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Decisione

32.2010.152

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1 dicembre 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.6. Nella

fattispecie in esame, l’assicurato, visti gli articoli 28 cpv. 1 lett. b LAI

(art. 29 cpv. 1 lett. b nella versione valida fino al 31 dicembre 2007) e 88a

cpv. 1 OAI, era stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. agosto

2003 al 1. agosto 2004 ritenuto che dagli accertamenti medici ed economici

esperiti era risultata un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività

abituale dall’agosto 2002, un’abilità del 100% con una flessione del rendimento

del 10% in un’attività adeguata dal 18 maggio 2004 (data della visita medica

SMR) e un grado d’invalidità, non pensionabile, del 3% (cfr. consid. 1.1).

2.7. L’Ufficio

AI, vista la domanda 24 marzo 2008 con la quale l’assicurato ha chiesto

nuovamente di essere posto al beneficio di una rendita (doc. AI 59/1-8) e considerate

le numerose patologie di cui soffre (doc. AI 72/1), ha odinato un’accerta-mento

medico a cura del SAM (doc. AI 73/1-2).

L’amministrazione

ha fondato la valutazione della residua capacità lavorativa sulla dettagliata,

completa ed approfondita perizia pluridisciplinare del SAM. Dal rapporto 20

maggio 2009 (doc. AI 76/1-47) risulta che i periti hanno fatto capo a quattro

consultazioni specialistiche d’ordine psichiatrico (dr. __________), reumatologico

(dr. __________), neurologico (dr. __________) e endocrinologico (dr. __________)

(cfr. punto 4.3 della perizia). Tenuto conto dei dati soggettivi ed obbiettivi

(punti 3 e 4 della perizia), riportate le diagnosi con e senza influenza sulla

capacità lavorativa (punto 5 della perizia), il SAM ha proceduto alla discussione

dei dati medici (punto 6 della perizia), tenendo conto sia delle valutazioni

specialistiche esterne che dei propri accertamenti eseguiti durante la permanenza

dell’assicurato presso il centro peritale. I periti hanno concluso che nella

sua attività abituale la capacità lavorativa globale è del 50%: “(…) nell’attività

di tappezziere/parchettista l’A. è da considerare incapace al lavoro nella

misura del 50% a causa della patologia reumatologica, che limita la capacità

lavorativa dell’A., che prevede il mantenimento per un periodo prolungato della

posizione inginocchiata, spesso con appoggio sulle mani. (…)” (doc. AI

76/27). Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno osservato

che “(…) dal punto di vista psichiatrico l’A. ha mostrato un miglioramento,

con un’incapacità lavorativa attuale nella misura del 20-30%. Per quel che

riguarda la diagnosi psichiatrica attuate, vista la sintomatologia presente, si

tratta di una sindrome depressiva ricorrente, con attuale episodio di gravità

media. Sul piano neurologico l’A. presenta delle limitazioni funzionali legate

all’incipiente compressione del nervo mediano al canale carpale, patologia di

lieve entità, clinicamente poco sintomatica. Le cefalee sono sporadiche, non

più di uno-due episodi al mese, e le lombalgie sono esenti, al momento attuale,

da segni di sofferenza radicolare. Pertanto l’A. presenta un’incapa-cità

lavorativa non superiore al 15%. Dal punto di vista endocrinologico, l’assenza

completa di complicanze non permette la giustificazione di una qualsiasi incapacità

lavorativa a causa del diabete. Dal punto di vista reumatologico influiscono

sulla capacità lavorativa l’iniziale patologia degenerativa del ginocchio sin.

e la patologia degenerativa del rachide lombosacrale, associate a dolori

cronici e contratture muscolari. Tali patologie riducono la capacità lavorativa

dell’A. nella misura del 50% in un’attività come quella di

tappezziere/parchettista, che prevede il mantenimento della posizione

inginocchiata per un lungo periodo, spesso con appoggio sulle mani. Per quanto

riguarda la determinazione temporale dello sviluppo delle limitazioni nella

capacità lavorativa, con decisione del 17.01.2005 all’A. è stata accordata una

rendita AI transitoria, con grado del 75% dal 1.08.2003 al 31. 08.2004. E’ già

stato valutato dal Servizio medico regionale dell’Ufficio AI a maggio 2004 e la

valutazione da parte del consulente IP ha in seguito definito una capacità

globale residua del 97%. Il 7.07.2008, il medico curante Dr. __________ ritiene

che l’A. presenti un’incapacità lavorativa del 100% dal 18.05.2004; l’abituale

attività potrebbe essere svolta per 15h settimanali, mentre attività idonee

sono esigibili per 22h a settimana, sempre da maggio 2004. Il 7.08.2008 la

Dr.ssa __________, psichiatra, valuta l’A. con un’incapacità lavorativa del 50%

da inizio 2007, con attività adeguata allo stato di salute esigibile al 50%,

sempre da inizio 2007. Alla luce degli attuali accertamenti, possiamo confermare

una capacità lavorativa come tappezziere/parchettista limitata al 50% da inizio

2007. Da allora non vi sono state sostanziali e durature modifiche dello stato

valetudinario. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine per l’attività

di tappezziere/parchettista non pemette di stabilire miglioramenti, in

considerazione degli aspetti degenerativi sul piano osteoarticolare. (…)” (doc.

AI 76/27-28). Riguardo alle conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti

hanno concluso che “(…) dal punto di vista medico-teorico, l’A. è da ritenere

in grado di svolgere attività da leggere a mediamente pesanti, che non lo

obblighino ad assumere posizioni non ergonomiche per la colonna cervicale e

lombare o mantenere la posizione eretta o seduta per più di un’ora, che permetta

di effettuare brevi pause e che permetta di evitare la flessione del rachide

lombare spesso e sollevare spesso pesi superiori a 15 kg. In attività rispettose di tali limiti, valutiamo l’A. abile al lavoro nella misura del 70-80%

(orario di lavoro normale, con riduzione del rendimento), a partire da gennaio

2007. Dal punto di vista neurologico, nel complesso l’A. presenta un’incapacità

lavorativa non superiore al 15% a partire da gennaio 2007. Dal punto di vista

psichiatrico la diagnosi psichiatrica attuale causa un’inabilità lavorativa nella

misura del 20-30%, sempre a partire da gennaio 2007. Dal punto di vista endocrinologico,

l’assenza completa di complicanze diabetiche che possono limitare la capacità

lavorativa non permettono la giustificazione di qualsiasi incapacità lavorativa

a causa del diabete. Come tutti i diabetici, però, è in generale consigliabile

un’attività professionale che permetta di seguire la dieta diabetica come

prescritta, inclusi gli spuntini, l’autocon-trollo glicemico a qualsiasi momento,

l’esecuzione della terapia antidiabetica come prescritta, che eviti turni

notturni di lavoro, eviti le ore di punta di stress, l’uso di apparecchi pericolosi

per l’A. stesso o per altre persone (gru, macchina, locomotive, aerei, auto,

moto ecc.) e un’attività lavorativa nelle zone con terreno irregolare (come sui

ponteggi del cantiere ecc.). A partire da gennaio 2007 il quadro valetudinario

dell’A. è stabile e stazionario, con un’incapacità lavorativa complessiva

dovuta alle patologie reumatologica e psichiatrica nella misura del 50%

nell’attività abituale di tappezziere/parchetti-sta, considerando il fatto che

le due patologie vanno integrate. Attività lavorative adeguate sono esigibili

nella misura complessiva del 70-80% e questo a partire da gennaio 2007 in avanti, con una prognosi che va considerata come stazionaria. (…)” (doc. AI 76/28-29).

Nel

rapporto medico 3 giugno 2009 (doc. AI 77/1-2) il dr. __________, considerate

le diagnosi e i limiti funzionali ritenuti dai periti del SAM, ha formulato la

seguente raccomandazione:

"

(…)

Perizia SAM (20.05.2009) con valutazioni

specialistiche: neurologica, psichiatrica, daibetologica e reumatologica.

Si trattava di valutare se c’era stato un peggioramento

rispetto alla valutazione SMR del 18.05.2004, in base alla quale era stata

stabilita una rendita AI (75%) dal 1. agosto 2003 al 31 agosto 2004.

In base al calcolo della CGR da parte del CIP in

seguito il grado AI era del 3%.

Decisione confermata con sentenza TCA del 06.12.2006.

Il diabete non influisce sulla CL (assenza di

complicazioni, ben controllato).

Hanno influsso la patologia reumatologica e anche

quella neurologica e psichiatrica.

IL 50% nell’attività di tappezziere, da notare però che

nella precedente valutazione, cresciuta in giudicato, la IL era 70%, e in

assenza di miglioramento non possibile fare una valutazione migliore attuale.

Per attività leggere (-medie) si definisce una IL 30%,

tenedo conto di tutte le patologie (NB: SAM dice 20-30%). In precedenza la IL

per attività analoghe era stabilita al 10%.

Da gennaio 2007 (peggioramento sintomatologia

psichiatrica e inizio terapia specialistica in febbraio).

Da calcolare di nuovo CGR tenedo conto degli attuali

limiti.

(…)" (doc. AI 77/2)

Alla

perizia pluridisciplinare va conferita piena forza probatoria poiché la stessa

risulta essere completa, concludente, motivata e priva di contraddizioni e di

elementi che portano a dubitare della sua attendibilità (DTF 125 V 351). Del

resto, il ricorrente non ha contestato validamente la valutazione della residua

capacità lavorativa del 30% nella sua abituale e del 70% in attività adeguate,

dal gennaio 2007, limitandosi a produrre il certificato 15 marzo 2010 nel quale

il dr. __________, medico generico, ha attestato, senza tuttavia documentare e

addurre il benché minimo motivo per cui la valutazione del SAM sarebbe errata,

che “(…) il signor RI 1 non è in grado per problemi alla schiena né di

svolgere la propria attività di posatore di pavimenti né di svolgere

un’attività più leggera perché ogni giorno presenta lombalgie acute che necessitano

alcune decine di minuti di riposo assoluto in posizione sdraiata. (….)”

(doc. AI 86/1).

Anche

il dr. __________, nelle annotazioni 5 maggio 2010, ha concluso, tra l’altro, che “(…) NON sono stati portati dati medici che inducono a

modificare la valutazione […] Quindi questa valutazione (la valutazione medica)

è da riconfermare. (..)” (doc. AI 90/1).

Va

qui evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a

imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e

i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Giova

qui inoltre ricordare che secondo l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali

sono a disposizione dell’Ufficio AI per valutare le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale

dell’assicurato, determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA, di esercitare

un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile. Sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi. In questo senso scopo e senso dell’art. 49 OAI risiedono

nella possibilità, per gli Uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l’Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

la STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 2 e i rinvii giurisprudenziali

ivi menzionati).

Questo

Tribunale deve dunque concludere che, dal gennaio 2007, va ritenuta

un’incapacità lavorativa del 70% nell’attività abitualmente svolta

dall’assicurato e del 30% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti.

2.8. Accertata

dunque, dal punto di vista medico-teorico, una residua capacità lavorativa del

30% nell’attività abituale e del 70% in un’attività adeguata, con rapporto 25

settembre 2009 (doc. AI 79/1-4) il consulente in integrazione professionale,

tenuto conto dei i dati medici presenti nell’inserto, nonché delle limitazioni

poste dai periti del SAM, ha concluso:

"

(…)

L’A., vista la CL del 25% nell’abituale attività di

tappezziere e l’esperienza professionale plurienale, potrebbe essere reinserito

sul mercato del lavoro, supposto in equilibrio, in attività affini.

Inoltre, l’A. potrebbe essere impiegato, nella misura

del 70%, in tutte quelle attività, rispettose delle limitazioni funzionali

summenzionate, elencate dalla tabella RSS TA1 (suisse).

(…)" (doc. AI 79/2)

Nella

fattispecie, il consulente in integrazione ha correttamente rinviato alle limitazioni

funzionali evidenziate dal dr. __________, nel rapporto medico 3 giugno 2009

(doc. AI 77/1-2), che ha ripreso le limitazioni poste dai periti del SAM. Tenuto

conto delle limitazioni, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese

in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore

dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo,

oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con

possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo STFA I

535/05 del 7 dicembre 2006 consid. 4.4 e U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.5 con

riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Attività

che del resto non necessitano una particolare formazione.

Va

poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del

23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003 consid. 4.7).

Va

poi ricordato che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento

estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza,

l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità

di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96

consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e

riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente

all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura

del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del

lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono

tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid.

3b).

Quanto

all’età dell’assicurato (quasi 60enne al momento della resa del provvedimento

impugnato), va osservato che il TFA nella sentenza

del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere considerato

nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’oc-cupazione in un

mercato del lavoro equilibrato. In quel caso di specie era stato ritenuto che a

torto era stata soppressa una rendita intera di invalidità nei confronti di

un’assicurata a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia.

Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni

adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo

precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel

mercato del lavoro equilibrato. Sempre in merito alla

sfruttabilità della capacità di lavoro residua avuto riguardo all’età, l’Alta

Corte, nella STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010, ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Die Rechtsprechung

erachtet das Alter für die Vermittelbarkeit indes regelmässig nicht als allein

ausschlaggebend, vielmehr kommt auch der verbliebenen Restarbeitsfähigkeit erhebliches

Gewicht zu. So ist etwa ein 60-jähriger Versicherter, welcher mehrheitlich als

Wirker in der Textilindustrie tätig gewesen war, als zwar nicht leicht

vermittelbar erachtet worden. Das Bundesgericht sah aber mit Bezug auf den

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt gleichwohl Betätigungsmöglichkeiten,

da der Versicherte zwar sachlich eingeschränkt (weiterhin zumutbar waren

leichte und mittelschwere Arbeiten im Gehen, Stehen und Sitzen in geschlossenen

Räumen), aber immer noch im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig war (Urteil I

376/05 vom 5. August 2005 E. 4.2). Unter anderem mit Blick auf eine Aktivitätsdauer

von immerhin noch sieben Jahren war eine erwerbliche Umsetzung der

Leistungsfähigkeit auch einem 58-jährigen, kaufmännisch ausgebildeten

Versicherten möglich und zumutbar, der aufgrund hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit

auf einen besonderen Anforderungen genügenden Arbeitsplatz angewiesen war

(Urteil I 819/04 vom 27. Mai 2005 E. 2.2). Als arbeitsmarkttauglich angesehen

wurde auch die Restarbeitsfähigkeit eines 60-jährigen Versicherten mit einer

unter anderem wegen rheumatologischer und kardialer Probleme um 30% eingeschränkten

Leistungsfähigkeit (Urteil I 304/06 vom 22. Januar 2007 E. 4.2), gleichviel wie

diejenige eines gleichaltrigen Versicherten, dem trotz verschiedener Rückenschäden

ein vergleichsweise weites Spektrum zumutbarer Hilfstätigkeiten offenstand

(Urteil 9C_918/2008 vom 28. Mai 2009 E. 4.3). Demgegenüber verneinte das

Bundesgericht die Realisierbarkeit der Restarbeitsfähigkeit von 50% im Fall

eines 61-Jährigen (Urteil I 617/02 vom 10. März 2003 E. 3.3). Gleich verhielt

es sich bei einer 61 Jahre alten Versicherten, bei welcher die gemischte

Bemessungsmethode zur Anwendung kam, wobei im erwerblichen Teil in einer dem

Leiden angepassten Beschäftigung eine Arbeitsfähigkeit von 50 % bestand (Urteil

9C_437/2008 vom 19. März 2009). (…)” (STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010, consid. 5.2).

Avuto

riguardo alla mancanza di conoscenze professionali – a prescindere dal fatto

che, come sopra già evidenziato, nell’ambito industriale, ma anche nel

settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle attività che non

presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica

– va rilevato

che, in una sentenza 35.2007.105 del 6 agosto 2008, confermata, nella misura

che qui interessa, dal TF con pronunzia 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

(concernente un assicurato quasi analfabeta, senza formazione scolastica e professionale,

con scarse conoscenze della lingua italiana e che aveva sempre esercitato

un’attività manuale non qualificata), questa Corte ha giudicato come non irrealistiche

le opportunità di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa su un

mercato equilibrato del lavoro, conclusione che si impone anche nel caso sub

judice, giacché il ricorrente presenta una “situazione di partenza” decisamente

migliore.

In

esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve dunque concludere che sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato

sarebbe in grado di esercitare, nella misura dell’70%, nonostante il danno alla

salute.

2.9. Quanto

alla valutazione economica, ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali

svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V

249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), che per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (DTF 129 V 222) – per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2008 visto

che è dal 2007 che vi è stato un peggioramento della situazione valetudinaria – e che conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali vale l'obbligo di ridurre il danno (e che non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione), valgono le seguenti considerazioni.

Partendo

dal reddito da valido, ritenuto nella STCA del 6 dicembre 2006, per il 2002 di

fr. 40'000.--, si ottiene per il 2008 un reddito da valido pari a fr. 43'349.57

(fr. 40'000.-- aumentati del 1.4% per il 2003, 0.9% per il 2004, 1.0% per il

2005, 1.2% per il 2006, 1.7% per il 2007 e 2.0% per il 2008; cfr. la tabella

B10.2 relativa all’evoluzione dei salari nominali totale, pubblicata in La Vie économique 9-2009 pag. 95).

Nel

2008, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80

consid. 5b/cc), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59'978.88 (fr. 4'806.--

riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 9-2009, pag. 94] moltiplicati per

12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]). Considerata

la capacità lavorativa del 70% e applicata la riduzione del 10% riconosciuta

dal consulente in integrazione professionale –

al proposito va osservato che il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido si attesta infine in fr. 37'786.69

(fr. 59'978.80 x 70% e ridotti del 10%).

Ritenuto

il reddito da valido di fr. 43'349.57 e quello ipotetico da invalido di fr.

37'786.69 si ottiene un grado d’invalidità del 13% ([43'349.57 - 37'786.69] x

100 : 43'349.57 = 12.83% arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2) che non da diritto ad alcuna rendita

d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va

qui ancora evidenziato che – ricordato che i presupposti (cumulativi) necessari per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario

o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti) – l’assicurato non può, in ogni caso, essere esonerato dalle spese in

quanto il suo ricorso manifestamente privo di possibilità di esito favorevole.

Infatti all’insorgente (che si era già visto respinto il suo ricorso interposto

contro la decisione su opposizione del 23 dicembre 2005) non poteva sfuggire la

necessità di documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le valutazioni

dei periti del SAM non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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