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Decisione

32.2010.138

Decisione di riduzione della rendita in via di revisione dopo STCA di rinvio. Confermato il diritto alla rendita intera

6 dicembre 2010Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri da lui posti. Ora, sulla base della storia valetudinaria e giuridica

dell'A., dobbiamo ricordare che l'A. è stato riconosciuto abile al lavoro nella

misura del 75% dal profilo ortopedico in un lavoro adatto, parzialmente seduto,

nel contempo dove ha la possibilità di camminare senza l'obbligo di alzare e

portare pesi, e questo nel 1985, nell'ambito della perizia SAM. Questa

decisione è passata in giudicato e l'A. veniva riconosciuto abile nella misura

del 50%, considerando la patologia somatica, psichica e tenendo conto delle

menomazioni visive ed uditive, e questo da fine dicembre 1983 in avanti; mentre nel 1983 durante la prima perizia SAM, in considerazione degli interventi

operatori alle anche, della visione monoculare, considerando un ritardo

intellettuale che è poi stato smentito, si riteneva possibile una ripresa al

50% a partire dall'1.07.1983, al 100% dall'1.10.1983. L'UAI ha poi deliberato

una rendita al 50% a partire dall'1.10.1983 in avanti. Nel 1984 il TCA aveva

deliberato che, a causa dell'enucleazione all'occhio ds., il TCA aveva già

accertato un'incapacità di guadagno del 25-30% sulla base delle considerazioni

precedenti e dell'attività di magazziniere presso la ditta __________.

Pertanto, riteniamo che, malgrado dal punto di vista oftalmologico non venga

attestata alcuna incapacità lavorativa in attività dove non sia necessaria una

vista stereoscopica, dobbiamo riconoscere che date le precedenti decisioni da

parte del TCA, anche in attività lavorative leggere ed adatte, l'A. presenta

una capacità lavorativa residua del 50%. Infatti, l'incapacità lavorativa per

motivi psichiatrici non va sommata, ma integrata alle problematiche d'ordine somatico.

Dal punto di vista

neurologico, oftalmologico e ORL, l'A. non presenta alcuna incapacità

lavorativa. Lo stato di salute dunque va considerato migliorato a partire dal

1.01.2009 in avanti e questo per il miglioramento subentrato a livello psichiatrico,

patologia che aveva motivato l'elargizione di una rendita Al totale nel

passato. Rispetto alle osservazioni fatte dal curante, Dr. __________, e cioè

che l'A. negli anni ha presentato sempre più patologie, che tra l'altro

ricordiamo alcune sono in relazione al normale invecchiamento, non possiamo

quindi riconoscere quanto da lui asserito. Infatti, non sempre un cambiamento

dello stato di salute porta ad un cambiamento della capacità lavorativa. In

questo caso le problematiche a livello somatico, soprattutto in un lavoro

leggero ed adatto, come può essere quello di guardia notturna o come venditore,

non giustificano una riduzione della capacità lavorativa. Pertanto in tali attività

l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del 50%. La prognosi è da considerare

stazionaria. Necessario il proseguo della presa a carico psichiatrica e

psicoterapica assidua e protratta nel tempo per prevenire pericolose derive

psicopatologiche. Questo soprattutto nei momenti in cui i conflitti relazionali

dovuti alla sua problematica caratteriale possano esacerbarsi.

9 CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Come detto in

precedenza, in un'attività lavorativa leggera ed adatta come quella di guardia

notturna o di venditore l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del

50% e questo a partire dall'1.01.2009 in avanti.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni

peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del

SAM.

Domande particolari

poste:

1. L'A. ha problematiche d'udito, ma non vengono

definiti alcuni limiti. L'A. può lavorare in qualsiasi ambiente di lavoro

rumoroso ecc., senza particolari problemi?

L'A. presenta una

riduzione dell'udito bilaterale che può parzialmente essere compensato

dall'applicazione della protesi acustica. Di fatto non ci sono limitazioni

particolari, se non che l'A. può avere delle difficoltà in ambienti rumorosi

dove non riesce a sentire precisamente le consegne. In particolare il problema

esiste se queste possono mettere in pericolo la vita dell'A. o di altre

persone. Qui parliamo di attività pericolose per l'A. o per altri. Non ci sono

invece problemi e non esistono limitazioni nello svolgimento di tutte le altre

attività lavorative.

2. Per quanto riguarda la visione monoculare sin. non

vengono espressi i limiti funzionali, questo significa che l'A. può effettuare

lavori di precisione?

L'A.

va considerato come monocolo e pertanto attività lavorative che richiedono

un'alta precisione oculare non sono più indicate.

3. Può

guidare macchinari aziendali?

Considerandi

l'enucleazione a sin., con una lieve riduzione pure della vista all'occhio ds.

e in aggiunta alla problematica d'udito riteniamo che l'A. non sia idoneo a

guidare macchinari aziendali. L'A. può condurre veicoli di categoria B.

4.

Deve

portare particolari occhiali di lavoro?

L'utilizzo di

occhiali di lavoro è sicuramente indicato, questo più che altro per proteggere

l'occhio ds. affinché non subisca eventuali lesioni.

5.

Per quanto riguarda la postura viene definito che l'A.

riesce a stare 35 min. in posizione seduta. Non vengono definiti limiti in

questo senso. Ciò vuoi dire che l'A. può rimanere seduto a tempo indeterminato?

Oppure deve alternare la posizione?

Per

quanto concerne la problematica reumatologica il nostro consulente Dr. __________

ha definito esattamente i limiti funzionali dell'A., a cui rimandiamo per i

dettagli. L'A. può sicuramente rimanere seduto a lungo intercalando brevi pause

per cambiare la posizione.

Lasciamo al servizio

medico regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia

della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni

peritali.

(…)" (doc. AI

277/61-65)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 28 settembre

2009.

del dr. __________ (doc. AI 278/1-3) e le annotazioni 2 marzo 2010 del dr.

__________ e della dr.ssa __________ (doc. AI 279/1) e considerato il rapporto

15.

ottobre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 281/1-4 e

282/1-3) –, con decisione 15 aprile 2010 (cfr. doc. AI 299/1-3 e le

motivazioni sub doc. AI 297/1-4) ha ridotto il diritto alla rendita, da intera

a tre quarti, con effetto dal 1. gennaio 2009.

2.9

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise.

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del

24.

agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere

fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.10

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può condividere la

conclusione a cui è giunta l’amministrazione in base alla quale la situazione

valetudinaria dell’assicurato sarebbe migliorata, e ciò per le seguenti

ragioni.

Innanzitutto

il TCA rileva che i periti del SAM, per il solo fatto che “(…) ad eccezione

di un ricovero 2004, non ha presentato né ricoveri, né prese a carico dal punto

di vista psichiatrico in precedenza (…)” (doc. AI 277/61), non potevano

concludere per un miglioramento dello stato di salute. Va qui peraltro rilevato

che il dr. __________, nel rapporto medico 21 giugno 1995 (doc. AI 155/1-2),

aveva precisato che “(…) il paziente è tutt’ora seguito a livello

psicoterapico. (…)” (doc. AI 155/2). Inoltre il dr. __________, nella

perizia psichiatrica 30 maggio 1985 (doc. AI 105/1-7), aveva concluso che “(…)

l’enucleazione dell’occhio destro e l’affezione alle anche hanno – sovrapposti

alla psicopatologia del per. e interagendo con essa – reso il per. dal punto di

vista medico-psichiatrico inabile al lavoro alle misure (ndr. recte: nella

misura) del 100% a partire dal mese di agosto 1981. Sia un trattamento

psicoterapico sia provvedimenti d’ordine professionale hanno pochissime probabilità

di successo. (…)” (doc. AI 105/7, la sottolineatura è del redattore).

Sempre il dr. __________, nella perizia psichiatrica 5 febbraio 1990 (doc. AI

61/1-4), aveva evidenziato che “(…) reazioni improvvise non controllate,

grossolanità, imprevidenza delle parole e degli atti, parziale asocialità ecc.

condizionano da un punto di vista medico-psichiatrico una incapacità lavorativa

del 100% e neutralizzano qualsiasi tentativo di migliorare la capacità lavorativa

del periziando. (…)” (doc. AI 61/4, la sottolineatura è del redattore).

Anche il dr. __________, psichiatra consulente, nel suo consulto 11 settembre

1985.

(doc. AI 109/1-5), nell’ambito della perizia del SAM 30 maggio 1985 (doc.

AI 108/1-12), pur ritenendo un’incapacità lavorativa del 25%, aveva concluso

che “(…) la prognosi ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto. (…)”

(doc. AI 109/5). Al riguardo il dr. __________, nella perizia 5 febbraio 1990,

aveva rilevato che “(…) la valutazione psicopatologica del sottoscritto corrisponde

a quella fatta dal Dr. __________, psichiatra e psicoterapia FMH, __________,

nella sua perizia dell’11 settembre 1985. La conclusione per un’incapacità

lavorativa limitata al 25% sembra essere più dovuta al desiderio del periziando

di non sentirsi invalido totalmente. Infatti il Dr. __________ conclude con le

seguenti parole: “la prognosi ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto”.

(…)” (doc. AI 61/4).

Non

è possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute anche avuto

riguardo allo scritto 20 novembre 2008 del Servizio psico-sociale di __________,

indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 233/18-19), nel quale il dr. __________, medico

capo servizio dei servizi SPS e la dr.ssa __________, medico assistente, non si

sono espressi sulla capacità lavorativa allorquando nel rapporto medico 20

agosto 2008 (doc. AI 227/1-6) avevano attestato un’incapacità lavorativa del

100% e una prognosi suscettibile di peggioramento. La dr.ssa __________, nella

lettera 29 dicembre 2009 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. AI 300/31-33) – dopo aver osservato

che l’ultimo incontro ha avuto luogo il 5 giugno 2009 (quindi meno di tre mesi

prima della perizia pluridisciplinare 15 settembre 2009 del SAM) dopo un anno

di colloqui, confermato il rapporto medico 20 agosto 2008 e formulato le

proprie osservazioni riguardo alla perizia 15 settembre 2009 del SAM – ha inoltre

concluso che l’assicurato “(…) è affetto da patologie psichiatriche

croniche, non escludenti a priori eventuali problematiche acute, che solo in

minima parte sono correlabili alle malattie fisiche di cui è portatore e che lo

rendono, di per se stesse, inabile al lavoro al 100%. (…)” (doc. AI

300/33).

Nemmeno

è possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute visto che i

periti del SAM – oltre a riconoscere da un altro momento e solo in parte il

miglioramento attestato dalla dr.ssa __________ nel rapporto 10 marzo 2008

(doc. AI 270/1-9): “(…) a partire dall’1.01.2009 il Dr __________ ritiene

che l’A. presenti un’incapacità lavorativa nella misura del 50% come tuttora.

In parte dunque si riconosce il miglioramento subentrato come attestato dalla

Dr.ssa __________ del Servizio medico regionale dell’AI dal punto di vista psichiatrico.

(…)” (doc. AI 277/57) –, pur descrivendo un quadro clinico sovrapponibile a quello

considerato dal dr. __________ nelle perizie 30 maggio 1985 e 5 febbraio 1990

(doc. AI 105/1-7 e 61/1-4): “(…) il Dr. __________ pone la diagnosi di altre

sindromi depressive ricorrenti (ICD-10 F 33.8) e un disturbo di personalità misto emotivamente instabile, paranoide ed ansioso. Nella sua valutazione fa

notare come l’A. presenti una sindrome depressiva particolare, che va inquadrata

nell’ambito del disturbo di personalità di base che egli presenta, ossia di

tipo misto con aspetti querulomani, emotivamente instabile ed ansioso. Si

evidenzia inoltre una sofferenza abbandonica del soggetto, che è ormai presente

fin dall’infanzia e probabilmente ha influito notevolmente nell’organizzazione

patologica della sua personalità. Da un punto di vista clinico il quadro

psicopatologico presenta più che un’alterazione del timismo una quota d’ansia

libera fluttuante importante con una modalità di pensiero che è continuamente

invasa di idee rivendicative, polemiche e rivolte a terzi e che poi influiscono

su un pensiero in parte caotico e disorganizzato. (…)” (doc. AI 277/57), si

limitano ad esprimere una diversa valutazione degli effetti sulla capacità

lavorativa: “(…) si tratta di un quadro clinico che incide parzialmente

sulla capacità lavorativa dell’A. in quanto le funzioni cognitive, biologiche e

volitive si presentano ancora in gran parte conservate. (…)” (doc. AI

277/57).

Quanto

alla patologia somatica i periti del SAM – dopo essersi scostati

dalle conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ nel rapporto medico 10 marzo

2008.

(doc. AI 270/1-9) e il dr. __________, medico perito certificato SIM e FMH

in reumatologia, nel consulto 7 giugno 2009 (doc. AI 277/78-85): “(…)

riguardo alle valutazioni precedenti, in particolare alla perizia SAM del 1983

e del 1985, ricordiamo che nel 1985 il Dr. __________ riteneva una capacità

lavorativa nella misura del 70% in un lavoro adatto, parzialmente seduto, senza

l’obbligo di alzare e portare pesi. Non possiamo riconoscere, sulla base delle

valutazioni precedenti passate in giudicato, la capacità lavorativa totale in

un lavoro adatto, come descritto dal Dr. __________ e dal Dr. __________,

poiché per le patologie citate era già stata emessa una decisione giuridica.

(…)” (doc. AI 277/59) –hanno escluso, senza tuttavia addurre alcuna motivazione, un cumulo

tra la patologia somatica e quella extra somatica: “(…) l’incapacità lavorativa

non va sommata, ma integrata alle problematiche d’ordine somatico. (…)”

(doc. AI 277/63), allorquando nella perizia 13 settembre 1985 (doc. AI 108/1-12)

il SAM, viste le incapacità lavorative del 25% sia dal punto di vista psichiatrico

che da quello somatico, aveva invece concluso che “(…) l’incapacità

lavorativa globale somatica e psichica (tenuto conto anche delle menomazioni

visive ed auditive) viene da noi valutata nel 50% a partire da fine dicembre

1983.

(…)” (doc. AI 108/12).

In

conclusione, viste le risultanze suesposte e conformemente alla giurisprudenza

federale citata (cfr. consid. 2.10), questo Tribunale deve concludere che dopo

il mese di dicembre 1990 (momento in cui visti gli accertamenti medici esperiti

è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera) le condizioni di salute

dell’assicurato non hanno subito un miglioramento e che pertanto non si

giustifica la riduzione della rendita.

In

particolare il TCA rileva che le inadempienze dell’Ufficio AI ravvisate

dall’avv. __________ nelle annotazioni 28 aprile 2008 (doc. AI 213/1-3): “(…)

considerati però i (sinora disattesi) compiti dell’UAI (periodico accertamento

delle circostanze) (…)” (doc. AI 213/3), non possono giocare a sfavore

dell’assi-curato nemmeno nella questione volta a sapere se, dopo gli ultimi

accertamenti medici esperiti nel 1990, la situazione valetudinaria sia effettivamente

migliorata.

L’esclusione

di un miglioramento è infine pure confermato visto che nella perizia

psichiatrica nell’ambito della procedura penale (doc. AI 300/34-64), anche se

la stessa non aveva questo scopo, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

poste le diagnosi psichiatriche di “(…) •

Sindrome delirante (ICD 10 F 22.9; DSM-IV 297.1) • Disturbo di personalità

paranoide (ICD 10 F 60.0; DSM-IV 301.0) • Sindrome mista ansioso-depressia (ICD

10.

F 41.2)” (…)” (doc. AI 300/45) ha, in

particolare, rilevato che “(…) ugualmente la nuova decisione dell’UAI in

data 16 novembre 2009 (ndr. si tratta in realtà del progetto sub doc. AI

283/1-4) non sembra dare grande peso allo stato psichico del peritando considerato

oggi avere una capacità lavorativa del 40% in attività confacenti (lavori

semplici, leggeri e non qualificati): è difficile immaginare che un individuo

gravato da un’ideazione paranoide possa essere collocabile in qualsivoglia

attività lavorativa tanto più tenuto conto delle ragioni argomentate dal dr.__________

nella sua relazione ove pone in luce come il grave disturbo psichico (gravissima

crisi d’abbandono) fosse stato sopportato dal peritando finché non era

intervenuto il danno fisico. (…)” (doc. AI 300/59).

La

domanda volta all’audizione delle dr.sse __________ e __________ quali teste e

ad un’eventuale perizia medica supplementare (IX) vanno pertanto disattese. In

effetti, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.11

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e il diritto alla rendita intera confermato.

2.12

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3, STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2

febbraio 2007 consid. 9)

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e di conseguenza é confermato il diritto alla rendita intera.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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