Lexipedia

Decisione

32.2010.160

Atti rinviati all'UAI. L'amministrazione non avrebbe dovuto procedere al confronto dei redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene inesibigile il cambiamento di occupazione, applicare il me

29 novembre 2010Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia

dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia

ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini

della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla

propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità

di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata

non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e riabilitazione, il mandato di esperire una perizia

reumatologica.

Il Dr. __________

nel rapporto peritale del 22 gennaio 2004 ha diagnosticato:

"

(…)

Sindrome

panvertebrale cronica, su

– disturbi statici del rachide (cifosi alto dorsale, scoliosi dorso

lombare),

– decondizionamento e sbilancio muscolare

Impingement

tibiotarsico a sinistra in

– lesione postraumatica del legamento tibio-fibulare anteriore

inferiore e sinovite,

– esito da trauma discorsivo della caviglia sinistra il 7 giugno 2009” (doc. AI 46-5).

Secondo lo

specialista l’assicurato è abile al lavoro nella sua attività nella misura del

50% dal 20 marzo 2000, in un’attività strettamente sedentaria la diminuzione

del rendimento è del 10%, mentre in attività adeguate rispettose dei limiti

funzionali l’abilità è completa dalla medesima data (doc. AI 46-6).

Nella

perizia pluridisciplinare del SAM del 20 settembre 2007, svolta in ambito

LAINF, i periti hanno valutato la patologia neurologica (Dr. __________) e quella

reumatologica (Dr. __________) e posto una diagnosi sostanzialmente

sovrapponibile a quella del Dr. __________:

"

(…)

Impingement

all’articolazione tibiotarsica della caviglia sin. con/su:

>pregresso trauma discorsivo il 07.06.1999.

Sindrome

algica residuale sotto sforzo al compartimento anteriore laterale della

caviglia ds. con/su:

>pregresso trauma discorsivo l’11.11.2006.

Tendinopatia

dei flessori della mano ds. con occlusione incompleta del pugno.

Sindrome

vertebrale focalizzata attualmente piuttosto in sede toracale ed all’altezza

della transizione toracolombare con/su:

>disturbi statici e posturali .

Sindrome

di attrito sottoacromiale alla spalla ds.” (doc. AI 19-12).

I periti

hanno quindi indicato che, tenendo conto di tutte le patologie (anche quelle

extrainfortunistiche), l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 50%

nella sua professione di tipografo (doc. LAINF 19-18).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste

valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Il

ricorrente, rappresentato dall’avv. __________ in sede di osservazioni e

davanti al TCA, personalmente, non ha mai contestato la diagnosi, né tantomeno

le valutazioni della capacità lavorativa (cfr. doc. AI 143-1, doc. I).

Essendo il quadro clinico dell’assicurato

incontestato, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi

contestazione tra le parti.

2.7. Al fine di

stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, dal 2002 amministratore unico

della __________, l’ammistrazione ha confrontato il reddito aziendale

conseguito prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione che

dopo l’insorgenza del danno alla salute l’assicurato non ha subito una perdita

economica.

Il TCA

non può condividere tale modo di procedere per le ragioni che seguono.

Dal

profilo economico l’amministrazione ha affidato agli ispettori __________ e __________

l’incarico di eseguire un’inchiesta per indipendenti. Nel rapporto del 16

novembre 2009 gli ispettori hanno indicato quanto segue:

" (…)

6. Confronto tra campi di attività - VEDI ALLEGATO 1

Nel corso

dell'incontro l'assicurato ha ribadito la ripartizione percentuale delle attività

indicate nella lettera inviata all'ufficio nel 2001, ripartizione che viene

ripresa in questa sede. Si definisce infatti uno stampatore sostenendo che

questo è quanto avrebbe continuato a fare in assenza del danno, lasciando il

fratello ad occuparsi dei lavori amministrativi e contabili. Dichiarazioni che

non vi è motivo per contestare, nella considerazione nondimeno della

valutazione data dal collega nella precedente inchiesta.

Nel corso

dell'incontro tuttavia si è scesi maggiormente nel dettaglio delle singole

mansioni, soprattutto di quelle a carattere amministrativo che possono essere

assai diverse da azienda ad azienda.

■ PRIMA

DEL DANNO:

Calcolazione

preventivo: si tratta del calcolo del costo di un

lavoro, presentato al cliente in forma di preventivo; la calcolazione, spiega

il signor RI 1, non comporta un grande dispendio di tempo poiché il costo di

ogni singolo lavoro è stato fissato in anticipo. L'attività viene svolta ancora

da lui, ma in misura importante anche dal fratello __________.

Programmazione

lavori: eseguita ogni volta che arriva un lavoro;

ad ogni cliente corrisponde una cartella (inserita nello schedario) che riporta

non solo l'incarico, ma anche a quali fasi del lavoro si è giunti. Ogni volta che arriva un ordine, l'uno o l'altro

dei fratelli __________ scrive un cartellino con l'ordine e lo fissa al

tabellone, che i dipendenti leggono tutti i giorni al loro arrivo.

Acquisizione

clienti: attività che aveva importanza all'inizio,

oggi meno. Al momento in cui la ditta si è costituita non era facile venire a

conoscenza della loro esistenza ed occorreva acquisire clienti potenziando i

contatti; ora i clienti arrivano grazie al sito internet, le pagine gialle, ma

vengono anche inviati da altre tipografie (ad es. __________). Anche la

partecipazione a concorsi pubblici ha un peso importante nel rapporto con gli

enti (i municipi in modo particolare).

Verifica e

controllo dei lavori in corso: attività che

l'assicurato continua a svolgere, con e nonostante il danno.

Stampatore-legatore: per un certo periodo ha svolto anche l'attività di legatore,

competenze che ha dovuto acquisire dopo aver concluso la formazione.

■ DOPO

IL DANNO:

L'assicurato

dichiara di essere presente sul posto di lavoro ma non tutti i giorni ed in

alcuni non rimane l'intera giornata.

Riguardo alle

attività a carattere amministrativo (escluse quelle contabili di cui non ha

competenze specifiche) ammette di potersene occupare tuttora anche se, nel

concreto, è il fratello __________ che si occupa maggiormente dell'andamento

dell'ufficio e del lavoro.

Il signor RI 1

continua tuttavia ad operare una verifica dei lavori in corso e a farsi carico

dei piccoli lavori di stampa, ovvero di quelli che non devono protrarsi per

diverse ore (per non dover mantenere la postura eretta a lungo e fare flessioni

continue).

Una volta che la

macchina è stata preparata con il materiale di stampa gli è possibile seguirla,

ma deve chiedere l'intervento di una terza persona ogni volta che fa il carico.

L'assicurato

conferma che ancor oggi i compiti di carattere amministrativo non superano le 2

ore al giorno.

■ Attività

svolte dal fratello __________:

Registrazioni nella

cartella clienti: effettuate per buona parte dal

fratello __________, anche se l'assicurato ammette di potersene occupare

direttamente.

Ritiro-lettura

della posta: attività di cui si occupa il fratello __________

che, nel corso dell'incontro, conferma il peso assunto sempre più nel corso

degli anni dovuto essenzialmente alla sua presenza costante: il primo contatto

dei clienti infatti avviene con lui.

Preparazione

fatture: attività eseguita dal fratello __________,

che ha la formazione di contabile e si fa carico di tutti i lavori contabili

della ditta. Della preparazione di bilancio e conto economico si occupa invece

una fiduciaria, che provvede anche alla revisione.

Il signor __________

dichiara che il peso dei lavori contabili rispetto a quelli amministrativi è di

10 a 90; precisa che i lavori strettamente contabili sono eseguiti in circa 45

minuti al giorno, il resto sono lavori strettamente amministrativi.

7. Evoluzione dei redditi dell'impresa -VEDI ALLEGATO 2

REDDITO TASSATO DELL'ASSICURATO:

97-98

99-00

01-02

2003 B

2004

2005

2006

2007

2008

Reddito

75'000

55'000

66'000

32'593

39'277

39'520

39'000

39'396

manca

Per il biennio

2001-2002 ( dichiarazione 2003 A - periodo di vuoto fiscale), l'Ufficio

tassazioni di __________ non ha proceduto a nessuna "ripresa" per

redditi straordinari, nonostante secondo i conti economici della ditta

individuale, l'utile conseguito in quegli anni ammontasse a:

Fr. 109'892.- nel 2001

Fr. 106'897.- nel 2002.

Il danno alla salute

risale al giugno 1999, quindi cade nel biennio fiscale (dichiarazione)

2001-2002, basato sui redditi 1999-2000.

I redditi

dell'impresa - dichiarati -, con attività indipendente prima ed SA poi, sono

riportati nella tabella riassuntiva di cui all'allegato 2, per il periodo 1996

- 2008.

Fiscalmente i

risultati aziendali della SA, secondo quanto comunicato con lettera 06.08.2009

dell'Ufficio tassazione persone giuridiche , sono stati riconosciuti e tassati

come segue:

Dati/Anni

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Risultato SA

- 76'556

- 123'393

- 22'445

43'959

23'661

60'359

Si noti che la

differenza del risultato per l'anno 2003 è data dal fatto che per il contributo

investimenti di fr. 154'298.--, riconosciuto dalla Sezione per il promovimento

economico, per l'imposta cantonale non è imponibile. Il dato 2008 infine, non è

disponibile.

Complessivamente,

tenuto conto dell'attività svolta come indipendente con ditta individuale sino

a metà anno 2002, di quella in seno alla SA in seguito, quale salariato ed

azionista (risultato aziendale + vantaggi riportati a tassazione personale) i

redditi complessivi conseguiti dal richiedente dal 1996 al 2008 risultano i

seguenti:

Dati/Anni

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Red. Indip.

75'000

55'000

55'000

66'000

Considerandi

66'000

*109'892

Ris. Az. SA

-

-

-

-

-

-

Stipendio

-

-

-

-

-

-

Totale red.

75'000

55'000

55'000

66'000

66'000

109'892

Dati/Anni

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

Red. Indip.

*103'072

-

-

-

-

-

Ris.

Az. SA tassato

- 76'556

-

123'393

-

22'445

43'959

23'661

60'359

Stipendio

11'906

32'593

39'520

39'520

39'000

39'396

Vantaggi

3'000

3'000

3'000

3'000

7'000

Totale

38'422

- 87'800

18'832

86'479

65'661

106'755

* dichiarato

Dati/Anni

2002.

Red. Indip.

-

Ris.

Az. SA

39'924

Stipendio

44'763

Vantaggi

manca

Totale

84'687

I

dati economici 2001 e 2002 rientrano nel periodo di vuoto fiscale

(dichiarazione 2003 A ), per-

il passaggio dalla tassazione biennale a quella

annuale. Non essendoci stata imposizione si fa capo al dichiarato.

8.

Provvedimenti di

integrazione

(tramite

adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi

ausiliari)

Senza

dubbio da lato medico esistono i presupposti per sottoporre il dossier al consulente in integrazione, visto che l'assicurato è stato

ritenuto abile al 90% in attività sedentaria.

In

ogni caso anche nell'attività abituale la perdita economica da un lato e l'esigibilità indicata nel confronto delle attività dall'altro giustificano

il proseguo dell'attività professionale acquisita e svolta sino ad oggi.

8.1

Ritiene necessaria una perizia?

No - Già esperita - Vedi SAM -

9.

Valutazione dell'invalidità

Reddito ipotetico senza danno

Anni 1996-1998

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e fiscali

SFr. 61'666

./.

4.

% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa

(Frs.

116'000.- … (98 …)

SFr. 5'220

Totale

intermedio

SFr. 56'446

+

contribuzioni personali AVS/AI/IPG (9,5 %)

SFr. 5'362

Totale

intermedio

SFr. 61'808

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

SFr. 0

Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 61'808

Reddito da invalido

Anni 2000-2001

Conformemente

ai documenti contabili – fiscali, senza redditi supplementari per la persona

assicurata (ed. le indennità giornaliere o le rendite)

SFr. 87'946

./.

3.

% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa, di

(Frs.

321'982.- … (2001 …)

SFr. 11'269

Totale

intermedio

SFr. 76'677

+

contribuzioni personali AVS/AI/IPG (9,5 %)

SFr. 7'284

Totale

intermedio

SFr. 83'961

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito d'invalido della persona assicurata

SFr. 83'961

Diminuzione del reddito dell'attività professionale imputabile al

danno alla salute

- SFr. 22'153

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

- 36%

REDDITO DA VALIDO:

Per la definizione

del reddito ipotetico senza invalidità sono stati considerati i redditi

accertati dal fisco, conseguiti quale azienda individuale, nei tre anni

precedenti l'insorgenza del danno alla salute (06-1999), quindi nel 1996-97 e 1998 con calcolazione della media.

Sull'arco dei tre

anni citati, il risultato aziendale annuo medio risulta quindi di fr. 61'666.-- netti. Al lordo, secondo quanto calcolato

nella tabella che precede: Fr. 61'808.-- di media.

REDDITO DA INVALIDO:

Nella tabella sopra

esposta, il reddito da invalido conseguito dopo l'insorgenza del danno alla

salute è stato considerato per gli anni 2000-2001, effettuando una media.

Trattasi dei primi due anni di attività piena, poiché nel 1999 si ha l'evento

infortunistico. Dal 01.08.2002 in poi la ragione sociale dell'attività è stata

registrata al registro di commercio quale SA.

Come si può rilevare

dal confronto del redditi, in questi due anni non vi è stata alcuna perdita

economica anzi un risultato d'esercizio migliore rispetto agli anni

precedenti. Anche nel 2002, almeno sino al 31 luglio (mese in cui è cambiata la

ragione sociale della ditta) il risultato aziendale è stato molto positivo (fr.

103'072.- di utile ).

Dopo la costituzione

della SA, più precisamente nella seconda metà dell'anno 2002, rispettivamente

nel 2003, si hanno delle chiusure contabili della SA fortemente negative, che

hanno condizionato il guadagno complessivo del richiedente. Ciò non è tuttavia

da porre in relazione al suo stato di salute, che come visto sopra, non ha di

fatto inciso sulla sua capacità di guadagno negli anni successivi l'evento

invalidante, e neppure si è modificato nel frattempo, ma piuttosto a ragioni di

politica aziendale, di

investimento in nuovi macchinari ed espansione, con l'apporto di sussidi

cantonali LIM e di una relativa politica di ammortamento della sostanza particolarmente

significativa.

Di fatto già nel

2004.

il risultato complessivo, seppure contenuto, è divenuto nuovamente

positivo ed in seguito, dal 2005 in poi, i redditi realizzati dal signor RI 1

sono stati superiori a quelli conseguiti prima del danno, senza perdita

economica alcuna da porre in relazione con il danno alla salute.

10.

Valutazione

Oltre alle

considerazioni di cui al punto precedente, che hanno evidenziato soprattutto

gli aspetti di carattere finanziario, è necessario procedere con alcune osservazioni

riguardanti l'esigibilità.

Con e nonostante i

limiti riconosciuti medicalmente l'assicurato non ha subito perdita economica

ed anzi ha dimostrato, grazie anche ai sussidi cantonali, di aver saputo

espandere la propria attività. Sussidi che gli hanno consentito - non va

dimenticato - di disporre di macchinari tecnologicamente avanzati, che

impongono ritmi e modalità di lavoro diversi al punto di essere gestite con la

collaborazione di un semplice apprendista e non necessariamente di uno stampatore

come __________, con un ottimo rapporto costi-benefici.

