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Decisione

32.2010.125

Soppressione del diritto a tre quarti di rendita. Accertamento medico lacunoso. Ricorso accolto e rinvio atti per accertamenti ulteriori

16 novembre 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi della sensibilità, sono da evitare la manipolazione di oggetti di

precisione. Anche lavori pesanti - molto pesanti (porto di pesi superiori ai 20

- 25 Kg) ed attività prevalentemente sopra l'orizzontale, come anche posizioni

inergonomiche o statiche prolungate sono da considerare controindicate.

(…)" (Doc. AI 31/13-14)

Interpellata

la consulente professionale, la quale, nel suo rapporto del 6 ottobre 2006, aveva

concluso per un conseguente grado di invalidità del 62% (doc. AI 38), l’amministrazione

aveva quindi riconosciuto all’assicurato tre quarti di rendita a decorrere dal

1. luglio 2005 (provvedimento del 19 settembre 2007, cfr. consid. 1.1).

All'inizio

del 2008 l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che l’assicurato

lavorava, dal gennaio 2008, come cuoco nella misura del 50% e quindi, dopo aver

chiesto informazioni in merito all’attività svolta e interpellato il medico

curante, dr.ssa __________ – la quale, nel suo rapporto all’AI del 4 maggio

2008, poste le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente,

sindrome da dipendenza da farmaci sedativi ed ipnotici in personalità

emotivamente instabile tipo impulsivo, grave artrosi della colonna cervicale,

sindrome cervicovertebrale e toracovertebrale, gonalgia destra”, concludeva per un’incapacità lavorativa

del 70% dal 20 marzo 2008, doc. AI 59, ha deciso per la soppressione della rendita con progetto di decisione del 14 luglio 2009 (doc. AI

67).

In

data 22 luglio 2009 il suo datore di lavoro ha comunicato che l’assicurato aveva

diminuito la sua percentuale lavorativa dal 50% al 40% dal 1. febbraio 2009,

per motivi di salute (doc. AI 69-1).

La

curante dell’interessato nel suo certificato del 19 settembre 2009 ha dal canto suo affermato:

"

(…)

Egregi signori , vi inoltro il presente certificato medico

per notificarvi un peggioramento delle condizioni di salute sia fisica che

psichica del signor RI 1, verificatosi gradualmente a partire dalla scorsa

primavera, quando in effetti gli ho certificato una inabilità lavorativa al

100% dal 1 aprile al 26 aprile ed in seguito ancora dal 20 maggio al 30 giugno,

dal 1 luglio ho certificato che egli era abile lavoro solo nella misura del 38%

. Egli risulta invalido nella misura del 62 % e dal 1 gennaio 2008 lavora al

50% come cuoco presso ____________________ __________ con un iniziale

miglioramento soprattutto della sua situazione psichica, potendosi nuovamente

sentire "utile" ed in una certa misura integrato nel mondo

lavorativo.

Purtroppo egli si lamenta di dolori cronici cervicali,

alle spalle ed alle braccia ed inoltre al ginocchio destro con senso di

cedimento; tali dolori sono resistenti alla terapia farmacologica in corso e migliorano

poco anche se esegue continuamente fisioterapia . Egli si è rivolto

all'ortopedico Dr. __________ che ha predisposto accertamenti, l'ultimo dei

quali ( RM colonna lombare) è appena stato effettuato alla __________ e non

dispongo ancora del referto. Il signor RI 1 si rende conto che fisicamente non

riesce più a lavorare come cuoco anche in misura ridotta e per tale motivo il suo

umore peggiora con conseguente tendenza all'abuso medicamentoso. Penso che

questa situazione probabilmente non potrà migliorare; anzi è da attendersi un

peggioramento della poliartrosi e di conseguenza dei dolori; per tale motivo

chiedo che la posizione del signor RI 1 nell'ambito della quantificazione del

grado di invalidità venga rivalutata." (Doc. AI 70/2)

In data 25 ottobre 2009 la dr.ssa __________ ha fatto pervenire

all’amministrazione un referto radiologico relativo a una risonanza magnetica fatta

eseguire al rachide lombare dal dr. __________, ortopedico, segnalando una grave artrosi anche della colonna lombare con discopatie

degenerative multiple a vari livelli specialmente da D12 fino a L3 oltre che

una protrusione intraforaminale sinistra a livello L4-L5 con possibile

conseguente compressione radicolare. Nel suo scritto del 2 ottobre 2009 il dr. __________

affermava che “purtroppo per la sua situazione globale fisica e psichica

difficilmente il signor RI 1 potrà continuare a lavorare ma sarà presumibilmente

invalido al 100%. (…)" (Doc. AI 74/2).

D’altra

parte, in data 22 settembre 2009 la __________, psichiatra del Servizio

psico-sociale cantonale, ha segnalato un peggioramento psicofisico del

signor RI 1, avvenuto negli ultimi mesi, richiedendo una rivalutazione del

suo caso (doc. AI 72).

Nelle

sue annotazioni del 15 dicembre 2009 il medico SMR dr. __________ ha osservato

che la documentazione prodotta non dimostrava un cambiamento dello stato di

salute successivamente all’aprile 2006 (doc. AI 77). In data 28 gennaio 2010

precisava tuttavia che era opportuno chiedere alla __________i “un rapporto con indicazioni sull'evoluzione del danno della salute,

l'obiettività clinica attuale e le ripercussioni sulla capacità lavorativa dal

suo punto di vista" (Doc. AI 80).

Con

rapporto 2 marzo 2010 la __________, poste le diagnosi di “sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD-10 F33.1), disturbo di

personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo, (ICD-10 F60.30), sindrome

di dipendenza da farmaci sedativi ed ipnotici (ICD-10 F13.24), sindrome da dipendenza

etilica, attualmente in remissione (ICD-10 F10.20)”, ha osservato come lo

stato clinico fosse caratterizzato da fluttuazione dell'umore con incapacità di

concludere qualsiasi attività, con prognosi incerta e come il decorso, in

concomitanza con la ripresa dell'attività lavorativa abituale di cuoco, avesse

dimostrato un peggioramento delle condizioni di salute, nel senso di una riacutizzazione della sintomatologia depressiva (in particolare con

deflessione del tono dell'umore, tensione endopsichica, difficoltà a gestire

stress di qualsivoglia natura ed insonnia con tendenza all'automeditazione,

deficit di memoria e difficoltà di concentrazione, ritiro sociale, difficoltà

ad avere relazioni interpersonali). La specialista ha pure sottolineato un

peggioramento delle condizioni fisiche, con i limiti ad esse associati, da

valutare dal medico curante e ha concluso valutando la capacità lavorativa a

livello psichiatrico nella misura del 40% (doc. AI 81).

Nelle

annotazioni 11 marzo 2010 il dr. __________ ha affermato:

"

(…)

Rapporto __________ del 2 marzo 2010:

Diagnosi: sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio di media gravità (ICD-10 F33.1), disturbo di personalità emotivamente

instabile, tipo impulsivo, (ICD-10 F60.30), sindrome di dipendenza da farmaci

sedativi ed ipnotici (ICD-10 F13.24), sindrome da dipendenza etilica,

attualmente in remissione (ICD-10 F10.20). Lo stato clinico è caratterizzato da

fluttuazione dell'umore con incapacità di concludere qualsiasi attività. In un

periodo di discreto benessere è stata ripresa l'attività lavorativa abituale di

cuoco [nel gennaio 2008, n.d.r.], il decorso ha dimostrato come il paziente

ha presentato un peggioramento delle condizioni di salute. Prognosi incerta.

Perizia SAM del 26 giugno 2006:

Il consulente psichiatra Dr. __________ ha posto le

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale medio-grave senza

sintomi psicotici (ICD-10 F33.2), sindrome da dipendenza d'alcool (ICD-10

F10.20), stato d'astinenza, e sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD-10 F45.4). Pregressa sindrome da dipendenza da farmaci sedativi ed

ipnotici all'occasione della perizia SAM (visita del 21 aprile 2006).

L'incapacità lavorativa era quantificata con il 60% dal 2003 per ogni attività

esigibile. La prognosi era ritenuta riservata, suscettibile di peggioramento.

Il consulente sottolinea che il quadro clinico è fluttuante con momenti di

peggioramento e di miglioramento dello stato psichico, senza mai ritornare ad

un livello adattativo adeguato dello stato psichico.

In complesso, lo stato psichico è pertanto rimasto

stazionario e corrisponde a quanto rilevato all'occasione della perizia SAM. Un

apparente miglioramento ha indotto a riprendere il lavoro in misura maggiore di

quanto consentiva lo stato di salute. Dal punto di vista somatico non è oggettivato

un peggioramento dello stato di salute. La prognosi è riservata." (Doc. AI

83/1)

Di

conseguenza l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 31 marzo 2010, ha soppresso la rendita considerando come alla luce della ripresa dell’attività lavorativa il

grado di invalidità fosse quantificabile nel 35% e, quindi, in misura insufficiente

per l’attribuzione di una rendita (doc. AI 87).

Nel suo ricorso l’assicurato rinvia a

un certificato del 5 aprile 2010 della curante __________ del seguente tenore:

"

(…)

Diagnosi

1. Grave poliartrosi con:

. grave artrosi della colonna

cervicale: restringimento del canale vertebrale a livello C4-C5 e C6-C7,

restringimento del forame di coniugazione C6- C7 sinistro maggiore che destro

con cervicobrachialgie ricorrenti specialmente a sinistra

. scoliosi destroconvessa dorsale

con sindrome cervicovertebrale e toracovertebrale

. lombosciatalgia destra su

discopatie lombari multisegmentali specialmente L2-L3-L4, iperlordosi lombare

Considerandi

2.

Gonalgia destra. St. da artroscopia

ginocchio destro con parziale meniscectomia mediale (26.07-2005) Dr. __________:

rottura del legamento crociato posteriore; piccolo ganglio del compartimento

anteriore

3.

Sindrome depressiva ricorrente:

- attuale episodio medio-grave con

perdita di autostima e sentimento di inadeguatezza reattivi a situazione

lavorativa e familiare (pratica di separazione-divorzio)

- stato da episodio depressivo grave

(primavera 2005)

- tentamen suicidale anamnestico (06.07.2004)

4.

Sindrome da dipendenza da farmaci

sedativi ed ipnotici ed antidolorifici in personalità emotivamente instabile e

sindrome da dolore cronico

5.

Stato da emopneumotorace traumatico nel

settembre 2004

6.

Ernia iatale con malattia da reflusso

gastroesofageo peggiorata da aumento ponderale in parte indotto da terapia

farmacologica antidepressiva ed antidolorifica

7.

Ernia inguinale destra nota dal 04 -2008,

Osservazioni:

Gentile Signora __________ su richiesta del paziente mi

permetto di reinviarle il contenuto della lettera spedita al vostro ufficio lo

scorso 25.10.2009 siccome il paziente mi ha riferito che non siete ancora in

possesso di tale scritto . Nel referto della RM del rachide lombare che il Dr.

med. __________ aveva fatto eseguire lo scorso 18.09.2009 viene segnalata una

grave artrosi anche della colonna lombare con discopatie degenerative multiple

a vari livelli specialmente da Th 12 fino a L3; inoltre a livello L4-L5 vi è

una protrusione intraforaminale sinistra che potrebbe causare una compressione

radicolare.

Anche il Dr. __________ segnala nella sua lettera

indirizzata a me che purtroppo per la sua situazione globale fisica e psichica

difficilmente il signor RI 1 potrà continuare a lavorare ma sarà presumibilmente

invalido al 100%.

Questa lettera fa riferimento anche alla mia precedente

datata 25.10.2009.

Resto in attesa della vostra presa di posizione e della

convocazione del Signor RI 1 presso i vostri servizi di accertamento per la

rivalutazione del diritto alla rendita di invalidità e vi invio cordiali

saluti." (Doc. AI 89/1-2)

I medici SMR dr. __________ hanno affermato il 7 giugno 2010 che

dalla documentazione medica a disposizione risultava uno stato di salute invariato

(IV).

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero

apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.8

Nella

fattispecie, l’Ufficio AI in sostanza pur ritenendo sostanzialmente invariata la

situazione valetudinaria dell’assicurato, ha soppresso la rendita sostenendo un

miglioramento delle sue condizioni economiche tale da ammettere un conseguente grado

di invalidità del 35%.

L’amministrazione

si è basata sugli accertamenti esperiti presso la datrice di lavoro

dell’assicurato, dai quali è risultato che il ricorrente aveva intrapreso un’attività

lavorativa quale cuoco presso la __________ dal 1. gennaio 2008 sino alla fine

del 2009, lavorando sino al febbraio 2009 al 50%, e in seguito al 38% (doc. AI

72).

Ora,

al riguardo, vista la documentazione agli atti, appare verosimile che al momento

della resa dell’atto amministrativo litigioso le condizioni economiche/professionali

dell’assicurato fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini.

