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Decisione

32.2010.136

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i letti, ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

20

percentuale

di invalidità

4%

Dividendo il lavoro su l'intera settimana, riesce

tuttora ad occuparsi delle pulizie della casa: se sollecita troppo le

articolazioni, i dolori aumentano.

Il padre ed il fratello riordinano i propri letti

quotidianamente; l'assicurata si fa carico del totale cambio delle lenzuola,

senza problemi particolari (i materassi sono leggeri).

Munitasi di una speciale spazzola, la signora RI 1

riesce tuttora ad occuparsi della pulizia dei vetri dividendo il lavoro su

diversi giorni.

Si occupa personalmente anche delle pulizie stagionali,

dividendo il lavoro su diversi giorni; alla necessità chiede la collaborazione

del fratello per alcune attività pesanti.

L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle

attività qui trattate. Considerata l'esigibilità della collaborazione dei

familiari, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti tenendo

conto del maggior impiego di tempo

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali

importanza assegnata

10

percentuale degli impedimenti

10

percentuale

di invalidità

1%

Munitasi di una borsa con rotelle (per evitare il

trasporto dei pesi) riesce ad occuparsi della spesa, raggiungendo a piedi il

vicino supermercato (è priva di patente di guida). Per la spesa settimanale,

può contare sulla collaborazione della zia che oltre ad accompagnarla in auto,

l'aiuta nel trasporto degli acquisti troppo pesanti.

La signora RI 1 si occupa della gestione

burocratica-amministrativa di tutta la famiglia senza problemi al riguardo.

L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle

attività qui trattate. Considerata l'esigibilità della collaborazione dei

familiari, valuto nella misura del 10% la percentuale degli impedimenti tenendo

conto della limitazione nel trasporto dei pesi

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,

ecc.

importanza assegnata

20

percentuale degli impedimenti

10

percentuale

di invalidità

2%

Ha una lavatrice ad uso personale collocata in cucina;

il fratello si occupa del trasporto delle cesta e l'assicurata del bucato

pratico in sé senza problemi al riguardo.

Riesce ad occuparsi dello stiro dividendo il lavoro su

diversi giorni; segnala comunque un carico lavoro alquanto esiguo (in famiglia

usano generalmente abbigliamento "lava-indossa").

Si occupa tuttora di piccoli rammendi.

L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle

attività qui trattate. Considerata l'esigibilità della collaborazione dei

familiari, valuto nella misura del 10% la percentuale degli impedimenti tenendo

conto del maggior impiego di tempo nello stiro.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,

attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,

volontariato

importanza assegnata

0

percentuale degli impedimenti

0

percentuale

di invalidità

0%

Del giardino si è sempre occupato il padre

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

16%

Chi

esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può

svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato

·

I familiari

Considerandi

(…)"

L'assistente sociale,

come accennato, ha dunque accertato un impedimento complessivo del 16%, ciò che

costituisce un'in-validità di pari grado.

9.

Nel

suo ricorso l'assicurata non contesta le risultanze dell'inchiesta che, va

ribadito, come visto hanno pienamente tenuto conto delle sue limitazioni fisiche

dovute sia al Morbo di Still dell'adulto con manifestazione diffusa

infiammatoria distruttiva specialmente dei polsi bilateralmente (sinovite

cronica), ma anche delle grosse articolazioni, sia alla dermatite eczematosa

diffusa.

Il Tribunale rileva,

inoltre, che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CIGI, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica.

Va anche presa in

considerazione la ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione che il bene della comunione richiede

(art. 272 CC).

Ciò permette in

concreto di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

fornita dal fratello e dal padre della ricorrente, specie nelle attività domestiche nelle quali ella incontra maggiori difficoltà o

nei momenti in cui risulta impossibilitata.

A tal proposito va

nuovamente attirata l'attenzione dell'insorgente sull'obbligo per l'assicurato

di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni

sociali (DTF 130 V 97, 123 V 233). In virtù di tale obbligo anche le persone

occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa

e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al

lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo

all'aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le particolari circostanze

(RCC 1984 pag. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Una misura che peraltro deve essere ritenuta maggiore a quella che sarebbe

profusa nel caso in cui l'assicurato fosse in buona salute (DTF 130 V 97).

D'altra parte, bisogna

ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei fattori che,

concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa

dell'assicurato nei vari ambiti domestici.

Nella fattispecie,

esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l'attendibilità. In

effetti esse non appaiono arbitrarie, anzi, risultano conformi non solo alle

risultanze mediche, che non sono qui messe in dubbio, ma anche alle circostanze

ed ai riscontri concreti.

Del resto, questo Tribunale

deve rilevare che le conclusioni dell'assistente sociale sono state tratte dopo

attenta valutazione della situazione particolare e delle affermazioni rese dall'as-sicurata

stessa, nonché delle limitazioni indicate dai dr. med. __________ e __________ e

dal medico SMR, avendo peraltro riconosciuto espressamente degli impedimenti

maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nell'alimentazione e nella

pulizia dell'appartamento.

Tali conclusioni

tengono altresì conto, come detto, della collaborazione fornita (soprattutto) dal

fratello e dal padre (per il giardino) ed appaiono rispettose delle limitazioni

descritte dai medici curanti.

Inoltre l'assistente

sociale ha, con pertinenza, osservato che in generale nella valutazione degli impedimenti in attività domestica si sia tenuto conto anche

degli strumenti e dei mezzi di cui l'assicurata deve, in virtù dell'obbligo di

diminuire il danno, dotarsi per migliorare la propria capacità lavorativa (cfr.

in proposito il citato N. 3096 CIGI) nel rispetto, appunto, dei limiti

funzionali descritti e riconosciuti medicalmente.

Infine, l'assistente

sociale ha pure considerato adeguatamente che lavori pesanti, che

comportano una riduzione funzionale, non vengono svolti tutti i giorni; ha

tenuto altresì conto del nucleo famigliare (il fratello ed il padre) e della

ripartizione delle varie funzioni dipendenti dallo stesso.

10.

Stanti

le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente

sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene

che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità

della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria

e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare

alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili.

Inoltre, è da ritenere

che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche

siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica.

Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, siccome

essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste, non vi sono pertanto validi motivi per scostarsi dalla

valutazione espressa dall'assistente sociale.

Inoltre, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un intervento da

parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente

nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di

tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati

sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche,

sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni

casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 16%

deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo

(fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto

accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata

ed il ricorso respinto.

11.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l'esito della

vertenza, le spese, cifrate in Fr. 200.-, vanno caricate alla ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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