Ma va altresì

sottolineato come anche la diversificazione dei ruoli all'interno dell'azienda

risulti esigibile prima di tutto dal lato medico, visto che a parte la mera

attività contabile (che, come si è visto, incide in misura minima sull'attività

amministrativa complessiva) molte altre attività possono essere compiute

dall'assicurato stesso, compresi l'acquisizione ed il contatto con la

clientela. Si tratta di compiti che oggi svolge il fratello __________, ma per

i quali l'assicurato è qualificato e che farebbe di persona se fosse

costantemente in ufficio.

Si tratta di

considerazioni che, ai fini della valutazione attuale, non incidono

direttamente sul grado di incapacità riconosciuto, ottenuto dal raffronto dei

redditi e non delle attività, ma restano elementi a sostegno della proposta di

rifiuto delle prestazioni.

Elementi di cui si

dovrà tener conto in caso di riesame visto che l'assicurato ha annunciato un

secondo infortunio.

11.

Proposta

Rifiuto della

domanda di prestazioni, almeno sino al 17.04.2009, data del secondo infortunio." (Doc. AI 137/8-13)

2.8

La circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI),

alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che

esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile,

con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un

accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della

situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo

straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p.

228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone

che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si

accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona

assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in

che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito

delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del

guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo.

Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi

procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base

alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con

e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere

considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività

(RCC 1979 p. 230).

Innanzitutto,

come visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di

un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato

prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni

affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende

dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di

un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione

concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti

estranei all’invalidità.

Di

conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Se

tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la

ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo

dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più

possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

Per

questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un

indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo

straordinario.

Inoltre,

è opportuno ricordare che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di

carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110

V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la

valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori

medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92

in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì

rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno

(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

2.9

Nella

fattispecie l’amministrazione non avrebbe dovuto procedere al confronto dei

redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene inesigibile il

cambiamento di occupazione (cfr. consid. 2.10), applicare il metodo

straordinario.

Il reddito da valido considerato dall’UAI risulta essere

quello accertato dall’autorità fiscale tra il 1996 e il 1998 (media del

periodo), quando l’assicurato svolgeva la propria attività di tipografo

stampatore nella forma dell’azienda individuale, e prima dell’insorgere del

danno alla salute (giugno 1999) (doc. AI 137-12).

Il reddito da invalido è invece stato calcolato

considerando la media dei redditi nel periodo 2000-2001, dopo l’infortunio

avvenuto nel 1999, e prima della costituzione della __________ avvenuta il 30

agosto 2002 (doc. AI 137-13).

Il confronto dei redditi svolto dall’amministrazione nella

decisione impugnata non conduce tuttavia a conclusioni chiare ed affidabili

sulla perdita di guadagno dell’assicurato. La cifra di affari dell’azienda,

peraltro assai altalenante, è infatti influenzata da troppi fattori estranei

all’invalidità come la situazione congiunturale e concorrenziale.

Inoltre i dati economici del 2001 e 2002 rientrano nel periodo di

vuoto fiscale (dichiarazione 2003A) quando vi è stato il passaggio dalla

tassazione biennale a quella annuale. Dunque, contrariamente al 2000, il dato

del 2001 non è quello tassato dall’autorità fiscale, bensì quello dichiarato.

Dal rapporto d’inchiesta emerge poi che RI 1 ha delegato gran

parte delle attività amministrative, e soprattutto quelle contabili, al

fratello __________. Inoltre, pur lavorando da solo l’insorgente fa capo alla

collaborazione di uno stampatore e di un legatore (doc. AI 137-1).

Agli atti non vi sono elementi che permettano di valutare il

genere e l’ampiezza del loro apporto e quanto essi possano influire sull’oscillazione

dei redditi. Da una parte l’UAI sostiene che i macchinari più avanzati

potrebbero essere gestiti da un semplice apprendista e non necessariamente

dallo stampatore, con un ottimo rapporto costi-benefici (doc. AI 137-13), dall’altra

il ricorrente ritiene che un apprendista necessita un notevole sforzo

organizzativo e finanziario che viene misconosciuto dall’amministrazione (cfr.

doc. I, VIII).

Secondo RI 1 l’assunzione di uno stampatore invece di un apprendista

è giustificata proprio dal danno alla salute, senza il quale “avrebbe

continuato l’attività di stampatore e si sarebbe limitato ad assumere un

apprendista anziché un operaio” (doc AI 137-8, doc. I, VIII).

L’UAI rileva inoltre che “Dopo la costituzione della SA, più

precisamente nella seconda metà dell’anno 2002, rispettivamente nel 2003, si

hanno delle chiusure contabili della SA fortemente negative, che hanno

condizionato il guadagno complessivo del richiedente. Ciò

non è tuttavia da porre in relazione al suo stato di salute, che come visto

sopra, non ha di fatto inciso sulla sua capacità di guadagno negli anni

successivi l'evento invalidante, e neppure si è modificato nel frattempo, ma

piuttosto a ragioni di politica aziendale, di investimento in nuovi macchinari ed espansione, con

l'apporto di sussidi cantonali LIM e di una relativa politica di ammortamento

della sostanza particolarmente significativa”.

Tuttavia, l’UAI pone a confronto i redditi percepiti

dall’assicurato quando svolgeva la sua attività nella forma dell’azienda

individuale (anni 2000-2001), con gli utili realizzati dalla società anonima

dopo la sua costituzione (nel mese di agosto 2002), compreso quanto egli percepiva

sotto forma di salario dalla __________.

Anche in questo caso il procedere dell’amministrazione non può essere

condiviso, in quanto i risultati aziendali della __________, non possono essere

considerati, senza approfondimenti e differenziazioni alla stregua di un

reddito dell’assicurato. Questo a prescindere dal fatto che “..il signor RI

1.

riveste la figura di amministratore unico con firma individuale e (…)

detentore di tutte le 250 azioni che costituiscono il capitale sociale”

(doc. AI 145-1).

Come evidenziato dagli ispettori l’andamento societario è stato

altresì condizionato dagli investimenti in nuovi macchinari, da una politica

aziendale di espansione e da importanti ammortamenti, oltre che dall’apporto di

sussidi cantonali LIM (doc. AI 137-12/13), i quali, sebbene l’amministrazione

non li metta in relazione allo stato di salute dell’assicurato, hanno sicuramente

distorto il risultato aziendale.

Non è possibile dunque fare affidamento sulle variazioni della

cifra di affari aziendale per determinare il grado d’invalidità

dell’assicurato.

L’UAI avrebbe dovuto procedere ad un confronto

delle attività, accertando quali attività e in che misura l’assicurato

potrebbe esercitarle con e senza danno alla salute. In seguito andava

effettuata la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario

di riferimento valevole nel ramo, ottenendo così un reddito d'invalido e uno di

persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cfr.

consid. 2.8.).

La presa in considerazione

dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa

indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del

ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa

(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D,

inc. 32.2005.71; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita

dall’UFAS).

Per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella

causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01

pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa

S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, tenuto conto del disposto di

cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, e considerati i periodi d’incapacità

lavorativa desunti dalla documentazione medica agli atti (100% dal 07.06.1999;

75% dal 23.08.1999; 50% dal 27.10.1999; 75% dal 24.11.1999; 50% dal 20.03.2000)

sono determinanti i dati del 2000 (cfr. doc. 146-1).

In

una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, l’Alta

Corte ha precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

L’amministrazione

dovrà dunque effettuare la propria valutazione con riferimento anche al momento

dell’emanazione della decisione.

2.10

Prima di

applicare il metodo straordinario l’Ufficio AI dovrà comunque valutare se alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno

(cfr. consid. 2.5.), si può richiedere all’assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente. Ovvero se egli può

mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale

cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività

svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e

della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e

gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda agli accertamenti

economici richiesti ed emani una nuova decisione.

2.11

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo

delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso

all'amministrazione, affinché proceda nuovamente alla valutazione del grado

d’invalidità dell’assicurato ed emetta successivamente una nuova decisione.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster