32.2010.172
Revisione della rendita. Confermata attribuzione di 3/4 di rendita all'assicurata
22 novembre 2010Italiano55 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.172
Data decisione, Autorità:
22.11.2010, TCA
Titolo:
Revisione della rendita. Confermata attribuzione di 3/4 di rendita all'assicurata
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.172
LG/sc
Lugano
22 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 maggio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1963, da ultimo attiva quale impiegata di banca presso la __________, __________
, in data 1° marzo 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti (rendita) indicando di essere affetta da “Morbo
menière – distiroidismo – ipotiroidismo – adenomiomi della colecisti – rinite
cronica – Herpes genitale recidivante – displasia colon utero – ipotomia
intestinale – sindrome cervicale” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico dell’assicurazione
invalidità (SAM), l’UAI con decisione del 27 agosto 2003, cresciuta
incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita
(grado 42%) dal 1° settembre 2001 al 31 marzo 2002 e una mezza rendita (grado
50%) dal 1° aprile 2002 (doc. AI 37-1).
1.3. L’Ufficio
AI, su richiesta dell’assicurata, ha avviato nel mese di giugno del 2006 una
procedura di revisione (doc. AI 52-1) e con comunicazione del 3 novembre 2006 ha confermato l’erogazione della mezza rendita d’invalidità (doc. AI 57-1).
1.4. Nell’ambito
della procedura di revisione avviata nel marzo 2008 (doc. AI 72-3), esperito un
nuovo accertamento pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico
dell’assicurazione invalidità (SAM) e una valutazione economica, l’UAI con
decisione del 17 maggio 2010 (doc. AI 115-1), preavvisata con progetto del 17
dicembre 2009 (doc. AI 109-1) ha attribuito all’assicurata tre quarti di
rendita a decorrere dal 1° gennaio 2008.
1.5. Contro
questa decisione RI 1, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contestando la valutazione medica svolta dall’UAI.
Secondo l’RA 1 l’assicurata non sarebbe in grado di iniziare una qualsiasi
attività lavorativa anche parziale e dunque il suo grado d’invalidità è
superiore al 70% (doc. I).
A
sostegno delle proprie argomentazioni l’insorgente ha prodotto i referti del
Dr. __________ (doc. A4), del Dr. __________ (doc. A5, A10), del Dr. __________
(doc. A6), del Dr. __________ (doc. A7) e del Dr. __________ (doc. A10).
1.6. In risposta
l’UAI, sulla base delle perizia SAM, ha confermato la correttezza del proprio
provvedimento e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA
H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’UAI ha correttamente attribuito
all’assicurata, in via di revisione, tre quarti di rendita a far tempo dal 1°
gennaio 2008.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno
duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007
del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante
di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra
Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini
con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo
giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i
principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore
somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una
fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da
dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio
2007, I 384/06).
2.5. Nella decisione del 17 maggio
2010 l’UAI ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita d’invalidità a
decorrere dal 1° gennaio 2008 fondandosi sulle conclusioni della perizia pluridisciplinare
del SAM del 27 gennaio 2009 (doc. AI 91-1).
In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato la patologia
psichiatrica (Dr.ssa __________), quella neurologica (Dr. __________), quella ORL
(Dr. __________) e quella reumatologica (Dr. __________).
La Dr.ssa
__________, medico chirurgo specialista in psichiatria, nel rapporto peritale
del 12 dicembre 2008, dopo aver illustrato l’anamnesi della paziente, i dati
soggettivi, la farmaco terapia e lo status psichico, ha diagnosticato un
“Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45,4). Distimia (ICD 10, F 34,1)” (doc. AI 91-37).
La
specialista è giunta quindi alle seguenti conclusioni:
"
(…)
Di fatto, osservando lo status del 2003 e
l'attuale il piano non mostra sostanziali modifiche.
Nel corso degli anni la situazione appare
complessivamente stabile per quanto attiene gli aspetti psicologici. Nel
tentativo di definire i tempi e i termini del peggioramento, la signora non
riesce a meglio chiarire al tecnico.
Parla soprattutto dei sintomi fisici e per la
parte psicologica, anche lei si riconosce uno stato complessivamente costante.
L'interruzione lavorativa del 2007 viene riletta
solo come causata da aumento della sintomatologia fisica anche se si ricorda
che ella parla di uno stato che progressivamente peggiora mentre ella pare
improvvisamente (a circa 4 anni dalla prima perizia) manifestare la necessità
di interrompere l'attività.
Gli status sono sovrapponibili di fatto:quindi
non posso motivare alcuna modifica della precedente percentuale riconosciuta
anche se forse io mi sarei espressa per una percentuale minore già da allora
proprio in relazione a quanto precisato nella relazione del collega Dr __________,
in cui si leggeva: "somatizzazioni quale modalità privilegiata per la
giustificazione e l'esternazione del proprio disagio interiore". Se così
è, allora riconoscere una rilevante percentuale di disabilità può rischiare di
colludere con tale schema e rinforzarlo.
Oggi ella è stabile nel suo malessere ma si vive
peggiorata: il reiterare il disagio, mantenerlo quale unica voce di scambio con
l'altro, caricato inoltre da temi economici comprensibili ... tutto questo
rischia di produrre un ulteriore peggioramento clinico: prognosi incerta,
passibile di peggioramento.
6 Influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?
Appare, poco stenica, facile alla stancabilità:
soprattutto dolente, costantemente dolente.
Si è coartato il suo universo relazionale così
come l'orizzonte con effetto di ripiegare ulteriormente sull'espressione
somatica e il suo descriverla e comunicarla, quasi fosse l'unica cosa realmente
comunicabile.
Ella si dice poco incline a ritenere utile un
lavoro psicologico."Parlare ... a cosa serve?", si chiede nel corso
del colloquio. Ella di fatto pare non avere esperienza della utilità della
comunicazione, del sostegno della comunicazione, del valore della comunicazione:
ella sembra essere solo nel dolore che esprime, prima ancora che nel
dolore che sente.
7 Evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di
vista psichiatrico e prognosi a medio-lungo termine.
Ella manifesta un disagio dal 2002 circa, che si
è mostrato poco modulato nel corso degli anni anzi ne denuncia peggioramento
progressivo in particolare dal 2006.
Al momento prognosi non definibile: passibile di
ulteriore peggioramento.
8 Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
vedi "conclusioni" e punto 6.
9 Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi
provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Utile necessaria una presa a carico che possa
avere lo spazio di una terapia a cadenza almeno settimanale per consentire all'assicurata di
trovare un percorso di senso che le consenta di esprimere i suoi
vissuti-sentimenti senza includerli rigidamente in una
sofferenza fisica.
Utile inserimento di una terapia farmacologia
magari in ambiente protetto in quanto la signora, specie nelle fasi iniziali,
manifesta una resistenza attiva all'introduzione con peggioramento sia della
sintomatologia collaterale in se stessa che della capacità della signora di
sostenerla.
10 Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione
professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse
Non ritengo al momento utile ricorrere a
provvedimenti del genere in questo assicurato ma gli stessi non risultano
controindicati dal punto di vista psichiatrico.
11 Ritiene che l'assicurato sia
capace di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti funzionali della
capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o ho riduzione del
rendimento)
Ritengo che il soggetto sarebbe in grado di
svolgere tutte le altre attività teoricamente esigibili, compatibili con
livello culturale, età, quadro fisico e attitudini personali nella stessa
percentuale già detta.
12 In che misura l'Assicurata può svolgere
l'attività di casalinga?
Capace in attività di casalinga nella stessa
percentuale del 50%: appare dolente, facile alla stancabilità, poco capace di
concentrare la sua attenzione su temi che non siano la sua sofferenza fisica."
(Doc. AI 91/38-39)
Il Dr. __________,
spec. FMH in neurologia, nel rapporto del 13 gennaio 2009 ha così risposto alle domande dell’UAI:
"
(…)
1. Diagnosi dal suo punto di vista
specialistico
Sindrome dolorosa cronica diffusa non spiegata da malattia
neurologica specifica
Deficit cocleovestibolare a sinistra con piccola lesione
iperintensa (DD) neurinoma) sul decorso periferico stato acustico sinistro.
2. Influenza di
queste ultime sulla capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta
dall'assicurato/a (precisare se possibile le ore al giorno o la riduzione del
rendimento sul lavoro).
Dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità lavorativa.
3. Descrivere
l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti e la prognosi a medio -lungo termine.
Vedi anamnesi.
4. Come si giustifica la
diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Non vi è diminuzione della capacità lavorativa dal punto
di vista neurologico.
5. Possibilità terapeutiche
per migliorare la capacità
lavorativa dell'A.? Che effetti
avrebbero questi provvedimenti
sulla capacità lavorativa? Nessuna proposta terapeutica dal punto di
vista neurologico.
6. Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale presso quest'A.? Descrivere le risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone. Si, eventuali limitazioni saranno da valutare
principalmente in ambito ORL.
7. Ritiene che l'assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività?
Se sì, descrivere i
limiti funzionati e la capacità lavorativa in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
Sì, eventuali limitazioni saranno da valutare principalmente in
ambito ORL.
8. Per assicurati di sesso femminile: in che misura l’A. può svolgere l'attività di casalinga (descrivere i
limiti funzionali).
In misura completa” (doc. AI
Il Dr. __________,
spec. FMH ORL, nel rapporto del 22 dicembre 2008 ha così risposto ai quesiti dell’UAI:
"
(…)
QUESTIONARIO BASE CONSULTI SAM
1. diagnosi
differenziale di deficit cocleovestibolare progressivo/morbo di Ménière
orecchio sinistro.
Possibile neurinoma
del nervo acustico sinistro, non definitivamente accertato. Udito conservato a
destra.
Secondo tabella
CPT/AMA 17.8% di perdita a destra e 90,44 a sinistra. Questo da una menomazione per deficit praticamente unilaterale del 15%.
2.
l'ipoacusia unilaterale severa, l'instabilità persistente e gli attacchi
vertiginosi che lasciano la paziente per ore incapacitata, non sono attualmente
compatibili con un ritmo lavorativo normale.
Dal punto di vista
ORL un'incapacità del 50% (al minimo) é giustificata.
Si questa,
s'aggiungeranno le altre incapacità lavorative causate da altri problemi.
3.
come già detto nel mio rapporto
del 2003, peggioramento continuo della situazione, fino a perdita completa
dell'udito a sinistra, a medio-lungo termine.
Il Morbo di Ménière
(se per finire ne è uno), può svilupparsi in un secondo tempo anche
sull'orecchio sano controlaterale destro.
4. l'instabilità
continua, le persistenti vertigini, l'ipoacusia unilaterale con rumori e ronzii
fastidiosi.
5. no.
C'é sempre la possibilità di una sezione del nervo labirintico, con la
possibilità della perdita dei resti uditivi, di un rischio per il nervo
facciale e senza la garanzia di una completa restituzione dell'equilibrio.
Possibilità sempre
attuale di una neurectomia chimica con garamicina in istillazione nell'orecchio
medio.
6. non si può rispondere.
7. la
formazione di base che dispone la paziente, le apre certamente porte per
un'attività, anche se ridotta.
7. nessuna
limitazione, la paziente non necessita di aiuto regolare di terzi per compiere
gli atti ordinari della vita." (Doc. AI 91-28)
Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia
nella perizia del 30 dicembre 2008, dopo aver esposto l’anamnesi della
paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi, ha posto la diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di “Fibromialgia generalizzata.
Decondizionamento muscolare. Alterazioni degenerative del rachide cervicale
(discopatia C5/6 e C6/7)”. Mentre quale diagnosi senza ripercussione sulla
capacità lavorativa il medico ha indicato “Disturbi statici del rachide
(piatto con minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare).
Piedi traversopiatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello” (doc.
AI 91-32).
