32.2010.139
Seconda domanda di prestazioni. Conferma della perizia multidisciplinare e del grado d'invalidità
8 settembre 2010Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.139
Data decisione, Autorità:
08.09.2010, TCA
Ricorso:
TF,9C_856/2010, 27.06.2011
Titolo:
Seconda domanda di prestazioni. Conferma della perizia multidisciplinare e del grado d'invalidità
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.139
BS/lb
Lugano
8 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 15 aprile 2010 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1946, da ultimo attivo in qualità di operaio addetto ai turni
presso una ditta biochimica, nel maggio 1996 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2-1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura
del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con
decisione del 31 marzo 1998 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di
prestazioni, dato che l’assicurato era stato considerato ancora abile al lavoro
al 75% nella sua precedente attività (doc. AI 42).
Un
ricorso al TCA contro la succitata decisione amministrativa è stato dichiarato
privo di oggetto a seguito del ritiro del gravame (inc. 32.1998.73).
1.2. In
data 31 ottobre 2000 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. AI 56).
Dopo
aver eseguito degli accertamenti medici ed economici, con decisione del 13
febbraio 2003 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d’invalidità
(grado d’incapacità al guadagno del 50%) dal 1° marzo 2002 (doc. AI 96 e 93). Con
decisione del 9 aprile 2003 l’amministrazione ha parzialmente accolto
l’opposizione dell’assicurato, ritenendo necessario procedere ad un complemento
istruttorio (doc. AI 110).
Eseguiti
nuovi accertamenti medici ed economici, tra cui una seconda perizia
pluridisciplinare affidata al SAM e una successiva valutazione psichiatrica da
parte dell’__________, con decisione del 14 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato, in base al calcolo della media retrospettiva, il diritto ad un
quarto di rendita dal 1° agosto 2001 per un grado del d’invalidità del 42% e ad
una mezza rendita (grado del 58%) a partire dal 1° novembre 2001 (doc. AI 142 e
AI 136).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, per il tramite dell’avv. RA
1, l’amministrazione, dopo aver sottoposto l’incarto al Servizio integrazione,
con decisione del 29 marzo 2007, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha
attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado del 42%)
dal 1° ottobre 2001 ed una rendita intera dal 1° gennaio 2002 (doc. AI 160-1).
In particolare, con rapporto 28 marzo 2007 l’allora consulente in integrazione
professionale non aveva ritenuto l’assicurato integrabile sul mercato del lavoro
(doc. AI 158); da qui l’attribuzione della rendita intera.
Con
sentenza 17 aprile 2008 questo Tribunale ha accolto il ricorso dell’assicurato contro
la citata decisione su opposizione (egli chiedeva il versamento della rendita
intera dalla prima domanda di prestazioni del maggio 1996), rinviando agli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici ed economici (inc.
32.2007.155).
1.3. A
seguito del rinvio, l’Ufficio AI ha ordinato una terza perizia
multidisciplinare presso il SAM, nel cui rapporto 12 dicembre 2008 i periti
hanno concluso per un’incapacità lavorativa psichiatrica del 10% e del 50% in
attività rispettose dei limiti reumatologici (doc. AI 183). Tenuto conto del
rapporto 14 gennaio 2010 del consulente in integrazione professionale (contrariamente
alla precedente consulente, egli aveva concluso per un’esigibilità lavorativa dell’assicurato
sia nell’originaria professione che in attività adeguate ed aveva proceduto al
raffronto dei redditi), con decisioni del 15 aprile 2010 (preavvisate il 14
gennaio 2010) l’Ufficio AI ha fissato il diritto ad un quarto di rendita dal 1°
ottobre 2001 ed ad una mezza rendita dal 1° gennaio 2002.
Nel
frattempo, con sentenza 18 gennaio 2010 questo TCA ha respinto il ricorso per
ritardata giustizia inoltrato dell’assicurato (inc. 32.2009.205).
1.4. Contro
le decisioni 15 aprile 2010, l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso e chiesto l’erogazione di una rendita intera retroattivamente
dall’inoltro della domanda di prestazioni del 21 maggio 1996, trascorso il
termine di attesa legale.
Sostenendo
innanzitutto che con le decisioni impugnate l’Ufficio AI ha riesaminato a suo
sfavore (reformatio in pejus) la decisione su opposizione 29 marzo 2007, il
ricorrente contesta la valutazione medica del SAM (in particolare la perizia
psichiatrica) come pure quella economica sull’esigibilità lavorativa. Dei singoli
motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e
la conferma delle decisioni contestate.
1.6. Il
15 luglio 2010 l’assicurato ha trasmesso un rapporto del neurologo dr. __________
(VIII). Su richiesta del TCA, in data 13 agosto 2010 l’Ufficio AI ha preso
posizione sul nuovo atto medico (X).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.2. L’assicurato
sostiene che le decisioni contestate l’Ufficio AI costituiscono una reformatio
in pejus della decisione su opposizione del 29 marzo 2007. Rilevato come non
gli sia stata data la possibilità, nell'ambito della procedura sfociata nella
STCA di rinvio del 17 aprile 2008, di prendere in posizione in merito e di eventualmente
ritirare il ricorso, egli è dell’avviso che le decisioni impugnate devono
essere annullate per violazione del diritto di essere sentito.
Infine,
nel caso di reiezione del ricorso, egli ha chiesto il ripristino del quarto di
rendita dal 1° ottobre 2001 e della rendita intera dal 1° gennaio 2002, così
come da decisione su opposizione 29 marzo 2007.
Orbene,
è vero che con il ricorso del 10 maggio 2007 l’insorgente non aveva contestato
il grado di invalidità, ma la decorrenza della rendita intera. È altrettanto
vero che, a seguito degli accertamenti medici ed economici ordinati con la STCA di rinvio 17 aprile 2008, l’Ufficio AI con le decisioni qui contestate ha di fatto
“ridotto”, con effetto dal 1° gennaio 2002, la rendita da intera a metà.
Tuttavia
va ricordato che, per costante giurisprudenza, l’annullamento di una decisione
da parte dell’autorità giudiziaria con rinvio degli atti all’autorità amministrativa
per l’espletamento di ulteriori accertamenti non costituisce una reformatio in
peius nella misura in cui, come nella presente fattispecie, non vi è la
certezza che le conseguenze di tale rinvio portino ad un detrimento della
situazione giuridica dell’assicurato (STF 9C_992/2008 del 6 gennaio 2009 e
giurisprudenza ivi citata).
Per
il resto va rilevato che, secondo giurisprudenza, l’annullamento di una
decisione da parte dell’autorità giudiziaria con rinvio degli atti all’amministrazione
per l’espletamento di ulteriori accertamenti mette fine alla prima procedura
amministrativa, in modo che la seconda procedura (avviata a seguito del rinvio)
riparta dall’inizio con le norme procedurali applicabili in quel momento (DTF
132 V 93 consid. 2.2 con riferimenti citate in STF 9C_6/2010 e 9C_134/2010 del
2 luglio 2010). Nelle citate sentenze 2 luglio 2010 (STF 9C_6/2010 e
9C_134/2010) il TF ha evidenziato che la soppressione della procedura di opposizione
(entrata in vigore il 1° gennaio 2006) non apporta alcuna modifica al suesposto
principio.
Nel
caso in esame, a seguito della STCA di rinvio 17 aprile 2008 la decisione su
opposizione 29 marzo 2007 è stata annullata, motivo per cui l’Ufficio AI ha
iniziato una nuova procedura ed espletato i necessari accertamenti,
rendendo prima, in applicazione dell’art. 57a LAI, il progetto di decisione 14
gennaio 2010 e poi le decisioni qui contestate. Per questo motivo non si può
parlare di una reformatio in pejus.
Trattandosi
dunque di una nuova procedura, la richiesta dell’assicurato di ripristinare, in
caso di reiezione del gravame, il quarto di rendita dal 1° ottobre 2001 e la
rendita intera dal 1° gennaio 2002 non può essere accolta.
Nel
merito
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique
VSI 1999).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.5. Nel
caso in esame, a seguito della STCA 17 aprile 2008 l'Ufficio AI ha disposto una (terza) perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 12
dicembre 2008 (doc. Al 183) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le
constatazioni obiettive, hanno fatto capo a consultazioni specialistiche
d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________) e neurologico
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti specialistici, nonché dei
rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le
seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
"
(...)
5.1
Diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena cronica con/su:
-
stenosi spinale e dei
neuroforami C6-C7,
-
incipienti alterazioni
degenerative C4-6.
Sindrome lombospondilogena cronica.
Fibromialgia.
Sindrome mista ansiosodepressiva. (…)” (doc. AI 183-11)
Fatti
I
periti hanno valutato una capacità lavorativa del 50%, da intendersi quale presenza
tutto il giorno con rendimento ridotto, come operaio elettrotecnico e operaio
di fabbrica.
