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Decisione

32.2010.148

A giusta ragione l'UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera dal 1° settembre 2006 al 30 aprile 2009, negando in seguito il diritto a prestazioni. AG accolta

25 ottobre 2010Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le

syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant

une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni

d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de

fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont

cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger s'il

est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul

doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment

où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de

crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes

d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que

l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits

dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une

surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.

In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nella decisione dell’8/23

aprile 2010 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera

d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre

2006 e il 30 aprile 2009 fondandosi sulla documentazione medica agli atti, in

particolare sui referti del medico curante Dr. __________ (cfr. doc. AI 9-1;

26-1).

Si tratta ora di stabilire

se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a far

tempo dal 1° maggio 2009.

2.8. L’UAI, con

lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, ha predisposto l’esecuzione di una prima perizia psichiatrica

ad opera del __________ (__________).

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del __________, e la Dr.ssa

__________, Capo clinica, nel referto del 29 settembre 2008, dopo aver

illustrato l’anamnesi del paziente e lo status, hanno posto la seguente

diagnosi e valutazione:

"

(…)

Diagnosi

Sindrome mista ansioso depressiva, di natura

reattiva ( ICD 10:

F 41.2 )

Valutazione del caso

Soggettivamente

L'A segnala la perdita di forza all'emisoma sn,

che condiziona la sua capacità di impegno in attività fisiche faticose, il che

comporta insorgenza di reattività e deflessione timica. Non intravede la

possibilità di riprendere una qualsivoglia attività lavorativa, a causa di tale

condizione.

Obiettivamente

Dal punto di vista psichiatrico è obiettivabile

una condizione di moderata deflessione timica, embricata ad una altrettanto

moderata carica di ansietà, che appaiono reattive a difficoltà prevalentemente

di natura sociale. Questi elementi, però, non hanno caratteristiche di

cronicità e sembrano ben controllate, anche per ammissione dell'A stesso, da

una terapia farmacologica, peraltro non complessa. Non si può escludere a

priori che un intervento specialistico sarebbe incongruo.

Ciò che appare sotto traccia, ma ben radicato è

il bisogno di un risarcimento per le fatiche di integrazione, che l'A ha

indubbiamente affrontato, nel corso della propria vita.

Risposta al quesito peritale

La patologia psichiatrica in atto, di natura

reattiva ha una ricaduta, non significativa, sulla CL dell'A.

Determinazione dalla capacità lavorativa

Non si entra nel merito dell'affezione di natura

organica, che verrà indagata in opportuna sede.

Dal punto di vista psichiatrico la reazione

ansioso depressiva presente appare strettamente correlata al deficit motorio

descritto, ma non indagabile in sede di questa perizia.

Appare plausibile che un trattamento adeguato

dell'affezione organica, così come un reinserimento mirato nel contesto

lavorativo sarebbero in grado di lenire la reazione emotiva, obiettivabile e

citata in diagnosi.

Si valuta la CL ridotta di una misura che non

supera il 40%, con prognosi benevola a partire dalla data dell'attuale perizia.

Per quanto riguarda il pregresso non si ravvisano

motivi per contraddire le certificazioni

prodotte." (Doc. AI 34/7-8)

L’Ufficio

AI ha quindi predisposto una valutazione reumatologica ad opera del Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, il quale nel rapporto del 3 marzo 2009, dopo aver

esposto l’anamnesi del paziente, i disturbi lamentati dall’assicurato e lo

status, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

Diagnosi:

► Periartropatia

scapolomerale sinistra su tendinopatia del muscolo subscapolare con lesioni

parziali e non trasmurali del tendine; sindrome d'attrito subacromiale con

contusione del grande tubercolo e borsite; piccole rotture parziali ma non

trasmurali del sovraspinato (RMN spalla sinistra del 02.08.2006).

Lombalgia cronica aspecifica con componente spondilogena sinistra su

discopatia L4-L5 e piccola protrusione discale intraforaminale destra senza

segni di compressione radicolare.

Cervicobrachialgia cronica maggiore a sinistra su alterazioni degenerative.

Valutazione/conclusione:

Assicurato di 44 anni in buone condizioni

generali. Lombalgia cronica aspecifica su discopatia L4-L5 senza segni

irritativi; cervicobrachialgia persistente. Periartropatia scapolomerale

sinistra su tendinopatia e sindrome da attrito subacromiale. Stato dopo colpo

di frusta (giugno 2007) con successiva comparsa di ipovisus e cefalea

ricorrente. Rispetto alla valutazione del Dr. __________ dell'ottobre 2005,

risulta ulteriormente peggiorata la compromissione funzionale del rachide

lombare. Nell'ottobre 2005 la distanza dita/pavimento era di 10 cm e il Lasègue positivo a 90° a sinistra (oggi 30° a sinistra). Il Dr. __________ nel referto del

2005 certificava una normalità all'EMG delle stimolazioni tibiali posteriori.

Integrità del nervo che esclude una sofferenza radicolare di S1. Dichiarava la

presenza di disturbi funzionali. Anche in tale referto veniva identificata la

dichiarazione di pseudoparesi dei flessori delle dita contrastata da un

Babinsky. Il Dr. __________ dichiarava che dal punto di vista neurologico non

vi era una spiegazione alla sintomatologia. Ad oggi il peggioramento della

capacità funzionale del rachide lombare e del dolore irradiato all'arto

inferiore di sinistra non risulta clinicamente giustificato. In riferimento

alla sindrome da impingement alla spalla sinistra, le consultazioni ortopediche

specialistiche eseguite hanno escluso (Dr. __________) un provvedimento di tipo

chirurgico e /o artroscopico.

La valutazione clinica odierna ha permesso di

stabilire i seguenti limiti funzionali:

Deve evitare posizione statica delle braccia al

di sopra del piano orizzontale.

Deve evitare la forza di presa prolungata con le

mani.

Solleva abitualmente sia da terra che da piano

orizzontale massimo kg 8 e saltuariamente massimo kg 10.

Deve evitare i movimenti ripetitivi di flessione,

estensione e rotazione della schiena e del collo.

Deve limitare il salire e scendere le scale.

Deve evitare situazioni di instabilità.

Nella perizia psichiatrica della Dr.ssa __________

con data 29.09.2008, veniva certificato che: "trascorre

le giornate in compagnia della moglie, che aiuta nella conduzione della casa:

va a fare la spesa, svolge qualche mansione domestica, cucina volentieri. Ha

amici che frequenta regolarmente, qualche volta li incontra al bar per bere una

caffè in compagnia. Non pratica sport, fatta eccezione per qualche gita in

bicicletta". (pag. 2

anamnesi attuale).

Tale descrizione risulta in netto contrasto con

quanto dichiarato nella valutazione clinica odierna dal'assicurato. Riferisce

l'assicurato di riuscire a camminare solo poche centinaia di metri, non riesce

a portare le borse della spesa, è costretto a frequenti pause di riposo,

limitata la vita sociale. Dichiara di essersi fatto accompagnare in automobile

dalla moglie per problema anche nella guida dell'automobile.

L'assicurato ha svolto come ultima attività

lucrativa un'attività di commerciante di automobili. Dalla data odierna si

stabilisce una capacità lavorativa di 6 ore al giorno con pieno rendimento

nell'attività ultima svolta di commerciante d'auto (esclusa piccola

manutenzione meccanica).

L'assicurato presenta una capacità lavorativa di

6 ore al giorno con pieno rendimento in tutte le attività lucrative rispettose

dei limiti funzionali sopra elencati.

Si somministra all'assicurato test SF 36 con

referto allegato e test ODI con esito di 54%.

L'incapacità lavorativa oggi determinata risulta

giustificata in riferimento alla patologia della spalla sinistra. L'evoluzione

clinica risulta essere incerta non avendo al momento nessuna opportunità

chirurgiche. In riferimento alla cervicobrachialgia e alla lombalgia si ritiene

giustificata solo in minima parte la sintomatologia dichiarata che risulta

riferibile a patologia di natura degenerativa multisegmentale." (Doc. AI 39/5-6)

Nel mese

di maggio 2009 l’UAI ha sottoposto nuovamente il caso al Dr. __________ e al

Dr. __________ del SMR per un secondo accertamento medico psichiatrico.

Nel

rapporto medico del 22 aprile 2009 i medici del SMR hanno posto la seguente

diagnosi e valutazione:

"

(…)

Diagnosi:

Sindrome mista ansioso-depressiva, di natura

reattiva, in remissione.

Valutazione/conclusione:

Si tratta di un cittadino bosniaco in Svizzera

dal 1988, prima aiuto cuoco in hotels nei Grigioni, poi sempre aiuto cuoco in

ristoranti del Bellinzonese fino al 2002 quando ha iniziato un'attività in

proprio come commerciante di automobili. Durante il colloquio, ha rimarcato più

volte di essere ben integrato in Ticino ("ho molti amici, soprattutto svizzeri"),

di tenersi aggiornato sugli avvenimenti svizzeri e

ticinesi ("parlo tedesco, leggo il Blick oltre a

La Regione"),

si esprime in un buon italiano e lascia volutamente

intuire interessi culturali ("guardo il

Discovery Channel"). Si dilunga poi, non sollecitato, sul ritrovamento archeologico di

alcune piramidi "forse più antiche di quelle egizie" proprio in Bosnia.

Dal lato psichico, rispetto all'osservazione

della Dr.ssa __________, obiettivamente non si riscontra una condizione di

deflessione timica, anche lieve. Rimane embricata più che una carica di ansia,

un certo grado di rivendicazione di diritti che sente acquisiti. Questa

rivendicazione di diritti non appare esprimersi in un atteggiamento oppositivo

o aggressivo, bensì nel dimostrare la sua totale integrazione.

Emergono alcune contraddizioni rispetto al

rapporto Al del 20 marzo 2009: in quell'occasione l'A.o dichiarava di andare a

letto molto presto, alle 8 di sera; oggi afferma di guardare la televisione

fino alle 24. Allora descriveva una giornata molto povera, oggi afferma tra

l'altro di navigare in Internet, di leggere almeno due quotidiani, di avere

molti amici.

La sindrome mista ansioso-depressiva di natura

reattiva diagnosticata dalla Dr.ssa __________ appare oggi in remissione, né

appare giustificata la riduzione della capacità lavorativa del 40% allora

proposta. Si può confermare che non si trattava di un disturbo cronico, che gli

aspetti sociali erano, e sono, preponderanti. I sintomi riferiti erano, e sono,

ben controllati da una terapia non complessa.

In conclusione, dal lato psichiatrico, non si

riscontrano all'osservazione odierna, limiti aggiuntivi rispetto a quelli

indicati dal Dr. __________ nel suo rapporto del 3 marzo 2009, che vengono

pertanto confermati." (Doc. AI 44-6)

2.9. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

Considerandi

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione medica

svolta dal SMR sulla base dei referti peritali agli atti, da considerare

dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurato è stato

sottoposto ad un accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia e direttore del __________, e della Dr.ssa __________,

Capo clinica, che nel referto del 29 settembre 2008, hanno posto la diagnosi di

“Sindrome mista ansioso depressiva, di natura

reattiva (ICD 10: F 41.2)”.

La patologia

psichiatrica – secondo i periti – ha una ricaduta di un certo significato sulla

capacità lavorativa dell’assicurato (in data 11 febbraio 2009 i periti avevano

rettificato la precedente risposta al quesito peritale: la frase “di natura

reattiva ha una ricaduta, non significativa, sulla CL” è stata corretta in

“di natura reattiva di un certo significato sulla CL dell’A.”, cfr. doc.

AI 34-2; 34-7).

L’abilità

al lavoro viene quantificata in una misura non superiore al 40%, con prognosi

benevola (doc. AI 34-8).

I medici

del SMR hanno quindi chiesto un approfondimento della patologia psichiatrica al

Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del SMR, ritenuto che

nella precedente valutazione del __________ non era stata quantificata in

maniera precisa la percentuale d’inabilità lavorativa (doc. AI 40-1). Inoltre,

lo stesso Dr. __________, nelle annotazioni del 4 marzo 2009, aveva auspicato

un’ulteriore visita con l’assicurato in considerazione di un possibile

peggioramento del quadro psichico (doc. AI 41-1).

Nel

rapporto medico del 6 maggio 2009 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, hanno

confermato la diagnosi che già era stata posta dai periti del __________ di “Sindrome

mista ansioso-depressiva, di natura reattiva, in remissione” (doc. AI 44-6)

che tuttavia non giustifica una riduzione della capacità lavorativa come

indicato dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________. Viene poi esclusa la

presenza di un disturbo cronico, mentre gli aspetti sociali risultano

preponderanti (doc. AI 44-6).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Tale non

può essere lo scritto del 12 febbraio 2010 del Servizio psico-sociale di __________

del Dr. __________, medico psichiatra e __________ e del Dr. __________, medico

capo-clinica, i quali hanno stringatamente riferito di un solo incontro con l’assicurato,

in data 16 febbraio 2001, dal quale è emerso unicamente un disagio famigliare e

difficoltà di gestione dei momenti di tensione (doc. C).

Il

ricorrente ha prodotto inoltre un breve scritto datato 22 gennaio 2001, dunque

ampiamente antecedente alle valutazioni peritali, della Dr.ssa __________,

medico generalista, nel quale viene unicamente indicato che l’assicurato soffre

di episodi di ira incontrollabili e problemi famigliari (doc. B).

Questi

due referti, di cui uno steso peraltro da un medico non specialista in

psichiatria, stringati e privi di una diagnosi psichiatrica secondo una

classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle patologie

dell’interessato, senza esporre il decorso della patologia e fornire una

descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempiono i requisiti richiesti

dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore

probatorio (cfr. consid. 2.9.) e non sono atti a mettere in

dubbio le conclusioni alle quali è giunto il perito interpellato dall’amministrazione.

È

peraltro utile ricordare che la nostra Massima Istanza

ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se

specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid.

2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di

fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle annotazioni del 19 luglio 2010, dopo aver

rivalutato il caso e analizzato la documentazione prodotta ha confermato che il

caso è stato adeguatamente valutato e i referti prodotti non sono rilevanti

(doc. VIII bis).

Non merita accoglimento la

critica dell’insorgente quando contesta il procedere del SMR che successivamente

al rapporto peritale del 29 settembre 2008 del Centro peritale per le

assicurazioni sociali (doc. AI 34-4) ha chiesto un ulteriore

approfondimento della patologia psichiatrica al Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. AI 40-1; 41-1).

Tale

nuova valutazione si giustificava in primis per un’indicazione imprecisa

della capacità lavorativa residua dell’assicurato nella perizia del

Centro peritale per le assicurazioni sociali (“si valuta la CL ridotta di

una misura che non supera il 40%”) e in secondo luogo a

seguito delle precisazioni fornite dal Dr. __________ durante la valutazione

reumatologica, secondo cui RI 1 non sarebbe più stato in grado di svolgere

alcune attività quotidiane. Essendo “un vissuto abnorme di sintomi somatici”

uno di criteri diagnostici di depressione maggiore, l’amministrazione, non

escludendo un peggioramento della patologia psichiatrica, aveva rettamente predisposto

un ulteriore approfondimento di tale patologia che solo successivamente si è

rivelata non giustificante un’incapacità lavorativa (doc. AI 41-1; doc. 44-6).

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

psichiatrico, sia stato dettagliatamente e approfonditamente vagliato dal SMR e

non vi sono motivi per distanziarsi da tali conclusioni.

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è stato

sottoposto ad un accurato esame da parte del Dr. __________, medico specialista

in medicina interna, che nel rapporto del 3 marzo 2009 ha posto la diagnosi di “- Periartropatia scapolomerale sinistra su tendinopatia del muscolo

subscapolare con lesioni parziali e non trasmurali del tendine; sindrome

d'attrito subacromiale con contusione del grande tubercolo e borsite; piccole

rotture parziali ma non trasmurali del sovraspinato (RMN spalla sinistra del

02.08

). -Lombalgia cronica aspecifica con componente spondilogena sinistra

su discopatia L4-L5 e piccola protrusione discale intraforaminale destra senza

segni di compressione radicolare.

-Cervicobrachialgia

cronica maggiore a sinistra su alterazioni degenerative” (doc. AI 39-1).

Il Dr. __________

dopo aver esposto i limiti funzionali ha concluso la propria valutazione

indicando che l'assicurato ha svolto come ultima attività lucrativa un'attività

di commerciante di automobili e che dalla data della perizia (3 marzo 2009) la

capacità lavorativa è quantificata in 6 ore al giorno con pieno rendimento

nell'attività ultima svolta di commerciante d'auto (esclusa piccola

manutenzione meccanica) e in tutte le attività lucrative rispettose dei limiti

funzionali sopra elencati (doc. AI 39-5).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Il

presunto peggioramento della patologia reumatologica/ ortopedica cui fa

riferimento il ricorrente (cfr. doc. I pag. 3) non è supportato a livello

probatorio da alcuna certificazione medico-specialistica recente. L’avv. RA 1

nelle proprie argomentazioni fa riferimento ai referti del Dr. __________ del

13.

ottobre 2005 (doc. AI 9-13), del Dr. __________ del 1° febbraio 2006 (doc.

AI 9-24), della Clinica __________ di __________ del 18 giugno 2006 (doc. AI

9-36), alla lettera del Dr. __________ del 31 agosto 2006 (doc. AI 9-39) al

rapporto della __________ del 12 aprile 2007 (doc. AI 16-2) e a quello del Dr. __________

del 10 febbraio 2007 (doc. AI 9-1), tutti ampiamente antecedenti alle

valutazioni peritali dell’amministrazione.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando le valutazioni del SMR i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alle stesse può essere

fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è abile al lavoro 6 ore al giorno nell’ultima attività svolta di

commerciante d’auto come pure in attività adeguate (pari al 72%).

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 7 dicembre

2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato ha indicato che

egli risulta abile nella misura di 6 ore al giorno con pieno rendimento

nell’attività da ultimo svolta di commerciante d’auto (esclusa piccola

manutenzione meccanica) come pure in attività non qualificate, semplici,

ripetitive quali centralinista, venditore merce leggera etc.. (doc. AI 50-2).

2.11

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009 (visto che nella

decisione dell’8/23 aprile 2010 la rendita è stata negata a partire dal 30

aprile 2009). L’amministrazione ha eseguito il raffronto dei redditi con

riferimento all’anno 2008, non avendo i dati statistici aggiornati, motivo per

il quale i redditi da valido e da invalido vanno ora adeguati al 2009.

2.11.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2008 in fr. 61'000.-- (doc. AI 50-1) che adeguato al 2009 è pari a fr. 62’281.--.

2.11.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare,

in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’806.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 4'998.24

mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 5'104.10 oppure di fr. 61'249.27 per

l'intero anno (fr. 5'104.10 x 12).

L’assicurato,

quale commerciante di autovetture, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 62’281.-- /

anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.11.1.). Tale reddito si

situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 55'160.46,

cfr. Tabella TA1 p.to 50 “Commercio e riparazione di autoveicoli”,

livello di qualifica 4, fr. 4’329.-- X 12 mesi = 51'948.--, riportato su 41.6 e

aggiornato al 2009).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

2.11.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als

Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen

Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark

nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das

Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so

dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura

è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.11.4

In concreto,

nel rapporto del 7 dicembre 2009, la consulente IP ha applicato una riduzione

del 5% per attività leggere e dell’8% per il tasso di occupazione (doc. AI 50-2).

La

percentuale globale del 13% stabilita dalla consulente può essere confermata

dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza

il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza

fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 61'249.27, ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 72% e ammettendo la riduzione del 13%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'366.53 confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 62’281.--

(consid. 2.11.1) emerge un tasso d’invalidità del 38,3% arrotondato al 38% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito

dall’amministrazione.

L’UAI ha

pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni,

in applicazione dell’art. 88a OAI - che prevede che se la capacità al guadagno

dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure

se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è

motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,

tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare - a partire dal 1° maggio 2009.

2.11.5

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che la consulente ha considerato che l’assicurato non è in possesso di

una formazione di base ed ha una capacità lavorativa inferiore all’80% (doc. AI

50-3).

Nella

misura in cui l’UAI ha negato all’assicurato il diritto sia ad una riformazione

professionale che ad una rendita dopo il 30 aprile 2009, la

sua decisione formale dell’8/23 aprile 2010 merita quindi conferma.

2.12

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’allestimento di una perizia medica

pluridisciplinare (disturbi organici e psichici) (doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.14.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così

espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone

meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI.

In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in

seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.14

Il ricorrente

ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Dalle

tavole processuali si evince che il ricorrente, coniugato con due figli, vive

grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica (cfr. doc. XVI).

In tali

circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurato non possiede

inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale

appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di

fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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