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Decisione

32.2010.140

Richiesta del diritto ad una riqualifica professionale respinta perché non è raggiunto il grado d'inabilità lavorativa richiesto. Esame dell'ammontare e del calcolo del salario da invalido

18 ottobre 2010Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

3. Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità di guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere

considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i

provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) il collocamento

(art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

L’art.

17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i

provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di

guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di

un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell’invalidità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.

2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico

dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedi-menti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

4. In concreto

l’UAI ha respinto la richiesta del ricorrente di ottenere prestazioni dell’AI e

il diritto a provvedimenti professionali poiché il grado d’invalidità è del

10%.

Le

parti sono concordi nel ritenere corrette le conclusioni del medico SMR, dr.

med. __________, che, sulla base della documentazione medica agli atti, dopo

aver posto la diagnosi di sindrome lombo vertebrale subacuta su/con lievi

alterazioni degenerative con discopatia L4/L5 – L5/S1, lieve scoliosi sx

convessa e importante disbalance muscolare, ha accertato un’incapacità lavorativa

al 100% dall’8 aprile 2009 come fabbro “ed attività molto pesanti simili

considerate non più esigibili” ed una capacità totale in attività leggera e

mediamente pesante, “che possa saltuariamente implicare anche qualche

compito pesante ma gli permetta sempre il rispetto dei criteri di ergonomia

della schiena e una certa varietà nelle posizioni, anche a partire dal

18.08.2009”, con i seguenti limiti funzionali: non può sollevare

ripetutamente pesi > ai 20 – 25 kg, difficoltà ad assumere a lungo una

postura monotona con tronco in ante flessione (doc. AI 27-2).

Non

è contestato neppure il salario da valido di fr. 59'800 annui fatto valere dal

ricorrente in sede di osservazioni al progetto di decisione ed utilizzato

dall’UAI nella decisione impugnata e corrispondente al minimo salariale evinto

dal contratto collettivo di lavoro per i metalcostruttori in Ticino con effetto

dal 1° gennaio 2010 (cfr. doc. AI 45).

Resta da

esaminare a quanto ammonta il salario da invalido.

5. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, emerge che il ricorrente, svolgendo nel

2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'979

(4’806 : 40 X 41.6 [cfr. la vie économique 9-2010 tabella B9.2 pag. 98] X 12) e

di fr. 61'387 nel 2009 (4'907 [4'806 + 2,1%; cfr. la vie économique 9-2010

tabella B10.2 pag. 99] : 40 X 41.7 [cfr. la vie économique 9-2010 tabella B9.2

pag. 98] X 12) e di fr. 62'001 nel 2010 (+ 1%; cfr. www.bfs.admin.ch: evoluzione dei salari nel

2010).

L’assicurato,

quale metalcostruttore, avrebbe guadagnato fr. 59’800 nel 2010 (cfr. consid. 4).

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 28 “prod. e fabbric. di prodotti in metallo”,

conoscenze professionali e specializzate, livello 3: fr. 5’695 : 40 X 41.6 X 12 mesi = 71'074

nel 2008, fr. 72'746 nel 2009 [5'815 {5'695 + 2,1%} : 40 x 41,7 X 12] e fr.

73'473 nel 2010 [+ 1%]).

Il

salario da invalido va pertanto ridotto dell’13,6% (differenza del 18,6% - 5%

come da sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009) ed ammonta a fr. 53’569.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza, tenuto conto della giovane età del ricorrente e della

capacità totale in attività leggere a giusta ragione l’UAI non ha ritenuto di

dover ridurre ulteriormente il reddito da invalido.

Il

TCA ritiene che la valutazione dell’UAI, tenuto conto della giurisprudenza

sopra riportata, sia corretta.

Per

cui il reddito da invalido ammonta a fr. 53’569. Va qui evidenziato, come si

vedrà meglio in seguito (consid. 9 in fine), che anche volendo, generosamente,

ridurre il reddito ancora del 5% come richiesto dal ricorrente (cfr. pag. 7, doc.

I), il grado d’invalidità non raggiungerebbe comunque il 20%.

6. Il

ricorrente contesta il calcolo sopra esposto e sostiene di poter guadagnare al

massimo fr. 45'000 all’anno. A comprova delle sue affermazioni ha prodotto uno

scritto della __________ di __________ che ha affermato di non avere “ruoli

che consentano di garantire un’attività con le caratteristiche da lei esposte”

e della __________ la quale ha attestato che per un operaio non qualificato e

con attività leggera il salario iniziale ammonta a fr. 3'090 per tredici

mensilità (doc. B e C). Egli sostiene inoltre l’inapplicabilità delle tabelle statistiche

relative ai salari mediani percepiti in Svizzera ritenuto come i redditi in

Ticino sarebbero nettamente inferiori rispetto a quelli delle altre regioni

(cfr. anche i contratti collettivi di lavoro prodotti in sede di osservazione

al progetto di decisione).

L’insorgente

ritiene pertanto da una parte che le attività proposte dal consulente in

integrazione (aiuto magazziniere, operaio generico, venditore non

specializzato) non si trovano facilmente in Ticino e dall’altra che i salari

ticinesi, rispetto al resto della Svizzera, sono nettamente inferiori, per cui

occorre far capo alle attestazioni prodotte. Ciò anche in base alla

giurisprudenza del TF che permetterebbe di far capo alle tabelle ISS solo in

assenze di dati concreti.

Le

censure del ricorrente, per i motivi che seguono, vanno respinte.

7. Con

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 il TF ha già avuto modo di affermare che:

" 4.1

Per quanto concerne per contro la determinazione del reddito da invalido, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in

primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione

che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 segg.).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i

dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 76

consid. 3b con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione

dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (RAMI 1999 no. U 343 pag. 412).

4.2 Questi principi

sono stati confermati dal Tribunale federale delle assicurazioni in una

sentenza pubblicata in DTF 129 V 472. In tale occasione questa Corte ha dichiarato conforme al diritto federale l'applicazione dei salari deducibili dalla

DPL, precisando tuttavia che essi possono essere unicamente ritenuti se, oltre

all'edizione di almeno cinque fogli DPL, contengono indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso e su quello medio del gruppo corrispondente cui è fatto riferimento. In

caso contrario non è possibile fondarsi su DPL, ma si deve far capo ai dati

statistici salariali dell'ISS. In quella sede il Tribunale federale delle

assicurazioni ha pure precisato che eventuali contestazioni in relazione alla

scelta e alla rappresentatività dei fogli DPL vanno di principio fatte valere

nell'ambito della procedura di opposizione. Infine, è stato stabilito che dai

Considerandi

valori ottenuti applicando il materiale DPL non è possibile operare deduzioni

(DTF 129 V 475 segg. consid. 4.2.1-4.2.3). Per contro, la questione di sapere

se e in quale misura i salari fondati sui dati statistici ISS possano o debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri, questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente e che le

consentono di operare una deduzione massima del 25% (DTF 126 V 75).”

Per

quanto concerne la critica circa la differenza tra i valori salariali ticinesi

e quelli del resto della Svizzera con sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 il

TF ha affermato:

" 6.1

Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato contesta la validità e

l'applicabilità dei dati DPL considerati dall'INSAI, ritenuti non scientifici.

Inoltre chiede che per determinare il reddito da invalido vengano utilizzati i

dati elaborati dall'Ufficio cantonale di statistica (Ustat) - a partire dai

rilevamenti pubblicati dall'omonimo Ufficio federale - e vengano presi in

considerazione i salari conseguibili in attività leggere e non qualificate nel

Cantone Ticino. Egli postula una riduzione, dal guadagno così determinato (fr.

43'728.-), del 20% per tenere conto delle particolarità della sua situazione

personale e professionale.

(…)

8.1

Per i motivi che

verranno esposti nel presente considerando, questa Corte, con decisione

plenaria del 10 novembre 2005, ha deciso che la precedente prassi che tollerava

la possibilità di fare capo ai dati statistici relativi alle "grandi

regioni" (tabella TA13) di cui all'ISS per determinare il reddito

ipotetico da invalido non può più essere ammessa (cfr. pure sentenza del 22

agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3). Non può pertanto più essere

ulteriormente convalidata la prassi del Tribunale delle assicurazioni del

Cantone Ticino e l'applicazione sistematica dei valori statistici (federali o

cantonali) relativi alla regione ticinese per tenere conto delle frequenti (ma

non sempre, nel caso concreto, necessariamente esistenti) differenze tra salari

regionali e nazionali.

8.2

In primo luogo si osserva che, per

un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione

della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole

creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di

praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono

quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle

regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e

delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso modo,

un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle

nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le

basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale

concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti

al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle

differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni

facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio

che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del

Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in

considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e

nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di

quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi

assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che

lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del

lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o

campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base

della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio

geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico

sulla base di valori statistici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il

rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di

ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare

un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove

disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o

addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora

in un'altra.

8.4

A ciò si aggiunge che nella sentenza

pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una

tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il

reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici

salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTf 129 V 484).

Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione

generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e

privato.

8.5

Non può pertanto

ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché

una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di

parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni

invalidità e infortuni quali assicurazioni federali.”

A

proposito della documentazione raccolta presso diversi posti di lavoro (ovvero

le DPL), va evidenziato come nella DTF 129 V 472 la nostra Corte federale ha

rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore è tenuto a

fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di

considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario

più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto

riferimento.

8.

Nella

fattispecie il salario indicato dalla __________ non è il salario concretamente

conseguito dall’insorgente in seguito al danno alla salute bensì il possibile

reddito che una singola ditta sita in Ticino sarebbe disposta a pagare ad un

operaio non qualificato per un attività leggera nel corso del primo anno di

attività (doc. B).

Questo Tribunale ha inoltre già avuto

modo di rilevare, in una sentenza 32.2008.240 del 27 luglio 2009 dove un

assicurato affermava che “in nessun settore di attività ove vige un

contratto collettivo di lavoro, vale a dire quei settori di attività che

garantiscono un maggior salario minimo, è possibile reperire un salario minimo”

come quello evinto dalla tabella TA1 (cfr. consid. 1.2 della sentenza

32.2008.240

del 27 luglio 2009), che con sentenza 8C_334/2008 del 26 novembre

2008, il Tribunale federale ha ricordato come "nel caso di un invalido

che, dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori

leggeri e non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito

è di principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)

conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul

posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001

consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129

V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)".

Il TCA ha pertanto ritenuto corretto,

nella determinazione del reddito da invalido dell’interessato, ancora abile al

100% in attività adatte, applicare i dati statistici della Tabella TA1,

concernente una vasta gamma di attività adeguate allo stato di salute

dell’interessato, come ritenuto dall’amministrazione (cfr. sentenza 32.2008.240

del 27 luglio 2009, consid. 2.12).

Anche

nel caso di specie non potendo far capo alla situazione professionale e

salariale concreta dell’insorgente ed in assenza delle DPL conformi alla

giurisprudenza federale, è a giusta ragione che l’UAI, per il calcolo del

reddito da invalido, ha fatto capo alle statistiche salariali, e meglio alla

Tabella TA1.

La differenza di

salario tra il Ticino e il resto della Svizzera, viene presa in considerazione,

secondo le modalità stabilite dal TF nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno

2009.

citata al considerando 5, tramite la riduzione percentuale, nel preciso

caso di specie, del 13,6% del reddito da invalido (cfr. consid. 5).

Quanto

alla contestazione del ricorrente circa la scarsità di attività confacenti al

suo stato di salute, che sarebbe comprovata dallo scritto della __________

(doc. C), va evidenziato che ai fini dell'accertamento dell'invalidità

ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e dunque fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF

110.

V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, 1997, p. 212). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Al

ricorrente si presenta - nel momento determinante della decisione in lite - un

ventaglio relativamente ampio di professioni possibili (e peraltro anche

sufficientemente specificate) che non richiedono necessariamente la messa in

atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 463/00 del 28 ottobre

2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un

mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa

residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI

1998.

pag. 293 consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato (RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici (RCC 1980 pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003,

consid. 4.7).

A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa

dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni

riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di

portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la

persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte

Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti,

sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

In

questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.

3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

9.

Ne

segue che il reddito da invalido va calcolato conformemente a quanto indicato al

consid. 5 ed ammonta a fr. 53'569.

Partendo

da un salario da valido di fr. 59'800 e confrontandolo con quello da invalido,

ridotto del 5% come chiesto dal ricorrente per un importo di fr. 50’891, si

ottiene un grado d’invalidità del 15% che non dà diritto né ad una rendita né ai

provvedimenti professionali richiesti.

Va

qui evidenziato che anche volendo prendere in considerazione i parametri del

2009, ossia dell’anno in cui l’interessato ha inoltrato la domanda volta ad

ottenere i provvedimenti integrativi, l’esito della richiesta non sarebbe modificato.

Infatti, pur partendo da un salario da invalido di fr. 53'038 (61'387 – [13,6%

di 61'387], cfr. consid. 5), ridotto del 5% a fr. 50’386 e pur volendolo

raffrontare con il salario da valido, più favorevole, del 2010, di fr. 59'800,

la percentuale raggiungerebbe il 16%.

In

queste condizioni la decisione dell’UAI è corretta ed il ricorso va respinto.

10.

L’insorgente

chiede di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio.

Il diritto all'assistenza

giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad

ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità

di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6.

cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria,

gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale disposto mantiene

il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA l'art. 28 cpv. 2 sancisce espressamente che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

I tre presupposti

cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se le sue conclusioni non sembrano dover avere

esito sfavorevole (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; STF I 134/06 del 7 maggio

2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid.

5b con riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a,

DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

I criteri posti nella

legge cantonale sono quindi identici a quelli fissati dalla giurisprudenza

federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle

assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f vLAVS; DTF 125 V 202; STFA I

396/99 del 28 novembre 2000).

In particolare, il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio

2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II

275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi

di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

In una recente

sentenza il TF sembra porre, quale elemento di valutazione della possibilità di

esito favorevole della causa e quindi dell'adempimento di questa condizione, la

lunghezza del provvedimento impugnato. Il TF, nella sentenza 30 agosto 2010

9C_916/2009, ha infatti ammesso, in una fattispecie ticinese, il ricorso di un

assicurato che lamentava la mancata concessione dell'assistenza giudiziaria. Il

TF ha indicato come il TCA abbia motivato il suo giudizio in 44 pagine ciò che indizierebbe

– in uno con "numerose questioni di non immediata soluzione"

(che però il TF non ha indicato in quel considerando) – complessità della

procedura ed esito non scontatamente sfavorevole giustificanti la necessità di

patrocinio e conseguente concessione dell'assistenza giudiziaria.

In concreto da una

parte il ricorso era sin dall’inizio privo di esito favorevole vista

l’abbondante giurisprudenza federale in materia e dall’altra il ricorrente,

malgrado l’invito esplicito del TCA (doc. VI), non ha prodotto il certificato

municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e non ha esposto il suo

stato finanziario non dimostrando così, come all’imposizione di collaborare

voluta dalla procedura, la sua indigenza.

Ne segue che la

richiesta va respinta.

11.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--vanno a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La

domanda volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese pari a Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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