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Decisione

32.2010.146

Decisione dopo stralcio con rinvio per accertamenti medici. Viste le risultanze mediche, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita in quanto non dato il presupposto dell'anno di caren

29 novembre 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati) – il dr. __________, in

merito alle altre patologie evidenziate (trattasi dei dolori cervicali, della

colonna lombare, della caviglia e della spalla destra; cfr. doc. AI 4.1 punto

2.1 e 29/15), non ha prodotto la benché minima documentazione medica anche se

invitato espressamente a farlo (doc. AI 12/1 e 14/1). Al riguardo, il dr. __________,

nelle annotazioni 3 marzo 2009, ha concluso che “(…) le “altre patologie”

elencate dal dr. __________ sono senza documentazione adeguata e non hanno

finora mai ostacolato l’attività lavorativa dell’assicurato. (…)” (doc. AI

31/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle due degenze,

la prima dal 12 al 24 settembre 2009 per pancreatite (doc. AI 52/4-6) e la

seconda dal 23 luglio 2009 al 3 agosto 2010 per pancreatite acuta di verosimile

origine dislipidemica (doc. D), presso il Servizio di Chirurgia Generale

dell’Ospedale __________. Nei relativi rapporti non vi è infatti alcuna

valutazione sulla capacità lavorativa. Riguardo alla prima degenza il dr. __________,

nelle annotazioni 20 novembre 2009, ha poi osservato che “(…) l’assicurato ha presentato una pancreatite acuta con decorso

regolare. Il paziente è stato dimesso dopo 12 giorni, non risultano

complicazioni che potrebbero mettere in forse la relativa convalescenza che è

di poche settimane. (…)” (doc. AI 54/1) e, quanto

alla seconda, a ragione l’amministrazione ha rilevato che “(…) preso atto della similitudine dell’evento attuale con quello del 22

settembre 2009, già verificato dal SMR, osservato che dall’attuale rapporto non

emergono elementi clinici diversi rispetto a prima, lo scrivente Ufficio

conferma le conclusioni già poste con la risposta di causa. (…)” (VIII).

Giova

qui inoltre ricordare che secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali

(SMR) sono a disposizione dell’Uffi-cio AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale

dell’assicura-to, determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA, di esercitare

un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile. Sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi. In questo senso scopo e senso dell’art. 49 OAI risiedono

nella possibilità, per gli Uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l’UAI deve così decidere cosa

si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. la

STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 2 e i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Non

essendo ravvisabili elementi che permettono di ritenere siccome comprovato il

perdurare dell’inabilità lavorativa al 100% (riconosciuta dal 2 giugno 2005;

doc. AI 44/2) dopo il mese di ottobre 2005 e non essendo quindi nella specie adempiute

le condizioni di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI

nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), la decisione contestata

merita di essere confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 200.-- vanno a carico del

ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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