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Decisione

32.2010.142

Decisione con la quale UAI ha riconosciuto all'assicurato 1/4 di rendita dal 1.9.08 va modificata nel senso che egli ha diritto ad 1/4 di rendita dal 1.9.08 al 31.12.08 e poi a 1/2 rendita dal 1.1.200

25 ottobre 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari passi affinché l’Assicurazione Invalidità assuma i costi di una

riformazione professionale del mio patrocinato quale progettista nella tecnica

di costruzione di impianti di riscaldamento” (doc. 84/1-2).

Con progetto

di decisione del 15 novembre 2006 (doc. 88/1-2), poi confermato con decisione

del 23 aprile 2007 (doc. 100/1-2), l’UAI ha considerato ultimati con successo i

provvedimenti professionali accordati all’interessato, osservando:

"

Secondo le nostre constatazioni il signor RI 1

ha terminato con successo la riformazione in qualità di progettista nella

tecnica della costruzione nel settore della ventilazione e può raggiungere un

reddito che esclude il diritto alla rendita.

Consideriamo pertanto l’assicurato

convenientemente reintegrabile e chiudiamo la pratica senza l’attribuzione di

ulteriori prestazioni.

La decisione di iniziare un ulteriore tirocinio

come progettista nella tecnica di costruzione degli impianti di riscaldamento

non è una necessità causata dal danno alla salute, ma dall’attuale mercato del

lavoro; di conseguenza questa ulteriore formazione non può essere riconosciuta

dal nostro Ufficio.

Si aggiunge e si ribadisce inoltre che con

l’attestato federale di capacità ottenuto, come sopra indicato, il signor RI 1

può lavorare e raggiungere dei guadagni che, confrontati con quanto percepito

prima del danno alla salute, escludono il diritto ad una rendita di invalidità.

(…)” (Doc. 100-1)

1.2. In data 2

agosto 2007, l’assicurato, per il tramite del suo patrocinatore, avv. RA 1, ha

chiesto all’UAI l’attribuzione di una rendita di invalidità, ritenuto che egli

dispone di una capacità lavorativa del 50% anche in attività adeguate, come

comprovato dalla documentazione medica allegata (doc. 104/1-5).

Con

progetto di decisione del 10 agosto 2007, l’UAI ha ritenuto di non dovere entrare

in materia riguardo all’ulteriore richiesta di prestazioni formulata

dall’interessato, dato che la documentazione medica presentata non fornisce

elementi nuovi ed oggettivi tali da giustificare una diversa decisione rispetto

a quella del 23 aprile 2007 (doc. 107/1-2).

L’assicuratore

LAINF, con decisione del 30 marzo 2009, emessa a seguito di una transazione, ha

accordato all’assicurato una rendita di invalidità del 45% a decorrere dal 1°

settembre 2006 (doc. 138/2-4), mentre con decisione del 24 giugno 2009 ha riconosciuto un’IMI del 20% (doc. 140/5-6).

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI, con progetto di decisione

del 13 ottobre 2009 (doc. 151/1-4), poi confermato con tre decisioni, una del 21

aprile 2010 e due del 28 aprile 2010 (doc. 163/1-3 e doc. A1-3), ha attribuito

all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 45%) dal 1°

settembre 2006 e un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 42%) dal 1°

settembre 2008, con la seguente motivazione:

"

(…)

Esaminati gli atti acquisiti in sede

d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, risulta giustificato

riconoscere che il danno alla salute ha comportato al Sig. RI 1 un'incapacità

al lavoro nella sua attività di progettista impianti ventilazione/riscaldamento

ed in attività adeguate in misura del 45% a partire dal 01.09.2006 (vedi

decisione __________ del 30.03.2009, rendita d'invalidità del 45% dal primo

giorno del mese in cui sono terminati i provvedimenti d'integrazione - prima

formazione professionale). A partire dal 18.09.2008 il nostro Servizio Medico

regionale ha riconosciuto che il danno alla salute ha comportato al Sig. RI 1

un'incapacità al lavoro nella sua attività di progettista impianti

ventilazione/riscaldamento ed in attività adeguate in misura del 40%.

Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il

parere della nostra consulente d'integrazione professionale, la quale in

considerazione delle limitazioni funzionali definite in ambito medico ha

effettuato il calcolo del grado

d'invalidità.

Qui di seguito viene illustrato il metodo

utilizzato per calcolare il grado d'invalidità:

Reddito da valido:

Quale reddito da valido, in base alle nuove

disposizioni, si fa riferimento alle tabelle TA 1 Svizzere (edite dall'Ufficio

federale di Statistica di Berna) settore montatore impianti sanitari (settore 45.33 A installazione di impianti sanitari, persona con qualifica).

Risulta dunque un reddito annuo pari a Fr.

70'375.- per l'anno 2008.

Reddito da invalido - attività in cui

l'assicurato è formato - in base alle tabelle TA1 Svizzere

Il suo rappresentato è in possesso di due

diplomi: progettista nella tecnica della costruzione ventilazione e progettista

nella tecnica della costruzione riscaldamento.

In base alle tabelle TA 1 Svizzere entrambe le

professioni rientrano nella categoria 74 (altri studi di ingegneria - attività

professionale e imprenditoriali).

Risulta dunque un reddito annuo pari a Fr.

77'935.- al 100% per l'anno 2008. Si reputa corretto effettuare una riduzione

inerente al tasso di occupazione dell'8% (infatti il Sig. RI 1 lavora nella

misura del 60%). E' corretto affermare che la totalità degli uomini che

esercitano un'attività a tempo parziale è svantaggiata. In effetti in tutti i

settori professionali i lavoratori a tempo parziale percepiscono salari

inferiori rispetto al rapporto tra tempo di lavoro e salario mediamente percepito

dai lavoratori a tempo pieno. Si effettua dunque la riduzione totale del 48% inerente il lato medico ed il tasso di

occupazione.

Risulta dunque un reddito annuo pari a Fr.

40'526.20 per l'anno 2008.

Fino a settembre 2008 l'assicurato era apprendista, ha poi ottenuto l'attestato federale di capacità AFC in qualità di

progettista nella tecnica della costruzione - riscaldamento, a partire da

ottobre 2008, in base al Questionario del Datore di Lavoro, ha percepito un

salario pari a Fr. 2'406.- (rendimento ridotto) si può dunque definire un

salario annuo pari a Fr. 31'833.30 (2'406 x 12 + tredicesima di Fr. 2'961.30).

Reddito da invalido - tabelle RSS

Si considera una capacità lavorativa del 60%. A

seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della

Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita

l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati

utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da

invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1).

Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2008 avrebbe

potuto realizzare un salario mensile di Fr. 4'906.- (categoria 4.2: attività

semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore

(cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p.94) esso ammonta a Fr. 5'115.- mensili oppure a Fr. 61'378- per l'intero anno.

Considerando un reddito di partenza di 61'378.-

si effettua la riduzione del 5% per attività leggera e dell'8% per tasso di

occupazione. Non si effettuano altre riduzioni in quanto per quanto riguarda i

limiti neurologici e reumatologici sono considerati nella riduzione del

rendimento del 40%.

Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 32'040.-

nel 2008.

Grado di invalidità

Il minor discapito economico il suo rappresentato

lo raggiunge nell'attività per cui è stato formato - progettista nella tecnica

della costruzione (riscaldamento / ventilazione) tabelle RSS TA 1 Svizzere.

(70'375 - 40'526.20) x 100 = 42.41 %

70'375

Osservazioni al progetto di decisione:

Con osservazioni scritte del 12.11.2009 e del

13.01.2010 veniva contestato sia la valutazione medica che quella economica

effettuata dalla scrivente ufficio.

A tal proposito abbiamo provveduto a richiedere

il parere del nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale conferma che non

vi sono patologie extra-infortunistiche che influiscono sulla capacità lavorativa

dell'assicurato.

Si sottolinea che il Signor RI 1 è stato

sottoposto negli anni ad un'approfondita valutazione medica con valutazione

neuropsicologica presso la Clinica __________ (Dr. med. __________ - 15.04.2008),

perizia ortopedica presso l'__________l di __________

(Dr. med. __________ - 22.08.2008) e valutazione

psichiatrica (Dr. med. __________ - 19.06.2009).

