32.2010.142
Decisione con la quale UAI ha riconosciuto all'assicurato 1/4 di rendita dal 1.9.08 va modificata nel senso che egli ha diritto ad 1/4 di rendita dal 1.9.08 al 31.12.08 e poi a 1/2 rendita dal 1.1.200
25 ottobre 2010Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.142
Data decisione, Autorità:
25.10.2010, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha riconosciuto all'assicurato 1/4 di rendita dal 1.9.08 va modificata nel senso che egli ha diritto ad 1/4 di rendita dal 1.9.08 al 31.12.08 e poi a 1/2 rendita dal 1.1.2009,per un grado AI del 55%
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. g LPGA
88a OAI
00Raccomandata
Incarto n.
32.2010.142
cr/sc
Lugano
25 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 21 e del 28 aprile 2010
emanate da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1982, in precedenza attivo quale montatore di impianti sanitari, in data 12
novembre 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti, in particolare un avviamento ad altra professione, a causa delle
conseguenze di un incidente della circolazione stradale che gli ha provocato
una “frattura plurima frammentaria del bacino” (doc. 1/1-7).
A seguito
dell’incidente della circolazione stradale del 13 luglio 2002, l’interessato ha
subito una frattura del bacino.
Il caso è
stato preso a carico dall’INSAI, che ha pure regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
Nella
visita medica di chiusura del 6 maggio 2004, il dr. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, ha considerato l’assicurato abile al lavoro al 100% in
attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 4-118 inc.
LAINF). Il dr. __________ ha inoltre ritenuto che “come esiti importanti e
durevoli all’assicurato si riscontra un accorciamento di 3.5 cm dell’arto inferiore destro”, valutando un grado di menomazione dell’integrità del 20% (doc.
4-119 inc. LAINF).
In data 3
settembre 2004, l’assicuratore infortuni ha redatto un progetto di integrazione
professionale per un tirocinio quale disegnatore di impianti di ventilazione,
sottoposto all’UAI per una decisione di finanziamento (doc. 5-3 inc. LAINF).
L’Ufficio
AI, con decisione del 30 settembre 2004, ha accordato all’assicurato la garanzia per la prima formazione professionale in qualità di progettista di impianti
di ventilazione presso __________ di __________, dal 13 settembre 2004 al 12
settembre 2006 (doc. 31/1-2).
Con scritto
del 6 ottobre 2006 l’avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurato, ha comunicato
all’amministrazione che l’interessato, nonostante le ricerche di lavoro
compiute, non è riuscito a reperire alcun impiego nell’ambito della sua
riformazione professionale di progettista nella tecnica della costruzione di
impianti di ventilazione. Egli ha, per contro, trovato lavoro a tempo parziale,
nella misura del 60%, presso lo studio di ingegneria __________, quale
apprendista progettista nella tecnica della costruzione di impianti di
riscaldamento. L’avv. RA 1 ha precisato che, secondo l’Ing. __________,
l’assicurato non dispone di una formazione completa di progettista, dato che la
sua formazione è durata solo due anni anziché tre come usualmente, motivo per
il quale egli non può essere assunto in qualità di progettista, ma unicamente
come apprendista.
Per tali
motivi, il patrocinatore dell’interessato ha chiesto all’UAI di “intraprendere
Fatti
i necessari passi affinché l’Assicurazione Invalidità assuma i costi di una
riformazione professionale del mio patrocinato quale progettista nella tecnica
di costruzione di impianti di riscaldamento” (doc. 84/1-2).
Con progetto
di decisione del 15 novembre 2006 (doc. 88/1-2), poi confermato con decisione
del 23 aprile 2007 (doc. 100/1-2), l’UAI ha considerato ultimati con successo i
provvedimenti professionali accordati all’interessato, osservando:
"
Secondo le nostre constatazioni il signor RI 1
ha terminato con successo la riformazione in qualità di progettista nella
tecnica della costruzione nel settore della ventilazione e può raggiungere un
reddito che esclude il diritto alla rendita.
Consideriamo pertanto l’assicurato
convenientemente reintegrabile e chiudiamo la pratica senza l’attribuzione di
ulteriori prestazioni.
La decisione di iniziare un ulteriore tirocinio
come progettista nella tecnica di costruzione degli impianti di riscaldamento
non è una necessità causata dal danno alla salute, ma dall’attuale mercato del
lavoro; di conseguenza questa ulteriore formazione non può essere riconosciuta
dal nostro Ufficio.