Il Dr. __________
ha quindi illustrato le seguenti conclusioni:
"
(…)
5. Valutazione e prognosi:
La signora RI 1, nata il 27.8.1963, __________,
__________, già sottoposta il 3.6.2003 a perizia pluridisciplinare con
diagnosi di disturbo di somatizzazione, dall'aprile 2004 con nota sindrome
fibromialgica, viene ripresentata in ambito peritale interdisciplinare con
dolori cervicali caudali di intensità variabile, in parte irradianti
cervicofrontali e retroorbitali, nella colonna dorsale, nei muscoli trapezi
bilaterali e diffusamente nella muscolatura omerale dalle due parti, sintomi
presenti anche di notte, in aumento
nel corso della giornata, girando la testa verso sinistra, stando sdraiata con
la nuca appoggiata; già nel 2003 erano risultati agli accertamenti radiologici,
alterazioni degenerative a livello del segmento C5/6 C6/7; all'attuale esame
clinico, appare una
colonna cervicale minimamente limitata alla
rotazione globale verso destra, moderatamente a quella verso sinistra con
impatti ossei, con dolori riferiti continui; sono assenti deficit
cervicoradicolari; la mobilità delle spalle è libera, simmetrica, senza
sintomatologia di attrito, i test resistivi per le cuffie rotatorie ben tenuti
ed indolori, depongono contro una lesione maggiore alle cuffie rotatorie,
normali appaiono pure i gomiti, i polsi, le articolazioni delle dita, senza
sinoviti o tenosinoviti; l'assicurata lamenta dolori lombari circolari
irradianti negli arti inferiori con prevalenza lombare, con propagazione verso
Fatti
i glutei soprattutto a destra, verso le cosce, a traiettoria laterale e
mediale, talvolta inguinale, associati a crampi ai polpacci, alle dita II
specialmente a sinistra, lombalgie presenti soprattutto stando seduta su sedie
dure, in piedi ferma, deambulando in discesa, chinandosi; la mobilità della
colonna lombare risulta libera ai movimenti in ogni direzione, con dolori a
fine corsa, sono assenti deficit lomboradicolari; la mobilità delle anche
avviene liberamente, i piedi appaiono traversopiatti bilaterali con alluci
valghi e dita a martello, sono assenti sinoviti o tenosinoviti alle
articolazioni delle estremità inferiori. La presentazione dei dolori, cronici da
anni, a tendenza generalizzanti, si spiega con la presenza di 16 su 18 punti
fibromialgici positivi, ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed
inferiore del corpo, che definiscono la diagnosi di sindrome fibromialgica
generalizzata.
Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,
dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome fibromialgica
generalizzata, decondizionamento muscolare, alterazioni degenerative del
rachide cervicale (discopatia C5/6 e C6/7), disturbi statici del rachide
(piatto con minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare),
piedi traversopiatti bilaterali con alluci valghi e dita a martello.
Da notare che l'assicurata ha un fabbisogno di
analgesici molto contenuto, assumendo Co-Dafalgan 1 pastiglia al giorno. Inoltre presenta un
decondizionamento della muscolatura, sebbene venga sottoposta a trattamento
fisioterapico costante. Di conseguenza propongo l'introduzione di un
trattamento algomodulatore centrale per cercare di influenzare la sintomatologia
algica generalizzata, prodotta dalla sindrome fibromialgica, parallelamente
andrebbe avviato un programma di ricondizionamento progressivo della
muscolatura in ambito aerobico, onde aumentare la resistenza agli sforzi
fisici.
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di
carico residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza del fianchi; l'assicurata può
molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta
pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto
spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di
media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto
pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurata può talvolta effettuare
lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la rotazione del tronco,
molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la
posizione in piedi ed inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione
inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.
L'assicurata può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata,
talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurata può molto spesso
camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti,
come pure molto spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso
salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata, dal lato strettamente reumatologico, abile al lavoro nella misura
del 100 % con un rendimento massimo del 100 %, a decorrere dall' 1.4.2002.
