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Decisione

32.2010.17

Accertata una ritardata giusitizia da parte dell'Ufficio AI che nei sei mesi successivi alla sentenza del TCA non ha proceduto ai necessari accertamenti medici ed economici

6 maggio 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. V,

VII e allegati (108-110) sono stati inviati all’assicurato per conoscenza (doc.

VIII).

1.6. Con scritto

e-mail del 12 aprile 2010 __________, a nome e per conto di RI 1, ha contestato

la risposta di causa dell’UAI rimproverando a quest’ultima di non aver agito

con la necessaria sollecitudine nella trattazione del caso (doc. X).

1.7. Nello

scritto e-mail di medesima data (doc. XI + 1/13) RI 1 ha ribadito le proprie

ragioni e ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute.

I doc. X

e XI e allegati (1/13) sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XII).

1.8. Il 17 aprile

2010 l’UAI ha confermato l’intenzione “di procedere il prima possibile alla

definizione del caso del signor RI 1” (doc. XIII) allegando la presa di

posizione del Dr. __________ del SMR (doc. XIII+1).

Il doc.

XIII+1 è stato inviato all’assicurato per conoscenza (doc. XIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Secondo

l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre

2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità

competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione

oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

Per

costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia.

In

particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la

lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999

ALV Nr. 15).

Decisivo

per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20

consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per

l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del

10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib

325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61

cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura

amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243

n. 509);

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi

Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

In una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V

pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF

125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal

momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora

proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI

1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia

a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei

riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da

27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als

Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine

Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI

succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia (cfr.

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/

Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.)

oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton

Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver

lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

In una

sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di

giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni ha emesso la

propria decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato

sollecitato dall'assicurato.

Considerandi

Questo

Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31

luglio 2006 nel quale fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la

presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del

ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che

l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti

istruttori.

In una

sentenza 9C_841/2008 l'Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se

un ufficio AI aveva commesso un diniego di giustizia versando ancora le

indennità giornaliere ad un assicurato che stava seguendo uno stage già da 8

mesi sulla base di decisioni positive emesse già da 20 mesi. L'Alta Corte ha

comunque riconosciuto al patrocinatore dell'assicurato il diritto a ripetibili,

argomentando:

"

4.2.3

Es kann offenbleiben, ob das Verhalten der

IV-Stelle den Tatbestand der Rechtsverzögerung erfüllt. Auf Grund des in E.

4.2.2

Gesagten können aber die mutmasslichen Erfolgsaussichten der

Rechtsverzögerungsbeschwerde im Hinblick auf die generell zögerliche Behandlung

der Sache durch die Invalidenversicherung jedenfalls nicht ohne weiteres

verneint werden. Ebenfalls gab die IV-Stelle durch ihr Verhalten begründeten

Anlass zur Beschwerde. Der Versicherte hat daher Anspruch auf eine

Parteientschädigung für das gegenstandslos gewordene Verfahren (E. 4.1; vgl.

auch Urteil 9C_624/2008 vom 10. September 2008 E.

5.2

). Insoweit ist die Beschwerde begründet.

Al

consid. 4.1 della sentenza l'Alta Corte aveva ricordato che il diritto o no a

ripetibili dipende dal prevedibile esito del processo divenuto privo di oggetto

(vedi pure SVR 2004 ALV Nr. 8; DTF 108 V 271).

In

un'altra sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, il Tribunale federale ha

invece rilevato:

"

L'autorité de recours de première instance était

appelée à se prononcer sur une décision sur opposition par laquelle

l'administration a nié le droit à une rente de l'assurance-invalidité (et à des

mesures professionnelles). Compte tenu des motifs du recours cantonal, il

s'agissait en particulier d'examiner les revenus avant et après invalidité

déterminés par l'administration pour évaluer l'invalidité au sens de l'art. 16

LPGA, voire les conditions d'assurance au regard du statut de réfugié que le

recourant a obtenu à son arrivée en Suisse en 1993. Il s'agit dans une large

mesure de questions qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses.

L'instruction y relative, qui s'est limitée à un échange d'écritures, était par

ailleurs terminée depuis deux ans au moment du recours en instance fédérale, de

sorte que la cause se trouvait apparemment en état d'être jugée à la fin du

mois d'octobre 2006. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps

morts, lesquels sont inévitables dans une procédure, la surcharge de travail

liée à une augmentation du contentieux en matière d'assurance-invalidité

invoquée par la juridiction cantonale dans sa détermination en instance

fédérale ne constitue pas une circonstance en rapport avec le litige qui lui

était soumis et ne saurait justifier qu'elle ait tardé à statuer (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191). De son côté, conformément à l'obligation du

justiciable - dans le contexte d'un éventuel déni de justice - d'entreprendre

ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa et bb p. 375 s.), le recourant a interpellé à plusieurs

reprises la juridiction cantonale sur l'avancement de la procédure, avant de

l'inviter à statuer dans un certain délai.

Au regard de l'ensemble de ces circonstances -

auxquelles s'ajoute l'importance particulière que le législateur accorde à une

liquidation rapide des procès en matière d'assurances sociales (art. 61 let. a

LPGA; ATF 126 V 249 consid. 4a) -, la durée de la procédure, respectivement le temps

nécessité par la juridiction cantonale pour statuer ne peuvent plus être

considérés comme raisonnables, même si un délai de 24 mois représente une

situation-limite (comp. arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 473/04 du

29.

novembre 2005 et I 314/99 du 16 juillet 1999; arrêt [du Tribunal fédéral]

5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le recourant aurait dès lors été fondé à se

plaindre d'un retard inadmissible à statuer.

2.3

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene fondato il ricorso dell’assicurato.

Dagli atti dell’incarto

risulta che RI 1 ha inoltrato una prima domanda volta all’ottenimento di

prestazioni AI per adulti nel luglio del 2003 che è stata respinta dall’UAI non

essendo il grado d’invalidità pensionabile.

Una seconda domanda è

stata presentata dall’assicurato nel giugno del 2005. L’UAI ha respinto la

nuova richiesta con decisione formale del 3 aprile 2008, poi impugnata da RI 1

davanti al TCA.

In data 24 giugno 2009 il

TCA ha accolto il ricorso dell’assicurato e rinviato gli atti all’amministrazione per un approfondimento a livello reumatologico ed una nuova valutazione

economica delle attività possibili all’assicurato nella propria attività di

volontario / filantropo.

RI 1 ha

inoltrato ricorso al TCA per denegata / ritardata giustizia in data 21 gennaio

2010.

(doc. I).

Dalla

documentazione richiesta da questa Corte il 22 febbraio 2010 (doc. V) emerge

che solo il 29 gennaio 2010, successivamente dunque al ricorso inoltrato

dall’assicurato al TCA per denegata / ritardata giustizia, l’amministrazione si

è attivata chiedendo l’aggiornamento degli atti medici al Dr. __________

mediante l’invio del “Rapporto medico” (cfr. doc. VII 108/110) e il 27 aprile

2010.

con il rapporto del Dr. RI 1 del SMR (doc. XIII+1).

Ritenuto

che la seconda richiesta di prestazioni AI per adulti dell’insorgente risale al

lontano 2005, che la decisione formale è stata emessa nell’aprile 2008 e che

nel giugno del 2009 questa Corte ha emanato la decisione di rinvio degli atti

all’amministrazione, l’UAI avrebbe dovuto procedere agli accertamenti medici ed

economici con la massima sollecitudine. L’amministrazione ha invece atteso più

di 7 mesi, per poi limitarsi a trasmettere il “Rapporto medico” al Dr. __________

unicamente dopo l’inoltro di un ricorso per denegata / ritardata giustizia da

parte dell’assicurato.

Va

inoltre evidenziato che l’amministrazione ha proceduto, nel gennaio 2010, a trasmettere il solo “Rapporto medico” al Dr. __________, senza tuttavia aver ancora svolto alcun

accertamento di carattere economico, in particolare per quanto riguarda la

problematica giuridica relativa alla valutazione dell’invalidità per le persone

che si occupano di attività umanitarie o di volontariato (cfr. sentenza del 24

giugno 2009, pag. 17/19).

Nell’atto

di risposta l’UAI ha affermato che per effettuare l’inchiesta specifica

l’amministrazione dovrà attendere il rientro dell’assicurato partito per la __________

alla fine di gennaio 2010.

L’UAI ha

indicato di aver desunto tale informazione dal ricorso dell’assicurato datato

22.

gennaio 2010 (cfr. doc. IV).

Tuttavia,

già nella sentenza del 24 giugno 2009 e nel relativo incarto 32.2008.90, emergeva

in modo chiaro che RI 1 ogni anno svolge l’attività di filantropo in __________

dal mese di gennaio a giugno, per poi fare ritorno in Ticino nel mese di

giugno e svolgere l’attività di scultore indipendente (cfr. sentenza del 24

giugno 2009, pag. 8).

L’UAI era

dunque al corrente che nei sei mesi succesivi alla sentenza del TCA

l’assicurato era a disposizione sia per gli accertamenti di carattere medico

che per quelli economici. In quel periodo l'amministrazione avrebbe potuto e

dovuto procedere senza indugio a tali accertamenti.

Nessun

atto istruttorio è stato però svolto e di conseguenza sarà verosimilmente

necessario attendere sino al giugno 2010 (rientro in Ticino di RI 1) per poter

procedere all’inchiesta specifica per l’attività filantropica.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA, sulla scorta dei dettami

giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli

estremi per riconoscere una ritardata giustizia da parte dell’Ufficio AI. Il

ricorso dell’assicurato deve dunque essere accolto.

Gli atti

vanno, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione affinché proceda il più

celermente possibile all’approfondimento medico e alla valutazione economica ed

emetta una decisione formale contro la quale l’insorgente potrà eventualmente

inoltrare un ricorso al TCA sulle questioni di merito.

2.4

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di procedura sono dunque poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’art. 29

cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre

2008, prevede che alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un

comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

Nella

presente fattispecie l’UAI non ha proceduto con la dovuta sollecitudine ai

necessari accertamenti medici ed economici del caso attendendo più di 7 mesi ad

agire e solo dopo l’inoltro di un ricorso per denegata / ritardata giustizia da

parte dell’assicurato.

In

simili condizioni il TCA deve concludere che il presente ricorso è stato

provocato per leggerezza dall’UAI (cfr. STFA B57/05 del 3 luglio 2006; DTF 128

V 323).

Di

conseguenza, nel caso concreto, le spese poste a carico dell’Ufficio AI sono

fissate a fr. 300.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§

È accertata una ritardata giustizia da parte dell’UAI.

2. Gli atti

sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.3.

3. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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