32.2010.160
Atti rinviati all'UAI. L'amministrazione non avrebbe dovuto procedere al confronto dei redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene inesibigile il cambiamento di occupazione, applicare il me
29 novembre 2010Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.160
Data decisione, Autorità:
29.11.2010, TCA
Titolo:
Atti rinviati all'UAI. L'amministrazione non avrebbe dovuto procedere al confronto dei redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene inesibigile il cambiamento di occupazione, applicare il metodo straordinario
DIRITTO ALLA RENDITA
LAVORATORE INDIPENDENTE
METODO STRAORDINARIO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.160
LG/sc
Lugano
29 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 6 maggio 2010 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1966, attivo quale tipografo stampatore indipendente presso la __________, __________,
in data 31 gennaio 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
(rendita) a seguito di un infortunio avvenuto nel mese di giugno del 1999: “grosso
trauma distorsivo della caviglia sinistra” (doc. AI 5-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una prima inchiesta
economica per indipendenti (doc. AI 14-1) e una perizia reumatologica ad opera del
Dr. __________ (doc. AI 46-1), l’UAI con decisione del 3 gennaio 2006 ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato non avendo avuto il danno alla salute
influenza sul rendimento lavorativo (doc. AI 99-1).
1.3. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. __________, ha sollevato una tempestiva opposizione al
provvedimento dell’amministrazione (doc. AI 106-1) e con decisione su
opposizione del 3 aprile 2009 l’UAI ha parzialmente accolto l’opposizione con
la seguente motivazione:
"
(…)
4.2. Per quanto
riguarda invece l'aspetto economico, l'amministrazione - considerato anche il
lungo tempo trascorso - dovrà in primo luogo operare un aggiornamento della
situazione economico-lavorativa del Signor RI 1 per il tramite di una nuova
inchiesta esterna per indipendenti da parte del Servizio Ispettorato dell'UAI
(detto servizio ha in effetti proceduto alla verifica dei relativi dati
fiscali/conti economici unicamente sino all'anno 2004).
Oltre a ciò - come del resto già evidenziato
dall'avv. __________ nella propria annotazione del 24.6.2008 agli atti -,
l'ispettore incaricato di esperire l'inchiesta economica dovrà determinare
(allegando la relativa documentazione) il reddito da valido del Signor RI 1
rispettivamente i redditi da invalido concretamente percepiti da quest'ultimo
nel corso degli anni.
Nel caso in cui - ai fini della valutazione
dell'invalidità - il Servizio Ispettorato non dovesse ritenere opportuno
l'utilizzo del metodo generale del raffronto dei redditi (poiché l'accertamento
diretto dei due redditi da porre a confronto risulta inaffidabile), il grado
d'invalidità del Signor RI 1 dovrà allora essere determinato in applicazione
del metodo straordinario (cfr. punto 3 di cui sopra).
In esito alle considerazioni che precedono, la
decisione 3 gennaio 2006 va quindi annullata e la causa va pertanto retrocessa
all'amministrazione affinché disponga l'esecuzione degli accertamenti economici
di cui sopra, e si pronunci nuovamente sul grado d'invalidità del Signor RI 1.
(…)" (Doc. AI 126-4)
1.4. Esperita una
nuova inchiesta per l’attività professionale indipendente in data 16 novembre
2009 (doc. AI 137-1) l’UAI con decisione del 6 maggio 2010 (doc. AI 146-1),
preavvisata con progetto del 18 novembre 2009 (doc. AI 141-1), ha respinto la
richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo.
1.5. Contro
questa decisione RI 1, personalmente, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
contestando la valutazione economica svolta dall’amministrazione (doc. I).
1.6. L’UAI, in
risposta, dopo aver sottoposto le osservazioni dell’insorgente al vaglio della
consulente in integrazione professionale, ha confermato la correttezza del
proprio provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.7. Il 27 agosto
2010 l’assicurato si è riconfermato nelle proprie argomentazioni contestando le
osservazioni della consulente in integrazione professionale (doc. VIII).
Il
doc. VIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e
cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia
dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia
ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini
della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla
propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità
di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata
non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e riabilitazione, il mandato di esperire una perizia
reumatologica.
Il Dr. __________
nel rapporto peritale del 22 gennaio 2004 ha diagnosticato:
"
(…)
Sindrome
panvertebrale cronica, su
– disturbi statici del rachide (cifosi alto dorsale, scoliosi dorso
lombare),
– decondizionamento e sbilancio muscolare
Impingement
tibiotarsico a sinistra in
– lesione postraumatica del legamento tibio-fibulare anteriore
inferiore e sinovite,
– esito da trauma discorsivo della caviglia sinistra il 7 giugno 2009” (doc. AI 46-5).
Secondo lo
specialista l’assicurato è abile al lavoro nella sua attività nella misura del
50% dal 20 marzo 2000, in un’attività strettamente sedentaria la diminuzione
del rendimento è del 10%, mentre in attività adeguate rispettose dei limiti
funzionali l’abilità è completa dalla medesima data (doc. AI 46-6).
Nella
perizia pluridisciplinare del SAM del 20 settembre 2007, svolta in ambito
LAINF, i periti hanno valutato la patologia neurologica (Dr. __________) e quella
reumatologica (Dr. __________) e posto una diagnosi sostanzialmente
sovrapponibile a quella del Dr. __________:
"
(…)
Impingement
all’articolazione tibiotarsica della caviglia sin. con/su:
>pregresso trauma discorsivo il 07.06.1999.
Sindrome
algica residuale sotto sforzo al compartimento anteriore laterale della
caviglia ds. con/su:
>pregresso trauma discorsivo l’11.11.2006.
Tendinopatia
dei flessori della mano ds. con occlusione incompleta del pugno.
Sindrome
vertebrale focalizzata attualmente piuttosto in sede toracale ed all’altezza
della transizione toracolombare con/su:
>disturbi statici e posturali .
Sindrome
di attrito sottoacromiale alla spalla ds.” (doc. AI 19-12).
I periti
hanno quindi indicato che, tenendo conto di tutte le patologie (anche quelle
extrainfortunistiche), l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 50%
nella sua professione di tipografo (doc. LAINF 19-18).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste
valutazioni peritali, che non sono del resto state smentite da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Il
ricorrente, rappresentato dall’avv. __________ in sede di osservazioni e
davanti al TCA, personalmente, non ha mai contestato la diagnosi, né tantomeno
le valutazioni della capacità lavorativa (cfr. doc. AI 143-1, doc. I).
Essendo il quadro clinico dell’assicurato
incontestato, è quindi superfluo dilungarsi su questo punto, non essendovi
contestazione tra le parti.
2.7. Al fine di
stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, dal 2002 amministratore unico
della __________, l’ammistrazione ha confrontato il reddito aziendale
conseguito prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione che
dopo l’insorgenza del danno alla salute l’assicurato non ha subito una perdita
economica.
Il TCA
non può condividere tale modo di procedere per le ragioni che seguono.
Dal
profilo economico l’amministrazione ha affidato agli ispettori __________ e __________
l’incarico di eseguire un’inchiesta per indipendenti. Nel rapporto del 16
novembre 2009 gli ispettori hanno indicato quanto segue:
" (…)
6. Confronto tra campi di attività - VEDI ALLEGATO 1
Nel corso
dell'incontro l'assicurato ha ribadito la ripartizione percentuale delle attività
indicate nella lettera inviata all'ufficio nel 2001, ripartizione che viene
ripresa in questa sede. Si definisce infatti uno stampatore sostenendo che
questo è quanto avrebbe continuato a fare in assenza del danno, lasciando il
fratello ad occuparsi dei lavori amministrativi e contabili. Dichiarazioni che
non vi è motivo per contestare, nella considerazione nondimeno della
valutazione data dal collega nella precedente inchiesta.
Nel corso
dell'incontro tuttavia si è scesi maggiormente nel dettaglio delle singole
mansioni, soprattutto di quelle a carattere amministrativo che possono essere
assai diverse da azienda ad azienda.