Si aggiunge e si ribadisce inoltre che con
l’attestato federale di capacità ottenuto, come sopra indicato, il signor RI 1
può lavorare e raggiungere dei guadagni che, confrontati con quanto percepito
prima del danno alla salute, escludono il diritto ad una rendita di invalidità.
(…)” (Doc. 100-1)
1.2. In data 2
agosto 2007, l’assicurato, per il tramite del suo patrocinatore, avv. RA 1, ha
chiesto all’UAI l’attribuzione di una rendita di invalidità, ritenuto che egli
dispone di una capacità lavorativa del 50% anche in attività adeguate, come
comprovato dalla documentazione medica allegata (doc. 104/1-5).
Con
progetto di decisione del 10 agosto 2007, l’UAI ha ritenuto di non dovere entrare
in materia riguardo all’ulteriore richiesta di prestazioni formulata
dall’interessato, dato che la documentazione medica presentata non fornisce
elementi nuovi ed oggettivi tali da giustificare una diversa decisione rispetto
a quella del 23 aprile 2007 (doc. 107/1-2).
L’assicuratore
LAINF, con decisione del 30 marzo 2009, emessa a seguito di una transazione, ha
accordato all’assicurato una rendita di invalidità del 45% a decorrere dal 1°
settembre 2006 (doc. 138/2-4), mentre con decisione del 24 giugno 2009 ha riconosciuto un’IMI del 20% (doc. 140/5-6).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con progetto di decisione
del 13 ottobre 2009 (doc. 151/1-4), poi confermato con tre decisioni, una del 21
aprile 2010 e due del 28 aprile 2010 (doc. 163/1-3 e doc. A1-3), ha attribuito
all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 45%) dal 1°
settembre 2006 e un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 42%) dal 1°
settembre 2008, con la seguente motivazione:
"
(…)
Esaminati gli atti acquisiti in sede
d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, risulta giustificato
riconoscere che il danno alla salute ha comportato al Sig. RI 1 un'incapacità
al lavoro nella sua attività di progettista impianti ventilazione/riscaldamento
ed in attività adeguate in misura del 45% a partire dal 01.09.2006 (vedi
decisione __________ del 30.03.2009, rendita d'invalidità del 45% dal primo
giorno del mese in cui sono terminati i provvedimenti d'integrazione - prima
formazione professionale). A partire dal 18.09.2008 il nostro Servizio Medico
regionale ha riconosciuto che il danno alla salute ha comportato al Sig. RI 1
un'incapacità al lavoro nella sua attività di progettista impianti
ventilazione/riscaldamento ed in attività adeguate in misura del 40%.
Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il
parere della nostra consulente d'integrazione professionale, la quale in
considerazione delle limitazioni funzionali definite in ambito medico ha
effettuato il calcolo del grado
d'invalidità.
Qui di seguito viene illustrato il metodo
utilizzato per calcolare il grado d'invalidità:
Reddito da valido:
Quale reddito da valido, in base alle nuove
disposizioni, si fa riferimento alle tabelle TA 1 Svizzere (edite dall'Ufficio
federale di Statistica di Berna) settore montatore impianti sanitari (settore 45.33 A installazione di impianti sanitari, persona con qualifica).
Risulta dunque un reddito annuo pari a Fr.
70'375.- per l'anno 2008.
Reddito da invalido - attività in cui
l'assicurato è formato - in base alle tabelle TA1 Svizzere
Il suo rappresentato è in possesso di due
diplomi: progettista nella tecnica della costruzione ventilazione e progettista
nella tecnica della costruzione riscaldamento.
In base alle tabelle TA 1 Svizzere entrambe le
professioni rientrano nella categoria 74 (altri studi di ingegneria - attività
professionale e imprenditoriali).
Risulta dunque un reddito annuo pari a Fr.
77'935.- al 100% per l'anno 2008. Si reputa corretto effettuare una riduzione
inerente al tasso di occupazione dell'8% (infatti il Sig. RI 1 lavora nella
misura del 60%). E' corretto affermare che la totalità degli uomini che
esercitano un'attività a tempo parziale è svantaggiata. In effetti in tutti i
settori professionali i lavoratori a tempo parziale percepiscono salari
inferiori rispetto al rapporto tra tempo di lavoro e salario mediamente percepito
dai lavoratori a tempo pieno. Si effettua dunque la riduzione totale del 48% inerente il lato medico ed il tasso di
occupazione.
Risulta dunque un reddito annuo pari a Fr.
40'526.20 per l'anno 2008.
Fino a settembre 2008 l'assicurato era apprendista, ha poi ottenuto l'attestato federale di capacità AFC in qualità di
progettista nella tecnica della costruzione - riscaldamento, a partire da
ottobre 2008, in base al Questionario del Datore di Lavoro, ha percepito un
salario pari a Fr. 2'406.- (rendimento ridotto) si può dunque definire un
salario annuo pari a Fr. 31'833.30 (2'406 x 12 + tredicesima di Fr. 2'961.30).
Reddito da invalido - tabelle RSS
Si considera una capacità lavorativa del 60%. A
seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della
Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita
l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati
utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da
invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali
(tabella TA1).
Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2008 avrebbe
potuto realizzare un salario mensile di Fr. 4'906.- (categoria 4.2: attività
semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore
(cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p.94) esso ammonta a Fr. 5'115.- mensili oppure a Fr. 61'378- per l'intero anno.
Considerando un reddito di partenza di 61'378.-
si effettua la riduzione del 5% per attività leggera e dell'8% per tasso di
occupazione. Non si effettuano altre riduzioni in quanto per quanto riguarda i
limiti neurologici e reumatologici sono considerati nella riduzione del
rendimento del 40%.
Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 32'040.-
nel 2008.
Grado di invalidità
Il minor discapito economico il suo rappresentato
lo raggiunge nell'attività per cui è stato formato - progettista nella tecnica
della costruzione (riscaldamento / ventilazione) tabelle RSS TA 1 Svizzere.
(70'375 - 40'526.20) x 100 = 42.41 %
70'375
Osservazioni al progetto di decisione:
Con osservazioni scritte del 12.11.2009 e del
13.01.2010 veniva contestato sia la valutazione medica che quella economica
effettuata dalla scrivente ufficio.
A tal proposito abbiamo provveduto a richiedere
il parere del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale conferma che non
vi sono patologie extra-infortunistiche che influiscono sulla capacità lavorativa
dell'assicurato.
Si sottolinea che il Signor RI 1 è stato
sottoposto negli anni ad un'approfondita valutazione medica con valutazione
neuropsicologica presso la Clinica __________ (Dr. med. __________ - 15.04.2008),
perizia ortopedica presso l'__________l di __________
(Dr. med. __________ - 22.08.2008) e valutazione
psichiatrica (Dr. med. __________ - 19.06.2009).
Da ultimo le osservazioni presentante, non sono
suffragate da alcun documento medico atto a comprovare l'esistenza di affezioni
degenerative a carattere invalidante.
Per quanto attiene alla valutazione economica, il
Servizio in Integrazione Professionale conferma la presa di posizione
effettuata conformemente a quanto esposto nelle vigenti direttive.
Decidiamo pertanto:
Dal 01.09.2006 (primo giorno del mese in cui sono
terminati i provvedimenti d'integrazione) ha diritto ad un quarto di rendita
d'invalidità (grado Al del 45%), mentre dal 01.09.2008 ha diritto ad un quarto
di rendita d'invalidità (grado Al del 42%)." (Doc.
AI 163/1-3)
1.3. Contro parte
di queste decisioni - e meglio contro quella del 28 aprile 2008 riguardante le
prestazioni dal 1° settembre 2008 al 31 maggio 2010 (doc. A2) e quella del 21
aprile 2010 concernente le prestazioni dal 1° giugno 2010 (doc. A3) - l’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo il riconoscimento di almeno una mezza rendita di invalidità a
decorrere dal 1° settembre 2008.
Sostanzialmente,
il patrocinatore dell’interessato ha rilevato di non avere obiezioni da
presentare rispetto all’attribuzione di un quarto di rendita a partire dal 1°
settembre 2006, criticando unicamente le decisioni dell’amministrazione con
riferimento al riconoscimento di un quarto di rendita a decorrere dal 1°
settembre 2008.
A suo
parere, infatti, l’UAI, nell’effettuare il confronto dei redditi per il 2008 e
quindi alla conclusione del secondo periodo di formazione dell’assicurato, ha,
a torto, tenuto conto di un reddito da invalido calcolato sulla base dei dati
statistici di cui alla tabella TA1, anziché, come sarebbe stato corretto alla
luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale, fare
riferimento alla situazione salariale concreta dell’interessato.
Nel caso
di specie, secondo il patrocinatore, l’UAI avrebbe dovuto, nel calcolare il
reddito da invalido dell’assicurato, considerare quanto effettivamente
guadagnato dall’interessato presso lo Studio di ingegneria __________, visto
che l’assicurato dispone di un rapporto di lavoro stabile (fin dal settembre
2006, quando ha iniziato il suo apprendistato di disegnatore tecnico di
impianti di riscaldamento).
Tenuto
conto delle effettive retribuzioni dell’assicurato, il reddito da invalido
ammonterebbe quindi secondo il legale a fr. 30'550.65, importo che, confrontato
con il reddito da valido, darebbe diritto ad una mezza rendita di invalidità
(doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo avere ribadito la correttezza del reddito da invalido calcolato
dall’amministrazione - ha riconfermato le proprie decisioni, chiedendo che il
ricorso dell’interessato venga respinto (doc. VI).
1.5. Con scritto
del 19 agosto 2010, il legale dell’assicurato ha chiesto al TCA che venga
citato come teste il datore di lavoro dell’assicurato, signor __________, al
fine di “esporre e delucidare in modo più dettagliato quanto affermato nella
dichiarazione ivi allegata, confermando che a termine della formazione quale
progettista di impianti di ventilazione il signor RI 1 presentava ancora delle
manifeste carenze nelle nozioni basilari della professione di progettista e che
pertanto si rese necessario un ulteriore periodo di formazione professionale” (doc.
VIII + B).
Queste
considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc.
IX), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se a ragione oppure no
l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità
(grado AI del 42%) a partire dal 1° settembre 2008, come indicato nella decisione
del 28 aprile 2010 (cfr. doc. A2) e in quella del 21 aprile 2010 (cfr. doc. A3).
Non è per
contro oggetto di contestazione ed esula pertanto dalla presente vertenza la
decisione del 28 aprile 2010 con la quale l’UAI ha attribuito all’assicurato un
quarto di rendita di invalidità (grado AI del 45%) dal 1° settembre 2006 fino
al 31 agosto 2008 (cfr. doc. A1), come espressamente indicato dal patrocinatore
dell’assicurato in sede ricorsuale (cfr. doc. I).
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Nella caso
di specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, le proprie decisioni di attribuzione
di un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 42%) sulle annotazioni del SMR
del 26 novembre 2008 (cfr. doc. 137/1-2) e del 5 agosto 2009 (cfr. doc. 143-1),
in base alle quali l’assicurato è stato considerato inabile al lavoro nella sua
attuale professione e in altre adeguate nella misura del 40%.
Nelle
annotazioni del 26 novembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in
medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha infatti osservato:
"
Perizia neuropsicologica - Clinica __________,
Dr. __________ (15.04.2008)
Conclusioni
L'esame ha documentato la presenza di deficit
attentivi, deficit delle funzioni attentive e ipofunzionalità della memoria
Considerandi
visiva a lungo termine.
L'esame attuale è pressoché sovrapponibile al
profilo neuropsicologico ottenuto dall'A nella precedente valutazione effettuata nel luglio 2005.
Considerato il periodo di tempo trascorso dalla
lesione cerebrale (quasi 6 anni), i deficit cognitivi sono da ritenersi
pressoché stabilizzati e non suscettibili di miglioramenti significativi
mediante un intervento specifico.
La riduzione del rendimento cognitivo,
oggettivata mediante il presente accertamento, potrebbe diminuire il grado di
efficienza lavorativa dell'A rispetto al periodo precedente il trauma subito.
- Limiti funzionali: Dal punto di vista strettamente
neuropsicologico, l'A dovrebbe svolgere le proprie mansioni lavorative in un
ambiente tranquillo e non distraente, in assenza di eccessive pressioni emotive
e temporali e per un periodo di tempo compatibile con le proprie risorse (es.
lavoro a tempo parziale quantificabile in un 50-60 % del tempo di occupazione).
Ne risulta dunque una IL del 40 %.
Perizia ortopedica - __________ (22.08.2008)
Diagnosi
- Status nach Verkehrsunfall am 13.07.02 mit Beckenringfraktur Typ
B (Fraktur Os ilium rechts, Frakturen der oberen
und unteren Schambeinäste beidseits)
- Ossäre
Konsolidation in Fehlstellung
- relative Beinverkürzuing rechts von 3.5 cm
- transiente Apraxie des Nervus femoralis
rechts
- Hypästhesie in Bereich des Nervus cutaneus femoris lateralis
rechts
- persistierende belastungsabhängige Schmerzen im Bereich der
rechten Hüfte
- postraumatische Dysurie sowie erektile
Funktionsstörung
- beginnende posttraumatische Coxarthrose rechts
- Commotio cerebri mit persistierenden Gedächtnis- und Konzentratiosstörung.
