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Decisione

32.2010.124

Assicurata al beneficio di tre quarti di rendita fa valere peggioramento e chiede rendita intera. L'amministrazione respinge la richiesta. Il TCA accoglie il ricorso e rimanda gli atti all'Ufficio AI

10 novembre 2010Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, p. 76 segg. e 80

segg.).

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster; a proposito dell'esame dei criteri

fissati dalla giurisprudenza cfr. STFA 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta

Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per

valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,

come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e

STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI. In questo senso si esprime anche Müller che evidenzia anche

come l’art. 17 LPGA permetta espressamente la revisione della rendita solo per

il futuro (Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Friborgo 2003, N. 318 - 320, p. 88).

2.6. In

occasione della decisione su revisione del 7 marzo 2007, confermata da questo

TCA, l’Ufficio AI si è sostanzialmente basato sulla perizia reumatologica 13

novembre 2006 del reumatologo dr. __________ - che già aveva steso un rapporto

peritale il 12 dicembre 2002, doc. AI 25-21 -, il quale ha posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

- fibromialgia

- sindrome cervico-vertebrale in stato

dopo trauma distorsivo della colonna cervicale in data 04.01.2002, iniziali

alterazioni di tipo degenerativo pluri-segmentali a livello C4/C5 e C5/C6 e

C6/C7 con a livello C4/C5 discreta protrusione discale posteriore a base larga

- sindrome lombospondilogena bilaterale,

attualmente a sinistra più accentuata che a destra su disturbo di assimilazione

lombosacrale simmetrico con scoliosi destro convessa nella parte bassa della

colonna lombare, nonché formazione di una neartrosi lombosacrale e presenza di

discopatie a livello degli ultimi segmenti lombari, con spondilosi e

spondilartrosi in particolar modo a livello L3/L4 e L4/L5

- peri-artropatia omeroscapolare

tendinopatica bilaterale con sintomatologia d'impingement a livello della

spalla destra

- rizartrosi a sinistra, nonché poliartrosi delle

dita delle mani

- tendinite modica a livello

dell'estensore breve e dell'adduttore lungo del pollice a sinistra.

(....)" (Doc. AI 77-9)

Concludendo

nel senso che l’assicurata presentava un’inca-pacità lavorativa del 50% quale donna

delle pulizie, del 40% quale badante o in un’attività lavorativa richiedente

l’utilizzo in modo ripetitivo delle mani, del 30% in un’attività leggera non

richiedente l’uso della mano sinistra, come casalinga del 30% tenendo in considerazione la possibilità di essere aiutata dai

famigliari (doc. AI 77-11).

Nella sua perizia il perito osservava in particolare che era presente

un'evoluzione di tipo cronico con persistenza della sintomatologia

dolorosa di tipo diffuso e la resistenza a tutte le terapie instaurate. All'esame

clinico erano presenti tutti i tender points necessari per la diagnosi di una

fibromialgia e il decorso era da considerarsi piuttosto stazionario per quanto

riguardava le problematiche di tipo degenerativo a livello della colonna

cervicale dove vi era una sindrome cervico-verte-brale con componente

cervico-brachiale. Per quanto riguardava l'evoluzione dei disturbi a livello

dell'apparato muscolo-scheletrico a partire dall'anno 2002 questi erano stati

caratterizzati in particolar modo da dolori alle mani, con una regressione

della sintomatologia a livello della mano destra, che aveva interessato

soprattutto il periodo dell'anno 2003. Di più recente insorgenza invece erano i

dolori a livello della mano di sinistra, lamentando la paziente difficoltà nell'utilizzo

di tale arto, in particolar modo del pollice e dell'indice, con dei dolori

molto spiccati a tutti i movimenti, in particolar modo se da svolgere contro

resistenza o nel tentativo di chiusura del pugno e nel fare la presa a pinza.

Di nuova insorgenza pure era la manifestazione di una rizartrosi ed una

tendinite a livello del pollice di sinistra. La problematica alla mano sinistra

comportava quindi per lo specialista delle limitazioni dettate dalla

problematica della mano, in particolar modo nel fare sforzi con la mano

sinistra, nel chiudere con forza il pugno, nell'utilizzare le dita della mano

con mobilità fine oppure ai movimenti ripetitivi (Doc. AI 77-10+11).

Il

medico SMR dr. __________ aveva comunque ritenuto imprescindibile considerare

anche le valutazioni versate agli atti dal dr. __________, reumatologo curante

dell’assicurata, il quale aveva sottolineato come la situazione dell’assicurata

avesse subito un peggioramento dal mese di marzo 2006 a dipendenza delle patologie lamentate ai polsi e alle mani. Di conseguenza, nelle sue

Annotazioni del 1 febbraio 2007, il dr. __________, confermata un’inabilità del

50% sino al marzo 2006, per il periodo successivo ha ritenuto che le inabilità

fissate dal perito andavano aumentate e, quindi, concluso per un’inabilità come

donna delle pulizie, domestica o collaboratrice famigliare del 70% e del 50% in

un’attività leggera, prevalentemente sedentaria, adatta (cfr. doc. AI 81).

Effettuato

quindi il confronto dei redditi, l’Ufficio AI con il provvedimento su opposizione

7 marzo 2007, ha ammesso l’intervento di un peggioramento delle condizioni

dell’assicu-rata suscettibile di influire sul grado di invalidità a partire dal

mese di marzo 2006 con conseguente attribuzione di tre quarti di rendita a partire

dal 1. giugno 2006 (vale a dire dopo tre mesi dal peggioramento) (doc. AI 86).

Nella

STCA del 17 giugno 2008 questa Corte ha ritenuto che le conclusioni esposte

nella perizia reumatologica del dr. __________ del 13 novembre 2006,

costituissero da valido supporto probatorio al giudizio, senza che occorresse procedere

a ulteriori atti istruttori. Ha inoltre ritenuto giustificato il fatto che l’amministrazione

avesse pure tenuto conto del peggioramento segnalato dal curante dell’assicurata

dal marzo 2006 a dipendenza delle patologie lamentate ai polsi e alle mani, correggendo

di conseguenza le percentuali di inabilità fissate dal perito, non mancando di

osservare che del resto la ricorrente aveva dichiarato di aderire a tali gradi

di incapacità lavorativa.

A

seguito della nuova domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2008

dall’assicurata, la quale faceva valere un ulteriore peggioramento delle sue condizioni,

segnatamente di natura psichiatrica, l’amministrazione ha interpellato il

curante psichiatra dr. __________ - il quale nel rapporto 12 dicembre 2008 ha concluso per una completa inabilità lavorativa (doc. AI 136) - e il dr. __________, il quale,

nel rapporto 20 dicembre 2008, ha concluso per una totale incapacità lavorativa

dal dicembre 2007 ponendo le seguenti diagnosi:

"

(…)

2. Diagnosi

> 2.1

Diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa

- Sindrome del dolore cronico su/con:

. fibromi algia secondaria

- Sindrome lombospondilogena cronica

su/con:

. importanti turbe statiche con iperlordosi

lombare e scoliosi dx convessa

. insufficienza muscolare con sindrome

miofasciale

. malformazione di transizione

con lombalizzazione di S1 e spondilartrosi S1/S2

. alterazioni degenerative con protusione

discali L41L5

. Insufficienza muscolare

- Sindrome cervico/spondilogena su/con:

. sindrome miofasciale

. alterazioni degenerative con condrosi

C5/C6

. stato dopo trauma discorsivo il

04.01.2002

- Artrosi di Heberden e rizartrosi sx

- Tendinite di De Quervain sx

- Ipertensione arteriosa nota da 10 anni

su/con:

. stenosi significativa

dell'arteria renale prossimale sx, e stato dopo PTCA e Stent arteria renale

sinistra il 24.05.06

- Intolleranza a vari medicamenti

Sentito

il medico SMR, l’Ufficio AI ha quindi dato mandato al dr. __________,

psichiatra FMH del CPAS di eseguire una perizia. Nella perizia del 14 gennaio

2010 il perito, poste quali diagnosi invalidanti “F45.4 Sindrome

somatoforme da dolore persistente, F33.0 Sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale lieve”, ha esposto le seguenti considerazioni e conclusioni:

"

(…)

Un discorso a parte va invece fatto per la sindrome

somatoforme da dolore persistente e per la presenza di una sindrome depressiva

ricorrente.

Penso che sia utile tenere separate queste due diagnosi

perché la tendenza alla somatizzazione e la sintomatologia fibromialgica

dell'assicurata erano state diagnosticate molto tempo prima che comparisse un

disturbo dell'umore. Inoltre il disturbo depressivo é chiaramente secondario,

in parte ai dolori cronici, in parte ai conflitti coniugali.

Detto questo, devo comunque rilevare che il problema

depressivo, adeguatamente trattato, non va ad incidere in maniera significativa

sulle risorse di questa persona.

Lo status infatti non presenta elementi di gravità. La

descrizione della giornata depone per un buon livello di funzionamento, pur con

una tendenza all'affaticabilità ed un aumento delle ore di riposo necessarie

per recuperare le energie. Le facoltà cognitive non sono intaccate dalla

depressione. L'aspetto esteriore non denota trascuratezza, ma attenzione a se

stessi ed alla propria immagine. La signora mantiene i contatti sociali con

amici di vecchia data, offrendo loro ospitalità per diversi giorni ed

occupandosi delle loro necessità, visto che si tratta di una coppia di persone

anziane.

La signora mantiene anche un'elevata capacità

decisionale e di autodeterminazione rispetto alla propria vita. Infatti avrebbe

messo in cantiere una separazione coniugale. I problemi con il marito

consistono nel disinteresse dell'uomo verso la moglie, nella sua distanza

affettiva (ed anche fisica poiché sta via intere settimane nella Svizzera

interna per lavoro) ed nel suo atteggiamento poco riconoscente. Non si tratta

dunque di maltrattamenti o di altri gravi fattori che necessitino una fuga di casa

della moglie. Sono piuttosto elementi di coppia che una persona sana, nel pieno

possesso delle sue risorse psichiche, può scegliere di non accettare più e

quindi procedere verso una separazione. Tale scelta comunque richiede energia e

sforzi enormi, che la donna sente di riuscire a fronteggiare.

