32.2010.175
Contro una decisione emessa dall'Ufficio AI del canton Berna é dato ricorso all'autorità giudiziaria di detto cantone. Il ricorso inoltrato al TCA del Cantone Ticino é irricevibile e gli atti sono tra
27 luglio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2010.175
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, TCA
Titolo:
Contro una decisione emessa dall'Ufficio AI del canton Berna é dato ricorso all'autorità giudiziaria di detto cantone. Il ricorso inoltrato al TCA del Cantone Ticino é irricevibile e gli atti sono trasmessi all'autorità competente
IRRICEVIBILITÀ
art. 69 cpv. 1 let. b LAI
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 58 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.175
FS
Lugano
27 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2010 di
RI 1
contro
la decisione del 12 maggio 2010 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 3001 Berna
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in
diritto
che - con
decisione 18 maggio 2010 l’Ufficio AI del Canton Berna ha riconosciuto a RI 1
il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2005 al 30 aprile 2010. Quale
rimedio di diritto il citato ufficio ha indicato il ricorso scritto, entro 30
giorni dalla notifica della decisione, al Tribunale cantonale delle assicurazioni
Sezione del Tribunale d’Appello, Lugano (doc. A/1);
- con
il presente ricorso l’assicurato ha chiesto al TCA l’annullamento della
succitata decisione amministrativa ed il conseguente riconoscimento di una
rendita calcolata sulla base di un reddito annuo di fr. 120'000.-- e
Considerandi
un’incapacità lavorativa del 100% dal giugno 2004;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed
è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);
- l’art.
58.
LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone
ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è
competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o
in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile
determinare alcuna di queste località, la compe-tenza spetta al tribunale delle
assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità
che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente
tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);
- in
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA (circa la possibilità per la LAI di prevedere
deroghe alla LPGA, si veda l’art. 1 cpv. 1 LAI) le decisioni degli uffici AI
cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni
dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili
direttamente al Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);
- il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
(art. 60 cpv. 1 LPGA). Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40
cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);
- nella
fattispecie la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI del Canton
Berna. Nella lettera di trasmissione del 9 aprile 2009 l’Ufficio AI del Canton
Ticino aveva infatti concluso che: “(…) è quindi appurato che l’assicurato è
cresciuto, ha studiato, ha lavorato, si è curato, ha risieduto e risiede
tuttora nel Canton Berna ragion per la quale il domicilio ticinese è stato ed è
palesemente di sede. A tal proposito l’Ufficio AI ha verificato con il
controllo degli abitanti di __________ e di __________ la questione domiciliare
arrivando alla conclusione che, sebbene il signor RI 1 abbia un domicilio di
sede a __________, egli vive con il suo nucleo familiare a __________, __________
nel comprensorio di __________. E’ quindi d’uopo la trasmissione degli atti
all’UAI bernese per esprimersi formalmente sul diritto a prestazioni AI.
(…)” (lettera 9 aprile 2009 indirizzata all’Ufficio AI del Canton Berna sub
doc. IV/bis). Per cui l’autorità di ricorso è il Tribunale cantonale del Canton
Berna (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI). Tuttavia l’autorità amministrativa ha
erroneamente indicato quale rimedio di diritto il ricorso al TCA;
- di
conseguenza questa Corte non è competente per trattare la presente causa; il
ricorso va pertanto dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Tribunale
cantonale del Canton Berna per ragione di competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- viste
le particolarità del caso concreto e ritenuto che nella decisione impugnata
l’Ufficio AI del Canton Berna ha indicato erroneamente quale rimedio di diritto
il ricorso al TCA, questo Tribunale rinuncia al prelievo di spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi al Verwaltungsgericht des Kantons Bern,
Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, 3011 Bern per ragione di competenza.
2. Non si prelevano spese.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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