32.2010.166
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
15 dicembre 2010Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.166
Data decisione, Autorità:
15.12.2010, TCA
Titolo:
Viste le risultanze del rapporto medico SMR (attestante una capacità lavorativa medico teorica del 100% in attività adeguata) e del consulente in integrazione (attestante attività realizzabili al 100%) a ragione l'Ufficio AI, sulla base del confronto dei redditi, ha negato il diritto a prestazioni
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 8 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 6 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.166
FS
Lugano
15 dicembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 maggio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1978, da ultimo attivo quale operatore di linea presso la __________
(doc. AI 9/1-7), il 7 aprile 2009 ha presentato una domanda volta all’otte-nimento
di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 14 maggio 2010
(doc. AI 31/1-4), preavvisata con progetto 22 marzo 2010 (doc. AI 24/1-3),
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni ritenendo l’assicurato,
ancora abile al lavoro al 100% in attività adeguate, non invalido.
1.2. Contro
questa decisione, tramite il consulente RA 1, l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la lacunosità
della decisione impugnata e la valutazione medica – ha chiesto l’annullamento
del provvedimento e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI “(…) per una
più approfondita valutazione medica e per l’allesti-mento di una riqualifica
professionale. (…)” (doc. AI 32/9)
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – viste anche le annotazioni 23 giugno 2010
nelle quali il dr. __________, medico SMR, ha concluso che “(…) - si
conferma l’esigibilità lavorativa come da valutazione specialistica - da notare
che l’assicurato presenta un udito normale della controparte (…)” (IV/Bis) – ha confermato
le valutazioni medica e economica e chiesto di respingere il ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 14 maggio 2010, con la quale l’Ufficio
AI ha negato il diritto a prestazioni, è conforme o meno alla legislazione
federale.
L’assicurato
postula l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici e per una riqualifica
professionale.
2.3. L’art.
8 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008 qui applicabile,
stabilisce che:
"
Gli assicurati invalidi o
minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti
d’integrazione per quanto:
"
a. essi siano necessari e idonei per ripristinare,
conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere
le mansioni consuete; e
b. le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute."
Nel
Messaggio (pubblicato sul FF N. 30 del 2 agosto 2005, pag. 3989-4130)
concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (5a revisione
dell’AI) si legge che:
"
Capoverso 1: il presente capoverso stabilisce le condizioni generali
d’assegna-zione per i provvedimenti d’integrazione. Le condizioni applicabili
rimangono essenzialmente le stesse, ma in futuro basterà che vi sia una
minaccia di invalidità e non più una minaccia diretta di invalidità. La legge
precisa ora espressamente che i provvedimenti d’integrazione possono essere
assegnati solo se sono adempiute sia le condizioni d’assegnazione generali sia
le condizioni specifiche applicabili ai diversi provvedimenti d’integrazione."
Al
riguardo, nella STF 9C_547/2009 del 30 ottobre 2009 pubblicata in SVR 2010 IV
Nr. 16, l’Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen setzt somit
nur noch eine drohende, und nicht mehr eine unmittelbar drohende Invalidität
(Art. 8 Abs. 1 IVG in der bis 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fassung)
voraus (Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung
[5.Revision] vom 22. Juni 2005, BB1 2005
S. 4560).
(…)" (SVR 2010 IV Nr. 16, consid. 2, pag. 50)
Fra
Fatti
i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento
professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),
la riformazione professionale (art. 17 LAI), il servizio di collocamento (art.
18 LAI), l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18a LAI) e l’aiuto in
capitale (art. 18b LAI).
2.4. L’art.
17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 488, 124 V 108, consid.
2b, pag, 110-111; STF 8C_515/2010 del 20 ottobre 2010, consid. 3 e i
riferimenti giurisprudenziali ivi citati).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al
termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa
senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110;
DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del
principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherug, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 17, pag. 201).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione
effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con
tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un
guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità
nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non
esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%:
DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA I 237/00 del 20 febbraio 2002;
Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b, RDAT I 1998 pag. 294).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.6. Nel
caso di specie, l’Ufficio AI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione
di rifiuto delle prestazioni sul rapporto 8 gennaio (doc. AI 18/1-3) e le annotazioni
18 gennaio 2010 (doc. AI 20/1) del dr. __________, medico SMR.
