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Decisione

32.2010.158

Decisione dell'UAI va modificata nel senso che l'assicurata,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha diritto ad 1/4 di rendita per un breve periodo di tempo e poi ad una mezza rendita AI

26 maggio 2011Italiano111 min

Source ti.ch

Fatti

I

patrocinatori hanno inoltre postulato la concessione a favore dell’assicurata

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale

(doc. I).

In

sostanza i legali dell’assicurata hanno contestato il fatto che l’UAI non abbia

tenuto conto della percentuale di incapacità lavorativa del 65% indicata dal

dr. __________ in sede peritale.

I

patrocinatori dell’interessata hanno poi criticato la percentuale di riduzione

del reddito da invalido, del 10%, accordata dal consulente in integrazione

incaricato, chiedendo l’applicazione della percentuale di riduzione massima del

25%.

L’avv. RA

1 hanno pure contestato le risultanze dell’inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica, sottolineando che la stragrande

maggioranza delle attività casalinghe “sia comparabile alla gamma di attività

tipiche del lavoro di ausiliaria di pulizie. Siccome nel caso presente – a

differenza ad esempio di una impiegata di ufficio – non vi è distinzione

qualitativa fra le attività salariate e quelle di casalinga, la ricorrente

ritiene che è ingiusto ed arbitrario valutare l’inabilità lavorativa

differentemente a dipendenza del grado di occupazione di un assicurato”.

I legali

hanno quindi concluso che le percentuali di impedimento nello svolgimento delle

attività casalinghe devono essere aumentate almeno al 65%, “visto e considerato

che secondo la perizia bidisciplinare del dr. __________ del 17 marzo 2008 la

ricorrente è complessivamente inabile al lavoro in tale misura e che questa

valutazione vale sia per le attività da salariata che per le attività da

casalinga”.

In

conclusione, quindi, a mente dei patrocinatori, in applicazione del metodo

misto di calcolo, il grado di invalidità dell’assicurata ammonterebbe al

66.42%, percentuale che darebbe diritto a tre quarti di rendita di invalidità (doc.

I).

1.4. In data 10

giugno 2010, i patrocinatori hanno trasmesso al TCA il certificato municipale

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV

+ 1).

1.5. L’UAI, in

risposta, dopo avere ribadito la correttezza del calcolo dell’invalidità

effettuato dall’amministrazione, in applicazione del metodo misto, ha

confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso (doc.

VII).

1.6. In corso di

causa, il TCA ha chiesto all’UAI alcune precisazioni in merito al calcolo

effettuato per stabilire il diritto alla rendita dell’assicurata, chiedendo in

particolare all’amministrazione di comunicare se viene confermato il diritto ad

un quarto di rendita dal mese di settembre 2006 (doc. IX).

L’UAI ha

risposto con scritto del 16 novembre 2010 (doc. X), che è stato trasmesso

all’assicurata, per conoscenza (doc. XI).

1.7. In data 29

novembre 2010, il TCA, dopo avere riscontrato un errore nel calcolo operato

dall’UAI per la determinazione del grado di invalidità secondo il metodo misto

di calcolo, ha dato alla ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso per

ovviare alle conseguenze di una reformatio in pejus (doc. XII).

1.8. Con scritto

del 10 dicembre 2010, l’avv. RA 1 ha rilevato che, a suo modo di vedere,

l’assicurata deve essere considerata o inabile totalmente nella sua

professione, oppure inabile al lavoro al 50% rispetto a 4 ore di lavoro,

percentuale che equivale al 24%. In questa ultima eventualità, la riduzione del

salario da invalida al 24% non avrebbe nulla a che vedere con la quota parte

salariata, ma corrisponderebbe alla percentuale di capacità lavorativa residua

esigibile dal profilo medico dall’interessata (doc. XIII).

1.9. In data 16

dicembre 2010 il TCA ha chiesto all’UAI di comunicare se, alla luce dei

documenti XII e XIII, l’amministrazione conferma oppure no il calcolo che ha

portato all’attribuzione a favore dell’interessata di un quarto di rendita a

partire dal mese di settembre 2006, come indicato nella decisione impugnata

(doc. XIV).

1.10. Con scritto

del 10 gennaio 2011, l’UAI ha precisato di avere tenuto conto, nel calcolo del

grado di invalidità, di una residua capacità lavorativa dell’assicurata del 24%

nella sua professione abituale e non del 35% in ogni attività. Pertanto,

l’amministrazione ha operato il raffronto dei redditi tra quanto guadagnato

dall’assicurata nella sua precedente attività, svolta al 24% (reddito da

valida) e quanto invece ella avrebbe potuto guadagnare da invalida, partendo da

un reddito statistico del 100%, del quale “è stata ritenuta solo la percentuale

del 24%, deducendo in seguito la riduzione di rendimento certificata dal dr. __________

del 50% (per un’attività sull’arco di 2 ore al giorno), le riduzioni del 10%

determinate dal consulente in integrazione e dell’11.62% per il GAP salariale”,

giungendo ad un grado di invalidità del 46%, poi riportato alla quota parte

salariata del 24%. L’UAI ha sottolineato che “tale calcolo è dovuto in effetti

alla specificità del caso, nel quale l’incapacità lavorativa determinata

medicalmente varia in base alla percentuale lavorativa” (doc. XV).

1.11. Con scritto

del 26 gennaio 2011, l’avv. RA 1 ha preso atto che l’amministrazione ha

confermato che nel caso di specie “il salario da invalida in attività esigibile

deve essere calcolato (nella variante più conveniente per l’Ufficio AI) tenendo

conto di una “Restarbeitsfähigkeit” del 24% (due ore al giorno, ossia il 50% di

due volte due ore al giorno)”, venendo dunque meno le basi per una reformatio

in pejus (doc. XVII).

1.12. Con scritto

del 28 gennaio 2011, il TCA, rinunciando alla prospettata reformatio in pejus,

ha comunicato al patrocinatore dell’assicurata che il Tribunale avrebbe

proceduto all’emanazione della sentenza (doc. XVIII).

Il doc.

XVII e il doc. XVIII sono stati trasmessi all’amministrazione (doc. XIX), per

conoscenza.

1.13. In data 31

gennaio 2011, il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo di illustrare le ragioni

per le quali, nel determinare il reddito da invalida, l’amministrazione ha

fatto riferimento all’insieme del settore privato anziché riferirsi al solo

settore di attività specifico dell’interessata, ritenuto che l’unica attività

ancora esigibile dall’assicurata è quella precedente di ausiliaria di pulizie

(doc. XX).

L’amministrazione ha risposto con scritto del 14

febbraio 2011, al quale ha allegato la presa di posizione del consulente in

integrazione professionale competente (doc. XXI + bis).

1.14. Ritenendo che

la risposta dell’amministrazione necessitasse di ulteriori chiarimenti, in data

17 febbraio 2011 il TCA ha nuovamente interpellato l’UAI, chiedendogli di

“elencare quali attività sono da ritenere riconducibili al ramo economico “93: servizi

personali”, nei diversi livelli di qualifica” (doc. XXII).

L’UAI ha

risposto con scritto del 28 febbraio 2011, nel quale ha osservato che, sulla

scorta di quanto indicato dal consulente IP incaricato – il quale, dopo avere

attentamente vagliato i quesiti posti dal TCA, ha rilevato di avere

erroneamente tenuto conto del ramo economico 93.4, anziché di quello corretto,

identificato nella categoria 85.4 (doc. XXIII/1-2) - “il ricorso merita

parziale accoglimento, nel senso che la decisione del 6 maggio 2010 è annullata

e all’assicurata è accordato un quarto di rendita dal 1° settembre 2006 (grado

AI 40%) e mezza rendita di invalidità a partire dal 1° dicembre 2006 (grado AI

52%)” (doc. XXIII).

1.15. Con scritto

del 7 marzo 2011, l’avv. RA 1 – dopo avere indicato di avere preso atto della

proposta dell’UAI di accordare all’interessata una mezza rendita di invalidità,

rilevando che l’amministrazione ha omesso di allegare il calcolo dettagliato

relativo al gap salariale del 27.6% - ha osservato di mantenere la propria

richiesta ricorsuale di potere ottenere il diritto a tre quarti di rendita di

invalidità (doc. XXV).

1.16. Con

osservazioni del 16 marzo 2011, l’UAI ha provveduto a trasmettere al TCA il

calcolo dettagliato della percentuale di gap salariale determinata dal

consulente IP incaricato (doc. XXVIII + 1-2).

Tale

scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (doc. XIX), per

una presa di posizione.

Nonostante

un sollecito (doc. XXX), l’assicurata è rimasta silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o

della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ;

STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre

2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata

un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1° settembre 2006.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata

in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,

pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori

sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

In

particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

7.3 Anlässlich ihrer

Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3

BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen

im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von

Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen

vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist

namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die

versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im

Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste

erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter

IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit

Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der

sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche

Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,

grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen

Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt

möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche

anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine

grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den

Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit

allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich

erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je

komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind

(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher

intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit

der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung

berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein

(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder

psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,

behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber

nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf

Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit

ausgeschlossen werden kann.

7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn

aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht

bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen

Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,

dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.

7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht

hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche

Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,

wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll

ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die

Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4 Ein

allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der

Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt

werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen

Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die

Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch

frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für

die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person

gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das

Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys

etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein

stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des

Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit

einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine

Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie

Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von

einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im

erwerblichen Bereich ausgegangen werden.

7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig

bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide

Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich

stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist

demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren

Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen

Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge

der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte

Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig

ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets

auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung

an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der

Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine

Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller

jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt

ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint

vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen

ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten

Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,

auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist

schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei

Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen

Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst

würde." (DTF 134 V 12-14)

Al

riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die

familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4. Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur

sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung

findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne

gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im

Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich

wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für

den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich

massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im

Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war

offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im

erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im

jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04

vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren

Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter

Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9

wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs-

und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten

Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative

gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann

gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und

Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die

verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und

wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich

vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich

stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 %

beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als

Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre

Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen

konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung

über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten

diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.6. Ai sensi

dell'art. 29 cpv. 1 vLAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007):

"

il diritto alla rendita secondo l'articolo 28

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a) presenta

un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b) è

stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno

il 40 per cento in media."

Tali

principi sono ora stati ripresi dall’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore a partire

dal 1° gennaio 2008, del seguente tenore:

" L’assicurato

ha diritto a una rendita se:

a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione

ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante

un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di

questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.”

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2007), il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel

momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,

incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.

La lett.

b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati

patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un

peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA

del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05)).

Di regola

il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Alla

scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -

questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i

disposti dell'art. 28 LAI.

L'ammontare

della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro

durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua

dopo i 360 giorni. Di conseguenza, una rendita intera (secondo l'art. 28 cpv. 1

LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003) potrà essere riconosciuta solo se

l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi

almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari

grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del

60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una

mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno

supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di

lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato

avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit.

pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127; STCA del 21 settembre 2005 nella

causa W., 32.2005.82; STCA del 27 aprile 2004 nella causa P., 32.2003.79).

Questi

principi sono stati confermati dal Tribunale federale in una sentenza 8C_5/2010

del 24 marzo 2010 nella quale ha rilevato:

"

3.2 Im Anwendungsbereich von Art. 29 Abs. 1 lit.

b IVG entsteht der Rentenanspruch frühestens zu dem Zeitpunkt, in dem der

Versicherte während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich

mindestens zu 40 % arbeitsunfähig gewesen war. Die Rentenhöhe ist sowohl vom

Ausmass der nach Ablauf der Wartezeit weiterhin bestehenden Erwerbsunfähigkeit

als auch von einem entsprechend hohen Grad der durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit

während des vorangegangenen Jahres abhängig. Somit kommt eine ganze Rente erst

in Betracht, wenn der Versicherte während eines Jahres durchschnittlich

mindestens zu 66 2/3 % (Art. 28 Abs. 1 IVG in der hier massgebenden, bis 31.

Dezember 2003 gültig gewesenen Fassung) arbeitsunfähig gewesen und weiterhin

wenigstens im gleichen Umfang invalid im Sinne von Art. 28 Abs. 1 IVG ist (vgl.

Urteil I 392/02 vom 23. Oktober 2003 E. 4.2.1). Die durchschnittliche

Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit während eines Jahres und die nach Ablauf

der Wartezeit bestehende Erwerbsunfähigkeit müssen somit kumulativ und in der

für die einzelnen Rentenabstufungen erforderlichen Mindesthöhe gegeben sein,

damit eine Rente im entsprechenden Umfang zugesprochen werden kann (BGE 121 V 264 E. 6b/cc S. 274; 105 V 156 E. 2c/d S. 160 f.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, S. 236 f.)."

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30

giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

Vi è

interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1

LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) allorché l'assicurato è

interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una

capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua

rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto

se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle

forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC

1964 p. 168).

2.7. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato

può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa

che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In

quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente

esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata

da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se

l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior

rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della

capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che

essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996

pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag.

182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007.

Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal

cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que

cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale,

deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès

lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais

il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements

thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha

ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone

in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF

del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia bidisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la

patologia psichiatrica (dr. __________) e quella ortopedica (dr. __________).

Il dr__________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto peritale del 26

novembre 2007, dopo avere illustrato i dati anamnestici e lo status psichico, ha

posto le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado

lieve-medio (ICD10-F33.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”

(doc. 59-27).

A

proposito della capacità lavorativa, lo specialista ha ritenuto che tali

patologie hanno reso l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 50% a

partire dal 2006 e nella misura del 45% a decorrere dalla data dell’esame

peritale (doc. 59-28). La medesima percentuale di incapacità lavorativa del 45%

vale, a mente del perito, anche per quanto concerne l’attività di casalinga

(doc. 59-29).

Il dr. __________

ha considerato che le limitazioni funzionali dell’assicurata siano causate

“dagli stati di angoscia, dall’apatia e dall’abulia, oltre che dalla sintomatologia

algica”, che la rendono “lenta, con una maggiore affaticabilità, meno

concentrata e con una minore resistenza al lavoro”, anche in attività leggere (doc.

59-28).

Lo

specialista in psichiatria ha infine consigliato un adeguamento del trattamento

con farmaci antidepressivi, ritenendo “il trattamento attualmente in corso

insufficiente e sotto-dosato” (doc. 59-28).

__________. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, nella perizia del 13 marzo 2008, dopo aver riassunto l’anamnesi

della paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi, ha posto le diagnosi di

“sindrome radicolare irritativa cicatriziale residuale S1 a sx in presenza di

uno stato dopo emilaminectomia e discectomia lombosacrale in data 23.04.03 con

evidenza radiologica di importante fibrosi cicatriziale periradicolare (RM del

01.03.04); sindrome vertebrale/spondilogena lombare in presenza di una

disfunzione segmentale lombosacrale; cervico-brachialgia in presenza di

verosimili alterazioni degenerative medio-cervicali; disturbo statico ai piedi

bilaterale con ipercallosità in corrispondenza dei capitelli metatarsali II a

IV; sindrome del tunnel-carpale bilaterale, attualmente poco sintomatica” (doc.

59-7).

Sulla

base di queste patologie, il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurata presenti

“un’inabilità lavorativa praticamente completa in qualità di ausiliaria di

pulizie con ingaggio sull’arco di tutta una giornata; un’inabilità lavorativa

nella misura del 50% svolgendo un’attività sull’arco di due ore al giorno; dal

punto di vista somatico inabilità lavorativa nella misura del 50% quale

casalinga” (doc. 59-8).

Lo

specialista ha poi considerato l’assicurata abile al lavoro nella misura del

50% nello svolgimento “di attività lavorative molto leggere, che rispecchino le

limitazioni funzionali attinenti in particolare al carico del tronco e

dell’arto inferiore sinistro” (doc. 59-9).

Il dr. __________

ha precisato che “sarebbe auspicabile che la signora RI 1 possa esercitare una

attività durante 4 ore circa al giorno in due blocchi intercalati da un periodo

prolungato di riposo” (doc. 59-9).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 17 marzo 2008, il dr. __________, tenuto

conto anche del consulto specialistico del dr. __________, ha posto le diagnosi

di “sindrome radicolare irritativa cicatriziale residuale S1 a sx in presenza

di uno stato dopo emilaminectomia e discectomia lombosacrale in data 23.04.03

con evidenza radiologica di importante fibrosi cicatriziale periradicolare (RM

del 01.03.04); sindrome vertebrale/spondilogena lombare in presenza di una

disfunzione segmentale lombosacrale; cervico-brachialgia in presenza di

verosimili alterazioni degenerative medio-cervicali; disturbo statico ai piedi

bilaterale con ipercallosità in corrispondenza dei capitelli metatarsali II a

IV; sindrome del tunnel-carpale bilaterale, attualmente poco sintomatica;

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado lieve-medio

(ICD10-F33.1); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc.

59-7).

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, il dr. __________, dopo

avere indicato che “le patologie somatiche e fisiche (recte: psichiche,

n.d.r.) si sovrappongono solo parzialmente a causa soprattutto della

componente depressiva con stati di angoscia, apatia ed abulia che incidono

anche sulle limitazioni dovute alle patologie algica, fisica, somatoforme”, ha

considerato l’assicurata “complessivamente inabile al lavoro nella misura dei

due terzi (circa 65%)” (doc. 56-9).

Nel

rapporto medico del 31 marzo 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in

medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha posto le

diagnosi principali di “sindrome radicolare irritativa cicatriziale residuale

S1 a sx in presenza di uno stato dopo emilaminectomia e discectomia

lombosacrale (23.04.2003) con evidenza radiologica di importante fibrosi

cicatriziale periradicolare (RM del 01.03.04); sindrome

lombovertebrale/spondilogena lombare in presenza di una disfunzione segmentale

lombosacrale; cervico-brachialgia in presenza di verosimili alterazioni

degenerative medio-cervicali; sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

di grado lieve-medio (ICD10-F33.1); sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10-F45.4)” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa, quella di “disturbo statico ai piedi bilateralmente con

ipercallosità in corrispondenza dei capitelli metatarsali II-III e IV” (doc.

60-1).

Il dr. __________,

dopo avere indicato i limiti funzionali dell’assicurata, ha indicato che

l’interessata è da ritenere, nella sua attività di ausiliaria di pulizie, “inabile

al lavoro al 65% dal mese di novembre 2007 (inabilità lavorativa del 50%

svolgendo un’attività sull’arco di due ore al giorno)”, mentre in attività

adeguate è da considerare “inabile al lavoro al 50% dal punto di vista somatico

(svolgendo un’attività molto leggera, sull’arco di 4 ore al giorno, in due

blocchi intercalati da un periodo prolungato di riposo) e anche come casalinga

dal mese di novembre 2007; inabilità lavorativa del 45% dal punto di vista

psichiatrico anche come casalinga dal mese di novembre 2007” (doc. 60-2).

Nelle

“raccomandazioni, proposte SMR”, il dr. __________ ha poi rilevato:

"

Dalla perizia bidisciplinare eseguita in data 17

marzo 2008 c/o la Clinica di __________ si evince che:

dal punto di vista somatico l’assicurata

presenta:

- una radicolopatia residuale S1 dopo l’intervento suddetto

con sviluppo di un’importante reazione fibrotica periradicolare, con disturbo

risentito in misura molto intensa durante la notte, limitazione della

caricabilità dell’arto inferiore con in particolare riduzione della distanza di

spostamento. La prognosi a medio termine è stazionaria.

-

una disfunzione segmentale lombare lombosacrale con disturbi

di intensità variabile in funzione del carico statico funzionale

e ponderale su evidente insufficienza muscolare nella stabilizzazione del

tronco. La prognosi a medio termine è stazionaria.

- presenza clinica di disfunzioni medio-basso cervicali nel

contesto di verosimili alterazioni degenerative plurisegmentali

- disturbo statico ad ambedue i piedi con ipercallosità

all’altezza dei capitelli metatarsali II-III e IV suscettibili di rispondere

favorevolmente a delle misure tecnico-ortopediche con in particolare appoggio

trasverso-retrocapitale

- sensazione di diffusa marcata e rapida affaticabilità sia

degli arti inferiori che superiori con lentezza nell’esecuzione di attività

fini con ambedue le mani suscettibili di correlare piuttosto con gli aspetti

psichiatrici senza corrispondere all’espressione clinica di un reperto

strutturale focale

Dal punto di vista psichiatrico l’assicurata

presenta:

- una sindrome depressiva sviluppatasi progressivamente a

seguito di una sintomatologia algica insorta nel 2002. Il quadro

psicopatologico è di una gravità lieve-medio con andamento tendente alla

cronicizzazione. Le funzioni cognitive sono conservate malgrado una parziale

compromissione delle funzioni biologiche e volitive. Il substrato di tipo

depressivo è inquadrabile come una distimia con aspetti dipendenti dalle

relazioni parentali.

Complessivamente l’assicurata presenta,

rispettivamente, una diminuita caricabilità statica ponderale e funzionale del

rachide con annessa diminuita caricabilità dell’arto inferiore sinistro e, dal

punto di vista psichiatrico, una lentezza, maggiore affaticabilità, minore

concentrazione e minore resistenza al lavoro in relazione con gli stati di

ansia, l’apatia e l’abulia oltre alla sintomatologia algica suddetta.

L’assicurata presenta una inabilità lavorativa

praticamente completa in qualità di ausiliaria di pulizie con ingaggio

sull’arco di tutta una giornata (50% svolgendo un’attività sull’arco di due ore

al giorno).

L’incapacità lavorativa diviene al 50% svolgendo

un’attività molto leggera, rispettosa dei limiti funzionali di cui sopra,

sull’arco di 4 ore al giorno, in due blocchi intercalati da un periodo

prolungato di riposo. Dal punto di vista somatico l’incapacità lavorativa è del

50% quale casalinga.

Dal punto di vista psichiatrico l’incapacità

lavorativa è nella misura del 45% sia quale ausiliaria di pulizie, sia nello

svolgimento di altre attività adatte, sia quale casalinga.

Le patologie somatiche e fisiche si sovrappongono

solo parzialmente a causa soprattutto della componente depressiva.

Pertanto l’assicurata risulta di riflesso essere

complessivamente inabile al lavoro nella misura dei 2/3 (circa il 65%) a

partire dalla data della presente valutazione, verosimilmente iniziata in novembre

2007.

L’esecuzione di provvedimenti d’integrazione

professionale viene reclusa dal quadro psicopatologico con influenza sulle

capacità di apprendimento.” (Doc. 60-3)

2.9. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio

del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.10. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 24%

la parte dedicata all’attività salariata e al 76% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale suddivisione deve

essere confermata, come peraltro già stabilito da questo Tribunale nella sentenza

32.2006.10 del 10 gennaio 2007, cresciuta incontestata in giudicato.

2.11. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale bidisciplinare effettuata dal dr. __________ e dal dr. __________, da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati.

L’aspetto

psichiatrico è stato valutato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale, poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale di grado lieve-medio (ICD10-F33.1) e sindrome somatoforme da

dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. 59-27), ha considerato l’assicurata

inabile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 2006, ma inabile al lavoro

al 45%, a decorrere dalla data dell’esame peritale, sia in un’attività

lucrativa (doc. 59-28), sia per quanto concerne l’attività di casalinga (doc.

59-29).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

L’aspetto

ortopedico è invece stato valutato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, il quale ha considerato l’assicurata, tenuto conto delle patologie

di natura somatica, totalmente inabile al lavoro in qualità di ausiliaria di

pulizie con ingaggio sull’arco di tutta una giornata e inabile al lavoro al 50%

svolgendo un’attività sull’arco di due ore al giorno e quale casalinga.

In

attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, il perito ha

ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50%, precisando che “sarebbe

auspicabile che la signora RI 1 possa esercitare una attività durante 4 ore

circa al giorno in due blocchi intercalati da un periodo prolungato di riposo” (doc.

59/8-9).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi neppure da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Globalmente,

tenuto conto delle patologie di origine psichiatrica e di quelle di natura

somatica, l’assicurata deve essere considerata, secondo quanto indicato nella

perizia bidisciplinare del 17 marzo 2008, inabile al lavoro nella misura del

65% in attività leggere adeguate, ritenuto che, come espressamente indicato dal

dr. __________, le patologie somatiche e psichiche “si sovrappongono solo

parzialmente a causa soprattutto delle componente depressiva con stati di

angoscia, apatia ed abulia che incidono anche sulle limitazioni dovute alla

patologia algica, fisica, somatoforme” (doc. 59-9).

Al

riguardo, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non

si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo

ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una

sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il

giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di

diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel caso

in esame, alla luce delle indicazioni peritali in merito alla solo parziale

sovrapposizione delle limitazioni derivanti dalle patologie fisiche e da quelle

psichiche (cfr. doc. 59-9), il TCA non può che considerare l’assicurata, in

ragione delle sue patologie di natura fisica e psichica, globalmente inabile al

lavoro nella misura del 65% in attività adeguate.

In

conclusione, rispecchiando la perizia bidisciplinare citata i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è totalmente inabile al lavoro nella sua attività di ausiliaria di

pulizie con ingaggio sull’arco di tutta la giornata e inabile al lavoro al 50%

svolgendo un’attività sull’arco di due ore al giorno, mentre in altre attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, deve essere ritenuta inabile

al lavoro al 65%.

2.12. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 2 aprile 2009 l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 50.5% (cfr. doc. 65/1-7).

2.13. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il

bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.14

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 2 aprile 2009 (cfr. doc. 65-1 e segg.) dal seguente tenore:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

2.

%

La signora RI 1 descrive giornate in cui è

incapace di reagire, si sente molto giù di morale, non vuole vedere né sentire

nessuno. In questi periodi trascorre il tempo in camera, non è in grado di

organizzare o prevedere le attività, potendo unicamente garantire

l’accompagnamento del figlio __________o a scuola e eventualmente un pranzo

semplice.

Gli aspetti che emergono nella perizia

psichiatrica oggettivano le dichiarazioni dell’assicurata. Valuto una

percentuale medio annua degli impedimenti del 40%.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

14%

La signora RI 1

afferma di garantire personalmente la preparazione del pranzo, al quale

partecipano tutti i familiari. Il suo impegno è tuttavia limitato a pasti

semplici e di veloce cottura, onde evitare eccessive sollecitazioni. Nelle fasi

in cui la sua sofferenza o l’abulia sono eccessive, il marito o il figlio

maggiore la sostituiscono nella preparazione della cena. Questi episodi,

afferma, si verificano di sovente, pur non potendo quantificarli con

precisione. Anche nei giorni liberi viene aiutata e spesso si limita a dar loro

le necessarie indicazioni.

A causa dei dolori al

rachide viene sostituita nel caricare e scaricare la lavastoviglie e alla sera

sono i familiari ad apparecchiare e sparecchiare la tavola. Effettua la cura quotidiana del locale cucina solo in modo superficiale, evitando

ogni genere di sforzo. Le pulizie di fino sono interamente a carico del marito

o del figlio maggiore.

Dalle parole

dell’assicurata emergono impedimenti fisici nonché una notevole difficoltà ad

attivarsi. L’aggravamento dello stato di salute permette una valutazione medio

annua del 40%.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

70.

%

percentuale

di invalidità

10.

%

Rispetto al passato il suo impegno appare ora

diminuito. La signora RI 1 afferma di non riuscire più a garantire con

regolarità neppure le mansioni più leggere. Quando i dolori sono meno

insistenti si dedica al riordino, al rispolvero, alla pulizia del lavello,

della tazza del water, evitando di sottoporsi a sforzi. Soffre di allergie e

talvolta è costretta a passare l’aspirapolvere senza poter attendere il rientro

del marito, un compito che svolge in posizione inginocchiata a causa dei dolori

nel movimento del rachide. Viene aiutata dal marito nel cambio delle lenzuola,

mentre il figlio maggiore si occupa personalmente della propria camera. I

lavori più impegnativi, quali la pulizia approfondita del locale bagno, dei

vetri, dei pavimenti, vengono interamente assolti dai familiari.

