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Decisione

32.2010.139

Seconda domanda di prestazioni. Conferma della perizia multidisciplinare e del grado d'invalidità

8 settembre 2010Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti hanno valutato una capacità lavorativa del 50%, da intendersi quale presenza

tutto il giorno con rendimento ridotto, come operaio elettrotecnico e operaio

di fabbrica.

Riguardo

alla residua capacità lavorativa in attività adeguate, il SAM ha evidenziato

quanto segue:

"

(...)

Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una

capacità lavorativa del 50%

(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento

ridotto) come operaio (ultima attività svolta) ed in attività prevalentemente

leggere. Questa capacità lavorativa è presente da parecchio tempo e non è

globalmente peggiorato dopo la valutazione del 2003.

Dal punto di vista prettamente neurologico (per i

problemi agli arti superiori) non vi è nessuna incapacità lavorativa.

Dal punto di vista psichiatrico vi è una sindrome mista

ansiosodepressiva di lieve entità. Questa causa una diminuzione della capacità

lavorativa del 10% (stato d'ansia e d'angoscia lieve alimentati da pensieri

rivendicativi). L'A. non è seguito dal punto di vista psichiatrico e secondo il

nostro consulente la sopraccitata diminuzione della capacità lavorativa del 10%

è presente dalla sua visita (novembre 2008).

La sopraccitata capacità lavorativa del 50% (presenza

durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come operaio

elettromeccanico e nelle attività da ultimo svolte (operaio in una ditta

farmaceutica) è presente da parecchio tempo. Sicuramente era già presente

nell'ottobre 2004 (annotazioni del medico SMR Dr. __________). (…)” (doc. AI

183-16)

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta principalmente la valutazione medico-teorica,

in particolare quella psichiatrica.

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..

123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria

fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può

essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p.

110 consid. 3c).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

Considerandi

sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gut- achten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza

di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite

dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

Nella

fattispecie concreta, questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM. Essi hanno debitamente

tenuto conto delle singole affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo

ad una conclusione logica e priva di contraddizioni circa la capacità

lavorativa del 50% sia nella sua precedente professione che in attività adeguate.

2.7.1

In

primo luogo l’assicurato contesta di essere ritenuto inabile per motivi psichici

unicamente nella misura del 10%.

Va

qui ricordato che un motivo del rinvio degli atti alla base della sentenza 17 aprile

2008.

era legato alla problematica psichica. Al riguardo questa Corte, dopo

disanima della documentazione medica, aveva ritenuto: “… vista la

divergenza, insanabile, di opinione tra il dr. __________ e il dr. __________,

entrambi specialisti in psichiatria e psicoterapia, che hanno avuto modo di

valutare, in sede peritale, l’interessato, questo Tribunale ritiene che il presente caso non

possa essere deciso fondandosi esclusivamente sulla perizia del dr. __________.

Vista

la discrepanza di posizioni dei due medici specialisti, periti dell’UAI, il TCA

ritiene necessario procedere ad un approfondimento peritale di natura psichiatrica,

al fine di determinare con precisione le patologie che affliggono l’assicurato

e il loro influsso sulla sua capacità lavorativa (consid. 2.10 p. 24).”

Infatti,

nell’ambito della perizia SAM del 21 ottobre 2003 il dr. Mari aveva valutato

un’incapacità lavorativa del 100% (doc. AI 140-4), mentre il 30 settembre 2004

il dr. __________, non riscontrando alcun disturbo di tipo psichiatrico, non

aveva ravvisato alcuna inabilità lavorativa (doc. AI, 130-6).

Pertanto

il TCA, sempre nella citata sentenza, aveva concluso che “vista

la discrepanza insormontabile esistente tra le valutazioni specialistiche del

dr. __________ e del dr. __________, non è possibile, senza procedere ad

ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato

valetudinario dell’assicurato, dal punto di vista psichiatrico, era tale da

giustificare una capacità lavorativa del 100%.”, motivo per cui aveva statuito

che “ la decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso

all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia psichiatrica

dal Centro peritale per le assicurazioni sociali, al fine di chiarire sia

l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità

lavorativa del ricorrente. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio,

l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita

dell’assicurato” (consid. 2.10 pp. 25/6).

Ora,

nel rapporto 20 novembre 2008 il dr. __________ pone come diagnosi una sindrome

mista ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2) di entità lieve giustificante

un’incapacità lavorativa del 10%, evidenziando “ uno stato di ansia e d’angoscia

lieve alimentati da pensieri rivendicativi che influiscono sulla sua capacità

funzionale in modo tale da renderlo lento, meno sicuro, meno resistente e più discontinuo”.

Egli ha poi rilevato che rispetto alla valutazione del dr. __________ ha

riscontrato una sindrome ansiosa depressiva non osservata dal collega, ma

evidenziata dal dr. __________ e dr. __________, anche se con diagnosi diverse

(doc. AI 183-3).

Nel

complemento peritale 2 ottobre 2009 (richiesto dal SMR) il dr. __________ ha spiegato

le discrepanze tra la sua valutazione e quelle dei dr. __________ e __________.

In

merito alla perizia del dr. __________, egli ha fra l’altro evidenziato:

" (…)

Da un punto di vista clinico e nosologico non ritengo

che l'assicurato presente un disturbo di personalità che provoca nel soggetto

un cambiamento del suo comportamento e della sua vita sociale e relazionale in

modo sostanziale. Egli non presenta un comportamento e una affettività

pervasiva che invade tutte le sfere della sua vita psichica bensì si tratta di

un conflitto non risolto e ben circoscritto alla conflittualità con la moglie e

con la __________.

Pertanto non condivido la posizione del Dr __________

il quale sostiene che l'assicurato presenta un disturbo di personalità di tipo

paranoide ( ICD 10 F 60.0).

Nella mia valutazione ho riconosciuto che gli presenta

alcuni aspetti alterarti di tipo ideativo e affettivo ma non costituiscono un

vero e proprio disturbo della personalità.

Il collega Dr. __________ alla voce status psichico fa

enfasi soprattutto su un sistema ideativo a sfondo persecutorio e di tipo

rivendicativo. Poi nelle sue conclusioni pone l'accento sulla modalità

dell'esordio in cui la posizione di disubbidienza da parte della moglie e poi

l'incidente della circolazione subito avrebbero scatenato una disgregazione

psicopatologica con una maggiore valenza persecutoria.

Va ricordato che l'assicurato, sebbene presenti

un'ideazione rivendicativa, come è stato evidenziato anche da me, quest'ultima

non intacchi altri aspetti della sua vita sociale e di contatto interpersonale.

Inoltre non ho costatato idee a sfondo persecutorio come espresso dal collega.

Va inoltre sottolineato che ad esempio durante la mia

esplorazione clinica non è stata evidenziata una modalità classica del paziente

paranoide in cui è evidente la sua sospettosità e il modo diffidente di entrare

in relazione. Addirittura lo stesso collega Dr. __________ dichiara che il

paziente è apparso "formalmente corretto, disponibile e collaborante".

Dispositivo

Per questi motivi ritengo che l'assicurato,

sebbene presenti un'ideazione disturbata, quest'ultima non intacchi

profondamente la sua personalità al punto tale da considerare la presenza di un

disturbo ai sensi del ICD 10.

(…)” (sottolineatura del redattore; doc. AI 191-3/4)

Non

va qui dimenticato che anche il dr. __________ non aveva individuato un

disturbo di personalità paranoide. Al riguardo nel referto 30 settembre 2004

egli aveva evidenziato:

" (…)

Non posso confermare la presenza di un disturbo di

personalità di tipo paranoide come indicato dal dr. med. __________, nello

stesso rapporto.

I colleghi che hanno visitato I'A. tra il 1995 ed il

1997 non hanno segnalato questo Disturbo di personalità.

L'interpretazione da parte dell'A. dei comportamenti

dell'ex datore di lavoro, della ex moglie e delle Assicurazioni (in particolare

la __________) esprimono il suo vissuto soggettivo di fronte a dei fatti

oggettivi (licenziamento, divorzio e rifiuto delle prestazioni assicurative __________),

e non possono essere interpretati come espressione di sintomi persecutori

nell'ambito di un disturbo di personalità di tipo paranoide.

Nella storia dell'A. non vi sono altri elementi

psicopatologici sufficienti per poter giustificare la diagnosi di disturbo di

personalità di tipo paranoide. (…)” (doc. AI 130-6)

In

merito alla valutazione del dr. __________, il dr. __________ ha sostenuto:

" (…)

Non condivido nemmeno la posizione del Dr. __________

che non ha riscontato nessun disturbo psichiatrico. Durante la mia valutazione ho riscontrato una sofferenza

psichica a coloritura ansioso-depressiva che ha avuto un decorso cronico e che

è stato alimentato dai meccanismi di difesa che il soggetto ha messo in atto.

L'assicurato, durante la mia valutazione clinica presentava una deflessione del

timismo e una ideazione che lo alimentava in modo congruo a tale deflessione.

Non riconosco un'entità grave nella

patologia che presenta l'assicurato, ma riconosco la presenza di un quadro

clinico di tipo depressivo di lunga data. (…)” (sottolineature del redattore; doc. AI 191-4)

Il

dr. __________ ha così sintetizzato la sua valutazione della patologia psichiatrica:

" (…)

Come detto nel mio scritto del 19.11.2008, alla voce

conclusione, si potrebbe ipotizzare che il quadro clinico che l'assicurato ha

presentato ha seguito un decorso altalenante e che nell'occasione della valutazione

realizzata dal collega Dr. __________ si assisteva ad un momento di

miglioramento clinico. Per questo motivo è probabile che il collega non abbia

constatato alcuna alterazione dell'umore. La sintomatologia depressiva ansiosa

da me evidenziata nella mia valutazione, è stata osservata anche in altre

valutazioni precedenti del Dr. __________ e del Dr. __________.

Per questo motivo ho espresso che l'evoluzione teorica

del quadro clinico ha seguito un decorso altalenante con dei momenti di

peggioramento della sintomatologia ansioso depressiva e altri di miglioramento

dal 1997 e che per questo motivo è possibile che alcuni periti abbiano

osservato la presenza del quadro depressivo e altri no. Il quadro non ha mai

rivestito una valenza di grave compromissione psicopatologica, prova di questo

è il fatto che egli senza alcun trattamento psichiatrico non ha mai provocato

danni personali né sociali. (…)” (doc. AI 191-4)

Concludendo,

il dr. __________ ha ritenuto “che complessivamente (l’assicurato) abbia

presentato una incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche pari al 10% come

accertato durante la mia valutazione” (doc. AI 191-5).

In

queste circostanze, visto quanto sopra, questo TCA non può che confermare la

valutazione del dr. __________. Egli ha infatti tenuto in considerazione tutti

gli aspetti della problematica psichiatrica e convincentemente motivato le

proprie conclusioni, anche riguardo alle divergenze con le precedenti perizie. Va

poi evidenziato che, come riportato sopra, sia il dr. __________ che il dr. __________

non hanno riscontrato una patologia psichiatrica tale da giustificare una

totale inabilità lavorativa, così come valutata dal dr. __________. Infine va

detto che l’insorgente non ha prodotto certificazione idonea a contrastare la

valutazione del dr. __________.

2.7.2 Dal

punto di vista reumatologico, nella perizia 24 novembre 2008 il dr. __________ ha

in particolare evidenziato che “la capacità lavorativa è diminuita a

prevalentemente a causa della problematica cervicale. Anche la fibromialgia

limita parzialmente la capacità lavorativa attraverso dolori cronici generalizzati,

stanche e disturbi del sonno. La problematica lombare, la compressione del nervo

ulnare a sinistra e del nervo mediano a destro limitano in misura ridotta la

capacità lavorativa” (p. 5, doc. AI 183-33), specificando comunque di non

aver ravvisato cambiamenti di rilievo dello stato di salute rispetto alla sua precedente

valutazione del 2003, eseguita nell’ambito della seconda perizia del SAM del 21

ottobre 2003. Egli ha infatti precisato che “… nonostante si siano aggiunte

alcune diagnosi, la capacità lavorativa risulti globalmente invariata rispetto

al 2003. Questo si spiega con il fatto che la valutazione del 2003 risultava

molto più larga nell’attribuzione della capacità per la sola problematica cervicale”

(p. 5, doc. AI 183-33). Il dr. __________ ha pertanto confermato che l’assicurato

presenta un piena capacità lavorativa con un rendimento ridotto del 50% sia

nella sua originaria professione che in attività leggere adeguate (p. 5, doc.

AI 183-33).

In

merito alla problematica reumatologica, nel ricorso l’assicurato ha evidenziato:

" (…)

Ora, dalla perizia SAM del 21 ottobre 2003 a cui fa riferimento il dottore, emerge chiaramente che le affezioni per cui è stata

riconosciuta una incapacità lavorativa al 50% in qualsiasi attività lavorativa

con conseguente impossibilità di reintegramento e diritto ad una rendita Al

intera, erano già presenti nel corso del 1996/1997, ossia quando il

ricorrente ha inoltrato la prima domanda di rendita Al.

Ne discende che su tale aspetto, egli ha confermato la

prima perizia SAM del 29 agosto 1997 allestita a seguito della prima domanda di

rendita Al inoltrata in data 21 maggio 1996.

Il dr. med. __________ ha inoltre precisato che, in

attività leggere, adatte, che permettano il rispetto delle regole di ergonomia,

evitino posizioni statiche eccessivamente prolungate nonché lavori ripetuti

sopra l'orizzontale a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del

50%. Inoltre, le attività pesanti e mediamente pesanti non sono proponibili

(rapporto 24 novembre 2008, p. 5). Anche su tale aspetto, il dottore ha

nuovamente confermato la prima perizia SAM del 29 agosto 1997.

Tutto ciò considerato, la capacità lavorativa

dell'assicurato a livello reumatologico non è superiore al 50% a partire dalla

prima domanda di rendita Al inoltrata nel maggio 1996. (…)” (doc. I p. 8)

Orbene,

la tesi di porre l’incapacità lavorativa del 50% già al momento della prima

domanda di prestazioni non trova conferma dagli atti. Va qui ricordato che

nella prima perizia SAM del 29 agosto 1997 dal punto di vista fisico (ortopedico)

l’assicurato era stato ritenuto inabile al 10% (cfr. p. 14, doc. AI 29-14). Solo

nella successiva valutazione del 21 ottobre 2003 è stata riscontrata

un’inabilità al 50% per motivi reumatologici. Inoltre, l’impossibilità di integrazione

a cui il ricorrente fa riferimento concerneva la problematica psichiatrica

valutata dal dr. __________, la cui perizia, come visto sopra, è stata relativizzata

sia dal dr. __________ che dal dr. __________.

2.7.3. L’aspetto

neurologico è stato valutato dal dr. __________, il quale nel rapporto 1°

dicembre 2008 non ha riscontrato alcuna incapacità lavorativa (doc. AI 183), come

già rilevato nella sua precedente perizia del 10 ottobre 2003 (doc. AI 113-21).

Nel

ricorso l’assicurato ha evidenziato:

" (…)

L'11 marzo 2009 al ricorrente sono stati diagnosticati

un adenoma tubulare con displasia lieve (exeresi, colon sigmoideo), un adenoma

tubolare con displasia moderata (biopsia, colon sigmoideo) e un adenoma

tubolare con displasia moderata (exeresi, colon sigmoide). A seguito di ciò

l'assicurato ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico nel quale sono

stati tolti due polipetti del colon sinistro (sigma) di diametro di 6-8 mm nonché un polipetto del sigma inferiore a 5 mm biopsato (cfr. rapporto istituto cantonale

di patologia del 11 marzo 2009).

II 22 aprile 2010, il suo medico curante ha ribadito

l'incapacità lavorativa del 100% dell'assicurato. (…)” (doc. I p. 8)

In

primo luogo va detto che non vi è alcun atto che validamente comprovi un peggioramento

dell’inabilità lavorativa a seguito della succitata nuova diagnosi e del succitato

intervento chirurgico. La semplice attestazione di incapacità lavorativa al

100% dal 2007 fatta il 22 aprile 2010 dal medico curante, oltre ad non essere

motivata, contrasta con le perizie multidisciplinari (doc. B).

Nemmeno dal dettagliato rapporto 8 giugno 2010 del neurologo

dr. __________ risulta un rilevante peggioramento della situazione

valetudinaria. Come evidenziato nelle annotazioni 9 agosto 2010 del SMR, non

risultano nuovi elementi clinici rispetto alle precedenti valutazioni

multidisciplinari (lo stesso specialista ha sostenuto che la situazione del

paziente “sembrerebbe tutto sommato poco evolutiva”; cfr. doc. D p. 3). Pertanto,

tenuto conto di una residua capacità lavorativa valutata dal SAM, le

considerazioni fornite dal dr. __________ non giustificano una rendita maggiore

(“Per contro, dal profilo AI, mi sono chiesto se

non si potrebbe sostenere il p. perché possa accedere ad una rendita più

completa visto che egli è comunque impossibilitato in qualsiasi tipo d'attività

[specie con profilo lucrativo] e questo anche a tempo parziale” doc. D p. 4)

2.7.4. Nel

ricorso l’assicurato ha fatto presente:

" (…)

Da ultimo aggiungasi che, il 3 agosto 2004, il Dr. med.

__________ - primario di traumatologia, ortopedia dell'anca e artroplastica del

ginocchio dell'ospedale di __________ -, ha steso un rapporto medico nel quale

ha evidenziato che "la risonanza magnetica del 13.05.'04 mostra una

tendinite con lesione parziale del sovraspinato. Si verificano delle lesioni

degenerative a livello dell'articolazione acromio-clavicolare e dei segni di

attrito sotto-acromiale" (cfr. rapporto 3 agosto 2004).

Nonostante il rapporto del Dr. med. __________, la

perizia pluridisciplinare non ha valutato i problemi connessi alla patologia

ortopedica e non è stato operato nessun approfondimento in materia. La perizia

pluridisciplinare del SAM del 12 dicembre 2008 non si è espressa sul rapporto

poc'anzi evocato. Pertanto, da questo punto di vista, l'operato dell'Ufficio AI

per valutare lo stato di salute attuale dell'assicurato è incompleto. (…)”

(doc. I p. 9)

Innanzitutto

va rilevato che negli atti non vi è traccia del succitato rapporto, non è

nemmeno menzionato nella terza perizia SAM del 12 settembre 2008 e l’assicurato

non lo ha prodotto. A prescindere da questo, va comunque evidenziato che nel consulto

reumatologico 24 novembre 2008 il dr. __________ non aveva (più) riscontrato

alcuna tendinite (risalente al 2004), evidenziando comunque le importanti

alterazioni degenerative risultanti dal quadro clinico rimasto sostanzialmente

invariato rispetto alla sua precedente valutazione del 2003. Quindi la

problematica descritta nel 2004 dal dr. __________ è stata ampiamente presa in

considerazione nella perizia reumatologica, motivo per cui non è necessaria un’ulteriore

indagine o approfondimento (sul tema dell'apprezzamento anticipato

delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 211 con rinvii).

2.7.5. Tenuto

conto dei singoli consulti, i periti del SAM hanno concluso:

" (…)

In futuro non è da prevedere un cambiamento della

sopraccitata capacità lavorativa ed in modo particolare non è da prevedere a

breve-medio termine un cambiamento.

Dal punto di vista psichiatrico si consiglia un

trattamento antidepressivo ed ansiolitico.

Rispetto alla valutazione peritale del Dr. __________,

il nostro consulente Dr. __________ riscontra una sindrome ansiosa depressiva.

Questa è di lieve entità e causa una diminuzione della capacità lavorativa del

10%. Basandoci sulla valutazione psichiatrica non si può codificare

un'incapacità lavorativa superiore dal punto di vista psichiatrico. La

diminuzione della capacità lavorativa del 50% (a causa del problema

reumatologico) permette di tener conto della minima diminuzione della capacità

lavorativa dovuta al problema psichiatrico. (…)”

(sottolineatura del redattore; doc. 183-18)

Va

qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001

pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

conclusione, sulla base della perizia del SAM, alla quale va

dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.7), richiamato l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

1999, pp. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b) che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 50% sia nella sua

originaria professione che in altre attività adeguate.

2.8. Tenuto

conto delle risultanze peritali, con dettagliato rapporto 14 gennaio 2010 il

consulente ha convincentemente concluso che l’assicurato può svolgere la sua

professione di operaio turnista e altre attività leggere nella misura del 50%

(doc. AI 199-1).

Vero

che, come giustamente evidenziato dall’insorgente, con decisione su opposizione

29 marzo 2007 l’Ufficio AI, fondandosi sul rapporto 28 marzo 2007 dell’allora consulente,

aveva ritenuto l’assicurato non più integrabile sul mercato del lavoro, motivo

per cui aveva riconosciuto un grado d’invalidità del 100% (cfr. doc. AI 160). Tuttavia

va ricordato che nella STCA 17 aprile 2008 questo Tribunale non aveva aderito

alla citata valutazione economica, rinviando gli atti all’Ufficio AI affinché “…qualora

fosse accertata l’esistenza di una capacità lavorativa residua nella sua

precedente attività, l’UAI dovrà pure determinare se in tale attività l’assicurato

è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa” (cfr. consid.

2.11).

La

valutazione economica è stata appunto eseguita dopo l’espletamento della terza

perizia SAM, la quale, come visto, ha fortemente ridimensionato l’aspetto

invalidante della competente psichica. Del resto va ricordato come dal punto di

vista reumatologico l’attività precedente di operaio addetto alla sorveglianza

in una ditta farmaceutica è stata qualificata come adeguata. Certo che al momento dell’emissione della decisione qui contestata

(15 aprile 2010) l’assicurato (nato il 30 maggio 1946) era alle soglie del 64°

anno di età, ma rilevante è il momento dell’inizio della decorrenza del diritto

alla rendita (cfr. consid. 2.9), ossia il 2001.

2.9. Per

la determinazione del grado d’invalidità il consulente ha utilizzato il metodo

ordinario, mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito quale

operario turnista in una ditta biochimica (reddito da valido) con quello da attività

adeguata, desunto dai salari statistici (reddito da

invalido).

Occorre

poi rilevare che, secondo giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita; i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 24).

Riguardo

al reddito da valido, dato non contestato, il consulente ha preso in considerazione

i dati statistici relativi al ramo economico no. 24 (industria chimica),

livello 4 per attività semplici e ripetitive (l’assicurato ha smesso di

lavorare nel giugno 1995; cfr. anamnesi familiare, sociale e professionale

della perizia SAM 29 agosto 1997; doc. AI 29-2). Ne consegue un salario che va

dai fr. 63'632 del 2001 ai fr. 73'195 del 2008, così come indicato nella

decisione contestata.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui

esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid.

3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel

caso di specie, nel menzionato rapporto 14 gennaio 2001 (doc. AI 199-1) il

consulente, conformemente la citata giurisprudenza, ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.). Egli ha poi riconosciuto una riduzione

del reddito per circostanze personali di complessivi 13% (8% per attività a

tempo parziale e 5% per attività leggera) e, tenendo conto di una residua

capacità lavorativa del 50%, il reddito invalido è stato determinato per ogni

anno, partendo dai fr. 24'743 del 2001 fino ai fr. 26'091 del 2008. Il

consulente ha escluso ulteriori riduzioni per gap salariale e per “permesso di

domicilio”. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità

oscillante tra il 61% (2001) ed il 64% (2008). I calcoli sono stati esposti

nella decisione contesta.

Se

si tiene conto che, secondo questo Tribunale, per ogni fattore di riduzione di

regola è giustificata una percentuale del 5% (STCA 32.2009.37 del 26 agosto

2009 consid. 2.7 con riferimenti) la valutazione operata nel caso concreto dal

consulente appare generosa. Va poi rilevato che il solo fattore della

nazionalità (__________) non costituisce motivo di riduzione, al contrario di

quanto potrebbe avvenire a dipendenza della tipologia del permesso di

soggiorno. Come evidenziato nel citato rapporto, il consulente ha ricordato che

l’assicurato possiede il permesso C, escludendo quindi un’ulteriore riduzione

(doc. AI 199-10). Nemmeno il fattore età costituisce una valida riduzione,

poiché, come visto (cfr. consid. 2.8), la valutazione economica va eseguita al

momento dell’inizio del diritto del reddito. Nel 2001 l’assicurato (classe

1946) aveva 55 anni.

Infine,

allo stesso risultato si giunge se si prende in considerazione che l’assicurato

è stato ritenuto abile al 50% nella sua originaria professione, ritenuta

adeguata.

In

conclusione, il riconoscimento di una mezza rendita appare corretto.

2.10. Per quel che concerne

l’inizio dell’erogazione della prestazione, determinato secondo il principio

della media retrospettiva, l’assicurato ha maturato il diritto ad un quarto di

rendita dal 1° ottobre 2001 (grado del 42%), successivamente aumentato alla

mezza rendita AI (grado del 50%) con effetto dal 1° gennaio 2002.

Rispetto alla

decisione 14 febbraio 2005 il calcolo è stato modificato (cfr. consid. 1.2).

Infatti nella decisione su opposizione 29 marzo 2007 è stato pertinentemente

spiegato:

"

Per quanto concerne

l'inizio del diritto a rendita giova osservare che nella decisione impugnata

l'amministrazione ha erroneamente iniziato ad erogare la rendita dal 1° agosto

2001. Infatti, nel computo dell'anno di attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b

LAI a torto è stata ritenuta l'incapacità al guadagno al posto di quella lavorativa,

determinando un inizio di rendita inesatto con diritto al quarto di rendita

erogato dal 1° agosto 2001 invece che dal 1° ottobre 2001 (…)” (doc. AI 160-7)

In conclusione, la

decisione contestata merita conferma ed il ricorso va di conseguenza respinto.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv.

1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- vanno

poste a carico del ricorrente, il

quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del

vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre

2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto

di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).

I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati

rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”, ad art. 61, n. 88s)

– sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3

Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.

anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

In concreto, dal certificato per l’ammissione dell’assistenza

giudiziaria (doc. VII), risulta che l’assicurato è divorziato. Egli percepisce,

quale unica fonte di reddito, una mezza rendita AI ed una prestazione

complementare mensile di fr. 1'754.-. Ne consegue che l'indigenza deve essere

riconosciuta.

La presente

vertenza non appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, visto che

pendente causa l’insorgente, a sostegno della propria tesi, ha prodotto ulteriore

documentazione medica con l’intento di mettere in dubbio la valutazione del SMR

posta alla base del provvedimento contestato.

Infine,

tenuto conto della fattispecie, l’intervento

dell’avvocato è da ritenere perlomeno indicato.

Pertanto l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid. 7.1, I 569/02 del 15 luglio 2003 nella

causa consid. 5; DTF 124 V 301, consid. 6).

Visto

quanto precede, la ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle

spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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