Riguardo
alla residua capacità lavorativa in attività adeguate, il SAM ha evidenziato
quanto segue:
"
(...)
Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 50%
(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento
ridotto) come operaio (ultima attività svolta) ed in attività prevalentemente
leggere. Questa capacità lavorativa è presente da parecchio tempo e non è
globalmente peggiorato dopo la valutazione del 2003.
Dal punto di vista prettamente neurologico (per i
problemi agli arti superiori) non vi è nessuna incapacità lavorativa.
Dal punto di vista psichiatrico vi è una sindrome mista
ansiosodepressiva di lieve entità. Questa causa una diminuzione della capacità
lavorativa del 10% (stato d'ansia e d'angoscia lieve alimentati da pensieri
rivendicativi). L'A. non è seguito dal punto di vista psichiatrico e secondo il
nostro consulente la sopraccitata diminuzione della capacità lavorativa del 10%
è presente dalla sua visita (novembre 2008).
La sopraccitata capacità lavorativa del 50% (presenza
durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come operaio
elettromeccanico e nelle attività da ultimo svolte (operaio in una ditta
farmaceutica) è presente da parecchio tempo. Sicuramente era già presente
nell'ottobre 2004 (annotazioni del medico SMR Dr. __________). (…)” (doc. AI
183-16)
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta principalmente la valutazione medico-teorica,
in particolare quella psichiatrica.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..
123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria
fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può
essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui
l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p.
110 consid. 3c).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
Considerandi
sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gut- achten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza
di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite
dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27.
settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
Nella
fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in
dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente
tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo
ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità
lavorativa del 50% sia nella sua precedente professione che in attività adeguate.
2.7.1
In
primo luogo l’assicurato contesta di essere ritenuto inabile per motivi psichici
unicamente nella misura del 10%.
Va
qui ricordato che un motivo del rinvio degli atti alla base della sentenza 17 aprile
2008.
era legato alla problematica psichica. Al riguardo questa Corte, dopo
disanima della documentazione medica, aveva ritenuto: “… vista la
divergenza, insanabile, di opinione tra il dr. __________ e il dr. __________,
entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, che hanno avuto modo di
valutare, in sede peritale, l’interessato, questo Tribunale ritiene che il presente caso non
possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del dr. __________.
Vista
la discrepanza di posizioni dei due medici specialisti, periti dell’UAI, il TCA
ritiene necessario procedere ad un approfondimento peritale di natura psichiatrica,
al fine di determinare con precisione le patologie che affliggono l’assicurato
e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa (consid. 2.10 p. 24).”
Infatti,
nell’ambito della perizia SAM del 21 ottobre 2003 il dr. Mari aveva valutato
un’incapacità lavorativa del 100% (doc. AI 140-4), mentre il 30 settembre 2004
il dr. __________, non riscontrando alcun disturbo di tipo psichiatrico, non
aveva ravvisato alcuna inabilità lavorativa (doc. AI, 130-6).
Pertanto
il TCA, sempre nella citata sentenza, aveva concluso che “vista
la discrepanza insormontabile esistente tra le valutazioni specialistiche del
dr. __________ e del dr. __________, non è possibile, senza procedere ad
ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato
valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, era tale da
giustificare una capacità lavorativa del 100%.”, motivo per cui aveva statuito
che “ la decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso
all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica
dal Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia
l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità
lavorativa del ricorrente. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio,
l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita
dell’assicurato” (consid. 2.10 pp. 25/6).
Ora,
nel rapporto 20 novembre 2008 il dr. __________ pone come diagnosi una sindrome
mista ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2) di entità lieve giustificante
un’incapacità lavorativa del 10%, evidenziando “ uno stato di ansia e d’angoscia
lieve alimentati da pensieri rivendicativi che influiscono sulla sua capacità
funzionale in modo tale da renderlo lento, meno sicuro, meno resistente e più discontinuo”.
Egli ha poi rilevato che rispetto alla valutazione del dr. __________ ha
riscontrato una sindrome ansiosa depressiva non osservata dal collega, ma
evidenziata dal dr. __________ e dr. __________, anche se con diagnosi diverse
(doc. AI 183-3).
Nel
complemento peritale 2 ottobre 2009 (richiesto dal SMR) il dr. __________ ha spiegato
le discrepanze tra la sua valutazione e quelle dei dr. __________ e __________.