Nella sua ultima attività principale come
impiegata di banca, giudico l'assicurata, sempre dal lato strettamente
reumatologico, premesso che abbia la possibilità di alternare le posizioni
corporee, abile al lavoro in misura completa con rendimento massimo, sempre a
decorrere dall'1.4.2002.
In qualità di casalinga, giudico l'assicurata,
sempre a decorrere dall' 1.4.2002, abile al lavoro sull'arco di una giornata
lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del 10 % a seguito dei limiti funzionali e di
carico sopramenzionati, in particolare a causa della ridotta caricabilità del
cinto cervicoscapolare." (Doc. AI 91/32-34)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 27 gennaio 2009 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di:
"
(…)
DD:
deficit cocleovestibolareprogressivo/m. di Ménière orecchio sin., con:
-
possibile neurinoma del nervo acustico sin., non definitivamente accertato.
Ipoacusia unilaterale severa a sin., udito
conservato a ds..
Disturbo somatoforme da dolore persistente, ICD-10 F 45.4.
Distimia ICD-10 F 34.1.
Fibromialgia generalizzata.
Decondizionamento muscolare.
Alterazioni degenerative del rachide cervicale
(discopatia C5-C6 e C6-C7).
Leggero astigmatismo ipermetropico.
Disturbi della focalizzazione”(doc. AI 91-1)
Quale
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta
quella di:
"
(…)
Disturbi statici del rachide (piatto, con minima
scoliosi sin.-convessa dorsale, ds.convessa lombare).
Piedi trasversopiatti bilaterali, con alluci valghi
e dita a martello.
Stato dopo probabile tiroidite subacuta
nell'agosto 2000, attualmente eutiroidismo." (Doc.
AI 91-15)
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 40% nell’attività di
impiegata di banca, come in altre attività adeguate (doc. AI 91-21/23).
2.6. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto
2006 concernente un caso di assicurazione
per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…) La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroule-ment de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.7.1. Per quanto
riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata sottoposta ad un
accurato esame da parte della Dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in
psichiatria che in data 12 dicembre 2008 ha diagnosticato un “Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45,4). Distimia (ICD 10, F 34,1)”.
La
specialista ha rilevato che rispetto al 2003 (valutazione SAM del Dr. __________,
doc. AI 30-25) la patologia psichiatrica è sostanzialmente stabile. Gli status
sono sovrapponibili e dunque non giustificano una modifica della precedente
Considerandi
percentuale di inabilità lavorativa quantificata al 50% (doc. AI 91-38)
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione
peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Tale non
può essere il certificato del medico curante Dr. __________ risalente però al
20.
maggio 2008, dunque antecedente alla valutazione peritale della Dr.ssa __________,
che ha diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente, ultimo episodio
depressivo di media gravità con inabilità al lavoro totale (doc. AI 79-1).
I periti
del SAM nel rapporto del 27 gennaio 2009 hanno evidenziato che il medico
curante, malgrado la diagnosi di depressione ricorrente, non precisa la terapia
farmacologica: “A due anni dall’inizio del rapporto di un caso di
depressione ricorrente, si dovrebbe immaginare l’indispensabilità di una
terapia volta a evitare un ritorno del quadro affettivo acuto” (doc. AI
91-17).
Nel
certificato del 28 agosto 2009 il Dr. __________ si è invece limitato ad
indicare unicamente che l’assicurata è in cura dal 24 aprile 2003 a tutt’oggi (doc. A10).
Può
dunque essere condivisa la valutazione di un quadro psichiatrico
complessivamente stabile.
Giova
inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Le
conclusioni della dr.ssa __________ possono dunque essere fatte proprie dal
TCA.
2.7.2
Per quanto
riguarda la patologia neurologica l’assicurata è stata sottoposta ad un
accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale
nel referto del 13 gennaio 2009 ha posto la diagnosi di “Sindrome
dolorosa cronica diffusa non spiegata da malattia neurologica specifica.
Deficit cocleovestibolare a sinistra con piccola lesione iperintensa (DD)
neurinoma) sul decorso periferico stato acustico sinistro.”
A mente
del Dr. __________ dal punto di vista neurologico non vi è diminuzione della capacità
lavorativa.
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
2.7.3
Per quanto
riguarda la patologia ORL l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame
da parte del Dr. __________, spec. FMH ORL, il quale nel referto del 22
dicembre 2008 ha indicato una “diagnosi differenziale di deficit cocleovestibolare
progressivi/morbo di Ménière orecchio sinistro. Possibile neurinoma del nervo
acustico sinistro, non definitivamente accertato. Udito conservato a destra.
Secondo tabella CPT/AMA 17,8% di perdita a destra e 90,44 a sinistra”.
Secondo
il Dr. __________ dal punto di vista ORL è giustificata un’incapacità
lavorativa del 50%. Egli ha inoltre segnalato un continuo peggioramento del
quadro valetudinario (doc. AI 91-28).
Nella
valutazione peritale SAM del 2003 il Dr. __________ aveva già diagnosticato il
morbo di Ménière sinistro e indicato la medesima percentuale d’inabilità
lavorativa, se non maggiore (doc. AI 30-46).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Lo
scritto del 31 dicembre 2009 del Dr. __________, spec. FMH in malattie
orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale, non permette a questa Corte
una diversa valutazione della fattispecie. Il Dr. __________ infatti non pone
una differente diagnosi delle patologie dell’assicurata (vedi a tal proposito
l’annotazione del Dr. __________ del 4 marzo 2010, doc. AI 114-1) e nel proprio
scritto ha asserito che la soglia uditiva è peggiorata “solo in modo
marginale rispetto al test di 1 anno fa” (doc. A4).
La
valutazione del Dr. __________, seppur divergente unicamente per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta
nuovi elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ e va quindi intesa nel
senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie
dell’interessata hanno sulla sua capacità di lavoro.
2.7.4
Per quanto
riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata infine sottoposta ad
un accurato esame da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, che
nella perizia del 30 dicembre 2008 ha diagnosticato una “Fibromialgia
generalizzata. Decondizionamento muscolare. Alterazioni degenerative del
rachide cervicale (discopatia C5/6 e C6/7)” che tuttavia permettono
all’assicurata di svolgere la sua ultima attività principale in misura
completa, premesso che abbia la possibilità di alternare le posizioni corporee.
Anche in
attività adeguate l’abilità è completa (doc. AI 91-34).
Nella
valutazione SAM svolta nel 2003 dal Dr. __________ veniva posta una diagnosi
sovrapponibile a quella del Dr. __________ (cfr. doc. AI 30-57; 91-34) e
indicata una capacità lavorativa completa nell’attività di impiegata di
commercio (doc. AI 30-58).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno dalla
valutazione peritale del Dr. __________, che non è del resto stata smentita da
certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti,
in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
Tale non
può essere il certificato medico del 13 gennaio 2010 del Dr. __________, spec.
FMH in medicina interna e dunque non specialista in reumatologia, che si è limitato
ad indicare in maniera succinta che la fibromialgia di cui soffre la paziente
va ritenuta grave in quanto refrattaria ai trattamenti. Il medico curante ha
quindi aggiunto che a suo avviso, in considerazione di tutte le patologie di
cui soffre RI 1 una percentuale d’inabilità del 75% sarebbe più giustificata
(doc. A6).
Medesimo
discorso per quanto riguarda lo scritto del 14 gennaio 2010 del Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, il quale ha diagnosticato “disturbo di
somatizzazione, morbo di Ménière con ipoacusia severa sx, sospetto di neurinoma
del nervo acustico, fibromialgia, disturbo di focalizzazione, leggero
astigmatismo ipermetropico, disfunzione cocleovestibulare, sindrome cervicale
su alterazioni degenerative, distimia” (doc. A5). Secondo il Dr. __________
la capacità lavorativa dell’assicurata (inabile al 100% dall’11 dicembre 2007)
non è migliorabile e la reintegrazione nel mondo del lavoro improponibile (doc.
A5).
Anche in
questo caso la valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per
quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non
apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai medici del SAM e va quindi intesa
nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata
hanno sulla sua capacità di lavoro.
2.7.5
L’assicurata
ha quindi prodotto lo scritto del 7 gennaio 2010 del Dr. __________, spec. FMH
in oftalmologia e oftalmochirurgia, nel quale il medico riassume la situazione
oftalmologica sulla base dell’ultimo esame svolto il 30 novembre 2009.
Il Dr. __________
ha ritenuto il referto oculistico normale per l’età ad eccezione del disturbo
di motilità pupillare sinistro (doc. A7)
Nelle
annotazioni del 4 marzo 2010 il medico del SMR, Dr. __________, prendendo
posizione su tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurata, ha
rilevato che “non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla
perizia SAM” (doc. AI 114-1).
2.8
Va
a questo punto qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado
di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non
si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo
a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel
referto peritale del 27 gennaio 2009 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________
hanno evidenziato che le conseguenze sulla capacità lavorativa si manifestano
nell’ambito delle menomazioni dovute ai disturbi a livello psichico e fisico
(prevalentemente ORL).
Sul piano
psicologico e mentale, i disturbi constatati nella precedente perizia
SAM (3 giugno 2003) non hanno in sostanza modificato il quadro psicopatologico.
Viene dunque confermata la valutazione del 2003 e la capacità lavorativa del
50%.
Mentre
sul piano della patologia ORL vi è un peggioramento della situazione che
giustifica una limitazione della capacità lavorativa nella misura del 50%.
I medici
del SAM hanno dunque valutato globalmente la limitazione della capacità
lavorativa a partire dal mese di ottobre 2007 nella misura del 40% (doc. AI 91/22).
In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.),
alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche
Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali,
che l’assicurata sia abile al lavoro nella misura del 40% sia nella sua ultima
attività lavorativa di impiegata di banca che in attività adeguate.
La
consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 27 novembre
2009, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurata ha indicato che
vi è una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico
nell’industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio,
produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e
della qualità…) che nel settore terziario (aiuto venditore / cassiere non
qualificato, sfruttando le proprie conoscenze, quale collaboratore tuttofare
presso alberghi, negozi alimentari..) (doc. AI 107-2).
2.9
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato
alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire
un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
RCC 1968 pag. 434).
L’amministrazione
ha proceduto ad un confronto dei redditi sia per quanto riguarda l’attività
abituale che in attività adeguate.
Per
quanto riguarda le attività adeguate questa Corte rileva che prendendo in
considerazione i dati del 2008 con un reddito da valido al 100% di fr.
94'900.--, (cfr. questionario del datore di lavoro del 9 aprile 2008) confrontandolo
con un salario da invalido di fr. 51'367.68
(tabella TA1 2008, per una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero, riportato su 41.6 ore), ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 40% (la consulente non ha applicato
riduzioni dal reddito statistico, doc. AI 107-1), emerge un tasso d’invalidità
del 78,3% arrotondato al 78% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41).
Appurato,
per contro, che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del 40%
nella propria attività di impiegata di banca, nella quale è in grado di
conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito
corrispondente al 40% del reddito realizzabile senza il danno alla salute
(100%), ritiene che l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 60%
(cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF
9C_776/2007 del 14 agosto 2008).
Va qui
rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Alla luce
del grado d’invalidità del 78% in attività adeguate risultato dal confronto dei
redditi, l’assicurata è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità
lavorativa residua nella sua precedente attività di impiegata di banca dove il
grado d’invalidità è del 60%.
La
ricorrente presenta dunque un grado d’invalidità (60%) che giustifica
l’erogazione di tre quarti di rendita d’invalidità.
2.10
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
del 20%, ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, la consulente in integrazione professionale ha rilevato
che l’assicurato “pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%,
considerando il grado di incapacità lavorativa e l’iter
scolastico-socio-professionale” non vengono ritenuti opportuni
provvedimenti di ordine professionale (doc. AI 107-4).
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a
carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster