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Decisione

32.2010.120

UAI ha correttamente soppresso, in via di revisione, la rendita AI precedentemente riconosciuta all'assicurata, alla luce del miglioramento delle sue condizioni di salute

29 novembre 2010Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XIV

e XV + bis sono stati trasmessi alle parti (doc. XVI), per osservazioni.

1.10. In data 29

ottobre 2010 la rappresentante dell’assicurata ha contestato la presa di

posizione del dr. __________ (doc. XVII), mentre l’UAI, con scritto del 12

novembre 2010, ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XVIII).

I doc. XVII

e XVIII sono stati trasmessi alle parti (doc. XIX e XX), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in

via di revisione, la rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto

retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella

causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.

Considerandi

2.

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 258).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita

d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.4

Nell’evenienza concreta, l’assicurata è

stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2005 al 31

ottobre 2005, una mezza rendita di invalidità dal 1° novembre 2005 al 31

gennaio 2006, una rendita intera dal 1° febbraio 2006 al 31 maggio 2006, una

mezza rendita dal 1° giugno 2006 al 30 novembre 2006 e di una rendita intera

dal 1° dicembre 2006, ritenuto che, secondo quanto indicato dal dr. __________

del SMR nelle annotazioni del 17 aprile 2007, ella era inabile al lavoro in

misura completa nella sua attività, a partire dal gennaio 2004 e inabile al

lavoro al 70% per qualsiasi altra attività lavorativa adatta, da svolgere

lontano dalla sua abitazione (doc. 41-1). Il dr. __________ del SMR ha ritenuto

“esigibili solo attività che possono essere eseguite a domicilio da seduta (se

ce ne sono ancora)” (doc. 41-1), ipotesi scartata dal consulente in

integrazione professionale incaricato, il quale ha considerato che “non sia

possibile configurare con coscienza e ragionevolezza il guadagno lucrativo dell’assicurata

in attività a domicilio” (doc. 45-2).

2.5

Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione all’assicurata di una rendita intera dal 1° gennaio

2005.

al 31 ottobre 2005, una mezza rendita di invalidità dal 1° novembre 2005

al 31 gennaio 2006, una rendita intera dal 1° febbraio 2006 al 31 maggio 2006,

una mezza rendita dal 1° giugno 2006 al 30 novembre 2006 e di una rendita

intera dal 1° dicembre 2006.

Si tratta

ora di esaminare la situazione esistente nell’aprile 2010 (momento in cui è

stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le

condizioni di salute dell’assicurata sono migliorate a tal punto, da

giustificare la soppressione della rendita.

Nell’aprile

2008.

l’Ufficio AI ha avviato, d’ufficio, una procedura di revisione (doc. 57-1).

In questo

contesto l’UAI ha affidato al dr. __________ del SMR, medico

internista-reumatologo, il mandato di esperire una perizia specialistica.

Nel suo

referto del 14 agosto 2008, il dr. __________ ha posto le diagnosi di

“osteonecrosi talare bilaterale in stato dopo plurimi interventi chirurgici

piede destro con artrodesi intertarsale” (doc. 69-1).

A

proposito dei limiti funzionali dell’assicurata, il dr. __________ ha indicato

“deve evitare il salire e scendere le scale, deve evitare la deambulazione su

terreni sconnessi, può deambulare senza riposo per massimo 200 metri, deve limitare il carico sul tronco a massimo 15 kg, deve limitare la posizione con

ginocchia in flessione” (doc. 69-1).

Quanto

alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ritenuto di potere “confermare

un’inabilità lavorativa del 70% come cameriera addetta ai piani”, stabilendo

per contro, a partire dal momento dell’esame peritale, una capacità lavorativa

del 100% in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali

dell’interessata (doc. 69-1). Lo specialista in reumatologia ha precisato che

“l’assicurata risulta idonea e senza limitazioni per un’attività lucrativa

svolta prevalentemente in posizione seduta con piccoli spostamenti su piani

regolari, senza il sollevamento di pesi superiori ai 15 kg”, aggiungendo che “in riferimento alle difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro, non

risulta alcun impedimento nell’utilizzo di mezzi pubblici e/o di automobile

propria. La percorrenza da e per il posto di lavoro può avvenire quindi in

posizione seduta” (doc. 69-3).

Il dr. __________

ha infine rilevato che “la situazione clinica in riferimento alla patologia dei

piedi risulta stabile nel tempo” e che “l’assicurata necessita di plantari

ortopedici” (doc. 69-3).

A seguito

delle osservazioni presentate dall’assicurata contro il progetto di decisione

dell’UAI di soppressione della rendita, il dr. __________, nelle annotazioni

del 17 marzo 2010, ha osservato:

"

In merito alle osservazioni al progetto si

precisa quanto segue:

Il rapporto medico del 14.08.2008 documenta una

diagnosi di osteocondrosi talare bilaterale, risulta quindi evidente la presa

in considerazione della patologia al piede destro e sinistro.

Il rapporto medico come sempre risulta completo

di obiettività clinica.

L’osservazione al progetto non documenta una

evoluzione dello stato clinico e/o nuove diagnosi che possano modificare quanto

già definito.” (Doc. 81-1)

2.6

Con il

ricorso, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI di soppressione della

rendita, trasmettendo al TCA i seguenti certificati medici.

-

referto del 17 aprile 2010, redatto dal dr. __________,

spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

" Sono

stato informato della decisione del 7.4.2010 dell’Ufficio AI con cui viene

revocata la rendita erogata alla suddetta.

Conosco questa

paziente dal 2004 e posso confermare che le sue condizioni di salute, in questi

anni, hanno subito un aggravamento, con dolori persistenti ed invalidanti che

richiedono la somministrazione giornaliera di analgesici in alte dosi.

Dopo la cura della

necrosi del navicolare di destra, per il quale ha subito diversi interventi

chirurgici che non hanno portato alcun miglioramento, anzi hanno

sfortunatamente aggravato la situazione, si conferma la presenza di una necrosi

anche al navicolare sinistro (vedi referto RM allegato del 9.2.2010).

Dato il precedente

risultato negativo, è stato da più parti sconsigliato un intervento chirurgico

al piede sinistro.

Il risultato è che

la paziente continua a soffrire e non vedo come possa essere impiegata in una

qualsiasi attività lavorativa.

Posso testimoniare

che la signora ha una soglia del dolore alta e non presenta un profilo

psicologico labile, né tende ad accentuare i suoi dolori al fine di mantenere

la sua rendita, ma anzi affronta le sue sofferenze con grande dignità senza

enfatizzare la sua patologia.

Ritengo quindi che

la decisione negativa dell’Ufficio AI vada rivista.” (Doc. C)

-

referto del 12 febbraio 2010, concernente

l’esame di risonanza magnetica del piede sinistro del 9 febbraio 2010, nel

quale il dr. __________, Primario di radiologia dell’Ospedale __________, pone

le seguenti conclusioni:

" Reperto

compatibile con osteonecrosi della componente laterale dell’osso navicolare con

artrosi talo-navicolare secondaria, reperto fondamentalmente invariato rispetto

al 14.02.2006.” (Doc. D)

Nelle

annotazioni del 19 maggio 2010, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in

medicina generale e il dr. __________ del SMR, reumatologo, hanno osservato:

"

Assicurata nata nel 1970, cameriera ai piani

Diagnosi: osteonecrosi talare bilaterale in stato

dopo plurimi interventi chirurgici piede destro con artrodesi intertarsale

piede destro

Perizia dr. __________ del 23.2.2006:

o

assicurata inabile al lavoro quale cameriera ai

piani

o

attività adatta esigibile nella misura di 8 ore

al giorno al 100%

In seguito viene fatto valere dal curante dr__________

che l’assicurata non può recarsi ad un posto di lavoro distante

Da notare che l’assicurata ha lavorato al 50%

fino al 19.9.2006 in attività abituale, in seguito IL completa per l’intervento

dal 20.9.2006

In seguito attribuito un grado AI 100% dal

20.9.2006

Attuale prima revisione:

visita dr. __________ in ambito SMR del

14.8

:

o

si conferma una esigibilità piena per attività

adatta, prevalentemente sedentaria

o

assicurata in grado di guidare la macchina

calcolo CGR: grado AI

0%

decisione di

soppressione della rendita del 8.4.2010

Ricorso:

vengono presentati:

-

rapporto dr. __________ del 17.4.2010: viene

messo l’accento sulla presenza di una necrosi navicolare bilaterale

-

referto RM piede sinistro del 9.2.2010:

osteonecrosi del navicolare con artrosi talo-navicolare secondaria, reperto

invariato rispetto al 14.2.2006

Valutazione:

l’attuale

documentazione presentata non evidenzia nuovi elementi. La RM conferma

espressamente una situazione già presente nel 2006. Si conferma quindi

l’abilità lavorativa per attività confacente come già stabilito nel 2006 dal

dr. __________. Da notare che l’inabilità completa dal 20.9.2006 era data per

l’allora intervento del 21.9.2006.” (Doc. IV/bis)

In corso

di causa, l’assicurata ha prodotto un certificato del 23 luglio 2010, in cui il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, ortopedia e traumatologia dell’Ospedale

regionale di __________, poste le diagnosi di “piede sinistro: artrosi

talo-navicolare e talo-calcaneare piede sinistro in stato dopo necrosi

dell’osso navicolare sinistro; piede destro: stato dopo innesto osseo autologo

e artrodesi astragalo-scafo-cuneiforme 12/04; stato dopo AMO 11/05 e stato dopo

artrodesi cuneiforme III cuboidea e cuneiforme III navicolare”, ha osservato:

"

(…)

Valutazione e procedere:

come primo passo propongo l’asportazione delle

viti al piede dx e valutare l’ulteriore decorso. Al piede sx propongo

un’artrodesi tripla. Nonostante tutto, anche se credo comunque che riusciremo a

migliorare un po’ la situazione, non sono sicuro che la paziente potrà

riprendere un lavoro da eseguire in piedi. Per cui bisognerà valutare una

riqualifica professionale, infatti potrà eseguire solo dei lavori al tavolo

senza carico dei piedi.

La paziente verrà convocata per l’asportazione

delle viti, dopo un decorso favorevole si potrà procedere per un’artrodesi

tripla.”

(Doc. E)

Nelle

annotazioni del 5 agosto 2010, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Vedi nota riassuntiva del 19.5.2010

Nuova documentazione presentata:

rapporto dr. __________ del 23.7.2010.

o

viene proposta l’asportazione di viti al piede

destro

o

a sinistra si propone artrodesi

o

egli dubita che l’assicurata possa riprendere

un’attività lavorativa da svolgere in piedi

o

assicurata in grado di svolgere lavori da seduta

Valutazione:

l’attuale rapporto del dr. __________ non apporta

nuovi elementi, si conferma che l’assicurata è in grado di svolgere lavori da

seduta.” (Doc. XII/bis)

Con

annotazioni del 20 ottobre 2010, il dr. __________ del SMR, chiamato dal TCA a

fornire delle precisazioni in merito al proprio referto peritale del 14 agosto 2008, ha osservato:

"

Rapporto medico SMR con data 14.08.2008.

Precisazioni in merito all’assenza di impedimenti

nel raggiungere il posto di lavoro.

Oggettivamente alla valutazione clinica SMR si

evidenziava (vedi status): Nessuna limitazione alla mobilizzazione della tibio

tarsica bilateralmente (quindi pressione sulla pedaliera consentita).

Nessun dolore alle teste metatarsali (sede

anatomica eventualmente coinvolta durante la guida).

Per quanto riguarda l’utilizzo di mezzi pubblici

la difficoltà è solo sostenuta dall’eventuale lentezza (per pause durante la

camminata) nel raggiungere la fermata del mezzo pubblico.

Nel rapporto medico dr. med. __________ con data

17.7.2010

veniva descritto: “…per ulteriori attività in posizione seduta vi è

il problema degli spostamenti al posto di lavoro dato che i dolori alla marcia

sono invalidanti”. Vengono quindi certificati dolori alla marcia senza citare

impedimenti di altro genere (guida, mezzi pubblici).

Inoltre nel rapporto medico dr. med. __________

con data 17.07.2007 non vengono forniti dati oggettivi oppure obiettività

clinica utile al confronto dello stato di salute oppure utili alla descrizione

di una evoluzione dello stato di salute.” (Doc. XV/bis)

2.7

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal dr. __________, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nel

proprio referto peritale del 14 agosto 2008, il dr. __________ ha diagnosticato

una “osteonecrosi talare bilaterale in stato dopo plurimi interventi chirurgici

al piede destro con artrodesi intertarsale”, che causa un’inabilità lavorativa

del 70% nella precedente attività di cameriera addetta ai piani, mentre non provoca

alcuna incapacità lavorativa in qualunque attività adeguata, rispettosa dei

limiti funzionali dell’interessata (doc. 69-1).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non può essere messa in discussione dal referto del

dr. __________ del 23 luglio 2010, prodotto dall’assicurata in corso di causa

(doc. E).

In tale referto, il dr. __________,

dopo avere indicato che “non sono sicuro che la paziente potrà riprendere un

lavoro da eseguire in piedi”, ha concluso che “bisognerà valutare una

riqualifica professionale, infatti potrà eseguire solo dei lavori al tavolo senza

carico dei piedi” (doc. E).

Tali conclusioni del dr. __________,

specialista in chirurgia, ortopedia e traumatologia, risultano quindi del tutto

analoghe a quelle alle quali è giunto il perito, dr. __________, specialista in

reumatologia.

Alla luce di tali

circostanze, dunque, appare superata la critica ricorsuale di una presunta

inaffidabilità della perizia eseguita da un esperto in reumatologia anziché,

come sarebbe stato, secondo la rappresentante dell’assicurata, maggiormente

corretto, da parte di un esperto in ortopedia.

Per il

resto, il TCA non può che rilevare, come del resto rilevato dal dr. __________

del SMR nelle annotazioni del 5 agosto 2010 (cfr. doc. XII/bis), che nel

referto del 23 luglio 2010, il dr. __________ non ha apportato alcun elemento,

oggettivamente verificabile, ignorato nell’ambito dell’esame peritale, in grado

di rimettere in discussione la valutazione del dr. __________ (cfr. STF 9C_922/2009

del 9 luglio 2010).

Anche

l’altra critica ricorsuale, a proposito di una presunta incompletezza della

valutazione peritale del dr. __________ - dato che si riferirebbe soltanto alle

conseguenze del morbo di Kohler al piede destro, senza considerare che gli

stessi disturbi interessano anche il piede sinistro (cfr. doc. I pag. 3) - non

può essere condivisa dal TCA.

Tale obiezione, infatti, come del resto già

correttamente indicato dal dr. __________, nelle annotazioni del 17 marzo 2010,

è smentita dalla diagnosi stessa di “osteocondrosi talare bilaterale” posta in sede

peritale (cfr. doc. 81-1)

Il TCA sottolinea, inoltre, che già in precedenza l’assicurata era

stata considerata pienamente abile al lavoro in attività adeguate, rispettose

dei suoi limiti funzionali.

Nella perizia del 23 febbraio 2006, ordinata dall’UAI, il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, posta la diagnosi di

“osteonecrosi talare bilaterale in stato dopo triplice intervento al piede

destro con artrodesi intertarsale del piede destro”, aveva ritenuto

l’assicurata limitata nello svolgimento della precedente attività, che

comportava il mantenimento della posizione eretta per lungo tempo, mentre aveva

considerato l’interessata totalmente abile al lavoro in attività adatte,

rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 26-6).

Dopo tale valutazione peritale, tuttavia, come indicato dal SMR

nelle annotazioni del 19 maggio 2010 (cfr. doc. IV/bis), all’assicurata era

stata attribuita una rendita da parte dell’Ufficio AI a seguito di un

peggioramento dello stato di salute dell’interessata attestato dal suo curante,

dr. __________, che aveva portato ad un nuovo intervento chirurgico di

revisione per una nuova artrodesi al piede destro in data 21 settembre 2006

(cfr. doc. 38-1).

A seguito del nuovo intervento, il dr. __________, in uno scritto

del 20 dicembre 2006, aveva rilevato che “al momento attuale i dolori

sono tali da non permettere gli spostamenti necessari per recarsi ad

un’attività seduta, l’unica che sarebbe esigibile” (doc. 38-1, sottolineatura

della redattrice).

A fronte di tale certificazione specialistica, il dr. __________

del SMR, nelle annotazioni del 17 aprile 2007, aveva indicato che “sarebbero

esigibili attività da seduta, rimane però al momento la difficoltà nel

raggiungere un eventuale posto di lavoro”, aggiungendo che si sarebbe dovuto

procedere ad una “rivalutazione tra 1 anno” (doc. 41-1, sottolineatura della

redattrice).

Dato che il consulente in integrazione incaricato non aveva

ritenuto possibile individuare delle attività a domicilio esigibili

dall’assicurata (cfr. doc. 45-2), alla stessa era stata attribuita una rendita

di invalidità (cfr. consid. 2.4.).

In sede di revisione, il dr. __________ al momento dell’esame

peritale del 14 agosto 2008, non ha più riscontrato le difficoltà nel

raggiungere un eventuale posto di lavoro segnalate in precedenza dal dr. __________.

Al contrario, nel suo referto peritale, il dr. __________ ha

espressamente indicato che “in riferimento alle difficoltà nel raggiungere il

posto di lavoro, non risulta alcun impedimento nell’utilizzo dei mezzi pubblici

e/o di automobile propria. La percorrenza da e per il posto di lavoro può

avvenire quindi in posizione seduta” (doc. 69/3-4).

Rispondendo poi ad un’esplicita richiesta di precisazioni del TCA

(doc. XIV), il dr. __________ nelle annotazioni del 20 ottobre 2010, ha ribadito che l’assicurata è da considerare in grado di guidare e di utilizzare i mezzi

pubblici di trasporto. Lo specialista del SMR ha infatti spiegato che, con

riferimento alla possibilità di guidare, al momento dell’esame peritale, l’interessata

non presentava alcuna limitazione alla mobilizzazione della tibio-tarsica

bilateralmente (quindi pressione sulla pedaliera consentita) e alcun dolore

alle teste metatarsali (sede anatomica eventualmente coinvolta durante la

guida). Quanto alla possibilità di fare ricorso ai mezzi pubblici per

spostarsi, il dr. __________ ha sottolineato che “la difficoltà è solo

sostenuta dall’eventuale lentezza (per pause durante la camminata) nel

raggiungere la fermata del mezzo pubblico” (doc. XV/bis).

Il TCA non può che fare proprie queste

precisazioni del dr. __________, che hanno permesso di chiarire la questione

controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata sia stato dettagliatamente

e approfonditamente vagliato dal dr. __________ e non vi sono motivi per distanziarsi

da tali conclusioni, del resto condivise dal dr. __________.

Si ricorda tuttavia alla ricorrente che il

presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a partire dal mese di agosto 2008, l’assicurata è da ritenere abile al lavoro

al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di

competenza del consulente in integrazione professionale (cfr. STF 9C_13/2007

del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).

Ora, nel

caso concreto, il consulente IP incaricato, nel rapporto del 17 settembre 2009,

esprimendosi a proposito delle attività esigibili dall’assicurata, tenuto conto

delle sue limitazioni funzionali, ha ritenuto che il mercato del lavoro

accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso (cfr. doc. 72-2). Il consulente

ha indicato che l’assicurata potrebbe essere reintegrata “sul mercato del

lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e

confacenti con il danno alla salute, in particolare nel mercato occupazionale

riservato a personale femminile non qualificato o semi-qualificato, in cui vi è

una sufficiente offerta di posti di lavoro”, come ad esempio nel settore

dell’industria (cfr. doc. 72-2).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del consulente

incaricato. Pertanto, come ritenuto dall’amministrazione, occorre concludere

che all’assicurata può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che

non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio.

Va qui rilevato che specialmente

nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi

sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai

leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es.

attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.)

con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

A ciò si

aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa dalla giurisprudenza

(DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni riconducibili al danno alla

salute, come ad esempio dell'impossibilità di portare pesi superiori ad una

certa misura e quindi anche del fatto che la persona può, in realtà svolgere, solo

lavori leggeri ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472

consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti, sentenza I 418/06 del 24 settembre

2007, consid. 4.3).