Da ultimo le osservazioni presentante, non sono

suffragate da alcun documento medico atto a comprovare l'esistenza di affezioni

degenerative a carattere invalidante.

Per quanto attiene alla valutazione economica, il

Servizio in Integrazione Professionale conferma la presa di posizione

effettuata conformemente a quanto esposto nelle vigenti direttive.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.09.2006 (primo giorno del mese in cui sono

terminati i provvedimenti d'integrazione) ha diritto ad un quarto di rendita

d'invalidità (grado Al del 45%), mentre dal 01.09.2008 ha diritto ad un quarto

di rendita d'invalidità (grado Al del 42%)." (Doc.

AI 163/1-3)

1.3. Contro parte

di queste decisioni - e meglio contro quella del 28 aprile 2008 riguardante le

prestazioni dal 1° settembre 2008 al 31 maggio 2010 (doc. A2) e quella del 21

aprile 2010 concernente le prestazioni dal 1° giugno 2010 (doc. A3) - l’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

chiedendo il riconoscimento di almeno una mezza rendita di invalidità a

decorrere dal 1° settembre 2008.

Sostanzialmente,

il patrocinatore dell’interessato ha rilevato di non avere obiezioni da

presentare rispetto all’attribuzione di un quarto di rendita a partire dal 1°

settembre 2006, criticando unicamente le decisioni dell’amministrazione con

riferimento al riconoscimento di un quarto di rendita a decorrere dal 1°

settembre 2008.

A suo

parere, infatti, l’UAI, nell’effettuare il confronto dei redditi per il 2008 e

quindi alla conclusione del secondo periodo di formazione dell’assicurato, ha,

a torto, tenuto conto di un reddito da invalido calcolato sulla base dei dati

statistici di cui alla tabella TA1, anziché, come sarebbe stato corretto alla

luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale, fare

riferimento alla situazione salariale concreta dell’interessato.

Nel caso

di specie, secondo il patrocinatore, l’UAI avrebbe dovuto, nel calcolare il

reddito da invalido dell’assicurato, considerare quanto effettivamente

guadagnato dall’interessato presso lo Studio di ingegneria __________, visto

che l’assicurato dispone di un rapporto di lavoro stabile (fin dal settembre

2006, quando ha iniziato il suo apprendistato di disegnatore tecnico di

impianti di riscaldamento).

Tenuto

conto delle effettive retribuzioni dell’assicurato, il reddito da invalido

ammonterebbe quindi secondo il legale a fr. 30'550.65, importo che, confrontato

con il reddito da valido, darebbe diritto ad una mezza rendita di invalidità

(doc. I).

1.4. L’UAI, in

risposta - dopo avere ribadito la correttezza del reddito da invalido calcolato

dall’amministrazione - ha riconfermato le proprie decisioni, chiedendo che il

ricorso dell’interessato venga respinto (doc. VI).

1.5. Con scritto

del 19 agosto 2010, il legale dell’assicurato ha chiesto al TCA che venga

citato come teste il datore di lavoro dell’assicurato, signor __________, al

fine di “esporre e delucidare in modo più dettagliato quanto affermato nella

dichiarazione ivi allegata, confermando che a termine della formazione quale

progettista di impianti di ventilazione il signor RI 1 presentava ancora delle

manifeste carenze nelle nozioni basilari della professione di progettista e che

pertanto si rese necessario un ulteriore periodo di formazione professionale” (doc.

VIII + B).

Queste

considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc.

IX), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se a ragione oppure no

l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita di invalidità

(grado AI del 42%) a partire dal 1° settembre 2008, come indicato nella decisione

del 28 aprile 2010 (cfr. doc. A2) e in quella del 21 aprile 2010 (cfr. doc. A3).

Non è per

contro oggetto di contestazione ed esula pertanto dalla presente vertenza la

decisione del 28 aprile 2010 con la quale l’UAI ha attribuito all’assicurato un

quarto di rendita di invalidità (grado AI del 45%) dal 1° settembre 2006 fino

al 31 agosto 2008 (cfr. doc. A1), come espressamente indicato dal patrocinatore

dell’assicurato in sede ricorsuale (cfr. doc. I).

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Nella caso

di specie, l’UAI ha fondato, dal profilo medico, le proprie decisioni di attribuzione

di un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 42%) sulle annotazioni del SMR

del 26 novembre 2008 (cfr. doc. 137/1-2) e del 5 agosto 2009 (cfr. doc. 143-1),

in base alle quali l’assicurato è stato considerato inabile al lavoro nella sua

attuale professione e in altre adeguate nella misura del 40%.

Nelle

annotazioni del 26 novembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in

medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha infatti osservato:

"

Perizia neuropsicologica - Clinica __________,

Dr. __________ (15.04.2008)

Conclusioni

L'esame ha documentato la presenza di deficit

attentivi, deficit delle funzioni attentive e ipofunzionalità della memoria

Considerandi

visiva a lungo termine.

L'esame attuale è pressoché sovrapponibile al

profilo neuropsicologico ottenuto dall'A nella precedente valutazione effettuata nel luglio 2005.

Considerato il periodo di tempo trascorso dalla

lesione cerebrale (quasi 6 anni), i deficit cognitivi sono da ritenersi

pressoché stabilizzati e non suscettibili di miglioramenti significativi

mediante un intervento specifico.

La riduzione del rendimento cognitivo,

oggettivata mediante il presente accertamento, potrebbe diminuire il grado di

efficienza lavorativa dell'A rispetto al periodo precedente il trauma subito.

- Limiti funzionali: Dal punto di vista strettamente

neuropsicologico, l'A dovrebbe svolgere le proprie mansioni lavorative in un

ambiente tranquillo e non distraente, in assenza di eccessive pressioni emotive

e temporali e per un periodo di tempo compatibile con le proprie risorse (es.

lavoro a tempo parziale quantificabile in un 50-60 % del tempo di occupazione).

Ne risulta dunque una IL del 40 %.

Perizia ortopedica - __________ (22.08.2008)

Diagnosi

- Status nach Verkehrsunfall am 13.07.02 mit Beckenringfraktur Typ

B (Fraktur Os ilium rechts, Frakturen der oberen

und unteren Schambeinäste beidseits)

- Ossäre

Konsolidation in Fehlstellung

- relative Beinverkürzuing rechts von 3.5 cm

- transiente Apraxie des Nervus femoralis

rechts

- Hypästhesie in Bereich des Nervus cutaneus femoris lateralis

rechts

- persistierende belastungsabhängige Schmerzen im Bereich der

rechten Hüfte

- postraumatische Dysurie sowie erektile

Funktionsstörung

- beginnende posttraumatische Coxarthrose rechts

- Commotio cerebri mit persistierenden Gedächtnis- und Konzentratiosstörung.

Conseguenze sulla capacità di lavoro

- Capacità lavorativa quale progettista di

impianti di ventilazione

L’A ha iniziato una formazione quale progettista

di impianti di ventilazione, al 100 %, in settembre 2006.

Durante questa attività, l'effettiva capacità

lavorativa è stata del 80 al 90 %, compresa in una "forchetta" dal 50

al 90 %. Questa limitazione lavorativa è stata dovuta a motivi di salute ed è

stata tollerata dal DL.

Il rendimento è limitato in seguito all'apparizione

durante la giornata di dolori a livello dell'anca dx, come anche a causa di

difficoltà di concentrazione che portano ad una capacità lavorativa diminuita.

Durante il pomeriggio, spesso sono proponibili solo attività intellettuali poco

impegnative. Ciò spiega la CL del 80 % dell'A.

Come nel corso della giornata, l'A diventa sempre

meno abile al lavoro, alla fine la CL risulta del 60 %.

Dopo lunga stazione seduta, l’A presenta dolori a

livello dell'anca dx, con irradiazione nella schiena come anche nella coscia

dx. È cosi costretto ad alzarsi spesso ed a muoversi. La frequenza e la durata

delle pause non può essere definito con precisione. Come l'importanza dei

disturbi aumenta nel corrente della giornata, la durata e la lunghezza delle

pause aumenteranno parallelamente.

L'A deve dunque potere cambiare posizione ogni 30 a 60 minuti. L'esecuzione del lavoro solo in posizione eretta, porterebbe ad una diminuzione del rendimento.

