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Decisione

32.2010.172

Revisione della rendita. Confermata attribuzione di 3/4 di rendita all'assicurata

22 novembre 2010Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i glutei soprattutto a destra, verso le cosce, a traiettoria laterale e

mediale, talvolta inguinale, associati a crampi ai polpacci, alle dita II

specialmente a sinistra, lombalgie presenti soprattutto stando seduta su sedie

dure, in piedi ferma, deambulando in discesa, chinandosi; la mobilità della

colonna lombare risulta libera ai movimenti in ogni direzione, con dolori a

fine corsa, sono assenti deficit lomboradicolari; la mobilità delle anche

avviene liberamente, i piedi appaiono traversopiatti bilaterali con alluci

valghi e dita a martello, sono assenti sinoviti o tenosinoviti alle

articolazioni delle estremità inferiori. La presentazione dei dolori, cronici da

anni, a tendenza generalizzanti, si spiega con la presenza di 16 su 18 punti

fibromialgici positivi, ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed

inferiore del corpo, che definiscono la diagnosi di sindrome fibromialgica

generalizzata.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,

dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome fibromialgica

generalizzata, decondizionamento muscolare, alterazioni degenerative del

rachide cervicale (discopatia C5/6 e C6/7), disturbi statici del rachide

(piatto con minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare),

piedi traversopiatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello.

Da notare che l'assicurata ha un fabbisogno di

analgesici molto contenuto, assumendo Co­-Dafalgan 1 pastiglia al giorno. Inoltre presenta un

decondizionamento della muscolatura, sebbene venga sottoposta a trattamento

fisioterapico costante. Di conseguenza propongo l'introduzione di un

trattamento algomodulatore centrale per cercare di influenzare la sintomatologia

algica generalizzata, prodotta dalla sindrome fibromialgica, parallelamente

andrebbe avviato un programma di ricondizionamento progressivo della

muscolatura in ambito aerobico, onde aumentare la resistenza agli sforzi

fisici.

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di

carico residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza del fianchi; l'assicurata può

molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta

pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto

spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di

media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto

pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può talvolta effettuare

lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco,

molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la

posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione

inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

L'assicurata può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata,

talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso

camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti,

come pure molto spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso

salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata, dal lato strettamente reumatologico, abile al lavoro nella misura

del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, a decorrere dall' 1.4.2002.

Nella sua ultima attività principale come

impiegata di banca, giudico l'assicurata, sempre dal lato strettamente

reumatologico, premesso che abbia la possibilità di alternare le posizioni

corporee, abile al lavoro in misura completa con rendimento massimo, sempre a

decorrere dall'1.4.2002.

In qualità di casalinga, giudico l'assicurata,

sempre a decorrere dall' 1.4.2002, abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 10 % a seguito dei limiti funzionali e di

carico sopramenzionati, in particolare a causa della ridotta caricabilità del

cinto cervicoscapolare." (Doc. AI 91/32-34)

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 27 gennaio 2009 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di:

"

(…)

DD:

deficit cocleovestibolareprogressivo/m. di Ménière orecchio sin., con:

-

possibile neurinoma del nervo acustico sin., non definitivamente accertato.

Ipoacusia unilaterale severa a sin., udito

conservato a ds..

Disturbo somatoforme da dolore persistente, ICD-10 F 45.4.

Distimia ICD-10 F 34.1.

Fibromialgia generalizzata.

Decondizionamento muscolare.

Alterazioni degenerative del rachide cervicale

(discopatia C5-C6 e C6-C7).

Leggero astigmatismo ipermetropico.

Disturbi della focalizzazione”(doc. AI 91-1)

Quale

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta

quella di:

"

(…)

Disturbi statici del rachide (piatto, con minima

scoliosi sin.-convessa dorsale, ds.­convessa lombare).

Piedi trasversopiatti bilaterali, con alluci valghi

e dita a martello.

Stato dopo probabile tiroidite subacuta

nell'agosto 2000, attualmente eutiroidismo." (Doc.

AI 91-15)

Quanto

alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 40% nell’attività di

impiegata di banca, come in altre attività adeguate (doc. AI 91-21/23).

2.6. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroule-ment de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.7.1. Per quanto

riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata sottoposta ad un

accurato esame da parte della Dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in

psichiatria che in data 12 dicembre 2008 ha diagnosticato un “Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45,4). Distimia (ICD 10, F 34,1)”.

La

specialista ha rilevato che rispetto al 2003 (valutazione SAM del Dr. __________,

doc. AI 30-25) la patologia psichiatrica è sostanzialmente stabile. Gli status

sono sovrapponibili e dunque non giustificano una modifica della precedente

Considerandi

percentuale di inabilità lavorativa quantificata al 50% (doc. AI 91-38)

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione

peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Tale non

può essere il certificato del medico curante Dr. __________ risalente però al

20.

maggio 2008, dunque antecedente alla valutazione peritale della Dr.ssa __________,

che ha diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente, ultimo episodio

depressivo di media gravità con inabilità al lavoro totale (doc. AI 79-1).

I periti

del SAM nel rapporto del 27 gennaio 2009 hanno evidenziato che il medico

curante, malgrado la diagnosi di depressione ricorrente, non precisa la terapia

farmacologica: “A due anni dall’inizio del rapporto di un caso di

depressione ricorrente, si dovrebbe immaginare l’indispensabilità di una

terapia volta a evitare un ritorno del quadro affettivo acuto” (doc. AI

91-17).

Nel

certificato del 28 agosto 2009 il Dr. __________ si è invece limitato ad

indicare unicamente che l’assicurata è in cura dal 24 aprile 2003 a tutt’oggi (doc. A10).

Può

dunque essere condivisa la valutazione di un quadro psichiatrico

complessivamente stabile.

Giova

inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Le

conclusioni della dr.ssa __________ possono dunque essere fatte proprie dal

TCA.

2.7.2

Per quanto

riguarda la patologia neurologica l’assicurata è stata sottoposta ad un

accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale

nel referto del 13 gennaio 2009 ha posto la diagnosi di “Sindrome

dolorosa cronica diffusa non spiegata da malattia neurologica specifica.

Deficit cocleovestibolare a sinistra con piccola lesione iperintensa (DD)

neurinoma) sul decorso periferico stato acustico sinistro.”

A mente

del Dr. __________ dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità

lavorativa.

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.7.3

Per quanto

riguarda la patologia ORL l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame

da parte del Dr. __________, spec. FMH ORL, il quale nel referto del 22

dicembre 2008 ha indicato una “diagnosi differenziale di deficit cocleovestibolare

progressivi/morbo di Ménière orecchio sinistro. Possibile neurinoma del nervo

acustico sinistro, non definitivamente accertato. Udito conservato a destra.

Secondo tabella CPT/AMA 17,8% di perdita a destra e 90,44 a sinistra”.

Secondo

il Dr. __________ dal punto di vista ORL è giustificata un’incapacità

lavorativa del 50%. Egli ha inoltre segnalato un continuo peggioramento del

quadro valetudinario (doc. AI 91-28).

Nella

valutazione peritale SAM del 2003 il Dr. __________ aveva già diagnosticato il

morbo di Ménière sinistro e indicato la medesima percentuale d’inabilità

lavorativa, se non maggiore (doc. AI 30-46).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Lo

scritto del 31 dicembre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in malattie

orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale, non permette a questa Corte

una diversa valutazione della fattispecie. Il Dr. __________ infatti non pone

una differente diagnosi delle patologie dell’assicurata (vedi a tal proposito

l’annotazione del Dr. __________ del 4 marzo 2010, doc. AI 114-1) e nel proprio

scritto ha asserito che la soglia uditiva è peggiorata “solo in modo

marginale rispetto al test di 1 anno fa” (doc. A4).

La

valutazione del Dr. __________, seppur divergente unicamente per quanto

riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta

nuovi elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ e va quindi intesa nel

senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie

dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.

2.7.4

Per quanto

riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata infine sottoposta ad

un accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che

nella perizia del 30 dicembre 2008 ha diagnosticato una “Fibromialgia

generalizzata. Decondizionamento muscolare. Alterazioni degenerative del

rachide cervicale (discopatia C5/6 e C6/7)” che tuttavia permettono

all’assicurata di svolgere la sua ultima attività principale in misura

completa, premesso che abbia la possibilità di alternare le posizioni corporee.

Anche in

attività adeguate l’abilità è completa (doc. AI 91-34).

Nella

valutazione SAM svolta nel 2003 dal Dr. __________ veniva posta una diagnosi

sovrapponibile a quella del Dr. __________ (cfr. doc. AI 30-57; 91-34) e

indicata una capacità lavorativa completa nell’attività di impiegata di

commercio (doc. AI 30-58).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno dalla

valutazione peritale del Dr. __________, che non è del resto stata smentita da

certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti,

in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Tale non

può essere il certificato medico del 13 gennaio 2010 del Dr. __________, spec.

FMH in medicina interna e dunque non specialista in reumatologia, che si è limitato

ad indicare in maniera succinta che la fibromialgia di cui soffre la paziente

va ritenuta grave in quanto refrattaria ai trattamenti. Il medico curante ha

quindi aggiunto che a suo avviso, in considerazione di tutte le patologie di

cui soffre RI 1 una percentuale d’inabilità del 75% sarebbe più giustificata

(doc. A6).

Medesimo

discorso per quanto riguarda lo scritto del 14 gennaio 2010 del Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, il quale ha diagnosticato “disturbo di

somatizzazione, morbo di Ménière con ipoacusia severa sx, sospetto di neurinoma

del nervo acustico, fibromialgia, disturbo di focalizzazione, leggero

astigmatismo ipermetropico, disfunzione cocleovestibulare, sindrome cervicale

su alterazioni degenerative, distimia” (doc. A5). Secondo il Dr. __________

la capacità lavorativa dell’assicurata (inabile al 100% dall’11 dicembre 2007)

non è migliorabile e la reintegrazione nel mondo del lavoro improponibile (doc.

A5).

Anche in

questo caso la valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per

quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non

apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici del SAM e va quindi intesa

nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata

hanno sulla sua capacità di lavoro.

2.7.5

L’assicurata

ha quindi prodotto lo scritto del 7 gennaio 2010 del Dr. __________, spec. FMH

in oftalmologia e oftalmochirurgia, nel quale il medico riassume la situazione

oftalmologica sulla base dell’ultimo esame svolto il 30 novembre 2009.

Il Dr. __________

ha ritenuto il referto oculistico normale per l’età ad eccezione del disturbo

di motilità pupillare sinistro (doc. A7)

Nelle

annotazioni del 4 marzo 2010 il medico del SMR, Dr. __________, prendendo

posizione su tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurata, ha

rilevato che “non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla

perizia SAM” (doc. AI 114-1).

2.8

Va

a questo punto qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non

si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo

a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,

ciò che nella causa in esame è stato fatto.

In una sentenza

I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il

Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse

inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

Nel

referto peritale del 27 gennaio 2009 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________

hanno evidenziato che le conseguenze sulla capacità lavorativa si manifestano

nell’ambito delle menomazioni dovute ai disturbi a livello psichico e fisico

(prevalentemente ORL).

Sul piano

psicologico e mentale, i disturbi constatati nella precedente perizia

SAM (3 giugno 2003) non hanno in sostanza modificato il quadro psicopatologico.

Viene dunque confermata la valutazione del 2003 e la capacità lavorativa del

50%.

Mentre

sul piano della patologia ORL vi è un peggioramento della situazione che

giustifica una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 50%.

I medici

del SAM hanno dunque valutato globalmente la limitazione della capacità

lavorativa a partire dal mese di ottobre 2007 nella misura del 40% (doc. AI 91/22).

In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.),

alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali,

che l’assicurata sia abile al lavoro nella misura del 40% sia nella sua ultima

attività lavorativa di impiegata di banca che in attività adeguate.

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 27 novembre

2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurata ha indicato che

vi è una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico

nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio,

produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e

della qualità…) che nel settore terziario (aiuto venditore / cassiere non

qualificato, sfruttando le proprie conoscenze, quale collaboratore tuttofare

presso alberghi, negozi alimentari..) (doc. AI 107-2).

2.9

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;

RCC 1968 pag. 434).

L’amministrazione

ha proceduto ad un confronto dei redditi sia per quanto riguarda l’attività

abituale che in attività adeguate.

Per

quanto riguarda le attività adeguate questa Corte rileva che prendendo in

considerazione i dati del 2008 con un reddito da valido al 100% di fr.

94'900.--, (cfr. questionario del datore di lavoro del 9 aprile 2008) confrontandolo

con un salario da invalido di fr. 51'367.68

(tabella TA1 2008, per una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero, riportato su 41.6 ore), ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 40% (la consulente non ha applicato

riduzioni dal reddito statistico, doc. AI 107-1), emerge un tasso d’invalidità

del 78,3% arrotondato al 78% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41).

Appurato,

per contro, che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del 40%

nella propria attività di impiegata di banca, nella quale è in grado di

conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito

corrispondente al 40% del reddito realizzabile senza il danno alla salute

(100%), ritiene che l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 60%

(cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF

9C_776/2007 del 14 agosto 2008).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Alla luce

del grado d’invalidità del 78% in attività adeguate risultato dal confronto dei

redditi, l’assicurata è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità

lavorativa residua nella sua precedente attività di impiegata di banca dove il

grado d’invalidità è del 60%.

La

ricorrente presenta dunque un grado d’invalidità (60%) che giustifica

l’erogazione di tre quarti di rendita d’invalidità.

2.10

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

del 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, la consulente in integrazione professionale ha rilevato

che l’assicurato “pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%,

considerando il grado di incapacità lavorativa e l’iter

scolastico-socio-professionale” non vengono ritenuti opportuni

provvedimenti di ordine professionale (doc. AI 107-4).

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a

carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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