32.2010.130
L'UAI ha rettamente attribuito un quarto di rendita dal 1.7.2005 al 30.9.2005 e una rendita intera dal 1.10.2005 al 28.2.2006, negato successivamente. Confermata perizia SAM. Metodo straordinario appl
16 dicembre 2010Italiano77 min
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Numero d'incarto:
32.2010.130
Data decisione, Autorità:
16.12.2010, TCA
Titolo:
L'UAI ha rettamente attribuito un quarto di rendita dal 1.7.2005 al 30.9.2005 e una rendita intera dal 1.10.2005 al 28.2.2006, negato successivamente. Confermata perizia SAM. Metodo straordinario applicato sino a quando l'A. ha cessatto attività indipendente, poi da dicembre 2005 metodo ordinario
AFFEZIONE PSICHICA
CASALINGHE
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
METODO STRAORDINARIO
PERIZIA
RENDITA
RENDITA LIMITATA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 27 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.130
LG/sc
Lugano
16 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 aprile 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1962, di professione parrucchiera, il 2 ottobre 2000 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a causa di problemi reumatologici (doc.
AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione su opposizione
del 23 aprile 2003 ha respinto la richiesta di prestazioni non essendo il grado
d’invalidità pensionabile (doc. AI 61-1).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, il quale con sentenza del 10 febbraio 2004 (inc.
32.2003.49) ha accolto il gravame e rinviato gli atti all’UAI per un nuovo
accertamento di carattere economico, in particolare volto a stabilire il grado
d’invalidità dell’assicurata secondo il metodo straordinario, siccome
l’assicurata svolgeva a quel momento la sua professione a titolo indipendente e
non vi erano agli atti indizi tali da ritenere che potesse mettere a miglior
frutto la sua residua capacità lavorativa mutando il suo statuto lavorativo da
indipendente a dipendente (sentenza 10 febbraio 2004, pag. 12,13).
L’amministrazione
era quindi tenuta verificare lo statuto lavorativo della ricorrente, ovvero se
professionalmente fosse attiva a tempo pieno oppure svolgesse l’attività di
coiffeuse e parallelamente quella di casalinga (sentenza 10 febbraio 2004, pag.
13).
1.4. Esperiti gli
accertamenti economici del caso, in particolare un’inchiesta economica per le
indipendenti (doc. AI 86-1) e, in sede di opposizione alla decisione del 4
gennaio 2005 ben tre valutazioni reumatologiche ad opera del Dr. __________
(doc. AI 110-1; 145-1; 193-1), l’UAI con decisione su opposizione del 18
ottobre 2007 ha accolto parzialmente l’opposizione e attribuito all’assicurata
un quarto di rendita dal 1° giugno 2005 al 31 agosto 2005 e una rendita intera
dal 1° settembre 2005 al 28 febbraio 2006, negando in seguito il diritto a
prestazioni non essendo il grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 204-7).
1.5. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, il
quale con sentenza del 12 febbraio 2009 (inc. 32.2007.369) ha accolto il
gravame e rinviato gli atti all’amministrazione.
Dal
profilo medico questa Corte, vista la discordanza di valutazione tra il perito
interpellato dall’UAI, Dr. __________, e il medico curante Dr. __________, sia
per quanto riguarda la diagnosi, la valutazione dei limiti funzionali che la
residua capacità lavorativa, ha annullato la decisione e retrocesso gli atti
per una nuova valutazione reumatologica (sentenza del 12 febbraio 2009, pag.
29).
Dal
profilo economico, il TCA ha così motivato il rinvio:
"
(…)
Vista la precedente sentenza di questa Corte del
10 febbraio 2004 (cfr. inc. no. 32.2003.49) il TCA ha interpellato, in data 17
novembre 2008, l’Ufficio AI in merito agli accertamenti economici da lui
svolti.
In particolare l’amministrazione è stata invitata
ad indicare i motivi della mancata applicazione del metodo straordinario nella
valutazione del grado d’invalidità dell’assicurata (doc. XII), secondo quanto
stabilito dal TCA nella sentenza del 10 febbraio 2004 (cfr. consid. 1.3).
L’UAI il 25 novembre 2008 ha precisato di avere applicato il metodo ordinario di raffronto dei redditi essendovi
ragionevoli motivi per ritenere che RI 1 possa mettere a miglior frutto la sua
residua capacità lavorativa quale dipendente in altre attività adeguate. Il suo
rappresentante aveva infatti dichiarato, che a causa del danno alla salute non
le era più possibile esercitare l’attività di parrucchiera indipendente e che,
a breve, era prevista la cessazione definitiva della sua attività commerciale
(doc. AI 96-2).
L’operato dell’UAI non può essere tutelato. Infatti, nella sentenza del 10
febbraio 2004, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha dato la
precisa indicazione all’UAI di applicare la valutazione del grado d’invalidità
secondo il metodo straordinario, siccome l’assicurata svolgeva a quel
momento la sua professione a titolo indipendente e non vi erano agli atti
indizi tali per ritenere che RI 1 potesse mettere a miglior frutto la sua
residua capacità lavorativa mutando il suo statuto lavorativo da indipendente a
dipendente.
Il Dr. __________ nella perizia del 2 maggio 2001
(doc. AI 32-1) per valutare il grado d’inabilità (30-40%) è peraltro partito
dal presupposto che la ricorrente svolgesse un’attività indipendente.
Come visto al considerando 2.2., l’UAI era
vincolato alla decisione di rinvio del TCA ed alle considerazioni di fatto e di
diritto ivi contenute.
Questa conclusione vale sino al mutamento
sostanziale della situazione economica dell’assicurata: in casu alla
vendita del salone di parrucchiera avvenuta però solo nel mese di giugno del 2005.
Dagli atti risulta infatti che RI 1 ha cessato la
propria attività commerciale di parrucchiera a titolo indipendente nel giugno
del 2005 secondo quanto affermato dal proprio legale: “Essa ha però dovuto
vendere il suo salone, a causa del danno alla salute, nel mese di giugno 2005,
dopo il noto intervento chirurgico” (doc. AI 155-1)
Questa Corte ritiene dunque che la valutazione
del grado d’invalidità doveva essere svolta secondo il metodo straordinario
sino a quando RI 1 ha cessato definitivamente l’attività di parrucchiera
indipendente (mese di giugno 2005; cfr. sul tema STF 9C_324/2008 del 6 gennaio
2009 consid. 3.2.1).
L’incarto va dunque rinviato all’amministrazione
affinché proceda in questo senso.
Per il periodo successivo è invece corretto procedere
ad una revisione (cfr. DTF 117 V 200) e applicare il metodo ordinario di
raffronto dei redditi, come ha fatto l’amministrazione, essendo, a quel
momento, ragionevolmente esigibile che l’assicurata sfrutti la propria capacità
lavorativa residua in un’attività lavorativa dipendente. (doc. 222-1).
1.6. Esperiti gli
accertamenti medici richiesti, in particolare una perizia medica
pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 238-1) ed economici, l’UAI con
decisione dell’8 aprile 2010 (doc. AI 261-1), preavvisata con progetto del 17
settembre 2009 (doc. AI 243-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di
rendita dal 1° luglio 2005 al 30 settembre 2005 e una rendita intera dal 1°
ottobre 2005 al 28 febbraio 2006, negando in seguito il diritto alla rendita
essendo il grado d’invalidità del 20%.
1.7. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una
mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 1° marzo 2006 e per il periodo
antecedente al 1° settembre 2005 (doc. I).
La
ricorrente ha contestato la valutazione pluridisciplinare del SAM, ritenuta
contraddittoria, in particolare confrontando il referto del perito reumatologo
con quello del perito psichiatra. Secondo l’avv. RA 1 il rapporto del 4
novembre 2009 del medico curante Dr. __________ (doc. B) confuta sia la
diagnosi che le limitazioni e la valutazione della capacità lavorativa residua
accertata dai periti dell’amministrazione (doc. I, pag. 7).
Per
quanto riguarda l’aspetto economico l’insorgente ha contestato l’importo del
reddito da invalida (doc. I, pag. 10).
1.8. L’UAI, in
risposta, sulla base della perizia pluridisciplinare SAM del 26 agosto 2009 e
della valutazione economica, ha confermato il proprio provvedimento e postulato
la reiezione integrale del ricorso (doc. VI+1/3).
1.9. In data 19
luglio 2010 l’avv. RA 1 ha chiesto l’assunzione di ulteriori mezzi di prova,
ovvero: l’audizione del Dr. __________ e la valutazione della situazione
dell’assicurata da parte di un terzo medico specialista. Il rappresentante di RI
1 si è quindi riconfermato nelle proprie allegazioni di causa contestando la
valutazione del Dr. __________ del 25 giugno 2010 (doc. VIII).
Il
doc. VIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. IX).
1.10. Il 14 ottobre
2010 questa Corte dopo aver preso atto della valutazione del grado d’invalidità
svolta dall’amministrazione nella decisione impugnata, ha fatto ordine all’UAI
di procedere secondo le modalità previste dalla Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) e dalla
giurisprudenza (doc. X).
1.11. In data 20
ottobre 2010 l’UAI ha trasmesso al TCA il calcolo effettuato secondo le
modalità indicate (doc. XII+bis).
Fatti
I doc. X
e XII+bis sono stati inviati al legale di RI 1 per osservazioni (doc. XIII).
1.12. L’avv. RA 1
ha trasmesso le proprie osservazioni il 30 novembre 2010 (doc. XV).
Il doc.
XV è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità
ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di
diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.7. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.8. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le
syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant
une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni
d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique
susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent
s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble
somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue
pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de
fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont
cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,
déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques
émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de
crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes
d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que
l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits
dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une
surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que l'administration
a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI
excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas
entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis
la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed
inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.9. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.10. Nella
decisione dell’8 aprile 2010 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata un quarto di
rendita limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2005 e il 30
settembre 2005 e una rendita intera dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006,
negandola poi successivamente, sulla base della documentazione medica agli
atti, in particolare della perizia SAM del 26 agosto 2009.
In tale
ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________),
quella neurologica (Dr. __________) e quella reumatologica (Dr. __________).
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________ del Servizio di
psichiatria e psicologia medica di __________, nel rapporto del 20 luglio 2009,
dopo aver riassunto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e le
constatazioni obiettive ha posto la seguente valutazione e prognosi:
"
(…)
La peritanda, nonostante un'anamnesi personale
comportante degli aspetti problematici, è sempre riuscita a mantenere un buon
equilibrio psichico concomitante ad un buon inserimento sociolavorativo,
interrotto per causa reumatologica.
Dalla ricostruzione anamnestica cosiccome dall'intercorrente
indagine peritale risulta che la problematica reumatologica non abbia
compromesso tangibilmente le condizioni psichiche” (doc. AI 238-42)
Per
quanto riguarda le conseguenze sulla capacità lavorativa, lo specialista ha così
risposto all’UAI:
"
(…)
1. Psicodiagnosi:
Non si pone alcuna psicodiagnosi.
Dall'autoanamnesi e dal colloquio è individuabile
un profilo personologico con possibili tratti istrionici e di instabilità
emotiva, tipo borderline.
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità
lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato (precisare se
possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Da un profilo psichiatrico non sussiste alcuna
limitazione della capacità lavorativa nell'attività di parrucchiera.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di
salute dell'assicurato dal punto di vista psichiatrico riguardo alle
problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio‑lungo termine.
Nonostante la problematica reumatologica, la peritanda
sembrerebbe aver sempre mantenuto un sufficiente equilibrio psichico.
4.
Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Da un profilo psichiatrico alcuna diminuzione
della capacità lavorativa né alcuna limitazione funzionale.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la
capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti
sulla capacità lavorativa?
Vedi punto C. Osservazioni, proposte.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione professionale presso quest'assicurato? Descrivere le risorse di
cui l'assicurato ancora dispone.
Da un profilo psichiatrico la paziente
continuerebbe a svolgere la professione di parrucchiera, attività che ella ama profondamente,
prescelta già durante i primi anni di scuola elementare.
C. OSSERVAZIONI, PROPOSTE
Riteniamo che potrebbe aver senso per la peritanda
iniziare una psicoterapia con lo scopo di rivisitare la propria anamnesi
personale, comportante dei nodi dolorosi. Ciò comunque non avrebbe nessun
riverbero sulla sua capacità lavorativa, già considerata completa dal profilo
psichiatrico, pertanto eventualmente da discutere col medico curante, al quale
si potrebbe inviare copia della presente perizia.” (doc. AI 238-43).
Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del 4 agosto
2009, dopo aver descritto l’anamnesi della paziente, lo stato neurologico e le
conclusioni, ha così risposto alle domande dell’UAI:
"
(…)
1.
Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico.
·
Sindrome lombovertebrale cronica, attualmente
senza deficìt neurologici con:
‑stato da intervento di stabilizzazione
lombare da L4 a S1
·
Ernicrania senza aura.
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità
lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se
possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).
Dal punto di vista neurologico non vi è
diminuzione della capacità lavorativa.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di
salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle
problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio –lungo termine.
Vedi anamnesi.
4.
Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Non vi è diminuzione della capacità lavorativa
dal punto di vista neurologico.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la
capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla
capacità lavorativa?
Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista
neurologico.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione professionale presso quest'A.?
Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a
ancora dispone.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista
neurologico.
7.
Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di
svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità
lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Sì, senza limitazioni dal punto di vista
neurologico.
8.
Per assicurati di sesso femminile: in che
misura l'A. può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti
funzionali).
In misura completa.
9.
Descrivere in modo esauriente l'evoluzione
della capacità lavorativa e dei limiti funzionali dell'Assicurata dal 2000 in avanti (aggravazione della nota sindrome algica lombare)
Sulla base dei dati anamnestici l'evoluzione a
partire dal 2000 è stata caratterizzata da un peggioramento della sintomatologia
dolorosa lombare, con esacerbazioni intermittenti; il peggioramento più netto
si verificò nel 2005, quando la paziente fu sottoposta anche che ad intervento
di stabilizzazione lombare. L'evoluzione del 2005 ad oggi sembra essere
caratterizzata da dolori lombari fluttuanti. Per quel che riguarda invece gli
aspetti più strettamente neurologici dal 2000 fino ad oggi non vi sono elementi
sospetti per una lesione rilevante radicolare o di altre strutture del sistema
nervoso (doc. AI 238-31/32).
Il Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia, nella perizia del 4 agosto 2009, dopo aver
illustrato l’anamnesi della paziente, le limitazioni soggettive, lo status e la
radiologia, ha posto la seguente diagnosi:
"
(…)
1.
DIAGNOSI DAL SUO PUNTO DI VISTA
SPECIALISTICO.
Sindrome dorso e lombospondiologena cronica
-
discopatia L4/L5 e L5/S1
-
stato dopo spondilodesi L4‑Sl con Synframe
e ALIF senza complicazioni 01.06.05
-
modica scoliosi dorsolombare
-
disturbo di percezione e elaborazione del dolore
Dolori cronici all'anca sinistra DD: modico impingement,
nota piccola rottura del labbro acetabolare (IRM 0612006)
‑ mobilità normale e simmetrica” (doc. AI
238-37)
Il
perito ha così concluso il proprio referto peritale:
"
(…)
2.
DISCUSSIONE
Non ritorno in dettaglio sugli antecedenti ben
noti e riassunti in modo dettagliato nella prima parte dell'attuale perizia
multidisciplinare.
Attualmente l'assicurata presenza una sindrome
dorso e lombospondilogena cronica in stato dopo spondilodesi L4‑S1 realizzata
senza complicazioni. È nota inoltre una modica scoliosi dorsolombare. In
accordo con alcune valutazioni precedenti, ritengo vi sia un’importante
discrepanza che ha segnato dall'inizio questo quadro clinico tra le lamentele
della paziente e i dati oggettivi. Questa discordanza si spiega molto
probabilmente attraverso un disturbo di percezione e elaborazione del dolore
che rende conto del carattere particolare del dolore (continuo, senza
modulazione, senza misure efficaci) e probabilmente in parte dell'insuccesso
soggettivo di un intervento chirurgico per altro oggettivamente ineccepibile.
L'assicurata presenta inoltre un dolore inguinale
a sinistra, probabilmente coxogeno nella cui diagnosi differenziale rientrano
un modico impingement e la nota piccola rottura del labbro acetabolare
evidenziata alla risonanza magnetica del giugno 2006.
3.
INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA
CAPACITA LAVORATIVA NELL'ATTIVITA DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE
SE POSSIBILE LE ORE AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).
Dal punto di vista reumatologico teorico, come
parrucchiera e in attività analoghe, l'assicurata è da ritenere abile al lavoro
nella misura del 60% inteso come combinazione tra tempo di lavoro e rendimento.
È possibile un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del
40% (per esempio tramite un minor numero di clienti intercalati da pause per sgranchirsi,
cambiare posizione e riposare).
4.
DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO Di
SALUTE DELL'ASSICURATO/A DAL SUO PUNTO Di VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE
PROBLEMATICHE
SEGNALATE AGLI ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO‑LUNGO TERMINE.
Non sono in grado di descrivere l'evoluzione
dello stato di salute dell'assicurata prima dell'intervento chirurgico sul
rachide. Fanno stato a mio avviso a riguardo le perizie dei Dr. __________. Per
quanto riguarda la situazione dopo l'01.06.05, l'assicurata è da ritenere
inabile al lavoro in misura completa per 6 mesi. In seguito la situazione è a
mio avviso da ritenere invariata o piuttosto migliorata, tenendo conto anche
delle osservazioni dell'assicurata. A partire dal 01.12.05 la situazione è da ritenere
sostanzialmente sovrapponibile a quella attuale. Non sono da prevedere
cambiamenti di rilievo almeno a medio termine.
5.
COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITA LAVORATIVA? QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?
La diminuzione della capacità lavorativa è
giustificata dalla problematica lombare. In misura minore può giocare un ruolo
anche il problema all'anca sinistra.
6.
POSSIBILITA TERAPEUTICHE PER MIGLIORARE LA
CAPACITA LAVORATIVA DELL’A.? CHE EFFETTI AVREBBERO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA
CAPACITA LAVORATIVA?
Non vi sono attualmente possibilità terapeutiche
per migliorare la capacità lavorativa.
7.
RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI
D'INTEGRAZIONE PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO
ANCORA DISPONE.
Dal punto di vista reumatologico teorico è
possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale.
8.
RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI
SVOLGERE ALTRE ATTIVITA? SE Sì, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITA LAVORATIVA DI TALE ATTIVITA ADATTA (ORE/DIE O RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).
L'assicurata è in grado di svolgere un'attività
leggera che possa implicare anche posizioni statiche relativamente prolungate
ma con la possibilità di brevi pause per sgranchirsi, cambiare posizione e
riposare, indicativamente ogni 1/2 ora, che permetta il rispetto delle regole
di ergonomia della schiena, che possa implicare anche movimenti ripetitivi con
gli arti superiori e movimenti con gli arti superiori sopra l'orizzontale, che
eviti movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco a
tempo pieno e con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 40%. In
un'attività leggera, che permetta l'alternanza delle posizioni, eviti posizioni
statiche prolungate, permetta il rispetto delle regole di ergonomia della
schiena (per esempio un lavoro d'ufficio, il lavoro di venditrice a certe
condizioni o attività simili) l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con
un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20% (doc. AI 238-37/38).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 26 agosto 2009 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome
dorso e lombospondilogena cronica su: - discopatia L4‑L5 e L5‑S1, -
stato dopo spondilodesi L4‑S1 con synframe e ALIF senza complicazioni il
1.06
; -modica scoliosi dorso lombare; -disturbo di percezione ed
elaborazione del dolore. Dolori cronici all'anca sin. in DD: modico
impingement, nota piccola rottura del labbro
acetabolare
(MRI giugno 2006) con: - mobilità normale e simmetrica”.
Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti
hanno indicato: “Emicrania senz'aura. Stato dopo appendicectomia aperta il
30.10.2008
con decorso privo di complicazioni” (doc. AI 238-21).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurata abile al 60% a partire dal mese di maggio 2000
nell’attività svolta di parrucchiera diplomata, mentre in un’attività leggera è
da considerare abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20%
dal 1° dicembre 2005 (doc. AI 238-27).
2.11
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.12
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.12.1
Per
quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata
è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie
al consulto specialistico del Dr. __________ che nel referto del 4 agosto 2009 ha diagnosticato una “Sindrome lombovertebrale cronica, attualmente senza deficìt neurologici
con: ‑stato da intervento di stabilizzazione lombare da L4 a S1.
Ernicrania senza aura” (doc. AI 238-31).
Secondo
il perito dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità
lavorativa (doc. AI 238-32).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
2.12.2
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata
è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie
al consulto specialistico del Dr. __________ che nel referto del 20 luglio 2009 ha indicato in RI 1 è “individuabile un profilo personologico con possibili tratti istrionici
e di instabilità emotiva, tipo borderline” (doc. AI 238-43). Tuttavia, dal
profilo psichiatrico non sussiste alcuna limitazione della capacità lavorativa
nell’attività di parrucchiera (doc. AI 238-43).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
2.12.3
Per
quanto riguarda la patologia reumatologica,
l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia
SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________ che nel rapporto del 4
agosto 2009 ha diagnosticato una “Sindrome dorso e lombospondiologena
cronica; - discopatia L4/L5 e L5/S1; - stato dopo spondilodesi L4‑Sl con
Synframe e ALIF senza complicazioni 01.06.05; - modica scoliosi dorso lombare;
- disturbo di percezione e elaborazione del dolore.
Dolori
cronici all'anca sinistra DD: modico impingement, nota piccola rottura del
labbro acetabolare (IRM 0612006);
‑
mobilità normale e simmetrica” (doc. AI 238-37).
Il Dr. __________
ha indicato che dal punto di vista reumatologico RI 1 è abile nella misura del
60% quale parrucchiera e in attività analoghe, mentre in un’attività leggera che
permetta l'alternanza delle posizioni, eviti posizioni statiche prolungate,
permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena l’assicurata è
abile al lavoro in misura piena con un rendimento ridotto del 20% (doc. AI
238-38).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Tale non
può essere il referto del 4 novembre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e riabilitazione, il quale ha posto una diagnosi in sostanza
sovrapponibile a quella del Dr. __________ indicando: “- Sindrome
lombovertebrale cronica con componente spondilogena all’arto inferiore sinistro
in paziente che presenta una discopatia L1/L2, nonché uno stato dopo intervento
chirurgico di fissazione intersomatica con spondilodesi da L4 a S1 in data
1.06.2005
per instabilità bisegmentale. – stato dopo contusione e distorsione
della colonna vertebrale a seguito di un incidente stradale in data 03.02.2007
con peggioramento della sintomatologia dolorosa; - coxalgia a sinistra su una
problematica d’impingement femoroacetabolare, nonché tendinosi d’inserzione
degli aduttori a sinistra” (doc. AI 253-2).
Il medico
curante, dopo aver espresso il proprio dissenso nei confronti della valutazione
del Dr. __________, in merito alla diagnosi di disturbo di percezione ed
elaborazione del dolore e alla discrepanza tra le lamentele della paziente e i
riscontri oggettivi, ha indicato che vi è un’incapacità lavorativa dell’80%
nell’attività di parrucchiera e del 50% in attività adeguata (doc. AI 253-3/4).
Va a
questo punto rilevato che il TCA nella sentenza del 12 febbraio 2009 aveva
rinviato gli atti all’Ufficio AI in considerazione della discrepanza tra le
valutazioni specialistiche del perito interpellato dall’amministrazione Dr. __________
e il medico curante Dr. __________ (cfr. sentenza 12 febbraio 2009, consid.
2.11
).
Il Dr. __________
nei referti del 29 ottobre 2007 (doc. AI 211-19) e del 17 dicembre 2007 (doc.
AI 217-3) aveva posto la medesima diagnosi indicata nel referto del 4 novembre
2009.
e valutato all’80% la capacità lavorativa quale parrucchiera e al 50% in
attività adeguata (cfr. doc. AI 253-2).
Il
Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nelle perizie del
23.
agosto 2005 (doc. AI 110-1), del 19 giugno 2006 (doc. AI 145-1) e del 21
agosto 2007 (doc. AI 193-1) aveva diagnosticato “Sindrome
algica cronica in - esito da spondilodesi L4-S1 l'1.6.2005, per instabilità
bisegmentale L4/5 ed L5/S1, - disturbi statici del rachide, -
decondizionamento muscolare, - tendenza fibromialgica in iperlassità
articolare. Dolori coxogeni a sinistra di origine indeterminata” (doc. AI 193-10).
Secondo
il primo perito interpellato dall’amministrazione RI 1 era da ritenere abile in
misura completa in un lavoro adatto al suo stato di salute dal 1° dicembre 2005,
mentre nell’attività di parrucchiera l’abilità era al 60%, sempre dalla
medesima data (doc. 193-9).
Alla luce
di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio
(consid. 2.11) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal
profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato
dal Dr. __________ e che i referti del Dr. __________ non apportano nuovi
elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla
valutazione specialistica del perito dell’amministrazione. Le conclusioni del
medico curante seppur parzialmente divergenti per quanto riguarda la diagnosi e
la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata non apportano nuovi
elementi oggettivi ignorati dal perito e vanno quindi intesi nel senso di una
diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno
sulla sua capacità di lavoro.
Si
ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del SAM e la valutazione del SMR i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.11.), alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata è abile nella sua attività di parrucchiera nella misura del 60% dal
mese di maggio 2000, mentre in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti
funzionali è abile all’80% dal mese di dicembre 2005.
2.13
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Nella
sentenza del 10 febbraio 2004 il TCA ha dato l’indicazione all’UAI di applicare
la valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (inc.
32.2003
).
Nella
sentenza del 12 febbraio 2009 il TCA ha precisato che tale valutazione andava
svolta sino a quando RI 1 ha cessato definitivamente l’attività di parrucchiera
indipendente a __________, ovvero il mese di giugno 2005 (inc. 32.2007.369).
2.13.1
Per quanto
concerne il periodo di tempo da maggio 2000 a maggio 2005, al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurata, parrucchiera indipendente,
l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.)
L’assicurata,
nel proprio allegato ricorsuale, non ha contestato l’applicazione di questo
metodo di calcolo del grado d’invalidità (doc. I).
La
circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che
l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre
calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei
redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi
– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è
determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;
RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai
lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone
che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si
accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona
assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in
che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito
delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del
guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel
ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per
poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base
alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con
e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere
considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività
(RCC 1979 p. 230).
2.13.2
L’ispettorato AI ha svolto
un’inchiesta economica per le indipendenti in data 22 novembre 2004.
Nel relativo rapporto
l’incaricato, riguardo all’attività avolta dall’assicurata prima e dopo
l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue: (doc. AI 86-1)
"
(…)
2.1
Prima dell’insorgenza dell’invalidità
(…)
L'assicurata fino al maggio 2000 si occupava di tutti i lavori
inerenti la professione quali lavaggio, taglio,
messa in piega, colorazioni, permanenti, ecc.
Intratteneva qualche contatto con i rappresentanti/fornitori.
Questi passavano nel salone e lei faceva le comande. La merce arrivava poi per
posta. Teneva una semplice contabilità. Si occupava
inoltre della pulizia del locale. II salone era al piano terreno di casa sua a __________.
Era aperto dalle 8.15 ca alle 11.00 e
al pomeriggio dalle 13.30 alle 18.00 ca. dal martedì al sabato, lunedì chiuso.
2.2
Dopo l’insorgenza dell’invalidità
Modificazioni
dovute all’invalidità rispetto alle indicazioni fornite al N. 2.1
Inizialmente l'assicurata ha continuato l'attività nel salone
sotto casa sua. Dal luglio 2003, a seguito della separazione dal marito, ha
cambiato domicilio ed ha aperto il salone attuale. La grandezza è bene o male come la precedente. Ha un posto per il
lavaggio e 3 posti per il taglio/permanente/colorazioni,....
Dispone inoltre di una toilette.
Si occupa sempre delle stesse
mansioni come in precedenza ma con un ritmo molto inferiore. Se prima
riusciva a fare, a dipendenza dei lavori, fino a 10-12 trattamenti giornalieri
ora riesce a fame solo in media 2 (se si
tratta di una permanente solo 1 al giorno. Per tagli e messe in piega 2-3 clienti
al giorno). Il salone non ha degli orari di apertura fissi; siccome riceve solo
su appuntamento cerca di fissare gli appuntamenti in modo da poterli gestire al
meglio. Quando non ce la fa va a casa e devia il telefono sul natel. Visto che
i clienti la conoscono bene sono anche comprensivi.
L'assicurata afferma di essere particolarmente impedita sia nel
rimanere a lungo in piedi sia seduta. La
sedia ergonomica riconosciuta dal nostro ufficio le permette, in una certa
misura, di lavorare meglio (la può alzare e abbassare a piacimento, a
dipendenza delle operazioni che deve fare).
Il lavaggio dei capelli è la mansione più difficoltosa per la posizione della
schiena.
Si occupa ancora della pulizia del locale (ad eccezione delle
vetrate, per la quale chiama una conoscente)
e tiene ancora la contabilità.” (doc. AI 86-1/2).
Per
quanto riguarda il confronto tra campi di attività gli ispettori dell’UAI, nelle
annotazioni del 26 ottobre 2010, hanno indicato quanto segue:
Allegato 1. Confronto tra campi di attività per la professione di
parrucchiera
xx orario
medio senza danno
xx
ore/giorni/ settimane orario medio senza danno
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione
senza danno
alla salute
Grado d’incapacità
Incapacità al lavoro ponderata
Contatti con fornitori/contabilità
Vedi
dichiarazioni fatte dall’assicurata nel corso dell’inchiesta
10.
%
0.
%
0%
Nessuna incapacità
Parrucchiera
90.
%
33.
%
30%
Totale
100.
%
30%
L’Ufficio AI ha quindi
proceduto al seguente calcolo dell’invalidità conformemente al metodo
straordinario:
"
(…)
Numero di salari versati 12
Campi di attività senza danno alla salute
Ponderazione senza danno
Incapacità al lavoro nei campi di attività
Base salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno
Fornitori/contabilità
10%
0%
1)
5'219.--
Sfr. 6'263
Sfr. 0
parrucchiera
90%
33%
2)
3'762.--
Sfr. 40'630
Sfr.
13’408
3)
Sfr.
0.
Sfr.
0.
4)
Sfr.
0.
Sfr.
0.
5)
Sfr.
0.
Sfr.
0.
6)
Sfr.
0.
Sfr.
0.
Totale
100%
30%
Sfr. 46’892
Sfr.
17'462
Secondo
richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008
1)
T7S, pos. 23, livello di qualificazione 04, donne
2)
T7S, pos. 34, livello di qualificazione 02, donne
3)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
4)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
5)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
6)
CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini
Reddito ipotetico senza invalidità
Sfr. 46’892
Reddito da invalido
Sfr. 33’485
Diminuzione del reddito dell'attività prof. imputabile al danno
Sfr. 13’408
Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale
29%
La presa in considerazione
dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa
indipendente dell’assicurata, tenendo conto dei “salari di riferimento del
ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa
(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006;
no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).
Il grado
di invalidità del 29%, che può essere fatto proprio dal TCA, è insufficiente
per poter mettere l'assicurata al beneficio di una rendita di invalidità.
2.13.3
Per quanto
concerne il periodo di tempo dal mese di dicembre 2005 l’UAI ha correttamente
applicato il metodo ordinario di confronto dei redditi.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006.
2.13.4
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana riferendosi al Contratto
collettivo di lavoro per il mestiere di parrucchiere nella Svizzera (CCL 2004) con
attestato federale e professione doppia, aggiornato al 2006, per un importo
annuo di fr. 48'801.-- (doc. AI 197-3).
2.13.5
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dalla
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno
in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il
livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza
U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da
valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'189.80
mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
L’assicurata,
quale parrucchiera, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 48'801.-- / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13.4.). Tale reddito si situa sopra
la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 43'109.46, cfr.
Tabella TA1 p.to 93 “Servizi personali”, livello di qualifica 3, fr. 3’446.--
X 12
mesi = 41’352.-- riportato su 41.7).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
2.13.6
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile
dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute
(10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben,
Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit
Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen
Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird
von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal
der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000
S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist
denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das
Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich
Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer
Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der
Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau
4.
(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.
Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),
auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione
del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata)
non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori
ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.13.7
In concreto, l’UAI
nelle annotazioni del 16 settembre 2009 non ha applicato deduzioni da reddito
ipotetico (doc. AI 242-1).
Tuttavia,
nel rapporto del 20 settembre 2007 della precedente consulente veniva applicata
una riduzione del 5% per la limitazione nel porto di pesi e del 10% per le
restanti limitazioni funzionali (doc. AI 197-3).
Questa
Corte rileva che anche applicando la riduzione complessiva del 15% la soluzione
finale non cambierebbe.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 50'277.69, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico dell’80%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 40'222.15 confrontando ora questo dato
con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 48'801.--
(consid. 2.13.4.) emerge un tasso d’invalidità del 17,5% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito
dall’amministrazione.
Anche
applicando la riduzione del 15% che l’amministrazione aveva applicato nel
rapporto della consulente in integrazione professionale del 20 settembre 2007
(doc. AI 197-3), la soluzione finale non cambierebbe.
Partendo
da un salario da invalido di fr. 50'277.69, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e
ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,
quindi, a fr. 34'188.82 confrontando ora questo dato con l’ammontare del
reddito da valido nel medesimo anno di fr. 48'801.-- (consid. 2.13.4.) emerge
un tasso d’invalidità del 29,9% arrotondato al 30% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto comunque ad una rendita d’invalidità.
2.14
Il TCA
constata tuttavia che l’assicurata nei sei mesi successivi all’intervento
chirurgico al rachide lombare (giugno 2005) è stata ritenuta inabile al lavoro
al 100% (doc. AI 238-27). Questo giustifica una rendita d’invalidità di durata
limitata.
In particolare,
considerando i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
-
30% dal 1° maggio 2000 al 30 maggio
2005;
-
100% dal 31 maggio 2005 al 30 novembre
2005;
-
20% dal 1° dicembre 2005;
l’UAI ha rettamente
riconosciuto all’assicurata, in base al calcolo della media retrospettiva, il
diritto ad un quarto di rendita dal 1° luglio 2005, per un grado del 42% (dopo
un anno di carenza con inabilità media almeno del 40% ex art. 29 LAI) aumentata
al 100% con rendita intera dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006, giusta
l’art. 88a cpv.1 e 2 OAI.
La
decisione viene dunque confermata e il ricorso respinto.
2.15
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a
carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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