- Dal punto di vista funzionale, la

deambulazione, è possibile fino a circa mezzo

chilometro.

L'A è molto limitato per salire le scale. Lo spostamento necessario

durante il lavoro in ufficio non è limitato. Lavori pesanti sono da escludere.

Durante prolungate visite di cantieri, con necessità di salire su scale spostarsi

su terreni sconnessi la CL

risulta limitata.

del 60%

26/11/2008 - tifaj

Prendendo in considerazione ugualmente il lato

psichico, si può concludere ad una CL del 60 %.

I disturbi e sintomi presentati dall'A sono

credibili ed in accodo con i risultati delle indagini cliniche e radiologiche.

In disaccordo con la perizia del 27.04.2005,

punto 5.4, che attestava una IL di solo 20 %, si conclude con una IL del 40

% quale progettista di impianti di ventilazione."

(Doc. AI 137/1-2)

Nelle sue

annotazioni del 5 agosto 2009, la dr.ssa __________, spec. in medicina del

lavoro, ha poi precisato:

"

Si risponde alle domande poste dalla consulente:

1) la nuova documentazione medica (rapporto dr. __________ –

psichiatra) non porta dei cambiamenti allo stato di salute dell’assicurato ed

alla sua capacità lavorativa.

2) Da un’attenta analisi della perizia dell’__________ (del 9.10.2008)

l’inizio della capacità lavorativa del 60% è a partire dal 18.09.2008.

3) La capacità lavorativa nell’attività quale progettista di impianti

di riscaldamento è pure del 60% a partire dal 18.09.2008.

4) La capacità lavorativa in attività adeguate è pari al 60% a partire

dal 18.09.2008.” (Doc. 143-1)

Essendo il quadro clinico dell’assicurato

incontestato (cfr. doc. doc. I), è quindi superfluo dilungarsi su questo punto,

non essendovi contestazione tra le parti.

2.4

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,

del 60%, in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, ricordato

inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno

alla salute dal profilo economico.

2.4.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 70'375.--, conformemente a quanto indicato dalla consulente incaricata nel rapporto del 6

ottobre 2009, in cui ha osservato che “si fa riferimento alle Tabelle TA1

Svizzera settore montatore di impianti sanitari (settore 45.33 A installazione di impinati sanitari, persona con qualifica” (cfr. doc. 149-2).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del

resto stato contestato in sede di ricorso.

2.4.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

In concreto, nelle decisioni impugnate l’UAI ha calcolato, per il

2008, un reddito da invalido di fr. 40'526.20 (cfr. doc. 163-2), basandosi su

quanto indicato dalla consulente incaricata nel rapporto del 6 ottobre 2009

(doc. 149).

In

quell’occasione, la consulente ha determinato il reddito da invalido

dell’assicurato, nella professione nella quale è stato riformato di progettista

nella tecnica della costruzione/ventilazione e in quella di progettista nella

tecnica della costruzione/riscaldamento - per le quali è in possesso dei

relativi diplomi – basandosi sui dati statistici di cui alla tabella TA1 2008,

categoria 74 “altri studi di ingegneria – attività professionale e

imprenditoriali”, pari a fr. 77'935.--. A tale importo la consulente ha poi

applicato una riduzione del 40% per motivi medici e dell’8% per tenere conto

del tasso di occupazione ridotto, per un reddito annuo di fr. 40'526.20 (doc.

149-2).

La consulente incaricata ha pure calcolato il

reddito da invalido dell’assicurato prendendo in considerazione quanto effettivamente

percepito dall’interessato nella sua attività, al 60%, di progettista nella

tecnica della costruzione/riscaldamento, per un importo pari a fr. 31'833.30.

La consulente ha sottolineato che l’assicurato ha ottenuto l’Attestato federale

di capacità quale progettista nella tecnica della costruzione/riscaldamento nel

settembre 2008 (cfr. doc. 145-2) e che, a partire da ottobre 2008, egli

percepisce, per la sua attività al 60%, un salario mensile pari a fr. 2'406.-- e

un salario annuo di fr. 31'833.30 (2'406 x 12 +

tredicesima di Fr. 2'961.30) (doc. 149-2).

La

consulente ha infine rilevato che “il minor discapito economico l’assicurato lo

raggiunge nell’attività per cui è stato formato – progettista nella tecnica

della costruzione (riscaldamento/ventilazione) tabelle RSS TA1 svizzere (doc.

149-2).

Con

scritto del 22 marzo 2010, la consulente incaricata - a fronte delle critiche

del patrocinatore dell’assicurato in merito al reddito da invalido determinato

secondo i dati statistici nell’attività di progettista nella tecnica della

costruzione (riscaldamento/ventilazione) – ha ribadito la correttezza del suo

operato, rilevando che “è corretto affermare che quale reddito da invalido si

faccia riferimento alle tabelle TA1 svizzere” (doc. 161-1).

In sede

ricorsuale il patrocinatore ha nuovamente contestato il reddito da invalido,

secondo i dati statistici, preso in considerazione dall’amministrazione,

ritenendo maggiormente indicato fare riferimento al reddito che l’assicurato

percepisce effettivamente in qualità di progettista nella tecnica della

costruzione/riscaldamento presso il suo attuale datore di lavoro (doc. I).

2.4.3

In una

sentenza STF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010, il Tribunale federale ha stabilito

che, a torto, questa Corte ha fissato il reddito da invalido fondandosi sui

dati statistici anziché prendere in considerazione il reddito effettivamente

conseguito dall'assicurato e ha in particolare rilevato:

"

(…)

4.1

Per determinare il reddito da invalido fa

stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a

condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente

stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid.

3b/aa pag. 76 e la giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche

salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

(ISS; DTF 126 V 75 consid.

3b/bb pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione

dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)

relativa ai posti di lavoro (DPL; sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere accertato in base alla

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri)

conseguibili nel settore privato.

(…)

6.

6.1

Dopo aver concluso con successo, come detto,

il 31 dicembre 2007, la riformazione professionale a carico dell'AI, B.________

si è iscritto all'assicurazione disoccupazione. Con effetto dal 6 giugno 2008 è

quindi stato assunto a tempo indeterminato dalla P.________ SA in qualità di

gerente "in possesso di un certificato di capacità per esercenti tipo

I", percependo un salario di fr. 4'100.- mensili (pari a fr. 53'300.-

annui). Quest'ultima circostanza non poteva essere nota all'assicuratore

infortuni al momento della resa della decisione del 7 maggio 2008, essendo

l'assicurato stato assunto il mese successivo, lo doveva tuttavia essere al

momento dell'emanazione del provvedimento su opposizione del 4 maggio 2009,

così come al Tribunale cantonale al momento della pronuncia impugnata. Sia la

Swica che il Tribunale di prime cure non hanno tuttavia applicato, a titolo di

reddito da invalido, il reddito percepito effettivamente dall'assicurato.

Tale procedere non può essere confermato in

questa sede, in quanto viola il diritto federale. In effetti dagli atti non

emerge per nulla, né del resto è stato mai sostenuto da nessuna delle parti,

che tale reddito non adempirebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza - che

privilegia appunto il computo del reddito effettivamente percepito - per porlo

alla base del calcolo del grado di invalidità, quale reddito da invalido

(consid. 4.1). Del resto, come evidenziato dalla Corte di prime cure, tale

reddito non si distanzia granché da quello estrapolato dalla tabella TA1, punto

55, categoria 3, relativa settore della gastronomia, pari a fr. 53'029.74 nel

2007.

In simili circostanze, alla luce della suesposta

giurisprudenza federale, quale reddito da invalido non andavano computati né i

valori del contratto collettivo di lavoro, né quelli di cui ai dati statistici,

bensì il salario effettivamente percepito dall'assicurato dal mese di giugno

2008.

Tale reddito, pari a fr. 53'300.- annui, va quindi confrontato con il

reddito da valido che l'assicurato avrebbe percepito lo stesso anno, non quello

conseguito nel 2007 (pari a fr. 64'800.-), come indicato dal Tribunale di prime

cure. Poiché tuttavia questa Corte non può procedere ad una reformatio in peius

(art. 107 cpv. 1 LTF), anche adeguando quest'ultimo al valore (si confronti La

Vie économique 12-2009, indice dei salari nominali 2008, tabella B10.3 pag. 99)

non si potrebbe assegnare una rendita di invalidità di grado più elevato.

Ne consegue che il ricorso in materia di diritto

pubblico, in quanto infondato, va respinto, mentre l'assicurato ha diritto a

una rendita di invalidità del 18 %.

6.2

Ad un risultato non sostanzialmente diverso

si perverrebbe del resto anche ritenendo, a titolo di reddito da invalido, il

salario medio statistico conseguibile nel settore privato da uomini esercitanti

un'attività non qualificata semplice e ripetitiva (ISS 2008, livello di

esigenze 4), pari a fr. 59'978.88 (fr. 4'806.- : 40 x 41.6 x 12), e praticando

su quest'ultimo importo base un'adeguata deduzione del 10-15 % per tenere conto

delle particolarità del caso.”

In

un’altra sentenza STF 9C_569/2007 del 6 gennaio 2009, il Tribunale

federale ha rilevato che, contrariamente a quanto stabilito dai primi giudici,

il reddito da invalido di un’assicurata, attiva al 50% in un’attività adeguata, rispettosa dei suoi limiti

funzionali, che le permette di sfruttare appieno la sua

capacità lavorativa residua, andava calcolato sulla

base del salario effettivamente percepito dall’interessata e non facendo

riferimento ai dati statistici.

In un’altra sentenza STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008, il Tribunale federale, confermando la

sentenza 35.2006.104 del 30 aprile 2007 di questa Corte, ha ritenuto corretto,

nella determinazione del reddito da invalido di un assicurato, riferirsi al

salario effettivamente conseguito dallo stesso nella sua attività, con le

seguenti motivazioni:

" (…)

8.

In ordine all'ammontare del reddito da invalido, a mente di questa

Corte non vi è agli atti alcun indizio circa il versamento, da parte del datore

di lavoro, di un cosiddetto salario sociale e meglio che non corrisponderebbe

ad un'effettiva controprestazione dell'assicurato. In effetti dalle

attestazioni del datore di lavoro circa il salario conseguito, prodotte con il

gravame inoltrato in sede cantonale, non emerge alcunché in tal senso. Se così

fosse stato il datore di lavoro, interpellato appositamente dal patrocinatore

dell'assicurato prima della presentazione del gravame in sede cantonale,

avrebbe perlomeno accennato alla questione. Dalle osservazioni esposte dal

patrocinatore dell'assicurato all'INSAI il 9 febbraio 2006 emerge poi, a

comprova della tesi del giudice cantonale, che l'assicurato è pienamente in

grado di svolgere l'attività per cui è stato assunto, malgrado le limitazioni,

anche gravi, di cui soffre. In effetti, per sua stessa ammissione durante il

2005.

non ha usufruito delle vacanze. In simili condizioni è senz'altro

verosimile che il salario corrisponde a quanto da egli effettivamente prestato.

Dagli atti emerge inoltre che in un primo tempo (nel 2001 e ancora

nel 2002) l'assicurato percepiva franchi 200.- al giorno, che non sempre

riusciva a rispettare un orario di lavoro costante e che lasciava il lavoro

improvvisamente in seguito alle cefalee. Tuttavia nel corso del 2002 l'insorgente ha ottenuto un aumento cospicuo pari a fr. 50.- al giorno, indizio di una migliore

produttività e di una piena soddisfazione del datore di lavoro; né del resto

risultano dagli atti dopo il 2002 difficoltà nell'esecuzione del proprio

lavoro. Ne discende che non vi alcun indizio concreto secondo cui l'assicurato

non svolgerebbe appieno la sua attività. Al contrario l'evoluzione della

situazione permette di ritenere verosimile la tesi contraria.

Trattandosi altresì di una situazione lavorativa particolarmente

stabile, correttamente il Presidente del Tribunale cantonale ha computato a

titolo di reddito da invalido il salario effettivamente percepito

dall'assicurato nel suo attuale posto di lavoro.”

2.4.4

Alla luce

della giurisprudenza sopra esposta (cfr. consid. 2.4.3.), il TCA ritiene che, a

torto, nel caso di specie, l’amministrazione abbia determinato il reddito da

invalido dell’assicurato facendo riferimento ai dati statistici salariali nel

settore di attività dell’assicurato, anziché considerare il salario

effettivamente percepito dallo stesso presso il suo attuale datore di lavoro.

Come

indicato dal patrocinatore in sede ricorsuale, l’assicurato -dopo avere svolto,

dal settembre 2006, il periodo di apprendistato in qualità di progettista nella

tecnica della costruzione per impianti di riscaldamento presso lo studio di

ingegneria __________ e avere ottenuto, nel settembre 2008, l’attestato

federale di capacità - ha continuato e continua tuttora a lavorare presso lo

stesso datore di lavoro, nella misura del 60%, corrispondente alla percentuale

di abilità lavorativa esigibile accertata dal profilo medico (cfr. doc. 143-1).

Ritenuto

quindi che l’assicurato sfrutta in maniera ottimale la sua capacità lavorativa

residua svolgendo la professione di progettista nella tecnica della costruzione

per impianti di riscaldamento presso lo studio di ingegneria __________ e ciò

sulla base di un rapporto di lavoro che non vi è alcun motivo di considerare

instabile - visto che perdura tuttora ininterrottamente dopo il termine

dell’apprendistato dell’assicurato (cfr. ultimo scritto del datore di lavoro

del 16 agosto 2010, doc. B), con soddisfazione da parte del datore di lavoro

(cfr. doc. 144-1) - ogni riferimento al mercato generale del lavoro e, quindi,

ai dati salariali statistici, appare superfluo.

Alla luce

di questi elementi, il TCA ritiene che il reddito da invalido dell’assicurato,

per il 2008, ammonti a fr. 31’833.30, come indicato dalla consulente incaricata

nel rapporto del 6 ottobre 2009 (doc. 149-2), sulla base di quanto comunicato

dallo stesso studio di ingegneria __________, datore di lavoro dell’interessato

(doc. 146-2).

Il TCA,

in assenza di qualunque indicazione in senso contrario da parte del datore di

lavoro, ritiene che sia senz'altro verosimile che il salario versato

corrisponda a quanto effettivamente prestato dall’assicurato. Non vi è infatti

agli atti alcun indizio circa il versamento, da parte del datore di lavoro, di

un cosiddetto salario sociale (cfr. al riguardo STF 8C_290/2007 del 7 luglio

2008, citata al consid. 2.4.3.).

Confrontando quindi il reddito da invalido di fr.

31’833.30 con l'importo di fr. 70'375.--, corrispondente

al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da valido

nell'anno 2008 (cfr. consid. 2.4.1.), emerge un’incapacità

al guadagno pari a 54.76 ([fr. 70'375 – fr. 31’833.30] x 100 : fr. 70'375), arrotondato al 55% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che

dà diritto ad una mezza rendita di invalidità.

Essendo

l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 40% dal 18 settembre 2008, in applicazione dell’art. 88a OAI, l’aumento delle prestazioni, da un quarto di rendita ad una

mezza rendita di invalidità, non può avere luogo a decorrere dal 1° settembre

2008, come richiesto dal patrocinatore in sede ricorsuale (doc. I), ma solo dal

1° gennaio 2009.

L’art.

88a OAI prevede infatti che se la capacità di guadagno dell’assicurato o la

capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande

invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

Le decisioni impugnate vanno dunque modificate

nel senso che l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita di invalidità

fino al 31 dicembre 2008 e poi a mezza rendita di invalidità a partire dal 1° gennaio

2009.

2.5

Da ultimo,

l’assicurato ha chiesto al TCA l’audizione testimoniale del signor __________ (doc.

VIII).

Va qui

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Non è

pertanto necessario procedere all’audizione testimoniale richiesta.

2.6

Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili

ridotta (art. 61 lett. g LPGA).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 50.-- a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Le

decisioni impugnate del 21 aprile 2010 e del 28 aprile 2010 sono annullate.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere a RI 1

un quarto di rendita di invalidità dal 1° settembre 2008 fino al

31

dicembre 2008 e poi mezza rendita di invalidità dal 1° gennaio

2009.

2. Le

spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico

dell’Ufficio AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1.

L’UAI

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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