■ PRIMA
DEL DANNO:
Calcolazione
preventivo: si tratta del calcolo del costo di un
lavoro, presentato al cliente in forma di preventivo; la calcolazione, spiega
il signor RI 1, non comporta un grande dispendio di tempo poiché il costo di
ogni singolo lavoro è stato fissato in anticipo. L'attività viene svolta ancora
da lui, ma in misura importante anche dal fratello __________.
Programmazione
lavori: eseguita ogni volta che arriva un lavoro;
ad ogni cliente corrisponde una cartella (inserita nello schedario) che riporta
non solo l'incarico, ma anche a quali fasi del lavoro si è giunti. Ogni volta che arriva un ordine, l'uno o l'altro
dei fratelli __________ scrive un cartellino con l'ordine e lo fissa al
tabellone, che i dipendenti leggono tutti i giorni al loro arrivo.
Acquisizione
clienti: attività che aveva importanza all'inizio,
oggi meno. Al momento in cui la ditta si è costituita non era facile venire a
conoscenza della loro esistenza ed occorreva acquisire clienti potenziando i
contatti; ora i clienti arrivano grazie al sito internet, le pagine gialle, ma
vengono anche inviati da altre tipografie (ad es. __________). Anche la
partecipazione a concorsi pubblici ha un peso importante nel rapporto con gli
enti (i municipi in modo particolare).
Verifica e
controllo dei lavori in corso: attività che
l'assicurato continua a svolgere, con e nonostante il danno.
Stampatore-legatore: per un certo periodo ha svolto anche l'attività di legatore,
competenze che ha dovuto acquisire dopo aver concluso la formazione.
■ DOPO
IL DANNO:
L'assicurato
dichiara di essere presente sul posto di lavoro ma non tutti i giorni ed in
alcuni non rimane l'intera giornata.
Riguardo alle
attività a carattere amministrativo (escluse quelle contabili di cui non ha
competenze specifiche) ammette di potersene occupare tuttora anche se, nel
concreto, è il fratello __________ che si occupa maggiormente dell'andamento
dell'ufficio e del lavoro.
Il signor RI 1
continua tuttavia ad operare una verifica dei lavori in corso e a farsi carico
dei piccoli lavori di stampa, ovvero di quelli che non devono protrarsi per
diverse ore (per non dover mantenere la postura eretta a lungo e fare flessioni
continue).
Una volta che la
macchina è stata preparata con il materiale di stampa gli è possibile seguirla,
ma deve chiedere l'intervento di una terza persona ogni volta che fa il carico.
L'assicurato
conferma che ancor oggi i compiti di carattere amministrativo non superano le 2
ore al giorno.
■ Attività
svolte dal fratello __________:
Registrazioni nella
cartella clienti: effettuate per buona parte dal
fratello __________, anche se l'assicurato ammette di potersene occupare
direttamente.
Ritiro-lettura
della posta: attività di cui si occupa il fratello __________
che, nel corso dell'incontro, conferma il peso assunto sempre più nel corso
degli anni dovuto essenzialmente alla sua presenza costante: il primo contatto
dei clienti infatti avviene con lui.
Preparazione
fatture: attività eseguita dal fratello __________,
che ha la formazione di contabile e si fa carico di tutti i lavori contabili
della ditta. Della preparazione di bilancio e conto economico si occupa invece
una fiduciaria, che provvede anche alla revisione.
Il signor __________
dichiara che il peso dei lavori contabili rispetto a quelli amministrativi è di
10 a 90; precisa che i lavori strettamente contabili sono eseguiti in circa 45
minuti al giorno, il resto sono lavori strettamente amministrativi.
7. Evoluzione dei redditi dell'impresa -VEDI ALLEGATO 2
REDDITO TASSATO DELL'ASSICURATO:
97-98
99-00
01-02
2003 B
2004
2005
2006
2007
2008
Reddito
75'000
55'000
66'000
32'593
39'277
39'520
39'000
39'396
manca
Per il biennio
2001-2002 ( dichiarazione 2003 A - periodo di vuoto fiscale), l'Ufficio
tassazioni di __________ non ha proceduto a nessuna "ripresa" per
redditi straordinari, nonostante secondo i conti economici della ditta
individuale, l'utile conseguito in quegli anni ammontasse a:
Fr. 109'892.- nel 2001
Fr. 106'897.- nel 2002.
