32.2010.173
Casalinga a tempo pieno. Ricorso accolto e atti rinviati all'UAI affinché sottoponga gli esiti dell'inchiesta economica, in particolare l'esigibilità delle singole mansioni accertate, alla valutazione
24 novembre 2010Italiano43 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2010.173
Data decisione, Autorità:
24.11.2010, TCA
Titolo:
Casalinga a tempo pieno. Ricorso accolto e atti rinviati all'UAI affinché sottoponga gli esiti dell'inchiesta economica, in particolare l'esigibilità delle singole mansioni accertate, alla valutazione di una specialista in psichiatria
AFFEZIONE PSICHICA
CASALINGHE
DIRITTO ALLA RENDITA
METODO SPECIFICO
PERIZIA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28ter cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.173
LG/DC/sc
Lugano
24 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 maggio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1958, casalinga, in data 31 maggio 2007 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetta
da “anemia mediterranea, asma, polmoniti, ernia [+ incidente stradale nel
1964 con gravi conseguenze: coma]” (doc. AI 1-1/5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia ad opera
del Centro peritale per le assicurazioni sociali (doc. AI 20-1) e un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI
23-1), l’UAI con decisione del 20 maggio 2010 (doc. AI 39-1), preavvisata con
progetto dell’11 settembre 2009 (doc. AI 25-1), ha attribuito all’assicurata un
quarto di rendita d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2006.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una rendita intera
d’invalidità a far tempo dal 1° maggio 2006 (doc. I).
La
ricorrente ha contestato il metodo di graduazione del grado d’invalidità
adottato dall’amministrazione che ha considerato l’assicurata casalinga a tempo
pieno.
A mente
del patrocinatore è stata la malattia mentale, di cui è affetta RI 1, ad
impedirle di reinserirsi nel mondo lavorativo. “Per tale ragione, non è
stata per lei una scelta diventare casalinga, ma una condizione obbligata
dall’invalidità di cui è affetta” (doc. I, pag. 5).
L’UAI –
sempre secondo la ricorrente – avrebbe dunque commesso un errore nel valutare
il grado d’invalidità sulla base delle mansioni consuete (doc. I).
Il
rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.4. Nella
risposta del 16 luglio 2010 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
IV).
1.5. In data 23
agosto 2010 il legale dell’assicurata ha prodotto il referto del 20 agosto 2010
della Dr.ssa __________ (doc. VIII+F).
1.6. Con le
osservazioni dell’8 settembre 2010 l’UAI, dopo aver sottoposto il referto della
Dr.ssa __________ al vaglio del SMR, ha confermato la decisione impugnata e
postulato la reiezione integrale del gravame (doc. X+1).
Il doc.
X+1 è stato inviato all’assicurata per osservazioni (doc. XI).
1.7. Il legale di
RI 1 in data 23 settembre 2010 ha ribadito che la patologia psichiatrica di cui
è affetta l’assicurata non le ha mai permesso di inserirsi in un qualsiasi
ambito lavorativo e le impedisce qualsiasi presa a carico psichiatrica (doc.
XII).
Fatti
I doc. XI
e XII sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità
al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita
ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima
base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei
redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
2.5. Nella
presente fattispecie, al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata,
l’Ufficio AI ha applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non
esercitanti un’attività lucrativa.
L’assicurata
ha contestato tale modo di procedere. A suo dire l’UAI non avrebbe dovuto
valutare il grado d’invalidità sulla base delle mansioni consuete, bensì quale
salariata, in quanto se non fosse sorto il danno alla salute ella “avrebbe
certamente svolto un’attività lavorativa, con ogni probabilità quella di
commessa, l’unica da lei sostanzialmente svolta in passato” (doc. I, pag.
6-7).
Alla luce
delle conclusioni tratte dall’assistente sociale – che ha effettuato
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
al domicilio dell’interessata – l’amministrazione ha concluso per
l’attribuzione di un quarto di rendita, visto il grado d’invalidità del 41,5%.
2.6. Quanto alla
critica relativa all’applicazione, a torto secondo l’assicurata, del metodo
specifico di calcolo, occorre osservare quanto segue.
Al fine
di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si
deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag.
28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg
1999, pagg. 190s).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza
I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale)
ha stabilito che:
"
2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la
rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.
Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de
comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],
méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et
8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.
27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec
les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à
la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que
la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,
ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).
Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de
la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force
probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b et les références).”
2.7. Nella
presente fattispecie emerge dagli atti che l’insorgente ha frequentato le
scuole dell’obbligo ed in seguito ha iniziato diversi apprendistati
(parrucchiera, dattilografa e commessa) senza tuttavia ottenere un diploma.
Dopo un periodo di lavoro presso il negozio del padre e alcune attività
saltuarie, nel 1979 RI 1 si è sposata e dalla relazione è nata nel 1980 la
figlia __________ e nel 1988 il figlio __________ (doc. AI 20-1).
Nella
domanda di prestazioni AI per adulti RI 1 ha indicato di svolgere le mansioni di casalinga dal 1980 (cfr. pto. 6.4.1., doc. AI 1-4)
Nell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 18 giugno
2009 alla domanda: “se non fosse intervenuto il danno alla salute,
l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa ?”, la consulente ha
indicato:
"
(…)
Ho tentato più volte e in fasi diverse del
colloquio di porre questa domanda alla signora RI 1, senza riuscire però ad
ottenere una risposta. L’assicurata ha raccontato unicamente che quando i suoi
figli erano ancora piccoli l’assistente sociale che la seguiva le aveva
consigliato di cercare lavoro e di collocare i suoi figli in istituto. Da
allora ha vissuto con il timore di vedersi portare via i suoi bambini e si è
dedicata a loro completamente.
Di fatto l’assicurata non ha potuto portare a
termine nessuna formazione professionale e ha svolto per breve tempo, in
gioventù, l’attività di commessa nel negozio di abbigliamento del padre. Anche
in seguito, nonostante la difficile situazione economica in cui da tempo si
dibatte, l’assicurata non ha mai esplorato la possibilità di iniziare
un’attività lucrativa. A mio parere a ciò non è estranea la presenza di una
patologia psichiatrica importante, che del resto pure influenza la capacità
stessa della signora RI 1 di comprendere il significato ultimo delle mie
domande, al riguardo dell’esercizio o meno di un’attività lavorativa, e le relative
conseguenze di una sua risposta, a livello assicurativo” (doc. AI 23-2).
Alla luce
di quanto appena esposto, questa Corte condivide l'operato dell’UAI, che ha
ritenuto applicabile all’assicurata, al momento dell'emanazione della decisione
impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, il metodo specifico di
valutazione dell’invalidità, considerandola unicamente casalinga.
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), secondo la giurisprudenza, per
determinare lo statuto di un'assicurata,
occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua
situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.
3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere
in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto
interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I
693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Benché la
consulente in integrazione, peraltro non un medico psichiatra, abbia indicato
nel proprio rapporto che “l’assicurata non ha mai esplorato la possibilità
di iniziare un’attività lucrativa. A mio parere a ciò non è estranea la
presenza di una patologia psichiatrica importante”, non risulta oggettivato
in alcun modo che l’insorgente fosse affetta da una patologia psichiatrica già
nel 1980, allorquando, dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, ha
deciso di dedicarsi all’attività di casalinga e alla cura della figlia
invalida.
Il medico
curante Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha riferito
che l’assicurata è in cura psichiatrica “dal 1998 e prima” (doc. AI
10-1) e nel referto del 20 agosto 2010 ha precisato quanto segue:
"
Certifico che conosco l’interessata a margine in
qualità di psichiatra dal 22.5.1998. Ho redatto un rapporto medico per
l’assicurazione Invalidità in data 6.7.2007 certificando un’inabilità
lavorativa rispettivamente incapacità al guadagno del 100% dal 1998 e prima,
soffrendo di un grave disturbo di personalità (ICD10F60.30) che per definizione
ha un’insorgenza in giovane età se non addirittura durante l’adolescenza.
Inoltre soffre anche di una sindrome depressiva ricorrente (ICD10F33) dal 1998
e prima e queste patologie hanno fatto si che essa è stata impossibilitata a
trovare un’attività lavorativa, e quindi non ha fatto la “casalinga” per
scelta” (doc. F).
La Dr.ssa
__________ ha in cura l’assicurata solo dal 1998, mentre RI 1 ha iniziato a svolgere le mansioni di casalinga nel lontano 1980, dopo essersi sposata e alla nascita
della figlia __________.
Non può
essere condivisa da questa Corte l’argomentazione della ricorrente, secondo cui
la malattia mentale, ha de facto impedito a RI 1 di reinserirsi nel
mondo lavorativo e l’attività di casalinga sarebbe “una condizione obbligata
dall’invalidità di cui è affetta” (doc. I, pag. 5).
I medici
del SMR, Dr. __________, FMH in medicina generale e la Dr.ssa __________, nelle
annotazioni del 7 settembre 2010 hanno confermato che la presa a carico
psichiatrica è iniziata solo dal 1998 e solo da quel momento si hanno riscontri
oggettivi di un’inabilità lavorativa e di un influsso della patologia psichica
sulla capacità lavorativa (doc. X1).
Nelle annotazioni
del 10 settembre 2009 l’UAI ha precisato che l’assicurata si è sempre
accontentata delle poche entrate percepite (assistenza, rendita e prestazioni
complementari della figlia), senza mai cercare un’attività remunerativa,
malgrado le fosse stato consigliato (cfr. doc. AI 23-2: “quando i suoi figli
erano ancora piccoli l’assistente sociale che la seguiva le aveva consigliato
di cercare lavoro”) decidendo di dedicarsi alla cura della figlia invalida portatrice
di un’anomalia cromosomica e di una grave malformazione cardiaca e bisognosa
quindi di assistenza continua (doc. AI 10-2; 24-1).
Tutto ben
considerato appare dunque maggiormente verosimile la conclusione
dell’amministrazione secondo cui, anche senza il danno alla salute,
l’assicurata non avrebbe comunque svolto un’attività lucrativa, considerate le
necessità familiari nei confronti della figlia __________ e il fatto di non
aver mai intrapreso i passi necessari per migliorare il suo reddito cercando
un’attività lucrativa, anche a tempo parziale.
Questa Corte ritiene che l’amministrazione, a giusta ragione, ha
ritenuto l’assicurata casalinga in misura completa (100%).
Stabilito che RI 1, prima
dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava un'attività lucrativa,
non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell'incapacità di
guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno.
2.8. Con lo scopo
di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata,
l’Ufficio AI ha affidato al __________ il mandato di esperire una valutazione
psichiatrica (doc. AI 19-1).
Nel referto del 12
febbraio 2009 il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e
direttore del __________ e il Dr. __________, medico assistente, dopo aver
esposto i dati clinici della paziente, quelli soggettivi e oggettivi e la
terapia psichiatrica attuale, hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla
capacità di lavoro di “Grave disturbo di personalità paranoide (ICD10:F60.0)
ed emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD10:F60.30)”, mentre quale
diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro hanno indicato una “Sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10:F33.0)” (doc. AI
20-4).
I periti sono
giunti alle conclusioni qui esposte:
"
(…)
6. DISCUSSIONE
Siamo confrontati
con una donna di 50 anni che dal 1998 è seguita con molte difficoltà dalla
psichiatra Dr.ssa __________.
Nel 2001 è stata
istituita a favore dell'A. una curatela amministrativa vissuta da quest'ultima
come un atto di costrizione nei suoi confronti.
La misura si era
resa necessaria a causa dell'importante disagio psicosociale e socioeconomico
presenti. Il mese di luglio del 2006, per gli stessi motivi, era stata avviata
la domanda di intervento per la sua interdizione. La perizia psichiatrica
effettuata a questo proposito da parte della Dr.ssa __________ per l'Autorità __________
il mese di febbraio 2007, aveva concluso per l'assenza di infermità di mente e
per una inabilità lavorativa dell'80%. La Dr.ssa __________ aveva evidenziato i
meccanismi di funzionamento psichico dell'A. che la spingono a porsi in
simmetria con gli interlocutori generando conflittualità non indifferenti che
si ripercuotono negativamente sul suo funzionamento psicosociale e
socioeconomico. Era inoltre stata oggettivata la presenza di una tensione
intrapsichica importante ed una irritabilità di fondo che accentua ed alimenta
le difficoltà relazionali dell'A. nella sua vita quotidiana e nei confronti
delle persone intenzionate ad offrirle dei tentativi di soluzione al suo
disagio. L'A., attraverso un atteggiamento critico e polemico, manifesta
un'insicurezza di base, la tendenza all'agito ed una difficoltà a filtrare
quanto viene dal suo mondo interiore che la porta ad un'interpretatività che si
discosta dalla realtà dei fatti.
La Dr.ssa __________
concludeva la sua perizia non ritenendo l'A. inferma di mente ma considerandola
inabile al lavoro nella misura dell'80% a causa del grave disturbo di
personalità presente.
Mediante la nostra
valutazione peritale siamo tenuti ad oggettivare l'evoluzione del quadro
mentale dell'A. dalla perizia della Dr.ssa __________ ad oggi, in che misura
esso incida sulla capacità lavorativa considerando i limiti presenti in
attività adeguate oltre a proporre una terapia e ad indicare la prognosi.
Quanto da noi
rilevato durante l'incontro con l'A. conferma la precedente valutazione della
Dr.ssa __________. Determinante ai fini dell'inabilità lavorativa sembra essere
il grave disturbo di personalità paranoide che emerge rispetto alla pur marcata
tendenza all'agito e all'attualmente lieve stato depressivo.
L'esame psichico ci
ha consentito di rilevare da subito una marcata diffidenza e tendenza
oppositiva dell'A. nei nostri confronti, la presenza di una tensione
endopsichica e di una aggressività quasi palpabili. L'A. ha più volte
manifestato, durante la discussione, la tendenza a deragliare e a momenti una
certa tassità dei nessi associativi. A parte quanto appena descritto la forma
del pensiero è risultata essere sostanzialmente corretta in presenza di un contenuto
caratterizzato da spunti deliranti di stampo persecutorio.
Il disturbo di personalità paranoide è per l'appunto caratterizzato da
un'eccessiva sospettosità e tendenza pervasiva a distorcere l'esperienza
interpretando azioni neutre come ostili od offensive. Nel caso dell'A. tale
tendenza sembra a momenti sconfinare nel delirio.
La descrizione della
giornata evidenzia la presenza di un funzionamento globale sufficiente ad
occuparsi della figlia disabile e della casa pur in presenza di un marcato
isolamento (spesso l'A. rimane in casa anche per una settimana intera) ma
grazie anche all'aiuto del curatore. Paradossalmente il marcato isolamento
sociale aiuta l'A. a funzionare meglio evitandole l'interazione con altre
persone e quindi l'inevitabile tendenza a porsi in simmetria, ad agire, ad
essere sospettosa, irritabile e a distorcere la realtà mediante interpretazioni
della medesima di stampo persecutorio.
La citata
interpretatività, la tendenza a mettersi in simmetria e la tendenza
all'impulsività rendono impensabile qualsiasi inserimento lavorativo.
Per quanto finora
descritto non possiamo che confermare le conclusioni della Dr.ssa __________
(ossia una IL dell'80%). Visto il tipo di disturbo psichiatrico in discussione,
la prognosi quoad valetudinem risulta sfavorevole e per gli stessi motivi
(assenza di coscienza di malattia, interpretatività, eccessiva sospettosità,
marcata impulsività, ...) non è
esigibile una presa in carico psichiatrica regolare (notoriamente anche
l'assidua assunzione di una terapia psicofarmacologica adeguata non porta in
questi casi ad alcun beneficio)." (Doc. AI 20/5-6)
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
La ricorrente, da parte sua, non ha contestato la
valutazione medica svolta dall’amministrazione, bensì il metodo di graduazione
dell’invalidità utilizzato (doc. I).
Il medico
curante dell’assicurata, Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, nella perizia svolta il 16 febbraio 2007, per conto dell’__________,
aveva concluso come segue:
"
(…)
Trattandosi
di un soggetto che soffre di un sovraccarico psicogeno importante e duraturo,
fonte di tensione intrapsichica ed irritabilità di fondo non sorprende che essa
incontra difficoltà relazionali dovute alle modalità di difesa menzionate in
occasione dei test psicologici, difese che a loro volta ostacolano la capacità
di porsi dei chiari limiti entrando così facilmente in collisione con il mondo
che la circonda, nonostante le sue capacità cognitive integre.
Complessivamente
ci troviamo di fronte ad un “funzionamento” per estremi che non permette di
considerare le vie di mezzo e le sfumature, trattandosi quindi a livello
diagnostico di un ORGANIZZAZIONE AL LIMITE seppure attualmente compensato.
Risulta inoltre ottimistico di pensare di risolvere le problematiche
socio-economiche con l’iscrizione alla disoccupazione come ad essa proposto in
passato a più riprese.
La
tendenza di mettersi in simmetria, la tendenza all’impulsività per motivi di
salute psichica renderebbero con ogni probabilità fallimentare qualsiasi
tentativo di reinserimento lavorativo.
Per
contro, nonostante le oggettive e grandi difficoltà incontrate soprattutto
inerente l’accudimento della figlia __________, affetta di anomalia cromosomica
con vizio cardiaco congenito, ritardo psicomotorio medio-grave ha sapute fare
fronte sufficientemente bene a tale compito non certamente facile, come
certificato del resto anche recentemente da Dssa __________, pediatra che da
molto tempo conosce sia la __________ sia sua figlia __________.
Riassumendo
sono dell’avviso che all’interessata sia da offrire un sostegno psicologico,
mentre una misura tutelare si evidenzia NON pertinente al caso, infatti si
tratta di un soggetto in possesso di buone capacità intellettive come del resto
dimostrano i risultati dei test di performance.
Per
contro, dal punto di vista medico-psichiatrico risulta indicato l’assegnazione
di una rendita Invalidità (80%), dati i suoi disturbi di salute e la rispettiva
sintomatologia cronica nonché un eventuale sostegno psicoterapeutico” (doc. AI
35-6/7).
Nelle annotazioni del 19
febbraio 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha fatto riferimento alla
perizia del __________ e rilevato che il disturbo psichiatrico ha iniziato ad
essere influente sulla capacità lavorativa a partire dal 1998, data d’inizio
delle cure psichiatriche (doc. AI 36-1).
Nel referto del 20 agosto
2010 la Dr.ssa __________ ha posto la medesima diagnosi indicata dai periti,
ovvero: grave disturbo di personalità (ICD10F60.30) e sindrome depressiva
ricorrente (ICD10F33) (doc. F).
In questo certificato,
posteriore tuttavia alla decisione impugnata, il medico curante ha evidenziato
un ulteriore peggioramento e indicato un’inabilità del 100% nelle mansioni di
casalinga (doc. F).
2.9. Pertanto,
in applicazione del cosiddetto metodo specifico (cfr. consid. 2.3.),
l’invalidità dell’assicurata è da stabilire confrontando le singole attività
nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con
i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla
prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS
sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di
massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
L'Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2
febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e STFA I 685/02 del
28.
febbraio 2003 nella causa S.,).
2.10
Come detto,
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel
rapporto del 18 giugno 2009 (cfr. doc. 23-1 e segg.) dal seguente tenore:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
2.
%
L'appartamento della signora RI 1, avvisata con
quasi due settimane d'anticipo della mia visita, parla chiaramente del suo
disagio sociale e psichico. Sacchi contenenti bottiglie vuote da portare al
centro di raccolta sono sparsi nella sala, così come numerosi altri oggetti
accatastatati ed evidentemente da buttare. Sul tavolo da pranzo è difficile
trovare un posto su cui posare il dossier e la porta di cucina si apre su un
locale dove piatti e bicchieri da lavare sono accumulati un po' ovunque.
Considerato quanto illustrato e la patologia
psichica presente valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento in
questo ambito domestico.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
30%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
12%
L'assicurata riferisce di occuparsi personalmente
della preparazione dei pasti, ma subito aggiunge che lei mangia pochissimo e in
maniera disordinata. Anche in occasione della perizia ha riferito del resto che
spesso lei e la figlia non mangiano a pranzo. Si occupa invece della
preparazione del pasto serale, specie se vi partecipa il figlio __________. In
caso contrario lei e __________ si accontentano di un piatto semplice e veloce.
Afferma di essersi dotata di una lavastoviglie
per facilitarsi il compito del rigoverno giornaliero e del quotidiano riordino
del locale, ma l'evidenza mostra quanto comunque le risulti difficile garantire
continuità ai suoi propositi.
Per quanto riferito, e tenuto conto del grave
disturbo di personalità, considero in misura del 40 la percentuale di
impedimento anche in questo ambito domestico.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
50.
%
percentuale
di invalidità
7,5
%
L'assicurata non ricorre a nessun tipo di aiuto
per la cura del proprio appartamento. Non ama infatti intrusioni nella sua vita
e mal accetta collaborazioni e interventi esterni. Ammette di incontrare
difficoltà nei lavori di pulizia a fondo e stagionali, che imputa però
esclusivamente ai disturbi di natura fisica. Di fatto lo stato del suo
appartamento parla chiaramente dei suoi disturbi psichici e delle difficoltà di
far fronte con regolarità ai necessari impegni, per garantire decoro, ordine e
pulizia all'abitazione.
Per quanto illustrato, tenuto conto del
complessivo stato psico-fisico di salute, computo in misura del 50 % la
percentuale di impedimento in questo ambito domestico.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
4.
%
L'assicurata non ha la patente e __________ al
momento non può permettersi un'automobile.
La signora RI 1 ricorre così al piccolo spaccio
presente in centro al paese per le necessità di tutti i giorni, mentre per la
spesa vera e propria si reca ad __________ con la posta. Anche in questo ambito
domestico non riesce però a garantire una continuità e ad eseguire di
conseguenza con regolarità i necessari acquisti. E in occasione della perizia
ha del resto affermato che può tranquillamente trascorrere un'intera settimana
senza varcare la soglia di casa.
Per quanto riguarda pagamenti e trattative con
uffici ed enti, nel 2001 è stata istituita a sua favore una curatela
amministrativa (attualmente è l'avvocato RA 1 di __________ a ricoprire questa
funzione) che però l'assicurata osteggia e rifiuta apertamente.
L'importante disturbo di personalità si
riverbera anche in questo particolare ambito domestico che mette a confronto
l'assicurata con l'esterno, evidenziando i limiti del suo funzionamento
psicosociale e socioeconomico.
Computo quindi una percentuale di impedimento
del 40 %.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
6.
%
L'assicurata esegue personalmente il bucato, ma
non potendo garantire regolarità e rispetto di rigidi turni d'uso del locale
lavanderia si è dotata di una lavatrice personale, collocata nel bagno. Ciò le
consente di provvedere alla mansione in funzione del suo stato di salute. La
signora RI 1 afferma di non stirare nulla, neppure i capi delicati del figlio __________,
che di conseguenza deve sapersi destreggiare da solo in caso di necessità.
Considerata l'importante difficoltà
dell'assicurata di garantire continuità al suo impegno e nel contempo il
rifiuto di ricorrere a personale di aiuto domestico, imputabile al suo
importante disturbo di personalità, valuto in misura del 40 % la percentuale di
impedimento anche in questo ambito domestico.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della
famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
8.
%
La figlia __________ è affetta da ritardo
psicomotorio e lamenta un vizio cardiaco su anomalia cromosomica. __________
beneficia di una rendita intera di invalidità e di un assegno grandi invalidi
di grado medio.
L'assicurata se ne occupa discretamente,
provvedendo alle sue necessità di base.
Per sua stessa ammissione l'assicurata riferisce
però di essere entrata in conflitto con tutti gli operatori e gli enti che in
passato si sono occupati della figlia. Da anni infatti __________ non frequenta
più nessun laboratorio e non è inserita in alcun tipo di programma sportivo o
ricreativo.
Pur provvedendo in maniera certamente
sufficiente alle necessità di base della figlia __________, l'importante disturbo
di personalità della signora RI 1 ha delle inevitabili conseguenze anche sulle
sue modalità di gestione delle relazioni e della vita sociale della figlia
disabile. Valuto di conseguenza in misura del 40 % la percentuale di
impedimento anche in questo delicato ambito.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
2.
%
Nell'importante marasma presente in casa
sorprende la cura che l'assicurata rivolge alle sue piante, numerose e
rigogliose. La signora RI 1 riferisce di averle trovate tra gli scarti vegetali
del deposito comunale, non potendo permettersi di comperarle. Occuparsi delle
piante la gratifica e rilassa e di conseguenza vi si dedica con piacere e
soddisfazione.
L'assicurata ama molto anche i suoi animali, due
gatti e diversi pesci. Ora l'anziana gatta inizia ad avere alcuni problemi di
salute e da diverse settimane perde del sangue da una ferita sul muso.
L'assicurata attende però che sia il figlio __________ a prendere contatto con
il veterinario e a condurre l'animale allo studio medico. Ciò a ennesima
riprova delle sue difficoltà nel gestire le relazioni e l'esterno.
Non vengono riferite altre attività
extra-domestiche.
Per quanto riferito, considerate le sue
difficoltà nel relazionarsi con l'esterno anche in caso di bisogno, valuto in
misura del 40 % la percentuale di impedimento in questo particolare ambito, in
riferimento in particolare alla cura degli animali.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
41,5
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata
non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
6.
GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Da molti anni a questa parte.
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
All'intero colloquio era presente anche la figlia
__________."
(Doc. AI 23/4-7)
2.11
Sulla base
degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 41,5%.
Nell’indagine
è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che nel caso concreto l'amministrazione non
poteva limitarsi a fare proprie le conclusioni dell'assistente sociale ma
doveva sottoporle ad un medico per una valutazione.
Come ricordato
al considerando 2.9. l'Alta Corte ha stabilito che una presa di posizione da
parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in
sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di
impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici.
L’Alta
Corte, nella STF I 685/02 del 28 febbraio 2003, ha infatti sottolineato che:
"
(…) Praxisgemäss bedarf es des Beizuges eines
Arztes, der sich zu den einzelnen Positionen der Haushaltführung unter dem
Gesichtswinkel der Zumutbarkeit zu äussern hat, nur in Ausnahmefällen,
insbesondere bei unglaubwürdigen Angaben der versicherten Person, die im
Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen (AHI 2001 S. 161 Erw. 3c; Urteil
S. vom 4. September 2001, I 175/01; unveröffentlichtes
Urteil W. vom 17. Juli 1990, I 151/90). Weil der Abklärungsbericht für
Hausfrauen vorwiegend auf die Behinderung infolge körperlicher Gebrechen
ausgerichtet ist, bedarf es einer ärztlichen Überprüfung allenfalls auch dann,
wenn psychische Leiden mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit vorliegen
(unveröffentlichtes Urteil C. vom 9. November 1987, I 277/87). (vedi anche STFA
11.
agosto 2003 nella causa S., I 681/02)
Nella presente
fattispecie l’assicurata soffre di un grave disturbo di personalità
(ICD10F60.30) e di una sindrome depressiva ricorrente (ICD10F33) che limitano
la sua capacità lavorativa in maniera importante (dall’80 al 100%, secondo le
valutazioni del __________ e del medico curante, cfr. doc. AI 20-1; 35-1).
In
considerazione della grave patologia psichiatrica dell’assicurata che “ha
subito svariate recrudescenze, in parte di carattere reattivo ad un contesto
sociale tutt’altro che facile” (doc. F) l’amministrazione avrebbe dovuto
sottoporre l'esigibilità delle singole mansioni, accertate in sede d'inchiesta
economica, al vaglio di un medico specialista in psichiatria, ciò che non è avvenuto.
Successivamente
all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
del 18 giugno 2009 l’amministrazione si è infatti unicamente chinata sulla
questione riguardante il metodo di graduazione dell’invalidità da applicare nel
caso di specie (metodo specifico per le persone non esercitanti un’attività
lucrativa, piuttosto che quello per persone che svolgono un’attività salariata),
riprendendo quindi integralmente e acriticamente le conclusioni del rapporto
della consulente che aveva fissato una limitazione complessiva del 41,5% (doc.
AI 23-1).
Il rinvio
degli atti all’amministrazione per sottoporre le risultanze dell’inchiesta
economica ad una valutazione psichiatrica si giustifica a maggior ragione se si
considera che la consulente nel rapporto d’inchiesta del 18 giugno 2009 ha fissato una identica percentuale di impedimenti del 40% in quasi tutte le attività nella
conduzione dell’economia domestica (pto. 5.1.), nell’alimentazione (pto. 5.2.),
nell’attività di spesa e acquisti diversi (pto. 5.4.), nel bucato, confezione e
riparazioni di indumenti (pto. 5.5.), cura dei bambini e di altri membri della
famiglia (pto. 5.6.) e diversi (pto. 5.7.), benché dalla refertazione medica
agli atti emerga un’importante limitazione della capacità lavorativa (dall’80%
al 100%) determinato dal grave disturbo di personalità paranoide (cfr. doc. AI
20-1).
In simili
circostanze, annullata la contestata decisione, gli atti vanno quindi rinviati
all’UAI affinché sottoponga gli esiti dell’inchiesta economica, in particolare l'esigibilità
delle singole mansioni accertate, alla valutazione di un medico specialista in
psichiatria.
Quindi in
esito a tale complemento istruttorio, in applicazione del metodo di calcolo
specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa,
l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita
dell’assicurata.
2.12
In data 18
giugno 2010 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, VII).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata dall’avv. RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI
di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili
rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile
2003.
nella causa C., U 164/02 e STFA
del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.13
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi
in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 20 maggio 2010 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.11..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria del 18 giugno 2010.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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