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Decisione

32.2010.175

Contro una decisione emessa dall'Ufficio AI del canton Berna é dato ricorso all'autorità giudiziaria di detto cantone. Il ricorso inoltrato al TCA del Cantone Ticino é irricevibile e gli atti sono tra

27 luglio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

32.2010.175

Data decisione, Autorità:

27.07.2010, TCA

Titolo:

Contro una decisione emessa dall'Ufficio AI del canton Berna é dato ricorso all'autorità giudiziaria di detto cantone. Il ricorso inoltrato al TCA del Cantone Ticino é irricevibile e gli atti sono trasmessi all'autorità competente

IRRICEVIBILITÀ

art. 69 cpv. 1 let. b LAI

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

art. 58 LPGA

art. 60 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2010.175

FS

Lugano

27 luglio

2010

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2010 di

RI 1

contro

la decisione del 12 maggio 2010 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 3001 Berna

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in fatto e in

diritto

che - con

decisione 18 maggio 2010 l’Ufficio AI del Canton Berna ha riconosciuto a RI 1

il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2005 al 30 aprile 2010. Quale

rimedio di diritto il citato ufficio ha indicato il ricorso scritto, entro 30

giorni dalla notifica della decisione, al Tribunale cantonale delle assicurazioni

Sezione del Tribunale d’Appello, Lugano (doc. A/1);

- con

il presente ricorso l’assicurato ha chiesto al TCA l’annullamento della

succitata decisione amministrativa ed il conseguente riconoscimento di una

rendita calcolata sulla base di un reddito annuo di fr. 120'000.-- e

Considerandi

un’incapacità lavorativa del 100% dal giugno 2004;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed

è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- le

decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione

presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);

- l’art.

58.

LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del

Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone

ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è

competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o

in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile

determinare alcuna di queste località, la compe-tenza spetta al tribunale delle

assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità

che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente

tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);

- in

deroga agli artt. 52 e 58 LPGA (circa la possibilità per la LAI di prevedere

deroghe alla LPGA, si veda l’art. 1 cpv. 1 LAI) le decisioni degli uffici AI

cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni

dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili

direttamente al Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);

- il

ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

(art. 60 cpv. 1 LPGA). Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40

cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);

- nella

fattispecie la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI del Canton

Berna. Nella lettera di trasmissione del 9 aprile 2009 l’Ufficio AI del Canton

Ticino aveva infatti concluso che: “(…) è quindi appurato che l’assicurato è

cresciuto, ha studiato, ha lavorato, si è curato, ha risieduto e risiede

tuttora nel Canton Berna ragion per la quale il domicilio ticinese è stato ed è

palesemente di sede. A tal proposito l’Ufficio AI ha verificato con il

controllo degli abitanti di __________ e di __________ la questione domiciliare

arrivando alla conclusione che, sebbene il signor RI 1 abbia un domicilio di

sede a __________, egli vive con il suo nucleo familiare a __________, __________

nel comprensorio di __________. E’ quindi d’uopo la trasmissione degli atti

all’UAI bernese per esprimersi formalmente sul diritto a prestazioni AI.

(…)” (lettera 9 aprile 2009 indirizzata all’Ufficio AI del Canton Berna sub

doc. IV/bis). Per cui l’autorità di ricorso è il Tribunale cantonale del Canton

Berna (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI). Tuttavia l’autorità amministrativa ha

erroneamente indicato quale rimedio di diritto il ricorso al TCA;

- di

conseguenza questa Corte non è competente per trattare la presente causa; il

ricorso va pertanto dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Tribunale

cantonale del Canton Berna per ragione di competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- viste

le particolarità del caso concreto e ritenuto che nella decisione impugnata

l’Ufficio AI del Canton Berna ha indicato erroneamente quale rimedio di diritto

il ricorso al TCA, questo Tribunale rinuncia al prelievo di spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§ Gli atti sono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons Bern,

Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, 3011 Bern per ragione di competenza.

2. Non si prelevano spese.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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