La signora ha sviluppato un atteggiamento rinunciatario

verso il lavoro, ma lo stato psicopatologico non é cristallizzato ed una presa

a carico che valorizzi le risorse piuttosto che focalizzarsi sui deficit, può

ancora avere dei buoni risultati.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit

Alla luce dell'apprezzamento globale della

situazione clinica, l'esame del caso secondo i criteri di Foerster non depone

per un grave limite della funzionalità per ragioni psichiche.

La componente depressiva lieve, unita ad un

disturbo somatoforme che dura da molti anni, determina una riduzione globale

della capacità lavorativa del 20%. Questa limitazione é da intendersi come la

possibilità di stare sul posto di lavoro per otto ore, ma con un rendimento

ridotto, visto che c'é una maggiore necessità di pause per recuperare le

energie.

La riduzione del rendimento per problemi

fisici é stata quantificata dal Dr. __________. Essa garantisce già la

necessità di pause maggiori.

Pertanto le due riduzioni del grado di

capacità lavorativa non sono cumulabili tra loro.

Considerandi

2.

Capacità di lavoro nell'attività

attuale o da ultimo svolta

Inabile al 20% per ragioni strettamente

psichiatriche

3.

Periodi di inabilità lavorativa

accertabili

Questa inabilità lavorativa vale anche per i

periodi precedenti alla perizia odierna, a partire da quando la signora ha

fatto l'ultima domanda Al.

Per i periodi antecedenti all'ultima domanda

Al valgono le indicazioni fornite dal Dr. __________ all'epoca della perizia

SAM.

Infatti, come detto nella discussione, le

alterazioni del riposo notturno non sembrano così gravi, visto che nel

complesso la signora dorme più di sette ore.

L'inibizione sociale e gli attacchi di

panico sono limitati agli spazi affollati, mentre nei rapporti interpersonali e

di amicizia l'assicurata funziona bene. Inoltre, facendo l'ausiliaria di

pulizie in una famiglia o in una ditta, ella non avrebbe dei contatti con

luoghi pieni di gente.

4.

Capacità di lavoro come casalinga

(per assicurati di sesso femminile)

Inabilità del 20% non cumulabile con quella per

motivi somatici. (…)"

(Doc. AI 154/10-12)

Di conseguenza, interpellato il medico SMR (doc. AI 157), l’Ufficio

AI, mediante la decisione contestata, ha respinto la richiesta di aumento della

rendita di invalidità.

In fase ricorsuale, esprimendosi sul ricorso, nelle sue osservazioni

del 20 maggio 2010 il dr. __________ del SMR ha osservato che dal lato somatico

risultava la presenza d'una problematica prevalentemente somatoforme e che “dal

lato oggettivo non risulta documentato un peggioramento somatico rispetto alla

situazione presente in occasione della perizia dr. __________

Da notare che già precedentemente la perizia dr. __________ il dr. __________

escludeva una qualsiasi ripresa lavorativa (vedi rapporto del 10.5.2006)”. Inoltre ha pure osservato:

"

(…)

Per quanto concerne il lato psichiatrico la valutazione

peritale ha permesso di costatare una problematica psichiatrica secondaria alla

problematica algica e la conflittualità di coppia con marginale influsso sulla

CL. Come espressamente evidenziato dal perito la problematica psichiatrica non

riduce ulteriormente la CL già ridotta per motivi somatici." (doc. IV/bis)

In corso di causa l’assicurata ha prodotto un certificato 31 maggio

2010.

del dr. __________, psichiatra curante, che ha posto quali diagnosi “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio medio grave; sindrome

somatoforme da dolore persistente; disturbo dí personalità di tipo dipendente; importante

problematica famigliare” e ha sottolineato la

presenza di un quadro clinico e psicopatologico grave e fortemente compromesso

“a carattere invalidante e di registro cronicizzante”. Ha ulteriormente osservato:

"

Un sintomo che

ultimamente è intervenuto ad aggravare un quadro psicopatologico già al limite

dello scompenso è un'importante balbuzie che spezza il suo discorso già

interrotto a livello psichico. Questo sintomo complesso, riconosciuto dall'OMS,

non va sottovalutato, in quanto espressione di una resistenza inconscia della

paziente a dire, a causa di involontari arresti e ripetizioni E' evidente

l'intreccio tra la componente psichica e quella linguistica, o meglio la predominanza

di forti controcariche psichiche che si oppongono all'emergere dello stato

emotivo ed evidentemente legati al legame primario tra madre e bambina ed alla

voce potenzialmente strutturante del padre. Il sintomo è sostenuto da una ripetizione

inesorabile che mette la paziente in una posizione di scacco e di sofferenza,

ma al tempo stesso di godimento nel sintomo.

Non riteniamo infatti giusto od opportuno parlare di

questa resistenza della paziente in termini di "vantaggio secondario”,

sebbene comprendiamo la facilità con cui si incorre in questo errore di valutazione.

Con ciò si intende sottolineare come sia facile non cogliere determinate

sfumature che fanno però la differenza diagnostica, come nel caso della

paziente in epigrafe.

Non è di vantaggio secondario che si tratta, ma

piuttosto di un godimento sintomatico, quest'ultimo inteso come l'inconsapevole

impossibilità di distaccarsi dall'oggetto immaginario che costituisce la causa

della sofferenza, ma in modo sostitutivo, ossia come un velo che, offuscando la

vista, cela la vera causa di sofferenza, ben più angosciante dell'oggetto

"sostitutivo".

(…)

Affrontare il proprio fantasma è l'unico modo per

affrontare la propria angoscia, ma togliere quel velo significa togliere la

difesa messa in atto contro quel fantasma stesso e scoprire cosa esso rappresenta.

Questo è al momento attuale l'empasse in cui si trova la paziente e questo la

rende estremamente vulnerabile e fragile, confrontata con una parte di sé che

la spinge a godere della sua forma di vitalità "maledetta". La

paziente non ha nessun vantaggio in questa situazione, se non quello di tenersi

ad una distanza di sicurezza da una sofferenza più grande che lei percepisce

come minacciosa e mortifera.

Questo ciò che la mette nella posizione quasi di "fatalità

ineluttabile" nei confronti degli eventi della propria vita, da quello

personale, a quello coniugale, parentale e socio-relazionale.

Questo quanto ci induce ad impostare la presa a carico

della paziente in una prospettiva di supporto e sostegno, affinché acquisisca

le risorse che le permettano di elaborare i propri lutti e giungere ad un

livello quanto meno sopportabile di godimento nel sintomo.

Questo quanto ci fa ritenere la paziente, al momento

attuale, totalmente inabile in qualsiasi tipo di attività lavorativa e, anzi,

ci spinge a chiedere un'attenta e sincera valutazione da parte dei VS Uffici,

senza esitare nel contattarci per ulteriori informazioni possiate ritenere

importanti o necessarie per detta valutazione. (…)" (Doc. C)

In proposito i medici SMR

dr. __________ e dr. __________, quest’ultimo psischiatra FMH, nelle loro

annotazioni del 21 giugno 2010 hanno osservato:

"

(…)

La lettera dell'attuale psichiatra curante non apporta

elementi nuovi oggettivi o oggettivabili, se non un diverso apprezzamento dello

status descritto dalla perizia del dr. __________ senza peraltro indicare segni

o sintomi oggettivi se non "un'importante balbuzie". Tale aspetto

viene descritto come una condizione di "godimento nel sintomo", di

fatto come un "Sekundäre Krankheitsgewinn". Non potendosi dunque

considerare questo segno particolare come causa di incapacità lavorativa, non

si rilevano altri aspetti oggettivi nel nuovo rapporto, che inducano a conclusioni

diverse dalla perizia del Dr. __________." (Doc. VIII/bis)

La ricorrente ha inoltre prodotto un certificato 3 agosto 2010 del

dr. __________, riferito anche ad una degenza della ricorrente presso la Clinica

__________ dal 26 aprile al 7 maggio 2010, del seguente tenore:

"

(…)

1.

Disturbi lamentati dalla paziente: gravi

dolori poliarticolari a tutti gli arti e alla co­lonna vertebrale in toto, con

limitazione funzionale dell'80% almeno nelle funzio­ni motorie e di

coordinazione.

2.

Diagnosi: vedere rapporti allegati per le diagnosi

specialistiche.

3.

Prognosi: riservata, non si vede alcun

potenziale di riabilitazione. I trattamenti in corso servono a limitare, con

poca speranza, ulteriori perdite funzionali.

4.

Evoluzione: da quando la paziente mi è

nota (1998), si è avuto un declino pro­gressivo delle facoltà funzionali ed uno

scadimento della qualità di vita.

5.

Abilità professionale: la compromissione

funzionale è talmente elevata che la paziente mi risulta inabile

per qualsivoglia funzione lavorativa, senza possibilità di recupero.

6.

Peggioramento: vedere risposta 4. Il

bilancio dei dolori e del quadro funzionale è in peggioramento costante da

anni, esacerbato negli ultimi 18 mesi, quando la situazione si è complicata con

fenomeni neurologici di tipo extrapiramidale e problematiche psichiatriche di

depressione reattiva." (Doc. X/A1)

In

data 24 agosto 2010 il dr. __________ ha ulteriormente precisato che a suo

parere la valutazione della pratica della sua paziente andava fatta in modo più

approfondito, segnatamente nella forma di una valutazione gobale pluridisciplinare

(XVI).

Inoltre

è stato versato agli atti un rapporto del servizio di neurologia 8 luglio 2010

dell’Ospedale regionale di __________ che, valutata la

sintomatologia tremorigena e il disturbo della parola di cui era affetta la paziente,

ha concluso che tali disturbi non fossero espressione di una sintomatologia di

tipo extrapiramidale, ma da ricondurre alla sindrome algica diffusa (Doc.

X/C1).