Il danno alla salute
risale al giugno 1999, quindi cade nel biennio fiscale (dichiarazione)
2001-2002, basato sui redditi 1999-2000.
I redditi
dell'impresa - dichiarati -, con attività indipendente prima ed SA poi, sono
riportati nella tabella riassuntiva di cui all'allegato 2, per il periodo 1996
- 2008.
Fiscalmente i
risultati aziendali della SA, secondo quanto comunicato con lettera 06.08.2009
dell'Ufficio tassazione persone giuridiche , sono stati riconosciuti e tassati
come segue:
Dati/Anni
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Risultato SA
- 76'556
- 123'393
- 22'445
43'959
23'661
60'359
Si noti che la
differenza del risultato per l'anno 2003 è data dal fatto che per il contributo
investimenti di fr. 154'298.--, riconosciuto dalla Sezione per il promovimento
economico, per l'imposta cantonale non è imponibile. Il dato 2008 infine, non è
disponibile.
Complessivamente,
tenuto conto dell'attività svolta come indipendente con ditta individuale sino
a metà anno 2002, di quella in seno alla SA in seguito, quale salariato ed
azionista (risultato aziendale + vantaggi riportati a tassazione personale) i
redditi complessivi conseguiti dal richiedente dal 1996 al 2008 risultano i
seguenti:
Dati/Anni
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Red. Indip.
75'000
55'000
55'000
66'000
Considerandi
66'000
*109'892
Ris. Az. SA
-
-
-
-
-
-
Stipendio
-
-
-
-
-
-
Totale red.
75'000
55'000
55'000
66'000
66'000
109'892
Dati/Anni
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
Red. Indip.
*103'072
-
-
-
-
-
Ris.
Az. SA tassato
- 76'556
-
123'393
-
22'445
43'959
23'661
60'359
Stipendio
11'906
32'593
39'520
39'520
39'000
39'396
Vantaggi
3'000
3'000
3'000
3'000
7'000
Totale
38'422
- 87'800
18'832
86'479
65'661
106'755
* dichiarato
Dati/Anni
2002.
Red. Indip.
-
Ris.
Az. SA
39'924
Stipendio
44'763
Vantaggi
manca
Totale
84'687
I
dati economici 2001 e 2002 rientrano nel periodo di vuoto fiscale
(dichiarazione 2003 A ), per-
il passaggio dalla tassazione biennale a quella
annuale. Non essendoci stata imposizione si fa capo al dichiarato.
8.
Provvedimenti di
integrazione
(tramite
adattamento dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi
ausiliari)
Senza
dubbio da lato medico esistono i presupposti per sottoporre il dossier al consulente in integrazione, visto che l'assicurato è stato
ritenuto abile al 90% in attività sedentaria.
In
ogni caso anche nell'attività abituale la perdita economica da un lato e l'esigibilità indicata nel confronto delle attività dall'altro giustificano
il proseguo dell'attività professionale acquisita e svolta sino ad oggi.
8.1
Ritiene necessaria una perizia?
No - Già esperita - Vedi SAM -
9.
Valutazione dell'invalidità
Reddito ipotetico senza danno
Anni 1996-1998
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e fiscali
SFr. 61'666
./.
4.
% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa
(Frs.
116'000.- … (98 …)
SFr. 5'220
Totale
intermedio
SFr. 56'446
+
contribuzioni personali AVS/AI/IPG (9,5 %)
SFr. 5'362
Totale
intermedio
SFr. 61'808
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
SFr. 0
Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 61'808
Reddito da invalido
Anni 2000-2001
Conformemente
ai documenti contabili – fiscali, senza redditi supplementari per la persona
assicurata (ed. le indennità giornaliere o le rendite)
SFr. 87'946
./.
3.
% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa, di
(Frs.
321'982.- … (2001 …)
SFr. 11'269
Totale
intermedio
SFr. 76'677
+
contribuzioni personali AVS/AI/IPG (9,5 %)
SFr. 7'284
Totale
intermedio
SFr. 83'961
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito d'invalido della persona assicurata
SFr. 83'961
Diminuzione del reddito dell'attività professionale imputabile al
danno alla salute
- SFr. 22'153
Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale
- 36%
REDDITO DA VALIDO:
Per la definizione
del reddito ipotetico senza invalidità sono stati considerati i redditi
accertati dal fisco, conseguiti quale azienda individuale, nei tre anni
precedenti l'insorgenza del danno alla salute (06-1999), quindi nel 1996-97 e 1998 con calcolazione della media.
Sull'arco dei tre
anni citati, il risultato aziendale annuo medio risulta quindi di fr. 61'666.-- netti. Al lordo, secondo quanto calcolato
nella tabella che precede: Fr. 61'808.-- di media.
REDDITO DA INVALIDO:
Nella tabella sopra
esposta, il reddito da invalido conseguito dopo l'insorgenza del danno alla
salute è stato considerato per gli anni 2000-2001, effettuando una media.
Trattasi dei primi due anni di attività piena, poiché nel 1999 si ha l'evento
infortunistico. Dal 01.08.2002 in poi la ragione sociale dell'attività è stata
registrata al registro di commercio quale SA.
Come si può rilevare
dal confronto del redditi, in questi due anni non vi è stata alcuna perdita
economica anzi un risultato d'esercizio migliore rispetto agli anni
precedenti. Anche nel 2002, almeno sino al 31 luglio (mese in cui è cambiata la
ragione sociale della ditta) il risultato aziendale è stato molto positivo (fr.
103'072.- di utile ).
Dopo la costituzione
della SA, più precisamente nella seconda metà dell'anno 2002, rispettivamente
nel 2003, si hanno delle chiusure contabili della SA fortemente negative, che
hanno condizionato il guadagno complessivo del richiedente. Ciò non è tuttavia
da porre in relazione al suo stato di salute, che come visto sopra, non ha di
fatto inciso sulla sua capacità di guadagno negli anni successivi l'evento
invalidante, e neppure si è modificato nel frattempo, ma piuttosto a ragioni di
politica aziendale, di
investimento in nuovi macchinari ed espansione, con l'apporto di sussidi
cantonali LIM e di una relativa politica di ammortamento della sostanza particolarmente
significativa.
Di fatto già nel
2004.
il risultato complessivo, seppure contenuto, è divenuto nuovamente
positivo ed in seguito, dal 2005 in poi, i redditi realizzati dal signor RI 1
sono stati superiori a quelli conseguiti prima del danno, senza perdita
economica alcuna da porre in relazione con il danno alla salute.
10.
Valutazione
Oltre alle
considerazioni di cui al punto precedente, che hanno evidenziato soprattutto
gli aspetti di carattere finanziario, è necessario procedere con alcune osservazioni
riguardanti l'esigibilità.
Con e nonostante i
limiti riconosciuti medicalmente l'assicurato non ha subito perdita economica
ed anzi ha dimostrato, grazie anche ai sussidi cantonali, di aver saputo
espandere la propria attività. Sussidi che gli hanno consentito - non va
dimenticato - di disporre di macchinari tecnologicamente avanzati, che
impongono ritmi e modalità di lavoro diversi al punto di essere gestite con la
collaborazione di un semplice apprendista e non necessariamente di uno stampatore
come __________, con un ottimo rapporto costi-benefici.
Ma va altresì
sottolineato come anche la diversificazione dei ruoli all'interno dell'azienda
risulti esigibile prima di tutto dal lato medico, visto che a parte la mera
attività contabile (che, come si è visto, incide in misura minima sull'attività
amministrativa complessiva) molte altre attività possono essere compiute
dall'assicurato stesso, compresi l'acquisizione ed il contatto con la
clientela. Si tratta di compiti che oggi svolge il fratello __________, ma per
i quali l'assicurato è qualificato e che farebbe di persona se fosse
costantemente in ufficio.
Si tratta di
considerazioni che, ai fini della valutazione attuale, non incidono
direttamente sul grado di incapacità riconosciuto, ottenuto dal raffronto dei
redditi e non delle attività, ma restano elementi a sostegno della proposta di
rifiuto delle prestazioni.
Elementi di cui si
dovrà tener conto in caso di riesame visto che l'assicurato ha annunciato un
secondo infortunio.
11.
Proposta
Rifiuto della
domanda di prestazioni, almeno sino al 17.04.2009, data del secondo infortunio." (Doc. AI 137/8-13)
2.8
La circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI),
alla cifra marginale 3112, stabilisce che l'invalidità di una persona che
esercita un'attività lucrativa va sempre calcolata, nei limiti del possibile,
con il metodo generale del confronto dei redditi. Se non è possibile un
accertamento diretto affidabile dei due redditi – p. es. a causa della
situazione economica – il grado d'invalidità è determinato secondo il metodo
straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255; RCC 1980 p. 318, 1979 p.
228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone
che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si
accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona
assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in
che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito
delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del
guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel ramo.
Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per poi
procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base
alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con
e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere
considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività
(RCC 1979 p. 230).
Innanzitutto,
come visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di
un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se
tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la
ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più
possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
Per
questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un
indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo
straordinario.
Inoltre,
è opportuno ricordare che
l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di
carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110
V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la
valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori
medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92
in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì
rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno
(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
2.9
Nella
fattispecie l’amministrazione non avrebbe dovuto procedere al confronto dei
redditi secondo il metodo ordinario, bensì, se ritiene inesigibile il
cambiamento di occupazione (cfr. consid. 2.10), applicare il metodo
straordinario.
Il reddito da valido considerato dall’UAI risulta essere
quello accertato dall’autorità fiscale tra il 1996 e il 1998 (media del
periodo), quando l’assicurato svolgeva la propria attività di tipografo
stampatore nella forma dell’azienda individuale, e prima dell’insorgere del
danno alla salute (giugno 1999) (doc. AI 137-12).
Il reddito da invalido è invece stato calcolato
considerando la media dei redditi nel periodo 2000-2001, dopo l’infortunio
avvenuto nel 1999, e prima della costituzione della __________ avvenuta il 30
agosto 2002 (doc. AI 137-13).
Il confronto dei redditi svolto dall’amministrazione nella
decisione impugnata non conduce tuttavia a conclusioni chiare ed affidabili
sulla perdita di guadagno dell’assicurato. La cifra di affari dell’azienda,
peraltro assai altalenante, è infatti influenzata da troppi fattori estranei
all’invalidità come la situazione congiunturale e concorrenziale.
Inoltre i dati economici del 2001 e 2002 rientrano nel periodo di
vuoto fiscale (dichiarazione 2003A) quando vi è stato il passaggio dalla
tassazione biennale a quella annuale. Dunque, contrariamente al 2000, il dato
del 2001 non è quello tassato dall’autorità fiscale, bensì quello dichiarato.
Dal rapporto d’inchiesta emerge poi che RI 1 ha delegato gran
parte delle attività amministrative, e soprattutto quelle contabili, al
fratello __________. Inoltre, pur lavorando da solo l’insorgente fa capo alla
collaborazione di uno stampatore e di un legatore (doc. AI 137-1).
Agli atti non vi sono elementi che permettano di valutare il
genere e l’ampiezza del loro apporto e quanto essi possano influire sull’oscillazione
dei redditi. Da una parte l’UAI sostiene che i macchinari più avanzati
potrebbero essere gestiti da un semplice apprendista e non necessariamente
dallo stampatore, con un ottimo rapporto costi-benefici (doc. AI 137-13), dall’altra
il ricorrente ritiene che un apprendista necessita un notevole sforzo
organizzativo e finanziario che viene misconosciuto dall’amministrazione (cfr.
doc. I, VIII).
