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Decisione

32.2010.145

A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni. Dopo il confronto dei redditi emerge un grado d'invalidità del 6%

29 novembre 2010Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. IX e X sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XI).

1.12. Questa Corte,

il 19 ottobre 2010, ha interpellato il Dr. __________ e il Dr. __________ a

proposito del peggioramento della patologia reumatologica (doc. XII, XIII).

Il Dr. __________

ha risposto il 22 ottobre 2010 (doc. XV), mentre il Dr. __________ il 26

ottobre 2010 (doc. XIV),

1.13. Il TCA ha

quindi sottoposto gli scritti di questa Corte e le relative risposte del Dr. __________

e del Dr. __________ alla valutazione del Dr. __________ (doc. XVI).

Il Dr. __________

ha quindi fornito la sua presa di posizione il 5 novembre 2010 (doc. XVII).

1.14. I doc. XII,

XIII, XIV, XV,XVI e XVII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc.

XVIII).

L’UAI ha

trasmesso le proprie osservazioni il 18 novembre 2010 (doc. XIX), mentre il

legale dell’assicurato il 19 novembre 2010 (doc. XX).

Lo

scritto dell’avv. RA 1 e le osservazioni dell’UAI sono state inviate alle parti

per conoscenza (doc. XXI, XXII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2.2. Nel

merito

Il TCA è

chiamato a stabilire se l’UAI ha correttamente o meno rifiutato all’assicurato

il diritto a prestazioni.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità

al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita

ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima

base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei

redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. L’UAI nella

decisione impugnata ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato

sulla base del referto del 30 luglio 2009 del Dr. __________ (doc. AI 53-1), di

quello del 15 ottobre 2009 del Dr. __________ e sulla valutazione peritale datata

14 dicembre 2009 del Dr. __________.

Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna,

nella perizia del 14 dicembre 2009, dopo aver illustrato l’anamnesi del

paziente, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive ha posto la seguente

valutazione e diagnosi:

"

(…)

Valutazione:

Il

signor RI 1, nato __________, __________, __________, era già stato

precedentemente da me sottoposto a perizia reumatologica l'8.6.2007, allorché

lamentava dolori lombari prevalentemente notturni irradianti verso la colonna

dorsale e la regione gluteale dalle due parti, in aumento all'avvio, stando in

piedi fermo, in diminuzione da seduto, muovendosi, camminando; questi dolori

persistono tuttora prevalentemente di notte, talvolta irradianti nel gluteo

laterale destro, in aumento all'avvio, in leggera diminuzione camminando,

presenti sia stando seduto come in piedi; la mobilità dei rachide lombare,

rispetto alla valutazione precedente dell'8.6.2007, è diminuita per quanto

riguarda la flessione‑estensione, con flessione attiva altamente limitata

(‑2/3), con Schober a 10/13 cm per una distanza dita‑suolo

anteriore a 36 cm, estensione passiva altamente ridotta a 2/3, con dolori

lombari in ogni direzione, in aumento a fine corsa; permangono assenti deficit

lomboradicolari sicuri; si riconfermano, agli esami neuroradiologici realizzati

nel frattempo, discopatie plurisegmentarie da L2 a S1; come già prima

dell'ultima valutazione peritale nel 2007, anche gli ulteriori approcci

terapeutici fino ad oggi improntati, non hanno portato ad un cambiamento

rilevante della sintomatologia algica lombare, tuttora necessitante di un

trattamento analgesico moderato, praticamente sovrapponibile a quello riferito

l'8.6.2007; un approccio chirurgico neuroortopedico, come proposto da alcuni

specialisti consultati dall'assicurato, è stato finora da lui declinato.

L'assicurato riferisce la presenza di dolori alla spalla sinistra da alcuni

mesi, in aumento ai movimenti oltre il piano orizzontale, non notturni; la

mobilità passiva delle spalle avviene liberamente, senza sintomatologia di

attrito, i test resistivi per le cuffie rotatorie vengono ben tenuti, non vi

sono indizi clinici per una lesione maggiore alle cuffie rotatorie. In gonalgie

bilaterali caricodipendenti saltuarie, ritroviamo ginocchia con asse varo

bilaterali stabili senza segni meniscali con mobilità passiva libera ed

indolore.

Sulla base degli

atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, possiamo dunque porre le

diagnosi di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a

destra in discopatie plurisegmentali lombari, disturbi statici del rachide

(ipercifosi della dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare,

scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare), decondizionamento

muscolare, coxartrosi bilaterali.

Non ho proposte

terapeutiche in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua

nell'assicurato.

