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Decisione

32.2010.167

Non essendo stato reso verosimile un miglioramento della situazione valetudinaria, a torto che l'Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita. Domanda di ripristino dell'effetto sospensivo

7 settembre 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

2.7. Il

dr. __________, FMH in oncologia (dell’omonimo Studio Oncologia __________),

nel rapporto medico di decorso 13 luglio 2009 (doc. AI 36/2-8), poste le

diagnosi note, ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua attività abituale

del 50% dal 1. luglio 2008 e nell’anamnesi ha indicato che “(…) attualmente il

problema principale sono importanti vampate di calore, stanchezza generalizzata

che diminuiscono notevolmente la capacità lavorativa dopo alcune ore di lavoro

continuo. Attualmente assume degli antibiotici in seguito ad un ennesimo infetto

urinario. Lo stato generale di salute permane costante nel tempo. Dal punto di

vista clinico attualmente non vi sono indizi di attività tumorale. (…)” (doc.

AI 36/4).

La

dr.ssa __________, nel rapporto medico 13 luglio 2009 (doc. AI 37/2-6) – posta oltre

alle diagnosi note quella di “(…) esiti di stripping venoso laterale dal

settembre 2008 (…)” (doc. AI 37/2) e rilevato nell’anamnesi che “(…) dopo

l’ultimo rapporto medico la paziente, dopo l’evento patologico interessante il

seno, ha dovuto subire diversi interventi chirurgici quali ad esempio la messa

in opera e l’asportazione del PAC; è stata sottoposta a terapia chemioterapica,

radioterapia. Episodio di appendicite perforata in data aprile 2007; nel 2008

una pielonefrite a dx su infezioni urinarie recidivanti. Emicrania. Depressione

a carattere medio-grave in trattamento specialistico. BCPO con diverse

esacerbazioni e sovrainfezioni infettive in dipendenza della situazione. (…)”

(doc. AI 37/3) –, ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua attività abituale

del 50% dal 28 febbraio 2008 e precisato che “(…) la paziente riesce ad

effettuare la sua attività lavorativa nella misura del 50%, non senza un

sacrificio ma dall’altra parte questo suo reinserimento ha avuto anche un esito

favorevole sulla psiche. Ma un'attività a tempo pieno sarebbe impossibile da

effettuare viste le multi patologie che la paziente presenta. (…)” (doc. AI

37/3). La stessa specialista, nel certificato 21 aprile 2010, ha inoltre attestato che la situazione della sua paziente “(…) è peggiorata nell’ultimo

periodo. Un nuovo recente evento ischemico transitorio è andato a compromettere

maggiormente la già fragile situazione clinica della stessa. (…)” (doc. AI

49/2).

Il

dr. __________, nelle annotazioni 18 febbraio 2010 – osservato che “(…) in

considerazione della documentazione medica pervenutaci, con follow-up senologico

scevro da indizi di recidiva ed in virtù delle ristabilite condizioni di salute

dell’Assicurata (vedi consulti dr. __________ e dr. __________) un aumento della

capacità lavorativa così come espresso nel rapporto SMR dell’aprile 2008 è

medicalmente giustificata. (…)” (doc. AI 40/1) –, ha concluso per una capacità

lavorativa nell’attività da ultimo svolta del 50% fino al 31 marzo 2009, del

66% dal 1. aprile al 31 agosto 2009 e del 100% dal 1. settembre 2009. Lo stesso

medico, nelle annotazioni 11 maggio 2010, ha rilevato che “(…) un evento ischemico transitorio per definizione non conferisce sequele al paziente, i cui

sintomi regrediscono completamente entro 24 ore dall’insorgenza. Tale evento

clinico così espresso dalla dr.ssa __________, non modifica la situazione

medica dell’Assicurata nella sua globalità rispetto alle nostre precedenti

considerazioni. Differente la situazione se si trattasse di un ictus cerebrale

ischemico, ma dalla certificazione medica, ciò non traspare. (…)” (doc. AI

51/1).

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti

contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e

riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01

del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale deve concludere che dopo il

mese di febbraio 2009 non é effettivamente subentrato un miglioramento della

situazione valetudinaria tale da giustificare la soppressione del diritto alla

rendita.

Innanzitutto

va rilevato che già nel febbraio 2009 la chemioterapia e la radioterapia erano

terminate e che non si denotava alcun segno di attività tumorale. Sulla base di

queste emergenze il dr. __________, nel rapporto 2 aprile 2008 (doc. AI

22/1-3), aveva infatti concluso per una capacità lavorativa del 50% dal 28 febbraio

2008 e si limitava ad auspicare una ripresa integrale dell’attività professionale.

Nelle

annotazioni 18 febbraio 2010 (doc. AI 40/1), senza nemmeno averla visitata e

nonostante il dr. __________ e la dr.ssa __________ avessero attestato la

continuazione dell’inabili-tà lavorativa al 50% (cfr. consid. 2.7 e la documentazione

medica lì menzionata), il dr. __________ ha concluso per una capacità lavorativa

del 50% fino al 31 marzo 2009, del 66% dal 1. aprile al 31 agosto 2009 e del

100% dal 1. settembre 2009. In particolare il medico SMR non ha addotto in cosa

sia consistito esattamente il miglioramento – va qui ribadito che viste

le diverse conclusioni al proposito del dr. __________ e della dr.ssa __________,

per il solo fatto che il follow-up senologico fosse scevro da indizi di

recidiva neoplastica non può ancora essere automaticamente dedotto che le

condizioni di salute fossero ristabilite – e nemmeno ha in alcun

modo motivato la tempistica dell’asserito miglioramento (capacità lavorativa

del 66% dal 1. aprile 2009 e del 100% dal 1. settembre 2009). Nemmeno è

possibile concludere differentemente avuto riguardo ai rapporti 20 marzo e 30

giugno 2009 (doc. AI 37/25 e 37/28-29), indirizzati alla dr.ssa __________, nei

quali il dr. __________ e il dr. __________, FMH in ginecologia e ostetricia,

non si sono espressi sulla capacità lavorativa.

Il

TCA rileva ancora che – anche se il dr. __________, nel rapporto medico 2 aprile 2008 (doc.

AI 22/1-3), aveva raccomandato un supporto psichiatrico oncologico e la dr.ssa __________,

nel rapporto medico 13 luglio 2009 (doc. AI 37/2-6), nell’anamne-si medica e

dati biografici rilevanti ha evidenziato una “(…) depressione a carattere medio

grave in trattamento specialistico (…)” (doc. AI 37/3) – l’aspetto

extra somatico non è stato minimamente analizzato dall’Ufficio AI.

Non

è possibile concludere per un effettivo e rilevante miglioramento dello stato

di salute anche con riferimento alle diverse valutazioni espresse – dalla dr.ssa __________

nel cerificato medico 21 aprile 2010 e nel rapporto 27 maggio 2010 indirizzato

all’avv. RA 1 (doc. AI 57/18 e 57/19-20), dai medici SMR (che non l’hanno

tuttavia nemmeno visitata) dr. __________ e dr. __________ nelle rispettive

annotazioni 11 maggio e 9 luglio 2010 (doc. AI 51/1 e VI/bis) e dal Servizio di

neurologia dell’Ospedale Regionale di __________ nel rapporto 7 giugno 2010

indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. E) – in merito all’ultimo evento

ischemico che ha portato alla degenza presso il Servizio di neurologia

dell’Ospedale Regionale di __________ dal 25 marzo al 2 aprile 2010.

Inoltre,

il dr. __________, nel rapporto 31 maggio 2010 indirizzato all’avv. RA 1, ha

ribadito un’inabilità lavorativa del 50% dal 1. luglio 2008 e espresso la seguente

valutazione: “(…) la signora RI 1 viene regolarmente in controllo da me,

l’ultima volta il 22.03.2010. Attualmente permane uno stadio sub-depressivo, la

signora lamenta un’importante affaticabilità. Deve sovente assumere antibiotici

in seguito a degli effetti urinari recidivanti. Vi sono inoltre delle artralgie

generalizzate probabilmente su base degenerativa. Tenendo conto della situazione

generale e delle diagnosi sopraelencate non credo che la signora RI 1 sia in

grado di riprendere un’attività lavorativa al 100%, per contro un’attività

al 50% penso sia senz’altro possibile. (…)” (doc. D).

In

conclusione, non essendo stato perlomeno reso verosimile un miglioramento della

situazione valetudinaria dell’assicura-ta rispetto alle decisioni 5 e 12 febbraio

2009 (doc. AI 31/1-2, 32/1-2 e 33/1-3), la soppressione a titolo di revisione

ai sensi dell’art. 17 LPGA non è giustificata.

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, l’insor-gente ha diritto alla

mezza rendita anche dopo il 1. luglio 2010 (il primo giorno del secondo mese

che segue la notifica della decisione 17 maggio 2010, cfr. art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI). Il ricorso va pertanto accolto, diventando di conseguenza

l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo priva di oggetto (vedi in questo senso anche la STF 8C_311/2010 dell’11 agosto 2010 consid. 6).

2.10. L’assicurata ha chiesto di essere posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TF l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF

124 V 309, consid. 6; STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 e STF I 911/06 del 2 febbraio

2007).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione 17 maggio 2010 è annullata.

§§ È ripristinato, a

decorrere dal 1. luglio 2010, il diritto alla rendita di invalidità

precedentemente riconosciuta.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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