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Decisione

32.2010.133

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 novembre 2010Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est

le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de

l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur

rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à

faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

7. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli

atti, ritiene che la valutazione del medico nominato dall'Ufficio AI che si è

espresso nel luglio 2008 e nel dicembre 2009 riguardo alla situazione

valetudinaria dell'insorgente

meriti conferma.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, l'UAI ha affidato la

valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna e reumatologia. Questo perito ha visitato personalmente il ricorrente

il 10 luglio 2008 ed ha potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di

salute. Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione,

ha allestito un referto medico completo, scevro da contraddizioni ed

approfondito, soffermandosi sull'anamnesi, sullo status clinico del paziente,

sui disturbi lamentati, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua

capacità lavorativa sia nell'attività

precedente sia in altre consone al suo stato di salute.

Dal canto suo, l'assicurato

non ha prodotto alcun (nuovo) certificato medico, ma nel ricorso si è limitato

a proporre due brevi estratti dei pareri dei medici __________ e __________, dove

il primo ha indicato che l'attività di meccanico non può più essere svolta ed

il secondo ha evidenziato delle limitazioni funzionali.

Il TCA osserva, in

proposito, che se il neurochirurgo si è pronunciato riguardo all'impossibilità

di continuare a lavorare come meccanico, per contro il reumatologo non ha detto

alcunché sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Addirittura, comunque, nessuno

dei due specialisti si è espresso sul grado di capacità lavorativa residua in

altre attività adeguate alle condizioni di salute del ricorrente.

Va inoltre rilevato

che il medico SMR, dottor __________, si è pronunciato anche sul parere del dr.

med. __________, rilevando che addirittura un anno dopo, nell'estate 2009, questo

medico ha evidenziato un decorso favorevole con indicazione a terapia

conservativa ed i limiti funzionali sono rimasti invariati. Sostanzialmente,

quindi, le osservazioni del curante non modificavano la precedente presa di

posizione del Servizio Medico Regionale.

Il 10 luglio 2008

(doc. 55), infatti, il predetto dr. med. __________, ottenuta la documentazione

medica dall'assicuratore infortuni e dopo avere personalmente visitato

l'assicurato, in qualità di medico SMR ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale

cronica su alterazioni degenerative dei dischi intersomatici L4-L5 e L5-S1 con

dominanza in L5-S1 e uno stato dopo radicolite irritativa S1.

Questa diagnosi,

peraltro, concorda sostanzialmente con quella posta nel settembre 2009 dal

collega dottor __________: sindrome lombovertebrale con leggera componente

spondilogena gluteale a sinistra in paziente con un'ernia discale L5-S1, nonché

una discopatia L4-L5.

Sulla base delle sue

personali constatazioni, il medico SMR ha stabilito che nell'attività di meccanico

l'incapacità lavorativa dell'assicurato era del 70% ed era presente dal 21

giugno 2008.

In altre attività

consone ai limiti funzionali riscontrati dal dr. med. __________, l'abilità

lavorativa era invece del 100%, sempre dalla predetta data.

Il medico SMR ha

concluso il proprio rapporto osservando che dal dicembre 2007 la situazione

clinica concernente la patologia del rachide lombare risultava stabile nel

tempo.

Queste conclusioni,

come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente. Infatti,

il certificato del dr. __________ ha confermato le summenzionate sindromi ed ha

addirittura evidenziato un'evoluzione favorevole ed ha consigliato della (semplice)

fisioterapia.

8. In

conclusione, né con le osservazioni al progetto di decisione né con il ricorso,

l'insorgente ha saputo

giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di

esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a

quello individuato dal medico nominato dall'amministrazione e che quindi egli

sarebbe (totalmente o parzialmente) inabile al lavoro tanto nella sua attività

abituale di meccanico quanto anche in altre attività fisiche adeguate alle sue

condizioni di salute.

L'insorgente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione

medica, che la soluzione a cui è giunto il reumatologo interpellato dall'UAI non sarebbe credibile, ma sarebbe errata.

Egli si è limitato a fare riferimento ai certificati dei medici __________ e __________

che però, come visto, dato che hanno - a dire il vero, unicamente il

neurochirurgo - attestato (solo) un'inabilità totale come meccanico, non si

sono entrambi pronunciati sulla sua capacità residua in altre attività e quindi

non sono di alcun aiuto.

Non va peraltro

dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in

ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,

consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con

il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

Ancora,

il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione

di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità

del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non

incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un

determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I

514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).

In merito alla

questione della qualifica del dr. med. __________, che l'Ufficio AI ha definito

medico di fiducia e che il ricorrente ha contestato, il TCA osserva che la giurisprudenza

citata dall'amministrazione si riferisce al medico curante ("Hausarzt"),

nel senso di medico scelto volutamente dal malato, che si distingue dal medico

di fiducia imposto dall'assicuratore e/o dall'amministrazione.

In concreto, poco

importa, dunque, che lo specialista in questione abbia visitato l'assicurato

soltanto una volta alla stessa stregua del medico SMR. Poiché il ricorrente vi

si è recato spontaneamente per farsi visitare siccome specialista in

reumatologia, mentre il suo medico curante, dr. med. __________, è specialista

FMH in chirurgia, nell'ambito delle assicurazioni sociali il reumatologo va qui

definito come suo medico curante.

Richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 6), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di condividere

i risultati a cui è giunto il medico nominato dall'Ufficio AI, specialista FMH

in medicina interna e reumatologia, che sia ha incontrato personalmente l'assicurato sia ha preso

visione di tutti gli atti dei medici interpellati dall'insorgente sia precedentemente sia in seguito.

Le conclusioni di

questo esperto possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche,

convincenti, approfondite e prive di contraddizioni.

Vanno così pienamente

condivise le sue considerazioni, che nel luglio 2008 e nel dicembre 2009 ha ben valutato le capacità di lavoro presentate dal ricorrente e ha stabilito che dal 21 giugno

2008 l'incapacità lavorativa dell'assicurato era del 70% nella precedente attività di meccanico,

mentre era abile al 100% in altre attività che tenessero conto di determinate limitazioni

fisiche.

9. Conformemente ad un principio generale, all'assicurato incombe

l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275

consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC

1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono

tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto

delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto

d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima

teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo

tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi

criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a

profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da

escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in

assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique

VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).

Un salario di punta

può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano

(RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore

hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi

di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile

valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione

d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato

deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante

dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi

del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta quindi ora

di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto

dal ricorrente.

Accertata dal medico

nominato dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 100% in

attività che tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico

residua descritta nella sua perizia, nella decisione del 13 aprile 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito

che l'assicurato avrebbe conseguito

senza il danno alla salute nella precedente attività (reddito da valido) con

quello risultante da un'attività

più leggera desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo un

grado dello 22% di incapacità di guadagno e quindi non ha concesso alcuna

prestazione all'assicurato.

Per calcolare il

reddito da valido, la consulente in integrazione professionale si è basata sul

Considerandi

salario conseguito nel 2007 (Fr. 5'200.- x 12 mesi = Fr. 67'600.-) e l'ha

aggiornato al 2008 (aumento del 2,0423%), ottenendo un reddito da valido ammontante

a Fr. 68'981.-.

La consulente ha

calcolato in Fr. 59'979.- il reddito da invalido conseguibile nel 2008 secondo

i dati statistici del 2008 e ha poi ridotto del 10% questa cifra per motivi

personali, determinando quindi un reddito da invalido di Fr. 53'981.-.

La differenza fra

questi due dati dà un grado di invalidità del 22%, confermato dall'Ufficio AI

nella decisione impugnata.

Per quanto concerne

l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va

rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174

seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di giugno 2008, ossia ad un anno senza

interruzioni dall'esistenza, medicalmente accertata e confermata dal medico

SMR, di un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1

lett. b LAI).

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del

18.

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02

del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13

giugno 2003 consid. 4.2).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra

le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).

10.

Riguardo

al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato

contestato in sede di ricorso, l'UAI l'ha quantificato, come visto, in Fr. 68'981.-.

In merito a ciò, va ricordato che con

il nuovo lavoro presso la __________ di __________, iniziato il 1° giugno 2007,

il salario lordo mensile dell'assicurato era di Fr. 5'200.- (docc. 3 e 35).

In specie, dovendo porsi al momento in cui egli dovrebbe ricevere

la rendita d'invalidità (giugno 2008), aggiornando tale importo al 2008 in virtù di un rincaro del 2% (cfr. tabella B 10.2, pubblicata in: La Vie économique, 10-2010, pag. 95), si ottiene, come determinato dall'UAI, la somma di Fr.

68'981.-, da cui questo Tribunale ritiene di non doversi

scostare.

11.

Per

quanto concerne (invece) il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75,

che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti

i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno

in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il

livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come

una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

12.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I

790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

In merito a questo

cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il

Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06

del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con

sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.

Con STF U 529/06 del

28.

gennaio 2008 l'Alta corte ha

stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito

di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.

Con sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U

8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre

2007).

Questo tema è stato di

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" (…)

3.3

In

una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente

settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore

alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli

altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto

(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente

alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

(…).

13.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2008 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV

Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde a Fr. 57'672.- (Fr.

4'806.- x 12 mesi).

Questo dato si

riferisce, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così quest'ultima cifra su un orario medio di lavoro

settimanale di 41,6 ore computabili nel 2008 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,

I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La Vie économique, 10-2010, pag. 94), il salario lordo medio ipotetico

da invalido ammonta a Fr. 4'998,24 mensili (Fr. 4'806.- : 40 x 41,6) oppure a Fr. 59'978,88 per

l'intero anno 2008, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA

del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

L'assicurato, quale meccanico presso la ditta

__________ di __________, avrebbe guadagnato da sano nel 2008, per un'occupazione a tempo pieno, un salario annuo

di Fr. 68'981.- (cfr. consid. 10), corrispondenti ad uno stipendio di Fr. 5'748.-

al mese (Fr. 68'981.- : 12 mesi).

Tale reddito si situa sopra

la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da un uomo nel 2008 al 100%; essa

prevede infatti un reddito mensile medio lordo di Fr. 5'093,54 per un'attività esercitata per 42,2 ore alla

settimana nel settore delle attività ausiliarie dei trasporti, livello di

esigenze 4 (Tabella TA1 2008, punto 63 “Att. ausiliarie dei trasporti;

agenzie viaggio”, livello di qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 4'828.- [salario mensile lordo] x 12 mesi

[importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 57'936.-. Questa somma va poi

riportata su 42,2 ore/settimana (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in: La Vie économique, 10-2010, pag. 94) per un tempo di lavoro medio esigibile

nel 2008 nello specifico settore "I" dei trasporti e delle comunicazioni

(STF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno

2009, consid. 4.1). Si ottiene così un importo di Fr. 61'122,48 (Fr. 57'936.-

: 40 x 42,2) rispettivamente di Fr. 5'093,54 (Fr. 61'122,48 : 12

mesi), quindi inferiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato alle stesse condizioni).

Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla

STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 ed alla STF 8C_44/2009 sopra

menzionate, nonché alla DTF 135 V 297.

Di conseguenza, il

reddito statistico lordo medio nazionale da invalido relativo all'anno 2008 rimane fissato a Fr. 59'978,88.

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in

seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in

quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.

5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso

occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,

percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Nella presente evenienza, l'Ufficio AI ha

applicato una riduzione del 10%, corrispondente ad un 5% per attività leggere e

ad un altro 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari,

ossia, in concreto, i limiti funzionali (doc. 115).

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente (nato nel 1972), la sua nazionalità (svizzera) e

la possibilità di svolgere un'attività

confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella misura del 100% fermo

restando determinate limitazioni funzionali, il TCA non ritiene di sostituire

il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione

della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti

dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un

salario da invalido di Fr. 59'978,88 e ritenuta un'esigibilità del 100% in altre

attività (cfr. consid. 8), ammettendo una riduzione del 10% per circostanze

personali, nell'anno 2008 il reddito ipotetico da invalido

del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 53'981.- (Fr. 59'978,88

– [Fr. 59'978,88 x 10 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 68'981 corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla

salute) nell'anno 2008 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno del 21,75% ([Fr. 68'981.- -

Fr. 53'981.-] : Fr. 68'981.- x 100), che deve essere arrotondata al 22% (DTF

130.

V 121).

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non

confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2008 se non fosse intervenuta la malattia, con il

reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2008 svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato di

salute, risulta essere del 22% e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art.

28.

cpv. 1 LAI.

14.

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso d'invalidità del 22%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto dell'UAI di

concedergli una rendita d'invalidità.

Anche aggiornando i

redditi da valido e da invalido agli anni 2009 e 2010, il grado di incapacità

di guadagno e quindi di invalidità sarebbe sempre di gran lunga inferiore al

tasso minimo del 40%, con conseguente rifiuto di prestazioni dall'AI.

Stante quanto precede,

le richieste del ricorrente di concessione di una rendita d'invalidità di un

quarto rispettivamente di un mezzo, ritenuto (erroneamente), a suo dire,

un'incapacità di guadagno di almeno il 50%, deve dunque essere respinta.

Ne discende che la

decisione impugnata va confermata.

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

15.

Per

quanto concerne, infine, la lamentela dell'assicurato circa un mancato aiuto da

parte dell'Ufficio assicurazione invalidità a riqualificarlo professionalmente,

questo TCA non può che rinviare alle dettagliate spiegazioni date in proposito

dalla consulente in integrazione professionale nel suo rapporto finale del 5

gennaio 2010 (doc. 114), in cui ha osservato che quanto intrapreso dall'UAI non

ha permesso di approfondire la concreta fattibilità di una riqualifica

professionale con frequenza scolastica e di procedere con l'eventuale avvio

della stessa. Inoltre, vista la capacità lavorativa dell'assicurato in altre

attività adeguate al suo stato di salute, la consulente ha ritenuto che egli

fosse direttamente integrabile nel ciclo produttivo senza necessità di una

riformazione professionale. Comunque, se l'assicurato trovasse un datore di

lavoro disposto ad assumerlo, l'Ufficio AI resterebbe a disposizione per

introdurlo al posto di lavoro con una formazione ad hoc, così da recuperare la

capacità di guadagno residua.

Il Tribunale non

tralascia da ultimo di evidenziare che appare alquanto difficile rimproverare all'amministrazione,

come suggerito dal ricorrente, che essa non abbia agito a suo favore, ma si sia

dimenticato del suo caso.

Infatti, come risulta

chiaramente dalla copiosa documentazione prodotta dall'UAI, appena giunto il

referto del medico SMR (luglio 2008), già nel dicembre 2008 (doc. 73) la

consulente in integrazione professionale ha stilato un primo rapporto a seguito

di un incontro avvenuto con l'assicurato, dove è giunta alla conclusione di

inserirlo al Centro Accertamento Professionale (CAP) presso il Centro

professionale e sociale (CPS) di __________.

La durata prevista di

questo provvedimento era di un mese (dall'11 febbraio al 10 marzo 2009, docc.

80, 84).

Tuttavia, nel rapporto

intermedio la consulente in integrazione professionale ha proposto di

prolungare questo accertamento professionale fino al 10 giugno 2009 (doc. 85)

che, in seguito, si è protratto dapprima fino al 31 luglio 2009 (doc. 92), poi

fino al 31 agosto 2009 (doc. 104).

Peraltro, durante

questi sei mesi, l'assicurato ha sempre percepito le indennità giornaliere.

In queste condizioni, d'avviso

del Tribunale, non si può certo affermare che il ricorrente sia "stato

"scaricato" dall'Ufficio Invalidità del Cantone Ticino."

(doc. I pag. 4).

16.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l'esito della

vertenza, le spese, cifrate in Fr. 200.-, vanno caricate al ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese pari a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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