32.2010.171
Assicurata casalinga a tempo pieno. Metodo specifico per il calcolo dell'invalidità. Inchiesta per persone occupate nell'economia domestica. Assistenza giudiziaria
21 gennaio 2011Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2010.171
Data decisione, Autorità:
21.01.2011, TCA
Titolo:
Assicurata casalinga a tempo pieno. Metodo specifico per il calcolo dell'invalidità. Inchiesta per persone occupate nell'economia domestica. Assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CASALINGHE
METODO SPECIFICO
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. f LPGA
art. 27 OAI
art. 28a cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.171
FS
Lugano
21 gennaio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 aprile 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto
Fatti
1.1. RI
1, classe 1967, nel mese di febbraio 2009 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 12/1-8).
1.2. Con
decisione 15 aprile 2010 (doc. AI 34/1-2), preavvisata con progetto 21 dicembre
2009 (doc. AI 29/1-2), l’Ufficio AI – sulla base del rapporto medico 17
settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 25/1-2) e delle risultanze
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
17 dicembre 2009 (doc. AI 27/1-7) – ha negato all’assicurata il diritto ad una
rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (I,
inc. 32.2010.156).
1.4. Con
decreto 7 giugno 2010 il vicepresidente del TCA ha assegnato all’assicurata un
termine di 15 giorni per completare il gravame (IV, inc. 32.2010.156).
1.5. Con
lettera raccomandata, pervenuta al TCA il 18 giugno 2010, l’assicurata ha addotto
i motivi per i quali ha contestato la decisione del 15 aprile 2010 (I, inc.
32.2010.171).
Per
un errore commesso dalla cancelleria del TCA la lettera raccomandata sopra
menzionata è stata trattata alla stregua di un ricorso ed è stato aperto un
nuovo incarto sub numero 32.2010.171.
1.6. Con
decisione 26 luglio 2010 il vicepresidente del TCA ha dichiarato irricevibile
il ricorso 11 maggio 2010 (I, inc. 32.10.156).
1.7. Il
vicepresidente del TCA, con lettera dell’11 agosto 2010 – visto lo scritto
del giorno precedente con il quale l’avv. RA 1 aveva, tra l’altro, precisato
che “(…) in realtà il ricorso è stato presentato tempestivamente (11
maggio 2010) e completato tempestivamente (17 giugno 2010). Tutto
quanto successo non è imputabile alla ricorrente, all’epoca non assistita da un
legale. Occorre pertanto ripristinare una procedura corretta mediante
restituzione dei termini e revisione della STCA 26 luglio 2010, evitando
la necessità di presentare un ricorso al TFA. (…)” (VI, inc. 31.2010.156 e
171) –, ha comunicato all’avv. RA 1 che il TCA “(…) considerata la
ricevibilità del ricorso anche con riferimento alla sua tempestività, entrerà
nel merito delle contestazioni contro la decisione dell’Ufficio AI del 15
aprile 2010. (…)” (VII, inc. 32.2010.171+156).
1.8. Con
lettere 6 e 12 ottobre 2010 l’avv. RA 1 – sostenuto che si sarebbe
creato un grosso malinteso a sfavore della sua assistita che andrebbe ritenuta
quale salariata: “(…) un eventuale diritto alla prestazione d’invalidità
dovrebbe quindi essere calcolato su una possibile attività lavorativa e non su
quella di casalinga. (…)” (VIII, 32.20010.171+156) – ha chiesto il
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio producendo il
relativo certificato municipale e trasmesso al TCA la lettera 27 settembre 2010
del dr. __________.
1.9. Con
osservazioni 18 ottobre 2010 l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.10. Con
lettera 26 ottobre 2010 l’avv. RA 1 ha ribadito che il diritto alla rendita avrebbe
“(…) dovuto essere calcolato sullo svolgimento di un’ipotetica attività
lavorativa (…)” e che “(…) tale malinteso si è venuto a creare
unicamente per un evidente problema linguistico della ricorrente (…)”
(XIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.2. Secondo
l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione
se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è
stato influenzato da un crimine o da un delitto.
