32.2010.138
Decisione di riduzione della rendita in via di revisione dopo STCA di rinvio. Confermato il diritto alla rendita intera
6 dicembre 2010Italiano44 min
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Numero d'incarto:
32.2010.138
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, TCA
Titolo:
Decisione di riduzione della rendita in via di revisione dopo STCA di rinvio. Confermato il diritto alla rendita intera
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.138
FS/lb
Lugano
6 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 aprile 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 12 novembre 2008 – visto il rapporto medico 10 marzo 2008 della dr.ssa __________ e
del dr. __________ (doc. AI 207/1-9, entrambi medici SMR, e sulla base delle ulteriori
annotazioni dei medici SMR (7 aprile 2008 del dr. __________, 16 luglio 2008
del dr. __________ e 11 novembre 2008 della dr.ssa __________; sub doc. AI
209/1, 225/1 e 229/1-2) nonché dei consulenti in integrazione professionale (31
marzo e 23 aprile 2008; sub. doc. AI 208/1-5 e 212/1-3) –, preavvisata
con progetto 28 aprile 2008 (doc. AI 214/1-4),
l’Ufficio aveva soppresso la rendita intera erogata a RI 1 con effetto al 1.
gennaio 2009 (doc. AI 230/1-4).
Con
sentenza del 31 marzo 2009 questo Tribunale ha annullato la decisione del 12
novembre 2008 e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, predisposta una
perizia pluridisciplinare, si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni
(doc. AI 245/1-25).
1.2. Con
decisione 15 aprile 2010 – viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 15 settembre
2009 del SAM (doc. AI 277/1-107), del rapporto medico 28 settembre 2009 del dr.
__________, medico SMR (doc. AI 278/1-3), delle annotazioni 2 marzo 2010 del
dr. __________ e della dr.ssa __________ (doc. AI 294/1) e del rapporto 15
ottobre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 281/1-4 e
282/1-3) –, preavvisata con progetto 16 novembre 2009 (doc. AI 283/1-4), l’Ufficio
AI ha ridotto il diritto alla rendita, da intera a tre quarti, con effetto dal
1. gennaio 2009 (doc. AI 299/1-3 e le motivazioni sub doc. AI 297/1-4).
Contestualmente l’amministrazio-ne, ritenuto che l’assicurato è in detenzione
preventiva dall’8 gennaio 2010, ha sospeso il versamento delle prestazioni con
effetto dal 1. aprile 2010.
1.3. Contro
la decisione 15 aprile 2010 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale, contestata la valutazione medica con
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito, ha chiesto il
ripristino del diritto alla rendita intera con un grado d’invalidità dell’80%.
Con
scritto 17 maggio 2010 l’insorgente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria
e gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa – sulla base delle annotazioni 8 luglio 2010 nelle quali il dr. __________
e la dr.ssa __________ hanno concluso che “(…) la nuova documentazione agli
atti mette in evidenza la presenza di una diagnosi di disturbo delirante,
diagnosi non evidenziata in corso di valutazione SAM né in corso di presa a
carico psichiatrica presso il __________ (a tal proposito si cita il colloquio
telefonico della Dr.ssa __________ con la Dr.ssa __________ - pag. 14 perizia -
in cui la curante non ha mai avuto l’impressione che il peritando fosse
delirante). Dalla perizia non si riesce ad individuare esattamente da quando tale
disturbo psichico si sia reso evidenziabile clinicamente né i limiti che tale disturbo
abbia sulla CL (la perizia del resto non aveva tale scopo). (…)” (VII/bis) – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 14 luglio 2010 l’avv. RA 1 si è confermato nelle proprie allegazioni e
ha chiesto “(…) l’audizione delle dottoresse __________ e __________, nonché
un’eventuale perizia medica supplementare per la conferma che i disturbi del
ricorrente confermano la totale incapacità lavorativa, nei termini già risultanti
dalla situazione di fatto antecedente alla revisione della rendita. (…)”
(IX).
Quanto
alla produzione del richiesto certificato per l’ammis-sione all’assistenza
giudiziaria, con scritto 21 luglio 2010 – osservato che la
situazione del suo assistito è rimasta immutata, anzi, considerata l’attuale
detenzione, peggiorata –, l’avv. RA 1 ha richiamato il certificato prodotto nella precedente
procedura di cui all’inc. 32.2008.234.
considerato in
diritto
2.1. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg.
con riferimento a DTF 130 V 329). Ne consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di
fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino
alla decisione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque particolare
portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato in maniera
sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado d'invalidità. La
giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene pertanto la sua validità
(cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con riferimento a STF
8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 15 aprile 2010 – con la quale
l’Ufficio AI ha ridotto il diritto alla rendita, da intera a tre quarti, con
effetto dal 1. gennaio 2009 (doc. AI 299/1-3 e le motivazioni sub doc. AI
297/1-4) – è conforme o meno alla legislazione federale.