Per quanto riguarda

quest'ultima, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5kg

fino all'altezza dei fianchi, spesso pesi tra 5‑10 kg fino all'altezza

dei fianchi, di rado pesi tra 10‑25 kg fino all'altezza dei fianchi, mai

pesi oltre i 25 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può molto spesso

sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, spesso pesi oltrepassanti

i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può molto spesso maneggiare

attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità,

talvolta maneggiare attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto

pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare

lavori al di sopra della testa, può effettuare talvolta la rotazione del

tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la

posizione in piedi ed inclinata in avanti, può assumere spesso la posizione

inginocchiata, può molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta

la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare

fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le

scale, talvolta salire su scale a pioli.

Notiamo dunque che,

sebbene vi sia stata una diminuzione della mobilità del rachide lombare, la

capacità funzionale e di carico residua non è cambiata rispetto alla visita

peritale precedente dell'8.6.2007, di conseguenza anche la valutazione della

capacità lavorativa in attività adatta allo stato di salute rispettivamente

nell'ultima attività principale come venditore, non subisce cambiamenti

rispetto alla perizia precedente dell'8.6.2007.

Posso dunque ribadire

che l'assicurato in un lavoro adatto allo stato di salute, è abile al 100% con

un rendimento massimo del 100% a partire dal 2.10.2006.

Come venditore rimane

una capacità lavorativa normale sull'arco di 8 ‑ 9 ore, ma con una diminuzione

del rendimento del 30%, sempre a decorrere dal 2.10.2006.

Rispondo alle vostre

domande:

A. Basi cliniche

1. Anamnesi

Vedasi quanto precede.

Considerandi

2.

Dati soggettivi

dell'assicurato

Vedasi quanto

precede.

3.

Constatazioni

obiettive

Vedasi quanto

precede.

4.

Diagnosi

Sindrome

lombovertebrale parzialmente lombospondìlogena cronica a destra in

Discopatie plurisegmentali lombari

Disturbi statici del rachide (ipercifosi della

dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi

sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)

Decondizionamento muscolare

Coxartrosi bilaterali

B. Conseguenze

sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze

sulla capacità d'integrazione

L'assicurato in un

lavoro adatto allo stato di salute, è abile al 100 % con un rendimento massimo

del 100 % a partire dal 2.10.2006.

Come venditore rimane

una capacità lavorativa normale sull'arco di 8 ‑ 9 ore, ma con una

diminuzione del rendimento del 30 %, sempre a decorrere dal 2.10.2006.” (doc.

AI 67-10+11).

2.4

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006.

concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125.

V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.5

Nella

sentenza del 29 aprile 2009 (inc. 32.2008.143) il TCA aveva rinviato gli atti all’UAI

per un nuovo accertamento relativo alla problematica reumatologica.

Nella

perizia datata 10 giugno 2007 il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, aveva

diagnosticato una “Sindrome lombospondilogena cronica in ▪Discopatie plurisegmentali lombari ▪ Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta,

appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi sinistro convessa

dorsale, destro convessa lombare, compensata) ▪ Decondizionamento

muscolare; Coxartrosi bilaterale, marcata a destra, asintomatica; Sovrappeso

(peso 68,5 kg / statura 161,5)” (doc. AI 40-9) e

ritenuto l’assicurato nella sua professione abile al 50% dal 2 ottobre 2006, al

70% da giugno 2007 e abile in misura completa in attività adeguate (doc. LaMal

40-10).

Le

certificazioni del Dr. __________ (doc. AI 29-3), del Dr. __________ (doc. AI

33-5) e del Dr. __________ (doc. AI 38-3) avevano rilevato un peggioramento del

quadro valetudinario.

Il TCA

non aveva dunque potuto ammettere con sufficiente tranquillità che il

peggioramento dello status clinico di RI 1 fosse anteriore alla

decisione impugnata, come sostenuto dal ricorrente e non posteriore come

sostenuto dall’amministrazione.

Nella

decisione del 29 aprile 2009 era stato quindi ordinato all’UAI di interpellare

sia il Dr. __________ che il Dr. __________ in merito al momento in cui è

intervenuto il peggioramento della patologia lombare e sottoporre poi le

valutazioni dei due specialisti al perito Dr. __________ (sentenza del 29 aprile

2009, pag. 17/18).

L’UAI ha

quindi interpellato il 22 luglio 2009 il Dr. __________, spec. FMH in

neurochirurgia, (doc. AI 52-1), il quale nel rapporto datato 30 luglio 2009 ha specificato che il peggioramento è intervenuto nel 2006 (doc. AI 53-1).

Il Dr. __________,

Capo Servizio di __________ dell’Ospedale Regionale di __________, anch’egli

interpellato dall’UAI il 22 luglio 2009 (doc. AI 51-1), nel rapporto del 15

ottobre 2009 non ha risposto in maniera specifica alla domanda posta, tuttavia

al pto. 1.9. al quesito se l’assicurato può riprendere l’attività professionale

o meno, il medico ha risposto affermativamente al 100% (doc. AI 58-3).

L’UAI ha

quindi dato mandato al Dr. __________ di svolgere una nuova valutazione

reumatologica.

Nel referto

del 14 dicembre 2009 il Dr. __________ ha posto la medesima diagnosi del 2007

indicando:

"

(…)

Sindrome lombovertebrale

parzialmente lombospondilogena cronica a destra in

Discopatie plurisegmentali lombari

Disturbi statici del rachide (ipercifosi della

dorsale alta, appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi

sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)

Decondizionamento muscolare

Coxartrosi bilaterali”

(doc. AI 67-12).

Il perito

ha quindi confermato anche la valutazione della capacità lavorativa residua

indicando un’incapacità del 30% dal 2 ottobre 2006, quale venditore, e la piena

abilità in attività adeguate dalla medesima data (doc. AI 67-12).

Ritenute

non sufficientemente esaustive le risposte del Dr. __________ e del Dr. __________,

questa Corte il 19 ottobre 2010, ha nuovamente interpellato i due specialisti

chiedendo loro di specificare quando esattamente è intervenuto il peggioramento

indicato nei loro rispettivi referti (doc. XII; XIII).

In

data 26 ottobre 2010 il Dr. __________ ha precisato quanto segue:

"

(…)

In considerazione di quanto sopra posso quindi

affermare che sicuramente in più riprese il paziente ha avuto un peggioramento

soggettivo ed anche oggettivo perlomeno per quel che riguarda gli esami neuroradiologici

nel periodo dal 1994 al 2009. Un primo peggioramento sostanziale ha avuto luogo

probabilmente attorno al 1999. Un ulteriore peggioramento decisamente più

importante, che ha fra l’altro portato anche alla perdita dell’attività

lavorativa e riduzione della capacità lavorativa, ha avuto luogo nel 2006. Un

ulteriore peggioramento ha avuto poi luogo probabilmente fra il 2006 e il 2008” (doc. XIV).

Il

22.

ottobre 2010 il Dr. __________ invece si è così espresso:

"

(…)

Il

paziente si presentò in consultazione il 25.11.2008 riportando nella storia

clinica un peggioramento della deambulazione, in particolare un peggioramento

rispetto al mese di marzo 2004.

Il

peggioramento si è manifestato durante il periodo marzo 2004 e 2008.

Desidero

tuttavia ricordare che la nozione di peggioramento ovviamente è soggettiva e

viene riportata così come descritta dal paziente stesso, in altri termini non

vi sono elementi obiettivi, che possano confermare con esami strumentali o con

il solo esame clinico, la nozione di peggioramento” (doc. XV).

Il TCA ha

quindi sottoposto i due referti suindicati al vaglio del perito

dell’amministrazione, Dr. __________, il quale in data 5 novembre 2010 ha fornito la seguente valutazione:

"

Egregio Avvocato,

In

riferimento al suo scritto del 2.11.2010, ho preso atto dei documenti allegati

trasmessimi ossia della lettera del viceprimario di neurochirurgia

dell’ospedale __________ di __________ Dr. __________ a lei inviata e dello

scritto del Dr. __________, specialista in neurochirurgia di __________, sempre

a lei trasmesso il 26.10.2010.

Detti

atti non modificano le mie valutazioni a riguardo della diagnosi e capacità

lavorativa formulate il 10.6.2007 e 14.12.2009; le valutazioni peritali da me

redatti citate, tengono pienamente conto delle alterazioni strutturali

radiologiche evidenziate tramite gli accertamenti svolti e vengono anche

riportate nelle diagnosi; la valutazione della capacità funzionale e di carico

residua portante poi alla valutazione della capacità lavorativa è frutto dello

studio degli atti, dell’anamnesi richiesta, dell’esame clinico” (doc. XVII).

Alla luce,

dunque, delle risposte del Dr. __________, del Dr. __________ e della nuova

valutazione del Dr. __________ questa Corte ritiene che la lacuna

nell’accertamento dei fatti, evidenziata nella sentenza del 29 aprile 2009, sia

stata sanata e il peggioramento del quadro reumatologico indicato dal Dr. __________

(il Dr. __________ da parte sua parla unicamente di peggioramento soggettivo

indicando che “non vi sono elementi obiettivi, che possano confermare con

esami strumentali o con il solo esame clinico, la nozione di peggioramento”)

sia da ricondurre al 2006/2008 e comunque già considerato dal perito Dr. __________

nei propri referti. Questi, in data 14 dicembre 2009, ha infatti rilevato un peggioramento con una diminuzione della mobilità del rachide senza

tuttavia una modifica della capacità funzionale e di carico residua (cfr. doc.

AI 67-11).

Il

perito, in data 5 novembre 2010, ha comunicato di non modificare le proprie valutazioni

relative alla diagnosi e alla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. XVII).