La lettura degli atti medici all’incarto

giustifica una percentuale maggiore rispetto a quanto valutato in precedenza.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

50.

%

percentuale

di invalidità

5%

La signora RI 1 fatica a mantenere la posizione

seduta. Già da diversi anni non le è più consentito guidare l’auto, a causa del

repentino insorgere di crampi alla gamba. Si incarica ancora della piccole

necessità quotidiane, alle quali provvede quando accompagna il figlio a scuola

e stila personalmente la lista della spesa. Se necessita di prodotti

ingombranti si rivolge al marito, mentre al sabato lo accompagna per provvedere

alle spese più consistenti.

Non sono emersi nuovi elementi rispetto a

quanto riportato nella precedente inchiesta. Si ripropone pertanto la

percentuale già espressa.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

60.

%

percentuale

di invalidità

9%

Come già in passato,

i familiari provvedono al trasporto della cesta nel locale lavanderia.

Abitualmente l’assicurata inserisce e toglie i panni dalla lavatrice in posizione

inginocchiata, mentre nei periodi più sfavorevoli non è in grado di garantire

il compito. Si limita allora a suddividere il bucato e dà indicazioni al marito

sulla gradazione necessaria.

Stende quando

possibile sullo stendino, poiché raggiungere i fili alti dello stenditoio le

procura dolori lancinanti alle cervicali. Quando sono presenti, delega il

compito ai familiari.

Evita in gran parte

lo stiro: con calma piega tutto quanto non richiede cure particolari e stira

unicamente il collo o i polsini delle camicie, eventualmente i pantaloni. Per

diminuire il carico di lavoro, spiega che hanno adottato un abbigliamento

pratico. Nonostante questi accorgimenti, la fatica ad attivarsi è elevata e il

carico di lavoro spesso si accumula.

L'aggravamento dello stato di salute

documentato negli atti medici permette una valutazione degli impedimenti del

60%.

5.6

Cura

dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

50.

%

percentuale

di invalidità

10.

%

Nonostante i dolori, la signora RA 1 si sforza di

accompagnare personalmente il figlio minore a scuola. Nelle fasi più difficili

si rivolge eventualmente ad un’amica. È in grado di partecipare ai colloqui con

i docenti e di seguirlo nelle attività scolastiche ma, come già in passato, non

può partecipare ad attività che comportano movimenti o sforzi.

Durante il colloquio l’assicurata manifesta più

volte molti sensi di colpa nei confronti del figlioletto ed esprime un

sentimento di inadeguatezza sul suo ruolo genitoriale. Spesso ha reazioni di

intolleranza nei suoi confronti, si innervosisce facilmente, non si sente

sufficientemente all’ascolto dei suoi problemi. __________, inoltre, ha

sviluppato molte insicurezze delle quali si sente responsabile: non vuole

giocare con i coetanei se la mamma non è presente, non prende il lift da solo,

non si addormenta senza i genitori.

Le attuali constatazioni mediche giustificano

sicuramente una percentuale maggiore di quanto proposto in passato.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

-.-

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

50.5

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

80.

%

casalinga

20.

%

16.

%

3,2

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal mese di novembre 2007.”

(Doc. 65/4-7)

2.15

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 50.5%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Nel suo ricorso

l’assicurata ha contestato in maniera generica l’esito dell’inchiesta

economica, indicando che “le percentuali di impedimento devono essere aumentate

almeno al 65% (mantenendo comunque una percentuale di impedimento del 70% alla

voce “pulizia dell’appartamento”), visto e considerato che secondo la perizia

bidisciplinare del dr. __________ del 17 marzo 2008 la ricorrente è

complessivamente inabile al lavoro in tale misura e che questa valutazione vale

sia per le attività da salariata che per le attività di casalinga” (doc. I),

senza tuttavia apportare elementi oggettivi tali da mettere in dubbio le

conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Nella

fattispecie, già è stato detto che, per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia bidisciplinare del dr. __________ e del dr. __________ ha compiutamente

valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di

accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici

cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V

161; cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197; STF 9C_642/2010 del 26 aprile 2011),

ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le

percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti

un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della

parziale collaborazione del marito e del figlio maggiore, che risultano

peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalla

valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto

domiciliare.

Questo Tribunale non può quindi che ritenere corretto

il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure

il tasso complessivo d'invalidità fissato al 50.5%, non essendoci, sulla base

delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo

medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare.

2.16

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 50% rispetto ad un’occupazione di due ore al giorno come ausiliaria di

pulizie e del 35% nello svolgimento di attività adeguate (cfr. consid. 2.11.),

ricordato inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno

alla salute dal profilo economico.

Ai fini

della valutazione economica, nel rapporto del 25 maggio 2009, il consulente in

integrazione professionale, tenuto conto delle valutazioni mediche e dei limiti

funzionali illustrati, ha indicato che l’assicurata potrebbe esercitare soltanto

la sua precedente attività di ausiliaria di pulizie. Il consulente ha infatti

osservato che “malgrado una CL complessiva del 35% in altre attività, tenuto

conto delle importanti limitazioni constatate dalla perizia bidisciplinare del

dr. med. __________, si considera esigibile unicamente la professione di

ausiliaria di pulizie (attività che l’assicurata può tuttora svolgere con una

riduzione di rendimento del 50% sull’arco di 2 ore al giorno). Infatti nel

valutare la reale possibilità di integrazione e le effettive capacità

lavorative abbiamo valutato come la limitata capacità lavorativa residua in

attività teoricamente esigibili (35%), la lentezza, l’affaticabilità, la minore

concentrazione e resistenza al lavoro in relazione con gli stati di ansia,

l’apatia e l’abulia e non da ultimo il limite fissato dal dr. med. __________

di svolgere le attività teoriche esigibili sull’arco di due blocchi intercalati

da un periodo prolungato di riposo (cui si deve parzialmente aggiungere il

danno alla salute a livello psicologico), si giustifica l’impossibilità a trovare

attività esigibili – oltre a quella di ausiliaria di pulizie – che rispettano i

limiti funzionali dell’assicurata. Per questi motivi, per il calcolo della CGR,

giungiamo alla conclusione che attualmente si deve tener conto come unica

attività esigibile dall’assicurata la professione di ausiliaria di pulizia”

(doc. 66-3).

2.17

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui, come

correttamente ritenuto dall’UAI, sono determinanti i dati del 2008.

2.18

Per quanto

concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto

contestato in sede di ricorso, nel rapporto finale del 25 maggio 2009 il

consulente in integrazione professionale ha indicato che, senza il danno alla

salute, lavorando al 24% come ausiliaria di pulizie, l’interessata avrebbe

percepito fr. 9’229.-- (doc. 66-4).

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

In una

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale

federale ha indicato che, nell'ambito della

valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni

(consid. 7).

Dagli

atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di

specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello

casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore

d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SAM).

Va inoltre evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD

I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale -

con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad

un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere

raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al

100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe

potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel

raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare

quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a

tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di

salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in

attività salariata.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al

reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di

una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e

poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,

stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità

a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla

giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale

per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da

valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Il reddito da valido di fr. 9'229.- deve dunque

essere confermato dal TCA.

2.19

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF

135.

V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

2.20

Nell’evenienza

concreta, l’UAI ha così determinato il reddito da invalido:

"

Come da confermata giurisprudenza, per

determinare il reddito da invalido, ci siamo riferiti ai valori mediani delle

tabelle RSS (93.4). A titolo indicativo e partendo dalle limitazioni

medico-teoriche, è infatti possibile desumere i redditi conseguibili facendo

capo ai rilevamenti effettuati dall’Ufficio federale di statistica (UFS) noti

come “Enquête suisse sur la structure des salaires” (ESPA).

In base alla marginale 3044 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), per reddito da invalido si

intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali

provvedimenti di integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando

un’attività esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro. “La mesure de l’activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger

d’une personne – recita la CIGI – dépend de critères objectifs. Sont notamment déterminants les éléments suivants:

-

la limitation liée au handicap

-

les mesures de réadaptation envisageables

L’évaluation de l’activité lucrative raisonnablement

exigible s’effectue, en principe, sans tenir compte de la situation momentanée du

marché du travail”.

Oltre alle osservazioni espresse in sede medica,

si ritiene opportuno effettuare riduzioni a causa della riduzione di rendimento

(1), del gap salariale (2) e delle confermate e limitate funzioni

dell’assicurata (3).

1) il dr. __________ indica per l’attività abituale dell’assicurata una

riduzione di rendimento del 50%.

2) Come da giurisprudenza, si applica un’ulteriore riduzione

dell’11.62% per lo scarto (gap salariale) fra il salario da valido

effettivamente percepito dall’assicurata e quello su base statistica. Il

salario percepito dall’assicurata si discosta solo del 2% rispetto ai valori

mediani ticinesi. Si presume dunque che l’assicurata non si sia accontentata

del proprio salario.

3) Oltre alle osservazioni espresse in sede medica, si ritiene

opportuno applicare delle riduzioni a causa delle confermate e limitate

funzioni dell’assicurata. In particolare, tenuto conto delle limitazioni

confermate in sede medica (vedi perizia bidisciplinare del dr. med. __________),

applichiamo un tasso di riduzione del 10% per attività leggere.

In conclusione, tenuto conto delle considerazioni

sopra elencate, risulta un salario da invalido pari a CHF 4'997.-.” (Doc. 67-5)

Il TCA non può fare proprio questo importo, per i

motivi di seguito esposti.

Va innanzitutto evidenziato che, in una sentenza

I 456/05 del 27 novembre 2006, relativa

all’attività di intermediario finanziario, il Tribunale federale ha considerato

non corretto l’utilizzo dei dati statistici TA13 relativi all’insieme del

settore privato, applicati da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2004.95 del 19

maggio 2005), ma ha ritenuto applicabili i dati statistici nazionali TA1 relativi

al settore finanziario.

Ora, visto che l’amministrazione stessa ha

indicato che l’unico impiego ancora esigibile da parte dell’interessata è la precedente attività di ausiliaria di pulizia, il TCA ha chiesto

all’UAI di precisare i motivi per i quali, nel determinare il reddito da

invalido, ha fatto riferimento al valore statistico globale dell’intero settore

privato (fr. 52'130.21) anziché a quello relativo al solo settore di attività

specifico dell’assicurata, settore “93: servizi personali” (doc. XX).

Nelle annotazioni per l’incarto del 14 febbraio

2011, il consulente IP incaricato ha osservato:

"

Preso atto di quanto richiesto dal TCA in data

31.1.2011

(agli atti in data 2.2.2011), il consulente incaricato all’epoca di

stendere il rapporto finale chiarisce i motivi che hanno portato a scegliere di

non prendere in considerazione il settore di attività specifico dell’assicurata

(93.4).

In fatto, la scelta si spiega per il fatto che il

lavoro di ausiliaria di pulizie è un’attività trasversale a molti settori di

attività e che quindi ben difficilmente si possa giustificare l’opportunità di

indicare precisamente e definitivamente una professione come potrebbe essere ad

esempio la categoria 93 (servizi personali).

D’altra parte la stessa assicurata, lavorando per

l’amministrazione cantonale prima del danno alla salute, si trovava ad essere

nella categoria 85. E si può ragionevolmente rimarcare che la professione possa

trovarsi ad essere inserita nella categoria 45 (edilizia) per la pulizia sui

cantieri; nella categoria 52 (commercio) per la pulizia dei negozi di centri

commerciali; o ancora nella categoria 65 (attività finanziarie) nella pulizia

degli uffici.

In questo caso, dunque, la decisione di non

inserire l’assicurata in una categoria specifica è stata operata in funzione

del fatto che la professione dell’assicurata è piuttosto trasversale e non

definibile sotto un unico cappello.

Vale in ogni caso sottolineare, vista la

differenza di valore economico fra la categoria 93.4 e quella dell’intero

settore privato, come il consulente aveva apportato una riduzione percentuale

dell’11.62% per il gap salariale.” (Doc. XXI)

Chiamato dal TCA ad ulteriormente precisare

“quali attività sono da ritenere riconducibili al ramo economico “93: servizi

personali”, nei diversi livelli di qualifica (1-4)” (doc. XXII),

nell’annotazione per l’incarto del 23 febbraio 2011, il consulente IP

incaricato ha così risposto:

"

Il TCA richiede in particolare un chiarimento

sulla categoria 93 (servizi personali).

A questo proposito il consulente non ha altro da aggiungere

che la categoria 93 comprende tutte quelle attività lavorative inserite nella summenzionata

categoria.

L’aspetto legato alla scelta di impiegare tale

categoria dipende dalla categoria di riferimento in cui si inserisce l’azienda

per la quale la persona assicurata era (è) alle dipendenze al momento del danno

alla salute. Dunque il consulente non può che confermare il suo precedente

ragionamento.

Il TCA ha però portato un elemento importante di

discussione. Infatti il consulente aveva indicato nella categoria di

riferimento per il calcolo del grado di invalidità la 93.4 (vedi tabella 10.6.2009,

p. 2); tuttavia, sulla scorta di quanto appena esposto, la categoria corretta

era la 85.4.

Pertanto si è proceduto a modificare il calcolo

del grado di impedimento (vedi documentazione allegata).

In particolare, si è determinato che, partendo dalla

categoria di riferimento 85.4, il gap salariale aumenta dall’11.6% indicato

precedentemente al 27.2% attuale.

Da ciò ne consegue che il nuovo calcolo del grado

di impedimento come salariata passa al 56.24% e che pertanto, con un grado di

impedimento come casalinga del 50.5%, si ottiene un grado di invalidità

complessivo del 52%.

Conclusioni:

visto quanto precede, per l’assicurata si

modifica la precedente valutazione e si determina il diritto ad una mezza

rendita di invalidità.” (Doc. XXIII/1)

Il TCA condivide il nuovo risultato al quale è

giunta l’amministrazione, anche se ritiene che vadano utilizzati dati

differenti.

Infatti, essendo esigibile che l’assicurata

sfrutti la sua residua capacità lavorativa unicamente nella sua precedente

attività di ausiliaria di pulizia, secondo questo Tribunale il reddito da

invalido va stabilito sulla base dei dati statistici del rispettivo ramo

economico, che, stando a quanto indicato dal consulente IP in data 23 febbraio

2011, corrisponde al settore “85: sanità e servizi sociali” (doc.

XXIII/1).

In applicazione della giurisprudenza sviluppata

nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando

i dati salariali della suddetta tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone

attività di pulizia (categoria 85.4), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo di fr. 4’547.--. Riportando questo dato su 41.6 ore,

esso ammonta a fr. 4'728.9 mensili oppure a fr. 56'747.-- annui.

L’assicurata, quale ausiliaria di pulizia,

avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 9'229 / anno per un’occupazione al 24%, che

corrispondono a fr. 38'454 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.

consid. 2.18.).

Tale reddito si situa, per ragioni estranee

all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente (cioè fr. 56’747, cfr. Tabella TA1 p.to 85 “sanità e servizi

sociali”, livello di qualifica 4, fr. 4’547.-- X 12 mesi = 54’564.-- riportato

su 41.6 ore = 56'746.60).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF

U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il

reddito statistico da invalido (fr. 56’747) va dunque

ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 – del 27.2% - percentuale

corrispondente al gap salariale del 32.2% (fr. 56'747 vs. fr. 38’454),

meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr.

41'311.82.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.11.), da un punto di vista medico, l’assicurata è

inabile al lavoro al 50% svolgendo un’attività

sull’arco di due ore al giorno (quindi è abile al lavoro solo al 12%), il reddito statistico citato va ridotto

dell’88% e ammonta a fr. 4'957.-- (fr. 41'311.82

ridotti del 88%).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto

ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

59.

Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.

Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint

- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit

hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,

so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de

l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita

di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b;

SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, il consulente IP - dopo avere elencato e analizzato tutte le

possibili riduzioni che potrebbero entrare in considerazione (attività leggera,

limitazioni funzionali, età e anni di servizio, nazionalità e permesso di

soggiorno, tasso di occupazione, gap salariale, cfr. doc. VI/2) - ha applicato

una riduzione del 10% per attività leggere (cfr. doc. 66-5; 83-1; XXIII/2;

XXVIII/1).

Il

patrocinatore ha contestato questa percentuale di riduzione, chiedendo che

venga applicata la riduzione massima del 25% (doc. I).

Nel caso

di specie, questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per scostarsi

dalla riduzione percentuale del 10% applicata dall’amministrazione.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un

salario da invalido di fr. 41'311.82, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 12% e

ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,

quindi, a fr. 4'461.7 (fr. 4’957 - (fr. 4’957 x 10 : 100)).

Confrontando

questo dato con l'importo di fr. 9'229.-- corrispondenti al reddito che l’insorgente

avrebbe conseguito da valida nell'anno 2008 (cfr. consid. 2.18.), emerge un’incapacità al guadagno del 51.65% arrotondato

al 52% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41).

2.21

Viste le

quote parti tra attività salariata (24%) e mansioni casalinghe (76%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 50.9% (24 X 52% + 76 X 50.5%) in applicazione del metodo misto, arrotondato

al 51% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41: "Demnach ist in Zukunft bei einem

Ergebnis bis x,49... % auf x %

abzurunden und bei Werten ab x,50... % auf x+1 % aufzurunden, was den

Invaliditätsgrad ergibt.", percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità come proposto dall’UAI nello

scritto del 28 febbraio 2011.

2.22

Nella

decisione impugnata l’amministrazione, in applicazione della cosiddetta media

retrospettiva, ha ritenuto che l’anno di carenza con inabilità media di almeno

il 40% fosse trascorso a partire dal 1° settembre 2006 (cfr. doc. A).

L’Ufficio

AI è giunto a tale risultato sulla base dei seguenti calcoli:

2005.

2006 2007 2008

Mensile Annuo mensile annuo

mensile annuo mensile annuo

gennaio

14%

29%

29.

%

49%

47.

%

49%

49.

%

febbraio

29%

29%

29.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

marzo

29%

49%

30.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

aprile

29%

49%

32.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

maggio

29%

49%

34.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

giugno

29%

49%

35.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

luglio

29%

49%

37.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

agosto

29%

49%

39.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

settembre

29%

49%

40.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

ottobre

29%

49%

42.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

novembre

29%

49%

44.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

dicembre

29%

27.

%

49%

45.

%

49%

49.

%

49%

49.

%

(Doc. 86-1)

In corso

di causa, il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo le seguenti precisazioni:

"

al fine di evadere la causa citata a margine ci

occorrono alcune precisazioni.

Dalla documentazione agli atti, rileviamo che,

con decisione del 6 maggio 2010, avete stabilito che “dal 1° settembre 2006,

ossia trascorso l’anno di carenza con inabilità media di almeno il 40%, alla

signora RI 1 è riconosciuto il diritto a un quarto di rendita AI (grado del

40%). Dopo tre mesi (art. 88 OAI), cioè dal 1° dicembre 2006, il grado è quello

stabilito sulla scorta degli apprezzamenti sopraesposti, ossia il 49%, che

comunque dà diritto sempre e unicamente al quarto di rendita di invalidità” (doc.

A).

Rileviamo pure che avete proceduto al calcolo

della media retrospettiva, tenendo conto della incapacità lucrativa anziché

dell’incapacità lavorativa (cfr. tabella doc. 86-1 e doc. A).

Rileviamo inoltre che l’assicurata è stata

considerata inabile al lavoro al 65% nella sua professione di ausiliaria di

pulizie (cfr. doc. 60-2) e che questa professione è stata considerata dal

consulente incaricato l’unica esigibile da parte dell’interessata (cfr. doc.

66-3).

Vi chiediamo, alla luce di questi elementi, di

volerci comunicare se confermate il diritto dell’assicurata ad un quarto di

rendita dal mese di settembre 2006, dettagliandone i motivi.” (Doc. IX)

Con

scritto del 16 novembre 2010, l’UAI ha risposto:

"

Secondo il parere medico la signora RI 1 è stata

ritenuta inabile nella misura del 65% nella sua abituale attività di ausiliaria

di pulizie. Svolgendo però un’attività sull’arco di 2 ore al giorno la sua

inabilità lavorativa è pari al 50%, come pure in attività adeguate rispettose

delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute (cfr. rapporto SMR

31.03.2008

– doc. 60 incarto AI).

Per quanto concerne il calcolo della media

retrospettiva, è stato effettuato tenendo conto dell’incapacità lucrativa,

vista e considerata la decisione su opposizione dello scrivente Ufficio del

29.11.2005

(relativa alla precedente decisione del 17.01.2005), cresciuta in

giudicato (v. sentenza TCA 10.01.2007) , che riconosceva all’assicurata un

grado AI del 29%. Nella fattispecie è stato applicato il principio sancito

dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo il quale “L'incapacité

de travail déterminante pour la période de carence selon l'art. 29 LAI est une diminution du rendement imputable à une atteinte à la

santé dans la profession exercée jusqu'alors ou dans le domaine d'activité

habituel (ATF 105 V 159 consid. 2a). Lorsque l'assuré ne peut plus exercer sa profession

antérieure, mais qu'il exerce une activité moins bien rémunérée et qu'il subit

plus tard une perte de gain supplémentaire due à son état de santé, le taux de

l'incapacité de travail pour la détermination de la période de carence se

confond pratiquement avec le taux de l'incapacité de gain: on compare le revenu

que l'assuré est encore capable d'obtenir dans sa nouvelle profession, après la

survenance du handicap supplémentaire, avec le revenu qu'il aurait obtenu dans

sa profession antérieure. Dans un tel cas, en effet, on ne peut, pour

déterminer l'incapacité moyenne de travail, se fonder uniquement sur

l'incapacité subie par l'assuré par rapport à une activité dans laquelle il est

déjà partiellement invalide (voir à ce sujet ATF 104 V 144 consid. 2b).” (I

304/03, sentenza 22.07.2003) ed è quindi stato ritenuto il grado d’invalidità e

non l’incapacità lavorativa per il calcolo della media retrospettiva.

Si conferma pertanto la decisione del 06.05.2010

dell’UAI e si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del

ricorso.”

(Doc. X)

Alla luce

del nuovo grado di invalidità dell’assicurata calcolato dal consulente IP

incaricato nelle annotazioni del 23 febbraio 2011 (doc. XXIII/1), l’UAI ha

stabilito che l’interessata ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre

2006.

(grado AI 40%) e a una mezza rendita di invalidità a partire dal 1°

dicembre 2006 (grado AI 52%) (doc. XXIII).

Il TCA

può fare propria questa proposta dell’amministrazione.

La

decisione impugnata va dunque modificata nel senso che l'assicurata ha diritto

ad un quarto di rendita di invalidità dal 1° settembre 2006 e ad una mezza

rendita di invalidità a partire dal 1° dicembre 2006, come proposto dall’UAI

nello scritto del 23 febbraio 2011.

2.23

Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili

ridotta (art. 61 lett. g LPGA).

2.24

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 250.-- che vanno a carico della ricorrente.

2.25

L’assicurata

ha chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.3.).

Ritenuti

l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per

quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è

divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003

nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99;

STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del

2.

agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre

1998.

nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa

INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

Per la

parte del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, ella può invece essere

posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31

dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il

diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86,

pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Dal

certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IV/1) emerge

che l’assicurata, coniugata e madre di due figli (__________, nato nel 1992 e __________,

nato nel 1998), è senza attività lucrativa.

Quali

entrate ella ha indicato, oltre alla sua rendita AI di fr. 392.--mensili, lo

stipendio netto mensile del marito di fr. 4'548.51 e fr. 429.-- mensili di

rendita __________ del marito (doc. IV/1), per un reddito complessivo di fr.

5'369.51.

L’assicurata

ha poi dichiarato una sostanza di fr. 25'410.75 - precisando che in tale

importo rientrano anche fr. 18'420.-- di rendita AI arretrata (dal settembre

2006), versata il 7 maggio 2010 (cfr. doc. IV/1) – e di possedere

un’autovettura __________ (cfr. doc. IV/1).

Quanto

alle uscite, l’assicurata deve far fronte a fr. 2’900.-- quale importo base

mensile per sé e la sua famiglia, stabilito per il calcolo del minimo

esistenziale LEF.

Tale

ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante,

che ammonta a fr. 1'245.60.-- al mese, incluse le spese e i premi afferenti

all’assicurazione malattia, pari a fr. 829.30 mensili (dedotti i sussidi), per

delle uscite mensili di fr. 4’974.90.

L’assicurata

ha poi indicato di avere dei debiti pari a fr. 500.--mensili per l’acquisto

dell’auto del marito (doc. IV/1).

A tale

proposito va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso

che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel

minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato

impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per

l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52;

GUIDICELLI/PICCIRILLI, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica

ticinese, Lugano 2002, n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.

In

concreto, aggiungendo all'importo di base di fr. 2’900 il supplemento del

15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale,

risultano uscite per fr. 5’409.90 risp. 5’699.90, e, quindi, nel primo caso, un

ammanco di fr. 40.40 al mese e, nel secondo, di fr. 330.40 al mese.

L’assicurata

dispone di una sostanza di fr. 25'410.75 (cfr. doc. IV/1).

In una

sentenza H 41/01 del 26 aprile 2001, il TFA si è pronunciato sulla questione a

sapere a quali condizioni ed in quale misura è possibile tenere conto della

sostanza per determinare se il ricorrente è indigente, rilevando quanto segue:

"

Pour déterminer si le recourant est indigent, il

faut tenir compte de sa fortune, pour

autant qu'elle soit disponible (ATF 119 Ia 12 consid. 5, 118 Ia 370 consid. 4).

En particulier, lorsqu'il dispose d'une fortune mobilière, il convient qu'il l'affecte à la défense de ses intérêts

(Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : Les règles minima

imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I p. 38). La

jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une réserve de secours

destinée à couvrir les besoins futurs de la personne indigente (arrêts non

publiés du TFA du 7 octobre 1996 [H 109/96], du 17 mai 1993 [H 62/93]; arrêts

non publiés du Tribunal Fédéral du 6 mai 1994 [1P.640/1992], du 11 février

1994.

[5P.520/1993] et du 29 mai 1990 [4P.97/1990]. La fourchette des montants

considérés comme réserve de secours par cette jurisprudence s'étend de 19.800

fr. à 40.000 fr. environ.

En l'espèce, la fortune mobilière de 100.000 fr. dont dispose le recourant excède largement le

montant admissible au titre de réserve de secours. A cet égard, il n'est pas

possible de prendre en considération les frais que le recourant pourrait

encourir dans le cadre de futures procédures. De surcroît, il n'apparaît pas

que sa fortune soit placée d'une

manière qui l'empêche de disposer des sommes nécessaires à la couverture de ses

frais d'avocat. Les autres moyens du recourant ne sont pas non plus pertinents

dans ce contexte."

(STFA succitata, consid. 4c).

Nella

concreta evenienza, alla luce dell’ammanco mensile, la sostanza di cui dispone

l’assicurata dovrà essere immediatamente impiegata per fare fronte ai bisogni

correnti.

In tali

circostanze, non può essere ragionevolmente preteso che ella utilizzi una parte

del capitale per la copertura delle sue spese legali.

L'indigenza

deve pertanto essere ammessa.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione del 6 maggio

2010 impugnata è annullata.

§§ L’UAI è condannato a versare

all’assicurata un quarto di rendita dal 1° settembre 2006 e una mezza

rendita dal 1° dicembre 2006.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

3. Le spese

per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 250.-- a carico di RI 1. A seguito della concessione dell’esonero

dal pagamento delle spese di giustizia, le spese a carico della ricorrente sono

per il momento assunte dallo Stato.

L’UAI

verserà all’assicurata l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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