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Decisione

32.2010.155

Rendita temporanea a casalinga. Conferma della valutazione medico-teorica della capacità lavorativa e del grado d'invalidità in applicazione del metodo misto

21 gennaio 2011Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti non hanno sommato le incapacità lavorative reumatologica e psichiatrica

poiché “si integrano in quanto entrambe prendono in considerazione la sintomatologia

principale dell’assicurata, cioè il disturbo somatoforme, considerando quindi

la stanchezza cronica, il dolore cronico ecc...” (doc. AI 25-34).

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..

123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc);

Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9. Va infine rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto

tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa

suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A

determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta

comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione

riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente

sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007),

l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità

di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e

la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto

primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed,

infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi

alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli

sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA

inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid.

2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung

in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähig-keit,

San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;

STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).

2.10. Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la dettagliata e convincente la perizia pluridisciplinare del SAM. In

essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa la capacità

lavorativa del 50% in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha prodotto

documentazione medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza

delle conclusioni del SAM.

2.10.1. Nel

ricorso, riprendendo quanto già sostenuto nelle osservazioni 4 settembre 2009

al progetto di decisione del 10 agosto 2009 (doc. AI 48-1), l’assicurata

contesta la valutazione medico-teorica del SAM, sostenendo che tale valutazione

è sconfessata dagli specialisti consultati. Al riguardo essa ha evidenziato:

(…)

In particolare il dr. __________, reumatologo, nel

proprio rapporto all'indirizzo del SAM del 17.6.2008, afferma a guisa di

conclusione del medesimo: "Dal punto di vista reumatologico teorico

l'assicurata potrebbe essere teoricamente in grado di svolgere ancora

un'attività leggera ed adatta, possibile unicamente utilizzando l'arto

superiore destro, che eviti movimenti con l'arto superiore destro sopra l'orizzontale

a tempo pieno e con un rendimento ridotto almeno nella misura del 50%,

In pratica, realisticamente appare soltanto un'attività protetta".

Si impongono dette considerazioni:

· avantutto potrebbe essere un'incapacità al lavoro

anche superiore al 50%, giacché l'avverbio "almeno" ci pare chiaro.

Si tratterebbe pertanto di accertare quale sia l'incapacità al lavoro di un persona

capace almeno in ragione del 50%. Sicuramente non solo del 50%. Si sarebbe

dovuto chiedere spiegazioni prima di giungere ad una conclusione. Ma nei fatti

la risposta il medico la dà, come vedremo.

· In secondo luogo da un profilo funzionale, che è poi

quanto ci interessa, il medico accerta che l'attività leggera si deve limitare

all'utilizzo del braccio destro e non al di sopra dell'orizzontale, senza

utilizzare il sinistro. Ci si scusi ma ci si dica quale lavoro ragionevolmente

può essere fatto e quale tipo di rallentamento condizioni tale limitazioni.

Anche qui si sarebbe dovuto chiedere lumi al medico. Ma non è stato fatto. Ma

anche qui il medico risponde.

· In effetti il dr. __________ riferisce che

sostanzialmente l'attività possibile è in un contesto protetto. Quantunque si

possa affermare che tali conclusioni non spettano al medico, questa è concretamente

la persona che meglio di ogni altra può dare una valutazione di tale genere.

Ciò la dice tutta. In altri termini questa persona non ha un contesto nel quale

ragionevolmente possa svolgere un'attività lucrativa.

Si noti come tutte queste considerazioni si riferiscano

sostanzialmente soltanto al contesto reumatologico e solo a quello. (…)"

(Doc. I, pag. 4-5)

In

merito a quanto rilevato sopra, su richiesta del SMR, con scritto 25 gennaio

2010 la responsabile del SAM ha precisato quanto segue:

(…)

Riguardo alla valutazione del Dr. __________, e dopo

aver condiviso telefonicamente con quest'ultimo quanto segue, facciamo notare che

lo specialista ha segnalato al punto 5 della sua perizia come la valutazione, a

suo modo di vedere, "non possa non tener conto di un'importante stato di

sofferenza di natura prevalentemente psicosociale, ma anche di dolori che non

sono quantificabili e che hanno portato a pseudoparesi con relativa progressiva

anchilosi delle articolazioni coinvolte e atrofia della muscolatura".

"Un problema inizialmente psicosociale è diventato infine somatico

attraverso cadute e la non guarigione dei piccoli danni riportati."

Controindicati ritiene ulteriori interventi chirurgici

che non sono veramente indispensabili.

Sempre il nostro consulente Dr. __________ ritiene

urgente sottoporre I'A. ad una presa a carico psichiatrica. Quando segnala che

la capacità lavorativa è ridotta "almeno nella misura del 50%", egli

stesso ammette, nel colloquio avuto con la sottoscritta, che l'

"almeno" può essere fuorviante.

Il Dr. __________ segnala come la sua valutazione abbia

preso in considerazione l'attitudine dell'A. e le sue lamentele soggettive e

non tanto i dati oggettivi, i quali risultavano in secondo piano da questa

attitudine e quadro grottesco psicosomatico. (…)" (Doc. I, pag. 3-4)

In

merito alla frase “in pratica realisticamente appare soltanto un’attività

protetta”, nelle citate spiegazioni 25 gennaio 2010 il SAM ha rilevato:

(…)

Considerandi

II fatto di aver messo la frase seguente "in

pratica realisticamente appare proponibile solo un'attività protetta",

come da stessa affermazione dello specialista Dr. __________, intendeva che realisticamente,

sulla base della convinzione dell'A., la quale non si riteneva più in grado di

entrare in un ciclo lavorativo e in considerazione dei disturbi soggettivi da

essa lamentati, non sarebbero state possibili attività lucrative. Ha

espresso questa frase, che però, come ben specificato dal Dr. __________ stesso

nella comunicazione telefonica avvenuta, si basava soprattutto sui disturbi

soggettivi e le lamentele soggettive dell'A. e non tanto sui dati oggettivi

che, come da sua stessa ammissione, risultavano difficili da valutare, proprio

in considerazione del grottesco quadro psicosomatico che presentava l'A..

(…)" (Sottolineatura del redattore; doc. I, pag. 4)

Questo

TCA rileva che per la stesura del complemento peritale la responsabile del SAM

ha fatto capo anche ad un colloquio telefonico con il dr. __________ e non vi

sono motivi che permettono di mettere in dubbio le spiegazioni da esso fornite.

Infatti, nel rapporto 17 giugno 2008 lo specialistica in reumatologia ha sottolineato

una problematica psicosociale e psicosomatica (“ … la capacità lavorativa è

molto difficile da valutare di fronte ad un grottesco quadro psicosomatico…; …

la valutazione non può dunque a mio avviso non tener conto di un importante

stato di sofferenza di natura prevalentemente psicosociale…; ….un problema

inizialmente psicosociale è divenuto infine somatico attraverso cadute e la non

guarigione dei piccoli danni riportati….; … la paziente ha urgentemente bisogno

di una presa a carico psichiatrica…), oggetto in seguito dell’accurata e

dettagliata valutazione psichiatrica da parte della dr.ssa __________ (cfr. consid.

2.10

).

Infine,

va fatto presente che numerose sono le attività leggere che ragionevolmente

posso essere svolte con il solo utilizzo dell’arto superiore destro non sopra

l’orizzontale, tra cui tutte le mansioni di sorveglianza e di controllo tenuto

conto che l’assicurata non risulta essere mancina.

2.10.2

L’insorgente

sostiene che:

(…)

Non si comprende, né è motivato e tantomeno risulta

dagli atti, che dal settembre 2007 l'assicurata avrebbe migliorato la propria

situazione valetudinaria. Ben al contrario si palesa che la prognosi futura è

del tutto negativa, senza prospettive di miglioramento, semmai di

peggioramento. Non vi è traccia di prospettive di miglioramento. Al contrario.

A p. 33 del rapporto del SAM si recita testualmente:

"La prognosi è da considerare non buona a causa dell'atteggiamento

regressivo assunto dall'assicurata e dal contesto psicosociale". (…)"

(Doc. I, pag. 3)

Come

si legge nelle motivazioni della decisione contestata, dall’ottobre 2007

l’assicurata è stata considerata abile in un’attività adeguata nella misura del

50%. Infatti, come rimarcato nello scritto 25 gennaio 2010 del SAM, in quel

mese il medico dell’__________, per i postumi infortunistici alla spalla sinistra,

aveva accertato una capacità lavorativa del 100% (cfr. il relativo rapporto 10

ottobre 2007 negli atti LAINF in doc. AI 27). Rispetto ai precedenti periodi di

totale inabilità in qualsiasi attività, quello attestato nell’ottobre 2007 è da

considerarsi un oggettivo miglioramento.