In
merito alla perizia del dr. __________, egli ha fra l’altro evidenziato:
" (…)
Da un punto di vista clinico e nosologico non ritengo
che l'assicurato presente un disturbo di personalità che provoca nel soggetto
un cambiamento del suo comportamento e della sua vita sociale e relazionale in
modo sostanziale. Egli non presenta un comportamento e una affettività
pervasiva che invade tutte le sfere della sua vita psichica bensì si tratta di
un conflitto non risolto e ben circoscritto alla conflittualità con la moglie e
con la __________.
Pertanto non condivido la posizione del Dr __________
il quale sostiene che l'assicurato presenta un disturbo di personalità di tipo
paranoide ( ICD 10 F 60.0).
Nella mia valutazione ho riconosciuto che gli presenta
alcuni aspetti alterarti di tipo ideativo e affettivo ma non costituiscono un
vero e proprio disturbo della personalità.
Il collega Dr. __________ alla voce status psichico fa
enfasi soprattutto su un sistema ideativo a sfondo persecutorio e di tipo
rivendicativo. Poi nelle sue conclusioni pone l'accento sulla modalità
dell'esordio in cui la posizione di disubbidienza da parte della moglie e poi
l'incidente della circolazione subito avrebbero scatenato una disgregazione
psicopatologica con una maggiore valenza persecutoria.
Va ricordato che l'assicurato, sebbene presenti
un'ideazione rivendicativa, come è stato evidenziato anche da me, quest'ultima
non intacchi altri aspetti della sua vita sociale e di contatto interpersonale.
Inoltre non ho costatato idee a sfondo persecutorio come espresso dal collega.
Va inoltre sottolineato che ad esempio durante la mia
esplorazione clinica non è stata evidenziata una modalità classica del paziente
paranoide in cui è evidente la sua sospettosità e il modo diffidente di entrare
in relazione. Addirittura lo stesso collega Dr. __________ dichiara che il
paziente è apparso "formalmente corretto, disponibile e collaborante".
Dispositivo
Per questi motivi ritengo che l'assicurato,
sebbene presenti un'ideazione disturbata, quest'ultima non intacchi
profondamente la sua personalità al punto tale da considerare la presenza di un
disturbo ai sensi del ICD 10.
(…)” (sottolineatura del redattore; doc. AI 191-3/4)
Non
va qui dimenticato che anche il dr. __________ non aveva individuato un
disturbo di personalità paranoide. Al riguardo nel referto 30 settembre 2004
egli aveva evidenziato:
" (…)
Non posso confermare la presenza di un disturbo di
personalità di tipo paranoide come indicato dal dr. med. __________, nello
stesso rapporto.
I colleghi che hanno visitato I'A. tra il 1995 ed il
1997 non hanno segnalato questo Disturbo di personalità.
L'interpretazione da parte dell'A. dei comportamenti
dell'ex datore di lavoro, della ex moglie e delle Assicurazioni (in particolare
la __________) esprimono il suo vissuto soggettivo di fronte a dei fatti
oggettivi (licenziamento, divorzio e rifiuto delle prestazioni assicurative __________),
e non possono essere interpretati come espressione di sintomi persecutori
nell'ambito di un disturbo di personalità di tipo paranoide.
Nella storia dell'A. non vi sono altri elementi
psicopatologici sufficienti per poter giustificare la diagnosi di disturbo di
personalità di tipo paranoide. (…)” (doc. AI 130-6)
In
merito alla valutazione del dr. __________, il dr. __________ ha sostenuto:
" (…)
Non condivido nemmeno la posizione del Dr. __________
che non ha riscontato nessun disturbo psichiatrico. Durante la mia valutazione ho riscontrato una sofferenza
psichica a coloritura ansioso-depressiva che ha avuto un decorso cronico e che
è stato alimentato dai meccanismi di difesa che il soggetto ha messo in atto.
L'assicurato, durante la mia valutazione clinica presentava una deflessione del
timismo e una ideazione che lo alimentava in modo congruo a tale deflessione.
Non riconosco un'entità grave nella
patologia che presenta l'assicurato, ma riconosco la presenza di un quadro
clinico di tipo depressivo di lunga data. (…)” (sottolineature del redattore; doc. AI 191-4)
Il
dr. __________ ha così sintetizzato la sua valutazione della patologia psichiatrica:
" (…)
Come detto nel mio scritto del 19.11.2008, alla voce
conclusione, si potrebbe ipotizzare che il quadro clinico che l'assicurato ha
presentato ha seguito un decorso altalenante e che nell'occasione della valutazione
realizzata dal collega Dr. __________ si assisteva ad un momento di
miglioramento clinico. Per questo motivo è probabile che il collega non abbia
constatato alcuna alterazione dell'umore. La sintomatologia depressiva ansiosa
da me evidenziata nella mia valutazione, è stata osservata anche in altre
valutazioni precedenti del Dr. __________ e del Dr. __________.
Per questo motivo ho espresso che l'evoluzione teorica
del quadro clinico ha seguito un decorso altalenante con dei momenti di
peggioramento della sintomatologia ansioso depressiva e altri di miglioramento
dal 1997 e che per questo motivo è possibile che alcuni periti abbiano
osservato la presenza del quadro depressivo e altri no. Il quadro non ha mai
rivestito una valenza di grave compromissione psicopatologica, prova di questo
è il fatto che egli senza alcun trattamento psichiatrico non ha mai provocato
danni personali né sociali. (…)” (doc. AI 191-4)
Concludendo,
il dr. __________ ha ritenuto “che complessivamente (l’assicurato) abbia
presentato una incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche pari al 10% come
accertato durante la mia valutazione” (doc. AI 191-5).
In
queste circostanze, visto quanto sopra, questo TCA non può che confermare la
valutazione del dr. __________. Egli ha infatti tenuto in considerazione tutti
gli aspetti della problematica psichiatrica e convincentemente motivato le
proprie conclusioni, anche riguardo alle divergenze con le precedenti perizie. Va
poi evidenziato che, come riportato sopra, sia il dr. __________ che il dr. __________
non hanno riscontrato una patologia psichiatrica tale da giustificare una
totale inabilità lavorativa, così come valutata dal dr. __________. Infine va
detto che l’insorgente non ha prodotto certificazione idonea a contrastare la
valutazione del dr. __________.
2.7.2 Dal
punto di vista reumatologico, nella perizia 24 novembre 2008 il dr. __________ ha
in particolare evidenziato che “la capacità lavorativa è diminuita a
prevalentemente a causa della problematica cervicale. Anche la fibromialgia
limita parzialmente la capacità lavorativa attraverso dolori cronici generalizzati,
stanche e disturbi del sonno. La problematica lombare, la compressione del nervo
ulnare a sinistra e del nervo mediano a destro limitano in misura ridotta la
capacità lavorativa” (p. 5, doc. AI 183-33), specificando comunque di non
aver ravvisato cambiamenti di rilievo dello stato di salute rispetto alla sua precedente
valutazione del 2003, eseguita nell’ambito della seconda perizia del SAM del 21
ottobre 2003. Egli ha infatti precisato che “… nonostante si siano aggiunte
alcune diagnosi, la capacità lavorativa risulti globalmente invariata rispetto
al 2003. Questo si spiega con il fatto che la valutazione del 2003 risultava
molto più larga nell’attribuzione della capacità per la sola problematica cervicale”
(p. 5, doc. AI 183-33). Il dr. __________ ha pertanto confermato che l’assicurato
presenta un piena capacità lavorativa con un rendimento ridotto del 50% sia
nella sua originaria professione che in attività leggere adeguate (p. 5, doc.
AI 183-33).
In
merito alla problematica reumatologica, nel ricorso l’assicurato ha evidenziato:
" (…)
Ora, dalla perizia SAM del 21 ottobre 2003 a cui fa riferimento il dottore, emerge chiaramente che le affezioni per cui è stata
riconosciuta una incapacità lavorativa al 50% in qualsiasi attività lavorativa
con conseguente impossibilità di reintegramento e diritto ad una rendita Al
intera, erano già presenti nel corso del 1996/1997, ossia quando il
ricorrente ha inoltrato la prima domanda di rendita Al.
Ne discende che su tale aspetto, egli ha confermato la
prima perizia SAM del 29 agosto 1997 allestita a seguito della prima domanda di
rendita Al inoltrata in data 21 maggio 1996.
Il dr. med. __________ ha inoltre precisato che, in
attività leggere, adatte, che permettano il rispetto delle regole di ergonomia,
evitino posizioni statiche eccessivamente prolungate nonché lavori ripetuti
sopra l'orizzontale a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del
50%. Inoltre, le attività pesanti e mediamente pesanti non sono proponibili
(rapporto 24 novembre 2008, p. 5). Anche su tale aspetto, il dottore ha
nuovamente confermato la prima perizia SAM del 29 agosto 1997.
Tutto ciò considerato, la capacità lavorativa
dell'assicurato a livello reumatologico non è superiore al 50% a partire dalla
prima domanda di rendita Al inoltrata nel maggio 1996. (…)” (doc. I p. 8)
Orbene,
la tesi di porre l’incapacità lavorativa del 50% già al momento della prima
domanda di prestazioni non trova conferma dagli atti. Va qui ricordato che
nella prima perizia SAM del 29 agosto 1997 dal punto di vista fisico (ortopedico)
l’assicurato era stato ritenuto inabile al 10% (cfr. p. 14, doc. AI 29-14). Solo
nella successiva valutazione del 21 ottobre 2003 è stata riscontrata
un’inabilità al 50% per motivi reumatologici. Inoltre, l’impossibilità di integrazione
a cui il ricorrente fa riferimento concerneva la problematica psichiatrica
valutata dal dr. __________, la cui perizia, come visto sopra, è stata relativizzata
sia dal dr. __________ che dal dr. __________.
2.7.3. L’aspetto
neurologico è stato valutato dal dr. __________, il quale nel rapporto 1°
dicembre 2008 non ha riscontrato alcuna incapacità lavorativa (doc. AI 183), come
già rilevato nella sua precedente perizia del 10 ottobre 2003 (doc. AI 113-21).
Nel
ricorso l’assicurato ha evidenziato:
" (…)
L'11 marzo 2009 al ricorrente sono stati diagnosticati
un adenoma tubulare con displasia lieve (exeresi, colon sigmoideo), un adenoma
tubolare con displasia moderata (biopsia, colon sigmoideo) e un adenoma
tubolare con displasia moderata (exeresi, colon sigmoide). A seguito di ciò
l'assicurato ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico nel quale sono
stati tolti due polipetti del colon sinistro (sigma) di diametro di 6-8 mm nonché un polipetto del sigma inferiore a 5 mm biopsato (cfr. rapporto istituto cantonale
di patologia del 11 marzo 2009).
II 22 aprile 2010, il suo medico curante ha ribadito
l'incapacità lavorativa del 100% dell'assicurato. (…)” (doc. I p. 8)
In
primo luogo va detto che non vi è alcun atto che validamente comprovi un peggioramento
dell’inabilità lavorativa a seguito della succitata nuova diagnosi e del succitato
intervento chirurgico. La semplice attestazione di incapacità lavorativa al
100% dal 2007 fatta il 22 aprile 2010 dal medico curante, oltre ad non essere
motivata, contrasta con le perizie multidisciplinari (doc. B).
Nemmeno dal dettagliato rapporto 8 giugno 2010 del neurologo
dr. __________ risulta un rilevante peggioramento della situazione
valetudinaria. Come evidenziato nelle annotazioni 9 agosto 2010 del SMR, non
risultano nuovi elementi clinici rispetto alle precedenti valutazioni
multidisciplinari (lo stesso specialista ha sostenuto che la situazione del
paziente “sembrerebbe tutto sommato poco evolutiva”; cfr. doc. D p. 3). Pertanto,
tenuto conto di una residua capacità lavorativa valutata dal SAM, le
considerazioni fornite dal dr. __________ non giustificano una rendita maggiore
(“Per contro, dal profilo AI, mi sono chiesto se
non si potrebbe sostenere il p. perché possa accedere ad una rendita più
completa visto che egli è comunque impossibilitato in qualsiasi tipo d'attività
[specie con profilo lucrativo] e questo anche a tempo parziale” doc. D p. 4)
2.7.4. Nel
ricorso l’assicurato ha fatto presente:
" (…)
Da ultimo aggiungasi che, il 3 agosto 2004, il Dr. med.
__________ - primario di traumatologia, ortopedia dell'anca e artroplastica del
ginocchio dell'ospedale di __________ -, ha steso un rapporto medico nel quale
ha evidenziato che "la risonanza magnetica del 13.05.'04 mostra una
tendinite con lesione parziale del sovraspinato. Si verificano delle lesioni
degenerative a livello dell'articolazione acromio-clavicolare e dei segni di
attrito sotto-acromiale" (cfr. rapporto 3 agosto 2004).
Nonostante il rapporto del Dr. med. __________, la
perizia pluridisciplinare non ha valutato i problemi connessi alla patologia
ortopedica e non è stato operato nessun approfondimento in materia. La perizia
pluridisciplinare del SAM del 12 dicembre 2008 non si è espressa sul rapporto
poc'anzi evocato. Pertanto, da questo punto di vista, l'operato dell'Ufficio AI
per valutare lo stato di salute attuale dell'assicurato è incompleto. (…)”
(doc. I p. 9)
Innanzitutto
va rilevato che negli atti non vi è traccia del succitato rapporto, non è
nemmeno menzionato nella terza perizia SAM del 12 settembre 2008 e l’assicurato
non lo ha prodotto. A prescindere da questo, va comunque evidenziato che nel consulto
reumatologico 24 novembre 2008 il dr. __________ non aveva (più) riscontrato
alcuna tendinite (risalente al 2004), evidenziando comunque le importanti
alterazioni degenerative risultanti dal quadro clinico rimasto sostanzialmente
invariato rispetto alla sua precedente valutazione del 2003. Quindi la
problematica descritta nel 2004 dal dr. __________ è stata ampiamente presa in
considerazione nella perizia reumatologica, motivo per cui non è necessaria un’ulteriore
indagine o approfondimento (sul tema dell'apprezzamento anticipato
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 211 con rinvii).
2.7.5. Tenuto
conto dei singoli consulti, i periti del SAM hanno concluso:
" (…)
In futuro non è da prevedere un cambiamento della
sopraccitata capacità lavorativa ed in modo particolare non è da prevedere a
breve-medio termine un cambiamento.
Dal punto di vista psichiatrico si consiglia un
trattamento antidepressivo ed ansiolitico.
Rispetto alla valutazione peritale del Dr. __________,
il nostro consulente Dr. __________ riscontra una sindrome ansiosa depressiva.
Questa è di lieve entità e causa una diminuzione della capacità lavorativa del
10%. Basandoci sulla valutazione psichiatrica non si può codificare
un'incapacità lavorativa superiore dal punto di vista psichiatrico. La
diminuzione della capacità lavorativa del 50% (a causa del problema
reumatologico) permette di tener conto della minima diminuzione della capacità
lavorativa dovuta al problema psichiatrico. (…)”
(sottolineatura del redattore; doc. 183-18)
Va
qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001
pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
conclusione, sulla base della perizia del SAM, alla quale va
dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.
8b) che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 50% sia nella sua
originaria professione che in altre attività adeguate.
2.8. Tenuto
conto delle risultanze peritali, con dettagliato rapporto 14 gennaio 2010 il
consulente ha convincentemente concluso che l’assicurato può svolgere la sua
professione di operaio turnista e altre attività leggere nella misura del 50%
(doc. AI 199-1).
Vero
che, come giustamente evidenziato dall’insorgente, con decisione su opposizione
29 marzo 2007 l’Ufficio AI, fondandosi sul rapporto 28 marzo 2007 dell’allora consulente,
aveva ritenuto l’assicurato non più integrabile sul mercato del lavoro, motivo
per cui aveva riconosciuto un grado d’invalidità del 100% (cfr. doc. AI 160). Tuttavia
va ricordato che nella STCA 17 aprile 2008 questo Tribunale non aveva aderito
alla citata valutazione economica, rinviando gli atti all’Ufficio AI affinché “…qualora
fosse accertata l’esistenza di una capacità lavorativa residua nella sua
precedente attività, l’UAI dovrà pure determinare se in tale attività l’assicurato
è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa” (cfr. consid.
2.11).
La
valutazione economica è stata appunto eseguita dopo l’espletamento della terza
perizia SAM, la quale, come visto, ha fortemente ridimensionato l’aspetto
invalidante della competente psichica. Del resto va ricordato come dal punto di
vista reumatologico l’attività precedente di operaio addetto alla sorveglianza
in una ditta farmaceutica è stata qualificata come adeguata. Certo che al momento dell’emissione della decisione qui contestata
(15 aprile 2010) l’assicurato (nato il 30 maggio 1946) era alle soglie del 64°
anno di età, ma rilevante è il momento dell’inizio della decorrenza del diritto
alla rendita (cfr. consid. 2.9), ossia il 2001.
2.9. Per
la determinazione del grado d’invalidità il consulente ha utilizzato il metodo
ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito quale
operario turnista in una ditta biochimica (reddito da valido) con quello da attività
adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da
invalido).
Occorre
poi rilevare che, secondo giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita; i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24).
Riguardo
al reddito da valido, dato non contestato, il consulente ha preso in considerazione
i dati statistici relativi al ramo economico no. 24 (industria chimica),
livello 4 per attività semplici e ripetitive (l’assicurato ha smesso di
lavorare nel giugno 1995; cfr. anamnesi familiare, sociale e professionale
della perizia SAM 29 agosto 1997; doc. AI 29-2). Ne consegue un salario che va
dai fr. 63'632 del 2001 ai fr. 73'195 del 2008, così come indicato nella
decisione contestata.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui
esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid.
