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Decisione

32.2010.173

Casalinga a tempo pieno. Ricorso accolto e atti rinviati all'UAI affinché sottoponga gli esiti dell'inchiesta economica, in particolare l'esigibilità delle singole mansioni accertate, alla valutazione

24 novembre 2010Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XI

e XII sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio

2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;

STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità

al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita

ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima

base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei

redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

2.5. Nella

presente fattispecie, al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata,

l’Ufficio AI ha applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non

esercitanti un’attività lucrativa.

L’assicurata

ha contestato tale modo di procedere. A suo dire l’UAI non avrebbe dovuto

valutare il grado d’invalidità sulla base delle mansioni consuete, bensì quale

salariata, in quanto se non fosse sorto il danno alla salute ella “avrebbe

certamente svolto un’attività lavorativa, con ogni probabilità quella di

commessa, l’unica da lei sostanzialmente svolta in passato” (doc. I, pag.

6-7).

Alla luce

delle conclusioni tratte dall’assistente sociale – che ha effettuato

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

al domicilio dell’interessata – l’amministrazione ha concluso per

l’attribuzione di un quarto di rendita, visto il grado d’invalidità del 41,5%.

2.6. Quanto alla

critica relativa all’applicazione, a torto secondo l’assicurata, del metodo

specifico di calcolo, occorre osservare quanto segue.

Al fine

di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si

deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung

des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag.

28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg

1999, pagg. 190s).

Riguardo

alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza

I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)

ha stabilito che:

"

2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la

rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.

Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de

comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],

méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et

8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.

27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec

les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel

de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non

actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que

l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de

ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé

n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient

d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son

activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à

la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.

Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de

l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que

la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,

ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et

talents personnels (ATF 117 V 195

consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit être

tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la

décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de

la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force

probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le

degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194

consid. 3b et les références).”

2.7. Nella

presente fattispecie emerge dagli atti che l’insorgente ha frequentato le

scuole dell’obbligo ed in seguito ha iniziato diversi apprendistati

(parrucchiera, dattilografa e commessa) senza tuttavia ottenere un diploma.

Dopo un periodo di lavoro presso il negozio del padre e alcune attività

saltuarie, nel 1979 RI 1 si è sposata e dalla relazione è nata nel 1980 la

figlia __________ e nel 1988 il figlio __________ (doc. AI 20-1).

Nella

domanda di prestazioni AI per adulti RI 1 ha indicato di svolgere le mansioni di casalinga dal 1980 (cfr. pto. 6.4.1., doc. AI 1-4)

Nell’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 18 giugno

2009 alla domanda: “se non fosse intervenuto il danno alla salute,

l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa ?”, la consulente ha

indicato:

"

(…)

Ho tentato più volte e in fasi diverse del

colloquio di porre questa domanda alla signora RI 1, senza riuscire però ad

ottenere una risposta. L’assicurata ha raccontato unicamente che quando i suoi

figli erano ancora piccoli l’assistente sociale che la seguiva le aveva

consigliato di cercare lavoro e di collocare i suoi figli in istituto. Da

allora ha vissuto con il timore di vedersi portare via i suoi bambini e si è

dedicata a loro completamente.

Di fatto l’assicurata non ha potuto portare a

termine nessuna formazione professionale e ha svolto per breve tempo, in

gioventù, l’attività di commessa nel negozio di abbigliamento del padre. Anche

in seguito, nonostante la difficile situazione economica in cui da tempo si

dibatte, l’assicurata non ha mai esplorato la possibilità di iniziare

un’attività lucrativa. A mio parere a ciò non è estranea la presenza di una

patologia psichiatrica importante, che del resto pure influenza la capacità

stessa della signora RI 1 di comprendere il significato ultimo delle mie

domande, al riguardo dell’esercizio o meno di un’attività lavorativa, e le relative

conseguenze di una sua risposta, a livello assicurativo” (doc. AI 23-2).

Alla luce

di quanto appena esposto, questa Corte condivide l'operato dell’UAI, che ha

ritenuto applicabile all’assicurata, al momento dell'emanazione della decisione

impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, il metodo specifico di

valutazione dell’invalidità, considerandola unicamente casalinga.

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), secondo la giurisprudenza, per

determinare lo statuto di un'assicurata,

occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua

situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.

3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere

in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto

interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I

693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Benché la

consulente in integrazione, peraltro non un medico psichiatra, abbia indicato

nel proprio rapporto che “l’assicurata non ha mai esplorato la possibilità

di iniziare un’attività lucrativa. A mio parere a ciò non è estranea la

presenza di una patologia psichiatrica importante”, non risulta oggettivato

in alcun modo che l’insorgente fosse affetta da una patologia psichiatrica già

nel 1980, allorquando, dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, ha

deciso di dedicarsi all’attività di casalinga e alla cura della figlia

invalida.

Il medico

curante Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha riferito

che l’assicurata è in cura psichiatrica “dal 1998 e prima” (doc. AI

10-1) e nel referto del 20 agosto 2010 ha precisato quanto segue:

"

Certifico che conosco l’interessata a margine in

qualità di psichiatra dal 22.5.1998. Ho redatto un rapporto medico per

l’assicurazione Invalidità in data 6.7.2007 certificando un’inabilità

lavorativa rispettivamente incapacità al guadagno del 100% dal 1998 e prima,

soffrendo di un grave disturbo di personalità (ICD10F60.30) che per definizione

ha un’insorgenza in giovane età se non addirittura durante l’adolescenza.

Inoltre soffre anche di una sindrome depressiva ricorrente (ICD10F33) dal 1998

e prima e queste patologie hanno fatto si che essa è stata impossibilitata a

trovare un’attività lavorativa, e quindi non ha fatto la “casalinga” per

scelta” (doc. F).

La Dr.ssa

__________ ha in cura l’assicurata solo dal 1998, mentre RI 1 ha iniziato a svolgere le mansioni di casalinga nel lontano 1980, dopo essersi sposata e alla nascita

della figlia __________.

Non può

essere condivisa da questa Corte l’argomentazione della ricorrente, secondo cui

la malattia mentale, ha de facto impedito a RI 1 di reinserirsi nel

mondo lavorativo e l’attività di casalinga sarebbe “una condizione obbligata

dall’invalidità di cui è affetta” (doc. I, pag. 5).

I medici

del SMR, Dr. __________, FMH in medicina generale e la Dr.ssa __________, nelle

annotazioni del 7 settembre 2010 hanno confermato che la presa a carico

psichiatrica è iniziata solo dal 1998 e solo da quel momento si hanno riscontri

oggettivi di un’inabilità lavorativa e di un influsso della patologia psichica

sulla capacità lavorativa (doc. X1).

Nelle annotazioni

del 10 settembre 2009 l’UAI ha precisato che l’assicurata si è sempre

accontentata delle poche entrate percepite (assistenza, rendita e prestazioni

complementari della figlia), senza mai cercare un’attività remunerativa,

malgrado le fosse stato consigliato (cfr. doc. AI 23-2: “quando i suoi figli

erano ancora piccoli l’assistente sociale che la seguiva le aveva consigliato

di cercare lavoro”) decidendo di dedicarsi alla cura della figlia invalida portatrice

di un’anomalia cromosomica e di una grave malformazione cardiaca e bisognosa

quindi di assistenza continua (doc. AI 10-2; 24-1).

Tutto ben

considerato appare dunque maggiormente verosimile la conclusione

dell’amministrazione secondo cui, anche senza il danno alla salute,

l’assicurata non avrebbe comunque svolto un’attività lucrativa, considerate le

necessità familiari nei confronti della figlia __________ e il fatto di non

aver mai intrapreso i passi necessari per migliorare il suo reddito cercando

un’attività lucrativa, anche a tempo parziale.

Questa Corte ritiene che l’amministrazione, a giusta ragione, ha

ritenuto l’assicurata casalinga in misura completa (100%).

Stabilito che RI 1, prima

dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava un'attività lucrativa,

non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell'incapacità di

guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno.

2.8. Con lo scopo

di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata,

l’Ufficio AI ha affidato al __________ il mandato di esperire una valutazione

psichiatrica (doc. AI 19-1).

Nel referto del 12

febbraio 2009 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e

direttore del __________ e il Dr. __________, medico assistente, dopo aver

esposto i dati clinici della paziente, quelli soggettivi e oggettivi e la

terapia psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità di lavoro di “Grave disturbo di personalità paranoide (ICD10:F60.0)

ed emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD10:F60.30)”, mentre quale

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro hanno indicato una “Sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10:F33.0)” (doc. AI

20-4).

I periti sono

giunti alle conclusioni qui esposte:

"

(…)

6. DISCUSSIONE

Siamo confrontati

con una donna di 50 anni che dal 1998 è seguita con molte difficoltà dalla

psichiatra Dr.ssa __________.

Nel 2001 è stata

istituita a favore dell'A. una curatela amministrativa vissuta da quest'ultima

come un atto di costrizione nei suoi confronti.

La misura si era

resa necessaria a causa dell'importante disagio psicosociale e socioeconomico

presenti. Il mese di luglio del 2006, per gli stessi motivi, era stata avviata

la domanda di intervento per la sua interdizione. La perizia psichiatrica

effettuata a questo proposito da parte della Dr.ssa __________ per l'Autorità __________

il mese di febbraio 2007, aveva concluso per l'assenza di infermità di mente e

per una inabilità lavorativa dell'80%. La Dr.ssa __________ aveva evidenziato i

meccanismi di funzionamento psichico dell'A. che la spingono a porsi in

simmetria con gli interlocutori generando conflittualità non indifferenti che

si ripercuotono negativamente sul suo funzionamento psicosociale e

socioeconomico. Era inoltre stata oggettivata la presenza di una tensione

intrapsichica importante ed una irritabilità di fondo che accentua ed alimenta

le difficoltà relazionali dell'A. nella sua vita quotidiana e nei confronti

delle persone intenzionate ad offrirle dei tentativi di soluzione al suo

disagio. L'A., attraverso un atteggiamento critico e polemico, manifesta

un'insicurezza di base, la tendenza all'agito ed una difficoltà a filtrare

quanto viene dal suo mondo interiore che la porta ad un'interpretatività che si

discosta dalla realtà dei fatti.

La Dr.ssa __________

concludeva la sua perizia non ritenendo l'A. inferma di mente ma considerandola

inabile al lavoro nella misura dell'80% a causa del grave disturbo di

personalità presente.

Mediante la nostra

valutazione peritale siamo tenuti ad oggettivare l'evoluzione del quadro

mentale dell'A. dalla perizia della Dr.ssa __________ ad oggi, in che misura

esso incida sulla capacità lavorativa considerando i limiti presenti in

attività adeguate oltre a proporre una terapia e ad indicare la prognosi.

Quanto da noi

rilevato durante l'incontro con l'A. conferma la precedente valutazione della

Dr.ssa __________. Determinante ai fini dell'inabilità lavorativa sembra essere

il grave disturbo di personalità paranoide che emerge rispetto alla pur marcata

tendenza all'agito e all'attualmente lieve stato depressivo.

L'esame psichico ci

ha consentito di rilevare da subito una marcata diffidenza e tendenza

oppositiva dell'A. nei nostri confronti, la presenza di una tensione

endopsichica e di una aggressività quasi palpabili. L'A. ha più volte

manifestato, durante la discussione, la tendenza a deragliare e a momenti una

certa tassità dei nessi associativi. A parte quanto appena descritto la forma

del pensiero è risultata essere sostanzialmente corretta in presenza di un contenuto

caratterizzato da spunti deliranti di stampo persecutorio.

Il disturbo di personalità paranoide è per l'appunto caratterizzato da

un'eccessiva sospettosità e tendenza pervasiva a distorcere l'esperienza

interpretando azioni neutre come ostili od offensive. Nel caso dell'A. tale

tendenza sembra a momenti sconfinare nel delirio.

La descrizione della

giornata evidenzia la presenza di un funzionamento globale sufficiente ad

occuparsi della figlia disabile e della casa pur in presenza di un marcato

isolamento (spesso l'A. rimane in casa anche per una settimana intera) ma

grazie anche all'aiuto del curatore. Paradossalmente il marcato isolamento

sociale aiuta l'A. a funzionare meglio evitandole l'interazione con altre

persone e quindi l'inevitabile tendenza a porsi in simmetria, ad agire, ad

essere sospettosa, irritabile e a distorcere la realtà mediante interpretazioni

della medesima di stampo persecutorio.

La citata

interpretatività, la tendenza a mettersi in simmetria e la tendenza

all'impulsività rendono impensabile qualsiasi inserimento lavorativo.

Per quanto finora

descritto non possiamo che confermare le conclusioni della Dr.ssa __________

(ossia una IL dell'80%). Visto il tipo di disturbo psichiatrico in discussione,

la prognosi quoad valetudinem risulta sfavorevole e per gli stessi motivi

(assenza di coscienza di malattia, interpretatività, eccessiva sospettosità,

marcata impulsività, ...) non è

esigibile una presa in carico psichiatrica regolare (notoriamente anche

l'assidua assunzione di una terapia psicofarmacologica adeguata non porta in

questi casi ad alcun beneficio)." (Doc. AI 20/5-6)

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

La ricorrente, da parte sua, non ha contestato la

valutazione medica svolta dall’amministrazione, bensì il metodo di graduazione

dell’invalidità utilizzato (doc. I).

Il medico

curante dell’assicurata, Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, nella perizia svolta il 16 febbraio 2007, per conto dell’__________,

aveva concluso come segue:

"

(…)

Trattandosi

di un soggetto che soffre di un sovraccarico psicogeno importante e duraturo,

fonte di tensione intrapsichica ed irritabilità di fondo non sorprende che essa

incontra difficoltà relazionali dovute alle modalità di difesa menzionate in

occasione dei test psicologici, difese che a loro volta ostacolano la capacità

di porsi dei chiari limiti entrando così facilmente in collisione con il mondo

che la circonda, nonostante le sue capacità cognitive integre.

Complessivamente

ci troviamo di fronte ad un “funzionamento” per estremi che non permette di

considerare le vie di mezzo e le sfumature, trattandosi quindi a livello

diagnostico di un ORGANIZZAZIONE AL LIMITE seppure attualmente compensato.

Risulta inoltre ottimistico di pensare di risolvere le problematiche

socio-economiche con l’iscrizione alla disoccupazione come ad essa proposto in

passato a più riprese.

La

tendenza di mettersi in simmetria, la tendenza all’impulsività per motivi di

salute psichica renderebbero con ogni probabilità fallimentare qualsiasi

tentativo di reinserimento lavorativo.

Per

contro, nonostante le oggettive e grandi difficoltà incontrate soprattutto

inerente l’accudimento della figlia __________, affetta di anomalia cromosomica

con vizio cardiaco congenito, ritardo psicomotorio medio-grave ha sapute fare

fronte sufficientemente bene a tale compito non certamente facile, come

certificato del resto anche recentemente da Dssa __________, pediatra che da

molto tempo conosce sia la __________ sia sua figlia __________.

Riassumendo

sono dell’avviso che all’interessata sia da offrire un sostegno psicologico,

mentre una misura tutelare si evidenzia NON pertinente al caso, infatti si

tratta di un soggetto in possesso di buone capacità intellettive come del resto

dimostrano i risultati dei test di performance.

Per

contro, dal punto di vista medico-psichiatrico risulta indicato l’assegnazione

di una rendita Invalidità (80%), dati i suoi disturbi di salute e la rispettiva

sintomatologia cronica nonché un eventuale sostegno psicoterapeutico” (doc. AI

35-6/7).

Nelle annotazioni del 19

febbraio 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha fatto riferimento alla

perizia del __________ e rilevato che il disturbo psichiatrico ha iniziato ad

essere influente sulla capacità lavorativa a partire dal 1998, data d’inizio

delle cure psichiatriche (doc. AI 36-1).

Nel referto del 20 agosto

2010 la Dr.ssa __________ ha posto la medesima diagnosi indicata dai periti,

ovvero: grave disturbo di personalità (ICD10F60.30) e sindrome depressiva

ricorrente (ICD10F33) (doc. F).

In questo certificato,

posteriore tuttavia alla decisione impugnata, il medico curante ha evidenziato

un ulteriore peggioramento e indicato un’inabilità del 100% nelle mansioni di

casalinga (doc. F).

2.9. Pertanto,

in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr. consid. 2.3.),

l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le singole attività

nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con

i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla

prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS

sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di

massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

L'Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2

febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e STFA I 685/02 del

28.

febbraio 2003 nella causa S.,).

2.10

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 18 giugno 2009 (cfr. doc. 23-1 e segg.) dal seguente tenore:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

2.

%

L'appartamento della signora RI 1, avvisata con

quasi due settimane d'anticipo della mia visita, parla chiaramente del suo

disagio sociale e psichico. Sacchi contenenti bottiglie vuote da portare al

centro di raccolta sono sparsi nella sala, così come numerosi altri oggetti

accatastatati ed evidentemente da buttare. Sul tavolo da pranzo è difficile

trovare un posto su cui posare il dossier e la porta di cucina si apre su un

locale dove piatti e bicchieri da lavare sono accumulati un po' ovunque.

Considerato quanto illustrato e la patologia

psichica presente valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento in

questo ambito domestico.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

30%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

12%

L'assicurata riferisce di occuparsi personalmente

della preparazione dei pasti, ma subito aggiunge che lei mangia pochissimo e in

maniera disordinata. Anche in occasione della perizia ha riferito del resto che

spesso lei e la figlia non mangiano a pranzo. Si occupa invece della

preparazione del pasto serale, specie se vi partecipa il figlio __________. In

caso contrario lei e __________ si accontentano di un piatto semplice e veloce.

Afferma di essersi dotata di una lavastoviglie

per facilitarsi il compito del rigoverno giornaliero e del quotidiano riordino

del locale, ma l'evidenza mostra quanto comunque le risulti difficile garantire

continuità ai suoi propositi.

Per quanto riferito, e tenuto conto del grave

disturbo di personalità, considero in misura del 40 la percentuale di

impedimento anche in questo ambito domestico.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

50.

%

percentuale

di invalidità

7,5

%

L'assicurata non ricorre a nessun tipo di aiuto

per la cura del proprio appartamento. Non ama infatti intrusioni nella sua vita

e mal accetta collaborazioni e interventi esterni. Ammette di incontrare

difficoltà nei lavori di pulizia a fondo e stagionali, che imputa però

esclusivamente ai disturbi di natura fisica. Di fatto lo stato del suo

appartamento parla chiaramente dei suoi disturbi psichici e delle difficoltà di

far fronte con regolarità ai necessari impegni, per garantire decoro, ordine e

pulizia all'abitazione.

Per quanto illustrato, tenuto conto del

complessivo stato psico-fisico di salute, computo in misura del 50 % la

percentuale di impedimento in questo ambito domestico.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

4.

%

L'assicurata non ha la patente e __________ al

momento non può permettersi un'automobile.

La signora RI 1 ricorre così al piccolo spaccio

presente in centro al paese per le necessità di tutti i giorni, mentre per la

spesa vera e propria si reca ad __________ con la posta. Anche in questo ambito

domestico non riesce però a garantire una continuità e ad eseguire di

conseguenza con regolarità i necessari acquisti. E in occasione della perizia

ha del resto affermato che può tranquillamente trascorrere un'intera settimana

senza varcare la soglia di casa.

Per quanto riguarda pagamenti e trattative con

uffici ed enti, nel 2001 è stata istituita a sua favore una curatela

amministrativa (attualmente è l'avvocato RA 1 di __________ a ricoprire questa

funzione) che però l'assicurata osteggia e rifiuta apertamente.

L'importante disturbo di personalità si

riverbera anche in questo particolare ambito domestico che mette a confronto

l'assicurata con l'esterno, evidenziando i limiti del suo funzionamento

psicosociale e socioeconomico.

Computo quindi una percentuale di impedimento

del 40 %.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

6.

%

L'assicurata esegue personalmente il bucato, ma

non potendo garantire regolarità e rispetto di rigidi turni d'uso del locale

lavanderia si è dotata di una lavatrice personale, collocata nel bagno. Ciò le

consente di provvedere alla mansione in funzione del suo stato di salute. La

signora RI 1 afferma di non stirare nulla, neppure i capi delicati del figlio __________,

che di conseguenza deve sapersi destreggiare da solo in caso di necessità.

Considerata l'importante difficoltà

dell'assicurata di garantire continuità al suo impegno e nel contempo il

rifiuto di ricorrere a personale di aiuto domestico, imputabile al suo

importante disturbo di personalità, valuto in misura del 40 % la percentuale di

impedimento anche in questo ambito domestico.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della

famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

8.

%

La figlia __________ è affetta da ritardo

psicomotorio e lamenta un vizio cardiaco su anomalia cromosomica. __________

beneficia di una rendita intera di invalidità e di un assegno grandi invalidi

di grado medio.

L'assicurata se ne occupa discretamente,

provvedendo alle sue necessità di base.

Per sua stessa ammissione l'assicurata riferisce

però di essere entrata in conflitto con tutti gli operatori e gli enti che in

passato si sono occupati della figlia. Da anni infatti __________ non frequenta

più nessun laboratorio e non è inserita in alcun tipo di programma sportivo o

ricreativo.

Pur provvedendo in maniera certamente

sufficiente alle necessità di base della figlia __________, l'importante disturbo

di personalità della signora RI 1 ha delle inevitabili conseguenze anche sulle

sue modalità di gestione delle relazioni e della vita sociale della figlia

disabile. Valuto di conseguenza in misura del 40 % la percentuale di

impedimento anche in questo delicato ambito.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

2.

%

Nell'importante marasma presente in casa

sorprende la cura che l'assicurata rivolge alle sue piante, numerose e

rigogliose. La signora RI 1 riferisce di averle trovate tra gli scarti vegetali

del deposito comunale, non potendo permettersi di comperarle. Occuparsi delle

piante la gratifica e rilassa e di conseguenza vi si dedica con piacere e

soddisfazione.

L'assicurata ama molto anche i suoi animali, due

gatti e diversi pesci. Ora l'anziana gatta inizia ad avere alcuni problemi di

salute e da diverse settimane perde del sangue da una ferita sul muso.

L'assicurata attende però che sia il figlio __________ a prendere contatto con

il veterinario e a condurre l'animale allo studio medico. Ciò a ennesima

riprova delle sue difficoltà nel gestire le relazioni e l'esterno.

Non vengono riferite altre attività

extra-domestiche.

Per quanto riferito, considerate le sue

difficoltà nel relazionarsi con l'esterno anche in caso di bisogno, valuto in

misura del 40 % la percentuale di impedimento in questo particolare ambito, in

riferimento in particolare alla cura degli animali.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

41,5

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata

non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Da molti anni a questa parte.

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

All'intero colloquio era presente anche la figlia

__________."

(Doc. AI 23/4-7)

2.11

Sulla base

degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 41,5%.

Nell’indagine

è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che nel caso concreto l'amministrazione non

poteva limitarsi a fare proprie le conclusioni dell'assistente sociale ma

doveva sottoporle ad un medico per una valutazione.

Come ricordato

al considerando 2.9. l'Alta Corte ha stabilito che una presa di posizione da

parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in

sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di

impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici.

L’Alta

Corte, nella STF I 685/02 del 28 febbraio 2003, ha infatti sottolineato che:

"

(…) Praxisgemäss bedarf es des Beizuges eines

Arztes, der sich zu den einzelnen Positionen der Haushaltführung unter dem

Gesichtswinkel der Zumutbarkeit zu äussern hat, nur in Ausnahmefällen,

insbesondere bei unglaubwürdigen Angaben der versicherten Person, die im

Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen (AHI 2001 S. 161 Erw. 3c; Urteil

S. vom 4. September 2001, I 175/01; unveröffentlichtes

Urteil W. vom 17. Juli 1990, I 151/90). Weil der Abklärungsbericht für

Hausfrauen vorwiegend auf die Behinderung infolge körperlicher Gebrechen

ausgerichtet ist, bedarf es einer ärztlichen Überprüfung allenfalls auch dann,

wenn psychische Leiden mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit vorliegen

(unveröffentlichtes Urteil C. vom 9. November 1987, I 277/87). (vedi anche STFA

11.

agosto 2003 nella causa S., I 681/02)

Nella presente

fattispecie l’assicurata soffre di un grave disturbo di personalità

(ICD10F60.30) e di una sindrome depressiva ricorrente (ICD10F33) che limitano

la sua capacità lavorativa in maniera importante (dall’80 al 100%, secondo le

valutazioni del __________ e del medico curante, cfr. doc. AI 20-1; 35-1).

In

considerazione della grave patologia psichiatrica dell’assicurata che “ha

subito svariate recrudescenze, in parte di carattere reattivo ad un contesto

sociale tutt’altro che facile” (doc. F) l’amministrazione avrebbe dovuto

sottoporre l'esigibilità delle singole mansioni, accertate in sede d'inchiesta

economica, al vaglio di un medico specialista in psichiatria, ciò che non è avvenuto.

Successivamente

all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

del 18 giugno 2009 l’amministrazione si è infatti unicamente chinata sulla

questione riguardante il metodo di graduazione dell’invalidità da applicare nel

caso di specie (metodo specifico per le persone non esercitanti un’attività

lucrativa, piuttosto che quello per persone che svolgono un’attività salariata),

riprendendo quindi integralmente e acriticamente le conclusioni del rapporto

della consulente che aveva fissato una limitazione complessiva del 41,5% (doc.

AI 23-1).

Il rinvio

degli atti all’amministrazione per sottoporre le risultanze dell’inchiesta

economica ad una valutazione psichiatrica si giustifica a maggior ragione se si

considera che la consulente nel rapporto d’inchiesta del 18 giugno 2009 ha fissato una identica percentuale di impedimenti del 40% in quasi tutte le attività nella

conduzione dell’economia domestica (pto. 5.1.), nell’alimentazione (pto. 5.2.),

nell’attività di spesa e acquisti diversi (pto. 5.4.), nel bucato, confezione e

riparazioni di indumenti (pto. 5.5.), cura dei bambini e di altri membri della

famiglia (pto. 5.6.) e diversi (pto. 5.7.), benché dalla refertazione medica

agli atti emerga un’importante limitazione della capacità lavorativa (dall’80%

al 100%) determinato dal grave disturbo di personalità paranoide (cfr. doc. AI

20-1).

In simili

circostanze, annullata la contestata decisione, gli atti vanno quindi rinviati

all’UAI affinché sottoponga gli esiti dell’inchiesta economica, in particolare l'esigibilità

delle singole mansioni accertate, alla valutazione di un medico specialista in

psichiatria.

Quindi in

esito a tale complemento istruttorio, in applicazione del metodo di calcolo

specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa,

l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita

dell’assicurata.

2.12

In data 18

giugno 2010 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, VII).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI

di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile

2003.

nella causa C., U 164/02 e STFA

del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.13

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi

in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 20 maggio 2010 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 18 giugno 2010.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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