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Decisione

32.2010.165

Visto il miglioramento dello stato valetudinario e ritenuto il grado d'invalidità ottenuto dal confronto dei redditi, a ragione l'Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto alla rendita in

24 agosto 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

25 ottobre 2007, le condizioni di salute dell’assicurato hanno subito un

miglioramento tale da giustificare la soppressione della rendita.

2.7. Il

dr. __________, nel rapporto sulla revisione delle prestazioni per adulti 5 settembre

2007 (doc. AI 75/1-6), poste le diagnosi note, nell’anamnesi dopo l’ultimo

rapporto medico e nelle constatazioni oggettive ha osservato: “(…) inizialmente

claudicatio spinalis per astenia del canale spinale. Dopo decompressione la deambulazione

è migliorata ma il paz. ha dolori lombari e alle gambe. RM e controllo normali

(…)”, “(…) riduzione della mobilità lombare. Esame neurologico normale (…)”

(doc. AI 75/2-3, punti 5.4 e 5.5).

Il

dr. __________, nel rapporto medico di decorso 26 novembre 2007 (doc. AI 81/8),

posta la diagnosi di “(…) impingement sindrome destro con rottura della cuffia

dei rotatori (…)” ha concluso che “(…) si tratta di un paziente che avevo già

visto nel 96 per una frattura del epicondilo sinistro trattato conservativamente

(caso Suva) con guarigione completa. L’ho rivisto all’inizio del 2007 mandato

dal medico curante con dei dolori sempre invalidizzanti a livello della spalla

destra resistente a qualsiasi trattamento conservativo, motivo per il quale il

21.3.07 ho proceduto ad un’artroscopia e artrolisi artroscopica. Purtroppo il

paziente non ha potuto effettuare fisioterapia e ha dovuto essere ricoverato

per problemi internistici importanti e vista l’assenza di fisioterapia ha sviluppato

un’anchilosi (bloccaggio) della spalla destra resistente all’infiltrazione di

cortisone e alla fisio intensa. Per questo motivo ed in seguito alla RM che ha

confermato la rottura parziale con ispessimento sottoacromiale ho proceduto il

3.10 ad una revisione aperta con acromioplastica, artrolisi e revisione sutura

della cuffia. Attualmente beneficia di fisioterapia con miglioramento lento ma

notevole. E’ inabile al 100% dal 22.12.06 per un periodo ancora indeterminato.

Un bilancio intermedio potrà essere eseguito solo verso la metà della primavera

2008. (…)”(doc. AI 81/8). Lo stesso specialista, nel rapporto di decorso 2

giugno 2008 ha attestato: “(…) evoluzione con alti e bassi. Ultimo controllo il

20.12.2007. Il paziente beneficava di fisioterapia. Un controllo era previsto

all’inizio di gennaio ma il paziente non si è più presentato. Di conseguenza

per quello che mi concerne il paziente è da ritenere abile al 100% dal 1.1.08.

(…)” (doc. AI 86/2).

Il

dr. __________, nel rapporto medico 20 gennaio 2009 (doc. AI 87/1-2), ha osservato

che “(…) da oltre un anno non vedo più il paziente per cui non sono in grado di

redigere un rapporto sull’evoluzione del caso. (…)” (doc. AI 87/2).

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 2 settembre 2009 ha concluso:

"

(…)

Dal lato puramente medico vi è in dossier visita

fiduciaria reumatologica dr.__________ del 24.1.2007 per __________ con limiti

funzionali ben esposti (esigibilità totale in attività adeguate): per cui

rifiuto di prestazioni Al

R 1/1 dal 6.2006 per peggioramento clinico

Attuale revisione d'ufficio del 8.2007

Rilevante è che nel decorso ad oggi vi sono due

interventi alla spalla destra per algia invalidante effettuate dal dr.__________

21.3.2007 (artroscopia) ed il 3.10.2007 con revisione aperta con acromioplastica,

artrolisi e revisione della cuffia con sutura)

Non più visite da parte dei curanti secondo gli atti

Propongo a questo punto una valutazione reumatologica

globale locomotoria che si possa esprimere su cambiamento delle esigibilità rispetto

a valutazione dr.__________ 1.2007

A valutazione reumatologica presso SMR da dr. __________.

(…)"

(doc. AI 91/1)

Nel

rapporto 8 ottobre 2009 (doc. AI 95/1-6), dopo l’esame medico del giorno

precedente, il dr. __________ e il dr. __________ – posta la diagnosi

principale di “(…) ►

Stato dopo acromioplastica e artrolisi con revisione della sutura della cuffia

dei rotatori spalla destra (03.10.2007) ► Stato

dopo spinotomia da L3 a S1 con decompressione subarticolare bilaterale nei tre

livelli ► Sindrome lombovertebrale cronica residua con intermittente

sciatalgia destra in paziente con turbe statico-degenerative (…)”, ritenuti i

seguenti limiti funzionali: “(…) deve evitare l’utilizzo di utensili vibranti

gli arti superiori. Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e

rotazione della schiena. Solleva abitualmente sia da terra che da piano

orizzontale massimo kg. 10 e saltuariamente massimo kg. 15. Può sollevare con

il braccio destro massimo kg. 10 saltuariamente e kg. 5 abitualmente. Deve

evitare la posizione statica del braccio destro sopra il piano orizzontale. Posizione

seduta statica massimo 1 ora. Deve limitare la deambulazione su terreni

sconnessi. Deve evitare situazioni di instabilità (…)” e attestata un’incapacità

lavorativa in un’attività adeguata del “(…) IL 100% dal 22.12.2006 (Dr. __________

per spalla destra) al 31 12. 2007. Dal 01.01.2008 IL 0% (…)” (doc. AI 95/1) – hanno

espresso la seguente valutazione: “(…) assicurato di 35 anni in buone

condizioni generali. Sindrome lombovertebrale cronica in esiti di

decompressione su canale lombare ristretto eseguita nel 2006. Nel 2007 acromioplastica

della spalla destra. Terapia riabilitativa FKT non eseguita. In riferimento

alla patologia descritta al rachide lombosacrale l’assi-curato risulta invariato

nel tempo, questa affermazione si avvale del confronto con l’obiettività clinica

descritta dal Dr. __________ nell’agosto 2004 confrontata con l’obiettività odierna.

In riferimento all’arto superiore destro, per gli esiti dell’in-tervento prima

descritto l’assicurato presenta soprattutto una limitazione nel mantenere il

braccio al di sopra del piano orizzontale in atteggiamento statico. Inoltre

limitazione della forza di presa alla mano destra. La valutazione clinica odierna

permette quindi di definire i seguenti limiti funzionali: […] In attività

adeguata ai limiti funzionali sopra descritti l’assicurato presenta una

completa capacità lavorativa con rendimento normale. Risulta essere

dimostrativo della sintomatologia riferita al rachide e alla spalla destra non

essendoci sempre la dimostrazione di un’obiettività clinica corrispondente ai

sintomi dichiarati. L’A. dichiara: “non sono in grado di intraprendere

tentativi in qualsiasi attività lavorativa per il mio stato di salute e poi

adesso è tanto tempo che non lavoro”. Non sono proponibili ulteriori

provvedimenti medici o chirurgici atti al miglioramento della capacità

funzionale. (…)” (doc. AI 95/5-6).

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicurato.

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni a cui sono giunti il dr. __________ e

il dr. __________.

Va

qui innanzitutto rilevato che – dopo che nel rapporto 31 agosto 2006 il dr. __________ aveva

ritenuto necessario un accertamento medico supplementare (doc. AI 49/3 punto

6), ritenuto che anche il dr. __________, FMH in reumatologia, nella perizia 24

gennaio 2007 all’intenzione della __________ aveva consigliato “(…) una

rivalutazione da parte dell’AI (…)” (doc. 6/12 dell’incarto cassa malati), visti

il rapporto sulla revisione delle prestazioni per adulti 5 settembre 2007 nel

quale il dr. __________ non aveva espresso una valutazione percentuale in

merito alla capacità lavorativa in un’atti-vità adeguata e il rapporto 20

gennaio 2009 nel quale il dr. __________ non aveva potuto esprimersi

sull’evoluzione in quanto non aveva più rivisto il paziente da oltre un anno (doc.

AI 75/1-6 e 87/1-2) e considerati i due interventi eseguiti dal dr. __________

alla spalla destra (doc. AI 81/8-10) – è proprio per potersi

esprimere sull’evoluzione dopo la perizia 24 gennaio 2007 del dr. __________

che l’Ufficio AI ha ordinato una valutazione reumatologica globale locomotoria

(doc. AI 91/1 e 92/2).

Come

visto al consid. 2.7, nel rapporto medico 8 ottobre 2009 – rapporto dettagliato

ed approfondito che non è stato smentito, come meglio si dirà nel prosieguo, da

altri validi certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa

valenza invalidante delle patologie diagnosticate oppure un peggioramento delle

stesse – il dr. __________ e il dr. __________ hanno concluso che dal

gennaio 2008 “(…) l’A. presenta una completa CL con rendimento normale in tutte

le attività lavorative rispettose dei limiti funzionali come già stabilito

nella perizia del dr. __________ in data 27.08.2004 e 24.1.2007 questo anche

prendendo in considerazione l’intercorrente patologia della spalla destra (…)”

(doc. AI 95/2).

Il

dr. __________, nello stringato certificato medico 7 dicembre 2009 (doc. AI

103/2) si è limitato ad osservare, in modo del tutto generico, che il paziente

presenta una riacutizzazione dei dolori alla spalla destra, che ha richiesto

una nuova RM e non si è espresso sulla capacità lavorativa.

Il

dr. __________, nel rapporto 14 dicembre 2009, non ha esposto delle risultanze

mediche che non fossero già state considerate dal dr. __________ e dal dr. __________

e – nonostante non lo abbia più seguito puntualmente negli ultimi due

anni e senza esprimersi chiaramente sulla capacità lavorativa – ha concluso

semplicemente che “(…) dal mio punto il Signor RI 1, nello stato attuale, non è

in grado di riprendere il lavoro (…)” (doc. AI 104/1).

Il

dr. __________, nel rapporto 19 marzo 2010 (doc. AI 107/1-4), non ha posto

delle diagnosi nuove, non si è espresso chiaramente su quale tipo di attività

lavorativa si può ancora pretendere e, indicate le attività e le azioni che non

può più svolgere senza precisarne la restrizione temporale, ha indicato

globalmente un rendimento “(…) sotto il 40 – 50% (…)” (doc. AI 107/4).

Il

dr. __________, dell’Istituto radiologico __________, circa l’esa-me RM-spalla

destra eseguito il 2 febbraio 2010, ha concluso: “(…) • Stato dopo intervento per impingement AC con buon esito. Non vi è

nessuna compressione significativa persistente a carico del tendine o muscolo

sovraspinato. • Gli altri

rilievi sono pure nella norma per quanto concerne le strutture scapolo-omerali.

• Si segnala una schietta

trasformazione lipomatosa della muscolatura che fa sospettare una eventuale

miopatia congenita ad es. distrofia muscolare primaria oppure esiti da

polineuropatia. (…)” (doc. AI 109/1).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 22 aprile 2010, ha rilevato che

“(…) le osservazioni al progetto da parte ortopedico dr. __________, dr. __________

MC e dr. __________ neurochirurgo oltre a presentazione di nuova RMI spalla dx

del 2.2.2010 dal lato medico a mio giudizio non permettono di

giustificare una riacutizzazione tale da presupporre un deterioramento significativo

delle esigibilità residuali in attività adeguate come esposto nella visita

clinica reumatologica del 7.10.2009. In altre parole le esigibilità note ad ora

restano dal lato medico per noi ancora vincolanti. (…)” (doc. AI 111/1).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al cerificato medico

26 maggio 2010 del dr. __________ (doc. B) e agli scritti indirizzati all’avv. RA

1 26 maggio e 17 luglio 2010 del dr. __________ (doc. A e C).

Il

dr. __________, nel certificato medico 26 maggio 2010 – osservato in

particolare che “(…) una recente RM lombare, effettuata in gennaio 2010, ha potuto confermare la presenza di processi degenerativi diffusi lombari in particolare in

D11/12, da L3/4 a L5/S1 e leggera discopatia L2/3. Presenza di protrusioni discali

da L3/4 a L5/S1, presenza di un prolasso sottolegamentare mediolaterale a dx

L4/5 senza conflitti radicolari. Stato dopo pregresso intervento decompressivo

da L3/4 a L5/S1 con buona decompressione. (…)” – non ha posto delle nuove

diagnosi e, in modo del tutto generico e possibilistico, ha concluso che “(…)

date le circostanze ritengo che il paziente al momento sia effettivamente

inabile al lavoro. Non può essere escluso che a medio/lungo termine ci sia un

ulteriore peggioramento a livello lombare che richieda un eventuale secondo

intervento di fissazione dinamica degli ultimi tre segmenti lombari. Ritengo

che una reintegrazione in un’attivi-tà lavorativa anche confacente sia ben poco

probabile e quindi non realizzabile. (…)” (doc. B).

Va

qui anche evidenziato che il TF nella STF 9C_274/10 del 30 aprile 2010, ha tra l’altro, osservato che “(…) allein die unveränderte Symptomatik ohne längerdauernde

Rückbildung und der zweifellos verfestigte, therapeutisch nicht mehr beeinflussbare

Verlauf vermöchten di Unüberwindbarkeit der Schmerzen nicht zu begründen. (…)”

(STF 9C_274/10 del 30 aprile 2010, consid. 3.1).

Dal

canto suo il dr. __________ non ha preso posizione sulla valutazione 6 luglio

2010 nella quale il dr. __________ aveva concluso che “(…) dalla documentazione

presentata non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute

dell’assicurato. In particolare non risulta chiaro per quali motivi il dr. __________

vuole sottoporre l’assicurato ad un ulteriore intervento in presenza di un

referto RM senza particolari. (…)” (VIII/bis) e – dopo che nello scritto

26 maggio 2010 (doc. A) aveva informato l’avv. RA 1 che il suo assistito (se lo

stato generale e gli esami pre-operatori lo avessero permesso) sarebbe stato

sottoposto ad un intervento alla spalla destra e concluso che “(…) è evidente

che attualmente è inabile al 100% per motivi ortopedici sia a livello della

spalla che della schiena oltre ai problemi internistici importanti (…)” – nello scritto

17 luglio 2010 ha semplicemente comunicato all’avv. RA 1 che il suo assistito

“(…) è stato operato il 16.6.2010 a livello della spalla destra. Attualmente è

in fase di riabilitazione ed il decorso prosegue normalmente. Per questo

intervento, è inabile al 100% dal 15.6.2010 per un periodo ancora indeterminato.

Mi permetto sottolineare che probabilmente l’intervento eseguito non permetterà

un recupero completo della mobilità. (…)” (doc. C).

Va

qui ancora ricordato che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione

di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto l’11

maggio 2010 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140,

129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b).

Come

risulta dalle risultanze mediche sopra riportate, un eventuale peggioramento

della situazione valetudinaria è intercorso in un momento posteriore alla

decisione impugnata. L’Ufficio AI, ritenuta la documentazione medica prodotta

in sede ricorsuale (ovvero i doc. A, B e C) alla stregua di una nuova domanda,

dovrà pertanto pronunciarsi in merito.

2.10. Quanto

alla valutazione economica – rimasta incontestata –, conformemente alla

giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80

consid. 5b/cc; SVR 2007 UV nr. 17 e STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – considerato

un reddito da valido nel 2008 di fr. 62'078.-- (salario annuo del 2002 quale

manovale aggiornato al 2008 in base agli aumenti annui previsti dal CCL

dell’edilizia come stabilito dalla consulente in integrazione nel

rapporto finale 3 novembre 2009 sub doc. AI 98/1-4 e 99/1-2) e

quello da invalido per lo stesso anno che va corretto in fr. 52'181.62 (fr.

4'806.-- [ultimo dato disponibile relativo al 2008] riportati su 41.6 ore [cfr.

tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

1/2-2010, pag. 94] moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a] e ridotti del 13% come rettamente stabilito dalla consulente

in integrazione sub doc. AI 98/3-4) –

il grado d’invalidità nel 2008 è del 16% ([62'078.-- - 52'181.62] x 100 :

62'078 = 15.94% arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 21 consid. 3.2). Alla stessa conclusione, grado

d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche

volendo aggiornare i redditi al 2010.

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha

soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. luglio 2010.

La

decisione impugnata va quindi confermata e gli atti trasmessi all’amministrazione

affinché si pronunci sulla nuova domanda di prestazioni (cfr. consid. 2.9 in fine).

L’emanazione

della presente sentenza in tempi brevi rende priva di oggetto la domanda di

ripristino dell’effetto sospensivo presentata dal ricorrente (vedi in questo

senso anche la STF 8C_393/2010,8C_422/2010 del 22 luglio 2010 consid. 6).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti vengono trasmessi

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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