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Decisione

32.2010.135

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2010Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui l'esecuzione di una

perizia reumatologica e di una perizia psichiatrica, l'Ufficio assicurazione

invalidità, con progetto di decisione del 10 marzo 2010 (doc. 41), poi

confermato con decisione del 15 aprile 2010 (doc. B), ha respinto la richiesta

di prestazioni dell'assicurato essendo il grado d’invalidità nullo (doc. A).

C. Con

ricorso del 15 maggio 2010 (doc. I) l'assicurato, rappresentato da RA 1, ha

chiesto l'annullamento di questa decisione ed il rinvio dell'incarto all'UAI

per una maggiore valutazione medica e d'integrazione professionale, visto che

il medico curante ha attestato il 29 aprile 2010 (doc. C) una totale inabilità

lavorativa. Inoltre, ha rimproverato all'amministrazione di non averlo concretamente

aiutato nell'ambito di una riqualifica professionale in un mestiere compatibile

con il suo stato di salute degenerativo ed evolutivo. Infine, l'insorgente ha

rilevato che l'Ufficio AI si è limitato ad elencare "in maniera

puramente teorica e retorica, al di fuori da ogni logica di mercato del lavoro",

una serie di professioni che egli potrebbe svolgere.

D. Nella

risposta del 2 giugno 2010 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha

chiesto la reiezione del ricorso, poiché il nuovo certificato prodotto con il

ricorso non muta la situazione dato che, secondo il Servizio Medico Regionale,

il medico curante ha elencato dati già noti e già adeguatamente discussi e non

vi sono dunque motivi medici per un'incapacità lavorativa superiore a quella

determinata con le perizie. L'UAI ha poi confermato sia il calcolo economico

eseguito dalla consulente in integrazione professionale, sia la conclusione che

essa ha tratto secondo cui il ricorrente non dispone del grado minimo di

invalidità (20%) per avere diritto a provvedimenti di riformazione professionale.

E. Il

ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06

del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando il diritto al ricorrente

ad una rendita AI in virtù di un grado d'invalidità nullo.

3.

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Giusta l'art. 28 cpv.

1.

LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una

rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30.

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21

consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità

non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TFA [dal

1° gennaio 2007: TF] con sentenza del

14.

luglio 2006, U 156/05, consid. 5).

La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione).

4.

Dal

lato medico, il perito psichiatra (doc. 33) incaricato dall'Ufficio AI, medico

SMR, ha accertato il 22 luglio 2009 che, in considerazione del quadro

psicopatologico constatato, non v'era alcuna incapacità lavorativa né nella

professione di verniciatore né in altre attività.

Il perito reumatologo, sempre

incaricato dall'Ufficio AI, ha accertato il 23 novembre 2009 (doc. 36) che nella

sua ultima attività come verniciatore l'assicurato era abile al lavoro dal 22

maggio 2006 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una

diminuzione del rendimento non superante il 10%.

In un lavoro adatto al suo stato di

salute, l'interessato era invece abile al 100% con rendimento pieno anche dal

22.

maggio 2006, ossia come stabilito da una perizia ortopedica del 25 aprile

2006.

Sulla scorta della

valutazione del 30 novembre 2009 (doc. 37) del

dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, attivo

presso il Servizio Medico Regionale, e del rapporto finale del 3 marzo 2010

(doc. 39) della consulente in integrazione professionale, con la

decisione impugnata l'Ufficio AI ha ritenuto corrette le valutazioni eseguite

dal perito reumatologo e dal medico psichiatra SMR, perciò le ha riconfermate e

così pure il rifiuto ad una rendita d'invalidità a seguito del confronto fra il

reddito da valido (Fr. 55'809.-) con quello da invalido (Fr. 60'150.-), che ha

dato un'incapacità di guadagno - e quindi un grado AI - nulla.

Il ricorrente fa valere una diversa

diagnosi reumatologica, che comporta che in realtà non è più in grado di

svolgere l'attività di verniciatore, soffrendo di una patologia reumatologica

evolutiva e degenerativa incurabile, le cui cure sono solo sintomatiche contro

le infiammazioni e contro i dolori, che si diffondono alle varie articolazioni

(spalle e ginocchia).

5.

A

seguito della domanda di prestazioni AI del 25 gennaio 2007, l'amministrazione ha immediatamente provveduto a contattare i medici curanti dell'assicurato. Tuttavia,

ritenuto che dalla documentazione raccolta ha rilevato che tre specialisti che

hanno visitato l'interessato non hanno certificato un'incapacità lavorativa,

mentre il medico curante ha attestato un'inabilità completa, il 15 luglio 2009

(doc. 31) il dr. med. __________, medico SMR, ha ritenuto necessario esperire

una perizia psichiatrica per escludere un disturbo somatoforme.

Nel suo rapporto del

22.

luglio 2009 (doc. 33) il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha riassunto gli atti messi a sua disposizione, ha esposto l'anamnesi

familiare, sistemica, socio-lavorativa, l'evoluzione della malattia, i disturbi

soggettivi, la vita quotidiana e lo status psichico.

Nel porre la diagnosi,

senza influsso sulla capacità lavorativa, il perito ha indicato una sindrome di

somatizzazione persistente senza comorbidità psichiatrica (ICD10: F45.4);

diagnosi posta in assenza di altri elementi psicopatologici, per esclusione,

non avendo infatti osservato elementi oggettivi di dolore intenso e penoso.

Nella sua valutazione,

lo specialista ha osservato che mancavano segni diagnostici che potessero

lasciare intuire una psicopatologia, secondo i criteri DSM e/o ICD, di

qualsiasi gravità e durata. Non aveva un'indicazione di perdita di integrazione

sociale, non sono stati riportati trattamenti medicamentosi di interesse

psichiatrico né trattamenti psicoterapeutici, né l'assicurato ha riferito segni

o sintomi che potesse beneficiare o avere beneficiato di un trattamento

specialistico psichiatrico. L'esperto ha pure indagato i dolori fisici

dell'assicurato, concludendo di fare rivalutare questo aspetto da un perito

reumatologo. Egli non disponeva di elementi per affermare che tale

sintomatologia fosse insorta nel corso di una sindrome depressiva o di un disturbo

psicotico.

Lo psichiatra ha

concluso il suo rapporto osservando che non aveva elementi oggettivi di

comorbidità psichiatrica dal momento della comparsa della sintomatologia dolorosa

(fine 2005) che potessero influenzare la capacità lavorativa dell'assicurato in

qualsiasi attività esigibile.

Il 14 ottobre 2009

(doc. 34) l'Ufficio AI ha quindi nominato quale perito il dr. med. __________,

FMH in reumatologia e medicina interna, il quale ha visitato l'assicurato il 23

novembre 2009 ed in pari data (doc. 36) ha reso il suo referto.

Il reumatologo ha esposto

l'anamnesi personale, sistemica e sociale, i dati soggettivi dell'assicurato e

le constatazioni oggettive, quali l'esame della colonna vertebrale e l'esame

neurologico.

La diagnosi posta era

di sindrome panvertebrale prevalentemente lombospondilogena bilaterale cronica

in: disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, con scoliosi

dorsale sinistroconvessa scompensata, iperlordosi lombare); decondizionamento e

sbilancio muscolare; minime alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide

lombare.

Nella sua valutazione,

il perito ha rilevato che dal 2005 l'assicurato ha iniziato a lamentare dolori

lombosacrali associati in seguito a dolori alle ginocchia. Una risonanza

magnetica della colonna lombare eseguita il 9 gennaio 2006 ha mostrato un'incipiente discopatia da L3 a S1 con leggero bulging discale con leggero restringimento

del canale spinale senza compressione di strutture neurali. Il giorno dopo è

stata effettuata una RM delle ginocchia dalle due parti, risultate nei limiti

della norma, eccetto un piccolo ganglio al ginocchio destro di 10 mm. Lo specialista ha osservato che sia nel 2007 sia nel 2008 l'interessato ha consultato altri reumatologi, i quali non hanno attestato delle incapacità lavorative. Al momento

dell'esame peritale, l'assicurato lamentava dolori panvertebrali, cervicali

saltuari ed interscapolari, prevalentemente lombogluteali bilaterali definiti

"come un coltello", irradianti laterali nelle cosce con sensazione di

addormentamento alle ginocchia bilaterali, con prevalenza delle lombalgie, con

blocchi iperalgici lombari, algie presenti tutto il giorno, tendenzialmente in

aumento quando l'assicurato si raddrizzava da anteflessione del tronco. L'esame

clinico ha rilevato dei disturbi statici del rachide con ipercifosi della

dorsale alta e iperlordosi lombare con scoliosi sinistro convessa dorsale

scompensata, il manto muscolare era decondizionato, mentre la colonna cervicale

risultava praticamente libera ai movimenti passivi in ogni direzione anche se

dolorante; la colonna lombare era dolorante in ogni direzione, al passaggio

lombosacrale risultava moderatamente limitata ovunque, dato che l'assicurato

contrastava in parte i movimenti. V'era un'instabilità segmentale, mentre erano

assenti deficit cervicolomboradicolari, la mobilizzazione delle articolazioni

periferiche risultava libera, non erano riscontrabili sinoviti o tenosinoviti.

Il perito non ha ritenuto indicata la corticoterapia, mentre ha raccomandato un

intenso programma di riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura per

aumentare la resistenza agli sforzi fisici.

Rispondendo ai quesiti

sottopostigli dall'amministrazione, riguardo alle conseguenze sulla capacità di

lavoro e sulla capacità d'integrazione dell'assicurato, il dr. med. __________

ha risposto che giudicava come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività

che tenesse pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua

descritta.

In un lavoro adatto

allo stato di salute, l'assicurato era dunque abile al lavoro al 100%

con un rendimento massimo del 100% dal 22 maggio 2006 come stabilito da una

perizia ortopedica del 25 aprile 2006. Nell'ultima attività principale esercitata

come verniciatore, il reumatologo ha ritenuto l'assicurato, a seguito dei limiti

funzionali e di carico menzionati nel foglio allegato, abile al lavoro

sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione

del rendimento non superante il 10%, sempre a decorrere dal 22 maggio

2006.

Nel sollevamento e

trasporto di carichi di pesi medi (fino a 25 kg), la capacità funzionale fisica residua era normale, invece risultava lievemente ridotta per pesi pesanti e molto

pesanti (dagli 11 ai 45 kg) ed il sollevamento di pesi inferiori ai 5 kg sopra il piano delle spalle era normale, mentre lievemente ridotto per pesi superiori ai 5 kg. Anche la manipolazione di oggetti ed attrezzi leggeri/di precisione, medi come pure pesanti

oltreché la rotazione della mano era normale, mentre la manipolazione di oggetti

molto pesanti era lievemente ridotta. La posizione di lavoro a braccia elevate

e con rotazione era lievemente ridotta; se la posizione era seduta/eretta e

piegata in avanti, inginocchiata o con ginocchia in flessione, la capacità

funzionale residua era normale. Pure la capacità di mantenere la posizione

seduta o eretta era normale, come anche lo spostamento per lunghi tragitti, su

terreno accidentato e il salire e scendere le scale; era invece lievemente

ridotta la capacità di spostarsi su ponteggi e su scale a pioli. Infine, l'uso

delle mani era possibile normalmente.

Con le osservazioni al

progetto di decisione del 10 marzo 2009, l'assicurato ha prodotto il rapporto del 16 febbraio 2010 (doc. 43) del dr. med. __________, FMH chirurgia, secondo

cui l'assicurato è affetto da una grave malattia evolutiva insorta a fine 2005:

la spondiloartrite anchilosante HLA-B27 positiva.

Il medico curante ha

spiegato che si tratta di una malattia reumatica sistemica equivalente

all'artrite reumatoide che inizia dalle giunture sacro-iliache e progredisce

lungo tutta la colonna lombare e in senso ascendente sui ligamenti

longitudinali anteriori e posteriori, che inizialmente si infiammano con le

caratteristiche della sinovite e poi calcificano creando la caratteristica

colonna di bambù rigida e dolorosa e difficile da curare. Questa malattia

inizia in età giovanile e persiste per tutta la vita; è invalidante e deformante.

In specie, ci

sarebbero tracce anche nelle due ginocchia, visto che è una malattia anche

incisiva su altri settori ossei-articolari.

L'UAI ha chiesto al

dottor __________ di pronunciarsi su quest'ultimo certificato medico (doc. 47)

e l'8 aprile 2010 (doc. 48) il perito ha osservato di non conoscere la

documentazione oggettiva sulla cui base il medico curante ha sostenuto l'esistenza

di una spondiloartrite anchilosante HLA-B27. Tuttavia, il reumatologo ha

supposto che il chirurgo si sia basato su dei dati che egli già conosceva, fra

i quali il parere del dr. med. __________ che aveva sospettato - e quindi non

ne aveva la certezza - una spondiloartrite indifferenziata HLA-B27, dato che la

risonanza magnetica delle articolazioni sacroiliache risultava senza chiari

segni per una sacroileite, elemento indispensabile per giungere alla diagnosi

in questione. Inoltre, la RM del 2006 mostrava solo lievi segni di discopatia

plurisegmentale da L3 a S1 con leggeri bulging discali senza compressione di

strutture nervose, ma con lieve restringimento del canale spinale da L3 a S1;

non v'erano invece alterazioni di tipo infiammatorio.

L'esperto ha evidenziato

che pure il collega __________ aveva osservato che la sola positività

dell'HLA-B27 non era elemento sufficiente per porre la diagnosi di spondilite

anchilosante. Nel 2008 questo reumatologo ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale

cronica con tendenza alla generalizzazione dei dolori, evidenti turbe statiche,

di sospetto sovraccarico funzionale con tendenza alla somatizzazione dei

dolori.

Peraltro,

l'interessato non aveva prodotto materiale radiologico alla visita peritale. Il

dottor __________ ha quindi concluso affermando che non aveva elementi sicuri

per giungere alla diagnosi di spondilartropatia sieronegativa HLA-B27 positiva

e men che meno di spondilite anchilosante.

Con il ricorso

l'assicurato ha prodotto il rapporto medico del dr. med. __________ redatto il

29.

aprile 2010 (doc. C), in cui il chirurgo, dopo avere spiegato il metodo per

la determinazione del grado di invalidità, ha esposto la nozione di

spondiloartrite anchilosante.

Viste le enormi

conseguenze negative che tale patologia ha su chi ne è affetto, il curante ha

concluso che anche l'assicurato è inabile al lavoro al 100% per il lavoro ordinario

di carrozziere.

6.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est

le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de

l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur

rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à

faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

7.

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli

atti, ritiene che la valutazione dei medici nominati dall'Ufficio AI che si

sono espressi nel luglio 2009 (psichiatra) rispettivamente nel novembre 2009

(reumatologo) riguardo alla situazione valetudinaria dell'insorgente meriti conferma.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, l'UAI ha affidato la

valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e

medicina interna. Questo perito ha visitato personalmente il ricorrente il 23 novembre

2009.

ed ha potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute.

Esaminata poi tutta la documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito

un referto medico completo, scevro da contraddizioni ed approfondito, soffermandosi

sullo status clinico del paziente, sul risultato dell'esame obiettivo eseguito, sul quadro complessivo e, soprattutto,

sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre consone al suo stato di salute.

Dal canto suo, il

ricorrente si è limitato a produrre con il ricorso un certificato medico

successivo alla decisione impugnata e che si riferiva soltanto all'incapacità

lavorativa nella sua abituale attività di carrozziere (recte: verniciatore),

senza tuttavia nulla dire riguardo al grado di capacità lavorativa residua in

altre attività adeguate alle sue condizioni di salute.

Inoltre, il medico

curante ha semplicemente indicato che l'assicurato è affetto da una grave

malattia incurabile e degenerativa, la spondiloartrite anchilosante, che si sarebbe

aggravata dal 12 dicembre 2005, ma al riguardo non ha fornito documentazione

medica e clinica che comprovi questa sua diagnosi. Il chirurgo ha spiegato di

che malattia si tratta ed ha elencato nel dettaglio le sue conseguenze a

livello fisico. Ciò nonostante, non ha indicato su quali basi questa malattia

sarebbe oggettivabile.

Per contro, il dottor __________,

a cui l'UAI ha chiesto di esprimersi riguardo a questa nuova patologia, ha ben

rilevato che dalle due risonanze magnetiche agli atti non era possibile

oggettivare questa malattia, tanto che perfino il dr. med. __________ nel 2007 (doc.

6) diagnosticava una sospetta spondiloartrite indifferenziata HLA-B27 positiva,

ma non ne aveva la certezza, proprio perché la risonanza magnetica alle

articolazioni sacroiliache risultava senza chiari segni per una sacroileite e

quella alla colonna lombare mostrava unicamente lievi segni di discopatia plurisegmentale

da L3 a S1, con leggeri bulging discali senza compressione di strutture

nervose, ma con lieve restringimento del canale spinale da L3 a S1.

Va osservato che anche

il reumatologo dr. med. __________ aveva indicato nel 2008 (doc. 28) che la

sola positività dell'HLA-B27 non era sufficiente per porre la diagnosi di

spondilite anchilosante.

I medici SMR __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, e __________, FMH medicina interna, alla

luce di tutti i suesposti certificati medici, il 13 aprile 2010 (doc. 49) hanno

concluso che le osservazioni del dr. med. __________ non modificavano la precedente

presa di posizione del Servizio Medico Regionale.

Il 30 novembre 2009

(doc. 37), infatti, il predetto dr. med. __________, ottenute la perizia

psichiatrica e quella reumatologica, in qualità di medico SMR ha confermato sia

la diagnosi di sindrome panvertebrale prevalentemente lombospondilogena bilaterale

cronica accertata dal reumatologo, sia il disturbo somatoforme da dolore persistente

tuttavia senza influsso sulla capacità lavorativa, che egli stesso ha diagnosticato

nel mese di luglio 2009.

Rifacendosi al referto

peritale, il medico SMR ha stabilito che nell'attività di verniciatore

l'incapacità lavorativa dell'assicurato era del 100% ed era presente dal 12 dicembre

2005.

al 22 maggio 2006.

Dopodiché, la capacità

lavorativa era del 100% dal profilo psichiatrico, mentre del 90%

da quello reumatologico.

In altre attività

consone ai limiti funzionali riscontrati dal dr. med. __________, l'abilità

lavorativa era invece del 100%.

Il medico SMR ha

concluso il proprio rapporto osservando che era auspicabile un intenso

programma di riequilibrio e ricondizionamento della muscolatura per aumentare

la resistenza agli sforzi fisici.

Queste conclusioni,

come visto, non sono state validamente messe in discussione dal ricorrente.

Egli ha infatti prodotto in sede ricorsuale il parere del proprio medico

curante che spiega invero una patologia, ma che non fornisce però sufficienti

elementi clinici ed oggettivi per applicarla anche nel suo caso e quindi concludere

che anche l'assicurato sia affetto da questa malattia.

Anzi, come visto, tre

sono (addirittura) i pareri medici contrari ad ammettere l'esistenza di una spondiloartrite

anchilosante HLA-B27 positiva, che dunque, secondo questo Tribunale, non va qui

ritenuta per la determinazione del grado di incapacità lavorativa dell'insorgente.

Quanto all'esito della

perizia in ambito psichiatrico, la stessa non è nemmeno stata messa in

discussione dall'assicurato.

8.

In

conclusione, né con le osservazioni al progetto di decisione né con il ricorso,

l'insorgente ha saputo

giustificare, a mano di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di

esami clinici effettuati, che il suo stato di salute fosse peggiore rispetto a

quello individuato dai medici nominati dall'amministrazione e che quindi egli sarebbe

(totalmente o parzialmente) inabile al lavoro tanto nella sua attività abituale

di verniciatore quanto anche in altre attività fisiche adeguate alle sue condizioni

di salute.

L'insorgente non ha dunque comprovato, mediante specifica documentazione

medica, che la soluzione a cui è giunto il reumatologo interpellato dall'UAI non sarebbe credibile, ma sarebbe errata.

Egli si è limitato a produrre dei certificati del suo medico curante che però,

come visto, non sono suffragati da elementi oggettivabili e nemmeno si sono pronunciati,

visto che hanno attestato (solo) un'inabilità totale come carrozziere (recte:

verniciatore), sulla sua capacità residua in altre attività e quindi non sono

di alcun aiuto.

Non va peraltro

dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in

ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 3.3; STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,

consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con

il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

Ancora,

il medico curante, che vede il suo paziente soprattutto in fase di esacerbazione

di una patologia, raggiunge facilmente una diversa impressione circa la gravità

del danno alla salute rispetto a quella che può farsi un perito che non

incentra il proprio esame principalmente sulle esigenze terapeutiche in un

determinato momento (STF 9C_605/2008 del 2 giugno 2009, consid. 3.2.5; STF I

514/06 del 25 maggio 2007, consid. 2.2.1).

Richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 6), questo Tribunale non intravede ragioni che impediscano di condividere

i risultati a cui sono giunti i medici nominati dall'Ufficio AI, uno specialista

FMH in psichiatria e psicoterapia, l'altro FMH in reumatologia e medicina

interna, che hanno sia

incontrato personalmente l'assicurato sia hanno preso visione di tutti i

precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente.

Le conclusioni di

questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili, logiche,

convincenti, approfondite e prive di contraddizioni.

Vanno così pienamente

condivise le loro considerazioni, che nel luglio 2009 rispettivamente nel

novembre 2009 hanno ben valutato le capacità di lavoro presentate dal

ricorrente e hanno stabilito che dal 22 maggio 2006 (per quanto concerne

l'aspetto reumatologico) la capacità lavorativa dell'assicurato era del 90% nella precedente attività di verniciatore,

mentre del 100% in altre attività che tenessero conto di determinate limitazioni

fisiche.

9.

Conformemente ad un principio generale, all'assicurato incombe

l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275

consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale

obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità

lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC

1968.

pag. 434).

Dalla persona assicurata possono

tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto

delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto

d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima

teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e

domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo

tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi

criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto

le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere

il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità

dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in

una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa

generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989.

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in

assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti

non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia

suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (Pratique

VSI 2002 pag. 161 consid. 3b).

Un salario di punta

può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano

(RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore

hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una

simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Pertanto, nell'ambito dell'assicurazione

d'indennità giornaliera, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato

deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante

dal danno alla salute, questi deve dunque sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi

del danno alla salute (STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta quindi ora

di esaminare dal profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto

dal ricorrente.

Accertata dal medico

nominato dall'UAI una capacità lavorativa residua del ricorrente del 100% in

attività che tengano pienamente conto della capacità funzionale e di carico

residua descritta nello schema allegato alla sua perizia, nella decisione del

15.

aprile 2010 l'amministrazione ha utilizzato il consueto metodo ordinario,

mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella

precedente attività (reddito da valido) con quello risultante da un'attività più leggera desunto dai salari

statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado dello 0% di incapacità di

guadagno e quindi non ha concesso alcuna prestazione all'assicurato.

In realtà, però, per calcolare

il reddito da valido la consulente in integrazione professionale si è basata

sui dati statistici di riferimento attinenti al commercio e riparazione di

autoveicoli (categoria 50), attività semplice e ripetitiva (livello di

qualifica 4) svolta su 42,4 ore alla settimana, visto che nel 2007 il

ricorrente era al beneficio dell'assistenza sociale e non v'erano dati certi

per potere applicare il metodo straordinario utilizzabile generalmente quando l'assicurato

svolge attività indipendente, come in specie dal 2005 al 2007.

La consulente ha

quindi ritenuto un reddito da valido nel 2007 di Fr. 55'809.- (Fr. 4'378.- x 12 mesi), che è stato ridotto del 10% vista

l'abilità lavorativa dell'assicurato del 90% nella sua precedente attività, per

ottenere un reddito da valido di Fr. 50'228.-.

Visto poi che il

reddito da invalido conseguibile nel 2007 è stato calcolato in Fr. 60'150.-,

l'Ufficio AI ha confermato che il grado di invalidità era in concreto nullo,

giacché il reddito da invalido supera il reddito da valido.

Per quanto concerne

l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va

rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174

seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi in specie il mese di gennaio 2007, ossia ad un anno senza

interruzioni dall'esistenza, medicalmente accertata e confermata dal medico

SMR, di un'incapacità lavorativa di almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1

lett. b LAI).

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA I 600/01 inedita del 26 giugno 2003, consid. 3.1, STFA I 761/01 del

18.

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02

del 9 agosto 2002, consid. 3.1, e cfr. anche STFA I 475/01 inedita del 13

giugno 2003 consid. 4.2).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le malattie (fra

le prime: STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18; fra le ultime: STCA del 9 marzo 2009, 36.2008.117; STCA del 7 settembre 2009, 36.2009.42; STCA del 22 settembre 2009, 36.2009.122; STCA del 4 giugno 2010, 36.2009.193).

10.

Riguardo

al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato

contestato in sede di ricorso, l'UAI l'ha quantificato, come visto, in Fr. 55'809.-, rispettivamente in Fr.

50'228.-.

Al riguardo va ricordato che dopo aver lavorato

come verniciatore per anni, dal 2005 al 2007 il ricorrente si è messo in

proprio, tuttavia conseguendo un reddito contenuto, vista la sua frequente inabilità

lavorativa. Così, dal 2007 egli è in assistenza sociale.

Pertanto, questo

Tribunale ritiene di non doversi scostare dal metodo adottato dall'amministrazione,

essendo stato applicato conformemente alla citata giurisprudenza federale in

materia, che prevede che nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si fa riferimento a valori empirici

o statistici.

In specie, dovendo porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe

ricevere la rendita d'invalidità (gennaio 2007), utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica

si osserva che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività

in ambito di "commercio e riparazione di autoveicoli"

(categoria 50), attività semplice e ripetitiva (ossia il livello 4 di

qualifica), per 40 ore settimanali corrisponde a Fr. 51'816.- (Fr. 4'318.- x 12 mesi).

Riportando questa

cifra su 41,8 ore settimanali (anziché

42,4 ore ritenute dall'UAI) computabili nel 2006

nel settore terziario "commercio,

riparazione" (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003, I

203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La Vie économique, 9-2010, pag. 98), il salario lordo ammonta a Fr. 4'512,31

mensili (Fr. 4'318.- : 40 x 41,8) oppure a Fr. 54'147,72 per l'intero anno 2006, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa (STFA del 18 febbraio 1999, U

274/98, pag. 5 consid. 3a).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino a porsi al momento in cui

l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V

81.

consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro

dell'1,6% nell'anno 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2010, pag. 99) si ottiene un salario lordo ammontante a Fr. 55'014,08 (Fr. 54'147,72 + [Fr. 54'147,72 x 1,6 : 100]).

L'ammontare di Fr. 55'014,08 andrebbe

ritenuto come reddito da valido.

Tuttavia, considerato

che il medico SMR ha fissato nel 90% l'abilità lavorativa del ricorrente nell'attività

precedente di verniciatore, è il 90% del succitato importo, ossia la cifra di Fr.

49'512,67 (Fr. 55'014,08 - [Fr. 55'014,08 x 10 : 100]), che va dunque posta

alla base del calcolo per determinare il grado d'invalidità.

11.

Per

quanto concerne (invece) il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

12.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari

sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva

deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da

invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare

la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I

790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

In merito a questo

cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il

Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06

del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)". Ancora con

sentenza del 17 marzo 2009 (8C_742/2008) l'Alta Corte ha confermato l'applicazione della tabella TA1.

Con STF U 529/06 del 28

gennaio 2008 l'Alta corte ha

stabilito che qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il

reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per

un'attività paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una

formazione e di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa

sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione

modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente

sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido.

Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per

dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul

mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione.

Con sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U

8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell'8% in STF U 463/06 del 20 novembre 2007).

Questo tema è stato di

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" (…)

3.3

In

una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata

nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente

settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore

alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli

altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto

(consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente

alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

(…).

13.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali

nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV

Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde a Fr. 56'784.-

(Fr. 4'732.- x 12 mesi).

Riportando questa

cifra su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,

I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La Vie économique, 9-2010, pag. 98), il salario lordo medio ammonta a

Fr. 4'933,11 mensili (Fr. 4'732.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 59'197,32 per

l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA

del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino a porsi al momento in cui

l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita per incapacità di guadagno (DTF 126 V

81.

consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), ritenuto un rincaro

dell'1,6% nel 2007 (cfr. tabella B 10.2 in: La Vie économique, 9-2010, pag. 99) si ottiene un salario lordo medio ammontante nell'anno 2007 a Fr. 60'144,47 (Fr. 59'197,32 + [Fr. 59'197,32 x 1,6 : 100]).

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in

seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in

quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.

5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso

occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,

percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Nella presente evenienza, l'Ufficio AI non

ha applicato riduzioni al reddito statistico da invalido (cfr. motivazioni

espresse dalla consulente in integrazione professionale, doc. 39).

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, il TCA non ritiene di sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione

della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla

giurisprudenza e che peraltro non è nemmeno stato contestato dall'insorgente

medesimo.

Partendo quindi da un

salario da invalido di Fr. 60'144,47 e ritenuta un'esigibilità del 100% in altre

attività (cfr. consid. 8), ammettendo nessuna riduzione per circostanze personali,

nell'anno 2007 il reddito ipotetico da invalido del ricorrente risulta

di conseguenza assommare a Fr. 60'144,47.

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 49'512,67 corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido (ossia senza nessun danno alla

salute) nell'anno 2007 per un'attività a tempo pieno, emerge un'incapacità al guadagno dello 0% ([Fr. 49'512,67 - Fr.

60'144,47] : Fr. 49'512,67 x 100).

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non

confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2007 se non fosse intervenuta la malattia, con il

reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2007 svolgendo al 100% un'altra attività confacente al suo stato di

salute, risulta essere nulla e quindi inferiore al grado del 40% richiesto dall'art.

28.

cpv. 1 LAI.

14.

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurato presenta un tasso d'invalidità dello 0%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto dell'UAI di

concedergli una rendita d'invalidità.

Il ricorso deve dunque

essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Un eventuale

aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata

può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio

2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

15.

Per

quanto concerne, infine, la lamentela dell'assicurato circa un mancato aiuto da

parte dell'Ufficio assicurazione invalidità a riqualificarlo professionalmente,

questo TCA non può che rinviare alla consolidata giurisprudenza del Tribunale

federale su questa tematica, secondo cui la soglia minima di diminuzione della

capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione

professionale è del 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA

I 164/05 del 22 dicembre 2006; SVR 2010 IV Nr. 24).

Ritenuto che, in

concreto, il grado d'incapacità di guadagno del ricorrente è pari a zero, non è

possibile mettere in atto i provvedimenti professionali richiesti dall'interessato.

Si rinvia, inoltre,

alla risposta fornita al riguardo dall'amministrazione, non senza evidenziare

che essa si è basata su quanto concluso dalla consulente in integrazione

professionale.

16.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della

vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese pari a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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