Del

resto, esaminate le considerazioni esposte in sede ricorsuale, anche l’amministrazione

ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti intesi a

chiarire l’effettiva situazione lavorativo-economica, esaminando in particolare

il contratto concluso con la __________ e chiarendo le circostanze e i motivi

che hanno portato al mancato rinnovo di tale rapporto di lavoro. Sarà inoltre

indispensabile accertare in che misura l’assicurato abbia svolto altre attività

in seguito, rispettivamente le potrebbe svolgere.

Questa

Corte deve quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di

natura economica/professionale, ritenuto come la documentazione all’inserto non

consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio

sulla situazione economica/professionale dell’assicurato sino al momento

determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF

132.

V 215 e 121 V 362).

Quanto

all’aspetto somatico, il dr. __________, allegato un referto MR

rachide lombare nativo del 18 settembre 2009 concludente per la presenza di “discopatie

croniche multiple nei livelli compresi tra D12 e L3; a livello L4-L5 piccola

protrusione intraforaminale sinistra, contatto radicolare non escluso” ha

concluso, tra l’altro, per l’esistenza di : “discopatie multiple tra D12 e

L3, foraminale L4-L5” osservando come il paziente lamentasse “ultimamente

forti lombalgie con a volte episodi di radicolo-patia a livello del matoma

L4-L5”. A detta di questo specialista nell’eventualità di un mancato

miglioramento nel futuro immediato sarebbe stato da prendere in considerazione

un blocco perineurale dei segmenti più dolenti (doc. AI 74).

Viste

tali conclusioni, e richiamate altresì quelle della dr.ssa __________ (cfr.

rapporto del 4 maggio 2008, doc. AI 59, certificati del 19 settembre e del 25 ottobre

2009, nei quali la curante sottolinea soprattutto un peggioramento della “grave

poliartrosi”, doc. AI 70 e 74; cfr. anche il certificato del 5 aprile 2010,

doc. AI 89), considerato come nella perizia pluridisciplinare del 26 giugno

2006.

(la quale va ritenuta affidabile, dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati, cfr. consid. 2.7) i periti del SAM si fossero fondati, tra l’altro,

su degli esami radiologici eseguiti in data 12 aprile 2006 (doc. AI 31/9), e

quindi quasi quattro anni prima della decisione qui impugnata, e rilevato

altresì come a quell’epoca avessero ritenuto poco significative le limitazioni

sulla capacità lavorativa derivanti dalle patologie somatiche (il reumatologo

aveva valutato un rendimento ridotto “solo” nella misura del 10%, doc. AI

31-21), questo Tribunale non può escludere con la sufficiente tranquillità che

un peggioramento della situazione reumatologica/ortopedica sia subentrato in un

periodo antecedente al momento della resa del provvedimento. È quantomeno verosimile che al momento della resa dell’atto

amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti

invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare ulteriori

indagini mediche.

Di

conseguenza appare ragionevole che l’amministrazione sottoponga le risultanze

della MR rachide lombare del 18 settembre 2009 così come i recenti certificati

agli atti, al SAM, chiedendogli di esprimersi sull’evoluzione della

situazione dell’assicurato rispetto alla valutazione reumatologica effettuata

nell’aprile 2006, e stabilisca quindi se, ed eventualmente in

che misura, dalle stesse risulti una modifica delle condizioni dell’assicurato

tale da influire sulla capacità lavorativa e, nell’affermativa, quando la

stessa potrebbe essere intervenuta. Una volta aggiornata la perizia del SAM e,

se del caso, effettuata una nuova valutazione globale della capacità lavorativa,

che tenga conto delle varie patologie di cui soffre l’assicurato, l’Ufficio AI

provvederà ad emettere un nuovo provvedimento.

D’altra

parte, deve essere osservato che per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico,

come attestato dal medico SMR dr. __________ in data 11 marzo 2010 (doc. AI 83;

cfr. sopra consid. 2.6), le recenti valutazioni specialistiche effettuate (cfr.

i certificati del 22 settembre 2009 e del 2 marzo 2010 della dr.ssa __________,

doc. AI 72 e 81) documentano invece una situazione sostanzialmente invariata

rispetto alla perizia del SAM del giugno 2006, circostanza questa del resto

ammessa sostanzialmente anche dal ricorrente (cfr. ricorso, p. 20). Non si

rende quindi necessario procedere ad un ulteriore accertamento psichiatrico.

Per

quanto precede, il ricorso va accolto e gli atti rinviati all’amministrazione affinché,

effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto

a prestazioni.

2.9

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di

assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309,

consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda

una nuova decisione.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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