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Decisione

32.2010.147

Decorrenza del termine di carenza di un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI

25 gennaio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui l’invalidità risorge dopo tre anni dalla soppressione della rendita.

In

via subordinata, contestando che si tratta di una domanda tardiva, il

ricorrente ha postulato l’erogazione della rendita intera dal 1° gennaio 2007

(e non dal 1° aprile 2007 come indicato nelle decisioni impugnate) al 31 luglio

2009 ed alla mezza rendita dal 1° agosto 2009.

Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.5. Con risposta di causa l’amministrazione

ha evidenziato quanto segue:

"

(…)

In merito alle censure sollevate da parte ricorrente

riguardo l'inizio del versamento della rendita si osserva che nella contestata

decisione formale 22.04.2010 si è effettivamente commesso un errore

nell'indicare la data di inizio della rendita, essendo stato scritto come data

iniziale del diritto, diversamente da quanto fatto sia nel progetto di

decisione 14.01.2010 (doc. AI 136) sia nelle motivazioni della decisione

impugnata (doc. AI 145), "01.04.2007" al posto della corretta

data "01.01.2007".

Limitatamente a questo aspetto, il ricorso presentato

dall'assicurato merita quindi parziale accoglimento.

Lo scrivente Ufficio non ritiene invece applicabile nel

caso concreto l'art. 29bis OAI, perché la decisione del 07.09.2004 è ormai

definitiva, essendo da anni cresciuta in giudicato.

Visto tutto quanto precede, si chiede pertanto che

codesto lodevole Tribunale voglia accogliere parzialmente il ricorso e

riformare la decisione nel senso di riconoscere al ricorrente dal 01.01.2007

al 31.07.2009 una rendita intera d'invalidità e dal 01.08.2009 il diritto ad

una mezza rendita d'invalidità." (Doc. IV)

1.6 Con

scritto 21 luglio 2010 l’insorgente ha ribadito le motivazioni e le richieste ricorsuali.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con

riferimento a DTF 130 V 329). Ne

consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore

fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi

fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione

impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti),

trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque

particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato

in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado

d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene

pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con

riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).

2.3. Oggetto

del contendere è unicamente l’inizio del diritto alla rendita, essendo incontestata

sia la conclusione della perizia SAM del 5 giugno 2009 in merito all’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività da inizio 2006 (cfr. pp. 26 e

28 della perizia in doc. AI 121-26 e 121-28) sia il grado d’invalidità del 57%

determinato dalla consulente in integrazione professionale con rapporto 20

ottobre 2009 (doc. AI 130).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66

2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita

se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

2.5. Secondo l’art. 29 cpv. 1 cpv. b LAI (nella

versione in vigore sino al 31 dicembre 2007) il diritto alla rendita nasce il

presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

Di

regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126);

Quale eccezione alla succitata regolamentazione,

l’art. 29 bis OAI prevede che se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente

periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far

nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,

il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa

impostogli dall’art. 29 cpv. 1 LAI. Il citato articolo è pure applicabile se il

diritto a rendita, per incapacità di lavoro della stessa origine, risorge meno

di tre anni dopo la soppressione ma l'assicurato non può farlo valere

(DTF 117 V 23). Non va poi dimenticato che, in virtù del rinvio di cui all’art.

88a cpv. 1 OAI, l’art. 29 bis OAI è parimenti applicabile in ambito di aumento

di rendita in via di revisione (per dettagli cfr. Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, n. 457s, p. 125).

2.6. Nel

caso in esame, nell’ambito della prima domanda di rendita l’assicurato è stato

peritato dal SAM, il quale nel referto 20 novembre 2003 riguardo alle capacità

lavorative aveva concluso:

"

(…)

Dopo l'intervento del 30.11.2000 vi è una prolungata

incapacità lavorativa e per questo fa stato la valutazione __________ (dr. __________,

17.05 e 3.12.2001); a partire dal 21.05.2001 l'A. presenta una capacità

lavorativa totale (100%). Vi è stata poi un'incapacità lavorativa nella

primavera del 2000 per il ricovero alla Clinica __________ di __________ (non

sappiamo il periodo esatto) e durante il ricovero alla Clinica __________ di __________

(31.05 – 28.06.2002). Basandoci sugli atti, l'incapacità lavorativa (abilità

dello 0%), può essere prolungata fino al maggio 2003, allorché furono concluse

le cure presso il __________ di __________.

A partire dal giugno 2003 vale la sopraccitata capacità

lavorativa al 100% come carpentiere – aiuto carpentiere ed in qualsiasi tipo di

attività. (…)" (Doc. AI 32-13)

A

seguito della richiesta di delucidazioni da parte dell’Ufficio AI in merito,

fra l’altro, all’incapacità lavorativa effettiva dal settembre 2000 al maggio

2003, con scritto 16 dicembre 2003 i periti del SAM hanno precisato:

"

(…)

Come già detto, dal lato medico – teorico l'A. è abile

al lavoro al 100% dal giugno 2003 e dunque abile al 100% anche al momento del

soggiorno presso il SAM. A p. 13 della nostra perizia (punto 8) ci siamo

dilungati sulla capacità lavorativa nel periodo 2000 – 2003. Basandoci sul

rapporto operatorio del dr. __________ e sulla valutazione __________ del dr. __________,

possiamo codificare una capacità lavorativa dello 0% dal 30.11.2000 al

21.05.2001, come carpentiere ed aiuto carpentiere. Basandoci sull'affermazione

del dr. __________ (rapporto medico UAI del 24 – 25.09.2001), si può anticipare

l'inizio dell'incapacità lavorativa al settembre 2000. Il dr. __________ parla

di 9.09.2000.

Anamnesticamente non sappiamo cosa sia successo nel

settembre 2000. Con un po' di fantasia si può presumere che l'A. abbia

sviluppato disturbi al ginocchio, che hanno poi portato all'intervento del

30.11.2000.

Successivamente vi è stata una capacità lavorativa

dello 0% come carpentiere, aiuto carpentiere in qualsiasi tipo di attività,

durante il ricovero alla Clinica __________ di __________ (purtroppo non

sappiamo il periodo esatto, poiché non abbiamo il rapporto d'uscita di questa

Clinica, rispettivamente non vi è alcuna documentazione nel dossier UAI

inviatoci prima della perizia).

Basandoci sul rapporto del dr. __________ del

26.04.2002 (al dr. __________, medico fiduciario della CM) si potrebbe dedurre

una capacità lavorativa dello 0% nel periodo aprile – maggio 2002.

A causa del ricovero alla __________ di __________ a

partire dal 31.05.2002 e delle susseguenti terapie presso il __________ di __________,

possiamo codificare una capacità lavorativa dello 0% come aiuto carpentiere –

carpentiere dal 31.05.2002 sino al maggio 2003." (Doc. AI 36/1-2)

Fondandosi

su quanto sopra, con decisione 7 settembre 2004 l’Ufficio AI ha negato all’insorgente

il diritto alla rendita non essendo stato superato l’anno di carenza poiché “in

effetti è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro per il periodo

settembre 2000-21.05.2001, rispettivamente dal 31.05.2002 al maggio 2003 e a

decorrere dal giugno 2003 lei è stato ritenuto totalmente abile al lavoro per

qualsiasi attività” (doc. AI 50).

Con

il presente ricorso l’assicurato sostiene:

"

(…)

Nella fattispecie, l'anno di attesa ha iniziato a

decorrere, come emerge dallo scritto del SAM del 16.12.2003 nell'aprile-maggio

2002, al più tardi il 31 maggio 2002 (ricovero alla __________). Esso è quindi

terminato nel corso dell'aprile-maggio 2003, al più tardi il 31 maggio 2003.

A questo momento, come indicato nella perizia SAM e

nella lettera del 16.12.2003, l'assicurato presentava ancora una incapacità

lavorativa totale in qualsiasi attività ("capacità lavorativa dello

0%"). Nel corso del mese di aprile-maggio 2003, ma al più tardi il 31

maggio 2003 nasceva quindi il diritto dell'assicurato alla rendita di

invalidità. L'assicurato, correttamente, avrebbe pertanto avuto diritto alla

rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2003 al 31 agosto 2003 (3 mesi dopo

il miglioramento, art. 88a cpv. 1 OAI). Respingendo la domanda di prestazioni,

la decisione AI del 7 settembre 2004 è manifestamente errata.

Dopo il lungo periodo di inabilità lavorativa

dell'aprile/maggio 2002 – maggio 2003, l'assicurato presenta una capacità lavorativa totale in qualsiasi attività fino ad inizio gennaio 2006. I periti

del SAM riconoscono infatti a partire dal quella data un peggioramento dello

stato di salute psichica ed una incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi

attività (perizia SAM giugno 2009). (…)" (Doc. I, p. 4)

L’insorgente

ritiene applicabile l’art. 29bis OAI perché dalla data in cui la rendita avrebbe

avuto termine se l’Ufficio AI non avesse erroneamente respinto la domanda di

prestazioni (31 agosto 2003) all’insorgere della nuova inabilità lavorativa

(gennaio 2006) sono trascorsi meno di 3 anni e la nuova invalidità è dovuta agli

stessi motivi psichici già presenti nel 2003. L’assicurato sostiene quindi che

in queste condizioni il superamento della scadenza dell’anno di carenza ex art.

29 cpv. 1 cpv. b vLAI non è

necessario, motivo per cui dal 1° gennaio 2006 egli ha diritto ad una nuova

rendita.

Con

la citata decisione 7 settembre 2004 l’Ufficio AI aveva fatto decorrere l’anno

di carenza dal 31 maggio 2002, data del ricovero presso la __________ di __________,

terminato il 31 maggio 2003 con successiva (dal 1° giugno 2003) piena abilità lavorativa.

Non essendo stato superato l’anno di carenza, l’amministrazione ha respinto la

domanda di prestazioni.

L’insorgente,

invece, fa decorrere il periodo di carenza dall’aprile/maggio 2002 come dedotto

dal rapporto 26 aprile 2002 del dr. __________ e sostiene che al più tardi il

31 maggio 2003 aveva diritto alla rendita sino al 31 agosto 2003 (3 mesi dopo

il miglioramento).

Orbene,

a prescindere dal fatto che l’interessato non ha contestato la decisione 7

settembre 2004 e tantomeno ha chiesto all’amministrazione la riconsiderazione

della stessa (cfr. in merito art. 53 cpv. 2 LPGA), secondo questa Corte l’esposta

divergenza sull’inizio dell’anno di carenza non permettere di ritenere la

decisione 7 settembre 2004 manifestamente erronea. Si tratta solo di una

diversa valutazione operata dall’Uf- ficio AI che, come già detto, non è stata

censurata mediante ricorso, divenendo quindi la citata decisione del 2004 definitiva.

In queste circostanze l’art. 29bis OAI non è applicabile, motivo per cui l’anno

di carenza va determinato secondo la regola generale dell’art. 29 cpv. 1 cpv. b vLAI (cfr. consid. 2.5).

Essendo

l’anno di carenza iniziato nel gennaio 2006, il diritto alla rendita sorge il

1° gennaio 2007 come rettamente stabilito dall’amministrazione nel progetto di

decisione 14 gennaio 2010 (doc. AI 136), nella delibera dello stesso giorno

alla Casa cantonale di compensazione (doc. AI 137) e nelle motivazioni delle

decisioni impugnate (doc. AI 145). Tuttavia nel testo delle pronunzie 22 aprile

2010 è stata erroneamente indicata la data 1° aprile 2007 che va emendata così

come proposto dall’Ufficio AI con la risposta di causa (cfr. consid. 1.5).

In

questo senso il ricorso va parzialmente accolto.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

delle parti in ragione del 50%.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ Le decisioni 22 aprile

2010 sono modificate nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal

1° gennaio 2007 al 31 luglio 2009 e ad una mezza rendita dal 1° agosto 2009.

Considerandi

2.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.-- ciascuno;

quest’ultimo verserà all’assicurato fr. 500.-- di ripetibili parziali (IVA

inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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