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32.2010.166

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 dicembre 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento

professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),

la riformazione professionale (art. 17 LAI), il servizio di collocamento (art.

18 LAI), l’assegno per il periodo d’introduzione (art. 18a LAI) e l’aiuto in

capitale (art. 18b LAI).

2.4. L’art.

17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 488, 124 V 108, consid.

2b, pag, 110-111; STF 8C_515/2010 del 20 ottobre 2010, consid. 3 e i

riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110;

DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del

principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherug, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 17, pag. 201).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione

effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con

tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un

guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità

nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non

esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%:

DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA I 237/00 del 20 febbraio 2002;

Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b, RDAT I 1998 pag. 294).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.6. Nel

caso di specie, l’Ufficio AI ha fondato, dal profilo medico, la propria decisione

di rifiuto delle prestazioni sul rapporto 8 gennaio (doc. AI 18/1-3) e le annotazioni

18 gennaio 2010 (doc. AI 20/1) del dr. __________, medico SMR.

Nel

rapporto 8 gennaio 2010 il dr. __________ – posta la diagnosi

principale di “(…) sordità di percezione a dx (dal 2006) (…)” (doc. AI

18/1) e ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) evitare ambienti

rumorosi. Impedimento di tipo uditivo a dx. Rischio di diminuzione della

capacità uditiva a sx. (…)” (doc. AI 18/2) – ha così concluso: “(…)

abilità completa in attività lavorativa in cui siano assenti rumori e/o

rischi per l’udi-to. Attualmente l’acuità uditiva a sx è soddisfacente,

mentre vi è una sordità assoluta a dx. Non vi è alcun mezzo attualmente ipotizzabile

per migliorare la capacità uditiva. (…)” (doc. AI 18/2).

Lo

stesso sanitario, nelle annotazioni 18 gennaio 2010, ha precisato:

"

(…)

In considerazione del rapporto medico SMR

dell’8.1.2010, si conferma che l’A. a causa di problematiche uditive (vedi

rapporto citato) non può svolgere l’abituale attività lavorativa di operaio

“assemblaggio e controllo nella produzione ruote”.

E precisamente a partire dal 2008, come cita il collega

otorinolaringoiatra Dr. med. __________ nel suo rapporto pervenutoci il

22.05.2009.

Attività abituale

IL 100% dal 2008

Attività adeguata

IL 0% dal 2008, con la precisa limitazione di:

- professione a grado normale di competenza

uditiva e senza rischio d’aggra-vamento uditivo da esposizione a rumore.

(…)" (doc. AI 20/1)

In

sede ricorsuale l’assicurato – evidenziato che non è mai stato visitato da un medico SMR – ha contestato

la valutazione medica producendo il certificato medico 1. giugno 2010 nel quale

il dr. __________, FMH in medicina generale, (osservato che segue il paziente

dall’ottobre 1999 e elencate le operazioni e visite a cui è stato sottoposto)

ha concluso che “(…) dal punto di vista medico il signor RI 1 è inabile al

lavoro al 100% per tutte le professioni finora esercitate in Svizzera. Deve

inoltre evitare in modo assoluto l’esposizione a fonti rumorose di qualsiasi

tipo. Potrebbe essere abile in maniera quasi completa in una professione da

valutare con una necessaria ed attenta riqualifica professionale. (…)”

(doc. C).

Al

riguardo, nelle annotazioni 23 giugno 2010, il dr. __________, medico SMR, si è

così espresso:

"

(…)

Viene presentato rapporto dr. __________ del 1.6.2010:

- non contiene nessun elemento nuovo

Valutazione e conclusione:

- si conferma l’esigibilità lavorativa come da

valutazione specialistica

- da notare che l’assicurato presenta un udito

normale della controparte

(…)" (IV/Bis)

2.7. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, op. cit., ad

art. 28a, punto b, pag. 348).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova

non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)" (STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, op.

cit., ad art. 28a, pag. 353).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Nella

fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazio-ne, questo Tribunale, conformemente

alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7), dopo attenta analisi della documentazione

medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla

valutazione del SMR, sulla quale si fonda la decisione di rifiuto delle prestazioni.

Nel

rapporto medico 8 gennaio e nelle annotazioni 18 gennaio 2010 (doc. AI 18/1-3 e

20/1 in parte riprodotti al consid. 2.6), il dr. __________ ha infatti considerato

l’assicurato abile al lavoro al 100% in attività adeguate rispettose dei limiti

funzionali posti.

Il

TCA concorda con questa valutazione che si fonda su quanto valutato sia dal dr.

__________, che nel rapporto medico 23 aprile 2009 (doc. AI 5/1-5) ha proposto

una riqualifica professionale “(…) in un ambiente lavorativo privo di rumori

che possono minacciare la capacità uditiva residua all’oreccio sinistro. (…)”

(doc. AI 5/5), che dal dr. __________, FMH ORL e chirurgia facciale, che nel

rapporto 18 maggio 2009 (doc. AI 16/1-3), quale misura d’integrazione

possibile, ha indicato la “(…) scelta di una professione a grado normale di

competenza uditiva e senza rischio d’aggravamento uditivo da espiazione a rumore.

(…)” (doc. AI 16/2).

Detta

valutazione è pure confermata dal fatto che l’assicurato si è iscritto al collocamento

alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno dal 1. maggio 2009 (doc. 1/1-5

dell’incarto disoccupazione).

Del

resto, il dr. __________, nel certificato medico 1. giugno 2010, ha attestato sostanzialmente una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata: “(…) potrebbe

essere abile in maniera quasi completa in una professione da valutare con una necessaria

ed attenta riqualifica professionale. (…)” (doc. C)

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa nella sua attività

abituale e la capacità totale in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Pertanto,

sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag.

57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360,125

V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino

al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava

una capacità lavorativa medico-teorica completa in attività adeguate e rispettose

dei limiti funzionali posti.

2.9. Per

costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali concretamente

realizzabili è di competenza del consulente in integrazione professionale (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7 e Meyer,

op. cit., ad art. 28a, punto b, pag. 348).

Nel

caso concreto, la consulente in integrazione, nel rapporto finale 19 febbraio

2010 (doc. AI 21/1-4) – ritenuto che “(…) nell’attività abituale di operaio addetto

all’assemblaggio e controllo nella produzione di ruote l’A. è inabile al lavoro

nella misura del 100% dal 2008. Per contro in un’attività adeguata (professione

a grado normale di competenza uditiva e senza rischio d’aggravamento uditivo da

esposizione a rumore) l’A. è abile al lavoro nella misura del 100% dal 2008.

(…)” (doc. AI 21/1) –, circa le attività possibili senza (ri)formazione specifica, ha

concluso che:

"

(…)

Sulla base delle indicazioni mediche sopra esposte,

l’assicurato potrebbe essere reintegrato sul mercato libero del lavoro in

attività semplici, leggere e poco qualificate a condizione che non si tratti di

ambienti rumorosi. Per quanto riguarda il settore industriale si possono trovare

degli ambienti rumorosi (come quello in cui l’A. era inserito in precedenza) ma

anche degli ambienti in cui i rumori sono molto ridotti. Tenendo in

considerazione solamente quegli ambienti ritenuti adeguati si possono

identificare i seguenti campi di attività:

• Operaio

generico (mansioni d’assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo

del funzionamento e della qualità, attività di controllo, di sorveglianza,

riparazioni, imballaggio, etichettatura).

• Vendita al dettaglio (es. addetto alla vendita di

carburanti e servizi collaterali).

• Fattorino addetto alla distribuzione e consegna a

domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici).

• Portiere,

custode, guardarobiere in campo alberghiero.

• Compiti di

controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista,

ripristino dei cestini, pulizia fontane, servizi).

• Personale

ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale

(archivio, servizio meccanografici, di duplicazione, economato e similari).

(…)" (doc. AI 21/2)

Chiamato

a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che – a prescindere dal fatto

che il giudice non può scostarsi dalle valutazioni dell’amministrazione senza

fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6) e che il ricorrente non ha

minimamente documentato e/o motivato in modo pertinente le ragioni per le quali

egli non sarebbe realisticamente reintegrabile nelle attività elencate dalla

consulente in integrazione – come indicato dall’amministrazione, all’assicurato può essere

ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice

introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

Va

qui ribadito che, sia nell’ambito industriale che nel settore delle prestazioni

di servizio, vi sono, in effetti, delle attività che non richiedono un udito da

ambo le parti, che non sono particolarmente rumorose e che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica.

Va

poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del

23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003 consid. 4.7).

2.10. Quanto

alla valutazione economica, ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali

svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V

249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), che per il

raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (DTF 129 V 222) – per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009 visto

che è dal 2008 che vi è un’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale

e ritenuto che questo è anche l’anno in cui ha chiesto delle prestazioni – e che conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali vale l'obbligo di ridurre il danno (e che non è quindi dato alcun

diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un

reddito tale da escluderne l'erogazione), valgono le seguenti considerazioni.

2.10.1. Per

quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che, è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U

243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC

1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI

1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Conformemente

alla succitata giurisprudenza questo Tribunale non può condividere l’operato

della consulente in integrazione professionale che, per il calcolo del reddito

da valido – osservato che “(…) il contratto di lavoro con l’ultimo datore di

lavoro (__________ di __________) era un contratto a termine che non è stato

rinnovato a causa della crisi nel settore automobilistico che ha colpito la

ditta. Lo scioglimento del contratto di lavoro non è pertanto da imputare al danno

della salute per cui anche senza danno alla salute l’A. avrebbe perso il posto

di lavoro. Per determinare il reddito da valido si farà pertanto riferimento alle

tabelle RSS (categoria 4.2, attività semplici e ripetitive) (…)” (doc. AI

21/2) –, ha applicato la tabella TA1.

Dagli

atti risulta che nel 2008, quale operatore di linea, l’assi-curato

conseguiva un reddito lordo pari a fr. 3'618.-- per tredici mensilità (doc. AI

9/1-7).

Aggiornato

lo stipendio lordo al 2009 (fr. 3'618.-- aumentati del 2.4%; cfr.

tabella B 10.2, settore D attività manifatturiera, pubblicata in

La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91) e moltiplicato per 13 mensilità si

ottiene un reddito da valido per il 2009 di fr. 48'162.81.

2.10.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando

in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai

valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una

riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322). Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno

2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno

il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare

– soddisfatte le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone,

fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

2.10.3. Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2009 un’attività semplice

e ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61’396.50 (fr. 4'806.--

aggiornati al 2009 [4'806 x 2266 : 2219 cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91],

riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 7/8-2010, pag. 90], moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Questo

Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel

2009 quale operatore di linea (fr. 48'162.81, cfr. consid. 2.10.1), è inferiore

a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai

lavoratori del settore produzione (Tabella TA1 2008, p.to 29, 34, 35, fabbricazione

di macchine e mezzi di trasporto, livello di qualifica 4: fr. 5'161.-- aggiornati

al 2009 [moltiplicando per la variazione percentuale del salario

del 2.4%; cfr. tabella B 10.2, settore D attività manifatturiera, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, pag. 91], riportati

su 41.2 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2010, settore D attività manifatturiera pag. 90] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a = fr.

65'320.91).

Conformemente

alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.10.2) e posto che dall’incarto non

emergono indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato

accontentarsi di un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 61’396.50) va ridotto del 21.27%, percentuale corrispondente al gap

salariale (fr. 48'162.81 contro fr. 65'320.91 meno i primi

5 punti %), e si attesta pertanto a fr. 48'337.46 (fr. 61’396.50 ridotti dell’21.27% = fr. 48’337.46).

Il

grado d’invalidità – ritenuta la capacità lavorativa totale in un’attività adeguata

rispettosa delle limitazioni funzionali poste e considerato che la consulente

in integrazione non ha applicato alcuna ulteriore deduzione dal reddito

ipotetico da invalido – si attesta pertanto allo 0% ([48'162.81

– 48'337.46]: 48'162.81 x 100 =

0%).

È

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato sia il diritto ad

una riformazione professionale (il grado d’invalidità non raggiungendo il 20%,

cfr. consid. 2.4) che ad una rendita (il grado d’invalidità non essendo

pensionabile cfr. consid. 2.5).

Quanto

ad un aiuto al collocamento (al riguardo cfr. la STF 9C_416/2009), la

consulente in integrazione ha concluso che “(…) la presenza sul mercato del

lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla

salute, induce a concludere che il signor RI 1 sia direttamente integrabile nel

ciclo produttivo. Su esplicita richiesta dell’assicurato si resta a

disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di

collocamento. (…)” (doc. AI 21/4).

Spetta

dunque all’assicurato, che comunque dovrebbe già essere aiutato in quanto

iscritto alla disoccupazione, rendersi eventualmente attivo in tale senso.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

La

decisione impugnata va pertanto confermata.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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