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di ribadire la sua

giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha

confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza

DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato

o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente

offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.

482.

consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

2.9

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata, a partire dal mese di agosto 2008, sfrutti

la sua residua capacità lavorativa, del 100%, in attività adeguate, ricordato

inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno

alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, sono

determinanti i dati del 2008 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la

soppressione della rendita).

2.9.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2005 in fr. 40’950.-- (cfr. doc. 72-2), conformemente alle indicazioni del precedente datore di

lavoro (cfr. doc. 11-2).

Aggiornando tale ammontare al 2008, l’UAI ha

ottenuto un reddito da valido pari a fr. 42'963.-- (doc. 72-2).

Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale

importo.

2.9.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, pure incontestato dalla

ricorrente, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza federale, ribadita in una sentenza

8C_290/2007 del 7 luglio 2008, esso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora

difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall’inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con

riferimenti). Nel caso di un invalido che, dopo l’insorgenza del danno alla

salute, può compiere solo lavori leggeri e non impegnativi dal punto di vista

intellettuale, il relativo reddito è di principio determinato in base alla

media del salario lordo (valore totale) conseguibile per attività semplici e

ripetitive (livello di esigenza 4 sul posto di lavoro) nel settore privato in

conformità alle tabelle A dell’ISS (sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 240/99 del 7 agosto 2001, consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata

in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129 V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con

riferimento). A questo riguardo giova rilevare che la più recente

giurisprudenza non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici

regionali desumibili dalla tabella TA13, il reddito ipotetico da invalido

dovendo invece essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell’ISS (cfr. SVR

2007.

UV no. 17 pag. 56 (U 75/03)).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare

un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo

si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata, quale cameriera addetta ai piani

avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 42'963.-- / anno per un’occupazione a tempo

pieno (cfr. consid. 2.9.1.).

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media

dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 45’595.20, cfr.

Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”, livello di qualifica 4, fr.

3’647.-- X 12 mesi = 43’764.-- riportato su 42 ore = 45'595.20).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il

reddito statistico da invalido (fr. 51'367.68) va dunque

ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 – dell’1.6% - percentuale

corrispondente al gap salariale del 6.6% (fr. 45'595.20 vs. fr. 42'963),

meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr.

50'545.8.

Per

inciso, la motivazione indicata dal consulente IP per non effettuare,

nonostante abbia riscontrato la presenza nel caso di specie del cosiddetto gap

salariale, la riduzione del reddito da invalido – ossia il fatto che “pur

essendo presente un gap salariale del 6.6% rispetto ai valori svizzeri, il

salario percepito dall’assicurata è conforme ai salari d’uso in Ticino (fr.

43'144). Non vi sono pertanto i presupposti per l’applicazione del gap salariale”

(cfr. doc. 72-4) - non può essere seguita da questo Tribunale.

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata può esercitare un’attività

adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico citato

non va ulteriormente ridotto per motivi medici.

2.9.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten

zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen

und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der

Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe

ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der

Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de

l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.9.4

In concreto,

nel rapporto del 17 settembre 2009, il consulente IP ha applicato una riduzione

del “5% per attività leggere” (cfr. doc. 72-4).

Nel caso

di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione

percentuale del 5% applicata dall’amministrazione, che non è del resto stata

contestata dall’assicurata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un

salario da invalido di fr. 50'545.8, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e

ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,

quindi, a fr. 48'018.5.

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 42'963.00

(consid. 2.9.1) emerge un tasso d’invalidità del 10.53% arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione nella decisione impugnata.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso,

in via di revisione, il diritto alla rendita.

2.10

L’assicurata

ha chiesto l’esecuzione di una perizia multidisciplinare (cfr. doc. I).

Al

proposito va ribadito che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Nel caso

in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente

per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari

ulteriori provvedimenti probatori.

Non è

pertanto necessario procedere alla valutazione peritale richiesta.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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