32.2010.147
Decorrenza del termine di carenza di un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI
25 gennaio 2011Italiano15 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.147
Data decisione, Autorità:
25.01.2011, TCA
Titolo:
Decorrenza del termine di carenza di un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI
ANNO DI CARENZA
art. 29 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.147
BS/sc
Lugano
25 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 22 aprile 2010 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione formale 7 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di
prestazioni di RI 1, classe 1966, poiché, sulla base della perizia multidisciplinare
SAM del 20 novembre 2003, egli non aveva adempiuto all’anno di carenza ex art.
29 cpv. 1 lett. b LAI. L’assicurato è stato infatti ritenuto totalmente inabile
per il periodo settembre 2000 – 21 maggio 2001 e dal 31 maggio 2002 al maggio
2003, mentre che dal giugno 2003 presentava una piena abilità lavorativa in qualsiasi
attività (doc. AI 50). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2.
Il 15 settembre 2005 l’assicurato ha interposto una nuova domanda di prestazioni
facendo valere un peggioramento del suo stato di salute psichico (doc. AI 55).
Con decisione 26 ottobre 2005, confermata con decisione su opposizione 2 febbraio
2007, l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda, sostenendo che
non è stata resa verosimile una rilevante modifica dello stato di salute (doc.
AI 79).
Avverso
la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA. Accertato
come l’insorgente abbia effettivamente reso attendibile un peggioramento della
componente psichica, con giudizio 28 febbraio 2008 questa Corte, accogliendo il
gravame e annullata la decisione impugnata, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI
affinché “entri nel merito della nuova domanda di prestazioni
ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia
effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità
di guadagno dell’assicurato ” (inc. 32.2007.87 in doc. AI 89).
1.3. Esperita
una nuova perizia multidisciplinare da parte del SAM (il quale ha considerato
l’assicurato inabile in qualsiasi attività nella misura del 50% dal gennaio
2006), con due decisioni del 22 aprile 2010, preavvisate il 14 gennaio 2010,
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° aprile
2007 al 31 luglio 2009 e mezza rendita dal 1° agosto 2009 (doc. AI 156 e 157).
1.4. Con
il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto
l’annullamento delle decisioni contestate ed il conseguente riconoscimento di
una mezza rendita dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007, una rendita intera dal
1° luglio 2007 al 31 luglio 2009 e nuovamente una mezza rendita dal 1° agosto 2009 in poi. A mente dell’insorgente l’Ufficio AI non avrebbe applicato l’art. 29bis OAI previsto per
Fatti
i casi in cui l’invalidità risorge dopo tre anni dalla soppressione della rendita.
In
via subordinata, contestando che si tratta di una domanda tardiva, il
ricorrente ha postulato l’erogazione della rendita intera dal 1° gennaio 2007
(e non dal 1° aprile 2007 come indicato nelle decisioni impugnate) al 31 luglio
2009 ed alla mezza rendita dal 1° agosto 2009.
Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con risposta di causa l’amministrazione
ha evidenziato quanto segue:
"
(…)
In merito alle censure sollevate da parte ricorrente
riguardo l'inizio del versamento della rendita si osserva che nella contestata
decisione formale 22.04.2010 si è effettivamente commesso un errore
nell'indicare la data di inizio della rendita, essendo stato scritto come data
iniziale del diritto, diversamente da quanto fatto sia nel progetto di
decisione 14.01.2010 (doc. AI 136) sia nelle motivazioni della decisione
impugnata (doc. AI 145), "01.04.2007" al posto della corretta
data "01.01.2007".
Limitatamente a questo aspetto, il ricorso presentato
dall'assicurato merita quindi parziale accoglimento.
Lo scrivente Ufficio non ritiene invece applicabile nel
caso concreto l'art. 29bis OAI, perché la decisione del 07.09.2004 è ormai
definitiva, essendo da anni cresciuta in giudicato.
Visto tutto quanto precede, si chiede pertanto che
codesto lodevole Tribunale voglia accogliere parzialmente il ricorso e
riformare la decisione nel senso di riconoscere al ricorrente dal 01.01.2007
al 31.07.2009 una rendita intera d'invalidità e dal 01.08.2009 il diritto ad
una mezza rendita d'invalidità." (Doc. IV)
1.6 Con
scritto 21 luglio 2010 l’insorgente ha ribadito le motivazioni e le richieste ricorsuali.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 130 V 445 consid. 1 p. 446 seg. con
riferimento a DTF 130 V 329). Ne
consegue che nel caso in esame sono applicabili le norme materiali in vigore
fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi
fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 sino alla decisione
impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti),
trovano applicazione le nuove norme. In concreto la questione non ha comunque
particolare portata pratica, poiché la 5a revisione dell'AI non ha modificato
in maniera sostanziale le disposizioni legali sulla valutazione del grado
d'invalidità. La giurisprudenza fondata sulle norme precedenti mantiene
pertanto la sua validità (cfr. STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009 consid. 4 con
riferimento a STF 8C_76/2009 del 19 maggio 2009 consid. 2).
2.3. Oggetto
del contendere è unicamente l’inizio del diritto alla rendita, essendo incontestata
sia la conclusione della perizia SAM del 5 giugno 2009 in merito all’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività da inizio 2006 (cfr. pp. 26 e
28 della perizia in doc. AI 121-26 e 121-28) sia il grado d’invalidità del 57%
determinato dalla consulente in integrazione professionale con rapporto 20
ottobre 2009 (doc. AI 130).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66
2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita
se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
2.5. Secondo l’art. 29 cpv. 1 cpv. b LAI (nella
versione in vigore sino al 31 dicembre 2007) il diritto alla rendita nasce il
presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126);
Quale eccezione alla succitata regolamentazione,
l’art. 29 bis OAI prevede che se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente
periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far
nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine,
il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa
impostogli dall’art. 29 cpv. 1 LAI. Il citato articolo è pure applicabile se il
diritto a rendita, per incapacità di lavoro della stessa origine, risorge meno
di tre anni dopo la soppressione ma l'assicurato non può farlo valere
(DTF 117 V 23). Non va poi dimenticato che, in virtù del rinvio di cui all’art.
88a cpv. 1 OAI, l’art. 29 bis OAI è parimenti applicabile in ambito di aumento
di rendita in via di revisione (per dettagli cfr. Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, n. 457s, p. 125).
2.6. Nel
caso in esame, nell’ambito della prima domanda di rendita l’assicurato è stato
peritato dal SAM, il quale nel referto 20 novembre 2003 riguardo alle capacità
lavorative aveva concluso:
"
(…)
Dopo l'intervento del 30.11.2000 vi è una prolungata
incapacità lavorativa e per questo fa stato la valutazione __________ (dr. __________,
17.05 e 3.12.2001); a partire dal 21.05.2001 l'A. presenta una capacità
lavorativa totale (100%). Vi è stata poi un'incapacità lavorativa nella
primavera del 2000 per il ricovero alla Clinica __________ di __________ (non
sappiamo il periodo esatto) e durante il ricovero alla Clinica __________ di __________
(31.05 – 28.06.2002). Basandoci sugli atti, l'incapacità lavorativa (abilità
dello 0%), può essere prolungata fino al maggio 2003, allorché furono concluse
le cure presso il __________ di __________.
A partire dal giugno 2003 vale la sopraccitata capacità
lavorativa al 100% come carpentiere – aiuto carpentiere ed in qualsiasi tipo di
attività. (…)" (Doc. AI 32-13)
A
seguito della richiesta di delucidazioni da parte dell’Ufficio AI in merito,
fra l’altro, all’incapacità lavorativa effettiva dal settembre 2000 al maggio
2003, con scritto 16 dicembre 2003 i periti del SAM hanno precisato:
"
(…)
Come già detto, dal lato medico – teorico l'A. è abile
al lavoro al 100% dal giugno 2003 e dunque abile al 100% anche al momento del
soggiorno presso il SAM. A p. 13 della nostra perizia (punto 8) ci siamo
dilungati sulla capacità lavorativa nel periodo 2000 – 2003. Basandoci sul
rapporto operatorio del dr. __________ e sulla valutazione __________ del dr. __________,
possiamo codificare una capacità lavorativa dello 0% dal 30.11.2000 al
21.05.2001, come carpentiere ed aiuto carpentiere. Basandoci sull'affermazione
del dr. __________ (rapporto medico UAI del 24 – 25.09.2001), si può anticipare
l'inizio dell'incapacità lavorativa al settembre 2000. Il dr. __________ parla
di 9.09.2000.
Anamnesticamente non sappiamo cosa sia successo nel
settembre 2000. Con un po' di fantasia si può presumere che l'A. abbia
sviluppato disturbi al ginocchio, che hanno poi portato all'intervento del
30.11.2000.
Successivamente vi è stata una capacità lavorativa
dello 0% come carpentiere, aiuto carpentiere in qualsiasi tipo di attività,
durante il ricovero alla Clinica __________ di __________ (purtroppo non
sappiamo il periodo esatto, poiché non abbiamo il rapporto d'uscita di questa
Clinica, rispettivamente non vi è alcuna documentazione nel dossier UAI
inviatoci prima della perizia).
Basandoci sul rapporto del dr. __________ del
26.04.2002 (al dr. __________, medico fiduciario della CM) si potrebbe dedurre
una capacità lavorativa dello 0% nel periodo aprile – maggio 2002.
A causa del ricovero alla __________ di __________ a
partire dal 31.05.2002 e delle susseguenti terapie presso il __________ di __________,
possiamo codificare una capacità lavorativa dello 0% come aiuto carpentiere –
carpentiere dal 31.05.2002 sino al maggio 2003." (Doc. AI 36/1-2)
Fondandosi
su quanto sopra, con decisione 7 settembre 2004 l’Ufficio AI ha negato all’insorgente
il diritto alla rendita non essendo stato superato l’anno di carenza poiché “in
effetti è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro per il periodo
settembre 2000-21.05.2001, rispettivamente dal 31.05.2002 al maggio 2003 e a
decorrere dal giugno 2003 lei è stato ritenuto totalmente abile al lavoro per
qualsiasi attività” (doc. AI 50).
Con
il presente ricorso l’assicurato sostiene:
"
(…)
Nella fattispecie, l'anno di attesa ha iniziato a
decorrere, come emerge dallo scritto del SAM del 16.12.2003 nell'aprile-maggio
2002, al più tardi il 31 maggio 2002 (ricovero alla __________). Esso è quindi
terminato nel corso dell'aprile-maggio 2003, al più tardi il 31 maggio 2003.
A questo momento, come indicato nella perizia SAM e
nella lettera del 16.12.2003, l'assicurato presentava ancora una incapacità
lavorativa totale in qualsiasi attività ("capacità lavorativa dello
0%"). Nel corso del mese di aprile-maggio 2003, ma al più tardi il 31
maggio 2003 nasceva quindi il diritto dell'assicurato alla rendita di
invalidità. L'assicurato, correttamente, avrebbe pertanto avuto diritto alla
rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2003 al 31 agosto 2003 (3 mesi dopo
il miglioramento, art. 88a cpv. 1 OAI). Respingendo la domanda di prestazioni,
la decisione AI del 7 settembre 2004 è manifestamente errata.
Dopo il lungo periodo di inabilità lavorativa
dell'aprile/maggio 2002 – maggio 2003, l'assicurato presenta una capacità lavorativa totale in qualsiasi attività fino ad inizio gennaio 2006. I periti
del SAM riconoscono infatti a partire dal quella data un peggioramento dello
stato di salute psichica ed una incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi
attività (perizia SAM giugno 2009). (…)" (Doc. I, p. 4)
L’insorgente
ritiene applicabile l’art. 29bis OAI perché dalla data in cui la rendita avrebbe
avuto termine se l’Ufficio AI non avesse erroneamente respinto la domanda di
prestazioni (31 agosto 2003) all’insorgere della nuova inabilità lavorativa
(gennaio 2006) sono trascorsi meno di 3 anni e la nuova invalidità è dovuta agli
stessi motivi psichici già presenti nel 2003. L’assicurato sostiene quindi che
in queste condizioni il superamento della scadenza dell’anno di carenza ex art.
29 cpv. 1 cpv. b vLAI non è
necessario, motivo per cui dal 1° gennaio 2006 egli ha diritto ad una nuova
rendita.
Con
la citata decisione 7 settembre 2004 l’Ufficio AI aveva fatto decorrere l’anno
di carenza dal 31 maggio 2002, data del ricovero presso la __________ di __________,
terminato il 31 maggio 2003 con successiva (dal 1° giugno 2003) piena abilità lavorativa.
Non essendo stato superato l’anno di carenza, l’amministrazione ha respinto la
domanda di prestazioni.
L’insorgente,
invece, fa decorrere il periodo di carenza dall’aprile/maggio 2002 come dedotto
dal rapporto 26 aprile 2002 del dr. __________ e sostiene che al più tardi il
31 maggio 2003 aveva diritto alla rendita sino al 31 agosto 2003 (3 mesi dopo
il miglioramento).
Orbene,
a prescindere dal fatto che l’interessato non ha contestato la decisione 7
settembre 2004 e tantomeno ha chiesto all’amministrazione la riconsiderazione
della stessa (cfr. in merito art. 53 cpv. 2 LPGA), secondo questa Corte l’esposta
divergenza sull’inizio dell’anno di carenza non permettere di ritenere la
decisione 7 settembre 2004 manifestamente erronea. Si tratta solo di una
diversa valutazione operata dall’Uf- ficio AI che, come già detto, non è stata
censurata mediante ricorso, divenendo quindi la citata decisione del 2004 definitiva.
In queste circostanze l’art. 29bis OAI non è applicabile, motivo per cui l’anno
di carenza va determinato secondo la regola generale dell’art. 29 cpv. 1 cpv. b vLAI (cfr. consid. 2.5).
Essendo
l’anno di carenza iniziato nel gennaio 2006, il diritto alla rendita sorge il
1° gennaio 2007 come rettamente stabilito dall’amministrazione nel progetto di
decisione 14 gennaio 2010 (doc. AI 136), nella delibera dello stesso giorno
alla Casa cantonale di compensazione (doc. AI 137) e nelle motivazioni delle
decisioni impugnate (doc. AI 145). Tuttavia nel testo delle pronunzie 22 aprile
2010 è stata erroneamente indicata la data 1° aprile 2007 che va emendata così
come proposto dall’Ufficio AI con la risposta di causa (cfr. consid. 1.5).
In
questo senso il ricorso va parzialmente accolto.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
delle parti in ragione del 50%.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Le decisioni 22 aprile
2010 sono modificate nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal
1° gennaio 2007 al 31 luglio 2009 e ad una mezza rendita dal 1° agosto 2009.
Considerandi
2.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.-- ciascuno;
quest’ultimo verserà all’assicurato fr. 500.-- di ripetibili parziali (IVA
inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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