Conforme
all’art. 21 cpv. 5 LPGA, e del resto qui non contestata, è la sospensione del
versamento della prestazione vista la detenzione dell’assicurato.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI (cpv. 1 fino al 31 dicembre 2007) gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla
salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività
si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I
166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversiche-rung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’asse-gno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data
in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.6. Nella
fattispecie, nell’ambito della revisione intrapresa nell’ottobre 1988 (doc. AI
121/1-2) – dopo che in precedenza, sulla base della perizia 11 marzo 1983 del
SAM (doc. AI 85/1, 86/1-11 e 87/1), con decisioni 29 agosto e 27 ottobre 1983
aveva riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 1982 al 30
giugno 1983 e a una mezza rendita dal 1. luglio 1983 al 30 settembre 1983 (doc.
AI 89/1 e 90/1) e, sulla base della perizia 13 settembre 1985 del SAM (doc. AI
108/1-11, 109/1-5 e 110/1-3), avuto riguardo sia alle patologie psichiatriche
che a quelle reumatologiche, con decisione 14 novembre 1985 aveva riconosciuto
il diritto alla mezza rendita dal 1. ottobre 1983 (doc. AI 114/1-3) – l’Ufficio AI
aveva ordinato un accertamento medico presso il dr. __________ e il dr. __________
(doc. AI 127/1-2 e 128/1-2).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica 5
febbraio 1990 (doc. AI 61/1-4), posta la diagnosi di “(…) una gravissima
nevrosi d’abbandono (…)” (doc. AI 61/3), aveva concluso che:
" (…)
Questa psicopatologia
contiene tutte le manifestazioni nevrotiche: da tratti caratteriali a quelli
depressivi, da tratti isterici ad altri di tipo narcisistico, da tratti ansiosi
a quelli fobico-ossessivi ecc..
La conseguenza
principale sono le turbe relazionali del periziando, che hanno coinvolto tutte
le sfere, inclusa quella lavorativa. La diagnosi corrisponde alla cifra 14.1.2
delle direttive sull'invalidità.
Le conseguenze di
questa psicopatologia sulla capacità lavorativa e sulle possibilità di
migliorarla tramite provvedimenti d'ordine professionale oppure tramite provvedimenti
sanitari sono quelle descritte dal Prof. Dr. med. __________ nella sua perizia
del 29 settembre 1989: reazioni improvvise, non controllate, grossolanità,
imprevvidenza delle parole e degli atti, parziale asocialità ecc. condizionano
da un punto di vista medico-psichiatrico una incapacità lavorativa del 100%
e neutralizzano qualsiasi tentativo di migliorare la capacità lavorativa del
periziando. Del resto la valutazione psicopatologica del sottoscritto
corrisponde a quella fatta dal Dr. __________, psichiatria e psicoterapia FMH,
L__________, nella sua perizia dell'11 settembre 1985. La conclusione per
un'incapacità lavorativa limitata al 25% sembra essere più dovuta al desiderio
del periziando di non sentirsi invalido totalmente. Infatti il Dr. __________
conclude con le seguenti parole: "la prognosi ovviamente rimane riservata
sotto ogni aspetto".
Nessuna indicazione per mezzi ausiliari.
(…)" (doc. AI
61/3-4)
La
perizia 29 settembre 1989 del dr. __________ (menzionata anche dal dr. __________
nella perizia psichiatrica suesposta) non figura nell’incarto AI e nemmeno il
SAM è riuscito ad ottenerla in occasione della perizia pluridisciplinare del 15
settembre 2009 (doc. AI 260/1 e le richieste dell’avv. RA 1 indirizzate al dr. __________
e alla dr.ssa __________ sub doc. AI 277/89 e 277/90).
Il
dr. __________, FMH in medicina generale, con scritto 28 agosto 1990 aveva
comunicato all’Ufficio AI che “(…) viste le decisioni dei due colleghi
specialisti, Dottor __________ (ndr. recte: __________) e Dottor __________, mi
adeguo alle loro decisioni e confermo l’invalidità al 100% per i motivi da loro
addotti. (…)” (doc. AI 133/1).
Sulla
base di queste risultanze e vista la cessazione totale dell’attività lavorativa
dal 20 agosto 1990 (doc. AI 134/1-3 e 136/1-2) l’Ufficio AI, con decisione 5 dicembre
1990 (doc. AI 137/1-4), aveva quindi riconosciuto all’assicurato il diritto ad
una rendita intera (grado d’invalidità 80%) dal 1. novembre 1990.
Nell’ambito
delle revisioni intraprese nel giugno 1991 (doc. AI 141/1-2 e 143/1-2), nel
marzo 1995 (doc. AI 151/1-2 e 153/1-2), nel luglio 1999 (doc. AI 171/1-2 e
172/1-2) e nell’ottobre 2005 (doc. AI 186/1-2 e 187/1-2), l’Ufficio AI ha poi
sempre confermato il diritto ad una rendita intera con un grado d’invalidità
dell’80% (doc. AI 149/1, 156/1, 177/1, 184/1 e 191/1-2).
2.7. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurato. In tale contesto va
rilevato che il TCA deve situarsi al mese di dicembre 1990 (momento in cui dopo
gli accertamenti medici esperiti è stato riconosciuto il diritto a una rendita
intera) e valutare se, dopo questo mese, le condizioni di salute
dell’assicurato hanno subito un miglioramento tale da giustificare la riduzione
del diritto alla rendita.
2.8. L’Ufficio
AI, conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella sentenza 31 marzo
2009 (doc. AI 245/1-25) e nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa
nell’aprile 2008 (doc. AI 213/1) – dopo una segnalazione di possibile abuso
(doc. AI 199/1) l’amministrazione aveva infatti predisposto un accertamento medico
sfociato nel rapporto 10 marzo 2008 (esame medico del 7 marzo 2008 con
colloquio psichiatrico della durata di tre ore sub doc. 207/1-9) –, ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 251/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 15 settembre 2009 (doc. AI 277/1-107) risulta che i
periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche esterne, di natura neurologica
(dr. __________), oftalmologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________),
ORL (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome
cervicovertebrale intermittente, cronica e lombospondilogena cronica, tendenzialmente
a ds., in:
- alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna cervicale;
- alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi
L4-L5, L5-S1, con minima spondilosi plurisegmentale);
- esiti da discectomia anamnestica L5-S1 a ds., nel 1995;
- disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e
della lombare con scoliosi toracolombare, protrazione del capo);
- sbilancio e decondizionamento muscolare;
- obesità (peso 90kg/statura 171,5 cm).
Periartropatia dei
gomiti bilaterali.
Coxalgia pungente a
sin. in:
- esiti da impianto femorale totale bilaterale senza segni di
scollamento, nel gennaio 2003;
- esiti da osteotomia intertrocanterica di varizzazione
bilaterale, nel 1981 e 1982;
- lesione postoperatoria del nervo femorale a ds.,
nell’ottobre 2003;
- esiti da teotomia del muscolo ileo psoas a sin., nel 2004.
Gonalgie anteriori
bilaterali in:
- incipiente gonartrosi bilaterale.
Altre sindromi
depressivi ricorrenti (ICD-10 F 33.8)
Disturbo di
personalità mista (ICD-10 F 61.0), emotivamente instabile, paranoide ed
ansioso.
Stato dopo
enucleazione dell’occhio ds. con ipermetropia ed astigmatismo a livello
dell’occhio sin.. Presbiopia a sin..
5.2 Diagnosi
senza influenza sulla capacità lavorativa:
Ipoacusia bilaterale
di media entità nelle frequenze acute bilateralmente in stato di timpanoplastica.
Diabete mellito non
insulino-dipendente.
Dislipidemia mista.
Lieve iperbilirubinemia.
Lieve epatopatia, di
probabile origine multifattoriale.
Obesità (BMI 31
kg/m2).
(…)" (doc. AI
277/48-49)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, i periti,
posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità
lavorativa: “(…) l’A. va considerato abile al lavoro nella misura del 50%
nelle attività di autista-magazziniere, va ritenuto abile al lavoro nella
misura del 30% come manovale di galleria, manovale edile e va considerato abile
al lavoro nella misura del 50% come guardia notturna, venditore e droghiere.
(…)” (doc. AI 277/61), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Predominanti appaiono
le patologie reumatologica e psichiatrica.
Dal punto di vista
psichiatrico l'A. presenta un disturbo di personalità misto, emotivamente
instabile, paranoide ed ansioso, altre sindromi depressive ricorrenti, che giustificano
una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50%. Dal punto di vista
psichiatrico è subentrato un miglioramento almeno a partire dal gennaio 2009.
E' possibile che il miglioramento sia subentrato anche in precedenza, infatti
l'A., ad eccezione di un ricovero 2004, non ha presentato né ricoveri, né prese
a carico dal punto di vista psichiatrico in precedenza e quindi, non avendo
documenti a disposizione, è difficile risalire alla data esatta del
miglioramento. Possiamo però riconoscere che questo miglioramento è insorto nel
corso degli anni, dovuto ad un certo adattamento da parte dell'A. ed a uno
smussamento del suo lato impulsivo caratteriale. Nel corso del 2008 una
valutazione da parte del SMR, Dr.ssa __________, riconosceva una completa
capacità lavorativa, la decisione di interrompere le prestazioni da parte dell'AI
avevano poi portato ad un tentamen medicamentoso da parte dell'A., con successivo
ricovero in ospedale pure in ambiente psichiatrico, dove però non veniva attestata
una pericolosità del gesto dell'A. e dove in ambito psichiatrico si descriveva
una sindrome ansioso-depressiva, quindi un quadro tutto sommato non grave. L'A.
da allora è entrato in cura presso la Dr.ssa __________, che attestava
un'incapacità lavorativa totale e descriveva uno stato ansioso-depressivo ed un
disturbo depressivo grave. Giustamente queste due diagnosi non sono compatibili
l'una con l'altra e questo è stato messo ben in evidenza da parte della Dr.ssa __________.
Successivamente la Dr.ssa __________ attesta un miglioramento dello stato
psichico e pertanto possiamo ritenere plausibile riconoscere che il 50% è
presente a partire dal gennaio 2009, mentre in precedenza le varie vicende, i
vissuti insorsi nel corso del 2008, che hanno poi motivato una presa a carico
psichiatrica, non ci permettono di definire con chiarezza l'incapacità
lavorativa durante il 2008. Certo è che, concordi con la psichiatra curante, è
subentrato un miglioramento e questo è presente almeno dal gennaio 2009. Infatti
la Dr.ssa __________, nel suo scritto all'Avv. RA 1 del 20.09.2008, descrive
una progressiva stabilizzazione emotiva dell'A., che tuttavia presenta una
diagnosi di disturbo di personalità paranoide e di sindrome mista ansioso-depressiva.
Descrive ancora le patologie organiche multiple. Facciamo notare che la
sindrome mista ansioso-depressiva, secondo I'ICD-10, viene definita tale quando
il disturbo depressivo ed il disturbo ansioso non è tale da giustificare una diagnosi
a sé stante. E' proprio per questo che il nostro consulente Dr. __________ pone
una diagnosi di altre sindromi depressive ricorrenti (F 33.8) e un disturbo di
personalità misto, emotivamente instabile, paranoide ed ansioso. Ritiene che la
sindrome depressiva sia particolare e vada inquadrata nell'ambito del disturbo
di personalità di base che l'A. presenta, ossia di tipo misto con aspetti
querulomani, emotivamente instabile ed ansioso. Vi è inoltre una sofferenza
abbandonica del soggetto, che ormai è presente fin dall'infanzia e
probabilmente ha influito notevolmente nell'organizzazione patologica della sua
personalità. Da un punto di vista clinico, il quadro psicopatologico presenta,
più che un'alterazione del timismo, una quota d'ansia libera fluttuante importante,
con una modalità di pensiero che è continuamente invasa da idee di tipo
rivendicative e polemiche rivolte a terzi e che poi influiscono su un pensiero
in parte caotico e disorganizzato. Si tratta quindi di un quadro clinico che
incide parzialmente sulla capacità lavorativa dell'A., in quanto le funzioni
cognitive, biologiche e volitive si presentano ancora in gran parte conservate.
Il Dr. __________ ritiene che le sue osservazioni oggettive coincidano in parte
con le lamentele soggettive dell'A. e ritiene che pertanto la patologia
psichiatrica infici la capacità lavorativa nella misura del 50%. Ritiene che il
quadro clinico abbia un influsso sulla capacità lavorativa dal 1985 in avanti, con un aggravamento nel '90, vi è stata poi una condizione che si è mostrata
inalterata fino al 2008. Dal 1.01.2009 l'A. presenta un'incapacità nella misura
del 50% come tuttora. La capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico è
diminuita a causa delle fluttuazioni dell'umore, del livello d'ansia elevata
che l'A. presenta, delle alterazioni delle funzioni cognitive, così come dalle
idee che invadono il campo della coscienza del soggetto e lo fanno diventare
più lento, impreciso e discontinuo, con maggior affaticabilità e minor resistenza
al lavoro. L'A. risulta anche più Intollerante all'ambiente circostante in
determinati momenti. Dunque è utile procedere con la continuazione della presa
a carico psicoterapica di sostegno regolare ed un trattamento
psicofarmacologico adeguato. Non sono indicati provvedimenti di riformazione
professionale, in considerazione delle caratteristiche gravi del quadro
clinico, in qualsiasi attività lavorativa l'A. è dunque inabile nella misura
del 50%.
La patologia
reumatologica invece è caratterizzata da uno stato da intervento di protesi
femorale totale bilaterale nel gennaio e nell'ottobre 2003 senza segni di scollamento,
in stato da osteotomia intertrocanterica di varizzazione bilaterale nel 1981 e
1982 con lesioni postoperatorie del nervo femorale a ds. nell'ottobre 2003 ed
esiti da tenotomia del muscolo ileopsoas a sin. nel 2004. Questi interventi
hanno portato alla presenza di una coxalgia pungente a sin.. E' presente una
sindrome cervicovertebrale intermittente cronica e lombospondilogena cronica in
stato da discectomia anamnestica L5-S1 a ds. nel 1995 su alterazioni degenerative
plurisegmentali della colonna cervicale ed alterazioni degenerative della
colonna lombare. E' presente una periartropatia dei gomiti bilaterali e
gonalgie anteriori bilaterali in incipiente gonartrosi bilaterale. Dal punto di
vista reumatologico dunque queste diagnosi riducono la capacità lavorativa
dell'A. nella misura dei 3/4 in attività lavorative pesanti come quella di
manovale di galleria, manovale edile e questo da quando ha interrotto queste
attività per motivi di salute. E' presente una capacità lavorativa del 60% come
autista-magazziniere a causa delle problematiche reumatologiche e questo a
decorrere dal marzo 2008. Come guardia notturna la problematica reumatologica
riduce la capacità lavorativa nella misura del 20%, con una capacità residua
dell'80% dal marzo 2008. In attività lavorativa come venditore e droghiere
diplomato l'A. è abile al lavoro nella misura del 90% per la problematica
reumatologica. II nostro consulente attesta una capacità lavorativa totale dal
marzo 2008 in avanti in un'attività lavorativa leggera ed adatta, che rispetti
Fatti
i criteri da lui posti. Ora, sulla base della storia valetudinaria e giuridica
dell'A., dobbiamo ricordare che l'A. è stato riconosciuto abile al lavoro nella
misura del 75% dal profilo ortopedico in un lavoro adatto, parzialmente seduto,
nel contempo dove ha la possibilità di camminare senza l'obbligo di alzare e
portare pesi, e questo nel 1985, nell'ambito della perizia SAM. Questa
decisione è passata in giudicato e l'A. veniva riconosciuto abile nella misura
del 50%, considerando la patologia somatica, psichica e tenendo conto delle
menomazioni visive ed uditive, e questo da fine dicembre 1983 in avanti; mentre nel 1983 durante la prima perizia SAM, in considerazione degli interventi
operatori alle anche, della visione monoculare, considerando un ritardo
intellettuale che è poi stato smentito, si riteneva possibile una ripresa al
50% a partire dall'1.07.1983, al 100% dall'1.10.1983. L'UAI ha poi deliberato
una rendita al 50% a partire dall'1.10.1983 in avanti. Nel 1984 il TCA aveva
deliberato che, a causa dell'enucleazione all'occhio ds., il TCA aveva già
accertato un'incapacità di guadagno del 25-30% sulla base delle considerazioni
precedenti e dell'attività di magazziniere presso la ditta __________.
Pertanto, riteniamo che, malgrado dal punto di vista oftalmologico non venga
attestata alcuna incapacità lavorativa in attività dove non sia necessaria una
vista stereoscopica, dobbiamo riconoscere che date le precedenti decisioni da
parte del TCA, anche in attività lavorative leggere ed adatte, l'A. presenta
una capacità lavorativa residua del 50%. Infatti, l'incapacità lavorativa per
motivi psichiatrici non va sommata, ma integrata alle problematiche d'ordine somatico.
Dal punto di vista
neurologico, oftalmologico e ORL, l'A. non presenta alcuna incapacità
lavorativa. Lo stato di salute dunque va considerato migliorato a partire dal
1.01.2009 in avanti e questo per il miglioramento subentrato a livello psichiatrico,
patologia che aveva motivato l'elargizione di una rendita Al totale nel
passato. Rispetto alle osservazioni fatte dal curante, Dr. __________, e cioè
che l'A. negli anni ha presentato sempre più patologie, che tra l'altro
ricordiamo alcune sono in relazione al normale invecchiamento, non possiamo
quindi riconoscere quanto da lui asserito. Infatti, non sempre un cambiamento
dello stato di salute porta ad un cambiamento della capacità lavorativa. In
questo caso le problematiche a livello somatico, soprattutto in un lavoro
leggero ed adatto, come può essere quello di guardia notturna o come venditore,
non giustificano una riduzione della capacità lavorativa. Pertanto in tali attività
l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del 50%. La prognosi è da considerare
stazionaria. Necessario il proseguo della presa a carico psichiatrica e
psicoterapica assidua e protratta nel tempo per prevenire pericolose derive
psicopatologiche. Questo soprattutto nei momenti in cui i conflitti relazionali
dovuti alla sua problematica caratteriale possano esacerbarsi.
9 CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Come detto in
precedenza, in un'attività lavorativa leggera ed adatta come quella di guardia
notturna o di venditore l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del
50% e questo a partire dall'1.01.2009 in avanti.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni
peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del
SAM.
Domande particolari
poste:
1. L'A. ha problematiche d'udito, ma non vengono
definiti alcuni limiti. L'A. può lavorare in qualsiasi ambiente di lavoro
rumoroso ecc., senza particolari problemi?
L'A. presenta una
riduzione dell'udito bilaterale che può parzialmente essere compensato
dall'applicazione della protesi acustica. Di fatto non ci sono limitazioni
particolari, se non che l'A. può avere delle difficoltà in ambienti rumorosi
dove non riesce a sentire precisamente le consegne. In particolare il problema
esiste se queste possono mettere in pericolo la vita dell'A. o di altre
persone. Qui parliamo di attività pericolose per l'A. o per altri. Non ci sono
invece problemi e non esistono limitazioni nello svolgimento di tutte le altre
attività lavorative.
2. Per quanto riguarda la visione monoculare sin. non
vengono espressi i limiti funzionali, questo significa che l'A. può effettuare
lavori di precisione?
L'A.
va considerato come monocolo e pertanto attività lavorative che richiedono
un'alta precisione oculare non sono più indicate.
3. Può
guidare macchinari aziendali?
Considerandi
l'enucleazione a sin., con una lieve riduzione pure della vista all'occhio ds.
e in aggiunta alla problematica d'udito riteniamo che l'A. non sia idoneo a
guidare macchinari aziendali. L'A. può condurre veicoli di categoria B.
4.
Deve
portare particolari occhiali di lavoro?
L'utilizzo di
occhiali di lavoro è sicuramente indicato, questo più che altro per proteggere
l'occhio ds. affinché non subisca eventuali lesioni.
5.
Per quanto riguarda la postura viene definito che l'A.
riesce a stare 35 min. in posizione seduta. Non vengono definiti limiti in
questo senso. Ciò vuoi dire che l'A. può rimanere seduto a tempo indeterminato?
Oppure deve alternare la posizione?
Per
quanto concerne la problematica reumatologica il nostro consulente Dr. __________
ha definito esattamente i limiti funzionali dell'A., a cui rimandiamo per i
dettagli. L'A. può sicuramente rimanere seduto a lungo intercalando brevi pause
per cambiare la posizione.
Lasciamo al servizio
medico regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia
della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni
peritali.
(…)" (doc. AI
277/61-65)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 28 settembre
2009.
del dr. __________ (doc. AI 278/1-3) e le annotazioni 2 marzo 2010 del dr.
__________ e della dr.ssa __________ (doc. AI 279/1) e considerato il rapporto
15.
ottobre 2009 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 281/1-4 e
282/1-3) –, con decisione 15 aprile 2010 (cfr. doc. AI 299/1-3 e le
motivazioni sub doc. AI 297/1-4) ha ridotto il diritto alla rendita, da intera
a tre quarti, con effetto dal 1. gennaio 2009.
2.9
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001.
pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del
24.
agosto 2006, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere
fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può condividere la
conclusione a cui è giunta l’amministrazione in base alla quale la situazione
valetudinaria dell’assicurato sarebbe migliorata, e ciò per le seguenti
ragioni.
Innanzitutto
il TCA rileva che i periti del SAM, per il solo fatto che “(…) ad eccezione
di un ricovero 2004, non ha presentato né ricoveri, né prese a carico dal punto
di vista psichiatrico in precedenza (…)” (doc. AI 277/61), non potevano
concludere per un miglioramento dello stato di salute. Va qui peraltro rilevato
che il dr. __________, nel rapporto medico 21 giugno 1995 (doc. AI 155/1-2),
aveva precisato che “(…) il paziente è tutt’ora seguito a livello
psicoterapico. (…)” (doc. AI 155/2). Inoltre il dr. __________, nella
perizia psichiatrica 30 maggio 1985 (doc. AI 105/1-7), aveva concluso che “(…)
l’enucleazione dell’occhio destro e l’affezione alle anche hanno – sovrapposti
alla psicopatologia del per. e interagendo con essa – reso il per. dal punto di
vista medico-psichiatrico inabile al lavoro alle misure (ndr. recte: nella
misura) del 100% a partire dal mese di agosto 1981. Sia un trattamento
psicoterapico sia provvedimenti d’ordine professionale hanno pochissime probabilità
di successo. (…)” (doc. AI 105/7, la sottolineatura è del redattore).
Sempre il dr. __________, nella perizia psichiatrica 5 febbraio 1990 (doc. AI
61/1-4), aveva evidenziato che “(…) reazioni improvvise non controllate,
grossolanità, imprevidenza delle parole e degli atti, parziale asocialità ecc.
condizionano da un punto di vista medico-psichiatrico una incapacità lavorativa
del 100% e neutralizzano qualsiasi tentativo di migliorare la capacità lavorativa
del periziando. (…)” (doc. AI 61/4, la sottolineatura è del redattore).
Anche il dr. __________, psichiatra consulente, nel suo consulto 11 settembre
1985.
(doc. AI 109/1-5), nell’ambito della perizia del SAM 30 maggio 1985 (doc.
AI 108/1-12), pur ritenendo un’incapacità lavorativa del 25%, aveva concluso
che “(…) la prognosi ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto. (…)”
(doc. AI 109/5). Al riguardo il dr. __________, nella perizia 5 febbraio 1990,
aveva rilevato che “(…) la valutazione psicopatologica del sottoscritto corrisponde
a quella fatta dal Dr. __________, psichiatra e psicoterapia FMH, __________,
nella sua perizia dell’11 settembre 1985. La conclusione per un’incapacità
lavorativa limitata al 25% sembra essere più dovuta al desiderio del periziando
di non sentirsi invalido totalmente. Infatti il Dr. __________ conclude con le
seguenti parole: “la prognosi ovviamente rimane riservata sotto ogni aspetto”.
(…)” (doc. AI 61/4).
Non
è possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute anche avuto
riguardo allo scritto 20 novembre 2008 del Servizio psico-sociale di __________,
indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 233/18-19), nel quale il dr. __________, medico
capo servizio dei servizi SPS e la dr.ssa __________, medico assistente, non si
sono espressi sulla capacità lavorativa allorquando nel rapporto medico 20
agosto 2008 (doc. AI 227/1-6) avevano attestato un’incapacità lavorativa del
100% e una prognosi suscettibile di peggioramento. La dr.ssa __________, nella
lettera 29 dicembre 2009 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. AI 300/31-33) – dopo aver osservato
che l’ultimo incontro ha avuto luogo il 5 giugno 2009 (quindi meno di tre mesi
prima della perizia pluridisciplinare 15 settembre 2009 del SAM) dopo un anno
di colloqui, confermato il rapporto medico 20 agosto 2008 e formulato le
proprie osservazioni riguardo alla perizia 15 settembre 2009 del SAM – ha inoltre
concluso che l’assicurato “(…) è affetto da patologie psichiatriche
croniche, non escludenti a priori eventuali problematiche acute, che solo in
minima parte sono correlabili alle malattie fisiche di cui è portatore e che lo
rendono, di per se stesse, inabile al lavoro al 100%. (…)” (doc. AI
300/33).
Nemmeno
è possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute visto che i
periti del SAM – oltre a riconoscere da un altro momento e solo in parte il
miglioramento attestato dalla dr.ssa __________ nel rapporto 10 marzo 2008
(doc. AI 270/1-9): “(…) a partire dall’1.01.2009 il Dr __________ ritiene
che l’A. presenti un’incapacità lavorativa nella misura del 50% come tuttora.
In parte dunque si riconosce il miglioramento subentrato come attestato dalla
Dr.ssa __________ del Servizio medico regionale dell’AI dal punto di vista psichiatrico.
(…)” (doc. AI 277/57) –, pur descrivendo un quadro clinico sovrapponibile a quello
considerato dal dr. __________ nelle perizie 30 maggio 1985 e 5 febbraio 1990
(doc. AI 105/1-7 e 61/1-4): “(…) il Dr. __________ pone la diagnosi di altre
sindromi depressive ricorrenti (ICD-10 F 33.8) e un disturbo di personalità misto emotivamente instabile, paranoide ed ansioso. Nella sua valutazione fa
notare come l’A. presenti una sindrome depressiva particolare, che va inquadrata
nell’ambito del disturbo di personalità di base che egli presenta, ossia di
tipo misto con aspetti querulomani, emotivamente instabile ed ansioso. Si
evidenzia inoltre una sofferenza abbandonica del soggetto, che è ormai presente
fin dall’infanzia e probabilmente ha influito notevolmente nell’organizzazione
patologica della sua personalità. Da un punto di vista clinico il quadro
psicopatologico presenta più che un’alterazione del timismo una quota d’ansia
libera fluttuante importante con una modalità di pensiero che è continuamente
invasa di idee rivendicative, polemiche e rivolte a terzi e che poi influiscono
su un pensiero in parte caotico e disorganizzato. (…)” (doc. AI 277/57), si
limitano ad esprimere una diversa valutazione degli effetti sulla capacità
lavorativa: “(…) si tratta di un quadro clinico che incide parzialmente
sulla capacità lavorativa dell’A. in quanto le funzioni cognitive, biologiche e
volitive si presentano ancora in gran parte conservate. (…)” (doc. AI
277/57).
Quanto
alla patologia somatica i periti del SAM – dopo essersi scostati
dalle conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ nel rapporto medico 10 marzo
2008.
(doc. AI 270/1-9) e il dr. __________, medico perito certificato SIM e FMH
in reumatologia, nel consulto 7 giugno 2009 (doc. AI 277/78-85): “(…)
riguardo alle valutazioni precedenti, in particolare alla perizia SAM del 1983
e del 1985, ricordiamo che nel 1985 il Dr. __________ riteneva una capacità
lavorativa nella misura del 70% in un lavoro adatto, parzialmente seduto, senza
l’obbligo di alzare e portare pesi. Non possiamo riconoscere, sulla base delle
valutazioni precedenti passate in giudicato, la capacità lavorativa totale in
un lavoro adatto, come descritto dal Dr. __________ e dal Dr. __________,
poiché per le patologie citate era già stata emessa una decisione giuridica.
(…)” (doc. AI 277/59) –hanno escluso, senza tuttavia addurre alcuna motivazione, un cumulo
tra la patologia somatica e quella extra somatica: “(…) l’incapacità lavorativa
non va sommata, ma integrata alle problematiche d’ordine somatico. (…)”
(doc. AI 277/63), allorquando nella perizia 13 settembre 1985 (doc. AI 108/1-12)
il SAM, viste le incapacità lavorative del 25% sia dal punto di vista psichiatrico
che da quello somatico, aveva invece concluso che “(…) l’incapacità
lavorativa globale somatica e psichica (tenuto conto anche delle menomazioni
visive ed auditive) viene da noi valutata nel 50% a partire da fine dicembre
1983.
(…)” (doc. AI 108/12).
In
conclusione, viste le risultanze suesposte e conformemente alla giurisprudenza
federale citata (cfr. consid. 2.10), questo Tribunale deve concludere che dopo
il mese di dicembre 1990 (momento in cui visti gli accertamenti medici esperiti
è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera) le condizioni di salute
dell’assicurato non hanno subito un miglioramento e che pertanto non si
giustifica la riduzione della rendita.
In
particolare il TCA rileva che le inadempienze dell’Ufficio AI ravvisate
dall’avv. __________ nelle annotazioni 28 aprile 2008 (doc. AI 213/1-3): “(…)
considerati però i (sinora disattesi) compiti dell’UAI (periodico accertamento
delle circostanze) (…)” (doc. AI 213/3), non possono giocare a sfavore
dell’assi-curato nemmeno nella questione volta a sapere se, dopo gli ultimi
accertamenti medici esperiti nel 1990, la situazione valetudinaria sia effettivamente
migliorata.
L’esclusione
di un miglioramento è infine pure confermato visto che nella perizia
psichiatrica nell’ambito della procedura penale (doc. AI 300/34-64), anche se
la stessa non aveva questo scopo, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
poste le diagnosi psichiatriche di “(…) •
Sindrome delirante (ICD 10 F 22.9; DSM-IV 297.1) • Disturbo di personalità
paranoide (ICD 10 F 60.0; DSM-IV 301.0) • Sindrome mista ansioso-depressia (ICD
10.
F 41.2)” (…)” (doc. AI 300/45) ha, in
particolare, rilevato che “(…) ugualmente la nuova decisione dell’UAI in
data 16 novembre 2009 (ndr. si tratta in realtà del progetto sub doc. AI
283/1-4) non sembra dare grande peso allo stato psichico del peritando considerato
oggi avere una capacità lavorativa del 40% in attività confacenti (lavori
semplici, leggeri e non qualificati): è difficile immaginare che un individuo
gravato da un’ideazione paranoide possa essere collocabile in qualsivoglia
attività lavorativa tanto più tenuto conto delle ragioni argomentate dal dr.__________
nella sua relazione ove pone in luce come il grave disturbo psichico (gravissima
crisi d’abbandono) fosse stato sopportato dal peritando finché non era
intervenuto il danno fisico. (…)” (doc. AI 300/59).
La
domanda volta all’audizione delle dr.sse __________ e __________ quali teste e
ad un’eventuale perizia medica supplementare (IX) vanno pertanto disattese. In
effetti, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223
consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata
e il diritto alla rendita intera confermato.
2.12
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010
consid. 3, STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2
febbraio 2007 consid. 9)
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e di conseguenza é confermato il diritto alla rendita intera.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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