32.2010.135
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18 ottobre 2010Italiano46 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.135
Data decisione, Autorità:
18.10.2010, TCA
Titolo:
Domanda di prestazioni AI.Perizia psichiatrica SMR non messa in dubbio dal ricorrente,mentre perizia reumatologica esterna sì.Ma i certificati del medico curante non comprovano un peggioramento.Calcolo grado AI basandosi sui dati statistici anche x reddito da valido siccome in assistenza.Grado AI:0%
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.135
TB
Lugano
18 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 aprile 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. Il
25 gennaio 2007 (doc. 3) RI 1, nato nel 1981, ha formulato domanda di prestazioni dall'assicurazione
invalidità per spondilartrite anchilosante.
B. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui l'esecuzione di una
perizia reumatologica e di una perizia psichiatrica, l'Ufficio assicurazione
invalidità, con progetto di decisione del 10 marzo 2010 (doc. 41), poi
confermato con decisione del 15 aprile 2010 (doc. B), ha respinto la richiesta
di prestazioni dell'assicurato essendo il grado d’invalidità nullo (doc. A).
C. Con
ricorso del 15 maggio 2010 (doc. I) l'assicurato, rappresentato da RA 1, ha
chiesto l'annullamento di questa decisione ed il rinvio dell'incarto all'UAI
per una maggiore valutazione medica e d'integrazione professionale, visto che
il medico curante ha attestato il 29 aprile 2010 (doc. C) una totale inabilità
lavorativa. Inoltre, ha rimproverato all'amministrazione di non averlo concretamente
aiutato nell'ambito di una riqualifica professionale in un mestiere compatibile
con il suo stato di salute degenerativo ed evolutivo. Infine, l'insorgente ha
rilevato che l'Ufficio AI si è limitato ad elencare "in maniera
puramente teorica e retorica, al di fuori da ogni logica di mercato del lavoro",
una serie di professioni che egli potrebbe svolgere.
D. Nella
risposta del 2 giugno 2010 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
chiesto la reiezione del ricorso, poiché il nuovo certificato prodotto con il
ricorso non muta la situazione dato che, secondo il Servizio Medico Regionale,
il medico curante ha elencato dati già noti e già adeguatamente discussi e non
vi sono dunque motivi medici per un'incapacità lavorativa superiore a quella
determinata con le perizie. L'UAI ha poi confermato sia il calcolo economico
eseguito dalla consulente in integrazione professionale, sia la conclusione che
essa ha tratto secondo cui il ricorrente non dispone del grado minimo di
invalidità (20%) per avere diritto a provvedimenti di riformazione professionale.
E. Il
ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06
del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando il diritto al ricorrente
ad una rendita AI in virtù di un grado d'invalidità nullo.
3.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1.
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30.
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dall'allora TFA [dal
1° gennaio 2007: TF] con sentenza del
14.
luglio 2006, U 156/05, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).
4.
Dal
lato medico, il perito psichiatra (doc. 33) incaricato dall'Ufficio AI, medico
SMR, ha accertato il 22 luglio 2009 che, in considerazione del quadro
psicopatologico constatato, non v'era alcuna incapacità lavorativa né nella
professione di verniciatore né in altre attività.
Il perito reumatologo, sempre
incaricato dall'Ufficio AI, ha accertato il 23 novembre 2009 (doc. 36) che nella
sua ultima attività come verniciatore l'assicurato era abile al lavoro dal 22
maggio 2006 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una
diminuzione del rendimento non superante il 10%.
In un lavoro adatto al suo stato di
salute, l'interessato era invece abile al 100% con rendimento pieno anche dal
22.
maggio 2006, ossia come stabilito da una perizia ortopedica del 25 aprile
2006.
Sulla scorta della
valutazione del 30 novembre 2009 (doc. 37) del
dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, attivo
presso il Servizio Medico Regionale, e del rapporto finale del 3 marzo 2010
(doc. 39) della consulente in integrazione professionale, con la
decisione impugnata l'Ufficio AI ha ritenuto corrette le valutazioni eseguite
dal perito reumatologo e dal medico psichiatra SMR, perciò le ha riconfermate e
così pure il rifiuto ad una rendita d'invalidità a seguito del confronto fra il
reddito da valido (Fr. 55'809.-) con quello da invalido (Fr. 60'150.-), che ha
dato un'incapacità di guadagno - e quindi un grado AI - nulla.
