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Decisione

32.2010.18

Assicurata professionalmente attiva a tempo parziale. Parziale acquiescenza dell'Ufficio AI per quanto riguarda la necessità di svolgere altri accertamenti medici

9 giugno 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti funzionali sono determinati dall'attività

dell'eczema dei piedi. In una fase tranquilla la signora RI 1 potrebbe svolgere

qualsiasi lavoro al 100 %.

Purtroppo questo eczema ha un'alta attività e di

conseguenza la signora è limitata nelle sue prestazioni di lavoro soprattutto

per via del prurito ai piedi. È necessario togliersi le scarpe per grattarsi i

piedi. Di conseguenza non può svolgere un lavoro che richieda per troppo tempo

la posizione eretta come necessario nel lavoro che ha svolto presso il centro __________

con la rifornitura degli scaffali. Siccome questo eczema è molto instabile

potrebbe magari svolgere dei lavori a casa seduta dove può anche interrompere

il lavoro per grattarsi o meglio farsi una medicazione. (…)" (Doc. AI

72-1)

Chiamato

a pronunciarsi sulla residua capacità lavorativa, il succitato specialista ha

evidenziato:

"

(…)

Un'attività adeguata sarebbe un lavoro che la signora RI

1 può svolgere in modo autonomo e che quindi ha sempre tempo per curarsi i

piedi e togliersi le scarpe o meglio ancora restare scalza. Tutto ciò è solo

possibile in un lavoro a casa o facendo dei lavori come già accennato da seduta

e scalza. Sotto queste condizioni ideali potrebbe svolgere un lavoro circa al

50 %. (…)"

(Doc. AI 72-1)

La

suddetta valutazione non è stata smentita da altra refertazione medica, né è

stata d’altronde contestata dall’insorgen- te. Quest’ultima ha fatto in

concreto riferimento al rapporto 19 luglio 2009 del suo dermatologo curante,

dr. __________, il quale aveva espresso dubbi sul fatto che la paziente possa

riprendere a lungo termine una normale attività lavorativa al 100% (doc. AI

68-3). Questa valutazione collima con quella del perito il quale, come visto, ha

considerato totalmente inesigibile la precedente attività, ritenendo tuttavia esigibile

un’attività lucrativa adeguata nella misura del 50%.

Basandosi

sull’ultimo aggiornamento peritale, con rapporto 13 agosto 2009 la consulente

in integrazione professionale ha rettamente ritenuto che l’assicurata può svolgere

attività semplici e qualificate, preferibilmente da eseguire seduta e scalza,

elencando, a titolo esemplificativo, l’attività di operaia addetta alla cernita,

all’assemblaggio, al controllo di qualità, all’imballaggio, alla spedizione

nell’industria, tessile, della plastica, della microelettronica, orologeria

(doc. AI 86-1).

Nel

ricorso l’assicurata sostiene come le sia difficile svolgere tali attività

senza tuttavia spiegarne i motivi e limitandosi a fare riferimento ai disturbi

lamentati.

Non

va dimenticato che, come visto, la valutazione economica è stata eseguita sulla

base dei dati medici e le professioni individuate dalla consulente sono rispettose

delle limitazioni esposte in sede peritale.

2.7. Confermata

la valutazione circa l’esigibilità di un’attività adeguata, va nuovamente fatto

riferimento al citato rapporto 13 agosto 2009 della consulente. Essa ha

Considerandi

proceduto al calcolo del grado d’invalidità raffrontando il reddito da valida

di fr. 23'215.-- (corrispondente all’attività svolta al 50% presso __________,

aggiornato al 2008) con il reddito da invalida di fr. 12'380.-- (pari al salario

in attività semplici e ripetitive evinto dall’inchiesta strutturale dei salari,

edita dall’Ufficio federale di statistica, tabella TA 1 2008, tenuto conto di un’esigibilità

del 50% e di una riduzione del 5% per circostanze personali), giungendo ad un

grado d’incapacità al guadagno del 47%. Il relativo calcolo è stato riportato

nella decisione contestata.

Va

ricordato che, conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da

invalido è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione

personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso

di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a

frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non

riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene

operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda

delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64). L’Alta

Corte ha poi stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Al

succitato calcolo del grado d’invalidità, conforme alla succitata

giurisprudenza e rimasto incontestato, va prestata adesione.

2.8

Necessitano

invece di un accertamento gli impedimenti medico-teorici relativi all’attività

di casalinga, così come evidenziato nelle annotazioni 4 febbraio 2010 del SMR annesse

alla risposta di causa (doc. VI).

Per

questo motivo, annullata la decisione contestata, gli atti sono da rinviare

all’Ufficio AI affinché provveda ad espletare un’inchiesta per le persone che

si occupano dell’economia domestica, così come postulato nella risposta di

causa e condiviso dall’insorgente stessa. Nella valutazione economica verrà

tenuto conto che dal gennaio 2008 l’assicurata svolge l’attività di collaboratrice

domestica al 50% (cfr. contratto di lavoro doc. AI 81-1).

In

seguito, l’Ufficio AI si pronuncerà mediante nuova decisione sul diritto alla

rendita, tenendo in considerazione il grado d’invalidità relativo alla parte

salariata.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

contestata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

conformemente al considerando 2.8.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 500.-- di ripetibili

parziali (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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