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Decisione

32.2010.171

Assicurata casalinga a tempo pieno. Metodo specifico per il calcolo dell'invalidità. Inchiesta per persone occupate nell'economia domestica. Assistenza giudiziaria

21 gennaio 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

1.1. RI

1, classe 1967, nel mese di febbraio 2009 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 12/1-8).

1.2. Con

decisione 15 aprile 2010 (doc. AI 34/1-2), preavvisata con progetto 21 dicembre

2009 (doc. AI 29/1-2), l’Ufficio AI – sulla base del rapporto medico 17

settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 25/1-2) e delle risultanze

dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

17 dicembre 2009 (doc. AI 27/1-7) – ha negato all’assicurata il diritto ad una

rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

1.3. Contro

questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (I,

inc. 32.2010.156).

1.4. Con

decreto 7 giugno 2010 il vicepresidente del TCA ha assegnato all’assicurata un

termine di 15 giorni per completare il gravame (IV, inc. 32.2010.156).

1.5. Con

lettera raccomandata, pervenuta al TCA il 18 giugno 2010, l’assicurata ha addotto

i motivi per i quali ha contestato la decisione del 15 aprile 2010 (I, inc.

32.2010.171).

Per

un errore commesso dalla cancelleria del TCA la lettera raccomandata sopra

menzionata è stata trattata alla stregua di un ricorso ed è stato aperto un

nuovo incarto sub numero 32.2010.171.

1.6. Con

decisione 26 luglio 2010 il vicepresidente del TCA ha dichiarato irricevibile

il ricorso 11 maggio 2010 (I, inc. 32.10.156).

1.7. Il

vicepresidente del TCA, con lettera dell’11 agosto 2010 – visto lo scritto

del giorno precedente con il quale l’avv. RA 1 aveva, tra l’altro, precisato

che “(…) in realtà il ricorso è stato presentato tempestivamente (11

maggio 2010) e completato tempestivamente (17 giugno 2010). Tutto

quanto successo non è imputabile alla ricorrente, all’epoca non assistita da un

legale. Occorre pertanto ripristinare una procedura corretta mediante

restituzione dei termini e revisione della STCA 26 luglio 2010, evitando

la necessità di presentare un ricorso al TFA. (…)” (VI, inc. 31.2010.156 e

171) –, ha comunicato all’avv. RA 1 che il TCA “(…) considerata la

ricevibilità del ricorso anche con riferimento alla sua tempestività, entrerà

nel merito delle contestazioni contro la decisione dell’Ufficio AI del 15

aprile 2010. (…)” (VII, inc. 32.2010.171+156).

1.8. Con

lettere 6 e 12 ottobre 2010 l’avv. RA 1 – sostenuto che si sarebbe

creato un grosso malinteso a sfavore della sua assistita che andrebbe ritenuta

quale salariata: “(…) un eventuale diritto alla prestazione d’invalidità

dovrebbe quindi essere calcolato su una possibile attività lavorativa e non su

quella di casalinga. (…)” (VIII, 32.20010.171+156) – ha chiesto il

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio producendo il

relativo certificato municipale e trasmesso al TCA la lettera 27 settembre 2010

del dr. __________.

1.9. Con

osservazioni 18 ottobre 2010 l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.10. Con

lettera 26 ottobre 2010 l’avv. RA 1 ha ribadito che il diritto alla rendita avrebbe

“(…) dovuto essere calcolato sullo svolgimento di un’ipotetica attività

lavorativa (…)” e che “(…) tale malinteso si è venuto a creare

unicamente per un evidente problema linguistico della ricorrente (…)”

(XIII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

2.2. Secondo

l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione

se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è

stato influenzato da un crimine o da un delitto.

L'art.

24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni

è ammessa la revisione:

a)

se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b)

se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

Secondo

l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e

dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90

giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste

dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di

revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione

della sentenza.

La

revisione di una sentenza, che comporta l’annullamento della stessa, può anche

concernere giudizi di non entrata in materia (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 745, 750).

Nel

caso concreto l’assicurata – entro il termine di 90 giorni dopo che dal tenore dell’ordinanza 18

giugno 2010 (III, inc. 32.2010.171) si è accorta che il suo scritto 17 giugno

2010 è stato trattato alla stregua di un nuovo ricorso e non quale completazione

di quello dell’11 maggio 2010 introdotto contro la decisione 15 aprile 2010 dell’Ufficio

AI –, tramite l’avv. RA 1, con scritto 10 agosto 2010, ha chiesto la revisione della STCA del 26 luglio 2010 (cfr. consid. 1.7).

Il

TCA ha ammesso l’errore commesso (cfr. consid. 1.5) e con scritto 11 agosto

2010 il vicepresidente del TCA ha comunicato all’avv. RA 1 che “(…)

considerata la ricevibilità del ricorso anche con riferimento alla sua

tempestività, entrerà nel merito delle contestazioni contro la decisione

dell’Uffi-cio AI del 15 aprile 2010 (…)” (VII, inc. 32.2010.171+156).

In

simili circostanze, la sentenza del 26 luglio 2010 è da considerarsi annullata.

Nel

merito

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 15 aprile 2010 – con la quale l’Ufficio

AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita – è conforme o meno alla

legislazione federale.

L’assicurata

sostiene che il diritto alla rendita avrebbe “(…) dovuto essere calcolato

sullo svolgimento di un’ipotetica attività lavorativa (…)” e che in questo

caso il grado d’invalidità “(…) risulterebbe sicuramente superiore al 50%

(…)” (XIII).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco

di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto

dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute

fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione

su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V

222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno

2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata

in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).

2.5. Se

un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag.

1480, n. 224).

A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni

in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

"

Per mansioni consuete di

una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica

s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli

nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei

religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales

en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato

è ancora attivo nella sua economia do-mestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,

pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel

caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007)

secondo cui:

"

Se l’assicurato esercita

un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda

del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in

vigore sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa

presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività

lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di

un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto

alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata

esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività

lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

2.7. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno

esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;

AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in

DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit.,

pag. 109; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtssprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5,

pagg. 47-50 e 53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,

Fribourg 1999, pag. 190 segg.).

Riguardo

alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I

276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:

"

(…)

2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente

qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées

(méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation

avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation

avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en

corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis

LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du

bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à

temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps

partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois

catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si

l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient

d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité

à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière

de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour

déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle

était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière

du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications

professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels

(ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la

question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la

situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore

que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative

partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement

en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance

prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194

consid. 3b et les références).

(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)

2.8. Questo

Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la

ricorrente quale casalinga nella misura del 100% e, di conseguenza, ha

applicato il metodo specifico per il calcolo dell’invalidità.

Dagli

atti di causa risulta in effetti che, prima del danno alla salute, l’assicurata

non ha mai esercitato un’attività lucrativa.

Nella

richiesta di prestazioni AI per adulti l’insorgente ha infatti indicato di

essere “(…) casalinga dal 1987 (…)” (doc. AI 12/5, punto 6.4.1), nel curriculum

vitae 5 marzo 2009 (doc. AI 20/1-5) ha dichiarato che “(…) non ho lavorato –

casalinga […] non ho cassa pensioni, non ho mai lavorato, non beneficio di

prestazioni da un’assicurazione (…)” (doc. AI 20/1 e 20/5 punto 2.4 e

osservazioni) e dai rapporti medici 2 marzo 2009 della dr.ssa __________ (doc.

AI 19/1-4), FMH in medicina interna e 25 maggio 2009 del dr. __________ (doc.

AI 22/2-6), FMH in allergologia e immunologia, risulta che l’ultima attività

esercitata è stata quella di casalinga (doc. AI 19/2 e 22/3 punti 1.6).

Nell’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 17

dicembre 2009 (doc. AI 27/1-7), alla domanda volta a sapere se eserciterebbe

oggi un’atti-vità lucrativa, la consulente ha indicato “(…) no, l’assicurata

si dichiara casalinga (…)” precisando che questa attività è svolta “(…)

al 100% (…)” (doc. AI 27/2).

Anche

nelle osservazioni 8 gennaio 2010 al progetto di decisione 21 dicembre 2009

l’interessata non ha dichiarato di voler svolgere un’attività lavorativa e si è

limitata ad osservare che all’Ufficio del sostegno sociale “(…) ho spiegato

che non posso fare nessun lavoro a causa della mia malattia, da cui soffro da

qualche anno (…)” (doc. AI 30/1).

Alla

luce di quanto appena esposto, questa Corte condivide l'operato dell’Ufficio AI

che ha ritenuto applicabile, sino al momento dell'emanazione della decisione

impugnata (che delimita il potere cognitivo del giudice; DTF 130 V 140 e 129 V

4), il metodo specifico di valutazione dell’invalidità, considerando

l’assicurata unicamente casalinga.

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.7), secondo la giurisprudenza, per determinare

lo statuto di un'assicurata,

occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua

situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (STF 8C_533/2010 del 3 dicembre

2010, consid. 4.1 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata). Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni: “(…) Dabei handelt es

sich zwangsläufig um eine hypothetische Beurteilung, die auch hypothetische Willensentscheidungen

der versicherten Person berücksichtigen muss, welche indessen als innere

Tatsachen einer direkten Beweisführung nicht zugänglich sind und in aller Regel

aus äusseren Indizien erschlossen werden müssen. (…)” (STF 8C_533/2010 del 3 dicembre

2010, consid. 4.1)

Benché,

perlomeno abile a tempo parziale – nei rapporti medici 2 marzo e 25 maggio

2009 la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno attestato un’incapacità lavorativa

del 50% quale casalinga (doc. AI 19/2 e 22/3 punti 1.6) – e nonostante

l’Ufficio assistenza sociale le avrebbe comunicato che per poter beneficiare

delle prestazioni avrebbe dovuto cominciare a svolgere un’attività lavorativa – “(…)

l’intenzione iniziale della signora RI 1 era di poter essere messa a beneficio

dell’as-sistenza sociale. Al momento di tale richiesta, le era però stato detto

che per poterne beneficiare, essa avrebbe dovuto cominciare a svolgere

un’attività lavorativa (…)” (VIII) “(…) la ricorrente voleva fare

richiesta per essere messa al beneficio dell’assistenza sociale e in questa

sede le era stato detto che per poterne beneficiare, avrebbe dovuto lavorare

(…)” (XIII) –, l’assicurata non ha intrapreso alcun passo concreto per trovare

un’attività lavorativa perlomeno a tempo parziale e questo nonostante la sua

asserita situazione di indigenza.

Del

resto la richiesta di prestazioni AI è stata inoltrata dopo le risposte

ottenute dall’Ufficio assistenza sociale, quindi non perché intenzionata ma asseritamente

impossibilitata a lavorare a causa del danno alla salute. Ritenuta inoltre la

data dell’entrata in Svizzera: il 3 luglio 1998 (doc. AI 12/3, punto 4.1),

nonché la formazione scolastica: scuole elementari, medie e liceo in __________

(doc. AI 20/2, punto 3.2.1), nemmeno è possibile ritenere che la ricorrente non

fosse in grado di indicare chiaramente (oltretutto dopo essere stata interpellata

puntualmente al riguardo dalla consulente) la sua intenzione di intraprendere

un’attività lavorativa almeno a tempo parziale.

Tutto

ben considerato, si deve dunque ritenere come maggiormente verosimile che la

volontà dell’assicurata fosse quella di restare casalinga al 100%.

E’

pertanto a ragione che l’amministrazione ha applicato il metodo specifico per

calcolare il grado d’invalidità.

2.9. Per

valutare la capacità quale casalinga – vista la raccomandazione

17 settembre 2009 (doc. AI 25/1-2) nella quale il dr. __________, sulla base

dei rapporti medici 2 marzo e 25 maggio 2009 della dr.ssa __________ e del dr. __________

(doc. AI 19/1-4 e 22/2-6), si è così espresso: “(…) per questa Assicurata

quasi 42.enne, casalinga madre di 4 figlie (nate dal 1987 al 2000), di origine __________,

in CH dal 1998 la IL come casalinga è da valutare con un’inchiesta tenendo

conto dei compiti e delle possibilità di aiuto da parte dei famigliari (2 figlie

di 21 e 18 anni, oltre che il marito). Dal punto di vista medico è giustificata

una certa astenia e maggiore affaticabilità, i dolori articolari non sono descritti

in maniera circostanziata dai medici curanti, concernono i polsi e anche i piedi

(erano state fatte richieste per plantari) e possono ridurre la CL per lavori pesanti-medi

con le mani (lentezza nell’esecuzione, interruzioni più frequenti). Le afte orali

possono ridurre la possibilità di mangiare quando sono particolarmente attive.

(…)” (doc. AI 25/2) – l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica il 9 dicembre 2009 (doc. AI

27/1-7).

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha

stabilito una limitazione complessiva del 23% (doc. AI 27/6).

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni domestiche.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato valide contestazioni – l’avv. RA 1

non ha contestato puntualmente le conclusioni dell’inchiesta economica limitandosi

invero ad osservare che “(…) per lo svolgimento di tale attività (ndr.:

si riferisce all’attività di casalinga), la ricorrente beneficia del fondamentale

aiuto e sostegno dei suoi famigliari. Pertanto il risultato ottenuto (inabilità

al 23%), non è da considerarsi corrispondente alla realtà. (…)” (XIII) e ricordato

che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4) – alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena

adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà

e l’esigibilità di ogni singola mansione.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto

2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei

compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella

gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.

2.10. Appurata

l’applicabilità del metodo specifico per il calcolo dell’invalidità (cfr. consid.

2.8), confermata la valutazione espressa dalla consulente nell’inchiesta economica

(cfr. consid. 2.9) e ritenuto che, anche se preannunciato (VIII e allegato doc.

B e XIII), l’assicurata non ha mai fatto pervenire al TCA ulteriore documentazione

medica nella quale il dr. __________ si è espresso sulla capacità lavorativa – va qui ricordato

che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti) –, questo Tribunale deve

pertanto concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto un grado

d’invalidità del 23% e quindi negato il diritto alla rendita (cfr. consid. 2.4

e 2.5).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.12. L’assicurata

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario

o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V

202 e 372 con riferimenti).

Nella presente

fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF

119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Per valutare, in

sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che,

di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304

consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).

Nel

caso concreto, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del

ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi

precedenti, all’assicurata, che non ha mai lavorato e che nemmeno ha intrapreso

alcun passo concreto al fine di svolgere un’attività lucrativa, non poteva

sfuggire che non era possibile chiedere l’applicazione del metodo ordinario del

confronto dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità. Inoltre, viste le

chiare risultanze degli atti di causa, nemmeno poteva sfuggire la necessità di

documentare debitamente le allegazioni secondo le quali si sarebbe trattato di

un malinteso e/o le ragioni che attestassero la sua totale incapacità al lavoro.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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