32.2010.158
Decisione dell'UAI va modificata nel senso che l'assicurata,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha diritto ad 1/4 di rendita per un breve periodo di tempo e poi ad una mezza rendita AI
26 maggio 2011Italiano111 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.158
Data decisione, Autorità:
26.05.2011, TCA
Titolo:
Decisione dell'UAI va modificata nel senso che l'assicurata,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha diritto ad 1/4 di rendita per un breve periodo di tempo e poi ad una mezza rendita AI
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RENDITA
28a cpv. 3 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 29 cpv. 1 LAI
art. 29 cpv. 1 let. b LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.158
cr/DC/sc
Lugano
26 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 maggio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, ausiliaria di pulizie a tempo parziale e casalinga,
nell’ottobre 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti dichiarando di essere affetta da ernia discale.
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 17 gennaio
2005, poi confermata con decisione su opposizione del 29 novembre 2005,
l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita, essendo il grado di invalidità
dell’assicurata inferiore al 40%.
Con
sentenza 32.2006.10 del 10 gennaio 2007, cresciuta incontestata in giudicato,
il TCA ha confermato la decisione di rifiuto delle prestazioni emanata dall’amministrazione.
1.2. In data 23
marzo 2007 l’assicurata ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI, a
seguito dei dolori causati dall’ernia discale e della depressione che la
affliggono (cfr. doc. 44/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
bidisciplinare ad opera del SAM (doc. 59/1-29) e un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica (doc. 65/1-7), con progetto di
decisione del 10 luglio 2009, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un
quarto di rendita di invalidità (grado AI 40%) dal 1° maggio 2008 e un quarto
di rendita di invalidità (grado AI del 49%) dal 1° agosto 2008 (doc. 69/1-3).
A seguito
delle osservazioni presentate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1,
contro il progetto di decisione dell’UAI (doc. 76/1-2), l’UAI, con decisione
del 6 maggio 2010, ha stabilito che “dal 1° settembre 2006, ossia trascorso
l’anno di carenza con inabilità media di almeno il 40%, alla signora RI 1 è
riconosciuto il diritto a un quarto di rendita AI (grado del 40%). Dopo tre
mesi (art. 88 OAI), cioè dal 1° dicembre 2006, il grado è quello stabilito
sulla scorta degli apprezzamenti sopraesposti, ossia il 49%, che comunque dà
diritto sempre e unicamente al quarto di rendita di invalidità” (doc. A).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di almeno tre quarti
di rendita di invalidità, per un grado AI del 66%, a partire dal 1° settembre
2006.
Fatti
I
patrocinatori hanno inoltre postulato la concessione a favore dell’assicurata
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
In
sostanza i legali dell’assicurata hanno contestato il fatto che l’UAI non abbia
tenuto conto della percentuale di incapacità lavorativa del 65% indicata dal
dr. __________ in sede peritale.
I
patrocinatori dell’interessata hanno poi criticato la percentuale di riduzione
del reddito da invalido, del 10%, accordata dal consulente in integrazione
incaricato, chiedendo l’applicazione della percentuale di riduzione massima del
25%.
L’avv. RA
1 hanno pure contestato le risultanze dell’inchiesta economica per le persone
che si occupano dell’economia domestica, sottolineando che la stragrande
maggioranza delle attività casalinghe “sia comparabile alla gamma di attività
tipiche del lavoro di ausiliaria di pulizie. Siccome nel caso presente – a
differenza ad esempio di una impiegata di ufficio – non vi è distinzione
qualitativa fra le attività salariate e quelle di casalinga, la ricorrente
ritiene che è ingiusto ed arbitrario valutare l’inabilità lavorativa
differentemente a dipendenza del grado di occupazione di un assicurato”.
I legali
hanno quindi concluso che le percentuali di impedimento nello svolgimento delle
attività casalinghe devono essere aumentate almeno al 65%, “visto e considerato
che secondo la perizia bidisciplinare del dr. __________ del 17 marzo 2008 la
ricorrente è complessivamente inabile al lavoro in tale misura e che questa
valutazione vale sia per le attività da salariata che per le attività da
casalinga”.
In
conclusione, quindi, a mente dei patrocinatori, in applicazione del metodo
misto di calcolo, il grado di invalidità dell’assicurata ammonterebbe al
66.42%, percentuale che darebbe diritto a tre quarti di rendita di invalidità (doc.
I).
1.4. In data 10
giugno 2010, i patrocinatori hanno trasmesso al TCA il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IV
+ 1).
1.5. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza del calcolo dell’invalidità
effettuato dall’amministrazione, in applicazione del metodo misto, ha
confermato la propria decisione, postulando la reiezione del ricorso (doc.
VII).
1.6. In corso di
causa, il TCA ha chiesto all’UAI alcune precisazioni in merito al calcolo
effettuato per stabilire il diritto alla rendita dell’assicurata, chiedendo in
particolare all’amministrazione di comunicare se viene confermato il diritto ad
un quarto di rendita dal mese di settembre 2006 (doc. IX).
L’UAI ha
risposto con scritto del 16 novembre 2010 (doc. X), che è stato trasmesso
all’assicurata, per conoscenza (doc. XI).
1.7. In data 29
novembre 2010, il TCA, dopo avere riscontrato un errore nel calcolo operato
dall’UAI per la determinazione del grado di invalidità secondo il metodo misto
di calcolo, ha dato alla ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso per
ovviare alle conseguenze di una reformatio in pejus (doc. XII).
1.8. Con scritto
del 10 dicembre 2010, l’avv. RA 1 ha rilevato che, a suo modo di vedere,
l’assicurata deve essere considerata o inabile totalmente nella sua
professione, oppure inabile al lavoro al 50% rispetto a 4 ore di lavoro,
percentuale che equivale al 24%. In questa ultima eventualità, la riduzione del
salario da invalida al 24% non avrebbe nulla a che vedere con la quota parte
salariata, ma corrisponderebbe alla percentuale di capacità lavorativa residua
esigibile dal profilo medico dall’interessata (doc. XIII).
1.9. In data 16
dicembre 2010 il TCA ha chiesto all’UAI di comunicare se, alla luce dei
documenti XII e XIII, l’amministrazione conferma oppure no il calcolo che ha
portato all’attribuzione a favore dell’interessata di un quarto di rendita a
partire dal mese di settembre 2006, come indicato nella decisione impugnata
(doc. XIV).
1.10. Con scritto
del 10 gennaio 2011, l’UAI ha precisato di avere tenuto conto, nel calcolo del
grado di invalidità, di una residua capacità lavorativa dell’assicurata del 24%
nella sua professione abituale e non del 35% in ogni attività. Pertanto,
l’amministrazione ha operato il raffronto dei redditi tra quanto guadagnato
dall’assicurata nella sua precedente attività, svolta al 24% (reddito da
valida) e quanto invece ella avrebbe potuto guadagnare da invalida, partendo da
un reddito statistico del 100%, del quale “è stata ritenuta solo la percentuale
del 24%, deducendo in seguito la riduzione di rendimento certificata dal dr. __________
del 50% (per un’attività sull’arco di 2 ore al giorno), le riduzioni del 10%
determinate dal consulente in integrazione e dell’11.62% per il GAP salariale”,
giungendo ad un grado di invalidità del 46%, poi riportato alla quota parte
salariata del 24%. L’UAI ha sottolineato che “tale calcolo è dovuto in effetti
alla specificità del caso, nel quale l’incapacità lavorativa determinata
medicalmente varia in base alla percentuale lavorativa” (doc. XV).