3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario
statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel
frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente
conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,
esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.
4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un
parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo
parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia
del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel
caso di specie, nel menzionato rapporto 14 gennaio 2001 (doc. AI 199-1) il
consulente, conformemente la citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche
inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.). Egli ha poi riconosciuto una riduzione
del reddito per circostanze personali di complessivi 13% (8% per attività a
tempo parziale e 5% per attività leggera) e, tenendo conto di una residua
capacità lavorativa del 50%, il reddito invalido è stato determinato per ogni
anno, partendo dai fr. 24'743 del 2001 fino ai fr. 26'091 del 2008. Il
consulente ha escluso ulteriori riduzioni per gap salariale e per “permesso di
domicilio”. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità
oscillante tra il 61% (2001) ed il 64% (2008). I calcoli sono stati esposti
nella decisione contesta.
Se
si tiene conto che, secondo questo Tribunale, per ogni fattore di riduzione di
regola è giustificata una percentuale del 5% (STCA 32.2009.37 del 26 agosto
2009 consid. 2.7 con riferimenti) la valutazione operata nel caso concreto dal
consulente appare generosa. Va poi rilevato che il solo fattore della
nazionalità (__________) non costituisce motivo di riduzione, al contrario di
quanto potrebbe avvenire a dipendenza della tipologia del permesso di
soggiorno. Come evidenziato nel citato rapporto, il consulente ha ricordato che
l’assicurato possiede il permesso C, escludendo quindi un’ulteriore riduzione
(doc. AI 199-10). Nemmeno il fattore età costituisce una valida riduzione,
poiché, come visto (cfr. consid. 2.8), la valutazione economica va eseguita al
momento dell’inizio del diritto del reddito. Nel 2001 l’assicurato (classe
1946) aveva 55 anni.
Infine,
allo stesso risultato si giunge se si prende in considerazione che l’assicurato
è stato ritenuto abile al 50% nella sua originaria professione, ritenuta
adeguata.
In
conclusione, il riconoscimento di una mezza rendita appare corretto.
2.10. Per quel che concerne
l’inizio dell’erogazione della prestazione, determinato secondo il principio
della media retrospettiva, l’assicurato ha maturato il diritto ad un quarto di
rendita dal 1° ottobre 2001 (grado del 42%), successivamente aumentato alla
mezza rendita AI (grado del 50%) con effetto dal 1° gennaio 2002.
Rispetto alla
decisione 14 febbraio 2005 il calcolo è stato modificato (cfr. consid. 1.2).
Infatti nella decisione su opposizione 29 marzo 2007 è stato pertinentemente
spiegato:
"
Per quanto concerne
l'inizio del diritto a rendita giova osservare che nella decisione impugnata
l'amministrazione ha erroneamente iniziato ad erogare la rendita dal 1° agosto
2001. Infatti, nel computo dell'anno di attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI a torto è stata ritenuta l'incapacità al guadagno al posto di quella lavorativa,
determinando un inizio di rendita inesatto con diritto al quarto di rendita
erogato dal 1° agosto 2001 invece che dal 1° ottobre 2001 (…)” (doc. AI 160-7)
In conclusione, la
decisione contestata merita conferma ed il ricorso va di conseguenza respinto.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv.
1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- vanno
poste a carico del ricorrente, il
quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del
vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre
2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto
di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).
I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati
rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s)
– sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3
Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.
anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
In concreto, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza
giudiziaria (doc. VII), risulta che l’assicurato è divorziato. Egli percepisce,
quale unica fonte di reddito, una mezza rendita AI ed una prestazione
complementare mensile di fr. 1'754.-. Ne consegue che l'indigenza deve essere
riconosciuta.
La presente
vertenza non appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata
all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, visto che
pendente causa l’insorgente, a sostegno della propria tesi, ha prodotto ulteriore
documentazione medica con l’intento di mettere in dubbio la valutazione del SMR
posta alla base del provvedimento contestato.
Infine,
tenuto conto della fattispecie, l’intervento
dell’avvocato è da ritenere perlomeno indicato.
Pertanto l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid. 7.1, I 569/02 del 15 luglio 2003 nella
causa consid. 5; DTF 124 V 301, consid. 6).
Visto
quanto precede, la ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle
spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito
della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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