32.2010.125
Soppressione del diritto a tre quarti di rendita. Accertamento medico lacunoso. Ricorso accolto e rinvio atti per accertamenti ulteriori
16 novembre 2010Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.125
Data decisione, Autorità:
16.11.2010, TCA
Titolo:
Soppressione del diritto a tre quarti di rendita. Accertamento medico lacunoso. Ricorso accolto e rinvio atti per accertamenti ulteriori
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.125
Fc/sc
Lugano
16 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 marzo 2010 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1956, di professione cuoco, dal 1° luglio 2005 è stato posto al
beneficio di tre quarti di rendita per un grado d’invalidità del 62% in quanto
sofferente di una serie di patologie di natura reumatologica e psichiatrica (cfr.
decisione dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero del 19 settembre
2007, doc. AI 54).
A
seguito di una revisione avviata nell’aprile 2008, con decisione 31 marzo 2010,
confermativa di un precedente progetto del 14 luglio 2009, l'amministrazione ha soppresso la rendita motivando come segue:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Dall'esame della documentazione economica acquisita
all'incarto in sede di revisione si rileva che lei ha ripreso l'attività
lavorativa, a partire dal 1 gennaio 2008, nella misura del 50% quale cuoco
presso la Casa Santa Elisabetta di Lugano.
Il guadagno annuo realizzato nel 2008 corrisponde a fr.
34'674.--.
Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando
quale cuoco presso il Ristorante __________t__________ lei avrebbe potuto
percepire nel 2008 un salario annuo di fr. 53'725.-- (aggiornamento secondo
l'indice dei salari nominali), lei conserva una residua capacità lavorativa e
quindi di guadagno del 65% con una perdita di guadagno e quindi un grado
d'invalidità del 35% [(53725 -
34674) x 100 : 53725 = AI 35%].
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita si estingue.
(…)" (Doc. A)
1.2. Con
ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1i, ha contestato le
conclusioni dell’amministrazione e postulato in via principale
l’assegnazione di una rendita intera e in via subordinata il ripristino dei tre
quarti di rendita. Sostanzialmente fa valere un peggioramento delle condizioni
di salute e contesta che la capacità di guadagno abbia subito un cambiamento
importante e durevole. Chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
1.3. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto in via principale di respingere la
domanda ricorsuale principale e in via subordinata il rinvio degli atti al fine
di accertare l’effettiva situazione lavorativo-economica dell’assicurato
osservando:
"
(…)
In merito alla valutazione posta in ambito medico,
preso atto degli atti all'incarto, lo scrivente Ufficio conferma quanto già
apprezzato dal SMR, il quale ha reputato dato uno stato di salute
dell'assicurato invariato rispetto alla perizia SAM svolta nel 2006 (dal lato
psichiatrico il SMR ha osservato un apparente miglioramento che ha indotto
l'assicurato a riprendere il lavoro in misura maggiore di quanto gli
consentisse lo stato di salute, mentre dal lato somatico non è stato
oggettivato alcun peggioramento dello stato di salute, cfr. annotazione SMR
dell'11 marzo 2010). Tale valutazione è stata confermata nell'attuale fase
ricorsuale (cfr. annotazione SMR allegata).
Dal lato economico è corretto considerare che
l'assicurato ha iniziato un'attività lavorativa quale cuoco presso __________
dal 1 ° gennaio 2008 con contratto a termine fino al 31 dicembre 2008, in seguito prolungato per tutto il 2009. I responsabili di __________ hanno dettagliato
nell'attestato prodotto agli atti datato 17 settembre 2009 (cfr. doc. Al n.
72-4 e 5) come si è svolto il rapporto lavorativo con il signor RI 1: riduzione
dell'attività lavorativa dal 50% al 38% da febbraio 2009 a richiesta dell'assicurato per peggioramento dello stato di salute; due periodi di assenza per
malattia nel corso del 2009 (dal 01.04 al 24.04 e dal 20.05 al 30.06.2009);
ambito lavorativo adeguato alle esigenze di salute del signor RI 1; indicazione
di evidente calo di energia sul posto di lavoro "evidenziando a nostro
parere dei limiti legati al suo stato di salute". Inoltre, il direttore
della __________ ha indicato che il contratto non sarebbe stato più rinnovato
per l'anno 2010 (aspetto da verificare).
In considerazione di quanto sopra, osservati gli
elementi del caso e le richieste poste da parte ricorrente tramite l'allegato
ricorsuale, lo scrivente Ufficio reputa di dover respingere la richiesta
formulata in via principale dal ricorrente di riconoscergli il diritto alla
rendita intera (grado d'invalidità almeno del 70%), osservato che non è stato
reso verosimile alcun peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto
valutato dall'amministrazione con la prima decisione di rendita.
In via subordinata, lo scrivente Ufficio reputa
necessario accertare l'effettiva situazione lavorativo-economica
dell'assicurato (contratto con precedente datore di lavoro, verifica del
mancato rinnovo, eventuale svolgimento di altre attività dall'inizio 2010)
prima di procedere ad un eventuale ripristino del precedente diritto a tre
quarti di rendita d'invalidità. In tal senso, si chiede al lodevole Tribunale
il rinvio degli atti per procedere come indicato." (IV)
1.4. In
data 22 giugno 2010 l’assicurato, tramite il suo patrocinatore, ha comunicato
di acconsentire alla proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, osservando
tuttavia di ritenere pure necessario verificare se dal punto
di vista medico vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute,
tenuto conto dei certificati medici agli atti (VI).
L’Ufficio
AI, nelle sue osservazioni 7 luglio 2010, ha affermato che non risultava oggettivamente dimostrato un cambiamento dello stato di salute rispetto alla valutazione
eseguita nell’aprile 2006 osservando tuttavia che “eventuali
successivi elementi medici prodotti all'amministrazione saranno, naturalmente,
rivisti in fase istruttoria" (Doc. VIII).
Nello scritto 23 agosto 2010 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito
l’opportunità di verificare preliminarmente se vi sia stato
il peggioramento valetudinario adombrato nel
certificato del 2 ottobre 2009 dal dr. __________ (doc.
X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel
merito
2.2. In
lite è la questione di sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso i tre
quarti di rendita di cui l’assicurato beneficiava, per motivi primariamente psichiatrici,
dal 1° luglio 2005. Si tratta in altre parole di verificare se
vi è stato un miglioramento delle condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
tale da giustificare, in via di revisione, la suddetta soppressione.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota
a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid.
2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.
10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b). Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
abbiano subito una modifica notevole ossia tale da influire sulla perdita di
guadagno.
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta
Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per
valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,
come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato
che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e
STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,
non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.
2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI. In questo senso si esprime anche Müller che evidenzia anche
come l’art. 17 LPGA permetta espressamente la revisione della rendita solo per
il futuro (Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Friborgo 2003, N. 318 - 320, p. 88).
2.6. Nell’evenienza concreta, RI 1 era stato messo al beneficio di
tre quarti di rendita di invalidità dal 1. luglio 2005, per un’inabilità al
lavoro del 60% in ogni attività (provvedimento del 19 settembre 2007, doc. AI
54 ). Le conclusioni dell’amministrazione si erano basate su una perizia
pluridisciplinare eseguita il 26 giugno 2006 dal SAM, che, poste le diagnosi invalidanti
di:
"
(…)
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
medio-grave senza sintomi psicotici (ICD10 - F33.2).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10 -
F45.4).
Sindrome cervicospondilogena ds. con blocchi
ricorrenti, probabile intercorrente irritazione radicolare "dinamica"
senza deficit motorio, asimmetria dei riflessi bicipitale e stiloradiale
ridotti a ds., disturbo della sensibilità aspecifica all'arto superiore ds. su:
Ø osteocondrosi C6-7, discopatia C4-6, avanzata
uncartrosi/spondilartrosi con restringimento foraminale C5-6 e C7-Th1 ds. più
che a sin., C6-7 bilaterale, stenosi spinale C4-7, specialmente C4-5.
Sindrome lombospondilogena a ds. non deficitaria su:
Ø discopatie plurisegmentali discrete - moderate
Th12-L4 ed L5-S1, spondilartrosi, discreta artrosi delle sacroiliache;
Ø iperlordosi lombare e cifoscoliosi ds. convessa in
stato dopo Morbo di Scheuermann;
Ø DISH;
Ø decondizionamento
fisico;
Ø BMI 27 Kg /m2.
Gonalgia ds. su/con:
Ø stato dopo artroscopia del ginocchio ds. con
meniscectomia mediale e parziale il 26.07.2005 per lesione del corno posteriore
e del ganglio meniscale anteriore;
Ø pregressa
rottura del ligamento crociato posteriore;
Ø incipienti
note gonartrosiche (minori). (…)" (Doc. AI 31/10)
concludeva
per un’abilità lavorativa del 40% sia nell’attività precedentemente svolta di
cuoco che in altre attività. Sottolineato come la limitazione della capacità
lavorativa fosse da ricondurre soprattutto alla patologia psichiatrica, gli
specialisti avevano in particolare esposto quanto segue:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Soprattutto la patologia psichiatrica ha un influsso
sulla capacità lavorativa dell'A.. La patologia reumatologica ha un influsso
meno importante sulla capacità lavorativa.
L'importante riduzione della capacità lavorativa è
dovuta soprattuto al rallentamento psichico, accompagnato dalla diminuzione
della capacità di concentrazione e di attenzione, che influiscono sulla
produzione lavorativa in modo tale da rendere l'A. lento nell'esecuzione delle
mansioni, inaffidabile discontinuo e con una maggiore affaticabilità dopo
alcune ore di lavoro. Inoltre, anche se non è stato constatato, il dolore
potrebbe influire negativamente sul vissuto psicologico dell'A., influenzando negativamente
la sensazione di sicurezza personale. Le limitazioni per quanto riguarda la
patologia reumatologica si riferiscono specialmente a lavori pensanti di
cucina, come ad esempio sollevare pentole pesanti (15 – 20 kg) in posizioni inergonomiche, rimestare alimenti con movimenti monotoni e ripetitivi per periodi
prolungati, mantenere una posizione statica ed eretta per lungo tempo (superiore
a 45 min.) ed eventualmente in inclinazione anteriore del tronco ed il
passaggio rapido da temperature calde a fredde, nonché il trasporto di alimenti
pesanti (casse di bibite, imballaggi di alimenti all'ingrosso).
La capacità lavorativa del 40% esiste dall'8.07.2004,
data del primo ricovero in una clinica psichiatrica.
9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Anche in altre attività adatte, la capacità lavorativa
è dell'ordine del 40%, limitata soprattutto dalla patologia psichiatrica. Il
trattamento psicofarmacologico attuale è adeguato. Il trattamento psicoterapico
e psicosociale dovrebbe attivare ancora di più gli aspetti cognitivi ed
interattivi residuali con l'obiettivo di attenuare il processo regressivo
dell'apparato psichico. In considerazione delle caratteristiche del quadro
psicopatologico non ê indicato procedere a nessun provvedimento di integrazione
professionale, in quanto le capacità d'apprendimento sono scarse ed alterate.
Dal punto di vista teorico-reumatologico puro, per
un'attività leggera ed adatta, non vi è un'incapacità lavorativa che si
ripercuota sulle ore di presenza giornaliera. Il nostro consulente reumatologo
valuta comunque un rendimento ridotto nella misura variabile, attorno al 10%
per tale attività leggera: porto di pesi inferiori ai 5 massimo 10 Kg, non ripetutamente, trasporto di oggetti di media dimensione, posizione alternata senza
movimenti monotoni e ripetitivi dell'arto superiore ds., evitando attività sopra
l'orizzontale e/o con rotazioni ripetute del collo. In un team di lavoro dove l'A.
può farsi aiutare da aiuto-cucina, l'incapacità lavorativa può essere valutata
al pari di un'attività leggera. La marcia non risulta limitata per periodi di
tempo inferiori all'ora, da evitare comunque posizioni inginocchiate ripetuti
sul ginocchio ds. o posizioni con il ginocchio in flessione o rotazione. Visti
Fatti
i disturbi della sensibilità, sono da evitare la manipolazione di oggetti di
precisione. Anche lavori pesanti - molto pesanti (porto di pesi superiori ai 20
- 25 Kg) ed attività prevalentemente sopra l'orizzontale, come anche posizioni
inergonomiche o statiche prolungate sono da considerare controindicate.
(…)" (Doc. AI 31/13-14)
Interpellata
la consulente professionale, la quale, nel suo rapporto del 6 ottobre 2006, aveva
concluso per un conseguente grado di invalidità del 62% (doc. AI 38), l’amministrazione
aveva quindi riconosciuto all’assicurato tre quarti di rendita a decorrere dal
1. luglio 2005 (provvedimento del 19 settembre 2007, cfr. consid. 1.1).
All'inizio
del 2008 l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che l’assicurato
lavorava, dal gennaio 2008, come cuoco nella misura del 50% e quindi, dopo aver
chiesto informazioni in merito all’attività svolta e interpellato il medico
curante, dr.ssa __________ – la quale, nel suo rapporto all’AI del 4 maggio
2008, poste le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente,
sindrome da dipendenza da farmaci sedativi ed ipnotici in personalità
emotivamente instabile tipo impulsivo, grave artrosi della colonna cervicale,
sindrome cervicovertebrale e toracovertebrale, gonalgia destra”, concludeva per un’incapacità lavorativa
del 70% dal 20 marzo 2008, doc. AI 59, ha deciso per la soppressione della rendita con progetto di decisione del 14 luglio 2009 (doc. AI
67).
In
data 22 luglio 2009 il suo datore di lavoro ha comunicato che l’assicurato aveva
diminuito la sua percentuale lavorativa dal 50% al 40% dal 1. febbraio 2009,
per motivi di salute (doc. AI 69-1).
La
curante dell’interessato nel suo certificato del 19 settembre 2009 ha dal canto suo affermato:
"
(…)
Egregi signori , vi inoltro il presente certificato medico
per notificarvi un peggioramento delle condizioni di salute sia fisica che
psichica del signor RI 1, verificatosi gradualmente a partire dalla scorsa
primavera, quando in effetti gli ho certificato una inabilità lavorativa al
100% dal 1 aprile al 26 aprile ed in seguito ancora dal 20 maggio al 30 giugno,
dal 1 luglio ho certificato che egli era abile lavoro solo nella misura del 38%
. Egli risulta invalido nella misura del 62 % e dal 1 gennaio 2008 lavora al
50% come cuoco presso ____________________ __________ con un iniziale
miglioramento soprattutto della sua situazione psichica, potendosi nuovamente
sentire "utile" ed in una certa misura integrato nel mondo
lavorativo.
Purtroppo egli si lamenta di dolori cronici cervicali,
alle spalle ed alle braccia ed inoltre al ginocchio destro con senso di
cedimento; tali dolori sono resistenti alla terapia farmacologica in corso e migliorano
poco anche se esegue continuamente fisioterapia . Egli si è rivolto
all'ortopedico Dr. __________ che ha predisposto accertamenti, l'ultimo dei
quali ( RM colonna lombare) è appena stato effettuato alla __________ e non
dispongo ancora del referto. Il signor RI 1 si rende conto che fisicamente non
riesce più a lavorare come cuoco anche in misura ridotta e per tale motivo il suo
umore peggiora con conseguente tendenza all'abuso medicamentoso. Penso che
questa situazione probabilmente non potrà migliorare; anzi è da attendersi un
peggioramento della poliartrosi e di conseguenza dei dolori; per tale motivo
chiedo che la posizione del signor RI 1 nell'ambito della quantificazione del
grado di invalidità venga rivalutata." (Doc. AI 70/2)
In data 25 ottobre 2009 la dr.ssa __________ ha fatto pervenire
all’amministrazione un referto radiologico relativo a una risonanza magnetica fatta
eseguire al rachide lombare dal dr. __________, ortopedico, segnalando una grave artrosi anche della colonna lombare con discopatie
degenerative multiple a vari livelli specialmente da D12 fino a L3 oltre che
una protrusione intraforaminale sinistra a livello L4-L5 con possibile
conseguente compressione radicolare. Nel suo scritto del 2 ottobre 2009 il dr. __________
affermava che “purtroppo per la sua situazione globale fisica e psichica
difficilmente il signor RI 1 potrà continuare a lavorare ma sarà presumibilmente
invalido al 100%. (…)" (Doc. AI 74/2).
D’altra
parte, in data 22 settembre 2009 la __________, psichiatra del Servizio
psico-sociale cantonale, ha segnalato un peggioramento psicofisico del
signor RI 1, avvenuto negli ultimi mesi, richiedendo una rivalutazione del
suo caso (doc. AI 72).
