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Decisione

32.2010.151

Assicurata salariata a tempo parziale. Metodo misto di calcolo dell'invalidità. Confronto dei redditi. Inchiesta per persone occupate nell'economia domestica

2 agosto 2010Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.6. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicher-ung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

L’Alta

Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per

valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito,

come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e

STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce

che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.7. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività

lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del

concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili

condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di

guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di

una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986

pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).

A

sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino

al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di

una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica

s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli

nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei

religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales

en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato

è ancora attivo nella sua economia do-mestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit., pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.8. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre

2007) secondo cui:

"

Se l’assicurato esercita

un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda

del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in

vigore sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa

presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività

lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di

un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla

rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente

secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in DTF 133 V 504 e nella STF 9C_15/2007 del 25

luglio 2007.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi

reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete

nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento

delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni.

2.9. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in

assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784

segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150;

STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung

des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e

53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pag. 190 segg.).

Riguardo

alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I

276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:

"

(…)

2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente

qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées

(méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation

avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation

avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en

corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis

LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du

bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à

temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps

partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois

catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si

l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient

d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité

à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière

de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour

déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle

était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière

du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications

professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF

117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la

question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation

jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour

admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou

complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des

assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V

396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117

V 194 consid. 3b et les références).

(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)

2.10. Questo Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha

considerato la ricorrente quale persona esercitante un’attività lucrativa a

tempo parziale e, di conseguenza, ritenuta la ripartizione di salariata al 80%

e casalinga al 20%, ha applicato il metodo misto per il calcolo

dell’invalidità.

Questa

ripartizione, che si basa sui dati forniti dal datore di lavoro (doc. AI

12/1-3) e dall’assicurata nelle inchieste economiche per le persone che si

occupano dell’economia domestica 22 settembre 2000 e 11 novembre 2008 (doc. AI

17/1-7 e 102/1-7), non è del resto stata contestata.

2.11. L’assicurata

era stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 1999 al 31

dicembre 2001 e di una mezza rendita dal 1° gennaio 2002 (doc. AI 52/1-4),

sulla base delle seguenti emergenze.

L’assistente

sociale, sulla base degli accertamenti esperiti nell’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica 22 settembre 2000 (doc. AI

17/1-7), aveva stabilito una limitazione complessiva del 53%.

Il

dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nella perizia 20 settembre

2001 (doc. AI 32/1-12) – posta la diagnosi di “disturbo somatoforme del dolore con: dolori

diffusi al carico, 3/5 segni di Waddel positivi, iposensibilità emicorpo

sinistro – modica sindrome lombo-spondilogena cronica su: turbe statiche

(scoliosi sinistro destro convessa ed iperlordosi lombare), insufficienza muscolare

– modiche alterazioni degenerative (spondilartrosi da L2 a S1) – stato dopo M.

di Scheuermann” (doc. AI 32/8-9) –, aveva riconosciuto l’assicu-rata abile

al lavoro nella misura del 50% nella sua attività e del 100% in un’attività

leggera adeguata osservando che “(…) ritengo altresì necessaria, prima di una

riqualifica professionale, una perizia psichiatrica per escludere un problema

psichiatrico maggiore come causa di questa sindrome somatoforme. Problema

psichiatrico che potrebbe ritenere necessaria una maggiore inabilità

lavorativa, rispetto alla mia attuale valutazione, che si basa unicamente su

criteri reumatologici (…)” (doc. AI 32/12).

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 22 luglio 2002

(doc. AI 40/1-11 e 39/1-3) – posta la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente

(F45.4 dell’ICD 19) in struttura di personalità psicotica (F 60.9 dell’ICD 10)”

(doc. AI 40/9) –, aveva poi espresso la seguente valutazione (e prognosi):

"

(…)

Dai test di psicodiagnostica e dalla relazione

transferale che l’assicurata riesce a stabilire con me durante i due incontri

emerge un’inadeguatezza psichica e un’incongruenza affettiva con tendenza a

confondersi con me. “Io so già tutto e non posso non sapere, è tutto chiaro,

trasparente ….”. Intuizioni confabulatorie e costruzioni di una neorealtà con

confusione tra lei e me persistente durante ambedue gli incontri.

Disturbo di mentalizzazione, fuga dalla vita

intrapsichica fantasmatica e dell’an-goscia verso la somatizzazione della

stessa, che conducono alla fissazione e all’impossibilità di elaborazione del

dolore fisico che diventa il sintomo predominante.

Il funzionamento mentale risulta di tipo fusionale

compromette la percezione dei limiti e l’esame della realtà con inevitabile

disfunzione dell’adattamento alla realtà in generale e a quella psicosociale in

particolare, ma l’assicurata opera il diniego di tutto questo vissuto. A mio

parere esiste una compromissione della capacità di adattamento psicosociale

duratura di questa paziente per ragioni psichiatriche e somatiche che

compromette la capacità lavorativa complessivamente del 50%, per ambedue

problematiche sommate assieme.

L’inacessibilità di questa paziente alle cure

psichiatriche e le somatizzazioni delle angosce fanno pensare alla

cronicizzazione del quadro psicopatologico senza possibilità di ulteriori

miglioramenti.

Prognosi del caso: alquanto infausta.

(…)” (doc. AI 40/10)

Con

decisione 15 gennaio 2003 (doc. AI 52/1-4) – applicate le incapacità

lavorative alle rispettive quote (del 50% alla quota parte salariata dell’80% e

del 53% a quella di casalinga del 20%) (vedi le motivazioni sub doc. AI 50/1-2)

– l’Ufficio AI aveva quindi riconosciuto all’assicurata il diritto

ad una rendita intera dal 1. ottobre 1999 e ad una mezza rendita dal 1. gennaio

2002.

2.12. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione di prestazioni all’assicurata.

In

tale contesto, va rilevato che il TCA deve situarsi al mese di aprile 2010 (momento

in cui è stata emanata la decisione impugnata) e valutare se, nel frattempo, le

condizioni di salute dell’assicurata hanno subito un miglioramento tale da giustificare

la riduzione del diritto alla mezza rendita.

2.13. L’Ufficio

AI, conformemente a quanto indicato da questo Tribunale nella sentenza 27 marzo

2007 (doc. AI 83/1-16) e nell’ambito della revisione intrapresa nell’agosto 2004

(doc. AI 55/1-2), ha predisposto una perizia psichiatrica ed effettuato i

necessari accertamenti per stabilire l’aspetto reumatologico.

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica

31 luglio 2007 (doc. AI 89/1-12) ha posto la diagnosi di “(…) secondo ICD 10: F

33.0 sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve – F 45.4 disturbo

somatoforme da dolore persistente – F 68.2 altre modificazioni durature della

personalità. Disturbo duraturo della personalità da dolore cronico – Anemia

ferripriva (dagli atti della dr.ssa __________) (…)” (doc. AI 89/6) e, nella

valutazione e prognosi, ha concluso che “(…) riteniamo che la peritanda potrà,

mantenendo una dimensione identitaria in seno alla famiglia, e potendo affermare

il suo contributo con i figli, coi quali sembra essere in ottimi rapporti,

riuscire ad impegnarsi in lavori semplici e non pesanti, nella misura del 50%.

Appare altamente improbabile un coinvolgimento professionale maggiore, così

come una risoluzione della sindrome dolorosa ritenendo che la modificazione di

personalità intervenuta impedisca soluzioni definitive. (…)” (doc. AI 89/7-8).

Lo stesso specialista, nel complemento peritale 5 ottobre 2007 (doc. AI

93/1-4), circa l’evoluzione dell’incapacità lavorativa, ha precisato che “(…)

in conclusione consideriamo dagli atti, dall’esame clinico, dalle valutazioni:

IL 100% da ottobre 1998 a dicembre 2001 – IL 50% da gennaio 2002 a marzo 2005 –

IL 100% da aprile 2005 a maggio 2006 (considerazioni plausibili, non pienamente

accertabili con scienza e coscienza, in sede di perizia) – IL 50% da giugno

2006 ad ora (…)” (doc. AI 93/3).

Il

dr. __________, medico internista-reumatologo presso il SMR, visto l’esame

medico, nel rapporto 8 maggio 2008 (doc. AI 99/1-5) – posta la diagnosi principale

di “(…) lombalgia cronica con irradiazione pseudoradicolare – cervicodorsalgia

su alterazioni degenerative – discopatia degenerativa da L2 a S1 – stato dopo

intervento per posizionamento PLIF L3-L4-L5 su degenerazione dischi intersomatici

e stenosi canale spinale lombare e con ipertrofia faccette articolari con

conseguenti stenosi foraminali bilaterali (24.04.2006) (…)” e quella ulteriore

con influsso sulla capacità lavorativa di “(…) sindrome ansiosodepressiva (…)”

(doc: AI 99/1) – circa la capacità lavorativa ha rilevato che “(…) si stabilisce incapacità lavorativa del 50% su mezza giornata in

attività lucrativa come cameriera ai piani. Incapacità lavorativa 50% su mezza

gionata come aiuto cuoca. Capacità lavorativa del 100% in tutte le attività

lucrative che rispettano i limiti sopraelencati. Incapacità lavorativa del 10%

come casalinga. Le incapacità lavorative indicate sono esigibili dal giugno

2006 (dopo un mese di riabilitazione nel post intervento posizionamento di

Plif). La capacità funzionale risulta stabile nel tempo dal 2006 ad oggi.

L’assicurata non necessita di ausili ortopedici. (…)” (doc. AI 99/5).

2.14. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso

vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.15. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ e

il dr. __________.

Va

qui innanzitutto rilevato che – dopo che la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

aveva certificato lo sviluppo di ingravescenti sintomi depressivi compatibili

con un episodio depressivo di gravità media (ICD-10 F32.1) (rapporto medico 9

gennaio 2006 indirizzato alla dr.ssa __________ sub doc. AI 77/18-19) e

attestato un’inabilità lavorativa del 100% da gennaio 2005 (scritto 21 febbraio

2006 indirizzato all’avv. RA 1 sub. doc. AI 77/16) – il dr. __________, nella

perizia psichiatrica 31 luglio 2007 (doc. AI 89/1-12), poste le diagnosi note,

nella valutazione e prognosi ha in particolare osservato che “(…) prendiamo

atto che la dr.ssa __________ ponga una diagnosi di episodio depressivo di

media gravità in aprile 2005, periodo in cui comincia la sua presa a carico a

livello psichiatrico. È plausibile che, in determinati periodi di sofferenza

(la signora ha dichiarato che, in passato vedeva “un muro” davanti a sé) le

difese abitualmente usate dalla donna non abbiano tenuto e abbia fatto irruzione

una sintomatologia depressivo-ansiosa, anche di media gravità. Dobbiamo però

notare che la peritanda stessa ha dichiarato di come la sua condizione fisica

sia migliorata dopo l’intervento del dr. __________, accompagnata in pari tempo

da un miglioramento del tono dell’umore; tale è apparsa ai colloqui avvenuti

nello studio. […] La perizia eseguita nel 2004 [ndr.: si intende la perizia del

2002 della dr.ssa __________; cfr. doc. 93/3 penultimo paragrafo] aveva concluso,

oltre alla sindrome somatoforme da dolore persistente, che condividiamo, anche

per una “struttura di personalità psicotica” F 60.9. La categoria ICD 10 F 60.9 è riservata al “Disturbo di personalità non altrimenti specificato;

nevrosi di carattere non altrimenti specificata. Personalità patologica non

altrimenti specificata”. A nostro parere resta ben difficile definire una

“struttura di personalità psicotica”, pur condividendo che la paziente metta in

atto delle difese primitive. Riteniamo piuttosto che si sia sviluppato un

disturbo di personalità, con disturbo di personalità ansioso (da evitamento) e

dipendente, a partire dall’esperienza del dolore, per cui riteniamo più appropriata

una diagnosi di “Altre modificazioni durature della personalità. Disturbo

duraturo della personalità da dolore cronico” ICD 10 F 62.8. Riteniamo che la peritanda potrà, mantenendo una dimensione identitaria in seno alla famiglia,

e potendo affermare il suo contributo con i figli, coi quali sembra essere in

ottimi rapporti, riuscire ad impegnarsi in lavori semplici e non pesanti, nella

misura del 50%. Appare altamente improbabile un coinvolgimento professionale

maggiore, così come una risoluzione della sindrome dolorosa, ritenendo che la

codificazione di personalità intervenuta impedisca soluzioni definitive. (…)”

(doc. AI 89/7-8). Nel complemento peritale 5 ottobre 2007 (doc. AI 93/1-4),

circa l’evoluzione della capacità lavorativa, il dr. __________ ha poi

precisato che “(…) dalla perizia da noi compiuta si è giunti alla conclusione,

dopo attenta valutazione, studio degli atti, impressioni cliniche, che per la

paziente attualmente vada considerata una capacità lavorativa, dal punto di

vista psichiatrico, del 50%, in linea peraltro con la perizia della dr.ssa __________

del 2002. Resta insoluta la questione del riportato aggravamento nel corso del

2005. Va fatto notare che la peritanda stessa ha affermato che il suo tono

dell’umore sia migliorato decisamente dopo l’intervento effettuato presso l’__________

(ricovero dal 23 aprile al 6 maggio 2006, Neurochirurgia, alleghiamo fax agli

atti). In scienza e coscienza non ci è possibile stabilire in maniera

definitiva se nel corso del 2005 vi sia stato un peggioramento delle condizioni

psichiche della paziente, non avendo potuto constatare allora, de visu, le sue

condizioni, e considerando pareri diversi, pur se in tempi diversi (__________

nel 2003, __________ nel 2005-6). Va tenuto comunque conto che la stessa

peritanda esprime una differente valutazione di se stessa prima e dopo

l’intervento, assumendo quindi che effettivamente nel periodo antecedente

l’intervento le sue condizioni psichiche fossero peggiori delle attuali. La

valutazione della dr.ssa __________, pur non presentando tutti gli elementi

diagnostici per un episodio depressivo di gravità media, è peraltro compatibile

con la diagnosi, da noi posta, di sindrome depressiva ricorrente, la quale può

comportare periodi di aggravamento con episodi depressivi di gravità diversa.

Risulta quindi plausibile che, per il periodo compreso tra la presa a carico

della psichiatra (aprile 2005) e l’intervento presso l’__________, con successiva

degenza, (aprile-maggio 2006) l’inabilità lavorativa sia aumentata in maniera

significativa. In questo caso non ci si può che riferire al parere dello specialista

curante per la percentuale di IL. (…)” (doc. AI 93/3).

La

dr.ssa __________, nello stringato scritto 14 aprile 2010 indirizzato all’avv. RA

1, non ha contestato puntualmente le conclusioni del dr. __________ e si è

limitata ha confermare, in modo del tutto generico, che “(…) dal nostro punto

di vista non abbiamo constatato nel tempo alcun miglioramento. Dal momento in

cui è stata introdotta dai colleghi, per il contenimento della nota

sintomatologia dolorosa, una terapia a base di morfina, abbiamo anzi

riscontrato un peggioramento dello stato psichico con instabilità del tono

dell’umore, disturbi della concentrazione, dell’attenzione e della memoria.

(…)” (doc. AI 116/17).

Quanto

all’aspetto reumatologico – come si evince dal rapporto di degenza 4 maggio 2006 richiamato

dall’Ufficio AI sub doc. AI 96/1-2 – il 24 aprile 2006 l’assicurata è stata

sottoposta ad intervendo di PLIF L3-L4-L5, e il dr. __________, capo servizio

neurochirurgia dell’Ospedale Regionale di __________, ha indicato il seguente

decorso: “(…) il decorso post-op è stato regolare e caratterizzato dall’assenza

di deficit aggiuntivi e dalla pronta mobilizzazione in prima giornata, con

dolori controllati grazie ad una pompa PCA. Progressivamente veniva rimossa la

pompa a Morfina ed i dolori rimanevano ben controllati con la terapia per

bocca, permettendo una sempre maggiore mobilizzazione. Residuano però

transitori dolori localizzati al versante anteriore delle gambe bilateralmente

per i quali abbiamo istituito un trattamento con Fortecortin con dosaggio a

scalare. Una radiografia eseguita nell’arco della degenza mostra il corretto

posizionamento dell’impianto di stabilizzazione. Trasferiamo la paziente alla

Clinica di __________ il 6.5.2006 per il proseguimento del trattamento

riabilitativo, pregando di non sottoporre la paziente a carichi eccessivi e

favorendo maggiormente una mobilizzazione in acqua. (…)” (doc. AI 96/2).

Dal

canto suo il dr. __________, nel rapporto medico 8 maggio 2008 (doc. AI 99/1-5)

– dopo l’esame medico del giorno precedente e posta la diagnosi di

“(…) lombalgia cronica con irradiazione pseudoradicolare – cervicodorsalgia su

alterazioni degenerative – discopatia degenerativa da L2 a S1 – stato dopo intervento

per posizionamento su degenerazione dischi intersomatici e stenosi canale

spinale lombare e con faccette articolari con conseguenti stenosi foraminali

bilaterali (24.04.2006) (…)” (doc. AI 99/4) –, ha espresso la seguente

valutazione:

"

(…)

Assicurata di 48 anni in buone condizioni generali. Dal

1988 lombalgia ricorrente con autorisoluzione degli episodi. Negli anni

successivi al 1988 peggioramento della sintomatologia al rachide lombare.

Eseguite plurime valutazioni cliniche reumatologiche, neurologiche e

neurochirurgiche. Diagnosi di sindrome lombo-spondilogena con spondilartrosi da

L2 fino a S1. Coesistono turbe statiche con insufficienza muscolare. Per il

riscontro di canale spinale con stenosi lombare viene eseguito posizionamento

chirurgico di PLIF L3-L4-L5 il 24 aprile 2006. Discreto beneficio dopo

l’intervento chirurgico. Buona ripresa della capacità funzionale e buon

miglioramento della sintomatologia al rachide. Dal 2000 coesiste diagnosi da sindrome

fibromialgica. La valutazione reumatologica e funzionale odierna permette di

stabilire una stazionarietà della sintomatologia clinica dal 2006 ad oggi. La

sintomatologia mialgica riferita dall’assicurata è imputabile ad una spiccata

sindrome fibromialgica persistente nel tempo. I limiti oggi identificati sono:

mantenere posizione seduta o in piedi statica per max. 30 min; sollevare

abitualmente da terra o da piano orizzontale max 10 kg; sollevare

saltuariamente da terra o da piano orizzontale max. 15 kg; evitare movimenti

ripetitivi di flessione ed estensione di schiena e collo; limitare il salire e

scendere le scale; evitare la deambulazione su terreni sconnessi; evitare

situazioni di instabilità. Si stabilisce incapacità lavorativa del 50% su mezza

giornata in attività lucrativa come cameriera ai piani. Incapacità lavorativa

50% su mezza giornata come aiuto cuoca. Capacità lavorativa del 100% in tutte

le attività lucrative che rispettano i limiti sopraelencati. Incapacità

lavorativa del 10% come casalinga. Le incapacità lavorative indicate sono

esigibili dal giugno 2006 (dopo un mese di riabilitazione nel post intervento

posizionamento di Plif). La capacità funzionale risulta stabile nel tempo dal

2006 ad oggi. L’assicurata non necessita di ausili ortopedici.

(…)" (doc. AI 99/4-5)

Le

valutazioni del dr. __________ – alle quali va riconosciuta piena forza probatoria

– non sono state validamente contestate da un medico specialista in reumatologia.

Quanto al fatto che l’Ufficio AI non ha richiamato il rapporto della Clinica __________

di __________ e della visita 22 giugno 2006 del dr. __________ (cfr. il

rapporto di degenza 4 maggio 2006 sub doc. AI 96/1-2 che menziona il

trasferimento alla Clinica di __________ e la prevista visita dal dr. __________),

va qui evidenziato che l’esame del dr. __________ è posteriore a dette

evenienze e che lo stesso, lo si ribadisce, non è stato smentito da altri certificati

da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie.

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato

medico 15 aprile 2010 (doc. AI 116/15-16) nel quale la dr.ssa __________, FMH

in medicina interna, poste le diagnosi note, non ha contestato validamente le

conclusioni del dr. __________ – rapporto che le era stato trasmesso per

fax il 20 novembre 2008 come richiesto (doc. AI 103/1) – e, confermata

un’inabilità al lavoro del 100% dall’8 ottobre 1998 – va qui ricordato che già

il dr. __________ nella perizia 20 luglio 2001 (doc. AI 32/1-13) aveva concluso

che “(…) dal punto di vista reumatologico la paziente sarebbe abile al massimo

al 50% in un’attività pesante come quella di cameriera ai piani dove deve stare

a lungo in piedi, portare pesi e lavorare in anteflessione. In un lavoro

leggero dove può cambiare posizione una due volte l’ora, dove esista la

possibilità di star seduti, di non sollevare ripetutamente pesi superiori ai 20

kg, o lavorare a lungo in anteflessione, la paziente è abile al 100%. (…)”

(doc. AI 32/8) –, si è limitata ad osservare genericamente che “(…) da un punto di

vista internistico purtroppo anche dopo l’assunzione di 600 mg di Tramudin al

giorno, siamo giunti ad una recrudescenza della sintomatologia algica che ha

invalidato ulteriormente la paziente nella quotidianità. La paziente è sicuramente

difficile da seguire da un punto di vista linguistico in quanto non sempre

riesce ad esprimere il suo disagio ed i suoi malesseri. Per constatare questo

peggioramento ho dovuto assistere ad una nuova frequenza nella richiesta di consultazioni

in quanto la sintomatologia era incontrollabile. Nel settembre 2009 abbiamo

fatto un tentativo con un ulteriore analgesico maggiore più potente, il

PALLADON, nella somministrazione graduale da 2 mg a 8 mg al giorno ma non è

stato tollerato dalla paziente per i disturbi gastrointestinali, fino ad

arrivare alla fine del mese di febbraio 2010 alla somministrazione di morfina

nella misura di 30 mg al giorno (10 mg alla mattina 20 mg alla sera) con delle

gocce di morfina al 2% da integrare alla terapia in caso di necessità. Torniamo

qui di nuovo alle considerazioni fatte dal primo neurochirurgo che ha avuto in

valutazione la paziente che aveva proposto l’apposizione di una pompa di

morfina per riuscire a controllare la sintomatologia dolorosa. Questa misura

naturalmente risulterebbe invasiva e sicuramente non supererebbe al beneficio

della terapia instaurata ora che però come effetti collaterali avrà

inevitabilmente delle sequele sulla struttura psichica della paziente. (…)”

(doc. AI 116/5).

Al

riguardo anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 27 aprile 2010,

ha concluso che “(…) a mio avviso i chiarimenti dal punto di vista medico

(perizia psichiatrica e reumatologica) sono avvenuti con delle valutazioni

corrette che hanno tenuto conto di anamnesi, documenti medici e visita clinica.

Le conclusioni sono coerenti con quanto riscontrato e descritto nelle perizie.

Chiaramente sono in contrasto con quanto ritenuto dai curanti, ma le conclusioni

sono motivate. Il fatto di prendere o meno contatto direttamente non è decisivo,

abbiamo il rapporto medico e la valutazione clinica che è stata fatta al SMR.

Confermo quindi la parte medica e le valutazioni fatte. (…)” (doc. AI 118/1).

Visto

quanto precede – rammentato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria rispetto al perito non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid, 7.4). Non va

infatti dimenticato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia) il TF ha già avuto modo di affermare

che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009) – sulla base delle

affidabili e concludenti valutazioni mediche sopra enunciate, è da ritenere

dimostrato che l’assicurata dal giugno 2006 è abile al lavoro nella misura del

50% in un’attività adeguata.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

La

domanda volta all’allestimento di una perizia giudiziaria pluridisciplinare e

all’audizione del dr. __________ quale teste (anche ammettendo, seppur non

minimamente dimostrato, che il dr. __________ non abbia dato seguito alle richieste

dell’avv. RA 1; cfr. VII) va pertanto disattesa. Infatti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va

inoltre fatto presente all’assicurata che – quanto al parere della

dr.ssa __________ stante la quale la somministrazione di morfina dalla fine del

mese di febbraio 2010 “(…) avrà inevitabilmente delle sequele sulla struttura

psichica della paziente (…)” (doc. AI 116/15) – in caso di peggioramento

rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente

documentazione medica, ella potrà in futuro presentare una domanda di aumento

del diritto a prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato,

il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.16. Per

quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica l’11 novembre 2008 (doc. AI 102/1-7).

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale

ha stabilito una limitazione complessiva del 31% (doc. AI 102/6).

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni domestiche.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato valide contestazioni (l’avv. RA 1 non ha

contestato puntualmente le affermazioni, riportate ai punti 5.2 “alimentazione”,

5.3 “pulizia dell’appartamento”, 5.4 “spesa e acquisti diversi” e 5.5 “bucato,

confezioni e riparazioni di indumenti”, che hanno portato l’assistente sociale

ad esprimere una diversa valutazione rispetto all’inchiesta del 22 settembre

2000 limitandosi a sostenere che gli impedimenti sarebbero gli stessi dell’anno

2000) e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è

motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I

102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4,) – alla valutazione dell’assistente

sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia

compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto

2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei

compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella

gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.

2.17. Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 50% in un’attività adeguata, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico.

Al

riguardo va qui rilevato che, per il calcolo del grado d’invalidità attinente

alla quota parte di salariata, l’Ufficio AI – a differenza di quanto

proposto dal consulente in integrazione professionale nel rapporto finale 9

novembre 2009 (doc. AI 109/1-7) – ha applicato un confronto percentuale dei

redditi concludendo che “(…) l’assicurata risulta abile al 50% (rispetto alla

percentuale d’impiego dell’80%) nell’attività precedentemente svolta di

cameriera ai piani, è proprio esercitando tale attività dove può sfruttare al

meglio la capacità di guadagno residua. (…)” (doc. AI 126/36).

Dagli

atti risulta che nella sua ultima attività quale ausiliaria di pulizia e aiuto

cucina l’ex datore di lavoro ha indicato il seguente mansionario: “(…) obbligo

di sollevare pesi: es. aspirapolvere e lucidatrici di tipo industriale, ceste

con bucato, grosse pentole (la cucina prepara regolarmente pasti per 70

persone). Questi pesi vengono spostati ai vari piani (casa senza ascensore). La

signora lavora quasi sempre in posizione eretta, ma spesso deve incurvarsi per

eseguire le pulizie. (…)” (doc. AI 12/3).

Ora,

visto il mansionario suesposto e considerate le valutazioni mediche di cui al

consid. 2.15, questo Tribunale deve concludere che l’assicurata non avrebbe più

potuto svolgere la sua attività abituale e che pertanto per la quota parte di salariata

il calcolo del grado d’invalidità andava effettuato procedendo ad un confronto

del reddito da valido con quello ipotetico da invalido.

2.17.1. Secondo

la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2;

STFA del 18 ottobre 2002 I 761/01, consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11; STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1), per cui nel caso concreto sono

determinanti i dati del 2010 visto che é da quest’anno che l’Ufficio AI ha

ridotto il diritto a prestazioni.

2.17.2. Per

quel che concerne il reddito da valido, partendo dall’importo di fr. 54'852.20

– salario annuo per il 2007 indicato dal datore di lavoro e

considerato dal consulente in integrazione professionale (doc. AI 106/1 e

109/3) – si ottiene, per il 2010, un reddito da valido pari a fr. 57'809.66 (fr.

54'852.20 +2% per il 2008 [cfr. tabella B 10.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2010, pag. 95] +2,1%

per il 2009 + 1,2 per il primo trimestre del 2010 [cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali

pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica] = fr. 57'809.66). Ritenuto il grado di occupazione

dell’80% il reddito da valido per il 2010 si attesta quindi in fr. 46'247.73.

2.17.3. Per

quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando

in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte le ulteriori condizioni – un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel

caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e da quella relativa all’evoluzione dei salari nominali

pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica,

la ricorrente, svolgendo nel 2010 una attività semplice e ripetitiva, livello

di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico

da invalido pari a fr. 53'075.75 (fr. 4'116.-- [ultimo dato

disponibile relativo al 2008] riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2,

pubblicata in La Vie économique, 1/2-2010, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] +2,1% per il 2009 + 1,2 per il primo trimestre del 2010 [cfr. la tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica] = fr. 53'075.75).

Il

salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2010 (con un grado di occupazione

del 100%) quale ausiliaria di pulizia e aiuto cucina presso il suo ultimo datore

di lavoro (fr. 57'809.66, cfr. consid. 2.17.2), è superiore a quello

realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del

settore servizi personali (Tabella TA1 2008, p.to 93, livello di qualifica 4:

fr. 3'465.-- riportato su 41.8 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2010, settore O altri

servizi collettivi e personali pag. 94] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] +2,1% per il 2009 +

1,2 per il primo trimestre del 2010 [cfr. la tab.

relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata

sul sito dell’Ufficio federale di statistica] = fr. 44'895.93).

Nel

caso in esame non sono perciò realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido conformemente alla giurisprudenza federale citata.

Determinante

per l'accertamento del reddito senza invalidità non è quanto l'assicurato

potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona esercitante

un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute

(DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).

Conformemente

alla giurisprudenza suenunciata – ritenuta una capacità lavorativa del 50%

in un’attività adeguata e applicata la riduzione del 20% riconosciuta dal

consulente in integrazione (10% per attività leggera e 10% per riduzione della

redittività; cfr. doc. AI 109/3-4) – il reddito ipotetico da invalido ammonta

a fr. 40'222.15 (fr. 53'075.75 x 50% ridotti del 20% = fr. 21'230.30).

Ritenuto

il reddito da valido di fr. 46'247.73 (cfr. consid. 2.17.2) e quello ipotetico

da invalido di 21'230.30, per la parte di salariata la limitazione ammonta al

54.06% ([46'274.73 – 21’230.30] x 100 : 46'274.73 = 54.06%).

2.17.4. Poste

infine le quote parti di attività casalinga (20%) e di salariata (80%) (cfr. consid.

2.10) e ritenuta la limitazione del 31% quale casalinga (cfr. consid. 2.16) e

del 54.06% quale salariata (cfr. consid. 2.17.3), il grado d’invalidità globale

è del 49% (20 x 31% + 80 x 54.06% = 49.44% arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 21 consid. 3.2).

Ritenuto

il grado d’invalidità del 49% (cfr. consid. 2.4) è dunque a ragione che

l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita

dal 1. giugno 2010 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

2.18. Quanto

alla contestazione dell’importo della rendita – l’avv. RA 1 sostiene che

“(…) a mente della ricorrente la nuova rendita fissata in fr. 259.-- mensili non

è corretta. La nuova rendita dovendo ridursi del 10% rispetto all’ultima

percepita deve essere fissata in almeno fr. 380.--. (…)” (I,

punto 12) – questo Tribunale rileva che l’importo della rendita non corrisponde

al reddito da invalido, la rendita è infatti determinata sulla base del periodo

di contribuzione che presenta l’avente diritto e del suo reddito annuo medio

(art. 36 LAI che rinvia alle disposizioni della LAVS in merito al calcolo delle

rendite ordinarie).

Nel

caso concreto gli elementi di calcolo della rendita (durata contributiva computata

10.02 anni e scala rendita 24) sono già stati fissati nella decisione 15 gennaio

2003 (doc. AI 52/1-4) cresciuta incontestata in giudicato e l’importo della

rendita di fr. 259.-- è stato stabilito sulla base del diritto ad un quarto di

rendita, degli anni contributivi (19) e del reddito annuo determinante (fr.

53'352.--) calcolato tenuto conto dell’adegua-mento delle rendite

all’evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33ter LAVS).

2.19. L’emanazione

della presente sentenza in tempi brevi rende priva di oggetto la domanda di

ripristino dell’effetto sospensivo presentata dalla ricorrente.

2.20. Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso

respinto.

2.21. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda di ripristino dell’effetto sospensivo è respinta in quanto priva di oggetto.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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