Infine la

ricorrente ha versato agli atti un rapporto di una valutazione funzionale

esperita il 22 giugno 2010 dai sanitari della Clinica di riabilitazione di __________

del seguente tenore:

"

Arti superiori:

La mobilità della mano destra della signora RI 1

è buona: riesce infatti a fare il pugno e ad estendere le dita, ma in flessione

avverte molte tensioni sull'apparato estensiorio. La mobilità della mano sinistra

è invece limitata: non è infatti in grado di fare il pugno; mancano 2 cm per toccare il palmo.

Tutte le attività di manipolazione con la mano sinistra

di oggetti con diametro inferiore ai 3 cm sono impossibili per lei.

La forza della mano destra, misurata con il

dinamometro Jamar, è di 12 kg, mentre nella mano sinistra è di 3 kg (di media, una donna di 60 anni dovrebbe avere 25 kg di forza nella mano dominante e 20 kg nella mano controlaterale).

Tutte le attività che richiedono una certa forza nella

presa sono impossibili.

Nel Nine Hole Pic Test (inserire 9 legnetti di 7 mm di diametro negli appositi fori), la paziente ha impiegato 42 secondi con Ia mano destra e 68

con la mano sinistra (di media ci si mette 20-23 secondi a completare il test).

I risultati di questo test mettono bene in evidenza la

grossa difficoltà che la signora RI 1 presenta nella manipolazione di piccoli

oggetti con ambedue le mani, ma in modo più rilevante per quel che riguarda la

mano sinistra.

La paziente presenta inoltre un tremore soprattutto

alla mano destra che è variabile nei giorni e nell'arco della giornata, ma che

aumenta sotto sforzo.

Sussiste anche una limitazione nella mobilità delle

spalle (circa 100° di elevazione): tutte le attività al di sopra del suo viso

sono impossibili.

Attività della vita quotidiana:

La signora RI 1 presenta molteplici difficoltà nelle

attività della vita quotidiana, dovute ai problemi sopra elencati,

A causa del tremore della mano destra, la paziente ha

ad esempio difficoltà a mangiare la minestra, a sparecchiare un piattino con

sopra una tazzina e a sfogliare un giornale, ...

Anche nella scrittura presenta delle difficoltà a causa

del tremore.

Non è inoltre più in grado di fare l'aspirapolvere, non

riesce a lavare ì piatti e quando cucina non riesce a sollevare le pentole,

Tutte le attività che richiedono una presa e della forza nelle mani, ella non è

in grado di eseguirle.

La paziente è però autonoma in quello che è l'igiene

personale, riesce a cucinare ammesso che non ci siano pentole da dover

spostare, riesce a stirare (anche se a volte le cade il ferro da stiro per

terra) e a fare la polvere alla sua altezza. Tutte queste attività la signora RI

1.

è comunque in grado di effettuarle per un breve periodo.

Conclusioni:

Le difficoltà che la signora RI 1 presenta durante la

quotidianeità sono dovute soprattutto alla scarsa forza di ambedue le mani, al

tremore soprattutto della mano destra, al problema di mobilità della mano

sinistra, alla difficoltà che presenta ad abbassarsi e prendere oggetti che si

trovano sotto l'altezza delle ginocchia e all'impedimento che sussiste nei

lavori sopra l'altezza del viso."

(Doc. X/D1)

Nelle sue annotazioni del 13

agosto 2010 il dr. __________ del SMR ha osservato che dalla documentazione prodotta

non risultava un peggioramento somatico di rilievo con prevalenza di un quadro

somatoforme (Doc. XII/bis)

2.7

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;

Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pp. 329 e 332; ZAK

1986.

p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pp. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti

contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid.

3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, p. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, p. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

2.8

Nella

fattispecie, la ricorrente contesta le conclusioni dell’am-ministrazione, sostenendo

in sintesi che le varie patologie di cui soffre, segnatamente di natura

reumatologica e psichiatrica, la limiterebbero nella sua capacità lavorativa in

misura superiore e comunque di almeno l’80%.

Ora,

secondo questo Tribunale la problematica psichiatrica è stata accuratamente

vagliata. In effetti la perizia medica allestita il 14 gennaio 2010 dal dr. __________

(doc. AI 154 e sopra consid. 2.7) è dettagliata, approfondita

e, quindi, rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

che precede.

In

effetti, il perito, ha effettuato un’accurata valutazione del caso per giungere

a formulare la diagnosi di “F45.4 Sindrome somatoforme da

dolore persistente, F33.0 Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

lieve”. Ha quindi rilevato come il disturbo depressivo fosse chiaramente secondario, in parte ai

dolori cronici, in parte ai conflitti coniugali e non fosse comunque tale, se adeguatamente

trattato, da incidere in maniera significativa sulle risorse dell’assicurata.

In effetti, il livello di funzionamento, la capacità decisionale e di autodeterminazione

rispetto alla propria vita, le facoltà cognitive erano ben conservati,

l’assicurata avendo peraltro ben mantenuto l’attenzione verso se stessa e la

propria immagine oltre che i contatti sociali. Anche le alterazioni del riposo

notturno non sembravano così gravi. Malgrado l’assicurata avesse sviluppato un

atteggiamento rinunciatario verso il lavoro, secondo il perito non era ravvisabile

un grave limite della funzionalità per ragioni psichiche, ma una riduzione

globale della capacità lavorativa del 20% per ragioni strettamente

psichiatriche, da intendersi come riduzione per rendimento ridotto a motivo

della maggiore necessità di pause per recuperare le energie. Secondo il perito

tale limitazione della capacità lavorativa non era peraltro cumulabile con

quella per motivi fisici (Doc. AI 154/10-12).

A

tale perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati ma, al contrario, su un’attenta

valutazione del caso, può essere attribuita forza probatoria piena

conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid.

2.

).

del resto le dettagliate ed approfondite valutazioni del dr. __________ sono

state smentite da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti

in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo

delle sintomatologie rilevate con riferimento alla situazione posteriore alla

perizia del 14 gennaio 2010. Quanto prodotto dalla ricorrente al fine di

dimostrare, a suo modo di vedere, una maggiore inabilità a motivo dei problemi

psichiatrici, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni peritali, o

attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni.

In

effetti, le conclusioni peritali non possono essere modificate dalla

certificazione dello psichiatra curante dr. __________ del 31 maggio 2010, che

ha affermato che la paziente soffre di “sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio medio grave; sindrome somatoforme da

dolore persistente; disturbo di personalità di tipo dipendente; importante

problematica famigliare” e ha sottolineato la

presenza di un quadro clinico e psicopatologico grave e fortemente compromesso

“a carattere invalidante e di registro cronicizzante”, a dipendenza del

quale l’assicurata risultava totalmente inabile in qualsiasi attività

lavorativa (doc. C).

A

prescindere in effetti dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti

degli assicurati, ricordato come in ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista,

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. consid.

2.

), va detto che i medici del SMR dr. __________ e dr. __________, nelle loro annotazioni del 21 giugno 2010 hanno con motivazioni

convincenti osservato come il certificato in questione non apportasse elementi nuovi oggettivi o oggettivabili, ma costituisse in

sostanza unicamente un diverso apprezzamento dello status descritto dalla perizia

del dr. __________ omettendo peraltro di indicare segni o sintomi oggettivi se

non "un'importante balbuzie". Quanto a quest’ultimo aspetto i medici

SMR hanno osservato che esso peraltro veniva descritto dal curante come una

condizione di "godimento nel sintomo" (di fatto come un

"Sekundäre Krankheitsgewinn"). Non si poteva quindi considerare

questa problematica come causa di incapacità lavorativa (Doc. VIII/bis). In

effetti, le conclusioni del dr. __________ non poggiano

su nuove diagnosi o nuovi elementi clinici che possano in qualche modo

permettere di discostarsi dalle conclusioni peritali, che peraltro risalgono a

soli quattro mesi prima, né forniscono elementi medici da cui si possa desumere,

o soltanto ipotizzare, l’eventuale peggioramento dello stato di salute rispettivamente

dai quali si possa dedurre una valutazione diversa dell’incapacità lavorativa

per motivi psichiatrici. A dette differenti valutazioni, ribadite

l’affidabilità e la completezza della valutazione specialistica del dr. __________,

non si può quindi in questa sede aderire.

Per

quanto riguarda invece l’aspetto somatico, l’amministra-zione, visto il

preavviso del medico SMR dr. __________ del 17 novembre 2009 (doc. AI 151), nella

procedura di revisione avviata a seguito della domanda dell’assicurata

dell’ottobre 2008 non ha ritenuto necessario procedere ad accertamenti specifici

ritenendo che la situazione non aveva subito modifiche rispetto alla

situazione accertata mediante perizia del dr. __________ del 13 novembre 2006.

Questa

Corte deve dissentire.

In

effetti, dall’esame degli atti la conclusione tratta dell’ammi-nistrazione va

considerata quantomeno affrettata e non basata su accertamenti esaustivi e

completi.

Se

è vero infatti che alle patologie già accertate dal dr. __________ non sembrerebbero

essersene aggiunte di nuove, è anche vero che i medici che l’hanno in cura,

segnatamente il dr. __________, internista, e il dr. __________, reumatologo,

hanno entrambi denunciato un notevole peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurata, non solo dal lato psichiatrico.

Nel

suo rapporto medico del 20 dicembre 2008, il dr. __________, che segue la

ricorrente dal maggio 2000, ha effetti attestato una completa incapacità

lavorativa dal dicembre 2007, mentre che nel certificato del 26 gennaio 2006

ancora la riteneva abile nella misura del 50% (doc. AI 66), in quello del 10

maggio 2006 - dove si segnalava un primo peggioramento a motivo dei forti

dolori agli arti superiori - inabile nella misura “dell’80-90%” (doc. AI 69-2 e

139). Nel certificato più recente lo specialista in reumatologia ha denunciato

un sostanziale peggioramento delle condizioni della paziente a far tempo dal

dicembre 2007, osservando come la paziente accusasse dolori

in tutto il corpo con continue richieste di prestazioni sia fisioterapiche sia

medicamentose, ed era stata ricoverata più volte a __________ con risultati

disastrosi e un susseguente netto peggioramento della situazione. Dati questi

presupposti, il medico – che peraltro è specialista nella materia interessata -

concludeva chiedendosi come si potesse ancora pretendere la “benché minima

capacità lavorativa su un periodo superiore a qualche settimana”, e osservava

che nell’ipotesi in cui l’amministrazione non avesse condiviso la sua

conclusione di totale incapacità lavorativa per motivi reumatologici/ortope-dici,

egli postulava l’effettuazione di una nuova perizia pluridisciplinare,

considerato come l’ultima risalisse a cinque anni prima (doc. AI 139/2-3).

