto un reddito da valido pari a fr. 42'963.-- (doc. 72-2).
Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale
importo.
2.9.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, pure incontestato dalla
ricorrente, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza
8C_290/2007 del 7 luglio 2008, esso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora
difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con
riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla
salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista
intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla
media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e
ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in
conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata
in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con
riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente
giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici
regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido
dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR
2007.
UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare
un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo
si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.
4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurata, quale cameriera addetta ai piani
avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 42'963.-- / anno per un’occupazione a tempo
pieno (cfr. consid. 2.9.1.).
Tale
reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media
dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 45’595.20, cfr.
Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, fr.
3’647.-- X 12 mesi = 43’764.-- riportato su 42 ore = 45'595.20).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che
fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il
reddito statistico da invalido (fr. 51'367.68) va dunque
ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 – dell’1.6% - percentuale
corrispondente al gap salariale del 6.6% (fr. 45'595.20 vs. fr. 42'963),
meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr.
50'545.8.
Per
inciso, la motivazione indicata dal consulente IP per non effettuare,
nonostante abbia riscontrato la presenza nel caso di specie del cosiddetto gap
salariale, la riduzione del reddito da invalido – ossia il fatto che “pur
essendo presente un gap salariale del 6.6% rispetto ai valori svizzeri, il
salario percepito dall’assicurata è conforme ai salari d’uso in Ticino (fr.
43'144). Non vi sono pertanto i presupposti per l’applicazione del gap salariale”
(cfr. doc. 72-4) - non può essere seguita da questo Tribunale.
Ritenuto che, come visto in
precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività
adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico citato
non va ulteriormente ridotto per motivi medici.
2.9.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten
zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen
und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der
Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe
ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der
Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de
l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.9.4
In concreto,
nel rapporto del 17 settembre 2009, il consulente IP ha applicato una riduzione
del “5% per attività leggere” (cfr. doc. 72-4).
Nel caso
di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione
percentuale del 5% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata
contestata dall’assicurata.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante
giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un
salario da invalido di fr. 50'545.8, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e
ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,
quindi, a fr. 48'018.5.
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 42'963.00
(consid. 2.9.1) emerge un tasso d’invalidità del 10.53% arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito
dall’amministrazione nella decisione impugnata.
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso,
in via di revisione, il diritto alla rendita.
2.10
L’assicurata
ha chiesto l’esecuzione di una perizia multidisciplinare (cfr. doc. I).
Al
proposito va ribadito che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente
per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari
ulteriori provvedimenti probatori.
Non è
pertanto necessario procedere alla valutazione peritale richiesta.
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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