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32.2010.137

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2011Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

I referti

I-J sono stati trasmessi all’UAI (doc. XXVIII) per una presa di posizione.

1.14. Con scritto

del 24 gennaio 2011, l’avv. __________ ha comunicato al TCA di avere assunto il

patrocinio dell’interessato, chiedendo di potere visionare l’intero incarto

(doc. XXIX).

In data 24 gennaio 2011, il TCA ha quindi assegnato

all’avv. __________ un termine per potere prendere visione dell’incarto

dell’assicurato (doc. XXX).

1.15. Con

osservazioni del 26 gennaio 2011, l’UAI ha comunicato al TCA di non avere particolari

osservazioni da porre riguardo ai nuovi referti medici prodotti

dall’assicurato, aggiungendo che “semmai rimane da valutare l’opportunità per

il lodevole Tribunale di sottoporre lo scritto del dr. med. __________ al dr.

med. __________ per presa di posizione” (doc. XXXI).

1.16. In data 2

febbraio 2011 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA la procura debitamente

firmata da parte dell’interessato, chiedendo una proroga del termine di almeno

15 giorni per potere visionare l’incarto (doc. XXXII + 1).

Con

scritto del 2 febbraio 2011, il TCA ha accordato all’avv. __________ la proroga

richiesta al fine di visionare l’incarto dell’assicurato (doc. XXXIV).

1.17. In data 2

febbraio 2011, il TCA ha nuovamente interpellato il dr. __________, invitandolo

a prendere puntuale posizione in merito alle osservazioni redatte in data 21

dicembre 2010 dal dr. __________ (doc. XXXIII).

Il dr. __________

ha risposto con scritto del 4 febbraio 2011 (doc. XXXV), che è stato

prontamente trasmesso dal TCA alle parti (doc. XXXVI), per conoscenza.

1.18. In data 16

febbraio 2011, l’avv. __________ ha postulato la concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. XXXVII).

Nello

stesso scritto, la patrocinatrice dell’assicurato - dopo avere ribadito

integralmente le considerazioni e le richieste già esposte dall’avv. __________,

in particolare circa l’incompletezza delle valutazioni peritali eseguite sia in

ambito reumatologico e neurologico, sia in ambito psichiatrico – ha contestato

la perizia del dr. __________, il quale, a suo avviso, in un solo incontro, per

lo più durato solo un’ora, non ha potuto valutare correttamente le patologie

dell’interessato.

L’avv. __________ ha quindi chiesto al TCA di

ordinare una perizia pluridisciplinare, che valuti tutte le patologie

dell’interessato, comprese quelle psichiatriche, tramite l’allestimento anche

di un test proiettivo (Test di Rorschach) “che potrebbe far emergere (o

escludere) disturbi molto più gravi di quelli indicati dal dr. __________”

(doc. XXXVII + L).

1.19. In data 21

febbraio 2011 la patrocinatrice ha trasmesso al TCA il certificato municipale

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc.

XXXIX).

1.20. Con

osservazioni del 1° marzo 2011, l’UAI ha ribadito quanto già espresso nei

precedenti allegati, rilevando che il rapporto del dr. __________ dell’11

gennaio 2011 prodotto dall’assicurato “non apporta elementi clinici atti a

definire diversamente il caso dell’assicurato (indicazione dei trattamenti

attuati)” (doc. XL).

Questa

presa di posizione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato (doc.

XLI), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Per costante

giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la

questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla

decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.

Se il

Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di

conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio

possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).

In

particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla

base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad

un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte

(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U

46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF

117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,

quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.

sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.3. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente attribuito all’assicurato

un quarto di rendita di invalidità o se al contrario, come da lui richiesto,

egli ha diritto ad una rendita intera di invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del

29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in

quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti

medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile

dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua

sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società

(DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127

V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in

casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una

comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,

nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il

disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007

del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante

di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Nella

precedente perizia pluridisciplinare del 9 gennaio 2007, i medici del SAM

avevano valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________)

e quella psichiatrica (dr.ssa __________).

L’aspetto reumatologico era stato vagliato dal dr.

__________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 5

marzo 2007, aveva posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

di “sindrome cervicospondilogena cronica prevalentemente a sinistra con

componente radicolare irritativa C6 a sinistra in osteocondrosi bisegmentale

C5/6 e C6/7; sindrome lombospondilogena prevalentemente a destra, con

componente radicolare irritativa L4 a destra in osteocondrosi L4/5 con ernia

discale paramediana intraforaminale destra, anomalia di transizione

lombosacrale, disturbi statici del rachide (piatto, scoliosi sinistroconvessa),

decondizionamento muscolare; nota gonartrosi bilaterale in esiti da

meniscectomia mediale nel 2002”, mentre quale diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa quella di “obesità (peso 90 kg/statura 171 cm)” (doc. 94-48).

A proposito della capacità lavorativa, lo

specialista aveva considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella

sua professione di lattoniere, a decorrere dal 2003, ma abile al lavoro al 10%,

con un rendimento del 100%, in attività adatte, rispettose dei suoi limiti

funzionali, sempre a decorrere dal 2003 (doc. 94-50).

L’aspetto neurologico era invece stato valutato

dal dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto

del 23 febbraio 2007, aveva posto le diagnosi di “sindrome cervicale cronica

con dubbia componente irritativa radicolare (C6 o C7?) a sinistra; sindrome lombare

cronica senza sicuri deficit neurologici né sicuri segni per una sindrome radicolare

irritativa” (doc. 94-55).

Il dr. __________ aveva rilevato che “dal punto

di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa” (doc. 94-55).

Infine, l’aspetto psichico era stato vagliato dalla

dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e Capo-clinica

del Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________, la quale, nel

suo referto del 21 febbraio 2007, aveva posto la diagnosi di “sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità medio-lieve (ICD10-F33.1);

sindrome somatoforme da dolore cronico (ICD10-F45.4)” (doc. 94-38).

Quanto alla capacità lavorativa, la specialista aveva

indicato che l’assicurato presentava una incapacità lavorativa del 20% per

ragioni psichiatriche (doc. 94-38).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 30 aprile 2007, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, avevano posto le

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di gravità medio-lieve (ICD10-F33.1); sindrome

somatoforme da dolore cronico (ICD10-F45.4); sindrome cervicospondilogena

cronica prevalentemente a sinistra con componente radicolare irritativa C6 a

sinistra in osteocondrosi bisegmentale C5/6 e C6/7; sindrome lombospondilogena

prevalentemente a destra, con componente radicolare irritativa L4 a destra in

osteocondrosi L4/5 con ernia discale paramediana intraforaminale destra, anomalia

di transizione lombosacrale, disturbi statici del rachide (piatto, scoliosi

sinistroconvessa), decondizionamento muscolare; nota gonartrosi bilaterale in

esiti da meniscectomia mediale nel 2002” (doc. 94-11), mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa avevano indicato quelle di “stato

dopo accertata cupo litiasi o vertigine parossistica benigna orecchio destro

(2006) con ancora attualmente piccoli postumi; obesità (peso 90 kg, statura 171 cm, BMI 29 kg/m2)” (doc. 94-27).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

avevano ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 100%

nell’attività lavorativa abituale di lattoniere (doc. 94-34), ma abile al

lavoro al 100%, con un rendimento massimo dell’80%, in attività adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 94-35).

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 1.2.), con decreto di stralcio 32.2009.95 del

7 settembre 2009, il TCA, omologando la transazione delle parti, ha annullato

la decisione impugnata, rinviando gli atti all’UAI per procedere ad una

rivalutazione peritale psichiatrica volta a definire l’evoluzione della

problematica depressiva, l’influsso sulla capacità lavorativa residua e a

valutare il trattamento in atto e le conseguenze del medesimo sulla capacità

lavorativa dell’interessato (doc. 140/1-4).

2.6. L’UAI,

conformemente a quanto stabilito dal TCA nel decreto di stralcio 32.2009.95 del

7 settembre 2009 (cfr. consid. 2.2.), con lo scopo di accertare in maniera

approfondita lo stato di salute, dal profilo psichico, dell’assicurato, ha

affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il mandato di esperire

una perizia psichiatrica (dr. __________ / dr. __________).

Il dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, nel rapporto del 26 novembre

2009, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e quelli

oggettivi, hanno posto le seguenti diagnosi:

" - sindrome

depressiva ricorrente episodio attuale di lieve-media

entità

(ICD10-F33.0) esistente da febbraio 2003;

-

sindrome cervicospodilogena cronica;

-

gonartrosi bilaterale con stato dopo

meniscectomia mediale destra nel 2002.” (Doc. 151-6)

Il dr. __________ e il dr. __________ hanno

considerato che, come già indicato nella perizia del SAM del 2007, l’assicurato

sia da ritenere, per motivi psichiatrici, inabile al lavoro al 20%, aggiungendo

che “l’inabilità lavorativa per cause psichiche non è addizionale a quella per

motivi fisici” (doc. 151-7).

I medici del CPAS hanno così motivato la loro

valutazione:

"

Valutazione e prognosi

Si tratta di un 54enne per molti anni attivo come

lattoniere industriale che a febbraio 2003 abbandona definitivamente le proprie

competenze lucrative a causa di problematiche fisiatriche per le quali avanza

una richiesta di prestazioni AI che dopo valutazione reumatologica gli vengono

negate perché ritenuto totalmente abile in attività confacenti. Fa ricorso che

viene accolto sulla base di uno stato psicopatologico depressivo reattivo ma

che in sede di accertamento pluridisciplinare SAM è considerato invalidante in

misura non superiore al 20%.

Di fatto ciò che emerge dalla storia clinica del

peritando è una persona chiusa in una posizione regressiva che ha abbandonato

le proprie competenze lucrative, aspetto che però non va letto come effettiva

perdita della capacità di funzionare sul piano lavorativo, ma come tendenza ad

attirare l’attenzione sulla propria precaria situazione socio-economica. In

tale ambito ha finito per rimanere coartato sulla propria condizione di

malessere soggettivo, ha sviluppato l’idea di non essere più in grado di

lavorare ed in quanto tale ha finito per irrigidirsi nella convinzione di avere

diritto di godere di una rendita di invalidità completa senza invece

interrogarsi sulle proprie reali capacità di rientrare nel mondo del lavoro

attivo ed esercitarle.

Ovviamente le decisioni di rifiuto al

riconoscimento di tale condizione di inabilità inevitabilmente hanno inciso

sull’adeguatezza psichica del peritando che, nonostante la presa a carico

psichiatrica, continua a manifestare comportamenti di accudimento sociale e

pretese di presa a carico da parte delle istituzioni.

Da quanto è stato possibile osservare nel corso

dell’attuale valutazione il peritando ha dato l’impressione di possedere

tuttora sufficienti capacità di attivazione. Egli manifesta certamente una

visione pessimistica circa le proprie possibilità di reinserimento

professionale ma ciò sembra più che altro essere dettato dalla difficoltà di

reperire un’occupazione che soddisfi le sue limitazioni fisiche, che non da

motivi psicologici. Non sono inoltre emersi deficit personologici o una

patologia psichiatrica maggiore, quanto invece l’attesa che le istituzioni gli

risolvano i problemi. In altre parole appare arroccato in una posizione

vittimistica, pretendendo che gli altri corrano in suo soccorso e lo

accudiscano, quantomeno sul piano finanziario.

Non posso infine condividere la diagnosi di

sindrome somatoforme da dolore cronico. Il dolore di natura psicogena infatti

non migliora e non peggiora e non è modificato da influenze climatiche,

farmacologiche o terapeutiche alternative, come invece sembra avvenire nel caso

del peritando. Sussiste quindi tuttora una condizione di malessere psichico ad

impronta depressiva che è certamente stabilizzata ma che non è peggiorata

rispetto a quando è stata diagnosticata nell’ambito della valutazione

pluridisciplinare SAM del 2007 e che in quanto tale non influisce in modo

determinante sulla capacità lucrativa del peritando.” (Doc. 151-6)

Nel rapporto medico del 29 gennaio 2010, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di

conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13),

poste le diagnosi principali di “sindrome cervicospondilogena cronica

prevalentemente a sinistra con componente radicolare irritativa CS a sinistra

in: osteocondrosi bisegmentale C5-C6 e C6-C7; sindrome lombospondilogena

prevalentemente a destra, con componente radicolare irritativa L4 a destra in:

osteocondrosi L4-L5 con ernia discale e paramediana intraforaminale a destra

con anomalia di transizione lombosacrale, disturbi statici del rachide (piatto,

scoliosi sinistro-convessa), decondizionamento muscolare; nota gonartrosi

bilaterale su esiti di meniscectomia mediale nel 2002” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quella di “sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità lieve-medio (ICD10-F33.0)”,

ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 100% nella sua attività

abituale di lattoniere e inabile al lavoro al 20% in attività adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 152/1-2).

Il dr. __________ ha concluso che “si conferma la

decisione precedente in assenza di modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione del SAM” (doc. 152-2).

2.7. In sede

ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI, producendo un

referto, datato 14 aprile 2009, redatto dal dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, indirizzato all’allora patrocinatore

dell’interessato, del seguente tenore:

"

In relazione alla sua richiesta di ulteriore

complemento di informazioni sul caso del mio paziente, le confermo che il

signor __________ è sempre regolarmente in mio trattamento.

A proposito della perizia della collega dr.ssa __________,

le riconfermo, dal mio punto di vista, la non accettabilità di una valutazione,

su un caso oltremodo complesso, di solo due pagine.

Al di là della grossolanità della valutazione,

tra l’altro il paziente viene definito un uomo 42enne mentre in realtà ha 10

anni di più (ma potrebbe essere un errore di battitura), nella “perizia” la

collega riconosce effettivamente il disagio psichico legato all’episodio

depressivo grave ricorrente senza pause libere nelle fasi intercritiche, dove

però a monte del riconoscimento del danno alla salute, determinato dalla

malattia depressiva cronica, viene valutata una capacità lavorativa dell’80%. È

questo che non capisco perché nella valutazione, a meno che non sia un errore,

forse la collega intendeva dire l’80% di inabilità lavorativa, non vedo la

logica conseguente dell’incapacità lavorativa. Tra l’altro, come già segnalato,

il paziente è sotto costante trattamento farmacologico importante e questo già

di per sé riduce notevolmente le competenze sociali della persona, come

riconosciuto in una sentenza recente del Tribunale federale.

Inoltre, l’andamento cronico della malattia e le

vicissitudini dell’iter con l’amministrazione hanno determinato sempre più in

maniera evidente una modificazione duratura della personalità, provocata dalla

malattia con atteggiamento rassegnato di fronte all’esistenza di questo

paziente, che presenta a mio modo di vedere delle limitazioni oramai

irreversibili per quanto riguarda la capacità lavorativa. Il paziente è

perennemente disturbato da dolori e vertigini con un aspetto oramai sempre più

trascurato e con umore costantemente rivolto verso il polo depressivo con

chiare caratteristiche anedoniche.

Dal punto di visto diagnostico, vanno separate le

due diagnosi di depressione ricorrente e disturbo somatoforme da dolore

persistente, che provocano sul versante della capacità lavorativa, integrando

le limitazioni provocate dalle due diagnosi, una incapacità lavorativa

integrata del 100%.

Questo già a partire dagli anni 2003 come dalle

documentazioni presenti e dove non vi è mai stato un recupero della capacità

lavorativa.

Osservo che anche nella valutazione della dr.ssa __________

al punto 9 vi è una concordanza di un riconoscimento di un’incapacità

lavorativa al 100% già dal 2003, che riconferma nel 2005 e non si capisce bene,

nella stringatezza della valutazione, cosa succede per cui questo paziente poi

recuperi improvvisamente la capacità lavorativa.

In conclusione, egregio Avvocato, le riconfermo

la mia valutazione e cioè che il paziente, signor RI 1, sia inabile al lavoro

nella misura completa, questo principalmente per le due diagnosi psichiatriche

che vanno integrate nella valutazione della capacità lavorativa, cioè il

disturbo depressivo ricorrente e il disturbo somatoforme da dolore persistente,

oltre alle patologie di carattere reumatologico internistico accertate agli

atti, che insieme hanno contribuito a determinare una terza diagnosi che è

quella di modificazione duratura della personalità evoluta come complicazione

clinica della malattia presentata dal paziente, che non ha più presentato

periodi di remissione dei sintomi.” (Doc. B)

L’assicurato ha poi prodotto un referto, datato

20 ottobre 2008, indirizzato all’avv. RA 1, in cui il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, poste le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore

persistente; sindrome cervicospondilogena cronica su osteocondrosi C5/C6 con

probabile irritazione della radice C6 di destra su restringimento del neuroforame,

senza deficit neurologici. Pregressa irritazione intermittente della radice C6

di sinistra. Osteocondrosi C6/C7; epicondilite radiale a destra; sindrome

lombospondilogena cronica su osteocondrosi L4/L5 con ernia discale e

intraforaminale a destra, attualmente senza neurocompressione; incipiente

coxartrosi a sinistra nota da 3/2008, leggermente sintomatica; incipiente

gonartrosi mediale a destra in stato dopo meniscectomia nel 2002”, ha osservato:

"

Il paziente soffre di dolori diffusi.

Attualmente si situa in primo piano la sindrome cervicospondilogena con

probabile componente radicolare C6 a destra puramente irritativa, senza deficit

neurologici. Vi è inoltre un’epicondilite radiale a destra. Da alcuni mesi il

paziente presenta dolori inguinali a sinistra alla deambulazione. La

radiografia standard realizzata dal dr. __________ (che tratta il paziente con

l’agopuntura) mostra un’incipiente coxartrosi.

La situazione è dunque invariata rispetto alla

mia valutazione del 25.9.2006 e a quella del dr. __________ per la perizia

multidisciplinare SAM del 30.4.2007, ad eccezione della nuova insorgenza di

un’incipiente coxartrosi a sinistra.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa, se

dovessi valutare il paziente come perito per il SAM, in accordo con il dr. __________

lo riterrei inabile al lavoro in misura completa come lattoniere. In un lavoro

adatto, che rispetti le regole di ergonomia della schiena e eviti lunghi

spostamenti a piedi nonché, nei limiti del possibile, spostamenti su terreni

accidentati e il dover salire e scendere regolarmente le scale, abile al lavoro

a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 40%.

La differenza tra la mia valutazione e quella del

dr. __________ in un lavoro leggero si basa da un lato semplicemente su una mia

diversa valutazione dell’influenza dei problemi reumatologici sulla capacità

lavorativa, dall’altro sulla nuova insorgenza di una coxartrosi che rappresenta

un oggettivo peggioramento dello stato di salute dell’assicurato rispetto a 1 ½

anno fa’.” (Doc. E)

L’assicurato ha pure trasmesso un referto, datato

24 settembre 2010, indirizzato all’avv. RA 1, stilato dallo psichiatra curante,

dr. __________, del seguente tenore:

"

Le confermo innanzitutto che il paziente è

sempre sotto mio costante e regolare trattamento.

Come già abbiamo avuto modo di parlare

telefonicamente, la nuova perizia effettuata dall’AI presso il dr. __________

non mi soddisfa e questo per diverse considerazioni. La principale è che il

collega non entra nel merito né per confermare né per sconfessare quanto da me

scritto in precedenza su questo caso. In particolare mi riferisco alla lettera

a lei indirizzata del 14.4.2009.

Nelle disposizioni delle sue affermazioni

addirittura prima sembra che neghi quanto da me certificato per poi confermarlo

successivamente nella presentazione del quadro clinico.

Mi sembra che la constatazione obiettiva che fa

il collega sul paziente analizza dettagliatamente quanto da me già esposto in

diversi rapporti per l’assicurazione, cioè il disturbo depressivo ricorrente,

il disturbo somatoforme da dolore persistente e la modificazione duratura della

personalità legata al dolore cronico.

Per quanto riguarda la sindrome depressiva

ricorrente (F33.4), il collega ne descrive chiaramente tutte le stigmate

dimenticando che questa categoria viene indirizzata anche quando i pazienti

sono in trattamento per ridurre il rischio di ulteriori episodi gravi. A tale

proposito le ricordo che il signor RI 1 è sotto un’importantissima

farmacoterapia combinata antidepressiva, ansiolitica ed ipnotica.

Per quanto riguarda la sindrome somatoforme da

dolore persistente (F45.4), le ricordo che questo disturbo è caratterizzato da

un dolore persistente intenso e penoso, che non può essere normalmente spiegato

da un processo fisiologico o da una malattia somatica e che interviene in

associazione con un conflitto emozionale o con problemi psicosociali che

possono essere individuati come i principali fattori causali.

Le ricordo che il paziente presenta diverse

problematiche a carico del sistema scheletrico e muscolare.

Le ricordo che i pazienti che hanno un dolore di

origine organica dove le diagnosi mediche non sono definitive possono

facilmente risentirsi spaventati per questa condizione di grave sofferenza.

Il collega dice di non condividere questa

diagnosi ma a mio modo di vedere non ne spiega il motivo, essendo chiare tutte

le stigmate del disturbo.

Sappiamo inoltre che il disturbo depressivo

ricorrente e il disturbo somatoforme da dolore persistente possono cronicamente

autoalimentarsi vicendevolmente.

In pratica il collega nel punto 5 afferma che il

paziente è depresso e soffre per questi dolori non del tutto chiariti dal punto

di vista ortopedico-reumatologico, ma che però fa la vittima.

Come abbiamo appena detto, è evidente che una

persona con un disturbo dell’umore cronico e un disturbo somatoforme da dolore

persistente spesso si senta in qualche modo preso in giro e non creduto dai

medici che lo fraintendono pensando a un disturbo fittizio o a un disturbo

istrioniforme.

Per finire la terza diagnosi, modificazione

duratura della personalità dovuta al dolore cronico (F62.8), è fondamentale in

questo caso che si trascina oramai da anni, dove il paziente lamenta un dolore

cronico penoso e diffuso legato al disturbo affettivo che non è mai stato preso

in considerazione seriamente per la sua devastante invalidazione e che ha

determinato come esito la modificazione duratura della personalità del paziente

che si è sviluppato in assenza di un precedente disturbo della personalità a

causa principalmente dello stress legato al dover sopportare per un lunghissimo

periodo la condizione di dolore cronico legata alla sua esperienza di malato.

Il paziente oramai ha chiaramente manifestato una

condizione di disadattamento che non c’era prima dell’esperienza patogena.

Ritengo in conclusione, che queste valutazioni,

come già altre volte affermato, siano state effettuate in maniera sommaria e

senza entrare nel contraddittorio con il sottoscritto medico curante che viene

semplicemente “cancellato”. È evidente come l’andamento cronico della malattia

e le vicissitudini del rapporto con l’amministrazione hanno segnato

profondamente il signor __________ che appare oramai definitivamente rassegnato

esistenzialmente e non si vede più come persona in grado di esercitare una

qualsivoglia attività lavorativa remunerativa come è stato prima dell’evento

morboso.” (Doc. G)

Il dr. __________, perito del CPAS, in uno

scritto del 19 ottobre 2010, ha così commentato il referto del dr. __________:

"

Queste le mie considerazioni in merito a quanto

richiestomi in data 18.10.2010 concernente il paziente sunnominato.

Per quanto riguarda la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente che nella mia valutazione peritale del 26.11.2009

considero di lieve-media entità è ovvio che questa valutazione si basa su

quanto da me obiettivato. Il dr. __________ ritiene invece essere di più

marcata entità e, mi pare di capire, voglia fare passare il concetto che se non

è apparsa più incisiva è dovuto alla farmacoterapia che il suo assistito

assume. Se così è dimentica il fatto che nelle nostre valutazioni ci dobbiamo

attenere anche e soprattutto a quanto emerge in occasione delle valutazioni

stesse e nel caso in oggetto, ribadisco, lo stato depressivo obiettivato

all’epoca non era di entità marcata.

Rispetto alla diagnosi di sindrome somatoforme da

dolore cronico, come ho avuto modo di dire nella citata perizia, non concordo

con tale diagnosi perché il peritando descriveva chiaramente come i dolori

fisiatrici risentissero positivamente, seppure transitoriamente, dei vari

approcci terapeutici mentre è risaputo che il dolore fisico a genesi

psicologica non migliora e non peggiora così come non risente di influenze

farmacologiche o atmosferiche come invece sembra avvenire nel caso in oggetto.

Infine per quanto riguarda le modificazioni della

personalità cui il dr. __________ fa riferimento, ribadisco che in occasione

della valutazione psichiatrica del 26.11.2009 non ho rilevato alcuna

destrutturazione personologica a valenza patologica.” (Doc. XVI/1)

Nelle annotazioni del 28 ottobre 2010, il dr. __________

del SMR e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno indicato:

"

Si prende atto della presa di posizione espressa

da parte del dr. __________ nella lettera indirizzata al Centro Peritale per le

Assicurazioni Sociali di fronte alle contestazioni mosse nei confronti della

sua perizia.” (Doc. XVI/2)

Il dr. __________, chiamato dal patrocinatore

dell’assicurato ad esprimersi riguardo alla presa di posizione del perito, con

scritto del 12 novembre 2010, ha osservato:

"

Come da sua richiesta, le rispondo in merito

alla presa di posizione del dr. __________ per UAI.

Le riconfermo in toto la mia valutazione su

questo caso, riconfermando quanto già detto precedentemente.

Il collega nelle sue osservazioni argomenta,

secondo me in modo inconcludente, il fatto che nelle loro valutazioni si debba

attenere a quanto emerge in occasione della valutazione stessa, mentre sappiamo

benissimo che più volte i tribunali delle assicurazioni hanno ribadito il

concetto che in certe patologie complesse, come nel caso in esame, le

valutazioni andrebbero svolte nell’arco di più osservazioni in un lungo periodo

di tempo.

Il fatto che il paziente sia sotto trattamento

psicofarmacologico specifico per evitare l’aggravarsi o il ripetersi degli

episodi depressivi fa parte dei codici diagnostici internazionali e il medico

che valuta un paziente deve tenerne conto.

Per quanto riguarda la sindrome somatoforme, la

definizione internazionale riconosciuta parla di un disturbo caratterizzato da

un dolore intenso, persistente e penoso che non può essere semplicemente

spiegato da un processo fisiologico da malattia somatica e che interviene in

associazione con un conflitto emozionale con problemi psicosociali che possono

essere individuati come i principali fattori casuali.

Per cui la considerazione del collega sul fatto

che il dolore fisico sarebbe risaputo che “non migliora e non peggiora” non è

affatto scientifica.

