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Decisione

32.2010.130

L'UAI ha rettamente attribuito un quarto di rendita dal 1.7.2005 al 30.9.2005 e una rendita intera dal 1.10.2005 al 28.2.2006, negato successivamente. Confermata perizia SAM. Metodo straordinario appl

16 dicembre 2010Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. X

e XII+bis sono stati inviati al legale di RI 1 per osservazioni (doc. XIII).

1.12. L’avv. RA 1

ha trasmesso le proprie osservazioni il 30 novembre 2010 (doc. XV).

Il doc.

XV è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XVI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Va poi ricordato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105

V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;

SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale

può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della

medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si

volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo

cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in

base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;

VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel

caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello

conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che

riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi

fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4. Per quanto

attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico

e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA

e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità

ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di

diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.7. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.8. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de

l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le

syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant

une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni

d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de

crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes

d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que

l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits

dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une

surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration

a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le

principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI

excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas

entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis

la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.9. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.10. Nella

decisione dell’8 aprile 2010 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata un quarto di

rendita limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2005 e il 30

settembre 2005 e una rendita intera dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006,

negandola poi successivamente, sulla base della documentazione medica agli

atti, in particolare della perizia SAM del 26 agosto 2009.

In tale

ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________),

quella neurologica (Dr. __________) e quella reumatologica (Dr. __________).

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________ del Servizio di

psichiatria e psicologia medica di __________, nel rapporto del 20 luglio 2009,

dopo aver riassunto l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e le

constatazioni obiettive ha posto la seguente valutazione e prognosi:

"

(…)

La peritanda, nonostante un'anamnesi personale

comportante degli aspetti problematici, è sempre riuscita a mantenere un buon

equilibrio psichico concomitante ad un buon inserimento sociolavorativo,

interrotto per causa reumatologica.

Dalla ricostruzione anamnestica cosiccome dall'intercorrente

indagine peritale risulta che la problematica reumatologica non abbia

compromesso tangibilmente le condizioni psichiche” (doc. AI 238-42)

Per

quanto riguarda le conseguenze sulla capacità lavorativa, lo specialista ha così

risposto all’UAI:

"

(…)

1. Psicodiagnosi:

Non si pone alcuna psicodiagnosi.

Dall'autoanamnesi e dal colloquio è individuabile

un profilo personologico con possibili tratti istrionici e di instabilità

emotiva, tipo borderline.

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità

lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato (precisare se

possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Da un profilo psichiatrico non sussiste alcuna

limitazione della capacità lavorativa nell'attività di parrucchiera.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di

salute dell'assicurato dal punto di vista psichiatrico riguardo alle

problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio‑lungo termine.

Nonostante la problematica reumatologica, la peritanda

sembrerebbe aver sempre mantenuto un sufficiente equilibrio psichico.

4.

Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Da un profilo psichiatrico alcuna diminuzione

della capacità lavorativa né alcuna limitazione funzionale.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la

capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti

sulla capacità lavorativa?

Vedi punto C. Osservazioni, proposte.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione professionale presso quest'assicurato? Descrivere le risorse di

cui l'assicurato ancora dispone.

Da un profilo psichiatrico la paziente

continuerebbe a svolgere la professione di parrucchiera, attività che ella ama profondamente,

prescelta già durante i primi anni di scuola elementare.

C. OSSERVAZIONI, PROPOSTE

Riteniamo che potrebbe aver senso per la peritanda

iniziare una psicoterapia con lo scopo di rivisitare la propria anamnesi

personale, comportante dei nodi dolorosi. Ciò comunque non avrebbe nessun

riverbero sulla sua capacità lavorativa, già considerata completa dal profilo

psichiatrico, pertanto eventualmente da discutere col medico curante, al quale

si potrebbe inviare copia della presente perizia.” (doc. AI 238-43).

Il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel referto del 4 agosto

2009, dopo aver descritto l’anamnesi della paziente, lo stato neurologico e le

conclusioni, ha così risposto alle domande dell’UAI:

"

(…)

1.

Diagnosi dal suo punto di vista

specialistico.

·

Sindrome lombovertebrale cronica, attualmente

senza deficìt neurologici con:

‑stato da intervento di stabilizzazione

lombare da L4 a S1

·

Ernicrania senza aura.

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità

lavorativa nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a (precisare se

possibile le ore al giorno o la riduzione del rendimento sul lavoro).

Dal punto di vista neurologico non vi è

diminuzione della capacità lavorativa.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di

salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle

problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio –lungo termine.

Vedi anamnesi.

4.

Come si giustifica la diminuzione della

capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Non vi è diminuzione della capacità lavorativa

dal punto di vista neurologico.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la

capacità lavorativa dell'A.? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla

capacità lavorativa?

Nessuna proposta terapeutica dal punto di vista

neurologico.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione professionale presso quest'A.?

Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a

ancora dispone.

Sì, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico.

7.

Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di

svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali e la capacità

lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

Sì, senza limitazioni dal punto di vista

neurologico.

8.

Per assicurati di sesso femminile: in che

misura l'A. può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i limiti

funzionali).

In misura completa.

9.

Descrivere in modo esauriente l'evoluzione

della capacità lavorativa e dei limiti funzionali dell'Assicurata dal 2000 in avanti (aggravazione della nota sindrome algica lombare)

Sulla base dei dati anamnestici l'evoluzione a

partire dal 2000 è stata caratterizzata da un peggioramento della sintomatologia

dolorosa lombare, con esacerbazioni intermittenti; il peggioramento più netto

si verificò nel 2005, quando la paziente fu sottoposta anche che ad intervento

di stabilizzazione lombare. L'evoluzione del 2005 ad oggi sembra essere

caratterizzata da dolori lombari fluttuanti. Per quel che riguarda invece gli

aspetti più strettamente neurologici dal 2000 fino ad oggi non vi sono elementi

sospetti per una lesione rilevante radicolare o di altre strutture del sistema

nervoso (doc. AI 238-31/32).

Il Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, nella perizia del 4 agosto 2009, dopo aver

illustrato l’anamnesi della paziente, le limitazioni soggettive, lo status e la

radiologia, ha posto la seguente diagnosi:

"

(…)

1.

DIAGNOSI DAL SUO PUNTO DI VISTA

SPECIALISTICO.

Sindrome dorso e lombospondiologena cronica

-

discopatia L4/L5 e L5/S1

-

stato dopo spondilodesi L4‑Sl con Synframe

e ALIF senza complicazioni 01.06.05

-

modica scoliosi dorsolombare

-

disturbo di percezione e elaborazione del dolore

Dolori cronici all'anca sinistra DD: modico impingement,

nota piccola rottura del labbro acetabolare (IRM 0612006)

‑ mobilità normale e simmetrica” (doc. AI

238-37)

Il

perito ha così concluso il proprio referto peritale:

"

(…)

2.

DISCUSSIONE

Non ritorno in dettaglio sugli antecedenti ben

noti e riassunti in modo dettagliato nella prima parte dell'attuale perizia

multidisciplinare.

Attualmente l'assicurata presenza una sindrome

dorso e lombospondilogena cronica in stato dopo spondilodesi L4‑S1 realizzata

senza complicazioni. È nota inoltre una modica scoliosi dorsolombare. In

accordo con alcune valutazioni precedenti, ritengo vi sia un’importante

discrepanza che ha segnato dall'inizio questo quadro clinico tra le lamentele

della paziente e i dati oggettivi. Questa discordanza si spiega molto

probabilmente attraverso un disturbo di percezione e elaborazione del dolore

che rende conto del carattere particolare del dolore (continuo, senza

modulazione, senza misure efficaci) e probabilmente in parte dell'insuccesso

soggettivo di un intervento chirurgico per altro oggettivamente ineccepibile.

L'assicurata presenta inoltre un dolore inguinale

a sinistra, probabilmente coxogeno nella cui diagnosi differenziale rientrano

un modico impingement e la nota piccola rottura del labbro acetabolare

evidenziata alla risonanza magnetica del giugno 2006.

3.

INFLUENZA DELLE DIAGNOSI ELENCATE SULLA

CAPACITA LAVORATIVA NELL'ATTIVITA DA ULTIMO SVOLTA DELL'ASSICURATO/A (PRECISARE

SE POSSIBILE LE ORE AL GIORNO O LA RIDUZIONE DEL RENDIMENTO SUL LAVORO).

Dal punto di vista reumatologico teorico, come

parrucchiera e in attività analoghe, l'assicurata è da ritenere abile al lavoro

nella misura del 60% inteso come combinazione tra tempo di lavoro e rendimento.

È possibile un lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del

40% (per esempio tramite un minor numero di clienti intercalati da pause per sgranchirsi,

cambiare posizione e riposare).

4.

DESCRIVERE L'EVOLUZIONE DELLO STATO Di

SALUTE DELL'ASSICURATO/A DAL SUO PUNTO Di VISTA SPECIALISTICO RIGUARDO ALLE

PROBLEMATICHE

SEGNALATE AGLI ATTI E LA PROGNOSI A MEDIO‑LUNGO TERMINE.

Non sono in grado di descrivere l'evoluzione

dello stato di salute dell'assicurata prima dell'intervento chirurgico sul

rachide. Fanno stato a mio avviso a riguardo le perizie dei Dr. __________. Per

quanto riguarda la situazione dopo l'01.06.05, l'assicurata è da ritenere

inabile al lavoro in misura completa per 6 mesi. In seguito la situazione è a

mio avviso da ritenere invariata o piuttosto migliorata, tenendo conto anche

delle osservazioni dell'assicurata. A partire dal 01.12.05 la situazione è da ritenere

sostanzialmente sovrapponibile a quella attuale. Non sono da prevedere

cambiamenti di rilievo almeno a medio termine.

5.

COME SI GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELLA CAPACITA LAVORATIVA? QUALI SONO LE LIMITAZIONI FUNZIONALI CONSTATATE?

La diminuzione della capacità lavorativa è

giustificata dalla problematica lombare. In misura minore può giocare un ruolo

anche il problema all'anca sinistra.

6.

POSSIBILITA TERAPEUTICHE PER MIGLIORARE LA

CAPACITA LAVORATIVA DELL’A.? CHE EFFETTI AVREBBERO QUESTI PROVVEDIMENTI SULLA

CAPACITA LAVORATIVA?

Non vi sono attualmente possibilità terapeutiche

per migliorare la capacità lavorativa.

7.

RITIENE POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI

D'INTEGRAZIONE PROFESSIONALE PRESSO QUEST'A.? DESCRIVERE LE RISORSE DI CUI L'ASSICURATO

ANCORA DISPONE.

Dal punto di vista reumatologico teorico è

possibile effettuare provvedimenti di integrazione professionale.

8.

RITIENE CHE L'ASSICURATO/A SIA IN GRADO DI

SVOLGERE ALTRE ATTIVITA? SE Sì, DESCRIVERE I LIMITI FUNZIONALI E LA CAPACITA LAVORATIVA DI TALE ATTIVITA ADATTA (ORE/DIE O RIDUZIONE DEL RENDIMENTO).

L'assicurata è in grado di svolgere un'attività

leggera che possa implicare anche posizioni statiche relativamente prolungate

ma con la possibilità di brevi pause per sgranchirsi, cambiare posizione e

riposare, indicativamente ogni 1/2 ora, che permetta il rispetto delle regole

di ergonomia della schiena, che possa implicare anche movimenti ripetitivi con

gli arti superiori e movimenti con gli arti superiori sopra l'orizzontale, che

eviti movimenti ripetitivi di flessione/estensione o rotazione del tronco a

tempo pieno e con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 40%. In

un'attività leggera, che permetta l'alternanza delle posizioni, eviti posizioni

statiche prolungate, permetta il rispetto delle regole di ergonomia della

schiena (per esempio un lavoro d'ufficio, il lavoro di venditrice a certe

condizioni o attività simili) l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con

un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20% (doc. AI 238-37/38).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 26 agosto 2009 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome

dorso e lombospondilogena cronica su: - discopatia L4‑L5 e L5‑S1, -

stato dopo spondilodesi L4‑S1 con synframe e ALIF senza complicazioni il

1.06

; -modica scoliosi dorso lombare; -disturbo di percezione ed

elaborazione del dolore. Dolori cronici all'anca sin. in DD: modico

impingement, nota piccola rottura del labbro

acetabolare

(MRI giugno 2006) con: - mobilità normale e simmetrica”.

Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti

hanno indicato: “Emicrania senz'aura. Stato dopo appendicectomia aperta il

30.10.2008

con decorso privo di complicazioni” (doc. AI 238-21).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata abile al 60% a partire dal mese di maggio 2000

nell’attività svolta di parrucchiera diplomata, mentre in un’attività leggera è

da considerare abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20%

dal 1° dicembre 2005 (doc. AI 238-27).

2.11

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.12

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.12.1

Per

quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata

è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie

al consulto specialistico del Dr. __________ che nel referto del 4 agosto 2009 ha diagnosticato una “Sindrome lombovertebrale cronica, attualmente senza deficìt neurologici

con: ‑stato da intervento di stabilizzazione lombare da L4 a S1.

Ernicrania senza aura” (doc. AI 238-31).

Secondo

il perito dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità

lavorativa (doc. AI 238-32).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.12.2

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata

è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie

al consulto specialistico del Dr. __________ che nel referto del 20 luglio 2009 ha indicato in RI 1 è “individuabile un profilo personologico con possibili tratti istrionici

e di instabilità emotiva, tipo borderline” (doc. AI 238-43). Tuttavia, dal

profilo psichiatrico non sussiste alcuna limitazione della capacità lavorativa

nell’attività di parrucchiera (doc. AI 238-43).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.12.3

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica,

l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia

SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________ che nel rapporto del 4

agosto 2009 ha diagnosticato una “Sindrome dorso e lombospondiologena

cronica; - discopatia L4/L5 e L5/S1; - stato dopo spondilodesi L4‑Sl con

Synframe e ALIF senza complicazioni 01.06.05; - modica scoliosi dorso lombare;

- disturbo di percezione e elaborazione del dolore.

Dolori

cronici all'anca sinistra DD: modico impingement, nota piccola rottura del

labbro acetabolare (IRM 0612006);

mobilità normale e simmetrica” (doc. AI 238-37).

Il Dr. __________

ha indicato che dal punto di vista reumatologico RI 1 è abile nella misura del

60% quale parrucchiera e in attività analoghe, mentre in un’attività leggera che

permetta l'alternanza delle posizioni, eviti posizioni statiche prolungate,

permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena l’assicurata è

abile al lavoro in misura piena con un rendimento ridotto del 20% (doc. AI

238-38).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Tale non

può essere il referto del 4 novembre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e riabilitazione, il quale ha posto una diagnosi in sostanza

sovrapponibile a quella del Dr. __________ indicando: “- Sindrome

lombovertebrale cronica con componente spondilogena all’arto inferiore sinistro

in paziente che presenta una discopatia L1/L2, nonché uno stato dopo intervento

chirurgico di fissazione intersomatica con spondilodesi da L4 a S1 in data

1.06.2005

per instabilità bisegmentale. – stato dopo contusione e distorsione

della colonna vertebrale a seguito di un incidente stradale in data 03.02.2007

con peggioramento della sintomatologia dolorosa; - coxalgia a sinistra su una

problematica d’impingement femoroacetabolare, nonché tendinosi d’inserzione

degli aduttori a sinistra” (doc. AI 253-2).

Il medico

curante, dopo aver espresso il proprio dissenso nei confronti della valutazione

del Dr. __________, in merito alla diagnosi di disturbo di percezione ed

elaborazione del dolore e alla discrepanza tra le lamentele della paziente e i

riscontri oggettivi, ha indicato che vi è un’incapacità lavorativa dell’80%

nell’attività di parrucchiera e del 50% in attività adeguata (doc. AI 253-3/4).

Va a

questo punto rilevato che il TCA nella sentenza del 12 febbraio 2009 aveva

rinviato gli atti all’Ufficio AI in considerazione della discrepanza tra le

valutazioni specialistiche del perito interpellato dall’amministrazione Dr. __________

e il medico curante Dr. __________ (cfr. sentenza 12 febbraio 2009, consid.

2.11

).

Il Dr. __________

nei referti del 29 ottobre 2007 (doc. AI 211-19) e del 17 dicembre 2007 (doc.

AI 217-3) aveva posto la medesima diagnosi indicata nel referto del 4 novembre

2009.

e valutato all’80% la capacità lavorativa quale parrucchiera e al 50% in

attività adeguata (cfr. doc. AI 253-2).

Il

Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nelle perizie del

23.

agosto 2005 (doc. AI 110-1), del 19 giugno 2006 (doc. AI 145-1) e del 21

agosto 2007 (doc. AI 193-1) aveva diagnosticato “Sindrome

algica cronica in - esito da spondilodesi L4-S1 l'1.6.2005, per instabilità

bisegmentale L4/5 ed L5/S1, - disturbi statici del rachide, -

decondizionamento muscolare, - tendenza fibromialgica in iperlassità

articolare. Dolori coxogeni a sinistra di origine indeterminata” (doc. AI 193-10).

Secondo

il primo perito interpellato dall’amministrazione RI 1 era da ritenere abile in

misura completa in un lavoro adatto al suo stato di salute dal 1° dicembre 2005,

mentre nell’attività di parrucchiera l’abilità era al 60%, sempre dalla

medesima data (doc. 193-9).

Alla luce

di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio

(consid. 2.11) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal

profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato

dal Dr. __________ e che i referti del Dr. __________ non apportano nuovi

elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla

valutazione specialistica del perito dell’amministrazione. Le conclusioni del

medico curante seppur parzialmente divergenti per quanto riguarda la diagnosi e

la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata non apportano nuovi

elementi oggettivi ignorati dal perito e vanno quindi intesi nel senso di una

diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno

sulla sua capacità di lavoro.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM e la valutazione del SMR i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.11.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è abile nella sua attività di parrucchiera nella misura del 60% dal

mese di maggio 2000, mentre in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti

funzionali è abile all’80% dal mese di dicembre 2005.

2.13

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Nella

sentenza del 10 febbraio 2004 il TCA ha dato l’indicazione all’UAI di applicare

la valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (inc.

32.2003

).

Nella

sentenza del 12 febbraio 2009 il TCA ha precisato che tale valutazione andava

svolta sino a quando RI 1 ha cessato definitivamente l’attività di parrucchiera

indipendente a __________, ovvero il mese di giugno 2005 (inc. 32.2007.369).

2.13.1

Per quanto

concerne il periodo di tempo da maggio 2000 a maggio 2005, al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurata, parrucchiera indipendente,

l’amministrazione ha applicato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.3.)

L’assicurata,

nel proprio allegato ricorsuale, non ha contestato l’applicazione di questo

metodo di calcolo del grado d’invalidità (doc. I).

La

circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che

l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre

calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei

redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi

– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è

determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;

RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai

lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone

che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si

accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona

assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in

che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito

delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del

guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel

ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per

poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base

alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con

e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere

considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività

(RCC 1979 p. 230).

2.13.2

L’ispettorato AI ha svolto

un’inchiesta economica per le indipendenti in data 22 novembre 2004.

Nel relativo rapporto

l’incaricato, riguardo all’attività avolta dall’assicurata prima e dopo

l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue: (doc. AI 86-1)

"

(…)

2.1

Prima dell’insorgenza dell’invalidità

(…)

L'assicurata fino al maggio 2000 si occupava di tutti i lavori

inerenti la professione quali lavaggio, taglio,

messa in piega, colorazioni, permanenti, ecc.

Intratteneva qualche contatto con i rappresentanti/fornitori.

Questi passavano nel salone e lei faceva le comande. La merce arrivava poi per

posta. Teneva una semplice contabilità. Si occupava

inoltre della pulizia del locale. II salone era al piano terreno di casa sua a __________.

Era aperto dalle 8.15 ca alle 11.00 e

al pomeriggio dalle 13.30 alle 18.00 ca. dal martedì al sabato, lunedì chiuso.

2.2

Dopo l’insorgenza dell’invalidità

Modificazioni

dovute all’invalidità rispetto alle indicazioni fornite al N. 2.1

Inizialmente l'assicurata ha continuato l'attività nel salone

sotto casa sua. Dal luglio 2003, a seguito della separazione dal marito, ha

cambiato domicilio ed ha aperto il salone attuale. La grandezza è bene o male come la precedente. Ha un posto per il

lavaggio e 3 posti per il taglio/permanente/colorazioni,....

Dispone inoltre di una toilette.

Si occupa sempre delle stesse

mansioni come in precedenza ma con un ritmo molto inferiore. Se prima

riusciva a fare, a dipendenza dei lavori, fino a 10-12 trattamenti giornalieri

ora riesce a fame solo in media 2 (se si

tratta di una permanente solo 1 al giorno. Per tagli e messe in piega 2-3 clienti

al giorno). Il salone non ha degli orari di apertura fissi; siccome riceve solo

su appuntamento cerca di fissare gli appuntamenti in modo da poterli gestire al

meglio. Quando non ce la fa va a casa e devia il telefono sul natel. Visto che

i clienti la conoscono bene sono anche comprensivi.

L'assicurata afferma di essere particolarmente impedita sia nel

rimanere a lungo in piedi sia seduta. La

sedia ergonomica riconosciuta dal nostro ufficio le permette, in una certa

misura, di lavorare meglio (la può alzare e abbassare a piacimento, a

dipendenza delle operazioni che deve fare).

Il lavaggio dei capelli è la mansione più difficoltosa per la posizione della

schiena.

Si occupa ancora della pulizia del locale (ad eccezione delle

vetrate, per la quale chiama una conoscente)

e tiene ancora la contabilità.” (doc. AI 86-1/2).

Per

quanto riguarda il confronto tra campi di attività gli ispettori dell’UAI, nelle

annotazioni del 26 ottobre 2010, hanno indicato quanto segue:

Allegato 1. Confronto tra campi di attività per la professione di

parrucchiera

xx orario

medio senza danno

xx

ore/giorni/ settimane orario medio senza danno

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione

senza danno

alla salute

Grado d’incapacità

Incapacità al lavoro ponderata

Contatti con fornitori/contabilità

Vedi

dichiarazioni fatte dall’assicurata nel corso dell’inchiesta

10.

%

0.

%

0%

Nessuna incapacità

Parrucchiera

90.

%

33.

%

30%

Totale

100.

%

30%

L’Ufficio AI ha quindi

proceduto al seguente calcolo dell’invalidità conformemente al metodo

straordinario:

"

(…)

Numero di salari versati 12

Campi di attività senza danno alla salute

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professionale dovuta al danno

Fornitori/contabilità

10%

0%

1)

5'219.--

Sfr. 6'263

Sfr. 0

parrucchiera

90%

33%

2)

3'762.--

Sfr. 40'630

Sfr.

13’408

3)

Sfr.

0.

Sfr.

0.

4)

Sfr.

0.

Sfr.

0.

5)

Sfr.

0.

Sfr.

0.

6)

Sfr.

0.

Sfr.

0.

Totale

100%

30%

Sfr. 46’892

Sfr.

17'462

Secondo

richiesta svizzera sulla struttura dei salari 2008

1)

T7S, pos. 23, livello di qualificazione 04, donne

2)

T7S, pos. 34, livello di qualificazione 02, donne

3)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

4)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

5)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

6)

CA XX pos. XX, livello di qualificazione XX donne/uomini

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr. 46’892

Reddito da invalido

Sfr. 33’485

Diminuzione del reddito dell'attività prof. imputabile al danno

Sfr. 13’408

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

29%

La presa in considerazione

dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa

indipendente dell’assicurata, tenendo conto dei “salari di riferimento del

ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa

(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006;

no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita dall’UFAS).

Il grado

di invalidità del 29%, che può essere fatto proprio dal TCA, è insufficiente

per poter mettere l'assicurata al beneficio di una rendita di invalidità.

2.13.3

Per quanto

concerne il periodo di tempo dal mese di dicembre 2005 l’UAI ha correttamente

applicato il metodo ordinario di confronto dei redditi.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006.

2.13.4

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana riferendosi al Contratto

collettivo di lavoro per il mestiere di parrucchiere nella Svizzera (CCL 2004) con

attestato federale e professione doppia, aggiornato al 2006, per un importo

annuo di fr. 48'801.-- (doc. AI 197-3).

2.13.5

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dalla

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno

in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il

livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza

U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da

valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'019.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'189.80

mensili oppure a fr. 50'277.69 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurata,

quale parrucchiera, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 48'801.-- / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.13.4.). Tale reddito si situa sopra

la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 43'109.46, cfr.

Tabella TA1 p.to 93 “Servizi personali”, livello di qualifica 3, fr. 3’446.--

X 12

mesi = 41’352.-- riportato su 41.7).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

2.13.6

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile

dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute

(10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben,

Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit

Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen

Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird

von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal

der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000

S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist

denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das

Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich

Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer

Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der

Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione

del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata)

non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori

ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.13.7

In concreto, l’UAI

nelle annotazioni del 16 settembre 2009 non ha applicato deduzioni da reddito

ipotetico (doc. AI 242-1).

Tuttavia,

nel rapporto del 20 settembre 2007 della precedente consulente veniva applicata

una riduzione del 5% per la limitazione nel porto di pesi e del 10% per le

restanti limitazioni funzionali (doc. AI 197-3).

Questa

Corte rileva che anche applicando la riduzione complessiva del 15% la soluzione

finale non cambierebbe.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 50'277.69, ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico dell’80%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 40'222.15 confrontando ora questo dato

con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 48'801.--

(consid. 2.13.4.) emerge un tasso d’invalidità del 17,5% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione.

Anche

applicando la riduzione del 15% che l’amministrazione aveva applicato nel

rapporto della consulente in integrazione professionale del 20 settembre 2007

(doc. AI 197-3), la soluzione finale non cambierebbe.

Partendo

da un salario da invalido di fr. 50'277.69, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e

ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,

quindi, a fr. 34'188.82 confrontando ora questo dato con l’ammontare del

reddito da valido nel medesimo anno di fr. 48'801.-- (consid. 2.13.4.) emerge

un tasso d’invalidità del 29,9% arrotondato al 30% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto comunque ad una rendita d’invalidità.

2.14

Il TCA

constata tuttavia che l’assicurata nei sei mesi successivi all’intervento

chirurgico al rachide lombare (giugno 2005) è stata ritenuta inabile al lavoro

al 100% (doc. AI 238-27). Questo giustifica una rendita d’invalidità di durata

limitata.

In particolare,

considerando i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

-

30% dal 1° maggio 2000 al 30 maggio

2005;

-

100% dal 31 maggio 2005 al 30 novembre

2005;

-

20% dal 1° dicembre 2005;

l’UAI ha rettamente

riconosciuto all’assicurata, in base al calcolo della media retrospettiva, il

diritto ad un quarto di rendita dal 1° luglio 2005, per un grado del 42% (dopo

un anno di carenza con inabilità media almeno del 40% ex art. 29 LAI) aumentata

al 100% con rendita intera dal 1° ottobre 2005 al 28 febbraio 2006, giusta

l’art. 88a cpv.1 e 2 OAI.

La

decisione viene dunque confermata e il ricorso respinto.

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a

carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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