32.2010.18
Assicurata professionalmente attiva a tempo parziale. Parziale acquiescenza dell'Ufficio AI per quanto riguarda la necessità di svolgere altri accertamenti medici
9 giugno 2010Italiano15 min
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Numero d'incarto:
32.2010.18
Data decisione, Autorità:
09.06.2010, TCA
Titolo:
Assicurata professionalmente attiva a tempo parziale. Parziale acquiescenza dell'Ufficio AI per quanto riguarda la necessità di svolgere altri accertamenti medici
METODO MISTO DI CALCOLO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 28 cpv. 3 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2010.18
BS/sc
Lugano
9 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2010
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 dicembre 2009 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1967, già parzialmente attiva (nella misura del 50%) presso __________
quale addetta al rifornimento, nel giugno 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una
problematica allergica (doc. AI 11-1). In precedenza, a causa di un eczema
cronico recidivante ai piedi, ha beneficiato, quale mezzo ausiliario, di scarpe
ortopediche senza cuoio (cfr. comunicazioni 29 settembre 2004, 4 maggio 2005 in doc. AI 8-1 e 10-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia dermatologica
e successivi aggiornamenti peritali, con decisione 7 dicembre 2009 (preavvisata
il 13 ottobre 2009) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non
raggiungendo l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
Accertata
una piena inabilità lavorativa nella precedente professione, ma un’abilità al 50%
in attività adeguate con conseguente grado d’invalidità del 47% e non riscontrando
alcuna limitazione nella conduzione dell’economia domestica, tenuto infine conto
di una ripartizione del 50% tra attività lucrativa e casalinga, l’amministrazione
ha determinato, mediante il cosiddetto metodo misto, un grado d’invalidità
totale del 23% ([50 x 47%] + [50 x 0%]) (doc. AI 94).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurata, per il tramite del RA 1, è tempestivamente
insorta al TCA, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’amministrazione
per una rivalutazione del caso, “in particolare per valutare la concessione
di una rendita di invalidità che tenga conto delle reali possibilità di
guadagno in un’attività concretamente esigibile”.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base della valutazione del proprio servizio
medico (SMR), propone la retrocessine degli atti al fine di predisporre
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
atta a valutare gli impedimenti che riscontra l’assicurata in ogni singola mansione
quale casalinga, con protesta di tasse, spese e ripetibili. In via subordinata,
l’amministrazione chiede la conferma della decisione contestata e la reiezione
del ricorso.
1.4. Dichiarando
di non essere contraria alla retrocessione degli atti per l’espletamento dell’inchiesta
economica, con osservazioni 12 marzo 2010 l’insorgente ritiene tuttavia che l’esigibilità
in attività adeguate debba essere nuovamente valutata (VIII).
1.5. Il
18 marzo 2010 l’Ufficio AI sostiene invece la correttezza della valutazione economica
(X).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84);
2.3. Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p.
246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, p. 199).
A
sua volta, l'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p.
158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139;
Valterio, op. cit. p. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge
e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado
d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 ss.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 ss. Questa giurisprudenza è stata
ribadita in STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in STF I 126/07 del 6 agosto
2007, pubblicata in DTF 133 V 504).
2.5. Nella
presente fattispecie, l’Ufficio AI ha considerato la ricorrente quale persona
esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale e, di conseguenza,
determinato il grado d’invalidità secondo il metodo misto con una ripartizione
del 50% tra attività salariata e attività domestica. Questa ripartizione, non
contestata, trova conferma nel fatto che l’assicurata sino al 31 luglio 2005 ha
lavorato al 50% presso __________ (cfr. questionario datore di lavoro compilato
il 18 luglio 2005, doc. AI 14).
2.6. Per
quanto concerne la residua capacità lavorativa, fondandosi sulla perizia dermatologica
28 novembre 2006 del dr. __________ (doc. AI 29-1) e sugli aggiornamenti peritali
28 aprile 2008 (doc. AI 63) e 18 agosto 2008 (doc. AI 72), l’Ufficio AI ha
ritenuto che l’assicurata non può (più) svolgere la sua originaria attività di
addetta alla rifornitura presso __________, ritenendola però abile al 50% in
attività adeguate.
In
particolare, nell’aggiornamento peritale del 18 agosto 2008 il dr. Antenna,
specialista in dermatologia e venerologia, in merito ai limiti funzionali ha
rilevato:
"
(…)
Fatti
I limiti funzionali sono determinati dall'attività
dell'eczema dei piedi. In una fase tranquilla la signora RI 1 potrebbe svolgere
qualsiasi lavoro al 100 %.
Purtroppo questo eczema ha un'alta attività e di
conseguenza la signora è limitata nelle sue prestazioni di lavoro soprattutto
per via del prurito ai piedi. È necessario togliersi le scarpe per grattarsi i
piedi. Di conseguenza non può svolgere un lavoro che richieda per troppo tempo
la posizione eretta come necessario nel lavoro che ha svolto presso il centro __________
con la rifornitura degli scaffali. Siccome questo eczema è molto instabile
potrebbe magari svolgere dei lavori a casa seduta dove può anche interrompere
il lavoro per grattarsi o meglio farsi una medicazione. (…)" (Doc. AI
72-1)
Chiamato
a pronunciarsi sulla residua capacità lavorativa, il succitato specialista ha
evidenziato:
"
(…)
Un'attività adeguata sarebbe un lavoro che la signora RI
1 può svolgere in modo autonomo e che quindi ha sempre tempo per curarsi i
piedi e togliersi le scarpe o meglio ancora restare scalza. Tutto ciò è solo
possibile in un lavoro a casa o facendo dei lavori come già accennato da seduta
e scalza. Sotto queste condizioni ideali potrebbe svolgere un lavoro circa al
50 %. (…)"
(Doc. AI 72-1)
La
suddetta valutazione non è stata smentita da altra refertazione medica, né è
stata d’altronde contestata dall’insorgen- te. Quest’ultima ha fatto in
concreto riferimento al rapporto 19 luglio 2009 del suo dermatologo curante,
dr. __________, il quale aveva espresso dubbi sul fatto che la paziente possa
riprendere a lungo termine una normale attività lavorativa al 100% (doc. AI
68-3). Questa valutazione collima con quella del perito il quale, come visto, ha
considerato totalmente inesigibile la precedente attività, ritenendo tuttavia esigibile
un’attività lucrativa adeguata nella misura del 50%.
Basandosi
sull’ultimo aggiornamento peritale, con rapporto 13 agosto 2009 la consulente
in integrazione professionale ha rettamente ritenuto che l’assicurata può svolgere
attività semplici e qualificate, preferibilmente da eseguire seduta e scalza,
elencando, a titolo esemplificativo, l’attività di operaia addetta alla cernita,
all’assemblaggio, al controllo di qualità, all’imballaggio, alla spedizione
nell’industria, tessile, della plastica, della microelettronica, orologeria
(doc. AI 86-1).
Nel
ricorso l’assicurata sostiene come le sia difficile svolgere tali attività
senza tuttavia spiegarne i motivi e limitandosi a fare riferimento ai disturbi
lamentati.
Non
va dimenticato che, come visto, la valutazione economica è stata eseguita sulla
base dei dati medici e le professioni individuate dalla consulente sono rispettose
delle limitazioni esposte in sede peritale.
2.7. Confermata
la valutazione circa l’esigibilità di un’attività adeguata, va nuovamente fatto
riferimento al citato rapporto 13 agosto 2009 della consulente. Essa ha
Considerandi
proceduto al calcolo del grado d’invalidità raffrontando il reddito da valida
di fr. 23'215.-- (corrispondente all’attività svolta al 50% presso __________,
aggiornato al 2008) con il reddito da invalida di fr. 12'380.-- (pari al salario
in attività semplici e ripetitive evinto dall’inchiesta strutturale dei salari,
edita dall’Ufficio federale di statistica, tabella TA 1 2008, tenuto conto di un’esigibilità
del 50% e di una riduzione del 5% per circostanze personali), giungendo ad un
grado d’incapacità al guadagno del 47%. Il relativo calcolo è stato riportato
nella decisione contestata.
Va
ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da
invalido è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione
personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso
di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a
frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non
riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene
operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda
delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). L’Alta
Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Al
succitato calcolo del grado d’invalidità, conforme alla succitata
giurisprudenza e rimasto incontestato, va prestata adesione.
2.8
Necessitano
invece di un accertamento gli impedimenti medico-teorici relativi all’attività
di casalinga, così come evidenziato nelle annotazioni 4 febbraio 2010 del SMR annesse
alla risposta di causa (doc. VI).
Per
questo motivo, annullata la decisione contestata, gli atti sono da rinviare
all’Ufficio AI affinché provveda ad espletare un’inchiesta per le persone che
si occupano dell’economia domestica, così come postulato nella risposta di
causa e condiviso dall’insorgente stessa. Nella valutazione economica verrà
tenuto conto che dal gennaio 2008 l’assicurata svolge l’attività di collaboratrice
domestica al 50% (cfr. contratto di lavoro doc. AI 81-1).
In
seguito, l’Ufficio AI si pronuncerà mediante nuova decisione sul diritto alla
rendita, tenendo in considerazione il grado d’invalidità relativo alla parte
salariata.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
contestata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda
conformemente al considerando 2.8.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 500.-- di ripetibili
parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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