Nel
rapporto 8 gennaio 2010 il dr. __________ – posta la diagnosi
principale di “(…) sordità di percezione a dx (dal 2006) (…)” (doc. AI
18/1) e ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) evitare ambienti
rumorosi. Impedimento di tipo uditivo a dx. Rischio di diminuzione della
capacità uditiva a sx. (…)” (doc. AI 18/2) – ha così concluso: “(…)
abilità completa in attività lavorativa in cui siano assenti rumori e/o
rischi per l’udi-to. Attualmente l’acuità uditiva a sx è soddisfacente,
mentre vi è una sordità assoluta a dx. Non vi è alcun mezzo attualmente ipotizzabile
per migliorare la capacità uditiva. (…)” (doc. AI 18/2).
Lo
stesso sanitario, nelle annotazioni 18 gennaio 2010, ha precisato:
"
(…)
In considerazione del rapporto medico SMR
dell’8.1.2010, si conferma che l’A. a causa di problematiche uditive (vedi
rapporto citato) non può svolgere l’abituale attività lavorativa di operaio
“assemblaggio e controllo nella produzione ruote”.
E precisamente a partire dal 2008, come cita il collega
otorinolaringoiatra Dr. med. __________ nel suo rapporto pervenutoci il
22.05.2009.
Attività abituale
IL 100% dal 2008
Attività adeguata
IL 0% dal 2008, con la precisa limitazione di:
- professione a grado normale di competenza
uditiva e senza rischio d’aggra-vamento uditivo da esposizione a rumore.
(…)" (doc. AI 20/1)
In
sede ricorsuale l’assicurato – evidenziato che non è mai stato visitato da un medico SMR – ha contestato
la valutazione medica producendo il certificato medico 1. giugno 2010 nel quale
il dr. __________, FMH in medicina generale, (osservato che segue il paziente
dall’ottobre 1999 e elencate le operazioni e visite a cui è stato sottoposto)
ha concluso che “(…) dal punto di vista medico il signor RI 1 è inabile al
lavoro al 100% per tutte le professioni finora esercitate in Svizzera. Deve
inoltre evitare in modo assoluto l’esposizione a fonti rumorose di qualsiasi
tipo. Potrebbe essere abile in maniera quasi completa in una professione da
valutare con una necessaria ed attenta riqualifica professionale. (…)”
(doc. C).
Al
riguardo, nelle annotazioni 23 giugno 2010, il dr. __________, medico SMR, si è
così espresso:
"
(…)
Viene presentato rapporto dr. __________ del 1.6.2010:
- non contiene nessun elemento nuovo
Valutazione e conclusione:
- si conferma l’esigibilità lavorativa come da
valutazione specialistica
- da notare che l’assicurato presenta un udito
normale della controparte
(…)" (IV/Bis)
2.7. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, op. cit., ad
art. 28a, punto b, pag. 348).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI
2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero
apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)" (STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività
lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari
del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op.
cit., ad art. 28a, pag. 353).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Nella
fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazio-ne, questo Tribunale, conformemente
alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7), dopo attenta analisi della documentazione
medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla
valutazione del SMR, sulla quale si fonda la decisione di rifiuto delle prestazioni.
Nel
rapporto medico 8 gennaio e nelle annotazioni 18 gennaio 2010 (doc. AI 18/1-3 e
20/1 in parte riprodotti al consid. 2.6), il dr. __________ ha infatti considerato
l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate rispettose dei limiti
funzionali posti.
Il
TCA concorda con questa valutazione che si fonda su quanto valutato sia dal dr.
__________, che nel rapporto medico 23 aprile 2009 (doc. AI 5/1-5) ha proposto
una riqualifica professionale “(…) in un ambiente lavorativo privo di rumori
che possono minacciare la capacità uditiva residua all’oreccio sinistro. (…)”
(doc. AI 5/5), che dal dr. __________, FMH ORL e chirurgia facciale, che nel
rapporto 18 maggio 2009 (doc. AI 16/1-3), quale misura d’integrazione
possibile, ha indicato la “(…) scelta di una professione a grado normale di
competenza uditiva e senza rischio d’aggravamento uditivo da espiazione a rumore.
(…)” (doc. AI 16/2).
Detta
valutazione è pure confermata dal fatto che l’assicurato si è iscritto al collocamento
alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno dal 1. maggio 2009 (doc. 1/1-5
dell’incarto disoccupazione).
Del
resto, il dr. __________, nel certificato medico 1. giugno 2010, ha attestato sostanzialmente una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata: “(…) potrebbe
essere abile in maniera quasi completa in una professione da valutare con una necessaria
ed attenta riqualifica professionale. (…)” (doc. C)
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa nella sua attività
abituale e la capacità totale in un’attività adeguata rispettosa dei limiti
funzionali posti sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si
renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Pertanto,
sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile
per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.
57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360,125
V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino
al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava
una capacità lavorativa medico-teorica completa in attività adeguate e rispettose
dei limiti funzionali posti.
2.9. Per
costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali concretamente
realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7 e Meyer,
op. cit., ad art. 28a, punto b, pag. 348).
Nel
caso concreto, la consulente in integrazione, nel rapporto finale 19 febbraio
2010 (doc. AI 21/1-4) – ritenuto che “(…) nell’attività abituale di operaio addetto
all’assemblaggio e controllo nella produzione di ruote l’A. è inabile al lavoro
nella misura del 100% dal 2008. Per contro in un’attività adeguata (professione
a grado normale di competenza uditiva e senza rischio d’aggravamento uditivo da
esposizione a rumore) l’A. è abile al lavoro nella misura del 100% dal 2008.
(…)” (doc. AI 21/1) –, circa le attività possibili senza (ri)formazione specifica, ha
concluso che:
"
(…)
Sulla base delle indicazioni mediche sopra esposte,
l’assicurato potrebbe essere reintegrato sul mercato libero del lavoro in
attività semplici, leggere e poco qualificate a condizione che non si tratti di
ambienti rumorosi. Per quanto riguarda il settore industriale si possono trovare
degli ambienti rumorosi (come quello in cui l’A. era inserito in precedenza) ma
anche degli ambienti in cui i rumori sono molto ridotti. Tenendo in
considerazione solamente quegli ambienti ritenuti adeguati si possono
identificare i seguenti campi di attività:
• Operaio
generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo
del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza,
riparazioni, imballaggio, etichettatura).
• Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di
carburanti e servizi collaterali).
• Fattorino addetto alla distribuzione e consegna a
domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici).
• Portiere,
custode, guardarobiere in campo alberghiero.
• Compiti di
controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista,
ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi).
• Personale
ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale
(archivio, servizio meccanografici, di duplicazione, economato e similari).
(…)" (doc. AI 21/2)
Chiamato
a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che – a prescindere dal fatto
che il giudice non può scostarsi dalle valutazioni dell’amministrazione senza
fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) e che il ricorrente non ha
minimamente documentato e/o motivato in modo pertinente le ragioni per le quali
egli non sarebbe realisticamente reintegrabile nelle attività elencate dalla
consulente in integrazione – come indicato dall’amministrazione, all’assicurato può essere
ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,
con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione
professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice
introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.
Va
qui ribadito che, sia nell’ambito industriale che nel settore delle prestazioni
di servizio, vi sono, in effetti, delle attività che non richiedono un udito da
ambo le parti, che non sono particolarmente rumorose e che non presuppongono
particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica.
Va
poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del
23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003 consid. 4.7).
2.10. Quanto
alla valutazione economica, ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali
svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V
249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), che per il
raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (DTF 129 V 222) – per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009 visto
che è dal 2008 che vi è un’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale
e ritenuto che questo è anche l’anno in cui ha chiesto delle prestazioni – e che conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali vale l'obbligo di ridurre il danno (e che non è quindi dato alcun
diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un
reddito tale da escluderne l'erogazione), valgono le seguenti considerazioni.
2.10.1. Per
quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che, è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U
243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC
1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle
circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la
frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono
degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI
1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,
ha ribadito che:
"
(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168
pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;
necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,
quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"
Conformemente
alla succitata giurisprudenza questo Tribunale non può condividere l’operato
della consulente in integrazione professionale che, per il calcolo del reddito
da valido – osservato che “(…) il contratto di lavoro con l’ultimo datore di
lavoro (__________ di __________) era un contratto a termine che non è stato
rinnovato a causa della crisi nel settore automobilistico che ha colpito la
ditta. Lo scioglimento del contratto di lavoro non è pertanto da imputare al danno
della salute per cui anche senza danno alla salute l’A. avrebbe perso il posto
di lavoro. Per determinare il reddito da valido si farà pertanto riferimento alle
tabelle RSS (categoria 4.2, attività semplici e ripetitive) (…)” (doc. AI
21/2) –, ha applicato la tabella TA1.
Dagli
atti risulta che nel 2008, quale operatore di linea, l’assi-curato
conseguiva un reddito lordo pari a fr. 3'618.-- per tredici mensilità (doc. AI
9/1-7).
Aggiornato
lo stipendio lordo al 2009 (fr. 3'618.-- aumentati del 2.4%; cfr.
tabella B 10.2, settore D attività manifatturiera, pubblicata in
La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91) e moltiplicato per 13 mensilità si
ottiene un reddito da valido per il 2009 di fr. 48'162.81.
2.10.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato
sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.
3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando
in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai
valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una
riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno
2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno
il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare
– soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone,
fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
2.10.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2009 un’attività semplice
e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito
annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61’396.50 (fr. 4'806.--
aggiornati al 2009 [4'806 x 2266 : 2219 cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91],
riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90], moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Questo
Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel
2009 quale operatore di linea (fr. 48'162.81, cfr. consid. 2.10.1), è inferiore
a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai
lavoratori del settore produzione (Tabella TA1 2008, p.to 29, 34, 35, fabbricazione
di macchine e mezzi di trasporto, livello di qualifica 4: fr. 5'161.-- aggiornati
al 2009 [moltiplicando per la variazione percentuale del salario
del 2.4%; cfr. tabella B 10.2, settore D attività manifatturiera, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91], riportati
su 41.2 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, settore D attività manifatturiera pag. 90] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a = fr.
65'320.91).
Conformemente
alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.10.2) e posto che dall’incarto non
emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato
accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 61’396.50) va ridotto del 21.27%, percentuale corrispondente al gap
salariale (fr. 48'162.81 contro fr. 65'320.91 meno i primi
5 punti %), e si attesta pertanto a fr. 48'337.46 (fr. 61’396.50 ridotti dell’21.27% = fr. 48’337.46).
Il
grado d’invalidità – ritenuta la capacità lavorativa totale in un’attività adeguata
rispettosa delle limitazioni funzionali poste e considerato che la consulente
in integrazione non ha applicato alcuna ulteriore deduzione dal reddito
ipotetico da invalido – si attesta pertanto allo 0% ([48'162.81
– 48'337.46]: 48'162.81 x 100 =
0%).
È
dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato sia il diritto ad
una riformazione professionale (il grado d’invalidità non raggiungendo il 20%,
cfr. consid. 2.4) che ad una rendita (il grado d’invalidità non essendo
pensionabile cfr. consid. 2.5).
Quanto
ad un aiuto al collocamento (al riguardo cfr. la STF 9C_416/2009), la
consulente in integrazione ha concluso che “(…) la presenza sul mercato del
lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla
salute, induce a concludere che il signor RI 1 sia direttamente integrabile nel
ciclo produttivo. Su esplicita richiesta dell’assicurato si resta a
disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di
collocamento. (…)” (doc. AI 21/4).
Spetta
dunque all’assicurato, che comunque dovrebbe già essere aiutato in quanto
iscritto alla disoccupazione, rendersi eventualmente attivo in tale senso.
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
La
decisione impugnata va pertanto confermata.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster