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Decisione

32.2010.164

UAI ha correttamente determinato l'ammontare della rendita spettante all'assicurata

11 novembre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett.

b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra il 1° gennaio che

segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede

l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo

diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i periodi durante i

quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art.

29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.3. Nel caso

presente l'Ufficio AI, nella risposta di causa, ha indicato che “l’importo

delle rendite di invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia

dell’AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e che la rendita completa minima ammonta a fr.

Considerandi

1'140.- mentre quella massima a fr. 2'280.- e che il calcolo effettuato per

definire il diritto a prestazioni risulta essere corretto” (doc. IV).

Il TCA

concorda con quanto indicato dall’amministrazione, ritenuto che la rendita dell’assicurata

è stata fissata sulla base di un reddito annuo medio di fr. 6'840 e di un

periodo di contribuzione completo (scala 44, cfr. doc. A1).

Riguardo

alle osservazioni di RA 1 circa all’insufficienza dell’importo di fr. 1’140 per

coprire il fabbisogno dell’interessata e, in particolare, per pagare il canone

di locazione dell’appartamento, il TCA sottolinea che nel sistema di previdenza

svizzero, basato sui tre pilastri, spetta all’AVS insieme alle PC garantire in

maniera adeguata agli assicurati la copertura dei bisogni vitali (art. 112 cpv.

2.

Cost.).

Al

riguardo, in una sentenza 9C_40/2010 del 6 ottobre 2010, il Tribunale federale

ha ricordato che:

" (…)

3.1

Le système suisse de prévoyance vieillesse,

survivants et invalidité repose sur le principe des trois piliers (art. 111

Cst.). Les prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et

invalidité fédérale et prestations complémentaires) doivent couvrir les besoins

vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b

Cst.), alors que les prestations du deuxième pilier (prévoyance

professionnelle) doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de

manière appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.;

voir également art. 1 al. 1 LPP). II incombe au troisième pilier (prévoyance

individuelle) de compléter les mesures collectives des deux premiers piliers

selon les besoins personnels.

(…)

5.3.3.1

Le système des rentes complémentaires a été

introduit lors de la création de l'assurance-invalidité. Afin de remédier « aux

conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la

femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente

principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses

proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l'existence d'un droit à une

rente principale et revenir au même ayant droit; les proches parents n'avaient

pas un droit propre aux rentes complémentaires, de sorte que l'unité juridique

du cas de rente était maintenue (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet

de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle

sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1225 ss, 2e partie,

chapitre F, III, 2). Les rentes complémentaires devaient s'ajouter à la rente

principale et constituer un revenu de substitution pour l'assuré invalide en

vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille (arrêt U 53/07 du

18.

mars 2008 consid. 5.2.2.1, in SVR 2009 UV n° 7 p. 26; voir également arrêt B

25/00 du 24 septembre 2001 consid. 5b).”

Pertanto,

come del resto correttamente indicato dall’amministrazione in sede di risposta

di causa (cfr. doc. IV), spetta all’assicurata, qualora non l’avesse ancora fatto,

richiedere al competente Servizio delle prestazioni complementari della Cassa

cantonale di compensazione, per il tramite della propria agenzia comunale AVS,

una prestazione complementare.

Poiché l’ammontare

della rendita è corretto, la decisione contestata va confermata ed il ricorso

respinto.

2.4

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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