32.2010.150
Revisione. Negato un peggioramento del quadro valetudinario dell'assicurata. Negata all'insorgente la necessità di assegnare un patrocinatore d'ufficio
25 ottobre 2010Italiano44 min
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Numero d'incarto:
32.2010.150
Data decisione, Autorità:
25.10.2010, TCA
Titolo:
Revisione. Negato un peggioramento del quadro valetudinario dell'assicurata. Negata all'insorgente la necessità di assegnare un patrocinatore d'ufficio
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 28 LPTCA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.150
LG/sc
Lugano
25 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 giugno 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 17 maggio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1973, da ultimo attiva quale parrucchiera indipendente, in data 6 ottobre 1998 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (rendita) a seguito della “frattura
del gomito destro dovuta a una caduta” (doc. AI 2-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI __________ con
decisione del 5 novembre 1999 (doc. AI 19-1) ha respinto la richiesta di
prestazioni dell’assicurata non essendo assolta la condizione connessa all’anno
d’incapacità lavorativa con una media almeno del 40% senza notevoli
interruzioni e con una conseguente perdita di guadagno.
1.3. Nell’ambito
della medesima richiesta di prestazioni l’amministrazione ha esperito nuovi
accertamenti medici ed economici, in particolare una perizia __________ in data
30 agosto 2000 (doc. AI 31-1) e con decisione del 16 marzo 2001 (doc. AI 39-1)
ha annullato la precedente decisione del 5 novembre 1999 e attribuito all’assicurata
un quarto di rendita (aumentata a mezza rendita quale caso di rigore) per un
grado d’invalidità del 47%, a far tempo 1° novembre 1998.
1.4. In sede di
domanda di revisione inoltrata dall’assicurata nel gennaio 2002 l’Ufficio AI ha
disposto numerosi accertamenti medici ed economici, in particolare presso
l’Ospedale cantonale __________ l’11 novembre 2002 e il 21 giugno 2004 (doc. AI
78-1), presso il __________ in data 20 ottobre 2005 (doc. AI 92-1) un
accertamento della capacità lavorativa e professionale presso la __________ di __________
(doc. AI 62-1) interrotto dopo due giorni per malattia dell’assicurata (doc. AI
65-1) e un accertamento peritale psichiatrico, in data 28 novembre 2003, ad
opera del Dr. __________ (doc. AI 71-1).
1.5. Con decisione
del 27 dicembre 2005 l’UAI ha quindi soppresso la rendita non essendo più il
grado d’invalidità pensionabile (15%) (doc. AI 97-1). Con la decisione su
opposizione del 30 aprile 2008 (doc. AI 148-1), dopo aver esperito il 17
settembre 2007 una valutazione peritale presso l’__________ dell’Ospedale
universitario di __________ (doc. AI 141-1), l’UAI ha parzialmente accolto
l’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, e attribuito
a RI 1 una mezza rendita limitatamente al periodo compreso tra il mese di
novembre 2006 e il mese di agosto 2007 (doc. AI 148-6).
1.6. Contro
questa decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al Tribunale cantonale di __________, il quale
con decisione del 5 dicembre 2008 ha accolto il ricorso e ripristinato il
diritto alla rendita, un quarto di rendita (grado 48%), dal 1° febbraio 2006.
1.7. A seguito
del cambiamento di domicilio dell’assicurata il dossier è stato trasferito nel
maggio 2009 all’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino (doc.
AI 177-1).
1.8. In data 28
maggio 2009 RI 1 ha inoltrato all’UAI una domanda di revisione della rendita
facendo valere un peggioramento del suo quadro valetudinario (doc. AI
178-1;184-1).
1.9. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con comunicazione del 3 maggio
2010 ha informato l’assicurata di non aver constatato alcun cambiamento che
potesse giustificare una modifica della rendita d’invalidità erogata (grado
d’invalidità 48%) (doc. AI 189-1).
1.10. Con decisione
formale del 17 maggio 2010 l’UAI ha confermato il diritto alla prestazione
erogata e il rifiuto della richiesta di aumento della rendita d’invalidità
(doc. AI 192-1).
1.11. Contro questa
decisione l’assicurata, personalmente, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA contestando la valutazione medica svolta dall’amministrazione che non
avrebbe preso in considerazione il peggioramento del suo status clinico
(doc. I).
1.12. L’UAI, in
risposta, sulla base della valutazione del SMR, ha confermato il proprio
provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV+bis).
1.13. Con scritto
del 28 giugno 2006 RI 1 si è riconfermata nelle proprie argomentazioni sulla
base dei referti dei propri medici curanti, Dr. __________ e Dr.ssa __________
(doc. VI).
Fatti
I doc. VI
+ allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. VII).
1.14. Nelle
osservazioni dell’8 luglio 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto la documentazione
medica prodotta dall’assicurata al vaglio del SMR, ha riconfermato le proprie
conclusioni (doc. VIII+bis).
I doc.
VII+VIII+bis sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se vi sia stato o meno un peggioramento
delle patologie invalidanti di cui è affetta l’assicurata giustificante, in via
di revisione, un aumento del grado di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del
diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements
thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et
de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas
de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine
intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la
reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne
convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble
somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le
docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait
état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre
l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il
en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers
juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui
n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21
juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision
du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables
en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second
rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion
des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa
sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la
sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo
morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,
il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni
della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o
stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante
l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una
componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nella
decisione del 16 marzo 2001 (doc. AI 39-1) l’assicurata è stata messa al
beneficio di un quarto di rendita (aumentata a mezza rendita quale caso di
rigore) per un grado d’invalidità del 47%, a far tempo 1° novembre 1998, sulla
base del referto peritale del 30 agosto 2000 del __________ di __________ che
aveva posto la seguente diagnosi principale con influsso sulla capacità
lavorativa:
"
(…)
-
Ulnarisneuropathie im Sulcus rechts mit
vorwiegend Reizphänomen
-
nach Ellbogenfrakturen nach operativer Revision und Abtragung
eines ulnaren Knochenfragmentes;
-
Narbenhyperästhesie in der Hohlhand rechts
- nach Dekompression des Carpaltunnels" (doc. AI 31-21).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa residua i periti l’avevano valutata a meno
di un terzo nella sua attività abituale di parrucchiera indipendente, del 50%
quale donna di pulizie, mentre quale casalinga la capacità residua era del 70%
(doc. AI 31-21/22).
Nell’ambito della
procedura di revisione avviata nel 2002 l’assicurata è stata peritata presso
l’Ospedale cantonale __________ l’11 novembre 2002 (doc. AI 49-6) e il 21
giugno 2004 (doc. AI 78-1).
Nel referto del 21 giugno
2004 è stata posta la seguente diagnosi:
“(…)
1. Cervicobrachiales Schmerzsyndrom rechtsbetont
- St.n.Ellbogenfraktur rechts 1981; operativ versorgt
- St.n.distaler Humerusfraktur rechts 1987, konservativ
versorgt
- St.n.Kontusion des medialen Epicondylus und Nervus
ulnaris rechts 1987
- St.n. Entfernung eines pseudoarthrotisch fixierten Knochenfragmentes
im Bereich des Epicondylus humeri medialis rechts,
Ulnarisrevision im Sulcus sowie Spaltung des Ligamentum
carpi transversum rechts am 30.01.98
- residuelle Ulnarisneuropathie im Sulcus mit vorwiegend
lokaler Irritationssymptomatik und fraglich leichtem motorischem Defizit
Considerandi
2.
Neurogenes und vaskuläres Thoracic
outlet-Syndrom beidseits
3.
Chronisch unspezifische lumbale
Rückenschmerzen
4.
Anhaltende somatoforme Schmerzstörung (doc. AI
78-4).
La paziente veniva inoltre
ritenuta inabile in misura completa nell’attività di parrucchiera, mentre
pienamente abile in attività adeguata (doc. AI 78-4).
L’assicurata è poi stata nuovamente
peritata presso il __________ di __________, in data 20 ottobre
2005.
(doc. AI 92-1).
I periti del __________
hanno posto la seguente diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa:
“(…)
-
Schulter-Arm-Schmerzen rechts bei Status nach Enlastungsoperation
wegen Thoracic outlet Syndrom rechts 9/2004
-
Schulter-Arm-Schmerzen links bei Thoracic outlet
Syndrom links
-
Residuelle Ulnarisneuropathie rechts bei Status
nach Ellbogenfraktur rechts 1981, operativ versorgt una Status nach distaler
Humerusfraktur rechts 1987, konservativ behandelt una Status nach Entfernung
eines Knochenfragmentes am Ellbogen rechts, Ulnarisrevision und CTS-Operation
rechts 1998
-
Primäres Lymphoedem der unteren Extremitäten,
linksbetont, aktuell diskret” (doc. AI 92-22).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa residua l’insorgente viene ritenuta inabile al 100%
nell’attività di parrucchiera, mentre completamente abile in attività adeguate
(doc. AI 92-26).
Infine, nella perizia
pluridisciplinare dell’__________ del 17 settembre 2007 viene posta la seguente
diagnosi:
" (…)
1.
Chronisches Schmerzsyndrom (ICD-10: R52.2)
mit/bei:
a: Sulcus ulnaris Syndrom rechts (ICD-10:
G56.2) mit:
- Reizsyndrom, keine Hinweise auf sensomotorische Ausfälle
- Neurographie 12/1998: leichte Ulnarisneuropathie im Sulcus rechts
- Status nach Entfernung eines Knochenfragmentes im Bereich des
Epicondylus humeri medialis rechts, Ulnarisrevision und Spaltung
des Ligamentum carpi transversum rechts 01/1998
- Status nach Ellbogenfraktur rechts, 1981 operativ versorgt
- Operative Ulnarisrevision 01/1998, nach Aktenlage vollständige
funktionelle Wiederherstellung
b : zervikovertebrales und zervikozephales
Syndrom (ICD-10 :M54.2) mit :
- pseudoradikülare Ausstrahlung rechts mehr als links
- Wirbelsäulenfehlhaltung mit muskülares Dysbalance
c: chronisches Schulter-Arm-Syndrom
rechts mit:
- Status nach thoracicoutlet Operation rechts 09/2004, links 10/2005
d: perakutes
Lumbovertebralsyndrom (ICD-10:M54.5) mit:
- pseudoradikülare Ausstrahlung beidseits
- muskülare
Dysbalance” (doc. AI 141-22).
Anche in quest’ultimo referto
l’insorgente viene ritenuta inabile al 100%, per la patologia neurologica e
reumatologica, nell’attività di parrucchiera, mentre in attività adeguate, dal
mese di maggio 2007, la capacità lavorativa è dell’80% (doc. AI 165-7).
Nella sentenza del 5 dicembre
2008.
del Tribunale cantonale della assicurazioni del Cantone di __________,
cresciuta incontestata in giudicato, la Corte cantonale ha così riassunto il
quadro clinico:
" (…)
5.2
Vergleicht man zunächst die
in den vorstehend erIäuterten medizinischen Berichten und Gutachten formulierten Diagnosestellungen,
dann zeigt sich zusammenfassend folgendes Bild: Von Anfang an diagnostiziert wird die Ieichte Ulnarisneuropathie mit Reizphänomen am rechten Ellbogen, welche die Folge des
Badewannensturzes gewesen war. Die damit verbundenen Beschwerden werden zudem
in allen Berichten als die Arbeitsfähigkeit
beschränkend bezeichnet. Im Jahre
2004.
kommen Arm- und Schulterschmerzen rechts, später auch links hinzu. Diese Befunde werden zwar bereits im
Gutachten des Kantonsspitals __________ vom 11. November 2002 erwähnt, aber erst ab dem Jahre 2004 als die Arbeitsfähigkeit beschränkend bezeichnet, nachdem sie als TOS
objektiviert werden konnten (vgl. Bericht des Kantonsspitals __________ vom 21. Juni 2004). Die invalidisierende
Empfindlichkeit der Operationsnarbe an der rechten Hand fällt im Verlauf des
Jahres 2005 weg. Dafür wird im asim-Gutachten vom 17. September 2007 neben dem bereits früher erwähnten
Lumbovertebralsyndrom erstmals auch ein Zervikovertebral und Zervikozephalsyndrom diagnostiziert.
Beide Befunde werden von den Gutachten als die Arbeitsfähigkeit beschränkend qualifiziert. Bereits diese grobe Übersicht über die zwischen August 2000 und
September 2007 erhobenen Befunde zeigt auf, dass sich der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin - im
Vergleich zu der im __________ Gutachten
vom 30. August 2000 beschriebenen Situation - weder bis Ende Januar 2006, noch
bis Ende Mai 2007 verbessert hat. Im Gegenteil sind seit dem ersten __________-Gutachten
zur ursprünglichen Ulnarisneuropathie drei zusätzliche, die Arbeitsfähigkeit
beschränkende Diagnosen hinzugekommen. Zumindest der Verlauf der
Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin als Coiffeuse, von maximal einem
Drittel im August 2000 auf 0% in allen weiteren Gutachten, untermauert diese
Sichtweise ” (doc. AI 165-7/8).
Nella sentenza della Corte
cantonale lo stato valetudinario della paziente, valutato alla luce dei referti
peritali dal mese di agosto 2000 al mese di settembre 2007, non veniva ritenuto
migliorato né alla fine di gennaio 2006, né tantomeno alla fine di maggio 2007,
contrariamente a quanto ritenuto invece dall’Ufficio AI di __________ che aveva
in parte soppresso la rendita a RI 1.
I giudici cantonali hanno
quindi accolto il ricorso dell’assicurata contro la decisione su opposizione
dell’Ufficio AI che le aveva attribuito una mezza rendita limitatamente al
periodo compreso tra novembre 2006 a agosto 2007, dopo che nella decisione del
27.
dicembre 2007 l’amministrazione aveva del tutto soppresso la mezza rendita.
Il diritto alla rendita è
stato quindi ripristinato a far tempo dal 1° febbraio 2006.
2.6
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006.
concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice
deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125.
V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Il TCA,
chiamato ora a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del
SMR.
Nella
domanda di revisione del maggio 2009 l’assicurata ha fatto valere un
peggioramento della patologia lombare e cervicale con artrosi lombare e
sacroiliaca che – a suo dire – non era stata considerata precedentemente (doc.
I).
L’assicurata
nel proprio ricorso fa riferimento alla perizia dell’__________ del 17
settembre 2007, al rapporto del Dr. __________ del 3 dicembre 2009 (doc. AI
185-1) e a quello dell’11 gennaio 2010 della Dr.ssa __________
(doc. AI 186-1).
Nel rapporto del 3
dicembre 2009 il Dr. __________, FMH in medicina interna, ha posto una diagnosi
sovrapponibile a quella molto dettagliata posta sia dai periti del __________ di __________ che da quelli dell’__________ di “Sindrome
fibromialgica e importante quadro di problematica biomeccanica secondario a
sindrome TOS operata __________ nel 2005” (cfr. doc.
AI 92-22; 141-22; 185-2)
Il medico
curante inoltre certifica un’inabilità completa dell’assicurata senza dare
indicazioni in quale attività ella sarebbe inabile (doc. AI 185-3). I periti interpellati
dall’UAI di __________ infatti hanno anch’essi concluso che nell’attività di
parrucchiera l’assicurata è inabile al 100%.
Anche il
rapporto dell’11 gennaio 2010 della Dr.ssa __________, FMH in medicina fisica e
riabilitazione, non permette a questa Corte una diversa valutazione della
fattispecie.
Il medico
curante ha infatti posto una diagnosi che non si scosta da quanto indicato dai
precedenti periti: “Sindrome Stretto Toracico Bilaterale – già operata
bilateralmente __________ 2005. TBC 2000. 1997 intervento gomito dx. Linfodemia
gamba dx. Artrosi lombari/sacroiliaca sin” (doc. AI 186-2). La Dr.ssa __________
ha anch’essa certificato un’inabilità lavorativa completa (doc. AI 186-3).
Nel
rapporto medico del 30 aprile 2010 il medico del SMR, Dr. __________, dopo aver
esposto i referti del Dr. __________ e della Dr.ssa __________, ha confermato
che rispetto alla perizia dell’__________ non sono oggettivati cambiamenti
dello stato di salute (doc. AI 188-1).
Infine, i
certificati prodotti dalla ricorrente dinanzi al TCA del Dr. __________ e della
Dr.ssa __________ si limitano ad indicare succintamente l’inabilità lavorativa
totale di RI 1 senza alcuna precisazione ulteriore.
Anche il
referto TAC lombare della Clinica __________ del 29 dicembre 2009 (doc. B2) non
oggettiva nuovi elementi medici ignorati in precedenza.
Il Dr. __________
del SMR nelle annotazioni del 7 luglio 2010 ha evidenziato che il referto TAC evidenzia una “leggera discopatia L3-S1 senza ernie discali o
compressioni radicolari” (doc. VIII bis) e concluso che la documentazione
medica presentata non evidenzia una modifica dello stato di salute (doc. VIII
bis).
Giova
inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Va qui
ricordato che se, da una parte, la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si ricorda
tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi
diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in
epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita
il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Questa
Corte ritiene dunque che dalla documentazione medica agli atti non sia
oggettivabile un globale peggioramento del quadro valetudinaro rispetto a
quanto era stato valutato dall’amministrazione in occasione della decisione del
5.
dicembre 2008 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di __________.
Nella misura in cui l’UAI ha negato all’assicurata un aumento del grado
d’invalidità, la decisione del 17 maggio 2010 deve, perciò, essere confermata.
2.8
Nel proprio atto ricorsuale RI
1.
ha indicato che “Questo ricorso è fatto da me medesima in quanto non
posso permettermi un’assistenza giuridica” (doc. I).
Secondo l'art. 28 della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale
delle assicurazioni, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di
proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a
munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della
designazione di un patrocinatore d’ufficio.
In una
sentenza 35.2005.53 del 27 febbraio 2006, il TCA ha negato ad un assicurato il
patrocinatore d'ufficio rilevando:
"
Nel caso di specie, la qualità degli allegati
prodotti da X, ingegnere elettrotecnico di professione, dimostra che egli è
stato in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di
modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio."
In una sentenza C
116/03 dell'8 novembre 2004, il TFA è giunto allo stesso risultato,
sottolineando:
"
Eine unentgeltliche Verbeiständung fällt ausser
Betracht, da der
Beschwerdeführer seine Interessen in diesem
Prozess selber gehörig wahren konnte und nicht ersichtlich ist, welchen
zusätzlichen Nutzen in dieser Situation eine anwaltliche Vertretung erbracht
hätte. (BGE 103 V 47, 98 118; vgl. auch BGE 128 I 232 Erw. 2.5.2 mit
Hinweisen)."
Questa Corte rileva che RI
1.
è stata in grado di motivare adeguatamente il ricorso contro la decisione
dell’UAI, limitato peraltro alla sola questione medica.
Il TCA ha compreso quanto
postulato dall’insorgente e ha potuto rispondere puntualmente alle sue domande.
In simili circostanze, nel
caso in esame, non vi era la necessità di assegnare alla ricorrente un patrocinatore
d’ufficio.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese
per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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