Il ricorrente fa valere una diversa
diagnosi reumatologica, che comporta che in realtà non è più in grado di
svolgere l'attività di verniciatore, soffrendo di una patologia reumatologica
evolutiva e degenerativa incurabile, le cui cure sono solo sintomatiche contro
le infiammazioni e contro i dolori, che si diffondono alle varie articolazioni
(spalle e ginocchia).
5.
A
seguito della domanda di prestazioni AI del 25 gennaio 2007, l'amministrazione ha immediatamente provveduto a contattare i medici curanti dell'assicurato. Tuttavia,
ritenuto che dalla documentazione raccolta ha rilevato che tre specialisti che
hanno visitato l'interessato non hanno certificato un'incapacità lavorativa,
mentre il medico curante ha attestato un'inabilità completa, il 15 luglio 2009
(doc. 31) il dr. med. __________, medico SMR, ha ritenuto necessario esperire
una perizia psichiatrica per escludere un disturbo somatoforme.
Nel suo rapporto del
22.
luglio 2009 (doc. 33) il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha riassunto gli atti messi a sua disposizione, ha esposto l'anamnesi
familiare, sistemica, socio-lavorativa, l'evoluzione della malattia, i disturbi
soggettivi, la vita quotidiana e lo status psichico.
Nel porre la diagnosi,
senza influsso sulla capacità lavorativa, il perito ha indicato una sindrome di
somatizzazione persistente senza comorbidità psichiatrica (ICD10: F45.4);
diagnosi posta in assenza di altri elementi psicopatologici, per esclusione,
non avendo infatti osservato elementi oggettivi di dolore intenso e penoso.
Nella sua valutazione,
lo specialista ha osservato che mancavano segni diagnostici che potessero
lasciare intuire una psicopatologia, secondo i criteri DSM e/o ICD, di
qualsiasi gravità e durata. Non aveva un'indicazione di perdita di integrazione
sociale, non sono stati riportati trattamenti medicamentosi di interesse
psichiatrico né trattamenti psicoterapeutici, né l'assicurato ha riferito segni
o sintomi che potesse beneficiare o avere beneficiato di un trattamento
specialistico psichiatrico. L'esperto ha pure indagato i dolori fisici
dell'assicurato, concludendo di fare rivalutare questo aspetto da un perito
reumatologo. Egli non disponeva di elementi per affermare che tale
sintomatologia fosse insorta nel corso di una sindrome depressiva o di un disturbo
psicotico.
Lo psichiatra ha
concluso il suo rapporto osservando che non aveva elementi oggettivi di
comorbidità psichiatrica dal momento della comparsa della sintomatologia dolorosa
(fine 2005) che potessero influenzare la capacità lavorativa dell'assicurato in
qualsiasi attività esigibile.
Il 14 ottobre 2009
(doc. 34) l'Ufficio AI ha quindi nominato quale perito il dr. med. __________,
FMH in reumatologia e medicina interna, il quale ha visitato l'assicurato il 23
novembre 2009 ed in pari data (doc. 36) ha reso il suo referto.
Il reumatologo ha esposto
l'anamnesi personale, sistemica e sociale, i dati soggettivi dell'assicurato e
le constatazioni oggettive, quali l'esame della colonna vertebrale e l'esame
neurologico.
La diagnosi posta era
di sindrome panvertebrale prevalentemente lombospondilogena bilaterale cronica
in: disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, con scoliosi
dorsale sinistroconvessa scompensata, iperlordosi lombare); decondizionamento e
sbilancio muscolare; minime alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide
lombare.
Nella sua valutazione,
il perito ha rilevato che dal 2005 l'assicurato ha iniziato a lamentare dolori
lombosacrali associati in seguito a dolori alle ginocchia. Una risonanza
magnetica della colonna lombare eseguita il 9 gennaio 2006 ha mostrato un'incipiente discopatia da L3 a S1 con leggero bulging discale con leggero restringimento
del canale spinale senza compressione di strutture neurali. Il giorno dopo è
stata effettuata una RM delle ginocchia dalle due parti, risultate nei limiti
della norma, eccetto un piccolo ganglio al ginocchio destro di 10 mm. Lo specialista ha osservato che sia nel 2007 sia nel 2008 l'interessato ha consultato altri reumatologi, i quali non hanno attestato delle incapacità lavorative. Al momento
dell'esame peritale, l'assicurato lamentava dolori panvertebrali, cervicali
saltuari ed interscapolari, prevalentemente lombogluteali bilaterali definiti
"come un coltello", irradianti laterali nelle cosce con sensazione di
addormentamento alle ginocchia bilaterali, con prevalenza delle lombalgie, con
blocchi iperalgici lombari, algie presenti tutto il giorno, tendenzialmente in
aumento quando l'assicurato si raddrizzava da anteflessione del tronco. L'esame
clinico ha rilevato dei disturbi statici del rachide con ipercifosi della
dorsale alta e iperlordosi lombare con scoliosi sinistro convessa dorsale
scompensata, il manto muscolare era decondizionato, mentre la colonna cervicale
risultava praticamente libera ai movimenti passivi in ogni direzione anche se
dolorante; la colonna lombare era dolorante in ogni direzione, al passaggio
lombosacrale risultava moderatamente limitata ovunque, dato che l'assicurato
contrastava in parte i movimenti. V'era un'instabilità segmentale, mentre erano
assenti deficit cervicolomboradicolari, la mobilizzazione delle articolazioni
periferiche risultava libera, non erano riscontrabili sinoviti o tenosinoviti.
Il perito non ha ritenuto indicata la corticoterapia, mentre ha raccomandato un
intenso programma di riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura per
aumentare la resistenza agli sforzi fisici.
Rispondendo ai quesiti
sottopostigli dall'amministrazione, riguardo alle conseguenze sulla capacità di
lavoro e sulla capacità d'integrazione dell'assicurato, il dr. med. __________
ha risposto che giudicava come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività
che tenesse pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua
descritta.
In un lavoro adatto
allo stato di salute, l'assicurato era dunque abile al lavoro al 100%
con un rendimento massimo del 100% dal 22 maggio 2006 come stabilito da una
perizia ortopedica del 25 aprile 2006. Nell'ultima attività principale esercitata
come verniciatore, il reumatologo ha ritenuto l'assicurato, a seguito dei limiti
funzionali e di carico menzionati nel foglio allegato, abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione
del rendimento non superante il 10%, sempre a decorrere dal 22 maggio
2006.
Nel sollevamento e
trasporto di carichi di pesi medi (fino a 25 kg), la capacità funzionale fisica residua era normale, invece risultava lievemente ridotta per pesi pesanti e molto
pesanti (dagli 11 ai 45 kg) ed il sollevamento di pesi inferiori ai 5 kg sopra il piano delle spalle era normale, mentre lievemente ridotto per pesi superiori ai 5 kg. Anche la manipolazione di oggetti ed attrezzi leggeri/di precisione, medi come pure pesanti
oltreché la rotazione della mano era normale, mentre la manipolazione di oggetti
molto pesanti era lievemente ridotta. La posizione di lavoro a braccia elevate
e con rotazione era lievemente ridotta; se la posizione era seduta/eretta e
piegata in avanti, inginocchiata o con ginocchia in flessione, la capacità
funzionale residua era normale. Pure la capacità di mantenere la posizione
seduta o eretta era normale, come anche lo spostamento per lunghi tragitti, su
terreno accidentato e il salire e scendere le scale; era invece lievemente
ridotta la capacità di spostarsi su ponteggi e su scale a pioli. Infine, l'uso
delle mani era possibile normalmente.
Con le osservazioni al
progetto di decisione del 10 marzo 2009, l'assicurato ha prodotto il rapporto del 16 febbraio 2010 (doc. 43) del dr. med. __________, FMH chirurgia, secondo
cui l'assicurato è affetto da una grave malattia evolutiva insorta a fine 2005:
la spondiloartrite anchilosante HLA-B27 positiva.
Il medico curante ha
spiegato che si tratta di una malattia reumatica sistemica equivalente
all'artrite reumatoide che inizia dalle giunture sacro-iliache e progredisce
lungo tutta la colonna lombare e in senso ascendente sui ligamenti
longitudinali anteriori e posteriori, che inizialmente si infiammano con le
caratteristiche della sinovite e poi calcificano creando la caratteristica
colonna di bambù rigida e dolorosa e difficile da curare. Questa malattia
inizia in età giovanile e persiste per tutta la vita; è invalidante e deformante.
In specie, ci
sarebbero tracce anche nelle due ginocchia, visto che è una malattia anche
incisiva su altri settori ossei-articolari.
L'UAI ha chiesto al
dottor __________ di pronunciarsi su quest'ultimo certificato medico (doc. 47)
e l'8 aprile 2010 (doc. 48) il perito ha osservato di non conoscere la
documentazione oggettiva sulla cui base il medico curante ha sostenuto l'esistenza
di una spondiloartrite anchilosante HLA-B27. Tuttavia, il reumatologo ha
supposto che il chirurgo si sia basato su dei dati che egli già conosceva, fra
i quali il parere del dr. med. __________ che aveva sospettato - e quindi non
ne aveva la certezza - una spondiloartrite indifferenziata HLA-B27, dato che la
risonanza magnetica delle articolazioni sacroiliache risultava senza chiari
segni per una sacroileite, elemento indispensabile per giungere alla diagnosi
in questione. Inoltre, la RM del 2006 mostrava solo lievi segni di discopatia
plurisegmentale da L3 a S1 con leggeri bulging discali senza compressione di
strutture nervose, ma con lieve restringimento del canale spinale da L3 a S1;
non v'erano invece alterazioni di tipo infiammatorio.
L'esperto ha evidenziato
che pure il collega __________ aveva osservato che la sola positività
dell'HLA-B27 non era elemento sufficiente per porre la diagnosi di spondilite
anchilosante. Nel 2008 questo reumatologo ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale
cronica con tendenza alla generalizzazione dei dolori, evidenti turbe statiche,
di sospetto sovraccarico funzionale con tendenza alla somatizzazione dei
dolori.
Peraltro,
l'interessato non aveva prodotto materiale radiologico alla visita peritale. Il
dottor __________ ha quindi concluso affermando che non aveva elementi sicuri
per giungere alla diagnosi di spondilartropatia sieronegativa HLA-B27 positiva
e men che meno di spondilite anchilosante.
Con il ricorso
l'assicurato ha prodotto il rapporto medico del dr. med. __________ redatto il
29.
aprile 2010 (doc. C), in cui il chirurgo, dopo avere spiegato il metodo per
la determinazione del grado di invalidità, ha esposto la nozione di
spondiloartrite anchilosante.
Viste le enormi
conseguenze negative che tale patologia ha su chi ne è affetto, il curante ha
concluso che anche l'assicurato è inabile al lavoro al 100% per il lavoro ordinario
di carrozziere.
6.
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence
a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et
de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en
cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est
le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de
l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur
rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à
faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
7.
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli
atti, ritiene che la valutazione dei medici nominati dall'Ufficio AI che si
sono espressi nel luglio 2009 (psichiatra) rispettivamente nel novembre 2009
(reumatologo) riguardo alla situazione valetudinaria dell'insorgente meriti conferma.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti
medici, l'UAI ha affidato la
valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e
medicina interna. Questo perito ha visitato personalmente il ricorrente il 23 novembre
2009.
ed ha potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute.
Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito
un referto medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito, soffermandosi
sullo status clinico del paziente, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito, sul quadro complessivo e, soprattutto,
sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre consone al suo stato di salute.
Dal canto suo, il
ricorrente si è limitato a produrre con il ricorso un certificato medico
successivo alla decisione impugnata e che si riferiva soltanto all'incapacità
lavorativa nella sua abituale attività di carrozziere (recte: verniciatore),
senza tuttavia nulla dire riguardo al grado di capacità lavorativa residua in
altre attività adeguate alle sue condizioni di salute.
Inoltre, il medico
curante ha semplicemente indicato che l'assicurato è affetto da una grave
malattia incurabile e degenerativa, la spondiloartrite anchilosante, che si sarebbe
aggravata dal 12 dicembre 2005, ma al riguardo non ha fornito documentazione
medica e clinica che comprovi questa sua diagnosi. Il chirurgo ha spiegato di
che malattia si tratta ed ha elencato nel dettaglio le sue conseguenze a
livello fisico. Ciò nonostante, non ha indicato su quali basi questa malattia
sarebbe oggettivabile.
Per contro, il dottor __________,
a cui l'UAI ha chiesto di esprimersi riguardo a questa nuova patologia, ha ben
rilevato che dalle due risonanze magnetiche agli atti non era possibile
oggettivare questa malattia, tanto che perfino il dr. med. __________ nel 2007 (doc.
6) diagnosticava una sospetta spondiloartrite indifferenziata HLA-B27 positiva,
ma non ne aveva la certezza, proprio perché la risonanza magnetica alle
articolazioni sacroiliache risultava senza chiari segni per una sacroileite e
quella alla colonna lombare mostrava unicamente lievi segni di discopatia plurisegmentale
da L3 a S1, con leggeri bulging discali senza compressione di strutture
nervose, ma con lieve restringimento del canale spinale da L3 a S1.