L'art.
24 Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni
è ammessa la revisione:
a)
se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b)
se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Secondo
l'art. 25 cpv. 1 Lptca la domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e
dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90
giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste
dalle lett. a) e b) dell'art. 24; nel caso dell'art. 24 lett. a) la domanda di
revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione
della sentenza.
La
revisione di una sentenza, che comporta l’annullamento della stessa, può anche
concernere giudizi di non entrata in materia (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 745, 750).
Nel
caso concreto l’assicurata – entro il termine di 90 giorni dopo che dal tenore dell’ordinanza 18
giugno 2010 (III, inc. 32.2010.171) si è accorta che il suo scritto 17 giugno
2010 è stato trattato alla stregua di un nuovo ricorso e non quale completazione
di quello dell’11 maggio 2010 introdotto contro la decisione 15 aprile 2010 dell’Ufficio
AI –, tramite l’avv. RA 1, con scritto 10 agosto 2010, ha chiesto la revisione della STCA del 26 luglio 2010 (cfr. consid. 1.7).
Il
TCA ha ammesso l’errore commesso (cfr. consid. 1.5) e con scritto 11 agosto
2010 il vicepresidente del TCA ha comunicato all’avv. RA 1 che “(…)
considerata la ricevibilità del ricorso anche con riferimento alla sua
tempestività, entrerà nel merito delle contestazioni contro la decisione
dell’Uffi-cio AI del 15 aprile 2010 (…)” (VII, inc. 32.2010.171+156).
In
simili circostanze, la sentenza del 26 luglio 2010 è da considerarsi annullata.
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 15 aprile 2010 – con la quale l’Ufficio
AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita – è conforme o meno alla
legislazione federale.
L’assicurata
sostiene che il diritto alla rendita avrebbe “(…) dovuto essere calcolato
sullo svolgimento di un’ipotetica attività lavorativa (…)” e che in questo
caso il grado d’invalidità “(…) risulterebbe sicuramente superiore al 50%
(…)” (XIII).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto
dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute
fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione
su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V
222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003, consid. 4.1; STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002, consid. 3.1, pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto 2002, consid. 3.1).
2.5. Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag.
1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales
en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia do-mestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007)
secondo cui:
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in
vigore sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno
esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262;
AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in
DTF 120 V 150; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit.,
pag. 109; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtssprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5,
pagg. 47-50 e 53; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,
Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, nella STFA I
276/05 del 24 aprile 2006, il TFA ha stabilito che:
"
(…)
2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente
qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées
(méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si
l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité
à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière
de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle
était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière
du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels
(ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la
question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la
situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore
que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative
partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement
en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b et les références).
(…)." (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, consid. 2.3)
2.8. Questo
Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la
ricorrente quale casalinga nella misura del 100% e, di conseguenza, ha
applicato il metodo specifico per il calcolo dell’invalidità.
Dagli
atti di causa risulta in effetti che, prima del danno alla salute, l’assicurata
non ha mai esercitato un’attività lucrativa.
Nella
richiesta di prestazioni AI per adulti l’insorgente ha infatti indicato di
essere “(…) casalinga dal 1987 (…)” (doc. AI 12/5, punto 6.4.1), nel curriculum
vitae 5 marzo 2009 (doc. AI 20/1-5) ha dichiarato che “(…) non ho lavorato –
casalinga […] non ho cassa pensioni, non ho mai lavorato, non beneficio di
prestazioni da un’assicurazione (…)” (doc. AI 20/1 e 20/5 punto 2.4 e
osservazioni) e dai rapporti medici 2 marzo 2009 della dr.ssa __________ (doc.
AI 19/1-4), FMH in medicina interna e 25 maggio 2009 del dr. __________ (doc.
AI 22/2-6), FMH in allergologia e immunologia, risulta che l’ultima attività
esercitata è stata quella di casalinga (doc. AI 19/2 e 22/3 punti 1.6).
Nell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 17
dicembre 2009 (doc. AI 27/1-7), alla domanda volta a sapere se eserciterebbe
oggi un’atti-vità lucrativa, la consulente ha indicato “(…) no, l’assicurata
si dichiara casalinga (…)” precisando che questa attività è svolta “(…)
al 100% (…)” (doc. AI 27/2).
Anche
nelle osservazioni 8 gennaio 2010 al progetto di decisione 21 dicembre 2009
l’interessata non ha dichiarato di voler svolgere un’attività lavorativa e si è
limitata ad osservare che all’Ufficio del sostegno sociale “(…) ho spiegato
che non posso fare nessun lavoro a causa della mia malattia, da cui soffro da
qualche anno (…)” (doc. AI 30/1).
Alla
luce di quanto appena esposto, questa Corte condivide l'operato dell’Ufficio AI
che ha ritenuto applicabile, sino al momento dell'emanazione della decisione
impugnata (che delimita il potere cognitivo del giudice; DTF 130 V 140 e 129 V
4), il metodo specifico di valutazione dell’invalidità, considerando
l’assicurata unicamente casalinga.
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.7), secondo la giurisprudenza, per determinare
lo statuto di un'assicurata,
occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua
situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (STF 8C_533/2010 del 3 dicembre
2010, consid. 4.1 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata). Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni: “(…) Dabei handelt es
sich zwangsläufig um eine hypothetische Beurteilung, die auch hypothetische Willensentscheidungen
der versicherten Person berücksichtigen muss, welche indessen als innere
Tatsachen einer direkten Beweisführung nicht zugänglich sind und in aller Regel
aus äusseren Indizien erschlossen werden müssen. (…)” (STF 8C_533/2010 del 3 dicembre
2010, consid. 4.1)
Benché,
perlomeno abile a tempo parziale – nei rapporti medici 2 marzo e 25 maggio
2009 la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno attestato un’incapacità lavorativa
del 50% quale casalinga (doc. AI 19/2 e 22/3 punti 1.6) – e nonostante
l’Ufficio assistenza sociale le avrebbe comunicato che per poter beneficiare
delle prestazioni avrebbe dovuto cominciare a svolgere un’attività lavorativa – “(…)
l’intenzione iniziale della signora RI 1 era di poter essere messa a beneficio
dell’as-sistenza sociale. Al momento di tale richiesta, le era però stato detto
che per poterne beneficiare, essa avrebbe dovuto cominciare a svolgere
un’attività lavorativa (…)” (VIII) “(…) la ricorrente voleva fare
richiesta per essere messa al beneficio dell’assistenza sociale e in questa
sede le era stato detto che per poterne beneficiare, avrebbe dovuto lavorare
(…)” (XIII) –, l’assicurata non ha intrapreso alcun passo concreto per trovare
un’attività lavorativa perlomeno a tempo parziale e questo nonostante la sua
asserita situazione di indigenza.
Del
resto la richiesta di prestazioni AI è stata inoltrata dopo le risposte
ottenute dall’Ufficio assistenza sociale, quindi non perché intenzionata ma asseritamente
impossibilitata a lavorare a causa del danno alla salute. Ritenuta inoltre la
data dell’entrata in Svizzera: il 3 luglio 1998 (doc. AI 12/3, punto 4.1),
nonché la formazione scolastica: scuole elementari, medie e liceo in __________
(doc. AI 20/2, punto 3.2.1), nemmeno è possibile ritenere che la ricorrente non
fosse in grado di indicare chiaramente (oltretutto dopo essere stata interpellata
puntualmente al riguardo dalla consulente) la sua intenzione di intraprendere
un’attività lavorativa almeno a tempo parziale.
Tutto
ben considerato, si deve dunque ritenere come maggiormente verosimile che la
volontà dell’assicurata fosse quella di restare casalinga al 100%.