1.11. Con scritto
del 26 gennaio 2011, l’avv. RA 1 ha preso atto che l’amministrazione ha
confermato che nel caso di specie “il salario da invalida in attività esigibile
deve essere calcolato (nella variante più conveniente per l’Ufficio AI) tenendo
conto di una “Restarbeitsfähigkeit” del 24% (due ore al giorno, ossia il 50% di
due volte due ore al giorno)”, venendo dunque meno le basi per una reformatio
in pejus (doc. XVII).
1.12. Con scritto
del 28 gennaio 2011, il TCA, rinunciando alla prospettata reformatio in pejus,
ha comunicato al patrocinatore dell’assicurata che il Tribunale avrebbe
proceduto all’emanazione della sentenza (doc. XVIII).
Il doc.
XVII e il doc. XVIII sono stati trasmessi all’amministrazione (doc. XIX), per
conoscenza.
1.13. In data 31
gennaio 2011, il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo di illustrare le ragioni
per le quali, nel determinare il reddito da invalida, l’amministrazione ha
fatto riferimento all’insieme del settore privato anziché riferirsi al solo
settore di attività specifico dell’interessata, ritenuto che l’unica attività
ancora esigibile dall’assicurata è quella precedente di ausiliaria di pulizie
(doc. XX).
L’amministrazione ha risposto con scritto del 14
febbraio 2011, al quale ha allegato la presa di posizione del consulente in
integrazione professionale competente (doc. XXI + bis).
1.14. Ritenendo che
la risposta dell’amministrazione necessitasse di ulteriori chiarimenti, in data
17 febbraio 2011 il TCA ha nuovamente interpellato l’UAI, chiedendogli di
“elencare quali attività sono da ritenere riconducibili al ramo economico “93: servizi
personali”, nei diversi livelli di qualifica” (doc. XXII).
L’UAI ha
risposto con scritto del 28 febbraio 2011, nel quale ha osservato che, sulla
scorta di quanto indicato dal consulente IP incaricato – il quale, dopo avere
attentamente vagliato i quesiti posti dal TCA, ha rilevato di avere
erroneamente tenuto conto del ramo economico 93.4, anziché di quello corretto,
identificato nella categoria 85.4 (doc. XXIII/1-2) - “il ricorso merita
parziale accoglimento, nel senso che la decisione del 6 maggio 2010 è annullata
e all’assicurata è accordato un quarto di rendita dal 1° settembre 2006 (grado
AI 40%) e mezza rendita di invalidità a partire dal 1° dicembre 2006 (grado AI
52%)” (doc. XXIII).
1.15. Con scritto
del 7 marzo 2011, l’avv. RA 1 – dopo avere indicato di avere preso atto della
proposta dell’UAI di accordare all’interessata una mezza rendita di invalidità,
rilevando che l’amministrazione ha omesso di allegare il calcolo dettagliato
relativo al gap salariale del 27.6% - ha osservato di mantenere la propria
richiesta ricorsuale di potere ottenere il diritto a tre quarti di rendita di
invalidità (doc. XXV).
1.16. Con
osservazioni del 16 marzo 2011, l’UAI ha provveduto a trasmettere al TCA il
calcolo dettagliato della percentuale di gap salariale determinata dal
consulente IP incaricato (doc. XXVIII + 1-2).
Tale
scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (doc. XIX), per
una presa di posizione.
Nonostante
un sollecito (doc. XXX), l’assicurata è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata
un quarto di rendita di invalidità a partire dal 1° settembre 2006.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata
in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori
sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
In
particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
7.3 Anlässlich ihrer
Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3
BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen
im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von
Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:
7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen
vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist
namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die
versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im
Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste
erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter
IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit
Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der
sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche
Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,
grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen
Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt
möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche
anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine
grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den
Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit
allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich
erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je
komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind
(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher
intellektuell).
Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit
der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung
berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein
(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder
psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,
behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber
nach dem G
BGE 134 V 9 S. 13
esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf
Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit
ausgeschlossen werden kann.
7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn
aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht
bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen
Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,
dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.
7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht
hinreichend gewürdigt worden ist.
7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche
Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,
wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll
ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die
Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.
7.3.4 Ein
allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der
Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt
werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen
Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die
Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch
frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für
die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person
gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das
Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys
etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein
stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des
Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit
einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f., je mit Hinweisen). Ist demnach eine
Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie
Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von
einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im
erwerblichen Bereich ausgegangen werden.
7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig
bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide
Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich
stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist
demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren
Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen
Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.
7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge
der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte
Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig
ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets
auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung
an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der
Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine
Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller
jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt
ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint
vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen
ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten
Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,
auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.
7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist
schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei
Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen
Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst
würde." (DTF 134 V 12-14)
Al
riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die
familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
4. Invaliditätsbemessung
Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur
sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung
findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne
gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbstätig und im Übrigen im
Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich
wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für
den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinderung im Aufgabenbereich
massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im
Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war
offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungsfähigkeit im
erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im
jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04
vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren
Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter
Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9
wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs-
und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten
Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- bereiche ergebende negative
gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar
sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann
gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und
Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die
verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Bereich voll ausgenützt wird und
wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich
vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich
stärker auswirken, und die Berücksichtigung ist auf (ungewichtet) 15 %
beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als
Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre
Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirklichen
konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelastung
über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten
diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.6. Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 vLAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007):
"
il diritto alla rendita secondo l'articolo 28
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta
un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è
stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno
il 40 per cento in media."
Tali
principi sono ora stati ripresi dall’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore a partire
dal 1° gennaio 2008, del seguente tenore:
" L’assicurato
ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione
ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante
un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.”
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2007), il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel
momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
La lett.
b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati
patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un
peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA
del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05)).
Di regola
il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza, una rendita intera (secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003) potrà essere riconosciuta solo se
l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi
almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari
grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del
60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una
mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno
supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di
lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato
avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit.
pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127; STCA del 21 settembre 2005 nella
causa W., 32.2005.82; STCA del 27 aprile 2004 nella causa P., 32.2003.79).
Questi
principi sono stati confermati dal Tribunale federale in una sentenza 8C_5/2010
del 24 marzo 2010 nella quale ha rilevato:
"
3.2 Im Anwendungsbereich von Art. 29 Abs. 1 lit.
b IVG entsteht der Rentenanspruch frühestens zu dem Zeitpunkt, in dem der
Versicherte während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich
mindestens zu 40 % arbeitsunfähig gewesen war. Die Rentenhöhe ist sowohl vom
Ausmass der nach Ablauf der Wartezeit weiterhin bestehenden Erwerbsunfähigkeit
als auch von einem entsprechend hohen Grad der durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit
während des vorangegangenen Jahres abhängig. Somit kommt eine ganze Rente erst
in Betracht, wenn der Versicherte während eines Jahres durchschnittlich
mindestens zu 66 2/3 % (Art. 28 Abs. 1 IVG in der hier massgebenden, bis 31.
Dezember 2003 gültig gewesenen Fassung) arbeitsunfähig gewesen und weiterhin
wenigstens im gleichen Umfang invalid im Sinne von Art. 28 Abs. 1 IVG ist (vgl.
Urteil I 392/02 vom 23. Oktober 2003 E. 4.2.1). Die durchschnittliche
Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit während eines Jahres und die nach Ablauf
der Wartezeit bestehende Erwerbsunfähigkeit müssen somit kumulativ und in der
für die einzelnen Rentenabstufungen erforderlichen Mindesthöhe gegeben sein,
damit eine Rente im entsprechenden Umfang zugesprochen werden kann (BGE 121 V 264 E. 6b/cc S. 274; 105 V 156 E. 2c/d S. 160 f.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, S. 236 f.)."