Conseguenze sulla capacità di lavoro
- Capacità lavorativa quale progettista di
impianti di ventilazione
L’A ha iniziato una formazione quale progettista
di impianti di ventilazione, al 100 %, in settembre 2006.
Durante questa attività, l'effettiva capacità
lavorativa è stata del 80 al 90 %, compresa in una "forchetta" dal 50
al 90 %. Questa limitazione lavorativa è stata dovuta a motivi di salute ed è
stata tollerata dal DL.
Il rendimento è limitato in seguito all'apparizione
durante la giornata di dolori a livello dell'anca dx, come anche a causa di
difficoltà di concentrazione che portano ad una capacità lavorativa diminuita.
Durante il pomeriggio, spesso sono proponibili solo attività intellettuali poco
impegnative. Ciò spiega la CL del 80 % dell'A.
Come nel corso della giornata, l'A diventa sempre
meno abile al lavoro, alla fine la CL risulta del 60 %.
Dopo lunga stazione seduta, l’A presenta dolori a
livello dell'anca dx, con irradiazione nella schiena come anche nella coscia
dx. È cosi costretto ad alzarsi spesso ed a muoversi. La frequenza e la durata
delle pause non può essere definito con precisione. Come l'importanza dei
disturbi aumenta nel corrente della giornata, la durata e la lunghezza delle
pause aumenteranno parallelamente.
L'A deve dunque potere cambiare posizione ogni 30 a 60 minuti. L'esecuzione del lavoro solo in posizione eretta, porterebbe ad una diminuzione del rendimento.
- Dal punto di vista funzionale, la
deambulazione, è possibile fino a circa mezzo
chilometro.
L'A è molto limitato per salire le scale. Lo spostamento necessario
durante il lavoro in ufficio non è limitato. Lavori pesanti sono da escludere.
Durante prolungate visite di cantieri, con necessità di salire su scale spostarsi
su terreni sconnessi la CL
risulta limitata.
del 60%
26/11/2008 - tifaj
Prendendo in considerazione ugualmente il lato
psichico, si può concludere ad una CL del 60 %.
I disturbi e sintomi presentati dall'A sono
credibili ed in accodo con i risultati delle indagini cliniche e radiologiche.
In disaccordo con la perizia del 27.04.2005,
punto 5.4, che attestava una IL di solo 20 %, si conclude con una IL del 40
% quale progettista di impianti di ventilazione."
(Doc. AI 137/1-2)
Nelle sue
annotazioni del 5 agosto 2009, la dr.ssa __________, spec. in medicina del
lavoro, ha poi precisato:
"
Si risponde alle domande poste dalla consulente:
1) la nuova documentazione medica (rapporto dr. __________ –
psichiatra) non porta dei cambiamenti allo stato di salute dell’assicurato ed
alla sua capacità lavorativa.
2) Da un’attenta analisi della perizia dell’__________ (del 9.10.2008)
l’inizio della capacità lavorativa del 60% è a partire dal 18.09.2008.
3) La capacità lavorativa nell’attività quale progettista di impianti
di riscaldamento è pure del 60% a partire dal 18.09.2008.
4) La capacità lavorativa in attività adeguate è pari al 60% a partire
dal 18.09.2008.” (Doc. 143-1)
Essendo il quadro clinico dell’assicurato
incontestato (cfr. doc. doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto,
non essendovi contestazione tra le parti.
2.4
Essendo
quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,
del 60%, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, ricordato
inoltre che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno
alla salute dal profilo economico.
2.4.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 70'375.--, conformemente a quanto indicato dalla consulente incaricata nel rapporto del 6
ottobre 2009, in cui ha osservato che “si fa riferimento alle Tabelle TA1
Svizzera settore montatore di impianti sanitari (settore 45.33 A installazione di impinati sanitari, persona con qualifica” (cfr. doc. 149-2).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del
resto stato contestato in sede di ricorso.
2.4.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
In concreto, nelle decisioni impugnate l’UAI ha calcolato, per il
2008, un reddito da invalido di fr. 40'526.20 (cfr. doc. 163-2), basandosi su
quanto indicato dalla consulente incaricata nel rapporto del 6 ottobre 2009
(doc. 149).
In
quell’occasione, la consulente ha determinato il reddito da invalido
dell’assicurato, nella professione nella quale è stato riformato di progettista
nella tecnica della costruzione/ventilazione e in quella di progettista nella
tecnica della costruzione/riscaldamento - per le quali è in possesso dei
relativi diplomi – basandosi sui dati statistici di cui alla tabella TA1 2008,
categoria 74 “altri studi di ingegneria – attività professionale e
imprenditoriali”, pari a fr. 77'935.--. A tale importo la consulente ha poi
applicato una riduzione del 40% per motivi medici e dell’8% per tenere conto
del tasso di occupazione ridotto, per un reddito annuo di fr. 40'526.20 (doc.
149-2).
La consulente incaricata ha pure calcolato il
reddito da invalido dell’assicurato prendendo in considerazione quanto effettivamente
percepito dall’interessato nella sua attività, al 60%, di progettista nella
tecnica della costruzione/riscaldamento, per un importo pari a fr. 31'833.30.
La consulente ha sottolineato che l’assicurato ha ottenuto l’Attestato federale
di capacità quale progettista nella tecnica della costruzione/riscaldamento nel
settembre 2008 (cfr. doc. 145-2) e che, a partire da ottobre 2008, egli
percepisce, per la sua attività al 60%, un salario mensile pari a fr. 2'406.-- e
un salario annuo di fr. 31'833.30 (2'406 x 12 +
tredicesima di Fr. 2'961.30) (doc. 149-2).
La
consulente ha infine rilevato che “il minor discapito economico l’assicurato lo
raggiunge nell’attività per cui è stato formato – progettista nella tecnica
della costruzione (riscaldamento/ventilazione) tabelle RSS TA1 svizzere (doc.
149-2).
Con
scritto del 22 marzo 2010, la consulente incaricata - a fronte delle critiche
del patrocinatore dell’assicurato in merito al reddito da invalido determinato
secondo i dati statistici nell’attività di progettista nella tecnica della
costruzione (riscaldamento/ventilazione) – ha ribadito la correttezza del suo
operato, rilevando che “è corretto affermare che quale reddito da invalido si
faccia riferimento alle tabelle TA1 svizzere” (doc. 161-1).
In sede
ricorsuale il patrocinatore ha nuovamente contestato il reddito da invalido,
secondo i dati statistici, preso in considerazione dall’amministrazione,
ritenendo maggiormente indicato fare riferimento al reddito che l’assicurato
percepisce effettivamente in qualità di progettista nella tecnica della
costruzione/riscaldamento presso il suo attuale datore di lavoro (doc. I).
2.4.3
In una
sentenza STF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010, il Tribunale federale ha stabilito
che, a torto, questa Corte ha fissato il reddito da invalido fondandosi sui
dati statistici anziché prendere in considerazione il reddito effettivamente
conseguito dall'assicurato e ha in particolare rilevato:
"
(…)
4.1
Per determinare il reddito da invalido fa
stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a
condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente
stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid.
3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari
(ISS; DTF 126 V 75 consid.
3b/bb pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione
dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)
relativa ai posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri)
conseguibili nel settore privato.
(…)
6.
6.1
Dopo aver concluso con successo, come detto,
il 31 dicembre 2007, la riformazione professionale a carico dell'AI, B.________
si è iscritto all'assicurazione disoccupazione. Con effetto dal 6 giugno 2008 è
quindi stato assunto a tempo indeterminato dalla P.________ SA in qualità di
gerente "in possesso di un certificato di capacità per esercenti tipo
I", percependo un salario di fr. 4'100.- mensili (pari a fr. 53'300.-
annui). Quest'ultima circostanza non poteva essere nota all'assicuratore
infortuni al momento della resa della decisione del 7 maggio 2008, essendo
l'assicurato stato assunto il mese successivo, lo doveva tuttavia essere al
momento dell'emanazione del provvedimento su opposizione del 4 maggio 2009,
così come al Tribunale cantonale al momento della pronuncia impugnata. Sia la
Swica che il Tribunale di prime cure non hanno tuttavia applicato, a titolo di
reddito da invalido, il reddito percepito effettivamente dall'assicurato.
Tale procedere non può essere confermato in
questa sede, in quanto viola il diritto federale. In effetti dagli atti non
emerge per nulla, né del resto è stato mai sostenuto da nessuna delle parti,
che tale reddito non adempirebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza - che
privilegia appunto il computo del reddito effettivamente percepito - per porlo
alla base del calcolo del grado di invalidità, quale reddito da invalido
(consid. 4.1). Del resto, come evidenziato dalla Corte di prime cure, tale
reddito non si distanzia granché da quello estrapolato dalla tabella TA1, punto
55, categoria 3, relativa settore della gastronomia, pari a fr. 53'029.74 nel
2007.
In simili circostanze, alla luce della suesposta
giurisprudenza federale, quale reddito da invalido non andavano computati né i
valori del contratto collettivo di lavoro, né quelli di cui ai dati statistici,
bensì il salario effettivamente percepito dall'assicurato dal mese di giugno
2008.
Tale reddito, pari a fr. 53'300.- annui, va quindi confrontato con il
reddito da valido che l'assicurato avrebbe percepito lo stesso anno, non quello
conseguito nel 2007 (pari a fr. 64'800.-), come indicato dal Tribunale di prime
cure. Poiché tuttavia questa Corte non può procedere ad una reformatio in peius
(art. 107 cpv. 1 LTF), anche adeguando quest'ultimo al valore (si confronti La
Vie économique 12-2009, indice dei salari nominali 2008, tabella B10.3 pag. 99)
non si potrebbe assegnare una rendita di invalidità di grado più elevato.
Ne consegue che il ricorso in materia di diritto
pubblico, in quanto infondato, va respinto, mentre l'assicurato ha diritto a
una rendita di invalidità del 18 %.
6.2
Ad un risultato non sostanzialmente diverso
si perverrebbe del resto anche ritenendo, a titolo di reddito da invalido, il
salario medio statistico conseguibile nel settore privato da uomini esercitanti
un'attività non qualificata semplice e ripetitiva (ISS 2008, livello di
esigenze 4), pari a fr. 59'978.88 (fr. 4'806.- : 40 x 41.6 x 12), e praticando
su quest'ultimo importo base un'adeguata deduzione del 10-15 % per tenere conto
delle particolarità del caso.”
In
un’altra sentenza STF 9C_569/2007 del 6 gennaio 2009, il Tribunale
federale ha rilevato che, contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici,
il reddito da invalido di un’assicurata, attiva al 50% in un’attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti
funzionali, che le permette di sfruttare appieno la sua
capacità lavorativa residua, andava calcolato sulla
base del salario effettivamente percepito dall’interessata e non facendo
riferimento ai dati statistici.
In un’altra sentenza STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, il Tribunale federale, confermando la
sentenza 35.2006.104 del 30 aprile 2007 di questa Corte, ha ritenuto corretto,
nella determinazione del reddito da invalido di un assicurato, riferirsi al
salario effettivamente conseguito dallo stesso nella sua attività, con le
seguenti motivazioni:
" (…)
8.
In ordine all'ammontare del reddito da invalido, a mente di questa
Corte non vi è agli atti alcun indizio circa il versamento, da parte del datore
di lavoro, di un cosiddetto salario sociale e meglio che non corrisponderebbe
ad un'effettiva controprestazione dell'assicurato. In effetti dalle
attestazioni del datore di lavoro circa il salario conseguito, prodotte con il
gravame inoltrato in sede cantonale, non emerge alcunché in tal senso. Se così
fosse stato il datore di lavoro, interpellato appositamente dal patrocinatore
dell'assicurato prima della presentazione del gravame in sede cantonale,
avrebbe perlomeno accennato alla questione. Dalle osservazioni esposte dal
patrocinatore dell'assicurato all'INSAI il 9 febbraio 2006 emerge poi, a
comprova della tesi del giudice cantonale, che l'assicurato è pienamente in
grado di svolgere l'attività per cui è stato assunto, malgrado le limitazioni,
anche gravi, di cui soffre. In effetti, per sua stessa ammissione durante il
2005.
non ha usufruito delle vacanze. In simili condizioni è senz'altro
verosimile che il salario corrisponde a quanto da egli effettivamente prestato.
Dagli atti emerge inoltre che in un primo tempo (nel 2001 e ancora
nel 2002) l'assicurato percepiva franchi 200.- al giorno, che non sempre
riusciva a rispettare un orario di lavoro costante e che lasciava il lavoro
improvvisamente in seguito alle cefalee. Tuttavia nel corso del 2002 l'insorgente ha ottenuto un aumento cospicuo pari a fr. 50.- al giorno, indizio di una migliore
produttività e di una piena soddisfazione del datore di lavoro; né del resto
risultano dagli atti dopo il 2002 difficoltà nell'esecuzione del proprio
lavoro. Ne discende che non vi alcun indizio concreto secondo cui l'assicurato
non svolgerebbe appieno la sua attività. Al contrario l'evoluzione della
situazione permette di ritenere verosimile la tesi contraria.
Trattandosi altresì di una situazione lavorativa particolarmente
stabile, correttamente il Presidente del Tribunale cantonale ha computato a
titolo di reddito da invalido il salario effettivamente percepito
dall'assicurato nel suo attuale posto di lavoro.”
2.4.4
Alla luce
della giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 2.4.3.), il TCA ritiene che, a
torto, nel caso di specie, l’amministrazione abbia determinato il reddito da
invalido dell’assicurato facendo riferimento ai dati statistici salariali nel
settore di attività dell’assicurato, anziché considerare il salario
effettivamente percepito dallo stesso presso il suo attuale datore di lavoro.
Come
indicato dal patrocinatore in sede ricorsuale, l’assicurato -dopo avere svolto,
dal settembre 2006, il periodo di apprendistato in qualità di progettista nella
tecnica della costruzione per impianti di riscaldamento presso lo studio di
ingegneria __________ e avere ottenuto, nel settembre 2008, l’attestato
federale di capacità - ha continuato e continua tuttora a lavorare presso lo
stesso datore di lavoro, nella misura del 60%, corrispondente alla percentuale
di abilità lavorativa esigibile accertata dal profilo medico (cfr. doc. 143-1).
Ritenuto
quindi che l’assicurato sfrutta in maniera ottimale la sua capacità lavorativa
residua svolgendo la professione di progettista nella tecnica della costruzione
per impianti di riscaldamento presso lo studio di ingegneria __________ e ciò
sulla base di un rapporto di lavoro che non vi è alcun motivo di considerare
instabile - visto che perdura tuttora ininterrottamente dopo il termine
dell’apprendistato dell’assicurato (cfr. ultimo scritto del datore di lavoro
del 16 agosto 2010, doc. B), con soddisfazione da parte del datore di lavoro
(cfr. doc. 144-1) - ogni riferimento al mercato generale del lavoro e, quindi,
ai dati salariali statistici, appare superfluo.
Alla luce
di questi elementi, il TCA ritiene che il reddito da invalido dell’assicurato,
per il 2008, ammonti a fr. 31’833.30, come indicato dalla consulente incaricata
nel rapporto del 6 ottobre 2009 (doc. 149-2), sulla base di quanto comunicato
dallo stesso studio di ingegneria __________, datore di lavoro dell’interessato
(doc. 146-2).
Il TCA,
in assenza di qualunque indicazione in senso contrario da parte del datore di
lavoro, ritiene che sia senz'altro verosimile che il salario versato
corrisponda a quanto effettivamente prestato dall’assicurato. Non vi è infatti
agli atti alcun indizio circa il versamento, da parte del datore di lavoro, di
un cosiddetto salario sociale (cfr. al riguardo STF 8C_290/2007 del 7 luglio
2008, citata al consid. 2.4.3.).
Confrontando quindi il reddito da invalido di fr.
31’833.30 con l'importo di fr. 70'375.--, corrispondente
al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido
nell'anno 2008 (cfr. consid. 2.4.1.), emerge un’incapacità
al guadagno pari a 54.76 ([fr. 70'375 – fr. 31’833.30] x 100 : fr. 70'375), arrotondato al 55% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che
dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.
Essendo
l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 40% dal 18 settembre 2008, in applicazione dell’art. 88a OAI, l’aumento delle prestazioni, da un quarto di rendita ad una
mezza rendita di invalidità, non può avere luogo a decorrere dal 1° settembre
2008, come richiesto dal patrocinatore in sede ricorsuale (doc. I), ma solo dal
1° gennaio 2009.
L’art.
88a OAI prevede infatti che se la capacità di guadagno dell’assicurato o la
capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande
invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
Le decisioni impugnate vanno dunque modificate
nel senso che l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita di invalidità
fino al 31 dicembre 2008 e poi a mezza rendita di invalidità a partire dal 1° gennaio
2009.
2.5
Da ultimo,
l’assicurato ha chiesto al TCA l’audizione testimoniale del signor __________ (doc.
VIII).
Va qui
rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.
2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce
una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Non è
pertanto necessario procedere all’audizione testimoniale richiesta.
2.6
Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili
ridotta (art. 61 lett. g LPGA).
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 50.-- a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Le
decisioni impugnate del 21 aprile 2010 e del 28 aprile 2010 sono annullate.
§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere a RI 1
un quarto di rendita di invalidità dal 1° settembre 2008 fino al
31
dicembre 2008 e poi mezza rendita di invalidità dal 1° gennaio
2009.
2. Le
spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico
dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.
L’UAI
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster