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Decisione

32.2010.141

Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici / oculistici

27 agosto 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti 16 febbraio 2010 del dr. __________, FMH in reumatologia e medicina

interna, 9 marzo 2010 del dr. __________, primario del servizio di oftalmologia

e oftalmochirurgia dell’Ospedale regionale di __________, __________, 17

maggio e 23 giugno 2010 del dr. __________, FMH in chirurgia e traumatologia, e

25 giugno 2010 del dr. __________, capo clinica del servizio di neurochirurgia

dell’Ospedale regionale di __________ (doc. C, D, G e H) – questo

Tribunale concorda con l’Ufficio AI che – ritenute le annotazioni 21

giugno e 20 luglio 2010 nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso

che: “(…) in considerazione della situazione poco chiara a livello oculistico

consiglio istruttoria supplementare richiedendo un rapporto dettagliato

all’oculista curante dr. __________ in merito agli eventuali limiti funzionali.

Per quanto concerne il lato spalla/schiena la situazione risulta espressamente

invariata rispetto alla valutazione peritale dr. __________. (…)” (V/bis) e che

“(…) i rapporti del dr. __________ confermano una situazione compromessa a

livello della spalla sinistra. Da notare che una lesione della cuffia era già

nota (lesione sovraspinato, vedi perizia dr. __________). L’attuale esame

serviva a valutare le possibilità di poter offrire un miglioramento della situazione

con un intervento, ipotesi scartata in un secondo tempo. Da notare che la

situazione clinica descritta dal dr. __________ corrisponde alla situazione già

ben nota (vedi valutazioni dr. __________ e dr. __________) con funzionalità

molto ridotta. Per quanto concerne il rapporto dr. __________ anche qui la situazione

corrisponde a quella già nota e descritta. La stenosi del canale vertebrale

rimane senza ripercussioni cliniche e non causa sintomi, si tratta qui di una conformazione

congenita, quindi presente da tempo, referto che non richiede trattamento

specifico al momento e non comporta ulteriori limiti funzionali. (…)” (IX/bis) – degli ulteriori

accertamenti medici sono necessari unicamente sotto l’aspet-to oculistico. Del

resto con lettera 9 agosto 2010 al TCA il rappresentante legale ha precisato

che il suo assistito “(…) è d’accordo di procedere al rinvio immediato degli

atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti oculistici,

con contestuale emissione di una nuova decisione. (…)” (XI, la sottolineatura è

del redattore);

- per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente. In questo senso le critiche sollevate al riguardo con il gravame

potranno quindi essere, se del caso, riproposte in caso di ricorso contro la nuova

decisione dell’Ufficio AI;

- visto

tutto quanto precede la domanda di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare

l’istruttoria va accolta con la precisazione (come proposto dall’Ufficio AI)

che gli ulteriori accertamenti medici dovranno limitarsi all’aspetto oculistico;

- di

conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra

enunciati, emetta un nuovo provvedimento;

- vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La sua domanda di

assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di

oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I

911/06 del 2 febbraio 2007);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ Gli atti vengono rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai

considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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