2.10.3

Da

ultimo, riguardo alla perizia psichiatrica l’assicurata ha sostenuto:

(…)

La perito psichiatra, la dr.ssa __________ riferisce,

nel proprio rapporto del 27.6.2008, di una persona incapace al lavoro in misura

del 40%. In realtà la descrizione presente in tutto il suo rapporto pare di

diverso segno: "Ella appare apatica, abulica, affaticata, poco capace

di prestare al momento attenzione all'esterno, all'altro. Poco, affatto, capace

di autodeterminarsi oltre a temi di dolore e ritiro. Preda di un dolore che

l'accerchia e la lascia regredita e arresa. Il corpo parla solo temi di dolore

e sofferenza; il contatto interpersonale è foriero di disagio per un confronto

che le rimanda di se stessa un'immagine negativa che già da sola non tollera".

Appare patente che il medico abbia travisato la

quantificazione o comunque vi abbia dato un valore diverso da quello che può

essere. Non si comprende, ne è descritto, come si possa giungere a tale dato

relativo all'incapacità al lavoro. (…)" (Doc. I, pag. 5)

Orbene,

va fatto presente che la conclusione della residua capacità lavorativa del 40%,

esposta al punto no. 5 della perizia, è frutto di una valutazione complessiva

sia dei dati oggettivi che di quelli soggettivi. Nel complemento peritale del 2

dicembre 2009 la dr.ssa __________ ha dettagliatamente descritto l’aspetto psichiatrico,

confermando la conclusione circa il grado della residua capacità lavorativa

(doc. AI 57-8). Infine, nel già citato complemento 25 gennaio 2010 il SAM ha

puntualizzato:

(…)

Concludendo, per quanto concerne la problematica

psicosomatica e il disturbo

somatoforme, secondo i criteri di Forster possiamo dire che non esiste una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata, come ben descritto dalla

Dr.ssa __________.

Sono presenti delle malattie fisiche croniche con però

dei dati oggettivi che non giustificano il quadro clinico presentato, non

esiste un vero e proprio ritiro sociale, in quanto comunque l'A. esce con i famigliari

e con le amiche.

Esiste si un guadagno dalla malattia, ma a questo

proposito possiamo dire che l'A. non ha mai subito ricoveri in ambito

psichiatrico e non è neppure trattata in questo senso, per cui, solo dopo un adeguato

e prolungato trattamento si può dire se tali trattamenti abbiano fallito e se

effettivamente il quadro non sia più risolvibile. Questo rispondendo pure al

punto 5 dove si parla di un successo terapeutico insoddisfacente.

Sulla base di questi dati non possiamo nemmeno

attestare che siamo di fronte ad un comportamento cooperativo o uno sforzo da

parte dell'A., di superare questi problemi.

Una tendenza ad esagerare i sintomi lamentati è invece

presente.

Quindi sulla base di quanto appena descritto riteniamo che

non possiamo attestare un'incapacità lavorativa superiore al 40% per la problematica

psichiatrica. Il fatto che la patologia psichiatrica e quella reumatologica non

sono state sommate è già stato ben spiegato nella perizia e cioè perché il

quadro dominante è quello di un dolore cronico, che è stato valutato da

entrambi i consulenti e pertanto non va sommato. (…)" (Doc. AI 57-6)

Pertanto

è da ritenere che la componente extra-somatica sia stata attentamente valuta. L’insorgente

non ha del resto prodotto alcuna documentazione atta a sovvertire le conclusioni

peritali.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.10.4

In

conclusione, sulla base della perizia SAM, alla quale va dato

valore probatorio pieno (cfr. 2.8), richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.

8b) che l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 50% in attività

adeguate.

2.11

Per quel che concerne l’aspetto

economico, nel rapporto finale 12 dicembre 2008 la consulente in integrazione

professionale, tenendo conto delle limitazioni mediche, ha ritenuto che nel

caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere una riqualifica professionale,

precisando inoltre la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente

accessibili alla ricorrente (doc. AI 28-2). Tale valutazione è stata ribadita

nel successivo rapporto 28 ottobre 2009 (doc. AI 50).

In merito alla determinazione del grado d’invalidità relativo alla

parte salariata, la consulente ha rettamente utilizzato il metodo ordinario.

Quale reddito da valido, essendo l’ex datore di lavoro

(un’impresa di pulizia) fallito, essa ha utilizzato i dati statistici ISS 2007

nazionali (tabella TA1) relativi al ramo economico 74 (settore informatico),

livello di qualifica 4 (attività semplici e ripetitive), sesso femminile. Tenuto

conto che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe lavorato al 50% il

reddito da valido è stato quantificato in fr. 23'439.--.

Come

rettamente evidenziato nella risposta di causa, sarebbe stato più corretto fare

riferimento al ramo economico no. 93 (servizi personali), circostanza che

comunque non influisce sull’esito finale della vertenza.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario

statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel

frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid.

4.

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel

caso di specie, la consulente, conformemente la citata giurisprudenza, ha

utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.). Essa ha poi tenuto

conto di una residua capacità lavorativa del 50% e di una riduzione del reddito

per circostanze personali (10%). Il reddito da invalido è stato di conseguenza

determinato in fr. 22'987.--. Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità corrisponde

al 2% (23'439 - 22'987 x 100 : 23'439).

Nel

ricorso l’insorgente sostiene che dal reddito da invalido vada considerata la

percentuale di lavoro svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute

(50%). Questa modalità di calcolo non può essere confermata.

Come

fatto presente in diverse precedenti sentenze (cfr. ad esempio STCA 32.2009.200

del 7 luglio 2010 consid. 2.21.), va dapprima evidenziato che nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale federale ha

annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice aveva

dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto,

come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto

percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che ella

esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività

adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in applicazione del

metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare

nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in

attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi

rapportato alla quota parte in attività salariata.

L’Alta

Corte nella decisione del 20 maggio 2008 9C_293/2007 pubblicata in RtiD I-2009,

pag. 255 aveva infatti rilevato che:

4.5

A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo

giudice di avere contrapposto al reddito da invalida

(incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità

[v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come

ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di lavanderia,

custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione è

giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in applicazione

del metodo misto, secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito

lucrativo fanno stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base

temporale di un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza

danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006, consid.

4.

). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non è infatti

quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di persona

esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli ipoteticamente,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante, guadagnerebbe senza danno

alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Anche

nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%

come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in

attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività

salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva

quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita

intera di invalidità.

Pertanto,

il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve

essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa

stabilita dalla perizia SAM (50%), poi della percentuale stabilita per tener

conto delle circostanze specifiche del caso concreto (10%). È solo

successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo), come verrà esposto

in seguito, che si tiene conto della quota parte relativa all’attività

salariata del 50%.

La

ricorrente rivendica una riduzione per motivi personali tra il 15 ed il 20%, quindi

maggiore di quella riconosciuta dall’Ufficio AI (10%). Ora, pur volendo tenere

conto di una riduzione massima del 25%, l’assicurata non avrebbe diritto ad una

rendita non raggiungendo un grado d’invalidità complessivo del 40% (cfr.

consid. 2.13).

2.12

Per

quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.6), è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 disponibile in italiano (solo

le versioni in tedesco e francese sono state aggiornate al 1° gennaio 2008 ed

al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di

trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra

3088.

della versione francese e tedesca) ha previsto una nuova ripartizione delle

singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel

caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di

esse.

In

particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 versione tedesca e

francese) prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3096, 3097 e 3098 (rispettivamente cifre 3087, 3088 e 3089 versione

tedesca e francese) si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,

nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la

sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,

della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa

M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11

agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I

685/02).

Nella

fattispecie in esame, il rapporto d’inchiesta è stato allestito il 16 febbraio

2009.

(doc. AI 31). Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio

dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione,

l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 50,5%.

Con

il ricorso l’insorgente sostiene tale valutazione “per nulla congruente con le

conclusione mediche e non tiene contro il rallentamento”. Orbene, dalla

lettura del rapporto si evince invece come l’assistente abbia ben tenuto conto

delle limitazioni dell’insorgente, tant`è che il giudizio finale sugli impedimenti

corrisponde alle conclusioni della perizia SAM laddove l’interessata è stata ritenuta

abile al 50% quale casalinga (cfr. consid. 2.7). Pertanto alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione,

ritenuto come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità

di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è stata inoltre

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

2.13

Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 50% tra

attività salariata e casalinga, dall’ottobre 2007 il grado

d’invalidità globale corrisponde al 26%, come esposto nella decisione

contestata:

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata

50% 2%

1%

Casalinga

50% 50,5% 25,25%

Grado

d’invalidità globale 26%

Tenendo

conto, per ipotesi di lavoro, di una riduzione (massima) del 25%, il reddito da

invalido corrisponderebbe a fr. 19'155.-- (51'082 : 2 = 25'541 meno il 25%);

raffrontato con il reddito da sano di fr. 23'439.-- il grado d’invalidità

limitato alla parte salariata risulterebbe del 18,2%. Tenendo conto della

ripartizione del 50% tra attività salariata e casalinga, il grado d’invalidità per

la parte salariata sarebbe del 9% (50% di 18,2) che sommato al 25,25% per la

parte casalinga darebbe ad un grado d’incapacità al guadagno complessivo del

35%, non sufficiente per aprire il diritto ad una rendita.

Di

conseguenza dal 1° febbraio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento, art. 88a cpv.

1.

OAI), il diritto alla rendita cessa.

Ne

consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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