E’
pertanto a ragione che l’amministrazione ha applicato il metodo specifico per
calcolare il grado d’invalidità.
2.9. Per
valutare la capacità quale casalinga – vista la raccomandazione
17 settembre 2009 (doc. AI 25/1-2) nella quale il dr. __________, sulla base
dei rapporti medici 2 marzo e 25 maggio 2009 della dr.ssa __________ e del dr. __________
(doc. AI 19/1-4 e 22/2-6), si è così espresso: “(…) per questa Assicurata
quasi 42.enne, casalinga madre di 4 figlie (nate dal 1987 al 2000), di origine __________,
in CH dal 1998 la IL come casalinga è da valutare con un’inchiesta tenendo
conto dei compiti e delle possibilità di aiuto da parte dei famigliari (2 figlie
di 21 e 18 anni, oltre che il marito). Dal punto di vista medico è giustificata
una certa astenia e maggiore affaticabilità, i dolori articolari non sono descritti
in maniera circostanziata dai medici curanti, concernono i polsi e anche i piedi
(erano state fatte richieste per plantari) e possono ridurre la CL per lavori pesanti-medi
con le mani (lentezza nell’esecuzione, interruzioni più frequenti). Le afte orali
possono ridurre la possibilità di mangiare quando sono particolarmente attive.
(…)” (doc. AI 25/2) – l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica il 9 dicembre 2009 (doc. AI
27/1-7).
Sulla
base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha
stabilito una limitazione complessiva del 23% (doc. AI 27/6).
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire
talune mansioni domestiche.
Considerato
che l’insorgente non ha formulato valide contestazioni – l’avv. RA 1
non ha contestato puntualmente le conclusioni dell’inchiesta economica limitandosi
invero ad osservare che “(…) per lo svolgimento di tale attività (ndr.:
si riferisce all’attività di casalinga), la ricorrente beneficia del fondamentale
aiuto e sostegno dei suoi famigliari. Pertanto il risultato ottenuto (inabilità
al 23%), non è da considerarsi corrispondente alla realtà. (…)” (XIII) e ricordato
che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4) – alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena
adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà
e l’esigibilità di ogni singola mansione.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia
domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto
2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei
compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella
gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.
2.10. Appurata
l’applicabilità del metodo specifico per il calcolo dell’invalidità (cfr. consid.
2.8), confermata la valutazione espressa dalla consulente nell’inchiesta economica
(cfr. consid. 2.9) e ritenuto che, anche se preannunciato (VIII e allegato doc.
B e XIII), l’assicurata non ha mai fatto pervenire al TCA ulteriore documentazione
medica nella quale il dr. __________ si è espresso sulla capacità lavorativa – va qui ricordato
che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti) –, questo Tribunale deve
pertanto concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto un grado
d’invalidità del 23% e quindi negato il diritto alla rendita (cfr. consid. 2.4
e 2.5).
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.12. L’assicurata
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione
della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2. Auflage, Schulthess 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario
o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V
202 e 372 con riferimenti).
Nella presente
fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole (STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, I 446/00 dell'8 febbraio 2001; DTF
119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Per valutare, in
sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente che,
di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005, I 173/04 del 10 agosto 2005; DTF 125 II 275, 124 I 304
consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275, 124 I 304
consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b).
Nel
caso concreto, la presente vertenza doveva apparire, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione del
ricorso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi
precedenti, all’assicurata, che non ha mai lavorato e che nemmeno ha intrapreso
alcun passo concreto al fine di svolgere un’attività lucrativa, non poteva
sfuggire che non era possibile chiedere l’applicazione del metodo ordinario del
confronto dei redditi per il calcolo del grado d’invalidità. Inoltre, viste le
chiare risultanze degli atti di causa, nemmeno poteva sfuggire la necessità di
documentare debitamente le allegazioni secondo le quali si sarebbe trattato di
un malinteso e/o le ragioni che attestassero la sua totale incapacità al lavoro.
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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