32.2010.141
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici / oculistici
27 agosto 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
32.2010.141
Data decisione, Autorità:
27.08.2010, TCA
Titolo:
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici / oculistici
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.141
FS
Lugano
27 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 aprile 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 21 aprile 2010 (doc. AI 70/1-3) – dopo che con sentenza 7
maggio 2010 questo Tribunale aveva dichiarato irricevibile il ricorso
interposto contro la decisione 13 aprile 2010 con la quale gli era stato
comunicato che le osservazioni al progetto di decisione 21 gennaio 2010 non
potevano essere considerate in quanto tardive – l’Ufficio AI ha posto RI
1, classe 1950, al beneficio di una rendita intera dal 1. luglio 2007 al 31
luglio 2008 (doc. AI 70/1-3 e motivazioni sub doc. AI 63/1-3);
- con
il presente tempestivo ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, istando
per il beneficio dell’assistenza giudiziaria ha postulato l’annullamento della
decisione e la trasmissione degli atti all’Ufficio AI per ulteriori
accertamenti istruttori;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base delle annotazioni 21 giugno
2010 nelle quali il dr. __________ del SMR ha proposto di procedere ad
ulteriori accertamenti di natura oculistica – ha chiesto il rinvio
degli atti;
- con
lettera 7 luglio 2010 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica confermandosi nella domanda di una perizia pluridisciplinare;
- con
osservazioni 22 luglio 2010 – sulla base delle annotazioni 20 luglio 2010 del dr. __________ – l’Ufficio AI
ha ribadito che non ritiene necessario l’allestimento di una perizia pluridisciplinare
e confermato la domanda di rinvio per nuovi accertamenti di natura oculistica;
- interpellato
dal TCA, con lettera 9 agosto 2010, il legale dell'insorgente, ha comunicato al
TCA che il suo assistito “(…) è d’accordo di procedere al rinvio immediato
degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti oculistici,
con contestuale emissione di una nuova decisione. (…)” (XI);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- oggetto
del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto
il diritto ad una rendita limitata nel tempo (rendita intera dal 1. luglio 2007
al 31 luglio 2008) é conforme o meno alla legislazione federale. L’assicurato postula
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per accertamenti;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);
- per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164, 131 V 120,
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04);
- nella
fattispecie in esame, premesso che alla perizia reumatologica 3 marzo 2009 del
dr. __________ (doc. AI 34/1-10), FMH in reumatologia e medicina interna, va
conferita piena forza probatoria poiché la stessa (oltre a non essere contestata
da nessun medico specialista) risulta completa, concludente, motivata e priva
di contraddizioni e di elementi che portano a dubitare della sua attendibilità
(DTF 125 V 351) e vista la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale – in particolare
Fatti
i rapporti 16 febbraio 2010 del dr. __________, FMH in reumatologia e medicina
interna, 9 marzo 2010 del dr. __________, primario del servizio di oftalmologia
e oftalmochirurgia dell’Ospedale regionale di __________, __________, 17
maggio e 23 giugno 2010 del dr. __________, FMH in chirurgia e traumatologia, e
25 giugno 2010 del dr. __________, capo clinica del servizio di neurochirurgia
dell’Ospedale regionale di __________ (doc. C, D, G e H) – questo
Tribunale concorda con l’Ufficio AI che – ritenute le annotazioni 21
giugno e 20 luglio 2010 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso
che: “(…) in considerazione della situazione poco chiara a livello oculistico
consiglio istruttoria supplementare richiedendo un rapporto dettagliato
all’oculista curante dr. __________ in merito agli eventuali limiti funzionali.
Per quanto concerne il lato spalla/schiena la situazione risulta espressamente
invariata rispetto alla valutazione peritale dr. __________. (…)” (V/bis) e che
“(…) i rapporti del dr. __________ confermano una situazione compromessa a
livello della spalla sinistra. Da notare che una lesione della cuffia era già
nota (lesione sovraspinato, vedi perizia dr. __________). L’attuale esame
serviva a valutare le possibilità di poter offrire un miglioramento della situazione
con un intervento, ipotesi scartata in un secondo tempo. Da notare che la
situazione clinica descritta dal dr. __________ corrisponde alla situazione già
ben nota (vedi valutazioni dr. __________ e dr. __________) con funzionalità
molto ridotta. Per quanto concerne il rapporto dr. __________ anche qui la situazione
corrisponde a quella già nota e descritta. La stenosi del canale vertebrale
rimane senza ripercussioni cliniche e non causa sintomi, si tratta qui di una conformazione
congenita, quindi presente da tempo, referto che non richiede trattamento
specifico al momento e non comporta ulteriori limiti funzionali. (…)” (IX/bis) – degli ulteriori
accertamenti medici sono necessari unicamente sotto l’aspet-to oculistico. Del
resto con lettera 9 agosto 2010 al TCA il rappresentante legale ha precisato
che il suo assistito “(…) è d’accordo di procedere al rinvio immediato degli
atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti oculistici,
con contestuale emissione di una nuova decisione. (…)” (XI, la sottolineatura è
del redattore);
- per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente. In questo senso le critiche sollevate al riguardo con il gravame
potranno quindi essere, se del caso, riproposte in caso di ricorso contro la nuova
decisione dell’Ufficio AI;
- visto
tutto quanto precede la domanda di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare
l’istruttoria va accolta con la precisazione (come proposto dall’Ufficio AI)
che gli ulteriori accertamenti medici dovranno limitarsi all’aspetto oculistico;
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra
enunciati, emetta un nuovo provvedimento;
- vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di
assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di
oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I
911/06 del 2 febbraio 2007);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi
dei considerandi.
§ Gli atti vengono rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai
considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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