32.2010.14
Senza ulteriori accertamenti medici di natura psichiatrica, da sottoporre al SAM per una valutazione complessiva, non é possibile pronunciarsi sulla revisione intrapresa dall'Ufficio AI. Rinvio degli
9 giugno 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2010.14
Data decisione, Autorità:
09.06.2010, TCA
Titolo:
Senza ulteriori accertamenti medici di natura psichiatrica, da sottoporre al SAM per una valutazione complessiva, non é possibile pronunciarsi sulla revisione intrapresa dall'Ufficio AI. Rinvio degli atti per un complemento istruttorio
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.14
FS
Lugano
9 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 dicembre 2009 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 27 agosto 2001 (doc. AI 30/1-2) l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe
1955, al beneficio di una rendita intera, grado d’invalidità 80%, dal 1.
gennaio 2000;
- nell’ambito
delle revisioni intraprese nel giugno 2002, novembre 2003 e marzo 2006 (doc. AI
32/1-2, 40/1-2 e 45/1-2) l’Ufficio AI, con comunicazioni 24 ottobre 2002, 24
marzo 2004 e 16 maggio 2006 (doc. AI 35/1, 44/1 e 50/1), ha confermato il
diritto alla rendita intera;
- in
esito alla revisione intrapresa nel maggio 2008 (doc. AI 53/1), l’Ufficio AI – viste le
risultanze della perizia pluridisciplinare 29 luglio 2009 del Servizio di Accertamento
Medico (SAM), del rapporto medico 21 agosto 2009 del dr. __________, medico
SMR, e della valutazione 29 ottobre 2009 del consulente in integrazione
professionale (doc. AI 63/1-32, 64/1-3 e 69/1-5) –, con decisione 17
dicembre 2009 (doc. AI 79/1-3 e la motivazione sub doc. AI 77/1-4), preavvisata
con progetto 3 novembre 2009 (doc. AI 70/1-3), ha ridotto la corrente prestazione
(rentita intera) ad un quarto di rendita;
- con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha
postulato l’annullamento della decisione ed il ripristino della rendita intera
e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché proceda agli
accertamenti indicati;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – rilevato che alla perizia
pluridisciplinare del SAM va riconosciuta forza probatoria piena, che non è
stata prodotta alcuna documentazione medica, che in merito alla valutazione
economica non è possibile senza valido motivo sostituire il proprio
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione e che nel 2008 l’insorgente
ha ottenuto la nazionalità svizzera – ha chiesto di respingere
il ricorso;
- con
lettera 5 marzo 2010 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto 2 marzo 2010
del dr. __________ che diverge dalle conclusioni a cui è giunto il SAM e, in particolare,
il dr. __________ nel suo consulto 19 giugno 2009, che viene contestato;
- con
osservazioni 21 aprile 2010 – viste le annotazioni 24 marzo 2010 nelle quali il dr. __________ e
il dr. __________, entrambi medici SMR, hanno concluso che “(…) anche se il
rapporto del Dr. __________ non contiene chiari elementi a favore d’una sostanziale
modifica dello stato di salute dell’assicurato si ritiene indicato procedere a
rivalutazione psichiatrica tramite il centro peritale in considerazione della
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e del tempo trascorso dalla
valutazione SAM, valutazione che porta ad una riduzione di rendita. (…)”
(XII/Bis) – l’Ufficio AI ha, in via principale, proposto al Tribunale di “(…)
voler retrocedere gli atti all’Ufficio AI al fine di procedere come
indicato dal Dr. __________ e dal Dr. __________ (…)” e, in via subordinata, di
“(…) confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso (…)” (XII);
- interpellato
dal TCA, con lettera 10 maggio 2010, l’avv. RA 1 ha comunicato che “(…) accerto
che l’UAI aderirebbe al ricorso in via principale. Richiedere di respingerlo in
via subordinata francamente mi domando cosa significhi. Va da sé che il ricorso
non si riferiva soltanto ad un aspetto puramente medico ma vi erano degli
aspetti accessori riferiti al valore assicurativo - amministrativo estremamente
importanti, di cui confido abbiate a prenderne atto. In tutti i casi qualora
doveste retrocedere gli atti all’UAI alfine di procedere come indicato “dal dr.
__________ e dal dr. __________” si tratta di una acquiescenza pertanto deve
essere oggetto di attribuzione di ripetibili a chi scrive. (…)” (XIV);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- oggetto
del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha ridotto la
corrente prestazione (rentita intera) ad un quarto di rendita é conforme o meno
alla legislazione federale. L’assicurato postula la conferma del diritto alla
rendita intera e, in via subordinata, il rinvio degli atti per accertamenti;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);
- secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258). L’Alta Corte ha precisato che il punto
di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante
del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla
prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione
cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una
rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’asse-gno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI;
- nella
fattispecie, con il rapporto 2 marzo 2010 (doc. C), indirizzato all’avv. RA 1,
il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, – poste le
diagnosi di depressione ricorrente attualmente di gravità media (ICD-10 .F33.1)
e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4) – ha, in particolare,
rilevato che “(…) il paziente è seguito regolarmente presso il mio studio
medico dal 22.10.1999 a tuttora, soprattutto a causa di una depressione
ricorrente attualmente di gravità media (ICD-10 F32.1). Egli, comunque in
passato presentava una grave depressione ragion per la quale è stato al
beneficio di una rendita intera d’invalidità ed è stato peritato dai vari
colleghi, fra l’altro dal Dr. med. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia
che nella sua perizia ha scritto in modo molto chiaro e netto la sofferenza
psichica dell’as-sicurato. Inoltre egli è stato soggetto a varie revisioni e
per quel che riguarda la sua patologia psichiatrica, rimane pressoché
invariata. Non capisco come il Dr. med. __________ può valutare nell’arco di 40
minuti circa, l’evoluzione di una depressione importante come quella del signor
__________, constatando qualche punto di miglioramento che fra l’altro metto in
dubbio […]. Egli, comunque tuttora presenta un umore depressivo accompagnato da
perdita di sicurezza, diminuzione di autostima, sentimenti di autobiasimo, con
diminuzione di capacità di pensare e concentrazione, oltre che un importante
rallentamento psicomotorio già evidente e molto visibile nei suoi movimenti
articolari e nella sua verbalizzazione, ecc.. Presenta tuttora inoltre
importanti disturbi del sonno, varie somatizzazioni e dolori cronici ormai
diagnosticati e confermati con la diagnosi di una sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD-10 F45.4), oltre che vari problemi di ordine fisico
di tipo alterazioni degenerative del rachide lombare, confermato e
diagnosticato da vari specialisti, tutto ciò causa un’inabilità lavorativa
completa da diversi anni con un grado d’invalidità almeno nella misura del 70%.
(…)” (doc. C). Questo Tribunale concorda con l’Ufficio AI che – viste le annotazioni
24 marzo 2010 nelle quali il dr. __________ e il dr. __________, entrambi medici
SMR, hanno concluso che: “(…) anche se il rapporto del Dr. __________ non
contiene chiari elementi a favore d’una sostanziale modifica dello stato di
salute dell’assicu-rato si ritiene indicato procedere a rivalutazione
psichiatrica tramite il centro peritale in considerazione della diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente e del tempo trascorso dalla valutazione SAM,
valutazione che porta ad una riduzione di rendita. (…)” (XII/Bis) – è necessario
svolgere ulteriori accertamenti di natura psichiatrica per potersi pronunciare sulla
revisione intrapresa nel maggio 2008. Ricordato inoltre che l’assicurato soffre
anche di una patologia somatica (valutazioni queste non contestate), per
potersi esprimere compiutamente sulla capacità lavorativa residua
l’amministrazione dovrà anche sottoporre le risultanze degli accertamenti
psichiatrici al SAM per una valutazione complessiva (STFA I 606/03 del 19 agosto
2005);
- per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente. In questo senso le critiche sollevate al riguardo con il gravame
potranno quindi essere, se del caso, riproposte in caso di ricorso contro la
nuova decisione dell’Ufficio AI;
- visto
tutto quanto precede la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, postulata
in via subordinata dall’assicuratore, per completare l’istruttoria, appare
dunque giustificata;
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra
enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel maggio 2008;
- vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
Fatti
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Gli atti vengono rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai
considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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