Va osservato che anche
il reumatologo dr. med. __________ aveva indicato nel 2008 (doc. 28) che la
sola positività dell'HLA-B27 non era sufficiente per porre la diagnosi di
spondilite anchilosante.
I medici SMR __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, e __________, FMH medicina interna, alla
luce di tutti i suesposti certificati medici, il 13 aprile 2010 (doc. 49) hanno
concluso che le osservazioni del dr. med. __________ non modificavano la precedente
presa di posizione del Servizio Medico Regionale.
Il 30 novembre 2009
(doc. 37), infatti, il predetto dr. med. __________, ottenute la perizia
psichiatrica e quella reumatologica, in qualità di medico SMR ha confermato sia
la diagnosi di sindrome panvertebrale prevalentemente lombospondilogena bilaterale
cronica accertata dal reumatologo, sia il disturbo somatoforme da dolore persistente
tuttavia senza influsso sulla capacità lavorativa, che egli stesso ha diagnosticato
nel mese di luglio 2009.
Rifacendosi al referto
peritale, il medico SMR ha stabilito che nell'attività di verniciatore
l'incapacità lavorativa dell'assicurato era del 100% ed era presente dal 12 dicembre
2005.
al 22 maggio 2006.
Dopodiché, la capacità
lavorativa era del 100% dal profilo psichiatrico, mentre del 90%
da quello reumatologico.
In altre attività
consone ai limiti funzionali riscontrati dal dr. med. __________, l'abilità
lavorativa era invece del 100%.
Il medico SMR ha
concluso il proprio rapporto osservando che era auspicabile un intenso
programma di riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura per aumentare
la resistenza agli sforzi fisici.
Queste conclusioni,
come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente.
Egli ha infatti prodotto in sede ricorsuale il parere del proprio medico
curante che spiega invero una patologia, ma che non fornisce però sufficienti
elementi clinici ed oggettivi per applicarla anche nel suo caso e quindi concludere
che anche l'assicurato sia affetto da questa malattia.
Anzi, come visto, tre
sono (addirittura) i pareri medici contrari ad ammettere l'esistenza di una spondiloartrite
anchilosante HLA-B27 positiva, che dunque, secondo questo Tribunale, non va qui
ritenuta per la determinazione del grado di incapacità lavorativa dell'insorgente.
Quanto all'esito della
perizia in ambito psichiatrico, la stessa non è nemmeno stata messa in
discussione dall'assicurato.
8.
In
conclusione, né con le osservazioni al progetto di decisione né con il ricorso,
l'insorgente ha saputo
giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di
esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a
quello individuato dai medici nominati dall'amministrazione e che quindi egli sarebbe
(totalmente o parzialmente) inabile al lavoro tanto nella sua attività abituale
di verniciatore quanto anche in altre attività fisiche adeguate alle sue condizioni
di salute.
L'insorgente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione
medica, che la soluzione a cui è giunto il reumatologo interpellato dall'UAI non sarebbe credibile, ma sarebbe errata.
Egli si è limitato a produrre dei certificati del suo medico curante che però,
come visto, non sono suffragati da elementi oggettivabili e nemmeno si sono pronunciati,
visto che hanno attestato (solo) un'inabilità totale come carrozziere (recte:
verniciatore), sulla sua capacità residua in altre attività e quindi non sono
di alcun aiuto.
Non va peraltro
dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in
ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,
consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con
il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
Ancora,
il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione
di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità
del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non
incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un
determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I
514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).
Richiamata la
suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(consid. 6), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di condividere
i risultati a cui sono giunti i medici nominati dall'Ufficio AI, uno specialista
FMH in psichiatria e psicoterapia, l'altro FMH in reumatologia e medicina
interna, che hanno sia
incontrato personalmente l'assicurato sia hanno preso visione di tutti i
precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente.
Le conclusioni di
questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche,
convincenti, approfondite e prive di contraddizioni.
Vanno così pienamente
condivise le loro considerazioni, che nel luglio 2009 rispettivamente nel
novembre 2009 hanno ben valutato le capacità di lavoro presentate dal
ricorrente e hanno stabilito che dal 22 maggio 2006 (per quanto concerne
l'aspetto reumatologico) la capacità lavorativa dell'assicurato era del 90% nella precedente attività di verniciatore,
mentre del 100% in altre attività che tenessero conto di determinate limitazioni
fisiche.
9.
Conformemente ad un principio generale, all'assicurato incombe
l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275
consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale
obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità
lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun
diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un
reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC
1968.
pag. 434).
Dalla persona assicurata possono
tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto
delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua
capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto
d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima
teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e
domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi
criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto
le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere
il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità
dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989.
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Per determinare il reddito ipotetico
conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il
grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in
assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti
non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia
suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique
VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).
Un salario di punta
può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano
(RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore
hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti
collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una
simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla
salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività
lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali
(RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione
d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato
deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante
dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità
lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi
del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
Si tratta quindi ora
di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto
dal ricorrente.
Accertata dal medico
nominato dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 100% in
attività che tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico
residua descritta nello schema allegato alla sua perizia, nella decisione del
15.
aprile 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario,
mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella
precedente attività (reddito da valido) con quello risultante da un'attività più leggera desunto dai salari
statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado dello 0% di incapacità di
guadagno e quindi non ha concesso alcuna prestazione all'assicurato.
In realtà, però, per calcolare
il reddito da valido la consulente in integrazione professionale si è basata
sui dati statistici di riferimento attinenti al commercio e riparazione di
autoveicoli (categoria 50), attività semplice e ripetitiva (livello di
qualifica 4) svolta su 42,4 ore alla settimana, visto che nel 2007 il
ricorrente era al beneficio dell'assistenza sociale e non v'erano dati certi
per potere applicare il metodo straordinario utilizzabile generalmente quando l'assicurato
svolge attività indipendente, come in specie dal 2005 al 2007.
La consulente ha
quindi ritenuto un reddito da valido nel 2007 di Fr. 55'809.- (Fr. 4'378.- x 12 mesi), che è stato ridotto del 10% vista
l'abilità lavorativa dell'assicurato del 90% nella sua precedente attività, per
ottenere un reddito da valido di Fr. 50'228.-.
Visto poi che il
reddito da invalido conseguibile nel 2007 è stato calcolato in Fr. 60'150.-,
l'Ufficio AI ha confermato che il grado di invalidità era in concreto nullo,
giacché il reddito da invalido supera il reddito da valido.
Per quanto concerne
l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va
rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174
seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di gennaio 2007, ossia ad un anno senza
interruzioni dall'esistenza, medicalmente accertata e confermata dal medico
SMR, di un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1
lett. b LAI).
Tale principio è stato
poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del
18.
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02
del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13
giugno 2003 consid. 4.2).
Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra
le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).
10.
Riguardo
al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato
contestato in sede di ricorso, l'UAI l'ha quantificato, come visto, in Fr. 55'809.-, rispettivamente in Fr.
50'228.-.
Al riguardo va ricordato che dopo aver lavorato
come verniciatore per anni, dal 2005 al 2007 il ricorrente si è messo in
proprio, tuttavia conseguendo un reddito contenuto, vista la sua frequente inabilità
lavorativa. Così, dal 2007 egli è in assistenza sociale.
Pertanto, questo
Tribunale ritiene di non doversi scostare dal metodo adottato dall'amministrazione,
essendo stato applicato conformemente alla citata giurisprudenza federale in
materia, che prevede che nel caso in cui non fosse possibile
quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si fa riferimento a valori empirici
o statistici.
In specie, dovendo porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe
ricevere la rendita d'invalidità (gennaio 2007), utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica
si osserva che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività
in ambito di "commercio e riparazione di autoveicoli"
(categoria 50), attività semplice e ripetitiva (ossia il livello 4 di
qualifica), per 40 ore settimanali corrisponde a Fr. 51'816.- (Fr. 4'318.- x 12 mesi).
Riportando questa
cifra su 41,8 ore settimanali (anziché
42,4 ore ritenute dall'UAI) computabili nel 2006
nel settore terziario "commercio,
riparazione" (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I
203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:
La Vie économique, 9-2010, pag. 98), il salario lordo ammonta a Fr. 4'512,31
mensili (Fr. 4'318.- : 40 x 41,8) oppure a Fr. 54'147,72 per l'intero anno 2006, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U
274/98, pag. 5 consid. 3a).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato
fino a porsi al momento in cui
l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V
81.
consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro
dell'1,6% nell'anno 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2010, pag. 99) si ottiene un salario lordo ammontante a Fr. 55'014,08 (Fr. 54'147,72 + [Fr. 54'147,72 x 1,6 : 100]).
L'ammontare di Fr. 55'014,08 andrebbe
ritenuto come reddito da valido.
Tuttavia, considerato
che il medico SMR ha fissato nel 90% l'abilità lavorativa del ricorrente nell'attività
precedente di verniciatore, è il 90% del succitato importo, ossia la cifra di Fr.
49'512,67 (Fr. 55'014,08 - [Fr. 55'014,08 x 10 : 100]), che va dunque posta
alla base del calcolo per determinare il grado d'invalidità.
11.
Per
quanto concerne (invece) il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da
invalido è determinante la situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,
nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,
la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
12.
Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari
sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva
deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da
invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare
la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).
Nella sentenza del 12
ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori
in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I
790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
In merito a questo
cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il
Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06
del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con
sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.
Con STF U 529/06 del 28
gennaio 2008 l'Alta corte ha
stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il
reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per
un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una
formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa
sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione
modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente
sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido.
Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per
dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul
mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.
Con sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U
8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale”.
Nella citata sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l'adeguamento
va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004.
UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre 2007).
Questo tema è stato di
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" (…)
3.3
In
una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata
nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente
settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore
alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli
altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto
(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente
alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
(…).
13.
Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante
il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella
sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla
tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva
(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali
nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV
Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde a Fr. 56'784.-
(Fr. 4'732.- x 12 mesi).
Riportando questa
cifra su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,
I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:
La Vie économique, 9-2010, pag. 98), il salario lordo medio ammonta a
Fr. 4'933,11 mensili (Fr. 4'732.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 59'197,32 per
l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA
del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato
fino a porsi al momento in cui
l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V
81.
consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro
dell'1,6% nel 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2010, pag. 99) si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2007 a Fr. 60'144,47 (Fr. 59'197,32 + [Fr. 59'197,32 x 1,6 : 100]).
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in
seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se
del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Infatti, come visto, la questione a sapere se e in
quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.
5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso
occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La
riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,
percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Nella presente evenienza, l'Ufficio AI non
ha applicato riduzioni al reddito statistico da invalido (cfr. motivazioni
espresse dalla consulente in integrazione professionale, doc. 39).
Alla luce della
giurisprudenza sopra citata, il TCA non ritiene di sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione
della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla
giurisprudenza e che peraltro non è nemmeno stato contestato dall'insorgente
medesimo.
Partendo quindi da un
salario da invalido di Fr. 60'144,47 e ritenuta un'esigibilità del 100% in altre
attività (cfr. consid. 8), ammettendo nessuna riduzione per circostanze personali,
nell'anno 2007 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta
di conseguenza assommare a Fr. 60'144,47.
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 49'512,67 corrispondente al reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla
salute) nell'anno 2007 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno dello 0% ([Fr. 49'512,67 - Fr.
60'144,47] : Fr. 49'512,67 x 100).
Questa
incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non
confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata
confrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito nel 2007 se non fosse intervenuta la malattia, con il
reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2007 svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato di
salute, risulta essere nulla e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art.
28.
cpv. 1 LAI.
14.
Alla
luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso d'invalidità dello 0%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto dell'UAI di
concedergli una rendita d'invalidità.
Il ricorso deve dunque
essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Un eventuale
aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata
può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio
2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
15.
Per
quanto concerne, infine, la lamentela dell'assicurato circa un mancato aiuto da
parte dell'Ufficio assicurazione invalidità a riqualificarlo professionalmente,
questo TCA non può che rinviare alla consolidata giurisprudenza del Tribunale
federale su questa tematica, secondo cui la soglia minima di diminuzione della
capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione
professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA
I 164/05 del 22 dicembre 2006; SVR 2010 IV Nr. 24).
Ritenuto che, in
concreto, il grado d'incapacità di guadagno del ricorrente è pari a zero, non è
possibile mettere in atto i provvedimenti professionali richiesti dall'interessato.
Si rinvia, inoltre,
alla risposta fornita al riguardo dall'amministrazione, non senza evidenziare
che essa si è basata su quanto concluso dalla consulente in integrazione
professionale.
16.
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della
vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese pari a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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