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30
giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) allorché l'assicurato è
interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una
capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua
rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro interrotto
se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di sopra delle
forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (RCC
1964 p. 168).
2.7. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato
può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa
che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In
quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente
esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata
da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se
l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior
rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della
capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che
essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996
pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag.
182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements
thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et
de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas
de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine
intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007.
Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal
cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que
cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale,
deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès
lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais
il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements
thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la
reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne
convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble
somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le
docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait
état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre
l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il
en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers
juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui
n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21
juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision
du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables
en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second
rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,
l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha
ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone
in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia bidisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la
patologia psichiatrica (dr. __________) e quella ortopedica (dr. __________).
Il dr__________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto peritale del 26
novembre 2007, dopo avere illustrato i dati anamnestici e lo status psichico, ha
posto le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado
lieve-medio (ICD10-F33.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”
(doc. 59-27).
A
proposito della capacità lavorativa, lo specialista ha ritenuto che tali
patologie hanno reso l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 50% a
partire dal 2006 e nella misura del 45% a decorrere dalla data dell’esame
peritale (doc. 59-28). La medesima percentuale di incapacità lavorativa del 45%
vale, a mente del perito, anche per quanto concerne l’attività di casalinga
(doc. 59-29).
Il dr. __________
ha considerato che le limitazioni funzionali dell’assicurata siano causate
“dagli stati di angoscia, dall’apatia e dall’abulia, oltre che dalla sintomatologia
algica”, che la rendono “lenta, con una maggiore affaticabilità, meno
concentrata e con una minore resistenza al lavoro”, anche in attività leggere (doc.
59-28).
Lo
specialista in psichiatria ha infine consigliato un adeguamento del trattamento
con farmaci antidepressivi, ritenendo “il trattamento attualmente in corso
insufficiente e sotto-dosato” (doc. 59-28).
__________. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, nella perizia del 13 marzo 2008, dopo aver riassunto l’anamnesi
della paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi, ha posto le diagnosi di
“sindrome radicolare irritativa cicatriziale residuale S1 a sx in presenza di
uno stato dopo emilaminectomia e discectomia lombosacrale in data 23.04.03 con
evidenza radiologica di importante fibrosi cicatriziale periradicolare (RM del
01.03.04); sindrome vertebrale/spondilogena lombare in presenza di una
disfunzione segmentale lombosacrale; cervico-brachialgia in presenza di
verosimili alterazioni degenerative medio-cervicali; disturbo statico ai piedi
bilaterale con ipercallosità in corrispondenza dei capitelli metatarsali II a
IV; sindrome del tunnel-carpale bilaterale, attualmente poco sintomatica” (doc.
59-7).
Sulla
base di queste patologie, il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurata presenti
“un’inabilità lavorativa praticamente completa in qualità di ausiliaria di
pulizie con ingaggio sull’arco di tutta una giornata; un’inabilità lavorativa
nella misura del 50% svolgendo un’attività sull’arco di due ore al giorno; dal
punto di vista somatico inabilità lavorativa nella misura del 50% quale
casalinga” (doc. 59-8).
Lo
specialista ha poi considerato l’assicurata abile al lavoro nella misura del
50% nello svolgimento “di attività lavorative molto leggere, che rispecchino le
limitazioni funzionali attinenti in particolare al carico del tronco e
dell’arto inferiore sinistro” (doc. 59-9).
Il dr. __________
ha precisato che “sarebbe auspicabile che la signora RI 1 possa esercitare una
attività durante 4 ore circa al giorno in due blocchi intercalati da un periodo
prolungato di riposo” (doc. 59-9).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 17 marzo 2008, il dr. __________, tenuto
conto anche del consulto specialistico del dr. __________, ha posto le diagnosi
di “sindrome radicolare irritativa cicatriziale residuale S1 a sx in presenza
di uno stato dopo emilaminectomia e discectomia lombosacrale in data 23.04.03
con evidenza radiologica di importante fibrosi cicatriziale periradicolare (RM
del 01.03.04); sindrome vertebrale/spondilogena lombare in presenza di una
disfunzione segmentale lombosacrale; cervico-brachialgia in presenza di
verosimili alterazioni degenerative medio-cervicali; disturbo statico ai piedi
bilaterale con ipercallosità in corrispondenza dei capitelli metatarsali II a
IV; sindrome del tunnel-carpale bilaterale, attualmente poco sintomatica;
sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado lieve-medio
(ICD10-F33.1); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc.
59-7).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, il dr. __________, dopo
avere indicato che “le patologie somatiche e fisiche (recte: psichiche,
n.d.r.) si sovrappongono solo parzialmente a causa soprattutto della
componente depressiva con stati di angoscia, apatia ed abulia che incidono
anche sulle limitazioni dovute alle patologie algica, fisica, somatoforme”, ha
considerato l’assicurata “complessivamente inabile al lavoro nella misura dei
due terzi (circa 65%)” (doc. 56-9).
Nel
rapporto medico del 31 marzo 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in
medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha posto le
diagnosi principali di “sindrome radicolare irritativa cicatriziale residuale
S1 a sx in presenza di uno stato dopo emilaminectomia e discectomia
lombosacrale (23.04.2003) con evidenza radiologica di importante fibrosi
cicatriziale periradicolare (RM del 01.03.04); sindrome
lombovertebrale/spondilogena lombare in presenza di una disfunzione segmentale
lombosacrale; cervico-brachialgia in presenza di verosimili alterazioni
degenerative medio-cervicali; sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
di grado lieve-medio (ICD10-F33.1); sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4)” e, quale ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa, quella di “disturbo statico ai piedi bilateralmente con
ipercallosità in corrispondenza dei capitelli metatarsali II-III e IV” (doc.
60-1).
Il dr. __________,
dopo avere indicato i limiti funzionali dell’assicurata, ha indicato che
l’interessata è da ritenere, nella sua attività di ausiliaria di pulizie, “inabile
al lavoro al 65% dal mese di novembre 2007 (inabilità lavorativa del 50%
svolgendo un’attività sull’arco di due ore al giorno)”, mentre in attività
adeguate è da considerare “inabile al lavoro al 50% dal punto di vista somatico
(svolgendo un’attività molto leggera, sull’arco di 4 ore al giorno, in due
blocchi intercalati da un periodo prolungato di riposo) e anche come casalinga
dal mese di novembre 2007; inabilità lavorativa del 45% dal punto di vista
psichiatrico anche come casalinga dal mese di novembre 2007” (doc. 60-2).
Nelle
“raccomandazioni, proposte SMR”, il dr. __________ ha poi rilevato:
"
Dalla perizia bidisciplinare eseguita in data 17
marzo 2008 c/o la Clinica di __________ si evince che:
dal punto di vista somatico l’assicurata
presenta:
- una radicolopatia residuale S1 dopo l’intervento suddetto
con sviluppo di un’importante reazione fibrotica periradicolare, con disturbo
risentito in misura molto intensa durante la notte, limitazione della
caricabilità dell’arto inferiore con in particolare riduzione della distanza di
spostamento. La prognosi a medio termine è stazionaria.
-
una disfunzione segmentale lombare lombosacrale con disturbi
di intensità variabile in funzione del carico statico funzionale
e ponderale su evidente insufficienza muscolare nella stabilizzazione del
tronco. La prognosi a medio termine è stazionaria.
- presenza clinica di disfunzioni medio-basso cervicali nel
contesto di verosimili alterazioni degenerative plurisegmentali
- disturbo statico ad ambedue i piedi con ipercallosità
all’altezza dei capitelli metatarsali II-III e IV suscettibili di rispondere
favorevolmente a delle misure tecnico-ortopediche con in particolare appoggio
trasverso-retrocapitale
- sensazione di diffusa marcata e rapida affaticabilità sia
degli arti inferiori che superiori con lentezza nell’esecuzione di attività
fini con ambedue le mani suscettibili di correlare piuttosto con gli aspetti
psichiatrici senza corrispondere all’espressione clinica di un reperto
strutturale focale
Dal punto di vista psichiatrico l’assicurata
presenta:
- una sindrome depressiva sviluppatasi progressivamente a
seguito di una sintomatologia algica insorta nel 2002. Il quadro
psicopatologico è di una gravità lieve-medio con andamento tendente alla
cronicizzazione. Le funzioni cognitive sono conservate malgrado una parziale
compromissione delle funzioni biologiche e volitive. Il substrato di tipo
depressivo è inquadrabile come una distimia con aspetti dipendenti dalle
relazioni parentali.
Complessivamente l’assicurata presenta,
rispettivamente, una diminuita caricabilità statica ponderale e funzionale del
rachide con annessa diminuita caricabilità dell’arto inferiore sinistro e, dal
punto di vista psichiatrico, una lentezza, maggiore affaticabilità, minore
concentrazione e minore resistenza al lavoro in relazione con gli stati di
ansia, l’apatia e l’abulia oltre alla sintomatologia algica suddetta.
L’assicurata presenta una inabilità lavorativa
praticamente completa in qualità di ausiliaria di pulizie con ingaggio
sull’arco di tutta una giornata (50% svolgendo un’attività sull’arco di due ore
al giorno).
L’incapacità lavorativa diviene al 50% svolgendo
un’attività molto leggera, rispettosa dei limiti funzionali di cui sopra,
sull’arco di 4 ore al giorno, in due blocchi intercalati da un periodo
prolungato di riposo. Dal punto di vista somatico l’incapacità lavorativa è del
50% quale casalinga.
Dal punto di vista psichiatrico l’incapacità
lavorativa è nella misura del 45% sia quale ausiliaria di pulizie, sia nello
svolgimento di altre attività adatte, sia quale casalinga.
Le patologie somatiche e fisiche si sovrappongono
solo parzialmente a causa soprattutto della componente depressiva.
Pertanto l’assicurata risulta di riflesso essere
complessivamente inabile al lavoro nella misura dei 2/3 (circa il 65%) a
partire dalla data della presente valutazione, verosimilmente iniziata in novembre
2007.
L’esecuzione di provvedimenti d’integrazione
professionale viene reclusa dal quadro psicopatologico con influenza sulle
capacità di apprendimento.” (Doc. 60-3)
2.9. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio
del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.10. Al fine di stabilire il grado
d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato al 24%
la parte dedicata all’attività salariata e al 76% la quota dedicata alle
mansioni domestiche.
Tale suddivisione deve
essere confermata, come peraltro già stabilito da questo Tribunale nella sentenza
32.2006.10 del 10 gennaio 2007, cresciuta incontestata in giudicato.
2.11. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale bidisciplinare effettuata dal dr. __________ e dal dr. __________, da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati.
L’aspetto
psichiatrico è stato valutato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale, poste le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale di grado lieve-medio (ICD10-F33.1) e sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. 59-27), ha considerato l’assicurata
inabile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 2006, ma inabile al lavoro
al 45%, a decorrere dalla data dell’esame peritale, sia in un’attività
lucrativa (doc. 59-28), sia per quanto concerne l’attività di casalinga (doc.
59-29).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
L’aspetto
ortopedico è invece stato valutato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, il quale ha considerato l’assicurata, tenuto conto delle patologie
di natura somatica, totalmente inabile al lavoro in qualità di ausiliaria di
pulizie con ingaggio sull’arco di tutta una giornata e inabile al lavoro al 50%
svolgendo un’attività sull’arco di due ore al giorno e quale casalinga.
In
attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, il perito ha
ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50%, precisando che “sarebbe
auspicabile che la signora RI 1 possa esercitare una attività durante 4 ore
circa al giorno in due blocchi intercalati da un periodo prolungato di riposo” (doc.
59/8-9).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi neppure da
tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Globalmente,
tenuto conto delle patologie di origine psichiatrica e di quelle di natura
somatica, l’assicurata deve essere considerata, secondo quanto indicato nella
perizia bidisciplinare del 17 marzo 2008, inabile al lavoro nella misura del
65% in attività leggere adeguate, ritenuto che, come espressamente indicato dal
dr. __________, le patologie somatiche e psichiche “si sovrappongono solo
parzialmente a causa soprattutto delle componente depressiva con stati di
angoscia, apatia ed abulia che incidono anche sulle limitazioni dovute alla
patologia algica, fisica, somatoforme” (doc. 59-9).
Al
riguardo, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado
di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non
si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo
ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In una
sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il
giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito
nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
In
una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,
pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di
diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel caso
in esame, alla luce delle indicazioni peritali in merito alla solo parziale
sovrapposizione delle limitazioni derivanti dalle patologie fisiche e da quelle
psichiche (cfr. doc. 59-9), il TCA non può che considerare l’assicurata, in
ragione delle sue patologie di natura fisica e psichica, globalmente inabile al
lavoro nella misura del 65% in attività adeguate.
In
conclusione, rispecchiando la perizia bidisciplinare citata i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9.), alla
stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurata è totalmente inabile al lavoro nella sua attività di ausiliaria di
pulizie con ingaggio sull’arco di tutta la giornata e inabile al lavoro al 50%
svolgendo un’attività sull’arco di due ore al giorno, mentre in altre attività
adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, deve essere ritenuta inabile
al lavoro al 65%.
2.12. Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 2 aprile 2009 l’assistente
sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 50.5% (cfr. doc. 65/1-7).
2.13. Come è già
stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora
accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il
bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.14
Come detto,
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel
rapporto del 2 aprile 2009 (cfr. doc. 65-1 e segg.) dal seguente tenore:
" (...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
2.
%
La signora RI 1 descrive giornate in cui è
incapace di reagire, si sente molto giù di morale, non vuole vedere né sentire
nessuno. In questi periodi trascorre il tempo in camera, non è in grado di
organizzare o prevedere le attività, potendo unicamente garantire
l’accompagnamento del figlio __________o a scuola e eventualmente un pranzo
semplice.
Gli aspetti che emergono nella perizia
psichiatrica oggettivano le dichiarazioni dell’assicurata. Valuto una
percentuale medio annua degli impedimenti del 40%.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
14%
La signora RI 1
afferma di garantire personalmente la preparazione del pranzo, al quale
partecipano tutti i familiari. Il suo impegno è tuttavia limitato a pasti
semplici e di veloce cottura, onde evitare eccessive sollecitazioni. Nelle fasi
in cui la sua sofferenza o l’abulia sono eccessive, il marito o il figlio
maggiore la sostituiscono nella preparazione della cena. Questi episodi,
afferma, si verificano di sovente, pur non potendo quantificarli con
precisione. Anche nei giorni liberi viene aiutata e spesso si limita a dar loro
le necessarie indicazioni.
A causa dei dolori al
rachide viene sostituita nel caricare e scaricare la lavastoviglie e alla sera
sono i familiari ad apparecchiare e sparecchiare la tavola. Effettua la cura quotidiana del locale cucina solo in modo superficiale, evitando
ogni genere di sforzo. Le pulizie di fino sono interamente a carico del marito
o del figlio maggiore.
Dalle parole
dell’assicurata emergono impedimenti fisici nonché una notevole difficoltà ad
attivarsi. L’aggravamento dello stato di salute permette una valutazione medio
annua del 40%.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
70.
%
percentuale
di invalidità
10.
%
Rispetto al passato il suo impegno appare ora
diminuito. La signora RI 1 afferma di non riuscire più a garantire con
regolarità neppure le mansioni più leggere. Quando i dolori sono meno
insistenti si dedica al riordino, al rispolvero, alla pulizia del lavello,
della tazza del water, evitando di sottoporsi a sforzi. Soffre di allergie e
talvolta è costretta a passare l’aspirapolvere senza poter attendere il rientro
del marito, un compito che svolge in posizione inginocchiata a causa dei dolori
nel movimento del rachide. Viene aiutata dal marito nel cambio delle lenzuola,
mentre il figlio maggiore si occupa personalmente della propria camera. I
lavori più impegnativi, quali la pulizia approfondita del locale bagno, dei
vetri, dei pavimenti, vengono interamente assolti dai familiari.
La lettura degli atti medici all’incarto
giustifica una percentuale maggiore rispetto a quanto valutato in precedenza.
5.4
Spesa
e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
50.
%
percentuale
di invalidità
5%
La signora RI 1 fatica a mantenere la posizione
seduta. Già da diversi anni non le è più consentito guidare l’auto, a causa del
repentino insorgere di crampi alla gamba. Si incarica ancora della piccole
necessità quotidiane, alle quali provvede quando accompagna il figlio a scuola
e stila personalmente la lista della spesa. Se necessita di prodotti
ingombranti si rivolge al marito, mentre al sabato lo accompagna per provvedere
alle spese più consistenti.
Non sono emersi nuovi elementi rispetto a
quanto riportato nella precedente inchiesta. Si ripropone pertanto la
percentuale già espressa.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
60.
%
percentuale
di invalidità
9%
Come già in passato,
i familiari provvedono al trasporto della cesta nel locale lavanderia.
Abitualmente l’assicurata inserisce e toglie i panni dalla lavatrice in posizione
inginocchiata, mentre nei periodi più sfavorevoli non è in grado di garantire
il compito. Si limita allora a suddividere il bucato e dà indicazioni al marito
sulla gradazione necessaria.
Stende quando
possibile sullo stendino, poiché raggiungere i fili alti dello stenditoio le
procura dolori lancinanti alle cervicali. Quando sono presenti, delega il
compito ai familiari.
Evita in gran parte
lo stiro: con calma piega tutto quanto non richiede cure particolari e stira
unicamente il collo o i polsini delle camicie, eventualmente i pantaloni. Per
diminuire il carico di lavoro, spiega che hanno adottato un abbigliamento
pratico. Nonostante questi accorgimenti, la fatica ad attivarsi è elevata e il
carico di lavoro spesso si accumula.
L'aggravamento dello stato di salute
documentato negli atti medici permette una valutazione degli impedimenti del
60%.
5.6
Cura
dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
50.
%
percentuale
di invalidità
10.
%
Nonostante i dolori, la signora RA 1 si sforza di
accompagnare personalmente il figlio minore a scuola. Nelle fasi più difficili
si rivolge eventualmente ad un’amica. È in grado di partecipare ai colloqui con
i docenti e di seguirlo nelle attività scolastiche ma, come già in passato, non
può partecipare ad attività che comportano movimenti o sforzi.
Durante il colloquio l’assicurata manifesta più
volte molti sensi di colpa nei confronti del figlioletto ed esprime un
sentimento di inadeguatezza sul suo ruolo genitoriale. Spesso ha reazioni di
intolleranza nei suoi confronti, si innervosisce facilmente, non si sente
sufficientemente all’ascolto dei suoi problemi. __________, inoltre, ha
sviluppato molte insicurezze delle quali si sente responsabile: non vuole
giocare con i coetanei se la mamma non è presente, non prende il lift da solo,
non si addormenta senza i genitori.
Le attuali constatazioni mediche giustificano
sicuramente una percentuale maggiore di quanto proposto in passato.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0.
%
-.-
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
50.5
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
I familiari.
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
80.
%
casalinga
20.
%
16.
%
3,2
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal mese di novembre 2007.”
(Doc. 65/4-7)
2.15
Sulla base
degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato
gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha
quindi stabilito una limitazione complessiva del 50.5%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Nel suo ricorso
l’assicurata ha contestato in maniera generica l’esito dell’inchiesta
economica, indicando che “le percentuali di impedimento devono essere aumentate
almeno al 65% (mantenendo comunque una percentuale di impedimento del 70% alla
voce “pulizia dell’appartamento”), visto e considerato che secondo la perizia
bidisciplinare del dr. __________ del 17 marzo 2008 la ricorrente è
complessivamente inabile al lavoro in tale misura e che questa valutazione vale
sia per le attività da salariata che per le attività di casalinga” (doc. I),
senza tuttavia apportare elementi oggettivi tali da mettere in dubbio le
conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
Nella
fattispecie, già è stato detto che, per quanto riguarda l’aspetto medico, la
perizia bidisciplinare del dr. __________ e del dr. __________ ha compiutamente
valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di
accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici
cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V
161; cfr. consid. 2.10.).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre
tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo
di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale
consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;
Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197; STF 9C_642/2010 del 26 aprile 2011),
ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le
percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti
un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della
parziale collaborazione del marito e del figlio maggiore, che risultano
peraltro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalla
valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per
la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto
domiciliare.
Questo Tribunale non può quindi che ritenere corretto
il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito
dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure
il tasso complessivo d'invalidità fissato al 50.5%, non essendoci, sulla base
delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo
medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in
sede di inchiesta domiciliare.
2.16
Essendo
quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa
del 50% rispetto ad un’occupazione di due ore al giorno come ausiliaria di
pulizie e del 35% nello svolgimento di attività adeguate (cfr. consid. 2.11.),
ricordato inoltre che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno
alla salute dal profilo economico.
Ai fini
della valutazione economica, nel rapporto del 25 maggio 2009, il consulente in
integrazione professionale, tenuto conto delle valutazioni mediche e dei limiti
funzionali illustrati, ha indicato che l’assicurata potrebbe esercitare soltanto
la sua precedente attività di ausiliaria di pulizie. Il consulente ha infatti
osservato che “malgrado una CL complessiva del 35% in altre attività, tenuto
conto delle importanti limitazioni constatate dalla perizia bidisciplinare del
dr. med. __________, si considera esigibile unicamente la professione di
ausiliaria di pulizie (attività che l’assicurata può tuttora svolgere con una
riduzione di rendimento del 50% sull’arco di 2 ore al giorno). Infatti nel
valutare la reale possibilità di integrazione e le effettive capacità
lavorative abbiamo valutato come la limitata capacità lavorativa residua in
attività teoricamente esigibili (35%), la lentezza, l’affaticabilità, la minore
concentrazione e resistenza al lavoro in relazione con gli stati di ansia,
l’apatia e l’abulia e non da ultimo il limite fissato dal dr. med. __________
di svolgere le attività teoriche esigibili sull’arco di due blocchi intercalati
da un periodo prolungato di riposo (cui si deve parzialmente aggiungere il
danno alla salute a livello psicologico), si giustifica l’impossibilità a trovare
attività esigibili – oltre a quella di ausiliaria di pulizie – che rispettano i
limiti funzionali dell’assicurata. Per questi motivi, per il calcolo della CGR,
giungiamo alla conclusione che attualmente si deve tener conto come unica
attività esigibile dall’assicurata la professione di ausiliaria di pulizia”
(doc. 66-3).
2.17
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui, come
correttamente ritenuto dall’UAI, sono determinanti i dati del 2008.
2.18
Per quanto
concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto
contestato in sede di ricorso, nel rapporto finale del 25 maggio 2009 il
consulente in integrazione professionale ha indicato che, senza il danno alla
salute, lavorando al 24% come ausiliaria di pulizie, l’interessata avrebbe
percepito fr. 9’229.-- (doc. 66-4).
Al
riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito
in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono
un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).
In una
sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale
federale ha indicato che, nell'ambito della
valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni
(consid. 7).
Dagli
atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di
specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello
casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore
d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SAM).
Va inoltre evidenziato che
nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD
I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale -
con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad
un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere
raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al
100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe
potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel
raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare
quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a
tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di
salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in
attività salariata.
L’Alta
Corte ha infatti rilevato che:
" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente
rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al
reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di
una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e
poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,
stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità
a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla
giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale
per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da
valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa
parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.
2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.
5.1.2
pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I
708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,
consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non
è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di
persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli
ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.
3.3
e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."
Il reddito da valido di fr. 9'229.- deve dunque
essere confermato dal TCA.
2.19
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF
135.
V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.
6.1
). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla
parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
2.20
Nell’evenienza
concreta, l’UAI ha così determinato il reddito da invalido:
"
Come da confermata giurisprudenza, per
determinare il reddito da invalido, ci siamo riferiti ai valori mediani delle
tabelle RSS (93.4). A titolo indicativo e partendo dalle limitazioni
medico-teoriche, è infatti possibile desumere i redditi conseguibili facendo
capo ai rilevamenti effettuati dall’Ufficio federale di statistica (UFS) noti
come “Enquête suisse sur la structure des salaires” (ESPA).
In base alla marginale 3044 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), per reddito da invalido si
intende il reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali
provvedimenti di integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando
un’attività esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro. “La mesure de l’activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger
d’une personne – recita la CIGI – dépend de critères objectifs. Sont notamment déterminants les éléments suivants:
-
la limitation liée au handicap
-
les mesures de réadaptation envisageables
L’évaluation de l’activité lucrative raisonnablement
exigible s’effectue, en principe, sans tenir compte de la situation momentanée du
marché du travail”.
Oltre alle osservazioni espresse in sede medica,
si ritiene opportuno effettuare riduzioni a causa della riduzione di rendimento
(1), del gap salariale (2) e delle confermate e limitate funzioni
dell’assicurata (3).
1) il dr. __________ indica per l’attività abituale dell’assicurata una
riduzione di rendimento del 50%.
2) Come da giurisprudenza, si applica un’ulteriore riduzione
dell’11.62% per lo scarto (gap salariale) fra il salario da valido
effettivamente percepito dall’assicurata e quello su base statistica. Il
salario percepito dall’assicurata si discosta solo del 2% rispetto ai valori
mediani ticinesi. Si presume dunque che l’assicurata non si sia accontentata
del proprio salario.
3) Oltre alle osservazioni espresse in sede medica, si ritiene
opportuno applicare delle riduzioni a causa delle confermate e limitate
funzioni dell’assicurata. In particolare, tenuto conto delle limitazioni
confermate in sede medica (vedi perizia bidisciplinare del dr. med. __________),
applichiamo un tasso di riduzione del 10% per attività leggere.
In conclusione, tenuto conto delle considerazioni
sopra elencate, risulta un salario da invalido pari a CHF 4'997.-.” (Doc. 67-5)
Il TCA non può fare proprio questo importo, per i
motivi di seguito esposti.
Va innanzitutto evidenziato che, in una sentenza
I 456/05 del 27 novembre 2006, relativa
all’attività di intermediario finanziario, il Tribunale federale ha considerato
non corretto l’utilizzo dei dati statistici TA13 relativi all’insieme del
settore privato, applicati da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2004.95 del 19
maggio 2005), ma ha ritenuto applicabili i dati statistici nazionali TA1 relativi
al settore finanziario.
Ora, visto che l’amministrazione stessa ha
indicato che l’unico impiego ancora esigibile da parte dell’interessata è la precedente attività di ausiliaria di pulizia, il TCA ha chiesto
all’UAI di precisare i motivi per i quali, nel determinare il reddito da
invalido, ha fatto riferimento al valore statistico globale dell’intero settore
privato (fr. 52'130.21) anziché a quello relativo al solo settore di attività
specifico dell’assicurata, settore “93: servizi personali” (doc. XX).
Nelle annotazioni per l’incarto del 14 febbraio
2011, il consulente IP incaricato ha osservato:
"
Preso atto di quanto richiesto dal TCA in data
31.1.2011
(agli atti in data 2.2.2011), il consulente incaricato all’epoca di
stendere il rapporto finale chiarisce i motivi che hanno portato a scegliere di
non prendere in considerazione il settore di attività specifico dell’assicurata
(93.4).
In fatto, la scelta si spiega per il fatto che il
lavoro di ausiliaria di pulizie è un’attività trasversale a molti settori di
attività e che quindi ben difficilmente si possa giustificare l’opportunità di
indicare precisamente e definitivamente una professione come potrebbe essere ad
esempio la categoria 93 (servizi personali).
D’altra parte la stessa assicurata, lavorando per
l’amministrazione cantonale prima del danno alla salute, si trovava ad essere
nella categoria 85. E si può ragionevolmente rimarcare che la professione possa
trovarsi ad essere inserita nella categoria 45 (edilizia) per la pulizia sui
cantieri; nella categoria 52 (commercio) per la pulizia dei negozi di centri
commerciali; o ancora nella categoria 65 (attività finanziarie) nella pulizia
degli uffici.
In questo caso, dunque, la decisione di non
inserire l’assicurata in una categoria specifica è stata operata in funzione
del fatto che la professione dell’assicurata è piuttosto trasversale e non
definibile sotto un unico cappello.
Vale in ogni caso sottolineare, vista la
differenza di valore economico fra la categoria 93.4 e quella dell’intero
settore privato, come il consulente aveva apportato una riduzione percentuale
dell’11.62% per il gap salariale.” (Doc. XXI)
Chiamato dal TCA ad ulteriormente precisare
“quali attività sono da ritenere riconducibili al ramo economico “93: servizi
personali”, nei diversi livelli di qualifica (1-4)” (doc. XXII),
nell’annotazione per l’incarto del 23 febbraio 2011, il consulente IP
incaricato ha così risposto:
"
Il TCA richiede in particolare un chiarimento
sulla categoria 93 (servizi personali).
A questo proposito il consulente non ha altro da aggiungere
che la categoria 93 comprende tutte quelle attività lavorative inserite nella summenzionata
categoria.
L’aspetto legato alla scelta di impiegare tale
categoria dipende dalla categoria di riferimento in cui si inserisce l’azienda
per la quale la persona assicurata era (è) alle dipendenze al momento del danno
alla salute. Dunque il consulente non può che confermare il suo precedente
ragionamento.
Il TCA ha però portato un elemento importante di
discussione. Infatti il consulente aveva indicato nella categoria di
riferimento per il calcolo del grado di invalidità la 93.4 (vedi tabella 10.6.2009,
p. 2); tuttavia, sulla scorta di quanto appena esposto, la categoria corretta
era la 85.4.
Pertanto si è proceduto a modificare il calcolo
del grado di impedimento (vedi documentazione allegata).
In particolare, si è determinato che, partendo dalla
categoria di riferimento 85.4, il gap salariale aumenta dall’11.6% indicato
precedentemente al 27.2% attuale.
Da ciò ne consegue che il nuovo calcolo del grado
di impedimento come salariata passa al 56.24% e che pertanto, con un grado di
impedimento come casalinga del 50.5%, si ottiene un grado di invalidità
complessivo del 52%.
Conclusioni:
visto quanto precede, per l’assicurata si
modifica la precedente valutazione e si determina il diritto ad una mezza
rendita di invalidità.” (Doc. XXIII/1)
Il TCA condivide il nuovo risultato al quale è
giunta l’amministrazione, anche se ritiene che vadano utilizzati dati
differenti.
Infatti, essendo esigibile che l’assicurata
sfrutti la sua residua capacità lavorativa unicamente nella sua precedente
attività di ausiliaria di pulizia, secondo questo Tribunale il reddito da
invalido va stabilito sulla base dei dati statistici del rispettivo ramo
economico, che, stando a quanto indicato dal consulente IP in data 23 febbraio
2011, corrisponde al settore “85: sanità e servizi sociali” (doc.
XXIII/1).
In applicazione della giurisprudenza sviluppata
nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando
i dati salariali della suddetta tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una professione che presuppone
attività di pulizia (categoria 85.4), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo di fr. 4’547.--. Riportando questo dato su 41.6 ore,
esso ammonta a fr. 4'728.9 mensili oppure a fr. 56'747.-- annui.
L’assicurata, quale ausiliaria di pulizia,
avrebbe guadagnato nel 2008 fr. 9'229 / anno per un’occupazione al 24%, che
corrispondono a fr. 38'454 / anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr.
consid. 2.18.).
Tale reddito si situa, per ragioni estranee
all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente (cioè fr. 56’747, cfr. Tabella TA1 p.to 85 “sanità e servizi
sociali”, livello di qualifica 4, fr. 4’547.-- X 12 mesi = 54’564.-- riportato
su 41.6 ore = 56'746.60).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF
U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che
fosse intenzione dell’assicurata accontentarsi di un guadagno modesto, il
reddito statistico da invalido (fr. 56’747) va dunque
ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 – del 27.2% - percentuale
corrispondente al gap salariale del 32.2% (fr. 56'747 vs. fr. 38’454),
meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) - e si attesta pertanto a fr.
41'311.82.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.11.), da un punto di vista medico, l’assicurata è
inabile al lavoro al 50% svolgendo un’attività
sull’arco di due ore al giorno (quindi è abile al lavoro solo al 12%), il reddito statistico citato va ridotto
dell’88% e ammonta a fr. 4'957.-- (fr. 41'311.82
ridotti del 88%).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto
ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
59.
Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen.
Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen
Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,
lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die
Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung
erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).
Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint
- gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit
hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen,
so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de
l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita
di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b;
SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In
concreto, il consulente IP - dopo avere elencato e analizzato tutte le
possibili riduzioni che potrebbero entrare in considerazione (attività leggera,
limitazioni funzionali, età e anni di servizio, nazionalità e permesso di
soggiorno, tasso di occupazione, gap salariale, cfr. doc. VI/2) - ha applicato
una riduzione del 10% per attività leggere (cfr. doc. 66-5; 83-1; XXIII/2;
XXVIII/1).
Il
patrocinatore ha contestato questa percentuale di riduzione, chiedendo che
venga applicata la riduzione massima del 25% (doc. I).
Nel caso
di specie, questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il
giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati
motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivo per scostarsi
dalla riduzione percentuale del 10% applicata dall’amministrazione.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2008, partendo da un
salario da invalido di fr. 41'311.82, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 12% e
ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta,
quindi, a fr. 4'461.7 (fr. 4’957 - (fr. 4’957 x 10 : 100)).
Confrontando
questo dato con l'importo di fr. 9'229.-- corrispondenti al reddito che l’insorgente
avrebbe conseguito da valida nell'anno 2008 (cfr. consid. 2.18.), emerge un’incapacità al guadagno del 51.65% arrotondato
al 52% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41).
2.21
Viste le
quote parti tra attività salariata (24%) e mansioni casalinghe (76%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
è così del 50.9% (24 X 52% + 76 X 50.5%) in applicazione del metodo misto, arrotondato
al 51% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41: "Demnach ist in Zukunft bei einem
Ergebnis bis x,49... % auf x %
abzurunden und bei Werten ab x,50... % auf x+1 % aufzurunden, was den
Invaliditätsgrad ergibt.", percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità come proposto dall’UAI nello
scritto del 28 febbraio 2011.
2.22
Nella
decisione impugnata l’amministrazione, in applicazione della cosiddetta media
retrospettiva, ha ritenuto che l’anno di carenza con inabilità media di almeno
il 40% fosse trascorso a partire dal 1° settembre 2006 (cfr. doc. A).
L’Ufficio
AI è giunto a tale risultato sulla base dei seguenti calcoli:
2005.
2006 2007 2008
Mensile Annuo mensile annuo
mensile annuo mensile annuo
gennaio
14%
29%
29.
%
49%
47.
%
49%
49.
%
febbraio
29%
29%
29.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
marzo
29%
49%
30.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
aprile
29%
49%
32.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
maggio
29%
49%
34.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
giugno
29%
49%
35.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
luglio
29%
49%
37.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
agosto
29%
49%
39.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
settembre
29%
49%
40.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
ottobre
29%
49%
42.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
novembre
29%
49%
44.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
dicembre
29%
27.
%
49%
45.
%
49%
49.
%
49%
49.
%
(Doc. 86-1)
In corso
di causa, il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo le seguenti precisazioni:
"
al fine di evadere la causa citata a margine ci
occorrono alcune precisazioni.
Dalla documentazione agli atti, rileviamo che,
con decisione del 6 maggio 2010, avete stabilito che “dal 1° settembre 2006,
ossia trascorso l’anno di carenza con inabilità media di almeno il 40%, alla
signora RI 1 è riconosciuto il diritto a un quarto di rendita AI (grado del
40%). Dopo tre mesi (art. 88 OAI), cioè dal 1° dicembre 2006, il grado è quello
stabilito sulla scorta degli apprezzamenti sopraesposti, ossia il 49%, che
comunque dà diritto sempre e unicamente al quarto di rendita di invalidità” (doc.
A).
Rileviamo pure che avete proceduto al calcolo
della media retrospettiva, tenendo conto della incapacità lucrativa anziché
dell’incapacità lavorativa (cfr. tabella doc. 86-1 e doc. A).
Rileviamo inoltre che l’assicurata è stata
considerata inabile al lavoro al 65% nella sua professione di ausiliaria di
pulizie (cfr. doc. 60-2) e che questa professione è stata considerata dal
consulente incaricato l’unica esigibile da parte dell’interessata (cfr. doc.
66-3).
Vi chiediamo, alla luce di questi elementi, di
volerci comunicare se confermate il diritto dell’assicurata ad un quarto di
rendita dal mese di settembre 2006, dettagliandone i motivi.” (Doc. IX)
Con
scritto del 16 novembre 2010, l’UAI ha risposto:
"
Secondo il parere medico la signora RI 1 è stata
ritenuta inabile nella misura del 65% nella sua abituale attività di ausiliaria
di pulizie. Svolgendo però un’attività sull’arco di 2 ore al giorno la sua
inabilità lavorativa è pari al 50%, come pure in attività adeguate rispettose
delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute (cfr. rapporto SMR
31.03.2008
– doc. 60 incarto AI).
Per quanto concerne il calcolo della media
retrospettiva, è stato effettuato tenendo conto dell’incapacità lucrativa,
vista e considerata la decisione su opposizione dello scrivente Ufficio del
29.11.2005
(relativa alla precedente decisione del 17.01.2005), cresciuta in
giudicato (v. sentenza TCA 10.01.2007) , che riconosceva all’assicurata un
grado AI del 29%. Nella fattispecie è stato applicato il principio sancito
dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo il quale “L'incapacité
de travail déterminante pour la période de carence selon l'art. 29 LAI est une diminution du rendement imputable à une atteinte à la
santé dans la profession exercée jusqu'alors ou dans le domaine d'activité
habituel (ATF 105 V 159 consid. 2a). Lorsque l'assuré ne peut plus exercer sa profession
antérieure, mais qu'il exerce une activité moins bien rémunérée et qu'il subit
plus tard une perte de gain supplémentaire due à son état de santé, le taux de
l'incapacité de travail pour la détermination de la période de carence se
confond pratiquement avec le taux de l'incapacité de gain: on compare le revenu
que l'assuré est encore capable d'obtenir dans sa nouvelle profession, après la
survenance du handicap supplémentaire, avec le revenu qu'il aurait obtenu dans
sa profession antérieure. Dans un tel cas, en effet, on ne peut, pour
déterminer l'incapacité moyenne de travail, se fonder uniquement sur
l'incapacité subie par l'assuré par rapport à une activité dans laquelle il est
déjà partiellement invalide (voir à ce sujet ATF 104 V 144 consid. 2b).” (I
304/03, sentenza 22.07.2003) ed è quindi stato ritenuto il grado d’invalidità e
non l’incapacità lavorativa per il calcolo della media retrospettiva.
Si conferma pertanto la decisione del 06.05.2010
dell’UAI e si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del
ricorso.”
(Doc. X)
Alla luce
del nuovo grado di invalidità dell’assicurata calcolato dal consulente IP
incaricato nelle annotazioni del 23 febbraio 2011 (doc. XXIII/1), l’UAI ha
stabilito che l’interessata ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre
2006.
(grado AI 40%) e a una mezza rendita di invalidità a partire dal 1°
dicembre 2006 (grado AI 52%) (doc. XXIII).
Il TCA
può fare propria questa proposta dell’amministrazione.
La
decisione impugnata va dunque modificata nel senso che l'assicurata ha diritto
ad un quarto di rendita di invalidità dal 1° settembre 2006 e ad una mezza
rendita di invalidità a partire dal 1° dicembre 2006, come proposto dall’UAI
nello scritto del 23 febbraio 2011.
2.23
Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili
ridotta (art. 61 lett. g LPGA).
2.24
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 250.-- che vanno a carico della ricorrente.
2.25
L’assicurata
ha chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.3.).
Ritenuti
l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per
quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è
divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003
nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99;
STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del
2.
agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre
1998.
nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa
INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).
Per la
parte del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, ella può invece essere
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative
condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31
dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il
diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86,
pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella
causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1
Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Dal
certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. IV/1) emerge
che l’assicurata, coniugata e madre di due figli (__________, nato nel 1992 e __________,
nato nel 1998), è senza attività lucrativa.
Quali
entrate ella ha indicato, oltre alla sua rendita AI di fr. 392.--mensili, lo
stipendio netto mensile del marito di fr. 4'548.51 e fr. 429.-- mensili di
rendita __________ del marito (doc. IV/1), per un reddito complessivo di fr.
5'369.51.
L’assicurata
ha poi dichiarato una sostanza di fr. 25'410.75 - precisando che in tale
importo rientrano anche fr. 18'420.-- di rendita AI arretrata (dal settembre
2006), versata il 7 maggio 2010 (cfr. doc. IV/1) – e di possedere
un’autovettura __________ (cfr. doc. IV/1).
Quanto
alle uscite, l’assicurata deve far fronte a fr. 2’900.-- quale importo base
mensile per sé e la sua famiglia, stabilito per il calcolo del minimo
esistenziale LEF.
Tale
ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna
poi computare il canone di locazione per l’abitazione a carico dell’istante,
che ammonta a fr. 1'245.60.-- al mese, incluse le spese e i premi afferenti
all’assicurazione malattia, pari a fr. 829.30 mensili (dedotti i sussidi), per
delle uscite mensili di fr. 4’974.90.
L’assicurata
ha poi indicato di avere dei debiti pari a fr. 500.--mensili per l’acquisto
dell’auto del marito (doc. IV/1).
A tale
proposito va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso
che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel
minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato
impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se gli è necessario per
l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52;
GUIDICELLI/PICCIRILLI, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica
ticinese, Lugano 2002, n. 171 ss), ciò che non corrisponde al caso in esame.
In
concreto, aggiungendo all'importo di base di fr. 2’900 il supplemento del
15-25%, a cui si fa riferimento nella suevocata giurisprudenza federale,
risultano uscite per fr. 5’409.90 risp. 5’699.90, e, quindi, nel primo caso, un
ammanco di fr. 40.40 al mese e, nel secondo, di fr. 330.40 al mese.
L’assicurata
dispone di una sostanza di fr. 25'410.75 (cfr. doc. IV/1).
In una
sentenza H 41/01 del 26 aprile 2001, il TFA si è pronunciato sulla questione a
sapere a quali condizioni ed in quale misura è possibile tenere conto della
sostanza per determinare se il ricorrente è indigente, rilevando quanto segue:
"
Pour déterminer si le recourant est indigent, il
faut tenir compte de sa fortune, pour
autant qu'elle soit disponible (ATF 119 Ia 12 consid. 5, 118 Ia 370 consid. 4).
En particulier, lorsqu'il dispose d'une fortune mobilière, il convient qu'il l'affecte à la défense de ses intérêts
(Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : Les règles minima
imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I p. 38). La
jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une réserve de secours
destinée à couvrir les besoins futurs de la personne indigente (arrêts non
publiés du TFA du 7 octobre 1996 [H 109/96], du 17 mai 1993 [H 62/93]; arrêts
non publiés du Tribunal Fédéral du 6 mai 1994 [1P.640/1992], du 11 février
1994.
[5P.520/1993] et du 29 mai 1990 [4P.97/1990]. La fourchette des montants
considérés comme réserve de secours par cette jurisprudence s'étend de 19.800
fr. à 40.000 fr. environ.
En l'espèce, la fortune mobilière de 100.000 fr. dont dispose le recourant excède largement le
montant admissible au titre de réserve de secours. A cet égard, il n'est pas
possible de prendre en considération les frais que le recourant pourrait
encourir dans le cadre de futures procédures. De surcroît, il n'apparaît pas
que sa fortune soit placée d'une
manière qui l'empêche de disposer des sommes nécessaires à la couverture de ses
frais d'avocat. Les autres moyens du recourant ne sont pas non plus pertinents
dans ce contexte."
(STFA succitata, consid. 4c).
Nella
concreta evenienza, alla luce dell’ammanco mensile, la sostanza di cui dispone
l’assicurata dovrà essere immediatamente impiegata per fare fronte ai bisogni
correnti.
In tali
circostanze, non può essere ragionevolmente preteso che ella utilizzi una parte
del capitale per la copertura delle sue spese legali.
L'indigenza
deve pertanto essere ammessa.
Ritenuto,
inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione del 6 maggio
2010 impugnata è annullata.
§§ L’UAI è condannato a versare
all’assicurata un quarto di rendita dal 1° settembre 2006 e una mezza
rendita dal 1° dicembre 2006.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva
di oggetto, è accolta.
3. Le spese
per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio
AI e di fr. 250.-- a carico di RI 1. A seguito della concessione dell’esonero
dal pagamento delle spese di giustizia, le spese a carico della ricorrente sono
per il momento assunte dallo Stato.
L’UAI
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili parziali.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster