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32.2010.174

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2011Italiano80 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno sottolineato l’importanza per

l’assicurato di continuare il trattamento specialistico in corso, auspicando

che egli sia “maggiormente compliante nei confronti delle terapie, in

particolare di tipo psicofarmacologico, suggerite dai suoi psichiatri curanti”

(doc. 66-11).

Gli specialisti in psichiatria hanno considerato

che l’assicurato sia abile al lavoro al 60% non solo nella sua precedente

attività, ma “anche nell’ambito a lui più congeniale facendo leva in

particolare sulla formazione professionale nel campo dell’agricoltura svolta

nel suo paese di origine, ciò compatibilmente con le sue limitazioni di ordine

fisico” (doc. 66-11).

Infine, il dr. __________ e il dr. __________

hanno ritenuto che “la valutazione della capacità lavorativa psichiatrica dovrà

essere revisionata tra un anno” (doc. 66-12).

Nel

rapporto medico del 24 settembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in

medicina generale e in medicina manuale

(sul diritto per gli assicurati di conoscere la

specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le

diagnosi principali di “sindrome affettiva persistente; sindrome somatoforme da

dolore persistente; tratti paranoidi di personalità; sindrome lombovertebrale con/su

degenerazione plurisegmentale lombare inferiore e lombosacrale”, ha indicato

quanto segue a proposito dei limiti funzionali e della capacità lavorativa

dell’assicurato:

"

(…)

Limiti funzionali

Psichici: diminuzione

della tenacia e della forza di volontà con tendenza all'astensionismo e

all'isolamento.

Fisici: ridotta

caricabilità del rachide per quanto attiene al sollevamento di pesi, ai

movimenti, ri-spettivamente alle posizioni inergonomiche (ve-di perizia

reumatologica/ortopedica Dr. __________, rispettivamente perizia SAM del

07.2006).

IL in %

Attività abituale

Attività adeguata

Inizio Il duratura

Mese/anno

IL 100% dal 01.2003

IL 45% dal 17.11.2003

al 04.12.2005 (lavoro tutto il giorno con diminuzione del rendimento)

IL 100% dal 05.12.2005

al 16.02.2006

IL 45% dal

17.02.2006 e continua (lavoro tutto il giorno con diminuzione del rendimento)

Inizio-possibilità

integrazione

(mese/anno)

IL 100% dal 01.2003

IL 25% dal 17.11.2003

al 04.12.2005 (lavoro tutto il giorno con diminuzione del rendimento)

IL 100% dal 05.12.2005

al 16.02.2006

IL 25% dal 17.02.2006

al 21.08.2008 (lavoro tutto il giorno con diminuzione del rendimento)

IL 40% dal

22.08.2008 e continua (lavoro tutto il giorno con diminuzione del rendimento

(…)." (Doc. 67-2)

Il dr. __________

ha poi posto le seguenti raccomandazioni, proposte SMR:

"

(…)

Raccomandazioni, proposte SMR

Dalla perizia

psichiatrica eseguita dal Dr. __________ in data 22.08.2008 per il Centro

peritale per le assicurazioni sociali incaricato dall'UAI, si evince che a

causa delle diagnosi sopradescritte l'alterazione del funzionamento

psicologico dell'A. ha comportato una constatabile diminuzione della tenacia

e della forza di volontà con tendenza all'astensionismo e all'isolamento,

influenzando perciò significativamente la propria CL che appare così ridotta

nella misura del 40% in ogni attività lavorativa.

Si è rilevato

particolarmente che:

- esiste una comorbidità psichica ormai durevole con una depressione

di gravità maggiore rispetto a quella valutata dalla Dr.ssa __________ in

base di perizia SAM del luglio 2006

-

la presenza di disturbi somatici cronici di lunga durata non hanno mostrato

una remissione

- è presente un

importante ritiro sociale

- è presente uno

stato psichico cristallizzato

-

sostanziale fallimento delle misure terapeutiche finora attuate sia a livello

ambulatoriale che stazionario con la necessaria collaborazione dell'A.

- assenza di indizi per un aggravamento della patologia da

parte dell'A.

Il Dr. __________

ritiene che al momento della valutazione SAM era stata obiettivata una

depressione lieve mentre attualmente la depressione è persistente e

sicuramente più grave incidendo sulla spinta volitiva dell'A.; pertanto il

perito non ha elementi oggettivi per stabilire il momento dell'aggravamento

per cui si possono ritenere valide fino alla data di quest'ultima perizia le

conclusioni SAM e dal 22.08.2008 in avanti una IL del 40% in ogni attività

lavorativa (vedi sopra nel dettaglio).

Attualmente non sono in

corso provvedimenti professionali, ma nel caso di un tangibile miglioramento

dello stato di salute potrebbero entrare in linea di conto delle riqualifiche

in attività compatibili con lo stato fisico dell'A., già giudicato nelle sue

limitazioni nella precedente perizia SAM (vedi limiti funzionali fisici

sopradescritti).

È importante che l'A.

continui il trattamento specialistico in corso ma che risulti maggiormente

compliante nei confronti delle terapie, in particolare di tipo

psicofarmacologico suggerite dai suoi psichiatri curanti.

Entrano perciò in linea

di conto un percorso sanitario esigibile e una rivalutazione della CL

psichiatrica entro un anno dall'attuale perizia."

(Doc. 67-3)

L’assicurato ha poi trasmesso all’amministrazione

un referto del 3 marzo 2009, redatto dal dr. __________, specialista FMH in

neurochirurgia e indirizzato al dr. __________, specialista FMH in medicina

generale, del seguente tenore:

"

La informo sul suo paziente a margine, che ha richiesto una valutazione con proposte terapeutiche: l'ho esaminato nel mio studio il 13 novembre, il 16 dicembre 2008 ed il 17 febbraio 2009.

Diagnosi:

· Sospetta

sindrome radicolare C7 a sinistra con dolori articolari cervicali

· Dolori articolari lombari sospetti a

sinistra.

Anamnesticamente: non ritorno sugli antecedenti, ricordando che nel 2004 il

paziente è stato valutato dal dr. __________ del Centro Dolore di __________,

che interpretava i disturbi del paziente suggestivi di un quadro fibromialgico, piuttosto che di una sindrome lombovertebrale.

Il collega non riteneva

opportuna una infiltrazione peridurale in questo caso.

Nello stesso anno il dr. __________ non reputava di dover intervenire a livello cervicale.

Nel 2005 il paziente veniva nuovamente valutato

nel Servizio Consultazione del

Dolore di __________ anche sotto il profilo multidisciplinare: veniva unicamente riconosciuta la presenza di una fibromialgia

associata ad un quadro di tipo ansioso-depressivo importante con una sindrome post-traumatica

da stress. In questa situazione difficile veniva

sconsigliato l'uso di Transtec e l'uso di altri analgesici e la presa in

considerazione di forme di ginnastica dolce, p.es. in acqua e una

presa a carico di tipo familiare.

Precedentemente nel 2004 una visita nel Servizio Cantonale di Neurochirurgia poneva l'accento sull'ipotesi di una sindrome

discogena, focalizzata in L5/S1,

da indagare comunque in ambito reumatologico, al massimo con provvedimenti

di tipo mini-invasivo.

Dal 2003 il sig. lamenta

dolori lombari centrali con sensazione di cedimento

nell'arto inferiore sinistro e fitte diffuse. I dolori a livello lombare, più importanti di quelli nell'arto

inferiore, sono sempre presenti, in particolare facendo le scale, ma anche in

posizione distesa.

Assenti turbe sfinteriche.

Questi disturbi sono stati affrontati con fisioterapia

ed anche TENS.

Dal punto di vista farmacologico il paziente

assume Dafalgan 5-6 cp al giorno.

A livello cervicale, da un anno il paziente lamenta dolori centrali,

irradianti in zona occipitale bilateralmente e nell'arto superiore sinistro con sensazione d'intorpidimento delle dita IV e V,

accompagnate da parestesie.

Clinicamente e neurologicamente, lo stato

cervicale di questo paziente destrimane mostra una DMSt ci 10/2 cm con dolori cervicali insorgenti a fine corsa eseguendo movimenti di inclinazione

e reclinazione passiva della nuca. Rotazione planare

nucale possibile fino a 45° bilateralmente. Segni di Adson bilateralmente

negativi. Dolori ai punti cervicali

C4 e C5. Le articolazioni, inclusa C1/C2, sono dolenti a sinistra. Forza

muscolare C5-C8 bilateralmente

s.p.

Agli arti superiori ROT simmetrici e deboli. Ipoalgesia diffusa nel braccio sinistro,

accentuata nelle dita IV e V

della mano sinistra. Assunti segni midollari con vie

lunghe intatte.

Lo stato lombare (16.12.08) ha evidenziato la presenza

di una moderata sindrome

lombovertebrale (PS 10/ 11 cm, DDP 18 cm). Lieve iperlordosi lombare con dolori a livello della XII costola bilateralmente. Lievi dolori assiali ed

articolari bassi bilateralmente. Segni di Patrick

bilateralmente negativi. Non problemi a livello delle anche. Agli arti inferiori, pseudo-Lasègue positivi verso i 70° con ROT simmetrici e mediovivaci. Ipoalgesia diffusa

nell'arto inferiore sinistro.

Assenti segni midollari con vie

lunghe intatte. Polsi periferici palpabili. Trofismo simmetrico.

Radiologicamente,

una RM lombare, risalente al

mese di giugno 2003, ha evidenziato alterazioni discali a livello dei 2 ultimi segmenti lombari con protrusione diffusa

a livello L5/S1 e fissura

dell'anulo fibroso.

Una RM cervicale (19.02.07) ha evidenziato una piccola protrusione

intraforaminale C3 a sinistra

ed una protrusione distale a livello C6/C7. Uncartrosi accentuata a destra a

livello C5/C6.

Valutazione

In passato è stata diagnosticata una fibromialgia presso questo paziente, che presenta

anche problematiche non indifferenti di tipo ansioso-depressivo associate ad una sindrome post­-traumatica

da stress.

Concordo con la

valutazione interdisciplinare risalente al 2005 ed avvenuta nella Consultazione del Dolore dell'Ospedale __________ di

__________. Tuttavia Ia

presenza di questa sindrome non

può escludere altre patologie a livello vertebrale, che possono generare dolori

all'infuori di un quadro flbromialgico.

L'esame clinico della

colonna cervicale del sig. __________ con l'anamnesi

lascia sospettare la presenza di dolori articolari

cervicali a sinistra con una possibile irritazione radicolare C7.

Per escludere o confermare una simile irritazione, il 12 gennaio

2009, è stato previsto un blocco diagnostico selettivo rivolto al nervo segmentale C7 a sinistra, procedura che non ha potuto essere eseguita per

intervenuta crisi vasovagale, dopo infiltrazione del mezzo di contrasto, subito scomparsa.

A livello lombare è anche possibile la presenza di un'irritazione di tipo articolare.

I coinvolgimenti articolari ed irritativi ipotizzati a livello cervicale e

lombare dovrebbero essere indagati con blocchi diagnostici selettivi, per poi

in un secondo tempo essere trattati con la radiofrequenza pulsata. Tuttavia, vista la reazione del paziente a

queste procedure mini-invasive, ho ritenuto prudente di non continuare su

questa via, consigliando un atteggiamento piuttosto di tipo conservativo."

(Doc. 73/2-3)

Con annotazioni del 27 luglio 2009, poi, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Vedi nota SMR del

24.9.2008 basata su perizia SAM e rivalutazione peritale psichiatrica (su

sentenza TCA del 8.5.2008).

nuovo calcolo CGR: risulta grado Al 42.85%

attualmente viene presentato rapporto dr. __________

del 3.3.2009:

-

si parla di sospetta sindrome radicolare C7 a

sinistra facendo però riferimento ad una RM della colonna cervicale del

19.2.2007 che aveva mostrato una protrusione discale C6/C7 ed una piccola

protrusione intraforaminale C3 (si tratta qui di referti che non spiegano i

disturbi accusati dall'assicurato).

-

Da notare che già in occasione della perizia SAM

veniva riferita una diffusa diminuzione della sensibilità senza connotazione

dermatomerica.

-

Inoltre faccio notare che il dr. __________ non ha

oggettivato all'esame clinico una problematica radicolare (esame neurologico

normale, forza normale, assenza di segni midollari, presenza di dolori

cervicali unicamente a fine corsa.

Valutazione:

l'attuale rapporto del dr. __________ non

permette di evidenziare una sostanziale modifica dello stato di salute che

possa ulteriormente ridurre la CL residua come stabilita dalla valutazione SAM

e dalla seguente valutazione peritale psichiatrica."

(Doc. 76-1)

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la

decisione dell’UAI, trasmettendo al TCA il referto del 3 marzo 2009 del dr. __________

già presente agli atti e già valutato dal SMR (doc. B).

2.8. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,

con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato

ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità

dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in

precedenza.

Questa giurisprudenza è

poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V

376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è

affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins

du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,

il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso

valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere

visitato personalmente l’assicurato.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo Tribunale ritiene che la perizia effettuata dal Centro

Peritale per le Assicurazioni Sociali sia dettagliata, approfondita e che quindi

rispetti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.9.1. A proposito

delle patologie di origine somatica dell’interessato, il TCA rileva che il dr. __________

del SMR, nelle annotazioni del 27 luglio 2009, ha considerato che il referto del dr. __________ del 3 marzo 2009, prodotto in corso di

procedura amministrativa dall’assicurato, non sia in grado di evidenziare una

sostanziale modifica dello stato di salute dell’interessato che possa influire ulteriormente

sulla valutazione della capacità lavorativa residua stabilita nella perizia SAM

del 24 luglio 2006 (cfr. doc. 76).

Come già

stabilito nella sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008, il TCA ha considerato

pienamente probanti le valutazioni peritali operate dal dr. __________ con

riferimento all’aspetto reumatologico e, nell’ambito della perizia SAM del 24

luglio 2006, da parte del dr. __________ per quanto concerne l’ambito

ortopedico (cfr. doc. 59/18-19).

Secondo entrambi gli specialisti, tenuto conto

delle patologie riscontrate nei rispettivi ambiti di competenza, l’assicurato

va considerato abile al lavoro al 100% in attività lavorative leggere,

che non necessitino del trasporto di pesi oltre i 10-15 kg, che permettano una libera scelta o perlomeno un cambiamento regolare della posizione di

lavoro, che non richiedano l’esecuzione frequente di movimenti o il

mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche per il tronco, che non

comportino l’uso di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente

contundenti, che non implichino l’esposizione a cambiamenti frequenti o

repentini della temperatura o del grado di umidità ambiente, così come

l’esposizione a sorgenti di aria condizionata (doc. 35-22).

Il TCA non

ha motivo per distanziarsi dalla valutazione del dr. __________ del SMR, che

non è del resto stata smentita, in sede ricorsuale, da successivi certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato.

2.9.2. Quanto invece alla patologia

psichiatrica – che secondo quanto stabilito da questo Tribunale nella sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008 necessitava di nuovi

approfondimenti (cfr. consid. 2.6.) - nel consulto

peritale del 23 agosto 2008 il dr. __________ e il dr. __________ hanno

diagnosticato la presenza di una sindrome affettiva persistente (ICD10-F34.8),

di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) e di tratti paranoidi

di personalità, ritenendo l’assicurato, da questo profilo, inabile al lavoro

nella misura del 40% (doc. 66-12).

Il TCA può

fare proprie queste conclusioni peritali del dr. __________ e del dr. __________,

che non sono del resto state smentite da altri certificati medico-specialistici

attestanti ulteriori patologie in grado di influire maggiormente sulla capacità

lavorativa residua dell’assicurato.

Va qui ricordato

che se, da una parte, la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della

causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

In conclusione,

Considerandi

rispecchiando la perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.8.), alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a partire dal 22 agosto 2008, l’assicurato presenta un grado di incapacità

lavorativa del 40% in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali

indicati nella perizia psichiatrica del CPAS del 23 agosto 2008 e nel rapporto

medico del dr. __________ del SMR del 24 settembre 2008.

2.10

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

2.10.1

Per

potere beneficiare del diritto ad una rendita occorre che l’assicurato, dopo

l’anno di carenza, presenti un grado d’invalidità (quindi un’incapacità questa

volta di guadagno) ai sensi dell’art. 28 LAI.

Dall’art.

29.

cpv. 1 lett. b vLAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) e, a

partire dal 1° gennaio 2008, dall’art. 28 cpv. 1 LAI, la giurisprudenza ha

infatti dedotto che, in caso di stato patologico labile, esiste un’interazione

tra, da una parte, la nascita del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua

entità e le basi di calcolo, benché sono applicabili delle condizioni

differenti. Pertanto, un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a

un’affezione labile non fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata

preliminarmente un’inabilità lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente

anno di carenza. Al contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel

corso di un anno non è di per sé sufficiente a fare nascere un diritto, essa

deve essere perciò seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

Tutto ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1

LAI. Il tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità

lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati

e raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla

rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B.,

I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I

543/05)).

Nella fattispecie concreta,

il patrocinatore dell’assicurato ha contestato innanzitutto la decorrenza della

rendita accordata dall’amministrazione a partire dal 1° giugno 2009, ritenendo

che la stessa dovrebbe decorrere dal 2003 (doc. I).

Chiamato dal TCA ad

esprimersi in merito, l’UAI, con scritto del 14 febbraio 2011, ha espressamente indicato quanto segue:

"

(…)

Infatti, per il periodo antecedente all'agosto 2008 l'assicurato non ha diritto alla rendita poiché il calcolo del grado d'invalidità porta ad un

discapito economico inferiore al 40%. AI proposito, si rimanda al raffronto dei

redditi per l'anno 2005 eseguito nel rapporto del Servizio integrazione

professionale del 26.03.2007 (grado AI del 25%) ed al raffronto dei redditi per

l'anno 2004 eseguito nel rapporto del 02.06.2005 (grado AI del 10%).

Di conseguenza, l'assicurato non ha comunque

diritto alla rendita sin dal 2003 come invece da lui postulato. (…)." (Doc. XI)

Il TCA non può che concordare con queste considerazioni

dell’amministrazione (al riguardo, cfr. STF 9C_344/2010 del 1° febbraio 2011). Dato

che l’assicurato, come visto in precedenza, è stato inabile al lavoro in misura

completa nella sua attività a partire dal mese di gennaio 2003 fino al 16

novembre 2003 e poi inabile al lavoro al 45% dal 17 novembre 2003 al 4 dicembre

2005.

(cfr. doc. 67-2 riportato per esteso al consid. 2.7.), occorre ritenere

che con il mese di gennaio 2004 è terminato l’anno di carenza.

A quel momento, tuttavia,

come esposto in precedenza (cfr. doc. 67-2 riportato per esteso al consid. 2.7.),

l’assicurato andava considerato abile al lavoro al 75% in attività adeguate.

Al fine di determinare il

grado di incapacità lucrativa e, quindi, il grado di invalidità, l’UAI ha

quindi, a giusta ragione, effettuato il raffronto dei redditi.

Nel rapporto del 2 giugno

2005, la consulente incaricata, ritenuto un reddito da valido di fr. 48'550

(2004) e un reddito da invalido di fr. 43’923 – partendo dal reddito statistico

(TA1 2004), ritenendo l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività

adeguate e apportando una riduzione del 17% (7% per porto di pesi limitato e

10% per le limitazioni ergonomiche a livello lombare e del rachide) – è giunta

ad una percentuale di incapacità lavorativa del 10%, insufficiente per ottenere

il diritto a prestazioni (cfr. doc. 45/1-4).

Nel successivo rapporto

del 26 marzo 2007, la consulente incaricata, ritenuto un reddito da valido di

fr. 49'133 (2005) e un reddito da invalido di fr. 36’867 – vale a dire fr.

57’830 (TA1 2005), cui apportare una riduzione del 25% su indicazione medica e

del 15% per altri motivi (5% per attività leggera e 10% per le restanti

limitazioni ergonomiche) – è giunta ad una percentuale di incapacità lavorativa

del 25%, insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni (cfr. doc. 45/1-4).

2.10.2

Il TCA rileva

che, come stabilito in precedenza (cfr. consid. 2.9.2.), l’assicurato ha subito

un peggioramento delle sue condizioni di salute nel 2008. È quindi in

quell’anno che va effettuato un nuovo confronto dei redditi.

Va

infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi

fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti, i dati del 2008 (essendo il

peggioramento dello stato di salute dell’assicurato in attività adatte

riconducibile al mese di agosto 2008). L’amministrazione ha applicato i dati

del 2007, che vanno quindi aggiornati al 2008.

2.10.2.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito

che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2003 in fr. 48'213.00 (cfr. doc. 71-3) - conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro nel

questionario dell’8 gennaio 2004 (cfr. doc. 5-2) – che aggiornato al 2007 è

pari a fr. 50'519.00

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del

resto stato contestato in sede di ricorso.

Adeguando

tale importo al 2009, si ottiene un reddito da valido di fr. 51'579.90 (+2,1% per il 2009, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio

federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/

bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/

quartal.html).

2.10.2.2

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella

Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito

differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel

corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un reddito

annuo di fr. 61'238.44.

L’assicurato,

quale cameriere, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 51'579.90 / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.2.1.).

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cioè fr. 47'515.22, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”,

livello di qualifica 4, fr. 3’729.-- X 12 mesi = 44’748.-- riportato su 41.6 =

46'537.92 e aggiornato al 2009).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.9.2.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 60%, il

reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 36'743.10 (fr. 61'238.44 ridotti del 40%).

2.10.2.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita

di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b;

SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.10.2.4

In concreto,

nel rapporto del 23 ottobre 2008, la consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 20%, così motivata: “5% per attività leggera; 15% per svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari (limitazioni ergonomiche e

potenziale difficoltà di adattamento/cambiamento professionale” (cfr. doc. 71-4).

Il

patrocinatore dell’assicurato ha contestato tale percentuale di riduzione,

ritenendo che nel caso di specie debba essere accordata la riduzione massima

consentita del 25% (doc. I).

La

percentuale del 20% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Va

infatti rilevato che la consulente ha adeguatamente tenuto conto delle

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione).

Altre

circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito

statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età

dell’assicurato, nato nel 1973).

Tuttavia,

come vedremo, anche se si volesse applicare la riduzione massima consentita del

25% non sarebbe possibile assegnare all’insorgente una rendita maggiore di

invalidità.

Procedendo

al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da

invalido di fr. 61'238.44, ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 60% e ammettendo una riduzione del 20%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 29’394.45.

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 51'579.90

(consid. 2.10.2.1.), emerge un tasso d’invalidità del 43.01% arrotondato al 43%

secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

Anche se

si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima

consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe possibile assegnare al

ricorrente una rendita di invalidità superiore al quarto di rendita, poiché il

tasso di invalidità risulterebbe comunque del 47%.

In

effetti, decurtato del 25% e del 40% per tenere conto di un’esigibilità dal

profilo medico del 60%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 27'557.30,

che confrontato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 51'579.90

conduce ad un tasso d’invalidità del 46,60%.

2.11

Nel caso di

specie, l’amministrazione, nella decisione impugnata, ha stabilito

l’inizio del diritto al quarto di rendita a partire dal mese di giugno 2009.

Il TCA rileva, tuttavia,

che l’UAI è giunto a tale conclusione prendendo in considerazione i diversi

tassi d’incapacità lucrativa anziché, come sarebbe stato corretto,

d’incapacità lavorativa (cfr. doc. 74-1).

Chiamato dal TCA ad

esprimersi in merito a tale aspetto, con scritto del 14 febbraio 2011, l’UAI ha

osservato:

"

Nel rapporto finale del 23.10.2008 la consulente

in integrazione professionale ha effettivamente riportato l'incapacità

lavorativa del 45% dal 17.02.2006 nella precedente attività e del 40% dal

22.08.2008

in attività adeguate. Tuttavia, in attività adeguate, dal 17.02.2006

al 21.08.2008 il medico SMR (v. rapporto del 24.09.2008) ha però ritenuto

l'assicurato inabile al 25%, come da perizia SAM del luglio 2006.

Infatti, il Dr. __________, nella sua perizia del 23.08.2008, ha ritenuto che "l'A. a

causa della depressione persistente in associazione alla sindrome del dolore

persistente somatoforme sia in questo momento da considerare inabile al lavoro

nella misura del 40%" precisando che "Al momento della valutazione

SAM era stata obiettivata una depressione lieve mentre attualmente la

depressione è persistente e sicuramente più grave incidendo sulla spinta

volitiva dell'A. Non ho elementi oggettivi per stabilire il momento

dell'aggravamento per cui posso ritenere valide fino ad oggi le conclusioni SAM

e da oggi in avanti una inabilità lavorativa del 40%." (sottolineatura

della scrivente).

Tali dati sono quindi stati erroneamente

riportati dalla consulente in integrazione nella tabella del calcolo della media

retrospettiva del 06.08.2009 (doc. 74 incarto AI), dalla quale

emerge che l'anno d'attesa in incapacità lavorativa media del 40% si ottiene a

partire dal giugno 2009. Il calcolo della media retrospettiva è stato

effettivamente eseguito tenendo conto dell'incapacità lucrativa anziché

dell'incapacità lavorativa.

Si allega quindi alle presenti osservazioni un

nuovo calcolo della media retrospettiva, tenuto conto dell'incapacità

lavorativa invece del grado d'invalidità, dal quale si evince che, benché

l'assicurato raggiunga l'incapacità lavorativa media del 40% nel dicembre 2003,

egli ha diritto alla rendita solo dall'agosto 2008, ossia dal momento in cui

anche la seconda condizione per il diritto alla rendita (grado d'invalidità

almeno del 40%) è realizzata, essendo subentrato il peggioramento dello stato

di salute determinato dal Dr. __________ in data 23.08.2008.

(…)

Alla luce di quanto precede si propone invece a

codesto lodevole Tribunale la rettifica della decisione 18.05.2010 dell'UAI nel

senso che l'inizio del diritto alla rendita, tenuto conto del nuovo calcolo

come da tabella allegata, sarebbe dato dal 1° agosto 2008." (Doc. XI)

L’amministazione, quindi,

dopo avere riconosciuto l’errore commesso e avere effettuato un nuovo calcolo

tenendo conto dell’incapacità lavorativa, è giunta alla conclusione che

l’interessato ha diritto ad un quarto di rendita a partire dal 1° agosto 2008

(cfr. doc. XI + bis).

Il nuovo calcolo proposto dall'UAI può essere fatto proprio dal

TCA.

Sulla

scorta di quanto precedentemente esposto, occorre concludere che il ricorrente

ha diritto a un quarto di rendita di invalidità (cfr. art. 28 cpv. 1 vLAI) a

decorrere dal 1° agosto 2008.

La decisione impugnata va dunque modificata nel

senso che l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2008 e

non ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2009 come stabilito

dall’amministrazione.

2.12

L’assicurato,

in data 16 luglio 2010, ha chiesto al TCA che venga esperita una

nuova valutazione peritale reumatologica-ortopedica, oltre all’audizione del

dr. __________ e al richiamo degli atti medici concernenti i ricoveri

dell’assicurato presso la Clinica __________ di __________ (doc. VII).

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici, né all’audizione richiesta e neppure occorre

richiamare le cartelle mediche dell’assicurato.

2.13

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un

legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett.

g LPGA).

2.14

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di

fr.

250.

-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico del ricorrente.

2.15

L’assicurato

ha chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I, consid.1.3.).

Ritenuti

l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per

quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è

divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003

nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99;

STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del

2.

agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre

1998.

nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa

INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

Per la

parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Il

ricorrente, nato il 24.09.1973, coniugato e padre di due figli, senza attività

lucrativa si trova nel bisogno. L’assicurato ha infatti dichiarato di percepire

unicamente un assegno familiare integrativo di fr. 1'377.- e fr. 1'601.-

mensili dall’Ufficio del sostegno sociale (cfr. documentazione allegata al doc.

VII/bis).

Egli non

ha inoltre dichiarato di possedere della sostanza (cfr. certificato municipale,

doc. VII/bis).

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio, per la parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, va quindi

concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione del 18 maggio 2010 è annullata.

§§ L’UAI

è condannato a versare all’assicurato un quarto di rendita dal 1° agosto

2008.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

3. Le spese

per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 250.-- a carico di RI 1. A seguito della concessione dell’esonero

dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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