Del

resto anche il dr. __________, nel rapporto medico del 9 febbraio 2009, attestata

una completa incapacità lavorativa, ha confermato che lo stato era suscettibile

di peggioramento e ha descritto le limitazioni fisiche derivanti in modo assai

severo (doc. AI 138). Ora, le limitazioni descritte sembrano a prima vista

quantomeno incompatibili con le conclusioni di capacità lavorativa residua del

70% in attività leggere non implicanti l’uso della mano sinistra tratte dal dr.

__________ nella perizia del 13 novembre 2006 (doc. AI 77-11) e anche con

quelle del 1° febbraio 2007 del dr. __________ del SMR che concludeva per una

capacità del 50% in attività adatte, sedentarie e leggere (doc. AI 81).

Risulta

peraltro dagli atti che la ricorrente è stata ospedalizzata a __________ dal 15

giugno al 12 luglio 2008 e presso la Clinica __________ dal 6 agosto al 17

agosto 2009 (doc. AI 141) e ancora dal 26 aprile al 7 maggio 2010 (doc. X/bis).

In

realtà, l’Ufficio AI, ai fini di accertare la fattispecie, si è limitato

essenzialmente a richiedere i relativi rapporti ai curanti dr.__________ e al

dr. __________, senza ulteriormente approfondire l’effettiva incidenza delle varie

patologie reumatologiche e ortopediche sulla capacità lavorativa della richiedente

rispettivamente l’evoluzione delle stesse rispetto all’ultima decisione del 7

marzo 2007. Esaminati i certificati agli atti, il dr. __________ nelle sue

annotazioni del 27 ottobre 2008 (doc. AI 135) e 17 novembre 2009 (doc. AI 151),

si è in effetti limitato ad osservare che dal punto di vista

reumatologico la situazione era stata confermata dal TCA nella sentenza del 17

giugno 2008 ordinando unicamente l’effettuazione di una perizia psichiatrica.

Alla luce del referto del dr. __________, il dr. __________, il 4 febbraio 2010, ha poi escluso un peggioramento dal lato psichico (doc. AI 157).

Stante l’insistenza con cui i curanti hanno costantemente ribadito la

sussistenza di un’inabilità completa a titolo definitivo, l’amministrazione

avrebbe invece dovuto effettuare nuovi accertamenti al fine di valutare l’effettiva

evoluzione delle patologie reumatologiche/ortopediche sulla capacità lavorativa

dell’assicurata prima di emettere la decisione contestata.

Non

risulta in particolare che alcun medico specialista, in particolare non il dr.__________

che aveva peritato l’assicurata nel dicembre 2002 e nel novembre 2006 (doc. AI

25.

e 77), sia stato interpellato direttamente dall’amministrazione e si sia

pronunciato sulla capacità lavorativa a dipendenza delle problematiche reumatologiche

alla luce dei nuovi certificati presentati dall’interessata.

Non

va peraltro ignorato il fatto che la perizia del dr. __________, sulla quale,

come detto, in sostanza si basa il provvedimento del 7 marzo 2007, risale al novembre

2006, e quindi ben tre anni e mezzo prima della decisione impugnata, motivo

per cui occorre verificare se sino alla decisione contestata 14 aprile 2010 sia

effettivamente subentrato un peggioramento delle condizioni di salute anche dal

punto di vista strettamente reumatologico/ortopedico.

In

proposito va detto che un peggioramento rilevante parrebbe a prima vista sostanziato

anche dai certificati prodotti dalla ricorrente nel corso della presente

procedura ricorsuale.

In

effetti, nel certificato 3 agosto 2010 il dr. __________ ha sottolineato i “gravi dolori poliarticolari a tutti gli arti e alla co­lonna

vertebrale in toto, con limitazione funzionale dell'80% almeno nelle funzio­ni

motorie e di coordinazione”, escludendo un potenziale

di riabilitazione e osservando come da quando egli aveva in cura la paziente si

fosse verificato un declino pro­gressivo delle facoltà funzionali ed uno

scadimento della qualità di vita concludendo, con riferimento alla capacità

lavorativa, che “la compromissione funzionale è talmente elevata che la

paziente mi risulta inabile per qualsivoglia funzione lavorativa, senza possibilità

di recupero”. Ha infine osservato come il peggioramento delle condizioni

della paziente fosse in atto da anni, con una esacerbazione “negli ultimi 18

mesi”, non da ultimo con l’ulteriore apparizione di fenomeni neurologici di

tipo extrapiramidale e problematiche psichiatriche di depressione reattiva

(Doc. X/A1).

È

stato pure prodotto il rapporto d’uscita relativo alla degenza della ricorrente

presso la Clinica __________ dal 26 aprile al 7 maggio 2010 per un “Decadimento

delle condizioni generali, esacerbazione dei dolori cronici osteomuscolari e

articolari, dolori addominali diffusi, scompenso della sindrome depressiva

associata a tremori, disturbi della coordinazione con rallentamento psicomotorio

e balbuzie” (Doc. X/B1).

Sempre

il dr.__________ in data 24 agosto 2010 ha ulteriormente sottolineato la complessità del caso e, quindi, la necessità di accertare

meglio la fattispecie (XIV bis).

Inoltre

è stato versato agli atti un rapporto del servizio di neurologia 8 luglio 2010

dell’Ospedale regionale di __________ al quale è stato chiesto di valutare la sintomatologia tremorigena e il disturbo della parola di cui era

affetta la paziente (sintomi evidenziati in occasione del ricovero dal 26

aprile al 7 maggio 2010, doc. X/C).

Infine

pure dalla valutazione funzionale esperita il 22 giugno 2010 dai sanitari della

Clinica di riabilitazione di__________ sembrerebbe emergere un peggioramento

della situazione degli arti superiori, considerato come gli

ergoterapisti abbiano sottolineato le difficoltà presentate in ogni attività a

motivo della scarsa forza di entrambe le mani, del tremore soprattutto della

mano destra, del problema di mobilità della mano sinistra (oltre che delle difficoltà

ad abbassarsi e prendere oggetti al di sotto dell'altezza delle ginocchia e ad effettuare

lavori sopra l'altezza del viso, doc. X/D1; cfr. al consid. 2.6). Se si

considera come all’epoca della perizia del dr.__________ le difficoltà agli

arti superiori erano essenzialmente limitate alla mano sinistra (tanto è vero

che la residua capacità lavorativa del 70% attestata dal dr. __________ era

riferita ad attività da svolgere unicamente con la mano destra; doc. AI 77;

cfr. sopra consid. 2.6), il fatto che sembrerebbe intervenuto anche un

peggioramento della mano destra, con diminuzione della forza e tremore (a causa

del quale l’interessata ha difficoltà anche nelle

attività quotidiane quali ad esempio assumere alimenti liquidi, sparecchiare,

sfogliare un giornale, nella scrittura), rilevato altresì come la richiedente

sia destrorsa, lascia quantomeno ipotizzare la possibilità di un peggioramento delle

condizioni valetudinarie posteriore alla perizia del 13 novembre 2006 e

precedente la resa della decisione impugnata ed idoneo ad influire sulla capacità

lavorativa.

Va

ancora rilevato che, per costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base

della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 14 aprile 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2;

DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b).

In concreto, i certificati

versati agli atti, in particolare quello del 3 agosto 2010 del dr. __________, con

allegato rapporto d’uscita relativo al ricovero dal 26 aprile al 7 maggio 2010,

sono successivi alla decisione impugnata. Secondo questa Corte essi possono

tuttavia essere presi in considerazione, dato che si riferiscono (anche) ad un

ricovero della paziente avvenuto il 26 aprile 2010 e, quindi, pochi giorni dopo

la resa della decisione contestata, e considerato pure come il medico abbia

messo in evidenza un peggioramento delle condizioni della paziente in atto da

anni e soprattutto nel corso degli ultimi 18 mesi, ossia in un’epoca ampiamente

precedente il 14 aprile 2010 (doc. X/A).

Pertanto,

potendo il referto del 3 agosto 2010 del dr. __________ permettere di

accertare lo stato di salute dell’assicurata antecedente al provvedimento contestato,

tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di

mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione precedente

la decisione del 14 aprile 2010 (cfr. STFA U 299/02 del 2 settembre 2003). Parimenti può essere concluso per

le costatazioni effettuate dai sanitari della Clinica di __________ in data 22

giugno 2010 considerato come tale valutazione funzionale sia verosimilmente stata

effettuata su mandato del dr.__________ alla dimissione dalla Clinica __________

il 7 maggio 2010, ossia meno di un mese dopo la resa della decisione contestata

(doc. X/B1).

Ne

consegue che questo TCA, valutata la documentazione all’inserto riferita alle

patologie somatiche di cui è portatrice la ricorrente, reputa che nella specie s’imponevano

seri e più approfonditi esami intesi ad addivenire ad un chiaro e attendibile

giudizio sullo stato di salute dell’assicurata e sulle sue effettive ripercussioni

invalidanti, con particolare riferimento alle patologie reumatologiche di cui è

sofferente. In particolare, senza procedere ad ulteriori accertamenti medici non

è possibile concludere con sufficiente tranquillità che al momento della resa

del provvedimento contestato la ricorrente continuava a presentare un’abilità lavorativa

del 50% in attività leggere adeguate.

Visto

quanto sopra, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda ad un’accurata valutazione dell’aspetto reumatologico.

In

esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente

sul diritto alla rendita dell’assicura-ta.

2.9

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata RA 1 ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126

V 11 seg. consid. 2).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 14

aprile 2010 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.8.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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