Infine per quanto riguarda la terza diagnosi da

me citata, quella di modificazione duratura della personalità secondaria a

dolore cronico, è ovvio che è una diagnosi fondata sull’osservazione nel tempo

del paziente da parte dell’osservatore medico.” (Doc. H)

In corso

di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli le seguenti

precisazioni:

"

(…)

Alla luce di queste considerazioni dello

psichiatra curante, La invito a fornire a questo Tribunale le seguenti

precisazioni:

1.

tenuto conto delle patologie che affliggono l’assicurato - definite dallo

psichiatra curante come “complesse” - la valutazione peritale del caso

dell’interessato non necessitava di un numero maggiore di osservazioni, da

svolgere su un periodo di tempo più lungo? Per quali ragioni? Voglia

cortesemente motivare la Sua risposta.

Considerandi

2.

Lei

ha considerato che la sindrome depressiva ricorrente di cui è affetto

l’assicurato sia di lieve-media entità.

Secondo

il dr. __________, al contrario, la patologia è più grave, ma ciò non sarebbe

emerso in occasione della visita peritale in quanto l’interessato era “sotto

un’importantissima farmacoterapia combinata antidepressiva, ansiolitica ed

ipnotica” per ridurre il rischio di ulteriori episodi gravi.

A

proposito di tale argomentazione dello psichiatra curante, nel suo scritto del

19.

ottobre 2010, Lei ha osservato che “nelle nostre valutazioni ci dobbiamo

attenere anche e soprattutto a quanto emerge in occasione delle valutazioni

stesse”.

Il

dr. __________, nello scritto del 12 novembre 2010, ha ribadito che “il fatto che il paziente sia sotto trattamento psicofarmacologico specifico

per evitare l’aggravarsi o il ripetersi degli episodi depressivi fa parte dei

codici diagnostici internazionali e il medico che valuta un paziente deve

tenerne conto”.

2a. Al riguardo, La invito a precisare se, al momento della Sua

visita peritale, l’assicurato era, come indicato dallo psichiatra curante,

sotto trattamento psicofarmacologico specifico e, se sì, di che genere?

2b. Nella Sua

valutazione peritale ha tenuto conto di questo aspetto? Se sì, in che misura?

2c. Alla luce della farmacoterapia specifica assunta

dall’interessato, conferma che la depressione di cui è affetto il signor RI 1

sia sempre stata di lieve-media entità o ritiene, al contrario, che una tale

diagnosi sia dovuta ad una condizione particolarmente favorevole

dell’interessato al momento della valutazione peritale, resa possibile

dall’assunzione dei farmaci?

Voglia cortesemente motivare le Sue risposte.”

(Doc. XXII)

Con

scritto del 9 dicembre 2010, il dr. __________ ha risposto:

"

Queste le mie considerazioni in merito a quanto

da voi richiesto in data 7.12.2010.

1.

Innanzitutto, come ho già avuto modo di diagnosticare nell’ambito

della perizia da me redatta in data 26.11.2009, non ho rilevato alcuna

psicopatologia complessa. In ogni caso, non ho rilevato dati che mi abbiano

fatto sorgere dubbi sull’entità ed il tipo di psicopatologia da me

diagnosticata e che pertanto potesse necessitare di ulteriori accertamenti.

2a. Al momento della mia visita peritale ho esplicitamente chiesto

all’assicurato che tipo di farmacoterapia assumesse e l’assicurato mi ha

risposto di assumere regolarmente una farmacoterapia a base di Efexor ER 150 mg

cp 1-0-1, Remeron 30 mg cp 0-0-0-1, Rivotril 0.5 mg cp 1-0-0 e Xanax Retard 0.5

mg cp 1-0-0.

2b. Nella mia valutazione ho tenuto conto di questo aspetto e

specificatamente degli effettivi benefici di tale trattamento tant’è che ad una

specifica domanda l’assicurato ha ammesso, cosa segnalata nella perizia da me

redatta, di essere migliorato sul piano della timia da quando è in cura con lo

psichiatra dr. __________.

2c. Confermo tuttora le conclusioni avanzate nella perizia del

26.11.2009

Nulla esclude che quanto da me osservato in occasione

dell’accertamento peritale citato possa essere stato conseguente ad una

condizione favorevole dell’assicurato grazie all’assunzione della

farmacoterapia di cui sopra, il che dal mio punto di vista significa che il

trattamento biologico cui l’assicurato è sottoposto è valido ed in quanto tale

gli ha consentito di recuperare risorse psicologiche tali da manifestare uno

stato di malessere di tipo depressivo non grave e pertanto di entità tale da

non influire in modo determinante sulla sua capacità lavorativa.”

(Doc. XXIII)

Con scritto del 21 dicembre 2010, indirizzato

all’avv. __________, il dr. __________ ha rilevato:

"

Come da accordo le mando le mie osservazioni in

merito alla presa di posizione del collega dr. __________ sui quesiti posti dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Come discusso, la mia impressione è che il

collega abbia risposto in modo evasivo alle domande poste dal Tribunale, non

chiarendo la sua posizione sulle mie osservazioni poste a suo tempo sul caso

del signor RI 1.

In sintesi, ritengo la condizione del mio

paziente clinicamente complessa e come tale ritengo non potesse essere valutata

in una singola osservazione a causa dell’intreccio di patologie e della

psicofarmacoterapia assunta.

A questo proposito, le invio il referto del dr. __________,

specialista in neurologia, datato 13.12.2010, che da una parte riconferma la

mia diagnosi e dall’altra ne pone di nuove, confermando ulteriormente la

complessità del quadro clinico sofferto dal paziente.

Le riconfermo quindi la diagnosi da me posta di

disturbo depressivo ricorrente sotto trattamento farmacologico per ridurre il rischio

di ulteriori episodi F33.4 e di modificazione duratura della personalità dovuta

al dolore cronico F62.8, sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4.

In conclusione, egregio avvocato, le riconfermo

integralmente la mia valutazione sul caso così come lungamente discusso e

certificato per iscritto.” (Doc. I)

In allegato a quanto certificato dal dr. __________,

il referto del 13 dicembre 2010 del dr. __________, spec. FMH in neurologia, indirizzato

al dr. __________, spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

"

(…)

Diagnosi:

sindrome dolorosa cronica a carattere fibromialgico, radicolare C6 a sinistra

su discopatia C5-C6, radicolare L4 a destra su discopatia L4-L5, stato

depressivo, stato dopo vestibulopatia periferica, gonartrosi bilaterale e

coxartrosi sinistra.

Possibile

sintomatologia nevralgica di origine erpetica del secondo ramo trigeminale a

destra. Sindrome da restless legs.

Valutazione: si tratta di un paziente già

ampiamente indagato con le diagnosi sopraccitate, che accusa attualmente oltre

alla sintomatologia da spiegare nell’ambito delle diagnosi evocate, d’un lato

una molto probabile sindrome da restless legs, dall’altra di una sintomatologia

dolorosa al secondo ramo trigeminale destro, già indagata nelle ultime settimane

e di origine verosimilmente erpetica.

Come già da te ben osservato si tratta

effettivamente di una sindrome da restless legs secondo la fenomenologia

descritta, molto probabilmente di origine idiopatica, anche se è stata

sottolineata l’importanza di evitare sostanze quali la coffeina in grandi

quantità nonché il tabagismo, mentre sarebbe pure opportuno sospendere

probatoriamente la statina se i valori di ipercolesterolemia lo consentono.

Qualora queste misure non dovessero risultare sufficienti, si può proporre

basse dosi di Adartrel, ricordando però quale effetto secondario eventuali

colpi di sonno diurni che limiterebbero la guida. Eviterei al momento del

Madopar seppur basso dosato in ragione della relativa giovane età del paziente.

Dal punto di vista di laboratorio è opportuno ancora ricercare gli usuali

fattori che possono portare ad una sindrome di restless legs, in particolare

una diminuzione della ferritina, un’uremia o un’insufficienza renale.

Un trattamento antivirale adeguato è già stato

intrapreso in ragione di una sintomatologia a carattere nevralgico del secondo

ramo trigeminale destro, già indagata anteriormente, ma la persistenza della

sintomatologia dolorosa, che aggrava la sindrome fibromialgica, richiederebbe

una terapia di base: si potrebbe tentare con del Lyrica a dosi lentamente

progressive, tuttavia considerando anche lo stato depressivo per esempio del

Cymbalta sempre a dosi gradualmente progressive potrebbe essere d’aiuto, in

modo da migliorare anche il sonno che risulta disturbato. Ciò permetterebbe

anche di evitare l’assunzione di Rivotril e Tramal. Queste proposte vanno però rivalutate

da parte tua e degli altri medici che meglio conoscono il paziente, in

particolare anche dal dr. __________ che segue il paziente per lo stato depressivo.

È stata concordata con il paziente una

rivalutazione nel mese di gennaio.” (Doc. J)

Chiamato dal TCA ad esprimersi in merito alle

ulteriori considerazioni espresse dal dr. __________ nello scritto del 21

dicembre 2010 (doc. XXXIII), in data 4 febbraio 2011, il dr. __________ ha

rilevato quanto segue:

"

In merito all’ulteriore richiesta di chiarimenti

del 2.2.2011, confermo quanto già descritto in data 9.12.2010 la cui

esposizione mi sembra chiara e certamente non evasiva.

Ribadisco inoltre che al momento della

valutazione peritale psichiatrica da me allestita il peritando non presentava

alcuna psicopatologia complessa né tantomeno una destrutturazione personologica

di tale entità da compromettere in modo significativo la sua funzionalità lucrativa.”

(Doc. XXXV)

L’assicurato ha poi trasmesso al TCA un referto

del dr. __________, datato 11 gennaio 2011, indirizzato al dr. __________, del

seguente tenore:

"

(…)

Diagnosi:

sindrome dolorosa cronica a carattere fibromialgico, radicolare C6 a sinistra

su discopatia C5-C6, radicolare L4 a destra su discopatia L4-L5, stato

depressivo, stato dopo vestibulopatia periferica, gonartrosi bilaterale e

coxartrosi sinistra.

Possibile

sintomatologia nevralgica di origine erpetica del secondo ramo trigeminale a

destra, in regressione. Sindrome da restless legs.

Valutazione: L’evoluzione di questo paziente è

invariata dopo aver sospeso l’importante assunzione di coffeina e ridotto

drasticamente il tabagismo, nonché sospendendo pure probatoriamente la statina:

il paziente riferisce di continuare ad accusare una sensazione di gambe

impazienti la sera con dolori il giorno seguente. È opportuno che come già

espresso nella mia lettera precedente vengano ricercati ancora da parte tua in

ambito internistico i fattori che possono portare ad una sindrome da restless

legs, in particolare una diminuzione della ferritina, un’uremia o

un’insufficienza renale. Qualora non si avessero elementi in tal senso si può

proporre dell’Adartrel a dosi lentamente progressive assunte la sera.

Qualora questo trattamento non dovesse rivelarsi

sufficientemente efficace, è stato proposto al paziente di effettuare un esame

di risonanza magnetica della colonna lombare nonché pure a livello cervicale

per meglio valutare una compromissione radicolare rispettivamente un’incipiente

mielopatia. Il paziente desidera aspettare con queste ulteriori proposte. Si

tratterà poi di valutare anche l’indicazione ad un’infiltrazione con

corticosteroidi a livello lombare se necessario.

Quale ulteriore passo terapeutico una

fisioterapia mirata con insegnamento di esercizi di rinforzo muscolare e

soprattutto di stretching nonché miglioramento della postura potrebbe essere

pure d’aiuto.

La sintomatologia dolorosa nevralgica del secondo

ramo trigeminale destro è nettamente migliorata con il trattamento antivirale.

Ti sono grato di rivedere il paziente alla luce

di queste considerazioni e volermi informare sull’ulteriore decorso. Da parte

mia è stato concordato un controllo telefonico con il paziente nel mese di febbraio.”

(Doc. L)

2.8

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.8.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’Ufficio

AI, in quanto la problematica psichica non è stata sufficientemente chiarita.

Nonostante

l’amministrazione abbia fatto esperire, conformemente a quanto stabilito nell’accordo raggiunto dalle parti e omologato dal TCA con decreto di

stralcio 32.2009.95 del 7 settembre 2009 (cfr. consid. 2.5.), una

valutazione psichiatrica dal Centro peritale, questo Tribunale ritiene di non

potersi fondare sul referto peritale del 26 novembre 2009 dei medici del CPAS

per stabilire quali siano i disturbi di natura psichiatrica dell’interessato e

l’influsso che gli stessi hanno sulla sua capacità lavorativa residua.

2.9.1

A proposito

delle patologie di origine somatica dell’interessato, va sottolineato

innanzitutto che, alla luce dell’accordo raggiunto dalle parti e omologato dal

TCA con decreto di stralcio 32.2009.95 del 7 settembre 2009 (cfr. consid. 2.5.),

questo Tribunale non può - contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1 (cfr.

doc. X + E-F) - ritenere ora che la situazione reumatologica dell’interessato

necessiti di essere rivalutata alla luce del peggioramento constatato dal dr. __________

nello scritto del 20 ottobre 2008.

Questo documento, già presente agli atti al

momento della transazione omologata dal TCA il 7 settembre 2009 - in quanto

trasmesso dall’avv. RA 1 all’UAI in data 5 novembre 2008 (cfr. doc. 117/1-5) –

era del resto stato ritenuto dal dr. __________ del SMR ininfluente sulla

valutazione operata dai medici del SAM. Nelle annotazioni del 10 novembre 2008,

infatti, il medico del SMR aveva indicato che “per quanto riguarda il

peggioramento descritto dal dr. __________ nella lettera del 29.10.2008 indirizzata

al legale, faccio notare che una incipiente coxartrosi a sinistra non riduce

ulteriormente i limiti già ristretti (per quanto riguarda spostamenti e

posizioni) che questa patologia può ulteriormente comportare; in altre parole

anche una incipiente coxartrosi porta gli stessi limiti per spostamenti,

posizioni, che sono stati descritti prima” (doc. 118-1).

2.9.2

Quanto invece alla patologia

psichiatrica – l’unica che necessitava di nuovi approfondimenti, secondo quanto

concordato dalle parti e omologato dal TCA con decreto di

stralcio 32.2009.95 del 7 settembre 2009 (cfr. consid. 2.5.) - nel consulto

peritale del 26 novembre 2009 il dr. __________ e il dr. __________ hanno

diagnosticato la presenza di una sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di lieve-media entità (ICD10-F33.0), esistente da febbraio 2003, ritenendo

l’assicurato, da questo profilo, inabile al lavoro nella misura del 20% (doc. 151-7).

Gli specialisti in psichiatria hanno inoltre espressamente indicato che “lo

stato psicopatologico appare attualmente stabilizzato e tuttavia

sostanzialmente immodificato rispetto a quanto identificato nell’ambito

dell’accertamento pluridisciplinare SAM del 2007” (doc. 151-6).

Di

diverso avviso lo psichiatra curante, dr. __________, a mente del quale

l’assicurato è affetto da “sindrome depressiva ricorrente sotto trattamento

farmacologico per ridurre il rischio di ulteriori episodi (ICD10-F33.4); sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4); modificazione duratura della

personalità dovuta al dolore cronico (ICD10-F62.8)”.

Il dr. __________

ha a più riprese e motivatamente contestato la valutazione peritale dei medici

del CPAS, criticando in particolare la “sommarietà” della visita peritale (cfr.

doc. G), ritenendo che in “certe patologie complesse, come nel caso in esame,

le valutazioni andrebbero svolte nell’arco di più osservazioni in un lungo

periodo di tempo” (doc. H). Lo psichiatra curante ha poi ribadito tale concetto

nello scritto del 21 dicembre 2010, nel quale ha indicato che “ritengo la

condizione del mio paziente clinicamente complessa e come tale ritengo non

potesse essere valutata in una singola osservazione a causa dell’intreccio

delle patologie e della psicofarmacoterapia assunta” (doc. I).

Il dr. __________

ha sottolineato che il perito psichiatra non ha, a suo parere, debitamente

considerato l’importante farmacoterapia combinata antidepressiva, ansiolitica

ed ipnotica assunta dall’assicurato per evitare l’aggravarsi o il ripetersi

degli episodi depressivi (doc. G, H, I).

Vista la

divergenza di opinioni appena esposta, questa Corte ha interpellato il dr. __________,

il quale, con scritto del 9 dicembre 2010, ha ribadito di non avere rilevato, al momento dell’esame peritale, alcuna psicopatologia complessa o eventuali dati

che potessero far sorgere dei dubbi in merito all’entità della patologia

dell’interessato (doc. XXIII). Il perito ha aggiunto di avere chiesto

espressamente all’assicurato di indicare quale fosse la farmacoterapia assunta

e di avere tenuto conto degli effettivi benefici derivanti dal trattamento in

atto (doc. XXIII). Infine, il dr. __________ ha nuovamente confermato la

correttezza delle conclusioni peritali, sottolineando che “nulla esclude che

quanto da me osservato in occasione dell’accertamento peritale citato possa

essere stato conseguente ad una condizione favorevole dell’assicurato grazie

all’assunzione della farmacoterapia di cui sopra, il che dal mio punto di vista

significa che il trattamento biologico cui l’assicurato è sottoposto è valido

ed in quanto tale gli ha consentito di recuperare risorse psicologiche tali da

manifestare uno stato di malessere di tipo depressivo non grave e pertanto di

entità tale da non influire in modo determinante sulla sua capacità lavorativa”

(doc. XXIII).

Il TCA non

può considerare sufficienti, al fine di dirimere la questione, le risposte

fornite dal dr. __________, per i motivi di seguito esposti.

Da una parte, a mente del TCA è vero che, come

indicato dal dr. __________ (cfr. doc. XXIII), al momento della valutazione

peritale occorre tenere conto degli effetti benefici della psicofarmacoterapia

assunta dall’interessato (sulla necessità di prendere in considerazione un

“presidio psicofarmacologico”, cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011).

È anche

vero che, secondo un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA

U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125.

V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

D’altra

parte, tuttavia, questa Corte non può che concordare con lo psichiatra curante

a proposito del fatto che, alla luce delle patologie dell’assicurato, il perito

non poteva accontentarsi di un unico colloquio con l’interessato, ma avrebbe

dovuto disporre di un’osservazione di lunga durata al fine di poter esprimere

una valutazione corretta e completa. Questo anche in considerazione del fatto

che il perito non ha effettuato un esame, in un’ottica di capacità lavorativa, degli

eventuali effetti secondari sullo stato generale dell’assicurato

dell’assunzione di massicce dosi di medicinali.

In tale

contesto va ricordato che il Tribunale federale - a proposito del principio

sopra esposto secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se

specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del

rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di

sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti

del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di

osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer

3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

In

Pladoyer 3/09 p. 74, l’Alta Corte ha infatti indicato che:

"

(…)

Bei der Abschätzung des Beweiswerts im Rahmen

einer freien und umfassenden Beweiswürdigung dürfen allerdings auch die

potentiellen Stärken der Berichte behandelnder Ärzte nicht vergessen werden.

Der Umstand allein, dass eine Einschätzung vom behandelnden Mediziner stammt,

darf nicht dazu führen, sie als von vornherein unbeachtlich einzustufen; die

einen längeren Zeitraum abdeckende und umfassende Betreuung durch behandelnde

Ärzte bringt oft wertvolle Erkenntnisse hervor.”

Nella STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, la

nostra Massima Istanza ha ribadito che:

"

(…)

Bei der Abschätzung des Beweiswerts im Rahmen

einer freien und umfassenden Beweiswürdigung dürfen allerdings auch die

potentiellen Stärken der Berichte behandelnder Ärzte nicht vergessen werden.

Der Umstand allein, dass eine Einschätzung vom behandelnden Mediziner stammt,

bedeutet nicht, dass sie von vornherein unbeachtlich ist. Das Gericht kann also

auch auf die speziellen, etwa dank der langjährigen medizinischen Betreuung nur

einem Hausarzt zugänglichen Kenntnisse des Gesundheitszustandes eines

Versicherten abstellen (Urteil I 255/96 vom 11. Juni

1997.

E. 3a).”

Nello stesso senso si è espresso anche il

Tribunale amministrativo federale, il quale, in una sentenza C-2693/2007 del 5

dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero,

dopo avere rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato

(sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di

quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante

la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in

psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più

opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui

approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di tests indicativi e da

un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente.

I giudici federali hanno infatti esposto le

seguenti motivazioni:

"

(…)

Alla luce dei precedenti rapporti e vista la principale

caratteristica della patologia in esame che consiste in fasi di quiescenza e

fasi di

riacutizzazione, la perizia psichiatrica avrebbe dovuto estendersi

su di

un lasso di tempo più lungo, segnato da colloqui approfonditi ed

accompagnato dall'esecuzione di test indicativi ed un'attenta

analisi

delle dichiarazioni del paziente. In altre parole, il parere del

Dott.

T., fondato su di un unico colloquio ed una scarsa

motivazione, non può essere tenuto quale fondamento della

soppressione della rendita AI. A titolo di confronto si può

paragonare

la perizia del Dott. T. con quella della Dott.ssa C., ove,

specialmente nelle rubriche “disturbi lamentati dall'assicurato ed

esame oggettivo” si spiega in maniera convincente tutta la

problematica, affinché l'amministrazione (ed eventualmente il

giudice)

possano esprimere il loro parere in modo convincente e senza

esitazioni. Se, il giorno della visita specialistica, il perito

non ha

riscontrato nulla di patologico ed invalidante può essere anche

imputabile alla circostanza che l'interessato fosse in un periodo

di

relativa quiescienza del male. Va qui segnalato, oltretutto, che

egli

assume dosi di antidepressivi massicce; questa posologia è

verosimilmente stata cambiata in occasione del ricovero presso la

Clinica di riabilitazione di N..

(…)

Nel suo rapporto del 3 aprile 2007, lo psichiatra curante indica

che il

paziente riceve ben 80mg die di Citalopram e 0,75 mg die di Xanax,

che la sindrome depressiva è solo in parziale remissione e che la

decisione dell'AI penalizza in maniera grave il paziente nella sua

volontà di riscatto. A questo proposito questo tribunale osserva

che

anche un esame sugli effetti secondari della terapia in un'ottica

di

capacità al lavoro sarebbe necessario, atteso che dosi così

massicce

di medicinali provocano, oltre al resto, uno stato di

iporeattività

generale. Nel suo rapporto del 14 agosto 2007, il Dott. X.

riferisce un quadro nettamente patologico ed invalidante, nonostante le terapie

in atto; l'esame oggettivo attesta una situazione psicologica grave e debilitante.

Vero è che questo rapporto, come osservato dall'UAI cantonale e dal proprio

medico di fiducia, esula dal periodo di

cognizione giudiziaria, tuttavia il giudice delle assicurazioni

sociali può tenere conto dei fatti verificatisi dopo la data dell'impugnata

decisione quando essi possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116

V 248 consid. 1a, 99 V 102).

In conclusione quindi, questo tribunale non può trarre idonei,

conclusivi e convincenti pareri dalla perizia del Dott. T. nella misura

in cui lo stato di salute del paziente ivi descritto e la

conseguente valutazione della capacità di lavoro, sembra piuttosto

riferita ad una fase di momentaneo benessere che non ad una

situazione temporalmente più corrispondente alla realtà. (…).”

Analogamente

a quanto indicato nelle sentenze appena esposte, il TCA ritiene che anche nel

caso di specie, il dr. __________, alla luce della natura labile della

patologia dell’assicurato (sindrome depressiva ricorrente), non potesse

limitarsi ad esprimere la propria valutazione al termine di un solo colloquio

peritale, ma avrebbe dovuto effettuare un numero maggiore di osservazioni, così

da potere escludere che la diversa valutazione della gravità delle patologie

riscontrate in sede peritale rispetto a quanto indicato dallo psichiatra

curante fosse imputabile esclusivamente al fatto che l’assicurato, in quel

momento, si trovasse in un periodo di relativa quiescenza del male.

Questo

tanto più che, pur essendo stato chiamato dal TCA ad esprimersi esplicitamente

al riguardo (cfr. doc. XXII), nello scritto del 9 dicembre 2010, il dr. __________,

ha omesso di spiegare per quali ragioni non abbia ritenuto necessario disporre,

ai fini peritali, di un numero maggiore di osservazioni, da svolgere su un

periodo di tempo più lungo (cfr. doc. XXIII).

Il TCA

ritiene, inoltre, che un approfondimento peritale psichiatrico si imponga anche

a proposito della diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente,

ritenuta inesistente dal perito, ma attestata invece dal dr. __________.

La

presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente, oltre ad essere

stata riscontrata, nell’ambito della precedente perizia del SAM dalla dr.ssa __________

(cfr. doc. 94-38) – è stata pure diagnosticata dal dr. __________, spec. in reumatologia,

nel referto del 20 ottobre 2008 (doc. E) e dal dr. __________, spec. in

neurologia, nel referto del 13 dicembre 2010 (doc. J).

Alla luce

della diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente posta, oltre che

dallo psichiatra curante, anche da due specialisti in reumatologia e in

neurologia e negata invece dal perito, il TCA ritiene imprescindibile ai fini

del giudizio una nuova valutazione peritale specialistica.

A fronte quindi

delle contraddizioni esistenti fra quanto attestato dai periti psichiatri nel

rapporto del 26 novembre 2009 e quanto invece riscontrato a più riprese e in

maniera motivata dallo psichiatra curante, il TCA ritiene indispensabile un

approfondimento delle patologie dell’assicurato dal profilo psichiatrico.

Gli atti

vanno quindi rinviati all’UAI affinché faccia allestire una perizia

psichiatrica al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del ricorrente.

2.9.3

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego

di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una

misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il

principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti,

se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora, secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale

onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di

porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o

per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto,

nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da

una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare

una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare

fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di

rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,

quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI

affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica dal Centro

peritale per le assicurazioni sociali al fine di chiarire sia l'aspetto

diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa del

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione, tenuto conto delle

altre patologie oggetto di valutazione peritale dal parte del SAM, si

determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

La

richiesta di espletamento di una nuova valutazione peritale formulata dall’interessato

(cfr. doc. VI, X, XVIII, XXXVII) è quindi superata dal rinvio degli atti

all’amministrazione per nuovi accertamenti di natura medica.

2.10

In data 16

febbraio 2011 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. XXXVII).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 12 aprile 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9.3..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’UAI

dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio del 16 febbraio 2011.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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