Lexipedia

Decisione

32.2010.14

Senza ulteriori accertamenti medici di natura psichiatrica, da sottoporre al SAM per una valutazione complessiva, non é possibile pronunciarsi sulla revisione intrapresa dall'Ufficio AI. Rinvio degli

9 giugno 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Gli atti vengono rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai

considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster