32.2010.174
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 marzo 2011Italiano80 min
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Numero d'incarto:
32.2010.174
Data decisione, Autorità:
07.03.2011, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI ha attribuito all'assicurato 1/4 di rendita a partire dal 1° giugno 2009 va modificata nel senso che l'interessato ha sì diritto ad 1/4 di rendita AI,ma a decorrere dal 1° agosto 2008.Errore dell'UAI nel calcolo della media retrospettiva
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.174
cr/sc
Lugano
7 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 maggio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1973, da ultimo attivo in qualità di cameriere, in data 19 dicembre 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di
essere affetto da “sindrome spondilogena cronica da ernia discale L4-L5 e
L5-S1; sindrome ansioso-depressiva” (doc. 2/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
reumatologica a cura del dr. __________ (doc. 17) e una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) (doc. 35), l’UAI, con decisione su opposizione del 29 marzo 2007, ha rifiutato il diritto a prestazioni, dato che l’assicurato, ancora abile al lavoro al 75% in
attività adeguate, presentava un grado di invalidità del 25%, insufficiente per
avere diritto ad una rendita (doc. 46).
Con
sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008, il TCA ha annullato la decisione su
opposizione dell’UAI del 29 marzo 2007 impugnata, rinviando l'incarto
all'amministrazione al fine di approfondire l’aspetto psichiatrico (doc. 59).
1.2. Esperiti,
conformemente a quanto stabilito nella sentenza del TCA, gli accertamenti medici
ed economici del caso e in particolare una nuova perizia psichiatrica a cura
del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. 66), con progetto
di decisione del 7 agosto 2009 (doc. 79/1-4), poi confermato con decisione del
18 maggio 2010, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita
di invalidità (grado AI del 43%) a decorrere dal 1° giugno 2009 (doc. A).
1.3. Contro la
citata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera a
partire dal 1° maggio 2003 (doc. I).
Il
patrocinatore ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente
il legale dell’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione,
ritenendo che l’UAI non abbia tenuto conto di tutte le patologie
dell’interessato e dell’influsso che le stesse hanno sulla sua capacità
lavorativa residua. L’assicurato infatti, oltre alle patologie psichiatriche
diagnosticate dal dr. __________ nell’ambito della perizia psichiatrica CPAS, è
affetto anche da patologie di origine ortopedica e reumatologica, peggiorate
rispetto alla perizia SAM del 2006, come indicato dal dr. __________, che
avrebbero dovuto essere approfondite.
Dato che
secondo il dr. __________ l’assicurato è in grado di esercitare delle attività
adeguate solo nella misura del 50% - e non più del 100% come ritenuto dai
medici del SAM nel 2006 – a mente del legale l’UAI avrebbe dovuto attribuire
all’interessato perlomeno una mezza rendita di invalidità.
Inoltre,
il rappresentante dell’assicurato ha contestato la valutazione economica
operata dal consulente IP incaricato, criticando in particolare la percentuale
di riduzione del 20% applicata al reddito da invalido, ritenuta insufficiente.
Alla luce delle importanti limitazioni funzionali di natura
reumatologica-ortopedica, a mente del patrocinatore la riduzione del 5% per
attività leggera applicata dall’amministrazione appare insufficiente e deve
essere aumentata al 10%, ciò che giustifica una riduzione complessiva del
reddito statistico del 25%.
Tenendo
conto di una capacità lavorativa residua in attività adatte del 50% e
applicando la riduzione percentuale del 25%, il grado di invalidità
dell’assicurato ammonterebbe dunque, a mente del legale, al 75%, percentuale
che giustifica l’attribuzione di una rendita intera di invalidità.
Nella
denegata ipotesi in cui si dovesse, per contro, considerare che l’assicurato
risulti ancora abile al lavoro al 60% in attività adatte, come emerge dalla
perizia CPAS, ma applicando pur sempre al reddito da invalido la riduzione
percentuale del 25% e non solo del 20% come riconosciuto dall’amministrazione, il
legale ha chiesto che all’interessato venga riconosciuto comunque il diritto a
tre quarti di rendita di invalidità, per un grado AI del 65%.
Infine,
il patrocinatore ha contestato il momento a partire dal quale l’assicurato è
stato posto al beneficio di una rendita di invalidità - ossia a partire dal 1°
giugno 2009 - ritenendo che lo stesso debba essere anticipato al 1° maggio
2003, dato che le patologie sia fisiche che psichiche dell’assicurato risalgono
al 2003 (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo avere indicato che lo stato di salute dell’assicurato è stato
correttamente valutato dal dr. __________ nell’ambito della perizia
psichiatrica del CPAS e dal dr. __________ del SMR, il quale, dopo avere
visionato il rapporto del dr. __________, ha escluso che vi siano state
modifiche di rilievo dello stato di salute dell’interessato rispetto a quanto
valutato dal SAM nel 2006 - ha postulato un’integrale reiezione
dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. IV).
1.5. In data 16
luglio 2010 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa
documentazione (doc. VII + bis).
L’avv. RA
1 ha inoltre chiesto l’audizione del dr. __________, il richiamo degli atti
medici concernenti i ricoveri dell’assicurato presso la Clinica __________ di __________
e, infine, l’esecuzione di una perizia reumatologica-ortopedica, al fine di
appurare le patologie dell’interessato e l’influsso delle stesse sulla sua
capacità lavorativa residua (doc. VII).
Il doc. VII è stato trasmesso all’UAI (doc. VIII),
per conoscenza.
1.6. Pendente
causa il TCA ha chiesto all’UAI alcune precisazioni in merito modalità di
calcolo del diritto a prestazioni che hanno portato all’attribuzione di un
quarto di rendita dal 1° giugno 2009 (doc. IX).
L’UAI ha
risposto con scritto del 14 febbraio 2011, nel quale ha riconosciuto di avere
commesso un errore di calcolo, proponendo l’attribuzione di un quarto di
rendita a partire dal 1° agosto 2008 (doc. X).
1.7. In data 24
febbraio 2011, il patrocinatore dell’assicurato, preso atto del fatto che viene
riconosciuta la retroattività del quarto di rendita a decorrere dal 1° agosto 2008, ha nuovamente ribadito le richieste già esposte in sede ricorsuale (doc. XIII).
Il doc. XIII è stato trasmesso all’UAI (doc.
XIV), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio
possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U
46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF
117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente attribuito
all’assicurato un quarto di rendita di invalidità o se al contrario, come da
lui richiesto, egli ha diritto ad una rendita intera di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 vLAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007):
"
il diritto alla rendita secondo l'articolo 28
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta
un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è
stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno
il 40 per cento in media."
Tali
principi sono ora stati ripresi dall’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore a partire
dal 1° gennaio 2008, del seguente tenore:
" L’assicurato
ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione
ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante
un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.”
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2007), il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel
momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
La lett.
b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici
labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un peggioramento
(cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA del 18 luglio
2005 nella causa N., I 154/05)).
Di regola
il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità
di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza, una rendita intera (secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003) potrà essere riconosciuta solo se
l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi
almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari
grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del
60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una
mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno
supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di
lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato
avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag.
222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127; STCA del 21 settembre 2005 nella causa
W., 32.2005.82; STCA del 27 aprile 2004 nella causa P., 32.2003.79).
Questi
principi sono stati confermati dal Tribunale federale in una sentenza 8C_5/2010
nella quale ha rilevato:
"
3.2 Im Anwendungsbereich von Art. 29 Abs. 1 lit.
b IVG entsteht der Rentenanspruch frühestens zu dem Zeitpunkt, in dem der
Versicherte während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich
mindestens zu 40 % arbeitsunfähig gewesen war. Die Rentenhöhe ist sowohl vom
Ausmass der nach Ablauf der Wartezeit weiterhin bestehenden Erwerbsunfähigkeit
als auch von einem entsprechend hohen Grad der durchschnittlichen
Arbeitsunfähigkeit während des vorangegangenen Jahres abhängig. Somit kommt eine
ganze Rente erst in Betracht, wenn der Versicherte während eines Jahres
durchschnittlich mindestens zu 66 2/3 % (Art. 28 Abs. 1 IVG in der hier
massgebenden, bis 31. Dezember 2003 gültig gewesenen Fassung) arbeitsunfähig
gewesen und weiterhin wenigstens im gleichen Umfang invalid im Sinne von Art.
28 Abs. 1 IVG ist (vgl. Urteil I 392/02 vom 23. Oktober 2003 E. 4.2.1). Die
durchschnittliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit während eines Jahres
und die nach Ablauf der Wartezeit bestehende Erwerbsunfähigkeit müssen somit
kumulativ und in der für die einzelnen Rentenabstufungen erforderlichen
Mindesthöhe gegeben sein, damit eine Rente im entsprechenden Umfang
zugesprochen werden kann (BGE 121 V 264 E. 6b/cc S. 274; 105 V 156 E. 2c/d S. 160 f.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, 1997, S. 236 f.)."
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30
giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007) allorché l'assicurato è
interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una
capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua
rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non è per contro
interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente al di
sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più di 30
giorni (RCC 1964 p. 168).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del
29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno
duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in
quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti
medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile
dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua
sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società
(DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127
V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in
casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una
comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,
nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il
disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007
del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante
di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia,
invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla
scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in
analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore
persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di
lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente
ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza
di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva
descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza
all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e
4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.
353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.6. Nella
precedente perizia reumatologica del 6 marzo 2005, il dr. __________, spec. FMH
in reumatologia, poste le diagnosi di “sindrome algica in via di
generalizzazione; alterazioni degenerative del rachide lombare (protrusione
discale diffusa L4/L5, netto assottigliamento del disco L5/S1 in parte
calcificato in sede paramediana sinistra, discrete spondilartrosi)”, aveva
considerato l’assicurato inabile al lavoro al 40% nella sua precedente attività
di cameriere dal 17 novembre 2003 in poi, ma abile al lavoro al 100% in
attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a partire dal 17
novembre 2003.
Il dr. __________
aveva ritenuto esigibili delle attività che prevedessero carichi variabili
(carico massimo: 10 kg), che permettessero di cambiare spesso la posizione del
rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna
vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide (doc.
17-6).
In
seguito, nella perizia pluridisciplinare del 24 luglio 2006, i medici del SAM
avevano valutato la patologia ortopedica (dr. __________) e quella psichiatrica
(dr.ssa __________).
L’aspetto ortopedico era stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, il quale, nel suo referto del 12
luglio 2006, poste le diagnosi di “degenerazione plurisegmentale
lombare-inferiore, rispettivamente lombo-sacrale; importante sindrome dolorosa
diffusa a tutta la muscolatura e a tutte le articolazioni senza corrispondente
referto patologico strutturale. Quadro clinico complessivo evocatore di una
sindrome del dolore somatoforme, rispettivamente di un disturbo a carattere
fibromialgico”, aveva considerato l’interessato, sulla base unicamente dei
reperti oggettivabili dal punto di vista ortopedico (disturbo statico del
rachide nel suo insieme, alterazioni degenerative lombari-inferiori,
rispettivamente lombo-sacrali), abile al lavoro nella misura del 50%-60%
nella sua precedente attività (doc. 35-21).
Quanto alla possibilità di svolgere altre
attività, il dr. __________ aveva evidenziato che, in accordo con quanto già
stabilito dal dr. __________ nel suo rapporto peritale del 6 marzo 2005,
l’assicurato fosse da ritenere abile al lavoro al 100% in attività
lavorative leggere, che non necessitassero del trasporto di pesi oltre i 10-15 kg, che permettessero una libera scelta o perlomeno un cambiamento regolare della posizione di
lavoro, che non richiedessero l’esecuzione frequente di movimenti o il
mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche per il tronco, che non
comportassero l’uso di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente
contundenti, che non implicassero l’esposizione a cambiamenti frequenti o
repentini della temperatura o del grado di umidità ambiente, così come
l’esposizione a sorgenti di aria condizionata (doc. 35-22).
L’aspetto psichico era invece stato vagliato
dalla dr.ssa __________, la quale, nel suo referto del 15 marzo 2006, poste le
diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), sindrome
ansioso-depressiva (ICD10-F43.22) e episodi di ansia acuta (ICD10-F41.0)”, aveva
ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 25% sia nella
precedente attività, sia in altre attività teoricamente esigibili (doc. 35-15).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 24 luglio 2006, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, avevano posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale con
degenerazione plurisegmentale lombare inferiore e lombosacrale; sindrome
somatoforme da dolore persistente (F45.4); sindrome ansioso-depressiva (F43.22);
episodio di ansia acuta (F41.0)” (doc. 35-9).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
avevano ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 55% nella sua precedente
attività di cameriere, ma abile al lavoro al 75% in attività leggere, che
permettessero un cambiamento regolare della posizione di lavoro, che
consentissero di evitare frequentemente movimenti inergonomici e posizioni
inergonomiche per la schiena, nelle quali non fosse necessario usare strumenti
o macchine vibranti o contundenti, nelle quali l’assicurato non fosse esposto
ad umidità ambientale o a sorgenti di aria condizionata e nelle quali non
dovesse trasportare pesi superiori a 10-15 kg (doc. 35-11).
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 1.2.), con sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio
2008, il TCA ha annullato la decisione su opposizione dell’UAI del 29 marzo
2007 impugnata, rinviando l'incarto all'amministrazione al fine di approfondire
l’aspetto psichiatrico, considerando per contro che le patologie di natura
reumatologica e ortopedica fossero state accuratamente valutate dal dr. __________
e, nell’ambito della perizia del SAM, da parte del consulente dr. __________
(doc. 59).
2.7. L’UAI,
conformemente a quanto stabilito dal TCA (cfr. consid. 2.2.), con lo scopo di
accertare in maniera approfondita lo stato di salute, dal profilo psichico,
dell’assicurato, ha affidato al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali il
mandato di esperire una perizia psichiatrica (dr. __________ / dr. __________).
Il dr. D.
__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e il dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia e direttore del CPAS, nel rapporto del 23
agosto 2008, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e
quelli oggettivi, hanno posto le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa:
"
(…)
- sindrome
affettiva persistente (ICD10-F34.8);
-
sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4);
-
tratti paranoidi di personalità.” (Doc. 66-10)
Il dr. __________ e il dr. __________ hanno considerato
che l’assicurato, a causa della depressione persistente in associazione alla
sindrome del dolore persistente somatoforme, sia da ritenere, per motivi
psichiatrici, inabile al lavoro al 40%. Gli specialisti hanno precisato di
essere giunti a questa conclusione tenendo anche conto dei seguenti criteri: “1)
l’esistenza di una comorbidità psichica ormai durevole con una depressione di
gravità maggiore rispetto a quella valutata dalla collega dr.ssa __________; 2)
la presenza di disturbi somatici cronici di lunga durata che non hanno mostrato
una remissione; 3) la presenza di un importante ritiro sociale; 4) la presenza
di uno stato psichico cristallizzato e di 5) un sostanziale fallimento delle
misure terapeutiche finora attuate sia a livello ambulatoriale che stazionario
con la necessaria collaborazione dell’assicurato; 6) l’assenza di indizi per un
aggravamento della patologia da parte dell’assicurato” (doc. 66-10).
Gli specialisti in psichiatria hanno aggiunto che
“al momento della valutazione SAM era stata obiettivata una depressione lieve
mentre attualmente la depressione è persistente e sicuramente più grave
incidendo sulla spinta volitiva dell’assicurato. Non ho elementi oggettivi per
stabilire il momento dell’aggravamento per cui posso ritenere valide fino ad
oggi le conclusioni SAM e da oggi in avanti una inabilità lavorativa del 40%”
(doc. 66-10).
Fatti
I periti hanno sottolineato l’importanza per
l’assicurato di continuare il trattamento specialistico in corso, auspicando
che egli sia “maggiormente compliante nei confronti delle terapie, in
particolare di tipo psicofarmacologico, suggerite dai suoi psichiatri curanti”
(doc. 66-11).
Gli specialisti in psichiatria hanno considerato
che l’assicurato sia abile al lavoro al 60% non solo nella sua precedente
attività, ma “anche nell’ambito a lui più congeniale facendo leva in
particolare sulla formazione professionale nel campo dell’agricoltura svolta
nel suo paese di origine, ciò compatibilmente con le sue limitazioni di ordine
fisico” (doc. 66-11).
Infine, il dr. __________ e il dr. __________
hanno ritenuto che “la valutazione della capacità lavorativa psichiatrica dovrà
essere revisionata tra un anno” (doc. 66-12).
Nel
rapporto medico del 24 settembre 2008, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in
medicina generale e in medicina manuale
(sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste le
diagnosi principali di “sindrome affettiva persistente; sindrome somatoforme da
dolore persistente; tratti paranoidi di personalità; sindrome lombovertebrale con/su
degenerazione plurisegmentale lombare inferiore e lombosacrale”, ha indicato
quanto segue a proposito dei limiti funzionali e della capacità lavorativa
dell’assicurato:
"
(…)
Limiti funzionali
Psichici: diminuzione
della tenacia e della forza di volontà con tendenza all'astensionismo e
all'isolamento.
Fisici: ridotta
caricabilità del rachide per quanto attiene al sollevamento di pesi, ai
movimenti, ri-spettivamente alle posizioni inergonomiche (ve-di perizia
reumatologica/ortopedica Dr. __________, rispettivamente perizia SAM del
07.2006).
IL in %
Attività abituale
Attività adeguata
Inizio Il duratura
Mese/anno
IL 100% dal 01.2003
IL 45% dal 17.11.2003
al 04.12.2005 (lavoro tutto il giorno con diminuzione del rendimento)
IL 100% dal 05.12.2005
al 16.02.2006
IL 45% dal
17.02.2006 e continua (lavoro tutto il giorno con diminuzione del rendimento)
Inizio-possibilità
integrazione
(mese/anno)
IL 100% dal 01.2003
IL 25% dal 17.11.2003
al 04.12.2005 (lavoro tutto il giorno con diminuzione del rendimento)
IL 100% dal 05.12.2005
al 16.02.2006
IL 25% dal 17.02.2006
al 21.08.2008 (lavoro tutto il giorno con diminuzione del rendimento)
IL 40% dal
22.08.2008 e continua (lavoro tutto il giorno con diminuzione del rendimento
(…)." (Doc. 67-2)
Il dr. __________
ha poi posto le seguenti raccomandazioni, proposte SMR:
"
(…)
Raccomandazioni, proposte SMR
Dalla perizia
psichiatrica eseguita dal Dr. __________ in data 22.08.2008 per il Centro
peritale per le assicurazioni sociali incaricato dall'UAI, si evince che a
causa delle diagnosi sopradescritte l'alterazione del funzionamento
psicologico dell'A. ha comportato una constatabile diminuzione della tenacia
e della forza di volontà con tendenza all'astensionismo e all'isolamento,
influenzando perciò significativamente la propria CL che appare così ridotta
nella misura del 40% in ogni attività lavorativa.
Si è rilevato
particolarmente che:
- esiste una comorbidità psichica ormai durevole con una depressione
di gravità maggiore rispetto a quella valutata dalla Dr.ssa __________ in
base di perizia SAM del luglio 2006
-
la presenza di disturbi somatici cronici di lunga durata non hanno mostrato
una remissione
- è presente un
importante ritiro sociale
- è presente uno
stato psichico cristallizzato
-
sostanziale fallimento delle misure terapeutiche finora attuate sia a livello
ambulatoriale che stazionario con la necessaria collaborazione dell'A.
- assenza di indizi per un aggravamento della patologia da
parte dell'A.
Il Dr. __________
ritiene che al momento della valutazione SAM era stata obiettivata una
depressione lieve mentre attualmente la depressione è persistente e
sicuramente più grave incidendo sulla spinta volitiva dell'A.; pertanto il
perito non ha elementi oggettivi per stabilire il momento dell'aggravamento
per cui si possono ritenere valide fino alla data di quest'ultima perizia le
conclusioni SAM e dal 22.08.2008 in avanti una IL del 40% in ogni attività
lavorativa (vedi sopra nel dettaglio).
Attualmente non sono in
corso provvedimenti professionali, ma nel caso di un tangibile miglioramento
dello stato di salute potrebbero entrare in linea di conto delle riqualifiche
in attività compatibili con lo stato fisico dell'A., già giudicato nelle sue
limitazioni nella precedente perizia SAM (vedi limiti funzionali fisici
sopradescritti).
È importante che l'A.
continui il trattamento specialistico in corso ma che risulti maggiormente
compliante nei confronti delle terapie, in particolare di tipo
psicofarmacologico suggerite dai suoi psichiatri curanti.
Entrano perciò in linea
di conto un percorso sanitario esigibile e una rivalutazione della CL
psichiatrica entro un anno dall'attuale perizia."
(Doc. 67-3)
L’assicurato ha poi trasmesso all’amministrazione
un referto del 3 marzo 2009, redatto dal dr. __________, specialista FMH in
neurochirurgia e indirizzato al dr. __________, specialista FMH in medicina
generale, del seguente tenore:
"
La informo sul suo paziente a margine, che ha richiesto una valutazione con proposte terapeutiche: l'ho esaminato nel mio studio il 13 novembre, il 16 dicembre 2008 ed il 17 febbraio 2009.
Diagnosi:
· Sospetta
sindrome radicolare C7 a sinistra con dolori articolari cervicali
· Dolori articolari lombari sospetti a
sinistra.
Anamnesticamente: non ritorno sugli antecedenti, ricordando che nel 2004 il
paziente è stato valutato dal dr. __________ del Centro Dolore di __________,
che interpretava i disturbi del paziente suggestivi di un quadro fibromialgico, piuttosto che di una sindrome lombovertebrale.
Il collega non riteneva
opportuna una infiltrazione peridurale in questo caso.
Nello stesso anno il dr. __________ non reputava di dover intervenire a livello cervicale.
Nel 2005 il paziente veniva nuovamente valutato
nel Servizio Consultazione del
Dolore di __________ anche sotto il profilo multidisciplinare: veniva unicamente riconosciuta la presenza di una fibromialgia
associata ad un quadro di tipo ansioso-depressivo importante con una sindrome post-traumatica
da stress. In questa situazione difficile veniva
sconsigliato l'uso di Transtec e l'uso di altri analgesici e la presa in
considerazione di forme di ginnastica dolce, p.es. in acqua e una
presa a carico di tipo familiare.
Precedentemente nel 2004 una visita nel Servizio Cantonale di Neurochirurgia poneva l'accento sull'ipotesi di una sindrome
discogena, focalizzata in L5/S1,
da indagare comunque in ambito reumatologico, al massimo con provvedimenti
di tipo mini-invasivo.
Dal 2003 il sig. lamenta
dolori lombari centrali con sensazione di cedimento
nell'arto inferiore sinistro e fitte diffuse. I dolori a livello lombare, più importanti di quelli nell'arto
inferiore, sono sempre presenti, in particolare facendo le scale, ma anche in
posizione distesa.
Assenti turbe sfinteriche.
Questi disturbi sono stati affrontati con fisioterapia
ed anche TENS.
Dal punto di vista farmacologico il paziente
assume Dafalgan 5-6 cp al giorno.
A livello cervicale, da un anno il paziente lamenta dolori centrali,
irradianti in zona occipitale bilateralmente e nell'arto superiore sinistro con sensazione d'intorpidimento delle dita IV e V,
accompagnate da parestesie.
Clinicamente e neurologicamente, lo stato
cervicale di questo paziente destrimane mostra una DMSt ci 10/2 cm con dolori cervicali insorgenti a fine corsa eseguendo movimenti di inclinazione
e reclinazione passiva della nuca. Rotazione planare
nucale possibile fino a 45° bilateralmente. Segni di Adson bilateralmente
negativi. Dolori ai punti cervicali
C4 e C5. Le articolazioni, inclusa C1/C2, sono dolenti a sinistra. Forza
muscolare C5-C8 bilateralmente
s.p.
Agli arti superiori ROT simmetrici e deboli. Ipoalgesia diffusa nel braccio sinistro,
accentuata nelle dita IV e V
della mano sinistra. Assunti segni midollari con vie
lunghe intatte.
Lo stato lombare (16.12.08) ha evidenziato la presenza
di una moderata sindrome
lombovertebrale (PS 10/ 11 cm, DDP 18 cm). Lieve iperlordosi lombare con dolori a livello della XII costola bilateralmente. Lievi dolori assiali ed
articolari bassi bilateralmente. Segni di Patrick
bilateralmente negativi. Non problemi a livello delle anche. Agli arti inferiori, pseudo-Lasègue positivi verso i 70° con ROT simmetrici e mediovivaci. Ipoalgesia diffusa
nell'arto inferiore sinistro.
Assenti segni midollari con vie
lunghe intatte. Polsi periferici palpabili. Trofismo simmetrico.
Radiologicamente,
una RM lombare, risalente al
mese di giugno 2003, ha evidenziato alterazioni discali a livello dei 2 ultimi segmenti lombari con protrusione diffusa
a livello L5/S1 e fissura
dell'anulo fibroso.
Una RM cervicale (19.02.07) ha evidenziato una piccola protrusione
intraforaminale C3 a sinistra
ed una protrusione distale a livello C6/C7. Uncartrosi accentuata a destra a
livello C5/C6.
Valutazione
In passato è stata diagnosticata una fibromialgia presso questo paziente, che presenta
anche problematiche non indifferenti di tipo ansioso-depressivo associate ad una sindrome post-traumatica
da stress.
Concordo con la
valutazione interdisciplinare risalente al 2005 ed avvenuta nella Consultazione del Dolore dell'Ospedale __________ di
__________. Tuttavia Ia
presenza di questa sindrome non
può escludere altre patologie a livello vertebrale, che possono generare dolori
all'infuori di un quadro flbromialgico.
L'esame clinico della
colonna cervicale del sig. __________ con l'anamnesi
lascia sospettare la presenza di dolori articolari
cervicali a sinistra con una possibile irritazione radicolare C7.
Per escludere o confermare una simile irritazione, il 12 gennaio
2009, è stato previsto un blocco diagnostico selettivo rivolto al nervo segmentale C7 a sinistra, procedura che non ha potuto essere eseguita per
intervenuta crisi vasovagale, dopo infiltrazione del mezzo di contrasto, subito scomparsa.
A livello lombare è anche possibile la presenza di un'irritazione di tipo articolare.
I coinvolgimenti articolari ed irritativi ipotizzati a livello cervicale e
lombare dovrebbero essere indagati con blocchi diagnostici selettivi, per poi
in un secondo tempo essere trattati con la radiofrequenza pulsata. Tuttavia, vista la reazione del paziente a
queste procedure mini-invasive, ho ritenuto prudente di non continuare su
questa via, consigliando un atteggiamento piuttosto di tipo conservativo."
(Doc. 73/2-3)
Con annotazioni del 27 luglio 2009, poi, il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:
"
Vedi nota SMR del
24.9.2008 basata su perizia SAM e rivalutazione peritale psichiatrica (su
sentenza TCA del 8.5.2008).
nuovo calcolo CGR: risulta grado Al 42.85%
attualmente viene presentato rapporto dr. __________
del 3.3.2009:
-
si parla di sospetta sindrome radicolare C7 a
sinistra facendo però riferimento ad una RM della colonna cervicale del
19.2.2007 che aveva mostrato una protrusione discale C6/C7 ed una piccola
protrusione intraforaminale C3 (si tratta qui di referti che non spiegano i
disturbi accusati dall'assicurato).
-
Da notare che già in occasione della perizia SAM
veniva riferita una diffusa diminuzione della sensibilità senza connotazione
dermatomerica.
-
Inoltre faccio notare che il dr. __________ non ha
oggettivato all'esame clinico una problematica radicolare (esame neurologico
normale, forza normale, assenza di segni midollari, presenza di dolori
cervicali unicamente a fine corsa.
Valutazione:
l'attuale rapporto del dr. __________ non
permette di evidenziare una sostanziale modifica dello stato di salute che
possa ulteriormente ridurre la CL residua come stabilita dalla valutazione SAM
e dalla seguente valutazione peritale psichiatrica."
(Doc. 76-1)
In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la
decisione dell’UAI, trasmettendo al TCA il referto del 3 marzo 2009 del dr. __________
già presente agli atti e già valutato dal SMR (doc. B).
2.8. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza pubblicata in DTF 123 V 175, il Tribunale federale ha rilevato che,
con l’entrata in vigore, il 1° giugno 1994, del nuovo statuto, è stato
ancorato il concetto di indipendenza e di imparzialità
dei periti dei centri medici d'accertamento dell'AI, che già esisteva in
precedenza.
Questa giurisprudenza è
poi stata confermata in una sentenza pubblicata in DTF 132 V
376, nella quale l’Alta Corte ha deciso che i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA devono essere osservati anche quando una perizia è
affidata ad un centro d'accertamento medico (SAM).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai
medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins
du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009,
il Tribunale federale ha sottolineato che un rapporto del SMR ha lo stesso
valore di una perizia amministrativa, anche se è stato redatto senza avere
visitato personalmente l’assicurato.
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4
p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I
514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9. Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che la perizia effettuata dal Centro
Peritale per le Assicurazioni Sociali sia dettagliata, approfondita e che quindi
rispetti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.9.1. A proposito
delle patologie di origine somatica dell’interessato, il TCA rileva che il dr. __________
del SMR, nelle annotazioni del 27 luglio 2009, ha considerato che il referto del dr. __________ del 3 marzo 2009, prodotto in corso di
procedura amministrativa dall’assicurato, non sia in grado di evidenziare una
sostanziale modifica dello stato di salute dell’interessato che possa influire ulteriormente
sulla valutazione della capacità lavorativa residua stabilita nella perizia SAM
del 24 luglio 2006 (cfr. doc. 76).
Come già
stabilito nella sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008, il TCA ha considerato
pienamente probanti le valutazioni peritali operate dal dr. __________ con
riferimento all’aspetto reumatologico e, nell’ambito della perizia SAM del 24
luglio 2006, da parte del dr. __________ per quanto concerne l’ambito
ortopedico (cfr. doc. 59/18-19).
Secondo entrambi gli specialisti, tenuto conto
delle patologie riscontrate nei rispettivi ambiti di competenza, l’assicurato
va considerato abile al lavoro al 100% in attività lavorative leggere,
che non necessitino del trasporto di pesi oltre i 10-15 kg, che permettano una libera scelta o perlomeno un cambiamento regolare della posizione di
lavoro, che non richiedano l’esecuzione frequente di movimenti o il
mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche per il tronco, che non
comportino l’uso di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente
contundenti, che non implichino l’esposizione a cambiamenti frequenti o
repentini della temperatura o del grado di umidità ambiente, così come
l’esposizione a sorgenti di aria condizionata (doc. 35-22).
Il TCA non
ha motivo per distanziarsi dalla valutazione del dr. __________ del SMR, che
non è del resto stata smentita, in sede ricorsuale, da successivi certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
2.9.2. Quanto invece alla patologia
psichiatrica – che secondo quanto stabilito da questo Tribunale nella sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008 necessitava di nuovi
approfondimenti (cfr. consid. 2.6.) - nel consulto
peritale del 23 agosto 2008 il dr. __________ e il dr. __________ hanno
diagnosticato la presenza di una sindrome affettiva persistente (ICD10-F34.8),
di una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) e di tratti paranoidi
di personalità, ritenendo l’assicurato, da questo profilo, inabile al lavoro
nella misura del 40% (doc. 66-12).
Il TCA può
fare proprie queste conclusioni peritali del dr. __________ e del dr. __________,
che non sono del resto state smentite da altri certificati medico-specialistici
attestanti ulteriori patologie in grado di influire maggiormente sulla capacità
lavorativa residua dell’assicurato.
Va qui ricordato
che se, da una parte, la procedura
davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della
causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
In conclusione,
Considerandi
rispecchiando la perizia del Centro peritale per le assicurazioni sociali i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.8.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,
a partire dal 22 agosto 2008, l’assicurato presenta un grado di incapacità
lavorativa del 40% in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali
indicati nella perizia psichiatrica del CPAS del 23 agosto 2008 e nel rapporto
medico del dr. __________ del SMR del 24 settembre 2008.
2.10
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
2.10.1
Per
potere beneficiare del diritto ad una rendita occorre che l’assicurato, dopo
l’anno di carenza, presenti un grado d’invalidità (quindi un’incapacità questa
volta di guadagno) ai sensi dell’art. 28 LAI.
Dall’art.
29.
cpv. 1 lett. b vLAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) e, a
partire dal 1° gennaio 2008, dall’art. 28 cpv. 1 LAI, la giurisprudenza ha
infatti dedotto che, in caso di stato patologico labile, esiste un’interazione
tra, da una parte, la nascita del diritto alla rendita e, d’altra parte, la sua
entità e le basi di calcolo, benché sono applicabili delle condizioni
differenti. Pertanto, un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a
un’affezione labile non fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata
preliminarmente un’inabilità lavorativa perlomeno equivalente durante il precedente
anno di carenza. Al contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel
corso di un anno non è di per sé sufficiente a fare nascere un diritto, essa
deve essere perciò seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.
Tutto ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1
LAI. Il tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità
lucrativa presente alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati
e raggiungere il grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla
rendita (DTF 121 V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B.,
I 632/05, consid. 4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I
543/05)).
Nella fattispecie concreta,
il patrocinatore dell’assicurato ha contestato innanzitutto la decorrenza della
rendita accordata dall’amministrazione a partire dal 1° giugno 2009, ritenendo
che la stessa dovrebbe decorrere dal 2003 (doc. I).
Chiamato dal TCA ad
esprimersi in merito, l’UAI, con scritto del 14 febbraio 2011, ha espressamente indicato quanto segue:
"
(…)
Infatti, per il periodo antecedente all'agosto 2008 l'assicurato non ha diritto alla rendita poiché il calcolo del grado d'invalidità porta ad un
discapito economico inferiore al 40%. AI proposito, si rimanda al raffronto dei
redditi per l'anno 2005 eseguito nel rapporto del Servizio integrazione
professionale del 26.03.2007 (grado AI del 25%) ed al raffronto dei redditi per
l'anno 2004 eseguito nel rapporto del 02.06.2005 (grado AI del 10%).
Di conseguenza, l'assicurato non ha comunque
diritto alla rendita sin dal 2003 come invece da lui postulato. (…)." (Doc. XI)
Il TCA non può che concordare con queste considerazioni
dell’amministrazione (al riguardo, cfr. STF 9C_344/2010 del 1° febbraio 2011). Dato
che l’assicurato, come visto in precedenza, è stato inabile al lavoro in misura
completa nella sua attività a partire dal mese di gennaio 2003 fino al 16
novembre 2003 e poi inabile al lavoro al 45% dal 17 novembre 2003 al 4 dicembre
2005.
(cfr. doc. 67-2 riportato per esteso al consid. 2.7.), occorre ritenere
che con il mese di gennaio 2004 è terminato l’anno di carenza.
A quel momento, tuttavia,
come esposto in precedenza (cfr. doc. 67-2 riportato per esteso al consid. 2.7.),
l’assicurato andava considerato abile al lavoro al 75% in attività adeguate.
Al fine di determinare il
grado di incapacità lucrativa e, quindi, il grado di invalidità, l’UAI ha
quindi, a giusta ragione, effettuato il raffronto dei redditi.
Nel rapporto del 2 giugno
2005, la consulente incaricata, ritenuto un reddito da valido di fr. 48'550
(2004) e un reddito da invalido di fr. 43’923 – partendo dal reddito statistico
(TA1 2004), ritenendo l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività
adeguate e apportando una riduzione del 17% (7% per porto di pesi limitato e
10% per le limitazioni ergonomiche a livello lombare e del rachide) – è giunta
ad una percentuale di incapacità lavorativa del 10%, insufficiente per ottenere
il diritto a prestazioni (cfr. doc. 45/1-4).
Nel successivo rapporto
del 26 marzo 2007, la consulente incaricata, ritenuto un reddito da valido di
fr. 49'133 (2005) e un reddito da invalido di fr. 36’867 – vale a dire fr.
57’830 (TA1 2005), cui apportare una riduzione del 25% su indicazione medica e
del 15% per altri motivi (5% per attività leggera e 10% per le restanti
limitazioni ergonomiche) – è giunta ad una percentuale di incapacità lavorativa
del 25%, insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni (cfr. doc. 45/1-4).
2.10.2
Il TCA rileva
che, come stabilito in precedenza (cfr. consid. 2.9.2.), l’assicurato ha subito
un peggioramento delle sue condizioni di salute nel 2008. È quindi in
quell’anno che va effettuato un nuovo confronto dei redditi.
Va
infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi
fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti, i dati del 2008 (essendo il
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato in attività adatte
riconducibile al mese di agosto 2008). L’amministrazione ha applicato i dati
del 2007, che vanno quindi aggiornati al 2008.
2.10.2.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2003 in fr. 48'213.00 (cfr. doc. 71-3) - conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro nel
questionario dell’8 gennaio 2004 (cfr. doc. 5-2) – che aggiornato al 2007 è
pari a fr. 50'519.00
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dall’ammontare citato, il cui importo non è del
resto stato contestato in sede di ricorso.
Adeguando
tale importo al 2009, si ottiene un reddito da valido di fr. 51'579.90 (+2,1% per il 2009, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio
federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/
bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/
quartal.html).
2.10.2.2
Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in
RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel
corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.
4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari
nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un reddito
annuo di fr. 61'238.44.
L’assicurato,
quale cameriere, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 51'579.90 / anno per
un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.2.1.).
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cioè fr. 47'515.22, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”,
livello di qualifica 4, fr. 3’729.-- X 12 mesi = 44’748.-- riportato su 41.6 =
46'537.92 e aggiornato al 2009).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
Ritenuto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.9.2.), da un punto di vista medico, l’assicurato può
esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 60%, il
reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 36'743.10 (fr. 61'238.44 ridotti del 40%).
2.10.2.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem
Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine
schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher
ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von
der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,
als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt
ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito
alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita
di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b;
SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.10.2.4
In concreto,
nel rapporto del 23 ottobre 2008, la consulente IP ha accordato una riduzione percentuale del 20%, così motivata: “5% per attività leggera; 15% per svantaggi
salariali derivanti da contingenze particolari (limitazioni ergonomiche e
potenziale difficoltà di adattamento/cambiamento professionale” (cfr. doc. 71-4).
Il
patrocinatore dell’assicurato ha contestato tale percentuale di riduzione,
ritenendo che nel caso di specie debba essere accordata la riduzione massima
consentita del 25% (doc. I).
La
percentuale del 20% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Va
infatti rilevato che la consulente ha adeguatamente tenuto conto delle
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione).
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurato, nato nel 1973).
Tuttavia,
come vedremo, anche se si volesse applicare la riduzione massima consentita del
25% non sarebbe possibile assegnare all’insorgente una rendita maggiore di
invalidità.
Procedendo
al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un salario da
invalido di fr. 61'238.44, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 60% e ammettendo una riduzione del 20%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 29’394.45.
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 51'579.90
(consid. 2.10.2.1.), emerge un tasso d’invalidità del 43.01% arrotondato al 43%
secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.
Anche se
si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione massima
consentita dalla giurisprudenza federale, non sarebbe possibile assegnare al
ricorrente una rendita di invalidità superiore al quarto di rendita, poiché il
tasso di invalidità risulterebbe comunque del 47%.
In
effetti, decurtato del 25% e del 40% per tenere conto di un’esigibilità dal
profilo medico del 60%, il reddito statistico da invalido ammonterebbe a fr. 27'557.30,
che confrontato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 51'579.90
conduce ad un tasso d’invalidità del 46,60%.
2.11
Nel caso di
specie, l’amministrazione, nella decisione impugnata, ha stabilito
l’inizio del diritto al quarto di rendita a partire dal mese di giugno 2009.
Il TCA rileva, tuttavia,
che l’UAI è giunto a tale conclusione prendendo in considerazione i diversi
tassi d’incapacità lucrativa anziché, come sarebbe stato corretto,
d’incapacità lavorativa (cfr. doc. 74-1).
Chiamato dal TCA ad
esprimersi in merito a tale aspetto, con scritto del 14 febbraio 2011, l’UAI ha
osservato:
"
Nel rapporto finale del 23.10.2008 la consulente
in integrazione professionale ha effettivamente riportato l'incapacità
lavorativa del 45% dal 17.02.2006 nella precedente attività e del 40% dal
22.08.2008
in attività adeguate. Tuttavia, in attività adeguate, dal 17.02.2006
al 21.08.2008 il medico SMR (v. rapporto del 24.09.2008) ha però ritenuto
l'assicurato inabile al 25%, come da perizia SAM del luglio 2006.
Infatti, il Dr. __________, nella sua perizia del 23.08.2008, ha ritenuto che "l'A. a
causa della depressione persistente in associazione alla sindrome del dolore
persistente somatoforme sia in questo momento da considerare inabile al lavoro
nella misura del 40%" precisando che "Al momento della valutazione
SAM era stata obiettivata una depressione lieve mentre attualmente la
depressione è persistente e sicuramente più grave incidendo sulla spinta
volitiva dell'A. Non ho elementi oggettivi per stabilire il momento
dell'aggravamento per cui posso ritenere valide fino ad oggi le conclusioni SAM
e da oggi in avanti una inabilità lavorativa del 40%." (sottolineatura
della scrivente).
Tali dati sono quindi stati erroneamente
riportati dalla consulente in integrazione nella tabella del calcolo della media
retrospettiva del 06.08.2009 (doc. 74 incarto AI), dalla quale
emerge che l'anno d'attesa in incapacità lavorativa media del 40% si ottiene a
partire dal giugno 2009. Il calcolo della media retrospettiva è stato
effettivamente eseguito tenendo conto dell'incapacità lucrativa anziché
dell'incapacità lavorativa.
Si allega quindi alle presenti osservazioni un
nuovo calcolo della media retrospettiva, tenuto conto dell'incapacità
lavorativa invece del grado d'invalidità, dal quale si evince che, benché
l'assicurato raggiunga l'incapacità lavorativa media del 40% nel dicembre 2003,
egli ha diritto alla rendita solo dall'agosto 2008, ossia dal momento in cui
anche la seconda condizione per il diritto alla rendita (grado d'invalidità
almeno del 40%) è realizzata, essendo subentrato il peggioramento dello stato
di salute determinato dal Dr. __________ in data 23.08.2008.
(…)
Alla luce di quanto precede si propone invece a
codesto lodevole Tribunale la rettifica della decisione 18.05.2010 dell'UAI nel
senso che l'inizio del diritto alla rendita, tenuto conto del nuovo calcolo
come da tabella allegata, sarebbe dato dal 1° agosto 2008." (Doc. XI)
L’amministazione, quindi,
dopo avere riconosciuto l’errore commesso e avere effettuato un nuovo calcolo
tenendo conto dell’incapacità lavorativa, è giunta alla conclusione che
l’interessato ha diritto ad un quarto di rendita a partire dal 1° agosto 2008
(cfr. doc. XI + bis).
Il nuovo calcolo proposto dall'UAI può essere fatto proprio dal
TCA.
Sulla
scorta di quanto precedentemente esposto, occorre concludere che il ricorrente
ha diritto a un quarto di rendita di invalidità (cfr. art. 28 cpv. 1 vLAI) a
decorrere dal 1° agosto 2008.
La decisione impugnata va dunque modificata nel
senso che l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° agosto 2008 e
non ad un quarto di rendita dal 1° giugno 2009 come stabilito
dall’amministrazione.
2.12
L’assicurato,
in data 16 luglio 2010, ha chiesto al TCA che venga esperita una
nuova valutazione peritale reumatologica-ortopedica, oltre all’audizione del
dr. __________ e al richiamo degli atti medici concernenti i ricoveri
dell’assicurato presso la Clinica __________ di __________ (doc. VII).
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici, né all’audizione richiesta e neppure occorre
richiamare le cartelle mediche dell’assicurato.
2.13
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un
legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett.
g LPGA).
2.14
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 500.-- in misura di
fr.
250.
-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 250.-- a carico del ricorrente.
2.15
L’assicurato
ha chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I, consid.1.3.).
Ritenuti
l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per
quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è
divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003
nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99;
STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del
2.
agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre
1998.
nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa
INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).
Per la
parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative
condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il
quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi
patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA
mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF
110.
V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella
causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1
Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Il
ricorrente, nato il 24.09.1973, coniugato e padre di due figli, senza attività
lucrativa si trova nel bisogno. L’assicurato ha infatti dichiarato di percepire
unicamente un assegno familiare integrativo di fr. 1'377.- e fr. 1'601.-
mensili dall’Ufficio del sostegno sociale (cfr. documentazione allegata al doc.
VII/bis).
Egli non
ha inoltre dichiarato di possedere della sostanza (cfr. certificato municipale,
doc. VII/bis).
L’assicurato
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito
patrocinio, per la parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, va quindi
concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione del 18 maggio 2010 è annullata.
§§ L’UAI
è condannato a versare all’assicurato un quarto di rendita dal 1° agosto
2008.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva
di oggetto, è accolta.
3. Le spese
per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 250.-- a carico dell’Ufficio
AI e di fr. 250.-- a carico di RI 1. A seguito della concessione dell’esonero
dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo
Stato.
L’UAI
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili parziali.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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