Secondo RI 1 l’assunzione di uno stampatore invece di un apprendista
è giustificata proprio dal danno alla salute, senza il quale “avrebbe
continuato l’attività di stampatore e si sarebbe limitato ad assumere un
apprendista anziché un operaio” (doc AI 137-8, doc. I, VIII).
L’UAI rileva inoltre che “Dopo la costituzione della SA, più
precisamente nella seconda metà dell’anno 2002, rispettivamente nel 2003, si
hanno delle chiusure contabili della SA fortemente negative, che hanno
condizionato il guadagno complessivo del richiedente. Ciò
non è tuttavia da porre in relazione al suo stato di salute, che come visto
sopra, non ha di fatto inciso sulla sua capacità di guadagno negli anni
successivi l'evento invalidante, e neppure si è modificato nel frattempo, ma
piuttosto a ragioni di politica aziendale, di investimento in nuovi macchinari ed espansione, con
l'apporto di sussidi cantonali LIM e di una relativa politica di ammortamento
della sostanza particolarmente significativa”.
Tuttavia, l’UAI pone a confronto i redditi percepiti
dall’assicurato quando svolgeva la sua attività nella forma dell’azienda
individuale (anni 2000-2001), con gli utili realizzati dalla società anonima
dopo la sua costituzione (nel mese di agosto 2002), compreso quanto egli percepiva
sotto forma di salario dalla __________.
Anche in questo caso il procedere dell’amministrazione non può essere
condiviso, in quanto i risultati aziendali della __________, non possono essere
considerati, senza approfondimenti e differenziazioni alla stregua di un
reddito dell’assicurato. Questo a prescindere dal fatto che “..il signor RI
1.
riveste la figura di amministratore unico con firma individuale e (…)
detentore di tutte le 250 azioni che costituiscono il capitale sociale”
(doc. AI 145-1).
Come evidenziato dagli ispettori l’andamento societario è stato
altresì condizionato dagli investimenti in nuovi macchinari, da una politica
aziendale di espansione e da importanti ammortamenti, oltre che dall’apporto di
sussidi cantonali LIM (doc. AI 137-12/13), i quali, sebbene l’amministrazione
non li metta in relazione allo stato di salute dell’assicurato, hanno sicuramente
distorto il risultato aziendale.
Non è possibile dunque fare affidamento sulle variazioni della
cifra di affari aziendale per determinare il grado d’invalidità
dell’assicurato.
L’UAI avrebbe dovuto procedere ad un confronto
delle attività, accertando quali attività e in che misura l’assicurato
potrebbe esercitarle con e senza danno alla salute. In seguito andava
effettuata la valutazione del guadagno applicando per ogni attività il salario
di riferimento valevole nel ramo, ottenendo così un reddito d'invalido e uno di
persona non invalida per poi procedere al raffronto dei redditi (cfr.
consid. 2.8.).
La presa in considerazione
dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa
indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del
ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa
(cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D,
inc. 32.2005.71; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita
dall’UFAS).
Per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella
causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01
pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.
, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa
S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto, tenuto conto del disposto di
cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, e considerati i periodi d’incapacità
lavorativa desunti dalla documentazione medica agli atti (100% dal 07.06.1999;
75% dal 23.08.1999; 50% dal 27.10.1999; 75% dal 24.11.1999; 50% dal 20.03.2000)
sono determinanti i dati del 2000 (cfr. doc. 146-1).
In
una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, l’Alta
Corte ha precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129.
V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
L’amministrazione
dovrà dunque effettuare la propria valutazione con riferimento anche al momento
dell’emanazione della decisione.
2.10
Prima di
applicare il metodo straordinario l’Ufficio AI dovrà comunque valutare se alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno
(cfr. consid. 2.5.), si può richiedere all’assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente. Ovvero se egli può
mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale
cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività
svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e
della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile.
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e
gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda agli accertamenti
economici richiesti ed emani una nuova decisione.
2.11
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo
delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una
sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rivela lacunoso.
La
decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione, affinché proceda nuovamente alla valutazione del grado
d’invalidità dell’assicurato ed emetta successivamente una nuova decisione.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster