32.2010.146
Decisione dopo stralcio con rinvio per accertamenti medici. Viste le risultanze mediche, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita in quanto non dato il presupposto dell'anno di caren
29 novembre 2010Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2010.146
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, TCA
Titolo:
Decisione dopo stralcio con rinvio per accertamenti medici. Viste le risultanze mediche, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita in quanto non dato il presupposto dell'anno di carenza ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 28 cpv. 1 let. b LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.146
FS/sc
Lugano
29 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 aprile 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, nel mese di luglio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-8).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici del caso – in particolare la perizia cardiologica 2
settembre 2008 del dr. __________ (doc. AI 21/1-4) – e sulla base delle annotazioni
18 settembre 2008 del dr. __________ (doc. AI 22/1), medico SMR, con decisione
7 gennaio 2009, preavvisata il 13 ottobre 2008 (doc. AI 24/1-3), l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio al
31 ottobre 2006 (doc. AI 28/1-2).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, tramite il consulente RA 1, aveva inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulandone l’annullamento e il rinvio degli atti
all’am-ministrazione per resa di un nuovo provvedimento (doc. AI 29/3-7).
1.4. In
risposta l’Ufficio AI – viste le annotazioni 3 marzo 2009 nelle quali il dr. __________,
medico SMR, aveva rilevato che “(…) l’attuale rapporto del dr. __________ (ndr.:
si riferisce al rapporto 31 gennaio 2009 del dr. __________ sub doc. AI
29/15-16) non apporta nuovi elementi, non vi è una modifica dello stato di
salute dell’assicurato rispetto al momento della perizia cardiologica. Rimane
però da accertare meglio la problematica psichiatrica sospettata pure dal
perito cardiologo. Le altre “patologie” elencate dal dr. __________ sono
senza documentazione adeguata e non hanno finora ostacolato l’attività lavorativa
dell’assicurato. (…)” (doc. AI 31/1) – aveva concluso che “(…)
dal lato medico lo stato extra-somatico del signor RI 1 non è stato
adeguatamente accertato (…)” e chiesto “(…) la retrocessione degli atti
per procedere al più presto al complemento istruttorio indicato (…)” (doc.
AI 32/1).
1.5. Il
vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni con decreto dell’11
marzo 2009 (inc. 32.2009.40) ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta
transazione (doc. AI 33/1-2).
1.6. Esperita
la perizia psichiatrica 30 luglio 2009 a cura del __________ (doc. AI 43/1-6) e visti il rapporto medico 13 agosto 2009 e le annotazioni 20 novembre 2009
e 30 marzo 2010 del dr. __________ (doc. AI 44/1-3, 54/1 e 58/1), con decisione
26 aprile 2010 (doc. AI 59/1-2), preavvisata con progetto 15 gennaio 2010 (doc.
AI 55/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita non
essendo trascorso l’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Contestualmente
l’amministrazione ha precisato che “(…) in merito alle nuove valutazioni
mediche effettuate si può constatare che la rendita erogata con decisione AI
del 7 gennaio 2009 non era motivata, in quanto il risultato della perizia del
27 luglio 2009 eseguita dal Centro peritale per le assicurazioni sociali ha
messo in luce che una totale capacità di lavoro e di guadagno era già presente
a partire dal 13 ottobre 2005 e che quindi un diritto ad una rendita
d’invalidità dal 01.07.2006 al 31.10.2006 non era giustificato. (…)” (doc.
AI 59/2).
1.7. Sempre
tramite il consulente RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha chiesto di annullare
la decisione del 26 aprile 2010 e di rinviare gli atti all’amministra-zione per
ulteriori accertamenti.
1.8. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.9. Con
scritto 31 agosto 2010 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto 4 agosto
2010 del Servizio di Chirurgia Generale dell’Ospedale __________.
1.10. Con
osservazioni 14 settembre 2010 – rilevato che “(…) dal medesimo referto
(ndr.: si riferisce al rapporto 4 agosto 2010 del Servizio di Chirurgia
Generale dell’Ospedale __________) risulta una degenza presso l’ente citato
per pancreatite acuta. Tale evento è simile a quello già avvenuto in passato,
come risulta dal referto agli atti del 22 settembre 2009, reso dall’EOC,
debitamente sottoposto all’esame del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) e
sul quale quest’ultimo si è già espresso (cfr. annotazioni del 20 novembre
2009). In tal senso, preso atto della similitudine dell’evento attuale con
quello del 22 settembre 2009, già verificato dal SMR, osservato che
dall’attuale rapporto non emergono elementi clinici diversi rispetto a prima,
lo scrivente Ufficio conferma le conclusioni già poste con la risposta di
causa. (…)” (VIII) – l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 26 aprile 2010, con la quale l’Ufficio
AI ha negato il diritto a una rendita non essendo trascorso l’anno di attesa ai
sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI in vigore
fino al 31 dicembre 2007), è conforme o meno alla legislazione federale.
L’assicurato
postula l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2.3. Ai
sensi dell’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto a una rendita se: la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere mansioni consuete non può essere
stabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente
esigibili (lett. a); ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del
40% in media durante un anno senza notevoli interruzioni (lett. b); e al
termine di questo anno è invalido almeno al 40% (lett. c).
Secondo
l’art. 28 LAI il diritto alla rendita nasce nel momento in cui l’assicurato è
stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno
il 40% in media.
Di
regola il periodo di carenza inizia a decorrere anche quando l’assicurato non subisce
alcuna perdita di guadagno e non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V
156 consid. 2a pag. 159; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28, pag. 278). Una diminuzione della
capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag.
126; Meyer, op. cit., ad art. 28, pag, 279). Alla scadenza del termine di 360
giorni l’assicurato deve presentare un’incapacità – questa volta – di guadagno
del 40% almeno.
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale, TF) ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Nel
caso in esame ricevuta la domanda di prestazioni – ritenuto che “(…) il
dr. __________ attesta una IL del 75% dal 2005. Questo sembra un po’ in contrasto
con la pratica. In effetti l’assicurato ha lavorato dal luglio al settembre 2006 a tempo pieno quale venditore presso un negozio di tappezzeria-restauro e nel 2007 ha lavorato per 6 mesi in un programma occupazionale. (…)” (doc. AI 17/1) –
l’amministrazione aveva ordinato una perizia cardiologica (doc. AI 18/1 e
20/1-2).
Il
dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia, nella perizia 2 settembre
2008 (doc. AI 21/1-4) – posta la diagnosi di “(…) 1. Cardiopatia ischemia – stato dopo
PTCA/stent medicato (Cypher 2,75/13 mm) nella RCX 02.06.2005 – stato dopo stent
medicato diretto (Cypher 2,75/13 mm) nella RCA 05.10.2005 – coronografia di
controllo 12.10.2005: stenosi del 30% del RIVA prossimale e del 50% del PLA/RCA
– ventricolo sinistro di dimensioni e FE normali – FRCV: sovrappeso, ITA, DM II
subclinico, ipercolesterolemia, tabagismo smesso circa 1999 (ca. 4 p/y) 2.
Dolori retrosternali e parasternali a sinistra in parte evocabili alla palpazione
di origine non chiara 3. Sindrome ansioso-deopressiva 4. Dolori muscolari
diffusi di origine indeterminata […] 1. Sindrome lombo-vertebrale 2. Tosse
stizzosa di origine non chiara (…)” (doc. AI 21/3) –, circa le
conseguenze sulla capacità di lavoro aveva espresso la seguente valutazione:
"
(…)
1. Menomazioni dovute ai disturbi
constatati
A livello psicologico e mentale il paziente lamenta le
ricadute negative legate ai problemi di salute degli ultimi anni. Vi è
senz'altro una assunzione eccessiva di benzodiazepine che meriterebbe una
esplorazione psichiatrica con eventuale modifica della farmacoterapia. A
livello fisico il paziente lamenta una sintomatologia multiforme con dispnea,
dolori toracici, cefalee, insonnia, disturbi muscolari diffusi e tosse
stizzosa. La capacità di sforzo non è quantificabile a causa della mancanza di
collaborazione durante la cicloergometria. Il ventricolo sinistro possiede
tuttavia dimensioni e una FE nella norma. L'ultima coronarografia del 2005 ha dato esito blando. Gli interventi di rivascolarizzazione coronarica non sono mai riusciti a
migliorare in modo duraturo la sintomatologia toracica con caratteristiche in
parte atipiche. Negli ultimi tempi si è tuttavia verificato un certo miglioramento
ricollegabile a un significativo calo ponderale. La dispnea da sforzo è dunque
attribuibile in buona parte al sovrappeso e a un decondizionamento muscolare.
2. Conseguenze dei disturbi
sull'attività attuale
2.1 Nell'ultima attività di autista nel
trasporto di detenuti, il paziente è da ritenersi, dal punto di vista cardiaco
abile al 100%.
2.2 Dal lato puramente cardiaco, abilità al
100% per attività leggere-moderate senza limitazioni nella marcia, ad eccezione
di tratti lunghi o in salita, con l'obbligo di sollevare pesi fino ad un massimo
di 20 kg.
2.3 Teoricamente sì.
2.4 Orario completo.
2.5 Sì.
2.6 Inabilità al 100% per attività pesanti,
soprattutto a causa dell'ipertensione arteriosa mal controllata e del
sovrappeso.
2.7 Per l'ultima attività esercitata e
anche per quella alla __________ nessuna limitazione lavorativa. Non bisogna
tuttavia dimenticare che il paziente soffre di evidenti disturbi di natura psichica
e di una sindrome dolorosa diffusa che andrebbero ulteriormente accertati.
2.8 Più o meno stabile.
C. Conseguenze sulla capacità
d'integrazione
1. Eventualmente sì.
1.1 Eventuale presa a carico psichiatrica, ulteriore
calo ponderale e ricondizionamento fisico.
2. No (al momento nessuna attività lavorativa).
3. Sì.
3.1 Dal lato puramente cardiologico,
attività lievi-moderate senza particolare restrizione alla marcia ad eccezione
di tratti lunghi o particolarmente ripidi, con l'obbligo di sollevare,
eventualmente portare, pesi fino a un massimo di 20 kg.
3.2 Fino a otto ore al giorno.
3.3 Sì.
3.4
Inabilità lavorativa al
100% per attività pesanti.
(…)" (doc. AI 21/3-4)
L’Ufficio
AI, conformemente alla transazione omologata dal vicepresidente del TCA con
decreto 11 marzo 2009 (inc. 32.2009.40), ha poi ordinato una perizia
psichiatrica a cura del CPAS (doc. AI 39/1 e 40/1-2).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, e il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 30 luglio 2009
(doc. AI 43/1-6), non hanno posto alcuna diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa e si sono così espressi:
"
(…)
Siamo confrontati con un uomo di quasi 50 anni che,
dopo aver lavorato nel corso del 2007 per un periodo di circa 6 mesi in qualità
di autista per detenuti, non è più stato in grado di riprendere la propria attività
lavorativa.
Ha beneficiato per problemi cardiaci di una rendita Al
(grado 100%) dal 1 luglio al 31 ottobre 2006.
E' stato sottoposto ad una perizia cardiologica da
parte del cardiologo Dr. __________ il 02.09.2008 il quale ha concluso che
l'A., da un punto di vista cardiaco, è da ritenersi abile nell'ultima attività
di autista per il trasporto di detenuti e in generale per attività leggere-moderate
nella misura del 100% in presenza di un limite, per quanto concerne il sollevare
pesi, stabilito fino a un massimo di 20 kg.
Nella sua perizia il Dr. __________ aveva sospettato
una problematica ansioso depressiva, motivo per cui è stata posta l'indicazione
ad una perizia psichiatrica per determinare se la piena capacità lavorativa in
attività fisica leggera-moderata sia o meno ridotta da una problematica psichica.
L'A. ha iniziato a lamentare un disagio psichico
caratterizzato principalmente da una sintomatologia ansiosa durante il periodo
dell'incarcerazione per tentata truffa dal mese di ottobre 2005 al mese di
luglio 2006. In quel periodo aveva inoltre accusato problemi cardiaci che
avevano reso necessari più interventi di dilatazione coronarica con posa di
stent. L'A. tuttavia sembra essere stato in grado di reagire fronteggiando la
situazione senza la necessità di una presa in carico specialistica con l'aiuto
di una terapia benzodiazepinica al bisogno prescritta dal medico curante Dr. __________.
In relazione alla situazione appena descritta e
all'attuale caratterizzata da importanti difficoltà economiche, l'A. ha
manifestato e manifesta tuttora una lieve sintomatologia ansioso depressiva
reattiva che tuttavia non necessita di una presa in carico specialistica e che
dovrebbe rientrare qualora la situazione finanziaria dovesse migliorare.
Quanto abbiamo potuto oggettivare durante l'incontro
con l'A. è riconducibile ad un lieve stato depressivo in assenza tuttavia di
ideazioni suicidali e in presenza di una volontà di uscire dall'attuale situazione,
di un sentimento di sfida e di una marcata voglia di rivalsa. L'A. durante il
colloquio ha riferito di essere contento di vivere e di voler migliorare la sua
situazione a tutti i costi. In questo senso abbiamo potuto rilevare la sua
determinazione e la volontà di non rassegnarsi.
L'esame psichico per il resto non ha evidenziato
particolarità.
La descrizione della giornata evidenzia come l'A. sia
in grado di prendersi cura della propria persona e di mantenere adeguati
contatti sociali (frequenta regolarmente i suoi amici).
L'A. esce di casa per recarsi nel locale che alcuni
anni or sono aveva in gestione, vede regolarmente la sua compagna con la quale
riesce ad intrattenere una relazione soddisfacente ed in generale mantiene un
discreto funzionamento globale nonostante le ristrettezze economiche.
Egli medesimo non ritiene di essere vittima di un
disagio psichico invalidante.
In conclusione, all'infuori di una lieve sintomatologia
depressiva reattiva attualmente presente e presente in passato durante il
periodo dell'incarcerazione, non rileviamo un disturbo psichiatrico con ripercussioni
sulla capacità lavorativa dell'A.. Infatti, né durante il periodo
dell'incarcerazione, né attualmente, l'A. sembra avere necessità di una presa
in carico specialistica e appare in grado di gestire adeguatamente i momenti di
maggiore tensione ed ansia assumendo al bisogno la terapia benzodiazepinica
prescrittagli dal medico curante Dr. __________.
In conclusione non riteniamo sia presente una
problematica psichica tale da ridurre la piena capacità dell'A. in attività
fisicamente leggere-moderate.
(…)" (doc. AI 43/5-6)
Il
dr. __________, medico SMR, nel rapporto medico 13 agosto 2009 (doc. AI 44/1-3)
– poste le diagnosi note e ritenuta un’incapa-cità lavorativa del
100% nell’attività abituale dal 2 giugno al 12 ottobre 2005 – ha concluso
che “(…) lo stato di salute dell’assicurato è rimasto invariato da dopo la
coronografia di controllo di ottobre 2005 con da allora capacità lavorativa
piena in attività rispettosa dei limiti funzionali, attività che corrisponde in
pratica anche alle attività da ultimo svolte. Da notare che l’assicurato fino
al luglio 2006 era in detenzione, quindi la precedente decisione (non cresciuta
in giudicato) è da ritenersi errata. In conclusione assicurato abile al 100%,
assenza di patologia psichiatrica. (…)” (doc. AI 44/2).
Quanto
agli scritti 20 ottobre 2009, con allegato il rapporto 4 agosto 2010 del
Servizio di Chirurgia Generale dell’Ospedale __________, e 9 febbraio 2010 del
dr. __________ (doc. AI 52/3, 52/4-6 e 56/2), il dr. __________, nelle annotazioni
20 novembre 2009 e 30 marzo 2010, ha espresso le seguenti valutazioni:
"
(…)
- l’assicurato ha presentato una
pancreatite acuta con decorso regolare. Il paziente è stato dimesso dopo 12
giorni, non risultano complicazioni che potrebbero mettere in forse la relativa
convalescenza che è di poche settimane.
- Quali ulteriori patologie sono
menzionate la nota cardiopatia ischemica, una ernia iatale (patologia senza
influsso potenziale sulla CL), una sindrome metabolica (ossia obesità con
aumento dei valori dei lipidi nel sangue, ipertensione e intolleranza ai
glucidi (si tratta non ancora di diabete)) problematica non invalidante ma
unicamente da ritenersi quale fattore rischio per lo sviluppo negli anni di
problematica di tipo p.es. cardiovascolare, problematica affrontabile con
dieta, calo ponderale ecc.. La sindrome da disadattamento è già stata valutata
a livello peritale.
- Per quanto concerne il trattamento
medicamentoso in atto questo comprende in particolare i medicamenti per la
cardiopatia ischemica, medicamenti privi d’influsso sulla CL.
In conclusione non risulta dalla documentazione
presentata una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato.
(…)" (doc. AI 54/1).
"
(…)
L’attuale rapporto del dr. __________ in parte
probabilmente prese da un libro di testo, non risultano nuovi elementi clinici
concernenti l’assicurato.
Rimane valida la valutazione precedentemente esposta.
(…)" (doc. AI 58/1).
Con
decisione 26 aprile 2010 l’Ufficio AI ha quindi negato all’assicurato il
diritto a una rendita non essendo trascorso l’anno di attesa ai sensi dell’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI 59/1-2).
Il
ricorrente sostiene invece che la situazione medica non é stata sufficientemente
acclarata e – osservato che con la decisione 7 gennaio 2009 l’amministrazione
aveva riconosciuto un’incapacità lavorativa del 100% per il periodo dal luglio
all’ottobre 2006 e che da quest’ultimo mese le condizioni valetudinarie non
sono migliorate – chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli
atti per ulteriori accertamenti.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza
concreta richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio dei rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscono di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________
nella perizia 2 settembre 2008, il dr. __________ e il dr. __________ nella perizia
30 luglio 2009 e il dr. __________ nel rapporto 13 agosto 2009 e nelle annotazioni
20 novembre 2009 e 30 marzo 2010 (valutazioni queste in parte riprodotte al
consid. 2.6), i quali hanno compiutamente valutato lo stato di salute
dell’assicura-to giungendo a una conclusione logica e priva di contraddizioni
in merito alla capacità lavorativa totale tanto nella sua attività abituale
quanto in un’attività lieve-moderata che non richieda la marcia su lunghi
tragitti o in salita e il sollevamento di pesi superiori ai 20 kg. a decorrere dal 12 ottobre 2005.
In
particolare il TCA rileva che a torto il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni
18 settembre 2008, aveva ritenuto un’incapacità lavorativa del 100% dal giugno
2005 al luglio 2006 (doc. AI 22/1). Infatti, nella perizia 2 settembre 2009
(doc. AI 21/1-4) – che non è stata smentita dall’ulteriore documentazione medica – il dr. __________,
esprime la sua valutazione avuto riguardo, tra l’altro, all’ultima coronografia
di controllo del 12 ottobre 2005 e pertanto vi è da ritenere che le conclusioni
in merito alla capacità lavorativa valgono a far tempo da quella data.
Quanto
alla valutazione extra somatica, nella perizia 30 luglio 2009 (doc. A 43/1-6) –
anch’essa non smentita dall’ulteriore documentazione medica prodotta –, il dr. __________
e il dr. __________ non hanno posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa e in merito al disagio psichico durante il periodo di detenzione (la
detenzione preventiva è durata dal 10 ottobre 2005 al 21 luglio 2006; doc. AI
19/2) hanno osservato, in particolare, che “(…) l’A. tuttavia sembra essere
stato in grado di reagire fronteggiando la situazione senza la necessità di una
presa in carico specialistica con l’aiuto di una terapia benzodiazepinica al
bisogno instaurata dal medico curante Dr. __________. In relazione alla situazione
appena descritta e all’attuale caratterizzata da importanti difficoltà economiche,
l’A. ha manifestato e manifesta tuttora una lieve sintomatologia
ansioso-depressiva reattiva che tuttavia non necessita di una presa in carico
specialistica e che dovrebbe rientrare qualora la situazione finanziaria
dovesse migliorare. […] In conclusione non riteniamo sia presente una
problematica psichica tale da ridurre la piena capacità lavorativa dell’A. in
attività fisicamente leggere-moderate. (…)” (doc. AI 43/6
Non
è invece possibile concludere, come attestato dal dr. __________, FMH in
chirurgia, nei rapporti 28 agosto 2007 (doc. AI 4/1-5) e 15 maggio 2009 (doc.
AI 37/1-3), per un’incapacità lavorativa del 75% dal 2005 (doc. AI 4/1 punto 3
e 37/2 punto 1.6) e/o del 100% come sostenuto dallo stesso sanitario nello
scritto del 20 ottobre 2009 (doc. AI 52/3).
Infatti
– ricordato anche che in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a
imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e
Fatti
i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati) – il dr. __________, in
merito alle altre patologie evidenziate (trattasi dei dolori cervicali, della
colonna lombare, della caviglia e della spalla destra; cfr. doc. AI 4.1 punto
2.1 e 29/15), non ha prodotto la benché minima documentazione medica anche se
invitato espressamente a farlo (doc. AI 12/1 e 14/1). Al riguardo, il dr. __________,
nelle annotazioni 3 marzo 2009, ha concluso che “(…) le “altre patologie”
elencate dal dr. __________ sono senza documentazione adeguata e non hanno
finora mai ostacolato l’attività lavorativa dell’assicurato. (…)” (doc. AI
31/1).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle due degenze,
la prima dal 12 al 24 settembre 2009 per pancreatite (doc. AI 52/4-6) e la
seconda dal 23 luglio 2009 al 3 agosto 2010 per pancreatite acuta di verosimile
origine dislipidemica (doc. D), presso il Servizio di Chirurgia Generale
dell’Ospedale __________. Nei relativi rapporti non vi è infatti alcuna
valutazione sulla capacità lavorativa. Riguardo alla prima degenza il dr. __________,
nelle annotazioni 20 novembre 2009, ha poi osservato che “(…) l’assicurato ha presentato una pancreatite acuta con decorso
regolare. Il paziente è stato dimesso dopo 12 giorni, non risultano
complicazioni che potrebbero mettere in forse la relativa convalescenza che è
di poche settimane. (…)” (doc. AI 54/1) e, quanto
alla seconda, a ragione l’amministrazione ha rilevato che “(…) preso atto della similitudine dell’evento attuale con quello del 22
settembre 2009, già verificato dal SMR, osservato che dall’attuale rapporto non
emergono elementi clinici diversi rispetto a prima, lo scrivente Ufficio
conferma le conclusioni già poste con la risposta di causa. (…)” (VIII).
Giova
qui inoltre ricordare che secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali
(SMR) sono a disposizione dell’Uffi-cio AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale
dell’assicura-to, determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA, di esercitare
un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile. Sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi. In questo senso scopo e senso dell’art. 49 OAI risiedono
nella possibilità, per gli Uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l’UAI deve così decidere cosa
si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. la
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 2 e i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Non
essendo ravvisabili elementi che permettono di ritenere siccome comprovato il
perdurare dell’inabilità lavorativa al 100% (riconosciuta dal 2 giugno 2005;
doc. AI 44/2) dopo il mese di ottobre 2005 e non essendo quindi nella specie adempiute
le condizioni di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI
nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007), la decisione contestata
merita di essere confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 200.-- vanno a carico del
ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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