Nelle
sue annotazioni del 15 dicembre 2009 il medico SMR dr. __________ ha osservato
che la documentazione prodotta non dimostrava un cambiamento dello stato di
salute successivamente all’aprile 2006 (doc. AI 77). In data 28 gennaio 2010
precisava tuttavia che era opportuno chiedere alla __________i “un rapporto con indicazioni sull'evoluzione del danno della salute,
l'obiettività clinica attuale e le ripercussioni sulla capacità lavorativa dal
suo punto di vista" (Doc. AI 80).
Con
rapporto 2 marzo 2010 la __________, poste le diagnosi di “sindrome depressiva
ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD-10 F33.1), disturbo di
personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo, (ICD-10 F60.30), sindrome
di dipendenza da farmaci sedativi ed ipnotici (ICD-10 F13.24), sindrome da dipendenza
etilica, attualmente in remissione (ICD-10 F10.20)”, ha osservato come lo
stato clinico fosse caratterizzato da fluttuazione dell'umore con incapacità di
concludere qualsiasi attività, con prognosi incerta e come il decorso, in
concomitanza con la ripresa dell'attività lavorativa abituale di cuoco, avesse
dimostrato un peggioramento delle condizioni di salute, nel senso di una riacutizzazione della sintomatologia depressiva (in particolare con
deflessione del tono dell'umore, tensione endopsichica, difficoltà a gestire
stress di qualsivoglia natura ed insonnia con tendenza all'automeditazione,
deficit di memoria e difficoltà di concentrazione, ritiro sociale, difficoltà
ad avere relazioni interpersonali). La specialista ha pure sottolineato un
peggioramento delle condizioni fisiche, con i limiti ad esse associati, da
valutare dal medico curante e ha concluso valutando la capacità lavorativa a
livello psichiatrico nella misura del 40% (doc. AI 81).
Nelle
annotazioni 11 marzo 2010 il dr. __________ ha affermato:
"
(…)
Rapporto __________ del 2 marzo 2010:
Diagnosi: sindrome depressiva ricorrente, attuale
episodio di media gravità (ICD-10 F33.1), disturbo di personalità emotivamente
instabile, tipo impulsivo, (ICD-10 F60.30), sindrome di dipendenza da farmaci
sedativi ed ipnotici (ICD-10 F13.24), sindrome da dipendenza etilica,
attualmente in remissione (ICD-10 F10.20). Lo stato clinico è caratterizzato da
fluttuazione dell'umore con incapacità di concludere qualsiasi attività. In un
periodo di discreto benessere è stata ripresa l'attività lavorativa abituale di
cuoco [nel gennaio 2008, n.d.r.], il decorso ha dimostrato come il paziente
ha presentato un peggioramento delle condizioni di salute. Prognosi incerta.
Perizia SAM del 26 giugno 2006:
Il consulente psichiatra Dr. __________ ha posto le
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale medio-grave senza
sintomi psicotici (ICD-10 F33.2), sindrome da dipendenza d'alcool (ICD-10
F10.20), stato d'astinenza, e sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD-10 F45.4). Pregressa sindrome da dipendenza da farmaci sedativi ed
ipnotici all'occasione della perizia SAM (visita del 21 aprile 2006).
L'incapacità lavorativa era quantificata con il 60% dal 2003 per ogni attività
esigibile. La prognosi era ritenuta riservata, suscettibile di peggioramento.
Il consulente sottolinea che il quadro clinico è fluttuante con momenti di
peggioramento e di miglioramento dello stato psichico, senza mai ritornare ad
un livello adattativo adeguato dello stato psichico.
In complesso, lo stato psichico è pertanto rimasto
stazionario e corrisponde a quanto rilevato all'occasione della perizia SAM. Un
apparente miglioramento ha indotto a riprendere il lavoro in misura maggiore di
quanto consentiva lo stato di salute. Dal punto di vista somatico non è oggettivato
un peggioramento dello stato di salute. La prognosi è riservata." (Doc. AI
83/1)
Di
conseguenza l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 31 marzo 2010, ha soppresso la rendita considerando come alla luce della ripresa dell’attività lavorativa il
grado di invalidità fosse quantificabile nel 35% e, quindi, in misura insufficiente
per l’attribuzione di una rendita (doc. AI 87).
Nel suo ricorso l’assicurato rinvia a
un certificato del 5 aprile 2010 della curante __________ del seguente tenore:
"
(…)
Diagnosi
1. Grave poliartrosi con:
. grave artrosi della colonna
cervicale: restringimento del canale vertebrale a livello C4-C5 e C6-C7,
restringimento del forame di coniugazione C6- C7 sinistro maggiore che destro
con cervicobrachialgie ricorrenti specialmente a sinistra
. scoliosi destroconvessa dorsale
con sindrome cervicovertebrale e toracovertebrale
. lombosciatalgia destra su
discopatie lombari multisegmentali specialmente L2-L3-L4, iperlordosi lombare
Considerandi
2.
Gonalgia destra. St. da artroscopia
ginocchio destro con parziale meniscectomia mediale (26.07-2005) Dr. __________:
rottura del legamento crociato posteriore; piccolo ganglio del compartimento
anteriore
3.
Sindrome depressiva ricorrente:
- attuale episodio medio-grave con
perdita di autostima e sentimento di inadeguatezza reattivi a situazione
lavorativa e familiare (pratica di separazione-divorzio)
- stato da episodio depressivo grave
(primavera 2005)
- tentamen suicidale anamnestico (06.07.2004)
4.
Sindrome da dipendenza da farmaci
sedativi ed ipnotici ed antidolorifici in personalità emotivamente instabile e
sindrome da dolore cronico
5.
Stato da emopneumotorace traumatico nel
settembre 2004
6.
Ernia iatale con malattia da reflusso
gastroesofageo peggiorata da aumento ponderale in parte indotto da terapia
farmacologica antidepressiva ed antidolorifica
7.
Ernia inguinale destra nota dal 04 -2008,
Osservazioni:
Gentile Signora __________ su richiesta del paziente mi
permetto di reinviarle il contenuto della lettera spedita al vostro ufficio lo
scorso 25.10.2009 siccome il paziente mi ha riferito che non siete ancora in
possesso di tale scritto . Nel referto della RM del rachide lombare che il Dr.
med. __________ aveva fatto eseguire lo scorso 18.09.2009 viene segnalata una
grave artrosi anche della colonna lombare con discopatie degenerative multiple
a vari livelli specialmente da Th 12 fino a L3; inoltre a livello L4-L5 vi è
una protrusione intraforaminale sinistra che potrebbe causare una compressione
radicolare.
Anche il Dr. __________ segnala nella sua lettera
indirizzata a me che purtroppo per la sua situazione globale fisica e psichica
difficilmente il signor RI 1 potrà continuare a lavorare ma sarà presumibilmente
invalido al 100%.
Questa lettera fa riferimento anche alla mia precedente
datata 25.10.2009.
Resto in attesa della vostra presa di posizione e della
convocazione del Signor RI 1 presso i vostri servizi di accertamento per la
rivalutazione del diritto alla rendita di invalidità e vi invio cordiali
saluti." (Doc. AI 89/1-2)
I medici SMR dr. __________ hanno affermato il 7 giugno 2010 che
dalla documentazione medica a disposizione risultava uno stato di salute invariato
(IV).
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24.
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero
apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125.
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.8
Nella
fattispecie, l’Ufficio AI in sostanza pur ritenendo sostanzialmente invariata la
situazione valetudinaria dell’assicurato, ha soppresso la rendita sostenendo un
miglioramento delle sue condizioni economiche tale da ammettere un conseguente grado
di invalidità del 35%.
L’amministrazione
si è basata sugli accertamenti esperiti presso la datrice di lavoro
dell’assicurato, dai quali è risultato che il ricorrente aveva intrapreso un’attività
lavorativa quale cuoco presso la __________ dal 1. gennaio 2008 sino alla fine
del 2009, lavorando sino al febbraio 2009 al 50%, e in seguito al 38% (doc. AI
72).
Ora,
al riguardo, vista la documentazione agli atti, appare verosimile che al momento
della resa dell’atto amministrativo litigioso le condizioni economiche/professionali
dell’assicurato fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini.
Del
resto, esaminate le considerazioni esposte in sede ricorsuale, anche l’amministrazione
ha dichiarato di ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti intesi a
chiarire l’effettiva situazione lavorativo-economica, esaminando in particolare
il contratto concluso con la __________ e chiarendo le circostanze e i motivi
che hanno portato al mancato rinnovo di tale rapporto di lavoro. Sarà inoltre
indispensabile accertare in che misura l’assicurato abbia svolto altre attività
in seguito, rispettivamente le potrebbe svolgere.
Questa
Corte deve quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di
natura economica/professionale, ritenuto come la documentazione all’inserto non
consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio
sulla situazione economica/professionale dell’assicurato sino al momento
determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (DTF
132.
V 215 e 121 V 362).
Quanto
all’aspetto somatico, il dr. __________, allegato un referto MR
rachide lombare nativo del 18 settembre 2009 concludente per la presenza di “discopatie
croniche multiple nei livelli compresi tra D12 e L3; a livello L4-L5 piccola
protrusione intraforaminale sinistra, contatto radicolare non escluso” ha
concluso, tra l’altro, per l’esistenza di : “discopatie multiple tra D12 e
L3, foraminale L4-L5” osservando come il paziente lamentasse “ultimamente
forti lombalgie con a volte episodi di radicolo-patia a livello del matoma
L4-L5”. A detta di questo specialista nell’eventualità di un mancato
miglioramento nel futuro immediato sarebbe stato da prendere in considerazione
un blocco perineurale dei segmenti più dolenti (doc. AI 74).
Viste
tali conclusioni, e richiamate altresì quelle della dr.ssa __________ (cfr.
rapporto del 4 maggio 2008, doc. AI 59, certificati del 19 settembre e del 25 ottobre
2009, nei quali la curante sottolinea soprattutto un peggioramento della “grave
poliartrosi”, doc. AI 70 e 74; cfr. anche il certificato del 5 aprile 2010,
doc. AI 89), considerato come nella perizia pluridisciplinare del 26 giugno
2006.
(la quale va ritenuta affidabile, dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra
ricordati, cfr. consid. 2.7) i periti del SAM si fossero fondati, tra l’altro,
su degli esami radiologici eseguiti in data 12 aprile 2006 (doc. AI 31/9), e
quindi quasi quattro anni prima della decisione qui impugnata, e rilevato
altresì come a quell’epoca avessero ritenuto poco significative le limitazioni
sulla capacità lavorativa derivanti dalle patologie somatiche (il reumatologo
aveva valutato un rendimento ridotto “solo” nella misura del 10%, doc. AI
31-21), questo Tribunale non può escludere con la sufficiente tranquillità che
un peggioramento della situazione reumatologica/ortopedica sia subentrato in un
periodo antecedente al momento della resa del provvedimento. È quantomeno verosimile che al momento della resa dell’atto
amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti
invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare ulteriori
indagini mediche.
Di
conseguenza appare ragionevole che l’amministrazione sottoponga le risultanze
della MR rachide lombare del 18 settembre 2009 così come i recenti certificati
agli atti, al SAM, chiedendogli di esprimersi sull’evoluzione della
situazione dell’assicurato rispetto alla valutazione reumatologica effettuata
nell’aprile 2006, e stabilisca quindi se, ed eventualmente in
che misura, dalle stesse risulti una modifica delle condizioni dell’assicurato
tale da influire sulla capacità lavorativa e, nell’affermativa, quando la
stessa potrebbe essere intervenuta. Una volta aggiornata la perizia del SAM e,
se del caso, effettuata una nuova valutazione globale della capacità lavorativa,
che tenga conto delle varie patologie di cui soffre l’assicurato, l’Ufficio AI
provvederà ad emettere un nuovo provvedimento.
D’altra
parte, deve essere osservato che per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico,
come attestato dal medico SMR dr. __________ in data 11 marzo 2010 (doc. AI 83;
cfr. sopra consid. 2.6), le recenti valutazioni specialistiche effettuate (cfr.
i certificati del 22 settembre 2009 e del 2 marzo 2010 della dr.ssa __________,
doc. AI 72 e 81) documentano invece una situazione sostanzialmente invariata
rispetto alla perizia del SAM del giugno 2006, circostanza questa del resto
ammessa sostanzialmente anche dal ricorrente (cfr. ricorso, p. 20). Non si
rende quindi necessario procedere ad un ulteriore accertamento psichiatrico.
Per
quanto precede, il ricorso va accolto e gli atti rinviati all’amministrazione affinché,
effettuati gli accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto
a prestazioni.
2.9
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di
assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309,
consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda
una nuova decisione.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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