Le

risposte dei medici curanti e del perito Dr. __________ hanno dunque permesso

di chiarire la questione controversa (cfr. STF 9C_2003/2008 del 26 marzo 2009).

Il TCA

non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione peritale e può

ritenere sostanzialmente stabile lo status clinico di RI 1.

Tale

valutazione non viene inficiata dal rapporto del 3 giugno 2010, dunque

posteriore alla decisione impugnata, del Dr. __________, specialista in

chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha diagnosticato “Arthrose

der kleine Wirbelgelenke, degenerativer Bandscheibenschaden in Höhe L4/5 und

L5/S1” (doc. B1), limitandosi a escludere un intervento di spondilolistesi

e a dare indicazioni terapeutiche (rafforzamento muscolare, fisioterapia,

terapia contro il dolore) senza alcuna indicazione circa la capacità lavorativa

residua o limiti funzionali (doc. B1).

Neppure

il referto del 31 maggio 2010, anch’esso posteriore alla decisione impugnata,

del Dr. __________, spec. FMH in anestesiologia, permette una diversa

valutazione della fattispecie. Il medico ha infatti posto una diagnosi

sovrapponibile a quella del Dr. __________ indicando “Chron.

Lumbospondylogenes Schmerzsyndrom. Chron. Schmerzsyndrom mit somatischen und

psychogenen Faktoren” (doc. B2). Il Dr. __________ ha quindi indicato

un’incapacità lavorativa totale in attività pesanti, mentre del 50% in attività

adeguate (doc. B2).

La

valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta

nuovi elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ e va quindi intesa nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia

dell’interessato ha sulla sua capacità di lavoro.

Giova

inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo reumatologico,

sia stata dettagliatamente ed approfonditamente vagliata dal Dr. __________,

senza che si renda necessaria un’ulteriore valutazione neurochirurgica come richiesto

dal ricorrente (doc. I).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del Dr. __________ i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile nella misura del 30% dal 2 ottobre 2006, quale

venditore, mentre in attività adeguate è pienamente abile (100%) dalla medesima

data.

Per

quanto riguarda la valutazione della consulente in integrazione professionale

l’UAI, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. I, XX), ha

rettamente fatto riferimento alla valutazione del 10 giugno 2008, risalente

alla decisione del 16 giugno 2008, non essendo mutata la capacità lavorativa e

i limiti funzionali dell’assicurato (cfr. doc. XVII).

Nel

proprio rapporto del 10 giugno 2008 la consulente in integrazione ha indicato

che l’assicurato è direttamente integrabile nel ciclo produttivo attraverso i

normali canali di collocamento (doc. AI 19-2).

Nella

decisione del 16 giugno 2008 l’UAI ha quindi precisato di aver richiesto il

parere della consulente in integrazione professionale, la quale in

considerazione della diagnosi e dei limiti funzionali, ha ritenuto esigibili

tutte quelle attività non qualificate semplici e ripetitive tipiche del settore

secondario e terziario quali lavori di controllo/sorveglianza, confezione,

stampa, operaio generico (assemblaggio, produzione, stampa, lucidatura),

portiere, autista, fattorino (doc. AI 21-2).

2.6

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2006.

2.6.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 50’895.-- nel 2006

secondo quanto indicato dal datore di lavoro __________ (doc. AI 7-1).

Importo

che viene confermato dal TCA.

2.6.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale

nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.--

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 5-2010, p. 86), esso ammonta a fr. 4'933.11

mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

L’assicurato,

quale venditore, avrebbe guadagnato nel 2006 fr. 50’895.-- / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.). Tale reddito si situa, per

ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per

un’attività equivalente (cioè fr. 56'582.73, cfr. Tabella TA1 p.to 50-52 “Commercio;

riparazione, livello di qualifica 4, fr. 4’523.-- X 12 mesi = 54’276.-- riportato

su 41.7)

Se si

riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza

di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 5,05% (parte

percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di fr.

56'207.85.

2.6.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung

C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002

S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an,

für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas

über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität

differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12

sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser

Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der

Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den

Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist

(vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.6.4

In concreto,

la consulente IP ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera e del

10% per attività sempre nello stesso settore e scarsa formazione (doc. AI 14-1).

La

percentuale globale del 15% stabilita dalla consulente può essere confermata

dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione

senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2006, partendo da un

salario da invalido di fr. 56'207.85 e ammettendo la riduzione del 15%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 47'776.67 confrontando ora questo dato

con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 50'895.--

(consid. 2.6.1) emerge un tasso d’invalidità del 6,12% arrotondato al 6% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita

d’invalidità la sua decisione formale del 27 aprile 2010 merita quindi

conferma.

2.7

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti

(doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 200.- sono poste a

carico del ricorrente

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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